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Decisione

35.2004.26

domanda di revisione di una rendita di invalidità. Aumento del grado di invalidità negato poiché non é stata dimostrata alcuna rilevante modifica della capacità di guadagno dell'assicurato

14 settembre 2004Italiano62 min

Source ti.ch

Fatti

I

mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione ad

una di surriscaldamento economico, non sono motivo di revisione.

Non si

tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della

salute.

Ad

esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le

insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della

commisurazione dell'invalidità.

Ciò che

importa é la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di

rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica

conseguente ad infortunio (art. 4 cpv. 1 LAI, art. 18 cpv. 2 LAINF, art. 9 cpv.

1 OAINF). Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,

l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua

volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in

relazione causale con l'infortunio).

2.10. Con decisione

formale del 12 marzo 2001 (cresciuta in giudicato per quanto attiene alla

rendita di invalidità), l'Istituto assicuratore convenuto ha fissato al 20% il

grado dell'invalidità presentata da RI1.

In

realtà, la rendita di invalidità è stata stabilita facendo una media fra il

tasso derivante dal raffronto dei redditi (15%) e quello relativo all'effettivo

discapito di rendimento nell'abituale attività di operaio, attività che

l'assicurato ha continuato a svolgere anche dopo l'infortunio del luglio 1996

(25%), così come si evince dal verbale relativo al colloquio del 16 febbraio

2001 fra l'ispettore CO1 ed il patrocinatore di RI1:

"

Innanzitutto mi conferma che il signor RI1 ha

sempre ricevuto lo stipendio completo da parte della ditta.

Prende atto delle dichiarazioni del sig. __________

dove risulta raggiunto il rendimento del 75%.

Visto l'esito dell'ENG, non ha nulla in contrario

alla definizione della pratica, anche perché la ditta lo pretende.

(…).

Per quanto riguarda la rendita ribadisco quanto

già discusso a suo tempo:

secondo le attività ancora esigibili risulterebbe

un discapito del 15%; un tasso del 25% sarebbe eccessivo a nostro modo di

vedere vista la lesione e l'età dell'assicurato.

Quindi proposta di soluzione che dovrebbe

accontentare tutte le parti:

tasso del 20% con revisione ogni due/tre anni.

(…)"

(doc. 178)

Occorre

rilevare che, nell'ottica del raffronto dei redditi, è così stata valutata, da

parte del dott. __________, spec. FMH in chirurgia presso la Divisione medica

di __________, l'esigibilità lavorativa:

"

(…).

Bezüglich Körperhaltung (sitzen, gehen, stehen,

kauern, knien, Überkopfarbei­ten) bestehen keinerlei Einschränkungen. Auch das

gelegentliche Besteigen einer Leiter, jedoch nicht das Arbeiten auf solchen ist

Herrn RI1 zumutbar.

Zumutbar sind unseres Erachtens im angestammten

Betrieb die Tätigkeiten an der "orlatrice", "bordatrice", an den kleinen Öfen, aber auch die "pesatura".

Beidhändiges Heben und Tragen von Gewichten von 10 -

15 kg und das rechtsseiti­ge Tragen von Gewichten bis 5 kg, sofern dazu kein grosser

Grobgriff notwendig ist, d.h. ein Tragen mit dem Hakengriff (Henkel, Taschen,

Kübel etc.) oder mit einem mittleren Grobgriff, sind ebenfalls zumutbar.

Nicht mehr zumutbar sind Tätigkeiten, welche mit der

rechten Hand ein kraft­heischendes Arbeiten mit Werkzeugen verlangen, die einen

Griffdurchmesser von weniger als 3 cm haben.

Die zumutbaren Tätigkeiten sind unseres Erachtens,

da kein Karpaltunnelsyndrom nachgewiesen werden konnte, vollschichtig zumutbar,

da für die angeblich nach sechs Stunden Arbeit unerträglich werdenden Schmerzen

in der rechten Hand, auch bei adaptierten Tätigkeiten, keine Erklärung gefunden

werden konnte."

(doc.

152).

È utile

segnalare che l'apprezzamento espresso dal medico fiduciario dell' CO1 é stato

sostanzialmente avallato dal Prof. dott. __________, a quel momento

responsabile della chirurgia della mano presso l'Ospedale cantonale di __________,

autore, per conto dello stesso assicuratore LAINF, della perizia 22 luglio 1999

(cfr. doc. 141 e 149).

2.11. Al precedente

considerando sono state esposte le circostanze che giustificarono, all'epoca,

l'assegnazione all'assicurato di una rendita di invalidità del 20%.

Si tratta

ora di esaminare la situazione esistente nel gennaio 2004 (momento in cui è

stata emanata la decisione su opposizione impugnata).

Nel corso

del mese di luglio 2003, l'insorgente ha chiesto all'Istituto assicuratore

convenuto di riesaminare lo stato della sua mano destra, paventando che nel

frattempo fosse subentrato un peggioramento (cfr. doc. 202: "Il signor RI1

percepisce una rendita CO1 del 20% e continua a lavorare in __________

sull'arco della giornata in misura ridotta (80%). Il nostro assistito sostiene

che il ritmo di lavoro è comunque molto duro e che la mano continua a fargli

male, anche quando si ferma per riposarsi. I dolori non si sono attenuati,

nemmeno durante le due settimane di ferie godute al mare. A questo punto, il

nostro assistito teme che lo stato di salute della propria mano sia peggiorato

in questi ultimi anni. A questo proposito chiede che la CO1 disponga per una

visita medica specialistica, onde valutare la reale situazione in cui versa

oggi la mano del signor RI1" - la sottolineatura è del redattore).

Istruendo

la pratica, l'assicuratore infortuni ha, dapprima, interpellato la __________

in merito al rendimento dimostrato dell'insorgente e, successivamente,

predisposto una visita medica di controllo da parte del dott. __________, spec.

