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Decisione

35.2004.109

assicurato cade dalla scale e riporta la frattura della testa dell'omero. Valutazione del diritto alla rendita di invalidità, secondo il metodo del raffronto dei redditi, e del diritto all'indennità p

7 giugno 2005Italiano85 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri morfologici dell'esame non ci

permettono di diagnosticare una chiara lesione SLAP II, ma anche se fosse così

trattasi di un fattore degenerativo, subentrato dopo il novembre 2003 e quindi non

in relazione con l'infortunio di nostro pertinenza.

Per questo motivo, l'artro-RM del 19.10.2004 non

evidenzia dei nuovi fattori infortunistici, in relazione diretta con

l'evento del 19.6.2002, per cui l'assicurato non abbisogna di nuove cure

specifiche, né cambia il grado dell'invalidità/della menomazione dell'integrità."

(doc. 124)

Un parere

analogo è stato del resto espresso dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica, attivo presso la __________ dell’CO 1, il quale, esaminate le

immagini relative all’artro-RMN del 19 ottobre 2004, ha inoltre messo in dubbio

che da esse risulti effettivamente una lesione SLAP:

"

Sie wollen eine Klarung der Situation an der linken

Schulter des Patienten insbesondere, ob eine SLAP-Läsion Grad II vorliege.

Antwort: Aufgrund der MRT vom 19.10.2004

erscheint mir das vordere Labrum eigentlich intakt, eine sichere SLAP-Läsion

kann ich nicht ausmachen. Die lange Bicepssehne ist bis zu ihrem Ur­sprung am

Dach der Glenoidalpfanne vorhanden und intakt. Auch dies spricht eigentlich

gegen ei­ne SLAP-Läsion. Ob trotzdem eine geringfügige SLAP-Lasion vorliegt

kann ich nicht mit Sicherheit sagen, auch nicht ganz ausschliessen.

Jedenfalls ist auch auf den MRT's vom 12.11.2003

(__________) der Labrumrand intakt und keine SLAP-Lasion zu sehen.

Im Prinzip ist nun aber die Diagnose einer

SLAP-Lasion arthroskopisch zu stellen, denn die MRT trifft regelmassig

nicht sicherer Resultate hierüber. Und da ist nun zu sagen, dass Prof. __________

am 8.4.2003 im __________ eine Arthroskopie durchgefuhrt hat mit dem Zweck der

intra- und periarti­kularen Arthrolyse wegen der residuellen Schultersteife. Er

hat insbesondere ein intaktes Rotato­renintervall gesehen und auch die übrigen

intraartikularen Strukturen - dazu gehört das Labrum glenoidale - unauffallig

gefunden, also ohne Hinweis auf SLAP-Lasion. Prof. __________ ist nun aber

einer der erfahrensten Schulterarthroskopeure der Schweiz und es erscheint mit

deshalb ausge­schlossen, dass er eine SLAP-Lasion übersehen hatte. Somit kann

man mit Sicherheit davon ausgehen, dass mindestens bis zum Datum der

Arthroskopie mit Arthrolyse weder eine Intervalliäsi­on noch eine SLAP-Läsion

vorlagen.

Sollte sich nun später eine solche allenfalls

doch noch eingestellt haben, dann wäre sie mit an Si­cherheit grenzender

Wahrscheinlichkeit ais unfallfremd zu erachten, als eigenständiger degenera­tiver

Prozess, oder allenfalls durch ein anderes Ereignis, das bislang unbekannt ist.

Sowohl Dr. __________ wie auch Dr. __________, die den Patienten und die MRT

vom 13.10.2004 gesehen haben, haben die früheren Akten und MRT-Tomographien

entweder nicht gesehen oder dann nicht be­rücksichtigt, eine allfällige

Differenz dazu nicht erkiärt.

Zusammenfassend bin ich also aufgrund der

vorliegenden Akten und Röntgenaufnahmen klar der Auffassung, dass

a) nicht sicher eine SLAP-Läsion der linken

Schulter vorliegt

b) falls doch, diese mit an Sicherheit

grenzender Wahrscheinlichkeit

unfallfremd wäre."

(doc. 133)

Nella sua certificazione

del 1° febbraio 2005, il dott. __________, medico aggiunto presso il Servizio

di chirurgia ortopedica e traumatologia dell’__________, ha

indicato che il referto dell’artro-RMN della spalla sinistra “parla per una

lesione SLAP II con distacco del labbro glenoidale antero-superiore di forma

estesa” (doc. accluso a VII).

Egli non

si è tuttavia espresso a proposito dell’eziologia di questo reperto.

2.3.4. Chiamata a

pronunciarsi, questa Corte ritiene che la valutazione del dott. __________,

rispettivamente, quella del dott. __________, possano validamente costituire da

supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario

procedere a degli ulteriori atti istruttori (perizia medica giudiziaria).

Al

riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV

Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Nella DTF

125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

D'altra

parte, in una sentenza dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, l'Alta

Corte ha stabilito che il fatto che un medico venga interpellato con regolarità

da un istituto assicuratore per esprimere valutazioni specialistiche non è di

per sé sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.

Il TFA ha

inoltre deciso che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato

dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente a suscitare

dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA dell'8 settembre 2000 nella

causa C., U 291/99).

La

nostra Corte federale ha, infine, precisato che i pareri redatti dai medici

dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi

unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato

(cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio

1996 nella causa A., U 49/95).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Questo

Tribunale – a prescindere dalla questione a sapere se l’artro-RMN del 19

ottobre 2004 mostri o meno effettivamente una lesione SLAP di II. grado con

distacco parziale del labbro glenoidale anteriore – ritiene altamente

plausibile che tale reperto non costituirebbe comunque una naturale conseguenza

dell’evento traumatico del 19 giugno 2002.

In questo

ordine di idee, è d’importanza decisiva il fatto che tale lesione non sia stata

rilevata dal Prof. dott. __________, in occasione

dell’intervento artroscopico dell’8 aprile 2003 (cfr. doc. 50: “Es besteht eine

eher geringgradige Kapsulitis bei narbig verdickter Kapsel. Insbesondere sind

das Rotatorenintervall und die vordere Kapsel betroffen. (…). Die übrigen

intraartikulären Strukturen sind unaufällig” – la sottolineatura è del

redattore).

Da una parte, il Prof. __________ è unanimemente considerato uno dei

massimi esperti in Svizzera per quanto concerne proprio la chirurgia della

spalla, al quale anche il TCA, nel passato, ha fatto capo con soddisfazione.

D’altra

parte, l’artroscopia resta l’indagine di scelta per la visualizzazione e la

messa in evidenza anche di piccolissime lesioni a livello delle strutture della

spalla (cfr. B.R. Simmen, Die Schulter in der Orthopädie, Eular Verlag 1994, p.

45).

In esito

a quanto precede, occorre concludere che la nota lesione dello SLAP con

distacco del labbro glenoidale anteriore, qualora fosse effettivamente

presente, è insorta posteriormente al mese di aprile 2003.

RI 1 non

ha mai preteso di essere rimasto vittima di un nuovo infortunio.

La riacutizzazione

dei dolori alla spalla sinistra che ha determinato una totale inabilità

lavorativa a far tempo dal 24 maggio 2005 (cfr. doc. 99), si è manifestata

durante il normale svolgimento dell’attività professionale, senza che fosse

accaduto nulla di particolare (cfr. doc. 98 e 125).

Quindi,

nell’ipotesi in cui l’assicurato si fosse procurato il danno in questione in

quell’occasione, esso non potrebbe venire assunto dall’CO 1, neppure a titolo

di lesione parificata ai postumi di un infortunio ex art. 9 cpv. 2 OAINF,

facendo manifestamente difetto il fattore esterno (cfr., al proposito, la DTF

129 V 466, in cui il TFA ha precisato in concetto di “fattore esterno”).

È

pertanto a torto che il ricorrente rimprovera all’assicuratore infortuni

convenuto di avere proceduto ad un esame delle conseguenze post-traumatiche

incompleto e senza tenere conto delle indicazioni fornite dal dott. __________

(cfr. I, p. 10), nella misura in cui, come visto, la lesione SLAP con distacco

parziale del labbro glenoidale anteriore (sempre qualora fosse presente) non

può essere fatta risalire, con un sufficiente grado di verosimiglianza,

all’infortunio del 19 giugno 2002.

2.4. Rendita

di invalidità

2.4.1. Definizione

dell'invalidità

Giusta

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U

192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18

LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,

corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale

occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito

all'introduzione della LPGA.

Da parte

sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito

che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno

2004 nella causa G., U 192/03, citata in precedenza, ha rilevato che anche

l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi

concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti vedi pure DTF 130 V 343.

Due sono,

dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1. il danno

alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un

nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le). Nell'assi­cura­zione obbligatoria

contro gli infortuni deve esserci per giun­ta un nesso causale, naturale ed

adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

2.4.2. Commisurazione

dell'invalidità

Giacché

il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione

causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la

se­conda.

L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del

18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili,

in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria

residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di una danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

2.4.3

Con la

propria impugnativa, RI 1 pretende innanzitutto che il grado di invalidità

venga stabilito, non già riferendosi al mercato generale del lavoro, ma

basandosi sulla sua situazione lavorativa e salariale concreta presso la ditta __________

(cfr. I, p. 15: “…, in applicazione della giurisprudenza indicata

precedentemente, la determinazione del reddito da invalido deve avvenire in

rapporto alla attuale e concreta situazione professionale e salariale del

ricorrente. Ne consegue, essendo egli secondo le attestazioni mediche capace al

lavoro nella misura del 50%, che – con la riserva di cui ai punti 13 e 14 che

precedono – il grado di incapacità lucrativa del signor RI 1 deve essere

stabilito per l’appunto al 50% e non al 30%, come ha erroneamente sancito la

decisione qui impugnata”).

Il TCA

non può condividere l’opinione dell’insorgente.

Occorre

infatti ricordare che, secondo la giurisprudenza, la perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (cfr. RAMI 1991 U 130, p.

270ss. consid. 4a; STFA del 9 maggio 2001 nella causa D., I 147/01; D.

Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 616).

Questi

concetti sono ancora stati ribaditi dalla nostra Corte federale, ad esempio, in

una sentenza del 22 aprile 2003 nella causa P., U 334/02, consid. 4.1.:

"

(…).

Lorsque l'activité exercée après la survenance de

l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail

résiduelle de l'assuré, ce dernier peut être tenu de quitter son poste de

travail, voire d'abandonner son entreprise au profit d'une activité plus

lucrative (arrêt A. du 10 décembre 2001, U 74/ 01; RCC 1983 p 246)."

Nel presente caso, l'assicurato è in grado, esercitando delle

attività sostitutive confacenti, di realizzare un reddito superiore a quello da

lui concretamente percepito presso il suo attuale datore di lavoro, lavorando in

misura del 50%.

Il grado

di invalidità deve quindi essere determinato applicando il metodo ordinario del

raffronto dei redditi, secondo le modalità evocate al considerando 2.4.1..

2.4.4

Il TCA

constata che l’assicurato non contesta di essere in grado, nonostante i postumi

infortunistici residuali, di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento

completo, un’attività leggera a lui confacente (cfr. I, p. 16-17).

Tale

circostanza risulta del resto dal rapporto 29 dicembre 2003 del dott. __________,

rapporto basato sulle risultanze della visita medica di controllo del 21

ottobre 2003 (cfr. doc. 82: “Il signor RI 1 può lavorare sull’arco di tutta la

giornata, senza pause supplementari, con un rendimento del 100%, qualora

rispettate le seguenti limitazioni: sono da evitare dei lavori da svolgere con

ambedue le mani all’altezza della testa o sopra il capo, l’alzare pesi oltre

l’altezza della vita che superano i 30 kg, fino a 10 kg fra l’altezza della

vita fino al petto (incluso). L’assicurato invece può lavorare tutto il giorno

in piedi, in posizione inginocchiata, con il tronco chinato in avanti, anche in

modo duraturo.

Può

camminare per lunghi tragitti, su del terreno accidentato, salire le scale,

anche a pioli. Nessuna limitazione per quanto riguarda la forza bruta della

mano destra o sinistra, dell’agilità delle mani o precisione dei movimenti

delle dita. Può utilizzare normalmente cacciavite, chiave inglese, trapano o un

martello (assicurato destrimano!). Può stare in equilibrio e guidare

l’automobile normalmente”).

Questa

Corte non vede ragioni per scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità

lavorativa formulata dal medico __________ dell’CO 1.

D’altronde,

le limitazioni descritte dal dott. __________ sono quelle che si riscontrano,

normalmente, in assicurati che hanno lamentato un danno alle spalle: in

sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente,

trasportare pesi anche solo relativamente importanti nonché d'ingaggiare l'arto

superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale

(cfr., fra le tante, STCA del 23 novembre 1998 nella causa O., 35.1998.63 e

STCA del 29 luglio 1999 nella causa C., 35.1998.117, tutelata dal TFA con

pronunzia del 3 gennaio 2000, U 296/99).

D’altro

canto, a mente del TCA, occorre ritenere che le opportunità di reperire

un'attività che sia conciliabile con i disturbi accusati dall'assicurato nonché

con le sue condizioni personali, non devono essere considerate irrealistiche o

eccezionali ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. RCC 1991, p. 332

consid. 3b e 1989, p. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 p. 67 consid. 5c).

Certo,

non possono essere ignorati gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a

profitto della residua capacità lavorativa comporterà per RI 1. Ciò nondimeno,

essi non appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato ancora che secondo

un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'assicurato ha

l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente

preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue

affezioni invalidanti (DTF 123 V 96 consid. 4c, DTF 113 V 28 consid. 4a e

riferimenti ivi citati; cfr., pure, STFA del 10 settembre 1998 nella causa S.

inedita).

Se,

malgrado tale impegno, un'occupazione confacente non è reperibile in concreto,

questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la

nozione di mercato equilibrato del lavoro, l'assicurazione contro gli infortuni

non è tenuta a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c;

RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1995, p. 83).

Parimenti estranei all'invalidità sono l'età e la mancanza di

formazione dell'interessato, fattori che, di per sé, non possono influire sulla

sua determinazione.

Nella DTF

107.

V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione

per l'invalidità - ma lo stesso vale anche per l'assicurazione infortuni - non

è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una

carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o

linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza

confermata dal TFA con una sentenza del 9 maggio 2001 nella causa D., I 147/01).

Riguardo

alla possibilità per l'assicurato di reperire un'attività adeguata alle sue

condizioni di salute è utile ricordare quanto il TFA e il TCA hanno giudicato

in fattispecie analoghe, riguardanti assicurati anch'essi con problematiche

agli arti superiori.

In una

sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio,

ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità

lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato

cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in

particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10

kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti

non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i

60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il

braccio adominante.

Il TFA è

pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza del 7 agosto 2001 nella

causa K., U 240/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss.,

concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali

all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori

manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano

destra, nonché il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg, e pertanto ritenuto

praticamente monco di una mano:

"

(…).

Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in

der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als

Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt -

nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann

ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen

rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu

2.

kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei

auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im

Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a.

Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen

Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als

Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt

werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich

vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent

ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer

hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht

erfolgreich beendet hat.

Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen

Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen

Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe

Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen

verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und Überwachungsfunktionen

eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321 Erw. 3b am Ende)."

(STFA succitata, consid. 3b)

In una

sentenza dell'11 settembre 2000 nella causa C.-F., inc. 35.1997.23 -

integralmente confermata dal TFA con sentenza dell'8 maggio 2002, U 449/00 - il

TCA ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che,

secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata

praticamente inutilizzabile, ad eccezione per delle prese a tre dita senza

forza.

In

un’altra pronunzia del 25 febbraio 2003 nella causa P.-G., U 329/01 e U 330/01,

l'Alta Corte federale ha pure giudicato reintegrabile professionalmente,

un'assicurata, vittima di un grave politrauma, che, secondo l'avviso dei

medici, poteva ancora esercitare un'attività da svolgere in posizione

prevalentemente seduta e non comportante il sollevare, rispettivamente il

trasportare pesi anche solo relativamente importanti, così come l'utilizzo

dell'arto superiore destro in mansioni da eseguire al di sopra

dell'orizzontale:

"

(…).

La tesi cantonale, in quanto conforme alla

giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a

quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi

con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro

sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.

2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;

si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in re W., I 401/01, consid. 4c). Si

tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale femminile non

qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una

sufficiente offerta di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in

cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non

comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare frequentemente

posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale ambito bisogna pure

considerare la ancor giovane età dell'interessata con conseguente presumibile

buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no.

35.

pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata del 4 aprile 2002 in re

W. consid. 4a-d).

Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità

di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno

poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In

proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto

il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296

consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).

Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli

inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa

dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né

inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle

assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto

può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo

possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297

consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52

consid. 3d e 114 V 285 consid. 3)."

(STFA

succitata, consid. 4.7)

Infine,

in una sentenza del 14 aprile 2003 nella causa P., inc. n. 35.2002.88, questa

Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo

dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un

assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e

ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°,

abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino

all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in

corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il

medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato

nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro

al di sopra della vita, scostato al tronco, così come nei movimenti di

rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e

contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente,

sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo

l'arto superiore destro accostato al tronco" (cfr. STCA succitata, consid.

2.6

).

Questa

Corte rileva infine che se è vero che il mercato del lavoro accessibile agli

assicurati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale è in

generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (cfr.

RCC 1989, p. 331 consid. 4a)), è altrettanto vero che nell'industria e

nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più

spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e

sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid.

3b, STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3).

Anche in

questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori

ausiliari, così come é il caso per il settore delle prestazioni di servizio.

In simili

condizioni, questo Tribunale deve concludere che, da un lato, l'assicurato non

può più svolgere a tempo pieno la sua originaria professione di meccanico

rettificatore di utensili, ma, dall'altro, è totalmente abile in attività a lui

confacenti.

2.4.5

Per quanto

concerne il reddito da valido, sulla scorta dei dati che figurano

all'incarto (cfr. doc. 102), l'assicurato avrebbe guadagnato, nel 2004 (cfr., a

questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non

fosse rimasto vittima dell'infortunio del mese di giugno 2002, un importo annuo

di fr. 68'034.55.

Tale

importo, del resto, non è stato contestato dall'assicurato.

2.4.6

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, il TCA osserva quanto

segue.

Trattandosi della

determinazione del reddito ipotetico da invalido conseguibile da manodopera

maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate, svolte a

tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato,

questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha stabilito, in una

sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 p. 183, che il reddito

annuo ammonta:

per il 1992 fr. 34'000.--

per il 1993 fr. 34'500.--

per il 1994 fr. 35'000.--

per il 1995 fr. 35'000.--

Lo scrivente TCA ha, poi,

escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996,

l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re M.). Simile aumento è,

poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18 marzo 1998 in re O.), per il 1998

(STCA 19 giugno 1998 in re M.) e per il 1999 (cfr. STCA 28 gennaio 2000 in re

C.).

Per alcuni anni, questi

parametri sono stati approvati dal TFA, in particolare nella sentenza

pubblicata in RAMI 1998 U 292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.).

In una sentenza del 27

ottobre 1999 nella causa S., pubblicata in SVR 2000 IV N° 21, il TCA ha

riconfermato la propria giurisprudenza, dopo avere constatato che i salari di

riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i risultati

dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio federale di

statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.; Pratique VSI

2000.

pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito dall'Alta

Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56; Pratique VSI 2000

pag. 85-86).

La giurisprudenza federale

relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto

di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni

(cfr., a tale proposito, D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e

giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT

II-2001, p. 593 segg. (p. 602-606)).

In una sentenza del 30

giugno 2000 nella causa B. (I 411/98) - pervenuta al TCA il 24 luglio 2000 -

l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del

suo esame:

" (…)

3.

- b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale ha

invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in

particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria

giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento

ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte confermata

dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di fr.

35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media

conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non

qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV

no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su

dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce,

è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale

federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla

pubblicazione.

4.

- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza

stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in

primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato.

Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo,

possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti

dalle statistiche salariali.

La questione di sapere se e in quale misura i salari medi

fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle

circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto

(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi

che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto

del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo,

come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul

reddito di lavoro.

Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare -

percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata

dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza

valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una

riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).

5.

- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo

cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro

equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti

allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze

specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le

esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.

In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione

amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati

all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla

recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai

provvedimenti professionali in lite."

(STFA succitata)

La nostra Corte federale

ha pure emesso numerose sentenze in materia d'assicurazione contro gli

infortuni. Si tratta di fattispecie in cui questo TCA aveva proceduto a

quantificare il reddito da invalido in applicazione della suesposta prassi, a

discapito della valutazione operata dall'INSAI sulla base dei dati risultanti

dalla documentazione sui posti di lavoro (DPL).

La prima di queste

pronunzie è stata emanata nella causa INSAI c/ L., U 181/98 e reca la data del

22.

maggio 2001. Essa è stata successivamente confermata con i seguenti giudizi:

STFA 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 286/98; 31 maggio 2001 nella

causa INSAI c/ M., U 275/98; 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 279/98;

11.

giugno 2001 nella causa INSAI c/ M., U 17/99; 11 giugno 2001 nella causa

INSAI c/ S., U 285/98; 19 giugno 2001 nella causa INSAI c/ P., U 271/98; 21

giugno 2001 nella causa R. c/ INSAI, U 349/98; 27 giugno 2001 nella causa INSAI

c/ B., U 362/98; 28 giugno 2001 nella causa INSAI c/ C.-D. C., U 18/99; 2

luglio 2001 nella causa INSAI c/ F., U 4/99; 9 luglio 2001 nella causa INSAI c/

M., U 142/99; 10 luglio 2001 nella causa UAI c/ C. e INSAI c/ C., I 442/99 + U

256/99; 18 luglio 2001 nella causa G. c/ INSAI e INSAI c/ G., U 154 + 163/99;

19.

luglio 2001 nella causa INSAI c/ T., U 190/99; 27 luglio 2001 nella causa

INSAI c/ B., U 252/99; 31 luglio 2001 nella causa G., U 311/99; 5 ottobre 2001

nella causa INSAI c/ B., U 165/00; 5 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ I., U

91/00; 10 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ C., U 217+225/00; 16 ottobre 2001

nella causa M., U 301/00; 13 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ L., U 41/00; 19

febbraio 2002 nella causa INSAI c/ C., U 99/00; 19 febbraio 2002 nella causa

INSAI c/ C., U 268/00; 5 marzo 2002 nella causa INSAI c/ CE fu M., U 155/00; 15

marzo 2002 nella causa A. c/ INSAI e INSAI c/ A., U 220 + 238/00; 18 marzo 2002

nella causa INSAI c/ K., U 239/00; 18 marzo 2002 nella causa INSAI c/ P.S., U

235/00; 24 aprile 2002 nella causa INSAI c/ R., U 240/00; 30 aprile 2002 nella

causa INSAI c/ P., U 241/00; 8 maggio 2002 nella causa C.-F., U 449/00; 23

maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00).

Sostanzialmente, il TFA ha

approvato i dati salariali utilizzati dall'INSAI, dopo avere anche verificato,

in applicazione della DTF 126 V 75ss., che, nel caso di specie, l'importo

ritenuto dall'assicuratore LAINF appariva plausibile alla luce dei dati dedotti

dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale

di statistica, considerata la possibilità di ridurre il salario statistico fino

al limite massimo del 25%:

" (…)

Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche

dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le

istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo

prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in

particolare, il reddito ipotetico da invalido, i primi giudici, in modifica di

quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi

della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario

di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno

ritenuto l'importo di fr. 35'000.--, che corrispondeva negli anni dal 1994 al

1998.

alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese

da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività

leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati

statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è

stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg.

c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito

che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo

luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato.

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un

mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in

attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento

alle specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa

manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata (nello

stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re

R., I 10/00 e 30 giugno 2000 in re B, I 411/98). Il giudizio querelato non può

quindi essere tutelato.

e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti

presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attività leggere,

che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario, i

dipendenti di tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr.

42'030.--. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla

valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo

stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei

salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la

retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazione

semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr. 54'245.--

(fr. 4'294.-- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi

della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze

del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario

statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%.

3.

- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità (fr. 50'568.-- annui) non è mai stato contestato

dalle parti in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce

all'opponente il diritto ad una rendita calcolata su un'invalidità del solo 17%

merita di essere ristabilita."

(STFA 22 maggio 2001 nella causa L.

c/ INSAI, p. 4ss.)

L'Alta Corte nelle

sentenze menzionate non aveva comunque risolto la questione di principio a

sapere quale deve essere, in materia di assicurazione contro gli infortuni, il

rapporto tra i dati dell'Ufficio federale di statistica (ai quali il TFA fa

costantemente riferimento nella giurisprudenza pubblicata, cfr. DTF 124 V

323-324 e DTF 126 V 75) e le DPL (cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze …, in

RDAT II-2001 p. 604-605).

Tale questione è stata

invece affrontata in una sentenza del 28 agosto 2003 nella causa C., U 35/00 +

U 47/00, pubblicata in DTF 129 V 472ss. (= RAMI 2003 U 494, p. 383ss.), in cui

il TFA - dopo avere sottolineato le difficoltà che comporta il volere imporre

un ordine di priorità fra dati statistici e DPL, siccome

ognuno dei due metodi presenta vantaggi e svantaggi (cfr. DTF 129 V 477,

consid. 4.2.1) - ha definito quali sono i presupposti che devono essere

soddisfatti affinché il reddito da invalido possa essere validamente

determinato sulla base dei salari DPL:

"

(…).

Weil die Invaliditätsbemessung aufgrund

hypothetischer Vergleichseinkommen und unter Berücksichtigung des in Betracht

fallenden (ausgeglichenen) allgemeinen Arbeitsmarktes zu erfolgen hat, müssen

die DAP auch im konkreten Einzelfall repräsentativ sein. Es genügt daher nicht,

wenn lediglich ein einziger oder einige wenige zumutbare Arbeitsplätze

angegeben werden, weil es sich dabei sowohl hinsichtlich der Tätigkeit als auch

des bezahlten Lohnes um Sonder- oder Ausnahmefälle handeln kann. Unbeachtlich

ist, ob der Arbeitsplatz frei oder besetzt ist, weil die Invaliditätsbemessung

auf der Fiktion eines ausgeglichenen Arbeitsmarktes beruht (BGE110 V 276 Erw.

4b; AHI 1998 S. 291 Erw. 3b). Wenn die Vorinstanz eine Mindestzahl von fünf zumutbaren

Arbeitsplätzen voraussetzt, so erscheint dies in quantitativer Hinsicht in der

Regel als genügend. Im Hinblick auf die geforderte Repräsentativität der

DAP-Profile und der daraus abgeleiteten Lohnangaben hat der Unfallversicherer

im Sinne einer qualitativen Anforderung jedoch, zusätzlich zur Auflage von

mindestens fünf DAP-Blättern, Angaben zu machen über die Gesamtzahl der

aufgrund der gegebenen Behinderung in Fragekommenden dokumentierten

Arbeitsplätze, über den Höchst- und den Tiefstlohn sowie über den

Durchschnittslohn der dem jeweils verwendeten Behinderungsprofil entsprechenden

Gruppe. Damit wird auch die Überprüfung des Auswahlermessens hinreichend

ermöglicht, und zwar in dem Sinne, dass die Kenntnis der dem verwendeten

Behinderungsprofil entsprechenden Gesamtzahl behinderungsbedingt in Frage

kommender Arbeitsplätze sowie des Höchst-, Tiefst- und Durchschnittslohnes im

Bereich des Suchergebnisses eine zuverlässige Beurteilung der von der SUVA

verwendeten DAP-Löhne hinsichtlich ihrer Repräsentativität erlaubt. Das

rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass die SUVA die für die

Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen DAP-Profile mit den

erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte Person Gelegenheit

hat, sich hiezu zu äussern (vgl. Art. 122 lit. a UVV,

gültig gewesen bis 31. Dezember 2000 [AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE 115 V 297 ff.). Allfällige

Einwendungen der versicherten Person bezüglich des Auswahlermessens und der

Repräsentativität der DAP-Blätter im Einzelfall sind grundsätzlich im

Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die SUVA im Einspracheentscheid

damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht in der Lage, im Einzelfall

den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im Bestreitungsfall nicht auf den

DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA hat diesfalls im

Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu ermitteln. Im

Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die

Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die

Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs

einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."

(DTF succitata, consid. 4.2.2)

Al

riguardo, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi

scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in

L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. istituto delle assicurazioni

sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.

2.4.7

Partendo

dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici

validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA (cfr., fra le

più recenti, STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00 e del 30 aprile

2002.

nella causa P., U 241/00) - si rivela essere discriminante per gli

assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più

bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è

quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro

Cantone senza il danno alla salute, questo TCA, in una sentenza del 4 settembre

2000.

nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n.

35.

- successivamente confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA

del 17 aprile 2001 nella causa B. e del 22 maggio 2001 nella causa M.) -

sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale

di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:

" In

data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,

direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle

assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti

casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da

invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di

salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare

utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,

cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires

1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza

federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine

di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario

conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del

danno alla salute), mi occorre sapere:

- possiamo

utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è

anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

- In caso di

risposta negativa:

Perché no? Quale

coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo

alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. Vbis)

Il dottor __________ ha così

risposto in data 14 agosto 2000:

" (…)

Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia

definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è

possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità

regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità

statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori

dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua

lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista

statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998

(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di

qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

- Nel 1998

(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo

esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi

al mese (cfr. tabella TA13).

- È ancora

possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa

categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il

settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di

lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche

la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),

ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. Vbis)

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non

invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel

nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che

nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che

riflette i salari versati nella nostra regione.

Se si ignorasse questo

aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale

occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il

paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323;

Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali

irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce

l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22

maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76).

Del resto, il TFA, nella

sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto

dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag.

485.

"du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa

K.W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des

Beschwerdegegners (Thurgau)".

Nella sentenza pubblicata

in SVR 2000 IV Nr. 21, il TCA ha al riguardo precisato:

" La

necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino

risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28

settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. Ricciardi del 14 agosto 1999

«Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati

disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle

condizioni sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati

aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:

«(…)

Su scala federale la statistica

ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la

struttura dei salari in Svizzera.

A livello regionale, le informazioni di

cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei

salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che

nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per

quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni

supplementari.

Il calcolo dei dati regionali (grandi

regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera,

schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.

Non si è certi tuttavia in che misura

questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.

Per i prossimi anni è inoltre probabile

che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere

a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il

Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di

ponderazione della struttura economica cantonale»."

Va pure ricordato che,

secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla

tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta

di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000 p. 84-85):

"

Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires

entre les deux sexes révélées par les statistiques, il faut se référer, pour

les femmes, aux salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des

hommes. Il n'est pas question de se baser sur une valeur moyenne entre les

salaires des femmes et des hommes (…)."

(STCA

succitata - la sottolineatura è del redattore)

In una

sentenza del 5 giugno 2003 nella causa B. (inc. n. 35.2003.6), il TCA ha

inoltre sottolineato come il TFA, che ha posto il principio della priorità dei

dati statistici nazionali rispetto a quelli regionali - in alcune sue pronunzie

ha confermato il reddito da invalido fissato sulla base di valori regionali.

Ad

esempio, in una sentenza del 10 agosto 2001 nella causa R., I 474/00 - sentenza

che è poi stata ripresa in più di un giudizio federale (cfr., per es., la STFA

del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 4c, parzialmente

pubblicata in DTF 128 V 174s.) - il TFA ha considerato non censurabile l'applicazione

dei dati relativi alla regione "Svizzera orientale" (TA 13), siccome

più favorevoli all'assicurata rispetto al dato nazionale (cfr. consid. 3c/aa: "Obwohl das Eidgenössische Versicherungsgericht

grundsätzlich die gesamtschweizerischen Werte heranzieht, ist vorliegend auch

nicht zu kritisieren, dass der Berechnung zu Gunsten der Beschwerdeführerin die

tieferen Werte der Region Ostschweiz (TA 13) zu Grunde gelegt worden

sind").

Parimenti, nelle sentenze del 30 novembre 2001 nella causa R., I

226/01 e del 20 novembre 2002 nella causa D., I 764/01, l'Alta Corte ha

valutato il reddito da invalido facendo capo al valore afferente al Cantone

Ticino, rispettivamente, alla regione lemanica.

In una

sentenza del 13 giugno 2003 nella causa M., U 236/01, consid. 4.3.2, il TFA ha

ribadito che esso "… non esclude di principio l'applicazione dei valori

regionali, desumibili dalle tabelle TA14 (n.d.r. recte: TA13) - (…) -,

segnatamente laddove questi appaiono maggiormente favorevoli per l'assicurato

(cfr. sentenza del 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid. 3c/aa)".

In

un'altra sentenza, datata sempre 13 giugno 2003, la nostra Massima Istanza ha

ricordato segnatamente che, citiamo: "… le circostanze del caso concreto

determinano quale sia la tabella da applicare nel caso esaminato. È pertanto

ammissibile ad esempio applicare la tabella TA7, che indica i valori per una

determinata attività, se così facendo è possibile determinare in maniera più

precisa il reddito da invalido (in proposito si veda anche consid. 4c non

pubblicato in DTF 128 V 174). Questa Corte, infine, ha pure ritenuto non

criticabile applicare la tabella TA13, che riferisce dei salari in relazione

alle grandi regioni (sentenza del 10 agosto 2001 in re R. consid. 3c/aa, I

474/00, del 27 marzo 2000 in re P. consid. 3c, I 218/99, del 28 aprile 1999 in

re T. consid. 4c, I 446/98)" (STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I

475/01, consid. 4.4.).

Il

TFA ha ancora ribadito i medesimi concetti in una sentenza del 20 aprile 2004

nella causa K., I 871/02, consid. 6.3. e in una sentenza del 26 agosto 2004

nella causa C., I 355/03, consid. 7.4.

Su questi

argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,

p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto

delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.

124-128; D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton

du Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in

CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).

2.4.8

Per

determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF

convenuto ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso alcune

aziende ticinesi. Dai medesimi risulta che nelle attività leggere che l'assicurato

sarebbe in grado di esercitare, e meglio il venditore presso il __________, il

sorvegliante presso la __________ di __________, il controllore presso la __________

__________ di __________, l’operaio di fabbrica presso la __________ di __________

ed il montatore di quadri elettrici presso la __________ di __________, i

dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2004, un reddito annuo pari

a fr. 47'439.-- (cfr. doc. 103).

L'assicurato

ha contestato l'utilizzazione di questi dati (cfr. consid. 1.3).

Alla luce

della giurisprudenza di cui alla DTF 129 V 472ss., le cinque DPL

prodotte in causa sono numericamente sufficienti.

Nondimeno,

con riferimento all'esigenza di rappresentatività della DPL e dei dati

salariali ad essa connessi, l'assicuratore infortuni ha omesso di fornire

informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di

conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario

massimo e minimo, così come sul salario medio.

Di

conseguenza, nel caso di specie, le DPL dell'CO 1 non possono essere utilizzate

per determinare il reddito da invalido (cfr. ad esempio, in questo senso, RAMI

2004.

p. 284, STFA del 31 ottobre 2003 nella causa A., U 15/02, consid. 4.2;

STFA del 26 febbraio 2004 nella causa Schweizerische Unfallversicherungsanstalt

c/ M., U 208/02, consid. 3.1. oltre a numerose altre sentenze pubblicate nel

sito internet dell'Alta Corte).

In una

sentenza del 27 gennaio 2005 nella causa C. (U 42/04) l'Alta Corte ha peraltro

ancora rilevato:

"

4.3

La CNA a comparé le revenu sans invalidité de

71'500 fr. - non contesté - à un revenu d'invalide de l'ordre de 45'000 fr.,

montant correspondant à la moyenne des salaires ressortant

de cinq DPT n'exigeant que des travaux légers et le port de charges légères

(comprises entre 5 et 10 kilos). Certes, la CNA n'a pas communiqué à l'assuré

le nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après

le type de handicap, ainsi que le salaire le

plus haut, le salaire le plus bas et le salaire

moyen du groupe auquel il est fait référence. Cependant, de son côté, l'assuré

n'a pas soulevé d'objections quant au choix et à la représentativité de ces DPT

durant la procédure d'opposition, comme l'exige la jurisprudence (ATF 129 V 472

s.). Quoi qu'il en soit, si l'on compare le revenu sans invalidité avec le

revenu d'invalide ressortant des données statistiques de l'Enquête suisse sur

la structure des salaires (ESS) et que l'on admet même un taux de réduction

maximal de 25 % (ATF 126 V 75; RAMA 2002 n° U 467 p. 513 consid. 3b), la

fixation à 37 % du taux d'invalidité par la CNA n'apparaît ni contraire au

droit ni inappropriée."

Non è, dunque, necessario esaminare più approfonditamente le censure

formulate dall’insorgente in relazione alle DPL.

2.4.9

In concreto,

in applicazione della giurisprudenza federale, occorre dunque, in assenza di

dati salariali concreti, basarsi sui valori statistici e, concretamente,

sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2002 (cfr., a quest’ultimo

proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), edita dall'Ufficio

federale di statistica.

Conformemente

alla prassi di questa Corte, secondo cui la priorità deve essere attribuita ai

valori statistici regionali (rispetto a quelli raccolti a livello nazionale,

cfr. consid. 2.4.7.), tornano applicabili i dati afferenti al Ticino contenuti

nella tabella TA13.

Orbene -

utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica - il ricorrente, svolgendo nel 2002 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato ticinese (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,

cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'098.--.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 5-2005, p. 90), esso ammonta a fr. 4'272.16

mensili oppure a fr. 51'265.92 per l'intero anno (fr. . 4'272.16 x 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.; per

l'adeguamento 2004, si ha a disposizione un dato, certo parziale, ma comunque

indicativo, rappresentato dalla variazione percentuale dei salari in termini

nominali fra i primi 3 trimestri del 2003 ed i primi 3 trimestri del 2004, cfr.

tab. B 10.2, pubblicata in La Vie économique, 5-2005, p. 91) - si

ottiene, per il 2003, un reddito annuo di fr. 51'928.95 e, per il 2004, di fr.

52'344.35.

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Al

riguardo, in una recente sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc.

35.2004

, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le

quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da

invalido, argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha

applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e

ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et

des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del

redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid.

1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente

in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04,

consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere

conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio

2005.

nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una

riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)."

(STCA

succitata, consid. 2.11.)

Nell’evenienza

concreta, va innanzitutto osservato che, a dipendenza delle sequele

infortunistiche interessanti il braccio adominante (e cioè, lo si

ricorda, il braccio sinistro in un assicurato destromane), l'assicurato è stato

giudicato in grado di esercitare a tempo pieno un'attività sostitutiva

confacente.

In tali

circostanze si giustifica una riduzione del 10% per il danno alla salute.

Al

momento determinante, RI 1 aveva l’età di 45 anni.

Egli è di

nazionalità svizzera (dal 2000 circa) e, a partire circa dal 1990, epoca in cui

ha ottenuto il permesso di domicilio, egli ha sempre lavorato a tempo pieno

(cfr., su questi aspetti, I, p. 2).

Questi

aspetti non giustificano ulteriori deduzioni.

Tutto ben

considerato, il TCA è dell’avviso che con una riduzione globale del 10% si

tenga adeguatamente conto delle specifiche circostanze del caso concreto.

Il

reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 10%, ammonta quindi a

fr. 47'109.91.

In

conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando

i fr. 68'034.55 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 47'109.91 - risulta essere del 30.75%,

arrotondato al 31% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid.

3.2

= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in cui il

TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il

risultato aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per

eccesso o per difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera

secondo le regole applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel

senso che essa si estende a decisioni contestate che, dal punto di vista

temporale, sono state emanate prima della pubblicazione della sentenza in

questione).

Nella

misura in cui, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha

riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità del 30%, il suo ricorso deve

essere parzialmente accolto.

2.5

Indennità

per menomazione all’integrità

2.5.1

Se al momento

dell'estinzione del diritto alle cure mediche l'assicurato è ai sensi dell'art.

24.

LAINF portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità

fisica o mentale, egli ha diritto a un'indennità per menomazione all'integrità

(cfr. STFA del 28 giugno 2002 nella causa C., U 14/02).

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.5.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante

se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è,

dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium

doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet,

Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.

121).

2.5.3

Giusta l'art.

36.

cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute

nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa

come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1

dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.5.4

L'INSAI ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano

il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00; DTF 125 V

377.

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.5.5

Nel caso di

specie, l'assicuratore LAINF convenuto ha riconosciuto all'assicurato

un'indennità per menomazione all'integrità del 10%, facendo riferimento

all’apprezzamento del proprio medico __________, dott. __________, spec. FMH in

chirurgia.

In

effetti, il citato sanitario, con apprezzamento del 29 dicembre 2003, si è così

espresso a proposito della menomazione all’integrità di cui è portatore il

ricorrente:

"

REFERTO

L’assicurato è portatore dei seguenti postumi

infortunistici importanti e durevoli: stato dopo frattura sotto-capitale

dell’omero sinistro con interessamento del trochite maggiore (frattura di tipo

B1) con successiva artrolisi artroscopica per capsulite, risp. capsula

ispessita. Residuale deficit flessorio a sinistra di 15°, all’abduzione di 35°.

VALUTAZIONE

10%

GIUSTIFICAZIONE

Tabella 1.2 del Volume indennità alla menomazione

dell’integrità della Suva, edizione 2000:

Periartrosi omero-scapolare di lieve entità: 0%.

Periartrosi omero-scapolare di media entità: 10%.

La limitazione funzionale della spalla sinistra

(nessun segno d’instabilità, d’insufficienza della cuffia rotatoria, di

sinovialite o di reazione algodistrofica), è parificabile ad una periartrosi

omero-scapolare al massimo di media entità, per cui è giustificato un tasso del

10%."

(doc. 87)

Nella

concreta evenienza è utile innanzitutto ricordare che l'indennità per

menomazione all'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò

significa che per tutti quegli assicurati che presentano uno stesso status

medico, la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti,

stabilita in maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare

dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da

un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, fatta

astrazione dei fattori soggettivi (cfr. DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121

consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure,

Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und

25.

des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p.

40s.).

Ai

fini della determinazione dell’IMI, occorre perciò fare astrazione dai disturbi

soggettivamente accusati dall’assicurato che non trovano correlazione sul piano

oggettivo. In effetti, se si tenesse conto di disturbi (soltanto) soggettivamente

risentiti, non si giungerebbe più ad una valutazione astratta e egualitaria di

una menomazione all’integrità.

D’altra parte, questo

Tribunale giudica corretto il modo in cui il dott. __________ ha applicato la

tabella n. 1 edita dalla Divisione medica dell’INSAI.

Le misurazioni eseguite in

occasione della visita fiduciaria del 21 ottobre 2003, hanno dimostrato che il braccio sinistro può essere alzato, in

flessione e in abduzione, ben oltre l'orizzontale (la funzione della spalla sinistra,

infatti, in flessione e in abduzione, è di 130, rispettivamente, di 110°, cfr.

rapporto 21.10.2003 del dott. __________; doc. 71, p. 3).

Ora, la

tabella menzionata prevede che ad una spalla mobile fino a 30° sopra

l’orizzontale, coincide una menomazione all’integrità del 10%, percentuale

quest'ultima che - riportata nella sezione della tabella riservata alla

periartrite omero-scapolare – corrisponde ad una affezione di gravità tra

l’incipiente e il medio, proprio come indicato dal medico di fiducia dell’CO 1 (cfr.

doc. 81).

Per un

caso analogo, dove il TCA ha ritenuto di principio corrette le modalità secondo

le quali i medici dell’CO 1 applicano la tabella n. 1 in caso di assicurati

vittime di lesioni alle spalle, cfr. la STCA del 30 agosto 2004 nella causa

L.-F., inc. n. 35.2003.92, consid. 2.6.5..

Inoltre,

con riferimento alla lesione SLAP II con distacco del labbro glenoidale

antero-superiore, questo Tribunale, al considerando 2.3.4., ha appurato che

questo danno alla salute, qualora fosse veramente presente, non costituirebbe

una conseguenza naturale dell’infortunio assicurato e, come tale, non potrebbe

essere preso in considerazione nella valutazione della menomazione

all’integrità fisica di cui l’assicurato è portatore (cfr. art. 36 cpv. 2

LAINF).

Nella

misura in cui l’Istituto assicuratore convenuto ha posto RI 1 al beneficio di

un’IMI del 10%, la sua decisione su opposizione merita di essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura

in cui all’assicurato è stata riconosciuta una rendita di

invalidità del 30%.

§§ L’CO

1 è condannato a corrispondere all’assicurato una rendita di invalidità

del 31%.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1

verserà all’assicurato l’importo di fr. 500.— (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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