Lexipedia

Decisione

35.2004.30

incidente della circolazione.Tamponamento laterale.Ricaduta:prestazioni di corta durata rifiutate pro futuro e ex nunc.Non esistono reperti organici oggettivabili.Trauma d'accelerazione alla colonna c

9 dicembre 2004Italiano76 min

Source ti.ch

Fatti

I

sanitari dell'Ospedale __________ di __________ dove l'infortunato è stato

visitato il medesimo giorno, hanno diagnosticato una contusione del cranio e

una leggera distorsione cervicale sinistra, in assenza di lesioni ossee.

Dal

profilo terapeutico, gli sono stati somministrati degli analgesici.

Il suo

medico curante Dr. med. __________, spec. FMH in medicina generale, in seguito

gli ha anche prescritto l'assunzione di mielorilassanti e un ciclo di

fisioterapia (cfr. doc. 1; 4; 10; 20).

Il caso è

stato assunto dall'CO 1, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di

legge.

L'assicuratore

infortuni ha dichiarato l'assicurato totalmente abile al lavoro e non più

necessitante di cure mediche a decorrere dal 13 agosto 2001 (cfr. doc. 38).

1.2. Il 7 giugno

2002 il datore di lavoro dell'assicurato ha annunciato all'assicuratore LAINF

una ricaduta dell'infortunio del 2 ottobre 2000 (cfr. doc. 40). Essa è stata

assunta dall'Istituto assicuratore convenuto.

Il Dr. med.

__________ nella "Prescrizione di fisioterapia" del 4 giugno 2002 ha

indicato, quale diagnosi, cervicalgia/mialgia in stato dopo distorsione

cervicale del 2 ottobre 2000 (cfr. doc. 44).

L'CO 1,

per il periodo dal 1° novembre 2002 al 30 giugno 2003, ha nuovamente

corrisposto al ricorrente delle indennità giornaliere in misura del 25% (cfr.

doc. 53; 59; 71).

1.3. Esperiti i

necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 17

dicembre 2003 l'CO 1 ha stabilito che non erano più presenti conseguenze

dell'infortunio dell'ottobre 2000, in quanto i disturbi lamentati

dall'assicurato non potevano essere spiegati dal profilo organico come

conseguenza dell'evento traumatico, bensì ne erano responsabili motivi neuropsicologici

che, tuttavia, non erano in relazione di causalità adeguata con l'evento

traumatico.

L'CO 1 ha

però rinunciato a richiedere il rimborso delle indennità giornaliere versate

dal 1° novembre 2002 al 30 giugno 2003 (cfr. doc. 76).

A seguito

dell'opposizione interposta dall'avv. RA 1, per conto dell'assicurato (cfr.

doc. 77), l'assicuratore LAINF, il 4 febbraio 2004, ha sostanzialmente

confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A).

1.4. Con

tempestivo ricorso del 3 maggio 2004, l'assicurato, sempre patrocinato

dall'avv. RA 1, ha chiesto che la decisione dell'CO 1 del 4 febbraio 2004 venga

annullata, in quanto i disturbi da lui accusati si trovano in una relazione di

casualità naturale e adeguata con l'infortunio del 2 ottobre 2000.

A

motivazione dell'impugnativa l'assicurato ha rilevato:

"

(…)

1.

La decisione impugnata a torto esclude l'esistenza di un nesso

naturale tra l'evento infortunistico del 2 ottobre 2000 ed i disturbi

riscontrati dall'assicurato qui ricorrente.

Dopo la cosiddetta ricaduta del 7 giugno 2002, l'evoluzione della

situazione del medesimo signor RI 1 merita ben altra considerazione.

Infatti, basta pensare alle visite dei collaboratori di CO 1 presso

l'assicurato, il quale non ha mai omesso di evidenziare un disagio palese che

gli impediva di affrontare mansioni specifiche della sua attività lavorativa,

oggetto di attenzione da parte di CO 1 stessa.

Considerandi

II rapporto redatto dal collaboratore di CO 1 signor __________

datato 31 ottobre 2002 evidenzia che "l'assicurato continua ad accusare

una certa "affaticabilità". Dopo l'infortunio, ha ritirato la ditta

del padre con un aumento importante di responsabilità".

Poco tempo dopo in data 7 novembre 2002, vi è stata la visita in

ditta. RI 1 ha affermato quanto segue:

"Pur non sentendomi ancora completamente guarito, ho

accettato l'ordine di ripresa al 100%, interpretandolo come una scossa, un

incentivo per cercare di tornare alla normalità. Invece non mi sono mai sentito

come prima dell'incidente. Tuttora non sono lucido al 100%. Ci sono dei momenti

in cui sto bene e altri, dopo aver lavorato per un po', in cui mi sento assente

col pensiero. Mi sento stanco. Non riesco più a riflettere normalmente. Devo

interrompere il mio lavoro. Se sto parlando con un cliente, per esempio di

progetti, qualche volta non mi sento più in grado di gestire il

colloquio".

II medesimo rapporto descrive inoltre la realtà lavorativa

dell'assicurato, confrontato a mansioni di responsabilità.

Conclude: "rendo circa il 50% di meno". Tuttavia,

"considerato che il medico della CO 1 parlava in occasione della sua

ultima visita di capacità del 100% (pur ammettendo delle turbe neuropsicologiche

ed affaticabilità) e considerato inoltre che ci sono da fare altri esami a __________,

sarei d'accordo di ammettere per ora un'incapacità lavorativa del 25% con

relativo versamento d'indennità giornaliera da parte della CO 1".

Ha inoltre aggiunto: "mi rendo conto che questa sarebbe

una soluzione transitoria. Una valutazione definitiva verrebbe fatta a tempo

debito sulla base di adeguati referti medici".

In seguito, il 28 maggio 2003 vi è stata una visita presso la

clinica __________ a __________, dalla quale è emerso quanto segue, ancorato

nel relativo referto del medico __________:

"L'esame neuropsicologico di controllo di questo paziente

che ha subito un incidente della circolazione il 2 ottobre 2000 mette in

evidenza la persistenza di deficit di attenzione sostenuta (protratta nel

tempo) e divisa, in particolare permane un'affaticabilità eccessiva. Tali

disturbi sono globalmente invariati rispetto a 2 anni fa e sono di entità

leggera, ma possono avere delle ripercussioni significative nella vita

quotidiana e sono suscettibili di ridurre il rendimento durante l'attività

lavorativa soprattutto quando essa, come nel caso del paziente, è impegnativa a

livello cognitivo".

In data 23 luglio 2003 vi è stata un'ulteriore visita presso la

ditta del ricorrente ed il relativo verbale evidenzia come la situazione non

fosse mutata rispetto alla visita del 7 novembre 2002.

II 26 agosto 2003 RI 1 è stato visitato dal dottor __________, il

quale ha rilasciato il proprio rapporto, allegato alla decisione oggetto di

opposizione. Questo referto appare quale esempio di superficialità e scarsa

professionalità. Colmo di imprecisioni, ma soprattutto privo di qualsiasi

indicazione sulla visita a __________ presso la clinica __________, è stato poi

adottato quale fondamento della presa di posizione definitiva di CO 1.

Da notare come ancora un mese circa prima della decisione del 17

dicembre 2003, vi è stata una visita in ditta di un collaboratore di CO 1, il

quale ha potuto verbalizzare la persistenza del disagio post infortunistico

dell'assicurato.

Serve così interrogarsi sull'utilità di tali verbali e visite, se

poi sono totalmente dimenticati in virtù di una logica che sfugge al buon

senso.

2.

La situazione poc'anzi descritta ha condotto CO 1 ad escludere

l'esistenza di un nesso causale naturale.

"In concreto risulta che l'assicurato lamenta disturbi neuropsicologici.

Gli stessi, così come risulta dagli atti, non possono essere fatti risalire ad

un danno di natura organica e soprattutto organico post-infortunistico".

Si contesta in modo deciso tale conclusione, poiché gli atti non

permettono certo di raggiungere tale convinzione.

E' semmai il referto del dott. __________, già sufficientemente

qualificato dal ricorrente, a rappresentare l'unico elemento che supporterebbe

la presa di posizione di CO 1. E gli ulteriori documenti dell'incarto?

La giurisprudenza conforta la posizione del ricorrente.

Die Leistungspflicht eines Unfallversicherers gemäss

UVG setzt zunächst voraus,' dass zwischen dem Unfallereignis und dem

eingetretenen Schaden (Krankheit, Invalidität, Tod) ein natürlicher

Kausalzusammenhang besteht. Ursachen im Sinne des natürlichen

Kausalzusammenhanges sind alle Umstände, ohne deren Vorhandensein der

eingetretene Erfolg nicht als eingetreten oder nicht als in der gleichen Weise bzw.

nicht zur gleichen Zeit eingetreten gedacht werden kann.

Inoltre:

Es genügt, dass das schädigende Ereignis zusammen

mit anderen Bedingungen die körperliche oder geistige Integrität des

Versicherten beeinträchtigt hat, der Unfall mit andern Worten nicht weggedacht

werden kann, ohne dass auch die eingetretene gesundheitliche Störung entfiele

(DTF 117 V 359 ss; 119 V 337).

Appare dunque evidente che i disturbi del ricorrente non trovano

origine in nessun altro evento.

E non corrisponde a verità l'affermazione che "tutti gli

esami specialistici praticati sono infatti risultati nei limiti della

norma" (DOC A, pag. 4).

Per quanto concerne il problema neuropsicologico, si contesta al

di fuori del lavoro svolto dalla dottoressa __________ che vi sono elementi a

sufficienza per raggiungere il convincimento dell'inesistenza di un nesso

causale con il disturbo. Infatti, CO 1 non dispone degli elementi medici

indicati dalla giurisprudenza.

Il rapporto conclusivo ha omesso di citare l'unico referto

convincente in tal senso. Quindi, siamo al limite dell'arbitrarietà, ossia

dinnanzi ad una decisione che poggia su una valutazione incompleta oppure

superficiale della fattispecie.

3.

I criteri di giudizio sull'esistenza di un nesso causale adeguato

sono senz'altro dati.

In sostanza, nell'esame dell'adeguatezza del nesso causale

occorrerà apprezzare, l'insieme delle circostanze prima e dopo l'infortunio, e

più precisamente la gravità dell'infortunio, la spettacolarità dell'evento, le

circostanze concomitanti, la gravità delle lesioni somatiche lamentate, la

caratteristica delle stesse, la durata e sofferenza fisica della cura medica,

la diminuzione della capacità lavorativa e la durata di tale inabilità nonché

la personalità pretraumatica dell'assicurato; valutato va inoltre il modo in

cui l'assicurato ha elaborato l'infortunio dal profilo psichico, lo stress

psichico da questi vissuto che comunque presuppone l'esistenza di un evento

acuto o di una prolungata situazione di sollecitazione che siano al di fuori

dell'esperienza di tutti i giorni. L'evoluzione post-infortunistica deve quindi

essere messa a confronto valutativo con la personalità pretraumatica

dell'assicurato, vale a dire con lo stato psichico, le malattie sofferte

(segnatamente quelle di natura psicosomatica) e la capacità lavorativa e di

guadagno dell'interessato prima dell'evento. Il risultato di questo paragone

permetterà ad amministrazione e giudice di pronunciarsi sulla questione

dell'adeguatezza.

A tal fine da direttiva può servire la seguente formula: più

prevale la personalità pretraumatica dell'assicurato facendo passare

l'infortunio e le circostanze concomitanti in seconda linea, meno si potrà

riconoscere l'adeguatezza del nesso causale; mentre se d'altra parte dal

predetto confronto risulta che l'infortunio nel contesto complessivo non è

relegato all'irrilevanza, difficilmente l'adeguatezza potrà essere negata (DTF

113.

V 315).

RI 1 non ha mai sofferto di malattie di natura psicosomatica prima

dell'incidente del mese di ottobre 2000.

Inoltre, è stato evidenziato il suo disagio nelle mansioni

lavorative, purtroppo ignorato.

Anche a tal proposito sorge spontaneo il dubbio sull'utilità delle

ispezioni in ditta, le quali risultano poi totalmente ignorate.

La giurisprudenza sottolinea la capacità lavorativa e di guadagno

dell'assicurato quale elemento di attenzione importante.

In casu oltretutto il ricorrente ricopre mansioni di

responsabilità ed è sempre stato motivato dinnanzi alla prospettiva di condurre

la ditta paterna.

Non si tratta oltretutto di un'attività fallimentare. Anzi, lo

stimolo di segnare la continuità della solidità della ditta è frustrato dalle

difficoltà incontrate.

RI 1 ha sempre sottolineato la sua volontà di lavorare, non certo

il desiderio di far capo a prestazioni assicurative.

Tuttavia le circostanze impediscono la realizzazione di questo

obiettivo e CO 1 le ha ignorate.

Infatti, per evitare di relegare l'infortunio su un piano di

irrilevanza è indispensabile disporre di documenti particolarmente

attendibili ed espressivi che devono essere loro rassegnati dallo specialista

in psichiatria (a ciò nulla muta il fatto che si tratti di questione di

diritto).

E solo ove le constatazioni del perito psichiatra consentano da

un lato di escludere la presenza di tendenze rivendicative nell'assicurato e

dall'altro, di attribuire all'infortunio nella catena delle circostanze pre- e

post-traumatiche da apprezzare un peso rilevante, l'adeguatezza del rapporto

causale potrà essere ammessa. Un incidente di estrema banalità non sarà

comunque idoneo, senza ulteriori accertamenti, a determinare una neurosi

assicurata; sarebbe in effetti contraddire i principi in precedenza asseriti e

condurrebbe ad aprire il campo dell'assicurazione contro gli infortuni a rischi

probabilmente insopportabili. L'importanza dell'evento non può essere pertanto

disattesa (DTF 113 V 316).

Non risulta che via stato un accertamento completo delle

circostanze di fatto che hanno caratterizzato l'incidente, in modo tale da

classificarlo in modo adeguato.

A tal proposito si richiama il relativo incarto dalla polizia

cantonale.

Inoltre, gli elementi dal profilo psichiatrico sono scarsi. Gli

unici che possono a giusta ragione fornire indicazioni importanti, o quantomeno

oggetto di approfondimento, sono stati ignorati oppure considerati in modo

inadeguato.

Si contestano integralmente le considerazioni sull'incidente

evidenziate nel DOC A a pagina 5 per i motivi sopra esposti.

Il bus che ha colliso con la macchina del ricorrente, la quale era

ferma, viaggiava a km 50.

L'impatto non è stato privo di elementi rilevanti.

II giudizio sulle cure mediche è affrettato. Infatti, visite di

pochi minuti con domande formulate al paziente, tali da lasciarlo quantomeno

perplesso, non rientrano in prestazioni professionalmente accettabili. Valga

quale esempio il rapporto del Dr. __________.

II decorso è stato sfavorevole, eccome!

Basta leggere i rapporti di CO 1 medesima. Dal 7 giugno 2002 la

situazione non ha mai presentato motivi di miglioramento.

II ricorrente non ha dolori persistenti, ma è sempre stanco e non

riesce a sostenere colloqui, manca di concentrazione.

In altri termini non vi sono differenze tra i dolori ed i disturbi

di RI 1, nell'ottica dell'incapacità di far fronte alle proprie mansioni

lavorative.

Relativamente all'incapacità lavorativa, si leggano i rapporti

conseguenti alle visite in ditta." (Doc. I)

1.5

L'CO 1, in

risposta, ha postulato un'integrale reiezione del ricorso, con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.6

Il 27 maggio

2004.

l'avv. RA 1 ha comunicato di non presentare alcun ulteriore mezzo di prova

(cfr. doc. V).

1.7

Il doc. V è

stato trasmesso per conoscenza all'assicuratore LAINF convenuto.

in

diritto

2.1

Preliminarmente

va osservato che l’CO 1, con decisione formale del 17 dicembre 2003, ha negato

la sua responsabilità in relazione ai disturbi accusati dall’assicurato a

partire dalla ricaduta del mese di giugno 2002 con effetto ex nunc e pro

futuro.

L’assicuratore

LAINF convenuto ha, infatti, rinunciato a richiedere il rimborso delle

indennità giornaliere versate dal 1° novembre 2002 al 30 giugno 2003 (cfr. doc.

76).

Al

riguardo va indicato che con sentenza del 10 maggio 2004 nella causa D., U

199/03, pubblicata in DTF 130 V 380 e in SVR 2004 UV Nr. 16 pag. 53, il TFA ha

stabilito che l’assicuratore infortuni ha la possibilità di porre fine, con

effetto ex nunc e pro futuro, al proprio obbligo prestativo, inizialmente

riconosciuto mediante il versamento d’indennità giornaliere e l’assunzione di

spese di cura, senza doversi richiamare a un motivo di revoca (riconsiderazione

o revisione processuale). Nella fattispecie esaminata dall’Alta Corte, il caso

è stato liquidato invocando il fatto che un evento assicurato – dopo un esame

corretto della situazione – in realtà non si era mai verificato.

Nella

citata sentenza il TFA ha, tuttavia, precisato che sono esclusi i casi relativi

a prestazioni di lunga durata, segnatamente a rendite di invalidità, in quanto

in tali evenienze il principio della protezione della buona fede si oppone

all’atto di porre termine con effetto immediato alle stesse.

