35.2004.100
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
9 marzo 2005Italiano29 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2004.100
Data decisione, Autorità:
09.03.2005, TCA
Titolo:
assicurato scivola e batte il ginocchio. Negata causalità naturale, sia diretta che indiretta, fra l'infortunio e l'ernia discale apparsa con un tempo di latenza di circa 2 anni. Incarto retrocesso all'assicuratore per determinare capacità lavorativa tenuto conto dei soli postumi al ginocchio
CAUSALITÀ NATURALE
ERNIA DISCALE
INDENNITÀ GIORNALIERA
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 16 LAINF
art. 6 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2004.100
mm/ss
Lugano
9 marzo 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca
Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 novembre 2004
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1°
ottobre 2004 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 9
ottobre 2001, RI 1 – dipendente della ditta __________ di __________ in qualità
di operaio e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1 –
è scivolato nel bagno di casa ed ha battuto il ginocchio destro contro la vasca
da bagno, riportando una lesione meniscale.
Il caso è
stato assunto dall'CO 1, il quale ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Il decorso
post-infortunistico si è rivelato piuttosto problematico: fra il mese di
dicembre 2001 ed il mese di gennaio 2004, l'assicurato è stato infatti sottoposto
a ben cinque interventi chirurgici al ginocchio destro.
1.3. Nel corso
del mese di novembre 2003, RI 1 ha denunciato la comparsa di disturbi anche
alla schiena
(cfr.
doc. 133).
La TAC
eseguita il 17 gennaio 2004 ha messo in evidenza la presenza di due ernie discali
a livello di L4/L5 e L5/S1 (cfr. referto accluso al doc. 142).
1.4. Con
decisione formale del 30 marzo 2004, l'assicuratore
LAINF –
tenuto conto unicamente dei postumi residuali al ginocchio destro - ha
dichiarato l'assicurato totalmente abile al lavoro dal 17 maggio 2004
(negandogli perciò il diritto ad una rendita d'invalidità) e l'ha posto al beneficio
di un'indennità per menomazione all'integrità del 5%.
D'altra
parte, l'CO 1 ha rifiutato di riconoscere la propria responsabilità
relativamente ai disturbi localizzati al rachide lombo-sacrale (cfr. doc. 150).
A seguito
dell'opposizione interposta dal RA 1 per conto dell'assicurato (cfr. doc. 169),
l'assicuratore infortuni, in data 1° ottobre 2004, ha confermato il contenuto
della sua prima decisione (doc. 173).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 25 novembre 2004, RI 1, sempre patrocinato dall'RA 1, ha
chiesto, in via principale, che l'CO 1 venga condannato a riconoscergli
ulteriori indennità giornaliere ed a riqualificarlo professionalmente e, in via
subordinata, che venga ordinata una perizia medica giudiziaria, argomentando:
" 1.
Con decisione del 1. ottobre 2004 la spettabile CO 1 in __________ respinge un ricorso in materia di assicurazione
perdita di guadagno relativa ad infortunio presentata dal ricorrente.
Soffrendo il ricorrente di una patologia al ginocchio dx.,
rispettivamente di una ernia discale,
l'autorità di prime cure motiva la decisione impugnata adducendo che i
problemi di deambulazione per il ginocchio non sono causa diretta dei
conclamati problemi di ernia discale, rimandando pertanto il ricorrente all'indennità perdita di guadagno
per malattia e, se del caso, alla mutua italiana in ragione dell'art. 49 cpv. 4
LPGA.
2. In sintesi, a fine settembre 2001 il ricorrente,
operaio presso la __________, ha
urtato il ginocchio e meglio quello dx. contro il bordo della vasca da bagno
e in data 9 ottobre 2001 il ricorrente si è sottoposto ad una visita presso il medico curante, annunciando nel contempo
l'infortunio alla CO 1 per il
tramite del proprio datore di lavoro.
Il citato esame ha evidenziato nel ricorrente una lesione al corno
posteriore del menisco interno. Di seguito il ricorrente si è dovuto suo
malgrado sottoporre a diversi interventi
chirurgici e meglio due operazioni in Italia presso l'ospedale di __________, un intervento in Ticino presso il dr.
med. __________, due operazioni, sempre in Svizzera e più precisamente
in Berna, senza tuttavia mai riuscire a guarire.
