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Decisione

35.2004.108

assicurato che, cadendo da un'altezza di circa 5 metri, lamenta diverse fratture a livello del rachide lombare. Valutazione dell'indennità per menomazione all'integrità fisica (10%)

7 giugno 2005Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Occorre

inoltre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003

nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso

sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che

tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella

concreta evenienza, è utile innanzitutto ricordare che l'indennità per

menomazione all'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò

significa che per tutti quegli assicurati che presentano uno stesso status

medico, la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti,

stabilita in maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare

dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da

un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, fatta

astrazione dei fattori soggettivi (cfr. DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121

consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure,

Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und

25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p.

40s.).

Ai

fini della determinazione dell’IMI, occorre perciò fare astrazione dai disturbi

soggettivamente accusati dall’assicurato che non trovano correlazione sul piano

oggettivo. In effetti, se si tenesse conto di disturbi (soltanto)

soggettivamente risentiti, non si giungerebbe più ad una valutazione astratta e

egualitaria di una menomazione all’integrità.

D’altra parte, questo

Tribunale giudica corretto il modo in cui il dott. __________, specialista in

chirurgia con alle spalle una vasta esperienza in materia di medicina

assicurativa, ha applicato la tabella n. 7 (“Integritätsschaden bei Wirbelsäulenaffektionen”)

edita dalla Divisione medica dell’INSAI.

Oltre a quanto già

indicato nel suo rapporto del 18 maggio 2004, il fiduciario

dell’assicuratore infortuni, interpellato in corso di causa da questo TCA (cfr.

V), ha espresso le seguenti considerazioni in merito alle modalità secondo le

quali è stata stabilita l’IMI nella concreta evenienza:

"

(…).

L’esame del 26.4.2004 ha fatto vedere una

sindrome lombare cronica in uno stato dopo frattura L3 e frattura dei processi

traversi L1/L2/L3 a sinistra e frattura dei processi spinosi L1/L2 il

12.10.1977. Si tratta di uno stato dopo undici annunci di ricaduta per dolori

alla schiena.

Considerandi

Come diagnosi collaterale ci sono coliche renali

a sinistra con calcolo renale documentato, paziente sotto anticoagulazione per

aritmia in uno stato dopo pace-maker.

Soggettivamente l’assicurato ha parlato di un peggioramento

dei dolori alla schiena negli ultimi anni, in seguito diminuzione delle

attività anche dopo il pensionamento. È costretto a fare cure balneari in

Italia.

Radiologicamente, si è potuto vedere una fusione

tra i processi traversi L1, L2, L3.

Per giustificare la menomazione d’integrità per

fratture della schiena ci si rivolge alla tabella 7.2 dell’INSAI.

Valutando l’anamnesi, le lamentele del paziente e

l’esame clinico si arriva alla conclusione che l’assicurato soffre di disturbi

persistenti alla colonna lombare che aumentano sotto sforzo e che sono presenti

anche a riposo.

Visto che non c’è un collasso del corpo

vertebrale L3 oltre il 10%, prendendo la scala del dolore di ++ si arriva a una

menomazione d’integrità del 5 fino al 10%. In questo caso abbiamo preso il

valore del 10%.

Ammettendo una rata di progressione della

patologia clinica e radiologica lineare, la rata annuale per gli ultimi 7 anni

è di 0.37% per quello che concerne la menomazione d’integrità.

Prima del 1984 non esisteva la legge per la

menomazione dell’integrità. Il caso viene valutato dopo il 1984 fino al 2000,

vuol dire 20 anni. Si arriva così alla menomazione d’integrità del 7.4%. Questa

menomazione è da rimunerare.

L’allegato 3, art. 36 cpv. 2 dell’OAINF da una

menomazione d’integrità del 50% per gravi limitazioni funzionali della colonna

vertebrale.

Generalmente questa tabella viene presa per casi

gravi di ernie discali e laminectomia, rispettivamente, spondilodesi, e non per

semplici fratture.

Si potrebbe però lo stesso prendere questa

tabella e concludere che l’attuale sintomatologia del paziente insieme con i

reperti oggettivabili corrispondono a 1/5 di un danno dove c’è una grave

limitazione dolorosa della colonna vertebrale.

Secondo l’allegato 3, art. 36 cpv. 2, si arriva

così a una menomazione d’integrità del 10%, senza però prendere in

considerazione ancora la legge intertemporale. Con la legge intertemporale si

arriva così a 7.4%.

Per la tabella 7.2, visto che non c’è un collasso

del corpo vertebrale oltre il 10%, si prende la rubrica 1 “fratture” e sopra la

cifra 10%, lì una menomazione d’integrità è possibile da 0 a 25%.

La sintomatologia insieme con i reperti

oggettivabili, rispettivamente, i reperti radiologici ci fa concludere che ci

sono presenti dolori persistenti che aumentano sotto sforzo e sono anche

presenti a riposo (++). Il valore della menomazione dell’integrità aumenta così

da 5 fino a 10%. In questo caso abbiamo preso il valore superiore."

(VI)

Con riferimento al punto 1

della tabella n. 7 (“Frakturen: LWS/BWS/HWS, inkl. Spondylodese, Kyphose

oder Skoliose”), il dott. __________ ha quindi indicato che il corpo

vertebrale di L3 presenta un collasso non superiore a 10° e che l’intensità dei

dolori lamentati da RI 1 va classificata, nell’apposita scala, in una posizione

intermedia (++), motivo per cui l’indennità prevista va dal 5 al 10%.

Ora, fatta eccezione per le

considerazioni attinenti al diritto intertemporale, di cui l’Istituto

assicuratore convenuto ha giustamente già fatto astrazione in sede di decisione

su opposizione, assegnando all’assicurato un 10% intero di IMI (cfr. consid.

2.8

), questa Corte non ha validi motivi per mettere in dubbio

l’attendibilità della valutazione, debitamente motivata, espressa dallo

specialista consultato dall’CO 1 e quindi per scostarsene.

In

particolare, il TCA rileva che la sintomatologia algica denunciata dal

ricorrente – così come emerge dall’abbondante documentazione medica presente

all’inserto (cfr., ad esempio, il rapporto 22.9.2003 del dott. __________,

Primario del Servizio di ortopedia e chirurgia ortopedica dell’Ospedale

regionale di __________ [doc. 210]: “Da circa 7-8 anni risente dei blocchi

iperalgici con difficoltà nell’inchinarsi e nel condurre l’automobile. La

frequenza di questi blocchi ammonta a circa 5-6 all’anno ed hanno una durata di

poche ore. Il paziente accusa pure delle irradiazioni non sistematiche a

livello degli arti inferiori, piuttosto a sinistra che a destra, che irradiano

fino alla caviglia”. Da notare che, contrariamente a quanto preteso

dall’assicurato [cfr. doc. 213], lo stesso dott. __________, nel gennaio 2004,

ha fatto stato di un decorso stabile [doc. 215]. Circa la gravità dei

dolori normalmente lamentati dal ricorrente, è inoltre significativo il fatto

che, in occasione della visita fiduciaria di controllo del 24.4.2004, egli

abbia affermato di dover assumere medicamenti analgesici unicamente quando

rimane bloccato [cfr. doc. 221, p. 2]) – non è di un’intensità tale da

raggiungere il livello più elevato della scala del dolore prevista dalla

tabella n. 7 (+++), per il quale sono richiesti, cumulativamente, forti dolori

permanenti, impossibilità di compiere sforzi supplementari, dolori presenti

anche di notte e durante il riposo, nonché lunghi tempi di recupero in caso di esacerbazione.

D’altro

canto, il ricorrente ha sì preteso avere diritto ad un’IMI di un’entità maggiore,

tuttavia egli non ha portato alcun argomento

medico-scientifico pertinente a sostegno di questa sua richiesta e, del resto,

fra gli atti di causa non figurano neppure pareri specialistici contenenti una

valutazione della menomazione all’integrità diversa da quella enunciata dal

medico __________ dell’CO 1.

In esito

alle considerazioni che precedono, nella misura in cui RI 1 è stato posto al

beneficio di un’IMI del 10%, la decisione su opposizione impugnata merita di

essere confermata in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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