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35.2004.28

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 marzo 2005Italiano60 min

Source ti.ch

Fatti

I casi di ernia discale costituiscono un fenomeno

ineluttabile nell'evoluzione dei sintomi di usura dei corpi vertebrali e dei

dischi intervertebrali. In effetti, i traumi esterni - come per esempio gli

infortuni - rivestono raramente un'importanza rilevante, e unicamente nei casi

in cui un grave incidente, le cui conseguenze sono visibili all'esame

radiologico, ha colpito una colonna vertebrale in buono stato (estratto

di una perizia citata in una DTCA/LU del 13.7.1984). L'ernia discale è quindi

raramente la conseguenza di un infortunio. Ciò è il caso unicamente quando

un'azione violenta ha colpito, in base agli esami radiologici, una colonna

vertebrale libera da ogni azione degenerativa e quando inoltre i disturbi

appaiono immediatamente o, al più tardi, nelle ore o giorni che seguono

l'infortunio (Bauer/Nijst, "Versicherungmedizin", 2. edizione, 1985,

p. 164; citazione di una DTCA/AG del 27.06.1988). Come azione violenta si

menziona l'esempio di una persona che cade da 5 metri subendo un contraccolpo.

La velocità d'impatto al suolo in questi casi è di ca. 35 km/h e si parla di

una caduta in piedi. La velocità al momento della caduta poteva essere

sicuramente superiore ai 40 km/h (strada in discesa) e non vi è da dimenticare

che tutto il peso del corpo è stato decelerato dalle vertebre cervicali

direttamente collegate alla testa.

Nel caso in oggetto quindi, si tratta sicuramente

di un violento urto contro il guidovia. Al proposito si rimarca come la CO 1

inizialmente voleva addirittura ridurre le proprie prestazioni assicurative del

10 % a causa di una presunta velocità eccessiva. Sulla strada in questione vige

il limite di 80 km/h. La dinamica esatta non è ricostruibile in quanto a

seguito dell'anmesia non ricordo nulla dell'incidente. Il teste, sig. __________,

ha comunque dichiarato che è stato da me superato nel tornate e che in seguito,

e non si sa per quale motivo, sono caduto direttamente sulla testa

"schiacciando" la colonna cervicale nonché quella lombare. Infatti

altre parti del corpo non hanno subito lesioni di rilievo.

Con una dinamica del genere è pressoché certo che

si è in presenza di un cosiddetto colpo di frusta.

Se il primo giorno dopo l'incidente non mi sono

lamentato di disturbi cervicali (in quel momento i dolori erano generali in

tutto il corpo), è anche vero che ad ogni visita medica (compreso le visite

dell'ispettore della CO 1) ho sempre cercato di far presente i dolori a livello

cervicale, sacrale e neurologico. Non bisogna neppure dimenticare che ad un

dato momento, visto i forti dolori, ho chiesto di seguire delle cure dal

chiropratico, dr. __________, che la CO 1 mi ha regolarmente indennizzato senza

problemi. Queste sedute sono poi state interrotte, perché avevano un effetto

immediato negativo e accentuavano le cefalee, il senso di nausea ed i dolori

alla colonna vertebrale.

Se l'elemento della violenza dell'urto è

facilmente dimostrabile vi è da rimarcare come l'assicuratore sociale non abbia

mai effettuato i dovuti accertamenti per valutare la mia colonna vertebrale nel

suo insieme. Credo che prima di rifiutare una prestazione si debbano fare i

dovuti accertamenti (RMI), quindi valutare lo stato a tutti i livelli della

colonna vertebrale.

Nel corso degli accertamenti sommari proposti

dalla CO 1, mi è stato indicato di avere un probabile Schwannoma a

livello C6. Sicuramente se questa diagnosi dovesse essere confermata, si

tratterebbe di un problema malattia. Lo Schwannoma è un tumore che origina da

un nervo cranico (specialmente l'acustico) o un nervo periferico. Presenta un

comportamento espansivo e lenta crescita. Poco frequente è l'evoluzione verso

la malignità. Tuttavia sempre di tumore trattasi. Al momento attuale si presume

solo che io abbia questa

patologia, ma nessuno mi ha mai indicato quale

terapia o altri accertamenti seguire. Potrebbe anche essere probabile che non

si tratta di uno Schwannoma ma di altro, visto che i medici non ne sono sicuri

a causa della scarsa qualità delle indagini eseguite.

Per quanto concerne un eventuale indennizzo IMI

(indennità per menomazione dell'integrità fisica), la CO 1 ha negato il proprio

intervento asserendo che non vi sono degli impedimenti importanti ai sensi

della LAINF.

A parere del sottoscritto la CO 1 non può

emettere una decisione del genere in quanto la situazione medica non risulta

essere stazionaria o peggio ancora conclusa. Infatti sommando i vari deficit e

soprattutto mancando delle indagini esaustive per chiarire i disturbi, non è

possibile statuire un rifiuto d'ufficio.

Infine la CO 1 attribuisce il mio stato ansioso a

questioni soggettive che nulla hanno più a che vedere con l'infortunio. Infatti

nega ulteriori cure asserendo che dopo due anni al massimo dall'infortunio, le

conseguenze di una commozione cerebrale scompaiono. A questo proposito mi preme

nuovamente sottolineare che lo stesso medico della CO 1 ha parlato di una contusione

cerebrale, dove la causalità non può più venire interrotta con il semplice

motivo dei due anni"

(I).

1.4. L’CO 1, in

risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

1.5. In replica,

l’assicurato si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr.

V).

1.6. Con

ordinanza del 7 giugno 2004, questa Corte ha ordinato una perizia medica

giudiziaria affidandone l’allestimento al dott. __________, spec. FMH in

neurologia (VII).

1.7. In data 15

ottobre 2004, il dottor __________ ha consegnato al TCA il proprio referto

peritale (XIV), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per

osservazioni (cfr. XV).

L’insorgente

ha preso posizione il 3 novembre 2004 (cfr. XVI).

Da parte

sua, l’assicuratore LAINF convenuto, in data 5 novembre 2004, ha dichiarato di accettare

le conclusioni peritali ed ha chiesto, sulla base di un rapporto elaborato dal

dott. __________, neurologo di fiducia, che a RI 1 venga assegnata un’IMI del

20% (cfr. XVII + allegato).

1.8. Il 9

novembre 2004, il Tribunale si è nuovamente rivolto al dott. __________, il

quale è stato invitato a pronunciarsi – a titolo di complemento peritale - in

merito alla valutazione dell’IMI espressa dal dott. __________ (XVIII).

La

risposta dell’esperto giudiziario data del 23 novembre 2004 (XIX).

L’CO 1 ha

presentato le proprie osservazioni il 29 novembre 2004 (XXIII), mentre il

ricorrente lo ha fatto il 4 dicembre 2004 (XXIV).

La presa

di posizione dell’assicurato è stata sottoposta all’Istituto assicuratore, il

quale si è pronunciato in merito in data 1° febbraio 2005 (XXVII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;

STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002

nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

Con la

stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

Dal

profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio

le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la

fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003

ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10

settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20

gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

Inoltre,

il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda

di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione

amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366

consid. 1b; qui: il 3 febbraio 2004).

Di

conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il

diritto a prestazioni decorrenti posteriormente al 31 dicembre 2002, tornano

applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1°

gennaio 2003.

2.3. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da

attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante

e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per

menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale

fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

2.5. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR], n. 39).

2.6. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi

psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri

oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid.

4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della

dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella

degli eventi gravi e in quella di grado medio.

2.7. Nei casi di

infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la

testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata

banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere

negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni

acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere

ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un

infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare

un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

2.7.1. Se

l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di

causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a

disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in

effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

2.7.2. Sono

considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere

classificati nelle due predette categorie.

La

questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di

guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può

essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener

conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente

connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto

dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella

misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita

sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità

lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo

sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la

durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i

disturbi somatici persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

2.7.3. Non in ogni

caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

La

presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso

di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la

categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste

un'importanza particolare o decisiva.

Nel caso

in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o

decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto

meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e

bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.

53ss. consid. 4a).

2.8. Anche in

materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale,

vige una particolare giurisprudenza relativa alla questione della causalità.

Nella

giurisprudenza applicabile sino all’emanazione della sentenza di principio 4

febbraio 1991 in re S., pubblicata in DTF 117 V 359ss. e RAMI 1991 U 121, p.

95ss., il TFA (pur ammettendo la causalità naturale, ad esempio per la presenza

di disturbi psichici, cfr. SZS 1986, p. 84 seg.) considerava che in assenza di

deficit neurologici e d’alterazioni visibili attraverso radiografie, delle

lesioni neuropsichiche non erano, in generale, atte a provocare dei disturbi

evolutivi di natura patologica, di modo che - trattandosi d’infortuni del tipo

“colpo di frusta” alla colonna cervicale - senza prova di deficit funzionale

organico e senza alterazioni radiologicamente oggettivabili, l’esistenza di una

relazione di causalità adeguata veniva negata, facendo difetto dei postumi durevoli

derivanti da un infortunio di quel tipo (DTF 117 V 359 consid. 5c).

Con la

DTF 117 V 359, il TFA ha definito il quadro clinico tipico di una lesione del

tipo “colpo di frusta”. In presenza di un tale quadro, si può, di regola,

ammettere l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’infortunio e

la susseguente incapacità lavorativa, rispettivamente lucrativa. Questo quadro

clinico é caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa,

vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile

stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,

cambiamento della personalità, ecc.. Tale giurisprudenza é stata ulteriormente

confermata (DTF 119 V 334; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 123 V

98 = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; cfr., inoltre, gli estratti pubblicati in RAMI

1995 U 221, p. 109ss.).

Nella

sentenza citata l'Alta Corte ha ricordato che, secondo le ultime pubblicazioni

scientifiche, in caso di “colpo di frusta” alla colonna cervicale, dei deficit

funzionali molto diversi possono apparire a distanza di anni, anche senza uno

stato patologico oggettivabile. Il fatto che in molti casi i disturbi tipici

del “colpo di frusta” non siano oggettivabili con gli attuali mezzi tecnici

(RX, TAC, EEG) non deve indurre a qualificarli di puri disturbi soggettivi e,

pertanto, a negare ogni rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli

infortuni.

Il TFA ha

considerato - modificando così la sua giurisprudenza anteriore - che un infortunio

del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale é, secondo il corso ordinario

delle cose e l’esperienza della vita, suscettibile di provocare un’incapacità

lavorativa o di guadagno, anche se la natura organica dei deficit funzionali

non é stata dimostrata. Ne ha pure dedotto che, per decidere circa

l’adeguatezza della relazione di causalità, non é determinante sapere se, da un

profilo medico, i disturbi consecutivi al “colpo di frusta” devono essere

qualificati piuttosto di natura fisica che psichica, nella misura in cui una

tale distinzione, in certi casi, potrebbe essere la causa di notevoli

difficoltà d’apprezzamento, vista la complessità e la varietà del quadro

clinico.

L'Alta

Corte ha, peraltro, stabilito che la sua vecchia prassi non avrebbe più potuto

essere mantenuta, in quanto, per valutare il carattere adeguato del nesso

causale, essa si basava esclusivamente sulle lesioni riportate a seguito

dell’infortunio, quando, in ossequio alla giurisprudenza elaborata in materia

di turbe psichiche, la medesima questione dev’essere apprezzata riferendosi

all’evento infortunistico ed alle circostanze concomitanti ad esso. La

particolare natura delle lesioni subite costituisce, in questo ambito, soltanto

uno dei criteri che devono essere presi in considerazione.

Se ne

deduce che, trattandosi di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla

colonna cervicale, senza prova di un deficit funzionale oggettivo, la questione

della causalità adeguata deve essere valutata basandosi sull’evento

infortunistico nonché sull’insieme delle circostanze che, da un punto di vista

oggettivo, sono strettamente connesse con lo stesso o che risultano essere un

effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato, di modo che, secondo il

corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, sono atte a provocare o

aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno.

Posto

che, tanto in caso di turbe psichiche consecutive ad infortunio quanto in caso

di disturbi provocati da un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ci si

trova confrontati a deficit che non é possibile oggettivare da un profilo

organico, il TFA ha precisato che, per valutare l’adeguatezza del nesso di

causalità fra un infortunio ed un’incapacità al lavoro o lucrativa consecutiva

ad un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, conviene applicare, per

analogia, il metodo elaborato per le turbe psichiche. La Corte federale ha, in

effetti, statuito che, dal momento in cui la causalità adeguata é stata ammessa

in caso d’incapacità al lavoro o di guadagno d’origine psichica anche in

assenza di lesione organica oggettivabile, sarebbe contrario al principio

dell’uguaglianza di trattamento fra gli assicurati esigere la prova di una tale

lesione in caso d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale

(DTF 117 V 359, consid. 5d/bb).

Un

discorso analogo, è stato sviluppato in relazione ai traumi cranio-cerebrali,

allorquando le lesioni non possono essere

sufficientemente dimostrate da un profilo organico (cfr. DTF 117 V 382s. consid.

4b; cfr., pure, S. Leuzinger, Versicherungsrechtliche

Kriterien bei psychischen Unfallfolgen - zur Leistungspflicht im Rahmen der

obligatorischen Unfallversicherung, in P. Zangger/ D. Erb Egli (Hrsg.),

Die verunfallte Psyche, Zurigo 1999, p. 90).

2.9. Alla luce dei principi evocati al precedente considerando -

qualora ci si trovi confrontati a dei sintomi sprovvisti di sostrato organico

oggettivabile - è necessario, dapprima, chiedersi se, tenuto conto della

dinamica dell’infortunio e dei disturbi diagnosticati, si è o meno in presenza

di un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale:

" Das

Vorliegen eines Schleudertraumas wie seine Folgen müssen somit durch

zuverlässige ärztliche Angaben gesichert sein. Trifft dies zu und ist die natürliche

Kausalität - aufgrund fachärztlicher Feststellungen in einem konkreten Fall -

unbestritten, so kann der natürliche Kausalzusammenhang ebenso aus rechtlicher

Sicht als erstellt gelten, ohne dass ausführliche Darlegungen zur

Beweiswürdigung nötig wären (BGE 119 V 340 E. 2b/aa)."

(DTF

122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.)

L’esistenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” così come

delle sue conseguenze, presuppone, dunque, delle attendibili certificazioni

medico-specialistiche (cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV

1, p. 1ss.; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 119 V 340 consid.

2b/aa; STFA del 12 maggio 2000 nella causa B., consid. 4b/bb, U 404/99; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 104).

Per

costante giurisprudenza, decisivo dev’essere ritenuto l’apprezzamento

diagnostico espresso da uno specialista in neurologia, oltre, beninteso, la

presenza del quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da un’accumulazione di

disturbi (P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung, Plädoyer 3/97, p. 29;

J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand der

Diskussion, SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza 10.8.1998 del TA del

Canton Lucerna, pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.).

Se l’esistenza

del nesso di causalità naturale è stata ammessa, è ancora necessario

pronunciarsi sulla questione riguardante il rapporto di causalità adeguata,

questione che dev’essere valutata secondo il metodo elaborato per le turbe

psichiche (DTF 115 V 138 consid. 6):

" Entgegen

der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht kein Anlass, bei medizinisch

zwar angenommenem, jedoch nicht (hinreichend) organisch nachweisbarem

natürlichem Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der

HWS und andauernden Beschwerden, welche die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit

einschränken, von einer Prüfung der Adequanz abzusehen, welche grundsätzlich

bei sämtlichen Gesundheitsschädigungen, die aus ärztlicher Sicht mit

überwiegender Wahrscheinlichkeit als natürliche Unfallfolgen gelten können,

Platz zu greifen hat (BGE 121 V 49 E. 3a mit Hinweisen; MAURER, a.a.O., S. 460;

MEYER-BLASER, a.a..O., S. 82)."

(DTF

122 V 417 = SVR 1997 UV 85, p. 310)

2.10. Volendo sintetizzare quanto esposto ai precedenti

considerandi - si tratta, in primo luogo, di valutare se l'interessato è

rimasto vittima di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, di un

trauma equivalente (cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 2) oppure di un trauma

cranio-cerebrale (cfr. DTF 117 V 382 consid. 4).

Se ciò

dovesse essere il caso, per gli infortuni di grado medio, è necessario

applicare i criteri elencati dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 366

consid. 6a e 382 consid. 4b. In caso contrario, la valutazione dell'adeguatezza

del nesso causale va operata, trattandosi sempre degli infortuni di grado

medio, secondo i fattori elaborati dal TFA nella DTF 115 V 140 consid. c/aa

(cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.).

A

differenza degli infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione al

rachide cervicale, per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di

disturbi psicogeni, bisogna differenziare le componenti psichiche da quelle

somatiche, giacché solo queste ultime vanno considerate.

2.11. In concreto,

l’oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se l’CO 1 era o

meno legittimato a rifiutare all’insorgente la corresponsione di ulteriori

prestazioni.

Dalle

tavole processuali emerge che l’assicuratore convenuto ha preso la decisione, da

una parte, di negare l’origine traumatica alle problematiche vertebrali e, d’altra

parte, di non ritenere adempiuti i presupposti per l’assegnazione di

un’indennità per menomazione all’integrità (in relazione ai disturbi

neuropsicologici e rino-otologici), fondandosi sul parere espresso dai propri

medici fiduciari, i dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (cfr.

doc. 60 e 71) e __________, spec. FMH in ORL presso la __________ (cfr. doc. 58).

RI 1 fa

valere, da parte sua, che l’CO 1 avrebbe valutato in maniera superficiale i

complessi disturbi da lui ancora lamentati e ne chiede pertanto un

approfondimento, seguito da un riesame del diritto a beneficiare di un’indennità

per menomazione all’integrità.

2.12. Allo scopo di

chiarire la fattispecie da un profilo medico, lo scrivente TCA ha ordinato una

perizia giudiziaria, affidandone l'allestimento al dott. __________, spec. FMH

in neurologia, Direttore medico del Dipartimento di neurologia presso l'__________

nonché medico aggiunto presso il Servizio di neurologia del __________.

Dopo aver

ricostruito, in maniera minuziosa, l'anamnesi del ricorrente (cfr. XIV, p. 2-8)

ed averne altrettanto puntualmente descritto lo status neuropsicologico (grazie all’esame eseguito da una

neuropsicologa di sua fiducia) e neurologico (cfr. XIV, p. 9-13), il dottor __________

è pervenuto alla conclusione che, in occasione dell’evento infortunistico del

25 luglio 2001, egli ha riportato, in primo luogo, una forte commozione

cerebrale, come pure una discreta contusione cerebrale localizzata a livello

fronto-parietale, all’origine dei disturbi neuropsicologici da lui denunciati

(lieve diminuzione delle funzioni cognitive, associata ad una discreta

alterazione della personalità).

Per quel

che riguarda invece i dolori cervico-cefalici, secondo l’esperto giudiziario,

essi derivano molto probabilmente da microlesioni interessanti l’apparato

osteo-legamentare della regione cervicale superiore, provocate da un trauma

distorsivo cervicale che il ricorrente ha riportato sempre nel quadro dell’infortunio

assicurato. In questo contesto e, in particolare, per quanto concerne le

cefalee a carattere micranico, un certo ruolo lo potrebbero anche giocare delle

lesioni localizzate nel terreno innervato dal trigemino e le loro conseguenze

sulle parti molli.

Il perito

giudiziario ha infine escluso che il processo espansivo diagnosticato a livello

di C6 a sinistra possa essere in qualche modo ricondotto al sinistro occorso a RI

1 nel luglio 2001:

"

L'accident, amplement décrit, survient il y a 3

ans. Rappelons que M. RI 1 subit, en tombant de son vélo, sur une route en

pente, à une vitesse difficile à apprécier, un traumatisme de la tête, protégée

par un casque. La cause de l'accident est probablement le fait que le cycliste

heurte sur sa droite la barrière de protection lors d'un virage négocié à

gauche. Une cause extra-traumatique à cette chute a été évoquée et finalement

écartée pour des raisons qu'il n'y a pas lieu de discuter dans ce contexte.

Voyons donc premièrement les conséquences de l'accident, en argumentant les

différents points, sur la base de faits documentés. Ces faits sont rapportés en

fonction de leur importante du point de vue neurologique et neuropsychologique,

en débutant donc par les suites les plus importantes de ce point de vue.

Premièrement, le traumatisme crânien implique le

cerveau. Une perte de connaissance est vraisemblable, mais brève et non

documentée. Nous savons que, à I'arrivée du patient à I'hôpital, le score de

Glasgow est de 14 (sur un maximum de 15). M. RI 1 est confus. Le score de

Glasgow se normalise définitivement seulement à 14h15.

L'accident était survenu à 11 h (rapport de police);

nous en déduisons que le temps nécessaire à la normalisation de l'état de

conscience du patient est de 3 et 15 min. Cela correspond avec une donnée anamnestique:

l'amnésie traumatique, prétraumatique (de quelques minutes) et

post-traumatique, rapportée par le patient.

Les éléments qu'on vient de citer permettent d'emblée

de situer le traumatisme crânio­cérébral du patient dans les catégories des

traumatismes crânio-cérébraux légers à moyens. Nous nous trouvons sur la ligne

de partage de ce type de diagnostic.

Ce type de lésions cérébrales ne s'accompagne

habituellement pas de lésions visibles radiologiquement (scanner-X cérébral),

mais 25 % des IRM pratiquées dans ces conditions mettent en évidence des

lésions cérébrales. Nous concluons donc que M. RI 1 a subi, lors du TCC, il y a

3 ans, une forte commotion cérébrale, voire une discrète contusion cérébrale.

La limite entre ces deux diagnostics est en fait toute théorique: du point de

vue neuropathologique les deux lésions représentant un «continuum» de gravité,

de la plus faible à la plus importante.

Cependant, l'évolution évoque plutôt une

petite contusion cérébrale.

En effet, plusieurs mois après l'atteinte, le

patient se plaint encore de fatigabilité accrue, de troubles attentionnels, de

la mémorisation, de difficultés au travail, y compris dans des tâches

privilégiées pour un ingénieur en aéronautique.

Aujourd'hui, 3 ans après, subsiste subjectivement

uniquement une fatigabilité accrue.

En fait, nous constatons que le patient tend à

minimiser les problèmes d'origine cérébrale. Cela est habituel, justement dans

le cadre de lésions de ce type. Ainsi, malgré le fait que l'adaptation de la

vie familiale et professionnelle du patient reste bonne, nous notons un changement

de caractère avec irritabilité, fatigabilité, notées d'ailleurs aussi par

I'employeur. Si, du point de vue cognitif, les résultats des tests sont normaux,

nous notons une chose étonnante pour un ingénieur en aéronautique : il présente

en effet de discrets troubles limités à une fonction particulière, plus

précisément de discrètes difficultés en procédure de calcul. Cette

problématique (associée à une minime diminution de l'adresse de la main

droite), compte tenu de l'ensemble des autres données anamnestiques et des

faits rapportés plus haut, nous permet de conclure.

M. RI 1 souffre premièrement de troubles

neuropsychologiques qui évoquent les séquelles d'une discrète contusion

cérébrale de topographie centrale gauche (fronto­pariétale). Cette lésion est

la conséquence par «contrecoup» du traumatisme direct, probablement à

l'hémi-crâne droit. Il s'agit de troubles désormais stables et définitifs, ne

nécessitant pas de traitement.

Vu le caractère modéré de l'atteinte, il n'est pas

étonnant que le scanner-X cérébral, pratiqué 4 semaines après le traumatisme,

ainsi que I'IRM cérébrale pratiquée plusieurs mois plus tard, soient négatifs.

Si les conséquences du point de vue professionnel de

cette atteinte ne sont pas importantes (le patient ne peut plus dépasser en

heures de travail les 42 h hebdomadaires), les conséquences du point de vu de

la qualité de vie familiale et personnelle semblent plus marquées.

Compte tenu des règles pratiquées par la SUVA (cf.

table n°8, 2002), cette atteinte doit étre considérée comme étant minime à

modérée, comportant une légère diminution des fonctions cognitives, associées à

une discrète altération de la personnalité. L'atteinte permet de poursuivre

l'ancienne profession, sans fonctionnement nettement diminué dans ce domaine.

Deuxièmement, M. RI 1 se plaint de céphalées et

cervicalgies. Il s'agit en fait de deux types de douleurs. Un premier type, à

caractère mécanique, évoque une origine périphérique (cervicale) aux céphalées

irradiant depuis la région cervicale supérieure à droite vers les tempes ddc.

Des cervicalgies sont présentes dès le premier jour qui fait suite au

traumatisme: les documents à disposition attestent leur présence, alors que le

patient n'a plus de souvenirs très précis de cette période, probablement à

cause des analgésiques puissants utilisés pour traiter les lésions dans le

domaine ORL, dont il subsiste encore quelques discrètes séquelles (cf. plus

loin).

La présence de cervicalgies avec irradiation

céphalique implique les régions cervicales supérieures, excluant donc une

participation des régions cervicales moyennes (C6 ou inférieures). Nous savons

que ces régions sont impliquées dans un processus très Ientement expansif, dont

l'étiologie n'est pas totalement élucidée. Il s'agit en effet d'une lésion mise

en évidence lors d'une IRM cervicale pratiquée en novembre 2002, à savoir 16

mois après le traumatisme. Il sera discuté plus loin de l'origine de cette

(ces) lésion(s) et sur leur(s) implication(s).

Quelle est donc l'origine des douleurs

cervico-céphaliques ? Il s'agit très probablement de douleurs dont l'origine

première est à rechercher dans des lésions microscopiques de l'appareil

ostéo-ligamentaire de la région cervicale supérieure, survenues lors du

traumatisme crânien d'il y a 3 ans. Ce traumatisme a impliqué vraisemblablement

des mécanismes d'hyper-extension et finalement une distorsion cervicale, comme

la présence de cervicalgies 24 h après le traumatisme tend à prouver (cf.

dossier hospitalier). Il est de plus possible que la présence de lésions dans

le domaine innervé par le nerf trijumeau (rappelons que le patient a subi une

fracture du nez avec dislocation du septum nasal) et leur conséquence au niveau

des parties molles sans «restitutio at integrum» actuellement malgré les interventions

subies, jouent un rôle dans la présence de céphalées. Cela est plus

particulièrement vrai pour les céphalées à caractère migraineux, qui

représentent la deuxième plainte du patient. Ces algies évoquent une

participation «centrale» (à savoir du système nerveux central) lors de

l'apparition de ces douleurs. Il est donc possible que les lésions résiduelles

sur le plan ORL aient joué un rôle comme «épine irritative» pour ce type de

céphalées, qui apparaissent aujourd'hui comme étant spontanées.

Pour revenir aux cervicalgies et céphalées

cervicogéniques, leur traitement pourrait étre revu, justement en tenant compte

de la présence de facteurs à caractère mécanique, donc périphériques, en

relation avec un dysfonctionnement douloureux de la partie supérieure de la

colonne cervicale. Ce type de dysfonctionnement pourrait nécessiter une

nouvelle approche à caractère diagnostique et éventuellement thérapeutique: on

discute dans ce cas des interventions comme l'anesthésie locorégionale; plus

éventuellement, on propose une neurolyse au niveau des capsules articulaires

cervicales supérieures par radiofréquences). Dans ce contexte, la présence à

I'examen clinique de douleurs à la palpation de la région cervicale supérieure,

ayant tendance à irradier vers la région occipitale et temporale à droite,

indique que les probables lésions résiduelles à caractère douloureux se situent

au niveau cervical supérieur droit (C2-C3). On en déduit donc la nécessité de

procéder à un nouvel examen à caractère diagnostique, avec possibles

conséquences thérapeutiques au niveau cervical.

Par la suite, le patient devrait étre confié à un

neurologue pour rediscuter de la présence du processus expansif au niveau C6 à

gauche intra-rachidien, refoulant la moelle et empiétant sur la racine C6

gauche.

En effet, contrairement à ce qui a été observe

jusqu'à maintenant et depuis quelques mois, il apparaît une radiculopathie C6

gauche, caractérisée par quelques fasciculations au niveau du muscle biceps

gauche, associée à une discrète atrophie à ce niveau (cf. I'observation), à une

diminution du réflexe bicipital du même cóté, en présence d'un réflexe

tricipital plus vif que contro-latéralement, évoquant éventuellement une première

implication centrale de ce processus. En tenant compte de cela, on pourrait

suspecter une très lente progression de la lésion qui, au vu de sa situation

topographique, ne peut pas étre banalisée.

Est-ce que le traumatisme de juillet 2000 a quelque

chose à voir avec cette lésion (ou ces lésions)? Vraisemblablement pas. En

effet, comme déjà remarqué, un traumatisme de ce type engendrerait, lors d'une

lésion ostéoligamentaire au niveau de C6, des cervico­brachialgies gauches

violentes, associées éventuellement en phase aigué à quelques signes à

caractère central. Or, tout cela n'a pas été observé lors de l'hospitalisation,

le patient se plaignant de cervicalgies seules, à irradiation céphalique,

impliquant donc la région cervicale supérieure.

Ainsi, en tenant compte de l'histoire clinique et

des examens à disposition, même si l'investigation permettait de confirmer la

présence d'une hernie discale a niveau C6, cette lésion ne pourrait pas être

rattachée au traumatisme lui-méme, malgré son importance initiale.

Il subsiste encore un point mineur qu'il y a lieu de

revoir, dans le cadre d'une réévaluation des douleurs cervicales et dorsales.

En effet, le patient se plaint au moment de I'examen d'expertise de douleurs au

niveau dorsal moyen : or, auparavant, on avait déjà noté des douleurs au niveau

dorsal supérieur (on a parlé de niveau D3 et D4 et plus tard de D1). Une

investigation simple à ce niveau serait aussi la bienvenue bien que, en

I'absence de douleurs importantes au niveau du traumatisme, il semble peu

probable qu'une lésion ostéoligamentaire soit présente à ce niveau"

(XIV).

Rispondendo

ai quesiti postigli dalle parti, il dott. __________ ha ribadito che gran parte

dei disturbi lamentati dall’insorgente, concretamente le difficoltà neuropsicologiche

ed i dolori cervico-cefalici, costituiscono, con verosimiglianza preponderante,

delle naturali conseguenze dell’infortunio in discussione (cfr. risposta al

quesito n. 4. “Une grande partie des troubles constatés

chez ce patient sont en relation de causalité naturelle, avec une vraisemblance

prépondérante, avec l’accident du 25.7.2001. Les

raisons de cette conclusion sont contenues dans la discussion”), che vi sono

dei fattori extra-traumatici, in particolare il processo espansivo esistente a

livello di C6 a sinistra, che contribuiscono a causare la sintomatologia (cfr.

risposta al quesito n. 5: “Il y a des facteurs extra-traumatiques qui

contribuent à causer les troubles. Plus particulièrement,

le processus expansif, très lentement progressif, au niveau intra-rachidien C6

gauche avec, actuellement, implication de la racine C6 gauche. Les troubles en

relation avec cette atteinte sont minimes actuellement, mais auraient tendance

à s’aggraver”) e che fra i reperti posti in luce dall’esame di risonanza magnetica

del 26 novembre 2002 (importante stenosi del canale spinale a livello di C5-C6

su ernia discale a base larga e Schwannoma della radice posteriore di C6 a

sinistra, cfr. doc. 50) e l’evento del luglio 2001 non esiste una relazione di

causalità naturale (cfr. risposta al quesito n. 6: “Les altérations mises en

évidence à l’aide de l’IRM cervicale du 26.11.2002 n’ont pas été causées, selon

le critère de la vaisemblance prépondérante, par le traumatisme du 25.7.2001.

L’accident n’a d’ailleurs pas causé d’aggravation temporaire de l’état

préexistant”).

2.13. Tutto ben considerato, questa Corte non vede ragioni che le

impongano di scostarsi dalle conclusioni a cui é pervenuto il dott. __________,

specialista proprio nella materia che qui interessa.

In

effetti, il referto peritale non contiene contraddizioni. D’altra parte, esso

presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere

riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. DTF 125 V

352 consid. 3a e le referenze ivi citate): in particolare, l’esperto

giudiziario ha espresso il suo apprezzamento in modo chiaro, motivato e

convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso.

Occorre,

pertanto, ritenere dimostrato, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla

giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4.), che le difficoltà

neuropsicologiche, così come i disturbi cervico-cefalici di cui ancora soffre RI

1, costituiscono una naturale conseguenza dell’evento traumatico del 25 luglio

2001.

Il fatto

che il dott. __________, spec. FMH in neurologia, abbia sostenuto, nel suo

rapporto del 29 ottobre 2004 (cfr. XVII bis, p. 2), che la sintomatologia

presente a livello cervico-cefalico è di natura mista, traumatica/morbosa, non

giustifica una diversa conclusione.

In

effetti, conformemente ad una costante giurisprudenza, per ammettere il nesso

di causalità naturale non è necessario che l'infortunio rappresenti la sola

causa oppure la causa diretta del danno alla salute, di modo che è sufficiente

che l'evento traumatico, unitamente ad altri fattori, abbia pregiudicato

l'integrità fisica e/o psichica dell'assicurato e ne costituisca, in questo

senso, una semplice concausa (cfr. DTF 112 V 376s. consid. 3a, 115 V 134

consid. 3, 117 V 376s. consid. 3a; STFA del 16 marzo 2000 nella causa C., U

136/99, consid. 2b; STFA del 10 gennaio 2001 nella causa L., U 324/99, consid.

2b; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 101).

La

suevocata problematica dovrà venire discussa in un secondo tempo, nel quadro dell'applicazione

dell'art. 36 LAINF.

2.14. Dalla perizia

del dott. __________ emerge che, al momento della visita peritale, RI 1 si è

pure lamentato di dolori localizzati al rachide toracale.

Al

riguardo, l’esperto giudiziario ha suggerito un approfondimento diagnostico,

ritenendo comunque poco probabile la presenza di una lesione osteo-legamentare

a questo livello (cfr. XIV, p. 17: “Une investigation simple à ce niveau serait

aussi la bienvenue bien que, en l’absence de douleurs importantes au niveau du

traumatisme, il semble peu probable qu’une lésion ostéoligamentaire soit

présente à ce niveau”).

Le tavole

processuali dimostrano che disturbi alla regione del rachide toracale sono

stati denunciati - per la prima volta – in occasione della visita di controllo

del 4 marzo 2002 (cfr. doc. 36: “Alla palpazione si nota un dolore sopra le

spine dorsali cervicali fino a Th3/Th4, con dolore anche al tessuto molle

bilateralmente, con dominanza a sinistra”), quindi con un tempo di latenza

superiore ai 7 mesi (cfr., pure, il referto relativo alla visita di chiusura

del 7 agosto 2003, in occasione della quale il dott. __________ aveva

riscontrato un dolore pressorio nella regione di Th1, da lui interpretato quale

problema posturale, doc. 60).

Tutto ben

considerato - tenuto conto, da un lato, che dalla documentazione medica agli

atti, in particolare da quella iniziale (cfr., ad esempio, il rapporto medico

di uscita 31.7.2001, doc. 2), non risulta che la regione toracale sia stata

traumatizzata in occasione del noto infortunio e, d’altra parte, del periodo di

latenza relativamente lungo con il quale si sono manifestati i disturbi in sede

toracale - il TCA ritiene poco probabile l’esistenza di un nesso di causalità

naturale, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori

provvedimenti istruttori.

In questo

contesto, é ancora utile sottolineare che un'affermata

giurisprudenza stabilisce che più il

tempo trascorso fra l'infortunio e la manifestazione dell'affezione é lungo e

più le esigenze riguardanti la prova del legame di causalità naturale devono

essere severe (cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188ss.; RJJ

1994, p. 46 consid. 1b; STFA del 30 novembre 2000 nella causa M., U 298/99).

Del resto, non può neppure

essere ignorato il fatto che, né in sede di ricorso (cfr. I), né in sede di

replica (cfr. V), l’assicurato ha fatto un qualsiasi accenno a problemi

esistenti a livello della colonna toracale.

2.15. L'esistenza

di un rapporto di causalità naturale non è comunque sufficiente per impegnare

la responsabilità dell’assicuratore LAINF convenuto.

In

effetti, si tratta ancora di esaminare l’adeguatezza del legame causale

fra i disturbi di cui è portatore il ricorrente e l'infortunio assicurato.

Considerata

la dinamica del sinistro assicurato e la natura dei disturbi accusati da RI 1,

può innanzitutto essere ammesso che egli ha riportato una contusione cerebrale ed

un trauma distorsivo al rachide cervicale, diagnosi che, del resto, è stata

formulata dal perito giudiziario (cfr. XIV, p. 14: “M. RI 1 souffre

premièrement de troubles neuropsychologiques qui évoquent les séquelles d’une

discrète contusion cérébrale de topographie central gauche

(fronto-pariétale)” e p. 15: “Ce traumatisme a impliqué vraisemblablement des

mécanismes d’hyper-extension et finalment une distorsion cervicale, come

la présence de cervicalgies 24 h après le traumatisme tend à prouver” - le

sottolineature sono del redattore).

L'esame

del nesso di causalità adeguata va pertanto eseguito alla luce dei principi

elaborati dal TFA in materia di traumi d'accelerazione alla colonna cervicale (o

di traumi equivalenti), rispettivamente, di traumi cranio-cerebrali (cfr.

consid. 2.8.-10.).

Dal

rapporto di polizia del 5 settembre 2001, si evince che RI 1, in sella alla

propria bicicletta, stava percorrendo la strada cantonale che da __________

porta a __________. Dopo avere superato un’autovettura in un tornante piegante

a sinistra, nell’affrontare una seconda curva, egli ha urtato il guidovia

laterale, cadendo rovinosamente a terra (cfr. doc. 17).

L’assicurato

ha riportato una discreta contusio cerebri ed un trauma distorsivo al

rachide cervicale (cfr. XIV), nonché, così come risulta dal rapporto di uscita

dell’Ospedale regionale di __________, una frattura del setto nasale dislocata,

un ematoma orbitale bilaterale e ferite lacero-contuse al mento, naso e fronte

(cfr. doc. 2).

Nel

decorso post-infortunistico, l’insorgente ha pure presentato dei disturbi

rinologici (difficoltà a respirare dalla narice sinistra e diminuita capacità

olfattiva) e otologici (tinnitus bilaterale).

Chiamato

a classificare il sinistro in questione, questo Tribunale ritiene che si tratti

di un infortunio di grado medio, all’interno della categoria media (cfr., per

un caso analogo, la STFA del 10 febbraio 2004 nella causa N., U 282/02, caduto

dalla propria bicicletta, la cui ruota anteriore si era improvvisamente

bloccata, con la testa in avanti).

Il

giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,

secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.7.2..

Affinché

possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un

fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di

più criteri (cfr. consid. 2.7.3.).

In una recente

sentenza dell’11 gennaio 2005 nella causa D., U 271/03 - riguardante un

assicurato vittima di un incidente della circolazione stradale (tamponamento da

tergo), qualificato quale infortunio di grado medio al limite della categoria

degli infortuni leggeri o insignificanti – il TFA ha ritenuto sufficiente per

ammettere l’esistenza di un nesso causale adeguato, la realizzazione cumulativa

di tre fattori (cfr. consid. 7.2; cfr., per un caso analogo, la STFA del 6

dicembre 2004 nella causa S., U 158/04, consid. 2.4).

D’altro

canto, in presenza di un infortunio di grado medio al limite della categoria di

quelli gravi, la stessa Corte federale reputa sufficiente l’adempimento di un

unico criterio di rilievo (cfr. DTF 115 V 140 consid. 6c/bb; RAMI 2001 U 440,

p. 350ss.; STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., U 138/04).

Pertanto,

se il principio è quello secondo cui, qualora sia necessario riferirsi a più

criteri, ciò deve valere tanto più quanto meno grave sia l'infortunio in

questione (consid. 2.7.3. in fine), nell’evenienza concreta, trattandosi

di un sinistro di grado medio all’interno della categoria media, secondo questo

Tribunale, è sufficiente che due dei criteri di rilievo siano adempiuti

(cfr., al riguardo, la STFA del 13 maggio 2004 nella causa S., U 346/03,

consid. 5.6, in cui uno dei criteri era realizzato in maniera particolarmente

intensa e STFA del 26 gennaio 2005 nella causa P., U 279/03, in cui uno dei

criteri adempiuti doveva essere relativizzato).

Un solo

criterio realizzato invece non basta (cfr. STFA del 16 febbraio 2005 nella

causa C., U 138/04, consid. 3.3.3).

Sulla

scorta di quanto emerge dalle tavole processuali, il TCA ritiene soddisfatti il

criterio della lunga durata della cura medica e quello dei disturbi somatici

persistenti, di modo che l’infortunio del 25 luglio 2001 ha avuto, secondo il

corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo

per l’instaurazione dei disturbi di cui RI 1 ancora è portatore.

In

siffatte condizioni, l’adeguatezza del nesso di causalità deve essere ammessa.

Del

resto, lo stesso assicuratore LAINF convenuto, dichiarandosi disposto a

corrispondere un’indennità per menomazione all’integrità del 20% (cfr. XVII),

ha implicitamente ammesso l’esistenza di un nesso di causalità, non solo

naturale, ma anche adeguata, fra i disturbi lamentati dall’insorgente e

l’evento traumatico assicurato.

2.16. Chiarito

l’aspetto della causalità, si tratta di valutare se RI 1 ha o meno diritto ad

un’indennità per menomazione all’integrità e, nell’affermativa, l’entità della

stessa.

2.16.1. Le norme

relative all'IMI, contenute nella LAINF e nella sua ordinanza, non hanno subito

alcuna modifica a fronte dell'entrata in vigore della LPGA.

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'in­fortunio, accusa una menomazione importante e dure­vole all'in­tegrità

fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.16.2. L'art. 36 cpv.

1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art.

24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se vero­similmente

sussisterà tutta la vita al­meno con identica gravità ed importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è,

dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium

doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet,

Ritter, op. cit., p. 121).

2.16.3. Giusta l'art.

36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nel­l'Allegato

3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di le­sioni indicando per cia­scuna il tasso normale

di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicu­rato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi cita­te). Deve essere intesa

come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1

dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate se­condo i tas­si previsti

tabellarmente per menoma­zioni di ana­loga gra­vità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nes­suna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.16.4. L'INSAI ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00;

DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U

71, p. 221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116 V 157, consid. 3a).

2.16.5. Nel caso di

specie, l’assicuratore LAINF, sentito il parere del dott. __________, ha

proposto che al ricorrente venga assegnata un’IMI del 20% (cfr. XVII).

Questo il

tenore del referto che il neurologo di fiducia dell’CO 1 ha allestito alla luce

delle conclusioni contenute nella perizia 5 ottobre 2004 del dott. __________:

" Dr. __________

stellt in seinem Gutachten zwei, für ihn traumatisch bedingte Diagnosen, zum

einen ei­ne minimale bis Ieichte neuropsychologische Störung als Folge einer

Hirnkontusion fronto-parietal Iinks, zum andern chronische Cervicalgien sowie

cervicogene Kopfschmerzen und migraneartige Kopfschmerzen.

Bezüglich der Diagnose minimaler bis Ieichter

Hirnfunktionsstörungen nach einer links fronto­paritalen Hirnkontusion ist

Folgendes anzumerken: Die von Dr. __________ aufgeführten Argumente sind

nachvollziehbar und erklärbar, nach dem Unfallereignis vom 25.07.2001 Iag

zumindestens eine Bewusstseinseinschrankung von ca. drei Stunden vor, weiterhin

besteht eine retrograde Am­nesie von 15 Minuten sowie eine anterograde Amnesie

von ca. einer bis eineinhalb Stunden nach dem Unfallereignis. Diese

Charakteristika sind mit einer Gehirnkontusion vereinnehmbar, weiter­hin ergab

sich in der neuropsychologischen Untersuchung eine Ieichte Einschränkung im

Bereich Rechnen sowie der rechtsseitigen Fingermotorik. Diese Befunde können

durch eine Iinks fronto­parietale Hirnkontusion erklärt werden. Weiterhin werden

Persönlichkeitsveränderungen nach dem Unfallereignis glaubhaft dargestellt. Ich

bin also mit der Beurteilung von Dr. __________ einverstanden, dass es durch

das Unfallereignis vom 25.07.2001 zu einer Iinksseitigen fronto-parietalen

Hirnkon­tusion gekommen ist mit residuellen minimalen bis leichten

Hirnfunktionsstörungen. Diese erge­ben nach Tabelle 8 der Suva

(Integritätsentschädigung gemäss UVG) ein Anrecht auf einen Integ­ritätsschaden

von 10 %.

Schwieriger ist die Beurteilung der chronischen

Cervicalgien, der cervicogenen Kopfschmerzen sowie der migräneartigen

Kopfschmerzen. Zum einen hat Dr. __________ recht, dass die Charakteristi­ka

dieser Schmerzen sowie der klinische Befund für einen Ursprung im oberen

Cervicalbereich sprechen. Zum anderen besteht jedoch auch ein erheblicher

Vorzustand mit einer Spinalkanalste­nose auf der Hbhe C5/C6 aufgrund einer

breitfächerigen Discushernie sowie durch einen wahr­scheinlich benignen Tumor

vom Typ eines Schwannomas in diesem Segment. Es ist sicher nicht­leicht

abzugrenzen welchen Anteil der Vorzustand und welchen Anteil das Unfallereignis

vom 25.07.2001 an dieser Schmerzsymptomatik haben, man kann diesen Vorzustand

aber nicht ein­fach wegdenken und es ist wahrscheinlich, dass dieser Vorzustand

und vorallem die Discushernie C5/C6 an der Schmerzsymptomatik mitbeteiligt ist.

Ich halte es für vertretbar und wahrscheinlich, dass die cervicalen Schmerzen

zur Hälfte durch das Unfallereignis vom 25.07.2001 und zur Hälfte durch den

Vorzustand bedingt sind, die cervicogenen Kopfschmerzen sowie die

migràneartigen Kopfschmerzen scheinen hingegen vorallem durch das

Unfallereignis ausgeldst worden zu sein. Die gesamte Schmerzsymptomatik ist

demnach zu ca. 2/3 durch das Unfallereignis verursacht und zu ca. 1/3 durch den

Vorzustand zu erklären.

Zur Beurteilung des Integritätsschadens bezüglich

dieser Schmerzsymptomatik lässt sich gut das Raster der Suva Tabelle 7

(Integritätsschaden bei Wirbelsäulenaffektionen) benutzen, die

Schmerzintensität entspricht am ehesten dem Längsraster ++, in dieser Säule

wird ein Integri­tätsschaden von zwischen 5 und 25 % angegeben. Da beim

Versicherten keine in der Tabelle ge­nannten Wirbelsäulenaffektionen vorliegt

(die von Dr. __________ postulierten Mikrotraumen des osso­ligamentären

Apparates sind nur hypothetisch und sind nicht nachweisbar) kann nicht von

einem Integritätsschaden am oberen Rand des Rasters gesprochen werden. Ich schätze

den Integritäts­schaden auf 15%, wobei ein Drittel dieses Integritätsschadens

aufgrund des Vorzustandes abge­zogen werden muss, sodass sich ein rein

unfallbedingter Integritätsschaden der Schmerzsympto­matik ad Tabelle 7 von 10%

ergibt."

(XVII)

Come visto, per quel che

attiene ai disturbi a carattere neuropsicologico, il dott. __________ ha

affermato che la relativa menomazione all’integrità corrisponde ad un’indennità

del 10%, in ossequio alla tabella n. 8 edita dalla Divisione medica dell’INSAI (“Integritätsschaden

bei psychischen Folgen von Hirnverletzungen”).

Tale valutazione non

presta il fianco ad alcuna censura, nella misura in cui è lo stesso perito

giudiziario ad aver indicato, a pagina 15 del suo rapporto, che la menomazione in

questione va qualificata come “minima a moderata” (cfr. XIV, p. 15), ciò che,

secondo la menzionata tabella, da effettivamente diritto ad un’IMI del 10%.

D’altro canto, secondo il

medico fiduciario dell’CO 1, ai disturbi cervico-cefalici lamentati dal

ricorrente corrisponde un’IMI del 15%, in applicazione della tabella n. 7 (“Integritätsschaden

bei Wirbelsäulenaffektionen”).

Il dott. __________ ha

affermato che l’intensità dei dolori lamentati da RI 1 va classificata, nell’apposita

scala, in una posizione intermedia (++), per la quale l’indennità prevista va

dal 5 al 25%.

Inoltre, posto come l’assicurato

non presenti nessuna delle patologie vertebrali enumerate dalla citata tabella

(al riguardo, va ricordato che i reperti oggettivati dalla MRI del 26.11.2002 non sono riconducibili all’infortunio, cfr. consid.

2.12.), il neurologo ha valutato in un 15% l’IMI (lordo) spettante

all’insorgente.

Questo Tribunale non ha validi motivi per mettere in dubbio l’attendibilità delle

considerazioni espresse dallo specialista in neurologia consultato dall’CO 1 e

quindi per scostarsi dalle stesse.

In

particolare, il TCA rileva che la sintomatologia algica denunciata dal

ricorrente - descritta a pagina 7s. della perizia giudiziaria – non è di

un’intensità tale da raggiungere il livello più elevato della scala del dolore

prevista dalla tabella n. 7 (+++), per il quale sono richiesti,

cumulativamente, forti dolori permanenti, impossibilità di compiere sforzi

supplementari, dolori presenti anche di notte e durante il riposo, nonché

lunghi tempi di recupero in caso di esacerbazione.

2.16.6. Secondo l'art.

36 cpv. 2 LAINF, le rendite di invalidità, le indennità per menomazione

all'integrità e le rendite per superstiti sono adeguatamente ridotte se il

danno alla salute o la morte è solo in parte imputabile all'infortunio (prima

frase). Per la riduzione delle rendite non si terrà tuttavia conto delle

affezioni anteriori non pregiudizievoli alla capacità di guadagno (seconda

frase).

L'applicazione

di questa disposizione presuppone che l'infortunio ed un evento non assicurato

abbiano causato assieme il danno alla salute. Per contro, l'art. 36 cpv. 2

LAINF, non è applicabile quando l'infortunio e l'evento non assicurato abbiano

provocato dei danni senza correlazione reciproca, che necessitano di terapie

differenti, ad esempio, perché interessano parti diverse del corpo. In questo

caso, le conseguenze dell'infortunio assicurato vanno valutate separatamente

(cfr. DTF 126 V 117 consid. 3a, 121 V 333 consid. 3c, 113 V 58 consid. 2 ed i

riferimenti ivi menzionati).

Nel caso

di specie, proprio in applicazione dell’art. 36 cpv. 2 LAINF, il dott. __________, propone di ridurre di 1/3 il grado dell’IMI, per tenere

conto dello stato preesistente al rachide cervicale, segnatamente dell’ernia

discale C5/C6, e della sintomatologia algica ad esso connessa (cfr. XVII bis,

p. 2: “Ich halte es für vertretbar und wahrscheinlich, dass die cervicalen

Schmerzen zur Hälfte durch das Unfallereignis vom 25.07.2001 und zur Hälfte

durch den Vorzustand bedingt sind, die cervicogenen Kopfschmerzen sowie die

migräneartigen Kopfschmerzen scheinen hingegen vorallem durch das

Unfallereignis ausgelöst worden zu sein. Die gesamte Schmerzsymptomatik ist

demnach zu ca 2/3 durch das Unfallereignis verursacht und zu ca. 1/3 durch den

Vorzustand zu erklären“).

In

proposito, questa Corte osserva che l’esame di risonanza magnetica a cui RI 1 è

stato sottoposto il 26 novembre 2002, ha mostrato la presenza di una importante

stenosi secondaria del canale spinale a livello C5-C6 su un’ernia discale a

base larga medio-laterale destra in presenza di un grosso tumore benigno del

tipo Schwannoma della radice posteriore C6 sinistra (cfr. doc. 50).

Il perito giudiziario ha

ritenuto essere questi reperti di natura morbosa (cfr. XIV, riposta al quesito

n. 6).

D’altro canto, rispondendo

al quesito n. 5, il dott. __________ ha riconosciuto che dei fattori

extra-traumatici (ovvero quelli sopramenzionati) contribuiscono a causare i

dolori denunciati dall’assicurato, precisato comunque che i disturbi legati

allo Schwannoma (il perito giudiziario non ha fatto menzione delle restanti

patologie diagnosticate a livello cervicale, in particolare dell’ernia del

disco!) sono attualmente minimi, con tendenza all’aggravamento (cfr. XIV, p.

18).

In esito a quanto precede,

il TCA ritiene di poter aderire alla valutazione del dott. __________,

a mente del quale i disturbi cervico-cefalici cui soffre il ricorrente, sono

per 1/3 di natura morbosa preesistente.

Pertanto,

a mente di questo Tribunale, appare giustificato, in ossequio all'art. 36 cpv.

Considerandi

2.

LAINF, ridurre l'IMI di 1/3, come proposto dal neurologo di fiducia

dell’Istituto assicuratore, portandola al 10%, dato che il danno alla salute

patito dal ricorrente è solo in parte imputabile all'infortunio.

In

conclusione, a RI 1 deve essere riconosciuta un’indennità per menomazione

all’integrità del 20% (10% per i disturbi neuropsicologici + 10% per i dolori

cervico-cefalici).

D’altronde,

il dott. __________ - al quale questa Corte aveva sottoposto, per un parere,

l’apprezzamento 29 ottobre 2004 del dott. __________ (cfr. XVIII) - ha definito

accettabile la proposta dell’CO 1 di assegnare all’insorgente un’IMI del

20% (cfr. XIX).

È vero

che l’esperto giudiziario ha sostenuto trattarsi di una valutazione “a

minima”, poiché il danno cerebrale è più importante, da un profilo della

gravità della menomazione all’integrità, dei dolori residuali al rachide

cervicale.

Tuttavia,

per quanto concerne i disturbi neuropsicologici legati al danno al sistema

nervoso centrale, è stato lui stesso a valutare la loro gravità “da minima a

moderata” (cfr. XIV, p. 15), ciò che corrisponde, in base alla tabella

n. 8, ad un’indennità del 10%.

2.16.7

Con le

proprie osservazioni del 4 dicembre 2004 (cfr. XXIV), RI 1 ha fatto valere che

nella valutazione dell’IMI occorrerebbe considerare pure i disturbi otologici (tinnito

bilaterale) e rinologici (diminuzione dell’olfatto e dell’odorato).

Dal profilo ORL, la

fattispecie è stata valutata dal dott. __________, spec. FMH in ORL e chirurgia

cervico-facciale presso la __________, il quale ha escluso che i postumi residuali

dell’infortunio assicurato presentino, al momento attuale, un’importanza tale

da giustificare l’assegnazione di un’indennità per menomazione all’integrità:

" Aufgrund

des ausführlichen spezialarztlichen Untersuchungsberichtes von Dr. __________

vom 22.5.03 erfahren wir, dass bei diesem Patienten bezüglich der Unfallfolgen

zwar noch minime Rest­folgen vorliegen, jedoch sind diese aufgrund der

ausführlichen und genauen Beurteilung samtliche nicht erheblich. Zum

jetzigen Zeitpunkt ergeben sich offensichtlich keine weiter gehenden therapeu­tischen

Konsequenzen. Ich kann mir jedoch vorstellen, dass auch nach einigen Jahren

noch bezüg­lich der Nase vermehrt Probleme auftreten könnten und dann könnte

ev. auch eine nochmalige ope­rative Revision notwendig werden, welche dann

wahrscheinlich zu Lasten dieses Unfalles zu über­nehmen wäre. Zum jetzigen

Zeitpunkt jedoch ergeben sich keine weiter gehenden Konsequenzen und in diesem

Sinne zumindest aus otologischer Sicht jetzt Abschluss."

(doc.

58.

– la sottolineatura è del redattore)

La valutazione espressa

dal dott. __________ appare corretta e merita di essere seguita.

In primo

luogo, secondo la tabella n. 13, un tinnitus lieve (“Richtlinie:

Intermittierend oder dauernd Bestehendes ein- oder doppelseitiges Ohrgeräusch

von geringer subjektiver Lautheit mit leichtem Stör- oder Belästigungscharakter,

ohne Beeinträchtigung der Alltags- und Berufsverrichtungen – also praktisch

voll kompensiert und ohne besonderen Persönlichkeitswert“), non apre il

diritto all’IMI.

Ora,

alla luce delle indicazioni contenute nel referto 22 maggio 2003 del dott. __________,

specialista in otorinolaringoiatria (cfr. doc. 53: “Per quanto riguarda i

disturbi otologici il paziente lamenta soggettivamente un acufene più

accentuato all’orecchio destro che percepisce unicamente in ambienti silenziosi

e alla sera e che non lo infastidisce oltre misura. Alla domanda specifica, il

paziente non richiede delle misure terapeutiche per il tinnito”), l’acufene di

cui soffre RI 1 può senz’altro essere qualificato come lieve. In effetti, esso

risulta essere pienamente compensato, come lo dimostra d’altronde il fatto che

l’assicurato ha, di sua spontanea volontà, rinunciato all’applicazione di

provvedimenti terapeutici.

Per quanto riguarda la

problematica rinologica, dal citato rapporto del dott. __________ risulta che

l’insorgente accusa semplicemente una tendenza all’iposmia, con un test

olfattivo ancora nei limiti della norma, visto che egli è stato in grado di

individuare 6 odori su 8 (cfr. doc. 53: “Al test olfattivo, secondo lo schema

di Zurigo, il paziente riconosce 6 odori su 8, rientrando pertanto nei limiti

della norma ma confermando comunque una tendenza all’iposmia”).

In queste condizioni, il

TCA ritiene che non si possa parlare di una menomazione importante

all’integrità fisica ai sensi dell’art. 24 LAINF.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto.

§ La

decisione su opposizione 3.2.2004 è annullata.

§§

L’CO 1 è condannato a versare all’assicurato un’IMI del 20%.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PE 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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