35.2004.26
domanda di revisione di una rendita di invalidità. Aumento del grado di invalidità negato poiché non é stata dimostrata alcuna rilevante modifica della capacità di guadagno dell'assicurato
14 settembre 2004Italiano62 min
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Numero d'incarto:
35.2004.26
Data decisione, Autorità:
14.09.2004, TCA
Titolo:
domanda di revisione di una rendita di invalidità. Aumento del grado di invalidità negato poiché non é stata dimostrata alcuna rilevante modifica della capacità di guadagno dell'assicurato
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 17 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2004.26
mm/fe
Lugano
14 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 aprile 2004 di
RI1
rappr. da: RA1
contro
la decisione del 27 gennaio 2004 emanata
da
CO1
rappr. da: RA2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 23
luglio 1996, ad RI1 - dipendente della ditta __________ di __________ in
qualità di operaio e, perciò assicurato d'obbligo presso l' CO1 - é rimasta
imprigionata la mano destra in una pressa idraulica di coniazione.
A seguito
di questo sinistro, egli ha riportato un trauma da schiacciamento con vaste
ferite lacero-contuse al palmo della mano e frattura del capitello del III metacarpale
(cfr. doc. 6).
Il caso é
stato assunto dall’Istituto assicuratore che ha regolarmente erogato le
prestazioni di legge.
1.2. Alla
chiusura del caso, con decisione formale del 12 marzo 2001 (cfr. doc. 185),
l'assicurato è stato posto al beneficio di una rendita di invalidità del 20% a
decorrere dal 1° marzo 2001, nonché di un'indennità per menomazione
all'integrità del 20% (quest'ultima aumentata al 25% in sede di decisione su
opposizione del 26 settembre 2001, cfr. doc. 197).
1.3. Nel corso
del mese di luglio 2003, l'assicurato ha comunicato all'assicuratore LAINF che,
nel frattempo, era suo avviso intervenuto un peggioramento a livello della mano
infortunata ed ha postulato l'esecuzione di una visita di controllo, "…
onde valutare la reale situazione in cui versa oggi la mano …" (cfr. doc.
202).
1.4. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 22
dicembre 2003, l' CO1 ha negato che fossero soddisfatti i presupposti per
procedere alla revisione della rendita di invalidità, la quale è quindi stata
confermata al 20% (cfr. doc. 210).
A seguito
dell'opposizione interposta dal RA1 per conto dell'assicurato (cfr. doc. 211),
l'assicuratore LAINF, in data 27 gennaio 2004, ha confermato il contenuto della
sua prima decisione (cfr. doc. 214).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 20 aprile 2004, RI1, sempre patrocinato dall' RA1, ha
chiesto che gli venga riconosciuta una rendita di invalidità del 40% almeno,
nonché il rimborso delle spese relative a perizie ed accertamenti diagnostici,
previa presentazione delle pezze giustificative:
"
(…).
II Dr. __________, come al solito, ha "abilmente"
minimizzato i problemi alla mano sofferti dal signor RI1, nel mentre l'avvocato
__________, come avviene ormai da quando purtroppo il Tribunale Federale ha
modificato la propria giurisprudenza, ancora una volta si è limitato a
riprendere i redditi d'attività lucrativa leggera e non qualificata, a nostro
giudizio esageratamente elevati, dai quali risulterebbe un reddito conseguibile
di Fr. 57'000, rispettivamente, fr. 53'000 nel 2003.
Oggettivamente nel nostro Cantone il reddito conseguibile in
un'attività leggera si aggira intorno ai fr. 40'000 o poco più.
5.
in realtà la fattispecie in esame va valutata in modo autonomo.
Da un lato lo stesso datore di lavoro ha indicato nella dichiarazione
2 aprile 2004 (doc.E) che il rendimento del signor RI1 non era superiore al 70%
di quello di un operaio in grado di lavorare in misura normale.
D'altro lato, il licenziamento priva il signor RI1 del guadagno
certo, in base al quale è stata da lui accolta la decisione del 2002.
Ai sensi dell'art. 17 LPGA, se il grado di invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole diminuzione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente.
Nel corso dell'estate 2003, il signor RI1 ha dichiarato che le
condizioni della mano si erano aggravate e il datore di lavoro ha confermato
con la dichiarazione sopra richiamata, che il rendimento era diminuito al 70%.
Oggi occorre però valutare nell'ambito della revisione l'attuale
reale capacità al guadagno, considerando anche che si sono modificate a seguito
del licenziamento in misura sostanziale le condizioni economiche del signor RI1.
Inoltre occorre determinare con serietà e oggettività il tipo di
attività lavorativa che il ricorrente è in grado di svolgere e in che misura.
Con la mano ridotta nelle condizioni in cui si trova attualmente,
abbiamo motivo di ritenere che il signor RI1 sia limitato nello svolgimento
anche di un'attività lavorativa non qualificata e leggera nella misura almeno del
20%.
Ai sensi della dottrina più autorevole, è da ritenere che ci si
trova confrontati con un caso di revisione prevista dall'art. 17 LPGA e questa
deve essere comunque e sempre possibile (cfr. FF 1976 III pag.210) quando gli
effetti economici dello stesso stato di salute sono cambiati (cfr. DTF 112 V
372).
La giurisprudenza risulta in effetti costante nell'affermare che
l'invalidità può variare sia perché l'infermità stessa che l'ha provocata ha
subito un'evoluzione, sia perché delle circostanze che sono legate al danno
alla salute subito, ma non più modificato, ne hanno invece cambiato i suoi
effetti economici.
6.
II signor RI1 in tutti questi anni, malgrado i dolori e i deficit
alla mano, ha sempre tentato di dare il massimo rendimento sul posto di lavoro,
stringendo il più delle volte i denti, soprattutto perché temeva di perdere il
posto di lavoro.
AI di là dei dolori, è evidentemente compromessa anche la
funzionalità della mano, quindi ora che il signor RI1 è disoccupato viene
spontaneo chiedersi che tipo di lavoro potrà effettuare e soprattutto a quale
ramo potrà rivolgersi, considerato che di professione è cameriere e negli
ultimi 10 anni è stato operaio in un campo specifico.
Si contesta nella maniera più assoluta l'asserzione del Dr. __________,
secondo cui è possibile la funzione di afferrare e sollevare di 90 cm mattoni
di oltre 8,5 kg, in quanto spesso al signor RI1 risulta addirittura difficile
afferrare una bottiglia d'acqua e versarla nel bicchiere.
Come preannunciato, ci si riserva la facoltà di introdurre una
perizia nel corso delle prossime settimane, che costituisce parte integrante
del presente ricorso.
Ad ogni modo, si chiede che il TCA disponga una visita peritale
neutra per valutare oggettivamente le attuali condizioni dell'arto infortunato
e soprattutto il tipo e la misura di esigibilità per il signor RI1 di
un'attività lavorativa per lui confacente" (I)
1.6. L' CO1, in
risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. IV).
1.7. In data 21
maggio 2004, l'assicurato ha domandato una proroga sino a fine ottobre 2004 del
termine fissato per la presentazione di nuovi mezzi di prova, motivata dal
fatto che egli si starebbe sottoponendo ad alcuni accertamenti clinici in __________,
con relativi lunghi tempi di attesa (cfr. VI).
