35.2004.16
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18 ottobre 2004Italiano35 min
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Numero d'incarto:
35.2004.16
Data decisione, Autorità:
18.10.2004, TCA
Titolo:
la sospensione dei termini si applica pure al termine di ricorso di 3 mesi in ambito LAINF.Frattura del femore. Diniego del diritto all'IMI,poiché una gamba è più corta di al massimo 1,2cm senza alterazioni morfologiche o funzionali e non vi è una coxartrosi media,bensì solo minimi segni incipienti
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
SOSPENSIONE DEI TERMINI
TEMPESTIVITÀ
art. 24 cpv. 1 LAINF
art. 106 LAINF
art. 38 cpv. 4 LPGA
art. 60 LPGA
art. 36 cpv. 1 OAINF
art. 36 cpv. 2 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2004.16
rs/fe
Lugano
18 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 marzo 2004 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 24 novembre 2003 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 3
febbraio 1999 RI 1 - dipendente quale direttore e responsabile tecnico della __________
di __________ - è scivolato mentre stava spingendo la vettura della ditta che
si era fermata.
A causa
di tale evento egli ha riportato la frattura del femore sinistro (cfr. doc. 7;
1).
Il caso è
stato assunto dall'CO 1, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di
legge.
1.2. Alla
chiusura del caso, sentito il parere del proprio medico di circondario (cfr.
doc. 74), l'Istituto assicuratore, con decisione formale del 5 settembre 2003,
ha negato all'assicurato un'indennità per menomazione all'integrità (cfr. doc.
77).
A seguito
dell'opposizione interposta da RI 1 personalmente (cfr. doc. 78; 81),
l'assicuratore LAINF convenuto, il 24 novembre 2003, ha ribadito il contenuto
della sua prima decisione (cfr. doc. A1).
1.3. Con ricorso
dell'8 marzo 2004, l'assicurato, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto che l'CO
1 venga condannato a corrispondergli un'IMI del 10% (cfr. doc. I).
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale l'insorgente ha addotto:
"
(…)
MOTIVI
1.
La CO 1, con la decisione qui impugnata, ha
negato esistano le condizioni per accordare un'indennità con riferimento ai postumi
della frattura subita dal qui ricorrente il 3 febbraio 1999. In particolare la CO
1 sostiene che il danno presentato dall'assicurato non è importante ai sensi
dell'OAINF essendo il raccorciamento della gamba al massimo di 1,2 cm e quindi
inferiore al minimo indennizzabile (cfr. decisione su opposizione, pag. 3,
punto 2).
2.
La Tabella 2 delle Comunicazioni della __________ della CO 1 prevede
che in caso di raccorciamento della gamba sino ad un massimo di 2 cm senza
ulteriori disturbi funzionali o morfologici quali disagi nella rotazione o
nella deambulazione, non vi sia spazio per la corresponsione di un'indennità.
3.
Nel caso concreto, come attesta il certificato medico rilasciato
in data odierna dal Dr. __________, l'assicurato è afflitto da importanti
problematiche alla gamba sinistra che lo limitano sia per quanto riguarda la
flessione che per la rotazione e l'adduzione. Egli soffre anche di dolori
legati all'uso della gamba.
Ne consegue che sono date le premesse per l'accordo di
un'indennità per menomazione all'integrità fisica, poiché viene meno una delle
due condizioni cumulative previste per la sua esclusione (raccorciamento al di
sotto dei 2 cm senza disturbi funzionali o morfologici).
Si ritiene pertanto che si possa applicare per analogia quanto
stabilito per raccorciamenti di 3/4 cm che comportano un'IMI nella misura del
10 %." (Doc. I)
1.4. L'Istituto
assicuratore, in risposta, ha postulato, in via principale, che il ricorso
venga dichiarato tardivo e, in via subordinata, una sua integrale reiezione nel
merito.
Circa gli
argomenti sollevati dall'Istituto assicuratore convenuto si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. Il 29 marzo
2004 l'avv. RA 1 ha visionato gli atti dell'incarto (cfr. doc. V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. In sede di
risposta di causa, l'CO 1 ha innanzitutto chiesto al TCA di verificare la
tempestività del ricorso in considerazione del fatto che, a suo avviso, la
deroga di cui all'art. 106 LAINF (nella versione in vigore a partire dal 1°
gennaio 2003) non riguarderebbe soltanto il capoverso 1 dell'art. 60 LPGA ma
pure il suo capoverso 2, di modo che la norma prevista dall'art. 38 cpv. 4 LPGA
non tornerebbe applicabile all'assicurazione contro gli infortuni (cfr. III,
pag. 2).
2.2.1. Il 1° gennaio
2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA).
Per quanto concerne la materia che qui interessa, l'art. 1 cpv. 1 LAINF dispone
che le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione contro gli
infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
Secondo
la dottrina e la giurisprudenza, le disposizioni formali della LPGA (art. 27-62
LPGA) sono immediatamente applicabili con l’entrata in vigore della nuova legge
(cfr. STFA del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01; U. Kieser,
ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003, art. 82 N. 8, p. 820).
In
concreto, l'impugnata decisione su opposizione è stata emanata il 24 novembre
2003, di modo che le disposizioni di procedura della LPGA tornano senz'altro
applicabili.
2.2.2. L'art. 38
cpv. 4 LPGA prevede che i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in
giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al
settimo giorno successivo alla Pasqua incluso (lett. a), dal 15 luglio al 15
agosto incluso (lett. b) e dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (lett. c).
In una
sentenza del 26 gennaio 2004 nella causa M., inc. 35.2003.72 - statuendo su
un'eccezione di intempestività sollevata dal medesimo assicuratore LAINF -
questa Corte ha stabilito che le sospensioni dei termini previste dall'art. 38
cpv. 4 LPGA si applicano anche al termine di tre mesi di cui all'art. 106
LAINF.
Queste le
considerazioni espresse dal TCA in quella sede:
"
Giusta l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve
essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della
decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono
applicabili per analogia.
L'art. 38 cpv. 4 LPGA prevede che i termini
stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal
settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua
incluso (lett. a), dal 15 luglio al 15 agosto incluso (lett. b) e dal 18
dicembre al 1° gennaio incluso (lett. c).
Da parte sua, l'art. 106 LAINF recita che - in
deroga all'art. 60 LPGA - per le decisioni su opposizione in materia di prestazioni
assicurative il termine di ricorso è di tre mesi.
2.1.3. La legge va interpretata in primo luogo
procedendo dalla sua lettera. Se il testo di un disposto legale è chiaro e non
sia pertanto necessario far capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di
appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora
conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del
legislatore.
Invece, se il testo non è perfettamente chiaro,
se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercato quale
sia la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi
d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito,
nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che
essa assume nel suo contesto (DTF 128 II 62 consid. 4, 70 consid. 4a, 128 V 7
consid. 3a, 24 consid. 3a, 78 consid. 3a e riferimenti).
2.1.4. Secondo il TCA il testo dell'art. 106
LAINF è chiaro.
Riprendendo il termine di ricorso di tre mesi già
previsto dall'art. 106 cpv. 1 seconda frase vLAINF, l'articolo in
questione, intitolato "Termine speciale di ricorso", costituisce, in
materia di assicurazione contro gli infortuni (nella misura in cui la decisione
impugnata ha per oggetto delle prestazioni assicurative), un'eccezione alla
regola di cui all'art. 60 cpv. 1 LPGA, a norma del quale il ricorso deve essere
interposto entro 30 giorni.
Qualora il legislatore avesse realmente voluto
escludere l'applicazione degli articoli 38-41 LPGA dall'ambito
dell'assicurazione contro gli infortuni, lo avrebbe previsto esplicitamente, in
conformità a quanto dispone l'art. 1 cpv. 1 LAINF ("Le disposizioni della
legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA), sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sempre
che la legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA" - la
sottolineatura è del redattore).
L'art. 106 LAINF prevede invece una deroga alla
LPGA limitatamente alla durata del termine per ricorrere (quindi limitatamente
al cpv. 1 dell'art. 60 LPGA).
Occorre peraltro sottolineare che lo scopo degli
art. 56 seg. LPGA è quello di uniformare la procedura giudiziaria in tutti gli
ambiti del diritto delle assicurazioni sociali (ad eccezione della previdenza
professionale; cfr., al proposito, U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflegebestimmungen des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts (ATSG), in HAVE/REAS 5/2002, p. 328).
Ora, le ragioni per cui il legislatore, derogando
alla LPGA, ha voluto mantenere in materia di assicurazione contro gli infortuni
un termine di ricorso più lungo rispetto a quello previsto per le altre
assicurazioni sociali sono chiare (complessità che presentano normalmente le vertenze
riguardanti le prestazioni assicurative, cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 287 e
Messaggio per una legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del
18.8.1976, p. 41).
