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Decisione

35.2003.84

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 settembre 2004Italiano114 min

Source ti.ch

Fatti

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non riprende

più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità

di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per

valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato

di mezza età vittima di una danno alla salute della stessa gravità".

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

2.12

Nella

presente fattispecie la questione relativa alla valutazione medica

dell'esigibilità lavorativa è oggetto di contestazione fra le parti.

Da un

canto, l'Istituto assicuratore convenuto - fondandosi essenzialmente sulle

risultanze delle visite mediche di chiusura eseguite dal Dr. med. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, il 7 febbraio 2002, rispettivamente il 15

maggio 2003 (cfr. doc. 174; 230) - ha dichiarato l'assicurato in grado di

svolgere in misura completa attività leggere alternative (cfr. doc. 239; A).

D'altro

canto, il ricorrente sostiene di non avere recuperato una completa capacità di

lavoro in attività più leggere. Inoltre egli ha contestato l'opponibilità delle

figure professionali indicate dall'CO1 e i relativi riscontri economici (cfr.

doc. I; consid. 1.4.).

L'8

giugno 1999 l'assicurato è stato visitato dal Dr. med. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica, il quale ha così descritto lo stato della sua spalla

destra:

"

(…)

Diagnosi: Impingement

cronico spalla destra su lesione del

sovraspinato.

(…)

Clinicamente trovo a

livello della spalla destra in un paziente destromane, una motricità dolorosamente

limitata soprattutto per quanto concerne la flessione/elevazione e la rotazione

all'interno con una chiara sintomatologia di impingement ventrale e ventro-laterale

con un arco molto dolente da 70° di flessione a 120°, in seguito una ulteriore flessione

il paziente non riesce a farla per i fortissimi dolori.

Radiologicamente trovo uno spazio sottoacromeale lievemente limitato.

Personalmente proporrei

visto che tutte le cure conservative non hanno migliorato la situazione della

spalla, una artroscopia con una valutazione dello stato intra-articolare e sottoacromeale

della cuffia rotatoria.

Il seguito dell'intervento

dipenderà dal grado della lesione della stessa (ricostruzione o

decompressione)." (Doc. 25)

Il 22

ottobre 1999 ha avuto luogo l'intervento proposto, e meglio è stata effettuata

l'artroscopia della spalla destra e la stabilizzazione anteriore con Surenac (cfr.

doc. 33).

Il Dr. med.

__________, il 18 aprile 2000, ha controllato l'insorgente, rilevando:

"

(…)

Esame clinico:

Spalla destra: buona

muscolatura ancora un po' meno sviluppata che la sinistra, flessione/elevazione

150°, rotazione all'esterno/interno in 90° di abduzione 70-0-60 con un po' di

resistenza, presa del grembiule fino a L3, jobe test viene accusato un dolore,

la spalla comunque risulta stabile, un test di adduzione orizzontale è

negativo, Apprehension negativo.

Procedere:

A mio avviso il paziente

sarebbe abile al 50% per il lavoro descritto nel rapporto dell'ispettore __________

(lavoro non pesante come autista).

Controllo da noi come

previsto fra 6/8 settimane, fisioterapia credo che non sia necessaria.

Il paziente può continuare

ad allenarsi a casa." (Doc. 65)

Lo

specialista, il 13 giugno 2000, in occasione di un'ulteriore visita non ha

rilevato nessun cambiamento rispetto al mese di aprile 2000 (cfr. doc. 74).

Dal 3 al

19.

luglio 2000 il ricorrente ha soggiornato presso la Clinque __________ (cfr.

doc. 77).

All'uscita

il suo caso è stato così valutato:

"

(…)

Le bilan en fin d'hospitalisation montre subjectivement

et objectivement une absence de modification du status ou des douleurs. Les

valeurs au port de charge sont relativement bonnes lorsqu'elles se situent en-dessous

du niveau des épaules. Au-delà de ce niveau, il y a systématiquement une

limitation en raison du manque de mobilité et des douleurs.

Sur le plan professionnel, le cahier des charges de

Monsieur RI1 comporte plus de 50% de conduite du camion. Pour le reste, il

effectue de la manutention qui peut être variable en ce qui concerne les

charges et le niveau de travail. Lors de l'évaluation de la force des membres

supérieurs sur le simulateur de conduite, Monsieur RI1 obtient dans un premier

temps des valeurs très faibles, ne l'autorisant même pas à conduire son

véhicule personnel ! Après lui avoir donné cette information, il dit n'avoir

pas bien saisi les indications et demande à refaire le test. Les valeurs sont

cette fois tout à fait satisfaisantes même pour la conduite d'un camion. Le

patient se plaint néanmoins d'une exacerbation des douleurs après le test.

Cette différence de résultat pourrait entrer dans le cadre d'une majoration des

symptômes physiques à la recherche de compensation financière notamment (voire

consultation psychiatrique).

Au vu de ces résultats, on peut reconnaître une

limitation pour le travail situé au-dessus du niveau des épaules ainsi que pour

les charges répétitives de 10 à 15 kg au-dessus de la taille. Bien que les

douleurs de l'épaule puissent peut-être être exacerbées lors de manoeuvres avec

le camion sur le chantier, ce qui ne constitue qu'une petite partie de

l'activité de chauffeur, il ne devrait pas y avoir de limitation sur ce plan.

La capacité de travail est donc d'au moins 50% moyennant les restrictions

susmentionnées.

Pour l'instant, les séances de physiothérapie sont

interrompues, mais le patient est encouragé à poursuivre une mobilisation

active quotidienne de son membre supérieur droit. La physiothérapie pourrait

être reprise si le traitement à domicile s'avérait insuffisant.

(…)

M. RI1 a fait un court séjour dans notre clinique.

Malgré tout, il a pu réaliser dans nos ateliers une petite étagère en bois. Il

a fonctionné sur quelques périodes de 1h30 en position debout. Il a émis aucune

plainte. A la question comment voyez-vous votre avenir, il répond « je veux d'abord

guérir, ensuite on verra ». De plus, il se dit préoccupé du litige qu'il a avec

la CO1. Il nous signale également qu'il va devoir s'inscrire au chômage à

partir du 1er août. A partir de là, M. RI1 espère pouvoir trouver

un travail qui lui convienne."

(Doc. 86)

Il medico

di __________ dell'CO1, il 9 ottobre 2000, ha prescritto ancora una risonanza

magnetica e una valutazione specialistica da parte del Prof. __________,

primario sostituto dell'__________ (cfr. doc. 94).

L'esame

di RM della spalla destra, eseguito il 16 ottobre 2000, non ha mostrato nessuna

rilesione della cuffia ma segni di una capsulite retrattile (cfr. doc. 97;

103).

Dal

rapporto del 28 marzo 2001 del PD Dr. __________, primario sostituto dell'__________,

reparto chirurgia ortopedica, al quale era stato chiesto di valutare

l'ulteriore capacità lavorativa dell'assicurato e di indicare ulteriori misure

terapeutiche invasive o conservative (cfr. doc. 106), risulta:

"

(…)

Befunde:

Kräftiger, muskulär

symmetrischer Schultergürtel. Fehlende Handbeschwielung. Aktive Elevation 80°. Glenohumerale

Innen/Aussenrotation Trochanter-0-25. Im Seitenvergleich tendentiell leichtgradig

vermehrte Aussenrotationsamplitude. Schmerzauslösung endstellig in Aussenrotation.

Napoleon-Zeichen negativ. Aussenrotations-Lag-Zeichen negativ. In Kontinuität

stehende lange Bizepssehne. Vordere Apprehension nicht prüfbar. Neurovaskulär

unauffällige Extremität.

Beurteilung und Procedere:

Es besteht ein

Schmerzsyndrom, welches einerseits auf die residuelle Kontraktur der dorsalen

Kapsel zurückgeführt werden kann, andererseits besteht eine durch die üblichen

Untersuchungsmethoden nicht fassbare Pathologie, welche entweder im Bereiche

des Supraspinatus, des Rotatorenintervalles, der langen Bizepssehne oder des cranialen

Subscapularis liegt. In Anbetracht der diagnostischen Unsicherheit empfehlen

wir eine diagnostische Arthroskopie (in gleicher Sitzung wird allfällig die

geeignete therapeutische Massnahme durchzuführen sein)."

(Doc. 127)

Come

proposto dal PD Dr. __________, l'assicurato, il 21 giugno 2001, si è

sottoposto a un'ulteriore artroscopia, durante la quale il sovraspinato è stato

suturato e reinserito (cfr. doc. 141).

Nel

rapporto del 2 agosto 2001 lo specialista di __________ ha così giudicato il

decorso post-operatorio:

"

(…)

Beurteilung und Procedere:

Es besteht ein

Rehabilitationsdefizit mit in erster Linie eingeschränkter Aussenrotations-Amplitude.

Ab nun darf aktiv mit kurzem Hebelarm rehabilitiert werden. In etwa 2 Wochen

dürfen formelle Kräftigungsübungen begonnen werden. Weiterhin sollte auto- und physiotherapeutisch

die Priorität auf die Wiederherstellung der Aussenrotationsamplitude (Dehnung

der vorderen Kapsel) gelegt werden. Die hiesige Therapie wird mit dem lokalen

Therapeuten in diesem Sinne Kontakt aufnehemen. AUF weiterhin 100%.