3. In
questa sede si evita di riprendere in toto le allegazioni di cui si fa
promotrice l'autorità di prime cure nel contesto della sua decisione su opposizione del 1. ottobre 2004 che in questa
sede s'impugna, richiamando nel contempo, quale nuovo elemento probatorio, il
documento redatto in data 10 novembre
2004 dal dr. med. __________, medico specialista in medica interna in __________.
4. Documentazione medica che attesta una patologia
nel paziente e meglio del ginocchio
dx. sufficientemente grave e consolidata tanto da ritenere che le condizioni del ricorrente non
possano migliorare in futuro quanto semmai peggiorare.
Stante al recente documento medico redatto dal Dr. __________,
grave appare anche la patologia dorsale
quale diretta conseguenza della zoppia e dei disturbi cronici al ginocchio dx.
Ne consegue, a mente del
sottoscritto patrocinatore, rispettivamente del medico specialista, l'autorità
di prime cure spetta il compito di elargire una prestazione di indennità
giornaliera in favore del ricorrente e parimenti, sempre a CO 1, spetta il
compito di porre in essere un piano realistico di riqualificazione professionale in favore del
ricorrente."
(I)
1.6. L'CO 1, in
risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.7. In data 30
dicembre 2004, l'assicurato ha ribadito che l'ernia del disco di cui è affetto
deve essere imputata alle difficoltà di deambulazione causate dalla patologia
al ginocchio destro ed ha versato agli atti ulteriore documentazione medica (cfr.
V + allegati).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella
causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00;
STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p.
190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26
ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Sempre in
ordine, va osservato che, secondo l'assicuratore LAINF convenuto, oggetto della
vertenza sarebbe esclusivamente la questione a sapere se RI 1 ha o meno diritto
a prestazioni per l'ernia discale e, più concretamente, se quest'ultima
patologia costituisce una conseguenza, naturale ed adeguata, del sinistro
dell'ottobre 2001 (cfr. doc. 173, p. 2 e III, p. 3).
Il TCA
non può condividere questa opinione.
In
effetti, con l'opposizione del 30 agosto 2004 (cfr. doc. 169), l'assicurato ha
contestato il fatto di avere ritrovato una piena capacità lavorativa a far
tempo dal 17 maggio 2004.
Al
riguardo, egli ha fatto riferimento alla certificazione 13 agosto 2004 del
dott. __________ (acclusa all’opposizione), il quale ha ritenuto il suo paziente
inabile al lavoro in misura del 100%, tenuto conto, non soltanto della
problematica dorsale, ma pure dello stato del ginocchio destro (cfr. rapporto
del 13.8.2004 accluso al doc. 169).
Il medico
curante dell'insorgente ha precisato la propria tesi con il referto del 10
novembre 2004 - il cui contenuto è stato esplicitamente richiamato in sede di
ricorso (cfr. I, p. 3) - nel quale si legge, citiamo: "… dal 2001
sofferente di algie al ginocchio dx con importante zoppia e limitazione funzionale
da meniscopatia e condropatia, sottoposto più volte a intervento chirurgico
senza evidente beneficio clinico da parte del paziente; non miglioramento con
le sedute di fisioterapia e terapia riabilitativa nel tempo disposte; (…). Tali
menomazioni non appaiono emendabili con mezzi chirurgici o fisiatrici, sono
croniche e non soggette a miglioramento nel tempo, ma anzi appaiono destinate a
graduale e inevitabile, benché lento, peggioramento. In termini lavorativi
pertanto ritengo il paziente inidoneo al lavoro specifico nella misura del
100%, senza possibilità di miglioramento col tempo" (doc. C).
Alla luce
di quanto precede, questa Corte ritiene che oggetto della presente procedura
sia pure la questione a sapere se l'assicuratore convenuto era o meno
legittimato a dichiarare RI 1 abile al lavoro dal 17 maggio 2004, tenuto conto
dello stato del ginocchio destro.
Nel
merito
2.3. Il 1° giugno
2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in
particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale (art. 8 ALC).
Indipendentemente
dall'applicabilità temporale dell'ALC alla presente fattispecie (cfr. DTF 128 V
317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03,
consid. 5), i presupposti materiali per stabilire se l'assicuratore era
legittimato a negare il diritto ad ulteriori prestazioni si determinano in ogni
caso secondo il diritto svizzero. Infatti, anche a seguito dell'entrata in
vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno
1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati,
ai lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si spostano all'interno della
Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa.
Così, in virtù dell'art. 53 del Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero,
vittima di un infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello
Stato competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova
l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate
dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale
Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.
