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Decisione

35.2004.13

assicurato scivola e riporta segnatamente una lesione alla cuffia rotatoria della spalla sinistra. Obbligo a prestazioni dell'assicuratore infortuni ammesso a titolo di lesione parificata ai postumi d

19 ottobre 2004Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I forti dolori alla spalla sinistra e la limitata mobilità della

stessa, fanno sì che ogni viaggio in autovettura diventi molto difficoltoso, anche

se l'autovettura è dotata di servo-sterzo.

Anche i lavori d'ufficio comunque vengono parzialmente impediti,

così in particolare l'uso della tastiera del computer. I movimenti ripetitivi

di batti­tura sono dolorosi ed non sono esigibili dal ricorrente , se non a

tempo par­ziale.

La valutazione del Dr. Med. __________ che ha certificato

un'incapacità la­vorativa del 50 % deve pertanto essere confermata"

(I).

1.5. La CO 1, in

risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

1.6. In replica,

l'insorgente ha chiesto l'esecuzione di una perizia medica giudiziaria, nonché

l'audizione testimoniale del dott. __________ e della segretaria della ditta __________,

__________ (cfr. V).

1.7. In data 8

luglio 2004 l'assicurato ha prodotto copia di un referto relativo ad un esame

sonografico delle spalle a cui è stato sottoposto il 23 giugno 2004 (cfr. VI

bis).

L'assicuratore

LAINF convenuto ha presentato le proprie osservazioni in merito in data 13

luglio 2004 (cfr. VIII + allegati).

1.8. Nel corso

del mese di settembre 2004, RI 1 ha versato agli atti una certificazione,

datata 16 agosto 2004, del dott. __________, spec. FMH in reumatologia (cfr.

XII + allegato).

La presa

di posizione della CO 1 data del 17 settembre 2004 (XIV).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;

STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002

nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.

Con la

stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

Al

riguardo va, tuttavia, segnalato che unicamente le norme di procedura, in via

di principio, entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2003 IV Nr. 25,

consid. 1.2., p. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI

1998 KV no 37 p. 316 consid. 3b). Tali disposizioni pertanto si applicano a

tutte le decisioni emesse dopo il 1° gennaio 2003.

Per

quanto concerne invece le norme di diritto materiale, nel diritto delle

assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in

cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1

consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR

2003 IV Nr. 25 consid. 1.2; STFA del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03,

consid. 1.1).

Di

conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza, è il

diritto a prestazioni a far tempo dal 30 aprile 2001, tornano applicabili le

norme della LAINF valide fino al 31 dicembre 2002.

2.3. Oggetto

della lite è la questione a sapere se l'assicuratore infortuni convenuto era o

meno legittimato a negare il diritto alle prestazioni relativamente al danno

alla spalla sinistra di cui __________ RI 1 è portatore.

Dalla

decisione su opposizione impugnata (cfr. doc. 60) emerge che la CO 1 ha

ritenuto semplicemente possibile l'esistenza di un nesso di causalità naturale

fra l'infortunio del 22 gennaio 2001 ed i disturbi localizzati alla spalla

sinistra, invocando due motivi.

Da un

canto, l'assicuratore LAINF ha evidenziato delle pretese incongruenze,

contenute nella documentazione medica, circa la parte del corpo interessata

dalla caduta (la destra oppure la sinistra?) e circa la data della prima

consultazione presso il medico curante.

D'altra

canto, esso ha fatto capo alla valutazione che il proprio medico fiduciario,

dott. __________, ha espresso a proposito dell'eziologia del danno alla spalla

sinistra.

2.4. Per quanto

concerne il primo aspetto, il TCA osserva quanto segue.

È vero

che sull'annuncio di infortunio del 12 febbraio 2001 (cfr. doc. 1), così come

sui certificati 6 gennaio [recte: febbraio, n.d.r.] (doc. 2), 7

marzo (doc. 5) e 6 aprile 2001 (doc. 6) del dott. __________, si fa

riferimento, fra l'altro, ad una contusione della spalla destra, mentre

che, nella documentazione medica successiva all'annuncio di ricaduta del maggio

2001, la spalla interessata è quella sinistra (cfr., ad esempio, i doc.

10, 14 e 19).

Nondimeno,

lo stesso medico curante del ricorrente, interpellato al proposito

dall'assicuratore infortuni convenuto, ha spiegato che il tutto è nato a causa

di un suo errore nel compilare il certificato del 6 febbraio 2001, errore

ripetuto anche in quelli del 7 marzo e del 6 aprile 2001, redatti in base alle

informazioni contenute in quello iniziale (cfr. doc. 32: "… certifico,

come risulta dalla fotocopia della cartella clinica, il 6.2.2001 ho visitato il

paziente summenzionato per valutazione importanti dolori alla schiena, braccio

sinistro e spalla sinistra a seguito di una caduta sulla neve avvenuta il

22.1.2001. In data 6.2.2001 ho emesso un certificato di infortunio dove

erroneamente!! ho riferito che si trattava di una contusione lombosacrale,

spalla destra e braccio destro anziché spalla sinistra e braccio sinistro.

Successivamente, anche gli altri due certificati, allestendo i quali mi sono

basato sui precedenti, del 7.3.2001 e 6.4.2001 riportano lo stesso errore

mentre sul certificato del 22.5.2001 viene descritto chiaramente che la lesione

è localizzata alla spalla sinistra (vedi copia allegata). (…). Dalla mia

cartella clinica, vedi copie allegate, risulta comunque in modo inequivocabile

anche dalla seconda del 9.3.2001 che abbiamo unicamente trattato e curato la

spalla sinistra" e doc. 35, p. 2: "unica giustificazione è che nella

stesura del certificato medico invece di marcare sinistra ho marcato destra.

Questo errore, come si può constatare, è stato da me ripetuto nella stesura

degli altri certificati, sia del 07.03.2001 che del 06.04.2001, in quanto per

l'allestimento dei certificati successivi dopo il 06.02.2001 mi sono sempre

avvalso e fatto riferimento al primo certificato, per cui l'errore è stato più

volte ricopiato").

Lo

scrivente Tribunale non ha motivo per dubitare dell'attendibilità di quanto

dichiarato da questo sanitario.

Il fatto

che le annotazioni del dott. __________ riguardanti la consultazione del 6

febbraio 2001, contenute nella cartella clinica prodotta sub doc. 33,

presentino dei segni di correzione proprio per quanto concerne la parte del

corpo interessata, è comprensibile giacché, accortosi dell'errore commesso, il

medico curante ha voluto porvi rimedio.

Del

resto, che la tesi dell'errore sia plausibile, lo dimostra anche la circostanza

che lo stesso medico fiduciario della CO 1, dott. __________, nel suo rapporto

del 2 agosto 2001, ha fatto riferimento alla spalla destra (cfr. doc. 23),

mentre che, nel rapporto relativo alla visita di controllo del 6 luglio 2001,

aveva correttamente parlato dell'arto superiore sinistro (cfr. doc. 19).

Per

quanto concerne infine l'annuncio d'infortunio (doc. 1), occorre sottolineare

che - per ammissione dell'assicuratore convenuto (cfr. doc. 60, p. 2, pto. 1.2)

- il medesimo è stato completato dal datore di lavoro dell'assicurato,

verosimilmente il 12 febbraio 2001, sulla scorta delle indicazioni contenute

nel certificato del 6 febbraio 2001 del dott. __________.

Non è quindi

affatto sorprendente che nell'annuncio d'infortunio figuri, quale parte del

corpo lesa, quella destra.

Neppure

le obiezioni che l'assicuratore LAINF ha sollevato a proposito della data della

prima visita medica dopo l'infortunio (cfr. doc. 60, p. 6, pto. 2.5:

"Ancora più inspiegabile è il fatto che, quale data della prima visita

medica, il dottor __________ abbia indicato il 22.01.01, ossia la data

dell'asserito evento, quando invece sulla cartella clinica il medico ha scritto

che la prima consultazione sarebbe avvenuta il 6 febbraio 2001"), appaiono

degne di maggiore considerazione.

In

effetti, a mente del TCA, é tutt'altro che inverosimile che, così come ha

dichiarato il dott. __________ (cfr. doc. 35: "Il 22.01.2001 io ho sentito

unicamente il paziente per telefono, il quale mi ha spiegato l'accaduto ed al

quale ho consigliato una terapia con ghiaccio ed AINS. Sul certificato del

06.02.2001 è stato erroneamente marcata la data della telefonata e non la data

della prima consultazione, errore che è stato pure scritto nel foglio delle

prestazioni"), il 22 gennaio 2001, quest'ultimo sia stato interpellato

dall'insorgente, seppure semplicemente per telefono.

D'altronde,

la consultazione del 22 gennaio 2001 è stata fatturata all'assicuratore LAINF

(cfr. doc. 71). Il fatto che essa, per errore (cfr. doc. 35, pto. 1), gli sia

stata messa in conto quale prima visita presso lo studio medico (anziché quale

semplice consultazione telefonica), è una mera questione amministrativa che

esula dal tema della presente vertenza.

In sede

di risposta di causa, è inoltre stato rimproverato al dott. __________ di aver

indicato di avere sottoposto il proprio paziente a delle radiografie della

colonna lombare, quando in realtà ciò non sarebbe avvenuto (cfr. III, p. 4).

A questo

proposito, il Tribunale si limita ad osservare che il curante, nel corso del

mese di febbraio 2003, ha consegnato all'assicuratore convenuto le relative

lastre (cfr. doc. 35, p. 2, pto. 5), le quali sono pure state oggetto di

valutazione da parte del dott. __________ (cfr. doc. 36, p. 4).

In esito

alle considerazioni che precedono, secondo questo Tribunale, le censure

sollevate dalla CO 1 non sono suscettibili di supportare la decisione di negare

l'esistenza di una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico in

discussione.

2.5. Per quanto

attiene invece all'aspetto medico, valgono le seguenti considerazioni.

Giusta

l'art. 9 cpv. 1 OAINF, per infortunio si intende l'azione repentina,

involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano,

do­vuta a

un fattore esterno straordinario.

Gli

assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche

per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h

OAINF (nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a

condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a

fenomeni degenerativi.

Le

lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio

solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion

fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI

1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e

discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto

o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della

repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in

RDAT II-1991, p. 477ss.).

A

proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha

precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad

infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine

esternamente al corpo.

Così,

dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio

non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce

solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure

laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento

di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado

di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha

subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno

suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza

di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi

alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione

oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione

del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e

psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,

conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che

l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di

cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono

sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo

("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da

posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il

cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V

470, consid. 4.2.3).

Il TFA ha

pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di

un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali

parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti

nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti

ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della

situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure,

STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).

Necessario

è che si sia trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento

violento oppure il rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una

delle lesioni enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268).

Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul

corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o,

Considerandi

addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto

attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo

avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli

infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.

Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua

unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS

1996, p. 88 e Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

Uno stato

degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico

abbia aggravato oppure reso manifesto il preesistente danno alla salute:

"es genügt somit, wenn eine schädigende, äussere Einwirkung wenigstens im

Sinne eines Auslösungsfaktors zu den vor- oder überwiegend krankhaften oder

degenerativen Ursachen hinzutritt" (DTF 123 V 43 e riferimenti ivi menzionati).

In una sentenza del 5 giugno 2001 nella causa I., U 398/00 -

pubblicata in RAMI 2001

U 435, p. 332ss. - la nostra Corte federale ha

stabilito che i principi di cui alla DTF 123 V 43 continuano ad essere validi

anche dopo la modifica dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, entrata in vigore il 1°

gennaio 1998, osservando, fra l'altro, quanto segue:

" Das

mit Art. 6 Abs. 2 UVG verfolgte und in Art. 9 Abs. 2 UVV ausgeführte

Regelungsziel bringt notwendigerweise eine Verlagerung der Leistungspflicht von

der Kranken- in die Unfallversicherung mit sich. Diese Folge haben Gesetz- und

Verordnungsgeber bewusst in Kauf genommen, um die mit dem früheren Ausschluss

unfallähnlicher Körperschädigungen von der obligatorischen Unfallversicherung

verbundene Problematik der Ausscheidung der Unfall- von den Krankheitsfolgen in

den, medizinisch gesehen, häufigsten Gemenglagen unfall-/krankheitsmässiger

Einwirkungen zu vermeiden. Die von der SUVA eingenommene Haltung führt

demgegenüber wieder dazu, dass in praktisch jedem Fall, da sich einer der in

Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Tatbestände sachverhaltlich ereignet -

also eine der dort erwähnten Gesundheitsschädigungen eintritt - wieder die

Abklärung an die Hand genommen werden müsste, ob eine "eindeutige"

krankheits- oder degenerativ bedingte Verursachung vorliegt. Diese

Betrachtungsweise trägt den tatsächlichen medizinischen Gegebenheiten nicht

Rechnung: Ohne dass sich ein Unfallereignis im Sinne von Art. 9 Abs. 1 UVV

ereignet, sind bei Eintritt eines der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV

aufgezählten Gesundheitsschäden praktisch immer Krankheits- und/oder

degenerative (Teil-)Ursachen im Spiel."

(RAMI succitata, consid. 2c)

Questa

giurisprudenza è successivamente stata confermata in più di un'occasione,

ancora di recente (cfr., ad esempio, STFA del 28 giugno 2004 nella causa D., U

60/03, consid. 3.3).

2.6

In data 22

gennaio 2001, RI 1 è scivolato su una lastra di ghiaccio e, in questo contesto,

ha riportato un trauma alla spalla sinistra.

Il giorno

stesso egli ha telefonicamente interpellato il proprio medico curante, il

quale, avuta conoscenza dell'accaduto, gli ha consigliato una terapia con

ghiaccio e l'assunzione di un anti-infiammatorio (cfr. doc. 35).

È utile

sottolineare che, in occasione della visita di controllo del 6 luglio 2001

presso il dott. __________, spec. FMH in medicina interna, il ricorrente ha

dichiarato di avere accusato dolori alla spalla sinistra "subito dopo la

caduta" (cfr. doc. 19, p. 1).

Il 6

febbraio 2001, l'assicurato ha consultato, questa volta di persona, il dott. __________,

il quale ha segnatamente constatato la presenza di dolori al braccio ed alla

spalla sinistri, nonché una limitata mobilità (cfr. doc. 2).

Dal

rapporto relativo alla visita del 7 marzo 2001 si evince che l'insorgente

continuava a presentare dei persistenti cronici dolori alla spalla sinistra,

che ne limitavano la funzione, mentre che i disturbi in sede lombare erano nel

frattempo regrediti (cfr. doc. 5).

L'attività

lavorativa, ripresa a far tempo dal 26 marzo 2001, ha di nuovo dovuto essere

parzialmente interrotta a decorrere dalla fine del mese di aprile 2001, in

ragione di "persistenti e cronici dolori alla spalla sx con limitazioni

funzionali in elevazione del braccio e movimento di abduzione e rotazione

esterna dello stesso, importanti dolori notturni" (doc. 10; cfr., pure,

doc. 16).

Su ordine

del medico fiduciario della CO 1, in data 17 luglio 2001, RI 1 è stato

sottoposto ad un esame ecografico della spalla sinistra presso la __________ di

__________. Il radiologo ha concluso per una, citiamo: "immagine molto

suggestiva per una rottura completa della cuffia dei rotatori, in modo

particolare l'inserzione antero-superiore del tendine del sopraspinato. Non

esclusa un'eventuale lesione tipo slap". Il dott. __________ ha peraltro

consigliato l'esecuzione di una artro-risonanza magnetica (cfr. doc. 21).

Nel

commentare le risultanze dell'ecografia, il dott. __________ ha affermato che

quest'ultima ha confermato il sospetto clinico di rottura completa della cuffia

dei rotatori, lesione tuttavia di carattere squisitamente degenerativo senza

nesso di causalità con l'infortunio del gennaio 2001 (doc. 23).

Nel corso

del mese di settembre 2001, l'assicurato ha privatamente consultato il dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, secondo il quale egli presentava dei segni

clinici compatibili per una sindrome da attrito sottoacromiale e lesione della

cuffia dei rotatori, danno quest'ultimo confermato dall'accertamento ecografico

(cfr. doc. 22).

Con

referto del 15 ottobre 2001, il dott. __________ ha riferito di aver discusso

del caso con il collega dott. __________ e di essere giunto alla conclusione

che il trauma riportato in data 22 gennaio 2001 ha reso clinicamente manifesta

la preesistente patologia degenerativa alla spalla sinistra (cfr. doc. 28:

"Il Signor __________ presenta importanti lesioni degenerative alla spalla

sx sicuramente preesistenti all'evento del 22.01.01, rimaste però sino a quel

momento silenti. Il trauma assiale subito alla spalla il 22.01.01 ha reso

clinicamente manifesta la patologia alla spalla. In questo senso non può essere

negato un nesso causale naturale. La presenza di grossolane calcificazioni e le

lesioni alla cuffia rotatoria così come descritte dal radiologo, documentano

comunque in modo inequivocabile che si tratta di una patologia degenerativa

preesistente all'evento, il quale ha solo contribuito a rendere clinicamente

manifesta una patologia soggiacente" - la sottolineatura è del

redattore; cfr., pure, doc. 31).

In data 8

aprile 2002, RI 1 è stato visitato dal Prof. dott. __________, vice-Primario

della Clinica di chirurgia ortopedica dell'Ospedale universitario di __________,

il quale ha confermato che, da un punto di vista clinico, l'assicurato soffre

di una rottura parziale, eventualmente di una rottura transmurale, del

sovraspinato (cfr. doc. 30).

Il 23

luglio 2003 ha avuto luogo una visita fiduciaria di controllo a cura del dott. __________,

medico-chirurgo.

Queste le

sue considerazioni a proposito dell'origine del danno alla spalla sinistra:

"

CAUSALITÀ

risulta oltre modo difficoltoso considerare che

la rottura del sovraspinato a sinistra possa corrispondere a postumo

infortunistico diretto e questo poiché le premesse per l'accettazione del caso

ai sensi Lainf sono subordinate alla immediatezza, subitaneità della

sintomatologia cosa non manifestatasi nel presente caso alla luce della

cronologia degli atti terapeutici eseguiti (fisiochinesiterapia iniziale

prescritta unicamente per la sindrome lombovertebrale e a distanza di oltre un

mese controllo radiologico solo per la colonna lombosacrale e non per la spalla

sinistra; solo a distanza di due mesi viene prescritta la prima serie di fisiochinesiterapia

per la spalla sinistra). Vi è poi il fatto che sia l'annuncio di sinistro ed il

primo certificato sottoscritto dal medico curante parlano dell'arto superiore

destro, non soltanto sulla cartella del medico curante in occasione della prima

visita del 6 febbraio 2001 si osserva che è stato riscritto il lato.

Tenendo conto pertanto delle notevoli discrepanze

e comunque mancanza di chiarezza fin dall'inizio dell'iter, del fatto che vi è

praticamente una uguaglianza di lesioni a livello della spalla destra e della

sinistra in presenza di gravi alterazioni degenerative (con entesopatie,

calcificazioni varie) con una lesione speculare destra e sinistra (a destra

bene sappiamo che non si produsse alcun avvenimento infortunistico), si ritiene

che un nesso di causalità naturale con la riferita fattispecie possa essere

dichiarato solo possibile.

Non vi sono più disturbi al livello del tratto

lombosacrale e già da tempo e, comunque, in presenza di alterazioni statico

degenerative del rachide e senza dimostrazione di eventuali lesioni

pos-traumatiche"

(doc.

36).

Dagli

atti di causa emerge inoltre che in data 23 giugno 2004 è stata eseguita, da

parte del dott. __________, spec. in reumatologia e sonografia dell'apparato

locomotorio, una sonografia funzionale delle spalle, accertamento che ha

consentito di mettere in luce, a sinistra, una rottura trasmurale totale del

sopraspinato nella sua parte anteriore (rottura di circa 2 cm di diametro),

minimo versamento articolare, iniziali segni sonografici di omartrosi, nonché

una piccola calcificazione all'inserzione del residuo tendine sopraspinato

(cfr. VI bis).

Nella

concreta evenienza, non è contestato che l'assicurato è portatore, fra l'altro,

di una rottura del tendine del muscolo sovraspinato della spalla sinistra, ciò

che configura una lesione assimilata ad infortunio ai sensi della lettera f)

dell'art. 9 cpv. 2 OAINF ("lacerazioni dei tendini").

Occorre

sottolineare, con riferimento a quanto sostenuto dall'assicuratore il 13 luglio

2004.

(cfr. VIII), che la diagnosi di rottura trasmurale, quindi totale, del

tendine del sovraspinato, formulata dal dott. __________ grazie alla sonografia

funzionale del 23 giugno 2004 (cfr. doc. VI bis), già era stata posta dal dott.

__________ in data 17 luglio 2001 (cfr. doc. 21). Lo stesso dott. __________,

fondandosi sul solo esame clinico, non aveva d'altronde potuto escludere

l'esistenza di una rottura transmurale dello stesso tendine (cfr. doc. 30).

D'altra

parte, tenuto conto, in particolare, che prima della caduta del gennaio 2001,

l'assicurato era asintomatico a livello della spalla sinistra, che i disturbi

in questa stessa sede sono apparsi in coincidenza con il sinistro in questione,

nonché dell'esistenza di chiari sintomi che attestano una relazione di continuità

fra l'evento traumatico e la ricaduta, lo scrivente TCA ritiene

dimostrato, almeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,

caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid.

2, 121 V 6 consid. 3b,

47.

consid. 2a, 208 consid. 6b; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l'evento del 22 gennaio

2001.

abbia provocato la diagnosticata rottura tendinea, perlomeno quale fattore

scatenante, e ciò a prescindere da quanto certificato dal medico fiduciario

della CO 1 (doc. 28 e 31).

Ritenuto

che gli elementi costitutivi di una lesione corporale parificata ai postumi

d'infortunio - ossia il fattore esterno (l'evento del 22 gennaio 2001, una

scivolata con caduta a terra, soddisfa manifestamente i requisiti posti dal TFA

nella sentenza di cui alla DTF 129 V 466), la repentinità, nonché l'azione

involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano - sono, in concreto,

senz'altro realizzati, va ammesso l'obbligo contributivo dell'assicuratore

LAINF convenuto.

In queste

condizioni, il fatto che RI 1 presentasse un preesistente stato patologico a

livello della cuffia dei rotatori a sinistra, è del tutto irrilevante. In

effetti, secondo la giurisprudenza federale, le affezioni menzionate all'art. 9

cpv. 2 OAINF devono essere assimilate ad infortunio, anche se la loro

causa prima è da ricercarsi, in tutto od in parte, ad una malattia o a fenomeni

degenerativi (cfr. DTF 123 V 45 consid. 2b e riferimenti ivi citati,

nonché RAMI 2001 U 435,

p. 332ss.; cfr., pure, STFA del 12 luglio 2002 nella

causa L. P., U 1/02, consid. 4 in fine).

Del

resto, è utile segnalare che, in una sentenza del 30 ottobre 2002 nella causa

A., inc. n. 35.2001.1, cresciuta in giudicato, il TCA ha statuito su una

fattispecie che presenta diverse analogie con il caso sub judice.

In quella

evenienza si trattava di un assicurato che aveva riportato una contusione alla

spalla destra a seguito di una scivolata. A distanza di circa 5 mesi dal

sinistro, egli aveva annunciato al proprio assicuratore LAINF una ricaduta. La

diagnostica per immagini aveva permesso di evidenziare una lesione del tendine

del sovraspinato nonché una lesione SLAP.

L'assicuratore

in questione aveva negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi

oggetto della ricaduta, sostenendo l'inesistenza di un nesso di causalità

naturale con l'evento infortunistico. Infatti, secondo il medico fiduciario, il

danno alla cuffia dei rotatori costituiva indubbiamente una conseguenza

dell'invecchiamento.

Fondandosi

sulle risultanze della perizia giudiziaria allestita dal dott. __________, Capo-clinica

presso la Clinica di ortopedia e di chirurgia dell'apparato locomotorio

dell'Ospedale universitario di __________, questa Corte - attribuito all'evento

un ruolo scatenante - ha condannato l'assicuratore ad assumere la ricaduta a

titolo di lesione parificata ad infortunio giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. f

OAINF.

Giova qui

riprodurre alcune interessanti considerazioni che il perito giudiziario ha

espresso a proposito della patogenesi della rottura dei tendini della cuffia

dei rotatori:

"

(…).

La question si une rupture d'un tendon de la coiffe

des rotateurs de l'épaule directement liée à un événement accidentel ou si

celui-ci a été aggravé à une condition dégénérative déjà préexistante est une

des plus difficiles dans le domaine des expertises orthopédiques. II est

évident que pour le patient, comme dans le cas de Monsieur A., la causalité

entre la rupture avec apparition de douleurs immédiates et le traumatisme est

clair.

La réponse à la question de savoir si et sous quelle

forme existe des ruptures accidentelles de la coiffe des rotateurs qui

satisfont aux conditions recuises à leur prise en charge est basée sur des

connaissances ayant trait à l'étiologie, la pathogenèse et l'histoire naturelle

des différentes formes de lésions ou pertes de substances de la coiffe des

rotateurs. La genèse de pertes de substances de la coiffe des rotateurs est

multifactorielle. Elle inclut des mécanismes extrinsèques (macrotraumatisme,

microtraumatisme répétitif, conflit sous-acromial) et des mécanismes intrinsèques

tel que l'hypovascularité et la dégénération primaire due au vieillissement

naturel du tendon. La coiffe des rotateurs est soumise au fil du phénomène

naturel du vieillissement à un processus dégénératif. Quoique le vieillissement

biologique ne soit pas dépendant de l'âge chronologique, il est néanmoins admis

de façon unanime que les pertes de substances de la coiffe s'accroissent avec

l'âge en ce qui concerne leur fréquence, leur épaisseur et leur étendue. Sur le

plan microscopique, ce processus de dégénération débute déjà avant l'âge de 30

ans. Cependant, les lésions sont rares avant l'âge de 35 à 40 ans mais leur

nombre s'accroît dans la 5eme décennie pour aboutir après 50 ans aux pertes de

substances totales transfixantes. Entre 50 et 60 ans, même chez des sujets

asymptomatiques, il est possible de démontrer jusqu'à 30% des cas de pertes de

substances partielles ou complètes de la coiffe des rotateurs. Cette solution

de continuité de la coiffe des rotateurs n'est pas subite mais s'installe de façon

graduelle et progressive au fil des mois et des années. Cette dégénération est

due à une diminution de la perfusion provoquant une atrophie continuelle du

tissu tendineux. Cette diminution de perfusion peut être accentuée par des

facteurs extrinsèques comme par des protusions osseuses (ostéophytes au niveau

acromio-claviculaire, acromion en forme de crochet

de type III).

Chez des sujets au-dessus de 40 ans, la coiffe des

rotateurs n'a très probablement aucune possibilité de régénération. Par la

suite, les fibres tendineuses perdent de force et avec les années le tendon

s'élargit et s'amincit. A ce stade là, dans la majorité des cas, les premiers

symptômes apparaissent en général sous forme de douleurs nocturnes et ensuite

par la diminution de la force du membre intéressé et pseudoparalyse. Un

événement traumatique, même léger comme dans le cas de Monsieur A., peut être

suffisant pour compléter une rupture jusqu'à ce moment incomplète et non

symptomatique. A ce moment, il reste à prouver si l'événement accidentel a

effectivement provoqué la rupture du tendon dégénéré ou s'il était la seule

cause de la lésion complète du tendon. Des critères de causalité ont été

élaborés par Loew & Rompe ainsi que par Beickert & Bühren (voir

bibliographie) permettant d'apprécier si une rupture de la coiffe des rotateurs

est de caractère accidentel ou dégénératif et sont recommandés par la Société

suisse d'orthopédie. Les critères parlant en faveur d'une étiologie

dégénérative de la lésion de notre patient sont : l'âge au-dessus de 50 ans,

l'action ulnérante inappropriée (seulement un mouvement passif violent du bras

en arrière et en dedans ainsi qu'une abduction véhémente et forcée ou une

élévation du bras contre résistance dans le cadre d'un mouvement réflexe ou de

défense sont appropriés à provoquer une lésion complète d'un tendon du muscle sus-épineux

sain). L'examen radiologique montre une ascencion de la tête humérale, des

ostéophytes de traction à la surface inférieure de l'acromion. Ces signes sont

des preuves radiologiques indirectes d'une rupture de la coiffe des rotateurs

de longue date. La découverte de lésions pratiquement symétriques au niveau de

l'épaule opposée souligne clairement la suspicion des déchirures dégénératives

et fait preuve de la possibilité d'une présence de rupture complète du tendon sus-épineux

asymptomatique.

En conclusion, je suis donc d'avis que la déchirure

du muscle sus-épineux de l'épaule droite chez M. A. est principalement de

caractère dégénératif, mais aggravé et devenu symptomatique lors d'un

traumatisme banal de l'épaule droite. La relation entre la lésion complète du

tendon du muscle sus-épineux et l'événement accidentel du 03.02.2000 me semble

peu probable. Par contre, l'apparition d'une symptomatologie douloureuse suite

à un traumatisme même banal de l'épaule est probable et typique en présence

d'une coiffe des rotateurs dégénérée. (…)."

In

conclusione, l'incarto va retrocesso alla CO 1, affinché proceda a definire il

diritto alle prestazioni dal profilo materiale e temporale (cfr. dispositivo di

cui alla STFA del 27 giugno 2001 nella causa S., U 158/00).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto.

§ È

annullata l'impugnata decisione su opposizione della CO 1.

§§ È

accertato che l'assicurato ha lamentato una lesione parificata ad infortunio

giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF e, pertanto, che esiste un obbligo

contributivo a carico della CO 1.

§§§ L'incarto è

retrocesso alla CO 1 affinché definisca il diritto alle prestazioni dal profilo

materiale e temporale, in relazione ai disturbi

alla spalla sinistra oggetto dell'annuncio di ricaduta del maggio 2001.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà all'assicurato l'importo di fr. 1'500.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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