35.2004.108
assicurato che, cadendo da un'altezza di circa 5 metri, lamenta diverse fratture a livello del rachide lombare. Valutazione dell'indennità per menomazione all'integrità fisica (10%)
7 giugno 2005Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2004.108
Data decisione, Autorità:
07.06.2005, TCA
Titolo:
assicurato che, cadendo da un'altezza di circa 5 metri, lamenta diverse fratture a livello del rachide lombare. Valutazione dell'indennità per menomazione all'integrità fisica (10 %)
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
art. 24 LAINF
art. 36 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2004.108
mm/td
Lugano
7 giugno 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2004
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 23
settembre 2004 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 12
ottobre 1977, RI 1 – all’epoca dipendente dell’Impresa di costruzioni __________
di __________ in qualità di capo-cantiere e, perciò, assicurato d’obbligo
contro gli infortuni presso l’CO 1 – è caduto da un’altezza di circa 5 metri,
riportando fratture al corpo vertebrale L3, ai processi traversi L1, L2 e L3 a
sinistra, nonché ai processi spinosi L1/L2.
Negli
anni successivi, l’assicurato ha annunciato numerose ricadute dell’evento
traumatico del mese di ottobre 1977.
L’Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità in relazione sia al caso
iniziale, sia alle ricadute notificategli in seguito.
1.2. Con
decisione formale del 19 luglio 2002, l’assicurato è stato posto al beneficio
di un’indennità per menomazione all’integrità del 7.4% (doc. 225).
A seguito
dell’opposizione interposta da RI 1 personalmente (doc. 226), l’CO 1, con
decisione su opposizione del 20 settembre 2004, ha parzialmente modificato la
sua prima decisione, nel senso che il tasso di menomazione all’integrità è
stato portato al 10% (doc. 230).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 23 dicembre 2004, l’assicurato ha chiesto che
l’assicuratore infortuni venga condannato a riconoscergli un’IMI del 40%
almeno, argomentando:
"
Per prima cosa prendo atto che con questa decisione
la CO 1 ha confermato che potrò continuare a beneficiare, come in passato,
dell'assunzione da parte sua dei costi delle cure mediche, balneari e fisioterapiche,
alle quali devo sottopormi per le conseguenze fisiche dell'infortunio
professionale che ho subito in data 12.10.1977: da questo punto di vista la
decisione datata 23.09.2004 della CO 1 è corretta.
Continuo invece a ritenere che il tasso, anche se
aumentato dal 7.40% al 10%, della menomazione dell'integrità fisica
riconosciutami dalla CO 1 per le conseguenze dell'infortunio professionale che
ho avuto in data 12.10.1977 è sempre troppo basso e non tiene minimamente conto
dell'effettiva gravità di questa mia menomazione, e questo da un profilo solo
oggettivo, anche cioè senza tenere conto dei miei problemi soggettivi.
Da anni soffro infatti di fortissimi dolori alla
schiena, soprattutto nella regione lombare, che si estendono anche alle gambe,
maggiormente a sinistra e che sono andati sempre più peggiorando.
A causa di questi dolori sono costretto ad
assumere medicamenti e devo sottopormi regolarmente a cure mediche,
fisioterapiche e balneari.
Inoltre i disturbi di cui soffro, non solo mi
rendono completamente impossibile fare tutta una serie di attività manuali e
sportive (come, ad esempio, giardinaggio, piccoli lavori di costruzione, gite
in montagna, sciare ecc.), ma ho anche parecchia difficoltà a compiere
movimenti e attività della vita quotidiana, come camminare, alzarmi e sedermi,
guidare ecc.: ho pure problemi a dormire e spesso mi capita di restare
completamente bloccato per diverse ore (bloccaggio che mi passa solo dopo aver
preso medicamenti molto forti).
Nella tabella delle menomazioni dell'integrità ho
visto che per una compromissione molto grave e dolorosa della funzione della
colonna vertebrale viene riconosciuto un tasso del 50%: ribadisco quindi che
nella mia situazione deve essermi riconosciuto almeno un tasso del 40%.
Infine sulla mia richiesta di ottenimento di una
rendita d'invalidità osservo di non aver ancora ricevuto una decisione in
merito da parte della __________ o della __________, così come scritto dalla CO
1 nella decisione datata 23.9.2004."
(I)
1.4. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
1.5. In corso di
causa, il Presidente del TCA ha interpellato il dott. __________, medico di
circondario supplente, il quale è stato invitato a fornire alcune precisazioni
in merito alle modalità secondo cui è stata determinata l’IMI (V).
La
risposta del dott. __________ data del 4 aprile 2005 (VI).
L’CO 1 ha
preso posizione l’11 aprile 2005 (VIII), mentre RI 1 è, da parte sua, rimasto
silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003
ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno
2004 nella causa L., H 6/04; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa
pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K
133/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 15 giugno 2004).
Di
conseguenza, nel caso in esame, visto che in discussione vi è l’entità di una
prestazioni il cui diritto è insorto anteriormente al 1° gennaio 2003, tornano
applicabili le disposizioni di diritto materiale della LAINF, in vigore sino al
31 dicembre 2002.
2.3. Né con la
decisione formale del 19 luglio 2004, né con quella su opposizione del 23
settembre 2004, l’Istituto assicuratore si è pronunciato in merito all’eventuale
diritto dell’assicurato a percepire una rendita di invalidità.
Ora, per
costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il
presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(cfr. DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi
citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
In una
sentenza del 12 marzo 2004 nella causa F., C 226/03, parzialmente pubblicata in
DTF 130 V 388 e in SJZ 100 (2004), n. 11, p. 268s., il TFA ha stabilito che,
anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, il rilascio di una decisione è una
condizione materiale necessaria per poter emanare un giudizio di merito nella
successiva procedura amministrativa o giudiziaria.
Alla luce
di quanto precede, questa Corte deve limitare il proprio esame alla questione
riguardante l’entità dell’IMI spettante a RI 1.
Del
resto, l’assicuratore convenuto, in sede di risposta di causa, ha precisato
che, citiamo: “per quanto attiene alla determinazione della rendita, la
convenuta rammenta che, non appena la presente vertenza sarà terminata,
l’intero dossier sarà trasmesso all’__________, affinché prenda la relativa
decisione formale, esperiti gli accertamenti necessari” (III).
2.4. Se al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche l'assicurato è ai sensi
dell'art. 24 LAINF portatore di una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto a un'indennità per menomazione
all'integrità (cfr. STFA del 28 giugno 2002 nella causa C., U 14/02).
Tale indennità
è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.5. L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è,
dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium
doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.
121).
2.6. Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute
nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa
come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.7. L'INSAI ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00;
DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U
71, p. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116 V 157, consid. 3a).
2.8. Nel caso di
specie, con decisione formale del 19 luglio 2004, l'assicuratore LAINF
convenuto ha riconosciuto all'assicurato un'indennità per menomazione
all'integrità del 7.4%, facendo riferimento all’apprezzamento del proprio
medico di circondario, dott. __________, spec. FMH in chirurgia.
In
effetti, il citato sanitario, con referto del 18 maggio 2004, si è così
espresso a proposito della menomazione all’integrità di cui è portatore il
ricorrente:
"
(…).
REPERTO
Come esiti importanti e durevoli dopo frattura
del corpo vertebrale L3, frattura dei processi traversi L1/L2/L3 a sinistra e
frattura dei processi spinosi L1/L2 del 12.10.1977 con in seguito undici
ricadute con dolori alla schiena, esiste oggi una sindrome lombo-vertebrale
cronica senza segni radicolari.
VALUTAZIONE
Lordo 10%
Netto 7.4%
GIUSTIFICAZIONE
Il paziente negli ultimi 27 anni ha peggiorato la
colonna lombare. Sono aumentati i dolori anche a riposo ed è diminuita la
mobilità.
L’attuale menomazione alla colonna vertebrale
viene valutata al 10% (scala di dolore ++ con dolori persistenti che aumentano
sotto carico e sono presenti anche a riposo).
Ammettendo una rata di progressione della
patologia clinica e radiologica lineare, la rata annuale per gli ultimi
27 anni è 0.37%.
Dal 1984 fino al 2004, vuol dire in 20 anni, la
menomazione d’integrità ammonta così a 7.4%.
Questa menomazione è da rimunerare."
(doc. 222)
Con la
decisione su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore convenuto ha portato
il tasso di menomazione all’integrità dal 7.4 al 10%, e ciò per motivi
attinenti all’applicazione delle disposizioni transitorie della LAINF (cfr.
doc. 230).
In
effetti, giusta l’art. 118 cpv. 1 LAINF, le prestazioni assicurative per
infortuni anteriori all’entrata in vigore della presente legge e per malattie
professionali insorte prima di questa data sono effettuate secondo il diritto
precedente.
Nondimeno, a norma dell’art. 118 cpv. 2 lett. c LAINF, per i casi previsti al
capoverso 1, sono applicabili agli assicurati dell’CO 1, a partire dalla loro
entrata in vigore, le disposizioni in materia di rendite d’invalidità, indennità
per menomazione all’integrità, assegni per grandi invalidi, rendite per i
superstiti e spese di trasporto della salma e funerarie, se il diritto nasce
dopo l’entrata in vigore della presente legge.
Nel caso di specie,
l’infortunio in discussione è avvenuto nel 1977, quindi prima dell’entrata in
vigore della LAINF (1° gennaio 1984), ad un’epoca in cui l’IMI non figurava ancora
fra le prestazioni di legge.
Tuttavia - stando a quanto indicato dal dott. __________ nel suo
rapporto del 18 maggio 2004 (“Ammettendo una rata di
progressione della patologia clinica e radiologica lineare, la rata
annuale per gli ultimi 27 anni è 0.37%”) - la soglia minima del 5% che da
diritto all’IMI (cfr. cifra 1 allegato 3 all’OAINF) è stata raggiunta posteriormente
al 31 dicembre 1983.
In queste
condizioni, appurato che il diritto è insorto dopo l’entrata in vigore della
LAINF, l’assicuratore infortuni convenuto, in ossequio all’art. 118 cpv. 2
lett. c LAINF, ha riconosciuto a RI 1 l’IMI in base alle relative disposizioni
della LAINF.
2.9. Con il
proprio ricorso (cfr. I), l’assicurato contesta il tasso dell’IMI
riconosciutogli dall’CO 1, ritenendolo insufficiente a compensare la gravità effettiva
della menomazione di cui è portatore.
In
proposito, egli ha evidenziato l’importanza dei dolori alla schiena di cui
soffre, dolori che lo costringono a sottoporsi a costanti terapie e che gli
impediscono di svolgere “tutta una serie di attività manuali e sportive”,
rispettivamente, gli rendono difficoltoso persino l’espletamento di gesti della
vita quotidiana.
Chiamata
a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la valutazione espressa dal dott. __________,
sulla base di quanto emerso in occasione della visita di controllo del 26
aprile 2004 (cfr. doc. 221), possa validamente costituire da supporto
probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori
atti istruttori (perizia medica giudiziaria).
Al
riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella
causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV
Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
Fatti
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;
STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Occorre
inoltre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa
è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003
nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,
p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999
U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha
confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che concerne il
valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso
sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che
tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato
redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR
2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella
concreta evenienza, è utile innanzitutto ricordare che l'indennità per
menomazione all'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò
significa che per tutti quegli assicurati che presentano uno stesso status
medico, la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti,
stabilita in maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare
dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da
un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, fatta
astrazione dei fattori soggettivi (cfr. DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121
consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure,
Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und
25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p.
40s.).
Ai
fini della determinazione dell’IMI, occorre perciò fare astrazione dai disturbi
soggettivamente accusati dall’assicurato che non trovano correlazione sul piano
oggettivo. In effetti, se si tenesse conto di disturbi (soltanto)
soggettivamente risentiti, non si giungerebbe più ad una valutazione astratta e
egualitaria di una menomazione all’integrità.
D’altra parte, questo
Tribunale giudica corretto il modo in cui il dott. __________, specialista in
chirurgia con alle spalle una vasta esperienza in materia di medicina
assicurativa, ha applicato la tabella n. 7 (“Integritätsschaden bei Wirbelsäulenaffektionen”)
edita dalla Divisione medica dell’INSAI.
Oltre a quanto già
indicato nel suo rapporto del 18 maggio 2004, il fiduciario
dell’assicuratore infortuni, interpellato in corso di causa da questo TCA (cfr.
V), ha espresso le seguenti considerazioni in merito alle modalità secondo le
quali è stata stabilita l’IMI nella concreta evenienza:
"
(…).
L’esame del 26.4.2004 ha fatto vedere una
sindrome lombare cronica in uno stato dopo frattura L3 e frattura dei processi
traversi L1/L2/L3 a sinistra e frattura dei processi spinosi L1/L2 il
12.10.1977. Si tratta di uno stato dopo undici annunci di ricaduta per dolori
alla schiena.
Considerandi
Come diagnosi collaterale ci sono coliche renali
a sinistra con calcolo renale documentato, paziente sotto anticoagulazione per
aritmia in uno stato dopo pace-maker.
Soggettivamente l’assicurato ha parlato di un peggioramento
dei dolori alla schiena negli ultimi anni, in seguito diminuzione delle
attività anche dopo il pensionamento. È costretto a fare cure balneari in
Italia.
Radiologicamente, si è potuto vedere una fusione
tra i processi traversi L1, L2, L3.
Per giustificare la menomazione d’integrità per
fratture della schiena ci si rivolge alla tabella 7.2 dell’INSAI.
Valutando l’anamnesi, le lamentele del paziente e
l’esame clinico si arriva alla conclusione che l’assicurato soffre di disturbi
persistenti alla colonna lombare che aumentano sotto sforzo e che sono presenti
anche a riposo.
Visto che non c’è un collasso del corpo
vertebrale L3 oltre il 10%, prendendo la scala del dolore di ++ si arriva a una
menomazione d’integrità del 5 fino al 10%. In questo caso abbiamo preso il
valore del 10%.
Ammettendo una rata di progressione della
patologia clinica e radiologica lineare, la rata annuale per gli ultimi 7 anni
è di 0.37% per quello che concerne la menomazione d’integrità.
Prima del 1984 non esisteva la legge per la
menomazione dell’integrità. Il caso viene valutato dopo il 1984 fino al 2000,
vuol dire 20 anni. Si arriva così alla menomazione d’integrità del 7.4%. Questa
menomazione è da rimunerare.
L’allegato 3, art. 36 cpv. 2 dell’OAINF da una
menomazione d’integrità del 50% per gravi limitazioni funzionali della colonna
vertebrale.
Generalmente questa tabella viene presa per casi
gravi di ernie discali e laminectomia, rispettivamente, spondilodesi, e non per
semplici fratture.
Si potrebbe però lo stesso prendere questa
tabella e concludere che l’attuale sintomatologia del paziente insieme con i
reperti oggettivabili corrispondono a 1/5 di un danno dove c’è una grave
limitazione dolorosa della colonna vertebrale.
Secondo l’allegato 3, art. 36 cpv. 2, si arriva
così a una menomazione d’integrità del 10%, senza però prendere in
considerazione ancora la legge intertemporale. Con la legge intertemporale si
arriva così a 7.4%.
Per la tabella 7.2, visto che non c’è un collasso
del corpo vertebrale oltre il 10%, si prende la rubrica 1 “fratture” e sopra la
cifra 10%, lì una menomazione d’integrità è possibile da 0 a 25%.
La sintomatologia insieme con i reperti
oggettivabili, rispettivamente, i reperti radiologici ci fa concludere che ci
sono presenti dolori persistenti che aumentano sotto sforzo e sono anche
presenti a riposo (++). Il valore della menomazione dell’integrità aumenta così
da 5 fino a 10%. In questo caso abbiamo preso il valore superiore."
(VI)
Con riferimento al punto 1
della tabella n. 7 (“Frakturen: LWS/BWS/HWS, inkl. Spondylodese, Kyphose
oder Skoliose”), il dott. __________ ha quindi indicato che il corpo
vertebrale di L3 presenta un collasso non superiore a 10° e che l’intensità dei
dolori lamentati da RI 1 va classificata, nell’apposita scala, in una posizione
intermedia (++), motivo per cui l’indennità prevista va dal 5 al 10%.
Ora, fatta eccezione per le
considerazioni attinenti al diritto intertemporale, di cui l’Istituto
assicuratore convenuto ha giustamente già fatto astrazione in sede di decisione
su opposizione, assegnando all’assicurato un 10% intero di IMI (cfr. consid.
2.8
), questa Corte non ha validi motivi per mettere in dubbio
l’attendibilità della valutazione, debitamente motivata, espressa dallo
specialista consultato dall’CO 1 e quindi per scostarsene.
In
particolare, il TCA rileva che la sintomatologia algica denunciata dal
ricorrente – così come emerge dall’abbondante documentazione medica presente
all’inserto (cfr., ad esempio, il rapporto 22.9.2003 del dott. __________,
Primario del Servizio di ortopedia e chirurgia ortopedica dell’Ospedale
regionale di __________ [doc. 210]: “Da circa 7-8 anni risente dei blocchi
iperalgici con difficoltà nell’inchinarsi e nel condurre l’automobile. La
frequenza di questi blocchi ammonta a circa 5-6 all’anno ed hanno una durata di
poche ore. Il paziente accusa pure delle irradiazioni non sistematiche a
livello degli arti inferiori, piuttosto a sinistra che a destra, che irradiano
fino alla caviglia”. Da notare che, contrariamente a quanto preteso
dall’assicurato [cfr. doc. 213], lo stesso dott. __________, nel gennaio 2004,
ha fatto stato di un decorso stabile [doc. 215]. Circa la gravità dei
dolori normalmente lamentati dal ricorrente, è inoltre significativo il fatto
che, in occasione della visita fiduciaria di controllo del 24.4.2004, egli
abbia affermato di dover assumere medicamenti analgesici unicamente quando
rimane bloccato [cfr. doc. 221, p. 2]) – non è di un’intensità tale da
raggiungere il livello più elevato della scala del dolore prevista dalla
tabella n. 7 (+++), per il quale sono richiesti, cumulativamente, forti dolori
permanenti, impossibilità di compiere sforzi supplementari, dolori presenti
anche di notte e durante il riposo, nonché lunghi tempi di recupero in caso di esacerbazione.
D’altro
canto, il ricorrente ha sì preteso avere diritto ad un’IMI di un’entità maggiore,
tuttavia egli non ha portato alcun argomento
medico-scientifico pertinente a sostegno di questa sua richiesta e, del resto,
fra gli atti di causa non figurano neppure pareri specialistici contenenti una
valutazione della menomazione all’integrità diversa da quella enunciata dal
medico __________ dell’CO 1.
In esito
alle considerazioni che precedono, nella misura in cui RI 1 è stato posto al
beneficio di un’IMI del 10%, la decisione su opposizione impugnata merita di
essere confermata in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster