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Decisione

35.2004.101

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 aprile 2005Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I presupposti

materiali per stabilire se l'assicuratore era legittimato a negare il proprio

obbligo a prestazioni in relazione alla patologia psichica presentata dal

ricorrente, si determinano comunque in ogni caso secondo il diritto svizzero.

Infatti,

anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n.

1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi

di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai

loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1

cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa. Così, in virtù dell'art. 53

del Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un

infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato

competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova

l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate

dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale

Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.

Orbene,

l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i

del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è

l'CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad

esercitare un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di

conseguenza, assoggettata alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett a

Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03,

consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).

Donde

l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.

2.3. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

Con la

stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

Dal

profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio

le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la

fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003

ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10

settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20

gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

Inoltre,

il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda

di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione

amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366

consid. 1b; qui: l’8 novembre 2004).

Di

conseguenza, nel caso in esame, visto l’infortunio assicurato è accaduto il 16

gennaio 2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della

LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

2.4. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.5. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale

fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G.

Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,

Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di

regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino

dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti

ivi citati).

2.6. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.7. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei

criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss.

consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda

della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in

quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.

2.7.1. Nei casi di

infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la

testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata

banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere

negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni

acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere

ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un

infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare

un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

2.7.2. Se

l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di

causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a

disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in

effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

2.7.3. Sono

considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere

classificati nelle due predette categorie.

La

questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di

guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può

essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener

conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente

connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto

dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella

misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita

sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa

e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la

durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i

disturbi somatici persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

2.7.4. Non in ogni

caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

La

presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso

di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la

categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste

un'importanza particolare o decisiva.

Nel caso

in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o

decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto

meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e

bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.

53ss.

consid.

4a).

2.8. Il TCA è

chiamato a stabilire se i disturbi psichici di cui soffre RI 1 si trovano in

Considerandi

una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l'infortunio del 16

gennaio 2003.

Incontestato

è invece il fatto che gli stessi disturbi non costituiscono una naturale

conseguenza del pregresso sinistro del luglio 1999.

2.9

In data 16 gennaio

2003, l'assicurato è stato colpito alla spalla destra da una botola che si era

improvvisamente richiusa.

Qualche

giorno più tardi, il 20 gennaio 2003, egli ha consultato il proprio medico

curante, dott. __________ di __________, il quale ha constatato dolore alla

palpazione ed un blocco articolare nei movimenti (doc. 26).

A far

tempo dal 1° aprile 2003, il ricorrente è stato dichiarato totalmente inabile

al lavoro, lavoro che è stato poi ripreso in misura del 50% durante il periodo

1°-31 maggio 2003

(cfr.

doc. 4).

Visto

l'insuccesso delle cure conservative, nel corso del mese di maggio 2003, RI 1 è

stato sottoposto ad un esame di risonanza magnetica presso la Casa di cura

"__________" di __________, esame che ha mostrato un, citiamo: “sottile

film liquido nella borsa sub-acromion deltoidea di significato reattivo,

infiammatorio. Il tendine del sovraspinato non presenta soluzioni di continuità

né segni di avulsione, la tessitura tendinea mostra incremento globale della

intensità di segnale per fenomeni tendinosici" (allegato al doc. 26).

Il 28

maggio 2003, presso il __________, è stato effettuato un intervento

artroscopico di decompressione sottoacromiale e di sutura della cuffia

rotatoria con miniopen (cfr. doc. 9).

Nel corso

dell'estate 2003, RI 1 è stato licenziato dalla ditta __________ (doc. 10).

Successivamente,

egli ha iniziato a lamentare dei disturbi di tipo ansioso-depressivo (cfr. doc.

11).

Su ordine

dell'CO 1, in data 9 settembre 2003, l'assicurato è stato sottoposto ad una

artro-risonanza magnetica presso l'Ospedale regionale di __________.

Dal

relativo referto si evince che è stata evidenziata la presenza di segni

compatibili con una piccola rottura trasmurale del tendine del muscolo

sovraspinato, di segni di tendinopatia del sovraspinato ed esiti dopo

intervento chirurgico a livello del tendine, nonché di discrete alterazioni

degenerative nell'articolazione acromio-claveare (doc. 19).

Il 17

novembre 2003 ha avuto luogo una visita medica di controllo da parte del dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha predisposto una cura presso la

Clinica di giorno delle __________ della durata di 3-4 settimane

(cfr.

doc. 36).

Dal

certificato 26 gennaio 2004 delle __________ emerge che la terapia ha dovuto

essere interrotta anzitempo in ragione della scarsa collaborazione dimostrata

dall'insorgente:

"

(...)

Ogni tentativo di trattamento ha scatenato una

sintomatologia dolorosa tale da impedire qualsiasi provvedimento proposto.

Risulta impossibile mobilizzare la spalla del paziente o richiedere esercizi

attivi in scarico. Il paziente ha richiesto, attraverso il medico curante, una

riduzione dell'intensità del trattamento. Da segnalare inoltre che il paziente

si reca presso la nostra struttura in autonomia alla guida della proprio auto

(compie con disinvoltura tutte le manovre necessarie ad entrare ed uscire dal

posteggio) e che durante la permanenza nella nostra sede è costretto più volte

a spogliarsi e rivestirsi e mai è stata necessaria la nostra assistenza. Queste

ultime osservazioni non concordano con quanto rilevato in condizioni di

valutazione clinica dove risulta impossibile compiere movimenti semplici e dove

risulta 0 l'indice di attività quotidiane. La fiducia nel trattamento e la

disponibilità a sottoporsi ad esso risultano non compatibili con un trattamento

in regime di day-hospital, le cui possibilità di ottenere risultati positivi ci

sembrano improbabili, proponiamo pertanto la sospensione del trattamento ed una

rivalutazione del caso."

(cfr.

doc. 48).

In data

11.

febbraio 2004 è nuovamente stata eseguita una artro-RM della spalla destra,

accertamento che ha posto in luce una piccola breccia, interpretata quale

microlesione, a livello del tendine del sovraspinato nell'ambito di una tendinosi

(doc. 55).

A contare

dal 23 marzo 2004, RI 1 è entrato in cura presso la Clinica psichiatrica di

giorno diretta dalla dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, dove è stato sottoposto a terapia infusionale con antidepressivi

e ansiolitici, coadiuvata da un sostegno psicoterapico (doc. 66 e 73).

Il 27

aprile 2004 ha avuto luogo la visita medica di chiusura, eseguita sempre dal

dott. __________.

All'esame

clinico, il medico __________ ha osservato una mobilità del braccio destro fino

ad un massimo di 90°, sia per l'elevazione che per l'abduzione.

L'assicurato,

il cui stato di salute è stato giudicato ormai stabilizzato, è stato dichiarato

abile al lavoro per delle attività non gravose per il braccio infortunato (doc.

76).

Con

decisione formale del 28 settembre 2004, a RI 1 è stata riconosciuta una

rendita d'invalidità del 25%, tenuto conto dei soli postumi somatici alla

spalla destra ed al polso sinistro (doc. 96).

2.10

In casu,

l'CO 1, con la decisione su opposizione impugnata, ha lasciato aperta la

questione a sapere se le turbe psichiche lamentate da RI 1, costituiscano una

naturale conseguenza dell'evento traumatico del 16 gennaio 2003, siccome, in

ogni caso, farebbe difetto il nesso di causalità adeguato (cfr. doc. 103, p.

4).

Unitamente

alla propria impugnativa, l'assicurato ha versato agli atti un rapporto, datato

9.

settembre 2004, allestito dalla dott.ssa __________ (cfr. doc. E).

Quest'ultima

specialista ha diagnosticato una reazione ansioso-depressiva in sindrome da

disadattamento, presente a partire dall’estate del 2003. Essa non ha tuttavia

approfondito l'aspetto eziologico, limitandosi ad affermare che le turbe

psichiche lamentate sono insorte posteriormente all'infortunio del gennaio

2003.

Questa

Corte ritiene di potersi esimere dall'esaminare più da vicino la questione

riguardante la natura delle turbe psichiche di cui è portatore l'insorgente,

poiché, anche nell'ipotesi in cui si dovesse ammettere che queste ultime

costituiscano una naturale conseguenza dell'infortuno assicurato, ciò non

sarebbe ancora sufficiente per poter fondare l'obbligo contributivo

dell'assicuratore LAINF convenuto, facendo difetto - così come verrà dimostrato

in seguito - l'adeguatezza del nesso di causalità (cfr. SVR 1995 UV 23, p. 68,

consid. 3c), aspetto che deve essere valutato alla luce dei criteri sviluppati

nella DTF 115 V 133ss.

Siccome

quella dell'adeguatezza del nesso di causalità è una questione squisitamente

giuridica, la richiesta dell’insorgente di essere sottoposto a perizia

psichiatrica si rileva superflua.

2.11

Nell'esaminare

l'adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere alla

classificazione dell'infortunio occorso al ricorrente.

