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Decisione

35.2004.105

chiusura caso d'infortunio per estinta causalità, confermata con sentenza cresciuta in giudicato. Ricaduta non ammessa. Pure non ammessa revisione della sentenza cantonale

9 maggio 2005Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la

base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato

apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione.

Per

quel che riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono essere tali da provare o

fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti al

momento della precedente procedura ma che non hanno potuto essere provati a

detrimento dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare

fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver

potuto produrli nella precedente procedura.

Un

mezzo di prova è considerato come concludente qualora si debba ammettere che

avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne

avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa.

In sostanza,

il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad

accertarli. Non è pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia

valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove

circostanze, che fanno apparire oggettivamente incompleta la base su cui si

fonda la precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che,

successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni

differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che

siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura

principale. È necessario che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché

fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati

(cfr. DTF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171

consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 205).

2.6. Giusta

l'art. 15 cpv. 1 LPTCA, poi, la domanda di revisione deve essere presentata,

con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro 90 giorni dalla data

in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lett. a) e b)

dell'art. 14.

2.7. Preliminarmente,

questa Corte ritiene di potersi esimere dall'esaminare se il termine di 90

giorni previsto dall'art. 15 cpv. 1 LPTCA sia o meno stato ossequiato, siccome

Considerandi

la domanda di revisione deve comunque essere respinta nel merito.

Nel caso

di specie, la nuova domanda di prestazioni è stata fondata su una valutazione

espressa dai medici del SAM di __________, secondo cui la sintomatologia algica

risentita da RI 1 alla colonna cervicale e all’arto superiore destro

("sindrome cervicospondilogena cronica dopo distorsione cervicale il

8.03.1995

(Whiplash cronico stadio II), con trauma C1-2, con lussazione ligamentaria

ds. all'altezza di C2, senza evidenza di fratture o dislocazioni, come pure una

importante diminuzione della motilità cervicale ed irradiazioni algiche

fluttuanti e distali al bordo sup. del trapezio, alla regione pettorale, al

moncone della spalla, all'art sup. ds.") costituiva una conseguenza

naturale dell'infortunio assicurato anche dopo la chiusura del caso da parte

dell'CO 1 (cfr. doc. 124 + allegato).

Ora,

nella misura in cui il referto menzionato contiene esclusivamente un

apprezzamento medico diverso di fatti già conosciuti da questo Tribunale al

momento in cui è stato reso il giudizio principale, esso non costituisce un

nuovo mezzo di prova che possa giustificare una revisione della sentenza del 9

luglio 1997.

In

simili condizioni, non è necessario dare seguito al provvedimento probatorio

richiesto dall'insorgente (esecuzione di una perizia medica giudiziaria, cfr.

I).

Al

riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV

Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- La domanda

di revisione è respinta.

3.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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