35.2004.13
assicurato scivola e riporta segnatamente una lesione alla cuffia rotatoria della spalla sinistra. Obbligo a prestazioni dell'assicuratore infortuni ammesso a titolo di lesione parificata ai postumi d
19 ottobre 2004Italiano34 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2004.13
Data decisione, Autorità:
19.10.2004, TCA
Titolo:
assicurato scivola e riporta segnatamente una lesione alla cuffia rotatoria della spalla sinistra. Obbligo a prestazioni dell'assicuratore infortuni ammesso a titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio, malgrado la preesistenza di alterazioni degenerative allo stesso livello
LESIONE CORPORALE PARIFICABILE A POSTUMI DA INFORTUNIO
art. 9 cpv. 2 let. f OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2004.13
mm/td
Lugano
19 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1° marzo 2004 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 19 novembre 2003 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 12
febbraio 2001, la ditta __________ di __________ ha annunciato alla CO 1
(all'epoca __________) che il proprio dipendente, RI 1, il 22 gennaio 2001 era
scivolato su una lastra di ghiaccio, riportando contusioni alla schiena, al
braccio ed alla spalla destra (cfr. doc. 1).
Il medico
curante dell'assicurato, dott. __________, ha diagnosticato una contusione
lombo-sacrale, nonché alla spalla ed al braccio destri.
Egli ha
inoltre certificato una incapacità lavorativa del 100% dal 22 gennaio 2001 e
del 50% dal 5 febbraio 2001 (cfr. doc. 2).
L'assicuratore
infortuni ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha regolarmente
corrisposto le prestazioni di legge.
RI 1 ha
ripreso la propria attività lavorativa a tempo pieno a contare dal 26 marzo
2001 (cfr. doc. 6).
1.2. Nel corso
del mese di maggio 2001, all'assicuratore LAINF è stata annunciata una ricaduta
determinata da importanti disturbi a livello della spalla sinistra, con
inabilità lavorativa parziale (50%) a far tempo dal 30 aprile 2001 (cfr. doc.
10 e 11).
1.3. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 27
maggio 2002, la CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai
disturbi oggetto dell'annuncio di ricaduta, ritenuti trovarsi in una relazione
di causalità semplicemente possibile con l'evento infortunistico del gennaio
2001 (cfr. doc. 41).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato (cfr.
doc. 43), l'assicuratore, in data 19 novembre 2003, ha confermato il contenuto
della sua prima decisione (cfr. doc. 60).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 1° marzo 2004, RI 1, patrocinato dalla lic. iur. RA 1,
ha chiesto, da una parte, che venga accertata l'esistenza di un nesso di
causalità naturale tra l'infortunio assicurato ed il danno alla spalla sinistra
e, dall'altra, che la CO 1 venga condannata a riconoscere indennità giornaliere
corrispondenti ad una inabilità lavorativa del 50% a decorrere dal 30 aprile
2001 nonché ad assumersi tutti i costi di cura (cfr. I, p. 14), argomentando:
"
9.
La convenuta ritiene ora che il nesso causale naturale tra
l'evento infortunistico ed il danno alla salute subito dal ricorrente , ovvero
tra la scivolata sul ghiaccio e la rottura della cuffia dei rotatori della
spalla sinistra, in particolare del tendine del sopraspinato.
In sede di decisione la convenuta si è basata - erroneamente - sul
rapporto 15.10.2001 del suo medico di fiducia Dr. __________i (doc. C e D) ed
in sede di decisione su opposizione sul rapporto di un altro suo medico di
fiducia Dr. __________ (doc. L).
a)
Come già esposto sub ad. 6, il Dr. __________ ha ripetutamente
confermato l'esistenza di un nesso causale naturale tra l'infortunio del 22.01.01
e le lesioni alla spalla sinistra, ciò soprattutto in considerazione del fatto
che prima dell'infortunio il ricorrente non aveva alcun problema con la
spalla. Nel rapporto di cui al doc. C infatti precisa: "il trauma
assiale subito alla spalla il 22.01.01, ha reso clinicamente manifesta la
patologia alla spalla. In questo senso non Può essere negato un nesso causale
naturale." e nel rapporto successivo del 21.5.2002 di cui al doc. D: "Tenuto
conto di quanto sopra esposto, trovandoci in presenza di un evento che assume
il carattere di infortunio in senso LAINF (art. 9.1. OAINF) ed essendo il
paziente in precedenza asintomatico, ci troviamo sicuramente in
presenza di un nesso causale naturale tra i disturbi riferiti dal paziente e
l'evento stesso" (ndr: sottolineatura nostra).
b)
Per quanto concerne il rapporto del Dr. __________ (doc. L), si
sottolinea nuovamente l'inammissibile stigmatizzazione dell'errore di
trascrizione effettuato dal medico curante Dr. __________ e ripreso poi anche
dal medico di fiducia della convenuta Dr. __________ che - erroneamente - nei
primi certificati hanno indicato quale parte lesa il braccio e la spalla destra
invece di quella sinistra.