Chiamato
a prendere posizione al proposito, l'Istituto assicuratore ha chiesto che il
TCA abbia a pronunciarsi sulla facoltà del ricorrente di produrre documentazione
dopo la scadenza del termine di ricorso ed in merito alla domanda di
sospensione della causa (cfr. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. In data 21
maggio 2004, l'assicurato ha chiesto che gli venisse concessa una proroga,
almeno sino alla fine del mese di ottobre 2004, del termine fissato per la
presentazione di nuovi mezzi di prova.
Tale
richiesta è stata motivata dalla necessità di sottoporsi ad alcuni nuovi
accertamenti medici in __________ e dai relativi lunghi tempi di attesa (cfr.
VI).
Al
proposito, il TCA osserva quanto segue.
L'art. 61
cpv. 1 lett. a LPGA stabilisce, segnatamente, che la procedura dinanzi al TCA
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti
(cfr., riguardo al principio della celerità della procedura, U. Kieser, ATSG-Kommentar,
Ed. Schulthess, Zurigo 2003, art. 61 N. 22ss. p. 607s.)
D'altro
canto, occorre sottolineare che, in materia di assicurazione contro gli infortuni
(così come è anche il caso in materia di assicurazione militare), il
legislatore ha previsto un'eccezione per quanto riguarda la durata del termine
di ricorso.
In
effetti, in deroga alla regola di cui all'art. 60 cpv. 1 LPGA, l'art. 106 LAINF
(cfr., pure, art. 106 cpv. 1 vLAINF) stabilisce che il termine per interporre
ricorso contro decisioni in materia di prestazioni assicurative è di tre
mesi.
Il
legislatore ha già tenuto conto della complessità che presentano normalmente le
vertenze riguardanti le prestazioni assicurative (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 287 e
Messaggio per una legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del
18.8.1976, p. 41), concedendo all'interessato un termine notevolmente più lungo
rispetto a quello in vigore negli altri settori delle assicurazioni sociali.
Ricordato
che, per legge (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA), il tribunale delle
assicurazioni è chiamato ad accertare d'ufficio i fatti determinanti per la
soluzione della vertenza, nel caso di specie, così come verrà meglio dimostrato
qui di seguito, questa Corte ritiene che la documentazione, medica e non, già
presente all'inserto sia sufficiente per derimere la lite con piena cognizione
di causa.
D'altro
canto, la certificazione versata agli atti sub doc. D non contiene alcun
elemento di valutazione utile ai fini del giudizio, nella misura in cui
l'autore si è di fatto limitato ad una descrizione dei disturbi soggettivamente
risentiti dall'assicurato.
In esito
alle considerazioni che precedono, il TCA deciderà dunque sulla base della
documentazione a sua disposizione, senza attendere l'esito degli accertamenti
medici annunciati da RI1.
Tuttavia,
qualora da questi ultimi dovessero emergere dei fatti nuovi, all'assicurato
rimane riservata la facoltà di chiedere la revisione del presente giudizio ai
sensi dell'art. 14 LPTCA.
Nel
merito
2.3. Il 1° giugno
2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in
particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale (art. 8 ALC).
Indipendentemente
dall'applicabilità temporale dell'ALC alla presente fattispecie (cfr. DTF 128 V
317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03,
consid. 5), i presupposti materiali per stabilire se l'assicuratore era
legittimato a negare il postulato aumento della rendita di invalidità si
determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero. Infatti, anche a seguito
dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio,
del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale
ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si
spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II
ALC, rimanda a tale normativa. Così, in virtù dell'art. 53 del Regolamento, le
prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un infortunio sul lavoro,
può anche richiedere nel territorio dello Stato competente - vale a dire dello
Stato membro sul cui territorio si trova l'istituzione competente (art. 1 lett.
q del Regolamento) - sono erogate dall'istituzione competente secondo le
disposizioni della legislazione di tale Stato come se l'interessato risiedesse
in quest'ultimo.
Orbene,
l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i
del Regolamento, il ricorrente era assicurato al momento della domanda di
prestazioni, è l' CO1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento
determinante, ad esercitare un'attività subordinata in territorio elvetico ed
essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13
n. 2 lett a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U
76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).
Donde
l'applicabilità dell'ordinamento svizzero per decidere in merito alla richiesta
di revisione della rendita di invalidità.
2.4. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003
ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno
2004 nella causa L., H 6/04; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa
pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K
133/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 27 gennaio 2004).
Di
conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza, è il
tasso dell'invalidità dell'assicurato a far tempo dal 1° gennaio 2004, tornano
applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1°
gennaio 2003.
2.5. Secondo
l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita é aumentata o
ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Questa
norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale
prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà
corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa.
L'art. 22
LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in
deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal
mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto
della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle
mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione
dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione
successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
La
revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali
mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione.
Conformemente
alla sua costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti
dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione
delle rendite d'invalidità assegnate dall'INSAI, indipendentemente dal fatto
che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI
1987 U 32 p. 446s.).
2.6. L'invalidità
può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo
stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si
ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla
sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (RCC 1989, p. 323,
consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3b).
L'assicurato
può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini
professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in
attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo
stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto
una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da
invalido.
Oppure le
sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
2.7. Il mutamento
deve, inoltre, essere notevole.
Secondo
la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica
doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente
accertato: così, un mutamento del 5% é stato considerato notevole per rapporto
ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità
iniziale del 75% (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi
citata).
2.8. Per rivedere
una rendita d'invalidità non basta naturalmente un semplice cambiamento
passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo
termine.
In
particolare, non é motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno
dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.9. Determinante
per la revisione è il raffronto tra le condizioni attuali e quelle esistenti al
momento in cui la rendita fu costituita o successivamente riveduta.
Tanto nel
fissare inizialmente la rendita d'invalidità quanto nel rivederla
successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di
normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
Fatti
I
mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione ad
una di surriscaldamento economico, non sono motivo di revisione.
Non si
tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della
salute.
Ad
esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le
insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della
commisurazione dell'invalidità.
Ciò che
importa é la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di
rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica
conseguente ad infortunio (art. 4 cpv. 1 LAI, art. 18 cpv. 2 LAINF, art. 9 cpv.
1 OAINF). Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,
l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua
volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in
relazione causale con l'infortunio).
2.10. Con decisione
formale del 12 marzo 2001 (cresciuta in giudicato per quanto attiene alla
rendita di invalidità), l'Istituto assicuratore convenuto ha fissato al 20% il
grado dell'invalidità presentata da RI1.
In
realtà, la rendita di invalidità è stata stabilita facendo una media fra il
tasso derivante dal raffronto dei redditi (15%) e quello relativo all'effettivo
discapito di rendimento nell'abituale attività di operaio, attività che
l'assicurato ha continuato a svolgere anche dopo l'infortunio del luglio 1996
(25%), così come si evince dal verbale relativo al colloquio del 16 febbraio
2001 fra l'ispettore CO1 ed il patrocinatore di RI1:
"
Innanzitutto mi conferma che il signor RI1 ha
sempre ricevuto lo stipendio completo da parte della ditta.
Prende atto delle dichiarazioni del sig. __________
dove risulta raggiunto il rendimento del 75%.
Visto l'esito dell'ENG, non ha nulla in contrario
alla definizione della pratica, anche perché la ditta lo pretende.