Verlaufskontrolle ohne Röntgen in 6 Wochen."

(Doc. 148)

Il 10

settembre 2001 l'assicurato è stato nuovamente visitato dal PD Dr. __________,

il quale ha precisato

"

(…)

Es besteht ein persistierendes

Schmerzsyndrom bei St.n. Seit-zu-Seit Readaptation der Rotatorenmanschette. Die

Problematik ist im Wesentlichen entzündlicher Natur. Meines Erachtens ist bei

entsprechender Geduld eine deutliche Besserung zu erwarten.

Dennoch besteht ein

erhebliches soziales bzw. berufliches Problem, zumal die Wiederaufnahme der

Arbeit als Lastwagenchauffeur kaum im vollen Umfang und in nützlicher Frist

realisierbar sein wird. Etwa 4-5 Monate postoperativ wäre eine

Standortbestimmung von Seiten der SUVA angebracht. Vorderhand schreibe ich den

Patienten weiterhin zu 100% arbeitsunfähig. Ab Anfang November dürfte in einer

angepassten Tätigkeit ohne belastete Ueberkopfarbeiten eine zumindest 50%ige

Arbeitsleistung erwartet werden.

Bezüglich der Physiotherapie

darf nun an Intensität reduziert werden." (Doc. 151)

Dal

referto relativo alla visita medica __________ del 7 novembre 2001 emerge in

particolare:

"

(…)

Per quanto attiene

all'attività lavorativa, con riferimento al quadro clinico odierno, il paziente

viene effettivamente ritenuto abile al lavoro nella misura del 50% per attività

adeguate a decorrere dal 12.11.2001.

Lo stato attuale della

spalla destra del signor RI1 permetterebbe allo stesso di svolgere una mansione

di autista, inizialmente nella misura di almeno il 50%, a condizione di poter

usufruire di un veicolo munito di servosterzo e di sponde elettriche. Non

esigibili per contro le attività di manovalanza e presenza di limitazioni in

quelle di carico a scarico." (Doc. 159)

Il PD Dr.

__________, il 27 dicembre 2001, dopo un controllo dell'assicurato, si è

nuovamente espresso sulle condizioni della sua spalla destra:

"

Es besteht bei morphologisch adäquater

Wiederherstellung der Supraspinatusfunktion ein anhaltendes Schmerzsyndrom,

dessen Ursache nur teilweise pathologisch-anatomischer Natur sein dürfte. Es

ist dennoch meines Erachtens glaubhaft, dass eine volle Arbeitsleistung im

vorhergehenden Beruf als Lstwagenchauffeur nicht möglich ist. Eine 50%ige Argbeitsfähigketi

sollte nach meinem Erachten jedoch aufgrund der rein somatischen Situation

möglich sein. In Anbetracht des schwierigen persönlichen und psychologischen

Umfeldes bleibt die Realisierung der potentiellen Arbeitsfähigkeit jedoch eher

ungewiss.

Eine ganzheitliche Beurteilung der Problematik mit

nach Möglichkeit entsprechender Umschlung wäre sicherlich ein korrekter Weg.

Die Situation ist durch Schwierigkeiten mit dem

Versicherer kompliziert. Es besteht offenbar die Anfrage an uns, wie hoch die

Arbeitsfähigkeit vor der ersten Konsultation in __________ war. Meines Erachtens

sollten die zu dem entsprechenden Zeitpunkt behandelnden Aerzte zu dieser Frage

Stellung beziehen. Falls keine konkrete Aeusserung möglich ist, müsste

allenfalls versucht werden, im Rahmen einer Begutachtung eine vernünftige

Schätzung der historischen AUF zu erreichen.

Für den Zeitpunkt ab 29.01.01 besteht eine 50%ige

AUF bis zum 23.06.01. 100%ige AUF ab 24.06.01 bis 31.10.01. 50%ige AUF ab

01.11.01

" (Doc. 167)

Il 7

febbraio 2002 ha avuto luogo la visita medica di chiusura. Il Dr. med. __________

ha così valutato l'esigibilità del lavoro dell'assicurato:

"

(…)

Postumi infortunistici:

- Sindrome algica

(obiettiva e non completamente spiegata dai referti oggettivabili), diminuzione

della resistenza agli sforzi, limitazione funzionale al di sopra dell'orizzontale

spalla destra senza ipotrofia muscolare focale all'insieme del cinto scapolare.

ESIGIBILITA' DEL LAVORO

Paziente limitato nelle

attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro

scostato dal tronco nel trasporto di pesi anche non rilevanti (alcuni chili), i

movimenti frequenti di elevazione del braccio fino all'orizzontale, il

mantenimento prolungato di una posizione con le braccia elevate, la necessità

di fare forza in rotazione, come per esempio nell'avvitare, l'uso di strumenti

o macchinari vibranti, rispettivamente contundenti.

La capacità lavorativa in

qualità di autista di veicoli pesanti nell'ambito dell'edilizia, è stata

valutata da parte del prof. __________ nella misura del 50%.

In qualità di autista

questa capacità lavorativa può essere aumentata a dipendenza delle facilità

fornite dal veicolo quali per esempio il suo peso (autotreno, camion senza

rimorchio, furgone, vettura), servosterzo, cambio automatico." (Doc. 174)

Il medico

curante dell'assicurato ha disposto un artro-MRI che è stata effettuata l'11

luglio 2002. Dal relativo referto si evince che:

"

(…)

esiti di interventi di

ricostruzione della cuffia dei rotatori con residua alterazione post-chirurgica

nella testa omerale e nel tendine del sovraspinoso che presenta comunque

un'irregolarità dello spessore e del segnale con residua piccola fissura con

fuoriuscita del MdC nella borsa sottodeltoidea. Fissura del labbro glenoidale antero-superiore,

reperto comunque da correlare con dati chirurgici. Non evidenti alterazioni

edematose post-traumatiche o post-chirurgiche residue nella testa omerale. Non

evidenti lesioni del tipo Hill-Sachs o Bankart. Non evidenti segni di atrofia

muscolare.

I reperti odierni sono

comunque da correlare con i dati chirurgici e da confrontare con le precedenti

indagini, attualmente non a nostra disposizione." (Doc. 192)

Il medico

di __________ dell'CO1, il 13 febbraio 2003, ha apprezzato il decorso della

spalla destra del ricorrente nel modo seguente:

"

(…)

L'assicurato accusa molto

dolore alla spalla destra e afferma che la sua vita è completamente cambiata.

Non può più far niente. Desidera esser visto ancora una volta dal prof. __________.

Oggettivamente artropatia della spalla destra su base di una probabile capsulite

retrattile e importante diminuzione della mobilità.

Si trova inoltre un

"fattore personale" da parte dell'assicurato che influisce in modo da

non sottovalutare sulla mobilità attiva e passiva della spalla destra.

Procedere diagnostico

Il paziente sarà ancora

indirizzato dal prof. __________ per valutare se ci sono ancora misure

terapeutiche da intraprendere.

L'attuale capacità

lavorativa del 50%, fissata a suo tempo dal prof. __________, rimane

invariata." (Doc. 215)

Il 31

marzo 2003 l'assicurato è stato di nuovo visitato dal PD Dr. __________, il

quale ha indicato:

"

Befunde:

Symmetrischer Schultergürtel bei symmetrischem muskulären

Umfang im Biceps brachio radialis Bereich. Periphere DMS intakt.

Röntgenbefund:

Schulter rechts ap/Neer vom 31.03.03: Unauffällig

zum Vorbefund.

Beurteilung und Procedere:

Bei der Untersuchung ist die Abwehrhaltung des

Patienten derart stark, dass eine vernünftige klinische Untersuchung

hinsichtlich der Bewegungsamplitude der Schulter/der Rotatorenmanschette nicht

möglich ist. Wir stehen aber unter dem Eindruck, dass es zu einer Aggravation

gekommen ist. Unsere Empfehlung ist ein Stopp der Physiotherapie und die

Reduktion der Schmerzmedikation sowie die Förderung der Akzeptanz des Status

quo und eine Mitbetreuung des Patienten auf psychischer Ebene. Ferner soll

versucht werden, Herrn RI1 in den Arbeitsprozess zu reintegrieren." (Doc.

225)

Il Dr. med.

__________, il 15 maggio 2003, ha effettuato un'ulteriore visita medica di

chiusura. Dal relativo rapporto risulta:

"

(…)

STATO LOCALE

Spalla destra

Reperto locale calmo. Nessuna alterazione del trofismo cutaneo.

Nessuna ipotrofia muscolare all'insieme del cinto scapolare. Nessuna

contrattura della muscolatura paravertebrale alto-toracica, rispettivamente

cervicale.

Funzione attiva dimostrata solo fino al di sotto dell'orizzontale,

esame passivo della mobilizzazione praticamente non eseguibile a causa

dell'importante resistenza attiva esercitata dal paziente.

VALUTAZIONE

Per quanto attiene all'aspetto somatico, l'esame odierno conferma

nuovamente l'esistenza di una discrepanza tra i referti effettivamente

oggettivabili e quanto dimostrato attivamente dal paziente, così come l'entità

dei disturbi, rispettivamente le limitazioni ivi-connesse asserite dal signor RI1.

Non solo all'esame clinico odierno, ma anche in occasione delle

visite effettuate il 9.1.2003 presso il dr. __________ e il 7.4.2003 presso il prof. __________, la resistenza attiva esercitata dal paziente

non ha permesso nessuna valutazione effettiva e oggettivabile dell'aspetto

funzionale della spalla destra.

L'esame di risonanza magnetica, per contro, a conferma di

un'osservazione anch'essa già ripetutamente effettuata negli atti, non ha messo

in evidenza nessuna ipotrofia muscolare al cinto scapolare. Questo dato di

fatto, nell'ambito di un decorso che si protrae da oramai più anni, conferma

nuovamente questa discrepanza. Una muscolatura normotrofica al cinto scapolare

non è in effetti compatibile con una spalla praticamente non più mobile al di

sopra dell'orizzontale. Essa può per contro correlare con l'entità della

resistenza attiva esercitata dal paziente durante l'esame clinico.

La risonanza magnetica dell'11.7.2002 non apporta inoltre nessun

nuovo elemento di giudizio se si considera che la cuffia dei rotatori e, più

specificatamente, il sopra-spinoso è stato oggetto di un intervento di

riparazione. Infine, l'alterazione del labbro glenoidale era a suo tempo pure

stata messa in evidenza da parte del dr. __________, ritenuta tuttavia senza

valore patologico.

Complessivamente, in occasione dell'esame clinico odierno, così

come sulla base degli atti aggiuntisi nel frattempo, non vi sono nuovi elementi

di giudizio che permettano di scostarsi dalle considerazioni sull'entità dei

postumi infortunistici, così come sull'esigibilità espressi in occasione

dell'esame medico-circondariale di chiusura del 7.2.2002." (Doc. 230)

La

presente causa è stata sospesa (cfr. consid. 1.8.), al fine di permettere al

ricorrente di sottoporsi a test funzionali parametrizzati presso la Clinica __________

di __________.

Il

relativo rapporto del 24 marzo 2004 ha il seguente tenore:

" I

problemi rilevanti, in relazione all'attività professionale svolta nel passato,

sono costituiti da limitazioni del movimento (frozen shoulder) e dolori locali

continui alla spalla destra e dolori, meno importanti e discontinui,

unilaterali a destra alla cervicale (lungo il trapezio). Talvolta presenza di

mal di testa. Non è possibile, duran­te i test, esulare completamente dallo

stato psicologico del paziente e dovuto a depressione.

II cliente è stato collaborante e disposto a caricare fino al

massimo del suo limite, mostrando anche momen­ti sofferenti nel portare a

termine quanto richiesto. In effetti è quasi sempre il dolore il limite che il

cliente ha mostrato durante i test, mentre sembra compensare anche oltre

necessità i limiti della sua mobilità. Egli risulta costantemente fissato sul

suo problema alla spalla destra e fatica ad accettare tutto ciò che può an­cora

fare senza dovere per forza utilizzare il suo arto superiore dominante, ossia

il destro.

L'affidabilità durante i test, tenendo conto dello stato d'animo

del cliente, è relativamente buona, ma vi sono anche segni di incongruenza. Non

si nota praticamente una reale ipotrofia muscolare dell'arto superiore destro

e, dal punto di vista condizione fisica, solo il polso durante i test sale

talvolta più del dovuto, pur ri­manendo entro limiti sopportabili. Nel PACT-test

(autovalutazione della capacità fisica) il cliente, sia nel primo che nel

secondo giorno si sottovaluta fortemente, segnalando di avere praticamente

delle limitazioni in tutte le attività, anche le più semplici. Riteniamo che

l'esito di tale test di autovalutazione è molto influenzato dal fatto che il

cliente desidera così fortemente dimostrare l'entità del problema alla sua

spalla destra, da dimenticare quanto possa comunque fare realmente.

Qui di seguito, non essendo nemmeno nostro compito, non entreremo

nel merito del vissuto psicologico del cliente in seguito a depressione, a

nostro avviso però ha parzialmente influenzato, senza annullarlo, l'esito del

test EFL svolto.

Secondo i risultati scaturiti dal test, la capacità di carico si

situa in generale nell'ambito di un'attività da leg­gera a medio a condizione

che si tratti di un'attività con posizioni alternate (seduto - in piedi) e

senza dovere alzare le braccia, almeno il destro, sopra l'altezza della testa o

più sù.

Considerata la lunga storia medica riteniamo che la proposta del

dr. __________ di un veloce reinserimento lavo­rativo, con un lavoro a mezza

giornata, sarebbe per il cliente a margine una buona soluzione. Sconsigliamo il

lavoro durante tutto il giorno in quanto una sollecitazione prolungata durante

il giorno crea, almeno a que­sto stadio, dolore e infiammazione.

Le conoscenze ergonomiche del cliente sono relativamente buone e

considerato quanto la fisioterapia fosse nel passato basata molto su stretching e muscolazione comprendiamo quanto deciso in merito

alla sospen­sione di quest'ultima. A questo stadio, una riabilitazione più basata

su trattamenti analgesici e movimenti funzionali senza carico porterebbe a un

migliore risultato, sempre che il cliente, dopo tante sedute fatte, abbia

ancora fiducia in questa forma terapeutica.

Nella situazione attuale non riteniamo realistico un reinserimento

professionale nell'ultima attività svolta." (Doc. XVIBIS)

L'CO1 ha

sottoposto il rapporto della Clinica di __________ al Dr. med. __________,

spec. FMH in chirurgia generale e infortunistica, della propria __________, il

quale, il 22 aprile 2004, ha in particolare osservato:

"

(…)

Betrachten wir nun die in der Clinica __________

erhobenen Befunde etwas genauer:

Inspektorisch ist keine Atrophie im Bereiche der

rechten Schulter und der rechten oberen Extre­mität vorhanden, was gegen eine

so ausgeprägte Funktionseinschränkung und Behinderung spricht, wie sie von den

Testern beschrieben wird.

Die von Herrn Dr. __________ festgestellten

Druckschmerzhaftigkeiten an der rechten Schulter von Herrn RI1 entsprechen

subjektiven Befunden.

Bei den aufgeführten Bewegungsamplituden wird keine

Differenzierung zwischen rein glenohume­raler Elevation und Abduktion und

globaler d.h. unter Mitnahme der Scapula gemacht. Auch wer­den keine Angaben zu

einer passiven Bewegungsprüfung, bei der der Untersucher den Arm des Exploranden

im Schultergelenk bewegt, gemacht.

Die in __________ erhobenen Werte von 60° Elevation

und Abduktion entsprechen dem Bewe­gungsausmass, das rein thorakoscapular

möglich ist, also Bewegungsausschlägen, die auch mit einer Schulterarthrodese

oder einer völligen Einsteifung des glenohumeralen Gelenkes möglich sind. Dass

dies bei Herrn RI1 nicht der Fall ist, zeigen die Amplituden für die Aussen-

und In­nenrotation, die allerdings mit 35° resp. 30° als eingeschränkt

demonstriert wurden. Berücksich­tigt man, dass der erfahrene Schulterspezialist

PD Dr. __________ ziemlich genau ein Jahr früher (31.03.03) von einem

symmetrischen Schultergürtel bei symmetrischem muskulärem Umfang im Bizeps-Brachioradialis-Bereich

schrieb und dass bei der Untersuchung die Abwehrhaltung des Pa­tienten derart

stark sei, dass eine vernünftige klinische Untersuchung hinsichtlich der Bewe­gungsamplitude

der Schulter/der Rotatorenmanschette nicht möglich sei, so ist anzunehmen, dass

die von Herrn Dr. __________ berichteten Bewegungsausschläge im rechten

Schultergelenk - An­gaben zum Verhalten des Exploranden während der

Untersuchung wurden nicht gemacht - dem entsprechen, was Herr RI1 demonstriert

hat.

Aufgrund des Arthro-MIRs der rechten Schulter von

Herrn RI1, welches Herr Dr. __________ am 11.07.02 durchführen liess, ist

bekannt, dass die Supraspinatussehne in ihrem ventralen Anteil etwas unregelmässig

und leicht verdünnt ist und eine kleine residuelle Fissur aufweist, dass je­doch

die andern Rotatorenmanschettenmuskeln intakt sind, ebenso die lange

Bizepssehne und dass alle Muskeln magnetresonanztomographisch damals keine

Atrophie aufgewiesen haben. Hinweise für eine adhäsive Kapsulitis werden vom

Radiologen nicht beschrieben (die Bilder liegen uns persönlich nicht vor).

In Kenntnis der Vorgeschichte, wie sie aus den RI1-Akten

hervorgeht, stimmen wir mit Herrn Dr. __________ und Herrn __________ überein,

dass Herrn RI1 allein aufgrund somatischer Unfallfolgen ei­ne leichte bis

mittelschwere Arbeit ohne Einsatz der rechten Hand über Kopfhöhe zumutbar ist.