Si tratta evidentemente di un errore, in quanto anche la verifica
interna fatta effettuare dal direttore della convenuta signor __________ in
data 22.7.2002 tendente all'accertamento su quale braccio è stata applicata la
stecca di velcro (cfr. doc. O), non ha portato alla conclusione che si trattava
del braccio destro. In caso contrario la convenuta l'avrebbe evidentemente
fatto presente.
Il Dr. __________ fa inoltre presente che "il paziente non
ha voluto sottoporsi alla indagine antro-risonanza magnetica della spalla
sinistra per asserita claustrofobia (nel febbraio 1998 egli fu sottoposto
da analoga indagine alla spalla destra con riscontro di alterazioni
degenerative da questo lato con lesione trasmurale del sovraspinato). Tutto
questo si associa ad uno stato di alterazioni degenerative importanti a carico
dei cingoli omero-scapolari (destro e sinistro), a destra manifestazioni di
dolori nel 1997 in assenza di qualsivoglia evento infortunistico e a sinistra
senza un approfondimento immediato dopo la riferita fattispecie ma postumo di
qualche settimana." (cfr. doc. L pag. 5).
A tale proposito si precisa quanto segue: il ricorrente si accorse
di soffrire di claustrofobia proprio in occasione della risonanza magnetica
effettuata nel febbraio 1998.
In secondo luogo si fa presente che il ricorrente con
l'opposizione chiese espressamente di essere sottoposto a tale esame, da
effettuare - vista la sua claustrofobia - sotto narcosi (cfr. opposizione doc.
H, pag. 5 ad. 5).
In ultimo si fa presente che anche i dolori alla spalla destra si
manifestarono dopo un infortunio: quale doc. M si produce copia del rapporto
25.3.1998 relativa alla visita medica circondariale effettuata su incarico
della __________ dal loro medico Dr. med. __________ r, Specialista FHM in
chirurgia, dal quale risulta che i dolori alla spalla si manifestarono repentinamente
dopo aver sollevato un peso. In tale occasione la __________ decise che "l'affezione
di cui soffre l'assicurato è assumibile da parte della __________
unicamente riguardante la perforazione tendinea del sopraspinato,
ma non tutte le altre degenerazioni documentate" (cfr. Doc. M pag. 4,
ndr sottolineatura nostra).
Ne deriva pertanto che la lesione del sopraspinato della spalla
destra era stato messo in nesso naturale e causale con l'infortunio
occorsogli, ovvero con il sollevamento di un peso.
c)
Per i medesimi motivi devono essere disattese le considerazioni
fatte dal Dr. __________i in merito alla causalità (cfr. doc. L pag. 5/6).
Circa il fatto che in un primo momento siano state eseguite delle
terapie di fisioterapia solo per la schiena e solo successivamente per la
spalla , non significa che non vi sia un nesso causale naturale e diretto con
l'infortunio.
Sarà poi il medico curante a dover dare le spiegazioni sul perché
non sono state chieste delle sedute di fisioterapia prima del 23 marzo 2001.
Ai sottolinea comunque, come anche già riferito dal Dr. __________,
che dopo un infortunio, all'inizio l'attenzione viene sempre riversata alla
parte del corpo più dolente e magari nei giorni successivi si prende atto di
dolori o menomazioni anche di altre parti del corpo (cfr. doc. N).
Alla luce di quanto precede un nesso di causalità naturale
dev'essere ammessa con probabilità preponderante e non solo dichiarata
possibile.
(…).
10. Incapacità lavorativa
Si premette che nella sua decisione su opposizione la convenuta
non si esprime sulla capacità/incapacità lavorativa del convenuto, in quanto
ritiene che il ricorrente non abbia diritto a delle prestazioni assicurative
LAINF dopo il 30.4.2001 (doc. T).
Il medico curante ha , dalla ricaduta annunciata il 3.5.2001,
avente effetto sin dal 30.4.2001, attestato un'incapacità lavorativa del 50 %
(cfr. plico doc. U).
Il Dr. __________ nel suo rapporto di cui al doc. L, pag. 6 fa
presente che non si giustifica un'incapacità lavorativa, in quanto, anche se il
signor RI 1 è chiamato ad effettuare delle trasferte, le vetture "attualmente
sono dotate (praticamente tutte) di servo-sterzo e per altro la mano sinistra
non è sollecitata per il cambio". Tale affermazione viene pure
ripresa nella decisione su opposizione, senza però giungere ad alcuna
conclusione (cfr. doc. P pag. 5).
Tale opinione non può essere condivisa. In primo luogo il medico
non accerta per quante ore giornaliere il ricorrente debba viaggiare in
automobile.
Il ricorrente, collaboratore esterno della ditta __________ con
sede a __________, per lavoro si deve recare frequentemente all'estero, in
particolare nel Norditalia a far visita ai numerosi clienti della sua datrice
di lavoro. Le ore quotidiane di viaggio sono pertanto parecchie. Egli inoltre
per poter disporre della mobilità necessaria deve forzatamente far capo alla
propria autovettura.
Fatti
I forti dolori alla spalla sinistra e la limitata mobilità della
stessa, fanno sì che ogni viaggio in autovettura diventi molto difficoltoso, anche
se l'autovettura è dotata di servo-sterzo.