FMH in chirurgia.

Il datore

di lavoro, sentito in data 4 settembre 2003, ha in particolare indicato che il

rendimento dell'assicurato sicuramente non superava l'80% e, d'altra parte, che

le mansioni affidategli, definite "leggere", erano adeguate alle sue

condizioni di salute:

"

(…).

Chiesto lumi circa l'effettiva attività svolta attualmente dal

signor RI1 e questo alla luce dell'istanza inoltrata dall' RA1, Segretariato di

__________, in data 24.7.2003.

I miei interlocutori mi confermano che il signor RI1, a tutt'oggi,

è sem­pre occupato nel Settore MM (Metalli e Monete) e si occupa di piccoli

lavori sui semilavorati (monete, lingotti, ecc.).

Lavori di orlatura, bordatura, ricottura (piccolo forno) e

limatura.

Non confrontato con pesi importanti. II peso delle monete e dei

lingotti è minimo e anche quando deve spostare i contenitori contenenti

quest'ultima (tableau o vaschette) il peso non supera i

7-8 kg.

Anche per quanto riguarda l'attrezzatura necessaria per i tipi di

lavorazione suindicati il peso dei singolo attrezzo o di una componente delle

macchine non supera il kilogrammo.

Attualmente occupato sull'arco dell'intera giornata - presenza

dalle ore 07.30 alle ore 11.45 e dalle ore 12.45 alle ore 17.00 - con un

rendimento, tenuto conto delle difficoltà tuttora presenti, ridotto rispetto a

quello che potrebbe avere un operaio senza limitazioni funzionati.

La ditta negli ultimi tempi non ha più controllato in modo

approfondito l'effettivo rendimento. Sulla base dei dati conosciuti possono

comunque si­curamente dichiarare che quest'ultimo non supera in alcun modo l'80%.

AI di là dell'effettivo rendimento - comunque ridotto rispetto ad

un operaio senza problemi fisici - la __________ è soddisfatta dell'operato dei

signor RI1.

Proprio per questo fatto negli ultimi tre anni - già tenuto conto

della rendita d'invalidità versata dalla CO1 - la ditta ha corrisposto i

normali aumenti di categoria.

Passato da uno stipendio mensile dì fr. 2'830.- del 2001 a quello

di

fr. 2'880.- nel 2002 per poi arrivare da uno stipendio mensile di

fr. 2'900.­- nel 2003 (stipendio mensile versato per 13

mensilità).

La ditta è comunque cosciente del fatto che il signor RI1 ha delle

difficol­tà dovute ai postumi dell'infortunio assicurato presso il nostro

Istituto.

Proprio per questo fatto cerca in tutti i modi di non affidargli

lavori che ren­derebbero ancora più difficoltoso il suo operato.

Considerandi

II lavoro attualmente affidato viene definito come un lavoro

"leggero" adatto alle attuali condizioni di salute dell'operaio.

All'interno della struttura __________ non si vedono altre

soluzioni possibili."

(doc. 203).

La visita

medica eseguita dal dott. __________ ha avuto luogo il 20 ottobre 2003.

Il citato

medico di __________, tenuto conto della situazione oggettivabile a livello

dell'estremità superiore destra, ha giudicato RI1 ulteriormente abile al lavoro

nei limiti della rendita di invalidità in vigore:

"

(…).

Siamo dunque a distanza di oltre 7 anni da un infortunio

professionale, durante il quale l'assicurato ha subito uno schiacciamento della

mano destra, risp. frattura sotto-capitale metacarpale III, vasta ferita lacero-contusa

al palmo, sublussazione alla base metacarpale IV della mano dominante, disin­serzione

parziale della muscolatura del tenar nonché un'apertura della guaina tendinea

III, lesioni trattate con revisione, suture ed osteosintesi mediante fili di Kirschner

(osso metacarpale III), lo stesso giorno.

II signor RI1 invece non ha subito delle lesioni neuro-vascolari

significanti.

Stato dopo artrolisi secondaria all'AIFP III e V nel maggio 1997 e

successiva rieducazione, anche a titolo stazionario, addirittura a due riprese

(fino nel 1997).

Nonostante tutte le cure e malgrado la giovane età dell'assicurato,

non era possibile impedire una sindrome algodistrofica secondaria, poiché

favorita in modo notevole da un importante tabagismo, praticato fin oltre il

2000!

Dal marzo 2001, l'assicurato per gli esiti dell'infortunio e in

qualità di operaio industriale è a benefi­cio di una rendita d'invalidità CO1 del

20% (+ IMI del 25%).

A varie riprese vengono ritenuti esigibili i lavori all'orlatrice,

bordatrice, ai piccoli forni e pure alla pe­satura.

Erano scomparsi degli iniziali segni di una sindrome del tunnel carpale

a destra, per cui rinviamo an­che all'esame elettro-fisiologico del 2001.

Entro il 1999 sono scomparsi pure i disturbi distrofici, ma

rimasto un deficit estensorio all'AIFP III-V. La frattura sotto-capitale metacarpale

III è consolidata senza alcuna posizione viziosa.

Per i risultati clinici/strumentali documentati in maggio 1999,

rinviamo al 1° cpv. (riassunto degli at­ti).

Allo stato attuale (per cui rimandiamo alla fotodocumentazione

dettagliata) oggettivamente riscon­triamo un trofismo muscolare simmetrico, una

diminuzione della forza bruta alla mano destra nella misura del 30% (del 1999

nella misura dei 60%), un miglioramento del deficit estensorio III e IV di 5°,

un aumento del deficit estensorio al V° raggio di 10°.

Tutti gli arti referti sono rimasti immutati.

Inoltre non si riscontrano dei segni distrofici o irritativi

(segnatamente nessun sospetto di tendinite o epicondilite).

Anche alla compressione locale lungo tutto il braccio destro non

vengono lamentati dei dolori né si notano delle reazioni antalgiche.

Anamnesticamente il signor RI1 tuttavia, la sera accusa dei

disturbi saltuari, lungo la ma­no/avambraccio destri, per cui chiede di poter

usufruire di un medicamento del tipo anti­reumatico/analgesico, in caso di

bisogno.

La CO1 può dar seguito a questa richiesta (o Aulin o una pomata

con le medesime caratteristiche, ma non tutte e due le forme insieme), sempre a

condizione che il signor RI1 non sia più a dipen­denza della nicotina (secondo

l'assicurato tabagismo abbandonato da 2 anni).

Per tale motivo la CO1 in data odierna ha provveduto anche per un

controllo del siero.

A parte questo non sono indicate altre cure specifiche, come

sedute fisioterapiche e tanto meno degli ulteriori interventi chirurgici.

II signor RI1 viene informato in modo esaustivo circa le nostre

conclusioni e continua a figurare abile al lavoro nella misura della rendita

in vigore (esigibilità di lavoro e tasso della menomazio­ne all'integrità

invariati)."

(doc. 207).

Il

ricorrente è stato licenziato con effetto a far tempo dal 1° aprile 2004 (cfr.

doc. C).

Unitamente

al ricorso, è stata prodotta una dichiarazione, datata 2 aprile 2004, della

ditta __________, secondo la quale non sarebbe più stato possibile offrire

all'assicurato un'attività idonea a fronte della situazione della mano destra,

la quale precludeva un rendimento superiore al 70% (cfr. doc. E).

D'altro

canto, a mente dell'insorgente, anche in attività alternative, non qualificate

e leggere, il suo rendimento sarebbe limitato nella misura del 20% almeno (cfr.

I, p. 4s.).

2.12

Chiamato ora

a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che l'impugnata decisione

dell'Istituto assicuratore convenuto, mediante la quale è stato negato un

aumento del grado di invalidità, meriti di essere confermata.

A

prescindere dalla questione a sapere se il licenziamento di RI1 da parte della

ditta __________ sia o meno stato determinato da ragioni inerenti l'infortunio

assicurato - questione che può quindi rimanere irrisolta - i presupposti per

procedere ad una revisione della rendita di invalidità non appaiono comunque

adempiuti.

In

effetti, con riferimento al mercato generale del lavoro, esercitando

un'attività sostitutiva, il ricorrente è in grado di realizzare un reddito

inferiore, al massimo, del 20% a quello che egli avrebbe conseguito qualora non

fosse sopravvenuto l'infortunio del 1996.

Attentamente

esaminata la documentazione medica presente all'inserto - in particolare, i

rapporti 18 maggio e 26 ottobre 1999 del dott. __________ (cfr. doc. 136, p.

21s. e 152), 22 luglio e 6 ottobre 1999 del Prof. dott. __________ (cfr. doc.

141.

e 149), le risultanze degli esami elettroneurografici del 20 settembre 1999

e del 19 gennaio 2001 (cfr. doc. 146 e 173), nonché, infine, il referto 20

ottobre 2003 del dott. __________ (cfr. doc. 207), il quale ha riscontrato una

situazione, a livello della mano destra, per certi versi persino migliore

rispetto a quella esistente al momento della costituzione della rendita di

invalidità - secondo questa Corte, è plausibile che RI1 sia in grado di

esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa

che rispetti gli impedimenti dettati dagli specialisti interpellati

dall'Istituto assicuratore convenuto.

In simili

condizioni, non è necessario dare seguito al provvedimento probatorio richiesto

dall'insorgente (perizia medica giudiziaria; cfr. I).

Al

riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV

Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

D'altro

canto, a mente del TCA, si deve ritenere che le opportunità di reperire

un'attività che sia conciliabile con i disturbi accusati dall'assicurato nonché

con le sue condizioni personali, non devono essere considerate irrealistiche o

eccezionali ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. RCC 1991, p. 332

consid. 3c).

Non si

ignorano certo le difficoltà che presenta il mercato del lavoro svizzero.

Tuttavia, ciò rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. In effetti,

secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per

valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA 10.9.1998 in re S.

inedita; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106

consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente

all’interessato non é reperibile in concreto, questo é dovuto alla congiuntura

del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del

lavoro, né assicurazione contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono

tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991

p. 332 consid. 3b, P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,

Tesi Friborgo 1995, p. 83). In tale ipotesi deve semmai

intervenire l'assicurazione contro la disoccupazione.

Parimenti

estranei all'invalidità sono l'età e la mancanza di formazione

dell'interessato, fattori che, di per sé, non possono influire sulla sua

determinazione. Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha, in

effetti, stabilito che l'assicurazione per l'invalidità - ma lo stesso vale

anche per l'assicurazione infortuni - non è tenuta a rispondere, qualora

l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a

causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare

concretamente un'occupazione (cfr. STFA del 9 maggio 2001 nella causa D., I 147/01 e del 2 dicembre 2002

nella causa C., U 388/01).

Questa

Corte osserva infine che se è vero che il mercato del lavoro accessibile agli

assicurati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale è in

generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (cfr.

RCC 1989, p. 331 consid. 4a)), è altrettanto vero che nell'industria e

nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più

spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e

sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid.

3b, STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3).

Anche in

questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori

ausiliari, così come é il caso per il settore delle prestazioni di servizio.

Del

resto, va sottolineato che tanto il TFA quanto il TCA, in casi con limitazioni

funzionali analoghe a quelle presentate dal ricorrente, hanno già ripetutamente

deciso che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui mettere a frutto la

propria capacità lavorativa residua.

In una

sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio,

ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità

lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato

cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in

particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10

kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti

non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i

60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il

braccio adominante.

La Corte

federale stessa è pervenuta alla medesima conclusione in una sentenza del 7

agosto 2001 nella causa K., U 240/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U

439, p. 347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei

deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di

svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza

con la mano destra, nonché il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg, e

pertanto ritenuto praticamente monco di una mano:

"

(…).

Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in

der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als

Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt -

nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann

ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen

rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu

2.

kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei

auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im

Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a.

Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen

Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als

Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt

werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich

vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent

ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer

hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht

erfolgreich beendet hat.

Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen

Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen

Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe

Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen

verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und

Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321

Erw. 3b am Ende)."

(STFA succitata, consid. 3b)

In una

sentenza dell'11 settembre 2000 nella causa C.-F., inc. 35.1997.23 -

integralmente confermata dal TFA con sentenza dell'8 maggio 2002, U 449/00 - il

TCA ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che,

secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata

praticamente inutilizzabile, ad eccezione per delle prese a tre dita senza

forza.

2.13

Per quanto

concerne il reddito da valido, sulla scorta dei dati che figurano

all'incarto (cfr. doc. 204, p. 2 e 213), l'assicurato avrebbe guadagnato, nel

2004.

(cfr., a questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.),

qualora non fosse rimasto vittima dell'infortunio del luglio 1996, un importo

annuo di fr. 45'720.--, così come indicato dall' CO1 nella decisione su

opposizione del 27 gennaio 2004 (cfr. doc. 214, p. 3).

Tale

importo, del resto, non è stato contestato dall'assicurato.

2.14

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, il TCA osserva quanto

segue.

Trattandosi

della determinazione del reddito ipotetico da invalido conseguibile da

manodopera maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate,

svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro

equilibrato, questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha

stabilito, in una sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 p.

183, che il reddito annuo ammonta:

per il 1992 fr. 34'000.--

per il 1993 fr. 34'500.--

per il 1994 fr. 35'000.--

per il 1995 fr. 35'000.--

Il TCA ha, poi, escluso

cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996, l'importo di fr.

35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re M.). Simile aumento è, poi, stato escluso

anche per il 1997 (STCA 18 marzo 1998 in re O.), per il 1998 (STCA 19 giugno

1998.

in re M.) e per il 1999 (cfr. STCA 28 gennaio 2000 in re C.).

Per un certo periodo, questi

parametri sono stati approvati dal TFA, in particolare nella sentenza

pubblicata in RAMI 1998 U 292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.).

In una sentenza del 27

ottobre 1999 nella causa S., pubblicata in SVR 2000 IV N° 21, il TCA ha

riconfermato la propria giurisprudenza, dopo avere constatato che i salari di

riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i risultati

dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio federale di

statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.; Pratique VSI

2000.

pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito

dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56;

Pratique VSI 2000 pag. 85-86).

La giurisprudenza federale

relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto

di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni

(cfr., a tale proposito, D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e

giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT

II-2001, p. 593 segg. (p. 602-606)).

In una sentenza del 30 giugno

2000.

nella causa B. (I 411/98) - pervenuta al TCA il 24 luglio 2000 - l'Alta

Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del suo

esame:

" (…)

3.

- b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale ha

invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in

particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria

giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento

ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte

confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di

fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media

conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati

con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no. 55 pag.

186.

consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati

statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è

stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale

delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione.

4.

- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza

stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in

primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato.

Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo,

possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti

dalle statistiche salariali.

La questione di sapere se e in quale misura i salari medi

fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle

circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto

(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi

che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto

del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo,

come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul

reddito di lavoro.

Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare -

percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata

dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza

valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una

riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).

5.

- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo

cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro

equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti

allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze

specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze

poste dalla nuova giurisprudenza precitata.

In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione

amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati

all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla

recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai

provvedimenti professionali in lite."

(STFA succitata)

La nostra Corte federale

ha pure emesso numerose sentenze in materia d'assicurazione contro gli infortuni.

Si tratta di fattispecie in cui questo TCA aveva proceduto a quantificare il

reddito da invalido in applicazione della suesposta prassi, a discapito della

valutazione operata dall'INSAI sulla base dei dati risultanti dalla

documentazione sui posti di lavoro (DPL).

La prima di queste

pronunzie è stata emanata nella causa INSAI c/ L., U 181/98 e reca la data del

22.

maggio 2001. Essa è stata successivamente confermata con i seguenti giudizi:

STFA 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 286/98; 31 maggio 2001 nella

causa INSAI c/ M., U 275/98; 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 279/98;

11.

giugno 2001 nella causa INSAI c/ M., U 17/99; 11 giugno 2001 nella causa

INSAI c/ S., U 285/98; 19 giugno 2001 nella causa INSAI c/ P., U 271/98; 21

giugno 2001 nella causa R. c/ INSAI, U 349/98; 27 giugno 2001 nella causa INSAI

c/ B., U 362/98; 28 giugno 2001 nella causa INSAI c/ C.-D. C., U 18/99; 2

luglio 2001 nella causa INSAI c/ F., U 4/99; 9 luglio 2001 nella causa INSAI c/

M., U 142/99; 10 luglio 2001 nella causa UAI c/ C. e INSAI c/ C., I 442/99 + U

256/99; 18 luglio 2001 nella causa G. c/ INSAI e INSAI c/ G., U 154 + 163/99;

19.

luglio 2001 nella causa INSAI c/ T., U 190/99; 27 luglio 2001 nella causa

INSAI c/ B., U 252/99; 31 luglio 2001 nella causa G., U 311/99; 5 ottobre 2001

nella causa INSAI c/ B., U 165/00; 5 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ I., U

91/00; 10 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ C., U 217+225/00; 16 ottobre 2001

nella causa M., U 301/00; 13 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ L., U 41/00; 19

febbraio 2002 nella causa INSAI c/ C., U 99/00; 19 febbraio 2002 nella causa

INSAI c/ C., U 268/00; 5 marzo 2002 nella causa INSAI c/ CE fu M., U 155/00; 15

marzo 2002 nella causa A. c/ INSAI e INSAI c/ A., U 220 + 238/00; 18 marzo 2002

nella causa INSAI c/ K., U 239/00; 18 marzo 2002 nella causa INSAI c/ P.S., U

235/00; 24 aprile 2002 nella causa INSAI c/ R., U 240/00; 30 aprile 2002 nella

causa INSAI c/ P., U 241/00; 8 maggio 2002 nella causa C.-F., U 449/00; 23

maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00).

Sostanzialmente, il TFA ha

approvato i dati salariali utilizzati dall'INSAI, dopo avere anche verificato,

in applicazione della DTF 126 V 75ss., che, nel caso di specie, l'importo

ritenuto dall'assicuratore LAINF appariva plausibile alla luce dei dati dedotti

dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale

di statistica, considerata la possibilità di ridurre il salario statistico fino

al limite massimo del 25%:

" (…)

Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche

dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le

istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo

prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in

particolare, il reddito ipotetico da invalido, i primi giudici, in modifica di

quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi

della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario

di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno

ritenuto l'importo di fr. 35'000.--, che corrispondeva negli anni dal 1994 al

1998.

alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese

da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività

leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati

statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è

stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg.

c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito

che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo

luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato.

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un

mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in

attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare

riferimento alle specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non

soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata

(nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio

2001.

in re R., I 10/00 e 30 giugno 2000 in re B, I 411/98). Il giudizio

querelato non può quindi essere tutelato.

e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti

presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attività leggere,

che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario, i

dipendenti di tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr.

42'030.--. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla

valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo

stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei

salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la

retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazione

semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr. 54'245.--

(fr. 4'294.-- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi della

giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del

caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario

statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%.

3.

- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità (fr. 50'568.-- annui) non è mai stato contestato

dalle parti in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce

all'opponente il diritto ad una rendita calcolata su un'invalidità del solo 17%

merita di essere ristabilita."

(STFA 22 maggio 2001 nella causa L.

c/ INSAI, p. 4ss.)

L'Alta Corte nelle

sentenze menzionate non aveva comunque risolto la questione di principio a

sapere quale deve essere, in materia di assicurazione contro gli infortuni, il

rapporto tra i dati dell'Ufficio federale di statistica (ai quali il TFA fa

costantemente riferimento nella giurisprudenza pubblicata, cfr. DTF 124 V

323-324 e DTF 126 V 75) e le DPL (cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze …, p.

604-605).

Tale questione è stata

invece affrontata in una sentenza del 28 agosto 2003 nella causa C., U 35/00 +

U 47/00, pubblicata in DTF 129 V 472ss. (= RAMI 2003 U 494, p. 383ss.), in cui

il TFA - dopo avere sottolineato le difficoltà che comporta il volere imporre un

ordine di priorità fra dati statistici e DPL, siccome ognuno

dei due metodi presenta vantaggi e svantaggi (cfr. DTF 129 V 477, consid.

4.2

) - ha definito quali sono i presupposti che devono essere soddisfatti

affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base

dei salari DPL:

"

(…).

Weil die Invaliditätsbemessung aufgrund

hypothetischer Vergleichseinkommen und unter Berücksichtigung des in Betracht

fallenden (ausgeglichenen) allgemeinen Arbeitsmarktes zu erfolgen hat, müssen die

DAP auch im konkreten Einzelfall repräsentativ sein. Es genügt daher nicht,

wenn lediglich ein einziger oder einige wenige zumutbare Arbeitsplätze

angegeben werden, weil es sich dabei sowohl hinsichtlich der Tätigkeit als auch

des bezahlten Lohnes um Sonder- oder Ausnahmefälle handeln kann. Unbeachtlich

ist, ob der Arbeitsplatz frei oder besetzt ist, weil die Invaliditätsbemessung

auf der Fiktion eines ausgeglichenen Arbeitsmarktes beruht (BGE110 V 276 Erw.

4b; AHI 1998 S. 291 Erw. 3b). Wenn die Vorinstanz eine Mindestzahl von fünf

zumutbaren Arbeitsplätzen voraussetzt, so erscheint dies in quantitativer

Hinsicht in der Regel als genügend. Im Hinblick auf die geforderte

Repräsentativität der DAP-Profile und der daraus abgeleiteten Lohnangaben hat

der Unfallversicherer im Sinne einer qualitativen Anforderung jedoch,

zusätzlich zur Auflage von mindestens fünf DAP-Blättern, Angaben zu machen über

die Gesamtzahl der aufgrund der gegebenen Behinderung in Fragekommenden

dokumentierten Arbeitsplätze, über den Höchst- und den Tiefstlohn sowie über

den Durchschnittslohn der dem jeweils verwendeten Behinderungsprofil

entsprechenden Gruppe. Damit wird auch die Überprüfung des Auswahlermessens

hinreichend ermöglicht, und zwar in dem Sinne, dass die Kenntnis der dem verwendeten

Behinderungsprofil entsprechenden Gesamtzahl behinderungsbedingt in Frage

kommender Arbeitsplätze sowie des Höchst-, Tiefst- und Durchschnittslohnes im

Bereich des Suchergebnisses eine zuverlässige Beurteilung der von der SUVA

verwendeten DAP-Löhne hinsichtlich ihrer Repräsentativität erlaubt. Das

rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass die SUVA die für die

Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen DAP-Profile mit den

erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte Person Gelegenheit

hat, sich hiezu zu äussern (vgl. Art. 122 lit. a UVV,

gültig gewesen bis 31. Dezember 2000 [AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE 115 V 297 ff.). Allfällige

Einwendungen der versicherten Person bezüglich des Auswahlermessens und der

Repräsentativität der DAP-Blätter im Einzelfall sind grundsätzlich im

Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die SUVA im Einspracheentscheid

damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht in der Lage, im Einzelfall

den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich

abgestellt werden; die SUVA hat diesfalls im Einspracheentscheid die

Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es

Sache des angerufenen Gerichts, die Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung

zu prüfen, gegebenenfalls die Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an

Stelle des DAP-Lohnvergleichs einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE

vorzunehmen"

(DTF succitata, consid. 4.2.2)

Al riguardo,

cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti

dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623.

2.15

Partendo

dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici

validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA (cfr. STFA del

23.

maggio 2002 nella causa D., U 234/00 e del 30 aprile 2002 nella causa P., U

241/00) - si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino,

Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media

nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe

effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno

alla salute, questo TCA, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R.,

pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - successivamente

confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA del 17 aprile 2001

nella causa B. e del 22 maggio 2001 nella causa M.) - sentito preliminarmente

il parere dell'allora direttore, dottor __________, ha così precisato la

propria giurisprudenza:

" In

data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,

direttore, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle

assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in

molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da

invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di

salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare

utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,

cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e

per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza

federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine

di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario

conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del

danno alla salute), mi occorre sapere:

- possiamo

utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è

anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

- In caso di

risposta negativa:

Perché no? Quale

coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo

alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. Vbis)

Il dottor __________ ha così

risposto in data 14 agosto 2000:

"

(…)

Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia

definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è

possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità

regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità

statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori

dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua

lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista

statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998

(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di

qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

- Nel 1998

(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo

esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi

al mese (cfr. tabella TA13).

- È ancora

possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa

categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il

settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di

lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche

la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),

ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. Vbis)

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che

nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che

riflette i salari versati nella nostra regione.

Se si ignorasse questo

aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale

occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il

paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323;

Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali

irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce

l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22

maggio 2000 nella causa I., I 312/99; DTF 126 I 76).

Del resto, il TFA, nella

sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto

dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag.

485.

"du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W.

citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners

(Thurgau)".

Nella sentenza pubblicata

in SVR 2000 IV Nr. 21, il TCA ha al riguardo precisato:

" La

necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino

risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28

settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. Ricciardi del 14 agosto 1999

«Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati

disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle

condizioni sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati

aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:

«(…)

Su scala federale la statistica

ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la

struttura dei salari in Svizzera.

A livello regionale, le informazioni di

cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei

salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che

nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per

quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni

supplementari.

Il calcolo dei dati regionali (grandi

regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera,

schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.

Non si è certi tuttavia in che misura

questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.

Per i prossimi anni è inoltre probabile

che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere

a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il

Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di

ponderazione della struttura economica cantonale»"

Va pure ricordato che,

secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla

tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta

di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000, p. 84-85):

" Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux

sexes révélées par les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux

salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas

question de se baser sur une valeur moyenne entre les salaires des femmes et

des hommes. (…)."

(STCA succitata - la

sottolineatura è del redattore)

In una

sentenza del 5 giugno 2003 nella causa B., inc. n. 35.2003.6, il TCA ha inoltre

sottolineato come il TFA, che ha posto il principio della priorità dei dati

statistici nazionali rispetto a quelli regionali - in alcune sue pronunzie ha

confermato il reddito da invalido fissato sulla base di valori regionali.

Ad esempio,

in una sentenza del 10 agosto 2001 nella causa R., I 474/00 - sentenza che è

poi stata ripresa in più di un giudizio federale (cfr., per es., la STFA del 23

maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 4c, parzialmente pubblicata in

DTF 128 V 174s.) - il TFA ha considerato non censurabile l'applicazione dei

dati relativi alla regione "Svizzera orientale" (TA 13), siccome più

favorevoli all'assicurata rispetto al dato nazionale (cfr. consid. 3c/aa: "Obwohl das Eidgenössische Versicherungsgericht grundsätzlich

die gesamtschweizerischen Werte heranzieht, ist vorliegend auch nicht zu

kritisieren, dass der Berechnung zu Gunsten der Beschwerdeführerin die tieferen

Werte der Region Ostschweiz (TA 13) zu Grunde gelegt worden sind").

Parimenti, nelle sentenze del 30 novembre 2001 nella causa R., I

226/01 e del 20 novembre 2002 nella causa D., I 764/01, l'Alta Corte ha

valutato il reddito da invalido facendo capo al valore afferente al Cantone

Ticino, rispettivamente, alla regione lemanica.

In una

sentenza del 13 giugno 2003 nella causa M., U 236/01, consid. 4.3.2, il TFA ha

ribadito che esso "… non esclude di principio l'applicazione dei valori

regionali, desumibili dalle tabelle TA14 (recte: TA13, n.d.r.) -

(…) -, segnatamente laddove questi appaiono maggiormente favorevoli per

l'assicurato (cfr. sentenza del 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid.

3c/aa)".

In

un'altra sentenza, datata sempre 13 giugno 2003, la nostra Massima Istanza ha

ricordato segnatamente che, citiamo: "… le circostanze del caso concreto

determinano quale sia la tabella da applicare nel caso esaminato. È pertanto

ammissibile ad esempio applicare la tabella TA7, che indica i valori per una

determinata attività, se così facendo è possibile determinare in maniera più

precisa il reddito da invalido (in proposito si veda anche consid. 4c non

pubblicato in DTF 128 V 174). Questa Corte, infine, ha pure ritenuto non

criticabile applicare la tabella TA13, che riferisce dei salari in relazione

alle grandi regioni (sentenza del 10 agosto 2001 in re R. consid. 3c/aa, I

474/00, del 27 marzo 2000 in re P. consid. 3c, I 218/99, del 28 aprile 1999 in

re T. consid. 4c, I 446/98)" (STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I

475/01, consid. 4.4.).

Il

TFA ha ancora ribadito questi concetti in in due recenti sentenze, del 26

agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 7.4 e del 20 aprile 2004 nella

causa K., I 871/02, consid. 6.3.

Su questi

argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT

II-2003, p. 618-621.

2.16

Nella concreta

evenienza, vista la necessità di fare astrazione dalla situazione salariale

concreta, il reddito da invalido deve essere determinato in applicazione dei

dati statistici e, concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei

salari 2002 (l'ultima edizione disponibile), edita dall'Ufficio federale di

statistica.

Conformemente

alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la priorità deve essere

attribuita ai valori statistici regionali (rispetto a quelli raccolti a livello

nazionale, cfr. consid. 2.15.), tornano applicabili i dati afferenti al Ticino

contenuti nella tabella TA13.

Orbene -

utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica - il ricorrente, svolgendo nel 2002 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato ticinese (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in

media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'098.--.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 8-2004, p. 94), esso ammonta a fr. 4'272.16

mensili oppure a fr. 51'265.92 per l'intero anno (fr. 4'272.16 x 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 9-2004, p. 87; cfr. DTF

126.

V 81 consid. 7a) - si ottiene, per il 2003, un reddito annuo di fr.

51'928.95.

In

realtà, in applicazione della giurisprudenza di cui alla DTF 128 V 174, il

citato reddito andrebbe adeguato al 2004.

Ora, al

momento attuale, nessun dato relativo al 2004, neppure parziale, è ancora stato

pubblicato dall'Ufficio federale di statistica.

Nondimeno,

considerato che, per i motivi che verranno esposti qui di seguito, il reddito

statistico da invalido va comunque ridotto allo stesso livello del reddito da

valido, l'impossibilità di procedere all'adeguamento 2004 non ha in definitiva

alcuna incidenza sull'esito finale della vertenza.

Il

reddito statistico da invalido supera dell'11.95% quello che il ricorrente

avrebbe conseguito, senza l'infortunio, continuando a svolgere l'attività di

operaio alle dipendenze della ditta __________ di __________ (fr. 45'720.--,

cfr. consid. 2.13.).

Qualora,

già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una persona

assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività equivalente e che

non si possa sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una

retribuzione modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso

negativamente sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da

invalido. Accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla

media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio

realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va

ridotto in proporzione (cfr. AHI 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s.

consid. 3b; STFA del 5 dicembre 2003 nella causa S., I 630/02, consid. 2.2.2 e

del 2 dicembre 2002 nella causa R., I 53/02, consid. 3.3).

Al

riguardo in una sentenza del 20 luglio 2004 nella causa S., I 758/03, l'Alta

Corte ha rilevato quanto segue:

"

4.3

4.3.1

Pour déterminer la perte de gain subie par le

recourant, les premiers juges ont pris en considération au titre du revenu sans

invalidité, le salaire qu'il réalisait en 1996 au service de son ancien

employeur, à savoir 36'000 fr. Or, le salaire auquel pouvaient prétendre les

hommes qui effectuaient des activités simples et répétitives dans le secteur de

l'industrie alimentaire et des boissons d'élevait, en 1996, à 52'027 fr. ([12 x

4'139 fr.] x 41.9 heures: 40 heures; cf. Enquête suisse sur la structure des

salaires [ESS] 1996, TA 1, p. 17, niveau de qualification 4; voir également La

Vie économique 12/2002, p. 88, tableau B 9.2). Dans la mesure où ce revenu

dépasse de 45 pour cent le gain effectivement réalisé par l'assuré, il convient

de calculer le degré d'invalidité de celui-ci en se référant aux données

statistiques prévalant à l'époque de la décision litigieuse, soit en 2002, et

de prendre en considération un revenu mensuel sans invalidité de 4'388 fr. (cf.

ESS 2002, TA 1, p. 43, niveau de qualification 4).

4.3.2

Pour évaluer le gain d'invalide, il y a lieu,

conformément à une jurisprudence bien établie, de se référer aux données

statistiques lorsque, comme en l'espèce, l'assuré n'a pas repris d'activité

lucrative (ATF 126 V 76 consid. 3b/bb, 124 V 322 consid. 3b/aa). Dès lors,

compte tenu d'un salaire mensuel brut de 4'388 fr. (cf. consid. 4.3.1), sous

déduction de 15 pour cent en regard des limitations liées au handicap subi (ATF

126.

V 79 ss. consid. 5b/aa, ainsi que d'une incapacité de travail du recourant

de 50 pour cent, le revenu mensuel d'invalide déterminant s'élève à 1865 fr.

4.3.3

En comparant ce montant avec le revenu sans

invalidité, on obtient une perte de gain de 2'523 fr. correspondant à un taux

d'invalidité de 57,50 pour cent, ouvrant droit à une demi-rente"

In casu, sono dunque realizzati i

presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido (cfr. STCA del 17

maggio 2004 nella causa G.-B., inc. 35.2003.52, nota alle parti), in

applicazione della giurisprudenza appena citata (fr. 51'928.95 decurtati

dell'11.95% = fr. 45'723.44).

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In tale contesto, il TFA, in una sentenza del 27

gennaio 2003 nella causa U., U 124/02, ha rilevato quanto segue:

"

(…)

4.2

Bezüglich des von SUVA und Vorinstanz auf Grund

eines Tabellenlohnes aus der Schweizerischen Lohnstrukturerhebung des

Bundesamtes für Statistik (LSE 1998) auf Fr. 44'084.- festgesetzten

Invalideneinkommens nacht die Beschwerdeführerin geltend, dieses dürfe nicht

höher angesetzt werden als das ermittelte hypothetische Einkommen ohne

Gesundheitsschaden (Valideneinkommen) von Fr. 41'308.-. Sie bezieht sich damit sinngemäss

auf die Rechtsprechung, wonach, sofern keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich

sind, dass ein Versicherter sich aus freien Stücken mit einem bescheideneren

Einkommen begnügen wollte (vgl. ZAK 1992 S. 92 Erw. 4a), und weiter anzunehmen

ist, dass er angesichts einer ungenügenden Qualifikation nicht Einkünfte in der

Höhe des erhobenen Durchschnittslohnes erreichen könnte, dieser

Durchschnittswert - bei einer deutlichen Abweichung - um den Prozentsatz

gekürzt werden dann, um welchen der vom Versicherten vor Eintritt des

Gesundheitsschadens erzielte Lohn unter dem durchschnittlich ausgerichteten

Lohn lag (vgl. AHI 1999 S. 240; ZAK 1989 s. 458 f. Erw. 3b; Urteil B. vom 1.

März 2002, I 443/91). Indes vermag die Beschwerdeführerin aus dieser

Rechtsprechung nichts abzuleiten, was ihren Standpunkt stützen könnte: Ein Rentenanspruch

entfiele auch dann, wenn das Invalideneinkommen dem Valideneinkommen von Fr.

41'308.-- angeglichen würde. Entgegen den Ausführungen in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde fehlen nämlich die Voraussetzungen für die

Vornahme von Abzügen vom Invalideneinkommen. Ein leidensbedingter Abzug lässt

sich nicht schon damit begründen, dass der in Betracht fallende Arbeitsmarkt

gesundheitsbedingt eingeschränkt ist. Vielmehr rechtfertigt sich ein Abzug nur,

wenn der Versicherte auch im Rahmen einer geeigneten leichteren Tätigkeit in

der Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist und deshalb mit einem reduzierten Lohn

rechnen muss (vgl. BGE 126 V 78 Erw. 5a/bb). So verhält es sich hier jedoch

nicht. Nicht gegeben sind auch die weiteren Abzugskriterien des Alters, der

Dienstjahre (vgl. hiezu AHI 1999 S. 237), der Nationalität und der

Aufenthaltskategorie sowie der Teilzeitbeschäftigung. Insbesondere vermag der

Umstand, dass die Beschwerdeführerin aus Ex-Jugoslawien stammt, einen Abzug

nicht zu begründen, verfügt sie doch über Deutsch-Kenntnisse und seit dem 1.

Mai 2000 auch über die Niederlassungsbewilligung (Ausweis C). Aus den in den

Akten enthaltenen Stellenbewerbungen ergeben sich denn auch keine Anhaltspunkte

dafür, dass die Vermittlungsfähigkeit aus diesen Gründen eingeschränkt war.

Es muss daher bei der Feststellung bleiben, dass

keine rentenbegründende Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit besteht. (…)."

A fronte

della rendita di invalidità di cui è al beneficio l'assicurato, risulta che il

reddito da invalido considerato dall'Istituto assicuratore convenuto (fr.

36'576.--, ossia l'80% di fr. 45'720.--) è inferiore del 20% rispetto al

reddito derivante dai dati statistici.

A mente

dello scrivente Tribunale, tale riduzione del reddito da invalido consente di

tenere conto, ampiamente, di tutte le circostanze personali e professionali del

caso di specie.

D'altronde,

il TFA, in una sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa L., U 107/03, ha attuato

una deduzione globale del 10%, trattandosi di un assicurato frontaliere, nato

nel 1945, che, a causa del danno infortunistico all'occhio sinistro, era stato

giudicato in grado di svolgere a tempo pieno professioni sostitutive non

necessitanti di una vista stereoscopica.

D'altra

parte, nella già menzionata sentenza del 20 aprile 2004 nella causa K., I

871/02, la Corte federale ha considerato come "piuttosto severa" la

deduzione del 10% decisa dal TCA, trattandosi di un'assicurata, di nazionalità

straniera, che, a causa del danno alla salute, era stata giudicata in grado di

esercitare attività leggere, da svolgere alternativamente in posizione seduta,

eretta e in movimento e in cui non fosse costretta a sollevare pesi superiori

ai 5/6 kg, soltanto nella misura del 60-70%.

Inoltre,

il TCA, nella già citata sentenza del 17 maggio 2004 nella causa G.-B., ha

applicato una deduzione del 10% ad un'assicurata, frontaliera, giudicata in

grado di esercitare, senza scapito di rendimento, un'attività sostitutiva

confacente, che al momento dell'emanazione della decisione impugnata aveva 61

anni.

Il

reddito da invalido ammonta quindi a fr. 36'578.75.

In

conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando

i fr. 36'578.75 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 45'720.-- - risulta essere del 19.99%,

arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di cui alla STFA del 19 dicembre

2003.

nella causa R., U 27/02, consid. 3.2..

Pertanto,

nella misura in cui l'assicuratore LAINF convenuto si è rifiutato di aumentare

la rendita di invalidità del 20% riconosciuta a suo tempo all'assicurato, la

decisione su opposizione impugnata merita di essere confermata.

2.17

In sede di

ricorso, RI1 ha postulato che l' __________ prenda a proprio carico i costi relativi

a perizie ed accertamenti diagnostici, previa presentazione delle pezze

giustificative (cfr. I, p. 6).

Il TCA

non può dare seguito alla pretesa dell'assicurato, già per il solo motivo che

non è stata versata agli atti alcuna nuova documentazione medica.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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