35.2004.10
Esercente/cuoco vittima di un politrauma, con interessamento soprattutto arto superiore sinistro. Perizia giudiziaria. Ammessa origine traumatica lesione cuffia rotatoria. Ammessa stabilizzazione stat
27 febbraio 2006Italiano72 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2004.10
Data decisione, Autorità:
27.02.2006, TCA
Titolo:
Esercente/cuoco vittima di un politrauma, con interessamento soprattutto arto superiore sinistro. Perizia giudiziaria. Ammessa origine traumatica lesione cuffia rotatoria. Ammessa stabilizzazione stato di salute. Ammessa incapacità lavorativa parziale. Rinvio per definire prestazioni lunga durata.
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
CURA ADEGUATA
CURA MEDICA
INDENNITÀ GIORNALIERA
LESIONE CORPORALE PARIFICABILE A POSTUMI DA INFORTUNIO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
PERIZIA
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 10 LAINF
art. 16 LAINF
art. 19 cpv. 1 LAINF
art. 6 LPGA
art. 61 cpv. 1 let. c LPGA
art. 10 cpv. 2 LPTCA
art. 9 cpv. 2 let. f OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2004.10
mm/ss
Lugano
27 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2004
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18
novembre 2003 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 19
maggio 2000, RI 1, gerente dell’Osteria “__________” di __________ e, perciò,
assicurato contro gli infortuni presso la CO 1, è rimasto coinvolto, in sella
alla propria motocicletta, in un incidente della circolazione stradale,
avvenuto in territorio del Comune di __________.
A causa
di questo sinistro, egli ha riportato una lussazione distale dell’ulna sinistra
con distacco del processo stiloideo, una ferita lacero-contusa al gomito
sinistro, nonché contusioni alla zona pretibiale destra e sinistra, alla testa
e al torace (doc. 9).
Per
completezza, occorre segnalare che, a quell’epoca, l’assicurato gestiva pure
una ricevitoria per conto della ditta __________ di __________, attività
accessoria assicurata presso la __________.
La CO 1
ha riconosciuto la propria responsabilità (anche per l’attività di gestione di
una ricevitoria, in virtù dell’art. 99 cpv. 1 OAINF) e ha regolarmente
corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 5
settembre 2003, l’assicuratore LAINF, tenuto conto dei soli postumi residuali
del sinistro assicurato interessanti il gomito e il polso sinistri (ai disturbi
alla spalla sinistra é stata invece negata l’eziologia traumatica), ha
dichiarato l’assicurato totalmente abile al lavoro dal 9 giugno 2001 e non più
bisognoso di cure mediche dal 30 settembre 2002, ha preteso la restituzione di
un importo di
fr. 20'374.40, corrispondente alle indennità giornaliere pagategli durante il
periodo 9 giugno 2001-31 ottobre 2002 e, infine, gli ha riconosciuto
un’indennità per menomazione all’integrità dell’8% (indennità di fr. 8'544.--
compensata con la pretesa di restituzione).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. M),
la CO 1, in data 18 novembre 2003, ha confermato il contenuto della sua prima
decisione
(doc. A).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 17 febbraio 2004, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA
1, ha chiesto che, annullata la decisione impugnata, la CO 1 venga condannata a
riconoscergli una rendita di invalidità e un’IMI d’imprecisata entità, nonché a
coprire ulteriormente le spese di cura, argomentando:
"
9. La
decisione su opposizione 18 novembre 2003 è del tutto
arbitraria ed
inaccettabile.
Si fonda unicamente
sulle inammissibili conclusioni del dr. __________, medico di parte, nonché
consulente di CO 1. Il fatto che quest'ultimo sia perito AMI nulla muta alla
sua palese posizione di totale parzialità riguardo alla valutazione delle
lesioni riportate dal ricorrente nell'incidente del 19 maggio 2000.
Un'ulteriore
conferma, ove necessaria, della parzialità del
dr. __________, proviene dall'avv. RA 2, che con sua lettera
29 novembre 2002 (doc. H), indica il dr. __________ come "medico
fiduciario" di CO 1.
Le conclusioni
illustrate dal dr. __________ nel referto del 30 settembre 2002 (doc. N),
commissionato da CO 1, contrastano nettamente con i pareri dei medici che
si sono fin qui occupati del signor RI 1 sia prima che dopo l'incidente in
oggetto. Si rinvia ai rapporti medici seguenti:
·
rapporto medico dr. __________ 18.12.2000 (doc. O);
·
rapporto operatorio dr. __________ 8.10.2001 (doc. P);
·
rapporto medico del dr. __________ 9.12.2002 (doc. Q);
·
rapporti medici dr. __________ (doc. R, S, T, U, I);
·
rapporto dr. __________ 19.12.2000 (doc.
V).
Risulta evidente,
pertanto, che il referto del dr. __________ è inaffidabile. A riprova di quanto
sopra è interessante notare il repentino ed inspiegato cambio d'opinione del
dr. __________ espresso nei primi rapporti (doc. Z), ed in quello
finale (doc. N), ove addirittura si riferisce che il
signor RI 1 sarebbe in definitiva più ristoratore che cuoco (pag. 32), quasi a
dire che l'uso della mano sinistra non sia per lui indispensabile ...
10. Anche i rapporti __________ fatti
stilare da CO 1 presentano dei risvolti alquanto sorprendenti.
Il primo rapporto
del 6 aprile 2001 stilato dall'ispettore __________ (doc. AA) si
esprime in tono lusinghiero sull'attività del signor RI 1, constatando
l'effettiva diminuzione della capacità lavorativa e la conseguente diminuzione
dei guadagni dell'EP.
Al punto 8.d l'ispettore
dichiara:
"personalmente
ritengo che l'attività svolta dal sig. RI 1 nel suo EP e per la ricevitoria del
Lotto rispecchi il 25% di capacità lavorativa a suo tempo convenuta con il dr. __________.
Un aumento della stessa non saprei giustificarla e al massimo non potrebbe
superare il 33,3%".
Lo stesso ispettore __________
nel suo secondo incontro del
27 agosto 2001 (doc. AB) cambia però totalmente ed
incomprensibilmente la propria opinione riguardo alla situazione lavorativa del
ricorrente. A seguito di questo incontro CO 1 ha ridotto, unilateralmente e
senza alcun supporto di parere medico, l'inabilità lavorativa del ricorrente
dal 75% al 25% (doc. AC).
11. Spalla sinistra
Vero è che il
ricorrente accusò in passato una lesione nella regione centrale del tendine del
sovraspinato della spalla sinistra a seguito di un banale incidente
automobilistico del 1993. Lesione che tuttavia fu curata con successo dal dr. __________ attraverso un intervento chirurgico in
artroscopia del 20 aprile 1994, tant'è che il signor RI 1 riprese allora
completamente la propria attività lavorativa.
Lo stesso dr. __________, su richiesta del dr. __________, si è
nuovamente occupato del caso a seguito dell'incidente del 19 maggio 2000,
constatando il nesso di causalità diretta tra la nuova lesione e quest'ultimo (doc.
O, P, Q).
CO 1 vorrebbe ora
sostenere che il problema alla spalla sinistra del signor RI 1 sarebbe
riconducibile all'incidente del 1993 e quindi di gran lunga preesistente
l'incidente del maggio 2000. In questo modo spera di nascondere il rapporto di
causalità diretta tra il danno riportato alla spalla e l'incidente del maggio
2000 e negare così quanto dovuto al ricorrente a seguito delle menomazioni
subite.
Si tratta di un
goffo tentativo per sottrarsi ai propri obblighi.
Gomito
sinistro
Fatti
I disturbi al polso
sinistro, pur risultando effettivamente stabilizzati, non sono di certo di
entità trascurabili da un punto di vista lavorativo. I dolori al gomito, pur
non impedendo la mobilità, devono essere messi in relazione con i disturbi alla
spalla e al polso con i quali contribuiscono a rendere l'arto sinistro del
ricorrente quasi completamente inabile.
Polso
sinistro
Il signor RI 1 in
realtà non è più in grado, a seguito dell'incidente, di effettuare alcune
sforzo con la mano sinistra. Il polso ha perso gran parte della propria
mobilità e stabilità, rendendo difficoltoso qualsiasi normale movimento e
attività della vita quotidiana, compreso il vestirsi.
La grave lesione del
polso ha irrimediabilmente diminuito anche la forza prensile della mano,
alterandone fortemente la capacità motoria delle dita, senza contare i
persistenti disturbi sensitivi.
CO 1 vorrebbe
addirittura sostenere che in un quadro clinico del genere il ricorrente non
avrebbe subito alcuna diminuzione della capacità lavorativa?
Ulteriori cure
Per stessa
ammissione di CO 1 il danno riportato al polso è permanente: non vi è infatti
possibilità di migliorarne la mobilità, né tanto meno la stabilità.
Non si capisce in
che modo CO 1 giunga alla conclusione che l'intervento alla spalla, resosi
necessario a seguito dell'incidente 19 maggio 2000, possa aver indirettamente
peggiorato la situazione del polso. Tuttavia poca rilevanza ha questa singolare
teoria di CO 1, in quanto sia per la spalla che per il polso la causalità
diretta è riconducibile all'incidente del maggio 2000.
Per quanto sopra si
fa richiesta di disporre una perizia attendibile ed imparziale, in grado di
confutare in maniera definitiva le conclusioni raggiunte dal dr. __________ nel
rapporto 30 settembre 2002, commissionato da CO 1.
12. I disturbi della spalla sinistra
e nella regione cervico-scapolo-dorsale sono, al contrario di quanto vorrebbe
far credere CO 1, la conseguenza diretta dell'infortunio 19 maggio 2000 e
devono quindi sommarsi con i disturbi del gomito e del polso sinistro, tutti
permanenti.
Disturbi che rendono
l'arto superiore sinistro del ricorrente quasi completamente inutilizzabile dal
punto di vista lavorativo. CO 1 s'illude che il corpo umano possa venire
separato ed analizzato singolarmente; in realtà spalla, gomito, polso e mano
sono collegati e devono essere presi nel complesso per valutarne la menomazione
d'integrità.
La valutazione della
menomazione d'integrità nella misura del
7-8% è del tutto immotivata ed arbitraria.
13. Il sopralluogo all'EP
organizzato da CO 1 (doc. AD), nella persona della
collaboratrice sinistri ed infiltrata signora __________, ha semplicemente
constatato come una persona, nelle condizioni fisiche del signor RI 1, sia
obbligata a stringere i denti e lavorare a causa della immotivata ed
unilaterale decisione del
9 giugno 2001 di CO 1 di diminuire l'inabilità lavorativa al 25%.
Forse CO 1 pretende
che un esercente, oltre che subire il danno fisico, debba cessare l'attività e
fallire prima di vedersi riconoscere quanto dovuto?
14. Priva di qualsiasi fondamento è
la decisione di CO 1 di valutare il ricorrente nuovamente abile al lavoro al
100%, senza contare l'assurda pretesa di un effetto retroattivo al 9 giugno
2001. A tutt'oggi la capacità lavorativa del ricorrente è assai ridotta e
pertanto la proposta transattiva di CO 1 è stata inevitabilmente respinta.
15. I
disturbi permanenti, in diretta relazione causale con l'evento infortunistico
del 19 maggio 2000, sono in realtà generalizzati lungo tutto l'arto superiore
sinistro (spalla, gomito, polso e mano) e la regione cervico-scapolo-dorsale.
Il danno medico
teorico non può essere quindi rapportato solo al polso, ma deve comprendere
tutto l'arto lesionato e si attesta conseguentemente ad un valore ben superiore
dell'8% valutato da CO 1.
16. Il
ricorrente, a causa dell'infortunio, ha dovuto considerevolmente diminuire
l'attività lavorativa. A tutt'oggi, pur non toccando il braccio dominante, le
lesioni riportate impediscono al signor RI 1 di svolgere in modo adeguato e
continuativo l'attività di cuoco-esercente e il lavoro presso la ricevitoria (__________).
Naturalmente il tutto ha comportato una notevole perdita di guadagno come
attestato dalla __________
(doc. AE), dalle dichiarazioni personali d'imposta (doc.
AF) e dal conto economico e bilancio dell'EP (doc. AG).
Infondata, pertanto,
la pretesa di CO 1 di una restitutio ad integrum del ricorrente, che
allo stato attuale risulta ancora inabile al lavoro in misura considerevole.
17. Non
vi sono le premesse per la chiusura del sinistro né oggi, né tanto meno con
effetto retroattivo al 9 giugno 2001, per quanto attiene l'inabilità
lavorativa.
18. Analogo
discorso per quanto riguarda le cure mediche che, in quanto conseguenze dirette
dell'infortunio, devono essere sostenute dalla assicurazione infortunio, quindi
da CO 1 stessa.
In particolare:
·
fattura __________ n. 8012856 del 15 dicembre
2001 di CHF 2'232.--
·
fattura __________ del 15 gennaio 2002
CHF 1'216.--
19. Le
premesse per il riconoscimento di una rendita d'invalidità vi sono ai sensi
della LAINF come testé esposto.
20. Non vi può essere compensazione
in quanto il ricorrente non è debitore nei confronti di CO 1."
(I)
1.4. La CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. VIII).
1.5. Con
ordinanza del 20 ottobre 2004, lo scrivente TCA ha affidato l'esecuzione della
perizia giudiziaria al dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano
(XIII).
1.6. Nel corso
del mese di dicembre 2004, il patrocinatore della CO 1 ha censurato il modo in
cui sono stati formulati i quesiti
n. 1 e 2 proposti dal TCA, chiedendone lo stralcio, subordinatamente, una loro
modifica (XVII).
In data
15 dicembre 2004, questa Corte ha modificato i quesiti contestati nel senso
auspicato dall’assicuratore infortuni convenuto (XVIII).
1.7. Il 26 aprile
2005, l’esperto giudiziario ha chiesto al TCA il benestare per affidare al
dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, la perizia riguardante il
gomito e la spalla sinistri (XXII).
In data
29 aprile 2005, il Tribunale ha comunicato al dott. __________ il proprio
accordo (XXIII).
1.8. Il 4 luglio
2005, il dott. __________ ha consegnato al TCA il proprio referto peritale
(XXIV).
Il
referto peritale allestito dal dott. __________ è invece pervenuto in data 12
settembre 2005 (XXVII).
Alle
parti è stato assegnato un termine per presentare le loro osservazioni in
merito (XXVIII).
RI 1 ha
preso posizione il 26 settembre 2005 (XXXI), mentre la CO 1, da parte sua, lo
ha fatto in data 24 ottobre 2005 (XXXIV + allegato).
1.9. Nel corso
del mese di novembre 2005, questa Corte ha invitato il dott. __________ a
precisare se la diagnosticata lesione parziale del sovraspinato equivale o meno
a una rottura o lacerazione parziale dello stesso tendine (XXXV).
La
risposta del perito giudiziario è datata 23 novembre 2005 (XXXVI).
Le
osservazioni del ricorrente datano del 13 dicembre 2005 (XLI), quelle della CO
1 del 9 gennaio 2006 (XLIII + allegati).
1.10. In data 26
gennaio 2006, il TCA ha interpellato il dott. __________, al quale sono state
chieste precisazioni in merito alla capacità lavorativa complessiva
durante il periodo giugno 2001-settembre 2002 (XLIV).
Il
complemento peritale è pervenuto il 9 febbraio 2006 (XLV).
L’assicuratore
LAINF si è espresso in merito in data 20 febbraio 2006 (cfr. XLVIII).
L’assicurato,
da parte sua, lo ha fatto il 22 febbraio 2006 (XLIX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B.,
H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,
H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Eziologia
dei disturbi
2.2.1. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale
fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit
von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
Questi
concetti sono stati ribaditi dal TFA in una sentenza del 12 gennaio 2006 nella causa
D., U 187/04.
2.2.2. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], n. 39).
2.2.3. Questa Corte deve innanzitutto accertare l’origine dei disturbi
di cui RI 1 soffre alla spalla sinistra.
La CO 1
ha in effetti negato la propria responsabilità in proposito, basandosi sulla
valutazione espressa dal medico di fiducia dott. __________, spec. FMH in
ortopedia e chirurgia ortopedica.
Nel suo
rapporto del 30 settembre 2002, il dott. __________ ha sostenuto che la
diagnosticata lesione della cuffia rotatoria della spalla sinistra (lesione non
transmurale di circa 2 cm di diametro del tendine del muscolo sovraspinato) è
preesistente e di natura degenerativa, di modo che essa non avrebbe nulla a che
vedere con il sinistro in discussione:
"
SPALLA SINISTRA
Dalla documentazione a disposizione,
rispettivamente dalle radiografie del 28.09.00, dall'esame artro-RM del
16.11.01, dai ragguagli del Dr. __________ del 18.12.00, dal suo rapporto
operatorio dello 08.10.01 ed in particolare dalla videoregistrazione di questo
intervento risulta chiaramente che la lesione del sovraspinato diagnosticata
dopo l'infortunio del 19.05.00 corrisponde esattamente a quella che aveva già
giustificato un intervento di débridement e di decompressione
sottoacromiale il 20.04.94. Nel 1994 il Dr. __________ aveva attribuito
la lesione ad un infortunio automobilistico successo 6 mesi prima, più
precisamente il 22.10.93, mentre nel 2001 riteneva che la lesione si era
allargata all'occasione dell'infortunio del 19.05.00. Infatti, essa non era
affatto stata riparata il 20.04.94 ma lasciata come era dopo avere solo
allargato lo spazio tra acromion e testa omerale tra l'altro mediante borsectomia.
Va comunque precisato che anche il 20.04.94 questa lesione rimasta invariata
non è stata riparata e che per evitare il suo attrito doloroso sotto l'acromion
il Dr. __________ ha proceduto all'escissione di aderenze residui ispessiti
della borsa sottoacromiale (débridement) ed all'allargamento dello spazio tra
acromion e testa omerale (decompressione sottoacromiale).
Si può affermare sulla base dei ragguagli del
Dr. __________ del 18.12.00, dell'esame artro-RM del 16.11.00, del rapporto
operatorio del Dr. __________ del 08.10.01 e della videoregistrazione di questo
intervento che tanto nel 1994 quanto nel 2001 l'intervento artroscopico di
débridement e di decompressione sottoacromiale è stato necessario per la stessa
lesione del sovraspinato di aspetto prettamente degenerativo e senza il minimo
segno di un'influenza traumatica.
Risulta anche documentato che nel 2000 i disturbi
alla spalla sono insorti spontaneamente alcune settimane dopo l'infortunio del
19 maggio. Infatti, non vengono menzionati nei rapporti dell'Ospedale __________
ove il paziente è rimasto ricoverato dal 18 al 20.05.00 e vengono accennati al
medico curante, il Dr. __________ di __________, per la prima volta nel mese di
ottobre 2000.
All'occasione dei miei diversi controlli ho potuto
verificare l'esistenza di una dolenza pressoria significativa in corrispondenza
dell'articolazione acromioclavicolare e del capo lungo del bicipite nel solco
intertubercolare non solo a sinistra bensì anche a destra seppure in modo
minore. La cuffia dei rotatori della spalla sinistra era già affetta da
alterazioni degenerative significative nel lontano 1994 e le radiografie
convenzionali di questa spalla fatte fare dal Dr. __________ presso la Clinica __________
il 18.09.00 evidenziano delle alterazioni degenerative assai contenute ma
diffuse delle articolazioni omeroscapolare ad acromioclavicolare mentre la
spalla destra non risulta meglio documentata da esami per immagini che
avrebbero potuto consentire un raffronto.
Tenuto conto dei vari altri disturbi
dell'apparato locomotore noti da anni si può ammettere l'esistenza di una
predisposizione al suo progressivo degrado naturale senza l'influenza di
fattori traumatici particolari. Oltre a delle gravi alterazioni degenerative
vertebrali lombari con ernie discali e che avevano giustificato una
spondilodesi L4-S1 nel 1988 il signor RI 1 è stato a più riprese in cura
specialistica per varie forme di reumatismo delle parti molli, come
epicondilalgie, tendiniti, ecc. I segni di POS che avevo potuto constatare a
destra nel lontano 1979 come pure la lesione degenerativa significativa del
sovraspinato diagnosticata a due riprese dopo un infortunio alla spalla
sinistra, rispettivamente nel 1994 (infortunio del 22.10.93) e nel 2001
(infortunio del 19.05.00) fanno indubbiamente parte di questo contesto morboso.
Vengono quindi a mancare le premesse
necessarie per poter ammettere che oltre ad avere evidenziato alla spalla
sinistra una lesione degenerativa nella regione centrale del tendine del
sovraspinato di gran lunga preesistente l'infortunio del 19.05.00 possa averla
aggravata in modo significativo. Invece vi sono buoni motivi per ammettere che
i disturbi della spalla sinistra non hanno mai avuto un rapporto diretto con un
infortunio sia il 22.10.93 che il 19.05.00.
(…)."
(doc. 86
– la sottolineatura è del redattore)
La tesi
difesa dall’assicuratore è contestata dal ricorrente, il quale fa riferimento,
in particolare, alla certificazione 18 dicembre 2000 del dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, allestita su richiesta del medico fiduciario
dell’assicuratore convenuto (cfr. scritto 24.11.2000 del
dott. __________, accluso al doc. O).
In quella
sede, il dott. __________ - dopo avere precisato che l’assicurato, nell’ottobre
1993, era già rimasto vittima di un infortunio, a causa del quale aveva
riportato una rottura non transmurale della cuffia dei rotatori della spalla
sinistra, oggetto di un intervento artroscopico da lui stesso eseguito il 20
aprile 1994 – ha diagnosticato, grazie alla RMN del 16 novembre 2000, una
lesione del sovraspinato localizzata in sede piuttosto centro-distale.
Egli ha
inoltre indicato che la lesione evidenziata dal citato esame strumentale per
immagini si trova, citiamo: “lievemente più distale della lesione precedente,
visto che anche precedentemente il paziente presentava una lesione parziale del
sovraspinato, adesso traumatizzato nuovamente, un fatto che ha sicuramente
allargato la parte della vecchia lesione, nel senso di una nuova
traumatizzazione al locus minoris resistentiae”.
Pronunciandosi
sull’eziologia della problematica alla spalla sinistra, il dott. __________ ha
sostenuto che quest’ultima è insorta in occasione dell’incidente stradale del
maggio 2000:
"
A mio avviso la problematica della spalla
sinistra è sorta adesso, dall’infortunio del 19.05.00, per questo fatto parla
anche che, dopo l’intervento eseguito nel ’94, non ho più visto il paziente
fino a tutt’oggi, anche lui mi dice che non ha più consultato nessun medico
perché stava molto bene con la spalla operata."
(doc. O)
2.2.4. Allo
scopo di chiarire segnatamente la questione relativa alla natura del danno
interessante la spalla sinistra, il TCA ha ordinato una perizia medica a cura
del dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano presso
l'Ospedale __________ di __________, nonché medico consulente presso l'Unità di
chirurgia della mano dell'Ospedale universitario di __________.
Facendo
uso della facoltà di far capo ad altri specialisti di sua fiducia, concessagli
dal TCA con l’ordinanza del 20 ottobre 2004 (XIII), l’esperto giudiziario ha
affidato al dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, l’allestimento della perizia riguardante la
spalla sinistra.
Per
quanto qui d’interesse, il dott. __________ - dopo aver ricostruito l'anamnesi
dell'assicurato, averne descritto lo status a livello dell’arto
superiore sinistro ed aver diagnosticato una lesione parziale in sostanza
intratendinea del tendine del muscolo sovraspinato (XXVII, p. 7) - ha definito
come probabile l’esistenza di una relazione di causalità naturale tra
l’infortunio del 19 maggio 2000 e il danno oggettivato alla spalla sinistra, e
ciò in base agli argomenti seguenti:
"
Il persistente conflitto sottoacromiale
sintomatico alla spalla sinistra è probabilmente conseguenza dell’infortunio
del 19.05.00.
Un primo trauma della spalla sx del ’93 aveva
cagionato una lesione parziale della cuffia dei rotatori alla spalla sinistra,
l’intervento artroscopico poi eseguito con sola acromioplastica era stato
caratterizzato da un decorso rapidamente favorevole, con scomparsa dei dolori e
restituzione ad integrum della mobilità e della forza a livello della spalla
sinistra, lasciando il paziente asintomatico sino al nuovo trauma del 19.5.00.
In questo lasso di tempo non è possibile escludere una progressione naturale di
questa lesione della cuffia, in una spalla comunque sollecitata giornalmente
anche in abduzione, e che comunque non si è mai manifestata con dolori.
Nell’incidente del 19.05.00 l’arto superiore
intero ha subito un trauma indubbiamente importante, probabilmente sia di
natura diretta che indiretta e come spesso succede in questi casi, in presenza
di concomitanti lesioni in altre parti del corpo, i dolori di una spalla
traumatizzata non si presentano immediatamente ma insorgono progressivamente
nei giorni o addirittura nelle settimane successive.
Un trattamento idoneo di una spalla traumatizzata
consisterebbe in un’iniziale cura conservativa con fisioterapia di rinforzo
muscolare onde coaptare la testa omerale sul glenoide e quindi avere un effetto
di discesa della stessa testa rispetto all’acromio, ciò non ha naturalmente
potuto essere eseguito visto l’importanza delle lesioni subite a livello del
polso sinistro e avrebbero impedito qualsiasi esecuzione di fisioterapia specifica
per la spalla, fisioterapia dove è importante impugnare elastici o pulegge con
la mano e il polso per far lavorare la muscolatura della spalla.
Anche ammettendo una progressione dell’estensione
della lesione della cuffia alla spalla sinistra tra il trauma del ’93 e il
trauma del ’00 è un dato di fatto che in seguito a quest’ultimo trauma la
spalla è divenuta sempre più sintomatica, questa sintomatologia è rimasta anche
dopo l’intervento del ’01, in parte forse per la mancata riparazione del
tendine della cuffia, ma soprattutto per la mancata adeguata fisioterapia di
riabilitazione postop. Che dovrebbe sempre seguire a un intervento di
débridement e acromioplastica. In altre parole a causa delle importanti lesioni
al polso il paziente non è sinora stato in grado di effettuare un corretto
rinforzo della muscolatura della spalla, spalla che attualmente presenta
un’importante atrofia muscolare: in tal senso se si può forse anche affermare
che "l’intervento effettuato alla spalla sinistra l’8.10.01 per dei motivi
del tutto estranei all’infortunio del 19.5.00 ha in maniera indiretta
parzialmente peggiorato la situazione del polso", a mio giudizio è più
ragionevole affermare che è la persistente situazione del polso ad aver
provocato un mancato miglioramento a livello della spalla anche dopo
l’intervento a causa dell’impossibilità di fare una corretta rieducazione muscolare
postop. (conclusioni del
documento N).
Attenendoci ai referti delle lastre e
dell’artro-RMN nonché alla descrizione della videocassetta dell’intervento,
posso notare che se la lesione a carico del sovraspinato interessa in senso
parziale i fasci superficiali e intermedi dello stesso a distanza di alcuni centimetri
rispetto all’inserzione del tendine sul tubercolo maggiore, ciò non implica automaticamente
che questo tipo di lesione sia esclusivamente di tipo degenerativo; d’altro
canto, l’arrotondamento dei monconi constatato alla borsoscopia durante
l’intervento del 2001 non permette di stabilire che si tratti di una lesione
degenerativa e non traumatica, visto che tra il trauma e l’intervento sono
passati 17 mesi, considerando che nelle settimane o comunque nei primi mesi
successivi al trauma, si assiste a uno smussamento e a un arrotondamento dei
monconi sfilacciati anche in caso di trauma."
(XXVII,
risposta al quesito n. 3 di parte convenuta; cfr., pure, la risposta al quesito
n. 5 di parte ricorrente, con la quale il dott. __________ ha affermato
condividere in linea di massima le conclusioni contenute nel referto 18
dicembre 2000 del dott. __________)
2.2.5. Il 24 ottobre
2005 la CO 1 ha presentato un allegato di osservazioni di 8 pagine, con il
quale ha contestato, in più punti, il referto peritale allestito dal dott. __________
(così come d’altronde quello del dott. __________), facendo capo alle
considerazioni enunciate dal dott. __________ in un suo rapporto datato 6
ottobre 2005.
Dopo
avere riassunto le conclusioni peritali, il citato medico di fiducia, per
quanto concerne l’aspetto eziologico, ha espresso le considerazioni seguenti:
"
A questo punto mi pare importante rammentare il
primo paragrafo della pagina 4 del mio rapporto fiduciario del 30.09.02
concernente la lettera che il Dr. __________ mi aveva inviato il 18.12.00 e che
non dovrebbe essere sfuggito all'attenzione del Dr. __________ ma lo stesso non
viene preso in considerazione nel suo rapporto peritale. In sostanza questo paragrafo
indicava quanto segue. In seguito ad un tamponamento in auto come passeggero
posteriore il signor RI 1 aveva subìto una rottura non transmurale del
sovraspinato al di sotto dell'acromion. Rispetto alla lesione del 1993 quella
evidenziata dall'esame artro-RM del 16.11.00 corrisponde ad un lieve
allargamento in direzione distale. Il 19.05.00 vi è stata una traumatizzazione
del locus minoris resistentiae. Tenuto conto dell'assenza di deficit funzionali
si consiglia di proseguire con la semplice mobilizzazione attiva.
Consapevole dei margini di interpretazione nella lettura delle immagini RM
avevo concluso che la lesione del sovraspinato era probabilmente rimasta la
stessa del 1993 e che la sua origine traumatica era molto dubbiosa.
Il Dr. __________, invece, afferma che la
persistenza dei disturbi dopo l'intervento del 08.10.01 non è tanto
riconducibile alla mancata riparazione della lesione della cuffia quanto
all'impossibilità di attuare la necessaria fisioterapia riabilitativa dopo
l'intervento. A quanto mi risulta, questa tesi non è fondata e posso
dimostrarlo riferendomi a tre date, quella dell'infortunio il 19.05.00, quella
dell'intervento del Dr. __________ sul polso sinistro il 23.08.00 e quella
dell'intervento artroscopico del Dr. __________ sulla spalla sinistra il
08.10.01. Orbene, l'intervento sulla spalla sinistra è stato effettuato quasi
17 mesi dopo l'infortunio ma anche quasi 14 mesi dopo l'intervento sul polso.
Si può quindi affermare che al momento dell'intervento del Dr. __________ sulla
spalla sinistra il polso sinistro non costituiva una controindicazione perché
era trascorso più di un anno dall'intervento sul polso anche se il risultato
non era dei migliori. Ma non era gonfio, né arrossato, né ipertermico, quindi
calmo anche se parzialmente anchilosato e doloroso (v. esame polso / mani del
03.10.01 a pagina 13 del mio rapporto del 30.09.02). Inoltre il paziente aveva
iniziato la fisioterapia subito dopo l'intervento alla spalla, in particolare
alla mobilizzazione in piscina recandosi tre volte alla settimana alla Clinica __________,
come riferitomi da lui stesso all'occasione del controllo del 09.11.01 quando
il polso risultava calmo pressoché invariato rispetto al precedente esame (v.
pag. 15 dello stesso rapporto). È invece molto più tardi, all'occasione
dell'ultimo controllo del 17.07.02 (v. pag. 18 del rapporto) che il paziente
accusava per la prima volta un peggioramento ed evidenziava una discreta
tumefazione con leggera ipertermia ed un colore pallido-violaceo della cute
rispetto al lato opposto, forse nell'ambito di un inizio di algodistrofia
indubbiamente secondaria all'intervento effettuato sulla spalla ben 9 mesi
prima.
Riferendosi poi ai referti delle lastre e
dell'artro-RM nonché alla mia descrizione della videoregistrazione, il perito
esprime due osservazioni francamente opinabili in merito alla causalità della
lesione del tendine sovraspinato (pag. 9, primo paragrafo): da una parte
afferma che la lesione del sovraspinato evidenziata dall'esame RM non è
necessariamente di origine degenerativa per il fatto che tocca solo
parzialmente i fasci superficiali ed intermedi del tendine a distanza dalla sua
inserzione sul tubercolo maggiore e, dall'altra, che l'arrotondamento dei
monconi constatato alla borsoscopia all'occasione dell'intervento del 08.10.01
non costituisce un argomento sufficiente per affermare che si tratta di una
lesione degenerativa e non traumatica siccome sono passati 17 mesi tra
l'infortunio e l'intervento.
Ricordo che all'esame artroscopico
dell'articolazione gleno-omerale del 08.10.01 il tendine sovraspinato risultava
intatto alla sua parte inferiore mentre alla borsoscopia effettuata subito dopo
risultava leso superficialmente alla sua parte superiore. Questo genere di
lesione non è affatto caratteristico per un'origine traumatica bensì
degenerativa come succede nelle forme più comuni di impingement sottoacromiale
che di regola sono di origine morbosa. Quanto al cosiddetto
"arrotondamento dei monconi del sovraspinato constatato alla
borsoscopia", desta non poca perplessità perché una rottura transmurale
del sovraspinoso, condizione sine qua non per avere due monconi, non è mai
stata confermata né dall'esame artro-RM né dal rapporto operatorio del Dr. __________
e che non ne ho visto traccia esaminando la videoregistrazione dell'intervento.
La lesione del tendine sovraspinato era ben solo superficiale e limitata alla
sua parte superiore, cioè senza soluzione di continuità."
(XXXIV 4)
2.2.6. Alla luce
delle considerazioni espresse dall’esperto giudiziario, dott. __________,
specialista nella materia che qui interessa (cfr. XXVII, risposta al quesito n.
3 di parte convenuta), secondo questo Tribunale, occorre ammettere che,
perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, i disturbi
accusati dall’assicurato alla spalla sinistra costituiscono una conseguenza
naturale (e adeguata) del sinistro del maggio 2000.
Al
riguardo, va evidenziato che il parere del dott. __________ trova conferma nel
referto 18 dicembre 2000 del dott. __________, anch’egli chirurgo ortopedico
(con specializzazione proprio nella chirurgia della spalla), allestito per
conto della CO 1 (cfr. doc. O).
Il fatto
che RI 1 abbia presentato un danno preesistente a livello del tendine del
muscolo sovraspinato della spalla sinistra, non è atto a escludere la
responsabilità dell’assicuratore infortuni convenuto.
In
effetti, conformemente a una costante giurisprudenza, per ammettere il nesso di
causalità naturale non è necessario che l'infortunio rappresenti la sola causa
oppure la causa diretta del danno alla salute, di modo che è sufficiente che
l'evento traumatico, unitamente ad altri fattori, abbia pregiudicato l'integrità
fisica e/o psichica dell'assicurato e ne costituisca, in questo senso, una
semplice concausa (cfr. DTF 112 V 376s. consid. 3a, 115 V 134 consid. 3,
117 V 376s. consid. 3a; STFA del 16 marzo 2000 nella causa C., U 136/99,
consid. 2b; STFA del 10 gennaio 2001 nella causa L., U 324/99, consid. 2b;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, art. cit., p. 101).
In questo
stesso ordine di idee, la responsabilità dell'assicuratore LAINF si considera
impegnata anche quando e nella misura in cui i postumi di un infortunio sono
aggravati da uno stato patologico latente, preesistente all'infortunio medesimo
(cfr. STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa D., U 152/01, consid. 4.3; W. Morger, Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen [Art.
36 UVG], in Schweizerischer Versicherungs-Kurier 42/1987, p. 133ss.).
La soluzione sarebbe la stessa qualora si volesse esaminare la
fattispecie dal profilo dell’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. consid. 2.2.7. e
2.2.8.).
2.2.7. Gli
assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche
per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h
OAINF (nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a
condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a
fenomeni degenerativi.
Le
lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio
solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion
fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI
1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e
discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto
o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della
repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in
RDAT II-1991, p. 477ss.).
A
proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha
precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad
infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine
esternamente al corpo.
Così,
dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio
non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce
solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure
laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento
di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado
di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha
subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno
suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza
di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi
alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione
oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione
del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e
psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,
conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che
l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di
cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente
suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo
("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da
posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il
cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V
470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha
pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di
un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali
parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti
nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti
ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della
situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure,
STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).
Necessario
è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p.
268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che
l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di
secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va
piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di
un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro
gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.
Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua
unicità (cfr. A. Bühler, art. cit., p. 88 e dello stesso autore,
Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
Anche in
caso di lesione parificata ai postumi di un infortunio è necessario poter
dimostrare, con il grado della verosimiglianza preponderante, l’esistenza di un
legame causale tra la lesione stessa e l’influsso dannoso, improvviso e
involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno (cfr. DTF 114 V
298ss., consid. 3c e A. Bühler, art. cit., p. 93).
Tuttavia,
la necessaria causalità è data già per il solo fatto che l’evento in questione
ha aggravato un preesistente stato patologico o degenerativo oppure che lo ha
semplicemente reso manifesto (doloroso; cfr. A. Bühler, art. cit., p. 114).
Nella DTF
123 V 43, la nostra Corte federale ha infatti stabilito che uno
stato degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità
Considerandi
dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a
carattere infortunistico abbia aggravato oppure reso manifesto il preesistente
danno alla salute: "es genügt somit, wenn eine schädigende, äussere
Einwirkung wenigstens im Sinne eines Auslösungsfaktors zu den vor- oder
überwiegend krankhaften oder degenerativen Ursachen hinzutritt".
In una sentenza del 5 giugno 2001 nella causa I., U 398/00 -
pubblicata in RAMI 2001
U 435, p. 332ss. - la nostra Corte federale ha
stabilito che i principi di cui alla DTF 123 V 43 continuano ad essere validi
anche dopo la modifica dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, entrata in vigore il 1°
gennaio 1998, osservando, fra l'altro, quanto segue:
" Das
mit Art. 6 Abs. 2 UVG verfolgte und in Art. 9 Abs. 2 UVV ausgeführte
Regelungsziel bringt notwendigerweise eine Verlagerung der Leistungspflicht von
der Kranken- in die Unfallversicherung mit sich. Diese Folge haben Gesetz- und
Verordnungsgeber bewusst in Kauf genommen, um die mit dem früheren Ausschluss
unfallähnlicher Körperschädigungen von der obligatorischen Unfallversicherung
verbundene Problematik der Ausscheidung der Unfall- von den Krankheitsfolgen in
den, medizinisch gesehen, häufigsten Gemenglagen unfall-/krankheitsmässiger
Einwirkungen zu vermeiden. Die von der SUVA eingenommene Haltung führt
demgegenüber wieder dazu, dass in praktisch jedem Fall, da sich einer der in
Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Tatbestände sachverhaltlich ereignet -
also eine der dort erwähnten Gesundheitsschädigungen eintritt - wieder die
Abklärung an die Hand genommen werden müsste, ob eine "eindeutige"
krankheits- oder degenerativ bedingte Verursachung vorliegt. Diese
Betrachtungsweise trägt den tatsächlichen medizinischen Gegebenheiten nicht
Rechnung: Ohne dass sich ein Unfallereignis im Sinne von Art. 9 Abs. 1 UVV
ereignet, sind bei Eintritt eines der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV
aufgezählten Gesundheitsschäden praktisch immer Krankheits- und/oder degenerative
(Teil-)Ursachen im Spiel."
(RAMI succitata, consid. 2c)
Questa
giurisprudenza è successivamente stata confermata in più di un'occasione (cfr.,
ad esempio, STFA del 28 giugno 2004 nella causa D., U 60/03, consid. 3.3).
Infine,
occorre ancora ricordare che la citata sentenza del 5 giugno 2001 aveva dato
adito a discussioni in dottrina.
A. Bühler
- in accordo con la giurisprudenza federale - sostiene che la definizione di
cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF è incompleta, siccome, anche per le lesioni parificate
ad infortunio, non si può rinunciare al concetto di "fattore
esterno". In effetti, un processo patologico che si sviluppa
esclusivamente all'interno del corpo e che non dipende da nessuna azione
esterna, è costitutivo di malattia (cfr. A. Bühler, Meniskusläsionen und …, p.
2340).
Da parte
loro, Ch. Kieser e U. Kieser (Ch. Kieser/U. Kieser, Die unfallähnliche
Körperschädigung - Bemerkungen zu einem neuen EVG-Entscheid, in SZS 45/2001, p.
580ss.) fanno valere - riferendosi a A. Maurer (cfr. A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 202) - che il fatto per il TFA di
avere attribuito un particolare significato al presupposto del "fattore
esterno", si troverebbe in contrasto con il tenore letterale dell'art. 9
cpv. 2 OAINF. D'altro canto, essi osservano che, quando è presente un fattore
esterno, non è più possibile attribuire il danno alla salute indubbiamente a
una malattia o a fenomeni degenerativi, motivo per cui, in un caso del genere,
l'obbligo contributivo dell'assicuratore contro gli infortuni è senz'altro (in
particolare, senza valutazione medica) dato. Sempre secondo Kieser/Kieser, il
TFA ha così posto un importante principio inerente all'apprezzamento delle
prove: ogni volta che un assicurato dimostra, con il grado della
verosimiglianza preponderante, l'esistenza di un fattore esterno, ne risulta un
obbligo prestativo a carico dell'assicuratore contro gli infortuni. Una
controprova, secondo la quale il danno alla salute è indubbiamente attribuibile
a malattia o a fenomeni degenerativi, non entra più in linea di conto (contra,
A. Bühler, Meniskusläsionen und …, p. 2341).
Infine, a
mente di O. Niederberger e K. Stutz, la giurisprudenza del TFA, applicabile a
tutte le lesioni parificate ad infortunio enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, ha
reso insignificante il fatto che una lesione meniscale (oppure un'altra
lesione) corrisponda, da un profilo morfologico, ad una tipica conseguenza
traumatica. Pertanto, il medico deve soltanto porre la diagnosi. È, per contro,
compito dell'amministrazione valutare l'esistenza di un evento esterno a
carattere infortunistico (O. Niederberger/K. Stutz, Wann liegt nach neuester
Rechtsprechung des EVG eine unfallähnliche Körperschädigung (UKS) vor - auch an
der Rotatorenmanschette?, in Bollettino dei medici svizzeri, 2002; 83: n. 20,
p. 999s.).
2.2.8
RI 1 soffre
di una lesione parziale del tendine del muscolo sovraspinato della
spalla sinistra.
Esaminando
l'art. 9 cpv. 2 OAINF con riferimento alle lacerazioni dei tendini (lett. f),
il TFA ha ricordato che le disposizioni speciali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF
non tollerano interpretazione né restrittiva né estensiva bensì conforme al
loro senso e scopo, nei limiti della norma generale. La lista delle lesioni
corporali parificate non può essere estesa attraverso un'interpretazione per
analogia (cfr. DTF 114 V 302 consid. 3e).
La nostra
Corte federale ha segnatamente riconosciuto che la mancata menzione degli
stiramenti tendinei - a differenza di quelli muscolari che sono esplicitamente
elencati - costituisce un silenzio qualificato dell'ordinanza e non una
semplice svista redazionale (cfr. DTF 114 V 302 consid. 3d) e, sempre secondo
il TFA, la non parificazione degli stiramenti dei tendini a infortunio non è né
contraria alla legge né arbitraria né costitutiva di disparità di trattamento
(cfr. DTF 114 V 302 consid. 3c).
A
proposito delle rotture parziali dei tendini ("Sehnenteilruptur"),
il TFA ha espresso le seguenti considerazioni:
"
(…)
5.
- a) Gemäss den medizinischen Unterlagen liegt eine
Sehnenzerrung sowohl bei überproportionaler Streckung
bzw. Spannung der Sehne als auch bei Zerreissung einzelner Sehnenfaserbündel
(Teilruptur) vor. Ein eigentlicher Sehnenriss besteht erst dann, wenn die Sehne
vollständig gerissen ist. Nach der Praxis der SUVA werden indessen nicht nur
vollständige Sehnenrisse als unfallähnliche Körperschädigungen übernommen,
sondern auch Teilrupturen, sofern sie, was in der Regel nur operativ oder durch
Kontrastmitteldarstellung geschehen kann, eindeutig nachgewiesen sind. Im
Hinblick auf diese Praxis der SUVA erkannte die Vorinstanz, solange in einem
konkreten Fall eine medizinische Feststellung fehle, wonach das Vorliegen eines
Teilrisses nicht wahrscheinlich, sondern allenfalls bloss möglich sei, müsse
die Diagnose einer blossen Zerrung ebenfalls zur Annahme eines Sehnenrisses im
Sinne von
Art. 9 Abs. 2 lit. f UVV führen. Dieser Auffassung kann nicht beigepflichtet
werden. Nach den zutreffenden Ausführungen der SUVA besteht zwar kein
Anlass, die Sehnenteilruptur nicht als unfallähnliche Körperschädigung im Sinne
von Art. 9 Abs. 2 lit. f UVV zu qualifizieren. Weil die Diagnose eines
Teilrisses mangels eines Funktionsausfalles jedoch klinisch schwierig zu
stellen ist und nach Sehnenteilrupturen sehr rasch eine Irritation des
Begleitgewerbes entsteht, so dass ein Teilriss nicht mehr von der Pathologie
des Sehnenbegleitgewerbes unterschieden werden kann, sind an den Nachweis eines
Teilrisses strenge Anforderungen zu stellen. Nur unter dieser Voraussetzung
bleibt eine klare Abgrenzung der Sehnenteilrupturen von den Sehnenzerrungen
gewährleistet.
(…).
c) Zusammenfassend ergibt sich somit, dass sich
die Leistungspflicht der obligatorischen Unfallversicherung für unfallähnliche
Körperschädigungen aufgrund von Art. 9 Abs. 2 lit. f UVV nach Sinn und Zweck
dieser Vorschrift streng auf Sehnenrisse beschränkt
(Erw. 5a). Ausgeschlossen ist insbesondere der Einbezug der übrigen
Sehnenpathologie, einschliesslich der Krankheiten des Begleitgewerbes. Weil
sich die partiellen Sehnenrisse in der Regel klinisch nicht von sekundären
entzündlichen Reaktionen (Tendinitis, Peritendinitis, Paratenonitis,
Tendovaginitis) unterscheiden lassen (RAMSEYER, a. a. O., S. 576), fällt eine
Qualifikation als unfallähnliche Körperschädigung nur in Betracht, wenn die
Teilruptur als solche medizinisch eindeutig festgestellt ist, sei dies
intraoperativ oder durch Kontrastmitteldarstellung. Kann dieser Nachweis nicht
erbracht werden, so hat der Leistungsansprecher die Folgen zu tragen (Erw.
5b)" (DTF 114 V 305s. consid. 5 - la
sottolineatura è del redattore).
In
sintesi, secondo la nostra Corte federale, alle lacerazioni vere e proprie ("Sehnenrisse")
vanno dunque assimilate le rotture parziali, ossia le lacerazioni di singoli
fasci di fibre tendinee ("Zerreissung einzelner Sehnenfaserbündel"),
ma unicamente a condizione che possano essere provate in modo inequivocabile
mediante esami con mezzi di contrasto oppure intervento operatorio. Tale rigore
probatorio si giustifica in ragione delle difficoltà a porre la diagnosi
clinica, vuoi per l'assenza di deficit funzionale vuoi per le reazioni
infiammatorie secondarie
(cfr., pure, A. Bühler, op. cit., p. 104, nota 101).
Nel caso
di specie, la presenza della lesione parziale tedinea è stata accertata grazie
all’artro-RMN del 16 novembre 2000, rispettivamente, all’intervento
artroscopico dell’8 ottobre 2001 (doc. P): il rigore probatorio richiesto dalla
citata giurisprudenza federale è dunque soddisfatto.
In sede
di osservazioni 24 ottobre 2005, il patrocinatore della Swica ha però fatto
valere che, in una sentenza del 6 agosto 2003 nella causa Nazionale Svizzera
Assicurazioni c/ Swica Organizzazione Sanitaria, U 235/02, riguardante una
pretesa, citiamo: “assolutamente analoga fattispecie”, il TFA ha negato l’esistenza
di una lesione parificata ai postumi di un infortunio (XXXIV, p. 6s.).
In
proposito, il TCA osserva che, nella succitata pronunzia, l’Alta Corte federale
ha effettivamente dichiarato inapplicabile l’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF, poiché
gli atti medici a disposizione non avevano consentito di evidenziare alcun
segno di lacerazione o di rottura, anche solo parziale, in relazione alla
lesione del sopraspinato:
"
Ora, a differenza di quanto per esempio
riscontrato in relazione al tendine del bicipite sinistro, per il quale, sin
dall'inizio, è stata accertata una chiara rottura, gli atti medici - eccezion
fatta per il consulto espresso dal dott. R., medico internista interpellato
dalla Swica pendente lite, al quale però, per l'assenza di motivazione sufficiente
e per la contraddizione con le conclusioni degli specialisti intervenuti, non può
essere riconosciuto pieno valore probatorio
(cfr. sentenza del 3 agosto2000 in re B., I 178/00, consid. 4a) - non hanno
evidenziato alcun segno di lacerazione o di rottura, anche solo parziale (cfr.
consid. 1.2) in relazione alla lesione del sopraspinato.
Così, in particolare, l'ecografia e la risonanza
magnetica eseguite dal dott. R. il 18 maggio, rispettivamente il 20 giugno
2000, hanno "unicamente" messo in luce delle alterazioni strutturali,
rispettivamente un'irregolarità del tendine del sopraspinato in sede centro
distale ventrale, mentre per il resto, contrariamente a quanto osservato per il
tendine del bicipite, che risultava sfrangiato, hanno rilevato che le porzioni
muscolo-tendinee dell'infraspinato e del sottoscapolare apparivano intatte.
Allo stesso modo, il rapporto operatorio 10 novembre 2000 del dott. B.________
riferisce di un "sovraspinato, infraspinato e sottoscapolare intatto,
capsula ventrale intatta".
A queste constatazioni si aggiunge che il dott.
B.________, appositamente interpellato e reso edotto in sede giudiziaria
cantonale del diverso significato e del differente trattamento giuridico
riservato dalla succitata giurisprudenza (cfr. segnatamente la sentenza citata
del 29 agosto 2000 in re F.) alle lesioni parziali rispetto alle lacerazioni e
alle rotture parziali, ha confermato ancora in data 16 marzo 2002 la diagnosi
posta in precedenza limitandosi ad osservare che il trauma subito da B.________
si differenziava dalla lesione riscontrata nella vertenza esaminata dal
Tribunale federale delle assicurazioni per il (solo) fatto che esso aveva
lesionato la parte opposta del tendine in questione.
3.2
Stante quanto precede, se è pur vero, come
sembra accennare l'assicuratore malattia in sede di osservazioni al ricorso,
che le indicazioni aggiunte manualmente dal dott. B.________ alla
documentazione medica allegata alla risposta del 16 marzo 2002 potrebbero dare
adito a diversa interpretazione, esso sanitario avendo prodotto documentazione indicante
fenomeni di strappo parziale del tendine ("incomplete tear"), d'altra
parte le chiare ed unanimi valutazioni espresse dai sanitari intervenuti in
precedenza, che hanno ravvisato un sopraspinato intatto (consid. 3.1), come
pure le conclusioni espresse dal chirurgo stesso il 16 marzo 2002, dopo essere
stato espressamente reso attento della rigorosa differenziazione terminologica
compiuta dal legislatore e dalla giurisprudenza, non permettono di evidenziare
(inequivocabilmente), con il rigore probatorio richiesto dal Tribunale federale
delle assicurazioni, una lacerazione (parziale) o una rottura (parziale) del
tendine del sopraspinato."
(STFA
succitata)
In
concreto, il dott. __________, interpellato a questo preciso riguardo dal TCA
(XXXV), ha esplicitamente indicato che la lesione parziale del tendine del
muscolo sovraspinato della spalla sinistra, di cui è portatore il ricorrente,
“equivale a una rottura o lacerazione parziale dello stesso tendine”
(XXXVI – la sottolineatura è del redattore), quindi, alla luce della suevocata
giurisprudenza federale, a una lesione parificata ai postumi d’infortunio ai
sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF.
Questa
Corte rileva che, nel giudizio federale del 6 agosto 2003, il diritto a
prestazioni era stato negato poiché l’esistenza stessa di una diagnosi ex art.
9.
cpv. 2 OAINF era rimasta indimostrata e non come nel caso di specie in cui è
stata appurata la presenza di una lacerazione tendinea ma l'assicuratore vuole
negare l’obbligo a prestazioni a causa della preesistenza di quest’ultima.
D’altra
parte, il TCA non può condividere la tesi difesa dall'assicuratore convenuto,
secondo cui la propria responsabilità non sarebbe impegnata, presentando
l'assicurato un danno alla salute di natura prettamente degenerativa (cfr., ad
esempio, VIII, p. 7: “Tale perplessità fu però successivamente fugata, quando
emerse la certezza che i disturbi alla spalla sinistra erano di natura
prettamente degenerativa” – la sottolineatura è del redattore).
In
effetti, così come già indicato al considerando 2.6., secondo la giurisprudenza
federale, uno stato degenerativo o patologico preesistente non esclude
l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a
carattere infortunistico abbia aggravato oppure reso manifesto il preesistente
danno alla salute (cfr. DTF 123 V 43 e RAMI 2001 U 435, p. 332ss.).
Nel caso
di specie, secondo questa Corte, la documentazione medica agli atti, segnatamente
la perizia giudiziaria allestita dal dott. __________, consente di concludere
che l’infortunio occorso a RI 1 il 19 maggio 2000 - in occasione del quale, battendo
a terra l’emicorpo sinistro a seguito del tamponamento della propria
motocicletta (cfr. rapporto 22.5.2000 del PS dell’Ospedale regionale di __________;
doc. 2: “Incidente con la moto. Viene investito da un’auto. Colpisce la parte
sx del corpo: torace, gomito, polso e gamba”), egli ha, con tutta
verosimiglianza, traumatizzato anche la spalla sinistra
(cfr., del resto, il referto 13.9.2000 del dott. __________, in cui figura la
diagnosi di “contusione/distorsione spalla sinistra”;
doc. 15, p. 1) – abbia perlomeno “slatentizzato” il preteso preesistente
danno alla salute.
D’altra
parte, se è vero che, cosi come fa notare il patrocinatore della CO 1 (cfr.
XLIII, p. 3), in occasione del pregresso sinistro del mese di ottobre 1993 era
già stata diagnosticata una lesione parziale della cuffia dei rotatori della spalla
sinistra, è altrettanto vero che quel danno venne sanato definitivamente grazie
all’intervento artroscopico del 20 aprile 1994, eseguito dal dott. __________,
tanto che, da lì in poi (e fino all’infortunio del maggio 2000), l’insorgente
non ha più accusato problemi (cfr. rapporto 27.10.2005 del dott. __________, p.
2, accluso a XLIII: “Il 19.7.1994 la constatazione dell’operatore Dott. __________
ha indicato la guarigione completa” e doc. O: “… dopo l’intervento eseguito nel
’94 non ho più visto il paziente fino a tutt’oggi, anche lui mi dice che non ha
più consultato nessun medico perché stava molto bene con la spalla operata”).
Il dott. __________,
nel suo referto del 18 dicembre 2000, ha sostenuto che l’insorgere della
lesione tendinea riportata da RI 1 il 19 maggio 2000, è stato favorito dallo
stato preesistente, imputabile all’evento del 1993, nel senso che la nuova
traumatizzazione ha riguardato un tendine già indebolito (doc. O: “locus
minoris resistentiae”).
Tale
circostanza non impedisce comunque di ammettere la responsabilità
dell’assicuratore LAINF convenuto, poiché - lo si ripete - il fatto che RI 1
presentasse un preesistente stato patologico a livello della cuffia rotatoria
sinistra, è irrilevante. In effetti, secondo la giurisprudenza federale, le
affezioni menzionate all'art. 9 cpv. 2 OAINF devono essere assimilate ad
infortunio, anche se la loro causa prima è da ricercarsi, in tutto od in parte,
ad una malattia o a fenomeni degenerativi, e ciò a prescindere dal fatto che lo
stato preesistente risulti da una malattia oppure, come nel caso di specie, da
un precedente infortunio (cfr., in questo senso, LGVE 1987-II-29, p. 288).
Per un
caso analogo, cfr. STCA del 6 novembre 2001 nella causa L. P., inc. n.
35.2000
, confermata dal TFA con pronunzia del 12 luglio 2002, U 1/02.
La
suevocata problematica dovrà semmai venire risolta - in un secondo tempo –
dalla CO 1, nel quadro dell'applicazione dell'art. 36 LAINF.
In esito
ai considerandi che precedono - ritenuto che gli elementi costitutivi di una
lesione corporale parificata ai postumi d'infortunio (ossia il fattore esterno,
la repentinità nonché l'azione involontaria e lesiva che colpisce il corpo
umano) sono, in concreto, senz'altro adempiuti - va riconosciuto l’obbligo a
prestazioni dell'assicuratore infortuni convenuto anche per quanto riguarda la
spalla sinistra.
A
proposito dell’affermazione, contenuta nel rapporto 6 ottobre 2005 del dott. __________,
secondo cui, dimostrando che l’evento del 19 maggio 2000 ha comportato soltanto
una traumatizzazione di alterazioni degenerative preesistenti, la CO 1 potrebbe
sostenere che a un certo momento lo status quo sine è stato raggiunto
(allegato a XXXIV, p. 12), questa Corte rileva che, in una sentenza del 28
giugno 2004 nella causa D., U 60/03, consid. 3.3, il TFA ha stabilito che
ammettere, nell’ambito delle lesioni enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF, il
ritorno allo status quo ante oppure l’evoluzione verso lo status quo
sine, significherebbe eludere questa disposizione. Del resto, ci si
ritroverebbe di nuovo confrontati, immediatamente dopo avere riconosciuto
l’esistenza di una lesione parificata ad infortunio, con la difficoltà di dover
distinguere tra l’origine degenerativa o infortunistica di questa lesione.
2.2.9
Dalla
decisione su opposizione impugnata risulta che l’assicuratore LAINF convenuto
ha invece esplicitamente riconosciuto che i disturbi al polso sinistro
sono una conseguenza naturale del sinistro del maggio 2000 (doc. A, p. 6: “Gli
unici disturbi da porre in diretta relazione con l’evento infortunistico del 19
maggio 2000, …, sono quelli al polso”).
Il TCA
può senz’altro aderire a questo parere, anche alla luce di quanto indicato al
riguardo dal dott. __________ nel suo referto peritale (XXIV, risposta al
quesito n. 3 di parte convenuta: “L’instabilità dell’articolazione radio-cubitale
inferiore sinistra, è probabilmente la conseguenza dell’infortunio”).
Per
quanto concerne il gomito sinistro, l’atteggiamento della CO 1 si
rivela contradditorio.
Infatti,
nel novembre 2002, l’avv. RA 2, riferendosi alla perizia allestita dal dott. __________
(doc. 68), ha affermato che i disturbi a questo livello erano connessi con
l’infortunio (doc. 71, p. 2), mentre che, in sede di decisione su opposizione,
osservando che, citiamo: “Gli unici disturbi da porre in diretta relazione con
l’evento infortunistico del 19 maggio 2000, …, sono quelli al polso” (doc. A,
p. 6), l’amministrazione ha implicitamente negato l’eziologia traumatica alla
problematica interessante il gomito sinistro.
Interpellato
al riguardo, l’esperto giudiziario ha dichiarato che i disturbi risentiti in
corrispondenza della ferita lacero-contusa al gomito sinistro (evocabili
palpando l’olecrano), sono una probabile conseguenza dell’evento traumatico
assicurato.
D’altro
canto, sempre secondo il dott. __________, non è dimostrabile, secondo il
criterio della verosimiglianza preponderante, che RI 1 soffra anche di una
sindrome irritativa del nervo ulnare al solco epitrocleare, la cui esistenza è
stata definita semplicemente possibile (XXIV, risposta al quesito n. 3 di parte
convenuta).
Sulla
scorta delle indicazioni fornite dal perito giudiziario, questo Tribunale
ritiene che, trattandosi del gomito sinistro, la responsabilità della CO 1
risulta sì impegnata, ma limitatamente ai dolori presenti a livello della cicatrice
della ferita lacero-contusa, riportata in occasione dell’incidente stradale del
19.
maggio 2000 (cfr., del resto, il rapporto 30.9.2002 del dott. __________,
medico fiduciario, in cui si afferma che, citiamo: “… i soli disturbi in
rapporto diretto con esso [con l’infortunio assicurato, n.d.r.] sono
quelli del gomito e del polso sinistro” – la sottolineatura è del
redattore).
2.3
Diritto
alla cura medica
2.3.1
Giusta l'art.
10.
LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio
(cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16
LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6
LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
In una
sentenza del 31 agosto 2004 nella causa M., U 305/03, consid. 4.1, l'Alta Corte
ha precisato, con riferimento alla disposizione di cui all'art. 19 cpv. 1
LAINF, che non è sufficiente che il trattamento medico lasci presagire un
miglioramento di poca importanza oppure che un sensibile miglioramento possa
essere previsto in un futuro ancora incerto.
2.3.2
Chiarito, ai
considerandi precedenti, l’aspetto eziologico, il TCA deve esaminare se, al
momento in cui l’assicuratore infortuni ha dichiarato chiusa la cura medica (fine
settembre 2002), le condizioni di salute di RI 1 potevano essere considerate
stabilizzate, nel senso che da ulteriori provvedimenti terapeutici non vi era
più da attendersi dei sensibili miglioramenti.
La CO 1
lo ha sostenuto per quanto concerne il polso e il gomito sinistri (cfr. doc.
112: “… i disturbi al gomito sinistro sono ormai stabilizzati da molto
tempo e non risultano suscettibili di ulteriori miglioramenti con un intervento
o una cura conservativa qualsiasi; (…). … i disturbi al polso sinistro
(…). Non esiste purtroppo la possibilità di migliorare la mobilità in modo
significativo con un intervento chirurgico, come emerge da molteplici pareri
specialistici acquisiti; le sole cure suscettibili di portare qualche
miglioramento sono quelle di tipo conservativo (palliative, analgesiche ed
antinfiammatorie applicabili al bisogno)”), mentre che, per quanto riguarda la
spalla sinistra, essa non si è pronunciata (visto che i relativi disturbi erano
stati (erroneamente) dichiarati di origine morbosa).
Con la
propria impugnativa, l’assicurato non ha contestato l’estinzione del diritto
alle prestazioni di corta durata.
In
effetti, egli ha chiesto che gli vengano assegnate delle prestazioni di lunga
durata (rendita d’invalidità e IMI), il cui diritto viene definito una volta
stabilizzato lo stato di salute (cfr. il petito del ricorso, con la
precisazione che le cure mediche di cui è chiesto il rimborso sono anteriori
alla data di chiusura decisa dalla CO 1).
Anzi,
trattandosi del polso e del gomito sinistri, egli si è esplicitamente
dichiarato d’accordo che la situazione è ormai stabile (I, p. 6: “I disturbi al
gomito sinistro, pur risultando effettivamente stabilizzati, … (…). Per stessa
ammissione della CO 1 il danno riportato al polso è permanente: non vi è
infatti possibilità di migliorarne la mobilità, né tanto meno la stabilità”).
2.3.3
Un attento
esame della documentazione medica agli atti, in particolare dei referti elaborati
dai periti giudiziari, permette a questa Corte di fare propria l’opinione,
unanime, delle parti a proposito del momento in cui le condizioni di salute di RI
1.
si sono stabilizzate (cfr. consid. 2.9.).
È vero
che il dott. __________, rispondendo al quesito n. 2 proposto dal TCA, ha
affermato di non condividere la decisione dell’assicuratore LAINF di chiudere
la cura medica a far tempo dal mese di settembre 2002 (XXIV, p. 12).
Tuttavia,
non si può nemmeno ignorare che gli interventi da lui proposti per ovviare
all’instabilità radio-cubitale cronica sintomatica - legamento-plastica secondo
Berger-Adams e intervento di Sauvé-Kapandji - presentano entrambi diverse
incognite per quel che è dell’esito finale (XXIV, p. 12: “Pur condividendo
totalmente le riserve espresse dai colleghi __________ e __________ sui
risultati oggettivi delle legamento-plastiche e dell’intervento di
Sauvé-Kapandji, nonché sulle loro potenziali complicazioni, … (…). Nel caso
specifico è comunque giusto esprimere con il paziente ulteriori riserve sul
risultato potenziale, tenendo conto anche della lassità bilaterale, in quanto
questi pazienti sembrano rispondere in modo meno predittivo alla chirurgia
ricostruttiva …”), aspetto che era del resto già stato sottolineato tanto dal
Prof. dott. __________ della Clinique de __________ di __________, il
quale aveva suggerito un approccio di tipo conservativo (doc. 60), quanto dal dott.
__________, Primario di chirurgia della mano presso la __________ di __________,
il quale aveva evidenziato la refrattarietà dell’assicurato a sottoporsi ad un
nuovo intervento operatorio (doc. 81; cfr., pure, il rapporto 28.5.2001 del
dott. __________ [doc. T], in cui si afferma che l’esito di un intervento di
stabilizzazione sarebbe molto insicuro e che la situazione potrebbe pure venir
peggiorata), di modo che, a giudizio di questo Tribunale, non è dimostrato, con
il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che essi
consentirebbero di migliorare notevolmente lo stato di salute di RI 1.
Una
conclusione analoga si impone per quanto concerne la situazione del gomito e
della spalla.
A
proposito del gomito sinistro, il dott. __________ non ha formulato alcuna
proposta terapeutica (cfr. XXIV).
Trattandosi
della spalla sinistra, il dott. __________ ha sostenuto che, citiamo: “… solo
un intenso e continuo lavoro di rinforzo della muscolatura intorno alla spalla
stessa potrebbe permettere parzialmente di correggere l’atrofia muscolare e
quindi aumentare la forza della muscolatura stessa interno alla spalla
diminuendo il persistente conflitto subacromiale”, condizionando tuttavia
l’esito terapeutico a un, citiamo: “… preesistente miglioramento della
situazione a livello del polso sinistro” (XXVII, risposta ai quesiti n. 6 di
parte attrice e n. 2 proposto dal TCA).
In esito
a quanto precede, la CO 1 in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF era effettivamente
legittimata a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni di cura medica a contare
dal 30 settembre 2002.
L’insorgente
ha chiesto che l’assicuratore infortuni venga condannato a rimborsargli due
fatture di cura medica, l’una, datata 15 dicembre 2001, della __________ (fr. 2'232.--),
l’altra, datata 15 gennaio 2002, della __________ (fr. 1'216.--) (cfr. I, p.
9).
La CO 1,
in risposta di causa, è rimasta silente in proposito (cfr. VIII, p. 14).
Ora, il
TCA non dispone di alcun elemento che gli consenta di stabilire, con cognizione
di causa, se le fatture appena menzionate debbano andare a carico
dell’assicurazione LAINF oppure no.
Pertanto,
la CO 1 è invitata ad appurare a quali trattamenti esse si riferiscono e a
pronunciarsi in merito al proprio obbligo a prestazioni.
2.4
Diritto
all’indennità giornaliera
2.4.1
Secondo
l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a
seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità
giornaliera.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, la nozione di incapacità di lavoro è identica in
tutti i campi dell'assicurazione sociale: viene considerata incapace di lavoro
una persona che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria
attività o lo è soltanto in misura ridotta oppure, ancora, soltanto con il
rischio di aggravare il suo stato di salute (DTF 111 V 239 consid. 1b; A. Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, p.
286ss..; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
La questione a sapere se l'assicurato sia o meno incapace di
lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni
deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante
ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque
l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro
che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720, p. 106 consid.
2, U 27, p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata).
L'assicurato
che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto
i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze
di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in
considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al
più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239
consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.
91).
2.4.2
RI 1, con decisione formale del 5 settembre 2003, è stato
dichiarato totalmente abile al lavoro a far tempo dal 9 giugno 2001 (doc. 112).
Occorre
rilevare che, in precedenza, l’assicurato aveva percepito dalla CO 1 indennità
giornaliere corrispondenti ad un’incapacità lavorativa del 100% dal 22 maggio
al 12 settembre 2000, del 75% dal 13 settembre 2000 all’8 giugno 2001 e del 25%
dal 9 giugno 2001 al 31 ottobre 2002.
La
decisione di sopprimere il diritto all’indennità giornaliera con effetto
retroattivo al 9 giugno 2001 (e di pretendere quindi la restituzione delle
indennità corrisposte durante il periodo 9 giugno 2001-31 ottobre 2002), è
stata presa sulla scorta delle risultanze di un sopralluogo esperito, in
incognito, da una collaboratrice della CO 1 presso l’esercizio pubblico gestito
dal ricorrente.
In
particolare, dal relativo rapporto, datato 28 ottobre 2002, risulta che la
citata collaboratrice non avrebbe, citiamo: “… notato alcun impedimento nello
svolgimento del lavoro da parte del RI 1: anzi, ha avuto parecchio da fare per
tutta la serata, ha cucinato parecchi chili di carne (impressionante!), correva
a destra e sinistra, era molto agile alla griglia ed utilizzava normalmente
entrambe le mani … nulla quindi che lasciasse trapelare esiti di un
“infortunio”” (doc. 70, p. 2).
2.4.3
Gli esperti
designati dal TCA hanno avuto modo di pronunciarsi in merito all’esigibilità
lavorativa.
Il dott. __________,
dopo aver ricordato che l’attività di gerente di una ricevitoria comportava
delle mansioni essenzialmente amministrative, ha affermato che l’incidenza del
danno infortunistico al gomito/polso sinistro sulla capacità lavorativa deve
essere considerata limitata (XXIV, risposta al quesito n. 5 di parte convenuta:
“Il danno residuo, all’esame odierno (22.04.2005), per questa attività di
gerente di ricevitoria, può essere calcolato come limitato”).
A una
conclusione indentica è giunto pure il dott. __________ per quanto attiene alla
spalla sinistra (cfr. XXVII, risposta al quesito n. 5 di parte convenuta).
Per
quanto riguarda invece l’attività di gerente/cuoco di un esercizio pubblico, il
chirurgo della mano consultato da questa Corte si è così espresso:
"
Nell’attività di cuoco, soprattutto quale
addetto alla griglia, la limitazione della capacità lavorativa puo essere
considerata importante. L’instabilità dell’articolazione radio-cubitale
inferiore determina dolori, e l’esame odierno ha oggettivato una diminuzione
significativa della forza di presa e della mobilità, soprattutto in
pro-supinazione. La mano sinistra, non dominante, viene utilizzata
nell’attività di cuoco soprattutto quale “mano di forza” rispetto alla mano
destra, mano di “maggior precisione”. La sub-lussazione della radio-cubitale
inferiore, sintomatica, determina limitazioni dolorose alla pro-supinazione,
necessaria per es. nel girare le pietanze sulla griglia. L’utilizzo della mano
destra può in parte compensare la limitata e dolente pro-supinazione della mano
sinistra, ma non in tutte le attività.
Il rapporto CO 1 descrive il signor RI 1 come
“molto agile alla griglia ed utilizzava normalmente entrambe le mani”.
Difficile credere, sulla base dell’esame odierno, e con le limitazioni
oggettive misurate, che questo sia ancora il caso.
(…).
Il documento AD fa riferimento ad una visita
effettuata nel ristorante il 26.10.2002. Il rapporto del Prof. __________
dell’11.09.2002 (ca 1 ½ mese prima della visita in ristorante) riferisce di una
stiloide cubitale molto sensibile alla palpazione, con una mobilità del polso
nettamente diminuita (F/E 20-0-40, IR/IU 10-0-25 e deficit di supinazione di
20°).
All’esame del 23.05.2003 del Dr. __________ (ca.
6.
mesi dopo la visita in ristorante), la situazione non sembra migliorata in termini
di mobilità, con una P/S dolorosa e limitata a 20-0-60, una F/E limitata a
45-0-40.
Sulla base di questi dati medici e oggettivi, la
limitazione della capacità lavorativa in qualità di cuoco addetto alla griglia
sono importanti e contraddicono le osservazioni del rapporto della
signora __________ della CO 1.”
(XXIV,
risposta al quesito n. 5 di parte convenuta)
Nella
risposta al quesito n. 1 proposto da questo Tribunale, il dott. __________ ha
ribadito il proprio parere:
"
La valutazione può essere fatta solo sulla base
dei dati oggettivi ed ai precedenti esami. Il documento T del 28.05.2001 (Dr. __________)
attesta un’instabilità massiccia dell’articolazione radio-cubitale inferiore,
responsabile di dolori irradianti nell’avambraccio.
L’esame del 26.03.2001 (documento R) attesta di
una limitata P/S a 20-0-60 con riserve legate ai dolori. Viene descritta
un’iniziale paresi della muscolatura intrinseca valutata a M4 60%.
Alla valutazione intermedia del 09.11.2001 del
dr. __________ (documento N) viene attestata una P/S di 70-0-70 con una
sensibile diminuzione della F/E a 20-0-20 e instabilità della radio-cubitale
inferiore. Vengono descritti vivi dolori alla compressione passiva della testa
dell’ulna, nonché piccoli scricchiolii funzionali. Viene descritta una dolenzia
spiccata in corrispondenza dell’articolazione cubito-radiale distale.
Sulla base di queste osservazioni, non condivido
la decisione della CO 1 di ritenere l’assicurato totalmente abile al lavoro
nella sua abituale professione di cuoco/esercente dal 09.06.2001.”
(XXIV, p.
11)
La
limitazione nell’esercizio della professione di esercente/cuoco, attribuibile
ai postumi residuali dell’infortunio assicurato, è stata quantificata dal dott.
__________ n circa il 30% (cfr. risposta al quesito n. 3 di parte attrice: “Con
specifico riferimento alle condizioni del polso e del gomito sinistro,
l’incidente del 19.05.2000, per il quale è ritenuto il nesso di causalità
probabile con instabilità radio-cubitale inferiore, determina un’incapacità lavorativa
valutabile in ca. 30%.”).
Il dott. __________,
relativamente all’attività di esercente/cuoco, ha anch’egli definito importanti
gli impedimenti derivanti dal danno infortunistico alla spalla sinistra (XXVII,
risposta al quesito n. 5 di parte convenuta), impedimenti che il perito
giudiziario ha quantificato in un 20% (XXVII, risposta al quesito n. 3 di parte
attrice).
Infine,
così come il collega dott. __________, il dott. __________ ha affermato di non
ritenere corretto che RI 1 sia stato dichiarato totalmente abile al lavoro a
contare dal 9 giugno 2001 (XXVII, risposta al quesito n. 1 proposto dal TCA).
In corso
di causa, questa Corte ha invitato il dott. __________ a consultarsi con il
dott. __________ allo scopo di stabilire, citiamo: “… qual è verosimilmente
stata l’incapacità lavorativa complessiva (dunque tenuto conto
sia dei disturbi al polso/gomito, sia di quelli che interessano la spalla)
presentata da RI 1 durante il periodo giugno 2001-settembre 2002, nella
professione di cuoco ed in quella di gerente di una ricevitoria.” (XLIV).
Questo il
contenuto del complemento peritale presentato dal dott. __________ il 3
febbraio 2006:
"
Mi sono consultato con il Dr. __________ per la
valutazione di un’incapacità complessiva riguardante la professione di cuoco e
quella di gerente di ricevitoria, nel periodo che va da giugno 2001 a settembre
2002.
A nostro avviso, la limitazione principale è
costituita dall’instabilità della radio-cubitale inferiore (incapacità
lavorativa del 30%) e, in misura minore, dalla limitazione della spalla
sinistra (incapacità lavorativa 20%).
Le due incapacità hanno un effetto additivo solo
parziale per influenza reciproca, generalmente però compensabile-compensata
mutuamente, come indicato dal Dr. __________ (pagina 12, documento 4 del
06.10
).
Queste compensazioni sono valide però solo in
certi limiti perché ritengo che anche con “l’adduzione del braccio portandolo
al corpo con possibilità di compensare un difetto della supinazione di 20-30°
al massimo”, questo non permette di palliare al problema dell’instabilità
dolorosa della radio-cubitale inferiore.
L’incapacità lavorativa valutata in via
medico-teorica si situa a nostro avviso tra il 30-35% per le attività nel
campo della ristorazione. In attività alternative, nei limiti funzionali
accertati dagli esami del polso e, in misura minore, della spalla,
l’esigibilità può essere maggiore.”
(XLV)
Tenuto
conto delle puntuali indicazioni fornite dai periti giudiziari circa gli
impedimenti addebitabili al danno alla salute di origine traumatica, della
natura - puramente amministrativa - delle mansioni da svolgere (visite alla
clientela, consulenza sulle giocate, preparazione delle schedine e sorveglianza
delle vincite), nonché del fatto che i disturbi interessano la mano sinistra adominante,
il TCA ritiene plausibile che RI 1 abbia ritrovato nel giugno 2001 una piena
capacità lavorativa nell’esercizio dell’attività (accessoria) di gerente di una
ricevitoria.
Diverso
il discorso per quanto riguarda la professione di esercente/cuoco.
A questo
proposito, gli esperti giudiziari - considerati gli importanti impedimenti
funzionali a livello (soprattutto) del polso sinistro, oggettivati
in occasione delle consultazioni eseguite immediatamente prima (28 maggio 2001:
dott. __________) e immediatamente dopo (9 novembre 2001: dott. __________) la
data d’estinzione del diritto all’indennità giornaliera, del resto ancora
constatati durante le visite peritali del 22 aprile e 12 luglio 2005 (cfr.
XXIV, risposta al quesito n. 4 di parte convenuta: “Oggettivamente è accertata
una diminuzione della forza di presa al Jamar di ca. il 50% e questo a 3
riprese. Alla tecnica dell’alternato rapido, si confermano gli stessi valori.
Viene oggettivata una diminuzione della forza di presa pollice-indice, a 3
riprese, del 50%. Viene oggettivata una limitata pro-supinazione con
sub-lussazione posteriore della testa dell’ulna. Viene oggettivata una
diminuzione della flesso-estensione e delle duzioni radiali-ulnari.” e XXVII,
risposta al quesito n. 4 di parte convenuta: ”In merito alla spalla sinistra
viene oggettivata una diminuzione della forza nell’eseguire i movimenti di
abduzione e di elevazione anteriore della spalla stessa, con insorgenza di
dolori tra gli 80° e i 150°, gli stessi dolori che si presentano durante questi
movimenti in maniera attiva e senza resistenza”) - hanno affermato di non potere
condividere la tesi secondo cui l’insorgente avrebbe ritrovato una piena
capacità lavorativa già a partire dal 9 giugno 2001.
Inoltre,
secondo il dott. __________, nell’attività di cuoco, ancor più per un addetto
alla griglia, la mano adominante (in casu quella sinistra) non può
essere completamente risparmiata. Anzi, in talune situazioni, essa assume addirittura
la funzione di “mano di forza” rispetto a quella dominante (cfr. XXIV, risposta
al quesito n. 5 di parte convenuta).
In caso
di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi
imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto,
nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per
fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352
consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).
Il
giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui
il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una
controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti ad un diverso
risultato (DTF 101 IV 130).
Il
giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa
opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in
dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.
Deve
tuttavia essere sottolineato che il perito giudiziario ha uno statuto speciale
nel senso che egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone
alla comminatoria di cui all'art. 307 del Codice penale, una funzione
qualificata al servizio della giustizia (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella
causa B.,
U 288/99, consid. 3a, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate). Al
contrario, lo specialista consultato dall'assicuratore contro gli infortuni non
è sottoposto alla comminatoria di cui all'art. 307 CPS, disposizione che
concerne esclusivamente la procedura giudiziaria. Quindi, nell'ambito del
libero apprezzamento delle prove, una perizia amministrativa riveste un valore
probatorio limitato rispetto ad una perizia giudiziaria (cfr. STFA del
15.
gennaio 2001 succitata, consid. 3a: "Ein
Administrativgutachten lässt sich somit hinsichtlich seines Stellenwerts im
Rahmen der Beweiswürdigung und Rechtsfindung nur sehr beschränkt mit einer
gerichtlich angeordneten Expertise vergleichen").
In concreto, i rapporti peritali allestiti dai dott. __________ e __________
non contengono contraddizioni.
D’altra
parte, le loro perizie giudiziarie presentano tutti i requisiti posti dalla
giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico,
piena forza probante (cfr. RJJ 1995 pag. 44; RAMI 1991 U 133, p. 311ss. consid.
1b): in particolare, essi hanno espresso la loro valutazione in modo chiaro,
motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso.
Pertanto,
questa Corte non ravvisa validi motivi che le impongano di scostarsi dalle
conclusioni formulate dai periti giudiziari.
In questo
ordine di idee, una particolare rilevanza va attribuita al fatto che le
constatazioni mediche dei dottori __________ e __________ a proposito della
natura e della gravità degli impedimenti legati al danno alla salute post-traumatico,
segnatamente quello riguardante l’estremità superiore sinistra, coincidono perfettamente
con quelle degli altri sanitari che si sono in passato interessati al caso di RI
1.
(cfr., ad esempio, il referto 23 maggio 2003 del dott. __________ [doc. 81, p. 2]: “Ich glaube aber, dass die Funktion der
linken Hand durch diese Problematik relevant und einfühlbar eingeschränkt
ist, so dass die vom Patienten angegebenen Beschwerden in diesem Sinne
nachvollziehbar sind” – la sottolineatura é del redattore), medico fiduciario
della CO 1 compreso.
Il
TCA non ignora che la collaboratrice della CO 1 __________ ha sostenuto che, in
occasione del sopralluogo in incognito da lei esperito il 26 ottobre 2002, il
ricorrente, citiamo: “…utilizzava normalmente entrambe le mani … nulla quindi
che lasciasse trapelare esiti di un “infortunio”” (doc. 70, p. 2).
Nondimeno, le sue
dichiarazioni non appaiono suscettibili d’infirmare l’apprezzamento della
capacità lavorativa espresso dagli esperti giudiziari.
Intanto, esse sono il
risultato di un’unica osservazione durata il tempo di una cena.
In secondo luogo,
l’osservazione è avvenuta a distanza di un anno e mezzo circa dal momento in
cui l’assicurato è stato reputato aver ritrovato una piena abilità lavorativa
e, in ogni caso, posteriormente al periodo qui in discussione (9.6.2001-30.9.2002).
In terzo luogo, le
dichiarazioni di __________ non risultano suffragate da un supporto video. Ora,
considerato come l’affermazione secondo cui l’assicurato “…utilizzava normalmente
entrambe le mani …” è il frutto di una valutazione, formulata per di più da una
dipendente dell’assicuratore LAINF stesso, l’assenza di immagini suggerisce a
questa Corte di giudicarne con prudenza l’attendibilità.
Infine, va sicuramente
sottolineato che le indicazioni contenute nel rapporto 28 ottobre 2002 della
collaboratrice della CO 1 sono state valutate negativamente dai periti
giudiziari, nel senso che esse contrastano con gli impedimenti funzionali da
loro (e da tutti gli altri sanitari) oggettivati (cfr. XXIV,
risposta al quesito n. 5 di parte convenuta e XXVII, risposta al quesito n. 3
proposto dal TCA).
In esito a quanto precede,
il TCA ritiene provato, perlomeno secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che, nel corso del periodo 9
giugno 2001-30 settembre 2002, l’assicurato ha presentato un’inabilità
lavorativa del 35% (cfr. XLV) nell’esercizio della sua
abituale professione di esercente/cuoco, percentuale che non si discosta di
molto da quella riconosciuta in un primo tempo dalla CO 1, sulla scorta delle
risultanze di un’indagine economica esperita da un ispettore __________ (cfr.
doc. 43: “Alla luce delle risultanze emerse dall’ultimo colloquio tra il sig. RI
1.
e l’ispettore __________, (…), riteniamo che l’inabilità lavorativa possa
essere ridotta al 25% con effetto immediato”), di modo che, durante questo
stesso periodo, egli ha diritto a delle indennità giornaliere corrispondenti.
2.5
A partire dal 1° ottobre
2002, così come già indicato al considerando 2.10., il diritto alle prestazioni
di corta durata, segnatamente quello all’indennità giornaliera, si è estinto in
virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.
La causa deve essere
retrocessa alla CO 1 affinché proceda a ridefinire il diritto di RI 1 alle
prestazioni di lunga durata (rendita di invalidità e IMI), considerando, questa
volta, anche i disturbi localizzati alla spalla sinistra.
Nel pronunciarsi in merito
all’eventuale diritto alla rendita di invalidità, l’assicuratore LAINF convenuto
potrà semmai tener conto di tutti quegli aspetti sollevati con il proprio
allegato del 9 gennaio 2006 (cfr. XLIII).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ È
accertato l’obbligo della CO 1 di assumere il danno alla spalla
sinistra.
§§§ La
CO 1 è condannata a versare all’assicurato, durante il periodo 9 giugno 2001-30 settembre
2002, indennità giornaliere corrispondenti ad un’incapacità
lavorativa del 35% nella professione di esercente/cuoco.
§§§§ La
causa è retrocessa alla CO 1 affinché ridefinisca il diritto alle
prestazioni di lunga durata, tenendo conto
anche dei disturbi localizzati alla spalla sinistra.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1
verserà all’assicurato l’importo di
fr. 1'200.— (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
PE 1
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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