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Decisione

35.2003.87

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

1 settembre 2004Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

1.6. In replica,

l'assicurata ha in particolare chiesto l'esecuzione di una perizia giudiziaria

nonché il richiamo dall'assicuratore convenuto dell'incarto riguardante

l'infortunio del 17 febbraio 1999 (cfr. VII).

1.7. Nel corso

del mese di febbraio 2004, l'assicuratore convenuto ha prodotto un referto,

datato 24 febbraio 2004, del dott. __________, nonché copia dell'incarto

afferente al sinistro del 17 febbraio 1999 (cfr. XII + allegati).

Tale

documentazione è stata trasmessa alla ricorrente per osservazioni (cfr. XIII).

1.8. Il 15 marzo

2004 RI 1 ha versato agli atti, in particolare, la perizia di parte 24 dicembre

2003 del Prof. dott. __________, nonché il relativo complemento (XVI +

allegati).

Siccome

fondata "su atti ed accertamenti medici incompleti", l'assicurata ne

ha tuttavia chiesto la disattenzione e, quindi, l'allestimento di una perizia

giudiziaria (cfr. XVI, p. 2).

Chiamato

a prendere posizione al riguardo, l'assicuratore LAINF si è opposto a che il

TCA ordini una perizia giudiziaria, sottolineando come il Prof. __________

abbia espresso un parere analogo a quello del proprio medico fiduciario a proposito

dell'eziologia dei disturbi localizzati al gomito sinistro (XVIII).

1.9. In data 29

marzo 2004 l'insorgente ha contestato, in più punti, il rapporto 24 febbraio

2004 del dott. __________.

D'altra

parte, essa ha domandato che le venga rimborsato il costo della perizia

elaborata dal dott. __________ poiché, citiamo: " detto accertamento,

seppure contestato dalla ricorrente, contribuisce a mettere in risalto le

manifeste lacune del rapporto peritale svolto dal Dr. med. __________ ",

così come quello relativo alla terapia chiropratica eseguita dal dott. __________

(XXI, p. 3).

Infine,

l'assicurata ha segnatamente prodotto una certificazione, datata 12 marzo 2004,

del dott. __________, reumatologo (cfr. XXI, doc. C).

1.10. Con ordinanza

del 31 marzo 2004, il TCA ha ordinato una perizia medica giudiziaria,

affidandone l'allestimento alla dott.ssa __________, spec. FMH in chirurgia

della mano presso la "__________" di __________ (VII).

Con

scritto del 18 maggio 2004, la dott.ssa __________ ha informato questa Corte di

non potere dare seguito al mandato affidatogli (cfr. XXVII).

1.11. Con ordinanza

del 2 giugno 2004, lo scrivente TCA ha affidato l'esecuzione della perizia

giudiziaria al dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano presso l'Ospedale

regionale di __________, nonché medico consulente presso l'Unità di chirurgia

della mano dell'Ospedale universitario di __________ (XXIX).

1.12. In data 24

giugno 2004 la ricorrente ha chiesto che il TCA ordini al dott. __________ di

produrre la documentazione medica in suo possesso concernente le cure

prestatele successivamente all'infortunio del 23 gennaio 2002 (XXXIV), ciò che

questa Corte ha fatto il 5 luglio 2004 (XXXV).

1.13. Il 6 agosto

2004, il dott. __________ ha consegnato al TCA il proprio referto peritale

(XXXVII + allegati).

Il giorno

stesso questa Corte ha pure ricevuto un rapporto, datato 15 luglio 2004, del Prof.

dott. __________ (cfr. XXXVI).

Tale

documentazione è stata immediatamente intimata alle parti per osservazioni (cfr.

XXXVIII, XXXIX e XL).

1.14. La CO 1 ha

preso posizione in data 10 agosto 2004 (cfr. XLI), mentre RI 1, da parte sua,

lo ha fatto il 2 settembre 2004 (XLII + allegati).

1.15. In data 3

settembre 2004, questo Tribunale ha ripreso contatto con il perito giudiziario,

il quale è stato invitato ad esaminare il rapporto 15 luglio 2004 del Prof. __________

ed a determinare la rilevanza delle indicazioni ivi contenute.

Al dott. __________

è pure stato chiesto di rispondere al quesito peritale n. 13 (cfr. XLIII).

Il

complemento peritale reca la data del 25 ottobre 2004 (XLV).

Alle

parti è stata concessa facoltà di esprimersi in merito (cfr. XLVIII e LI +

allegati).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

Con la

stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

Dal

profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio

le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la

fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003

ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10

settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20

gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

Inoltre,

il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda

di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione

amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366

consid. 1b; qui: il 12 settembre 2003).

Di

conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il

diritto a prestazioni a far tempo dal mese di settembre 2003, tornano

applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1°

gennaio 2003.

2.3. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto

all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da

attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire

de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale

fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute

esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e

giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante -

insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile

generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di

assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische

Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino

dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.5. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid.

3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid.

5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr.,

pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents

obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. Dalle tavole processuali emerge che CO 1 ha preso la

decisione di ritenere la ricorrente totalmente abile al lavoro a far tempo dal

1° settembre 2003, rispettivamente, di assegnarle un'indennità per menomazione

all'integrità del 5%, fondandosi sul parere espresso dal proprio medico

fiduciario, dott. __________, spec. FMH in chirurgia, in occasione della visita

di controllo del 14 maggio 2003 (cfr. doc. 28).

In

effetti, da relativo referto si evince, innanzitutto, che il fiduciario ha

oggettivato dei disturbi funzionali al gomito sinistro con lieve diminuzione

della capacità di flessione, nonché una spiccata dolenzia all'epicondilo ulnare

sinistro (cfr. doc. 29, p. 3).

D'altra

parte - dopo avere ammesso che il danno alla salute costituiva ancora una

naturale conseguenza dell'evento del gennaio 2002 - il dott. __________ ha, da

un lato, dichiarato RI 1 abile al lavoro al 50% dal 1° luglio 2003, al 75% dal

1° agosto 2003 ed in misura completa dal 1° settembre 2003 e, dall'altro, le ha

assegnato un'IMI del 5% in relazione al danno al gomito sinistro (cfr. doc. 29,

p. 3 e 4). ¨

Con la

propria impugnativa, la ricorrente ha contestato l'attendibilità della

valutazione espressa dal medico di fiducia de CO 1, tanto per quanto concerne

la capacità lavorativa che la menomazione all'integrità, postulandone la

disattenzione e l'allestimento di una perizia medica giudiziaria (cfr. I, p. 8:

"… si contestano recisamente le conclusioni del dr. med. __________ sulla

capacità lavorativa dell'assicurata, poiché manifestamente errate e

superficiali. Non c'è di non veda come la valutazione del perito, a tale

riguardo, contenga delle palesi contraddizioni tra le considerazioni mediche da

una parte e le conclusioni sulla capacità lavorativa dall'altra parte. In

particolare, si rimprovera al perito di non essersi cerziorato sulle svariate

mansioni svolte dall'assicurata nella sua capacità professionale di governante,

nonché sull'estensione di detta attività nel caso concreto" e p. 5:

"… il dr. med. __________ ha valutato la menomazione dell'assicurata alla

stessa stregua di un'amputazione parziale del dito indice. Non c'è di

non veda come il disturbo al gomito impedisca un suo ottimale di tutta la mano

sinistra, il che comporta una notevole diminuzione della mobilità e della caricabilità

della mano. (…). Se ne deduce che le conclusioni del dr. med. __________ non

possono essere accettate, in quanto il rapporto peritale di detto sanitario

contiene delle palesi contraddizioni nonché pecca di superficialità ed

imprecisione").

In sede

di replica, l'assicurata ha prodotto un certificato, datato 16 gennaio 2004,

del chiropratico dott. __________, secondo la quale essa, in sua cura dal

settembre 2003, presenterebbe dei blocchi funzionali a livello di C0-C1 e C5-C6

"da attribuirsi all'infortunio", in presenza, all'esame radiologico,

di una discopatia C4-C5 e C5-C6 con spondiloartrosi cervicale (cfr. doc. O).

Al

riguardo, RI 1 ha sottolineato che il contenuto di questa certificazione é in

contrasto con quanto il dott. __________ aveva constatato in occasione della

visita del 14 maggio 2003 (cfr. doc. 29, p. 3: "la paziente non lamenta

oggi disturbi alla colonna cervicale").

Chiamato

dall'assicuratore convenuto a pronunciarsi sul certificato del chiropratico __________,

il dott. __________, con rapporto del 24 febbraio 2004, ha affermato che fu

l'assicurata medesima a confermargli l'assenza di disturbi a livello del

rachide cervicale.

D'altro

canto, sempre secondo il fiduciario, la spondilartrosi cervicale è comunque da

ritenere preesistente all'infortunio del 23 gennaio 2002 (cfr. rapporto del

24.2.2004 accluso a XII).

Nel corso

del mese di marzo 2004, l'insorgente ha versato agli atti una perizia allestita

il 24 dicembre 2003 dal Prof. dott. __________, spec. FMH in chirurgia della

mano, nonché il relativo complemento dell'8 marzo 2004 (cfr. XVI, doc. A e B).

RI 1 ha peraltro

dichiarato di non condividere le conclusioni del Prof. __________ ed ha quindi

rinnovato la richiesta di una perizia giudiziaria (cfr. XVI).

Con il

referto del 24 dicembre 2003, lo specialista privatamente consultato

dall'assicurata ha indicato che i disturbi localizzati al gomito sinistro non

correlavano con alcun reperto oggettivabile, ma che vi erano comunque degli

indizi in favore di un disturbo di natura neurologica (cfr. XVI, doc. A, p. 3: "Es gibt aber Hinweise auf neurologische Störungen,

insbesondere sind massiv die klinischen KTS-Zeichen, aber auch seitens der

oberen Thorax-Apertur scheint eine Irritation der nerven auf der linken Seite

vorzuliegen. Dies würde, zusammen mit der Radialis-Irritation durchaus zum

jetzigen Beschwerdebild passen").

A mente del Prof. __________, degli ulteriori accertamenti erano

necessari per potere formulare una corretta diagnosi dei disturbi denunciati

dalla ricorrente (cfr. XVI, doc. A, p. 3: "Um die

Zuordnung der Beschwerden einer korrekten Diagnose zuzuordnen, sind weitere

Untersuchungen unerlässlich. (…). Erst wenn diese Untersuchungen vorliegen,

können die Beschwerden auf die eine oder andere Gesundheitsstörung

zurückgeführt werden").

Presa conoscenza delle risultanze dell'esame neurologico eseguito

dal dott. __________, spec. FMH in neurologia (cfr. XVI, doc. E), il Prof. __________

ha dichiarato di non avere ancora sufficienti elementi a sua disposizione per

potere valutare, con attendibilità, l'eziologia dei disturbi al gomito sinistro

(cfr. XVI, doc. B: "Das heisst, auch mit den jetzt

zur Verfügung gestellten Unterlagen bin ich nicht in der Lage, genauere

Ursachenbezüge für die Beschwerden des linken Ellbogens anzuführen, als es in

meinem Gutachten bereits geschehen ist").

2.7. Questo Tribunale - dando seguito ad un'esplicita richiesta di

parte ricorrente - ha ordinato una perizia giudiziaria, affidandone

l'esecuzione al dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano presso

l'Ospedale regionale di __________, nonché medico consulente presso l'Unità di

chirurgia della mano dell'Ospedale universitario di __________ (cfr. XXIX).

Dopo aver

ricostruito, in maniera minuziosa, l'anamnesi dell'insorgente (cfr. XXXVII, p.

3-6) ed averne, altrettanto puntualmente, descritto lo status clinico e

radiologico (cfr. XXXVII, p. 8-9 + allegati), il perito giudiziario ha posto le

seguenti diagnosi:

"

DIAGNOSI Stato dopo

contusione bilaterale dei gomiti

(17.02.1999)

Stato dopo contusione

gomito sinistro (23.01.2002)

Stato dopo denervazione

secondo Wilhelm del gomito sinistro per epicondilite radiale cronica

recidivante (15.01.2003)

Cervico-artrosi con discopatia

C3/C4 e C4/C5

Sospetta compressione

dinamica del nervo interosseo posteriore sinistro

Possibile neuropatia irritativa

del nervo mediano sinistro e del ramo superficiale del n. radiale

sinistro"

(XXXVII,

p. 11).

Per

quanto qui di interesse, il dott. __________ ha poi affermato che la

sintomatologia lamentata dalla ricorrente non é riconducibile all'uno e/o

all'altro degli infortuni in questione e, d'altra parte, che la medesima ha

probabilmente un'origine multifattoriale (compressione dinamica del nervo

interosseo posteriore/discopatie e possibili conflitti radicolari cervicali),

senza che sia possibile stabilire quale dei fattori giochi un ruolo

preponderante nel quadro dei disturbi:

"

Non ho elementi clinici o para-clinici oggettivi

Considerandi

per ricondurre la sintomatologia dell'assicurata agli infortuni del 17.02.1999

o a quello del 23.01.2002. Non sono a conoscenza di descrizioni di epicondilite

laterale di chiara e provata origine post-traumatica (vedi osservazioni e

conclusioni). La neuropatia irritativa del nervo mediano sinistro senza laterazioni

elettrofisiologiche all'esame dell'08.01.2003 non è di natura post-traumatica,

così come non sono post-traumatici i sintomi corrispondenti ad una probabile

compressine dinamica del nervo interosseo posteriore i segni irritativi del

ramo superficiale del nervo radiale. I fenomeni degenerativi a livello

cervicale non possono essere considerati di natura post-traumatica.

È probabile che i disturbi accusati

dall'assicurata siano di origine multifattoriale. La sintomatologia dolorosa

può essere in parte ricondotta ad una compressione dinamica del nervo

interosseo posteriore, sospetta clinicamente e radiologicamente, così come ai

fenomeni degenerativi con discopatie e possibili conflitti radicolari

cervicali. Non ho indizi oggettivabili, e l'esame angiologico sostiene l'esame

clinico, per una compressione vascolare a livello cervicale (thoracic outlet syndrome).

Quale sia il fattore preponderante non può essere stabilito con certezza né

clinica né tramite investigazioni radiologiche ulteriori"

(XXXVII,

risposta al quesito n. 5).

Riguardo

all'eziologia dei disturbi localizzati all'arto superiore sinistro, l'esperto

designato dal TCA ha espresso le seguenti considerazioni, risultanti

segnatamente da uno studio della letteratura medico-scientifica pubblicata

nella materia:

"

Il caso della signora RI 1 è certo complesso ma

ben riassunto nel termine "litigants epicondilitis" che Kay definisce

"a severe and persisten disabling condition" e che costituisce un

problema socio-economico indiscutibile.

La causa e la natura dell'epicondilite laterale

restano infatti soggetto di discussioni e di molteplici speculazioni. Nella

letteratura medico-scientifica recente, non trovo descrizioni di epicondilite

laterale di chiara e provata origine post-traumatica, così come non vi sono

evidenze scientifiche che determinati lavori provochino la patologia in

questione. L'incidenza dell'epicondilite laterale non diferisce in modo

significativo secondo la professione del paziente.

Da un punto di vista microscopico, si tratta di

una tendinosi con fenomeni degenerativi caratterizzati da micro- o macro-

lacerazioni muscolo-tendinee con conseguenti fenomeni infiammatori e

cicatriziali. Una macro-lesione tendinea o capsulare, che parlerebbe per un

fenomeno traumatico addizionale significativo, si ritrova di circa il 35% degli

interventi mentre non è descritto nel dettagliato rapporto operatorio del Dr. __________.

Sottolineo altresì come l'eventualità di questa lesione macroscopica non

rappresenti nemmeno la firma autografa di un pregresso trauma, soprattutto in

una regione precedentemente manipolata in fisioterapia o infiltrata con

cortisone. Nel caso della signora RI 1, i pregressi traumi possono essere tutt'al

più considerati come fattori scatenanti una patologia già latente ma non come i

fattori causali"

(XXXVII,

p. 15).

Infine,

il perito giudiziario ha così risposto alla questione a sapere se gli infortuni

assicurati avessero causato un peggioramento persistente dei disturbi della

ricorrente e, nella negativa, se essa avesse nel frattempo già raggiunto lo status

quo sine:

"

Sul piano puramente anamnestico, la paziente mi

ha riferito una quasi totale risoluzione dei sintomi dolorosi, salvo a livello

cervicale, in seguito al primo evento del 17.02.1999. Non ritrovo nei documenti

a disposizione, in merito all'infortunio, nozioni oggettive di limitazioni

funzionali né a livello del gomito né a livello cervicale.

L'evento del 23.01.2002 coincide con

l'apparizione di dolori al gomito sinistro anche se inizialmente non

chiaramente notificati nei documenti. La valutazione di un persistente

peggioramento dei disturbi dell'assicurata può essere fatta solo sulla base di un

esame clinico precedente o quanto meno di una precedente notifica dei disturbi,

per valutarne la gravità iniziale o una progressione clinica. La nozione dello

status quo sine presuppone una relazione di causalità con gli eventi

traumatici. Non posso considerare l'epicondilite radiale cronica recidivante

con probabilità preponderante in relazione di causalità naturale con gli

infortuni della paziente"

(XXXVII,

risposta al quesito n. 7).

Il dott. __________

si é pure pronunciato sulle possibilità di migliorare lo stato di salute

dell'assicurata grazie a delle ulteriori cure mediche (cfr. risposta al quesito

n. 8), sull'esigibilità lavorativa (cfr. risposta ai quesiti n. 9-12), nonché

sulla menomazione all'integrità (cfr. risposta ai quesiti n. 14-15).

Questo

Tribunale può esimersi dall'approfondire tali aspetti, visto che fa già difetto

uno dei presupposti per riconoscere il diritto a prestazioni, ovvero

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra il danno alla salute e gli

eventi infortunistici assicurati.

2.8

Il 2

settembre 2004 RI 1 ha presentato un allegato di osservazioni di 4 pagine, con

il quale ha contestato, in più punti, il referto peritale allestito dal dott. __________

e, ritenendo che esso non possa costituire una base sufficiente per il

giudizio, ne ha postulato la disattenzione:

"

Per i motivi esposti, si contesta

l'attendibilità della perizia del Dr. med. __________, la quale presenta indizi

che depongono per una parzialità di detto esperto. Quest'ultimo oltre ad

apparire insicuro e a contraddirsi, ha saputo unicamente riprendere in modo del

tutto acritico le valutazioni - peraltro contestate - contenute nella perizia

del Dr. med. __________ "

(XLII, p.

4).

Concretamente,

la ricorrente ha rimproverato all'esperto designato dal TCA, in primo luogo, di

avere allestito la propria perizia sulla base di un incarto incompleto,

mancandogli il rapporto 15 luglio 2004 del Prof. dott. __________ (cfr. XLII,

p. 2: "Va da sé che qualora il perito fosse stato in possesso del rapporto

del 15.07.2004 del Prof. Dr. med. __________, l'esito della perizia sarebbe

stato differente. L'esperto avrebbe potuto così prendere atto della presenza di

disturbi al gomito sinistro e alla cervicale insorti subito dopo l'infortunio

del 23.01.2002").

In secondo

luogo, sempre secondo l'assicurata, il dott. __________ avrebbe omesso di

valutare la fattispecie dal profilo del principio della verosimiglianza

preponderante, di modo che le risposte da lui fornite ai quesiti n. 5 e 6 non

sarebbero attendibili.

In terzo

luogo, RI 1 intravvede una contraddizione nel fatto che il perito giudiziario,

da un lato, ha negato l'eziologia traumatica all'epicondilite e, dall'altro,

riconosce però un'indennità per menomazione all'integrità del 10% per questo

medesimo disturbo (cfr. XLII, p. 3: "Applicando per analogia i principi

posti da codesta lodevole Corte (vedi sentenza inedita del TCA del 20.11.2001

in re A.M., incarto n. 35.2000.00085), deve essere constatato che l'esistenza

di un nesso di causalità naturale (ed adeguata) costituisce un presupposto

necessario per fondare il diritto a prestazioni, a prescindere dalla loro

natura. Orbene, mal si comprende come possa il perito nella concreta evenienza

considerare il nesso di causalità estinto, quando egli stesso ha stabilito

presentare l'assicurata un grado d'IMI del 10%").

L'insorgente

ha infine stigmatizzato l'incertezza che il dott. __________ avrebbe palesato

nel rispondere al quesito peritale n. 12, riguardante la capacità lavorativa

nell'attività di governante (cfr. XLII, p. 3: "È del tutto inconcepibile

come il Dr. med. __________ possa essere da un lato sicuro quando occorra

esprimere una valutazione sul tema del nesso di causalità naturale e,

dall'altro lato, palesare evidenti dubbi quando debba pronunciarsi sul tema

della ripresa dell'attività lavorativa da parte dell'assicurata, 6 mesi dopo

l'intervento al gomito sinistro di denervazione secondo Wilhelm").

In caso

di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi

imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto,

nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per

fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid.

3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il

giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui

il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia

richiesta dal medesimo tribunale, che porti ad un diverso risultato (DTF 101 IV

130).

Il

giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa

opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in

dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

Deve

tuttavia essere sottolineato che il perito giudi­ziario ha uno statuto speciale

nel senso che egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone

alla comminatoria di cui all'art. 307 del Codice penale, una funzione

qualificata al servizio della giustizia (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella

causa B., U 288/99, consid. 3a, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate).

Al contrario, lo specialista consultato dall'assicuratore contro gli infortuni

non è sottoposto alla comminatoria di cui all'art. 307 CPS, disposizione che

concerne esclusivamente la procedura giudiziaria. Quindi, nell'ambito del

libero apprezzamento delle prove, una perizia amministrativa riveste un valore

probatorio limitato rispetto ad una perizia giudiziaria (cfr. STFA del 15

gennaio 2001 succitata, consid. 3a: "Ein

Administrativgutachten lässt sich somit hinsichtlich seines Stellenwerts im

Rahmen der Beweiswürdigung und Rechtsfindung nur sehr beschränkt mit einer

gerichtlich angeordneten Expertise vergleichen").

In concreto, il rapporto peritale del dott. __________ non contiene

contraddizioni.

D’altra

parte, esso presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché

possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante (cfr.

RJJ 1995 p. 44; RAMI 1991 U 133, p. 311ss. consid. 1b): in particolare,

l’esperto giudiziario ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e

persuasivo, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso (al riguardo,

si vedano gli accertamenti diagnostici da lui predisposti [XXXVII 2-5], nonché

la letteratura scientifica da lui consultata [cfr. XXXVII, p. 16]).

Questo

Tribunale non ha ragioni per non fare proprie le chiare e convincenti

conclusioni enunciate dal dott. __________ - specialista proprio nella materia

che qui interessa ed attivo, quale medico consulente, presso una Clinica

universitaria, attività che gli ha indubbiamente consentito di acquisire una

vasta esperienza ad un alto livello scientifico - ed esposte al considerando

precedente.

È vero

che il dott. __________, al momento in cui ha redatto la propria perizia, non

era in possesso del referto 15 luglio 2004 del Prof. dott. __________, medico

curante dell'assicurata, essendo lo stesso pervenuto a questo TCA soltanto in

data 6 agosto 2004 (cfr. XXXVI).

Proprio

per questa ragione, il 3 settembre 2004, questa Corte ha provveduto a

sottoporre all'esperto giudiziario il citato referto, invitandolo ad indicare

se, citiamo: "… esso contiene degli elementi suscettibili di modificare le

conclusioni di cui alla sua perizia del 21 giugno 2004" (cfr. XLIII).

Con il

complemento del 25 ottobre 2004, egli si è riconfermato, fornendo una diffusa

motivazione, nelle proprie conclusioni peritali:

"

Il certificato medico in questione non contiene

elementi suscettibili di modificare la conclusione alla mia perizia del

21.06.2004

Non è mai infatti stato oggetto di discussione

che la paziente abbia subito 2 infortuni (17.02.1999 e 23.01.2002). Nel

riassunto della cartella clinica del Prof. __________ ritrovo che egli ha

"ordinato fisioterapia per il gomito sinistro e la cervicale". Nei

documenti a disposizione (documenti 92-96), firmati dal Prof. __________ ed

effettuati dalla signora __________, si attesta per 4 volte consecutive una

sindrome cervicale con irritazione del trapezio destro.

Il documento Q3 del 29.01.2002 (con data corretta

dal Prof. __________) è il solo che parla di trauma del gomito sinistro. Noto

però che a differenza dei documenti 92-96, non porta né la firma né il timbro

della fisioterapista.

Il Prof. __________ asserisce aver esaminato la

paziente il 31.01.2002 ed il 19.02.2002, mentre il certificato Q3 è datato

29.01.2002

Ricordo inoltre che nella mia perizia non ho mai

messo in discussione la diagnosi di epicondilite radiale cronica recidivante,

ma il fatto che questa sia, sulla base del principio della verosimiglianza

preponderante, di provata origine post-traumatica.

Come già asserito nelle conclusioni della perizia

stessa, non ritrovo nella letteratura medica una descrizione di epicondilite

radiale di chiara e provata origine post-traumatica. Nel dettagliato rapporto

del Dr. __________ non sono descritte delle macro-lesioni tendinee o capsulari

che parlerebbero per un fenomeno traumatico addizionale significativo. Nel

certificato medico messo a disposizione dal Prof. __________ mancano elementi

oggettivi clinici quali la precisa localizzazione dei dolori, la positività

dei test per epicondilite, la misura della forza di presa, eventuali esami

para-clinici, sonografici o di risonanza magnetica effettuati precocemente, che

avrebbero eventualmente oggettivato lesioni muscolo-tendinee.

(…).

La situazione attuale, ben documentata nell'esame

clinico e nel dettagliato rapporto di valutazione delle capacità funzionali, è

il risultato di un'evoluzione sfavorevole del trattamento di un'epicondilite

radiale. Questa evoluzione è conosciuta nella letteratura scientifica. Sulla

base del documento 64, redatto dal Dr. __________, la possibilità di questa

evoluzione sfavorevole era stata chiarita alla paziente"

(XLV).

Il fatto

che il perito giudiziario, nelle risposte ai quesiti peritali n. 5 e 6, non

abbia fatto esplicito riferimento al criterio della verosimiglianza

preponderante (ciò che egli ha invece fatto nel complemento del 25 ottobre

2004, cfr. XLV), non è un valido motivo per non considerarle ai fini del

giudizio.

In

effetti, il loro chiaro tenore non lascia dubbi circa il fatto che, a mente del

dott. __________, i disturbi accusati dalla ricorrente non costituiscono delle

naturali conseguenze dei sinistri assicurati (cfr. XXXVII, p. 11).

L'insorgente

ha sottolineato che lo specialista consultato dal TCA ha quantificato in un 10%

la menomazione all'integrità di cui essa è portatrice (cfr. XXXVII, risposta al

quesito n. 15).

Tale

valutazione è però stata operata a prescindere dalla questione

concernente la causalità, così come lo dimostra il fatto che il perito

giudiziario non ha risposto al quesito n. 13 ("La signora RI 1 ha subito,

a seguito degli infortuni assicurati, una menomazione durevole ed importante

dell'integrità fisica?), ciò che egli ha peraltro confermato in sede di

complemento peritale (cfr. XLV, p. 2: "Non ritenendo, sulla base del

principio della verosimiglianza preponderante, il nesso di causalità tra gli

infortuni assicurati e l'epicondilite radiale cronica, il quesito peritale n.

13.

decade").

Del

resto, nel rispondere al quesito n. 14, il dott. __________ ha espresso proprio

questo concetto (XXXVII, p. 13: "Indipendentemente dalla causalità non

ritenuta tra l'epicondilite radiale cronica recidivante ed i pregressi

infortuni, non è comunque prevedibile l'evoluzione futura della

sintomatologia dell'assicurata" - la sottolineatura è del redattore).

Non è

pertanto possibile ravvisare nelle risposte fornite dal dott. __________ alcuna

contraddizione.

Nella

risposta fornita al quesito n. 12, l'esperto giudiziario ha spiegato le ragioni

- senz'altro condivisibili - per cui è oggettivamente difficile valutare a

posteriori il grado di capacità lavorativa dell'assicurata.

In ogni

caso, sapere se, a contare dal 1° settembre 2003, l'insorgente fosse o meno

totalmente abile al lavoro è irrilevante, nella misura in cui è stato accertato

che i disturbi da lei lamentati sono di natura squisitamente morbosa e non

impegnano quindi la responsabilità de CO 1.

A

proposito dell’affermazione, contenuta nel complemento peritale, secondo cui le

condizioni di salute dell’assicurata sono, citiamo: “… il risultato di

un’evoluzione sfavorevole del trattamento di un’epicondilite radiale” (cfr.

XLV, p. 2), si osserva quanto segue.

Il cpv. 3

dell'art. 6 LAINF stabilisce che l'assicurazione effettua inoltre le

prestazioni per lesioni causate all'infortunato durante la cura medica.

La

portata di quest'ultima disposizione è precisata dall'art. 10 OAINF, a mente

del quale l'assicurato ha diritto alle prestazioni anche per lesioni corporali

occorsegli durante un esame medico ordinato dall'assicuratore o reso necessario

da altre circostanze.

Adottando

questa disposizione il legislatore ha coscientemente operato una suddivisione

dei rischi tra l'assicurazione contro gli infortuni e quella per le malattie.

Pertanto, l'assicurazione contro gli infortuni risponde di ogni lesione

provocata dalla cura (trattamento medico) successiva a infortuni assicurati,

senza che l'atto lesivo rientri necessariamente nella nozione d'infortunio o

sia dovuto ad un errore medico o lesione corporale penalmente perseguibile (DTF

118.

V 286, consid. 3b; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 58s.).

Nondimeno,

la responsabilità è limitata ai danni alla salute che sono stati causati da

provvedimenti terapeutici applicati in seguito ad un infortunio. L'assicuratore

contro gli infortuni deve intervenire soltanto per quei danni che si trovano in

una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con misure terapeutiche o

provvedimenti diagnostici resisi necessari a seguito dell'infortunio

assicurato. Per contro, non cadono nel campo di applicazione degli artt. 6 cpv.

3.

LAINF e 10 OAINF, atti od omissioni in nesso di causalità con malattie e che

quindi non appartengono alla cura medica ai sensi dell'art. 10 LAINF.

L'assicuratore

infortuni non deve rispondere delle conseguenze di un danno alla salute

completamente estraneo all'infortunio assicurato, anche qualora queste

conseguenze (ad esempio, un infarto cardiaco) avrebbero potuto essere evitate

se solo il medico incaricato dall'assicuratore avesse tempestivamente posto la

diagnosi (cfr. STFA del 2 maggio 2002 nella causa A., U 319/01, consid. 1 b, c,

pubblicata in DTF 128 V 169, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate).

Il TFA ha

peraltro avuto ancora modo di sottolineare l'importanza fondamentale

dell'esistenza di un nesso di causalità, naturale ed adeguata, fra il danno

patito e le misure terapeutiche o i provvedimenti resisi necessari a seguito

dell'infortunio in una sentenza del 10 maggio 2004 nella causa C., U 108/03.

Nella

concreta evenienza, per le conseguenze negative dell’intervento di denervazione

eseguito il 15 gennaio 2003 dal dott. __________ (cfr. doc. 41), CO 1 non può

essere ritenuta responsabile in forza dell'art. 6 cpv. 3 LAINF, per il motivo

che l’atto terapeutico in questione non si trovava in relazione causale con una

conseguenza dell'infortunio assicurato (l’epicondilite radiale cronica

recidivante a sinistra è infatti stata valutata dal perito giudiziario di

natura morbosa).

In esito

a quanto precede, può essere ammesso che è stato dimostrato, perlomeno con il

grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr. i

riferimenti, giurisprudenziali e dottrinali, menzionati al consid. 2.4.), che i

disturbi accusati dalla ricorrente, al più tardi al momento della chiusura del

caso da parte dell'assicuratore LAINF convenuto (settembre 2003), non

costituivano una naturale conseguenza dell'infortunio del 17 febbraio 1999 e/o

di quello del 23 gennaio 2002.

Le

osservazioni formulate dalla ricorrente in data 25 novembre 2004 non sono

suscettibili di modificare l’esito della presente vertenza.

In particolare,

all'assicurata, che ha messo in risalto la circostanza che i disturbi all’arto

superiore sinistro sarebbero insorti soltanto dopo l'infortunio occorsogli il 23

gennaio 2002 (LI, p. 1), è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza

federale, il semplice fatto di essere apparso dopo un infortunio, ancora non

significa che un determinato disturbo sia stato pure causato da questo

medesimo infortunio (cfr. DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb

con riferimenti; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art.

24.

und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998,

p. 30, nota 96).

2.9

Alla luce delle conclusioni peritali, secondo cui il danno

alla salute di cui è portatrice la ricorrente non è conseguenza dei pregressi

infortuni (cfr. consid. 2.8.), ci si può chiedere se non siano dati gli estremi

per una reformatio in pejus del provvedimento impugnato.

Il TCA può

infatti, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del

ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e

averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 11b

della Legge di procedura per le cause davanti al TCA; art. 61 cpv.1 lett. d

LPGA; DTF 122 V 166).

Questa

Corte, tuttavia, considerate tutte le circostanze dell'evenienza concreta, rinuncia

ad effettuare una reformatio in pejus, visto che si tratta unicamente di

una facoltà (cfr. STFA del 23 giugno 2003 nella causa A., U 192/02; STFA del 22

aprile 2003 nella causa P., U 334/02; STFA del 2 giugno 2003 nella causa Service

de l'emploi du canton VD c/ G., C 119/02; STFA del 17 giugno 2003 nella causa

R., H 313/01; DTF 119 V 249) e che, del resto, la medesima non è neppure stata

sollecitata da CO 1 (cfr. XLI).

2.10

In corso di

causa, RI 1 ha chiesto che i costi afferenti al trattamento chiropratico

effettuato dal dott. __________ a livello della colonna cervicale -

concretamente, un importo di fr. 863.45 - vengano assunti dall'assicuratore

LAINF convenuto (cfr. XXI, p. 3).

Ora,

nella misura in cui si tratta di provvedimenti destinati alla cura di disturbi

di natura squisitamente morbosa (cfr., al proposito, XXXVII, risposta al

quesito n. 5), i corrispondenti costi non possono essere posti a carico de CO 1.

2.11

Per quel che

riguarda la pretesa di rimborso del costo della perizia di parte elaborata dal Prof.

dott. __________ (cfr. XXI, p. 3), si osserva quanto segue.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 182, p. 47s., il TFA ha stabilito che, se i

fatti medici possono essere accertati in modo convincente solo sulla base delle

risultanze di un referto prodotto dall’assicurato, é lecito assimilare l’esame

ordinato dall’assicurato ad una perizia ordinata dall’assicuratore e, quindi,

addossare a quest’ultimo i relativi costi ai sensi dell’art. 57 OAINF.

In una

sentenza del 27 agosto 2001 nella causa S., U 17/01, la nostra Corte federale

ha condannato l'assicuratore infortuni ad assumere il costo di una perizia

medica prodotta dall'assicurato nel quadro della procedura di opposizione,

grazie alla quale era stato dimostrato che il tipo di esame esperito

dall'assicuratore non consentiva di mettere in rilievo i reali disturbi

accusati dall'assicurato e provocati da una importante lesione muscolare,

precisando segnatamente che:

"

(…) si deve ritenere che l'interessato, per

tutelare al meglio i propri diritti (DTF 115 V 63 consid. 5d), era di fatto

obbligato a provocare nuove indagini, maggiormente approfondite, che

permettessero di documentare e rendere oggettivabili i disturbi da lui

realmente percepiti - e fatti effettivamente correlare dal perito giudiziario

alla diagnosi da lui riscontrata -, ma di fatto negati dall'amministrazione,

che ancora in sede di decisione su opposizione riteneva che "dal lato

oggettivo, l'opponente non presenta alcuna lesione posttraumatica di

significato clinico" e che la lieve irregolarità del tendine riscontrata

non poteva causare alcun disturbo.

Ne consegue pertanto che il rapporto 23 dicembre

1998, nonché il complemento 14 aprile 1999 del dott. X. devono essere ritenuti

perlomeno necessari ai fini di un convincente accertamento dei fatti medici ai

sensi della citata giurisprudenza (consid. 2). Per gli esiti del presente

giudizio non può invece costituire motivo di rilievo il fatto che il perito

giudiziario, a posteriori - dopo avere cioè disposto le opportune ricerche -,

sia giunto alle medesime conclusioni dell'INSAI in merito alla sopravvenuta

stabilizzazione dello stato valetudinario e alla capacità lavorativa

dell'assicurato"

(STFA

succitata, consid. 4c).

Infine,

in RAMI 2004 U 503, p. 186ss., il TFA ha deciso che, conformemente al principio

generale del diritto processuale, secondo cui una parte, anche se vincente,

deve sopportare i costi che ha provocato inutilmente o in modo colposo, i costi

di una perizia ordinata dall'assicurato stesso devono essere assunti

dall'assicuratore infortuni (vincente in causa), qualora sia stato possibile

accertare in maniera concludente la fattispecie medica soltanto in base alle

risultanze delle prove amministrate nella procedura cantonale di ricorso e che

all'assicuratore possa essere rimproverata una violazione dell'obbligo di

accertare i fatti pertinenti, in ossequio al principio inquisitorio.

Questa

giurisprudenza è stata ripresa, nella sua sostanza, all'art. 45 cpv. 1 LPGA, il

quale prevede che, qualora l'assicuratore non abbia ordinato alcun

provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti erano

indispensabili per la valutazione del caso oppure se fanno parte di prestazioni

accordate successivamente (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo

2003, art. 45 N. 11s., p. 456s.).

Nel caso

di specie, il TCA rileva che - contrariamente a quanto richiesto dalla citata

giurisprudenza federale - la perizia elaborata dal dott. __________ non

fornisce alcuna indicazione concludente, né per quanto concerne l'aspetto

diagnostico/eziologico, né per quel che riguarda la questione dell'esigibilità

lavorativa, rispettivamente, della menomazione all'integrità (cfr. XVI, doc. A

e B; consid. 2.6.).

D’altronde,

è RI 1 stessa ad avere chiesto al Tribunale di negare qualsiasi valore probante

al referto del dott. __________, siccome basato, citiamo: “… su atti ed

accertamenti medici incompleti” (cfr. XVI, p. 2).

Se ne

deduce che il costo della perizia allestita dal Prof. __________ rimane a

carico della parte che l'ha ordinata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PE 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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