Eine plausible Erklärung, weshalb eine adaptierte

Tätigkeit Herrn RI1 nur halbtags möglich und zumutbar sein soll, kann dem ELF-Bericht

nicht entnommen werden und ist bei den vielen Inkon­gruenzen und dem Einfluss

des psychischen Leidens auf die Testresultate nicht ausgewiesen." (Doc.

XXIBIS)

__________,

fisioterapista della Clinica __________, il 14 giugno 2004, ha preso posizione

in merito alle considerazioni formulate dal Dr. med. __________, indicando:

"

(…)

• In primo

luogo prendo atto che siamo d'accordo sul fatto che il cliente a margine possa

eseguire solo lavori leggeri a medi senza utilizzo del braccio destro sopra

l'altezza della testa.

• Per quanto

attiene al 50% è vero che tenuto conto dei meri risultati dell'EFL si può

giungere alla con­clusione che il Signor RI1 ha una capacità lavorativa nei

limiti sopra descritti del 100%. Occorre però a nostro avviso anche tenere

conto degli elementi che inducono a prudenza. Tra queste cito la possibilità

del riacutizzarsi del dolore e dell'infiammazione, ma anche unicamente la paura

del dolore che il cliente dimostra e che sicuramente indurrebbe quest'ultimo a

rifiutare un reinserimento profes­sionale piuttosto che ad approvarlo. Sono

questi alcuni degli elementi che ci hanno indotto a proporre il 50% di capacità

lavorativa

• A quanto

sopra, anche se non di nostra competenza, va citato lo stato depressivo del

cliente. Perso­nalmente ritengo che il tornare al lavoro farebbe bene al Signor

RI1, ma, tenuto conto degli anni di inattività, del parere degli esperti che lo

hanno visitato e del rischio di eventuali ricadute attualmente non potevamo

proporre di più che un'incapacità lavorativa del 50%.

Quindi per quanto attiene al puro esito funzionale dell'EFL non

abbiamo effettivamente sufficienti punti og­gettivi per fissare la capacità

lavorativa al 50%, salvo considerare, come abbiamo fatto, tutti gli aspetti

colla­terali che rendono il caso complesso. È evidente che in questo senso i

medici della CO1, più puristi di noi, avrebbero preferito

che avessimo limitato il nostro giudizio unicamente sui risultati scaturiti dal

test EFL, ma abbiamo ritenuto corretto optare per la soluzione che ci sembra,

ancora oggi, la più realistica." (Doc. N)

2.13

Con il

proprio ricorso l'assicurato mette in dubbio la fondatezza delle conclusioni a

cui è pervenuto il medico di __________ dell'CO1, sostenendo di non essere in

grado di esercitare con un grado di occupazione del 100% un'attività più

leggera rispetto alla sua professione originaria di autista di autocarri (cfr.

doc. I; consid. 1.4.).

In tale

contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V

209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr.

anche Pratique VSI 2001 p. 108 segg.).

In questo

contesto, il TFA ha peraltro precisato che i pareri redatti dai medici

dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente

in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr.

STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996

nella causa A., U 49/95).

Nella

medesima pronunzia, il TFA ha stabilito che quando, nell'ambito della procedura

amministrativa, una perizia ordinata ad un medico indipendente è eseguita da

uno specialista riconosciuto, sulla base di investigazioni approfondite e

complete, nonché in piena conoscenza dell'incarto, e che l'esperto perviene a delle

conclusioni convincenti, il Tribunale non deve scostarsene se non vi è alcun

indizio concreto che consenta di dubitare della loro fondatezza (cfr., pure,

STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02, consid. 3.2.2 e del 19 aprile

2000.

nella causa S., U 264/99, consid. 3b).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che

sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid.

1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

2.14

Nella

fattispecie in esame, attentamente vagliata la documentazione medica presente

all'inserto, il TCA è dell'avviso che il referto del 15 maggio 2003 del Dr. __________

(cfr. doc. 230; consid. 2.12.), che fa riferimento anche al suo precedente

rapporto del 7 febbraio 2002 (cfr. doc. 174; consid. 2.12.), possa validamente

costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

Le

valutazioni del 15 maggio 2003 e del 7 febbraio 2002 del Dr. med. __________,

secondo cui l'assicurato è in grado di svolgere al 100% e con pieno rendimento

attività leggere alternative (cfr. consid. 2.12.), non contengono, in effetti,

contraddizioni e presentano tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza

affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza

probante: in particolare, egli ha espresso la sua valutazione in modo chiaro,

motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso.

In particolare il medico, per vagliare il caso del ricorrente, si è fondato

sullo studio del dossier del medesimo, su un esame del paziente e sui referti

radiologici, tenendo in considerazione quanto espresso sia dal Dr. med. __________,

che dal PD Dr. __________.

Va,

d'altronde, rilevato che la valutazione della capacità funzionale effettuata

dalla Clinica __________ di __________, su richiesta del ricorrente stesso,

giunge sostanzialmente alle medesime conclusioni formulate dal Dr. med. __________.

Nel

rapporto di tale Clinica è stato, infatti, indicato che la capacità di carico

si situa in generale nell'ambito di un'attività da leggera a medio a condizione

che si tratti di un'attività con posizioni alternate (seduto - in piedi) e

senza dovere alzare le braccia, almeno il destro, sopra l'altezza della testa o

più in su (cfr. doc. XVIBIS; consid. 2.12.).

Inoltre è

stato espressamente precisato che, in considerazione dei meri risultati della

valutazione della capacità funzionale (EFL), l'assicurato ha un capacità

lavorativa nei limiti descritti del 100%. Gli elementi che hanno fatto

concludere per il 50% sono, poi, la possibilità del riacutizzarsi del dolore e

dell'infiammazione, la paura del dolore che indurrebbe il ricorrente a

rifiutare un reinserimento professionale, oltre al suo stato depressivo (cfr.

doc. N; consid. 2.12.).

Tuttavia

in materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato

vengono di principio presi in considerazione soltanto nella misura in cui procedono

da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile (un'eccezione a questa regola

è prevista in materia di trauma d'accelerazione alla colonna cervicale ed in materia

di traumi cranio-cerebrali; cfr., in questo senso, U. Meyer-Blaser, op. cit.,

p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das

Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen

Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt

des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall,

trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit

beweisen, enfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne

weiteres”).

Inoltre l'abilità lavorativa deve essere apprezzata tenendo conto

unicamente dei disturbi alla spalla destra e non di fattori

extra-infortunistici (cfr. consid. 2.8., 2.9.).

Pertanto

l'influenza della problematica psichica sulla capacità di lavoro del ricorrente

è irrilevante.

I

rapporti del PD Dr. __________ non contengono elementi atti a scalfire il

valore probante delle valutazioni del Dr. med. __________.

Il

primario sostituto del reparto chirurgia ortopedica dell'__________, in

effetti, già nel mese di settembre 2001, aveva indicato, da un canto, che la

ripresa da parte dell'assicurato nella sua professione di autista di camion

difficilmente avrebbe potuto avvenire al 100%, dall'altro, che in un'attività

adeguata, senza lavori gravosi da effettuare al di sopra della testa

dall'inizio del mese di novembre 2001 era esigibile una prestazione lavorativa

di almeno il 50% (cfr. doc. 151; consid. 2.12.). Con la precisazione "di

almeno il 50%" lo specialista non ha pertanto escluso un aumento del grado

dell'abilità lavorativa in attività adeguate. Ciò si giustifica tanto più se si

pone mente al fatto che secondo il medico era da attendersi un netto

miglioramento (cfr. doc. 151; consid. 2.12.).

In

seguito il PD Dr. __________, esprimendosi circa l'abilità lavorativa residua

dell'assicurato, ha inoltre considerato unicamente la sua precedente

professione di autista di camion, specificando che per il ricorrente, alla luce

dei soli postumi somatici, è possibile un'abilità lavorativa del 50% (cfr. doc.

167; consid. 2.12.).

Il medico

di __________ dell'Istituto assicuratore convenuto concorda, del resto, con

tale conclusione, nel senso che anche a mente del Dr. med. __________ il

ricorrente non è più completamente abile nell'attività che svolgeva

precedentemente all'infortunio del mese di giugno 1997 (cfr. consid. 2.12.).

Gli

impedimenti funzionali presentati dall'assicurato relativamente all'arto

superiore destro sono, altresì, quelli che si riscontrano, normalmente, in

assicurati che hanno lamentato una rottura della cuffia dei rotatori: in

sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente,

trasportare pesi anche solo relativamente importanti nonché d'ingaggiare l'arto

superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr.,

fra le tante, STCA del 23 novembre 1998 nella causa O., 35.1998.63 e STCA del

29.

luglio 1999 nella causa C., 35.1998.117, tutelata dal TFA con pronunzia del

3.

gennaio 2000, U 296/99).

A titolo

indicativo giova segnalare quando il TFA, rispettivamente questo Tribunale

hanno giudicato in fattispecie analoghe, riguardanti assicurati anch'essi con

problematiche agli arti superiori.

In una

sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio,

ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità

lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato

cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in

particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10

kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti

non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i

60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il

braccio adominante.

Il TFA è

pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza del 7 agosto 2001 nella

causa K., U 240/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss.,

concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali

all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori

manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano

destra, nonché il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg, e pertanto ritenuto

praticamente monco di una mano:

"

(…).

Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in

der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als

Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt -

nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann

ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen

rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu

2.

kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei

auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im Einspracheentscheid

vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a. Überwachungsarbeiten

an automatischen und halbautomatischen Produktionseinheiten,

Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als Portier, können auch

bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt werden und sind daher vom

(unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich vollzeitlich zumutbar.

Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent ausser Betracht, nachdem

der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer hiefür erforderliche

Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht erfolgreich beendet hat.

Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen

Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen

Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe

Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen

verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und

Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321

Erw. 3b am Ende)"

(STFA succitata, consid. 3b).

In una

sentenza del 25 febbraio 2003 nella causa P.-G., U 329/01 e U 330/01, l'Alta

Corte ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata,

vittima di un grave politrauma, che, secondo l'avviso dei medici, poteva ancora

esercitare un'attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta e non

comportante il sollevare, rispettivamente il trasportare pesi anche solo

relativamente importanti, così come l'utilizzo dell'arto superiore destro in

mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale:

"

(…).

La tesi cantonale, in quanto conforme alla

giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a

quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi

con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro

sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.

2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;

si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in re W., I 401/01, consid. 4c). Si

tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale femminile non

qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una

sufficiente offerta di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in

cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non

comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare frequentemente

posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale ambito bisogna pure

considerare la ancor giovane età dell'interessata con conseguente presumibile

buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no.

35.

pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata del 4 aprile 2002 in re

W. consid. 4a-d).

Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità

di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno

poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In

proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto

il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296 consid.

3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).

Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli

inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa

dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né

inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle

assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto

può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo

possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid.

4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid.

3d e 114 V 285 consid. 3)." (STFA succitata, consid. 4.7).

Infine,

in una sentenza del 14 aprile 2003 nella causa P., inc. n. 35.2002.88, questa

Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo

dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un

assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e

ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°,

abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino

all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in

corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il

medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato

nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro

al di sopra della vita, scostato al tronco, così come nei movimenti di

rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e

contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente,

sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto

superiore destro accostato al tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).

Questa

Corte osserva infine che se è vero che il mercato del lavoro accessibile agli

assicurati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale è in

generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (cfr.

RCC 1989, p. 331 consid. 4a)), è altrettanto vero che nell'industria e

nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più

spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e

sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid.

3b, STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3).

Anche in

questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori

ausiliari, così come é il caso per il settore delle prestazioni di servizio.

In simili

condizioni il TCA deve concludere che, da un lato, l'assicurato non può più

svolgere la sua originaria professione di autista di autocarri, ma, dall'altro,

è totalmente abile in attività che presentino le caratteristiche dettate,

segnatamente, dal Dr. __________, come peraltro dalla Clinica __________ di __________

(cfr.doc.174; 230; XVIBIS , consid. 2.12.).

2.15

Per quanto

concerne il reddito da valido, sulla scorta dei dati che figurano

all'incarto (cfr. doc. 233), l'assicurato avrebbe guadagnato, nel 2003 (cfr., a

questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non

fosse rimasto vittima dell'infortunio del giugno 1997, un importo di fr.

58'500.--/anno, così come deciso dall'CO1 nella decisione formale del 24 luglio

2003.

e ribadito nella decisione su opposizione del 4 settembre 2003 (cfr. doc.

239; A). Tale importo, del resto, non è stato contestato dall'assicurato.

2.16

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, il TCA osserva quanto

segue.

Trattandosi

della determinazione del reddito ipotetico da invalido conseguibile da

manodopera maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate,

svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro

equilibrato, questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha

stabilito, in una sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 p.

183, che il reddito annuo ammonta:

per il 1992 fr. 34'000.--

per il 1993 fr. 34'500.--

per il 1994 fr. 35'000.--

per il 1995 fr. 35'000.--

Lo scrivente TCA ha, poi,

escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996,

l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re M.). Simile aumento è,

poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18 marzo 1998 in re O.), per il 1998

(STCA 19 giugno 1998 in re M.) e per il 1999 (cfr. STCA 28 gennaio 2000 in re

C.).

Per alcuni anni, questi

parametri sono stati approvati dal TFA, in particolare nella sentenza

pubblicata in RAMI 1998 U 292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.).

In una sentenza del 27

ottobre 1999 nella causa S., pubblicata in SVR 2000 IV N° 21, il TCA ha

riconfermato la propria giurisprudenza, dopo avere constatato che i salari di

riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i risultati

dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio federale di

statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.; Pratique VSI

2000.

pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito

dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56; Pratique

VSI 2000 pag. 85-86).

La giurisprudenza federale

relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto

di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni (cfr.,

a tale proposito, D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e

giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT

II-2001, p. 593 segg. (p. 602-606)).

In una sentenza del 30

giugno 2000 nella causa B. (I 411/98) - pervenuta al TCA il 24 luglio 2000 -

l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del

suo esame:

" (…)

3.

- b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale ha

invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in

particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria

giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento

ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte

confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di

fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media

conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non

qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no.

55.

pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati

statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata

oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale delle

assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione.

4.

- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza

stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in

primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato.

Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo,

possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti

dalle statistiche salariali.

La questione di sapere se e in quale misura i salari medi

fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle

circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto

(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi

che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto

del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo,

come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul

reddito di lavoro.

Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare -

percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata

dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza

valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una

riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).

5.

- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo

cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro

equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti

allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze

specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le

esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.

In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione

amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati

all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla

recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai

provvedimenti professionali in lite."

(STFA succitata).

La nostra Corte federale

ha pure emesso numerose sentenze in materia d'assicurazione contro gli

infortuni. Si tratta di fattispecie in cui questo TCA aveva proceduto a

quantificare il reddito da invalido in applicazione della suesposta prassi, a

discapito della valutazione operata dall'INSAI sulla base dei dati risultanti

dalla documentazione sui posti di lavoro (DPL).

La prima di queste

pronunzie è stata emanata nella causa INSAI c/ L., U 181/98 e reca la data del

22.

maggio 2001. Essa è stata successivamente confermata con i seguenti giudizi:

STFA 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 286/98; 31 maggio 2001 nella

causa INSAI c/ M., U 275/98; 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 279/98;

11.

giugno 2001 nella causa INSAI c/ M., U 17/99; 11 giugno 2001 nella causa

INSAI c/ S., U 285/98; 19 giugno 2001 nella causa INSAI c/ P., U 271/98; 21

giugno 2001 nella causa R. c/ INSAI, U 349/98; 27 giugno 2001 nella causa INSAI

c/ B., U 362/98; 28 giugno 2001 nella causa INSAI c/ C.-D. C., U 18/99; 2

luglio 2001 nella causa INSAI c/ F., U 4/99; 9 luglio 2001 nella causa INSAI c/

M., U 142/99; 10 luglio 2001 nella causa UAI c/ C. e INSAI c/ C., I 442/99 + U

256/99; 18 luglio 2001 nella causa G. c/ INSAI e INSAI c/ G., U 154 + 163/99;

19.

luglio 2001 nella causa INSAI c/ T., U 190/99; 27 luglio 2001 nella causa

INSAI c/ B., U 252/99; 31 luglio 2001 nella causa G., U 311/99; 5 ottobre 2001

nella causa INSAI c/ B., U 165/00; 5 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ I., U

91/00; 10 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ C., U 217+225/00; 16 ottobre 2001

nella causa M., U 301/00; 13 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ L., U 41/00; 19

febbraio 2002 nella causa INSAI c/ C., U 99/00; 19 febbraio 2002 nella causa

INSAI c/ C., U 268/00; 5 marzo 2002 nella causa INSAI c/ CE fu M., U 155/00; 15

marzo 2002 nella causa A. c/ INSAI e INSAI c/ A., U 220 + 238/00; 18 marzo 2002

nella causa INSAI c/ K., U 239/00; 18 marzo 2002 nella causa INSAI c/ P.S., U

235/00; 24 aprile 2002 nella causa INSAI c/ R., U 240/00; 30 aprile 2002 nella

causa INSAI c/ P., U 241/00; 8 maggio 2002 nella causa C.-F., U 449/00; 23

maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00).

Sostanzialmente, il TFA ha

approvato i dati salariali utilizzati dall'INSAI, dopo avere anche verificato,

in applicazione della DTF 126 V 75ss., che, nel caso di specie, l'importo

ritenuto dall'assicuratore LAINF appariva plausibile alla luce dei dati dedotti

dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale

di statistica, considerata la possibilità di ridurre il salario statistico fino

al limite massimo del 25%:

" (…)

Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche

dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le

istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo

prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare,

il reddito ipotetico da invalido, i primi giudici, in modifica di quanto

stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi della

propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di

riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno ritenuto

l'importo di fr. 35'000.--, che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998 alla

retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai

o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere

adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui

pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di

una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in

DTF 126 V 75 segg.

c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito

che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo

luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato.

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni

ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi

sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un

mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in

attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare

riferimento alle specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non

soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata

(nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio

2001.

in re R., I 10/00 e 30 giugno 2000 in re B, I 411/98). Il giudizio

querelato non può quindi essere tutelato.

e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti

presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attività leggere,

che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario, i

dipendenti di tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr.

42'030.--. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla

valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo

stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei

salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la

retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazione

semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr. 54'245.--

(fr. 4'294.-- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi

della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze

del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario

statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%.

3.

- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità (fr. 50'568.-- annui) non è mai stato contestato

dalle parti in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce

all'opponente il diritto ad una rendita calcolata su un'invalidità del solo 17%

merita di essere ristabilita."

(STFA 22 maggio 2001 nella causa L.

c/ INSAI, p. 4ss.)

L'Alta Corte nelle

sentenze menzionate non aveva comunque risolto la questione di principio a

sapere quale deve essere, in materia di assicurazione contro gli infortuni, il

rapporto tra i dati dell'Ufficio federale di statistica (ai quali il TFA fa

costantemente riferimento nella giurisprudenza pubblicata, cfr. DTF 124 V

323-324 e DTF 126 V 75) e le DPL (cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze …, p. 604-605).

Tale questione è stata

invece affrontata in una sentenza del 28 agosto 2003 nella causa C., U 35/00 +

U 47/00, pubblicata in DTF 129 V 472ss. (= RAMI 2003 U 494, p. 383ss.), in cui

il TFA - dopo avere sottolineato le difficoltà che comporta il volere imporre

un ordine di priorità fra dati statistici e DPL, siccome

ognuno dei due metodi presenta vantaggi e svantaggi (cfr. DTF 129 V 477, consid.

4.2

) - ha definito quali sono i presupposti che devono essere soddisfatti

affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base

dei salari DPL:

"

(…).

Weil die Invaliditätsbemessung aufgrund

hypothetischer Vergleichseinkommen und unter Berücksichtigung des in Betracht

fallenden (ausgeglichenen) allgemeinen Arbeitsmarktes zu erfolgen hat, müssen

die DAP auch im konkreten Einzelfall repräsentativ sein. Es genügt daher nicht,

wenn lediglich ein einziger oder einige wenige zumutbare Arbeitsplätze

angegeben werden, weil es sich dabei sowohl hinsichtlich der Tätigkeit als auch

des bezahlten Lohnes um Sonder- oder Ausnahmefälle handeln kann. Unbeachtlich

ist, ob der Arbeitsplatz frei oder besetzt ist, weil die Invaliditätsbemessung

auf der Fiktion eines ausgeglichenen Arbeitsmarktes beruht (BGE110 V 276 Erw.

4b; AHI 1998 S. 291 Erw. 3b). Wenn die Vorinstanz eine Mindestzahl von fünf

zumutbaren Arbeitsplätzen voraussetzt, so erscheint dies in quantitativer

Hinsicht in der Regel als genügend. Im Hinblick auf die geforderte

Repräsentativität der DAP-Profile und der daraus abgeleiteten Lohnangaben hat

der Unfallversicherer im Sinne einer qualitativen Anforderung jedoch,

zusätzlich zur Auflage von mindestens fünf DAP-Blättern, Angaben zu machen über

die Gesamtzahl der aufgrund der gegebenen Behinderung in Fragekommenden

dokumentierten Arbeitsplätze, über den Höchst- und den Tiefstlohn sowie über

den Durchschnittslohn der dem jeweils verwendeten Behinderungsprofil

entsprechenden Gruppe. Damit wird auch die Überprüfung des Auswahlermessens

hinreichend ermöglicht, und zwar in dem Sinne, dass die Kenntnis der dem

verwendeten Behinderungsprofil entsprechenden Gesamtzahl behinderungsbedingt in

Frage kommender Arbeitsplätze sowie des Höchst-, Tiefst- und

Durchschnittslohnes im Bereich des Suchergebnisses eine zuverlässige

Beurteilung der von der SUVA verwendeten DAP-Löhne hinsichtlich ihrer

Repräsentativität erlaubt. Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass die

SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen DAP-Profile

mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte Person

Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern (vgl. Art. 122

lit. a UVV, gültig gewesen bis 31. Dezember 2000 [AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE 115 V 297 ff.).

Allfällige Einwendungen der versicherten Person bezüglich des Auswahlermessens

und der Repräsentativität der DAP-Blätter im Einzelfall sind grundsätzlich im

Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die SUVA im Einspracheentscheid

damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht in der Lage, im Einzelfall

den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich

abgestellt werden; die SUVA hat diesfalls im Einspracheentscheid die

Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es

Sache des angerufenen Gerichts, die Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung

zu prüfen, gegebenenfalls die Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an

Stelle des DAP-Lohnvergleichs einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE

vorzunehmen."

(DTF succitata, consid. 4.2.2)

Al

riguardo, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi

scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623.

2.17

Partendo

dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici

validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA (cfr., fra le

più recenti, STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00 e del 30 aprile

2002.

nella causa P., U 241/00) - si rivela essere discriminante per gli

assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più

bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è

quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro

Cantone senza il danno alla salute, questo TCA, in una sentenza del 4 settembre

2000.

nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n.

35.

- successivamente confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA

del 17 aprile 2001 nella causa B. e del 22 maggio 2001 nella causa M.) -

sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale

di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:

" In

data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,

direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle

assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in

molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da

invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di

salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare

utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,

cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e

per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza

federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine

di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario

conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del

danno alla salute), mi occorre sapere:

- possiamo

utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è

anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

- In caso di

risposta negativa:

Perché no? Quale

coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo

alla situazione del nostro Cantone?

(…)" (cfr. doc. Vbis)

Il dottor __________ ha così

risposto in data 14 agosto 2000:

"

(…)

Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia

definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è

possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità

regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità

statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori

dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua

lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista

statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998

(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di

qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

- Nel 1998

(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo

esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi

al mese (cfr. tabella TA13).

- È ancora

possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa

categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il

settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore

dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche

la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),

ripartiti stavolta per settore economico (…)" (cfr. doc. Vbis).

Al fine di non discriminare

gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più

bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è

quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro

Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che

nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che

riflette i salari versati nella nostra regione.

Se si ignorasse questo

aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale

occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il

paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique

VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed

in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di

trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella

causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76).

Del resto, il TFA, nella

sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto

dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag.

485.

"du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W.

citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners

(Thurgau)".

Nella sentenza pubblicata

in SVR 2000 IV Nr. 21, il TCA ha al riguardo precisato:

" La

necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino

risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28 settembre

1999.

ad una interrogazione dell'On. Ricciardi del 14 agosto 1999 «Bassi salari

e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati disponibili per

documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni sociali della

famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui livelli

salariali nel nostro Cantone:

«(…)

Su scala federale la statistica

ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la

struttura dei salari in Svizzera.

A livello regionale, le informazioni di

cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei

salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che

nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per quell'anno,

eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni supplementari.

Il calcolo dei dati regionali (grandi

regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera,

schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.

Non si è certi tuttavia in che misura

questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.

Per i prossimi anni è inoltre probabile

che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere

a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il

Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di

ponderazione della struttura economica cantonale»"

Va pure ricordato che,

secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla

tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta

di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 84-85):

" Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes

révélées par les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux salaires

des femmes et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas question

de se baser sur une valeur moyenne entre les salaires des femmes et des hommes.

(…)"

(STCA succitata - la

sottolineatura è del redattore).

In una

sentenza del 5 giugno 2003 nella causa B. (inc. n. 35.2003.6), il TCA ha

inoltre sottolineato come il TFA, che ha posto il principio della priorità dei

dati statistici nazionali rispetto a quelli regionali - in alcune sue pronunzie

ha confermato il reddito da invalido fissato sulla base di valori regionali.

Ad

esempio, in una sentenza del 10 agosto 2001 nella causa R., I 474/00 - sentenza

che è poi stata ripresa in più di un giudizio federale (cfr., per es., la STFA

del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 4c, parzialmente

pubblicata in DTF 128 V 174s.) - il TFA ha considerato non censurabile

l'applicazione dei dati relativi alla regione "Svizzera orientale"

(TA 13), siccome più favorevoli all'assicurata rispetto al dato nazionale (cfr.

consid. 3c/aa: "Obwohl das Eidgenössische

Versicherungsgericht grundsätzlich die gesamtschweizerischen Werte heranzieht,

ist vorliegend auch nicht zu kritisieren, dass der Berechnung zu Gunsten der

Beschwerdeführerin die tieferen Werte der Region Ostschweiz (TA 13) zu Grunde

gelegt worden sind").

Parimenti, nelle sentenze del 30 novembre 2001 nella causa R., I

226/01 e del 20 novembre 2002 nella causa D., I 764/01, l'Alta Corte ha

valutato il reddito da invalido facendo capo al valore afferente al Cantone

Ticino, rispettivamente, alla regione lemanica.

In una

sentenza del 13 giugno 2003 nella causa M., U 236/01, consid. 4.3.2, il TFA ha

ribadito che esso "… non esclude di principio l'applicazione dei valori

regionali, desumibili dalle tabelle TA14 (recte: TA13, n.d.r.) -

(…) -, segnatamente laddove questi appaiono maggiormente favorevoli per

l'assicurato (cfr. sentenza del 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid. 3c/aa)".

In

un'altra sentenza, datata sempre 13 giugno 2003, la nostra Massima Istanza ha

ricordato segnatamente che, citiamo: "… le circostanze del caso concreto

determinano quale sia la tabella da applicare nel caso esaminato. È pertanto

ammissibile ad esempio applicare la tabella TA7, che indica i valori per una

determinata attività, se così facendo è possibile determinare in maniera più

precisa il reddito da invalido (in proposito si veda anche consid. 4c non

pubblicato in DTF 128 V 174). Questa Corte, infine, ha pure ritenuto non

criticabile applicare la tabella TA13, che riferisce dei salari in relazione

alle grandi regioni (sentenza del 10 agosto 2001 in re R. consid. 3c/aa, I

474/00, del 27 marzo 2000 in re P. consid. 3c, I 218/99, del 28 aprile 1999 in

re T. consid. 4c, I 446/98)" (STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I

475/01, consid. 4.4.).

Il

TFA ha ancora ribadito i medesimi concetti in una sentenza

del

20.

aprile 2004 nella causa K., I 871/02, consid. 6.3. e in una sentenza del 26

agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 7.4.

Su questi

argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT

II-2003, p. 618-621.

Pertanto

quanto allegato dall'CO1 nella risposta di causa, relativamente al fatto che il

TFA farebbe capo unicamente ai dati statistici federali ad esclusione di quelli

regionali (cfr. doc. VII), non corrisponde al vero.

2.18

Per

determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'CO1 ha compiuto in

sede amministrativa degli accertamenti presso alcune aziende ticinesi. Dai

medesimi risulta che nelle attività leggere che l'assicurato sarebbe in grado

di esercitare, e meglio trafilatore presso la __________ di __________,

controllore presso la __________ SA di __________, operaio presso la __________

di __________, magazziniere presso la __________ di __________ e montatore di

cartucce filtranti presso __________ di __________, i dipendenti di tali ditte

percepivano in media, nel 2003, un reddito annuo pari a fr. 44'062.-- (cfr.

doc. 234).

Alla luce

della giurisprudenza di cui alla DTF 129 V 472ss., le cinque DPL

prodotte in causa sono numericamente sufficienti.

Nondimeno,

con riferimento all'esigenza di rappresentatività della DPL e dei dati

salariali ad essa connessi, l'assicuratore infortuni convenuto ha omesso di

fornire informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in

linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul

salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

Di

conseguenza, nel caso di specie, le DPL dell'CO1, a prescindere dalla

fondatezza o meno delle obiezioni sollevate in merito dall'assicurato nell'atto

ricorsuale (cfr. doc. I; consid. 1.4.), non possono comunque essere utilizzate

per determinare il reddito da invalido (cfr. ad esempio, in questo senso, RAMI

2004.

pag. 284, STFA del 31 ottobre 2003 nella causa A., U 15/02, consid. 4.2;

STFA del 26 febbraio 2004 nella causa Schweizerische Unfallversicherungsanstalt

c/ M., U 208/02, consid. 3.1. oltre a numerose altre sentenze pubblicate nel

sito internet dell'Alta Corte).

Non è,

dunque, necessario esaminare più approfonditamente le censure formulate dal

ricorrente in relazione alle DPL.

2.19

In concreto,

in ossequio alla più recente giurisprudenza federale, occorre dunque, in

assenza di dati salariali concreti, basarsi sui valori statistici e,

concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2002

(l'ultima edizione disponibile), edita dall'Ufficio federale di statistica.

Conformemente

alla prassi di questa Corte, secondo cui la priorità deve essere attribuita ai

valori statistici regionali (rispetto a quelli raccolti a livello nazionale, cfr.

consid. 2.17.), tornano applicabili i dati afferenti al Ticino contenuti nella

tabella TA13.

Orbene -

utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica - il ricorrente, svolgendo nel 2002 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato ticinese (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in

media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'098.--.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 8-2004, p. 94), esso ammonta a fr. 4'272.16

mensili oppure a fr. 51'265.92 per l'intero anno (fr. . 4'272.16 x 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali per il 2003 (cfr. tab. B 10.3,

pubblicata in La Vie économique, 9-2004, p. 95) si ottiene, per il 2003,

un reddito annuo di fr. 51'983.64.

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr.

DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L'importo

ritenuto dall'assicuratore LAINF convenuto a titolo di reddito da invalido,

44'062.-- (cfr. doc. 234; consid. 2.18.), è inferiore di circa il 15%

rispetto al dato che è scaturito dall'applicazione della tabella TA13.

Il TCA

concorda con tale quantificazione (in questo contesto cfr. DTF 126 V 75 e SVR

2002.

IV 19, p. 57ss.).

Del

resto, il TFA, in una sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa L., U 107/03, ha

ammesso una deduzione globale del 10%, trattandosi di un assicurato frontaliere,

nato nel 1945, che, a causa del danno infortunistico all'occhio sinistro, era

stato giudicato in grado di svolgere a tempo pieno professioni sostitutive non

necessitanti di una vista stereoscopica.

La stessa

Corte federale, in una sentenza del 19 novembre 2003 nella causa R., U 232/02,

ha poi operato una deduzione globale, definita generosa, del 20% nei confronti

di un assicurato di nazionalità straniera che, a causa dell'evento traumatico

subito al polso destro, era abile al lavoro al 100% con pieno rendimento in

un'attività non implicante sforzi con il polso, in particolare movimenti

ripetitivi e in rotazione o di forza della mano e del polso destri, né il

trasposto di pesi con le due mani.

La nostra

Massima Istanza, in una pronunzia del 21 ottobre 2003 nella causa M., U 102/00,

ha operato una decurtazione del 15%, trattandosi di un ventinovenne frontaliere

che, in ragione del danno infortunistico, presentava degli impedimenti anche

nell'esercizio di un'attività adeguata e necessitava di introdurre frequenti

pause nell'arco della giornata lavorativa.

In una

sentenza del 17 marzo 2003 nella causa A., U 230/01 e U 232/01, pubblicata

parzialmente in DTF 129 V 283, il TFA ha ritenuto giustificata una deduzione

globale del 15% nel caso di un assicurato nato nel 1961, di nazionalità

straniera, che a seguito di un infortunio non ha più potuto esercitare la sua

professione di istruttore di fitness, bensì delle attività commerciali e

amministrative.

Da parte

sua, il TCA, in una sentenza del 4 settembre 2003 nella causa P., inc. n.

35.2003

, cresciuta in giudicato, ha operato una riduzione del 20% sul

reddito da invalido, trattandosi di una ballerina di night-club - di

nazionalità straniera e completamente priva di esperienza sul mercato del

lavoro svizzero, perlomeno su quello "ordinario" - che presentava una

capacità lavorativa limitata al 70% anche in attività confacenti alle sue

condizioni di salute.

In

conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando

i fr. 44'062.-- (fr. 51'983.64 decurtati del 15%) al reddito che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 58'500.-- (cfr.

consid. 2.15.) - risulta essere del 24.68%, arrotondato al 25% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11

pag. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 pag. 44 in cui il TFA ha stabilito che

la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato

aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per

difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole

applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si

estende a decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state

emanate prima della pubblicazione della sentenza in questione).

L'Istituto

assicuratore convenuto ha riconosciuto all'assicurato una rendita di invalidità

del 25%, per cui il ricorso va respinto.

2.20

Nel ricorso

l'assicurato ha indicato di aver inutilmente tentato di ottenere dall'CO1 la

copertura dei costi relativi all'accertamento consistente nel test funzionale

volto alla valutazione delle sue menomazioni funzionali, a cui si è

privatamente sottoposto in seguito, l'11 e 12 marzo 2004, presso la Clinica __________

di __________ (cfr. doc. I; consid. 1.4.).

Al

riguardo occorre evidenziare che in ogni caso l'insorgente nel petitum del

ricorso non ha preteso nulla in merito.

A titolo abbondanziale

va rilevato che nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 182, p. 47s., il TFA

ha stabilito che, se i fatti medici possono essere accertati in modo

convincente solo sulla base delle risultanze di un referto prodotto

dall’assicurato, è lecito assimilare l’esame ordinato dall’assicurato ad una

perizia ordinata dall’assicuratore e, quindi, addossare a quest’ultimo i

relativi costi ai sensi dell’art. 57 OAINF.

In una

sentenza del 27 agosto 2001 nella causa S., U 17/01, la nostra Corte federale

ha condannato l'assicuratore infortuni ad assumere il costo di una perizia

medica prodotta dall'assicurato nel quadro della procedura di opposizione,

grazie alla quale era stato dimostrato che il tipo di esame esperito

dall'assicuratore non consentiva di mettere in rilievo i reali disturbi

accusati dall'assicurato e provocati da una importante lesione muscolare,

precisando segnatamente che:

"

(…) si deve ritenere che l'interessato, per

tutelare al meglio i propri diritti (DTF 115 V 63 consid. 5d), era di fatto

obbligato a provocare nuove indagini, maggiormente approfondite, che

permettessero di documentare e rendere oggettivabili i disturbi da lui

realmente percepiti - e fatti effettivamente correlare dal perito giudiziario

alla diagnosi da lui riscontrata -, ma di fatto negati dall'amministrazione,

che ancora in sede di decisione su opposizione riteneva che "dal lato

oggettivo, l'opponente non presenta alcuna lesione posttraumatica di

significato clinico" e che la lieve irregolarità del tendine riscontrata

non poteva causare alcun disturbo.

Ne consegue pertanto che il rapporto 23 dicembre

1998, nonché il complemento 14 aprile 1999 del dott. X. devono essere ritenuti

perlomeno necessari ai fini di un convincente accertamento dei fatti medici ai

sensi della citata giurisprudenza (consid. 2). Per gli esiti del presente

giudizio non può invece costituire motivo di rilievo il fatto che il perito

giudiziario, a posteriori - dopo avere cioè disposto le opportune ricerche -,

sia giunto alle medesime conclusioni dell'INSAI in merito alla sopravvenuta

stabilizzazione dello stato valetudinario e alla capacità lavorativa

dell'assicurato."

(STFA

succitata, consid. 4c)

Questa

giurisprudenza è stata ripresa, nella sua sostanza, all'art. 45 cpv. 1 LPGA, il

quale prevede che, qualora l'assicuratore non abbia ordinato alcun

provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti erano

indispensabili per la valutazione del caso oppure se fanno parte di prestazioni

accordate successivamente (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo

2003, art. 45 N. 11s., p. 456s.).

Nella

concreta evenienza, il TCA rileva che l'CO1 per accertare quali conseguenze

l'infortunio del giugno 1997 ha avuto per il ricorrente, oltre a sottoporlo

alle visite del medico __________, specialista nell'ambito attinente al danno

alla salute subito dall'insorgente, ha predisposto diversi controlli da parte

del PD Dr. __________, primario sostituto del reparto di chirurgia ortopedica

dell'__________ di __________, anche successivamente alla prima visita medica

di chiusura del 7 febbraio 2002 (cfr. consid. 2.12.).

Va,

inoltre, segnalato, che dopo aver assunto il costo di diversi esami diagnostici,

l'CO1, il 31 luglio 2002, si è fatto pure carico, a titolo eccezionale, di un'artro-MRI

della spalla destra effettuata senza la relativa autorizzazione (cfr. doc. 192,

193, 194).

Il test

esperito presso la Clinica __________ l'11-12 marzo 2004 non ha condotto a

nuovi risultati. La situazione, a livello dell'esigibilità lavorativa, era

infatti già stata chiarita. La valutazione della capacità funzionale ha, del

resto, confermato quanto certificato dal medico __________ (cfr. consid.

2.14

).

In questo

senso, il relativo costo non potrebbe essere posto a carico dell'CO1.

2.21

Deve essere,

infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (cfr. I; consid.

1.4

).

Come già

indicato al consid. 2.2., il 1° gennaio 2003, è entrata in vigore la LPGA.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, le disposizioni formali della LPGA

(art. 27-62 LPGA), tra cui l’assistenza giudiziaria (art. 61 lett. f LPGA),

sono immediatamente applicabili con l’entrata in vigore della nuova legge (cfr.

SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 23

ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J.,

K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; U. Kieser, ATSG-Kommentar,

Ed. Schulthess, Zurigo 2003, art. 82 N. 8 pag. 820).

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3

luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

L’art. 61

lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla

concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto

federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto

cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p.

626).

Le

condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria

rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora

applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.

2.1

).

Tali

presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia

necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le

sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit.,

art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p.

517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U

234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5

settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF

121.

I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid.

2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid.

6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18

giugno 1999 nella causa D.V.).

Inoltre

va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul

patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU

30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza

giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .

L'art. 3

della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA

rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30

luglio 2002), prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio".

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla

giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale

relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che

sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

In questo

senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.

L’istante

va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla

difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento

e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F. Trezzini,

Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20 ad art.

155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in

effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di

famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse

finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art.

328.

e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.20 ad art. 155, p. 479 e

giurisprudenza ivi citata).

Non è

determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,

Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

Il limite

per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza

giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto

esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). L’indigenza

processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli

necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996

N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H.,

pag. 3).

In una

sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di

assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che

l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione

di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -

indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere

considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in

grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono

essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno

esistenziale.

L’attestato

municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo

(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.10 ad art. 156 p. 490).

Nella

commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche

l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA

infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA

non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e

giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile

al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento

in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF

119.

Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Generalmente

dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato

secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid.

4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo

nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr.

3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella causa R.G., inc.

31.1998

).

Secondo

la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza

giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione

processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato

materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto

retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

2.22

Nel caso di

specie dal certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria e

dalla relativa documentazione allegata risulta che l'assicurato è coniugato e

ha due figlie, l'una nata nel 1985, l'altra nel 1986.

L'assicurato,

oltre a percepire una rendita di invalidità da parte dell'assicuratore LAINF

convenuto di fr. 1'042.--mensili, è al beneficio di una rendita AI e di rendite

AI completive per la moglie e le figlie, di complessivi fr. 2'655.-- mensili (cfr.

doc. XXXIIBIS).

La moglie

lavora a ore presso la __________, percependo uno stipendio mensile di circa fr.

1'000.-- e la figlia __________, quale apprendista, guadagna fr. 570.-- al mese

(cfr. doc. XXXIIBIS).

Con un

reddito mensile di fr. 5'267.-- (fr. 1'042.-- + fr. 2'655.-- + fr. 1'000.-- + fr.

570.

--) il ricorrente deve far fronte a diverse spese, fra le quali fr.

2'550.-- (fr. 1'550.-- per i genitori + fr. 500.-- per ciascuna delle figlie)

corrispondenti all'importo base mensile. Tale ammontare comprende già le spese

di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri

domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° gennaio

2001).

Bisogna

poi computare il canone di locazione di fr. 912.-- al mese, i premi

dell'assicurazione contro le malattie, che dedotti i sussidi cantonali, sono

pari a fr. 243.-- mensili (cfr. doc. XXXIIBIS), per cui si ottiene un onere

globale di fr. 3'705.--.

L'eccedenza

mensile sarebbe, dunque, di fr. 1'562.-- (fr. 5'267.-- - fr. 3'705.--) da cui

vanno però ancora dedotte le imposte pari all'ammontare approssimativo di fr.

200.

-- al mese (cfr. doc. XXXIIBIS).

L'insorgente

presenta, di conseguenza, un'eccedenza mensile di perlomeno fr. 1'360.-- (fr.

16'320.-- annui), per cui, anche tenendo conto del fatto che il limite per

ammettere lo stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull'assistenza

giudiziaria è superiore al minimo di esistenza ai sensi del diritto esecutivo (cfr.

consid. 2.21.), egli non può essere considerato indigente.

Al

riguardo va ricordato che in una sentenza del 16 dicembre 2003 nella causa O.,

(I 482/03) il TFA ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria in quanto

una famiglia composta dei due genitori e di 3 figli disponeva di un'eccedenza

mensile di circa fr. 950.--:

"

Der Ehemann der Beschwerdeführerin erzielt ein

monatliches Einkommen von Fr. 6050.-- und erhält zusätzlich eine monatliche

Spesenentschädigung von Fr. 400.--. Für die Ausgaben ist vom Grundbedarf gemäss

Richtlinien der Konferenz der Betreibungs - und Konkursbeamtem der Schweiz vom

24.

November 2000 in Höhe von Fr. 1550.-- für ein Ehepaar, Fr. 1000.-- für zwei

Kinder über zwölf Jahren und Fr. 350.-- für ein Kind zwischen sechs und zwölf

Jahren auszugehen (vgl. Jurius, Neue Richtlinien für die Berechnung des

betreibungsrechtlichen Existenzminimums, Jusletter 5. März 2001 mit Hinweis),

was gesamthaft Fr. 2900.-- ergibt. Unter Berücksichtigung der Ausgaben für

Miete (Fr. 1825.--), Heiz - und Nebenkosten (Fr. 233.90), Krankenkasse (total

Fr. 689.30), Versicherungen (Fr. 34.90) und Steuern (ca. Fr. 250.--) ergeben

sich monatliche Ausgaben von Fr. 5933.10. Somit resultiert - unter

Berücksichtigung der Spesenentschädigung - ein monatlicher Überschuss von etwa

Fr. 450.--, wobei der dreizehnte Monatslohn des Ehemannes noch nicht

berücksichtigt ist. Die Bedürftigkeit ist deshalb nicht ausgewiesen."

In tali

circostanze l'assicurato deve essere ritenuto in grado di far fronte alle spese

legali.

Difettando

uno dei requisiti cumulativi per concedere l'assistenza giudiziaria, occorre

concludere che la relativa istanza dev'essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è respinta.

3.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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