Anche i lavori d'ufficio comunque vengono parzialmente impediti,
così in particolare l'uso della tastiera del computer. I movimenti ripetitivi
di battitura sono dolorosi ed non sono esigibili dal ricorrente , se non a
tempo parziale.
La valutazione del Dr. Med. __________ che ha certificato
un'incapacità lavorativa del 50 % deve pertanto essere confermata"
(I).
1.5. La CO 1, in
risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.6. In replica,
l'insorgente ha chiesto l'esecuzione di una perizia medica giudiziaria, nonché
l'audizione testimoniale del dott. __________ e della segretaria della ditta __________,
__________ (cfr. V).
1.7. In data 8
luglio 2004 l'assicurato ha prodotto copia di un referto relativo ad un esame
sonografico delle spalle a cui è stato sottoposto il 23 giugno 2004 (cfr. VI
bis).
L'assicuratore
LAINF convenuto ha presentato le proprie osservazioni in merito in data 13
luglio 2004 (cfr. VIII + allegati).
1.8. Nel corso
del mese di settembre 2004, RI 1 ha versato agli atti una certificazione,
datata 16 agosto 2004, del dott. __________, spec. FMH in reumatologia (cfr.
XII + allegato).
La presa
di posizione della CO 1 data del 17 settembre 2004 (XIV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Al
riguardo va, tuttavia, segnalato che unicamente le norme di procedura, in via
di principio, entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2003 IV Nr. 25,
consid. 1.2., p. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI
1998 KV no 37 p. 316 consid. 3b). Tali disposizioni pertanto si applicano a
tutte le decisioni emesse dopo il 1° gennaio 2003.
Per
quanto concerne invece le norme di diritto materiale, nel diritto delle
assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in
cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1
consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR
2003 IV Nr. 25 consid. 1.2; STFA del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03,
consid. 1.1).
Di
conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza, è il
diritto a prestazioni a far tempo dal 30 aprile 2001, tornano applicabili le
norme della LAINF valide fino al 31 dicembre 2002.
2.3. Oggetto
della lite è la questione a sapere se l'assicuratore infortuni convenuto era o
meno legittimato a negare il diritto alle prestazioni relativamente al danno
alla spalla sinistra di cui __________ RI 1 è portatore.
Dalla
decisione su opposizione impugnata (cfr. doc. 60) emerge che la CO 1 ha
ritenuto semplicemente possibile l'esistenza di un nesso di causalità naturale
fra l'infortunio del 22 gennaio 2001 ed i disturbi localizzati alla spalla
sinistra, invocando due motivi.
Da un
canto, l'assicuratore LAINF ha evidenziato delle pretese incongruenze,
contenute nella documentazione medica, circa la parte del corpo interessata
dalla caduta (la destra oppure la sinistra?) e circa la data della prima
consultazione presso il medico curante.
D'altra
canto, esso ha fatto capo alla valutazione che il proprio medico fiduciario,
dott. __________, ha espresso a proposito dell'eziologia del danno alla spalla
sinistra.
2.4. Per quanto
concerne il primo aspetto, il TCA osserva quanto segue.
È vero
che sull'annuncio di infortunio del 12 febbraio 2001 (cfr. doc. 1), così come
sui certificati 6 gennaio [recte: febbraio, n.d.r.] (doc. 2), 7
marzo (doc. 5) e 6 aprile 2001 (doc. 6) del dott. __________, si fa
riferimento, fra l'altro, ad una contusione della spalla destra, mentre
che, nella documentazione medica successiva all'annuncio di ricaduta del maggio
2001, la spalla interessata è quella sinistra (cfr., ad esempio, i doc.
10, 14 e 19).
Nondimeno,
lo stesso medico curante del ricorrente, interpellato al proposito
dall'assicuratore infortuni convenuto, ha spiegato che il tutto è nato a causa
di un suo errore nel compilare il certificato del 6 febbraio 2001, errore
ripetuto anche in quelli del 7 marzo e del 6 aprile 2001, redatti in base alle
informazioni contenute in quello iniziale (cfr. doc. 32: "… certifico,
come risulta dalla fotocopia della cartella clinica, il 6.2.2001 ho visitato il
paziente summenzionato per valutazione importanti dolori alla schiena, braccio
sinistro e spalla sinistra a seguito di una caduta sulla neve avvenuta il
22.1.2001. In data 6.2.2001 ho emesso un certificato di infortunio dove
erroneamente!! ho riferito che si trattava di una contusione lombosacrale,
spalla destra e braccio destro anziché spalla sinistra e braccio sinistro.
Successivamente, anche gli altri due certificati, allestendo i quali mi sono
basato sui precedenti, del 7.3.2001 e 6.4.2001 riportano lo stesso errore
mentre sul certificato del 22.5.2001 viene descritto chiaramente che la lesione
è localizzata alla spalla sinistra (vedi copia allegata). (…). Dalla mia
cartella clinica, vedi copie allegate, risulta comunque in modo inequivocabile
anche dalla seconda del 9.3.2001 che abbiamo unicamente trattato e curato la
spalla sinistra" e doc. 35, p. 2: "unica giustificazione è che nella
stesura del certificato medico invece di marcare sinistra ho marcato destra.
Questo errore, come si può constatare, è stato da me ripetuto nella stesura
degli altri certificati, sia del 07.03.2001 che del 06.04.2001, in quanto per
l'allestimento dei certificati successivi dopo il 06.02.2001 mi sono sempre
avvalso e fatto riferimento al primo certificato, per cui l'errore è stato più
volte ricopiato").
Lo
scrivente Tribunale non ha motivo per dubitare dell'attendibilità di quanto
dichiarato da questo sanitario.
Il fatto
che le annotazioni del dott. __________ riguardanti la consultazione del 6
febbraio 2001, contenute nella cartella clinica prodotta sub doc. 33,
presentino dei segni di correzione proprio per quanto concerne la parte del
corpo interessata, è comprensibile giacché, accortosi dell'errore commesso, il
medico curante ha voluto porvi rimedio.
Del
resto, che la tesi dell'errore sia plausibile, lo dimostra anche la circostanza
che lo stesso medico fiduciario della CO 1, dott. __________, nel suo rapporto
del 2 agosto 2001, ha fatto riferimento alla spalla destra (cfr. doc. 23),
mentre che, nel rapporto relativo alla visita di controllo del 6 luglio 2001,
aveva correttamente parlato dell'arto superiore sinistro (cfr. doc. 19).
Per
quanto concerne infine l'annuncio d'infortunio (doc. 1), occorre sottolineare
che - per ammissione dell'assicuratore convenuto (cfr. doc. 60, p. 2, pto. 1.2)
- il medesimo è stato completato dal datore di lavoro dell'assicurato,
verosimilmente il 12 febbraio 2001, sulla scorta delle indicazioni contenute
nel certificato del 6 febbraio 2001 del dott. __________.
Non è quindi
affatto sorprendente che nell'annuncio d'infortunio figuri, quale parte del
corpo lesa, quella destra.
Neppure
le obiezioni che l'assicuratore LAINF ha sollevato a proposito della data della
prima visita medica dopo l'infortunio (cfr. doc. 60, p. 6, pto. 2.5:
"Ancora più inspiegabile è il fatto che, quale data della prima visita
medica, il dottor __________ abbia indicato il 22.01.01, ossia la data
dell'asserito evento, quando invece sulla cartella clinica il medico ha scritto
che la prima consultazione sarebbe avvenuta il 6 febbraio 2001"), appaiono
degne di maggiore considerazione.
In
effetti, a mente del TCA, é tutt'altro che inverosimile che, così come ha
dichiarato il dott. __________ (cfr. doc. 35: "Il 22.01.2001 io ho sentito
unicamente il paziente per telefono, il quale mi ha spiegato l'accaduto ed al
quale ho consigliato una terapia con ghiaccio ed AINS. Sul certificato del
06.02.2001 è stato erroneamente marcata la data della telefonata e non la data
della prima consultazione, errore che è stato pure scritto nel foglio delle
prestazioni"), il 22 gennaio 2001, quest'ultimo sia stato interpellato
dall'insorgente, seppure semplicemente per telefono.
D'altronde,
la consultazione del 22 gennaio 2001 è stata fatturata all'assicuratore LAINF
(cfr. doc. 71). Il fatto che essa, per errore (cfr. doc. 35, pto. 1), gli sia
stata messa in conto quale prima visita presso lo studio medico (anziché quale
semplice consultazione telefonica), è una mera questione amministrativa che
esula dal tema della presente vertenza.
In sede
di risposta di causa, è inoltre stato rimproverato al dott. __________ di aver
indicato di avere sottoposto il proprio paziente a delle radiografie della
colonna lombare, quando in realtà ciò non sarebbe avvenuto (cfr. III, p. 4).
A questo
proposito, il Tribunale si limita ad osservare che il curante, nel corso del
mese di febbraio 2003, ha consegnato all'assicuratore convenuto le relative
lastre (cfr. doc. 35, p. 2, pto. 5), le quali sono pure state oggetto di
valutazione da parte del dott. __________ (cfr. doc. 36, p. 4).
In esito
alle considerazioni che precedono, secondo questo Tribunale, le censure
sollevate dalla CO 1 non sono suscettibili di supportare la decisione di negare
l'esistenza di una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico in
discussione.
2.5. Per quanto
attiene invece all'aspetto medico, valgono le seguenti considerazioni.
Giusta
l'art. 9 cpv. 1 OAINF, per infortunio si intende l'azione repentina,
involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano,
dovuta a
un fattore esterno straordinario.
Gli
assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche
per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h
OAINF (nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a
condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a
fenomeni degenerativi.
Le
lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio
solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion
fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI
1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e
discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto
o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della
repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in
RDAT II-1991, p. 477ss.).
A
proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha
precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad
infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine
esternamente al corpo.
Così,
dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio
non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce
solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure
laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento
di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado
di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha
subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno
suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza
di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi
alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione
oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione
del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e
psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,
conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che
l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di
cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono
sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo
("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da
posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il
cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V
470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha
pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di
un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali
parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti
nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti
ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della
situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure,
STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).
Necessario
è che si sia trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento
violento oppure il rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una
delle lesioni enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268).
Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul
corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o,
Considerandi
addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto
attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo
avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli
infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.
Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua
unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS
1996, p. 88 e Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
Uno stato
degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico
abbia aggravato oppure reso manifesto il preesistente danno alla salute:
"es genügt somit, wenn eine schädigende, äussere Einwirkung wenigstens im
Sinne eines Auslösungsfaktors zu den vor- oder überwiegend krankhaften oder
degenerativen Ursachen hinzutritt" (DTF 123 V 43 e riferimenti ivi menzionati).
In una sentenza del 5 giugno 2001 nella causa I., U 398/00 -
pubblicata in RAMI 2001
U 435, p. 332ss. - la nostra Corte federale ha
stabilito che i principi di cui alla DTF 123 V 43 continuano ad essere validi
anche dopo la modifica dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, entrata in vigore il 1°
gennaio 1998, osservando, fra l'altro, quanto segue:
" Das
mit Art. 6 Abs. 2 UVG verfolgte und in Art. 9 Abs. 2 UVV ausgeführte
Regelungsziel bringt notwendigerweise eine Verlagerung der Leistungspflicht von
der Kranken- in die Unfallversicherung mit sich. Diese Folge haben Gesetz- und
Verordnungsgeber bewusst in Kauf genommen, um die mit dem früheren Ausschluss
unfallähnlicher Körperschädigungen von der obligatorischen Unfallversicherung
verbundene Problematik der Ausscheidung der Unfall- von den Krankheitsfolgen in
den, medizinisch gesehen, häufigsten Gemenglagen unfall-/krankheitsmässiger
Einwirkungen zu vermeiden. Die von der SUVA eingenommene Haltung führt
demgegenüber wieder dazu, dass in praktisch jedem Fall, da sich einer der in
Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Tatbestände sachverhaltlich ereignet -
also eine der dort erwähnten Gesundheitsschädigungen eintritt - wieder die
Abklärung an die Hand genommen werden müsste, ob eine "eindeutige"
krankheits- oder degenerativ bedingte Verursachung vorliegt. Diese
Betrachtungsweise trägt den tatsächlichen medizinischen Gegebenheiten nicht
Rechnung: Ohne dass sich ein Unfallereignis im Sinne von Art. 9 Abs. 1 UVV
ereignet, sind bei Eintritt eines der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV
aufgezählten Gesundheitsschäden praktisch immer Krankheits- und/oder
degenerative (Teil-)Ursachen im Spiel."
(RAMI succitata, consid. 2c)
Questa
giurisprudenza è successivamente stata confermata in più di un'occasione,
ancora di recente (cfr., ad esempio, STFA del 28 giugno 2004 nella causa D., U
60/03, consid. 3.3).
2.6
In data 22
gennaio 2001, RI 1 è scivolato su una lastra di ghiaccio e, in questo contesto,
ha riportato un trauma alla spalla sinistra.
Il giorno
stesso egli ha telefonicamente interpellato il proprio medico curante, il
quale, avuta conoscenza dell'accaduto, gli ha consigliato una terapia con
ghiaccio e l'assunzione di un anti-infiammatorio (cfr. doc. 35).
È utile
sottolineare che, in occasione della visita di controllo del 6 luglio 2001
presso il dott. __________, spec. FMH in medicina interna, il ricorrente ha
dichiarato di avere accusato dolori alla spalla sinistra "subito dopo la
caduta" (cfr. doc. 19, p. 1).
Il 6
febbraio 2001, l'assicurato ha consultato, questa volta di persona, il dott. __________,
il quale ha segnatamente constatato la presenza di dolori al braccio ed alla
spalla sinistri, nonché una limitata mobilità (cfr. doc. 2).
Dal
rapporto relativo alla visita del 7 marzo 2001 si evince che l'insorgente
continuava a presentare dei persistenti cronici dolori alla spalla sinistra,
che ne limitavano la funzione, mentre che i disturbi in sede lombare erano nel
frattempo regrediti (cfr. doc. 5).
L'attività
lavorativa, ripresa a far tempo dal 26 marzo 2001, ha di nuovo dovuto essere
parzialmente interrotta a decorrere dalla fine del mese di aprile 2001, in
ragione di "persistenti e cronici dolori alla spalla sx con limitazioni
funzionali in elevazione del braccio e movimento di abduzione e rotazione
esterna dello stesso, importanti dolori notturni" (doc. 10; cfr., pure,
doc. 16).
Su ordine
del medico fiduciario della CO 1, in data 17 luglio 2001, RI 1 è stato
sottoposto ad un esame ecografico della spalla sinistra presso la __________ di
__________. Il radiologo ha concluso per una, citiamo: "immagine molto
suggestiva per una rottura completa della cuffia dei rotatori, in modo
particolare l'inserzione antero-superiore del tendine del sopraspinato. Non
esclusa un'eventuale lesione tipo slap". Il dott. __________ ha peraltro
consigliato l'esecuzione di una artro-risonanza magnetica (cfr. doc. 21).
Nel
commentare le risultanze dell'ecografia, il dott. __________ ha affermato che
quest'ultima ha confermato il sospetto clinico di rottura completa della cuffia
dei rotatori, lesione tuttavia di carattere squisitamente degenerativo senza
nesso di causalità con l'infortunio del gennaio 2001 (doc. 23).
Nel corso
del mese di settembre 2001, l'assicurato ha privatamente consultato il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, secondo il quale egli presentava dei segni
clinici compatibili per una sindrome da attrito sottoacromiale e lesione della
cuffia dei rotatori, danno quest'ultimo confermato dall'accertamento ecografico
(cfr. doc. 22).
Con
referto del 15 ottobre 2001, il dott. __________ ha riferito di aver discusso
del caso con il collega dott. __________ e di essere giunto alla conclusione
che il trauma riportato in data 22 gennaio 2001 ha reso clinicamente manifesta
la preesistente patologia degenerativa alla spalla sinistra (cfr. doc. 28:
"Il Signor __________ presenta importanti lesioni degenerative alla spalla
sx sicuramente preesistenti all'evento del 22.01.01, rimaste però sino a quel
momento silenti. Il trauma assiale subito alla spalla il 22.01.01 ha reso
clinicamente manifesta la patologia alla spalla. In questo senso non può essere
negato un nesso causale naturale. La presenza di grossolane calcificazioni e le
lesioni alla cuffia rotatoria così come descritte dal radiologo, documentano
comunque in modo inequivocabile che si tratta di una patologia degenerativa
preesistente all'evento, il quale ha solo contribuito a rendere clinicamente
manifesta una patologia soggiacente" - la sottolineatura è del
redattore; cfr., pure, doc. 31).
In data 8
aprile 2002, RI 1 è stato visitato dal Prof. dott. __________, vice-Primario
della Clinica di chirurgia ortopedica dell'Ospedale universitario di __________,
il quale ha confermato che, da un punto di vista clinico, l'assicurato soffre
di una rottura parziale, eventualmente di una rottura transmurale, del
sovraspinato (cfr. doc. 30).
Il 23
luglio 2003 ha avuto luogo una visita fiduciaria di controllo a cura del dott. __________,
medico-chirurgo.
Queste le
sue considerazioni a proposito dell'origine del danno alla spalla sinistra:
"
CAUSALITÀ
risulta oltre modo difficoltoso considerare che
la rottura del sovraspinato a sinistra possa corrispondere a postumo
infortunistico diretto e questo poiché le premesse per l'accettazione del caso
ai sensi Lainf sono subordinate alla immediatezza, subitaneità della
sintomatologia cosa non manifestatasi nel presente caso alla luce della
cronologia degli atti terapeutici eseguiti (fisiochinesiterapia iniziale
prescritta unicamente per la sindrome lombovertebrale e a distanza di oltre un
mese controllo radiologico solo per la colonna lombosacrale e non per la spalla
sinistra; solo a distanza di due mesi viene prescritta la prima serie di fisiochinesiterapia
per la spalla sinistra). Vi è poi il fatto che sia l'annuncio di sinistro ed il
primo certificato sottoscritto dal medico curante parlano dell'arto superiore
destro, non soltanto sulla cartella del medico curante in occasione della prima
visita del 6 febbraio 2001 si osserva che è stato riscritto il lato.
Tenendo conto pertanto delle notevoli discrepanze
e comunque mancanza di chiarezza fin dall'inizio dell'iter, del fatto che vi è
praticamente una uguaglianza di lesioni a livello della spalla destra e della
sinistra in presenza di gravi alterazioni degenerative (con entesopatie,
calcificazioni varie) con una lesione speculare destra e sinistra (a destra
bene sappiamo che non si produsse alcun avvenimento infortunistico), si ritiene
che un nesso di causalità naturale con la riferita fattispecie possa essere
dichiarato solo possibile.
Non vi sono più disturbi al livello del tratto
lombosacrale e già da tempo e, comunque, in presenza di alterazioni statico
degenerative del rachide e senza dimostrazione di eventuali lesioni
pos-traumatiche"
(doc.
36).
Dagli
atti di causa emerge inoltre che in data 23 giugno 2004 è stata eseguita, da
parte del dott. __________, spec. in reumatologia e sonografia dell'apparato
locomotorio, una sonografia funzionale delle spalle, accertamento che ha
consentito di mettere in luce, a sinistra, una rottura trasmurale totale del
sopraspinato nella sua parte anteriore (rottura di circa 2 cm di diametro),
minimo versamento articolare, iniziali segni sonografici di omartrosi, nonché
una piccola calcificazione all'inserzione del residuo tendine sopraspinato
(cfr. VI bis).
Nella
concreta evenienza, non è contestato che l'assicurato è portatore, fra l'altro,
di una rottura del tendine del muscolo sovraspinato della spalla sinistra, ciò
che configura una lesione assimilata ad infortunio ai sensi della lettera f)
dell'art. 9 cpv. 2 OAINF ("lacerazioni dei tendini").
Occorre
sottolineare, con riferimento a quanto sostenuto dall'assicuratore il 13 luglio
2004.
(cfr. VIII), che la diagnosi di rottura trasmurale, quindi totale, del
tendine del sovraspinato, formulata dal dott. __________ grazie alla sonografia
funzionale del 23 giugno 2004 (cfr. doc. VI bis), già era stata posta dal dott.
__________ in data 17 luglio 2001 (cfr. doc. 21). Lo stesso dott. __________,
fondandosi sul solo esame clinico, non aveva d'altronde potuto escludere
l'esistenza di una rottura transmurale dello stesso tendine (cfr. doc. 30).
D'altra
parte, tenuto conto, in particolare, che prima della caduta del gennaio 2001,
l'assicurato era asintomatico a livello della spalla sinistra, che i disturbi
in questa stessa sede sono apparsi in coincidenza con il sinistro in questione,
nonché dell'esistenza di chiari sintomi che attestano una relazione di continuità
fra l'evento traumatico e la ricaduta, lo scrivente TCA ritiene
dimostrato, almeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,
caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid.
2, 121 V 6 consid. 3b,
47.
consid. 2a, 208 consid. 6b; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 320 e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l'evento del 22 gennaio
2001.
abbia provocato la diagnosticata rottura tendinea, perlomeno quale fattore
scatenante, e ciò a prescindere da quanto certificato dal medico fiduciario
della CO 1 (doc. 28 e 31).
Ritenuto
che gli elementi costitutivi di una lesione corporale parificata ai postumi
d'infortunio - ossia il fattore esterno (l'evento del 22 gennaio 2001, una
scivolata con caduta a terra, soddisfa manifestamente i requisiti posti dal TFA
nella sentenza di cui alla DTF 129 V 466), la repentinità, nonché l'azione
involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano - sono, in concreto,
senz'altro realizzati, va ammesso l'obbligo contributivo dell'assicuratore
LAINF convenuto.
In queste
condizioni, il fatto che RI 1 presentasse un preesistente stato patologico a
livello della cuffia dei rotatori a sinistra, è del tutto irrilevante. In
effetti, secondo la giurisprudenza federale, le affezioni menzionate all'art. 9
cpv. 2 OAINF devono essere assimilate ad infortunio, anche se la loro
causa prima è da ricercarsi, in tutto od in parte, ad una malattia o a fenomeni
degenerativi (cfr. DTF 123 V 45 consid. 2b e riferimenti ivi citati,
nonché RAMI 2001 U 435,
p. 332ss.; cfr., pure, STFA del 12 luglio 2002 nella
causa L. P., U 1/02, consid. 4 in fine).
Del
resto, è utile segnalare che, in una sentenza del 30 ottobre 2002 nella causa
A., inc. n. 35.2001.1, cresciuta in giudicato, il TCA ha statuito su una
fattispecie che presenta diverse analogie con il caso sub judice.
In quella
evenienza si trattava di un assicurato che aveva riportato una contusione alla
spalla destra a seguito di una scivolata. A distanza di circa 5 mesi dal
sinistro, egli aveva annunciato al proprio assicuratore LAINF una ricaduta. La
diagnostica per immagini aveva permesso di evidenziare una lesione del tendine
del sovraspinato nonché una lesione SLAP.
L'assicuratore
in questione aveva negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi
oggetto della ricaduta, sostenendo l'inesistenza di un nesso di causalità
naturale con l'evento infortunistico. Infatti, secondo il medico fiduciario, il
danno alla cuffia dei rotatori costituiva indubbiamente una conseguenza
dell'invecchiamento.
Fondandosi
sulle risultanze della perizia giudiziaria allestita dal dott. __________, Capo-clinica
presso la Clinica di ortopedia e di chirurgia dell'apparato locomotorio
dell'Ospedale universitario di __________, questa Corte - attribuito all'evento
un ruolo scatenante - ha condannato l'assicuratore ad assumere la ricaduta a
titolo di lesione parificata ad infortunio giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. f
OAINF.
Giova qui
riprodurre alcune interessanti considerazioni che il perito giudiziario ha
espresso a proposito della patogenesi della rottura dei tendini della cuffia
dei rotatori:
"
(…).
La question si une rupture d'un tendon de la coiffe
des rotateurs de l'épaule directement liée à un événement accidentel ou si
celui-ci a été aggravé à une condition dégénérative déjà préexistante est une
des plus difficiles dans le domaine des expertises orthopédiques. II est
évident que pour le patient, comme dans le cas de Monsieur A., la causalité
entre la rupture avec apparition de douleurs immédiates et le traumatisme est
clair.
La réponse à la question de savoir si et sous quelle
forme existe des ruptures accidentelles de la coiffe des rotateurs qui
satisfont aux conditions recuises à leur prise en charge est basée sur des
connaissances ayant trait à l'étiologie, la pathogenèse et l'histoire naturelle
des différentes formes de lésions ou pertes de substances de la coiffe des
rotateurs. La genèse de pertes de substances de la coiffe des rotateurs est
multifactorielle. Elle inclut des mécanismes extrinsèques (macrotraumatisme,
microtraumatisme répétitif, conflit sous-acromial) et des mécanismes intrinsèques
tel que l'hypovascularité et la dégénération primaire due au vieillissement
naturel du tendon. La coiffe des rotateurs est soumise au fil du phénomène
naturel du vieillissement à un processus dégénératif. Quoique le vieillissement
biologique ne soit pas dépendant de l'âge chronologique, il est néanmoins admis
de façon unanime que les pertes de substances de la coiffe s'accroissent avec
l'âge en ce qui concerne leur fréquence, leur épaisseur et leur étendue. Sur le
plan microscopique, ce processus de dégénération débute déjà avant l'âge de 30
ans. Cependant, les lésions sont rares avant l'âge de 35 à 40 ans mais leur
nombre s'accroît dans la 5eme décennie pour aboutir après 50 ans aux pertes de
substances totales transfixantes. Entre 50 et 60 ans, même chez des sujets
asymptomatiques, il est possible de démontrer jusqu'à 30% des cas de pertes de
substances partielles ou complètes de la coiffe des rotateurs. Cette solution
de continuité de la coiffe des rotateurs n'est pas subite mais s'installe de façon
graduelle et progressive au fil des mois et des années. Cette dégénération est
due à une diminution de la perfusion provoquant une atrophie continuelle du
tissu tendineux. Cette diminution de perfusion peut être accentuée par des
facteurs extrinsèques comme par des protusions osseuses (ostéophytes au niveau
acromio-claviculaire, acromion en forme de crochet
de type III).
Chez des sujets au-dessus de 40 ans, la coiffe des
rotateurs n'a très probablement aucune possibilité de régénération. Par la
suite, les fibres tendineuses perdent de force et avec les années le tendon
s'élargit et s'amincit. A ce stade là, dans la majorité des cas, les premiers
symptômes apparaissent en général sous forme de douleurs nocturnes et ensuite
par la diminution de la force du membre intéressé et pseudoparalyse. Un
événement traumatique, même léger comme dans le cas de Monsieur A., peut être
suffisant pour compléter une rupture jusqu'à ce moment incomplète et non
symptomatique. A ce moment, il reste à prouver si l'événement accidentel a
effectivement provoqué la rupture du tendon dégénéré ou s'il était la seule
cause de la lésion complète du tendon. Des critères de causalité ont été
élaborés par Loew & Rompe ainsi que par Beickert & Bühren (voir
bibliographie) permettant d'apprécier si une rupture de la coiffe des rotateurs
est de caractère accidentel ou dégénératif et sont recommandés par la Société
suisse d'orthopédie. Les critères parlant en faveur d'une étiologie
dégénérative de la lésion de notre patient sont : l'âge au-dessus de 50 ans,
l'action ulnérante inappropriée (seulement un mouvement passif violent du bras
en arrière et en dedans ainsi qu'une abduction véhémente et forcée ou une
élévation du bras contre résistance dans le cadre d'un mouvement réflexe ou de
défense sont appropriés à provoquer une lésion complète d'un tendon du muscle sus-épineux
sain). L'examen radiologique montre une ascencion de la tête humérale, des
ostéophytes de traction à la surface inférieure de l'acromion. Ces signes sont
des preuves radiologiques indirectes d'une rupture de la coiffe des rotateurs
de longue date. La découverte de lésions pratiquement symétriques au niveau de
l'épaule opposée souligne clairement la suspicion des déchirures dégénératives
et fait preuve de la possibilité d'une présence de rupture complète du tendon sus-épineux
asymptomatique.
En conclusion, je suis donc d'avis que la déchirure
du muscle sus-épineux de l'épaule droite chez M. A. est principalement de
caractère dégénératif, mais aggravé et devenu symptomatique lors d'un
traumatisme banal de l'épaule droite. La relation entre la lésion complète du
tendon du muscle sus-épineux et l'événement accidentel du 03.02.2000 me semble
peu probable. Par contre, l'apparition d'une symptomatologie douloureuse suite
à un traumatisme même banal de l'épaule est probable et typique en présence
d'une coiffe des rotateurs dégénérée. (…)."
In
conclusione, l'incarto va retrocesso alla CO 1, affinché proceda a definire il
diritto alle prestazioni dal profilo materiale e temporale (cfr. dispositivo di
cui alla STFA del 27 giugno 2001 nella causa S., U 158/00).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ È
annullata l'impugnata decisione su opposizione della CO 1.
§§ È
accertato che l'assicurato ha lamentato una lesione parificata ad infortunio
giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF e, pertanto, che esiste un obbligo
contributivo a carico della CO 1.
§§§ L'incarto è
retrocesso alla CO 1 affinché definisca il diritto alle prestazioni dal profilo
materiale e temporale, in relazione ai disturbi
alla spalla sinistra oggetto dell'annuncio di ricaduta del maggio 2001.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1
verserà all'assicurato l'importo di fr. 1'500.-- (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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