Lexipedia

Decisione

35.2004.10

Esercente/cuoco vittima di un politrauma, con interessamento soprattutto arto superiore sinistro. Perizia giudiziaria. Ammessa origine traumatica lesione cuffia rotatoria. Ammessa stabilizzazione stat

27 febbraio 2006Italiano72 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi al polso

sinistro, pur risultando effettivamente stabilizzati, non sono di certo di

entità trascurabili da un punto di vista lavorativo. I dolori al gomito, pur

non impedendo la mobilità, devono essere messi in relazione con i disturbi alla

spalla e al polso con i quali contribuiscono a rendere l'arto sinistro del

ricorrente quasi completamente inabile.

Polso

sinistro

Il signor RI 1 in

realtà non è più in grado, a seguito dell'incidente, di effettuare alcune

sforzo con la mano sinistra. Il polso ha perso gran parte della propria

mobilità e stabilità, rendendo difficoltoso qualsiasi normale movimento e

attività della vita quotidiana, compreso il vestirsi.

La grave lesione del

polso ha irrimediabilmente diminuito anche la forza prensile della mano,

alterandone fortemente la capacità motoria delle dita, senza contare i

persistenti disturbi sensitivi.

CO 1 vorrebbe

addirittura sostenere che in un quadro clinico del genere il ricorrente non

avrebbe subito alcuna diminuzione della capacità lavorativa?

Ulteriori cure

Per stessa

ammissione di CO 1 il danno riportato al polso è permanente: non vi è infatti

possibilità di migliorarne la mobilità, né tanto meno la stabilità.

Non si capisce in

che modo CO 1 giunga alla conclusione che l'intervento alla spalla, resosi

necessario a seguito dell'incidente 19 maggio 2000, possa aver indirettamente

peggiorato la situazione del polso. Tuttavia poca rilevanza ha questa singolare

teoria di CO 1, in quanto sia per la spalla che per il polso la causalità

diretta è riconducibile all'incidente del maggio 2000.

Per quanto sopra si

fa richiesta di disporre una perizia attendibile ed imparziale, in grado di

confutare in maniera definitiva le conclusioni raggiunte dal dr. __________ nel

rapporto 30 settembre 2002, commissionato da CO 1.

12. I disturbi della spalla sinistra

e nella regione cervico-scapolo-dorsale sono, al contrario di quanto vorrebbe

far credere CO 1, la conseguenza diretta dell'infortunio 19 maggio 2000 e

devono quindi sommarsi con i disturbi del gomito e del polso sinistro, tutti

permanenti.

Disturbi che rendono

l'arto superiore sinistro del ricorrente quasi completamente inutilizzabile dal

punto di vista lavorativo. CO 1 s'illude che il corpo umano possa venire

separato ed analizzato singolarmente; in realtà spalla, gomito, polso e mano

sono collegati e devono essere presi nel complesso per valutarne la menomazione

d'integrità.

La valutazione della

menomazione d'integrità nella misura del

7-8% è del tutto immotivata ed arbitraria.

13. Il sopralluogo all'EP

organizzato da CO 1 (doc. AD), nella persona della

collaboratrice sinistri ed infiltrata signora __________, ha semplicemente

constatato come una persona, nelle condizioni fisiche del signor RI 1, sia

obbligata a stringere i denti e lavorare a causa della immotivata ed

unilaterale decisione del

9 giugno 2001 di CO 1 di diminuire l'inabilità lavorativa al 25%.

Forse CO 1 pretende

che un esercente, oltre che subire il danno fisico, debba cessare l'attività e

fallire prima di vedersi riconoscere quanto dovuto?

14. Priva di qualsiasi fondamento è

la decisione di CO 1 di valutare il ricorrente nuovamente abile al lavoro al

100%, senza contare l'assurda pretesa di un effetto retroattivo al 9 giugno

2001. A tutt'oggi la capacità lavorativa del ricorrente è assai ridotta e

pertanto la proposta transattiva di CO 1 è stata inevitabilmente respinta.

15. I

disturbi permanenti, in diretta relazione causale con l'evento infortunistico

del 19 maggio 2000, sono in realtà generalizzati lungo tutto l'arto superiore

sinistro (spalla, gomito, polso e mano) e la regione cervico-scapolo-dorsale.

Il danno medico

teorico non può essere quindi rapportato solo al polso, ma deve comprendere

tutto l'arto lesionato e si attesta conseguentemente ad un valore ben superiore

dell'8% valutato da CO 1.

16. Il

ricorrente, a causa dell'infortunio, ha dovuto considerevolmente diminuire

l'attività lavorativa. A tutt'oggi, pur non toccando il braccio dominante, le

lesioni riportate impediscono al signor RI 1 di svolgere in modo adeguato e

continuativo l'attività di cuoco-esercente e il lavoro presso la ricevitoria (__________).

Naturalmente il tutto ha comportato una notevole perdita di guadagno come

attestato dalla __________

(doc. AE), dalle dichiarazioni personali d'imposta (doc.

AF) e dal conto economico e bilancio dell'EP (doc. AG).

Infondata, pertanto,

la pretesa di CO 1 di una restitutio ad integrum del ricorrente, che

allo stato attuale risulta ancora inabile al lavoro in misura considerevole.

17. Non

vi sono le premesse per la chiusura del sinistro né oggi, né tanto meno con

effetto retroattivo al 9 giugno 2001, per quanto attiene l'inabilità

lavorativa.

18. Analogo

discorso per quanto riguarda le cure mediche che, in quanto conseguenze dirette

dell'infortunio, devono essere sostenute dalla assicurazione infortunio, quindi

da CO 1 stessa.

In particolare:

·

fattura __________ n. 8012856 del 15 dicembre

2001 di CHF 2'232.--

·

fattura __________ del 15 gennaio 2002

CHF 1'216.--

19. Le

premesse per il riconoscimento di una rendita d'invalidità vi sono ai sensi

della LAINF come testé esposto.

20. Non vi può essere compensazione

in quanto il ricorrente non è debitore nei confronti di CO 1."

(I)

1.4. La CO 1, in

risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. VIII).

1.5. Con

ordinanza del 20 ottobre 2004, lo scrivente TCA ha affidato l'esecuzione della

perizia giudiziaria al dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano

(XIII).

1.6. Nel corso

del mese di dicembre 2004, il patrocinatore della CO 1 ha censurato il modo in

cui sono stati formulati i quesiti

n. 1 e 2 proposti dal TCA, chiedendone lo stralcio, subordinatamente, una loro

modifica (XVII).

In data

15 dicembre 2004, questa Corte ha modificato i quesiti contestati nel senso

auspicato dall’assicuratore infortuni convenuto (XVIII).

1.7. Il 26 aprile

2005, l’esperto giudiziario ha chiesto al TCA il benestare per affidare al

dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, la perizia riguardante il

gomito e la spalla sinistri (XXII).

In data

29 aprile 2005, il Tribunale ha comunicato al dott. __________ il proprio

accordo (XXIII).

1.8. Il 4 luglio

2005, il dott. __________ ha consegnato al TCA il proprio referto peritale

(XXIV).

Il

referto peritale allestito dal dott. __________ è invece pervenuto in data 12

settembre 2005 (XXVII).

Alle

parti è stato assegnato un termine per presentare le loro osservazioni in

merito (XXVIII).

RI 1 ha

preso posizione il 26 settembre 2005 (XXXI), mentre la CO 1, da parte sua, lo

ha fatto in data 24 ottobre 2005 (XXXIV + allegato).

1.9. Nel corso

del mese di novembre 2005, questa Corte ha invitato il dott. __________ a

precisare se la diagnosticata lesione parziale del sovraspinato equivale o meno

a una rottura o lacerazione parziale dello stesso tendine (XXXV).

La

risposta del perito giudiziario è datata 23 novembre 2005 (XXXVI).

Le

osservazioni del ricorrente datano del 13 dicembre 2005 (XLI), quelle della CO

1 del 9 gennaio 2006 (XLIII + allegati).

1.10. In data 26

gennaio 2006, il TCA ha interpellato il dott. __________, al quale sono state

chieste precisazioni in merito alla capacità lavorativa complessiva

durante il periodo giugno 2001-settembre 2002 (XLIV).

Il

complemento peritale è pervenuto il 9 febbraio 2006 (XLV).

L’assicuratore

LAINF si è espresso in merito in data 20 febbraio 2006 (cfr. XLVIII).

L’assicurato,

da parte sua, lo ha fatto il 22 febbraio 2006 (XLIX).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;

STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002

nella causa B.,

H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,

H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Eziologia

dei disturbi

2.2.1. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale

fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit

von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

Questi

concetti sono stati ribaditi dal TFA in una sentenza del 12 gennaio 2006 nella causa

D., U 187/04.

2.2.2. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR], n. 39).

2.2.3. Questa Corte deve innanzitutto accertare l’origine dei disturbi

di cui RI 1 soffre alla spalla sinistra.

La CO 1

ha in effetti negato la propria responsabilità in proposito, basandosi sulla

valutazione espressa dal medico di fiducia dott. __________, spec. FMH in

ortopedia e chirurgia ortopedica.

Nel suo

rapporto del 30 settembre 2002, il dott. __________ ha sostenuto che la

diagnosticata lesione della cuffia rotatoria della spalla sinistra (lesione non

transmurale di circa 2 cm di diametro del tendine del muscolo sovraspinato) è

preesistente e di natura degenerativa, di modo che essa non avrebbe nulla a che

vedere con il sinistro in discussione:

"

SPALLA SINISTRA

Dalla documentazione a disposizione,

rispettivamente dalle radiografie del 28.09.00, dall'esame artro-RM del

16.11.01, dai ragguagli del Dr. __________ del 18.12.00, dal suo rapporto

operatorio dello 08.10.01 ed in particolare dalla videoregistrazione di questo

intervento risulta chiaramente che la lesione del sovraspinato diagnosticata

dopo l'infortunio del 19.05.00 corrisponde esattamente a quella che aveva già

giustificato un intervento di débridement e di decompressione

sottoacromiale il 20.04.94. Nel 1994 il Dr. __________ aveva attribuito

la lesione ad un infortunio automobilistico successo 6 mesi prima, più

precisamente il 22.10.93, mentre nel 2001 riteneva che la lesione si era

allargata all'occasione dell'infortunio del 19.05.00. Infatti, essa non era

affatto stata riparata il 20.04.94 ma lasciata come era dopo avere solo

allargato lo spazio tra acromion e testa omerale tra l'altro mediante borsectomia.

Va comunque precisato che anche il 20.04.94 questa lesione rimasta invariata

non è stata riparata e che per evitare il suo attrito doloroso sotto l'acromion

il Dr. __________ ha proceduto all'escissione di aderenze residui ispessiti

della borsa sottoacromiale (débridement) ed all'allargamento dello spazio tra

acromion e testa omerale (decompressione sottoacromiale).

Si può affermare sulla base dei ragguagli del

Dr. __________ del 18.12.00, dell'esame artro-RM del 16.11.00, del rapporto

operatorio del Dr. __________ del 08.10.01 e della videoregistrazione di questo

intervento che tanto nel 1994 quanto nel 2001 l'intervento artroscopico di

débridement e di decompressione sottoacromiale è stato necessario per la stessa

lesione del sovraspinato di aspetto prettamente degenerativo e senza il minimo

segno di un'influenza traumatica.

Risulta anche documentato che nel 2000 i disturbi

alla spalla sono insorti spontaneamente alcune settimane dopo l'infortunio del

19 maggio. Infatti, non vengono menzionati nei rapporti dell'Ospedale __________

ove il paziente è rimasto ricoverato dal 18 al 20.05.00 e vengono accennati al

medico curante, il Dr. __________ di __________, per la prima volta nel mese di

ottobre 2000.

All'occasione dei miei diversi controlli ho potuto

verificare l'esistenza di una dolenza pressoria significativa in corrispondenza

dell'articolazione acromioclavicolare e del capo lungo del bicipite nel solco

intertubercolare non solo a sinistra bensì anche a destra seppure in modo

minore. La cuffia dei rotatori della spalla sinistra era già affetta da

alterazioni degenerative significative nel lontano 1994 e le radiografie

convenzionali di questa spalla fatte fare dal Dr. __________ presso la Clinica __________

il 18.09.00 evidenziano delle alterazioni degenerative assai contenute ma

diffuse delle articolazioni omeroscapolare ad acromioclavicolare mentre la

spalla destra non risulta meglio documentata da esami per immagini che

avrebbero potuto consentire un raffronto.

Tenuto conto dei vari altri disturbi

dell'apparato locomotore noti da anni si può ammettere l'esistenza di una

predisposizione al suo progressivo degrado naturale senza l'influenza di

fattori traumatici particolari. Oltre a delle gravi alterazioni degenerative

vertebrali lombari con ernie discali e che avevano giustificato una

spondilodesi L4-S1 nel 1988 il signor RI 1 è stato a più riprese in cura

specialistica per varie forme di reumatismo delle parti molli, come

epicondilalgie, tendiniti, ecc. I segni di POS che avevo potuto constatare a

destra nel lontano 1979 come pure la lesione degenerativa significativa del

sovraspinato diagnosticata a due riprese dopo un infortunio alla spalla

sinistra, rispettivamente nel 1994 (infortunio del 22.10.93) e nel 2001

(infortunio del 19.05.00) fanno indubbiamente parte di questo contesto morboso.

Vengono quindi a mancare le premesse

necessarie per poter ammettere che oltre ad avere evidenziato alla spalla

sinistra una lesione degenerativa nella regione centrale del tendine del

sovraspinato di gran lunga preesistente l'infortunio del 19.05.00 possa averla

aggravata in modo significativo. Invece vi sono buoni motivi per ammettere che

i disturbi della spalla sinistra non hanno mai avuto un rapporto diretto con un

infortunio sia il 22.10.93 che il 19.05.00.

(…)."

(doc. 86

– la sottolineatura è del redattore)

La tesi

difesa dall’assicuratore è contestata dal ricorrente, il quale fa riferimento,

in particolare, alla certificazione 18 dicembre 2000 del dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, allestita su richiesta del medico fiduciario

dell’assicuratore convenuto (cfr. scritto 24.11.2000 del

dott. __________, accluso al doc. O).

In quella

sede, il dott. __________ - dopo avere precisato che l’assicurato, nell’ottobre

1993, era già rimasto vittima di un infortunio, a causa del quale aveva

riportato una rottura non transmurale della cuffia dei rotatori della spalla

sinistra, oggetto di un intervento artroscopico da lui stesso eseguito il 20

aprile 1994 – ha diagnosticato, grazie alla RMN del 16 novembre 2000, una

lesione del sovraspinato localizzata in sede piuttosto centro-distale.

Egli ha

inoltre indicato che la lesione evidenziata dal citato esame strumentale per

immagini si trova, citiamo: “lievemente più distale della lesione precedente,

visto che anche precedentemente il paziente presentava una lesione parziale del

sovraspinato, adesso traumatizzato nuovamente, un fatto che ha sicuramente

allargato la parte della vecchia lesione, nel senso di una nuova

traumatizzazione al locus minoris resistentiae”.

Pronunciandosi

sull’eziologia della problematica alla spalla sinistra, il dott. __________ ha

sostenuto che quest’ultima è insorta in occasione dell’incidente stradale del

maggio 2000:

"

A mio avviso la problematica della spalla

sinistra è sorta adesso, dall’infortunio del 19.05.00, per questo fatto parla

anche che, dopo l’intervento eseguito nel ’94, non ho più visto il paziente

fino a tutt’oggi, anche lui mi dice che non ha più consultato nessun medico

perché stava molto bene con la spalla operata."

(doc. O)

2.2.4. Allo

scopo di chiarire segnatamente la questione relativa alla natura del danno

interessante la spalla sinistra, il TCA ha ordinato una perizia medica a cura

del dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano presso

l'Ospedale __________ di __________, nonché medico consulente presso l'Unità di

chirurgia della mano dell'Ospedale universitario di __________.

Facendo

uso della facoltà di far capo ad altri specialisti di sua fiducia, concessagli

dal TCA con l’ordinanza del 20 ottobre 2004 (XIII), l’esperto giudiziario ha

affidato al dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, l’allestimento della perizia riguardante la

spalla sinistra.

Per

quanto qui d’interesse, il dott. __________ - dopo aver ricostruito l'anamnesi

dell'assicurato, averne descritto lo status a livello dell’arto

superiore sinistro ed aver diagnosticato una lesione parziale in sostanza

intratendinea del tendine del muscolo sovraspinato (XXVII, p. 7) - ha definito

come probabile l’esistenza di una relazione di causalità naturale tra

l’infortunio del 19 maggio 2000 e il danno oggettivato alla spalla sinistra, e

ciò in base agli argomenti seguenti:

"

Il persistente conflitto sottoacromiale

sintomatico alla spalla sinistra è probabilmente conseguenza dell’infortunio

del 19.05.00.

Un primo trauma della spalla sx del ’93 aveva

cagionato una lesione parziale della cuffia dei rotatori alla spalla sinistra,

l’intervento artroscopico poi eseguito con sola acromioplastica era stato

caratterizzato da un decorso rapidamente favorevole, con scomparsa dei dolori e

restituzione ad integrum della mobilità e della forza a livello della spalla

sinistra, lasciando il paziente asintomatico sino al nuovo trauma del 19.5.00.

In questo lasso di tempo non è possibile escludere una progressione naturale di

questa lesione della cuffia, in una spalla comunque sollecitata giornalmente

anche in abduzione, e che comunque non si è mai manifestata con dolori.

Nell’incidente del 19.05.00 l’arto superiore

intero ha subito un trauma indubbiamente importante, probabilmente sia di

natura diretta che indiretta e come spesso succede in questi casi, in presenza

di concomitanti lesioni in altre parti del corpo, i dolori di una spalla

traumatizzata non si presentano immediatamente ma insorgono progressivamente

nei giorni o addirittura nelle settimane successive.

Un trattamento idoneo di una spalla traumatizzata

consisterebbe in un’iniziale cura conservativa con fisioterapia di rinforzo

muscolare onde coaptare la testa omerale sul glenoide e quindi avere un effetto

di discesa della stessa testa rispetto all’acromio, ciò non ha naturalmente

potuto essere eseguito visto l’importanza delle lesioni subite a livello del

polso sinistro e avrebbero impedito qualsiasi esecuzione di fisioterapia specifica

per la spalla, fisioterapia dove è importante impugnare elastici o pulegge con

la mano e il polso per far lavorare la muscolatura della spalla.

Anche ammettendo una progressione dell’estensione

della lesione della cuffia alla spalla sinistra tra il trauma del ’93 e il

trauma del ’00 è un dato di fatto che in seguito a quest’ultimo trauma la

spalla è divenuta sempre più sintomatica, questa sintomatologia è rimasta anche

dopo l’intervento del ’01, in parte forse per la mancata riparazione del

tendine della cuffia, ma soprattutto per la mancata adeguata fisioterapia di

riabilitazione postop. Che dovrebbe sempre seguire a un intervento di

débridement e acromioplastica. In altre parole a causa delle importanti lesioni

al polso il paziente non è sinora stato in grado di effettuare un corretto

rinforzo della muscolatura della spalla, spalla che attualmente presenta

un’importante atrofia muscolare: in tal senso se si può forse anche affermare

che "l’intervento effettuato alla spalla sinistra l’8.10.01 per dei motivi

del tutto estranei all’infortunio del 19.5.00 ha in maniera indiretta

parzialmente peggiorato la situazione del polso", a mio giudizio è più

ragionevole affermare che è la persistente situazione del polso ad aver

provocato un mancato miglioramento a livello della spalla anche dopo

l’intervento a causa dell’impossibilità di fare una corretta rieducazione muscolare

postop. (conclusioni del

documento N).

Attenendoci ai referti delle lastre e

dell’artro-RMN nonché alla descrizione della videocassetta dell’intervento,

posso notare che se la lesione a carico del sovraspinato interessa in senso

parziale i fasci superficiali e intermedi dello stesso a distanza di alcuni centimetri

rispetto all’inserzione del tendine sul tubercolo maggiore, ciò non implica automaticamente

che questo tipo di lesione sia esclusivamente di tipo degenerativo; d’altro

canto, l’arrotondamento dei monconi constatato alla borsoscopia durante

l’intervento del 2001 non permette di stabilire che si tratti di una lesione

degenerativa e non traumatica, visto che tra il trauma e l’intervento sono

passati 17 mesi, considerando che nelle settimane o comunque nei primi mesi

successivi al trauma, si assiste a uno smussamento e a un arrotondamento dei

monconi sfilacciati anche in caso di trauma."

(XXVII,

risposta al quesito n. 3 di parte convenuta; cfr., pure, la risposta al quesito

n. 5 di parte ricorrente, con la quale il dott. __________ ha affermato

condividere in linea di massima le conclusioni contenute nel referto 18

dicembre 2000 del dott. __________)

2.2.5. Il 24 ottobre

2005 la CO 1 ha presentato un allegato di osservazioni di 8 pagine, con il

quale ha contestato, in più punti, il referto peritale allestito dal dott. __________

(così come d’altronde quello del dott. __________), facendo capo alle

considerazioni enunciate dal dott. __________ in un suo rapporto datato 6

ottobre 2005.

Dopo

avere riassunto le conclusioni peritali, il citato medico di fiducia, per

quanto concerne l’aspetto eziologico, ha espresso le considerazioni seguenti:

"

A questo punto mi pare importante rammentare il

primo paragrafo della pagina 4 del mio rapporto fiduciario del 30.09.02

concernente la lettera che il Dr. __________ mi aveva inviato il 18.12.00 e che

non dovrebbe essere sfuggito all'attenzione del Dr. __________ ma lo stesso non

viene preso in considerazione nel suo rapporto peritale. In sostanza questo paragrafo

indicava quanto segue. In seguito ad un tamponamento in auto come passeggero

posteriore il signor RI 1 aveva subìto una rottura non transmurale del

sovraspinato al di sotto dell'acromion. Rispetto alla lesione del 1993 quella

evidenziata dall'esame artro-RM del 16.11.00 corrisponde ad un lieve

allargamento in direzione distale. Il 19.05.00 vi è stata una traumatizzazione

del locus minoris resistentiae. Tenuto conto dell'assenza di deficit funzionali

si consiglia di proseguire con la semplice mobilizzazione attiva.

Consapevole dei margini di interpretazione nella lettura delle immagini RM

avevo concluso che la lesione del sovraspinato era probabilmente rimasta la

stessa del 1993 e che la sua origine traumatica era molto dubbiosa.

Il Dr. __________, invece, afferma che la

persistenza dei disturbi dopo l'intervento del 08.10.01 non è tanto

riconducibile alla mancata riparazione della lesione della cuffia quanto

all'impossibilità di attuare la necessaria fisioterapia riabilitativa dopo

l'intervento. A quanto mi risulta, questa tesi non è fondata e posso

dimostrarlo riferendomi a tre date, quella dell'infortunio il 19.05.00, quella

dell'intervento del Dr. __________ sul polso sinistro il 23.08.00 e quella

dell'intervento artroscopico del Dr. __________ sulla spalla sinistra il

08.10.01. Orbene, l'intervento sulla spalla sinistra è stato effettuato quasi

17 mesi dopo l'infortunio ma anche quasi 14 mesi dopo l'intervento sul polso.

Si può quindi affermare che al momento dell'intervento del Dr. __________ sulla

spalla sinistra il polso sinistro non costituiva una controindicazione perché

era trascorso più di un anno dall'intervento sul polso anche se il risultato

non era dei migliori. Ma non era gonfio, né arrossato, né ipertermico, quindi

calmo anche se parzialmente anchilosato e doloroso (v. esame polso / mani del

03.10.01 a pagina 13 del mio rapporto del 30.09.02). Inoltre il paziente aveva

iniziato la fisioterapia subito dopo l'intervento alla spalla, in particolare

alla mobilizzazione in piscina recandosi tre volte alla settimana alla Clinica __________,

come riferitomi da lui stesso all'occasione del controllo del 09.11.01 quando

il polso risultava calmo pressoché invariato rispetto al precedente esame (v.

pag. 15 dello stesso rapporto). È invece molto più tardi, all'occasione

dell'ultimo controllo del 17.07.02 (v. pag. 18 del rapporto) che il paziente

accusava per la prima volta un peggioramento ed evidenziava una discreta

tumefazione con leggera ipertermia ed un colore pallido-violaceo della cute

rispetto al lato opposto, forse nell'ambito di un inizio di algodistrofia

indubbiamente secondaria all'intervento effettuato sulla spalla ben 9 mesi

prima.

Riferendosi poi ai referti delle lastre e

dell'artro-RM nonché alla mia descrizione della videoregistrazione, il perito

esprime due osservazioni francamente opinabili in merito alla causalità della

lesione del tendine sovraspinato (pag. 9, primo paragrafo): da una parte

afferma che la lesione del sovraspinato evidenziata dall'esame RM non è

necessariamente di origine degenerativa per il fatto che tocca solo

parzialmente i fasci superficiali ed intermedi del tendine a distanza dalla sua

inserzione sul tubercolo maggiore e, dall'altra, che l'arrotondamento dei

monconi constatato alla borsoscopia all'occasione dell'intervento del 08.10.01

non costituisce un argomento sufficiente per affermare che si tratta di una

lesione degenerativa e non traumatica siccome sono passati 17 mesi tra

l'infortunio e l'intervento.

Ricordo che all'esame artroscopico

dell'articolazione gleno-omerale del 08.10.01 il tendine sovraspinato risultava

intatto alla sua parte inferiore mentre alla borsoscopia effettuata subito dopo

risultava leso superficialmente alla sua parte superiore. Questo genere di

lesione non è affatto caratteristico per un'origine traumatica bensì

degenerativa come succede nelle forme più comuni di impingement sottoacromiale

che di regola sono di origine morbosa. Quanto al cosiddetto

"arrotondamento dei monconi del sovraspinato constatato alla

borsoscopia", desta non poca perplessità perché una rottura transmurale

del sovraspinoso, condizione sine qua non per avere due monconi, non è mai

stata confermata né dall'esame artro-RM né dal rapporto operatorio del Dr. __________

e che non ne ho visto traccia esaminando la videoregistrazione dell'intervento.

La lesione del tendine sovraspinato era ben solo superficiale e limitata alla

sua parte superiore, cioè senza soluzione di continuità."

(XXXIV 4)

2.2.6. Alla luce

delle considerazioni espresse dall’esperto giudiziario, dott. __________,

specialista nella materia che qui interessa (cfr. XXVII, risposta al quesito n.

3 di parte convenuta), secondo questo Tribunale, occorre ammettere che,

perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, i disturbi

accusati dall’assicurato alla spalla sinistra costituiscono una conseguenza

naturale (e adeguata) del sinistro del maggio 2000.

Al

riguardo, va evidenziato che il parere del dott. __________ trova conferma nel

referto 18 dicembre 2000 del dott. __________, anch’egli chirurgo ortopedico

(con specializzazione proprio nella chirurgia della spalla), allestito per

conto della CO 1 (cfr. doc. O).

Il fatto

che RI 1 abbia presentato un danno preesistente a livello del tendine del

muscolo sovraspinato della spalla sinistra, non è atto a escludere la

responsabilità dell’assicuratore infortuni convenuto.

In

effetti, conformemente a una costante giurisprudenza, per ammettere il nesso di

causalità naturale non è necessario che l'infortunio rappresenti la sola causa

oppure la causa diretta del danno alla salute, di modo che è sufficiente che

l'evento traumatico, unitamente ad altri fattori, abbia pregiudicato l'integrità

fisica e/o psichica dell'assicurato e ne costituisca, in questo senso, una

semplice concausa (cfr. DTF 112 V 376s. consid. 3a, 115 V 134 consid. 3,

117 V 376s. consid. 3a; STFA del 16 marzo 2000 nella causa C., U 136/99,

consid. 2b; STFA del 10 gennaio 2001 nella causa L., U 324/99, consid. 2b;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, art. cit., p. 101).

In questo

stesso ordine di idee, la responsabilità dell'assicuratore LAINF si considera

impegnata anche quando e nella misura in cui i postumi di un infortunio sono

aggravati da uno stato patologico latente, preesistente all'infortunio medesimo

(cfr. STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa D., U 152/01, consid. 4.3; W. Morger, Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen [Art.

36 UVG], in Schweizerischer Versicherungs-Kurier 42/1987, p. 133ss.).

La soluzione sarebbe la stessa qualora si volesse esaminare la

fattispecie dal profilo dell’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. consid. 2.2.7. e

2.2.8.).

2.2.7. Gli

assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche

per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h

OAINF (nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a

condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a

fenomeni degenerativi.

Le

lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio

solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion

fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI

1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e

discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto

o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della

repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in

RDAT II-1991, p. 477ss.).

A

proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha

precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad

infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine

esternamente al corpo.

Così,

dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio

non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce

solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure

laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento

di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado

di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha

subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno

suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza

di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi

alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione

oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione

del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e

psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,

conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che

l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di

cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente

suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo

("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da

posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il

cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V

470, consid. 4.2.3).

Il TFA ha

pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di

un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali

parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti

nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti

ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della

situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure,

STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).

Necessario

è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p.

268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che

l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di

secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va

piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di

un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro

gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.

Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua

unicità (cfr. A. Bühler, art. cit., p. 88 e dello stesso autore,

Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

Anche in

caso di lesione parificata ai postumi di un infortunio è necessario poter

dimostrare, con il grado della verosimiglianza preponderante, l’esistenza di un

legame causale tra la lesione stessa e l’influsso dannoso, improvviso e

involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno (cfr. DTF 114 V

298ss., consid. 3c e A. Bühler, art. cit., p. 93).

Tuttavia,

la necessaria causalità è data già per il solo fatto che l’evento in questione

ha aggravato un preesistente stato patologico o degenerativo oppure che lo ha

semplicemente reso manifesto (doloroso; cfr. A. Bühler, art. cit., p. 114).

Nella DTF

123 V 43, la nostra Corte federale ha infatti stabilito che uno

stato degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità

Considerandi

dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a

carattere infortunistico abbia aggravato oppure reso manifesto il preesistente

danno alla salute: "es genügt somit, wenn eine schädigende, äussere

Einwirkung wenigstens im Sinne eines Auslösungsfaktors zu den vor- oder

überwiegend krankhaften oder degenerativen Ursachen hinzutritt".

In una sentenza del 5 giugno 2001 nella causa I., U 398/00 -

pubblicata in RAMI 2001

U 435, p. 332ss. - la nostra Corte federale ha

stabilito che i principi di cui alla DTF 123 V 43 continuano ad essere validi

anche dopo la modifica dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, entrata in vigore il 1°

gennaio 1998, osservando, fra l'altro, quanto segue:

" Das

mit Art. 6 Abs. 2 UVG verfolgte und in Art. 9 Abs. 2 UVV ausgeführte

Regelungsziel bringt notwendigerweise eine Verlagerung der Leistungspflicht von

der Kranken- in die Unfallversicherung mit sich. Diese Folge haben Gesetz- und

Verordnungsgeber bewusst in Kauf genommen, um die mit dem früheren Ausschluss

unfallähnlicher Körperschädigungen von der obligatorischen Unfallversicherung

verbundene Problematik der Ausscheidung der Unfall- von den Krankheitsfolgen in

den, medizinisch gesehen, häufigsten Gemenglagen unfall-/krankheitsmässiger

Einwirkungen zu vermeiden. Die von der SUVA eingenommene Haltung führt

demgegenüber wieder dazu, dass in praktisch jedem Fall, da sich einer der in

Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Tatbestände sachverhaltlich ereignet -

also eine der dort erwähnten Gesundheitsschädigungen eintritt - wieder die

Abklärung an die Hand genommen werden müsste, ob eine "eindeutige"

krankheits- oder degenerativ bedingte Verursachung vorliegt. Diese

Betrachtungsweise trägt den tatsächlichen medizinischen Gegebenheiten nicht

Rechnung: Ohne dass sich ein Unfallereignis im Sinne von Art. 9 Abs. 1 UVV

ereignet, sind bei Eintritt eines der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV

aufgezählten Gesundheitsschäden praktisch immer Krankheits- und/oder degenerative

(Teil-)Ursachen im Spiel."

(RAMI succitata, consid. 2c)

Questa

giurisprudenza è successivamente stata confermata in più di un'occasione (cfr.,

ad esempio, STFA del 28 giugno 2004 nella causa D., U 60/03, consid. 3.3).

Infine,

occorre ancora ricordare che la citata sentenza del 5 giugno 2001 aveva dato

adito a discussioni in dottrina.

A. Bühler

- in accordo con la giurisprudenza federale - sostiene che la definizione di

cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF è incompleta, siccome, anche per le lesioni parificate

ad infortunio, non si può rinunciare al concetto di "fattore

esterno". In effetti, un processo patologico che si sviluppa

esclusivamente all'interno del corpo e che non dipende da nessuna azione

esterna, è costitutivo di malattia (cfr. A. Bühler, Meniskusläsionen und …, p.

2340).

Da parte

loro, Ch. Kieser e U. Kieser (Ch. Kieser/U. Kieser, Die unfallähnliche

Körperschädigung - Bemerkungen zu einem neuen EVG-Entscheid, in SZS 45/2001, p.

580ss.) fanno valere - riferendosi a A. Maurer (cfr. A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 202) - che il fatto per il TFA di

avere attribuito un particolare significato al presupposto del "fattore

esterno", si troverebbe in contrasto con il tenore letterale dell'art. 9

cpv. 2 OAINF. D'altro canto, essi osservano che, quando è presente un fattore

esterno, non è più possibile attribuire il danno alla salute indubbiamente a

una malattia o a fenomeni degenerativi, motivo per cui, in un caso del genere,

l'obbligo contributivo dell'assicuratore contro gli infortuni è senz'altro (in

particolare, senza valutazione medica) dato. Sempre secondo Kieser/Kieser, il

TFA ha così posto un importante principio inerente all'apprezzamento delle

prove: ogni volta che un assicurato dimostra, con il grado della

verosimiglianza preponderante, l'esistenza di un fattore esterno, ne risulta un

obbligo prestativo a carico dell'assicuratore contro gli infortuni. Una

controprova, secondo la quale il danno alla salute è indubbiamente attribuibile

a malattia o a fenomeni degenerativi, non entra più in linea di conto (contra,

A. Bühler, Meniskusläsionen und …, p. 2341).

Infine, a

mente di O. Niederberger e K. Stutz, la giurisprudenza del TFA, applicabile a

tutte le lesioni parificate ad infortunio enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, ha

reso insignificante il fatto che una lesione meniscale (oppure un'altra

lesione) corrisponda, da un profilo morfologico, ad una tipica conseguenza

traumatica. Pertanto, il medico deve soltanto porre la diagnosi. È, per contro,

compito dell'amministrazione valutare l'esistenza di un evento esterno a

carattere infortunistico (O. Niederberger/K. Stutz, Wann liegt nach neuester

Rechtsprechung des EVG eine unfallähnliche Körperschädigung (UKS) vor - auch an

der Rotatorenmanschette?, in Bollettino dei medici svizzeri, 2002; 83: n. 20,

p. 999s.).

2.2.8

RI 1 soffre

di una lesione parziale del tendine del muscolo sovraspinato della

spalla sinistra.

Esaminando

l'art. 9 cpv. 2 OAINF con riferimento alle lacerazioni dei tendini (lett. f),

il TFA ha ricordato che le disposizioni speciali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF

non tollerano interpretazione né restrittiva né estensiva bensì conforme al

loro senso e scopo, nei limiti della norma generale. La lista delle lesioni

corporali parificate non può essere estesa attraverso un'interpretazione per

analogia (cfr. DTF 114 V 302 consid. 3e).

La nostra

Corte federale ha segnatamente riconosciuto che la mancata menzione degli

stiramenti tendinei - a differenza di quelli muscolari che sono esplicitamente

elencati - costituisce un silenzio qualificato dell'ordinanza e non una

semplice svista redazionale (cfr. DTF 114 V 302 consid. 3d) e, sempre secondo

il TFA, la non parificazione degli stiramenti dei tendini a infortunio non è né

contraria alla legge né arbitraria né costitutiva di disparità di trattamento

(cfr. DTF 114 V 302 consid. 3c).

A

proposito delle rotture parziali dei tendini ("Sehnenteilruptur"),

il TFA ha espresso le seguenti considerazioni:

"

(…)

5.

- a) Gemäss den medizinischen Unterlagen liegt eine

Sehnenzerrung sowohl bei überproportionaler Streckung

bzw. Spannung der Sehne als auch bei Zerreissung einzelner Sehnenfaserbündel

(Teilruptur) vor. Ein eigentlicher Sehnenriss besteht erst dann, wenn die Sehne

vollständig gerissen ist. Nach der Praxis der SUVA werden indessen nicht nur

vollständige Sehnenrisse als unfallähnliche Körperschädigungen übernommen,

sondern auch Teilrupturen, sofern sie, was in der Regel nur operativ oder durch

Kontrastmitteldarstellung geschehen kann, eindeutig nachgewiesen sind. Im

Hinblick auf diese Praxis der SUVA erkannte die Vorinstanz, solange in einem

konkreten Fall eine medizinische Feststellung fehle, wonach das Vorliegen eines

Teilrisses nicht wahrscheinlich, sondern allenfalls bloss möglich sei, müsse

die Diagnose einer blossen Zerrung ebenfalls zur Annahme eines Sehnenrisses im

Sinne von

Art. 9 Abs. 2 lit. f UVV führen. Dieser Auffassung kann nicht beigepflichtet

werden. Nach den zutreffenden Ausführungen der SUVA besteht zwar kein

Anlass, die Sehnenteilruptur nicht als unfallähnliche Körperschädigung im Sinne

von Art. 9 Abs. 2 lit. f UVV zu qualifizieren. Weil die Diagnose eines

Teilrisses mangels eines Funktionsausfalles jedoch klinisch schwierig zu

stellen ist und nach Sehnenteilrupturen sehr rasch eine Irritation des

Begleitgewerbes entsteht, so dass ein Teilriss nicht mehr von der Pathologie

des Sehnenbegleitgewerbes unterschieden werden kann, sind an den Nachweis eines

Teilrisses strenge Anforderungen zu stellen. Nur unter dieser Voraussetzung

bleibt eine klare Abgrenzung der Sehnenteilrupturen von den Sehnenzerrungen

gewährleistet.

(…).

c) Zusammenfassend ergibt sich somit, dass sich

die Leistungspflicht der obligatorischen Unfallversicherung für unfallähnliche

Körperschädigungen aufgrund von Art. 9 Abs. 2 lit. f UVV nach Sinn und Zweck

dieser Vorschrift streng auf Sehnenrisse beschränkt

(Erw. 5a). Ausgeschlossen ist insbesondere der Einbezug der übrigen

Sehnenpathologie, einschliesslich der Krankheiten des Begleitgewerbes. Weil

sich die partiellen Sehnenrisse in der Regel klinisch nicht von sekundären

entzündlichen Reaktionen (Tendinitis, Peritendinitis, Paratenonitis,

Tendovaginitis) unterscheiden lassen (RAMSEYER, a. a. O., S. 576), fällt eine

Qualifikation als unfallähnliche Körperschädigung nur in Betracht, wenn die

Teilruptur als solche medizinisch eindeutig festgestellt ist, sei dies

intraoperativ oder durch Kontrastmitteldarstellung. Kann dieser Nachweis nicht

erbracht werden, so hat der Leistungsansprecher die Folgen zu tragen (Erw.

5b)" (DTF 114 V 305s. consid. 5 - la

sottolineatura è del redattore).

In

sintesi, secondo la nostra Corte federale, alle lacerazioni vere e proprie ("Sehnenrisse")

vanno dunque assimilate le rotture parziali, ossia le lacerazioni di singoli

fasci di fibre tendinee ("Zerreissung einzelner Sehnenfaserbündel"),

ma unicamente a condizione che possano essere provate in modo inequivocabile

mediante esami con mezzi di contrasto oppure intervento operatorio. Tale rigore

probatorio si giustifica in ragione delle difficoltà a porre la diagnosi

clinica, vuoi per l'assenza di deficit funzionale vuoi per le reazioni

infiammatorie secondarie

(cfr., pure, A. Bühler, op. cit., p. 104, nota 101).

Nel caso

di specie, la presenza della lesione parziale tedinea è stata accertata grazie

all’artro-RMN del 16 novembre 2000, rispettivamente, all’intervento

artroscopico dell’8 ottobre 2001 (doc. P): il rigore probatorio richiesto dalla

citata giurisprudenza federale è dunque soddisfatto.

In sede

di osservazioni 24 ottobre 2005, il patrocinatore della Swica ha però fatto

valere che, in una sentenza del 6 agosto 2003 nella causa Nazionale Svizzera

Assicurazioni c/ Swica Organizzazione Sanitaria, U 235/02, riguardante una

pretesa, citiamo: “assolutamente analoga fattispecie”, il TFA ha negato l’esistenza

di una lesione parificata ai postumi di un infortunio (XXXIV, p. 6s.).

In

proposito, il TCA osserva che, nella succitata pronunzia, l’Alta Corte federale

ha effettivamente dichiarato inapplicabile l’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF, poiché

gli atti medici a disposizione non avevano consentito di evidenziare alcun

segno di lacerazione o di rottura, anche solo parziale, in relazione alla

lesione del sopraspinato:

"

Ora, a differenza di quanto per esempio

riscontrato in relazione al tendine del bicipite sinistro, per il quale, sin

dall'inizio, è stata accertata una chiara rottura, gli atti medici - eccezion

fatta per il consulto espresso dal dott. R., medico internista interpellato

dalla Swica pendente lite, al quale però, per l'assenza di motivazione sufficiente

e per la contraddizione con le conclusioni degli specialisti intervenuti, non può

essere riconosciuto pieno valore probatorio

(cfr. sentenza del 3 agosto2000 in re B., I 178/00, consid. 4a) - non hanno

evidenziato alcun segno di lacerazione o di rottura, anche solo parziale (cfr.

consid. 1.2) in relazione alla lesione del sopraspinato.

Così, in particolare, l'ecografia e la risonanza

magnetica eseguite dal dott. R. il 18 maggio, rispettivamente il 20 giugno

2000, hanno "unicamente" messo in luce delle alterazioni strutturali,

rispettivamente un'irregolarità del tendine del sopraspinato in sede centro

distale ventrale, mentre per il resto, contrariamente a quanto osservato per il

tendine del bicipite, che risultava sfrangiato, hanno rilevato che le porzioni

muscolo-tendinee dell'infraspinato e del sottoscapolare apparivano intatte.

Allo stesso modo, il rapporto operatorio 10 novembre 2000 del dott. B.________

riferisce di un "sovraspinato, infraspinato e sottoscapolare intatto,

capsula ventrale intatta".

A queste constatazioni si aggiunge che il dott.

B.________, appositamente interpellato e reso edotto in sede giudiziaria

cantonale del diverso significato e del differente trattamento giuridico

riservato dalla succitata giurisprudenza (cfr. segnatamente la sentenza citata

del 29 agosto 2000 in re F.) alle lesioni parziali rispetto alle lacerazioni e

alle rotture parziali, ha confermato ancora in data 16 marzo 2002 la diagnosi

posta in precedenza limitandosi ad osservare che il trauma subito da B.________

si differenziava dalla lesione riscontrata nella vertenza esaminata dal

Tribunale federale delle assicurazioni per il (solo) fatto che esso aveva

lesionato la parte opposta del tendine in questione.

3.2

Stante quanto precede, se è pur vero, come

sembra accennare l'assicuratore malattia in sede di osservazioni al ricorso,

che le indicazioni aggiunte manualmente dal dott. B.________ alla

documentazione medica allegata alla risposta del 16 marzo 2002 potrebbero dare

adito a diversa interpretazione, esso sanitario avendo prodotto documentazione indicante

fenomeni di strappo parziale del tendine ("incomplete tear"), d'altra

parte le chiare ed unanimi valutazioni espresse dai sanitari intervenuti in

precedenza, che hanno ravvisato un sopraspinato intatto (consid. 3.1), come

pure le conclusioni espresse dal chirurgo stesso il 16 marzo 2002, dopo essere

stato espressamente reso attento della rigorosa differenziazione terminologica

compiuta dal legislatore e dalla giurisprudenza, non permettono di evidenziare

(inequivocabilmente), con il rigore probatorio richiesto dal Tribunale federale

delle assicurazioni, una lacerazione (parziale) o una rottura (parziale) del

tendine del sopraspinato."

(STFA

succitata)

In

concreto, il dott. __________, interpellato a questo preciso riguardo dal TCA

(XXXV), ha esplicitamente indicato che la lesione parziale del tendine del

muscolo sovraspinato della spalla sinistra, di cui è portatore il ricorrente,

“equivale a una rottura o lacerazione parziale dello stesso tendine”

(XXXVI – la sottolineatura è del redattore), quindi, alla luce della suevocata

giurisprudenza federale, a una lesione parificata ai postumi d’infortunio ai

sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF.

Questa

Corte rileva che, nel giudizio federale del 6 agosto 2003, il diritto a

prestazioni era stato negato poiché l’esistenza stessa di una diagnosi ex art.

9.

cpv. 2 OAINF era rimasta indimostrata e non come nel caso di specie in cui è

stata appurata la presenza di una lacerazione tendinea ma l'assicuratore vuole

negare l’obbligo a prestazioni a causa della preesistenza di quest’ultima.

D’altra

parte, il TCA non può condividere la tesi difesa dall'assicuratore convenuto,

secondo cui la propria responsabilità non sarebbe impegnata, presentando

l'assicurato un danno alla salute di natura prettamente degenerativa (cfr., ad

esempio, VIII, p. 7: “Tale perplessità fu però successivamente fugata, quando

emerse la certezza che i disturbi alla spalla sinistra erano di natura

prettamente degenerativa” – la sottolineatura è del redattore).

In

effetti, così come già indicato al considerando 2.6., secondo la giurisprudenza

federale, uno stato degenerativo o patologico preesistente non esclude

l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a

carattere infortunistico abbia aggravato oppure reso manifesto il preesistente

danno alla salute (cfr. DTF 123 V 43 e RAMI 2001 U 435, p. 332ss.).

Nel caso

di specie, secondo questa Corte, la documentazione medica agli atti, segnatamente

la perizia giudiziaria allestita dal dott. __________, consente di concludere

che l’infortunio occorso a RI 1 il 19 maggio 2000 - in occasione del quale, battendo

a terra l’emicorpo sinistro a seguito del tamponamento della propria

motocicletta (cfr. rapporto 22.5.2000 del PS dell’Ospedale regionale di __________;

doc. 2: “Incidente con la moto. Viene investito da un’auto. Colpisce la parte

sx del corpo: torace, gomito, polso e gamba”), egli ha, con tutta

verosimiglianza, traumatizzato anche la spalla sinistra

(cfr., del resto, il referto 13.9.2000 del dott. __________, in cui figura la

diagnosi di “contusione/distorsione spalla sinistra”;

doc. 15, p. 1) – abbia perlomeno “slatentizzato” il preteso preesistente

danno alla salute.

D’altra

parte, se è vero che, cosi come fa notare il patrocinatore della CO 1 (cfr.

XLIII, p. 3), in occasione del pregresso sinistro del mese di ottobre 1993 era

già stata diagnosticata una lesione parziale della cuffia dei rotatori della spalla

sinistra, è altrettanto vero che quel danno venne sanato definitivamente grazie

all’intervento artroscopico del 20 aprile 1994, eseguito dal dott. __________,

tanto che, da lì in poi (e fino all’infortunio del maggio 2000), l’insorgente

non ha più accusato problemi (cfr. rapporto 27.10.2005 del dott. __________, p.

2, accluso a XLIII: “Il 19.7.1994 la constatazione dell’operatore Dott. __________

ha indicato la guarigione completa” e doc. O: “… dopo l’intervento eseguito nel

’94 non ho più visto il paziente fino a tutt’oggi, anche lui mi dice che non ha

più consultato nessun medico perché stava molto bene con la spalla operata”).

Il dott. __________,

nel suo referto del 18 dicembre 2000, ha sostenuto che l’insorgere della

lesione tendinea riportata da RI 1 il 19 maggio 2000, è stato favorito dallo

stato preesistente, imputabile all’evento del 1993, nel senso che la nuova

traumatizzazione ha riguardato un tendine già indebolito (doc. O: “locus

minoris resistentiae”).

Tale

circostanza non impedisce comunque di ammettere la responsabilità

dell’assicuratore LAINF convenuto, poiché - lo si ripete - il fatto che RI 1

presentasse un preesistente stato patologico a livello della cuffia rotatoria

sinistra, è irrilevante. In effetti, secondo la giurisprudenza federale, le

affezioni menzionate all'art. 9 cpv. 2 OAINF devono essere assimilate ad

infortunio, anche se la loro causa prima è da ricercarsi, in tutto od in parte,

ad una malattia o a fenomeni degenerativi, e ciò a prescindere dal fatto che lo

stato preesistente risulti da una malattia oppure, come nel caso di specie, da

un precedente infortunio (cfr., in questo senso, LGVE 1987-II-29, p. 288).

Per un

caso analogo, cfr. STCA del 6 novembre 2001 nella causa L. P., inc. n.

35.2000

, confermata dal TFA con pronunzia del 12 luglio 2002, U 1/02.

La

suevocata problematica dovrà semmai venire risolta - in un secondo tempo –

dalla CO 1, nel quadro dell'applicazione dell'art. 36 LAINF.

In esito

ai considerandi che precedono - ritenuto che gli elementi costitutivi di una

lesione corporale parificata ai postumi d'infortunio (ossia il fattore esterno,

la repentinità nonché l'azione involontaria e lesiva che colpisce il corpo

umano) sono, in concreto, senz'altro adempiuti - va riconosciuto l’obbligo a

prestazioni dell'assicuratore infortuni convenuto anche per quanto riguarda la

spalla sinistra.

A

proposito dell’affermazione, contenuta nel rapporto 6 ottobre 2005 del dott. __________,

secondo cui, dimostrando che l’evento del 19 maggio 2000 ha comportato soltanto

una traumatizzazione di alterazioni degenerative preesistenti, la CO 1 potrebbe

sostenere che a un certo momento lo status quo sine è stato raggiunto

(allegato a XXXIV, p. 12), questa Corte rileva che, in una sentenza del 28

giugno 2004 nella causa D., U 60/03, consid. 3.3, il TFA ha stabilito che

ammettere, nell’ambito delle lesioni enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF, il

ritorno allo status quo ante oppure l’evoluzione verso lo status quo

sine, significherebbe eludere questa disposizione. Del resto, ci si

ritroverebbe di nuovo confrontati, immediatamente dopo avere riconosciuto

l’esistenza di una lesione parificata ad infortunio, con la difficoltà di dover

distinguere tra l’origine degenerativa o infortunistica di questa lesione.

2.2.9

Dalla

decisione su opposizione impugnata risulta che l’assicuratore LAINF convenuto

ha invece esplicitamente riconosciuto che i disturbi al polso sinistro

sono una conseguenza naturale del sinistro del maggio 2000 (doc. A, p. 6: “Gli

unici disturbi da porre in diretta relazione con l’evento infortunistico del 19

maggio 2000, …, sono quelli al polso”).

Il TCA

può senz’altro aderire a questo parere, anche alla luce di quanto indicato al

riguardo dal dott. __________ nel suo referto peritale (XXIV, risposta al

quesito n. 3 di parte convenuta: “L’instabilità dell’articolazione radio-cubitale

inferiore sinistra, è probabilmente la conseguenza dell’infortunio”).

Per

quanto concerne il gomito sinistro, l’atteggiamento della CO 1 si

rivela contradditorio.

Infatti,

nel novembre 2002, l’avv. RA 2, riferendosi alla perizia allestita dal dott. __________

(doc. 68), ha affermato che i disturbi a questo livello erano connessi con

l’infortunio (doc. 71, p. 2), mentre che, in sede di decisione su opposizione,

osservando che, citiamo: “Gli unici disturbi da porre in diretta relazione con

l’evento infortunistico del 19 maggio 2000, …, sono quelli al polso” (doc. A,

p. 6), l’amministrazione ha implicitamente negato l’eziologia traumatica alla

problematica interessante il gomito sinistro.

Interpellato

al riguardo, l’esperto giudiziario ha dichiarato che i disturbi risentiti in

corrispondenza della ferita lacero-contusa al gomito sinistro (evocabili

palpando l’olecrano), sono una probabile conseguenza dell’evento traumatico

assicurato.

D’altro

canto, sempre secondo il dott. __________, non è dimostrabile, secondo il

criterio della verosimiglianza preponderante, che RI 1 soffra anche di una

sindrome irritativa del nervo ulnare al solco epitrocleare, la cui esistenza è

stata definita semplicemente possibile (XXIV, risposta al quesito n. 3 di parte

convenuta).

Sulla

scorta delle indicazioni fornite dal perito giudiziario, questo Tribunale

ritiene che, trattandosi del gomito sinistro, la responsabilità della CO 1

risulta sì impegnata, ma limitatamente ai dolori presenti a livello della cicatrice

della ferita lacero-contusa, riportata in occasione dell’incidente stradale del

19.

maggio 2000 (cfr., del resto, il rapporto 30.9.2002 del dott. __________,

medico fiduciario, in cui si afferma che, citiamo: “… i soli disturbi in

rapporto diretto con esso [con l’infortunio assicurato, n.d.r.] sono

quelli del gomito e del polso sinistro” – la sottolineatura è del

redattore).

2.3

Diritto

alla cura medica

2.3.1

Giusta l'art.

10.

LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio

(cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16

LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6

LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter,

Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

In una

sentenza del 31 agosto 2004 nella causa M., U 305/03, consid. 4.1, l'Alta Corte

ha precisato, con riferimento alla disposizione di cui all'art. 19 cpv. 1

LAINF, che non è sufficiente che il trattamento medico lasci presagire un

miglioramento di poca importanza oppure che un sensibile miglioramento possa

essere previsto in un futuro ancora incerto.

2.3.2

Chiarito, ai

considerandi precedenti, l’aspetto eziologico, il TCA deve esaminare se, al

momento in cui l’assicuratore infortuni ha dichiarato chiusa la cura medica (fine

settembre 2002), le condizioni di salute di RI 1 potevano essere considerate

stabilizzate, nel senso che da ulteriori provvedimenti terapeutici non vi era

più da attendersi dei sensibili miglioramenti.

La CO 1

lo ha sostenuto per quanto concerne il polso e il gomito sinistri (cfr. doc.

112: “… i disturbi al gomito sinistro sono ormai stabilizzati da molto

tempo e non risultano suscettibili di ulteriori miglioramenti con un intervento

o una cura conservativa qualsiasi; (…). … i disturbi al polso sinistro

(…). Non esiste purtroppo la possibilità di migliorare la mobilità in modo

significativo con un intervento chirurgico, come emerge da molteplici pareri

specialistici acquisiti; le sole cure suscettibili di portare qualche

miglioramento sono quelle di tipo conservativo (palliative, analgesiche ed

antinfiammatorie applicabili al bisogno)”), mentre che, per quanto riguarda la

spalla sinistra, essa non si è pronunciata (visto che i relativi disturbi erano

stati (erroneamente) dichiarati di origine morbosa).

Con la

propria impugnativa, l’assicurato non ha contestato l’estinzione del diritto

alle prestazioni di corta durata.

In

effetti, egli ha chiesto che gli vengano assegnate delle prestazioni di lunga

durata (rendita d’invalidità e IMI), il cui diritto viene definito una volta

stabilizzato lo stato di salute (cfr. il petito del ricorso, con la

precisazione che le cure mediche di cui è chiesto il rimborso sono anteriori

alla data di chiusura decisa dalla CO 1).

Anzi,

trattandosi del polso e del gomito sinistri, egli si è esplicitamente

dichiarato d’accordo che la situazione è ormai stabile (I, p. 6: “I disturbi al

gomito sinistro, pur risultando effettivamente stabilizzati, … (…). Per stessa

ammissione della CO 1 il danno riportato al polso è permanente: non vi è

infatti possibilità di migliorarne la mobilità, né tanto meno la stabilità”).

2.3.3

Un attento

esame della documentazione medica agli atti, in particolare dei referti elaborati

dai periti giudiziari, permette a questa Corte di fare propria l’opinione,

unanime, delle parti a proposito del momento in cui le condizioni di salute di RI

1.

si sono stabilizzate (cfr. consid. 2.9.).

È vero

che il dott. __________, rispondendo al quesito n. 2 proposto dal TCA, ha

affermato di non condividere la decisione dell’assicuratore LAINF di chiudere

la cura medica a far tempo dal mese di settembre 2002 (XXIV, p. 12).

Tuttavia,

non si può nemmeno ignorare che gli interventi da lui proposti per ovviare

all’instabilità radio-cubitale cronica sintomatica - legamento-plastica secondo

Berger-Adams e intervento di Sauvé-Kapandji - presentano entrambi diverse

incognite per quel che è dell’esito finale (XXIV, p. 12: “Pur condividendo

totalmente le riserve espresse dai colleghi __________ e __________ sui

risultati oggettivi delle legamento-plastiche e dell’intervento di

Sauvé-Kapandji, nonché sulle loro potenziali complicazioni, … (…). Nel caso

specifico è comunque giusto esprimere con il paziente ulteriori riserve sul

risultato potenziale, tenendo conto anche della lassità bilaterale, in quanto

questi pazienti sembrano rispondere in modo meno predittivo alla chirurgia

ricostruttiva …”), aspetto che era del resto già stato sottolineato tanto dal

Prof. dott. __________ della Clinique de __________ di __________, il

quale aveva suggerito un approccio di tipo conservativo (doc. 60), quanto dal dott.

__________, Primario di chirurgia della mano presso la __________ di __________,

il quale aveva evidenziato la refrattarietà dell’assicurato a sottoporsi ad un

nuovo intervento operatorio (doc. 81; cfr., pure, il rapporto 28.5.2001 del

dott. __________ [doc. T], in cui si afferma che l’esito di un intervento di

stabilizzazione sarebbe molto insicuro e che la situazione potrebbe pure venir

peggiorata), di modo che, a giudizio di questo Tribunale, non è dimostrato, con

il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che essi

consentirebbero di migliorare notevolmente lo stato di salute di RI 1.

Una

conclusione analoga si impone per quanto concerne la situazione del gomito e

della spalla.

A

proposito del gomito sinistro, il dott. __________ non ha formulato alcuna

proposta terapeutica (cfr. XXIV).

Trattandosi

della spalla sinistra, il dott. __________ ha sostenuto che, citiamo: “… solo

un intenso e continuo lavoro di rinforzo della muscolatura intorno alla spalla

stessa potrebbe permettere parzialmente di correggere l’atrofia muscolare e

quindi aumentare la forza della muscolatura stessa interno alla spalla

diminuendo il persistente conflitto subacromiale”, condizionando tuttavia

l’esito terapeutico a un, citiamo: “… preesistente miglioramento della

situazione a livello del polso sinistro” (XXVII, risposta ai quesiti n. 6 di

parte attrice e n. 2 proposto dal TCA).

In esito

a quanto precede, la CO 1 in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF era effettivamente

legittimata a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni di cura medica a contare

dal 30 settembre 2002.

L’insorgente

ha chiesto che l’assicuratore infortuni venga condannato a rimborsargli due

fatture di cura medica, l’una, datata 15 dicembre 2001, della __________ (fr. 2'232.--),

l’altra, datata 15 gennaio 2002, della __________ (fr. 1'216.--) (cfr. I, p.

9).

La CO 1,

in risposta di causa, è rimasta silente in proposito (cfr. VIII, p. 14).

Ora, il

TCA non dispone di alcun elemento che gli consenta di stabilire, con cognizione

di causa, se le fatture appena menzionate debbano andare a carico

dell’assicurazione LAINF oppure no.

Pertanto,

la CO 1 è invitata ad appurare a quali trattamenti esse si riferiscono e a

pronunciarsi in merito al proprio obbligo a prestazioni.

2.4

Diritto

all’indennità giornaliera

2.4.1

Secondo

l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a

seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità

giornaliera.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, la nozione di incapacità di lavoro è identica in

tutti i campi dell'assi­curazione sociale: viene considerata incapace di lavoro

una persona che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria

attività o lo è soltanto in misura ridotta oppure, ancora, soltanto con il

rischio di aggravare il suo stato di salute (DTF 111 V 239 consid. 1b; A. Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, p.

286ss..; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

La questione a sapere se l'assicurato sia o meno incapace di

lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni

deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determi­nate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può an­co­ra svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante

ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque

l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro

che effetti­vamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720, p. 106 consid.

2, U 27, p. 394 consid. 2b e giuri­sprudenza ivi citata).

L'assicurato

che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto

i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nono­stante, giudicato per l'attività che egli

potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze

di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in

considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al

più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.

91).

2.4.2

RI 1, con decisione formale del 5 settembre 2003, è stato

dichiarato totalmente abile al lavoro a far tempo dal 9 giugno 2001 (doc. 112).

Occorre

rilevare che, in precedenza, l’assicurato aveva percepito dalla CO 1 indennità

giornaliere corrispondenti ad un’incapacità lavorativa del 100% dal 22 maggio

al 12 settembre 2000, del 75% dal 13 settembre 2000 all’8 giugno 2001 e del 25%

dal 9 giugno 2001 al 31 ottobre 2002.

La

decisione di sopprimere il diritto all’indennità giornaliera con effetto

retroattivo al 9 giugno 2001 (e di pretendere quindi la restituzione delle

indennità corrisposte durante il periodo 9 giugno 2001-31 ottobre 2002), è

stata presa sulla scorta delle risultanze di un sopralluogo esperito, in

incognito, da una collaboratrice della CO 1 presso l’esercizio pubblico gestito

dal ricorrente.

In

particolare, dal relativo rapporto, datato 28 ottobre 2002, risulta che la

citata collaboratrice non avrebbe, citiamo: “… notato alcun impedimento nello

svolgimento del lavoro da parte del RI 1: anzi, ha avuto parecchio da fare per

tutta la serata, ha cucinato parecchi chili di carne (impressionante!), correva

a destra e sinistra, era molto agile alla griglia ed utilizzava normalmente

entrambe le mani … nulla quindi che lasciasse trapelare esiti di un

“infortunio”” (doc. 70, p. 2).

2.4.3

Gli esperti

designati dal TCA hanno avuto modo di pronunciarsi in merito all’esigibilità

lavorativa.

Il dott. __________,

dopo aver ricordato che l’attività di gerente di una ricevitoria comportava

delle mansioni essenzialmente amministrative, ha affermato che l’incidenza del

danno infortunistico al gomito/polso sinistro sulla capacità lavorativa deve

essere considerata limitata (XXIV, risposta al quesito n. 5 di parte convenuta:

“Il danno residuo, all’esame odierno (22.04.2005), per questa attività di

gerente di ricevitoria, può essere calcolato come limitato”).

A una

conclusione indentica è giunto pure il dott. __________ per quanto attiene alla

spalla sinistra (cfr. XXVII, risposta al quesito n. 5 di parte convenuta).

Per

quanto riguarda invece l’attività di gerente/cuoco di un esercizio pubblico, il

chirurgo della mano consultato da questa Corte si è così espresso:

"

Nell’attività di cuoco, soprattutto quale

addetto alla griglia, la limitazione della capacità lavorativa puo essere

considerata importante. L’instabilità dell’articolazione radio-cubitale

inferiore determina dolori, e l’esame odierno ha oggettivato una diminuzione

significativa della forza di presa e della mobilità, soprattutto in

pro-supinazione. La mano sinistra, non dominante, viene utilizzata

nell’attività di cuoco soprattutto quale “mano di forza” rispetto alla mano

destra, mano di “maggior precisione”. La sub-lussazione della radio-cubitale

inferiore, sintomatica, determina limitazioni dolorose alla pro-supinazione,

necessaria per es. nel girare le pietanze sulla griglia. L’utilizzo della mano

destra può in parte compensare la limitata e dolente pro-supinazione della mano

sinistra, ma non in tutte le attività.

Il rapporto CO 1 descrive il signor RI 1 come

“molto agile alla griglia ed utilizzava normalmente entrambe le mani”.

Difficile credere, sulla base dell’esame odierno, e con le limitazioni

oggettive misurate, che questo sia ancora il caso.

(…).

Il documento AD fa riferimento ad una visita

effettuata nel ristorante il 26.10.2002. Il rapporto del Prof. __________

dell’11.09.2002 (ca 1 ½ mese prima della visita in ristorante) riferisce di una

stiloide cubitale molto sensibile alla palpazione, con una mobilità del polso

nettamente diminuita (F/E 20-0-40, IR/IU 10-0-25 e deficit di supinazione di

20°).

All’esame del 23.05.2003 del Dr. __________ (ca.

6.

mesi dopo la visita in ristorante), la situazione non sembra migliorata in termini

di mobilità, con una P/S dolorosa e limitata a 20-0-60, una F/E limitata a

45-0-40.

Sulla base di questi dati medici e oggettivi, la

limitazione della capacità lavorativa in qualità di cuoco addetto alla griglia

sono importanti e contraddicono le osservazioni del rapporto della

signora __________ della CO 1.”

(XXIV,

risposta al quesito n. 5 di parte convenuta)

Nella

risposta al quesito n. 1 proposto da questo Tribunale, il dott. __________ ha

ribadito il proprio parere:

"

La valutazione può essere fatta solo sulla base

dei dati oggettivi ed ai precedenti esami. Il documento T del 28.05.2001 (Dr. __________)

attesta un’instabilità massiccia dell’articolazione radio-cubitale inferiore,

responsabile di dolori irradianti nell’avambraccio.

L’esame del 26.03.2001 (documento R) attesta di

una limitata P/S a 20-0-60 con riserve legate ai dolori. Viene descritta

un’iniziale paresi della muscolatura intrinseca valutata a M4 60%.

Alla valutazione intermedia del 09.11.2001 del

dr. __________ (documento N) viene attestata una P/S di 70-0-70 con una

sensibile diminuzione della F/E a 20-0-20 e instabilità della radio-cubitale

inferiore. Vengono descritti vivi dolori alla compressione passiva della testa

dell’ulna, nonché piccoli scricchiolii funzionali. Viene descritta una dolenzia

spiccata in corrispondenza dell’articolazione cubito-radiale distale.

Sulla base di queste osservazioni, non condivido

la decisione della CO 1 di ritenere l’assicurato totalmente abile al lavoro

nella sua abituale professione di cuoco/esercente dal 09.06.2001.”

(XXIV, p.

11)

La

limitazione nell’esercizio della professione di esercente/cuoco, attribuibile

ai postumi residuali dell’infortunio assicurato, è stata quantificata dal dott.

__________ n circa il 30% (cfr. risposta al quesito n. 3 di parte attrice: “Con

specifico riferimento alle condizioni del polso e del gomito sinistro,

l’incidente del 19.05.2000, per il quale è ritenuto il nesso di causalità

probabile con instabilità radio-cubitale inferiore, determina un’incapacità lavorativa

valutabile in ca. 30%.”).

Il dott. __________,

relativamente all’attività di esercente/cuoco, ha anch’egli definito importanti

gli impedimenti derivanti dal danno infortunistico alla spalla sinistra (XXVII,

risposta al quesito n. 5 di parte convenuta), impedimenti che il perito

giudiziario ha quantificato in un 20% (XXVII, risposta al quesito n. 3 di parte

attrice).

Infine,

così come il collega dott. __________, il dott. __________ ha affermato di non

ritenere corretto che RI 1 sia stato dichiarato totalmente abile al lavoro a

contare dal 9 giugno 2001 (XXVII, risposta al quesito n. 1 proposto dal TCA).

In corso

di causa, questa Corte ha invitato il dott. __________ a consultarsi con il

dott. __________ allo scopo di stabilire, citiamo: “… qual è verosimilmente

stata l’incapacità lavorativa complessiva (dunque tenuto conto

sia dei disturbi al polso/gomito, sia di quelli che interessano la spalla)

presentata da RI 1 durante il periodo giugno 2001-settembre 2002, nella

professione di cuoco ed in quella di gerente di una ricevitoria.” (XLIV).

Questo il

contenuto del complemento peritale presentato dal dott. __________ il 3

febbraio 2006:

"

Mi sono consultato con il Dr. __________ per la

valutazione di un’incapacità complessiva riguardante la professione di cuoco e

quella di gerente di ricevitoria, nel periodo che va da giugno 2001 a settembre

2002.

A nostro avviso, la limitazione principale è

costituita dall’instabilità della radio-cubitale inferiore (incapacità

lavorativa del 30%) e, in misura minore, dalla limitazione della spalla

sinistra (incapacità lavorativa 20%).

Le due incapacità hanno un effetto additivo solo

parziale per influenza reciproca, generalmente però compensabile-compensata

mutuamente, come indicato dal Dr. __________ (pagina 12, documento 4 del

06.10

).

Queste compensazioni sono valide però solo in

certi limiti perché ritengo che anche con “l’adduzione del braccio portandolo

al corpo con possibilità di compensare un difetto della supinazione di 20-30°

al massimo”, questo non permette di palliare al problema dell’instabilità

dolorosa della radio-cubitale inferiore.

L’incapacità lavorativa valutata in via

medico-teorica si situa a nostro avviso tra il 30-35% per le attività nel

campo della ristorazione. In attività alternative, nei limiti funzionali

accertati dagli esami del polso e, in misura minore, della spalla,

l’esigibilità può essere maggiore.”

(XLV)

Tenuto

conto delle puntuali indicazioni fornite dai periti giudiziari circa gli

impedimenti addebitabili al danno alla salute di origine traumatica, della

natura - puramente amministrativa - delle mansioni da svolgere (visite alla

clientela, consulenza sulle giocate, preparazione delle schedine e sorveglianza

delle vincite), nonché del fatto che i disturbi interessano la mano sinistra adominante,

il TCA ritiene plausibile che RI 1 abbia ritrovato nel giugno 2001 una piena

capacità lavorativa nell’esercizio dell’attività (accessoria) di gerente di una

ricevitoria.

Diverso

il discorso per quanto riguarda la professione di esercente/cuoco.

A questo

proposito, gli esperti giudiziari - considerati gli importanti impedimenti

funzionali a livello (soprattutto) del polso sinistro, oggettivati

in occasione delle consultazioni eseguite immediatamente prima (28 maggio 2001:

dott. __________) e immediatamente dopo (9 novembre 2001: dott. __________) la

data d’estinzione del diritto all’indennità giornaliera, del resto ancora

constatati durante le visite peritali del 22 aprile e 12 luglio 2005 (cfr.

XXIV, risposta al quesito n. 4 di parte convenuta: “Oggettivamente è accertata

una diminuzione della forza di presa al Jamar di ca. il 50% e questo a 3

riprese. Alla tecnica dell’alternato rapido, si confermano gli stessi valori.

Viene oggettivata una diminuzione della forza di presa pollice-indice, a 3

riprese, del 50%. Viene oggettivata una limitata pro-supinazione con

sub-lussazione posteriore della testa dell’ulna. Viene oggettivata una

diminuzione della flesso-estensione e delle duzioni radiali-ulnari.” e XXVII,

risposta al quesito n. 4 di parte convenuta: ”In merito alla spalla sinistra

viene oggettivata una diminuzione della forza nell’eseguire i movimenti di

abduzione e di elevazione anteriore della spalla stessa, con insorgenza di

dolori tra gli 80° e i 150°, gli stessi dolori che si presentano durante questi

movimenti in maniera attiva e senza resistenza”) - hanno affermato di non potere

condividere la tesi secondo cui l’insorgente avrebbe ritrovato una piena

capacità lavorativa già a partire dal 9 giugno 2001.

Inoltre,

secondo il dott. __________, nell’attività di cuoco, ancor più per un addetto

alla griglia, la mano adominante (in casu quella sinistra) non può

essere completamente risparmiata. Anzi, in talune situazioni, essa assume addirittura

la funzione di “mano di forza” rispetto a quella dominante (cfr. XXIV, risposta

al quesito n. 5 di parte convenuta).

In caso

di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi

imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto,

nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per

fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352

consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il

giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui

il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una

controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti ad un diverso

risultato (DTF 101 IV 130).

Il

giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa

opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in

dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

Deve

tuttavia essere sottolineato che il perito giudiziario ha uno statuto speciale

nel senso che egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone

alla comminatoria di cui all'art. 307 del Codice penale, una funzione

qualificata al servizio della giustizia (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella

causa B.,

U 288/99, consid. 3a, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate). Al

contrario, lo specialista consultato dall'assicuratore contro gli infortuni non

è sottoposto alla comminatoria di cui all'art. 307 CPS, disposizione che

concerne esclusivamente la procedura giudiziaria. Quindi, nell'ambito del

libero apprezzamento delle prove, una perizia amministrativa riveste un valore

probatorio limitato rispetto ad una perizia giudiziaria (cfr. STFA del

15.

gennaio 2001 succitata, consid. 3a: "Ein

Administrativgutachten lässt sich somit hinsichtlich seines Stellenwerts im

Rahmen der Beweiswürdigung und Rechtsfindung nur sehr beschränkt mit einer

gerichtlich angeordneten Expertise vergleichen").

In concreto, i rapporti peritali allestiti dai dott. __________ e __________

non contengono contraddizioni.

D’altra

parte, le loro perizie giudiziarie presentano tutti i requisiti posti dalla

giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico,

piena forza probante (cfr. RJJ 1995 pag. 44; RAMI 1991 U 133, p. 311ss. consid.

1b): in particolare, essi hanno espresso la loro valutazione in modo chiaro,

motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso.

Pertanto,

questa Corte non ravvisa validi motivi che le impongano di scostarsi dalle

conclusioni formulate dai periti giudiziari.

In questo

ordine di idee, una particolare rilevanza va attribuita al fatto che le

constatazioni mediche dei dottori __________ e __________ a proposito della

natura e della gravità degli impedimenti legati al danno alla salute post-traumatico,

segnatamente quello riguardante l’estremità superiore sinistra, coincidono perfettamente

con quelle degli altri sanitari che si sono in passato interessati al caso di RI

1.

(cfr., ad esempio, il referto 23 maggio 2003 del dott. __________ [doc. 81, p. 2]: “Ich glaube aber, dass die Funktion der

linken Hand durch diese Problematik relevant und einfühlbar eingeschränkt

ist, so dass die vom Patienten angegebenen Beschwerden in diesem Sinne

nachvollziehbar sind” – la sottolineatura é del redattore), medico fiduciario

della CO 1 compreso.

Il

TCA non ignora che la collaboratrice della CO 1 __________ ha sostenuto che, in

occasione del sopralluogo in incognito da lei esperito il 26 ottobre 2002, il

ricorrente, citiamo: “…utilizzava normalmente entrambe le mani … nulla quindi

che lasciasse trapelare esiti di un “infortunio”” (doc. 70, p. 2).

Nondimeno, le sue

dichiarazioni non appaiono suscettibili d’infirmare l’apprezzamento della

capacità lavorativa espresso dagli esperti giudiziari.

Intanto, esse sono il

risultato di un’unica osservazione durata il tempo di una cena.

In secondo luogo,

l’osservazione è avvenuta a distanza di un anno e mezzo circa dal momento in

cui l’assicurato è stato reputato aver ritrovato una piena abilità lavorativa

e, in ogni caso, posteriormente al periodo qui in discussione (9.6.2001-30.9.2002).

In terzo luogo, le

dichiarazioni di __________ non risultano suffragate da un supporto video. Ora,

considerato come l’affermazione secondo cui l’assicurato “…utilizzava normalmente

entrambe le mani …” è il frutto di una valutazione, formulata per di più da una

dipendente dell’assicuratore LAINF stesso, l’assenza di immagini suggerisce a

questa Corte di giudicarne con prudenza l’attendibilità.

Infine, va sicuramente

sottolineato che le indicazioni contenute nel rapporto 28 ottobre 2002 della

collaboratrice della CO 1 sono state valutate negativamente dai periti

giudiziari, nel senso che esse contrastano con gli impedimenti funzionali da

loro (e da tutti gli altri sanitari) oggettivati (cfr. XXIV,

risposta al quesito n. 5 di parte convenuta e XXVII, risposta al quesito n. 3

proposto dal TCA).

In esito a quanto precede,

il TCA ritiene provato, perlomeno secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che, nel corso del periodo 9

giugno 2001-30 settembre 2002, l’assicurato ha presentato un’inabilità

lavorativa del 35% (cfr. XLV) nell’esercizio della sua

abituale professione di esercente/cuoco, percentuale che non si discosta di

molto da quella riconosciuta in un primo tempo dalla CO 1, sulla scorta delle

risultanze di un’indagine economica esperita da un ispettore __________ (cfr.

doc. 43: “Alla luce delle risultanze emerse dall’ultimo colloquio tra il sig. RI

1.

e l’ispettore __________, (…), riteniamo che l’inabilità lavorativa possa

essere ridotta al 25% con effetto immediato”), di modo che, durante questo

stesso periodo, egli ha diritto a delle indennità giornaliere corrispondenti.

2.5

A partire dal 1° ottobre

2002, così come già indicato al considerando 2.10., il diritto alle prestazioni

di corta durata, segnatamente quello all’indennità giornaliera, si è estinto in

virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.

La causa deve essere

retrocessa alla CO 1 affinché proceda a ridefinire il diritto di RI 1 alle

prestazioni di lunga durata (rendita di invalidità e IMI), considerando, questa

volta, anche i disturbi localizzati alla spalla sinistra.

Nel pronunciarsi in merito

all’eventuale diritto alla rendita di invalidità, l’assicuratore LAINF convenuto

potrà semmai tener conto di tutti quegli aspetti sollevati con il proprio

allegato del 9 gennaio 2006 (cfr. XLIII).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ È

accertato l’obbligo della CO 1 di assumere il danno alla spalla

sinistra.

§§§ La

CO 1 è condannata a versare all’assicurato, durante il periodo 9 giugno 2001-30 settembre

2002, indennità giornaliere corrispondenti ad un’incapacità

lavorativa del 35% nella professione di esercente/cuoco.

§§§§ La

causa è retrocessa alla CO 1 affinché ridefinisca il diritto alle

prestazioni di lunga durata, tenendo conto

anche dei disturbi localizzati alla spalla sinistra.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà all’assicurato l’importo di

fr. 1'200.— (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PE 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster