35.2004.27
Assicurato coinvolto nel 2000 in una collutazione con diagnosi di contusione cranica e emorragia congiuntivale all'occhio destro. Ricaduta nel 2003 per problemi all'occhio destro + disturbi psichici.
19 ottobre 2004Italiano39 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
35.2004.27
Data decisione, Autorità:
19.10.2004, TCA
Titolo:
Assicurato coinvolto nel 2000 in una collutazione con diagnosi di contusione cranica e emorragia congiuntivale all'occhio destro. Ricaduta nel 2003 per problemi all'occhio destro + disturbi psichici. Negata causalità naturale con l'infortunio. <>
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
DISTURBI PSICHICI
RICADUTA O CONSEGUENZE TARDIVE
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 11 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2004.27
mm/td
Lugano
19 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 aprile 2004 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 3 febbraio 2004 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 3
agosto 2000, RI 1 - all'epoca alle dipendenze della ditta __________ di __________
in qualità di responsabile del marketing e, perciò, assicurato d'obbligo contro
gli infortuni presso l'CO 1 - è rimasto coinvolto in una collutazione.
A seguito
di questo sinistro, egli ha presentato - stando al certificato del 10 agosto
2000 del Servizio di PS dell'Ospedale regionale di __________ (__________) -
una contusione cranica con leggera commozione cerebrale ed emorragia
congiuntivale all'occhio destro (cfr. doc. 16).
L'assicuratore
LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità al riguardo ed ha regolarmente
versato le prestazioni di legge.
Il caso è
stato dichiarato chiuso nel corso del mese di agosto 2002 (cfr. doc. 50).
1.2. Nel mese di
luglio 2003, RI 1, che nel frattempo era stato licenziato dalla ditta __________,
ha comunicato all'assicuratore LAINF di essere nuovamente inabile al lavoro a
far tempo dall'inizio di giugno 2003, a causa della problematica psichica e
della riapparizione di disturbi all'occhio destro (cfr. doc. 51).
1.3. Dopo avere
esperito alcuni accertamenti di natura medica, l'assicuratore infortuni, con
decisione formale del 3 ottobre 2003, ha negato la propria responsabilità
relativamente ai disturbi annunciatigli, difettando una relazione di causalità
con l'evento infortunistico dell'agosto 2000 (cfr. doc. 62).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. RA 1 per conto dell'assicurato (cfr. doc.
63 e 70), l'assicuratore LAINF, in data 3 febbraio 2004, ha ribadito il
contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 71).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 27 aprile 2004, RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1,
ha chiesto che venga riconosciuta l'esistenza di un nesso di causalità,
naturale ed adeguata, fra l'infortunio assicurato ed i disturbi visivi e
psichici, con conseguente condanna dell'CO 1 a riconoscere le prestazioni
assicurative (cfr. I, p. 17).
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle
proprie pretese ricorsuali:
" Come
già più sopra espresso, per quanto riguarda i disturbi visivi la CO 1 si è
basato su della documentazione medica fornita dal Dr. __________, la quale è
parziale.
Contrariamente a quanto indica nella propria decisione, la CO 1 non
è mai entrata in possesso della cartella clinica del Dr. __________.
Nemmeno le richieste fatte in tal senso direttamente al Dr. __________
hanno avuto esito positivo.
D'altra parte l'assicurato non ha mai subito una visita da parte
della CO 1.
Mancano pertanto sufficienti elementi per prendere una decisione
negativa in merito alla causalità con il sinistro del 3.8.2000.
Sulla necessità di appurare meglio il quadro clinico legato ai
problemi agli occhi torna utile rilevare come il Dr. __________, con
certificato di incapacità lavorativa riassuntivo di data 29.1.2004 indica
un'incapacità del 100% dal 16.5.2003 e un'incapacità del 50% dal 29.1.2004, che
continua, per i postumi dell'infortunio del 2000 (v. certificato annesso).
Per quanto concerne la problematica psichica, la Dr.ssa __________
non ha per nulla escluso che la causa sia da ricondurre al sinistro del
3.8.2000: come si è visto i disturbi visivi non sono tutti riconducibili alle
operazioni eseguite dal Dr. __________ ma pure all'evento del 3.8.2000.
D'altra parte la CO 1 ha chiesto alla Dr.ssa __________ un
rapporto medico, senza richiedere specificazioni precise in merito al nesso di
causalità con l'evento del 3.8.2000.
In questo senso un nuovo rapporto dalla stessa inoltrato alla CO 1,
di data 21.3.2004 (v. annesso) precisa tale aspetto laddove indica chiaramente
che "gli attacchi di panico sono l'espressione delle difficoltà del
paziente a qestire i disturbi visivi residui, insorti dopo l'aggressione".
... Dal punto di vista psichiatrico il paziente continua a essere inabile al
100%, ritenqo importante considerare le conseguenze psichiatriche insorte dopo
l'aggressione con lesione all'occhio destro, ed assenti in precedenza".
Si ribadisce che erroneamente la CO 1 ha potuto interpretare
un'avvenuta chiusura definitiva del caso sulla base della troppo ottimistica
attestazione del Dr. __________ del 12.8.2002 (doc. 50), il quale forse
ipotizzava che i problemi visivi del signor __________ si sarebbero risolti
dopo i suoi interventi chirurgici.
Ugualmente la CO 1 ha erroneamente ritenuto chiuso il caso anche
dal punto di vista psichico, sulla base dei rapporti medici della Dr.ssa __________,
Fatti
i quali però non hanno mai attestato una simile situazione.
Anzi gli stessi, in particolare quello di cui al doc. 37,
attestano che la terapia farmacologica continuava e che un lavoro psicoterapico
ambulatoriale sarebbe continuato.
Secondo il qui ricorrente si ritiene pertanto soddisfatte le
condizioni per un riconoscimento di un nesso causale naturale e adeguato con
gli attuali problemi agli occhi e con quelli di natura psichica.
L'infortunio del 3.8.2000 è stato la causa scatenante degli
attuali problemi.
Lo stesso come si è presentato oggettivamente e come è stato
risentito dall'assicurato deve essere classificato nella categoria grave, il
che ha chiaramente influenzato la comparsa dei disturbi psichici.
Nella propria decisione qui
impugnata la CO 1 non si è espressa sulla richiesta di versamento di adeguate
ripetibili per il necessario intervento del sottoscritto legale (v. Anwaltsrevue
4/2002 pag. 16 ss), come formulato in sede di opposizione.
Si ritiene che le stesse siano
dovute dalla CO 1 a partire dalla procedura di opposizione e pertanto si
formula tale richiesta in sede di petitum"
(I).
1.5. L'CO 1, in
risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa, con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.6. In replica,
l'insorgente ha puntualizzato alcune delle affermazioni contenute nell'allegato
responsivo dell'assicuratore convenuto (cfr. V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003
ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno
2004 nella causa L., H 6/04; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa
pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K
133/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 3 febbraio 2004).
Di
conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza, è il
diritto a prestazioni a far tempo dal mese di giugno 2003, tornano applicabili
le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
2.3. Oggetto
della lite è la questione a sapere se l'assicuratore convenuto era o meno legittimato
a negare la propria responsabilità in merito ai disturbi visivi ed a quelli
psichici, lamentati dal ricorrente a contare dal mese di giugno 2003.
2.4. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.5. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale
fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische
Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino
dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.6. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr.,
pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents
obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.7. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a
riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute
o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e
A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la
LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze
tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio
assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,
l’interessato sia o meno ancora assicurato.
Rilevante
è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001
nella causa H., U 122/00).
Nella
sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che,
trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non
può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale
riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che
rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità
naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il
nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico
dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole
all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità
naturale rimasto indimostrato.
2.8. Per
accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi
psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri
oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid.
4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della
dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella
degli eventi gravi e in quella di grado medio.
2.8.1. Nei casi di
infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la
testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata
banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere
negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni
acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere
ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un
infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare
un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.8.2. Se
l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di
causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a
disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in
effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.8.3. Sono
considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere
classificati nelle due predette categorie. La questione a sapere se tra simile
infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un
rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento
all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di
tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che
risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse
possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il
corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o
aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di
origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
2.8.4. Non in ogni
caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la
categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste
un'importanza particolare o decisiva.
Nel caso
in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o
decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto
meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e
bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.
53ss. consid. 4a).
2.9. In concreto,
dalla sentenza 24 aprile 2001 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale di
appello - cresciuta in giudicato incontestata - si evince che, il 3 agosto
2000, nei pressi del locale notturno "__________" di __________, RI 1
stesso ha, con ogni probabilità, dato inizio ad un alterco con __________, il
quale ha reagito alla provocazione sferrandogli un pugno (cfr. doc. 32, consid.
4.2).
La sera
stessa, l'assicurato si è recato presso il Servizio di PS dell'__________, dove
è stata constatata la presenza di un'ecchimosi alla palpebra superiore di
destra con leggera tumefazione periorbitale esterna destra, una tumefazione
retroauricolare sinistra, dolorosa alla palpazione, una congiuntivite con
emorragia congiuntivale interna destra.
Dal
relativo rapporto, datato 10 agosto 2000, emerge che i sanitari non hanno
riscontrato alcuna nozione di perdita di conoscenza o di amnesia circostanziale
e, inoltre, che l'assicurato ha in particolare rifiutato un ricovero per
sorveglianza neurologica, in ragione della leggera commozione cerebrale (cfr.
doc. 16).
L'insorgente
è stato dichiarato totalmente inabile al lavoro (cfr. doc. 2).
La TAC
cerebrale, a cui il ricorrente è stato sottoposto il 12 settembre 2000, ha
fornito un esito senza particolarità (cfr. doc. 12).
In data
11 ottobre 2000 l'assicurato è stato visitato, per conto dell'assicuratore
LAINF, dal dott. __________, spec. FMH in neurologia, il quale ha espresso una
prognosi decisamente favorevole ("I disturbi oggi primari con cefalee,
nausea, disturbo del sonno e paura con grande probabilità regrediranno ancora
così che fra uno-due mesi si potrà contare con una completa guarigione").
Queste le
considerazioni contenute nel relativo suo rapporto:
"
In questo paziente oggi 38enne vi è uno stato
dopo una commozione cerebrale due mesi fa con emorragia congiuntivale
all'occhio destro. I disturbi oggi primari con cefalee, nausea, disturbo del
sonno e paura con grande probabilità regrediranno ancora così che fra uno-due
mesi si potrà contare con una completa guarigione. Per quanto riguarda i lampi
all'occhio destro e disturbi alla lettura sfuocata dovrebbe essere visto da un
oftalmologo.
In uno stato neurologico normale, Tac discreta e
EEG normale non sono necessari ulteriori esami.
Attualmente non è necessario neppure un esame
neuropsicologico visto che non vi è nessuna indicazione.
Ho descritto al paziente che sono ottimista e che
dovrebbe iniziare di nuovo con un'attività sportiva con intensità adeguata e
penso che da metà novembre potrà riprendere il suo lavoro al 100%, ammesso che
l'oftalmologo non abbia ulteriori esami da fare. Una cura terapeutica con medicamenti
la sconsiglierei. Suppongo, me non ne sono del tutto sicuro che lo stato di
paura del paziente migliori al 100%. Eventualmente in futuro sarà necessaria
un'assistenza psicologica, probabilmente però no."
(doc. 17)
Il
neurologo dott. __________, che ha rivisitato l'insorgente il 29 novembre 2000,
ha sottolineato che il quadro dei disturbi era determinato da una problematica
di natura psichica e, al riguardo, ha ritenuto urgente l'instaurazione di una
cura psicologica o psichiatrica (rapporto del 6.12.2000 accluso al doc. 21).
A far
tempo dal mese di marzo 2001, RI 1 è entrato in cura dalla dott.ssa __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.
Secondo
questa psichiatra, l'assicurato presentava uno stato depressivo, di moderata
entità al momento della prima consultazione, secondario al perdurare dei
disturbi visivi, alla paura di conseguenze fisiche a lungo termine,
all'insonnia ed alla cefalea:
"
DISCUSSIONE E DECORSO
Si tratta di un paziente trentottenne vittima di
Considerandi
una aggressione alla nuca e al volto (tre bastonate) in data 03.08.2000, con
commozione cerebrale.
Ha vissuto l'aggressione come una minaccia seria
alla propria persona: ha avuto paura di avere delle conseguenze gravi
all'occhio destro colpito. L'aggressione è stata un evento inaspettato che lo
ha colto di sorpresa; ha avuto paura perché impossibilitato a difendersi in
quanto immobilizzato.
Da allora fino a 4-5 giorni fa insonnia precoce e
tardiva grave, ansia, cefalea, nausea con episodi di vomito 2-3 a settimana
inappetezza, disturbo all'occhio destro sotto forma di scotomi.
La cefalea, gli scotomi e l'insonnia persistente
lo hanno destabilizzato ulteriormente aumentando le sue ansie.
Non riusciva più ad avere prestazioni fisiche e/o
lavorative come d'abitudine.
Negli ultimi mesi presentava anche un umore
deflesso con anedonia e abulia.
Dopo il primo colloquio ho prescritto al paziente
una terapia con Fluctine 20 mg. cpr. 1/mat. e Halcion 0.25 mg. cpr. 1/sera.
Ho aiutato il paziente a rielaborare
l'aggressione esternando vissuti emozioni e ricordi (Debrifing).
Al secondo colloquio il paziente appariva più
stenico, più fiducioso, meno preoccupato per la propria vista, l'attenzione sul
proprio corpo e le eventuali lesioni era diminuita.
Al terzo colloquio il paziente si sentiva molto
migliorato non riferiva più insonnia da 4-5 giorni, aveva ripreso qualche
attività sportiva, non si sentiva più insicuro.
Aveva rivisto un aggressore circa due settimane
prima e da allora le era scomparsa la paura.
La sintomatologia depressiva era in netta
diminuzione con un tono dell'umore solo lievemente deflesso e senza sindrome
apatica abulica.
CONCLUSIONI
Prima dell'incidente il paziente non aveva alcun
disturbo.
L'aggressione lo ha colto impreparato
provocandogli uno stato commotio con cefalea, paura, disturbi visivi e insonnia
grave.
Il paziente ha sviluppato nei mesi seguenti uno
stato depressivo in conseguenza del perdurare dei disturbi visivi, della paura
di conseguenze fisiche a lungo termine, dell'insonnia persistente e della
cefalea.
Lo stato depressivo era moderato al momento della
mia prima consultazione.
Dalla valutazione testistica il paziente non
presenta nessun disturbo neuropsicologico. Il livello intellettivo è buono. Non
è un simulatore.
Ha una personalità rigida con tratti narcisistici,
con una particolare attenzione al proprio corpo e alla propria salute
(risultati dal test di Rorscharch).
Ha risposto bene alla terapia anti depressiva con
un miglioramento timico da moderato a lieve e ripresa del sonno con ricomparsa
anche dei sogni da 4-5 giorni.
Attualmente lo stato depressivo è lieve.
L'evoluzione è stata favorevole.
Il paziente ha già previsto un ulteriore
controllo oftalmologico nei prossimi giorni.
Continuerò a seguire il paziente ancora per
qualche seduta psicoterapica di sostegno. Attualmente assume solo Fluctine cpr.
20.
mg. 1-0-0"
(doc.
31).
Per
quanto riguarda l'incapacità lavorativa, il ricorrente, nel corso del mese di
dicembre 2001, ha informato l'assicuratore infortuni che - contrariamente a
quanto medicalmente attestato (100% d'inabilità dal 3 agosto 2000, 50% dal 25
settembre 2000, 100% dal 22 novembre 2000 e 0% dal 1° dicembre 2000, cfr. doc.
22) - egli ha in realtà lavorato normalmente, ad eccezione delle ore perse per
le visite mediche, nonché durante i periodi 3-6 agosto 2000 e 27-29 novembre
2000.
(cfr. doc. 39 e 42).
In data
30.
gennaio 2002, l'ex datore di lavoro dell'assicurato si è impegnato a
restituire all'INSAI l'importo di fr. 6'000.-- a titolo di indennità
giornaliere indebitamente percepite (cfr. doc. 43).
Con
certificato del 12 agosto 2002, il dott. __________, spec. FMH in oftalmologia,
ha attestato un decorso favorevole e la completa guarigione dell'insorgente. La
cura medica è peraltro stata dichiarata chiusa a contare dal 18 luglio 2002
(cfr. doc. 50).
Nel corso
del mese di luglio 2003, RI 1 ha notificato all'assicuratore convenuto una
ricaduta dell'evento dell'agosto 2000, lamentandosi di problemi di natura
visiva all'occhio destro, nonché di disturbi psichici (cfr. doc. 51 e 52).
In data
22.
agosto 2003, il dott. __________ ha fatto stato della riapparizione di,
citiamo: "… difficoltà nella messa a fuoco, mal di testa, visione di fili
neri in particolare davanti all'OD. Stessi sintomi come in seguito all'inf. del
2000".
Egli ha
diagnosticato un astigmatismo misto bilaterale, associato a disturbi
dell'accomodazione (cfr. doc. 55).
Da parte
sua, la psichiatra __________, con rapporto del 2 settembre 2003, ha riferito
di essere stata di nuovo consultata dall'assicurato all'inizio del mese di
luglio 2003 in ragione di un, citiamo: "… importante stato
ansioso-depressivo reattivo al permanere dei disturbi visivi, limitanti la sua
vita e la sua attività lavorativa: in particolare il paziente presenta una
diminuzione della visione notturna con impossibilità di guidare l'auto dal
crepuscolo fino alla piena luce diurna, limitazione fortemente limitante la sua
autonomia considerando il fatto che il paziente, quale agente marketing, è
spesso sottoposto per motivi di lavoro a tragitti anche fuori cantone, non gli
è più possibile lavorare al computer per problemi visivi, meglio descritti dal
collega Dr. __________. La situazione oftalmologica non risolta, ha nuovamente
gettato il paziente in uno stato ansioso-depressivo grave, con ansia, preoccupazioni
per la propria salute e per la propria autonomia, insicurezza, apatia, abulia,
astenia, anedonia. Permane una forte insonnia con incubi notturni, risvegli
intermedi durante la notte, risveglio precoce al mattino".
Secondo
questa specialista, la patologia psichiatrica si trovava all'origine di una
totale incapacità lavorativa (doc. 58; cfr., pure, doc. 74).
Relativamente
alla problematica visiva, l'assicuratore LAINF ha interpellato la propria __________,
specificatamente il dott. __________, spec. FMH in oftalmologia e
oftalmochirurgia, il quale ha escluso l'esistenza di un nesso di causalità
naturale fra i disturbi diagnosticati dal dott. __________ (astigmatismo misto
bilaterale e disturbi dell'accomodazione) e l'infortunio del 3 agosto 2000:
"
Diagnose:
Astigmatismus mixtus beidseits, mit Akkommodationsbeschwerden.
Die jetztigen Augenbeschwerden, insbesondere die Akkommodationsbeschwerden, können eindeutig nicht
mehr im Zusammenhang mit dem Unfall vom 3.8.2000 gebracht werden.
Die Visusangaben sind gegenüber den
früheren Angaben nicht kongruent. Insgbesondere ist es nicht möglich,
dass das rechte Auge bei einer Myopie von ca. 4 ½ Dioptrien einen
unkorrigierten Visus von 0.8 haben sollte, und das andere Auge mit –12 Di – optrien
einen unkorrigierten Visus von 0.7, zumal sogar hier früher eine Amblyopie mit
einem korrigierten Visus von 0.5 beschrieben wurde.
Die Akkommodationsbeschwerden sind am
ehesten auf eine Überkorrektur zurückzuführen und damit nicht
unfallbedingt"
(doc. 57).
Lo stesso
medico fiduciario dell'CO 1 si è nuovamente pronunciato a proposito
dell'eziologia dei disturbi localizzati all'occhio destro, e ciò alla luce
delle indicazioni contenute in un riassunto della cartella clinica che il dott.
__________ ha allestito in data 9 ottobre 2003 (cfr. doc. 66):
"
Ich verweise auf meinen Bericht vom 8.9.03 (acta
57).
Im Bericht 9.10.03 wird erwähnt, dass am
28.9.2000
keine traumatischen Befunde vorhanden waren.
Am 17.9.01 wurde am linken Auge eine
Intraokularlinse eingepflanzt bei phakem Auge (eigene Linse bleibt im Auge).
Der Patient hat die Narkose nicht gut ertragen,
weshalb am 22.11.01 am rechten Auge eine PRK (Refraktiver Laser der
Hornhaut) durchgeführt wurde. Diese führte zu einer ausgeprägten Hornhautnarbe,
welche dann am 21.3.02 mit dem Laser entfernt wurde. Im Anschluss wurde eine torische
Kontaktlinse angepasst.
Rechts bestehen Benetzungsprobleme, links bei
schlechter Beleuchtung Interferenzprobleme mit dem Linsenrand der
Intraokularlinse.
Beurteilung
Nach dem Unfall traten typische Zeichen einer
hinteren Glaskörperabhebung auf. Solche können spontan entstehen, v.a. bei Myopen
treten sie spontan gehäuft auf.
Ein Contusio bulbi kann praktisch ausgeschlossen
werden. Der Patient hatte höchstens ein indirektes Augentrauma, welches an sich
eher nicht geeignet ist, eine hintere Glaskörperabhebung zu provozieren.
Eine hintere Glaskörperabhebung hat in der Praxis
keine Konsequenzen. Die jetzigen Augenprobleme stehen ausschlich im
Zusammenhang mit den refraktiven Eingriffen an beiden Augen.
Diese stehen ihrerseits in keinem Zusammenhang
mit dem Unfall vom 3.8.2000"
(doc. 68).
L'oftalmologo
curante, in data 14 gennaio 2004, ha certificato che i disturbi già indicati
nel suo riassunto della cartella clinica (visione di filamenti neri davanti
allo sguardo e difficoltà di messa a fuoco associate a mal di testa) sono
apparsi soltanto dopo l'infortunio in questione e, d'altra parte, che gli
interventi operatori sono stati eseguiti con lo scopo di alleviare questa sintomatologia
(cfr. certificato del 14.1.2004 accluso al doc. 77).
Da parte
sua, il dott. __________, con referto del 16 aprile 2004, ha escluso che gli
interventi chirurgici eseguiti dal dott. __________, lo sono stati per
correggere delle sequele dell'evento traumatico assicurato:
" Ich
verweise auf meine Berichte vom 08.09.2003 und 18.12.2003 (Acta 57 und 68).
Ich weise noch einmal darauf hin, dass nach dem
Unfall rechts ein nasales Hyposphagma bestand, im übrigen aber keine
traumatische Zeichen einer Contusio bulbi beschrieben wurden. Vermutlich hatte der Patient keine Contusio bulbi oder höchstens eine leichte Contusio bulbi rechts. Falls also eine solche überhaupt
stattfand ist sie mit Sicherheit folgenlos abgeheilt.
Vor den refraktiven Eingriffen bestand ein Anisomyopie
links > rechts, also eine sehr viel höhrere Kurzsichtigkeit links >
rechts. Konkret betrug die Kurzsichtigkeit rechts ca. -4,75 Dpt. und links
ca.-12,75 Dpt. Diese Kurzsichtigkeit war bds. angeboren und hat nichts mit dem
Unfall zu tun. Der Patient war sich an diese Situation gewöhnt. Bei den „disturbi dell'accomodazione° (Bericht 22.8.03)
handelte es sich mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit um die normale
altersbedingte beginnende Presbyopie.
Medizinisch gab es keine Indikation für die
Durchführung eines refraktiven Eingriffes. Ein solcher war übrigens auch nicht
mit der CO 1 abgesprochen. Die
Eingriffe sowohl vom 17.09.2001 am linken Auge wie auch vom 22.11.2001 am
rechten Auge dienten also dazu, dass keine Brille mehr getragen werden muss.
Dieses Ziel wurde denn auch mit einem unkorrigierten Visus
rechts von 0.8 und links 0.7 befriedigend erreicht.
Sicherlich ist die dabei behobene Anisometropie ein willkommener Nebeneffekt.
Diese selbst war aber in der hier vorliegenden Situation keine Operationsindikation
an sich.
Aus dem Bericht 9.10.03 geht hervor, dass der
Patient Probleme mit den Kontaktlinsen hatte, andererseits keine Brille mehr
tragen wollte und deshalb einen chirurgischen Eingriff wünschte. Deshalb wurde
am 17.09.2001 am linken Auge und am 22.11.2001 am rechten Auge ein refraktiver
Eingriff durchgeführt. Leider ist es dabei rechts zu Komplikationen gekommen.
Somit stehen sowohl die primären Eingriffe wie auch
der zweite Laser rechts eindeutig im Zusammenhang mit den nicht
unfallbedingten Refraktionsfehlern. Die Beschwerden rechts müssen auf den refraktiven
Lasereingriff vom 22.11.2001 zurückgeführt werden und stehen deshalb ebenfalls
nicht im Zusammenhang mit dem Unfall vom 03.08.2000.
Im Zeugnis vom 29.01.2004 wird eine 100%ige
Arbeitsunfähigkeit vom 16.05.2003 und eine 50%ige ab 29.01.2004 attestiert.
Diese Arbeitsunfähigkeit steht nicht im Zusammenhang mit dem Unfall vom
03.08.2000
sondern mit der refraktiven Behandlung und ist deshalb entgegen der
Bezeichnung im Zeugnis nicht unfallbedingt"
(doc.
81).
2.10
Con il
proprio ricorso, RI 1 ha fatto valere che sia i disturbi visivi sia quelli
psichici costituiscono una conseguenza, naturale ed adeguata, dell'evento del 3
agosto 2000, il quale "… come si è presentato oggettivamente e come è
stato risentito dall'assicurato …" va classificato nella categoria degli
infortuni gravi (cfr. I, p. 16).
Secondo
la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed
a decidere se la documentazione a disposizione permetta di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero
contraddittori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si
fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,
del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona
esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia
chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Per quel
che concerne i disturbi visivi, dopo avere attentamente esaminato gli
atti, il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere prettamente
medico, non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento, motivato e
convincente, espresso dal medico fiduciario dell'CO 1 (cfr. i doc. 57, 68 e
81), a mente del quale i problemi diagnosticati dal dott. __________ in
occasione della ricaduta del luglio 2003 (cfr. doc. 55: astigmatismo misto
bilaterale e disturbi dell'accomodazione), non possono essere considerati una
naturale conseguenza, né diretta né indiretta, dell'evento infortunistico del 3
agosto 2000.
Essi sono
invece una sequela delle operazioni a cui __________ RI 1 si è sottoposto nel
corso degli anni 2001/2002.
Ulteriori
atti istruttori (segnatamente l'allestimento di una perizia medica giudiziaria)
non si rivelano necessari.
Al
proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella
causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA
del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella
causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.
202.
consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992.
in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991.
nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In tale
contesto, va rilevato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa
è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.
RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B.,
U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che, nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove, è, in linea di principio, consentito che
l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro
decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto
assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.
Nella DTF
125.
V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la
nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,
di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli
indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il
medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr.,
anche, Pratique VSI 2001 p. 108 segg.).
In questo
contesto, il TFA ha peraltro precisato che i pareri redatti dai medici
dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente
in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr.
STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996
nella causa A., U 49/95).
D'altra
parte, in una sentenza dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, l'Alta
Corte ha stabilito che il fatto che un medico venga interpellato con regolarità
da un istituto assicuratore per esprimere valutazioni specialistiche non è di
per sé sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.
Il TFA ha
infine deciso che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato
dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente a
suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA dell'8 settembre 2000
nella causa C., U 291/99).
Questa
Corte non ignora il fatto che il dott. __________, in particolare con il
referto del 14 gennaio 2004, ha lasciato intendere che i disturbi visivi
lamentati dal suo paziente costituivano una conseguenza indiretta
dell'infortunio assicurato, nella misura in cui gli interventi chirurgici da
lui eseguiti si erano resi necessari per porre rimedio alla sintomatologia
insorta posteriormente all'evento del 3 agosto 2000 (cfr. certificato accluso
al doc. 77).
Tuttavia,
dalle tavole processuali emergono elementi tali da far dubitare
dell'attendibilità di questa certificazione.
Innanzitutto,
nel rapporto 30 gennaio 2002 indirizzato a __________, l'oftalmologo ha
esplicitamente sottolineato la natura morbosa dell'affezione presentata
dall'assicurato (cfr. rapporto accluso al doc. 66).
In
secondo luogo, con scritto del 16 febbraio 2001, mediante il quale il dott. __________
ha chiesto garanzia di copertura dei costi all'assicuratore malattie di RI 1,
egli ha indicato che gli interventi erano giustificati in ragione di
un'intolleranza alle lenti a contatto, provocata da diverse congiuntiviti allergiche
recidivanti (cfr. lettera del 16.2.2001 acclusa al doc. 66: "… il paziente
in epigrafe presenta una importante miopia bilaterale, con forte anisometropia.
La corr. con occhiali è sempre stata solo parziale e quindi insufficiente a
causa della forte anisometropia. Per parecchio tempo il paziente ha avuto una
buona corr. con le lenti a contatto. A causa di diverse congiuntiviti
allergiche recidivanti, il signor RI 1 ha sviluppato una intolleranza alle
lenti a contatto. Una cheratotectomia fotorefrattiva con laser ed eccimeri
sarebbe l'unica alternativa per correggere il difetto visivo sopraccitato, ed
annullare l'anisometropia" - la sottolineatura è del redattore).
A questo
proposito, va ancora precisato che il costo delle operazioni è stato assunto dall'assicurazione
contro le malattie (cfr. scritti 10.4.2001 e 3.10.2001 dell'__________, acclusi
al doc. 66).
In terzo
luogo, con riferimento all'affermazione secondo la quale il ricorrente avrebbe
costantemente accusato dei disturbi visivi a partire dall'infortunio (cfr. doc.
66, p. 2 in fine), occorre osservare che, in data 12 agosto 2002, lo
stesso dott. __________ aveva attestato una completa guarigione dai postumi
dell'evento dell'agosto 2000 e la chiusura della cura medica a contare dal 18
luglio 2002 (cfr. doc. 50: "Il decorso è stato favorevole ed attualmente
non ci sono postumi di questo infortunio").
È infine
utile ricordare che l'Alta Corte federale ha ripetutamente deciso che le
certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7
dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di
prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo
paziente (cfr. RAMI 2001
U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.
4; DTF 122 V 161; STFA
del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.).
In esito alle considerazioni che precedono, questa Corte ritiene che
non sia stato dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto
dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.7.), che i disturbi visivi,
oggetto dell'annuncio di ricaduta dell'11 luglio 2003, rappresentavano ancora
una naturale conseguenza dell'evento infortunistico del 3 agosto 2000.
2.11
Riguardo alle
turbe psichiche lamentate dall'insorgente, il TCA osserva quanto segue.
La
dott.ssa __________, che conosce l'assicurato sin dall'inizio del 2001, ha
certificato, con i suoi rapporti del 2 settembre 2003 e del 21 marzo 2004, che
la sindrome ansioso-depressiva presentata dal ricorrente nel mese di luglio
2003.
era reattiva ai disturbi visivi, rispettivamente, alle
implicazioni, sociali e professionali, ad essi associate (doc. 58: "Il
paziente si è poi risegnalato a me all'inizio di luglio 2003 per un importante
stato ansioso-depressivo reattivo al permanere dei disturbi visivi,
limitanti la sua vita e la sua attività lavorativa. (…). La situazione
oftalmologica non risolta, ha nuovamente gettato il paziente in uno stato
ansioso-depressivo grave, con ansia, preoccupazioni per la propria salute e per
la propria autonomia, insicurezza , apatia, abulia, astenia, anedonia" -
la sottolineatura é del redattore e doc. 74: "Per il paziente è difficile
gestire le limitazioni nella vita quotidiana legate al mancato miglioramento
visivo, gli attacchi di panico sono l'espressione delle difficoltà del paziente
a gestire i disturbi visivi residui, insorti dopo l'aggressione. Il paziente
riferisce limitazioni importanti anche nella vita quotidiana, nella sua
autonomia, nella lettura, nella scrittura, nel lavoro al computer, nella guida
con aloni del visus, in visione disturbata. La paura attuale del paziente è
quella di perdere totalmente la vista, e quindi di diventare totalmente
dipendente dall'ausilio di terzi").
Ora, così
come è stato sottolineato dall'assicuratore LAINF (cfr. doc. 71, p. 5), nella
misura in cui la problematica visiva non si trova in una relazione di causalità
naturale con il sinistro assicurato (cfr. consid. 2.10. in fine),
nemmeno ai disturbi psichici può essere riconosciuta un'eziologia traumatica.
2.12
In
conclusione, nella misura in cui l'assicuratore LAINF convenuto ha negato la
propria responsabilità relativamente ai disturbi, visivi e psichici,
annunciatigli nel corso del mese di luglio 2003, la decisione su opposizione
del 3 febbraio 2004 merita conferma.
2.13
RI 1
rimprovera infine all'assicuratore convenuto di non avergli assegnato
un'indennità per ripetibili nell'ambito della procedura di opposizione.
Quindi,
con la propria impugnativa, egli postula la rifusione delle spese ripetibili
tanto per la procedura di opposizione che per quella ricorsuale.
A
prescindere dal fatto che, giusta l'art. 52 cpv. 3 LPGA, nella procedura di
opposizione non vengono di principio assegnate ripetibili, considerato che
l'opposizione interposta dall'assicurato è stata correttamente respinta dall'CO
1, egli non ha, in ogni caso, diritto ad essere posto al beneficio di
ripetibili.
Parimenti
- integralmente soccombente nella presente procedura ricorsuale -
all'insorgente non può essere versata alcuna indennità per ripetibili (cfr.
art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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