(…).
Per quanto riguarda la rendita ribadisco quanto
già discusso a suo tempo:
secondo le attività ancora esigibili risulterebbe
un discapito del 15%; un tasso del 25% sarebbe eccessivo a nostro modo di
vedere vista la lesione e l'età dell'assicurato.
Quindi proposta di soluzione che dovrebbe
accontentare tutte le parti:
tasso del 20% con revisione ogni due/tre anni.
(…)"
(doc. 178)
Occorre
rilevare che, nell'ottica del raffronto dei redditi, è così stata valutata, da
parte del dott. __________, spec. FMH in chirurgia presso la Divisione medica
di __________, l'esigibilità lavorativa:
"
(…).
Bezüglich Körperhaltung (sitzen, gehen, stehen,
kauern, knien, Überkopfarbeiten) bestehen keinerlei Einschränkungen. Auch das
gelegentliche Besteigen einer Leiter, jedoch nicht das Arbeiten auf solchen ist
Herrn RI1 zumutbar.
Zumutbar sind unseres Erachtens im angestammten
Betrieb die Tätigkeiten an der "orlatrice", "bordatrice", an den kleinen Öfen, aber auch die "pesatura".
Beidhändiges Heben und Tragen von Gewichten von 10 -
15 kg und das rechtsseitige Tragen von Gewichten bis 5 kg, sofern dazu kein grosser
Grobgriff notwendig ist, d.h. ein Tragen mit dem Hakengriff (Henkel, Taschen,
Kübel etc.) oder mit einem mittleren Grobgriff, sind ebenfalls zumutbar.
Nicht mehr zumutbar sind Tätigkeiten, welche mit der
rechten Hand ein kraftheischendes Arbeiten mit Werkzeugen verlangen, die einen
Griffdurchmesser von weniger als 3 cm haben.
Die zumutbaren Tätigkeiten sind unseres Erachtens,
da kein Karpaltunnelsyndrom nachgewiesen werden konnte, vollschichtig zumutbar,
da für die angeblich nach sechs Stunden Arbeit unerträglich werdenden Schmerzen
in der rechten Hand, auch bei adaptierten Tätigkeiten, keine Erklärung gefunden
werden konnte."
(doc.
152).
È utile
segnalare che l'apprezzamento espresso dal medico fiduciario dell' CO1 é stato
sostanzialmente avallato dal Prof. dott. __________, a quel momento
responsabile della chirurgia della mano presso l'Ospedale cantonale di __________,
autore, per conto dello stesso assicuratore LAINF, della perizia 22 luglio 1999
(cfr. doc. 141 e 149).
2.11. Al precedente
considerando sono state esposte le circostanze che giustificarono, all'epoca,
l'assegnazione all'assicurato di una rendita di invalidità del 20%.
Si tratta
ora di esaminare la situazione esistente nel gennaio 2004 (momento in cui è
stata emanata la decisione su opposizione impugnata).
Nel corso
del mese di luglio 2003, l'insorgente ha chiesto all'Istituto assicuratore
convenuto di riesaminare lo stato della sua mano destra, paventando che nel
frattempo fosse subentrato un peggioramento (cfr. doc. 202: "Il signor RI1
percepisce una rendita CO1 del 20% e continua a lavorare in __________
sull'arco della giornata in misura ridotta (80%). Il nostro assistito sostiene
che il ritmo di lavoro è comunque molto duro e che la mano continua a fargli
male, anche quando si ferma per riposarsi. I dolori non si sono attenuati,
nemmeno durante le due settimane di ferie godute al mare. A questo punto, il
nostro assistito teme che lo stato di salute della propria mano sia peggiorato
in questi ultimi anni. A questo proposito chiede che la CO1 disponga per una
visita medica specialistica, onde valutare la reale situazione in cui versa
oggi la mano del signor RI1" - la sottolineatura è del redattore).
Istruendo
la pratica, l'assicuratore infortuni ha, dapprima, interpellato la __________
in merito al rendimento dimostrato dell'insorgente e, successivamente,
predisposto una visita medica di controllo da parte del dott. __________, spec.
FMH in chirurgia.
Il datore
di lavoro, sentito in data 4 settembre 2003, ha in particolare indicato che il
rendimento dell'assicurato sicuramente non superava l'80% e, d'altra parte, che
le mansioni affidategli, definite "leggere", erano adeguate alle sue
condizioni di salute:
"
(…).
Chiesto lumi circa l'effettiva attività svolta attualmente dal
signor RI1 e questo alla luce dell'istanza inoltrata dall' RA1, Segretariato di
__________, in data 24.7.2003.
I miei interlocutori mi confermano che il signor RI1, a tutt'oggi,
è sempre occupato nel Settore MM (Metalli e Monete) e si occupa di piccoli
lavori sui semilavorati (monete, lingotti, ecc.).
Lavori di orlatura, bordatura, ricottura (piccolo forno) e
limatura.
Non confrontato con pesi importanti. II peso delle monete e dei
lingotti è minimo e anche quando deve spostare i contenitori contenenti
quest'ultima (tableau o vaschette) il peso non supera i
7-8 kg.
Anche per quanto riguarda l'attrezzatura necessaria per i tipi di
lavorazione suindicati il peso dei singolo attrezzo o di una componente delle
macchine non supera il kilogrammo.
Attualmente occupato sull'arco dell'intera giornata - presenza
dalle ore 07.30 alle ore 11.45 e dalle ore 12.45 alle ore 17.00 - con un
rendimento, tenuto conto delle difficoltà tuttora presenti, ridotto rispetto a
quello che potrebbe avere un operaio senza limitazioni funzionati.
La ditta negli ultimi tempi non ha più controllato in modo
approfondito l'effettivo rendimento. Sulla base dei dati conosciuti possono
comunque sicuramente dichiarare che quest'ultimo non supera in alcun modo l'80%.
AI di là dell'effettivo rendimento - comunque ridotto rispetto ad
un operaio senza problemi fisici - la __________ è soddisfatta dell'operato dei
signor RI1.
Proprio per questo fatto negli ultimi tre anni - già tenuto conto
della rendita d'invalidità versata dalla CO1 - la ditta ha corrisposto i
normali aumenti di categoria.
Passato da uno stipendio mensile dì fr. 2'830.- del 2001 a quello
di
fr. 2'880.- nel 2002 per poi arrivare da uno stipendio mensile di
fr. 2'900.- nel 2003 (stipendio mensile versato per 13
mensilità).
La ditta è comunque cosciente del fatto che il signor RI1 ha delle
difficoltà dovute ai postumi dell'infortunio assicurato presso il nostro
Istituto.
Proprio per questo fatto cerca in tutti i modi di non affidargli
lavori che renderebbero ancora più difficoltoso il suo operato.
Considerandi
II lavoro attualmente affidato viene definito come un lavoro
"leggero" adatto alle attuali condizioni di salute dell'operaio.
All'interno della struttura __________ non si vedono altre
soluzioni possibili."
(doc. 203).
La visita
medica eseguita dal dott. __________ ha avuto luogo il 20 ottobre 2003.
Il citato
medico di __________, tenuto conto della situazione oggettivabile a livello
dell'estremità superiore destra, ha giudicato RI1 ulteriormente abile al lavoro
nei limiti della rendita di invalidità in vigore:
"
(…).
Siamo dunque a distanza di oltre 7 anni da un infortunio
professionale, durante il quale l'assicurato ha subito uno schiacciamento della
mano destra, risp. frattura sotto-capitale metacarpale III, vasta ferita lacero-contusa
al palmo, sublussazione alla base metacarpale IV della mano dominante, disinserzione
parziale della muscolatura del tenar nonché un'apertura della guaina tendinea
III, lesioni trattate con revisione, suture ed osteosintesi mediante fili di Kirschner
(osso metacarpale III), lo stesso giorno.
II signor RI1 invece non ha subito delle lesioni neuro-vascolari
significanti.
Stato dopo artrolisi secondaria all'AIFP III e V nel maggio 1997 e
successiva rieducazione, anche a titolo stazionario, addirittura a due riprese
(fino nel 1997).
Nonostante tutte le cure e malgrado la giovane età dell'assicurato,
non era possibile impedire una sindrome algodistrofica secondaria, poiché
favorita in modo notevole da un importante tabagismo, praticato fin oltre il
2000!
Dal marzo 2001, l'assicurato per gli esiti dell'infortunio e in
qualità di operaio industriale è a beneficio di una rendita d'invalidità CO1 del
20% (+ IMI del 25%).
A varie riprese vengono ritenuti esigibili i lavori all'orlatrice,
bordatrice, ai piccoli forni e pure alla pesatura.
Erano scomparsi degli iniziali segni di una sindrome del tunnel carpale
a destra, per cui rinviamo anche all'esame elettro-fisiologico del 2001.
Entro il 1999 sono scomparsi pure i disturbi distrofici, ma
rimasto un deficit estensorio all'AIFP III-V. La frattura sotto-capitale metacarpale
III è consolidata senza alcuna posizione viziosa.
Per i risultati clinici/strumentali documentati in maggio 1999,
rinviamo al 1° cpv. (riassunto degli atti).
Allo stato attuale (per cui rimandiamo alla fotodocumentazione
dettagliata) oggettivamente riscontriamo un trofismo muscolare simmetrico, una
diminuzione della forza bruta alla mano destra nella misura del 30% (del 1999
nella misura dei 60%), un miglioramento del deficit estensorio III e IV di 5°,
un aumento del deficit estensorio al V° raggio di 10°.
Tutti gli arti referti sono rimasti immutati.
Inoltre non si riscontrano dei segni distrofici o irritativi
(segnatamente nessun sospetto di tendinite o epicondilite).
Anche alla compressione locale lungo tutto il braccio destro non
vengono lamentati dei dolori né si notano delle reazioni antalgiche.
Anamnesticamente il signor RI1 tuttavia, la sera accusa dei
disturbi saltuari, lungo la mano/avambraccio destri, per cui chiede di poter
usufruire di un medicamento del tipo antireumatico/analgesico, in caso di
bisogno.
La CO1 può dar seguito a questa richiesta (o Aulin o una pomata
con le medesime caratteristiche, ma non tutte e due le forme insieme), sempre a
condizione che il signor RI1 non sia più a dipendenza della nicotina (secondo
l'assicurato tabagismo abbandonato da 2 anni).
Per tale motivo la CO1 in data odierna ha provveduto anche per un
controllo del siero.
A parte questo non sono indicate altre cure specifiche, come
sedute fisioterapiche e tanto meno degli ulteriori interventi chirurgici.
II signor RI1 viene informato in modo esaustivo circa le nostre
conclusioni e continua a figurare abile al lavoro nella misura della rendita
in vigore (esigibilità di lavoro e tasso della menomazione all'integrità
invariati)."
(doc. 207).
Il
ricorrente è stato licenziato con effetto a far tempo dal 1° aprile 2004 (cfr.
doc. C).
Unitamente
al ricorso, è stata prodotta una dichiarazione, datata 2 aprile 2004, della
ditta __________, secondo la quale non sarebbe più stato possibile offrire
all'assicurato un'attività idonea a fronte della situazione della mano destra,
la quale precludeva un rendimento superiore al 70% (cfr. doc. E).
D'altro
canto, a mente dell'insorgente, anche in attività alternative, non qualificate
e leggere, il suo rendimento sarebbe limitato nella misura del 20% almeno (cfr.
I, p. 4s.).
2.12
Chiamato ora
a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che l'impugnata decisione
dell'Istituto assicuratore convenuto, mediante la quale è stato negato un
aumento del grado di invalidità, meriti di essere confermata.
A
prescindere dalla questione a sapere se il licenziamento di RI1 da parte della
ditta __________ sia o meno stato determinato da ragioni inerenti l'infortunio
assicurato - questione che può quindi rimanere irrisolta - i presupposti per
procedere ad una revisione della rendita di invalidità non appaiono comunque
adempiuti.
In
effetti, con riferimento al mercato generale del lavoro, esercitando
un'attività sostitutiva, il ricorrente è in grado di realizzare un reddito
inferiore, al massimo, del 20% a quello che egli avrebbe conseguito qualora non
fosse sopravvenuto l'infortunio del 1996.
Attentamente
esaminata la documentazione medica presente all'inserto - in particolare, i
rapporti 18 maggio e 26 ottobre 1999 del dott. __________ (cfr. doc. 136, p.
21s. e 152), 22 luglio e 6 ottobre 1999 del Prof. dott. __________ (cfr. doc.
141.
e 149), le risultanze degli esami elettroneurografici del 20 settembre 1999
e del 19 gennaio 2001 (cfr. doc. 146 e 173), nonché, infine, il referto 20
ottobre 2003 del dott. __________ (cfr. doc. 207), il quale ha riscontrato una
situazione, a livello della mano destra, per certi versi persino migliore
rispetto a quella esistente al momento della costituzione della rendita di
invalidità - secondo questa Corte, è plausibile che RI1 sia in grado di
esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa
che rispetti gli impedimenti dettati dagli specialisti interpellati
dall'Istituto assicuratore convenuto.
In simili
condizioni, non è necessario dare seguito al provvedimento probatorio richiesto
dall'insorgente (perizia medica giudiziaria; cfr. I).
Al
riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella
causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV
Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;
STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del
diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
D'altro
canto, a mente del TCA, si deve ritenere che le opportunità di reperire
un'attività che sia conciliabile con i disturbi accusati dall'assicurato nonché
con le sue condizioni personali, non devono essere considerate irrealistiche o
eccezionali ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. RCC 1991, p. 332
consid. 3c).
Non si
ignorano certo le difficoltà che presenta il mercato del lavoro svizzero.
Tuttavia, ciò rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. In effetti,
secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per
valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA 10.9.1998 in re S.
inedita; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106
consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente
all’interessato non é reperibile in concreto, questo é dovuto alla congiuntura
del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del
lavoro, né assicurazione contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono
tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991
p. 332 consid. 3b, P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,
Tesi Friborgo 1995, p. 83). In tale ipotesi deve semmai
intervenire l'assicurazione contro la disoccupazione.
Parimenti
estranei all'invalidità sono l'età e la mancanza di formazione
dell'interessato, fattori che, di per sé, non possono influire sulla sua
determinazione. Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha, in
effetti, stabilito che l'assicurazione per l'invalidità - ma lo stesso vale
anche per l'assicurazione infortuni - non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (cfr. STFA del 9 maggio 2001 nella causa D., I 147/01 e del 2 dicembre 2002
nella causa C., U 388/01).
Questa
Corte osserva infine che se è vero che il mercato del lavoro accessibile agli
assicurati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale è in
generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (cfr.
RCC 1989, p. 331 consid. 4a)), è altrettanto vero che nell'industria e
nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più
spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e
sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid.
3b, STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3).
Anche in
questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori
ausiliari, così come é il caso per il settore delle prestazioni di servizio.
Del
resto, va sottolineato che tanto il TFA quanto il TCA, in casi con limitazioni
funzionali analoghe a quelle presentate dal ricorrente, hanno già ripetutamente
deciso che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui mettere a frutto la
propria capacità lavorativa residua.
In una
sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio,
ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità
lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato
cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in
particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10
kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti
non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i
60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il
braccio adominante.
La Corte
federale stessa è pervenuta alla medesima conclusione in una sentenza del 7
agosto 2001 nella causa K., U 240/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U
439, p. 347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei
deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di
svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza
con la mano destra, nonché il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg, e
pertanto ritenuto praticamente monco di una mano:
"
(…).
Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in
der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als
Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt -
nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann
ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen
rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu
2.
kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei
auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im
Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a.
Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen
Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als
Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt
werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich
vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent
ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer
hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht
erfolgreich beendet hat.
Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen
Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen
Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe
Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen
verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und
Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321
Erw. 3b am Ende)."
(STFA succitata, consid. 3b)
In una
sentenza dell'11 settembre 2000 nella causa C.-F., inc. 35.1997.23 -
integralmente confermata dal TFA con sentenza dell'8 maggio 2002, U 449/00 - il
TCA ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che,
secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata
praticamente inutilizzabile, ad eccezione per delle prese a tre dita senza
forza.
2.13
Per quanto
concerne il reddito da valido, sulla scorta dei dati che figurano
all'incarto (cfr. doc. 204, p. 2 e 213), l'assicurato avrebbe guadagnato, nel
2004.
(cfr., a questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.),
qualora non fosse rimasto vittima dell'infortunio del luglio 1996, un importo
annuo di fr. 45'720.--, così come indicato dall' CO1 nella decisione su
opposizione del 27 gennaio 2004 (cfr. doc. 214, p. 3).
Tale
importo, del resto, non è stato contestato dall'assicurato.
2.14
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, il TCA osserva quanto
segue.
Trattandosi
della determinazione del reddito ipotetico da invalido conseguibile da
manodopera maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate,
svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro
equilibrato, questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha
stabilito, in una sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 p.
183, che il reddito annuo ammonta:
per il 1992 fr. 34'000.--
per il 1993 fr. 34'500.--
per il 1994 fr. 35'000.--
per il 1995 fr. 35'000.--
Il TCA ha, poi, escluso
cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996, l'importo di fr.
35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re M.). Simile aumento è, poi, stato escluso
anche per il 1997 (STCA 18 marzo 1998 in re O.), per il 1998 (STCA 19 giugno
1998.
in re M.) e per il 1999 (cfr. STCA 28 gennaio 2000 in re C.).
Per un certo periodo, questi
parametri sono stati approvati dal TFA, in particolare nella sentenza
pubblicata in RAMI 1998 U 292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.).
In una sentenza del 27
ottobre 1999 nella causa S., pubblicata in SVR 2000 IV N° 21, il TCA ha
riconfermato la propria giurisprudenza, dopo avere constatato che i salari di
riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i risultati
dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio federale di
statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.; Pratique VSI
2000.
pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito
dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56;
Pratique VSI 2000 pag. 85-86).
La giurisprudenza federale
relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto
di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni
(cfr., a tale proposito, D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e
giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT
II-2001, p. 593 segg. (p. 602-606)).
In una sentenza del 30 giugno
2000.
nella causa B. (I 411/98) - pervenuta al TCA il 24 luglio 2000 - l'Alta
Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del suo
esame:
" (…)
3.
- b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale ha
invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in
particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria
giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento
ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte
confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di
fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media
conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati
con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no. 55 pag.
186.
consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati
statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è
stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale
delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione.
4.
- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in
primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato.
Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo,
possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti
dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi
fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle
circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto
del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo,
come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul
reddito di lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare -
percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata
dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza
valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una
riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).
5.
- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo
cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro
equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti
allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze
specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze
poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione
amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati
all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla
recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai
provvedimenti professionali in lite."
(STFA succitata)
La nostra Corte federale
ha pure emesso numerose sentenze in materia d'assicurazione contro gli infortuni.
Si tratta di fattispecie in cui questo TCA aveva proceduto a quantificare il
reddito da invalido in applicazione della suesposta prassi, a discapito della
valutazione operata dall'INSAI sulla base dei dati risultanti dalla
documentazione sui posti di lavoro (DPL).
La prima di queste
pronunzie è stata emanata nella causa INSAI c/ L., U 181/98 e reca la data del
22.
maggio 2001. Essa è stata successivamente confermata con i seguenti giudizi:
STFA 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 286/98; 31 maggio 2001 nella
causa INSAI c/ M., U 275/98; 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 279/98;
11.
giugno 2001 nella causa INSAI c/ M., U 17/99; 11 giugno 2001 nella causa
INSAI c/ S., U 285/98; 19 giugno 2001 nella causa INSAI c/ P., U 271/98; 21
giugno 2001 nella causa R. c/ INSAI, U 349/98; 27 giugno 2001 nella causa INSAI
c/ B., U 362/98; 28 giugno 2001 nella causa INSAI c/ C.-D. C., U 18/99; 2
luglio 2001 nella causa INSAI c/ F., U 4/99; 9 luglio 2001 nella causa INSAI c/
M., U 142/99; 10 luglio 2001 nella causa UAI c/ C. e INSAI c/ C., I 442/99 + U
256/99; 18 luglio 2001 nella causa G. c/ INSAI e INSAI c/ G., U 154 + 163/99;
19.
luglio 2001 nella causa INSAI c/ T., U 190/99; 27 luglio 2001 nella causa
INSAI c/ B., U 252/99; 31 luglio 2001 nella causa G., U 311/99; 5 ottobre 2001
nella causa INSAI c/ B., U 165/00; 5 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ I., U
91/00; 10 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ C., U 217+225/00; 16 ottobre 2001
nella causa M., U 301/00; 13 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ L., U 41/00; 19
febbraio 2002 nella causa INSAI c/ C., U 99/00; 19 febbraio 2002 nella causa
INSAI c/ C., U 268/00; 5 marzo 2002 nella causa INSAI c/ CE fu M., U 155/00; 15
marzo 2002 nella causa A. c/ INSAI e INSAI c/ A., U 220 + 238/00; 18 marzo 2002
nella causa INSAI c/ K., U 239/00; 18 marzo 2002 nella causa INSAI c/ P.S., U
235/00; 24 aprile 2002 nella causa INSAI c/ R., U 240/00; 30 aprile 2002 nella
causa INSAI c/ P., U 241/00; 8 maggio 2002 nella causa C.-F., U 449/00; 23
maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00).
Sostanzialmente, il TFA ha
approvato i dati salariali utilizzati dall'INSAI, dopo avere anche verificato,
in applicazione della DTF 126 V 75ss., che, nel caso di specie, l'importo
ritenuto dall'assicuratore LAINF appariva plausibile alla luce dei dati dedotti
dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale
di statistica, considerata la possibilità di ridurre il salario statistico fino
al limite massimo del 25%:
" (…)
Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le
istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo
prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in
particolare, il reddito ipotetico da invalido, i primi giudici, in modifica di
quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi
della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario
di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno
ritenuto l'importo di fr. 35'000.--, che corrispondeva negli anni dal 1994 al
1998.
alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese
da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività
leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati
statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è
stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg.
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito
che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo
luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato.
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un
mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in
attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare
riferimento alle specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non
soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata
(nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio
2001.
in re R., I 10/00 e 30 giugno 2000 in re B, I 411/98). Il giudizio
querelato non può quindi essere tutelato.
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti
presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attività leggere,
che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario, i
dipendenti di tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr.
42'030.--. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla
valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo
stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei
salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la
retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazione
semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr. 54'245.--
(fr. 4'294.-- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi della
giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del
caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario
statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%.
3.
- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità (fr. 50'568.-- annui) non è mai stato contestato
dalle parti in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce
all'opponente il diritto ad una rendita calcolata su un'invalidità del solo 17%
merita di essere ristabilita."
(STFA 22 maggio 2001 nella causa L.
c/ INSAI, p. 4ss.)
L'Alta Corte nelle
sentenze menzionate non aveva comunque risolto la questione di principio a
sapere quale deve essere, in materia di assicurazione contro gli infortuni, il
rapporto tra i dati dell'Ufficio federale di statistica (ai quali il TFA fa
costantemente riferimento nella giurisprudenza pubblicata, cfr. DTF 124 V
323-324 e DTF 126 V 75) e le DPL (cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze …, p.
604-605).
Tale questione è stata
invece affrontata in una sentenza del 28 agosto 2003 nella causa C., U 35/00 +
U 47/00, pubblicata in DTF 129 V 472ss. (= RAMI 2003 U 494, p. 383ss.), in cui
il TFA - dopo avere sottolineato le difficoltà che comporta il volere imporre un
ordine di priorità fra dati statistici e DPL, siccome ognuno
dei due metodi presenta vantaggi e svantaggi (cfr. DTF 129 V 477, consid.
4.2
) - ha definito quali sono i presupposti che devono essere soddisfatti
affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base
dei salari DPL:
"
(…).
Weil die Invaliditätsbemessung aufgrund
hypothetischer Vergleichseinkommen und unter Berücksichtigung des in Betracht
fallenden (ausgeglichenen) allgemeinen Arbeitsmarktes zu erfolgen hat, müssen die
DAP auch im konkreten Einzelfall repräsentativ sein. Es genügt daher nicht,
wenn lediglich ein einziger oder einige wenige zumutbare Arbeitsplätze
angegeben werden, weil es sich dabei sowohl hinsichtlich der Tätigkeit als auch
des bezahlten Lohnes um Sonder- oder Ausnahmefälle handeln kann. Unbeachtlich
ist, ob der Arbeitsplatz frei oder besetzt ist, weil die Invaliditätsbemessung
auf der Fiktion eines ausgeglichenen Arbeitsmarktes beruht (BGE110 V 276 Erw.
4b; AHI 1998 S. 291 Erw. 3b). Wenn die Vorinstanz eine Mindestzahl von fünf
zumutbaren Arbeitsplätzen voraussetzt, so erscheint dies in quantitativer
Hinsicht in der Regel als genügend. Im Hinblick auf die geforderte
Repräsentativität der DAP-Profile und der daraus abgeleiteten Lohnangaben hat
der Unfallversicherer im Sinne einer qualitativen Anforderung jedoch,
zusätzlich zur Auflage von mindestens fünf DAP-Blättern, Angaben zu machen über
die Gesamtzahl der aufgrund der gegebenen Behinderung in Fragekommenden
dokumentierten Arbeitsplätze, über den Höchst- und den Tiefstlohn sowie über
den Durchschnittslohn der dem jeweils verwendeten Behinderungsprofil
entsprechenden Gruppe. Damit wird auch die Überprüfung des Auswahlermessens
hinreichend ermöglicht, und zwar in dem Sinne, dass die Kenntnis der dem verwendeten
Behinderungsprofil entsprechenden Gesamtzahl behinderungsbedingt in Frage
kommender Arbeitsplätze sowie des Höchst-, Tiefst- und Durchschnittslohnes im
Bereich des Suchergebnisses eine zuverlässige Beurteilung der von der SUVA
verwendeten DAP-Löhne hinsichtlich ihrer Repräsentativität erlaubt. Das
rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass die SUVA die für die
Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen DAP-Profile mit den
erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte Person Gelegenheit
hat, sich hiezu zu äussern (vgl. Art. 122 lit. a UVV,
gültig gewesen bis 31. Dezember 2000 [AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE 115 V 297 ff.). Allfällige
Einwendungen der versicherten Person bezüglich des Auswahlermessens und der
Repräsentativität der DAP-Blätter im Einzelfall sind grundsätzlich im
Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die SUVA im Einspracheentscheid
damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht in der Lage, im Einzelfall
den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich
abgestellt werden; die SUVA hat diesfalls im Einspracheentscheid die
Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es
Sache des angerufenen Gerichts, die Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung
zu prüfen, gegebenenfalls die Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an
Stelle des DAP-Lohnvergleichs einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE
vorzunehmen"
(DTF succitata, consid. 4.2.2)
Al riguardo,
cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti
dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623.
2.15
Partendo
dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici
validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA (cfr. STFA del
23.
maggio 2002 nella causa D., U 234/00 e del 30 aprile 2002 nella causa P., U
241/00) - si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino,
Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media
nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe
effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno
alla salute, questo TCA, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R.,
pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - successivamente
confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA del 17 aprile 2001
nella causa B. e del 22 maggio 2001 nella causa M.) - sentito preliminarmente
il parere dell'allora direttore, dottor __________, ha così precisato la
propria giurisprudenza:
" In
data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,
direttore, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle
assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in
molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da
invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di
salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare
utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,
cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e
per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza
federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine
di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario
conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del
danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo
utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è
anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di
risposta negativa:
Perché no? Quale
coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo
alla situazione del nostro Cantone?
(…)." (cfr. doc. Vbis)
Il dottor __________ ha così
risposto in data 14 agosto 2000:
"
(…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998
(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo
esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi
al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora
possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa
categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il
settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di
lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche
la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),
ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. Vbis)
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che
nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che
riflette i salari versati nella nostra regione.
Se si ignorasse questo
aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale
occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il
paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323;
Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali
irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce
l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22
maggio 2000 nella causa I., I 312/99; DTF 126 I 76).
Del resto, il TFA, nella
sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto
dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag.
485.
"du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W.
citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners
(Thurgau)".
Nella sentenza pubblicata
in SVR 2000 IV Nr. 21, il TCA ha al riguardo precisato:
" La
necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino
risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28
settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. Ricciardi del 14 agosto 1999
«Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati
disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle
condizioni sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati
aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:
«(…)
Su scala federale la statistica
ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la
struttura dei salari in Svizzera.
A livello regionale, le informazioni di
cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei
salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che
nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per
quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni
supplementari.
Il calcolo dei dati regionali (grandi
regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera,
schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.
Non si è certi tuttavia in che misura
questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.
Per i prossimi anni è inoltre probabile
che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere
a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il
Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di
ponderazione della struttura economica cantonale»"
Va pure ricordato che,
secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla
tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta
di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000, p. 84-85):
" Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux
sexes révélées par les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux
salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas
question de se baser sur une valeur moyenne entre les salaires des femmes et
des hommes. (…)."
(STCA succitata - la
sottolineatura è del redattore)
In una
sentenza del 5 giugno 2003 nella causa B., inc. n. 35.2003.6, il TCA ha inoltre
sottolineato come il TFA, che ha posto il principio della priorità dei dati
statistici nazionali rispetto a quelli regionali - in alcune sue pronunzie ha
confermato il reddito da invalido fissato sulla base di valori regionali.
Ad esempio,
in una sentenza del 10 agosto 2001 nella causa R., I 474/00 - sentenza che è
poi stata ripresa in più di un giudizio federale (cfr., per es., la STFA del 23
maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 4c, parzialmente pubblicata in
DTF 128 V 174s.) - il TFA ha considerato non censurabile l'applicazione dei
dati relativi alla regione "Svizzera orientale" (TA 13), siccome più
favorevoli all'assicurata rispetto al dato nazionale (cfr. consid. 3c/aa: "Obwohl das Eidgenössische Versicherungsgericht grundsätzlich
die gesamtschweizerischen Werte heranzieht, ist vorliegend auch nicht zu
kritisieren, dass der Berechnung zu Gunsten der Beschwerdeführerin die tieferen
Werte der Region Ostschweiz (TA 13) zu Grunde gelegt worden sind").
Parimenti, nelle sentenze del 30 novembre 2001 nella causa R., I
226/01 e del 20 novembre 2002 nella causa D., I 764/01, l'Alta Corte ha
valutato il reddito da invalido facendo capo al valore afferente al Cantone
Ticino, rispettivamente, alla regione lemanica.
In una
sentenza del 13 giugno 2003 nella causa M., U 236/01, consid. 4.3.2, il TFA ha
ribadito che esso "… non esclude di principio l'applicazione dei valori
regionali, desumibili dalle tabelle TA14 (recte: TA13, n.d.r.) -
(…) -, segnatamente laddove questi appaiono maggiormente favorevoli per
l'assicurato (cfr. sentenza del 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid.
3c/aa)".
In
un'altra sentenza, datata sempre 13 giugno 2003, la nostra Massima Istanza ha
ricordato segnatamente che, citiamo: "… le circostanze del caso concreto
determinano quale sia la tabella da applicare nel caso esaminato. È pertanto
ammissibile ad esempio applicare la tabella TA7, che indica i valori per una
determinata attività, se così facendo è possibile determinare in maniera più
precisa il reddito da invalido (in proposito si veda anche consid. 4c non
pubblicato in DTF 128 V 174). Questa Corte, infine, ha pure ritenuto non
criticabile applicare la tabella TA13, che riferisce dei salari in relazione
alle grandi regioni (sentenza del 10 agosto 2001 in re R. consid. 3c/aa, I
474/00, del 27 marzo 2000 in re P. consid. 3c, I 218/99, del 28 aprile 1999 in
re T. consid. 4c, I 446/98)" (STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I
475/01, consid. 4.4.).
Il
TFA ha ancora ribadito questi concetti in in due recenti sentenze, del 26
agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 7.4 e del 20 aprile 2004 nella
causa K., I 871/02, consid. 6.3.
Su questi
argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT
II-2003, p. 618-621.
2.16
Nella concreta
evenienza, vista la necessità di fare astrazione dalla situazione salariale
concreta, il reddito da invalido deve essere determinato in applicazione dei
dati statistici e, concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei
salari 2002 (l'ultima edizione disponibile), edita dall'Ufficio federale di
statistica.
Conformemente
alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la priorità deve essere
attribuita ai valori statistici regionali (rispetto a quelli raccolti a livello
nazionale, cfr. consid. 2.15.), tornano applicabili i dati afferenti al Ticino
contenuti nella tabella TA13.
Orbene -
utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio
federale di statistica - il ricorrente, svolgendo nel 2002 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato ticinese (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001
U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in
media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'098.--.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 8-2004, p. 94), esso ammonta a fr. 4'272.16
mensili oppure a fr. 51'265.92 per l'intero anno (fr. 4'272.16 x 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 9-2004, p. 87; cfr. DTF
126.
V 81 consid. 7a) - si ottiene, per il 2003, un reddito annuo di fr.
51'928.95.
In
realtà, in applicazione della giurisprudenza di cui alla DTF 128 V 174, il
citato reddito andrebbe adeguato al 2004.
Ora, al
momento attuale, nessun dato relativo al 2004, neppure parziale, è ancora stato
pubblicato dall'Ufficio federale di statistica.
Nondimeno,
considerato che, per i motivi che verranno esposti qui di seguito, il reddito
statistico da invalido va comunque ridotto allo stesso livello del reddito da
valido, l'impossibilità di procedere all'adeguamento 2004 non ha in definitiva
alcuna incidenza sull'esito finale della vertenza.
Il
reddito statistico da invalido supera dell'11.95% quello che il ricorrente
avrebbe conseguito, senza l'infortunio, continuando a svolgere l'attività di
operaio alle dipendenze della ditta __________ di __________ (fr. 45'720.--,
cfr. consid. 2.13.).
Qualora,
già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una persona
assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività equivalente e che
non si possa sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una
retribuzione modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso
negativamente sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da
invalido. Accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla
media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio
realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va
ridotto in proporzione (cfr. AHI 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s.
consid. 3b; STFA del 5 dicembre 2003 nella causa S., I 630/02, consid. 2.2.2 e
del 2 dicembre 2002 nella causa R., I 53/02, consid. 3.3).
Al
riguardo in una sentenza del 20 luglio 2004 nella causa S., I 758/03, l'Alta
Corte ha rilevato quanto segue:
"
4.3
4.3.1
Pour déterminer la perte de gain subie par le
recourant, les premiers juges ont pris en considération au titre du revenu sans
invalidité, le salaire qu'il réalisait en 1996 au service de son ancien
employeur, à savoir 36'000 fr. Or, le salaire auquel pouvaient prétendre les
hommes qui effectuaient des activités simples et répétitives dans le secteur de
l'industrie alimentaire et des boissons d'élevait, en 1996, à 52'027 fr. ([12 x
4'139 fr.] x 41.9 heures: 40 heures; cf. Enquête suisse sur la structure des
salaires [ESS] 1996, TA 1, p. 17, niveau de qualification 4; voir également La
Vie économique 12/2002, p. 88, tableau B 9.2). Dans la mesure où ce revenu
dépasse de 45 pour cent le gain effectivement réalisé par l'assuré, il convient
de calculer le degré d'invalidité de celui-ci en se référant aux données
statistiques prévalant à l'époque de la décision litigieuse, soit en 2002, et
de prendre en considération un revenu mensuel sans invalidité de 4'388 fr. (cf.
ESS 2002, TA 1, p. 43, niveau de qualification 4).
4.3.2
Pour évaluer le gain d'invalide, il y a lieu,
conformément à une jurisprudence bien établie, de se référer aux données
statistiques lorsque, comme en l'espèce, l'assuré n'a pas repris d'activité
lucrative (ATF 126 V 76 consid. 3b/bb, 124 V 322 consid. 3b/aa). Dès lors,
compte tenu d'un salaire mensuel brut de 4'388 fr. (cf. consid. 4.3.1), sous
déduction de 15 pour cent en regard des limitations liées au handicap subi (ATF
126.
V 79 ss. consid. 5b/aa, ainsi que d'une incapacité de travail du recourant
de 50 pour cent, le revenu mensuel d'invalide déterminant s'élève à 1865 fr.
4.3.3
En comparant ce montant avec le revenu sans
invalidité, on obtient une perte de gain de 2'523 fr. correspondant à un taux
d'invalidité de 57,50 pour cent, ouvrant droit à une demi-rente"
In casu, sono dunque realizzati i
presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido (cfr. STCA del 17
maggio 2004 nella causa G.-B., inc. 35.2003.52, nota alle parti), in
applicazione della giurisprudenza appena citata (fr. 51'928.95 decurtati
dell'11.95% = fr. 45'723.44).
In
ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le
circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere
ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In tale contesto, il TFA, in una sentenza del 27
gennaio 2003 nella causa U., U 124/02, ha rilevato quanto segue:
"
(…)
4.2
Bezüglich des von SUVA und Vorinstanz auf Grund
eines Tabellenlohnes aus der Schweizerischen Lohnstrukturerhebung des
Bundesamtes für Statistik (LSE 1998) auf Fr. 44'084.- festgesetzten
Invalideneinkommens nacht die Beschwerdeführerin geltend, dieses dürfe nicht
höher angesetzt werden als das ermittelte hypothetische Einkommen ohne
Gesundheitsschaden (Valideneinkommen) von Fr. 41'308.-. Sie bezieht sich damit sinngemäss
auf die Rechtsprechung, wonach, sofern keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich
sind, dass ein Versicherter sich aus freien Stücken mit einem bescheideneren
Einkommen begnügen wollte (vgl. ZAK 1992 S. 92 Erw. 4a), und weiter anzunehmen
ist, dass er angesichts einer ungenügenden Qualifikation nicht Einkünfte in der
Höhe des erhobenen Durchschnittslohnes erreichen könnte, dieser
Durchschnittswert - bei einer deutlichen Abweichung - um den Prozentsatz
gekürzt werden dann, um welchen der vom Versicherten vor Eintritt des
Gesundheitsschadens erzielte Lohn unter dem durchschnittlich ausgerichteten
Lohn lag (vgl. AHI 1999 S. 240; ZAK 1989 s. 458 f. Erw. 3b; Urteil B. vom 1.
März 2002, I 443/91). Indes vermag die Beschwerdeführerin aus dieser
Rechtsprechung nichts abzuleiten, was ihren Standpunkt stützen könnte: Ein Rentenanspruch
entfiele auch dann, wenn das Invalideneinkommen dem Valideneinkommen von Fr.
41'308.-- angeglichen würde. Entgegen den Ausführungen in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde fehlen nämlich die Voraussetzungen für die
Vornahme von Abzügen vom Invalideneinkommen. Ein leidensbedingter Abzug lässt
sich nicht schon damit begründen, dass der in Betracht fallende Arbeitsmarkt
gesundheitsbedingt eingeschränkt ist. Vielmehr rechtfertigt sich ein Abzug nur,
wenn der Versicherte auch im Rahmen einer geeigneten leichteren Tätigkeit in
der Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist und deshalb mit einem reduzierten Lohn
rechnen muss (vgl. BGE 126 V 78 Erw. 5a/bb). So verhält es sich hier jedoch
nicht. Nicht gegeben sind auch die weiteren Abzugskriterien des Alters, der
Dienstjahre (vgl. hiezu AHI 1999 S. 237), der Nationalität und der
Aufenthaltskategorie sowie der Teilzeitbeschäftigung. Insbesondere vermag der
Umstand, dass die Beschwerdeführerin aus Ex-Jugoslawien stammt, einen Abzug
nicht zu begründen, verfügt sie doch über Deutsch-Kenntnisse und seit dem 1.
Mai 2000 auch über die Niederlassungsbewilligung (Ausweis C). Aus den in den
Akten enthaltenen Stellenbewerbungen ergeben sich denn auch keine Anhaltspunkte
dafür, dass die Vermittlungsfähigkeit aus diesen Gründen eingeschränkt war.
Es muss daher bei der Feststellung bleiben, dass
keine rentenbegründende Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit besteht. (…)."
A fronte
della rendita di invalidità di cui è al beneficio l'assicurato, risulta che il
reddito da invalido considerato dall'Istituto assicuratore convenuto (fr.
36'576.--, ossia l'80% di fr. 45'720.--) è inferiore del 20% rispetto al
reddito derivante dai dati statistici.
A mente
dello scrivente Tribunale, tale riduzione del reddito da invalido consente di
tenere conto, ampiamente, di tutte le circostanze personali e professionali del
caso di specie.
D'altronde,
il TFA, in una sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa L., U 107/03, ha attuato
una deduzione globale del 10%, trattandosi di un assicurato frontaliere, nato
nel 1945, che, a causa del danno infortunistico all'occhio sinistro, era stato
giudicato in grado di svolgere a tempo pieno professioni sostitutive non
necessitanti di una vista stereoscopica.
D'altra
parte, nella già menzionata sentenza del 20 aprile 2004 nella causa K., I
871/02, la Corte federale ha considerato come "piuttosto severa" la
deduzione del 10% decisa dal TCA, trattandosi di un'assicurata, di nazionalità
straniera, che, a causa del danno alla salute, era stata giudicata in grado di
esercitare attività leggere, da svolgere alternativamente in posizione seduta,
eretta e in movimento e in cui non fosse costretta a sollevare pesi superiori
ai 5/6 kg, soltanto nella misura del 60-70%.
Inoltre,
il TCA, nella già citata sentenza del 17 maggio 2004 nella causa G.-B., ha
applicato una deduzione del 10% ad un'assicurata, frontaliera, giudicata in
grado di esercitare, senza scapito di rendimento, un'attività sostitutiva
confacente, che al momento dell'emanazione della decisione impugnata aveva 61
anni.
Il
reddito da invalido ammonta quindi a fr. 36'578.75.
In
conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando
i fr. 36'578.75 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 45'720.-- - risulta essere del 19.99%,
arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di cui alla STFA del 19 dicembre
2003.
nella causa R., U 27/02, consid. 3.2..
Pertanto,
nella misura in cui l'assicuratore LAINF convenuto si è rifiutato di aumentare
la rendita di invalidità del 20% riconosciuta a suo tempo all'assicurato, la
decisione su opposizione impugnata merita di essere confermata.
2.17
In sede di
ricorso, RI1 ha postulato che l' __________ prenda a proprio carico i costi relativi
a perizie ed accertamenti diagnostici, previa presentazione delle pezze
giustificative (cfr. I, p. 6).
Il TCA
non può dare seguito alla pretesa dell'assicurato, già per il solo motivo che
non è stata versata agli atti alcuna nuova documentazione medica.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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