35.2004.105
chiusura caso d'infortunio per estinta causalità, confermata con sentenza cresciuta in giudicato. Ricaduta non ammessa. Pure non ammessa revisione della sentenza cantonale
9 maggio 2005Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2004.105
Data decisione, Autorità:
09.05.2005, TCA
Titolo:
chiusura caso d'infortunio per estinta causalità, confermata con sentenza cresciuta in giudicato. Ricaduta non ammessa. Pure non ammessa revisione della sentenza cantonale
NOZIONE O DEFINIZIONE DI RICADUTA
REVISIONE PROCESSUALE
art. 108 cpv. 1 LAINF
art. 108 cpv. 1 let. f LAINF
art. 14 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2004.105
mm/ss
Lugano
9 maggio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 dicembre 2004
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 settembre
2004 emanata da
CO 1
rappr. da: avv. __________
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 8
marzo 1995, RI 1 – dipendente della ditta __________ di __________ in qualità
di impiegata e, perciò, assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1
- è rimasta coinvolta in un incidente della circolazione stradale avvenuto in
territorio del Comune di __________, a seguito del quale essa ha riportato un
trauma di iperflessione laterale della colonna cervicale con lussazione legamentaria
a destra a livello di C2, in presenza di una lisi localizzata nell'arco di C4
(giudicata non in rapporto causale con il sinistro assicurato).
Con
decisione su opposizione del 20 dicembre 1996, l'assicuratore LAINF, che aveva
inizialmente assunto il caso, ha dichiarato estinto il diritto a prestazioni a
decorrere dal 31 luglio 1996, ritenendo che, a partire da tale data, non vi
erano più sequele somatiche dell’infortunio e, d’altra parte, che i disturbi
psichici presentati dall’assicurata non costituivano una conseguenza adeguata
del sinistro del marzo 1995.
Con
sentenza del 9 luglio 1997, questa Corte ha integralmente respinto
l'impugnativa presentata dall'assicurata.
In quella
sede, il TCA ha accertato, da un canto, facendo capo alle risultanze di una
perizia allestita per conto dell'CO 1 dal dott. __________, spec. FMH in
neurochirurgia, che già a decorrere dal mese di marzo 1996, i disturbi
denunciati da RI 1 non erano più riconducibili all'evento assicurato e, d'altro
canto, che le turbe psichiche di cui essa soffriva non si trovavano in una
relazione di causalità adeguata con il medesimo sinistro (cfr. doc. 96).
La citata
pronunzia è cresciuta in giudicato incontestata.
1.2. Nel corso
degli anni 2000/2001, l'assicurata, rappresentata a quell'epoca dall'avv. __________,
ha postulato una riapertura del caso d'infortunio, sottolineando che il suo
stato di salute era nel frattempo peggiorato e presentava dei postumi non
considerati nell'ambito della precedente procedura, sfociata nella sentenza del
9 luglio 1997 (cfr. doc. 111 e 120).
Da parte
sua, l'CO 1 ha informato il patrocinatore di non potere entrare nel merito
della sua richiesta in quanto, essendo stata la decisione amministrativa
oggetto di controllo giudiziale di merito, solo il TCA sarebbe stato competente
ad esaminare l'eventuale realizzazione dei presupposti per procedere ad una
revisione del proprio giudizio (cfr., in particolare, doc. 121).
1.3. Il 31 marzo
2004, l'avv. RA 1, nuova patrocinatrice di RI 1, ha chiesto che quest'ultima
venga nuovamente posta al beneficio delle prestazioni di legge a far tempo dal
mese di agosto 2000 (rendita di invalidità del 50%, assunzione dei costi di
cura medica e IMI del 50%), e ciò a titolo di ricaduta dell'infortunio dell’8
marzo 1995.
Facendo
capo alle risultanze della perizia 21 novembre 2001 che il SAM aveva allestito
per conto dell'Ufficio AI, l'avv. RA 1 ha fatto valere che l'assicurata, a
contare dal mese di agosto 2000, avrebbe infatti di nuovo presentato una
patologia invalidante al rachide cervicale, sicura conseguenza dell'evento
infortunistico in questione (doc. 124).
1.4. Con
decisione formale del 9 agosto 2004, l'CO 1, riferendosi alla pronunzia 9
luglio 1997 mediante la quale questa Corte aveva attestato l'estinzione del
nesso di causalità naturale con il sinistro del marzo 1995, ha ritenuto che non
vi fosse, citiamo: "… più spazio per una ricaduta e quindi per la
concessione di ulteriori prestazioni assicurative oltre a quelle già accordate"
(doc. 129).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. RA 1 per conto dell'assicurata (cfr. doc.
130), l'assicuratore LAINF, in data 21 settembre 2004, ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (doc. 132).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 21 dicembre 2004, RI 1, sempre rappresentata dall'avv. RA
1, ha chiesto che l'CO 1 venga condannato ad assumere la ricaduta del mese di
agosto 2000 e quindi a corrisponderle di nuovo le prestazioni assicurative
(cfr. I, p. 31), argomentando:
" Alla
luce di quanto esposto al punto 2. del presente gravame, la ricorrente
ribadisce che nella fattispecie ci troviamo di fronte a una ricaduta
dell'infortunio della circolazione occorsole in data 8 marzo 1995, per la quale
essa ha il diritto di beneficiare nuovamente da parte della CO 1 di prestazioni
assicurative nel senso del titolo terzo della LAINF a far tempo dal 30 agosto
2000, in particolare del versamento di una rendita d'invalidità del 50% giusta
gli art. 18 segg. LAINF, dell'assunzione dei costi per le cure mediche
necessarie in applicazione dell'art. 21 LAINF nonché del pagamento di
un'indennità per menomazione dell'integrità fisica del 50% secondo gli art. 24
e 25 LAINF.
In effetto dalla citata perizia e dalla menzionata risposta dei
medici del SAM risulta che a far tempo dal mese di agosto 2000 la ricorrente
presenta di nuovo un pregiudizio alla salute fisica, vale a dire una grave
patologia cervicale, a causa del quale essa è nuovamente invalida al 50% a
partire dal 30 agosto 2000: questa patologia cervicale invalidante è stata
cagionata dall'infortunio della circolazione subito dalla ricorrente l'8 marzo
1995, il quale è tuttora la condizione sine qua non di tale pregiudizio alla
sua salute fisica; fra l'evento infortunistico in questione e la patologia
cervicale invalidante presentata dalla ricorrente esiste pertanto un nesso di
causalità naturale certo nonché un nesso di causalità adeguato.
Sempre secondo la menzionata risposta dei medici del SAM per i
citati postumi infortunistici fisici la ricorrente necessita ancora di cure
mediche al fine di mantenere la sua capacità al guadagno residua e comunque al
fine di impedire un notevole ulteriore peggioramento del suo stato di salute
fisico.
Infine la ricorrente in seguito all'infortunio dell'8 marzo 1995
accusa un'importante e duratura menomazione della sua integrità fisica, il cui
tasso giusta l'allegato 3 alla LAINF è pari al 50%.
3.4.
Come detto, la CO 1 con la querelata decisione ha
confermato quanto già stabilito dalla __________ nella propria decisione 9
agosto 2004, vale a dire di non potersi assumere questa ricaduta
dell'infortunio della circolazione subito dalla ricorrente l'8 marzo 1995 e
quindi di non poter accordare a quest'ultima le corrispondenti prestazioni
assicurative giusta il titolo terzo della LAINF in relazione alla ricaduta
stessa e alle sue conseguenze, perché codesto Tribunale nella sua sentenza 9
luglio 1997 aveva confermato non solo la piena capacità lavorativa della
ricorrente, ma anche l'estinzione del nesso di causalità naturale tra
l'infortunio da essa subito e il pregiudizio alla salute fisica riportato da
quest'ultima a causa dell'infortunio stesso.
3.4.1.
Come già esposto in sede di opposizione e come già indicato in
precedenza nel presente gravame, la ricorrente non ha mai contestato che
codesto Tribunale con la propria sentenza 9 luglio 1997 abbia confermato,
basandosi sul rapporto 15 luglio 1996 del dott. __________, la decisione 31
luglio 1996 della __________ e la decisione su opposizione 20 dicembre 1996
della CO 1 di sospendere le proprie prestazioni assicurative a favore della
ricorrente a far tempo dal 5 agosto 1996, poiché tra l'infortunio occorsole l'8
marzo 1995 e il pregiudizio alla salute fisica da essa riportato a causa del
medesimo, ossia la severa distorsione traumatica della colonna cervicale con
una lussazione legamentaria a destra a livello di C2, il nesso di causalità
naturale si era nel frattempo estinto.
3.4.2.
Tuttavia, come già detto, l'estinzione della relazione di
causalità naturale può avvenire solo per due motivi, vale a dire per il
raggiungimento dello "status quo sine", cioè quando le condizioni di
salute dell'assicurato sono quelle che, secondo l'evoluzione ordinaria,
sarebbero prima o poi subentrate anche senza l'infortunio, oppure, come nella
fattispecie, per il raggiungimento dello "status quo ante", ossia
quando lo stato di salute dell'assicurato è analogo a quello che esisteva prima
dell'infortunio.
In effetto nel caso in esame codesto Tribunale nella propria
sentenza 9 luglio 1997 ha ripreso le conclusioni del dott. __________, secondo
cui a partire dal mese di marzo 1996 il nesso di causalità naturale tra
l'evento infortunistico dell'8 marzo 1995 e il pregiudizio alla salute fisica
riportato dalla ricorrente non sussisteva più, perché essa dal profilo fisico
non necessitava più di cure mediche ed era completamente abile al lavoro in
attività che non comportavano sforzi fisici particolari e quindi nella sua
attività di impiegata d'ufficio, ossia, con altre parole, perché i postumi infortunistici
fisici da essa presentati apparivano curati e risolti.
Di conseguenza, la ricorrente ribadisce che il fatto che codesto
Tribunale nella propria sentenza 9 luglio 1997 abbia stabilito che il nesso di
causalità naturale tra l'infortunio occorsole l'8 marzo 1995 e il pregiudizio
alla salute fisica da essa riportato risultava essere estinto a far tempo dal
mese di marzo 1996 per il raggiungimento dello "status quo ante" non
impedisce in alcun modo l'assunzione da parte della CO 1 della ricaduta del medesimo
evento infortunistico annunciatale dalla ricorrente il 31 marzo 2004 e quindi
l'assegnazione alla stessa delle corrispondenti prestazioni assicurative ai
fini del titolo terzo della LAINF.
In effetto una ricaduta presuppone per definizione che, come nel
caso che ci occupa, a un dato momento e per un periodo di tempo più o meno
lungo i postumi di un infortunio appaiano, almeno apparentemente, curati e
risolti.
Evidentemente la ricaduta e le sue conseguenze devono essere in
una relazione di causalità naturale ed adeguata con l'infortunio originario,
ciò che è il caso nella fattispecie, come si può evincere dalla citata perizia
e dalla menzionata risposta dei medici del SAM.
3.4.3.
La CO 1 nella querelata decisione afferma che sia codesto
Tribunale nella propria sentenza 9 luglio 1997, sia la __________ stessa nella
sua decisione su opposizione 20 dicembre 1996, sia la __________ nella sua
decisione 31 luglio 1996 si sarebbero limitati a risp. confermare o concludere
che il nesso di causalità naturale tra l'infortunio subito dalla ricorrente in
data 8 marzo 1995 e il pregiudizio alla salute fisica da lei riportato a causa
del medesimo si era estinto, senza mai stabilire i motivi dell'estinzione della
relazione di causalità naturale in questione: alla luce di quanto da noi
esposto in precedenza nel presente gravame, tale affermazione della CO 1 non è
corretta.
Se è vero infatti che né codesto Tribunale nella propria sentenza
9 luglio 1997, né la CO 1 nella propria decisione su opposizione 20 dicembre
1996, né la __________ nella propria decisione 31 luglio 1996 non hanno mai
espressamente scritto che lo "status quo ante" era stato raggiunto, è
altrettanto vero che essi hanno motivato le proprie conclusioni sull'estinzione
della relazione di causalità naturale con il fatto che la ricorrente, secondo
il dott. __________, dal profilo fisico non aveva più bisogno di cure mediche e
che la stessa era totalmente abile al lavoro in attività che non comportavano
sforzi particolari e quindi nella sua attività di impiegata di ufficio, ossia,
con altre parole, con il fatto che i postumi infortunistici fisici della
ricorrente apparivano curati e risolti, ciò che equivale a dire che
l'estinzione del nesso di causalità naturale era dovuta al raggiungimento dello
"status quo ante".
3.4.4.
La CO 1 nella querelata decisione asserisce infine che dalla
citata perizia e dalla menzionata risposta dei medici del SAM risulterebbe solo
che questi ultimi hanno valutato in modo diverso dal dott. __________ la
questione del nesso di causalità e quella della capacità al lavoro della
ricorrente e che per questo motivo non ci troveremmo in presenza di una
ricaduta.
La ricorrente non riesce a capite questo ragionamento della CO 1.
E' vero che nella citata perizia e nella menzionata risposta i medici del SAM
sono giunti a conclusioni diametralmente opposte a quelle del dott. __________
sia per quanto concerne l'esistenza del nesso di causalità naturale fra
l'infortunio dell'8 marzo 1995 e la patologia cervicale invalidante riportata
dalla ricorrente, sia per quanto concerne le conseguenti incapacità al lavoro e
al guadagno presentate da quest'ultima.
E' tuttavia altrettanto vero che la citata perizia e la menzionata
risposta dei medici del SAM comprovano, da un lato, l'esistenza di una ricaduta
dell'evento infortunistico dell'8 marzo 1995 a partire dal 30 agosto 2000,
visto che dal mese di gennaio 2000 la ricorrente aveva ripreso a svolgere a
tempo pieno la propria attività d'impiegata d'ufficio e che d'altronde essa nel
periodo compreso fra il 1. novembre 1998 e il 31 luglio 2000 non ha beneficiato
di alcuna rendita d'invalidità da parte dell'Ufficio dell'assicurazione
invalidità, e, dall'altro, che il rapporto 15 luglio 1996 del dott. __________
era errato, ragion . per cui la ricorrente avrebbe avuto il diritto di
continuare a beneficiare di prestazioni assicurative da parte della __________
anche nel periodo compreso tra il 5 agosto 1996 e il 31 ottobre 1998.
In ogni caso la ricorrente con il proprio scritto 31 marzo 2004
alla __________ ha richiesto unicamente l'assunzione di detta ricaduta e quindi
l'assegnazione delle corrispondenti prestazioni assicurative in relazione alla
stessa nonché alle sue conseguenze e non il ripristino delle prestazioni
assicurative a suo favore per il periodo compreso tra il 5 agosto 1996 e il 31
ottobre 1998, in particolare del versamento di un'indennità giornaliera e
dell'assunzione dei costi delle cure mediche necessarie."
(I)
1.6. L'CO 1, in
risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa, con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
in
diritto
2.1. Il 1° gennaio 2003 è entrata
in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la stessa sono state
modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal profilo temporale il
giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto
materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica
degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V
467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno 2004 nella causa L.,
H 6/04; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B
28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Di conseguenza, nel caso
in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il diritto a prestazioni
a decorrere dal mese di agosto 2000 e che il mezzo di prova su cui si fonda la
nuova domanda di prestazioni (la perizia SAM) è anteriore al 1° gennaio 2003,
tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale in vigore fino al 31
dicembre 2002 (cfr., in questo senso, STFA del 16 febbraio 2005 nella causa M.,
U 263/03, consid. 1.1).
2.2. Dalle tavole processuali si
evince che, con la sentenza del 9 luglio 1997, cresciuta in giudicato, il TCA,
facendo capo alle risultanze di una perizia amministrativa elaborata il 17
luglio 1996 dal dott. __________, già Primario del Reparto di neurochirurgia
dell'Ospedale cantonale di __________ (doc. 57), ha integralmente confermato la
decisione su opposizione impugnata (doc. 85), nel senso che è stato accertato
che, al più tardi a contare dalla fine del mese di luglio 1996, RI 1 non presentava più dei postumi organici dell'infortunio dell'8
marzo 1995 (e quindi che i disturbi da lei ancora denunciati - essenzialmente
delle cervico-brachialgie - non si trovavano più in un nesso di causalità
naturale con tale sinistro) e, d'altra parte, che i disturbi psichici di cui essa
era portatrice non rappresentavano una conseguenza adeguata del medesimo evento
(cfr. doc. 96).
Nel corso
del mese di marzo 2004, l'assicurata, riferendosi ad una perizia che il SAM
aveva allestito il 21 novembre 2001 per conto dell'Ufficio AI e al relativo
complemento, ha preteso che le vengano riconosciute ulteriori prestazioni
assicurative a decorrere dal 30 agosto 2000 (assunzione dei costi di cura
medica, rendita di invalidità del 50% e IMI del 50%), a titolo di ricaduta
dell'evento infortunistico del marzo 1995 (doc. 124).
Dal
citato complemento peritale dei dott. __________ e __________ risulta
segnatamente che RI 1, al momento della visita peritale, lamentava sempre dei
disturbi al rachide cervicale con irradiazioni all'arto superiore destro -
ossia gli stessi disturbi oggetto della pronunzia 9 luglio 1997 del TCA
-, giudicati trovarsi in un sicuro nesso di causalità naturale
con l'incidente stradale dell'8 marzo 1995.
Inoltre,
sempre a detta dei sanitari del SAM, la patologia alla colonna cervicale è
causa di un'inabilità del 50% e necessita di ulteriori provvedimenti medici
(fisioterapia e terapia medicamentosa antalgica), allo scopo di garantire il
mantenimento della residua capacità lavorativa (cfr. allegato al doc. 124).
Con la decisione
formale del 9 agosto 2004, successivamente confermata in sede di opposizione,
l'Istituto assicuratore convenuto si è rifiutato di dare seguito alla richiesta
dell'insorgente, precisato che, siccome l'estinzione del nesso di causalità
naturale fra i disturbi al rachide cervicale e l'infortunio assicurato era
stata accertata mediante una sentenza giudiziale cresciuta in giudicato, non vi
sarebbe più spazio per una ricaduta (cfr. doc. 129).
Con la
propria impugnativa, l'assicurata contesta la tesi difesa dall'assicuratore
LAINF convenuto.
Essa si
ritiene legittimata a far valere una ricaduta dell'evento traumatico dell'8
marzo 1995, in quanto, citiamo: "… il fatto che codesto Tribunale nella
propria sentenza 9 luglio 1997 abbia stabilito che il nesso di causalità
naturale tra l'infortunio occorsole l'8 marzo 1997 e il pregiudizio alla salute
fisica da essa riportato risultava essere estinto a far tempo dal mese di marzo
1996 per il raggiungimento dello "status quo ante" non impedisce in
alcun modo l'assunzione da parte della CO 1 della ricaduta del medesimo evento
infortunistico annunciatale dalla ricorrente il 31 marzo 2004 e quindi
l'assegnazione alla stessa delle corrispondenti prestazioni ai fini del titolo
terzo della LAINF. In effetti, una ricaduta presuppone per definizione che,
come nel caso che ci occupa, a un dato momento e per un periodo di tempo più o
meno lungo i postumi di un infortunio appaiano, almeno apparentemente, curati e
risolti. Evidentemente la ricaduta e le sue conseguenze devono essere in una
relazione di causalità naturale ed adeguata con l'infortunio originario, ciò
che è il caso nella fattispecie, come si può evincere dalla citata perizia e
dalla menzionata risposta dei medici del SAM"
(I, p.
27).
Questa
Corte non può fare propria l'argomentazione della ricorrente.
Secondo
la giurisprudenza, si è in presenza di una ricaduta quando un danno alla
salute, che si presumeva guarito, si riacutizza, di modo che esso necessita di
cura medica e causa incapacità lavorativa.
Per
contro, si parla di postumi tardivi quando un danno alla salute apparentemente
guarito produce, nel corso di un periodo di tempo prolungato, delle
modificazioni organiche o psichiche, comportanti sovente uno stato patologico
differente (cfr. DTF 118 V 296 consid. 2c e riferimenti, 105 V 35
consid. 1c e riferimenti).
Nella
concreta evenienza, l'CO 1 (decisione che è poi stata avallata dal TCA) ha a
suo tempo posto termine alle prestazioni di legge, non perché si presumeva che RI
1 fosse nel frattempo guarita, ma poiché i disturbi di cui essa ancora soffriva
al rachide cervicale erano stati ritenuti, alla luce della valutazione espressa
dal perito dott. __________, ormai estranei all'evento infortunistico
assicurato (cfr. doc. 85, p. 5: "In base al referto peritale del dott. __________
risulta che l'opponente non presenta dei postumi di natura infortunistica"
– la sottolineatura è del redattore).
Ora, il
fatto che la nuova domanda di prestazioni sia basata semplicemente su un
diverso apprezzamento degli stessi disturbi alla salute (in effetti, gli
specialisti del SAM hanno sostenuto, a differenza del dott. __________, che fra
le persistenti cervico-brachialgie ed il sinistro del marzo 1995 perdurava
ancora un nesso di causalità naturale), non consente di ritenere che la
ricorrente, nel corso del mese di agosto 2000, abbia accusato una ricaduta di
un danno alla salute apparentemente guarito ai sensi dell'art. 11 OAINF.
In altri
termini, una ricaduta, in presenza del medesimo danno alla salute, entra in
linea di conto qualora la chiusura del caso iniziale abbia avuto luogo poiché
l’assicurato ha nel frattempo ritrovato una piena capacità lavorativa e non
necessita più di cure mediche, e non quando il caso è stato chiuso per assenza
del nesso di causalità.
Del
resto, in una recente sentenza del 28 febbraio 2005 nella causa B., U 144/04,
consid. 3.3, riguardante una fattispecie del tutto analoga a quella sub
judice, la nostra Corte federale ha deciso in questo stesso modo:
"
Par ailleurs, la juridiction cantonale a jugé que
la recourante ne pouvait prétendre des prestations en raison d'une rechute ou
de séquelles tardives au sens de l'art. 11 OLAA. Elle a considéré que la
suppression des prestations au 1er décembre 1991, par décision sur opposition du
30 janvier 1992, était justifiée exclusivement par l'absence d'un lien de
causalité naturelle et adéquate entre l'événement assuré et les troubles
persistant après le 1er décembre 1991. C'est pourquoi, dans la mesure où la
nouvelle demande reposait seulement sur un nouveau diagnostic au sujet de ces
mêmes troubles, on ne pouvait considérer que la recourante souffrait d'une
rechute ou de séquelles tardives d'une lésion apparemment guérie.
Ce point de vue est bien fondé. En effet, le motif invoqué à l'appui de la nouvelle demande ne
constitue pas un fait survenu postérieurement à la décision de suppression des
prestations, mais repose uniquement sur une nouvelle qualification d'un état de
fait médical déjà constaté antérieurement." (STFA succitata – la sottolineatura
è del redattore)
Per completezza, è utile
aggiungere che, nel corso del mese di agosto 2000, l'assicurata ha lamentato
dei gravi disturbi al rachide lombare, riconducibili ad un'ernia discale
localizzata a livello del passaggio lombo-sacrale.
RI 1 è stata sottoposta ad
intervento chirurgico in data 31 agosto 2000.
Dalla documentazione
medica all'inserto risulta però pure – ciò che d'altronde la ricorrente non
contesta (cfr. I, p. 9) - che questa patologia non costituiva una conseguenza
del sinistro assicurato (cfr. rapporto 12.6.2003 del SAM, accluso al doc. 124:
"… la patologia lombare, insorta improvvisamente nell'agosto 2000, con
necessità di un intervento chirurgico il 31.08.2000, non ha alcuna relazione
con l'infortunio del marzo 1995").
2.3. Per il
motivo che la decisione su opposizione del 20 dicembre 1996, mediante la quale
era stato dichiarato estinto il diritto a prestazioni a partire dal 31 luglio
1996, difettando, da tale data, un legame causale con l'infortunio dell'8 marzo
1995, è stata oggetto di una sentenza di merito di questo Tribunale, è escluso
che l'Istituto assicuratore convenuto - così come esso ha pertinentemente
osservato in uno scritto del 6 luglio 2001 indirizzato all'ex patrocinatore
dell'insorgente (doc. 121) - potesse riconsiderarla oppure procedere ad una sua
revisione procedurale (cfr. DTF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271
consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 e riferimenti citati).
In un caso del genere, può
quindi entrare in linea di conto soltanto una revisione della sentenza
cantonale del 9 luglio 1997.
Benché RI
1 non lo abbia esplicitamente richiesto, il TCA, per motivi attinenti
all'economia procedurale, esaminerà comunque, qui di seguito, se la citata sua
pronunzia debba essere oggetto di revisione.
2.4. Secondo
l'art. 108 cpv 1 lett. i LAINF, deve essere garantita la revisione delle
sentenze se sono scoperti fatti o mezzi di prova nuovi, oppure se un crimine o
un delitto hanno influito sulla sentenza.
Pedissequamente,
l'art. 14 LPTCA prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle
assicurazioni, è ammessa la revisione
a) se
sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b)
se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione.
2.5. Perché il
TCA possa rivedere una sua decisione cresciuta in giudicato, è necessario che
siano scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.
Nuove, secondo costante giurisprudenza federale, vanno
considerate circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nella
procedura principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma
che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione, erano sconosciute all'istante.
Inoltre,
Fatti
i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la
base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato
apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione.
Per
quel che riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono essere tali da provare o
fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti al
momento della precedente procedura ma che non hanno potuto essere provati a
detrimento dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare
fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver
potuto produrli nella precedente procedura.
Un
mezzo di prova è considerato come concludente qualora si debba ammettere che
avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne
avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa.
In sostanza,
il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad
accertarli. Non è pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia
valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove
circostanze, che fanno apparire oggettivamente incompleta la base su cui si
fonda la precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che,
successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni
differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che
siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura
principale. È necessario che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché
fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati
(cfr. DTF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171
consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 205).
2.6. Giusta
l'art. 15 cpv. 1 LPTCA, poi, la domanda di revisione deve essere presentata,
con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro 90 giorni dalla data
in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lett. a) e b)
dell'art. 14.
2.7. Preliminarmente,
questa Corte ritiene di potersi esimere dall'esaminare se il termine di 90
giorni previsto dall'art. 15 cpv. 1 LPTCA sia o meno stato ossequiato, siccome
Considerandi
la domanda di revisione deve comunque essere respinta nel merito.
Nel caso
di specie, la nuova domanda di prestazioni è stata fondata su una valutazione
espressa dai medici del SAM di __________, secondo cui la sintomatologia algica
risentita da RI 1 alla colonna cervicale e all’arto superiore destro
("sindrome cervicospondilogena cronica dopo distorsione cervicale il
8.03.1995
(Whiplash cronico stadio II), con trauma C1-2, con lussazione ligamentaria
ds. all'altezza di C2, senza evidenza di fratture o dislocazioni, come pure una
importante diminuzione della motilità cervicale ed irradiazioni algiche
fluttuanti e distali al bordo sup. del trapezio, alla regione pettorale, al
moncone della spalla, all'art sup. ds.") costituiva una conseguenza
naturale dell'infortunio assicurato anche dopo la chiusura del caso da parte
dell'CO 1 (cfr. doc. 124 + allegato).
Ora,
nella misura in cui il referto menzionato contiene esclusivamente un
apprezzamento medico diverso di fatti già conosciuti da questo Tribunale al
momento in cui è stato reso il giudizio principale, esso non costituisce un
nuovo mezzo di prova che possa giustificare una revisione della sentenza del 9
luglio 1997.
In
simili condizioni, non è necessario dare seguito al provvedimento probatorio
richiesto dall'insorgente (esecuzione di una perizia medica giudiziaria, cfr.
I).
Al
riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella
causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV
Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;
STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del
diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- La domanda
di revisione è respinta.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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