La

dinamica dell'evento infortunistico del 16 gennaio 2003 risulta chiaramente dal

rapporto ispettivo del 31 luglio 2003 e, d'altronde, non è mai stata oggetto di

discussione fra le parti:

"

Il fatto mi è capitato s.e. il 16.1.2003 presso

il magazzino della ditta __________ a __________. Dovevo sollevare una botola,

questa però non si apriva completamente e si richiudeva improvvisamente

colpendomi alla spalla destra.

Inizialmente non ho dato peso a quanto mi era

capitato, pensavo che il tutto si sarebbe risolto nello spazio di pochi giorni.

Inoltre temevo a notificare un infortunio per paura di perdere il posto di

lavoro.

Ho tenuto i dolori alla spalla destra per alcuni

giorni, poi gli stessi peggioravano sempre di più e alla fine mi sono deciso a

consultare il dr. __________ di __________. Questo avveniva una diecina di

giorni dopo il fatto"

(doc.

11).

Alla luce

della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate, l'infortunio occorso a RI

1.

non può essere classificato né fra quelli leggeri ma neppure fra quelli

gravi: si tratta, a mente del TCA, di un infortunio di media gravità al limite

della categoria inferiore.

A mero

titolo di paragone, si ricorda che il TFA, in una sentenza del 3 giugno 2004

nella causa R., U 119/02, ha considerato di media gravità all’interno della

categoria media, l’infortunio in cui un assicurato è stato parzialmente

schiacciato da una lastra di granito del peso di 3 quintali, mentre stava

sganciandola dalla gru del camion su cui si trovava, riportando una contusione

toraco-addominale con sanguinamento del polo inferiore del rene sinistro e una

frattura delle coste basali a sinistra.

La Corte

federale ha qualificato allo stesso modo l'evento infortunistico in cui una

porta in metallo, di un peso superiore ai 300 kg e di un'altezza di 2.5 metri,

si è ribaltata sull'assicurato, il quale ha lamentato una frattura compressiva

della prima vertebra lombare (cfr. STFA del 23 febbraio 1998 nella causa S., U

244/96).

Sempre il

TFA, in una sentenza del 13 novembre 1989 nella causa B., U 38/89, ha proceduto

ad una identica classificazione, trattandosi di un infortunio in cui

l'assicurato, impegnato in un'operazione di carico, è rimasto schiacciato fra i

pesanti elementi di una cassaforma, elementi che presentavano una lunghezza di

2.5

metri, una larghezza di 2 metri ed un diametro di 10 centimetri.

L'infortunato - che ha riportato una contusione al rachide lombare ed al torace

nonché diverse escoriazioni - è stato liberato soltanto dopo sei minuti grazie

all'ausilio di una gru.

Secondo

questo Tribunale, queste ultime tre fattispecie presentano un grado di gravità

superiore rispetto a quella sub judice.

Il

giudice è quindi tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,

secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.7.3.

Per

ammettere l'adeguatezza fra l'evento del gennaio 2003 ed il danno alla salute

psichica sarebbe, pertanto, necessaria, alternativamente, o la presenza

particolarmente incisiva di un fattore (ad esempio, durata particolarmente

lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la

cura) o l'intervento di più fattori.

In una

recente sentenza dell’11 gennaio 2005 nella causa D., U 271/03 - riguardante un

assicurato vittima di un incidente della circolazione stradale (tamponamento da

tergo), qualificato quale infortunio di grado medio al limite della categoria

degli infortuni leggeri o insignificanti – il TFA ha ritenuto sufficiente per

ammettere l’esistenza di un nesso causale adeguato, la realizzazione cumulativa

di tre fattori (cfr. consid. 7.2; cfr., per un caso analogo, la STFA del 6

dicembre 2004 nella causa S., U 158/04, consid. 2.4).

Al

riguardo va innanzitutto ricordato che, nell'apprezzamento dell’adeguatezza del

nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati

unicamente i postumi di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI

1993.

U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

Il

sinistro del 16 gennaio 2003 non si è svolto secondo circostanze concomitanti

particolarmente drammatiche o spettacolari.

A titolo

di confronto, il TFA ha, ad esempio, riconosciuto l’esistenza di circostanze

drammatiche, trattandosi di un infortunio in cui l'assicurato rimase

imprigionato fra il contrappeso di una gru ed una cassaforma, subendo uno

sventramento e la frattura del bacino (DTF 107 V 173ss.), trattandosi di un

incidente della circolazione stradale che determinò un morto e diversi feriti

gravi fra i suoi protagonisti, in cui l'autovettura dell'assicurato si

capovolse ripetutamente e finì fuori strada (DTF 113 V 307ss.) oppure ancora

trattandosi di un'assicurata che si vide rompere in testa un pesante piatto da

mensa da parte di una collega di lavoro, la quale, in un secondo tempo, la

colpì ripetutamente al volto con un coccio.

L'interessata riportò varie contusioni e ferite da taglio, fra cui una profonda

alla fronte (STFA del 2 agosto 1994 nella causa G.,

U 81/94).

Per

contro, non ne ha ammesso la realizzazione, ad esempio, in una sentenza del 22

aprile 2002 nella causa M., U 82/00, riguardante un assicurato la cui mano

sinistra era rimasta imprigionata fra gli ingranaggi di un doppio rullo,

ingranaggi che stavano per stritolargli l'intero braccio, se con l'altra mano

egli non fosse riuscito ad arrestare per tempo la macchina.

Quelle

riportate dal ricorrente - una contusione della spalla destra con lesione della

cuffia dei rotatori - non costituiscono delle lesioni organiche gravi o

particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme.

Dagli

atti di causa non risulta neppure che l'assicurato sarebbe rimasto vittima di

errori nella cura medica, i quali avrebbero notevolmente aggravato gli esiti

dell'evento traumatico.

Per

quanto concerne la cura medica, dalle tavole processuali risulta che, dopo i

primi trattamenti conservativi praticatigli dal dott. __________ (infiltrazioni

con steroide; cfr. doc. 26), RI 1 è stato sottoposto il 28 maggio 2003 ad un

intervento artroscopico alla spalla destra (cfr. doc. 9).

Nel

prosieguo, l'assicurato ha essenzialmente effettuato alcuni cicli di

fisioterapia, dapprima a casa propria (cfr. doc. 11), successivamente presso la

Clinica di giorno di __________ (terapia che ha però dovuto essere interrotta a

causa di una mancanza di collaborazione, cfr. doc. 48) e, su base

ambulatoriale, presso la Casa di cura "__________" di __________

(cfr. doc. 62).

In

occasione della visita medica del 27 aprile 2004, il dott. __________ - tenuto

conto del referto oggettivato grazie alle artro-risonanze magnetiche eseguite,

rispettivamente, il 9 settembre 2003 (doc. 19) e il 17 febbraio 2004 (doc. 55)

- ha proceduto alla definizione del caso, rilevando di non avere ulteriori cure

mediche da proporre (cfr. doc. 76, p. 2).

Alla luce

di quanto precede, non può dunque essere sostenuto che la cura medica sia stata

eccezionalmente lunga o che essa abbia avuto un decorso sfavorevole originando

rilevanti complicazioni, tenuto conto anche del fatto che la situazione

somatica è stata negativamente condizionata dalla problematica psichica,

insorta all'inizio dell'estate 2003 (cfr., a quest'ultimo proposito, i

certificati 18.7.2003 del dott. __________ e del __________ di __________,

acclusi al doc. 7).

RI 1 ha

presentato una totale incapacità lavorativa durante un anno e quattro mesi

(fatta eccezione per il mese di maggio 2003, in cui l'inabilità è stata del

50%) e, a far tempo dal 1° settembre 2004, dichiarato in grado di esercitare a

tempo pieno un'attività sostitutiva adeguata, è stato posto al beneficio di una

rendita d'invalidità combinata del 25% (cfr. doc. 96).

Visto

quanto precede, questa Corte non può ritenere soddisfatto neppure il criterio

del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli esiti

somatici dell'infortunio assicurato.

Nella

sentenza pubblicata in RAMI 2001 U 442, p. 544ss., il TFA ha del resto considerato

inadempiuto questo criterio di rilievo, trattandosi di un assicurato

completamente inabile al lavoro durante circa 11 mesi e, in seguito, posto al

beneficio di una rendita d'invalidità del 25%.

Infine,

il TCA può esimersi dall'esaminare oltre se il criterio della persistenza dei

dolori somatici sia realizzato (in ogni caso, non in un modo particolarmente

intenso, visto che la situazione somatica è stata sfavorevolmente influenzata

dalla patologia psichica), ritenuto che la sua sola presenza non basterebbe comunque

per ammettere l'esistenza del necessario nesso di causalità adeguata (cfr. STFA

dell'11 gennaio 2005 nella causa D., succitata).

In simili

condizioni, occorre concludere che l'infortunio assicurato non ha avuto,

secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, un significato

decisivo per l'instaurazione dei disturbi psichici di cui RI 1 soffre:

l'adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venir ammessa.

Non è

pertanto censurabile il fatto che l'CO 1 abbia negato la propria responsabilità

al riguardo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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