Non vi sono invece motivi altrettanto
comprensibili per cui esso - contrariamente allo scopo di unificazione
perseguito dalla LPGA - avrebbe dovuto introdurre ulteriori eccezioni in
ambito LAINF, escludendo per esempio l'applicazione delle sospensioni dei termini.
D'altronde, seguendo la tesi difesa dall'CO 1, si
giungerebbe all'assurdo risultato che, nello stesso ambito (quello
dell'assicurazione contro gli infortuni), si avrebbero, a seconda dell'oggetto
della decisione impugnata, dei termini ricorsuali sospesi nei casi enumerati
dall'art. 38 cpv. 4 lett. a-c LPGA e dei termini invece non sospesi.
In effetti, al termine per impugnare le decisioni
LAINF che non concernono delle prestazioni assicurative - di 30 giorni
secondo l'art. 60 cpv. 1 LPGA (infatti, la deroga di cui all'art. 106 LAINF
riguarda soltanto le decisioni in materia di prestazioni di assicurazione) -
torna indiscutibilmente applicabile l'art. 38 cpv. 4 LPGA.
La posizione di questa Corte è peraltro condivisa
da U. Kieser, il quale, a pagina 406 del suo commentario della LPGA, sostiene
quanto segue:
" Die
in Art. 38 Abs. 4 ATSG enthaltene Bestimmung über den Fristenstillstand geht
zurück auf einen bundesrätlichen Vorschlag (vgl. BBl 1994 V 948), welcher der regelung
von Art. 22a VwVG entsprach. Weil in den sozialversicherungsrechtlichen
Verfahren neben nach Tagen bestimmten Fristen insbesondere in
Beschwerdeverfahren auch nach Monaten bestimmte Fristen zu beachten sind
(vgl. Art. 106 UVG, Art. 104 MVG), erwies es sich als erforderlich,
ausdrücklich die Massgeblichkeit des Fristenstillstandes auch für letztere
Fristen festzulegen (vgl. BBl 1999 4596). Die bisherige Rechtsprechung
liess es zu, dass für Monatsfristen vom sonst für Fristen geltenden
Fristenstillstand abgewichen wird (vgl. SVR 1998 UV Nr. 10 und dazu KIESER,
Verwaltungsverfahren, Rz 367; vgl. auch BGE 125 V 40 f.), welche Rechtsprechung
angesichts von Art. 38 Abs. 4 ATSG nicht weitergeführt werden kann."
(cfr. U. Kieser, op. cit., art. 38 n. 11, p. 406
- la sottolineatura è del redattore)
A ciò va aggiunto che se è vero che nella
sentenza pubblicata in SVR 1998 UV N. 10, il TFA ha ritenuto non arbitrario la
non applicazione di una legge cantonale, che prevede le ferie giudiziarie per i
termini legali e per quelli fissati dal giudice in giorni, a quei termini
computati invece in mesi, è altrettanto vero che la LPGA sancisce la non
decorrenza dei termini stabiliti in giorni o in mesi (cfr. art. 38 cpv.
4).
2.1.5. In esito a quanto precede, occorre
concludere che, contrariamente a quanto preteso dall'CO 1, le sospensioni dei
termini previste dall'art. 38 cpv. 4 LPGA si applicano anche al termine di tre
mesi di cui all'art. 106 LAINF."
(STCA succitata)
Questo
Tribunale non vede ragioni per rimettere in discussione la conclusione a cui è
pervenuto nella pronunzia del 26 gennaio 2004, confermata con la STCA del 14
luglio 2004 nella causa A. (35.2004.19).
2.2.3. Nella
concreta evenienza, la decisione su opposizione impugnata è stata notificata
all'assicurato il 25 novembre 2003 (cfr. III1).
Il
termine di tre mesi ha quindi iniziato a decorrere il 26 novembre 2003 (cfr.
art. 38 cpv. 1 LPGA). Tenuto conto della sospensione durante il periodo 18
dicembre 2003-1° gennaio 2004 (cfr. art. 38 cpv. 4 lett. b LPGA), il ricorso
dell'assicurato, consegnato alla posta l'8 marzo 2004 (cfr. busta di
intimazione allegata a doc. I), è pertanto tempestivo.
Nel
merito
2.3. Come sopra
esposto, il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Per
quanto attiene al diritto materiale, il giudice delle assicurazioni sociali,
dal profilo temporale, applica di principio le relative norme in vigore al
momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF
129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V
166 consid. 4b; STFA del 4 giugno 2004 nella causa L., H 6/04; STFA del 10 settembre
2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003
nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 24 novembre 2003).
Di
conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il
diritto all'indennità per menomazione all'integrità al momento della chiusura
del caso, ossia nel mese di settembre 2003, tornano applicabili le disposizioni
di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
2.4. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se l'assicurato ha o meno
diritto a un'indennità per menomazione dell'integrità a seguito dell'infortunio
del 3 febbraio 1999 e, nell'affermativa, di quale entità.
Le norme
relative all'IMI, contenute nella LAINF e nella sua ordinanza non hanno subito
alcuna modifica a fronte dell'entrata in vigore della LPGA.
2.5 Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.6. L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è,
dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium
doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet,
Ritter, op. cit., p. 121).
2.7. Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella
elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa
come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1
dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.8. L'CO 1 ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00;
DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U
71, p. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116 V 157, consid. 3a).
2.9. Nell'evenienza
concreta a seguito dell'evento traumatico del 3 febbraio 1999 l'assicurato ha
riportato la frattura del femore sinistro (cfr. doc. 6).
L'insorgente
è stato immediatamente ricoverato presso l'Ospedale __________ di __________,
dove il medesimo giorno è stato sottoposto a un intervento di riduzione cruenta
e osteosintesi femore prossimale sinistro con lama placca 95, effettuato dal
Dr. med. __________, capo-clinica del reparto di ortopedia-traumatologia e dal
Dr. med. __________, primario del medesimo reparto (cfr. doc. 6).
Il 5
maggio 1999 ha avuto luogo una visita medica __________. Dal relativo rapporto
del Dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, risulta:
"
(…)
L'assicurato sta abbastanza bene. Attualmente carica la gamba
sinistra con 30 kg.
Oggettivamente l'assicurato può caricare la gamba sinistra
almeno
30 kg e cammina con due stampelle americane senza zoppicare.
Non esistono dolori alla compressione assiale e alla rotazione
esterna/interna dell'anca sinistra. Non segni di risparmio della gamba
sinistra.
Clinicamente la frattura è in via di guarigione completa.
Il paziente deve continuare a camminare molto per rinforzare la
muscolatura.
Ha un nuovo appuntamento dal dr. __________ all'Ospedale __________
di __________ il 20 maggio 1999." (Doc. 12)
L'assicurato
è stato visto in consulto dai Dr. med. __________ e __________ il 23 giugno
1999, i quali hanno constatato un raccorciamento dell'arto inferiore sinistro
di 1 cm, una mobilità passiva indolore all'anca con una F/E di 100/0/0 e una
rotazione interna/rotazione esterna di 10/0/20. I referti radiologici hanno,
inoltre, rivelato il cedimento dell'impianto sotto forma di una rottura della
lama-placca con conseguente varizzazione del femore prossimale. Pertanto essi
hanno proposto al ricorrente un nuovo intervento con rimozione del materiale e
osteotomia di valgizzazione con lama-placca 110 gradi (cfr. doc. 16).
Il 24
novembre 1999 il Dr. med. __________, dopo aver visitato l'assicurato il 18
novembre 1999 e aver constatato che questi riusciva a camminare in carico totale
senza l'ausilio delle stampelle, tuttavia con un'importante zoppia tipo
Duchenne a sinistra, ha sostenuto che il prospettato intervento era sempre
indicato (cfr. doc. 32).
L'assicurato
è stato, quindi, operato il 17 marzo 2000 dal Dr. med. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica (cfr. doc. 42).
Il Dr. __________
ha controllato l'assicurato il 17 aprile 2000, il 21 giugno 2000, il 24 agosto
2000, il 4 ottobre 2000, il 22 febbraio 2001 e il 7 maggio 2001, riscontrando
vieppiù un miglioramento della situazione dell'anca sinistra con un
consolidamento della frattura (cfr. doc. 44; 52, 56, 63, 66, 67).
Dal
rapporto medico del 7 maggio 2001 emerge:
"
(…)
Controllo:
Sta molto bene, non sente più niente all'anca
sinistra.
Si muove bene e non ha dolori.
Esame clinico:
Lieve zoppia a sinistra, in punta dei piedi e sui talloni senza
cedimento.
Anca sinistra: flessione/estensione 120-0-0, rotazione
all'interno/esterno 30-0-30, abduzione/adduzione 30-0-30.
Radiologicamente l'osteotomia è consolidata, altrimenti la
situazione rimane invariata.
Consiglio per il procedere:
Chiudiamo per il momento il caso, controllo al bisogno." (Doc. 67)
L'11
luglio 2002 il Dr. med. __________ ha nuovamente visitato l'insorgente,
valutando così la sua situazione a livello dell'anca sinistra:
"
(…)
Il paziente non accusa dolori, l'unica cosa che lo disturba un po' è che non riesce ad eseguire
una rotazione all'esterno completo ed una flessione completa.
Esame clinico:
Deambulazione fluida senza zoppia, nessun Duchenne e
Trendelenburg.
Flessione/estensione anca sinistra 120-0-0, rotazione
all'interno/esterno 10-0-20, abduzione/adduzione 20-0-20.
Radiografie;
In consolidazione, materiale osteosintetico in sede, minimi
incipienti segni di una coxartrosi." (Doc. 69)
L'assicurato
è stato ancora controllato dallo specialista il 6 maggio 2003. Dal relativo
referto si evince:
"
(…)
Sono passati 3 anni. Sta bene per quanto riguarda l'anca sinistra,
non fa male ma a volte tira un po'.
Fa fatica nell'eseguire la rotazione.
Esame clinico:
Anca sinistra: flessione/estensione 120-0-0, rotazione
all'interno/esterno 20-0-30, abduzione/adduzione 30-0-30
Radiografie:
Stato dopo osteotomia femore a sinistra con lieve accorciamento
della gamba sinistra." (Doc. 70)
Il medico
__________, Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha
esaminato lo stato di salute del ricorrente il 7 luglio 2003, su richiesta di
quest'ultimo ai fini di una valutazione della menomazione dell'integrità
fisica:
"
(…)
DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO
Globalmente all'anca sinistra va bene, non lamenta nessun dolore.
Ogni tanto incontra difficoltà per la salita, meno anche in
discesa.
La distanza di marcia è ridotta, riesce a camminare per 4-5 km, ma
deve mettere un'imbottitura per compensare un accorciamento della gamba
sinistra.
Ha notato questo accorciamento a causa del mal di schiena; adesso
Fatti
i dolori sono spariti.
È abile al lavoro nella misura completa.
STATO LOCALE
Alla deambulazione non notiamo accenno di zoppia.
Riesce a stare sulla gamba sinistra con un segno di Trendelenburg
positivo.
Flessione/estensione 130-0-0°, rotazione interna/esterna 20-0-30°,
abduzione/adduzione 30-0-30°.
Il bacino cade a sinistra (circa 1 cm).
Esame radiologico del 6.5.2003: accorciamento del collo del
femore e della gamba sinistra.
Un'artrosi non è evidenziabile.
DIAGNOSI
- Esiti
dopo osteotomia femore sinistro con lieve accorciamento della gamba sinistra in
stato dopo coxa vara dopo osteosintesi con una lama placca 95 e 4 viti in una
frattura pertrocanterica laterale del femore sinistro.
VALUTAZIONE
L'assicurato sta bene, attualmente non accusa nessun dolore anche
se deve usare una suoletta di 8 mm per correggere l'accorciamento della gamba
sinistra.
Clinicamente la situazione è calma, solo l'intra-rotazione
è lievemente ridotta, ma tutti i movimenti sono ancora nella norma.
Procedere medico
Nessuna cura è indicata o da proporre.
Procedere amministrativo e professionale
Secondo lo stato attuale e i disturbi dell'assicurato, non
sussistono i presupposti per un'indennità per menomazione all'integrità." (Doc. 74)
Sulla
base di tale referto l'CO 1 ha rifiutato all'assicurato il versamento di un'IMI
(cfr. consid. 1.2.; doc. 77; A1).
Il 28
ottobre 2003 il Dr. med. __________ ha indicato:
"
(…)
Il paziente accusa disturbi come già descritti nel controllo del
mese di maggio. Ha problemi nelle rotazioni, a volte sente tirare leggermente
la muscolatura laterale. A fine corsa della flessione si sente bloccato.
Clinicamente l'anca sinistra mette in evidenza una
flessione/estensione di 120-0-0, rotazione all'interno/esterno 20-0-30, una
abduzione/adduzione 30-0-30." (Doc. 80)
Il Dr.
med. __________, il 17 novembre 2003, prendendo posizione in merito alla
certificazione dello specialista consultato dall'assicurato, ha osservato:
"
(…)
Anche da parte nostra è stato constatato un accorciamento della
gamba sinistra di 1 cm.
Secondo la tabella 2.2 dell'OAINF unicamente un accorciamento di
3-4 cm dà diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità.
Inoltre l'assicurato presenta una buona funzione dell'anca e
quindi da questo lato non sussistono i presupposti per un'indennità per
menomazione all'integrità.
Gli altri punti fatti valere dal signor RI 1 nella sua lettera del
31.10.2003 non sono elencati nell'OAINF." (cfr. doc. 84)
Allegato
all'atto ricorsuale l'insorgente ha trasmesso al TCA una certificazione del Dr.
med. __________ dell'8 marzo 2004, in cui lo specialista ha attestato:
"
(…)
L'accorciamento della gamba è inferiore al minimo indennizzabile secondo le disposizioni della
LAINF.
Personalmente sono dell'avviso che, il paziente, presenta comunque
una problematica rimanente alla gamba sinistra con una mobilità limitata
sia per. quanto concerne la flessione come anche le rotazioni e l'ab/adduzione. Oltre ad avere dei movimenti
limitati nel loro raggio, accusa anche un dolore a fine corsa delle rotazioni
che aumenta con il carico della gamba.
In questo senso mi chiedo se non ci fosse lo spazio per
menomazione dell'integrità fisica, per una funzione lesa a livello dell'anca
sinistra." (Doc. A2)
Secondo
la costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame
del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata
resa la decisione impugnata (fra le tante: DTF 130 V 138; Pratique VSI 2003
pag. 282; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del 9 ottobre
2001 nella causa C., U 213/01; STFA del 12 aprile 2001 nella causa M., I
561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa J., I 30/99; DLA 2000 pag. 74;
DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re C., pag. 5, non pubblicata; RCC
1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF
112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107 V 5
consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi
ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. RAMI 2001 pag. 101; STFA
del 17 gennaio 2003 nella causa A., I 134/02; STFA del 28 giugno 2001 nella
causa G., I 11/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA 17
febbraio 1994 in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non
pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata).
Eccezionalmente,
il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti
intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in
modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di
influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC
1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996
nella causa G.R. consid. 2.6.).
Nel caso
di specie il rapporto medico dell'8 marzo 2004 del Dr. med. __________ è stato
allestito posteriormente all'emissione della decisione impugnata. Esso,
tuttavia, è stato allegato con l'intento di acclarare le condizioni dell'anca
sinistra dell'assicurato in relazione all'infortunio del 3 febbraio 1999, ai
fini della valutazione di un'eventuale IMI, quindi, precedentemente all'emanazione
del provvedimento contestato. Pertanto tale referto è rilevante ai fini del
presente giudizio. Esso è suscettibile di mettere in evidenza elementi di
accertamento retrospettivo della situazione antecedente alla decisione su
opposizione (cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella causa L., U 299/02).
2.10. L'CO 1,
basandosi sulla valutazione del medico di circondario, Dr. med. __________, ha
ritenuto che l'assicurato non presenti nessuna menomazione importante da
indennizzare (cfr. doc. 77; A1).
Con il
proprio ricorso, l'assicurato ha contestato le conclusioni dell'Istituto
assicuratore convenuto, sostenendo, con particolare riferimento
all'apprezzamento medico del Dr. med. __________ dell'8 marzo 2004 (cfr. doc.
A2; consid. 2.9.), che gli debba essere accordata un'IMI del 10% in
applicazione della Tabella 2, in quanto, benché il raccorciamento della gamba
sinistra sia inferiore ai 2 cm, egli è afflitto da importanti problematiche a
tale arto che lo limitano sia nella flessione, che nella rotazione e adduzione.
Egli soffre anche di dolori legati all'uso di questa gamba (cfr. doc. I;
consid. 1.3.).
In tale
contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V
209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108 segg.).
In questo
contesto, il TFA ha peraltro precisato che i pareri redatti dai medici
dell'CO 1 hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi
unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato
(cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio
1996 nella causa A., U 49/95).
Considerandi
Per
quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è inoltre che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Va, pure,
evidenziato che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base
di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli assicurati che
presentano uno stesso status medico, la menomazione all'integrità sarà
la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera astratta, uguale per
tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze
particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento medico-teorico
della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi
(DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati;
RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA del 12 dicembre 2001 nella causa C.,
inc. n. 35.2001.71, confermata dal TFA con pronunzia del 28 giugno 2002, U
14/02; cfr., altresì, Th. Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die
Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).
In questo senso, fattori quali l'età, la professione e le sofferenze
soggettive patite dall'assicurato, non possono essere presi in considerazione
nella valutazione dell'indennità per menomazione all'integrità.
2.11
Attentamente
esaminata la documentazione medica presente all'inserto, questa Corte non può
fare proprie censure sollevate dall'assicurato.
La
valutazione espressa dal medico __________ dell'CO 1 può infatti validamente
costituire da supporto probatorio al presente giudizio.
Come
esposto sopra, secondo il Dr. med. __________, che per valutare il caso si è
fondato sullo studio del dossier dell'assicurato, su un esame del paziente e
sui referti radiologici, il ricorrente non presenta una menomazione importante
dell'integrità fisica, in quanto l'accorciamento della gamba sinistra è di solo
1.
cm e per il resto l'anca presenta una buona funzione (cfr. doc. 74; 84).
Il
rapporto del 7 luglio 2003 del Dr. med. __________ e la sua presa di posizione
del 17 novembre 2003 (cfr. doc. 84) rispetto a quanto certificato dal Dr. med. __________
il 28 ottobre 2003 (cfr. doc. 80) non contengono, in effetti, contraddizioni e
presentano tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere
riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare,
egli ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e convincente,
dopo aver proceduto, come visto, ad un esame approfondito del caso.
La
valutazione espressa dal Dr. med. __________, del resto, non si contrappone
sostanzialmente a quanto apprezzato anche dal Dr. med. __________, perlomeno
fino al mese di maggio 2003, ossia precedentemente all'emanazione da parte
dell'CO 1 della decisione formale di diniego dell'IMI (cfr. doc. 74; 52; 56;
63, 66; 67; 69; 70; 77; consid. 2.9.).
Infatti
il Dr. med. __________, che ha in cura il ricorrente dal 1999 e che ha eseguito,
il 17 marzo 2000, l'intervento di asportazione del materiale d'osteosintesi e
osteotomia del femore sinistro (cfr. doc. 35; 42), dal 2000 al 2003 ha sempre
attestato un progressivo miglioramento dello stato dell'anca sinistra
dell'assicurato (cfr. doc. 44; 52; 56; 63; 66; 67; consid. 2.9.).
In
particolare, il 7 maggio 2001, il medico ha chiuso il caso, disponendo dei
controlli annuali, poiché l'insorgente stava molto bene e non sentiva più
niente all'anca, si muoveva bene e non aveva dolori. Restava soltanto una lieve
zoppia a sinistra. La flessione/estensione era di 120-0-0, la rotazione
all'interno/esterno 30-0-30 e l'abduzione/adduzione 30-0-30. Dai referti
radiologici risultava, altresì, che l'osteotomia era consolidata (cfr. doc. 67;
consid. 2.9.).
In
occasione della visita del luglio 2002, il Dr. med. __________ ha certificato
che l'assicurato non accusava dolori, ma non riusciva a eseguire una rotazione
all'esterno completo e una flessione completa, la deambulazione risultava però
fluida senza zoppia, i gradi della flessione/estensione erano invariati, mentre
quelli della rotazione e abduzione/adduzione erano diminuiti a 10-0-20,
rispettivamente 20-0-20 (cfr. doc. 69, consid. 2.9.).
In ogni
caso la situazione si è ristabilita entro l'anno successivo. Il 6 maggio 2003
lo specialista ha in effetti soltanto attestato che l'assicurato faceva fatica
a eseguire la rotazione, ma i gradi della flessione/estensione erano di
120-0-0, della rotazione 20-0-30 e dell'abduzione/adduzione 30-0-30. Inoltre
l'anca sinistra non faceva male (cfr. doc. 70; consid. 2.9.).
Giova
segnalare che il Dr. med. __________, il 4 ottobre 2000, ha espressamente
indicato che la funzione di 120° era buona (cfr. doc. 63; doc. 2.9.).
Queste
valutazioni, dunque, come già menzionato, concordano con quanto rilevato dal
Dr. med. __________, il 7 luglio 2003, con la sola differenza della gradazione
della flessione/estensione stimata da quest'ultimo a 130-0-0°.
Anche il
medico __________ ha poi evidenziato che l'intra-rotazione era lievemente
ridotta, precisando però che tutti i movimenti erano ancora nella norma (cfr.
doc. 74, consid. 2.9.).
Il 17
novembre 2003 il Dr. med. __________ ha pure ribadito che l'assicurato
presentava una buona funzione dell'anca (cfr. doc. 84; consid. 2.9.).
Dal
rapporto della visita medica __________ del 7 luglio 2003 si evince, inoltre,
che lo stesso assicurato ha dichiarato al medico __________ che globalmente
l'anca sinistra andava bene e di non lamentare nessun dolore. Aveva solo qualche
difficoltà per la salita, meno in discesa, la distanza di marcia era ridotta,
riusciva a camminare per 4-5 Km, ma mettendo un'imbottitura per compensare un
accorciamento della gamba sinistra (cfr. doc. 74; consid. 2.9.).
Il
ricorrente, d'altronde, mai ha contestato quanto indicato in tale referto.
Il Dr.
med. __________, nel mese di ottobre 2003, successivamente alla decisione
formale dell'CO 1 del 5 settembre 2003, ha poi indicato quanto già rilevato nel
corso del mese di maggio 2003, aggiungendo unicamente che a fine corsa della
flessione l'assicurato si sente bloccato (cfr. doc. 70; 80).
Soltanto
con il certificato dell'8 marzo 2004, posteriore all'emissione della decisione
su opposizione impugnata, il Dr. med. __________ ha attestato, oltre a una
limitazione della mobilità sia per la flessione, che per la rotazione e
l'ab/adduzione, che il ricorrente accusava anche un dolore a fine corsa delle
rotazioni che aumentava con il carico della gamba. Il medico è rimasto tuttavia
vago, non precisando i gradi dei movimenti (cfr. doc. A2; consid. 2.9.).
Precedentemente,
inoltre, come appena esposto, egli aveva sempre escluso che l'assicurato
lamentasse dei dolori (cfr. doc. 67, 69, 70, consid. 2.9.).
Pertanto
il referto più recente del Dr. med. __________ dell'8 marzo 2004 è in
contraddizione con i suoi apprezzamenti precedenti del caso. Il medico neppure
ha motivato tale cambiamento di opinione.
Considerando,
poi, che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le
certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7
dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di
prova ridotto, in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF
125.
V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa
C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances
sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000,
p. 269s.), quanto certificato dal Dr. med. __________ l'8 marzo 2004 (cfr. doc. A2) non è suscettibile di scalfire il valore probante
della valutazione del Dr. med. __________.
In simili
condizioni questa Corte deve concludere che l'assicurato, quali postumi
residuali dell'evento traumatico del 3 febbraio 1999, presenta un
raccorciamento della gamba sinistra di tutt'al più 1,2 cm, come sostiene il
ricorrente (cfr. doc. 81). Per il resto la situazione dell'anca sinistra è
nella norma, perciò non vi sono altre alterazioni morfologiche o funzionali.
Applicando
la Tabella 2.2., che prevede che un raccorciamento di 2 cm al massimo di un
arto inferiore in assenza di altre alterazioni morfologiche o funzionali non dà
diritto a un'IMI, al ricorrente va, di conseguenza, rifiutata l'indennità per
menomazione all'integrità fisica.
Neppure
la Tabella 5.2. è di ausilio nella fattispecie. Infatti essa enuncia che non è
riconosciuta un'IMI per artrosi lieve, mentre per una coxartrosi media è
assegnata un'IMI dal 10 al 30%.
In casu
il Dr. med. __________, facendo riferimento a un esame radiologico del 6 maggio
2003, ha indicato che un'artrosi non era evidenziabile (cfr. doc. 74, consid.
2.9
) e, dal canto suo, il Dr. med. __________ l'11 luglio 2002 ha riscontrato
minimi incipienti segni di una coxartrosi (cfr. doc. 69; consid. 2.9.). In
seguito egli non ha più accennato a tale disturbo.
All'insorgente,
pertanto, non può essere attribuita un'IMI per artrosi, non presentando, in
ogni caso, una coxartrosi media.
Giova,
infine, ricordare che i disturbi accusati soggettivamente sono esclusi dalla
valutazione della menomazione all'integrità (cfr. consid. 2.6.; 2.10.).
Il TFA in
una sentenza del 28 giugno 2002 nella causa C. (U14/02) ha confermato un
giudizio del TCA del 12 dicembre 2001 (35.2001.71), con il quale questa Corte
ha negato a un assicurato il riconoscimento del diritto a un'indennità di
menomazione dell'integrità, in quanto i disturbi soggettivamente risentiti a
una gamba non avevano trovato una sufficiente correlazione sul piano oggettivo.
Tener
conto dei disturbi soggettivamente risentiti non permetterebbe più una
valutazione astratta e egualitaria di una menomazione all'integrità.
Alla luce
di tutto quanto esposto, il TCA ritiene che correttamente l'CO 1 ha negato
all'assicurato un'indennità per menomazione all'integrità.
La
decisione su opposizione del 24 novembre 2003 deve dunque essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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