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35.2004.25

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 settembre 2005Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37

p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto

delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si

è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid.

1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr.

25 consid. 1.2.)

Nella

concreta evenienza, visto che oggetto della lite è l’interruzione del diritto a

prestazioni a decorrere dal mese di luglio 2003, tornano applicabili le

disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

2.3. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa,

con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents

(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale

fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del

29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre

2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del

22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del

23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA

6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b,

RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a,

DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen

(BJM) 1989, p. 31-32;

G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,

Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di

regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione

(cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115

V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino

dei medici svizzeri 71/1990,

p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato,

ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

2.5. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione

(DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461

consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117

V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet,

Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica

(cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V

365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem

Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. Oggetto della presente vertenza è la questione a sapere se,

tenuto conto delle sequele infortunistiche, la CO 1 era o meno legittimata a

porre termine alle prestazioni di corta durata, a far tempo dal mese di luglio

2003.

2.7. Dalle tavole

processuali emerge che, in data 27 aprile 2001, a RI 1 è caduta una cassa di

bibite sulla spalla destra (doc. Z 5).

All’inizio

del mese di maggio 2001, l’assicurato ha consultato il dott. __________, spec.

FMH in medicina generale, il quale, constatata una riduzione dolorosa e

funzionale della mobilità della spalla destra, ha diagnosticato una periatropatia

scapolo-omerale subacuta (doc. ZM 1).

In data

19 giugno 2001, ha avuto luogo una consultazione presso il dott. __________,

spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, il quale ha predisposto

l’esecuzione di una sonografia (doc. ZM 3).

Il citato

esame strumentale ha messo in evidenza una probabile tendinite a livello del

tendine del sovraspinato e bicipite di destra, nonché un piccolo versamento

nella guaina del capo lungo del bicipite (doc. ZM 4).

Nel mese

di ottobre 2001, RI 1 ha interpellato il dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica, il quale ha sospettato l’esistenza di un impingement

sotto-acromiale e di una rottura del capo lungo del bicipite (doc. ZM 6).

L’esame sonografico

da lui ordinato ha confermato la presenza di una rottura completa del tendine

del capo lungo del bicipite destro nonché di residui di ematomi,

rispettivamente, di una tendosinovite della cuffia dei rotatori (doc. ZM 8).

In 13

maggio 2002, ha avuto luogo un intervento artroscopico alla spalla destra, da

parte del dott. __________.

La

diagnosi intraoperatoria è stata quella di rottura del tendine del capo lungo

del bicipite, di lesione Slap di tipo IV del labbro superiore, di sindrome da

attrito sottoacromiale, nonché di minuscola lesione del tendine del sovraspinato

(doc. ZM 13).

L’assicurato

é stato dichiarato abile al lavoro in misura completa a contare dal 12

settembre 2002 (doc. ZM 17).

Nel

gennaio 2003, RI 1, che nel frattempo era entrato in cura dal chirurgo

ortopedico dott. __________, si è sottoposto ad una RMI della spalla destra,

accertamento che ha messo in luce una piccola rottura trasmurale della cuffia

rotatoria a livello dello iato del bicipite e interessante la porzione del sovrapinato,

nonché alterazioni infiammatorie soprattutto della borsa (doc. ZM 18).

In data

11 giugno 2003, alla CO 1 è stata annunciata una ricaduta dell’evento

traumatico del 27 aprile 2001 (doc. Z 41).

Con

rapporto del 23 luglio 2003, il dott. __________ ha fatto stato di dolori alla

spalla e para-cervicali a destra e ha attestato una piena inabilità lavorativa

a far tempo dal 24 maggio 2003 (ridotta al 50% dal 1° luglio 2003; doc. ZM 20).

Grazie

all’esame di risonanza magnetica del 14 luglio 2003, è stata diagnosticata una

piccola erniazione intraforaminale a livello di C6-C7 dal lato destro, una

incipiente stenosi del canale spinale a livello di C5-C6 con una protuberanza

ossea in sede paramediana sinistra, nonché delle alterazioni artrosiche minori

tra C3 e C6 (doc. ZM 21).

A causa

di persistenti dolori nella regione cervicale/trapezio/scapola destra con irradiazione

verso la spalla e braccio destri, il 16 settembre 2003, RI 1 ha consultato il

dott. __________, spec. FMH in neurologia.

Questo

sanitario ha affermato che la sintomatologia è imputabile, principalmente, allo

stato della spalla destra e, solo marginalmente, alla componente spondilogena

(doc. ZM 22).

Il 1°

ottobre 2003 ha avuto luogo una visita fiduciaria di controllo, eseguita dal

dott. __________, medico-chirurgo.

Il dott. __________

ha ammesso che la lesione del tendine del capo lungo del bicipite, così come

quella del tendine del muscolo sovraspinato, costituiscono delle conseguenze

naturali dell’evento assicurato.

Per contro,

egli ha negato l’eziologia traumatica alla problematica cervicale e alla epicondilite

omero-radiale, patologie imputabili a ad alterazioni degenerative.

In

proposito, il fiduciario della CO 1 ha affermato di non condividere la tesi del

dott. __________, a proposito dell’origine dei disturbi cervico-brachiali (doc.

ZM 23, p. 5: "Non concordo con il collega __________ nello spiegare tutta

questa sintomatologia con una minima lesione senza una insufficienza netta del sovraspinato

e men che meno con una rottura del capus longus del bicipite che come ben si sa

non ha alcuna influenza dopo circa 3 mesi nell’uso normale dell’arto

superiore").

Per

quanto concerne, il prosieguo terapeutico, secondo il dott. __________, tenuto

conto delle sole sequele infortunistiche, il ricorrente non necessitava di

ulteriori cure mediche (riservata, in futuro, un’eventuale sutura della lesione

del sovraspinato).

Facendo

proprie le conclusioni formulate dal dott. __________, l’assicuratore LAINF

Considerandi

convenuto, con decisione formale del

26.

novembre 2003, ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi

al rachide cervicale e, per quanto riguarda la situazione post-infortunistica,

ha posto termine alle prestazioni di cura medica a decorrere dal 31 luglio 2003

(doc. Z 56).

Dagli

atti di causa emerge inoltre che nel corso del 2004, RI 1 è entrato in cura

psichiatrica presso il Servizio psico-sociale di __________, per il trattamento

di una sindrome da disadattamento e reazione mista ansioso-depressiva,

responsabile di una totale incapacità lavorativa (doc. H).

Il 14

gennaio 2004, l’assicurato si è recato presso il dott. __________, spec. FMH in

neurochirurgia, il quale, analogamente al neurologo dott. __________, ha

sottolineato il carattere misto della cervicobrachialgia, dove lo stato della

spalla destra è stato reputato giocare un ruolo preponderante.

Egli ha

tuttavia sostenuto trattarsi di una patologia secondaria, non dipendente

dall’infortunio.

Per

contro, a suo avviso, costituiscono sicuramente delle conseguenze del sinistro,

i disturbi alla spalla e al braccio destri (doc. I).

Infine,

nel corso del mese di febbraio 2005, l’assicurato è stato sottoposto, per conto

dell’Ufficio AI, ad accertamenti pluridisciplinari (di natura ortopedica e

psichiatrica) presso il __________.

Per quanto qui di

interesse, i sanitari hanno posto le seguenti diagnosi (con influsso sulla

capacità lavorativa):

" Sindrome

algica alla spalla ds. con /su:

- pregressa

artroscopia, resezione del moncone del tendine bicipitale, regolarizzazione di

una lesione SLAP e acromioplastica, 13.05.2002,

- piccola

lesione preinserzionale del tendine del muscolo sovraspinato (alla artro-MRI),

- senza

deficit funzionale, senza ipotrofia muscolare di rilievo e senza diminuzione

della forza bruta.

Sindrome da disadattamento con disturbi prevalentemente di altri

aspetti emozionali."

(doc. B2, p. 11)

Gli

specialisti del __________ hanno ritenuto non incidere sulla capacità

lavorativa dell’insorgente, la sindrome cervico-brachiale a destra e la sindrome

vertebrale lombare inferiore, rispettivamente lombosacrale, la scoliosi idiopatica

toracolombare, nonché l’epicondilite al gomito destro oligosintomatica (doc.

B2, p. 11s.).

Secondo il dott. __________,

che ha valutato l’aspetto ortopedico, non sussistono provvedimenti terapeutici

suscettibili di migliorare significativamente le condizioni di salute

dell’insorgente (rapporto 16.2.2005, accluso al doc. B2).

Per quel che attiene alla

capacità lavorativa, RI 1 è stato giudicato - a causa delle limitazioni

ortopediche - inabile in misura del 50%, nella sua precedente professione di

esercente/musicista.

In attività alternative,

sussiste invece una capacità lavorativa del 75% che, qualora dovesse migliorare

la patologia psichica, potrebbe raggiungere il 100% (doc. B2, p. 13s.).

2.8

Allo scopo di chiarire la

fattispecie dal profilo medico, questo Tribunale, in data 23 agosto 2004, ha

ordinato l’esecuzione di una perizia a cura del Prof. dott. __________, spec.

FMH in chirurgia ortopedica, già vice-Primario presso la Clinica di chirurgia

ortopedica dell’Ospedale universitario di __________ (VI).

Dopo aver

ricostruito l'anamnesi dell'assicurato ed averne descritto lo status a

livello degli arti superiori e del rachide cervicale, il Prof. __________ ha

posto le diagnosi seguenti:

"

(…)

- chronisches

Schulter-Arm-Syndrom rechts und cervico-vertebrales Syndrom bei mässiggradigem

degenerativen Veränderungen der HWS, umschriebener transmuraler Supraspinatusruptur

rechts. Ruptur der langen Bicepssehne rechts und Epicondylitis numeri radialis

rechts

-psycho-soziale

Dekompensierung" (XV, p. 4).

Prima

di interessarsi alle risposte che il perito giudiziario ha fornito ai quesiti

sottopostigli, è utile ricordare che, con la decisione querelata, la CO 1 ha esplicitamente

riconosciuto un’origine traumatica alle patologie che interessano la spalla

destra, le quali però non necessitano di cure mediche, né provocano inabilità

lavorativa.

Per contro, l’assicuratore

LAINF ha negato l’esistenza di un nesso di causalità naturale fra il sinistro

assicurato e la sindrome cervico-brachiale (cfr. doc. Z 56 e Z 63).

Per quanto riguarda

l’eziologia del danno alla spalla destra, l’esperto designato dal TCA ha

affermato che, in occasione dell’infortunio del 27 aprile 2001, è avvenuta una

rottura del tendine del capo lungo del bicipite e una rottura transmurale del

tendine del muscolo sovraspinato (cfr. XV, risposta al quesito

n. 1 di parte ricorrente).

Egli ha tuttavia precisato

che l’evento, così come è stato descritto, non era di per sé adeguato a

provocare le diagnosticate lesioni tendinee, di modo che occorre partire

dall’idea che le strutture interessate presentavano già un indebolimento e/o

una lesione, clinicamente asintomatici

(cfr. XV, risposta ai quesiti n. 1 e 2 del TCA).

Rispondendo ai quesiti n.

2.1

e 2.3 di parte ricorrente, il dott. __________ ha indicato che il

ricorrente non ha ancora raggiunto, a tutt’oggi, lo status quo ante (in

realtà, nel rispondere al quesito

n. 2.1, il perito giudiziario ha erroneamente utilizzato il concetto di "conditio

sine qua non", anziché quello di "status quo ante",

così come lo dimostra il tenore della seconda frase della medesima risposta:

"Es ist leider davon auszugehen, dass ein bleibender Schaden persistieren wird",

nonché della risposta alla domanda 2.3: "Wie oben erwähnt ist der

"status quo ante" nicht erreicht" – la sottolineatura è del

redattore).

Per quanto riguarda il

raggiungimento dello "status quo sine", egli si è espresso in

termine di semplice possibilità, e non di verosimiglianza preponderante (cfr. consid.

2.4

), ritenendo possibile che, nel corso degli ultimi 4 anni, un altro evento

o una serie di altri eventi avrebbe potuto provocare gli stessi disturbi

attualmente lamentati dall’assicurato (XV, risposta al quesito

n. 2.3 di parte ricorrente).

L’apprezzamento del Prof. __________

consente di concludere all’esistenza di una relazione di causalità naturale fra

i disturbi localizzati alla spalla destra e l’infortunio del 27 aprile 2001,

anche dopo il mese di luglio 2003, così come d’altronde deciso dalla CO 1

medesima.

La fondatezza di tale

conclusione non può essere messa in dubbio dal fatto che, per lo stesso perito

giudiziario, l’insorgenza delle lesioni tendinee in questione è stata resa

possibile dalla preesistenza di alterazioni degenerative.

In effetti, conformemente ad una costante giurisprudenza, per ammettere il nesso

di causalità naturale non è necessario che l'infortunio rappresenti la sola

causa oppure la causa diretta del danno alla salute, di modo che è sufficiente

che l'evento traumatico, unitamente ad altri fattori, abbia pregiudicato

l'integrità fisica e/o psichica dell'assicurato e ne costituisca, in questo

senso, una semplice concausa (cfr. DTF 112 V 376s. consid. 3a, 115 V 134

consid. 3, 117 V 376s. consid. 3a;

STFA del 16 marzo 2000 nella causa C., U 136/99, consid. 2b; STFA del 10

gennaio 2001 nella causa L., U 324/99, consid. 2b; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

op. cit., p. 101).

La suevocata

problematica dovrà semmai venire risolta - in un secondo tempo -

dall'assicuratore LAINF convenuto, nel quadro dell'applicazione dell'art. 36

LAINF.

È tenendo presente le

considerazioni che precedono, che deve essere letta la risposta fornita dal Prof.

__________ al quesito n. 2.2. di parte ricorrente, in base alla quale il danno

alla salute che ci occupa è, con verosimiglianza preponderante, di natura

degenerativa e non infortunistica (XV, p. 8).

A proposito dei disturbi

cervicali, il dott. __________ ha sostenuto che essi si trovano in un certo

("in einem gewissen") nesso di causalità con la cronica

sindrome spalla-braccio, nel senso che, senza l’insorgenza della problematica

alla spalla, è possibile che le alterazioni degenerative oggettivate a livello

del rachide cervicale non sarebbero o non sarebbero ancora divenute

sintomatiche (XV, risposta al quesito n. 3 di parte convenuta).

Alla luce di quanto

precede, questo Tribunale non può ritenere dimostrata, perlomeno con il grado

di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3.),

l’esistenza di una relazione causale naturale fra i disturbi al rachide

cervicale e l’evento infortunistico assicurato.

Tale conclusione è

avvalorata dalla valutazione espressa dal neurochirurgo dott. __________, in

occasione del consulto del

14.

gennaio 2004 (doc. I: "Si tratta qui probabilmente di una patologia

secondaria apparsa in un secondo tempo, ma non dipendente dall’infortunio,

mentre i dolori alla spalla e al braccio tuttora predominanti, sono sicuramente

una conseguenza diretta dell’infortunio" – la sottolineatura è del

redattore).

Del resto - così come il

ricorrente ha rilevato in sede di osservazioni 5 settembre 2005 (XVIII, p. 6) -

secondo i medici del __________ di __________, la problematica cervicale non ha

alcuna incidenza sulla capacità lavorativa di RI 1, né peraltro necessita di

particolari misure terapeutiche (doc. B2,

p. 11 e 13).

Tutto ciò appare dunque

compatibile con la decisione della CO 1 di porre fine al versamento delle

indennità giornaliere e delle prestazioni di cura medica.

A mente del Prof. dott. __________,

non esistono attualmente misure terapeutiche, in particolare chirurgiche, atte

a migliorare sensibilmente le condizioni di salute di RI 1

(XV, risposta al quesito n. 3 di parte ricorrente).

A questa conclusione erano

già pervenuti sia il dott. __________ nel mese di ottobre 2003 (doc. ZM 23),

sia il dott. __________ nel mese di febbraio 2005 (rapporto del 16.2.2005

accluso al doc. B 2).

Quindi, a fronte di uno

stato di salute stabilizzato, in ossequio a quanto previsto

dall'art. 19 cpv. 1 LAINF, l'assicuratore infortuni convenuto era legittimato a

dichiarare estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica e

indennità giornaliera) a decorrere dal mese di luglio 2003.

2.9

A proposito

della patologia psichiatrica, l’assicurato stesso, in sede di ricorso, ha

riconosciuto che essa non costituisce una naturale conseguenza dell’infortunio

dell’aprile 2001 e che pertanto non è di pertinenza dell’assicuratore convenuto

(I, p. 20: "… da detto rapporto del dott. __________ e della dott. __________

risulta però che l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’infortunio

professionale del 27 aprile 2001 e il pregiudizio alla salute psichica

presentato dal ricorrente è solo possibile, per il che l’assicuratore ai

fini della LAINF non è tenuto a corrispondere prestazioni assicurative in

relazione al medesimo" – la sottolineatura è del redattore).

Questa

Corte ritiene di potere aderire all’opinione dell’insorgente.

In effetti,

tenuto conto che disturbi psichici sono stati segnalati, per la prima volta,

nel mese di ottobre 2003, in occasione della visita di controllo presso il

dott. __________ (doc. ZM 23, p. 5), quindi a distanza di più di due anni dal

sinistro, vi è effettivamente motivo di dubitare dell’esistenza di una

relazione di causalità naturale.

Del

resto, in una sentenza di principio del 25 febbraio 2003 nella causa E., U

78/02, la I. Camera del TFA ha risposto negativamente alla questione a sapere

se a delle turbe psichiche diagnosticate con un tempo di latenza di circa 2

anni e mezzo, poteva essere riconosciuta un'eziologia traumatica:

"

(…)

4.3.1

Für die erstmals anfangs Oktober 1998

während der stationären Abklärung im Spital Y.________ diagnostizierte depressive

Gesundheitsstörung kann sich somit lediglich fragen, ob es sich dabei um eine

natürliche Folge des Unfalls vom 29. Januar 1996 und bejahendenfalls auch um

eine adäquate Folge dieses Unfalls nach Massgabe der in BGE 115 V 133 ff.

entwickelten, unfallbezogenen, objektiven Kriterien handelt.

Diesbezüglich ist zu beachten, dass bei

psychischen Störungen die Wahrscheinlichkeit eines ursächlichen Zusammenhangs

mit einem Unfall entsprechend dem zeitlichen Abstand zwischen diesem und dem

Auftreten von Symptomen einer psychogenen Gesundheitsstörung abnimmt, weil das

Unfallerlebnis in der Regel mit der Zeit verarbeitet und verkraftet wird. Je

grösser das zeitliche Intervall zwischen einem Unfall und dem Eintritt

psychischer Störungen ist, desto strengere Anforderungen sind an den

Wahrscheinlichkeitsbeweis des natürlichen Kausalzusammenhanges zu stellen.

Andernfalls bestünde die Gefahr, dass schon bei nicht auszuschliessender oder

bloss möglicher Kausalkette der natürliche Kausalzusammenhang bejaht oder einfach

unterstellt und so das für den Nachweis des natürlichen Kausalzusammenhanges

geltende Beweismass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit unterlaufen würde

(Urteil B. vom 18. Mai 2001, U 474/00; nicht veröffentlichte Urteile A. vom 14.

Januar 1999, U 146/98, und B. vom 23. Dezember 1991, U 73/89).

4.3.2

Im vorliegenden Fall beträgt die

Latenzzeit zwischen dem Abklingen der durch den Unfall vom 29. Januar 1996

ausgelösten körperlichen Beschwerden und dem Auftreten einer spezialärztlich

und damit verlässlich diagnostizierten psychischen Gesundheitsstörung rund 2½

Jahre. Hinzu kommt, dass der Unfall vom 29. Januar 1996 keine schweren

körperlichen Verletzungen zur Folge hatte, keine stationäre Behandlung nötig

machte und bloss eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit während rund eines

Monates zur Folge hatte. Psychische Störungen setzen aber nach einem Unfall

häufig dann ein, wenn nach mehreren erfolglosen Operationen, längeren Hospitalisationen,

schwierigem Heilungsverlauf mit wiederholten Abklärungs- und Therapieaufenthalten

sowie wegen andauernder Schmerzen die befürchtete Nichtwiedererlangung der

früheren Gesundheit und Arbeitsfähigkeit allmählich zur Gewissheit wird. Eine

solche für die Auslösung psychischer Beschwerden im Anschluss an einen Unfall

geeignete Sachlage ist hier nicht gegeben. Insgesamt ist daher auf Grund des

beim Unfall vom 29. Januar 1996 erlittenen, relativ geringfügigen körperlichen

Gesundheitsschadens und des relativ grossen zeitlichen Intervalls bis zum

Eintritt einer psychogenen Gesundheitsstörung deren natürlicher

Kausalzusammenhang mit dem rund 2½ Jahre zurückliegenden Unfallereignis mit

überwiegender Wahrscheinlichkeit zu verneinen. Demgemäss erübrigt sich die

Prüfung der diesbezüglichen Adäquanzfrage." (STFA succitata - la sottolineatura

è del redattore)

2.10

Al

considerando 2.8., il TCA è giunto alla conclusione che le condizioni di salute

di RI 1 erano stabilizzate al momento della chiusura del caso da parte della CO

1.

Questa Corte osserva che

l’autorità amministrativa non si è pronunciata formalmente sull’eventuale

diritto dell’assicurato a beneficiare di prestazioni di lunga durata (rendita

di invalidità e indennità per menomazione all’integrità).

Al

riguardo, va ribadito che l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato

oggetto solo in presenza di una decisione emessa da un Istituto assicuratore

LAINF (cfr. SVR 2003 EL 2; STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C., E.,

F., R.,

U 105/03, consid. 4; STFA del 19 novembre 2003 nella causa A., U 355/02, consid.

3; RAMI 2001 p. 36; DTF 125 V 413=

SVR 2001 IV 27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b,

DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152;

U. Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, p. 44 in fine).

In una sentenza del 12 marzo 2004 nella causa F., C 226/03,

pubblicata in DTF 130 V 388, il TFA ha, inoltre, stabilito che, anche dopo

l'entrata in vigore della LPGA, il rilascio di una decisione è una condizione

materiale necessaria per poter emanare un giudizio di merito nella successiva

procedura amministrativa o giudiziaria.

La CO 1 è

invitata a verificare – senza indugio - se il ricorrente, considerati i soli

postumi infortunistici, ha o meno diritto a una rendita di invalidità e/o a

un’IMI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PE 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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