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Decisione

35.2004.100

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 marzo 2005Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi in sede lombo-sacrale sono apparsi a distanza di due anni circa

dall’infortunio. Al riguardo, va sottolineato che nella fattispecie poc'anzi

evocata, la sindrome lombare è insorta circa 8 anni dopo l'evento

traumatico che ha interessato il piede destro (cfr., per un caso analogo, STCA

del 25 febbraio 2002 nella causa A., inc. n. 35.2001.79, confermata dal TFA con

pronunzia del 28 maggio 2004, U 122/02).

In esito

alle considerazioni che precedono, è quindi a ragione che l'CO 1 ha negato la

propria responsabilità in relazione ai disturbi dorsali lamentati

dall'insorgente.

2.9. Come già

indicato al considerando 2.2., contestata è pure la questione a sapere se i

postumi che interessano il ginocchio destro di RI 1, incidono o meno sulla sua

capacità lavorativa.

L'assicuratore

infortuni convenuto lo ha negato, facendo capo alla valutazione espressa dal

dott. __________ in occasione della visita di controllo del 3 marzo 2004.

Questo,

in effetti, il contenuto del suo rapporto datato 18 marzo 2004:

"

L'assicurato attualmente è più disturbato dai

problemi causati dall'ernia discale L5/S1 a destra, presenta infatti i tipici

sintomi radicolari con diminuzione della sensibilità, assenza di riflesso del

tendine di Achille e una positività del Lasègue.

Il ginocchio destro ogni tanto cede;

l'asportazione del metallo non ha cambiato tanto.

Clinicamente la

situazione al ginocchio destro è calma; si trova una buona funzione senza

versamento intrarticolare. Cicatrice antero-lateralmente senza particolarità e

l'osteotomia è guarita.

(…).

In data odierna si deve valutare la capacità

lavorativa strettamente per il ginocchio come conseguenza dell'infortunio.

Dopo quasi 3 anni d’inattività è difficile

iniziare nuovamente anche per una persona sana.

Quindi si può dichiarare l'assicurato abile al

lavoro (nella sua professione) inizialmente soltanto nella misura del 50%, dopo

un mese con l'assuefazione si può aumentare al 75% e dopo un altro mese al 100%

(50% dall’8.3, 75% dal 13.4 e al 100% dal 17.5.2004)."

(doc.

146, p. 2)

Questa Corte ritiene che il contenuto, invero piuttosto succinto, del rapporto

allestito dal dott. __________ non consenta di escludere, con la dovuta

tranquillità, l’esistenza di una qualsiasi incapacità lavorativa imputabile ai

postumi infortunistici al ginocchio destro.

Da una

parte - ricordato che il ricorrente ha conosciuto un decorso

post-infortunistico particolarmente travagliato, se è vero che, nell’arco di

due anni e mezzo, egli ha dovuto subire ben cinque interventi operatori - non

può essere completamente ignorato l’apprezzamento enunciato dal suo medico

curante a proposito della situazione a livello del ginocchio destro (cfr. doc.

C).

D’altra

parte, bisogna considerare il genere di attività che RI 1 svolgeva presso la __________,

concretamente un’attività che richiedeva il costante mantenimento della

posizione eretta e il dover portare dei pesi (cfr. doc. 133), quindi

particolarmente gravosa per gli arti inferiori.

In esito

a quanto precede, il TCA ritiene che l'CO 1 non abbia posto in atto tutto

quanto era possibile per delucidare in modo attendibile la capacità lavorativa

Considerandi

dell'assicurato, e ciò contravvenendo al disposto dell'art. 43 cpv. 1 LPGA

(cfr. art. 47 cpv. 1 vLAINF).

2.10

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una sentenza

pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un

simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una

semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a

chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una

sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio

all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i

fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

In

concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento sommario dei fatti. La

decisione su opposizione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato

all'CO 1, affinché chiarisca, sottoponendo la pratica ad un ortopedico di sua

fiducia, il grado di capacità lavorativa dell’assicurato nella sua originaria

professione o, eventualmente, in attività sostitutive a lui idonee, tenuto

conto dei soli postumi infortunistici al ginocchio destro.

Successivamente,

l'assicuratore LAINF convenuto procederà a definire nuovamente il diritto alle

prestazioni dal profilo materiale e temporale.

2.11

L’insorgente

ha inoltre chiesto che l’CO 1 provveda ad una sua riqualifica professionale

(cfr. I, p. 3).

In

proposito, il TCA si limita a rilevare che la LAINF non prevede l'erogazione di

provvedimenti di integrazione (cfr. il titolo terzo relativo alle prestazioni;

U. Meyer-Blaser, Die Tragweite des Grundsatzes "Eingliederung vor Rente”,

in Rechtsfragen der Eingliederung Behinderter, San Gallo 2000, p. 19; P.

Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo

1995, p. 199).

Secondo

l'art. 44 cpv. 1 LAI inoltre le persone assicurate conformemente alla

menzionata legge, e nel contempo soggette all'assicurazione obbligatoria contro

gli infortuni o all'assicurazione militare, hanno diritto ai provvedimenti

d'integrazione dell'assicurazione per l'invalidità soltanto se gli stessi non

sono concessi dalle altre assicurazioni.

L'integrazione

in caso di infortunio viene quindi sovvenzionata dall'AI (Omlin, op.cit., p.

198).

Dispositivo

Per questi motivi

1.- Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione 1.10.2004 è annullata.

§§ L’incarto è rinviato all'CO

1 affinché, chiarita la capacità lavorativa dell'assicurato tenuto conto dei

postumi infortunistici al ginocchio destro, renda una nuova decisione.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L'CO 1

verserà all'assicurato l’importo di fr. 500.— (IVA compresa) a titolo di

ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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