Orbene,
l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i
del Regolamento, il ricorrente era assicurato al momento della domanda di
prestazioni, è l'CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento
determinante, ad esercitare un'attività subordinata in territorio elvetico ed
essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13
n. 2 lett a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U
76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).
Donde
l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.
2.4. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003
ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10
settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20
gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 1° ottobre 2004).
Di
conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il
diritto a prestazioni a far tempo dal mese di maggio 2004, tornano applicabili
le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
2.5. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.6. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale
fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990,
p.
1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato
dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la
causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla
determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle
prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere
provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La
semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è
sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,
l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.
RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.7. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell'assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents
obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.8. Il TCA deve, in primo luogo, valutare se la nota ernia
discale si trova in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con
l'infortunio dell'ottobre 2001.
A
proposito dell'eziologia della citata patologia vertebrale, agli atti figurano
delle valutazioni mediche fra loro contrastanti.
Da un
lato, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha espresso il
parere secondo cui il reperto diagnosticato è di natura squisitamente morbosa:
"
L'assicurato all'epoca scivolava in bagno,
picchiando il ginocchio destro contro la vasca.
Il 3.3.2004 visita medico-circondariale:
l'assicurato lamentava ancora certi disturbi al ginocchio ma era più disturbato
dai problemi alla colonna lombare. Anche clinicamente, la situazione al
ginocchio era abbastanza calma, la funzione era completamente normale e un
segno per una sofferenza intrarticolare era completamente assente.
L'abbiamo quindi dichiarato abile al lavoro nella
misura del 100%.
Il 14.1.2004 sono subentrati dolori alla colonna
lombare. Hanno trovato un'ernia discale. Per accettare un'ernia discale a
carico di un infortunio, ci vuole almeno una caduta da 5 metri sulle gambe ed i
tipici sintomi radicolari entro alcune ore, massimo entro 72 ore.
Quindi l'ernia discale va a carico della Cassa
malati.
Anche la motivazione: "prima non c’era
niente, quindi deve essere una causa di un qualsiasi infortunio" non vale.
Non si può argomentare nel senso post-hoc, ergo propter-hoc.
Per quanto concerne l'IMI rimane invariata la
valutazione del 5%."
(doc.
170)
Dall'altro,
il dott. __________, specialista in medicina interna a __________, ha
sostenuto, dapprima (cfr. rapporto del 13.8.2004), che l'ernia discale è una
conseguenza diretta dell’evento assicurato ("Ritengo pertanto che
l'infortunio sia causa efficace ed efficiente del problema erniario lombare
sofferto dal paziente"), siccome, anteriormente allo stesso, l'assicurato
mai aveva sofferto di lombalgie con o senza sciatalgia e, in seguito (cfr.
rapporto del 10.11.2004), che la menzionata patologia è invece imputabile al
disturbo della deambulazione provocato dalla problematica al ginocchio.
Conformemente
all'esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica, praticamente
tutte le ernie discali sono causate da preesistenti alterazioni degenerative
che interessano i dischi intervertebrali. Solo eccezionalmente - qualora siano
soddisfatti determinati presupposti - può essere ammessa l'esistenza di una
relazione di causalità fra infortunio ed ernia del disco (cfr. RAMI 2000 U 379,
p. 192ss. e l'abbondante giurisprudenza ivi menzionata).
Un'ernia
discale va considerata di natura traumatica
unicamente
- e le condizioni sono cumulative - se l'evento infortunistico presenta una
particolare gravità, se è di per sé idoneo a danneggiare il disco
intervertebrale e se i sintomi dell'ernia discale (sindrome vertebrale o
radicolare), così come la relativa incapacità lavorativa, sono insorti
immediatamente.
In questi
casi, secondo giurisprudenza, l'assicuratore infortuni deve corrispondere le proprie
prestazioni anche in caso di ricaduta e per eventuali operazioni.
Qualora
l'ernia discale sia stata soltanto scatenata, ma non causata dall'infortunio,
l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento traumatico.
Per
contro, in tale ipotesi, le conseguenze di una eventuale ricaduta devono essere
assunte soltanto se esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di
continuità fra l'evento traumatico e la ricaduta (cfr. STFA del 29 dicembre
2000 nella causa S., U 170/00 e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi
citate; STFA del 7 febbraio 2000 nella causa N., U 149/99, parzialmente
pubblicata in RAMI 2000 U 378, p. 190s.).
Secondo
questo Tribunale, nel caso di specie, almeno uno dei presupposti appena
menzionati fa manifestamente difetto.
Infatti,
un attento esame della documentazione medica a disposizione dimostra che
disturbi alla regione lombare sono stati denunciati dal ricorrente - per la
prima volta – nel corso del mese di novembre 2003 (cfr. doc. 133: "Da
qualche tempo, probabilmente dovuti ad un difetto di postura e della
deambulazione, accusa problemi alla schiena"), quindi con un tempo di
latenza di circa due anni.
Del
resto, i tipici sintomi radicolari sono apparsi addirittura più tardi, per la
precisione nel mese di gennaio 2004 (cfr. doc. 139: "Il giorno che è
arrivato a casa (14.1.04) gli è insorto un forte mal di schiena. Non ha tuttora
sensibilità alla gamba sinistra. Non sa cosa è successo. Il 17.1.04, il suo
medico l'ha mandato a fare una TAC. Dal responso è risultato che vi sono 2
ernie: …").
Sulla
scorta di quanto precede, occorre concludere - in accordo con la valutazione
enunciata dal medico fiduciario dell'Istituto assicuratore - che l'infortunio
del 9 ottobre 2001 non ha né causato né, considerato il lungo periodo di
latenza intercorso fra l'evento traumatico e la prima apparizione dei disturbi,
scatenato l'ernia discale di cui è portatore RI 1.
Tale
conclusione trova, del resto, conferma nella perizia 27 ottobre 1998 allestita
dal Prof. dott. R. Seiler, Direttore della Clinica di neurochirurgia
dell'Ospedale universitario di Berna, su incarico del Tribunale delle
assicurazioni del Canton Berna, perizia citata in una sua sentenza del 5
febbraio 2001 nella causa M., consid. 3b, UV 53890/80/98 e UV 58226/67/00.
Infatti,
esprimendosi a proposito dell'eziologia delle ernie discali, il Prof. Seiler ha
affermato, fra le altre cose, che in caso di lesione traumatica del disco
intervertebrale, la capacità di deambulazione e di mantenere la posizione
eretta viene immediatamente soppressa. La persona infortunata non è neppure più
in grado di rialzarsi e deve essere immediatamente trasportata all'ospedale in
posizione sdraiata:
"
(…)
In diesem Zusammenhang kann ebenfalls auf ein vom
angerufenen Gericht in einem früheren Verfahren zur Frage der Unfallkausalität
von Diskushernien eingeholtes Gutachten von Prof. Dr. med. R. Seiler
(Neurochirurgische Klinik des Inselspitals Bern) vom 27. Oktober 1998 verwiesen
werden. Darin wurden namentlich folgende allgemeinen Angaben gemacht: Die
letzte Gelegenheit, bei der das Bandscheibengewebe in den Wirbelkanal vorfällt,
sei für die Entstehung des Bandscheibenvorfalls belanglos. Das heisse, dass
also ein Unfall bei der Verursachung und auch bei der Auslösung eines Prolapses
oder Bandscheibenmassen-Vorfalls dem Nullwert gleichkomme. Eine gesunde
Zwischenwirbelscheibe reisse erst dann, wenn sie von einer ganz erheblichen
Gewalteinwirkung getroffen werde, die mindestens so gross ein müsse, dass auch
ein Wirbelbruch hätte entstehen können. In der Tat seien unfallbedingte
Bandscheibenzerreissungen eine ganz extreme Seltenheit. Die Folgen einer
traumatischen Zerreisung einer Zwischenwirbelscheibe seien mindestens genau so
dramatisch wie ein ausgedehnter Wirbelkörper-Kompressionsbruch. Die Geh- und
Stehfähigkeit werde in einem solchen Fall sofort aufgehoben. Die
verunfallte Patient sie nicht mehr in der Lage, sich aufzurichten, und er müsse
sofort liegend ins Krankenhaus transportiert werden. Betroffen seien in
solche seltenen Fällen stets und immer die oberen Lendenetagen, nicht aber die lumbosakrale
Zwischenwirbelscheibe. Ein Bandscheibenvorfall könne nur dann auf die Folge
einer Gewalteinwirkung zurückgeführt werden, wenn ein adäquates Trauma
vorgelegen sei, die Symptomatologie sofort nach dem Ereignis eingesetzt habe
und der Patient vorher völlig beschwerdefrei gewesen sei. (…)." (sentenza del 5.2.2001 succitata - la sottolineatura è del
redattore)
È
peraltro importante segnalare – con riferimento a quanto fatto valere dal dott.
__________ con la certificazione acclusa al doc. 169 - che il semplice fatto di
essere apparso dopo un infortunio, ancora non significa che un determinato
disturbo sia stato pure causato da questo medesimo infortunio (cfr. DTF
119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; cfr., pure,
Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes
über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 30, nota 96).
RI
1 - fondandosi sul rapporto 10 novembre 2004 del suo
medico curante (doc. C) - ha sostenuto, d'altra parte, che l'ernia discale
costituirebbe una conseguenza indiretta dell'evento infortunistico assicurato, nel senso che le difficoltà di deambulazione a lungo presentate
avrebbero finito per provocare la problematica dorsale (cfr. I, p. 3).
Il TCA
non può condividere la tesi secondo cui i disturbi
al rachide lombo-sacrale sarebbero stati indirettamente provocati dal danno
riportato dal ricorrente al ginocchio destro.
D'altronde,
questa opinione è confermata da diverse perizie specialistiche ordinate dal TCA
in altre procedure ricorsuali. Ad esempio, nella causa T., sfociata nella
sentenza del 4 maggio 2000, inc. n. 35.1999.92-93, i periti giudiziari, i
dottori P. Heini e M. Weber, ambedue Primari presso la Clinica di chirurgia
ortopedica dell'Ospedale universitario di Berna, hanno indicato che solo in casi
eccezionali lo zoppicare può condurre ad un sovraccarico del rachide:
"
Kann der Sachverstädige bestätigen, dass
es eine übliche und geläufige Erscheinung ist. Also als klinisch anerkannte
Tatsache, dass ein körperlicher Schaden an einem unteren Beinteil, wie im Fall
T., im Laufe der Jahre zu degenerativen Pathologien, mit Invaliditätsfolgen, im
Beckenbereich bzw. in der Wirbelsäule führt?
Nein, ein Hinken führt nicht zu einer Überlastung
der Wirbelsäule, solange keine schweren Deformationen vorliegen. Schwere
Deformationen sind Veränderungen mit einer Beinlängendifferenz von > 5 cm
oder einer Situation bei Hüftarthrodese, oder einer Muskelschwäche wie sie
beispielsweise nach einer Poliomyelitis zu beobachten ist. Zudem müssen die
Veränderungen sehr lange einwirken bis sie symptomatisch werden. Bei Herr T.
ist die Deformation/Beeinträchtigung des Gangbildes mässig, die Dauer eher kurz
und bildgebend sind keine über die Altersnorm hinausgehende Veränderungen der
Wirbelsäule feststellbar."
(perizia 7.3.2000 della Clinica di chirurgia
ortopedica dell'Inselspital di Berna, p. 8s.)
Il caso
di RI 1 non rientra fra quelli limite enumerati dai dottori Heini e Weber.
Da un
lato, dalla documentazione agli atti non risulta che l'assicurato presenti una dismetria
degli arti inferiori.
Dall'altro,
Fatti
i disturbi in sede lombo-sacrale sono apparsi a distanza di due anni circa
dall’infortunio. Al riguardo, va sottolineato che nella fattispecie poc'anzi
evocata, la sindrome lombare è insorta circa 8 anni dopo l'evento
traumatico che ha interessato il piede destro (cfr., per un caso analogo, STCA
del 25 febbraio 2002 nella causa A., inc. n. 35.2001.79, confermata dal TFA con
pronunzia del 28 maggio 2004, U 122/02).
In esito
alle considerazioni che precedono, è quindi a ragione che l'CO 1 ha negato la
propria responsabilità in relazione ai disturbi dorsali lamentati
dall'insorgente.
2.9. Come già
indicato al considerando 2.2., contestata è pure la questione a sapere se i
postumi che interessano il ginocchio destro di RI 1, incidono o meno sulla sua
capacità lavorativa.
L'assicuratore
infortuni convenuto lo ha negato, facendo capo alla valutazione espressa dal
dott. __________ in occasione della visita di controllo del 3 marzo 2004.
Questo,
in effetti, il contenuto del suo rapporto datato 18 marzo 2004:
"
L'assicurato attualmente è più disturbato dai
problemi causati dall'ernia discale L5/S1 a destra, presenta infatti i tipici
sintomi radicolari con diminuzione della sensibilità, assenza di riflesso del
tendine di Achille e una positività del Lasègue.
Il ginocchio destro ogni tanto cede;
l'asportazione del metallo non ha cambiato tanto.
Clinicamente la
situazione al ginocchio destro è calma; si trova una buona funzione senza
versamento intrarticolare. Cicatrice antero-lateralmente senza particolarità e
l'osteotomia è guarita.
(…).
In data odierna si deve valutare la capacità
lavorativa strettamente per il ginocchio come conseguenza dell'infortunio.
Dopo quasi 3 anni d’inattività è difficile
iniziare nuovamente anche per una persona sana.
Quindi si può dichiarare l'assicurato abile al
lavoro (nella sua professione) inizialmente soltanto nella misura del 50%, dopo
un mese con l'assuefazione si può aumentare al 75% e dopo un altro mese al 100%
(50% dall’8.3, 75% dal 13.4 e al 100% dal 17.5.2004)."
(doc.
146, p. 2)
Questa Corte ritiene che il contenuto, invero piuttosto succinto, del rapporto
allestito dal dott. __________ non consenta di escludere, con la dovuta
tranquillità, l’esistenza di una qualsiasi incapacità lavorativa imputabile ai
postumi infortunistici al ginocchio destro.
Da una
parte - ricordato che il ricorrente ha conosciuto un decorso
post-infortunistico particolarmente travagliato, se è vero che, nell’arco di
due anni e mezzo, egli ha dovuto subire ben cinque interventi operatori - non
può essere completamente ignorato l’apprezzamento enunciato dal suo medico
curante a proposito della situazione a livello del ginocchio destro (cfr. doc.
C).
D’altra
parte, bisogna considerare il genere di attività che RI 1 svolgeva presso la __________,
concretamente un’attività che richiedeva il costante mantenimento della
posizione eretta e il dover portare dei pesi (cfr. doc. 133), quindi
particolarmente gravosa per gli arti inferiori.
In esito
a quanto precede, il TCA ritiene che l'CO 1 non abbia posto in atto tutto
quanto era possibile per delucidare in modo attendibile la capacità lavorativa
Considerandi
dell'assicurato, e ciò contravvenendo al disposto dell'art. 43 cpv. 1 LPGA
(cfr. art. 47 cpv. 1 vLAINF).
2.10
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una sentenza
pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un
simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una
semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a
chiarire un fatto.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,
p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una
sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio
all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i
fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li
avrebbe comunque puntualmente accertati.
In
concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento sommario dei fatti. La
decisione su opposizione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato
all'CO 1, affinché chiarisca, sottoponendo la pratica ad un ortopedico di sua
fiducia, il grado di capacità lavorativa dell’assicurato nella sua originaria
professione o, eventualmente, in attività sostitutive a lui idonee, tenuto
conto dei soli postumi infortunistici al ginocchio destro.
Successivamente,
l'assicuratore LAINF convenuto procederà a definire nuovamente il diritto alle
prestazioni dal profilo materiale e temporale.
2.11
L’insorgente
ha inoltre chiesto che l’CO 1 provveda ad una sua riqualifica professionale
(cfr. I, p. 3).
In
proposito, il TCA si limita a rilevare che la LAINF non prevede l'erogazione di
provvedimenti di integrazione (cfr. il titolo terzo relativo alle prestazioni;
U. Meyer-Blaser, Die Tragweite des Grundsatzes "Eingliederung vor Rente”,
in Rechtsfragen der Eingliederung Behinderter, San Gallo 2000, p. 19; P.
Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo
1995, p. 199).
Secondo
l'art. 44 cpv. 1 LAI inoltre le persone assicurate conformemente alla
menzionata legge, e nel contempo soggette all'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni o all'assicurazione militare, hanno diritto ai provvedimenti
d'integrazione dell'assicurazione per l'invalidità soltanto se gli stessi non
sono concessi dalle altre assicurazioni.
L'integrazione
in caso di infortunio viene quindi sovvenzionata dall'AI (Omlin, op.cit., p.
198).
Dispositivo
Per questi motivi
1.- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione 1.10.2004 è annullata.
§§ L’incarto è rinviato all'CO
1 affinché, chiarita la capacità lavorativa dell'assicurato tenuto conto dei
postumi infortunistici al ginocchio destro, renda una nuova decisione.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'CO 1
verserà all'assicurato l’importo di fr. 500.— (IVA compresa) a titolo di
ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster