35.2003.84
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
23 settembre 2004Italiano114 min
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Numero d'incarto:
35.2003.84
Data decisione, Autorità:
23.09.2004, TCA
Titolo:
caduta della sponda di un camion su una spalla-rottura cuffia rotatori-ricaduta-Documenti prodotti dopo termine ricorso ammessi-Grado rendita di invalidità LAINF valutata riferendosi solo a disturbi fisici e non psichici-Costo perizia medica non a carico dell'assicuratore-AG respinta,non indigente
CAUSALITÀ ADEGUATA
GRATUITO PATROCINIO
INFORTUNIO PROFESSIONALE
RENDITA D'INVALIDITÀ
RICADUTA O CONSEGUENZE TARDIVE
art. 3 LAG
art. 14 LAG
art. 10 LAINF
art. 18 LAINF
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 61 let. f LPGA
art. 7 LPTCA
art. 9 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2003.84
rs/DC/td
Lugano
23 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 dicembre 2003
di
RI1
rappr. da: RA1
contro
la decisione del 4 settembre 2003 emanata
da
CO1
rappr. da: RA2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 10 giugno
1997 a RI1 - dipendente della __________ in qualità di autista e, perciò,
assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'CO1 - è caduta sulla spalla
destra una sponda del camion, procurandogli la rottura della cuffia dei
rotatori (cfr. doc. 1).
L'assicuratore
LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità in merito e ha regolarmente
corrisposto le prestazioni di legge. L'assicurato è stato in grado di
riprendere la propria attività lavorativa al 50% a decorrere dall'8 settembre
1997 e al 100% dal 10 novembre 1997 (cfr. doc. 8, 16, 17).
1.2. Il 30 aprile
1999 all'CO1 è stata annunciata una ricaduta dell'evento assicurato, assunta
dall'assicuratore LAINF convenuto.
Il 22
ottobre 1999 è stata effettuata un'artroscopia alla spalla destra, dalla quale
è risultata una lesione del labbro ventro-craniale e una lesione del sovraspinato
(cfr. doc. 33).
Nel
prosieguo l'assicurato ha alternato periodi di inabilità lavorativa al 100% e
al 50% (cfr. doc. 34, 43, 80, 85, 120,134, 136, 168). A far tempo dal mese di
gennaio 2002 l'CO1 ha riconosciuto unicamente un'incapacità professionale del
50% (cfr. doc. 207). L'insorgente ha comunque sempre continuato a lamentare
disturbi alla spalla destra (cfr. doc. 174).
1.3. Alla
chiusura del caso, con decisione formale del 24 luglio 2003, l'CO1 ha
riconosciuto all'assicurato una rendita di invalidità del 25% a decorrere dal
1° luglio 2003, nonché un'indennità per menomazione dell'integrità del 10% (cfr.
doc. 239).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. RA1 per conto dell'assicurato (cfr. doc.
240; 244), l'CO1, il 4 settembre 2003, ha confermato il contenuto della sua
prima decisione, con una motivazione riguardante soltanto il grado di
invalidità (cfr. doc. A).
1.4. Con
tempestivo ricorso, l'assicurato sempre patrocinato dall'avv. RA1, ha chiesto
che l'assicuratore LAINF venga condannato a riconoscergli una rendita di
invalidità del 50% e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria
con il gratuito patrocinio dell'avv. RA1, argomentando:
"
(…)
3) Il
ricorrente è rimasto vittima di un infortunio professionale il 10 giugno 1997
allorché la caduta di una sponda di autocarro gli ha provocato una lesione
della spalla destra.
Prove: documenti, richiamo incarto dell'CO1.
4) Due anni più tardi
l'assicurato ha annunciato una ricaduta a
seguito
della quale ha poi perso il posto di lavoro ed è stato sottoposto ad ulteriori
cure.
E'
stato così possibile accertare che i primi curanti non avevano individuato con
sufficiente precisione tutte le lesioni riportate. Nonostante le tardive cure
ricevute il signor RI1 non è più stato in grado di recuperare un'apprezzabile
capacità di lavoro. La situazione si è ulteriormente aggravata con l'insorgere
dei problemi di adattamento meglio illustrati dal dr. __________.
Prove: come sopra
5) L'assicurazione
invalidità ha evaso la richiesta di prestazioni
inoltrata
dall'assicurato riconoscendogli una rendita intera di invalidità a far tempo
dal 1. ottobre 2000.
Prove: richiamo incarto AI
6) L'CO1 dal canto suo
ha emanato una prima
decisione
il 24 luglio 2003 con la quale ha assegnato al signor RI1 una rendita di
invalidità del 25%; contro tale decisione l'assicurato è tempestivamente quanto
inutilmente insorto; da qui la necessità dell'odierno ricorso.
Prove: documenti, richiamo incarto ed ogni altra consentita.
7) Con il presente
gravame il signor RI1 contesta in modo deciso
le
conclusioni alle quali è giunto l'CO1; egli contesta in particolare di avere
recuperato una completa capacità di lavoro in attività più leggere che non sono
però concretamente state individuate; contesta inoltre con vigore l'opponibilità
delle figure professionali indicate dall'CO1 ed i relativi riscontri economici.
8) Lo scrivente legale
si è indirizzato alle ditte indicate nelle
valutazioni
economiche dell'CO1 ovvero la __________ di __________, la __________, la __________
di __________, la __________ di __________ e la __________ di __________. Solo
la ditta __________ ha offerto al signor RI1 la possibilità di verificare sul
posto la natura del lavoro offerto; basti qui ricordare che contrariamente a
quanto emerge dai fogli descritti l'operaio interessato avrebbe dovuto
sollevare più volte al giorno pesi di circa kg 30/40 per issarli su ripiani
sopraelevati. Una delle altre ditte indicate risulta liquidata, ciò che ha reso
impossibile ogni forma di verifica.
Una
non ha risposto alle richieste del signor RI1; le rimanenti due hanno
manifestato loro profondo stupore per l'impiego delle informazioni fornite all'CO1
a fini – così era stato loro assicurato – meramente statistici previo semplice
scambio di corrispondenza: mai mai l'CO1 ha tracciato un concreto profilo della
persona del signor RI1. A queste condizioni non si vede come i rilievi dell'CO1
possano assumere un qualsivoglia rilievo di fronte all'assenza di concrete
indicazioni sulle effettive limitazioni funzionali.
Prove: perizia, documenti, testi
9) L'assicurato ha
inutilmente tentato tramite il proprio medico
curante
dr. __________ di ottenere dall'CO1 rispettivamente dalla propria cassa malati
la copertura dei costi relativi ad un ulteriore accertamento, consistente in
particolare in test funzionali ben specifici e parametrati volti alla
valutazione delle sue menomazioni funzionali. Egli ha quindi privatamente
contattato cliniche che offrono questo tipo di servizio ed è in attesa di una
prossima convocazione. Il ricorrente si riserva di inoltrare i risultati di
questi test funzionali sulla scorta dei quali si potranno finalmente meglio
definire il grado di capacità lavorativa residua, le professioni entranti in
linea di conto nonché i termini economici di raffronto.
Prove: documenti, perizia medica, richiamo incarti CO1 e AI, testi,
interrogatorio dei dirigenti delle ditte qui entro citate, sopralluogo presso
le stesse ed ogni altra consentita.
10) In concreto ed a
tutela della sua posizione processuale il signor
RI1
postula il riconoscimento di una rendita di invalidità del 50% per tempo
indeterminato, fatto salvo ogni successivo adeguamento alla luce delle
risultanze di causa. Egli chiede comunque che l'istruttoria venga tenuta in
sospeso per la durata di tre mesi onde consentirgli di produrre ulteriore
documentazione ed i certificati municipali di rito. Egli non si oppone a che il
Tribunale ordini d'ufficio la completazione degli atti nel senso
auspicato." (Doc. I)
1.5. Con scritto
del 23 dicembre 2003 il rappresentante dell'assicurato ha comunicato:
"
confermo con la presente la richiesta di
sospensione dell'istruttoria per un periodo di 3 mesi sino alla fine del
prossimo mese di marzo.
Il signor RI1 è in attesa di ricevere la
convocazione presso il centro di riabilitazione della clinica __________ di __________
dove si sottoporrà a test funzionali parametrizzati. Purtroppo né
l'assicuratore infortuni, né l'assicuratore malattia hanno ritenuto di dover
assumere i costi di tale indispensabile valutazione, costi che verranno
pertanto anticipati dal signor RI1. La lista d'attesa esaurisce purtroppo le
capacità della clinica sin verso fine febbraio.
Ricordo che il signor RI1 ha contestato la
decisione dell'CO1 facendo valere:
- l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra gli attuali
scompensi psichici e gli esiti
dell'infortunio professionale;
- l'errata ammissione di un completo recupero
funzionale della spalla
lesionata e di un
conseguente contestato pieno recupero della capacità di lavoro." (Doc. VI)
1.6. L'CO1, nella
risposta di causa, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. VII).
Per
quanto riguarda la richiesta tendente all'ottenimento del gratuito patrocinio
l'Istituto assicuratore convenuto si è rimesso al giudizio di questa Corte (cfr.
doc. VII, p.to 6).
1.7. Il 7 gennaio
2004 l'avv. RA1 ha invitato il TCA a esprimersi sulla richiesta di sospensione,
rispettivamente di fare propria la richiesta valutazione del grado di
funzionalità residua della spalla lesionata (cfr. doc. IX).
1.8. Con
ordinanza del 23 gennaio 2004 questa Corte ha sospeso la causa fino al 31 marzo
2004 (cfr. doc. X).
1.9. Il 5
febbraio 2004 il rappresentante dell'assicurato ha trasmesso al TCA copia della
convocazione dell'insorgente presso la Clinica __________ per l'11 e 12 marzo
2004 e ha chiesto di mettere a disposizione della citata Clinica l'intero
incarto (cfr. doc. XI).
Dopo aver
ricevuto l'autorizzazione dall'CO1 (cfr. doc. XIII) i due fascicoli degli atti CO1
sono stati inviati alla Clinica di __________ (cfr. doc. XIV).
1.10. L'avv. RA1,
il 26 marzo 2004, ha prodotto il rapporto allestito dalla Clinica __________ (cfr.
doc. XVI + BIS).
1.11. Il 26 aprile
2004 l'assicuratore LAINF si è espresso in merito, allegando una valutazione
medica del Dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, della __________
dell'CO1 (cfr. doc. XXI + BIS).
1.12. Dopo aver
ottenuto la proroga fino al 18 giugno 2004 per presentare le sue osservazioni,
l'assicurato, tramite il suo patrocinatore, ha trasmesso il rapporto completivo
della Clinica __________ (cfr. doc. XXV + N).
1.13. Il 25 giugno
2004 l'CO1 ha comunicato, in particolare, di aver preso nota che, tenuto conto
esclusivamente della situazione organica, il Centro di __________ ha ammesso
che l'assicurato in un'attività idonea, è abile al lavoro al 100%. L'Istituto
assicuratore si è, pertanto, riconfermato nelle sue conclusioni (cfr. doc.
XXVII).
1.14. L'assicurato,
il 14 luglio 2004, è stato invitato a produrre il certificato municipale per
l'ammissione all'assistenza giudiziaria entro 20 giorni (cfr. doc. XXVIII).
Il
termine è stato prorogato, come richiesto, fino al 10 settembre 2004 (cfr. doc.
XXXI).
1.15. Il 9
settembre 2004 l'avv. RA1 ha trasmesso il certificato per l'ammissione
all'assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (cfr. doc. XXXII+BIS).
in
diritto
In
ordine
2.1. Con scritto
del 26 aprile 2004 l'CO1, alla luce della sentenza pubblicata in DTF 127 V 353,
ha chiesto al TCA, di pronunciarsi circa la questione di sapere se i ricorrenti
sono legittimati o meno a produrre della documentazione dopo la scadenza del
termine di ricorso (cfr. doc. XXI).
Nel caso
concreto l'assicurato, il 26 marzo 2004, ha trasmesso a questa Corte il referto
della Clinica __________ di __________, dopo la scadenza del termine di ricorso
e soprattutto dopo che il Presidente del TCA aveva sospeso formalmente la causa
fino al 31 marzo 2004. Già da questa circostanza si deduce che il citato
referto deve essere preso in considerazione in questa sede.
Più in
generale è vero che nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 353 il TFA ha
cambiato la giurisprudenza relativamente all'ammissibilità di nuovi documenti
presentati dopo la scadenza del termine del ricorso, allineandosi alla
giurisprudenza del Tribunale federale. L'Alta Corte ha concluso che anche nelle
procedure in cui il TFA non è vincolato dall'accertamento dei fatti (art. 132
lett. b OG), non si giustifica più di derogare all'art. 108 cpv. 2 OG, secondo
cui l'atto ricorsuale deve in particolare indicare i mezzi di prova. Di
conseguenza, salvo nell'ambito di un secondo scambio di allegati, non è lecito
produrre nuovi documenti dopo la scadenza del termine di ricorso. Giova,
tuttavia, riservare il caso in cui simili documenti costituiscano fatti nuovi
rilevanti o prove decisive ai sensi dell'art. 137 lett. b OG e siano pertanto
suscettibili di giustificare la revisione della sentenza del tribunale.
Tale
cambiamento di giurisprudenza concerne unicamente e direttamente il Tribunale
federale delle assicurazioni e non le singole autorità cantonali di ricorso.
Per quel
che riguarda il Canton Ticino l'art. 1a cpv. 1 della Legge di procedura davanti
al TCA (LPTCA) prevede che l'atto di ricorso deve essere redatto in lingua
italiana su carta semplice e contenere:
a)
l'indicazione della decisione querelata;
b) una
concisa esposizione dei fatti;
c) una
breve motivazione;
d) le
conclusioni del ricorrente.
Secondo
l'art. 3 cpv. 1 LPTCA immediatamente dopo esaminato il ricorso o dopo che lo
stesso sia completato e ritornato al Tribunale, il giudice delegato ne
trasmette copia all'autorità amministrativa che ha emanato la querelata
decisione fissandole un termine di 20 giorni per la presentazione dell'atto di
risposta cui sono da allegare tutti i documenti; in materia di assicurazione
invalidità chiede pure entro il medesimo termine il preavviso della commissione
cantonale dell'AI.
L'art. 4
LPTCA prevede che l'atto di risposta deve essere steso secondo i requisiti
prescritti per il ricorso, mentre l'art. 5 LPTCA stabilisce che l'autorità
amministrativa deve formulare nell'atto di risposta tutte le sue eccezioni di
ordine o di merito.
Ai sensi
dell'art. 6 LPTCA, poi, è data facoltà al giudice delegato di ordinare
eccezionalmente un ulteriore scambio di allegati, oppure di chiedere al
ricorrente di formulare le sue osservazioni sulle eccezioni d'ordine e di
merito proposte.
Secondo
l'art. 7 LPTCA il giudice dichiara chiuso lo scambio degli allegati e ne dà
comunicazione alle parti fissando alle stesse un breve termine per la notifica
di mezzi di prova in precedenza non indicati.
Per quel
che riguarda la procedura probatoria, l'art. 9 LPTCA stabilisce che il
Tribunale accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti
rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente
(cpv. 1). Il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non
indicati dalle parti o di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le
parti hanno notificato (cpv. 2).
Questa
disposizione di procedura cantonale è conforme all'art. 61 lett. c della Legge
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), entrata in
vigore il 1° gennaio 2003, il quale prevede che il tribunale delle
assicurazioni, con la collaborazione delle parti, stabilisce i fatti
determinanti per la soluzione della controversia; raccoglie le necessarie prove
e le valuta liberamente.
Al
riguardo va infatti ricordato che nell’ambito del diritto delle assicurazioni
sociali e, quindi, anche nel settore dell'assicurazione contro gli infortuni,
vige il principio inquisitorio: l’amministrazione e, in caso di ricorso,
il giudice, accertano d’ufficio i fatti determinanti per il giudizio, assumono
le prove necessarie e le valutano liberamente (Ch. Zünd,
Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich,
Zürich 1999, §23 n. 5).
Spetta dunque ai Tribunali cantonali delle assicurazioni stabilire i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, con la collaborazione
delle parti. In quest'ottica deve essere vista la possibilità concessa a tutte
le parti dalla citata disposizione cantonale di procedura (anche dopo l'entrata
in vigore della LPGA le norme cantonali devono continuare a regolare la
procedura davanti ai Tribunali cantonali delle assicurazioni, cfr. STFA del 31
marzo 2004 nella causa D., I 665/03) di produrre altre prove dopo la risposta
di causa. Del resto i compiti delle autorità giudiziarie cantonali sono sostanzialmente
diversi da quelli dell'Alta Corte, ciò che non dovrebbe sfuggire neppure all'CO1.
Per questo motivo la giurisprudenza pubblicata in DTF 127 V 353 non può essere
richiamata nella presente fattispecie per escludere l'applicazione dell'art. 7
LPTCA.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che, confermandosi nella
propria giurisprudenza di cui alla DTF 122 V 157, in una sentenza non
pubblicata del 29 settembre 1998 nella causa F., H 201/97, l'Alta Corte ha, tra
l'altro, ribadito che:
"
(…)
d) Sia rilevato infine che il diritto
federale non fissa alcuna prescrizione sul modo di apprezzare i mezzi di prova.
In materia di procedura amministrativa e di procedura relativa al ricorso di
diritto amministrativo vale il principio del libero apprezzamento delle prove
(art. 40 PC combinato con l'art. 19 PA; art. 95 cpv. 2 OG combinato con gli
art. 113 e 132 OG). Secondo questo principio, gli organi e i giudici delle
assicurazioni sociali valutano liberamente e in maniera completa le prove - nel
senso che non sono limitati da rigide regole formali di procedura - e operano
in conformità del principio indagatorio (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 278). Trattandosi della procedura di ricorso, ciò significa che il
giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare oggettivamente tutti i mezzi
di prova, qualunque ne sia la provenienza, e in seguito decidere se il
materiale probatorio a disposizione permette di concludere con un corretto
giudizio sui diritti litigiosi. (…)
Elemento determinante dal profilo probatorio,
non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione del
materiale probatorio richiesto sotto la qualifica di rapporto o di perizia,
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii) (…)." (cfr. STFA
del 29 settembre 1998 nella causa F., H 201/97, consid. 7d)
Inoltre
dal diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost fed. per
costante giurisprudenza va in particolare dedotto il diritto per l'interessato
di esprimersi prima della pronuncia di una decisione sfavorevole nei suoi
confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul
provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di
partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo (cfr. STFA dell'11 febbraio 2004 nella causa M., C
24/02, consid. 5.4; DTF 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid.
2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si
applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid.
1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Infine in
un'altra sentenza del 30 novembre 2000 nella causa T. (K 22/00) chiamato a
pronunciarsi su un ricorso interposto da una Cassa contro una decisione
incidentale con la quale il TCA, accertata l'intempestività della risposta
presentata dalla Cassa, aveva stabilito che comunque la documentazione da essa
prodotta veniva acquisita agli atti, nella misura in cui sarebbe stata
giudicata rilevante ai fini di un corretto e puntuale chiarimento dei fatti
giuridicamente importanti, il TFA ha dichiarato irricevibile il ricorso in
quanto la decisione non creava un danno irreparabile.
In quella
sentenza l'Alta Corte, ha in particolare, osservato che:
"
(…)
nel concreto caso, l'istanza cantonale, dopo
aver nei considerandi di diritto ricordato come nell'ambito delle assicurazioni
sociali e quindi anche dell'assicurazione malattie vigesse il principio
inquisitorio, ha nel dispositivo della querelata pronunzia dichiarato che i
documenti prodotti dalla Cassa, pur avendo quest'ultima inviato la sua risposta
tardivamente, venivano comunque acquisiti all'incarto, nella misura in cui
sarebbero stati ritenuti determinanti ai fini del giudizio, non si vede
pertanto in quale modo la litigiosa decisione incidentale possa causare un
pregiudizio irreparabile alla Cassa, danno che la medesima d'altronde non fa
nemmeno valere nel suo ricorso di diritto amministrativo, il quale si rileva di
conseguenza inammissibile,
(…)." (cfr. STFA del 30 novembre 2000 nella
causa T., K 22/00)
Alla luce
di quanto appena esposto occorre concludere che nella procedura giudiziaria
davanti al TCA è possibile produrre nuovi documenti anche dopo la scadenza del termine
di ricorso.
Per
quanto riguarda in particolare il caso di specie, l'assicurato, nel ricorso, ha
indicato che non essendo riuscito a ottenere dall'CO1, rispettivamente dalla
sua cassa malati, la copertura dei costi relativi a un ulteriore accertamento,
consistente in particolare in test funzionali ben specifici e parametrati volti
alla valutazione delle sue menomazioni funzionali, ha contattato privatamente
delle cliniche che offrono questo servizio ed ha precisato di essere in attesa
di una convocazione (cfr. doc. I; consid. 1.4.).
Allorché
il TCA ha, poi, intimato la risposta di causa al ricorrente, il 31 dicembre
2003, gli ha dato la facoltà di presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr.
doc. VIII).
L'assicurato
ha così postulato a questa Corte, il 7 gennaio 2004, la sospensione della causa
per completare le prove, rispettivamente di voler far propria la richiesta
valutazione del grado di funzionalità residua della spalla lesionata (cfr. doc.
IX). Il 23 gennaio 2004 il TCA ha sospeso la causa fino al 31 marzo 2004 (cfr.
doc. X).
Il 26
marzo 2004 l'assicurato ha trasmesso il rapporto della Clinica __________ di __________
(cfr. doc. XVI).
Pertanto,
anche in considerazione del fatto che già nell'atto ricorsuale l'assicurato ha
segnalato quale mezzo di prova che sarebbe stato periziato privatamente da una
clinica - ciò che è poi stato ribadito utilizzando il termine per presentare
nuovi mezzi di prova -, come pure del diritto di essere sentito dell'assicurato
e della circostanza che comunque il TCA può tenere conto dei mezzi di prova
forniti tardivamente dalle parti in virtù del principio inquisitorio, la
documentazione medica della Clinica __________ di __________ va ammessa agli
atti.
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003, come visto sopra, è entrata in vigore la Legge sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003
ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10
settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20
gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 4 settembre 2003).
Di
conseguenza, nel caso in esame, visto che il diritto alla rendita di invalidità
e all'IMI sono sorti posteriormente al 31 dicembre 2002, sono applicabili le
disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
2.3. La
giurisprudenza del TFA ha stabilito che l'oggetto della lite è il rapporto
giuridico che - nell'ambito dell'oggetto della contestazione determinato dalla
decisione - costituisce, sulla base delle conclusioni del ricorso, l'oggetto
della decisione effettivamente impugnata. Secondo questa definizione l'oggetto
impugnato e l'oggetto della lite sono identici allorché la decisione
amministrativa è impugnata nel suo insieme. Per contro, qualora il ricorso
riguardi solo una parte dei rapporti giuridici determinati dalla decisione, i
rapporti giuridici non contestati rientrano nella nozione di oggetto impugnato,
ma non in quello di oggetto della lite (cfr. DTF 125 V 413 consid. 1b e 2 = SVR
2001 IV Nr. 27 pag. 83; STFA del 19 luglio 2004 nella causa F., U 222/03.
Nell'evenienza
concreta oggetto della lite è certamente l'entità della rendita di invalidità.
Per
quanto concerne l'IMI, che è stata definita del 10% con la decisione formale
del 24 luglio 2003 (cfr. doc. 239; consid. 1.3.), l'avv. RA1 nell'opposizione
del 28 luglio 2003 ha precisato che "l'assicurato non può per il
momento condividere nemmeno la quantificazione dell'indennità per menomazione
dell'integrità fisica; sembra che abbiate considerato quale parametro la
percentuale contemplata dalle disposizioni di legge per la lussazione
recidivante della spalla, senza considerare la perdita funzionale dell'intero
arto". (cfr. doc. 240).
Nello
scritto del 26 agosto 2003, con cui il rappresentante dell'insorgente ha
completato e motivato l'opposizione, non è tuttavia stato accennato alcunché
relativamente all'IMI.
L'CO1,
poi, nella decisione su opposizione del 4 settembre 2003 si è pronunciata
unicamente sul grado di invalidità, in particolare sulla quantificazione
dell'incapacità lucrativa (cfr. doc. A).
Con il
ricorso, infine, l'assicurato ha puntualizzato di essere insorto contro la
prima decisione, in quanto essa gli aveva assegnato una rendita del 25%.
Nemmeno in questo atto egli ha fatto riferimento all'IMI (cfr. doc. I; consid.
1.4.).
In simili
condizioni, occorre concludere che il ricorrente ha accettato il grado della
menomazione all'integrità stabilito dall'CO1. Esso non è pertanto oggetto della
presente vertenza.
2.4. Per quanto
attiene alla contestazione del grado della rendita di invalidità, va osservato
che presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte
dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di
causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute,
invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid.
5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità
adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni
vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione
risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non
si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei
criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid.
4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della
dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella
degli eventi gravi e in quella di grado medio.
2.6.1. Nei casi di
infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la
testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata
banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere
negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni
acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere
ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un
infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare
un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.6.2. Se
l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di
causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a
disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in
effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.6.3. Sono
considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere
classificati nelle due predette categorie. La questione a sapere se tra simile
infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un
rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento
all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di
tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che
risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse
possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il
corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o
aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di
origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
2.6.4. Non in ogni
caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la
categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste
un'importanza particolare o decisiva.
Nel caso
in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o
decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto
meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e
bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.
53ss. consid. 4a).
2.7. Nel caso in
esame l'CO1 nella decisione formale del 24 luglio 2003 ha accordato
all'assicurato una rendita di invalidità del 25%, riferendosi unicamente ai
postumi organici alla spalla destra.
Relativamente
ai disturbi psichici accusati dal ricorrente, l'Istituto assicuratore ha
indicato che non possono essere messi in relazione causale adeguata con
l'infortunio assicurato (cfr. doc. 239; consid. 1.3.).
L'insorgente,
nell'opposizione (cfr. doc. 240, 244), non ha contestato espressamente
l'asserita assenza di causalità adeguata tra l'infortunio del giugno 1997 e i
disturbi psichici. Egli ha in ogni caso postulato una rendita del 50%,
sussidiariamente del 40%.
Nella
decisione su opposizione nulla è stato precisato a proposito della problematica
psichica (cfr. doc. I; consid. 1.4.).
L'assicurato,
nel ricorso, ha comunque segnalato che dopo che ha annunciato la ricaduta
nell'aprile 1999, la situazione si è ulteriormente aggravata con l'insorgere
dei problemi di adattamento. Per il resto egli ha esplicitamente negato di aver
recuperato una piena capacità lavorativa in attività più leggere e ha censurato
l'opponibilità delle figure professionali indicate dall'CO1 e i relativi
riscontri economici (cfr. doc. I; consid. 1.4.).
Nello
scritto del 23 dicembre 2003 l'avv. RA1 ha però indicato che l'assicurato ha
contestato la decisione dell'assicuratore LAINF convenuto facendo valere, da un
lato, l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli attuali scompensi
psichici e gli esiti dell'infortunio professionale; dall'altro, l'errata
ammissione di un completo recupero funzionale della spalla lesionata e di un
conseguente pieno recupero della capacità di lavoro (cfr. doc. VI; consid.
1.5.).
L'CO1,
nella risposta di causa, ha in proposito evidenziato che la decisione del 24
luglio 2003 è passata in giudicato per quanto concerne il diniego della
casualità per i disturbi psichici (cfr. doc. VII).
In casu,
dagli atti emerge che effettivamente l'assicurato soffre di disturbi psichici (cfr.
86; 214), come del resto riconosciuto dall'CO1 (cfr. doc. 239; 230).
La
questione di sapere se l'assicurato ha tempestivamente contestato l'asserita
assenza di causalità tra i disturbi psichici e l'evento traumatico del mese di
giugno 1997 può restare aperta (cfr. tuttavia RDAT II-2003 N. 68).
Infatti,
a prescindere da tale problematica e da quella relativa alla causalità
naturale, la responsabilità dell'CO1 non potrebbe comunque essere impegnata da
questo profilo, facendo difetto - così come verrà meglio dimostrato in seguito
- l'adeguatezza del nesso di causalità, aspetto che deve essere valutato alla
luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V 133ss. (cfr. STFA del 9 aprile 2003
nella causa C., U 164/02, consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata).
2.8. Nell'esame
dell'adeguatezza del legame causale occorre, innanzitutto, procedere alla
classificazione dell'infortunio occorso al ricorrente.
Circa la
dinamica dell'evento traumatico del 10 giugno 1997, dalle tavole processuali
emerge che all'assicurato, che era attivo quale autista, è caduta la sponda di
un camion sopra la spalla destra.
Dal
rapporto del 2 settembre 1997 risulta in particolare:
"
(…)
Mi sono fatto male in
magazzino. Avevo aperto la sponda del camion e spostandomi a fianco del camion
per andare ad aprire l'altro gancio della sponda, la stessa si è abbassata
colpendomi di striscio alla spalla destra. Purtroppo devo aver dimenticato
aperto l'altro gancio e me n'ero dimenticato. Fatto successo il 10.6.97, ca
0830." (Doc. 7)
Il
ricorrente ha riportato la rottura della cuffia dei rotatori a livello del
tendine del sopraspinato (cfr. doc. 1, 2, 3).
L'evento
in discussione va pertanto classificato fra gli infortuni di grado medio
all’interno della categoria media.
Si
ricorda che il TFA, in una sentenza del 13 novembre 1989 nella causa B., U
38/89, ha proceduto ad una identica classificazione, trattandosi di un
infortunio in cui l'assicurato, impegnato in un'operazione di carico, è rimasto
schiacciato fra i pesanti elementi di una cassaforma, elementi che presentavano
una lunghezza di 2.5 metri, una larghezza di 2 metri ed un diametro di 10
centimetri. L'infortunato - che ha riportato una contusione al rachide lombare
ed al torace nonché diverse escoriazioni - è stato liberato soltanto dopo sei
minuti grazie all'ausilio di una gru.
Sempre la
nostra Corte federale ha qualificato allo stesso modo l'evento infortunistico
in cui una porta in metallo, di un peso superiore ai 300 kg e di un'altezza di
2.5 metri, si è ribaltata sull'assicurato, il quale ha lamentato una frattura compressiva
della prima vertebra lombare (cfr. STFA del 23 febbraio 1998 nella causa S., U
244/96).
Il TFA
ha, invece, classificato nella categoria intermedia al limite degli infortuni
leggeri il sinistro in cui durante dei lavori di pulitura, per motivi
sconosciuti, da un armadio sono caduti da un'altezza di 1 m e 80 cm dei
supporti in metallo del peso di 3,8 Kg colpendo un assicurato sull'occipite e
provocandogli un taglio superficiale di 2 cm (cfr. STFA del 12 novembre 2001
nella causa K., U 85/01).
Il
giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l'infortunio,
secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6. Per ammettere
l'adeguatezza sarebbe, quindi, necessaria, alternativamente, o la presenza
particolarmente incisiva di un fattore (ad esempio, una durata particolarmente
lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la
cura) o l'intervento di più fattori.
Va,
peraltro, sottolineato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di
causalità in materia di turbe psichiche vanno considerati unicamente i postumi
di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U166, p. 94 consid.
2c e riferimenti).
In
concreto, non è possibile individuare né un fattore concomitante
particolarmente incisivo, né l'esistenza di più fattori.
Il
sinistro del 10 giugno 1997 non si è svolto secondo circostanze concomitanti
particolarmente drammatiche o spettacolari.
A titolo
di confronto, il TFA ha, ad esempio, riconosciuto l’esistenza di circostanze
drammatiche, trattandosi di un infortunio in cui l’assicurato rimase
imprigionato fra il contrappeso di una gru ed una cassaforma, subendo uno
sventramento e la frattura del bacino (DTF 107 V 173ss.), trattandosi di un
incidente della circolazione stradale che determinò un morto e diversi feriti
gravi fra i suoi protagonisti, in cui l’autovettura dell’assicurato si
capovolse ripetutamente e finì fuori strada (DTF 113 V 307ss.) oppure ancora
trattandosi di un’assicurata che si vide rompere in testa un pesante piatto da
mensa da parte di una collega di lavoro, la quale, in un secondo tempo, la
colpì ripetutamente al volto con un coccio.
L’interessata riportò varie contusioni e ferite da taglio, fra cui una profonda
alla fronte (RDAT I-1995 pag. 251-252).
Per
contro, non ne ha ammesso la realizzazione, ad esempio, in una sentenza del 22
aprile 2002 nella causa M., U 82/00, riguardante un assicurato la cui mano
sinistra era rimasta imprigionata fra gli ingranaggi di un doppio rullo,
ingranaggi che stavano per stritolargli l'intero braccio, se con l'altra mano
egli non fosse riuscito ad arrestare per tempo la macchina.
Nella DTF
129 V 323 = RAMI 2003 pag. 203 il TFA nel caso di un infortunio in cui
un'automobile, a causa dell'esplosione di un pneumatico ad una velocità di circa
95km/h, si è capovolta in autostrada ed è rimasta a giacere sul tetto,
nonostante abbia riconosciuto che il sinistro da un certo punto di vista è
stato impressionante, ha negato il carattere particolarmente drammatico dal
profilo oggettivo.
Quella riportata
dal ricorrente non costituisce, poi, una lesione organica grave o
particolarmente idonea a provocare un'elaborazione psichica abnorme (cfr., ad
esempio, STFA del 10 febbraio 2004 nella causa N., U 282/02, consid. 6.2.4, in
cui un trauma cranio-cerebrale subito da un assicurato non è stato considerato
una lesione grave; STFA del 7 febbraio 2000 nella causa S., U 377/99 consid. 2b
in cui la frattura del collo del femore sinistro non è stata ritenuta
particolarmente grave, né di natura a determinare disturbi psichici).
Dagli
atti di causa non risulta neppure che l'assicurato sia rimasto vittima di
errori nella cura medica, i quali avrebbero notevolmente aggravato gli esiti
dell'evento traumatico.
La cura
medica, tenendo conto anche dei cicli di fisioterapia effettuati dal
ricorrente, si è estesa, in un primo tempo, dal mese di giugno 1997 al mese di
novembre 1999 (cfr. doc. 16; 7). Dopo l'annuncio di ricaduta del 30 aprile
1999, la cura è durata da tale mese fino al giugno 2003, ossia circa 3 anni e
mezzo (cfr. doc. 231, 225, 230).
Tale
durata è da considerare eccezionalmente lunga. Questo criterio è, pertanto,
ossequiato.
Come
visto sopra, vanno considerati unicamente i postumi di natura organica, per cui
non possono essere ritenuti soddisfatti neppure i criteri dei dolori somatici
persistenti, del decorso sfavorevole della cura e delle complicazioni rilevanti
intervenute.
Per
quanto concerne il grado e la durata dell'incapacità lavorativa, va osservato
che dal mese di settembre 1997 l'assicurato è stato inabile al lavoro al 50%.
Dal mese di novembre 1997 egli ha però ritrovato la sua piena capacità
lavorativa (cfr. doc. 8, 16, 17).
Dopo
l'annuncio di ricaduta del mese di aprile 1999 il ricorrente è stato inabile al
lavoro al 100% dal 22 ottobre 1999 fino al 4 agosto 2000 (cfr. doc. 34; 41; 43;
47; 68; 78; 85; 89) e al 50% da agosto 2000 a giugno 2001 (cfr. doc. 89; 109;
119; 125;134; 136). Dal 20 giugno 2001 egli era nuovamente inabile al 100% fino
al mese di novembre 2001 (cfr. doc. 136; 138; 143; 160). Dal 5 novembre 2001
l'assicurato era abile al 50%, ma dal 10 dicembre 2001 l'incapacità era del
100% (cfr. doc. 164). Dal 1° gennaio 2002, poi, la sua abilità lavorativa era
del 50% (cfr. doc. 168; 190; 200; 216; 220).
Al
riguardo va, comunque, evidenziato che a far tempo dalla ricaduta l'insorgente
ha anche accusato problemi di ordine psichico che hanno influito sulla sua
inabilità lavorativa (cfr. doc. 82; 86; 167; 205; 214). Lo stesso Dr. med. __________,
specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, che ha seguito regolarmente
l'assicurato dal mese di maggio 2001 (cfr. doc. 205; 214), ha più volte
attestato l'inabilità lavorativa dell'assicurato sia 50% che al 100% (cfr. doc.
134; 136; 138; 143; 160; 164; 168; 200). I disturbi psichici, tuttavia, non
devono essere tenuti conto nell'apprezzamento della causalità adeguata.
A ciò si
aggiunga che se, da una parte, l'abilità lavorativa dell'assicurato è limitata
per quanto concerne la sua precedente attività di autista di veicoli pesanti,
dall'altro, già in occasione della visita medica circondariale del febbraio
2002 (cfr. doc. 174) è stato indicato che in professioni adatte alle sue
condizioni fisiche egli è abile al 100%. Come verrà esposto dettagliatamente in
seguito (cfr. consid. 2.12.; 2.13.; 2.14.), tale conclusione è corretta.
Pertanto
il criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa non è
realizzato (cfr. STFA del 14 giugno 2004 nella causa D., U 194/03, consid.
4.3., in cui, nonostante un assicurato nella professione originaria non fosse
più abile, non è stato ritenuto adempiuto il criterio del grado e della durata
dell'incapacità lavorativa, poiché in un'attività leggera senza uso della mano
destra era abile).
A titolo
di raffronto, in una sentenza del 29 marzo 1996 nella causa M., 35.1995.277 -
confermata dal TFA con giudizio del 4 marzo 1998, U 101/96 - il TCA non aveva
considerato realizzato in maniera particolarmente incisiva il criterio del
grado e della durata dell'incapacità lavorativa, trattandosi di un assicurato
la cui inabilità si era protratta, pur con alcune riprese parziali, per circa
due anni.
L'esito,
in casu, non sarebbe comunque diverso anche volendo considerare adempiuto tale
criterio.
Infatti
il TFA in una sentenza del 24 marzo 2004 nella causa D. (U 288/03), consid.
4.3.4., ha stabilito che in presenza di un evento traumatico della categoria
media al limite superiore, la riunione di tre criteri realizzati con una certa
intensità è sufficiente per ammettere l'esistenza di un nesso di causalità
adeguata.
Alla luce
di quanto appena menzionato, visto che il sinistro del 10 giugno 1997 è stato
qualificato quale infortunio di grado medio all'interno della categoria media,
per cui di gravità inferiore alla fattispecie esaminata dall'Alta Corte, anche
ammettendo che due criteri siano stati soddisfatti - durata eccezionalmente
lunga della cura medica e grado e durata dell'incapacità lavorativa -, tale
evento non ha in ogni caso avuto, secondo il corso ordinario delle cose e
l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei
disturbi psichici di cui l'assicurato soffre: l’adeguatezza del nesso di
causalità non può, quindi, venire riconosciuta.
Per
inciso giova segnalare che è irrilevante che l'AI - che ha riconosciuto un
grado di invalidità del 68% (cfr. doc. B) - per determinare l'entità della
relativa rendita, abbia considerato anche i disturbi psichici (cfr. doc. 205;
210). Nell'ambito dell'AI, in effetti, ai fini della determinazione
dell'eventuale grado di invalidità, si tiene conto anche dei disturbi di
eziologia morbosa e non soltanto, come nel settore dell'assicurazione contro
gli infortuni, dei postumi dell'infortunio in relazione di causalità naturale e
adeguata con l'evento traumatico (cfr. STCA del 18 luglio 2003 nella causa V.,
35.2003.17).
2.9. L'entità
della rendita di invalidità spettante all'assicurato va, dunque, valutata
facendo riferimento solamente ai disturbi alla spalla, la cui causalità
naturale con l'infortunio del mese di giugno 1997 non è mai stata contestata
dall'CO1.
2.10. Definizione dell'invalidità
Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
Due sono
dunque di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed
adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.11. Commisurazione
dell'invalidità
Giacché
il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione
causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la
seconda.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli valuterà
finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano
sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr.,
su questi aspetti, la STFA
del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del 18 marzo 2002 nella causa
M., I 162/01).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non riprende
più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità
di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per
valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato
di mezza età vittima di una danno alla salute della stessa gravità".
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o
se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
2.12
Nella
presente fattispecie la questione relativa alla valutazione medica
dell'esigibilità lavorativa è oggetto di contestazione fra le parti.
Da un
canto, l'Istituto assicuratore convenuto - fondandosi essenzialmente sulle
risultanze delle visite mediche di chiusura eseguite dal Dr. med. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, il 7 febbraio 2002, rispettivamente il 15
maggio 2003 (cfr. doc. 174; 230) - ha dichiarato l'assicurato in grado di
svolgere in misura completa attività leggere alternative (cfr. doc. 239; A).
D'altro
canto, il ricorrente sostiene di non avere recuperato una completa capacità di
lavoro in attività più leggere. Inoltre egli ha contestato l'opponibilità delle
figure professionali indicate dall'CO1 e i relativi riscontri economici (cfr.
doc. I; consid. 1.4.).
L'8
giugno 1999 l'assicurato è stato visitato dal Dr. med. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica, il quale ha così descritto lo stato della sua spalla
destra:
"
(…)
Diagnosi: Impingement
cronico spalla destra su lesione del
sovraspinato.
(…)
Clinicamente trovo a
livello della spalla destra in un paziente destromane, una motricità dolorosamente
limitata soprattutto per quanto concerne la flessione/elevazione e la rotazione
all'interno con una chiara sintomatologia di impingement ventrale e ventro-laterale
con un arco molto dolente da 70° di flessione a 120°, in seguito una ulteriore flessione
il paziente non riesce a farla per i fortissimi dolori.
Radiologicamente trovo uno spazio sottoacromeale lievemente limitato.
Personalmente proporrei
visto che tutte le cure conservative non hanno migliorato la situazione della
spalla, una artroscopia con una valutazione dello stato intra-articolare e sottoacromeale
della cuffia rotatoria.
Il seguito dell'intervento
dipenderà dal grado della lesione della stessa (ricostruzione o
decompressione)." (Doc. 25)
Il 22
ottobre 1999 ha avuto luogo l'intervento proposto, e meglio è stata effettuata
l'artroscopia della spalla destra e la stabilizzazione anteriore con Surenac (cfr.
doc. 33).
Il Dr. med.
__________, il 18 aprile 2000, ha controllato l'insorgente, rilevando:
"
(…)
Esame clinico:
Spalla destra: buona
muscolatura ancora un po' meno sviluppata che la sinistra, flessione/elevazione
150°, rotazione all'esterno/interno in 90° di abduzione 70-0-60 con un po' di
resistenza, presa del grembiule fino a L3, jobe test viene accusato un dolore,
la spalla comunque risulta stabile, un test di adduzione orizzontale è
negativo, Apprehension negativo.
Procedere:
A mio avviso il paziente
sarebbe abile al 50% per il lavoro descritto nel rapporto dell'ispettore __________
(lavoro non pesante come autista).
Controllo da noi come
previsto fra 6/8 settimane, fisioterapia credo che non sia necessaria.
Il paziente può continuare
ad allenarsi a casa." (Doc. 65)
Lo
specialista, il 13 giugno 2000, in occasione di un'ulteriore visita non ha
rilevato nessun cambiamento rispetto al mese di aprile 2000 (cfr. doc. 74).
Dal 3 al
19.
luglio 2000 il ricorrente ha soggiornato presso la Clinque __________ (cfr.
doc. 77).
All'uscita
il suo caso è stato così valutato:
"
(…)
Le bilan en fin d'hospitalisation montre subjectivement
et objectivement une absence de modification du status ou des douleurs. Les
valeurs au port de charge sont relativement bonnes lorsqu'elles se situent en-dessous
du niveau des épaules. Au-delà de ce niveau, il y a systématiquement une
limitation en raison du manque de mobilité et des douleurs.
Sur le plan professionnel, le cahier des charges de
Monsieur RI1 comporte plus de 50% de conduite du camion. Pour le reste, il
effectue de la manutention qui peut être variable en ce qui concerne les
charges et le niveau de travail. Lors de l'évaluation de la force des membres
supérieurs sur le simulateur de conduite, Monsieur RI1 obtient dans un premier
temps des valeurs très faibles, ne l'autorisant même pas à conduire son
véhicule personnel ! Après lui avoir donné cette information, il dit n'avoir
pas bien saisi les indications et demande à refaire le test. Les valeurs sont
cette fois tout à fait satisfaisantes même pour la conduite d'un camion. Le
patient se plaint néanmoins d'une exacerbation des douleurs après le test.
Cette différence de résultat pourrait entrer dans le cadre d'une majoration des
symptômes physiques à la recherche de compensation financière notamment (voire
consultation psychiatrique).
Au vu de ces résultats, on peut reconnaître une
limitation pour le travail situé au-dessus du niveau des épaules ainsi que pour
les charges répétitives de 10 à 15 kg au-dessus de la taille. Bien que les
douleurs de l'épaule puissent peut-être être exacerbées lors de manoeuvres avec
le camion sur le chantier, ce qui ne constitue qu'une petite partie de
l'activité de chauffeur, il ne devrait pas y avoir de limitation sur ce plan.
La capacité de travail est donc d'au moins 50% moyennant les restrictions
susmentionnées.
Pour l'instant, les séances de physiothérapie sont
interrompues, mais le patient est encouragé à poursuivre une mobilisation
active quotidienne de son membre supérieur droit. La physiothérapie pourrait
être reprise si le traitement à domicile s'avérait insuffisant.
(…)
M. RI1 a fait un court séjour dans notre clinique.
Malgré tout, il a pu réaliser dans nos ateliers une petite étagère en bois. Il
a fonctionné sur quelques périodes de 1h30 en position debout. Il a émis aucune
plainte. A la question comment voyez-vous votre avenir, il répond « je veux d'abord
guérir, ensuite on verra ». De plus, il se dit préoccupé du litige qu'il a avec
la CO1. Il nous signale également qu'il va devoir s'inscrire au chômage à
partir du 1er août. A partir de là, M. RI1 espère pouvoir trouver
un travail qui lui convienne."
(Doc. 86)
Il medico
di __________ dell'CO1, il 9 ottobre 2000, ha prescritto ancora una risonanza
magnetica e una valutazione specialistica da parte del Prof. __________,
primario sostituto dell'__________ (cfr. doc. 94).
L'esame
di RM della spalla destra, eseguito il 16 ottobre 2000, non ha mostrato nessuna
rilesione della cuffia ma segni di una capsulite retrattile (cfr. doc. 97;
103).
Dal
rapporto del 28 marzo 2001 del PD Dr. __________, primario sostituto dell'__________,
reparto chirurgia ortopedica, al quale era stato chiesto di valutare
l'ulteriore capacità lavorativa dell'assicurato e di indicare ulteriori misure
terapeutiche invasive o conservative (cfr. doc. 106), risulta:
"
(…)
Befunde:
Kräftiger, muskulär
symmetrischer Schultergürtel. Fehlende Handbeschwielung. Aktive Elevation 80°. Glenohumerale
Innen/Aussenrotation Trochanter-0-25. Im Seitenvergleich tendentiell leichtgradig
vermehrte Aussenrotationsamplitude. Schmerzauslösung endstellig in Aussenrotation.
Napoleon-Zeichen negativ. Aussenrotations-Lag-Zeichen negativ. In Kontinuität
stehende lange Bizepssehne. Vordere Apprehension nicht prüfbar. Neurovaskulär
unauffällige Extremität.
Beurteilung und Procedere:
Es besteht ein
Schmerzsyndrom, welches einerseits auf die residuelle Kontraktur der dorsalen
Kapsel zurückgeführt werden kann, andererseits besteht eine durch die üblichen
Untersuchungsmethoden nicht fassbare Pathologie, welche entweder im Bereiche
des Supraspinatus, des Rotatorenintervalles, der langen Bizepssehne oder des cranialen
Subscapularis liegt. In Anbetracht der diagnostischen Unsicherheit empfehlen
wir eine diagnostische Arthroskopie (in gleicher Sitzung wird allfällig die
geeignete therapeutische Massnahme durchzuführen sein)."
(Doc. 127)
Come
proposto dal PD Dr. __________, l'assicurato, il 21 giugno 2001, si è
sottoposto a un'ulteriore artroscopia, durante la quale il sovraspinato è stato
suturato e reinserito (cfr. doc. 141).
Nel
rapporto del 2 agosto 2001 lo specialista di __________ ha così giudicato il
decorso post-operatorio:
"
(…)
Beurteilung und Procedere:
Es besteht ein
Rehabilitationsdefizit mit in erster Linie eingeschränkter Aussenrotations-Amplitude.
Ab nun darf aktiv mit kurzem Hebelarm rehabilitiert werden. In etwa 2 Wochen
dürfen formelle Kräftigungsübungen begonnen werden. Weiterhin sollte auto- und physiotherapeutisch
die Priorität auf die Wiederherstellung der Aussenrotationsamplitude (Dehnung
der vorderen Kapsel) gelegt werden. Die hiesige Therapie wird mit dem lokalen
Therapeuten in diesem Sinne Kontakt aufnehemen. AUF weiterhin 100%.
Verlaufskontrolle ohne Röntgen in 6 Wochen."
(Doc. 148)
Il 10
settembre 2001 l'assicurato è stato nuovamente visitato dal PD Dr. __________,
il quale ha precisato
"
(…)
Es besteht ein persistierendes
Schmerzsyndrom bei St.n. Seit-zu-Seit Readaptation der Rotatorenmanschette. Die
Problematik ist im Wesentlichen entzündlicher Natur. Meines Erachtens ist bei
entsprechender Geduld eine deutliche Besserung zu erwarten.
Dennoch besteht ein
erhebliches soziales bzw. berufliches Problem, zumal die Wiederaufnahme der
Arbeit als Lastwagenchauffeur kaum im vollen Umfang und in nützlicher Frist
realisierbar sein wird. Etwa 4-5 Monate postoperativ wäre eine
Standortbestimmung von Seiten der SUVA angebracht. Vorderhand schreibe ich den
Patienten weiterhin zu 100% arbeitsunfähig. Ab Anfang November dürfte in einer
angepassten Tätigkeit ohne belastete Ueberkopfarbeiten eine zumindest 50%ige
Arbeitsleistung erwartet werden.
Bezüglich der Physiotherapie
darf nun an Intensität reduziert werden." (Doc. 151)
Dal
referto relativo alla visita medica __________ del 7 novembre 2001 emerge in
particolare:
"
(…)
Per quanto attiene
all'attività lavorativa, con riferimento al quadro clinico odierno, il paziente
viene effettivamente ritenuto abile al lavoro nella misura del 50% per attività
adeguate a decorrere dal 12.11.2001.
Lo stato attuale della
spalla destra del signor RI1 permetterebbe allo stesso di svolgere una mansione
di autista, inizialmente nella misura di almeno il 50%, a condizione di poter
usufruire di un veicolo munito di servosterzo e di sponde elettriche. Non
esigibili per contro le attività di manovalanza e presenza di limitazioni in
quelle di carico a scarico." (Doc. 159)
Il PD Dr.
__________, il 27 dicembre 2001, dopo un controllo dell'assicurato, si è
nuovamente espresso sulle condizioni della sua spalla destra:
"
Es besteht bei morphologisch adäquater
Wiederherstellung der Supraspinatusfunktion ein anhaltendes Schmerzsyndrom,
dessen Ursache nur teilweise pathologisch-anatomischer Natur sein dürfte. Es
ist dennoch meines Erachtens glaubhaft, dass eine volle Arbeitsleistung im
vorhergehenden Beruf als Lstwagenchauffeur nicht möglich ist. Eine 50%ige Argbeitsfähigketi
sollte nach meinem Erachten jedoch aufgrund der rein somatischen Situation
möglich sein. In Anbetracht des schwierigen persönlichen und psychologischen
Umfeldes bleibt die Realisierung der potentiellen Arbeitsfähigkeit jedoch eher
ungewiss.
Eine ganzheitliche Beurteilung der Problematik mit
nach Möglichkeit entsprechender Umschlung wäre sicherlich ein korrekter Weg.
Die Situation ist durch Schwierigkeiten mit dem
Versicherer kompliziert. Es besteht offenbar die Anfrage an uns, wie hoch die
Arbeitsfähigkeit vor der ersten Konsultation in __________ war. Meines Erachtens
sollten die zu dem entsprechenden Zeitpunkt behandelnden Aerzte zu dieser Frage
Stellung beziehen. Falls keine konkrete Aeusserung möglich ist, müsste
allenfalls versucht werden, im Rahmen einer Begutachtung eine vernünftige
Schätzung der historischen AUF zu erreichen.
Für den Zeitpunkt ab 29.01.01 besteht eine 50%ige
AUF bis zum 23.06.01. 100%ige AUF ab 24.06.01 bis 31.10.01. 50%ige AUF ab
01.11.01
" (Doc. 167)
Il 7
febbraio 2002 ha avuto luogo la visita medica di chiusura. Il Dr. med. __________
ha così valutato l'esigibilità del lavoro dell'assicurato:
"
(…)
Postumi infortunistici:
- Sindrome algica
(obiettiva e non completamente spiegata dai referti oggettivabili), diminuzione
della resistenza agli sforzi, limitazione funzionale al di sopra dell'orizzontale
spalla destra senza ipotrofia muscolare focale all'insieme del cinto scapolare.
ESIGIBILITA' DEL LAVORO
Paziente limitato nelle
attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro
scostato dal tronco nel trasporto di pesi anche non rilevanti (alcuni chili), i
movimenti frequenti di elevazione del braccio fino all'orizzontale, il
mantenimento prolungato di una posizione con le braccia elevate, la necessità
di fare forza in rotazione, come per esempio nell'avvitare, l'uso di strumenti
o macchinari vibranti, rispettivamente contundenti.
La capacità lavorativa in
qualità di autista di veicoli pesanti nell'ambito dell'edilizia, è stata
valutata da parte del prof. __________ nella misura del 50%.
In qualità di autista
questa capacità lavorativa può essere aumentata a dipendenza delle facilità
fornite dal veicolo quali per esempio il suo peso (autotreno, camion senza
rimorchio, furgone, vettura), servosterzo, cambio automatico." (Doc. 174)
Il medico
curante dell'assicurato ha disposto un artro-MRI che è stata effettuata l'11
luglio 2002. Dal relativo referto si evince che:
"
(…)
esiti di interventi di
ricostruzione della cuffia dei rotatori con residua alterazione post-chirurgica
nella testa omerale e nel tendine del sovraspinoso che presenta comunque
un'irregolarità dello spessore e del segnale con residua piccola fissura con
fuoriuscita del MdC nella borsa sottodeltoidea. Fissura del labbro glenoidale antero-superiore,
reperto comunque da correlare con dati chirurgici. Non evidenti alterazioni
edematose post-traumatiche o post-chirurgiche residue nella testa omerale. Non
evidenti lesioni del tipo Hill-Sachs o Bankart. Non evidenti segni di atrofia
muscolare.
I reperti odierni sono
comunque da correlare con i dati chirurgici e da confrontare con le precedenti
indagini, attualmente non a nostra disposizione." (Doc. 192)
Il medico
di __________ dell'CO1, il 13 febbraio 2003, ha apprezzato il decorso della
spalla destra del ricorrente nel modo seguente:
"
(…)
L'assicurato accusa molto
dolore alla spalla destra e afferma che la sua vita è completamente cambiata.
Non può più far niente. Desidera esser visto ancora una volta dal prof. __________.
Oggettivamente artropatia della spalla destra su base di una probabile capsulite
retrattile e importante diminuzione della mobilità.
Si trova inoltre un
"fattore personale" da parte dell'assicurato che influisce in modo da
non sottovalutare sulla mobilità attiva e passiva della spalla destra.
Procedere diagnostico
Il paziente sarà ancora
indirizzato dal prof. __________ per valutare se ci sono ancora misure
terapeutiche da intraprendere.
L'attuale capacità
lavorativa del 50%, fissata a suo tempo dal prof. __________, rimane
invariata." (Doc. 215)
Il 31
marzo 2003 l'assicurato è stato di nuovo visitato dal PD Dr. __________, il
quale ha indicato:
"
Befunde:
Symmetrischer Schultergürtel bei symmetrischem muskulären
Umfang im Biceps brachio radialis Bereich. Periphere DMS intakt.
Röntgenbefund:
Schulter rechts ap/Neer vom 31.03.03: Unauffällig
zum Vorbefund.
Beurteilung und Procedere:
Bei der Untersuchung ist die Abwehrhaltung des
Patienten derart stark, dass eine vernünftige klinische Untersuchung
hinsichtlich der Bewegungsamplitude der Schulter/der Rotatorenmanschette nicht
möglich ist. Wir stehen aber unter dem Eindruck, dass es zu einer Aggravation
gekommen ist. Unsere Empfehlung ist ein Stopp der Physiotherapie und die
Reduktion der Schmerzmedikation sowie die Förderung der Akzeptanz des Status
quo und eine Mitbetreuung des Patienten auf psychischer Ebene. Ferner soll
versucht werden, Herrn RI1 in den Arbeitsprozess zu reintegrieren." (Doc.
225)
Il Dr. med.
__________, il 15 maggio 2003, ha effettuato un'ulteriore visita medica di
chiusura. Dal relativo rapporto risulta:
"
(…)
STATO LOCALE
Spalla destra
Reperto locale calmo. Nessuna alterazione del trofismo cutaneo.
Nessuna ipotrofia muscolare all'insieme del cinto scapolare. Nessuna
contrattura della muscolatura paravertebrale alto-toracica, rispettivamente
cervicale.
Funzione attiva dimostrata solo fino al di sotto dell'orizzontale,
esame passivo della mobilizzazione praticamente non eseguibile a causa
dell'importante resistenza attiva esercitata dal paziente.
VALUTAZIONE
Per quanto attiene all'aspetto somatico, l'esame odierno conferma
nuovamente l'esistenza di una discrepanza tra i referti effettivamente
oggettivabili e quanto dimostrato attivamente dal paziente, così come l'entità
dei disturbi, rispettivamente le limitazioni ivi-connesse asserite dal signor RI1.
Non solo all'esame clinico odierno, ma anche in occasione delle
visite effettuate il 9.1.2003 presso il dr. __________ e il 7.4.2003 presso il prof. __________, la resistenza attiva esercitata dal paziente
non ha permesso nessuna valutazione effettiva e oggettivabile dell'aspetto
funzionale della spalla destra.
L'esame di risonanza magnetica, per contro, a conferma di
un'osservazione anch'essa già ripetutamente effettuata negli atti, non ha messo
in evidenza nessuna ipotrofia muscolare al cinto scapolare. Questo dato di
fatto, nell'ambito di un decorso che si protrae da oramai più anni, conferma
nuovamente questa discrepanza. Una muscolatura normotrofica al cinto scapolare
non è in effetti compatibile con una spalla praticamente non più mobile al di
sopra dell'orizzontale. Essa può per contro correlare con l'entità della
resistenza attiva esercitata dal paziente durante l'esame clinico.
La risonanza magnetica dell'11.7.2002 non apporta inoltre nessun
nuovo elemento di giudizio se si considera che la cuffia dei rotatori e, più
specificatamente, il sopra-spinoso è stato oggetto di un intervento di
riparazione. Infine, l'alterazione del labbro glenoidale era a suo tempo pure
stata messa in evidenza da parte del dr. __________, ritenuta tuttavia senza
valore patologico.
Complessivamente, in occasione dell'esame clinico odierno, così
come sulla base degli atti aggiuntisi nel frattempo, non vi sono nuovi elementi
di giudizio che permettano di scostarsi dalle considerazioni sull'entità dei
postumi infortunistici, così come sull'esigibilità espressi in occasione
dell'esame medico-circondariale di chiusura del 7.2.2002." (Doc. 230)
La
presente causa è stata sospesa (cfr. consid. 1.8.), al fine di permettere al
ricorrente di sottoporsi a test funzionali parametrizzati presso la Clinica __________
di __________.
Il
relativo rapporto del 24 marzo 2004 ha il seguente tenore:
" I
problemi rilevanti, in relazione all'attività professionale svolta nel passato,
sono costituiti da limitazioni del movimento (frozen shoulder) e dolori locali
continui alla spalla destra e dolori, meno importanti e discontinui,
unilaterali a destra alla cervicale (lungo il trapezio). Talvolta presenza di
mal di testa. Non è possibile, durante i test, esulare completamente dallo
stato psicologico del paziente e dovuto a depressione.
II cliente è stato collaborante e disposto a caricare fino al
massimo del suo limite, mostrando anche momenti sofferenti nel portare a
termine quanto richiesto. In effetti è quasi sempre il dolore il limite che il
cliente ha mostrato durante i test, mentre sembra compensare anche oltre
necessità i limiti della sua mobilità. Egli risulta costantemente fissato sul
suo problema alla spalla destra e fatica ad accettare tutto ciò che può ancora
fare senza dovere per forza utilizzare il suo arto superiore dominante, ossia
il destro.
L'affidabilità durante i test, tenendo conto dello stato d'animo
del cliente, è relativamente buona, ma vi sono anche segni di incongruenza. Non
si nota praticamente una reale ipotrofia muscolare dell'arto superiore destro
e, dal punto di vista condizione fisica, solo il polso durante i test sale
talvolta più del dovuto, pur rimanendo entro limiti sopportabili. Nel PACT-test
(autovalutazione della capacità fisica) il cliente, sia nel primo che nel
secondo giorno si sottovaluta fortemente, segnalando di avere praticamente
delle limitazioni in tutte le attività, anche le più semplici. Riteniamo che
l'esito di tale test di autovalutazione è molto influenzato dal fatto che il
cliente desidera così fortemente dimostrare l'entità del problema alla sua
spalla destra, da dimenticare quanto possa comunque fare realmente.
Qui di seguito, non essendo nemmeno nostro compito, non entreremo
nel merito del vissuto psicologico del cliente in seguito a depressione, a
nostro avviso però ha parzialmente influenzato, senza annullarlo, l'esito del
test EFL svolto.
Secondo i risultati scaturiti dal test, la capacità di carico si
situa in generale nell'ambito di un'attività da leggera a medio a condizione
che si tratti di un'attività con posizioni alternate (seduto - in piedi) e
senza dovere alzare le braccia, almeno il destro, sopra l'altezza della testa o
più sù.
Considerata la lunga storia medica riteniamo che la proposta del
dr. __________ di un veloce reinserimento lavorativo, con un lavoro a mezza
giornata, sarebbe per il cliente a margine una buona soluzione. Sconsigliamo il
lavoro durante tutto il giorno in quanto una sollecitazione prolungata durante
il giorno crea, almeno a questo stadio, dolore e infiammazione.
Le conoscenze ergonomiche del cliente sono relativamente buone e
considerato quanto la fisioterapia fosse nel passato basata molto su stretching e muscolazione comprendiamo quanto deciso in merito
alla sospensione di quest'ultima. A questo stadio, una riabilitazione più basata
su trattamenti analgesici e movimenti funzionali senza carico porterebbe a un
migliore risultato, sempre che il cliente, dopo tante sedute fatte, abbia
ancora fiducia in questa forma terapeutica.
Nella situazione attuale non riteniamo realistico un reinserimento
professionale nell'ultima attività svolta." (Doc. XVIBIS)
L'CO1 ha
sottoposto il rapporto della Clinica di __________ al Dr. med. __________,
spec. FMH in chirurgia generale e infortunistica, della propria __________, il
quale, il 22 aprile 2004, ha in particolare osservato:
"
(…)
Betrachten wir nun die in der Clinica __________
erhobenen Befunde etwas genauer:
Inspektorisch ist keine Atrophie im Bereiche der
rechten Schulter und der rechten oberen Extremität vorhanden, was gegen eine
so ausgeprägte Funktionseinschränkung und Behinderung spricht, wie sie von den
Testern beschrieben wird.
Die von Herrn Dr. __________ festgestellten
Druckschmerzhaftigkeiten an der rechten Schulter von Herrn RI1 entsprechen
subjektiven Befunden.
Bei den aufgeführten Bewegungsamplituden wird keine
Differenzierung zwischen rein glenohumeraler Elevation und Abduktion und
globaler d.h. unter Mitnahme der Scapula gemacht. Auch werden keine Angaben zu
einer passiven Bewegungsprüfung, bei der der Untersucher den Arm des Exploranden
im Schultergelenk bewegt, gemacht.
Die in __________ erhobenen Werte von 60° Elevation
und Abduktion entsprechen dem Bewegungsausmass, das rein thorakoscapular
möglich ist, also Bewegungsausschlägen, die auch mit einer Schulterarthrodese
oder einer völligen Einsteifung des glenohumeralen Gelenkes möglich sind. Dass
dies bei Herrn RI1 nicht der Fall ist, zeigen die Amplituden für die Aussen-
und Innenrotation, die allerdings mit 35° resp. 30° als eingeschränkt
demonstriert wurden. Berücksichtigt man, dass der erfahrene Schulterspezialist
PD Dr. __________ ziemlich genau ein Jahr früher (31.03.03) von einem
symmetrischen Schultergürtel bei symmetrischem muskulärem Umfang im Bizeps-Brachioradialis-Bereich
schrieb und dass bei der Untersuchung die Abwehrhaltung des Patienten derart
stark sei, dass eine vernünftige klinische Untersuchung hinsichtlich der Bewegungsamplitude
der Schulter/der Rotatorenmanschette nicht möglich sei, so ist anzunehmen, dass
die von Herrn Dr. __________ berichteten Bewegungsausschläge im rechten
Schultergelenk - Angaben zum Verhalten des Exploranden während der
Untersuchung wurden nicht gemacht - dem entsprechen, was Herr RI1 demonstriert
hat.
Aufgrund des Arthro-MIRs der rechten Schulter von
Herrn RI1, welches Herr Dr. __________ am 11.07.02 durchführen liess, ist
bekannt, dass die Supraspinatussehne in ihrem ventralen Anteil etwas unregelmässig
und leicht verdünnt ist und eine kleine residuelle Fissur aufweist, dass jedoch
die andern Rotatorenmanschettenmuskeln intakt sind, ebenso die lange
Bizepssehne und dass alle Muskeln magnetresonanztomographisch damals keine
Atrophie aufgewiesen haben. Hinweise für eine adhäsive Kapsulitis werden vom
Radiologen nicht beschrieben (die Bilder liegen uns persönlich nicht vor).
In Kenntnis der Vorgeschichte, wie sie aus den RI1-Akten
hervorgeht, stimmen wir mit Herrn Dr. __________ und Herrn __________ überein,
dass Herrn RI1 allein aufgrund somatischer Unfallfolgen eine leichte bis
mittelschwere Arbeit ohne Einsatz der rechten Hand über Kopfhöhe zumutbar ist.
Eine plausible Erklärung, weshalb eine adaptierte
Tätigkeit Herrn RI1 nur halbtags möglich und zumutbar sein soll, kann dem ELF-Bericht
nicht entnommen werden und ist bei den vielen Inkongruenzen und dem Einfluss
des psychischen Leidens auf die Testresultate nicht ausgewiesen." (Doc.
XXIBIS)
__________,
fisioterapista della Clinica __________, il 14 giugno 2004, ha preso posizione
in merito alle considerazioni formulate dal Dr. med. __________, indicando:
"
(…)
• In primo
luogo prendo atto che siamo d'accordo sul fatto che il cliente a margine possa
eseguire solo lavori leggeri a medi senza utilizzo del braccio destro sopra
l'altezza della testa.
• Per quanto
attiene al 50% è vero che tenuto conto dei meri risultati dell'EFL si può
giungere alla conclusione che il Signor RI1 ha una capacità lavorativa nei
limiti sopra descritti del 100%. Occorre però a nostro avviso anche tenere
conto degli elementi che inducono a prudenza. Tra queste cito la possibilità
del riacutizzarsi del dolore e dell'infiammazione, ma anche unicamente la paura
del dolore che il cliente dimostra e che sicuramente indurrebbe quest'ultimo a
rifiutare un reinserimento professionale piuttosto che ad approvarlo. Sono
questi alcuni degli elementi che ci hanno indotto a proporre il 50% di capacità
lavorativa
• A quanto
sopra, anche se non di nostra competenza, va citato lo stato depressivo del
cliente. Personalmente ritengo che il tornare al lavoro farebbe bene al Signor
RI1, ma, tenuto conto degli anni di inattività, del parere degli esperti che lo
hanno visitato e del rischio di eventuali ricadute attualmente non potevamo
proporre di più che un'incapacità lavorativa del 50%.
Quindi per quanto attiene al puro esito funzionale dell'EFL non
abbiamo effettivamente sufficienti punti oggettivi per fissare la capacità
lavorativa al 50%, salvo considerare, come abbiamo fatto, tutti gli aspetti
collaterali che rendono il caso complesso. È evidente che in questo senso i
medici della CO1, più puristi di noi, avrebbero preferito
che avessimo limitato il nostro giudizio unicamente sui risultati scaturiti dal
test EFL, ma abbiamo ritenuto corretto optare per la soluzione che ci sembra,
ancora oggi, la più realistica." (Doc. N)
2.13
Con il
proprio ricorso l'assicurato mette in dubbio la fondatezza delle conclusioni a
cui è pervenuto il medico di __________ dell'CO1, sostenendo di non essere in
grado di esercitare con un grado di occupazione del 100% un'attività più
leggera rispetto alla sua professione originaria di autista di autocarri (cfr.
doc. I; consid. 1.4.).
In tale
contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V
209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr.
anche Pratique VSI 2001 p. 108 segg.).
In questo
contesto, il TFA ha peraltro precisato che i pareri redatti dai medici
dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente
in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr.
STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996
nella causa A., U 49/95).
Nella
medesima pronunzia, il TFA ha stabilito che quando, nell'ambito della procedura
amministrativa, una perizia ordinata ad un medico indipendente è eseguita da
uno specialista riconosciuto, sulla base di investigazioni approfondite e
complete, nonché in piena conoscenza dell'incarto, e che l'esperto perviene a delle
conclusioni convincenti, il Tribunale non deve scostarsene se non vi è alcun
indizio concreto che consenta di dubitare della loro fondatezza (cfr., pure,
STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02, consid. 3.2.2 e del 19 aprile
2000.
nella causa S., U 264/99, consid. 3b).
Per
quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che
sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid.
1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
2.14
Nella
fattispecie in esame, attentamente vagliata la documentazione medica presente
all'inserto, il TCA è dell'avviso che il referto del 15 maggio 2003 del Dr. __________
(cfr. doc. 230; consid. 2.12.), che fa riferimento anche al suo precedente
rapporto del 7 febbraio 2002 (cfr. doc. 174; consid. 2.12.), possa validamente
costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.
Le
valutazioni del 15 maggio 2003 e del 7 febbraio 2002 del Dr. med. __________,
secondo cui l'assicurato è in grado di svolgere al 100% e con pieno rendimento
attività leggere alternative (cfr. consid. 2.12.), non contengono, in effetti,
contraddizioni e presentano tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza
affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza
probante: in particolare, egli ha espresso la sua valutazione in modo chiaro,
motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso.
In particolare il medico, per vagliare il caso del ricorrente, si è fondato
sullo studio del dossier del medesimo, su un esame del paziente e sui referti
radiologici, tenendo in considerazione quanto espresso sia dal Dr. med. __________,
che dal PD Dr. __________.
Va,
d'altronde, rilevato che la valutazione della capacità funzionale effettuata
dalla Clinica __________ di __________, su richiesta del ricorrente stesso,
giunge sostanzialmente alle medesime conclusioni formulate dal Dr. med. __________.
Nel
rapporto di tale Clinica è stato, infatti, indicato che la capacità di carico
si situa in generale nell'ambito di un'attività da leggera a medio a condizione
che si tratti di un'attività con posizioni alternate (seduto - in piedi) e
senza dovere alzare le braccia, almeno il destro, sopra l'altezza della testa o
più in su (cfr. doc. XVIBIS; consid. 2.12.).
Inoltre è
stato espressamente precisato che, in considerazione dei meri risultati della
valutazione della capacità funzionale (EFL), l'assicurato ha un capacità
lavorativa nei limiti descritti del 100%. Gli elementi che hanno fatto
concludere per il 50% sono, poi, la possibilità del riacutizzarsi del dolore e
dell'infiammazione, la paura del dolore che indurrebbe il ricorrente a
rifiutare un reinserimento professionale, oltre al suo stato depressivo (cfr.
doc. N; consid. 2.12.).
Tuttavia
in materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato
vengono di principio presi in considerazione soltanto nella misura in cui procedono
da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile (un'eccezione a questa regola
è prevista in materia di trauma d'accelerazione alla colonna cervicale ed in materia
di traumi cranio-cerebrali; cfr., in questo senso, U. Meyer-Blaser, op. cit.,
p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das
Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen
Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt
des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall,
trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit
beweisen, enfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne
weiteres”).
Inoltre l'abilità lavorativa deve essere apprezzata tenendo conto
unicamente dei disturbi alla spalla destra e non di fattori
extra-infortunistici (cfr. consid. 2.8., 2.9.).
Pertanto
l'influenza della problematica psichica sulla capacità di lavoro del ricorrente
è irrilevante.
I
rapporti del PD Dr. __________ non contengono elementi atti a scalfire il
valore probante delle valutazioni del Dr. med. __________.
Il
primario sostituto del reparto chirurgia ortopedica dell'__________, in
effetti, già nel mese di settembre 2001, aveva indicato, da un canto, che la
ripresa da parte dell'assicurato nella sua professione di autista di camion
difficilmente avrebbe potuto avvenire al 100%, dall'altro, che in un'attività
adeguata, senza lavori gravosi da effettuare al di sopra della testa
dall'inizio del mese di novembre 2001 era esigibile una prestazione lavorativa
di almeno il 50% (cfr. doc. 151; consid. 2.12.). Con la precisazione "di
almeno il 50%" lo specialista non ha pertanto escluso un aumento del grado
dell'abilità lavorativa in attività adeguate. Ciò si giustifica tanto più se si
pone mente al fatto che secondo il medico era da attendersi un netto
miglioramento (cfr. doc. 151; consid. 2.12.).
In
seguito il PD Dr. __________, esprimendosi circa l'abilità lavorativa residua
dell'assicurato, ha inoltre considerato unicamente la sua precedente
professione di autista di camion, specificando che per il ricorrente, alla luce
dei soli postumi somatici, è possibile un'abilità lavorativa del 50% (cfr. doc.
167; consid. 2.12.).
Il medico
di __________ dell'Istituto assicuratore convenuto concorda, del resto, con
tale conclusione, nel senso che anche a mente del Dr. med. __________ il
ricorrente non è più completamente abile nell'attività che svolgeva
precedentemente all'infortunio del mese di giugno 1997 (cfr. consid. 2.12.).
Gli
impedimenti funzionali presentati dall'assicurato relativamente all'arto
superiore destro sono, altresì, quelli che si riscontrano, normalmente, in
assicurati che hanno lamentato una rottura della cuffia dei rotatori: in
sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente,
trasportare pesi anche solo relativamente importanti nonché d'ingaggiare l'arto
superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr.,
fra le tante, STCA del 23 novembre 1998 nella causa O., 35.1998.63 e STCA del
29.
luglio 1999 nella causa C., 35.1998.117, tutelata dal TFA con pronunzia del
3.
gennaio 2000, U 296/99).
A titolo
indicativo giova segnalare quando il TFA, rispettivamente questo Tribunale
hanno giudicato in fattispecie analoghe, riguardanti assicurati anch'essi con
problematiche agli arti superiori.
In una
sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio,
ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità
lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato
cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in
particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10
kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti
non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i
60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il
braccio adominante.
Il TFA è
pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza del 7 agosto 2001 nella
causa K., U 240/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss.,
concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali
all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori
manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano
destra, nonché il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg, e pertanto ritenuto
praticamente monco di una mano:
"
(…).
Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in
der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als
Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt -
nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann
ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen
rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu
2.
kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei
auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im Einspracheentscheid
vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a. Überwachungsarbeiten
an automatischen und halbautomatischen Produktionseinheiten,
Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als Portier, können auch
bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt werden und sind daher vom
(unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich vollzeitlich zumutbar.
Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent ausser Betracht, nachdem
der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer hiefür erforderliche
Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht erfolgreich beendet hat.
Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen
Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen
Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe
Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen
verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und
Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321
Erw. 3b am Ende)"
(STFA succitata, consid. 3b).
In una
sentenza del 25 febbraio 2003 nella causa P.-G., U 329/01 e U 330/01, l'Alta
Corte ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata,
vittima di un grave politrauma, che, secondo l'avviso dei medici, poteva ancora
esercitare un'attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta e non
comportante il sollevare, rispettivamente il trasportare pesi anche solo
relativamente importanti, così come l'utilizzo dell'arto superiore destro in
mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale:
"
(…).
La tesi cantonale, in quanto conforme alla
giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a
quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi
con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro
sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.
2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;
si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in re W., I 401/01, consid. 4c). Si
tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale femminile non
qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una
sufficiente offerta di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in
cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non
comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare frequentemente
posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale ambito bisogna pure
considerare la ancor giovane età dell'interessata con conseguente presumibile
buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no.
35.
pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata del 4 aprile 2002 in re
W. consid. 4a-d).
Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità
di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno
poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In
proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto
il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296 consid.
3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).
Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli
inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa
dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né
inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle
assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto
può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo
possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid.
4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid.
3d e 114 V 285 consid. 3)." (STFA succitata, consid. 4.7).
Infine,
in una sentenza del 14 aprile 2003 nella causa P., inc. n. 35.2002.88, questa
Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo
dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un
assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e
ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°,
abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino
all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in
corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il
medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato
nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro
al di sopra della vita, scostato al tronco, così come nei movimenti di
rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e
contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente,
sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto
superiore destro accostato al tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).
Questa
Corte osserva infine che se è vero che il mercato del lavoro accessibile agli
assicurati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale è in
generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (cfr.
RCC 1989, p. 331 consid. 4a)), è altrettanto vero che nell'industria e
nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più
spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e
sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid.
3b, STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3).
Anche in
questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori
ausiliari, così come é il caso per il settore delle prestazioni di servizio.
In simili
condizioni il TCA deve concludere che, da un lato, l'assicurato non può più
svolgere la sua originaria professione di autista di autocarri, ma, dall'altro,
è totalmente abile in attività che presentino le caratteristiche dettate,
segnatamente, dal Dr. __________, come peraltro dalla Clinica __________ di __________
(cfr.doc.174; 230; XVIBIS , consid. 2.12.).
2.15
Per quanto
concerne il reddito da valido, sulla scorta dei dati che figurano
all'incarto (cfr. doc. 233), l'assicurato avrebbe guadagnato, nel 2003 (cfr., a
questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non
fosse rimasto vittima dell'infortunio del giugno 1997, un importo di fr.
58'500.--/anno, così come deciso dall'CO1 nella decisione formale del 24 luglio
2003.
e ribadito nella decisione su opposizione del 4 settembre 2003 (cfr. doc.
239; A). Tale importo, del resto, non è stato contestato dall'assicurato.
2.16
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, il TCA osserva quanto
segue.
Trattandosi
della determinazione del reddito ipotetico da invalido conseguibile da
manodopera maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate,
svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro
equilibrato, questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha
stabilito, in una sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 p.
183, che il reddito annuo ammonta:
per il 1992 fr. 34'000.--
per il 1993 fr. 34'500.--
per il 1994 fr. 35'000.--
per il 1995 fr. 35'000.--
Lo scrivente TCA ha, poi,
escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996,
l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re M.). Simile aumento è,
poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18 marzo 1998 in re O.), per il 1998
(STCA 19 giugno 1998 in re M.) e per il 1999 (cfr. STCA 28 gennaio 2000 in re
C.).
Per alcuni anni, questi
parametri sono stati approvati dal TFA, in particolare nella sentenza
pubblicata in RAMI 1998 U 292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.).
In una sentenza del 27
ottobre 1999 nella causa S., pubblicata in SVR 2000 IV N° 21, il TCA ha
riconfermato la propria giurisprudenza, dopo avere constatato che i salari di
riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i risultati
dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio federale di
statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.; Pratique VSI
2000.
pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito
dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56; Pratique
VSI 2000 pag. 85-86).
La giurisprudenza federale
relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto
di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni (cfr.,
a tale proposito, D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e
giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT
II-2001, p. 593 segg. (p. 602-606)).
In una sentenza del 30
giugno 2000 nella causa B. (I 411/98) - pervenuta al TCA il 24 luglio 2000 -
l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del
suo esame:
" (…)
3.
- b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale ha
invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in
particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria
giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento
ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte
confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di
fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media
conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non
qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no.
55.
pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati
statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata
oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale delle
assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione.
4.
- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in
primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato.
Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo,
possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti
dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi
fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle
circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto
del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo,
come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul
reddito di lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare -
percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata
dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza
valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una
riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).
5.
- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo
cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro
equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti
allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze
specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le
esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione
amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati
all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla
recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai
provvedimenti professionali in lite."
(STFA succitata).
La nostra Corte federale
ha pure emesso numerose sentenze in materia d'assicurazione contro gli
infortuni. Si tratta di fattispecie in cui questo TCA aveva proceduto a
quantificare il reddito da invalido in applicazione della suesposta prassi, a
discapito della valutazione operata dall'INSAI sulla base dei dati risultanti
dalla documentazione sui posti di lavoro (DPL).
La prima di queste
pronunzie è stata emanata nella causa INSAI c/ L., U 181/98 e reca la data del
22.
maggio 2001. Essa è stata successivamente confermata con i seguenti giudizi:
STFA 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 286/98; 31 maggio 2001 nella
causa INSAI c/ M., U 275/98; 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 279/98;
11.
giugno 2001 nella causa INSAI c/ M., U 17/99; 11 giugno 2001 nella causa
INSAI c/ S., U 285/98; 19 giugno 2001 nella causa INSAI c/ P., U 271/98; 21
giugno 2001 nella causa R. c/ INSAI, U 349/98; 27 giugno 2001 nella causa INSAI
c/ B., U 362/98; 28 giugno 2001 nella causa INSAI c/ C.-D. C., U 18/99; 2
luglio 2001 nella causa INSAI c/ F., U 4/99; 9 luglio 2001 nella causa INSAI c/
M., U 142/99; 10 luglio 2001 nella causa UAI c/ C. e INSAI c/ C., I 442/99 + U
256/99; 18 luglio 2001 nella causa G. c/ INSAI e INSAI c/ G., U 154 + 163/99;
19.
luglio 2001 nella causa INSAI c/ T., U 190/99; 27 luglio 2001 nella causa
INSAI c/ B., U 252/99; 31 luglio 2001 nella causa G., U 311/99; 5 ottobre 2001
nella causa INSAI c/ B., U 165/00; 5 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ I., U
91/00; 10 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ C., U 217+225/00; 16 ottobre 2001
nella causa M., U 301/00; 13 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ L., U 41/00; 19
febbraio 2002 nella causa INSAI c/ C., U 99/00; 19 febbraio 2002 nella causa
INSAI c/ C., U 268/00; 5 marzo 2002 nella causa INSAI c/ CE fu M., U 155/00; 15
marzo 2002 nella causa A. c/ INSAI e INSAI c/ A., U 220 + 238/00; 18 marzo 2002
nella causa INSAI c/ K., U 239/00; 18 marzo 2002 nella causa INSAI c/ P.S., U
235/00; 24 aprile 2002 nella causa INSAI c/ R., U 240/00; 30 aprile 2002 nella
causa INSAI c/ P., U 241/00; 8 maggio 2002 nella causa C.-F., U 449/00; 23
maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00).
Sostanzialmente, il TFA ha
approvato i dati salariali utilizzati dall'INSAI, dopo avere anche verificato,
in applicazione della DTF 126 V 75ss., che, nel caso di specie, l'importo
ritenuto dall'assicuratore LAINF appariva plausibile alla luce dei dati dedotti
dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale
di statistica, considerata la possibilità di ridurre il salario statistico fino
al limite massimo del 25%:
" (…)
Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le
istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo
prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare,
il reddito ipotetico da invalido, i primi giudici, in modifica di quanto
stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi della
propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di
riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno ritenuto
l'importo di fr. 35'000.--, che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998 alla
retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai
o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere
adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui
pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di
una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in
DTF 126 V 75 segg.
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito
che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo
luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato.
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni
ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi
sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un
mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in
attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare
riferimento alle specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non
soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata
(nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio
2001.
in re R., I 10/00 e 30 giugno 2000 in re B, I 411/98). Il giudizio
querelato non può quindi essere tutelato.
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti
presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attività leggere,
che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario, i
dipendenti di tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr.
42'030.--. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla
valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo
stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei
salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la
retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazione
semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr. 54'245.--
(fr. 4'294.-- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi
della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze
del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario
statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%.
3.
- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità (fr. 50'568.-- annui) non è mai stato contestato
dalle parti in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce
all'opponente il diritto ad una rendita calcolata su un'invalidità del solo 17%
merita di essere ristabilita."
(STFA 22 maggio 2001 nella causa L.
c/ INSAI, p. 4ss.)
L'Alta Corte nelle
sentenze menzionate non aveva comunque risolto la questione di principio a
sapere quale deve essere, in materia di assicurazione contro gli infortuni, il
rapporto tra i dati dell'Ufficio federale di statistica (ai quali il TFA fa
costantemente riferimento nella giurisprudenza pubblicata, cfr. DTF 124 V
323-324 e DTF 126 V 75) e le DPL (cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze …, p. 604-605).
Tale questione è stata
invece affrontata in una sentenza del 28 agosto 2003 nella causa C., U 35/00 +
U 47/00, pubblicata in DTF 129 V 472ss. (= RAMI 2003 U 494, p. 383ss.), in cui
il TFA - dopo avere sottolineato le difficoltà che comporta il volere imporre
un ordine di priorità fra dati statistici e DPL, siccome
ognuno dei due metodi presenta vantaggi e svantaggi (cfr. DTF 129 V 477, consid.
4.2
) - ha definito quali sono i presupposti che devono essere soddisfatti
affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base
dei salari DPL:
"
(…).
Weil die Invaliditätsbemessung aufgrund
hypothetischer Vergleichseinkommen und unter Berücksichtigung des in Betracht
fallenden (ausgeglichenen) allgemeinen Arbeitsmarktes zu erfolgen hat, müssen
die DAP auch im konkreten Einzelfall repräsentativ sein. Es genügt daher nicht,
wenn lediglich ein einziger oder einige wenige zumutbare Arbeitsplätze
angegeben werden, weil es sich dabei sowohl hinsichtlich der Tätigkeit als auch
des bezahlten Lohnes um Sonder- oder Ausnahmefälle handeln kann. Unbeachtlich
ist, ob der Arbeitsplatz frei oder besetzt ist, weil die Invaliditätsbemessung
auf der Fiktion eines ausgeglichenen Arbeitsmarktes beruht (BGE110 V 276 Erw.
4b; AHI 1998 S. 291 Erw. 3b). Wenn die Vorinstanz eine Mindestzahl von fünf
zumutbaren Arbeitsplätzen voraussetzt, so erscheint dies in quantitativer
Hinsicht in der Regel als genügend. Im Hinblick auf die geforderte
Repräsentativität der DAP-Profile und der daraus abgeleiteten Lohnangaben hat
der Unfallversicherer im Sinne einer qualitativen Anforderung jedoch,
zusätzlich zur Auflage von mindestens fünf DAP-Blättern, Angaben zu machen über
die Gesamtzahl der aufgrund der gegebenen Behinderung in Fragekommenden
dokumentierten Arbeitsplätze, über den Höchst- und den Tiefstlohn sowie über
den Durchschnittslohn der dem jeweils verwendeten Behinderungsprofil
entsprechenden Gruppe. Damit wird auch die Überprüfung des Auswahlermessens
hinreichend ermöglicht, und zwar in dem Sinne, dass die Kenntnis der dem
verwendeten Behinderungsprofil entsprechenden Gesamtzahl behinderungsbedingt in
Frage kommender Arbeitsplätze sowie des Höchst-, Tiefst- und
Durchschnittslohnes im Bereich des Suchergebnisses eine zuverlässige
Beurteilung der von der SUVA verwendeten DAP-Löhne hinsichtlich ihrer
Repräsentativität erlaubt. Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass die
SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen DAP-Profile
mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte Person
Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern (vgl. Art. 122
lit. a UVV, gültig gewesen bis 31. Dezember 2000 [AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE 115 V 297 ff.).
Allfällige Einwendungen der versicherten Person bezüglich des Auswahlermessens
und der Repräsentativität der DAP-Blätter im Einzelfall sind grundsätzlich im
Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die SUVA im Einspracheentscheid
damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht in der Lage, im Einzelfall
den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich
abgestellt werden; die SUVA hat diesfalls im Einspracheentscheid die
Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es
Sache des angerufenen Gerichts, die Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung
zu prüfen, gegebenenfalls die Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an
Stelle des DAP-Lohnvergleichs einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE
vorzunehmen."
(DTF succitata, consid. 4.2.2)
Al
riguardo, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi
scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623.
2.17
Partendo
dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici
validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA (cfr., fra le
più recenti, STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00 e del 30 aprile
2002.
nella causa P., U 241/00) - si rivela essere discriminante per gli
assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più
bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è
quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro
Cantone senza il danno alla salute, questo TCA, in una sentenza del 4 settembre
2000.
nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n.
35.
- successivamente confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA
del 17 aprile 2001 nella causa B. e del 22 maggio 2001 nella causa M.) -
sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale
di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:
" In
data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,
direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle
assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in
molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da
invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di
salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare
utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,
cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e
per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza
federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine
di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario
conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del
danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo
utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è
anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di
risposta negativa:
Perché no? Quale
coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo
alla situazione del nostro Cantone?
(…)" (cfr. doc. Vbis)
Il dottor __________ ha così
risposto in data 14 agosto 2000:
"
(…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998
(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo
esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi
al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora
possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa
categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il
settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore
dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche
la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),
ripartiti stavolta per settore economico (…)" (cfr. doc. Vbis).
Al fine di non discriminare
gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più
bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è
quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro
Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che
nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che
riflette i salari versati nella nostra regione.
Se si ignorasse questo
aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale
occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il
paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique
VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed
in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di
trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella
causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76).
Del resto, il TFA, nella
sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto
dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag.
485.
"du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W.
citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners
(Thurgau)".
Nella sentenza pubblicata
in SVR 2000 IV Nr. 21, il TCA ha al riguardo precisato:
" La
necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino
risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28 settembre
1999.
ad una interrogazione dell'On. Ricciardi del 14 agosto 1999 «Bassi salari
e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati disponibili per
documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni sociali della
famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui livelli
salariali nel nostro Cantone:
«(…)
Su scala federale la statistica
ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la
struttura dei salari in Svizzera.
A livello regionale, le informazioni di
cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei
salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che
nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per quell'anno,
eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni supplementari.
Il calcolo dei dati regionali (grandi
regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera,
schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.
Non si è certi tuttavia in che misura
questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.
Per i prossimi anni è inoltre probabile
che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere
a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il
Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di
ponderazione della struttura economica cantonale»"
Va pure ricordato che,
secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla
tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta
di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 84-85):
" Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes
révélées par les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux salaires
des femmes et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas question
de se baser sur une valeur moyenne entre les salaires des femmes et des hommes.
(…)"
(STCA succitata - la
sottolineatura è del redattore).
In una
sentenza del 5 giugno 2003 nella causa B. (inc. n. 35.2003.6), il TCA ha
inoltre sottolineato come il TFA, che ha posto il principio della priorità dei
dati statistici nazionali rispetto a quelli regionali - in alcune sue pronunzie
ha confermato il reddito da invalido fissato sulla base di valori regionali.
Ad
esempio, in una sentenza del 10 agosto 2001 nella causa R., I 474/00 - sentenza
che è poi stata ripresa in più di un giudizio federale (cfr., per es., la STFA
del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 4c, parzialmente
pubblicata in DTF 128 V 174s.) - il TFA ha considerato non censurabile
l'applicazione dei dati relativi alla regione "Svizzera orientale"
(TA 13), siccome più favorevoli all'assicurata rispetto al dato nazionale (cfr.
consid. 3c/aa: "Obwohl das Eidgenössische
Versicherungsgericht grundsätzlich die gesamtschweizerischen Werte heranzieht,
ist vorliegend auch nicht zu kritisieren, dass der Berechnung zu Gunsten der
Beschwerdeführerin die tieferen Werte der Region Ostschweiz (TA 13) zu Grunde
gelegt worden sind").
Parimenti, nelle sentenze del 30 novembre 2001 nella causa R., I
226/01 e del 20 novembre 2002 nella causa D., I 764/01, l'Alta Corte ha
valutato il reddito da invalido facendo capo al valore afferente al Cantone
Ticino, rispettivamente, alla regione lemanica.
In una
sentenza del 13 giugno 2003 nella causa M., U 236/01, consid. 4.3.2, il TFA ha
ribadito che esso "… non esclude di principio l'applicazione dei valori
regionali, desumibili dalle tabelle TA14 (recte: TA13, n.d.r.) -
(…) -, segnatamente laddove questi appaiono maggiormente favorevoli per
l'assicurato (cfr. sentenza del 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid. 3c/aa)".
In
un'altra sentenza, datata sempre 13 giugno 2003, la nostra Massima Istanza ha
ricordato segnatamente che, citiamo: "… le circostanze del caso concreto
determinano quale sia la tabella da applicare nel caso esaminato. È pertanto
ammissibile ad esempio applicare la tabella TA7, che indica i valori per una
determinata attività, se così facendo è possibile determinare in maniera più
precisa il reddito da invalido (in proposito si veda anche consid. 4c non
pubblicato in DTF 128 V 174). Questa Corte, infine, ha pure ritenuto non
criticabile applicare la tabella TA13, che riferisce dei salari in relazione
alle grandi regioni (sentenza del 10 agosto 2001 in re R. consid. 3c/aa, I
474/00, del 27 marzo 2000 in re P. consid. 3c, I 218/99, del 28 aprile 1999 in
re T. consid. 4c, I 446/98)" (STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I
475/01, consid. 4.4.).
Il
TFA ha ancora ribadito i medesimi concetti in una sentenza
del
20.
aprile 2004 nella causa K., I 871/02, consid. 6.3. e in una sentenza del 26
agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 7.4.
Su questi
argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT
II-2003, p. 618-621.
Pertanto
quanto allegato dall'CO1 nella risposta di causa, relativamente al fatto che il
TFA farebbe capo unicamente ai dati statistici federali ad esclusione di quelli
regionali (cfr. doc. VII), non corrisponde al vero.
2.18
Per
determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'CO1 ha compiuto in
sede amministrativa degli accertamenti presso alcune aziende ticinesi. Dai
medesimi risulta che nelle attività leggere che l'assicurato sarebbe in grado
di esercitare, e meglio trafilatore presso la __________ di __________,
controllore presso la __________ SA di __________, operaio presso la __________
di __________, magazziniere presso la __________ di __________ e montatore di
cartucce filtranti presso __________ di __________, i dipendenti di tali ditte
percepivano in media, nel 2003, un reddito annuo pari a fr. 44'062.-- (cfr.
doc. 234).
Alla luce
della giurisprudenza di cui alla DTF 129 V 472ss., le cinque DPL
prodotte in causa sono numericamente sufficienti.
Nondimeno,
con riferimento all'esigenza di rappresentatività della DPL e dei dati
salariali ad essa connessi, l'assicuratore infortuni convenuto ha omesso di
fornire informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in
linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul
salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
Di
conseguenza, nel caso di specie, le DPL dell'CO1, a prescindere dalla
fondatezza o meno delle obiezioni sollevate in merito dall'assicurato nell'atto
ricorsuale (cfr. doc. I; consid. 1.4.), non possono comunque essere utilizzate
per determinare il reddito da invalido (cfr. ad esempio, in questo senso, RAMI
2004.
pag. 284, STFA del 31 ottobre 2003 nella causa A., U 15/02, consid. 4.2;
STFA del 26 febbraio 2004 nella causa Schweizerische Unfallversicherungsanstalt
c/ M., U 208/02, consid. 3.1. oltre a numerose altre sentenze pubblicate nel
sito internet dell'Alta Corte).
Non è,
dunque, necessario esaminare più approfonditamente le censure formulate dal
ricorrente in relazione alle DPL.
2.19
In concreto,
in ossequio alla più recente giurisprudenza federale, occorre dunque, in
assenza di dati salariali concreti, basarsi sui valori statistici e,
concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2002
(l'ultima edizione disponibile), edita dall'Ufficio federale di statistica.
Conformemente
alla prassi di questa Corte, secondo cui la priorità deve essere attribuita ai
valori statistici regionali (rispetto a quelli raccolti a livello nazionale, cfr.
consid. 2.17.), tornano applicabili i dati afferenti al Ticino contenuti nella
tabella TA13.
Orbene -
utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio
federale di statistica - il ricorrente, svolgendo nel 2002 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato ticinese (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001
U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in
media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'098.--.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 8-2004, p. 94), esso ammonta a fr. 4'272.16
mensili oppure a fr. 51'265.92 per l'intero anno (fr. . 4'272.16 x 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali per il 2003 (cfr. tab. B 10.3,
pubblicata in La Vie économique, 9-2004, p. 95) si ottiene, per il 2003,
un reddito annuo di fr. 51'983.64.
In
ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le
circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere
ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr.
DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L'importo
ritenuto dall'assicuratore LAINF convenuto a titolo di reddito da invalido,
44'062.-- (cfr. doc. 234; consid. 2.18.), è inferiore di circa il 15%
rispetto al dato che è scaturito dall'applicazione della tabella TA13.
Il TCA
concorda con tale quantificazione (in questo contesto cfr. DTF 126 V 75 e SVR
2002.
IV 19, p. 57ss.).
Del
resto, il TFA, in una sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa L., U 107/03, ha
ammesso una deduzione globale del 10%, trattandosi di un assicurato frontaliere,
nato nel 1945, che, a causa del danno infortunistico all'occhio sinistro, era
stato giudicato in grado di svolgere a tempo pieno professioni sostitutive non
necessitanti di una vista stereoscopica.
La stessa
Corte federale, in una sentenza del 19 novembre 2003 nella causa R., U 232/02,
ha poi operato una deduzione globale, definita generosa, del 20% nei confronti
di un assicurato di nazionalità straniera che, a causa dell'evento traumatico
subito al polso destro, era abile al lavoro al 100% con pieno rendimento in
un'attività non implicante sforzi con il polso, in particolare movimenti
ripetitivi e in rotazione o di forza della mano e del polso destri, né il
trasposto di pesi con le due mani.
La nostra
Massima Istanza, in una pronunzia del 21 ottobre 2003 nella causa M., U 102/00,
ha operato una decurtazione del 15%, trattandosi di un ventinovenne frontaliere
che, in ragione del danno infortunistico, presentava degli impedimenti anche
nell'esercizio di un'attività adeguata e necessitava di introdurre frequenti
pause nell'arco della giornata lavorativa.
In una
sentenza del 17 marzo 2003 nella causa A., U 230/01 e U 232/01, pubblicata
parzialmente in DTF 129 V 283, il TFA ha ritenuto giustificata una deduzione
globale del 15% nel caso di un assicurato nato nel 1961, di nazionalità
straniera, che a seguito di un infortunio non ha più potuto esercitare la sua
professione di istruttore di fitness, bensì delle attività commerciali e
amministrative.
Da parte
sua, il TCA, in una sentenza del 4 settembre 2003 nella causa P., inc. n.
35.2003
, cresciuta in giudicato, ha operato una riduzione del 20% sul
reddito da invalido, trattandosi di una ballerina di night-club - di
nazionalità straniera e completamente priva di esperienza sul mercato del
lavoro svizzero, perlomeno su quello "ordinario" - che presentava una
capacità lavorativa limitata al 70% anche in attività confacenti alle sue
condizioni di salute.
In
conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando
i fr. 44'062.-- (fr. 51'983.64 decurtati del 15%) al reddito che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 58'500.-- (cfr.
consid. 2.15.) - risulta essere del 24.68%, arrotondato al 25% secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11
pag. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 pag. 44 in cui il TFA ha stabilito che
la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato
aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per
difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole
applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si
estende a decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state
emanate prima della pubblicazione della sentenza in questione).
L'Istituto
assicuratore convenuto ha riconosciuto all'assicurato una rendita di invalidità
del 25%, per cui il ricorso va respinto.
2.20
Nel ricorso
l'assicurato ha indicato di aver inutilmente tentato di ottenere dall'CO1 la
copertura dei costi relativi all'accertamento consistente nel test funzionale
volto alla valutazione delle sue menomazioni funzionali, a cui si è
privatamente sottoposto in seguito, l'11 e 12 marzo 2004, presso la Clinica __________
di __________ (cfr. doc. I; consid. 1.4.).
Al
riguardo occorre evidenziare che in ogni caso l'insorgente nel petitum del
ricorso non ha preteso nulla in merito.
A titolo abbondanziale
va rilevato che nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 182, p. 47s., il TFA
ha stabilito che, se i fatti medici possono essere accertati in modo
convincente solo sulla base delle risultanze di un referto prodotto
dall’assicurato, è lecito assimilare l’esame ordinato dall’assicurato ad una
perizia ordinata dall’assicuratore e, quindi, addossare a quest’ultimo i
relativi costi ai sensi dell’art. 57 OAINF.
In una
sentenza del 27 agosto 2001 nella causa S., U 17/01, la nostra Corte federale
ha condannato l'assicuratore infortuni ad assumere il costo di una perizia
medica prodotta dall'assicurato nel quadro della procedura di opposizione,
grazie alla quale era stato dimostrato che il tipo di esame esperito
dall'assicuratore non consentiva di mettere in rilievo i reali disturbi
accusati dall'assicurato e provocati da una importante lesione muscolare,
precisando segnatamente che:
"
(…) si deve ritenere che l'interessato, per
tutelare al meglio i propri diritti (DTF 115 V 63 consid. 5d), era di fatto
obbligato a provocare nuove indagini, maggiormente approfondite, che
permettessero di documentare e rendere oggettivabili i disturbi da lui
realmente percepiti - e fatti effettivamente correlare dal perito giudiziario
alla diagnosi da lui riscontrata -, ma di fatto negati dall'amministrazione,
che ancora in sede di decisione su opposizione riteneva che "dal lato
oggettivo, l'opponente non presenta alcuna lesione posttraumatica di
significato clinico" e che la lieve irregolarità del tendine riscontrata
non poteva causare alcun disturbo.
Ne consegue pertanto che il rapporto 23 dicembre
1998, nonché il complemento 14 aprile 1999 del dott. X. devono essere ritenuti
perlomeno necessari ai fini di un convincente accertamento dei fatti medici ai
sensi della citata giurisprudenza (consid. 2). Per gli esiti del presente
giudizio non può invece costituire motivo di rilievo il fatto che il perito
giudiziario, a posteriori - dopo avere cioè disposto le opportune ricerche -,
sia giunto alle medesime conclusioni dell'INSAI in merito alla sopravvenuta
stabilizzazione dello stato valetudinario e alla capacità lavorativa
dell'assicurato."
(STFA
succitata, consid. 4c)
Questa
giurisprudenza è stata ripresa, nella sua sostanza, all'art. 45 cpv. 1 LPGA, il
quale prevede che, qualora l'assicuratore non abbia ordinato alcun
provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti erano
indispensabili per la valutazione del caso oppure se fanno parte di prestazioni
accordate successivamente (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo
2003, art. 45 N. 11s., p. 456s.).
Nella
concreta evenienza, il TCA rileva che l'CO1 per accertare quali conseguenze
l'infortunio del giugno 1997 ha avuto per il ricorrente, oltre a sottoporlo
alle visite del medico __________, specialista nell'ambito attinente al danno
alla salute subito dall'insorgente, ha predisposto diversi controlli da parte
del PD Dr. __________, primario sostituto del reparto di chirurgia ortopedica
dell'__________ di __________, anche successivamente alla prima visita medica
di chiusura del 7 febbraio 2002 (cfr. consid. 2.12.).
Va,
inoltre, segnalato, che dopo aver assunto il costo di diversi esami diagnostici,
l'CO1, il 31 luglio 2002, si è fatto pure carico, a titolo eccezionale, di un'artro-MRI
della spalla destra effettuata senza la relativa autorizzazione (cfr. doc. 192,
193, 194).
Il test
esperito presso la Clinica __________ l'11-12 marzo 2004 non ha condotto a
nuovi risultati. La situazione, a livello dell'esigibilità lavorativa, era
infatti già stata chiarita. La valutazione della capacità funzionale ha, del
resto, confermato quanto certificato dal medico __________ (cfr. consid.
2.14
).
In questo
senso, il relativo costo non potrebbe essere posto a carico dell'CO1.
2.21
Deve essere,
infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (cfr. I; consid.
1.4
).
Come già
indicato al consid. 2.2., il 1° gennaio 2003, è entrata in vigore la LPGA.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, le disposizioni formali della LPGA
(art. 27-62 LPGA), tra cui l’assistenza giudiziaria (art. 61 lett. f LPGA),
sono immediatamente applicabili con l’entrata in vigore della nuova legge (cfr.
SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 23
ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J.,
K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; U. Kieser, ATSG-Kommentar,
Ed. Schulthess, Zurigo 2003, art. 82 N. 8 pag. 820).
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3
luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
L’art. 61
lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla
concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto
federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto
cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p.
626).
Le
condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria
rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora
applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.
2.1
).
Tali
presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia
necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le
sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit.,
art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p.
517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U
234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5
settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF
121.
I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid.
2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid.
6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18
giugno 1999 nella causa D.V.).
Inoltre
va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul
patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU
30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza
giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .
L'art. 3
della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA
rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30
luglio 2002), prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio".
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla
giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale
relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che
sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
In questo
senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento
e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;
DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione
i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento
nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F. Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20 ad art.
155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in
effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di
famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse
finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art.
328.
e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.20 ad art. 155, p. 479 e
giurisprudenza ivi citata).
Non è
determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,
Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite
per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza
giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto
esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). L’indigenza
processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli
necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996
N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H.,
pag. 3).
In una
sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di
assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che
l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione
di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -
indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere
considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in
grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono
essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno
esistenziale.
L’attestato
municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo
(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.10 ad art. 156 p. 490).
Nella
commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche
l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA
infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA
non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e
giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile
al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento
in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF
119.
Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente
dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato
secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid.
4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo
nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr.
3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella causa R.G., inc.
31.1998
).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza
giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione
processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato
materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto
retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
2.22
Nel caso di
specie dal certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria e
dalla relativa documentazione allegata risulta che l'assicurato è coniugato e
ha due figlie, l'una nata nel 1985, l'altra nel 1986.
L'assicurato,
oltre a percepire una rendita di invalidità da parte dell'assicuratore LAINF
convenuto di fr. 1'042.--mensili, è al beneficio di una rendita AI e di rendite
AI completive per la moglie e le figlie, di complessivi fr. 2'655.-- mensili (cfr.
doc. XXXIIBIS).
La moglie
lavora a ore presso la __________, percependo uno stipendio mensile di circa fr.
1'000.-- e la figlia __________, quale apprendista, guadagna fr. 570.-- al mese
(cfr. doc. XXXIIBIS).
Con un
reddito mensile di fr. 5'267.-- (fr. 1'042.-- + fr. 2'655.-- + fr. 1'000.-- + fr.
570.
--) il ricorrente deve far fronte a diverse spese, fra le quali fr.
2'550.-- (fr. 1'550.-- per i genitori + fr. 500.-- per ciascuna delle figlie)
corrispondenti all'importo base mensile. Tale ammontare comprende già le spese
di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri
domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° gennaio
2001).
Bisogna
poi computare il canone di locazione di fr. 912.-- al mese, i premi
dell'assicurazione contro le malattie, che dedotti i sussidi cantonali, sono
pari a fr. 243.-- mensili (cfr. doc. XXXIIBIS), per cui si ottiene un onere
globale di fr. 3'705.--.
L'eccedenza
mensile sarebbe, dunque, di fr. 1'562.-- (fr. 5'267.-- - fr. 3'705.--) da cui
vanno però ancora dedotte le imposte pari all'ammontare approssimativo di fr.
200.
-- al mese (cfr. doc. XXXIIBIS).
L'insorgente
presenta, di conseguenza, un'eccedenza mensile di perlomeno fr. 1'360.-- (fr.
16'320.-- annui), per cui, anche tenendo conto del fatto che il limite per
ammettere lo stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull'assistenza
giudiziaria è superiore al minimo di esistenza ai sensi del diritto esecutivo (cfr.
consid. 2.21.), egli non può essere considerato indigente.
Al
riguardo va ricordato che in una sentenza del 16 dicembre 2003 nella causa O.,
(I 482/03) il TFA ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria in quanto
una famiglia composta dei due genitori e di 3 figli disponeva di un'eccedenza
mensile di circa fr. 950.--:
"
Der Ehemann der Beschwerdeführerin erzielt ein
monatliches Einkommen von Fr. 6050.-- und erhält zusätzlich eine monatliche
Spesenentschädigung von Fr. 400.--. Für die Ausgaben ist vom Grundbedarf gemäss
Richtlinien der Konferenz der Betreibungs - und Konkursbeamtem der Schweiz vom
24.
November 2000 in Höhe von Fr. 1550.-- für ein Ehepaar, Fr. 1000.-- für zwei
Kinder über zwölf Jahren und Fr. 350.-- für ein Kind zwischen sechs und zwölf
Jahren auszugehen (vgl. Jurius, Neue Richtlinien für die Berechnung des
betreibungsrechtlichen Existenzminimums, Jusletter 5. März 2001 mit Hinweis),
was gesamthaft Fr. 2900.-- ergibt. Unter Berücksichtigung der Ausgaben für
Miete (Fr. 1825.--), Heiz - und Nebenkosten (Fr. 233.90), Krankenkasse (total
Fr. 689.30), Versicherungen (Fr. 34.90) und Steuern (ca. Fr. 250.--) ergeben
sich monatliche Ausgaben von Fr. 5933.10. Somit resultiert - unter
Berücksichtigung der Spesenentschädigung - ein monatlicher Überschuss von etwa
Fr. 450.--, wobei der dreizehnte Monatslohn des Ehemannes noch nicht
berücksichtigt ist. Die Bedürftigkeit ist deshalb nicht ausgewiesen."
In tali
circostanze l'assicurato deve essere ritenuto in grado di far fronte alle spese
legali.
Difettando
uno dei requisiti cumulativi per concedere l'assistenza giudiziaria, occorre
concludere che la relativa istanza dev'essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è respinta.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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