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Decisione

35.2004.16

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 ottobre 2004Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i dolori sono spariti.

È abile al lavoro nella misura completa.

STATO LOCALE

Alla deambulazione non notiamo accenno di zoppia.

Riesce a stare sulla gamba sinistra con un segno di Trendelenburg

positivo.

Flessione/estensione 130-0-0°, rotazione interna/esterna 20-0-30°,

abduzione/adduzione 30-0-30°.

Il bacino cade a sinistra (circa 1 cm).

Esame radiologico del 6.5.2003: accorciamento del collo del

femore e della gamba sinistra.

Un'artrosi non è evidenziabile.

DIAGNOSI

- Esiti

dopo osteotomia femore sinistro con lieve accorciamento della gamba sinistra in

stato dopo coxa vara dopo osteosintesi con una lama placca 95 e 4 viti in una

frattura pertrocante­rica laterale del femore sinistro.

VALUTAZIONE

L'assicurato sta bene, attualmente non accusa nessun dolore anche

se deve usare una suoletta di 8 mm per correggere l'accorciamento della gamba

sinistra.

Clinicamente la situazione è calma, solo l'intra-rotazione

è lievemente ridotta, ma tutti i movimenti sono ancora nella norma.

Procedere medico

Nessuna cura è indicata o da proporre.

Procedere amministrativo e professionale

Secondo lo stato attuale e i disturbi dell'assicurato, non

sussistono i presupposti per un'indennità per menomazione all'integrità." (Doc. 74)

Sulla

base di tale referto l'CO 1 ha rifiutato all'assicurato il versamento di un'IMI

(cfr. consid. 1.2.; doc. 77; A1).

Il 28

ottobre 2003 il Dr. med. __________ ha indicato:

"

(…)

Il paziente accusa disturbi come già descritti nel controllo del

mese di maggio. Ha problemi nelle rotazioni, a volte sente tirare leggermente

la muscolatura laterale. A fine corsa della flessione si sente bloccato.

Clinicamente l'anca sinistra mette in evidenza una

flessione/estensione di 120-0-0, rotazione all'interno/esterno 20-0-30, una

abduzione/adduzione 30-0-30." (Doc. 80)

Il Dr.

med. __________, il 17 novembre 2003, prendendo posizione in merito alla

certificazione dello specialista consultato dall'assicurato, ha osservato:

"

(…)

Anche da parte nostra è stato constatato un accorciamento della

gamba sinistra di 1 cm.

Secondo la tabella 2.2 dell'OAINF unicamente un accorciamento di

3-4 cm dà diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità.

Inoltre l'assicurato presenta una buona funzione dell'anca e

quindi da questo lato non sussistono i presupposti per un'indennità per

menomazione all'integrità.

Gli altri punti fatti valere dal signor RI 1 nella sua lettera del

31.10.2003 non sono elencati nell'OAINF." (cfr. doc. 84)

Allegato

all'atto ricorsuale l'insorgente ha trasmesso al TCA una certificazione del Dr.

med. __________ dell'8 marzo 2004, in cui lo specialista ha attestato:

"

(…)

L'accorciamento della gamba è inferiore al minimo indennizzabile secondo le disposizioni della

LAINF.

Personalmente sono dell'avviso che, il paziente, presenta comunque

una problematica rima­nente alla gamba sinistra con una mobilità limitata

sia per. quanto concerne la flessione come anche le rotazioni e l'ab/adduzione. Oltre ad avere dei movimenti

limitati nel loro raggio, accusa anche un dolore a fine corsa delle rotazioni

che aumenta con il carico della gamba.

In questo senso mi chiedo se non ci fosse lo spazio per

menomazione dell'integrità fisica, per una funzione lesa a livello dell'anca

sinistra." (Doc. A2)

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame

del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata

resa la decisione impugnata (fra le tante: DTF 130 V 138; Pratique VSI 2003

pag. 282; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del 9 ottobre

2001 nella causa C., U 213/01; STFA del 12 aprile 2001 nella causa M., I

561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa J., I 30/99; DLA 2000 pag. 74;

DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re C., pag. 5, non pubblicata; RCC

1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF

112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107 V 5

consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi

ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. RAMI 2001 pag. 101; STFA

del 17 gennaio 2003 nella causa A., I 134/02; STFA del 28 giugno 2001 nella

causa G., I 11/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA 17

febbraio 1994 in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non

pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata).

Eccezionalmente,

il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti

intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in

modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di

influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC

1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996

nella causa G.R. consid. 2.6.).

Nel caso

di specie il rapporto medico dell'8 marzo 2004 del Dr. med. __________ è stato

allestito posteriormente all'emissione della decisione impugnata. Esso,

tuttavia, è stato allegato con l'intento di acclarare le condizioni dell'anca

sinistra dell'assicurato in relazione all'infortunio del 3 febbraio 1999, ai

fini della valutazione di un'eventuale IMI, quindi, precedentemente all'emanazione

del provvedimento contestato. Pertanto tale referto è rilevante ai fini del

presente giudizio. Esso è suscettibile di mettere in evidenza elementi di

accertamento retrospettivo della situazione antecedente alla decisione su

opposizione (cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella causa L., U 299/02).

2.10. L'CO 1,

basandosi sulla valutazione del medico di circondario, Dr. med. __________, ha

ritenuto che l'assicurato non presenti nessuna menomazione importante da

indennizzare (cfr. doc. 77; A1).

Con il

proprio ricorso, l'assicurato ha contestato le conclusioni dell'Istituto

assicuratore convenuto, sostenendo, con particolare riferimento

all'apprezzamento medico del Dr. med. __________ dell'8 marzo 2004 (cfr. doc.

A2; consid. 2.9.), che gli debba essere accordata un'IMI del 10% in

applicazione della Tabella 2, in quanto, benché il raccorciamento della gamba

sinistra sia inferiore ai 2 cm, egli è afflitto da importanti problematiche a

tale arto che lo limitano sia nella flessione, che nella rotazione e adduzione.

Egli soffre anche di dolori legati all'uso di questa gamba (cfr. doc. I;

consid. 1.3.).

In tale

contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V

209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108 segg.).

In questo

contesto, il TFA ha peraltro precisato che i pareri redatti dai medici

dell'CO 1 hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi

unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato

(cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio

1996 nella causa A., U 49/95).

Considerandi

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è inoltre che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Va, pure,

evidenziato che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base

di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli assicurati che

presentano uno stesso status medico, la menomazione all'integrità sarà

la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera astratta, uguale per

tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze

particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento medico-teorico

della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi

(DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati;

RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA del 12 dicembre 2001 nella causa C.,

inc. n. 35.2001.71, confermata dal TFA con pronunzia del 28 giugno 2002, U

14/02; cfr., altresì, Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).

In questo senso, fattori quali l'età, la professione e le sofferenze

soggettive patite dall'assicurato, non possono essere presi in considerazione

nella valutazione dell'indennità per menomazione all'integrità.

2.11

Attentamente

esaminata la documentazione medica presente all'inserto, questa Corte non può

fare proprie censure sollevate dall'assicurato.

La

valutazione espressa dal medico __________ dell'CO 1 può infatti validamente

costituire da supporto probatorio al presente giudizio.

Come

esposto sopra, secondo il Dr. med. __________, che per valutare il caso si è

fondato sullo studio del dossier dell'assicurato, su un esame del paziente e

sui referti radiologici, il ricorrente non presenta una menomazione importante

dell'integrità fisica, in quanto l'accorciamento della gamba sinistra è di solo

1.

cm e per il resto l'anca presenta una buona funzione (cfr. doc. 74; 84).

Il

rapporto del 7 luglio 2003 del Dr. med. __________ e la sua presa di posizione

del 17 novembre 2003 (cfr. doc. 84) rispetto a quanto certificato dal Dr. med. __________

il 28 ottobre 2003 (cfr. doc. 80) non contengono, in effetti, contraddizioni e

presentano tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere

riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare,

egli ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e convincente,

dopo aver proceduto, come visto, ad un esame approfondito del caso.

La

valutazione espressa dal Dr. med. __________, del resto, non si contrappone

sostanzialmente a quanto apprezzato anche dal Dr. med. __________, perlomeno

fino al mese di maggio 2003, ossia precedentemente all'emanazione da parte

dell'CO 1 della decisione formale di diniego dell'IMI (cfr. doc. 74; 52; 56;

63, 66; 67; 69; 70; 77; consid. 2.9.).

Infatti

il Dr. med. __________, che ha in cura il ricorrente dal 1999 e che ha eseguito,

il 17 marzo 2000, l'intervento di asportazione del materiale d'osteosintesi e

osteotomia del femore sinistro (cfr. doc. 35; 42), dal 2000 al 2003 ha sempre

attestato un progressivo miglioramento dello stato dell'anca sinistra

dell'assicurato (cfr. doc. 44; 52; 56; 63; 66; 67; consid. 2.9.).

In

particolare, il 7 maggio 2001, il medico ha chiuso il caso, disponendo dei

controlli annuali, poiché l'insorgente stava molto bene e non sentiva più

niente all'anca, si muoveva bene e non aveva dolori. Restava soltanto una lieve

zoppia a sinistra. La flessione/estensione era di 120-0-0, la rotazione

all'interno/esterno 30-0-30 e l'abduzione/adduzione 30-0-30. Dai referti

radiologici risultava, altresì, che l'osteotomia era consolidata (cfr. doc. 67;

consid. 2.9.).

In

occasione della visita del luglio 2002, il Dr. med. __________ ha certificato

che l'assicurato non accusava dolori, ma non riusciva a eseguire una rotazione

all'esterno completo e una flessione completa, la deambulazione risultava però

fluida senza zoppia, i gradi della flessione/estensione erano invariati, mentre

quelli della rotazione e abduzione/adduzione erano diminuiti a 10-0-20,

rispettivamente 20-0-20 (cfr. doc. 69, consid. 2.9.).

In ogni

caso la situazione si è ristabilita entro l'anno successivo. Il 6 maggio 2003

lo specialista ha in effetti soltanto attestato che l'assicurato faceva fatica

a eseguire la rotazione, ma i gradi della flessione/estensione erano di

120-0-0, della rotazione 20-0-30 e dell'abduzione/adduzione 30-0-30. Inoltre

l'anca sinistra non faceva male (cfr. doc. 70; consid. 2.9.).

Giova

segnalare che il Dr. med. __________, il 4 ottobre 2000, ha espressamente

indicato che la funzione di 120° era buona (cfr. doc. 63; doc. 2.9.).

Queste

valutazioni, dunque, come già menzionato, concordano con quanto rilevato dal

Dr. med. __________, il 7 luglio 2003, con la sola differenza della gradazione

della flessione/estensione stimata da quest'ultimo a 130-0-0°.

Anche il

medico __________ ha poi evidenziato che l'intra-rotazione era lievemente

ridotta, precisando però che tutti i movimenti erano ancora nella norma (cfr.

doc. 74, consid. 2.9.).

Il 17

novembre 2003 il Dr. med. __________ ha pure ribadito che l'assicurato

presentava una buona funzione dell'anca (cfr. doc. 84; consid. 2.9.).

Dal

rapporto della visita medica __________ del 7 luglio 2003 si evince, inoltre,

che lo stesso assicurato ha dichiarato al medico __________ che globalmente

l'anca sinistra andava bene e di non lamentare nessun dolore. Aveva solo qualche

difficoltà per la salita, meno in discesa, la distanza di marcia era ridotta,

riusciva a camminare per 4-5 Km, ma mettendo un'imbottitura per compensare un

accorciamento della gamba sinistra (cfr. doc. 74; consid. 2.9.).

Il

ricorrente, d'altronde, mai ha contestato quanto indicato in tale referto.

Il Dr.

med. __________, nel mese di ottobre 2003, successivamente alla decisione

formale dell'CO 1 del 5 settembre 2003, ha poi indicato quanto già rilevato nel

corso del mese di maggio 2003, aggiungendo unicamente che a fine corsa della

flessione l'assicurato si sente bloccato (cfr. doc. 70; 80).

Soltanto

con il certificato dell'8 marzo 2004, posteriore all'emissione della decisione

su opposizione impugnata, il Dr. med. __________ ha attestato, oltre a una

limitazione della mobilità sia per la flessione, che per la rotazione e

l'ab/adduzione, che il ricorrente accusava anche un dolore a fine corsa delle

rotazioni che aumentava con il carico della gamba. Il medico è rimasto tuttavia

vago, non precisando i gradi dei movimenti (cfr. doc. A2; consid. 2.9.).

Precedentemente,

inoltre, come appena esposto, egli aveva sempre escluso che l'assicurato

lamentasse dei dolori (cfr. doc. 67, 69, 70, consid. 2.9.).

Pertanto

il referto più recente del Dr. med. __________ dell'8 marzo 2004 è in

contraddizione con i suoi apprezzamenti precedenti del caso. Il medico neppure

ha motivato tale cambiamento di opinione.

Considerando,

poi, che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le

certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7

dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF

125.

V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa

C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances

sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000,

p. 269s.), quanto certificato dal Dr. med. __________ l'8 marzo 2004 (cfr. doc. A2) non è suscettibile di scalfire il valore probante

della valutazione del Dr. med. __________.

In simili

condizioni questa Corte deve concludere che l'assicurato, quali postumi

residuali dell'evento traumatico del 3 febbraio 1999, presenta un

raccorciamento della gamba sinistra di tutt'al più 1,2 cm, come sostiene il

ricorrente (cfr. doc. 81). Per il resto la situazione dell'anca sinistra è

nella norma, perciò non vi sono altre alterazioni morfologiche o funzionali.

Applicando

la Tabella 2.2., che prevede che un raccorciamento di 2 cm al massimo di un

arto inferiore in assenza di altre alterazioni morfologiche o funzionali non dà

diritto a un'IMI, al ricorrente va, di conseguenza, rifiutata l'indennità per

menomazione all'integrità fisica.

Neppure

la Tabella 5.2. è di ausilio nella fattispecie. Infatti essa enuncia che non è

riconosciuta un'IMI per artrosi lieve, mentre per una coxartrosi media è

assegnata un'IMI dal 10 al 30%.

In casu

il Dr. med. __________, facendo riferimento a un esame radiologico del 6 maggio

2003, ha indicato che un'artrosi non era evidenziabile (cfr. doc. 74, consid.

2.9

) e, dal canto suo, il Dr. med. __________ l'11 luglio 2002 ha riscontrato

minimi incipienti segni di una coxartrosi (cfr. doc. 69; consid. 2.9.). In

seguito egli non ha più accennato a tale disturbo.

All'insorgente,

pertanto, non può essere attribuita un'IMI per artrosi, non presentando, in

ogni caso, una coxartrosi media.

Giova,

infine, ricordare che i disturbi accusati soggettivamente sono esclusi dalla

valutazione della menomazione all'integrità (cfr. consid. 2.6.; 2.10.).

Il TFA in

una sentenza del 28 giugno 2002 nella causa C. (U14/02) ha confermato un

giudizio del TCA del 12 dicembre 2001 (35.2001.71), con il quale questa Corte

ha negato a un assicurato il riconoscimento del diritto a un'indennità di

menomazione dell'integrità, in quanto i disturbi soggettivamente risentiti a

una gamba non avevano trovato una sufficiente correlazione sul piano oggettivo.

Tener

conto dei disturbi soggettivamente risentiti non permetterebbe più una

valutazione astratta e egualitaria di una menomazione all'integrità.

Alla luce

di tutto quanto esposto, il TCA ritiene che correttamente l'CO 1 ha negato

all'assicurato un'indennità per menomazione all'integrità.

La

decisione su opposizione del 24 novembre 2003 deve dunque essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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