In

particolare l’Alta Corte ha rilevato:

"

(…)

2.2

Es fragt sich, ob es dem Unfallversicherer

freigestellt ist, die durch Ausrichtung von Unfallpflege und Taggeld einmal

anerkannte Leistungspflicht ohne die Rückkommenstitel der Wiedererwägung oder

der prozessualen Revision ex nunc et pro futuro mit der Begründung zu negieren,

die Leistungszusprechung sei - in casu wegen Nichtvorliegens eines Unfalls im

Rechtssinne - anfänglich unrichtig gewesen. Die Rechtsprechung ist

diesbezüglich uneinheitlich.

2.2.1

Im von der Vorinstanz zitierten RKUV 1998

Nr. U 308 S. 455 f. Erw. 3a führte das Eidgenössische Versicherungsgericht aus,

die Heilbehandlung und Ausrichtung von Taggeldern durch den Unfallversicherer

stellten de facto eine Anerkennung der Leistungspflicht dar, weshalb

hinsichtlich der nachträglichen Verneinung eines Unfalltatbestandes die Wiedererwägungsvoraussetzungen

erfüllt sein müssten. In RKUV 2000 Nr. U 377 S. 183 war der Fall eines

Versicherten zu beurteilen, der am 3. November 1992 beim Treppensteigen

Schmerzen im linken Fuss erlitten hatte. Die SUVA kam für die Heilbehandlung

auf. Nachdem ein Rückfall gemeldet wurde, gab sie am 16. Juli 1993 eine

Deckungszusage ab und richtete die gesetzlichen Leistungen aus. Mit Schreiben

vom 27. Januar 1994 teilte sie dem Versicherten mit, sie komme auf ihre

Erklärung vom 16. Juli 1993 zurück, da es sich bei den gemeldeten Beschwerden

um Krankheitsfolgen handle. Mit Verfügung vom 15. Februar 1994 - bestätigt mit

Einspracheentscheid vom 17. März 1995 - lehnte sie ihre Leistungspflicht ab,

verzichtete aber auf die Rückforderung der bereits ausgerichteten Leistungen.

Das Eidgenössische Versicherungsgericht liess offen, ob nach einer formlosen

Deckungszusage des Unfallversicherers eine formelle Wiedererwägung erforderlich

sei, und ob das Ereignis vom 3. November 1992 ein Unfall gewesen sei. Es

verneinte den natürlichen Kausalzusammenhang zwischen dem Ereignis und den

Beschwerden des Versicherten. Im Ergebnis führte es aus, damit stehe fest, dass

die ursprüngliche Deckungszusage der SUVA, sollte sie als formelle Verfügung

qualifiziert werden, zweifellos unrichtig und ihre Berichtigung von erheblicher

Bedeutung gewesen sei, mithin die Voraussetzungen für ihre Wiedererwägung mit

Verfügung vom 15. Februar 1994 erfüllt gewesen seien.

2.2.2

Gemäss Urteil F. vom 23. Dezember 2002, U

408/00, verneinte die SUVA mit Verfügung vom 3. März 1998 - bestätigt mit

Einspracheentscheid vom 9. Juli 1998 - einen Leistungsanspruch des Versicherten

hinsichtlich der im Februar 1995 als Rückfall gemeldeten Rückenbeschwerden; bei

diesen habe es sich nie um die Folgen versicherter Unfälle gehandelt. Die

Kosten der zu Unrecht übernommenen Heilbehandlung würden zum Teil von der

Krankenversicherung zurückgefordert werden, während "gegenüber Herrn F.

(...) von einer Rückforderung der zu Unrecht erbrachten Leistungen"

abgesehen werde. Das Eidgenössische Versicherungsgericht legte dar, die

Vorinstanz habe die Verfügung der SUVA vom 3. März 1998 (namentlich im Hinblick

auf die darin angekündigte Rückforderung eines Teils der Heilbehandlung

gegenüber der Krankenkasse) zu Recht als Wiedererwägungsverfügung qualifiziert,

mit welcher der Unfallversicherer auf seine formlose Deckungszusage vom 21.

April 1995 bzw. auf die durch das faktische Verwaltungshandeln erfolgte

Anerkennung der Leistungspflicht zurückgekommen sei. In diesem Urteil wurde

mithin auf die Beziehung zwischen der Rückforderung gegenüber der Krankenkasse

und der Berufung auf den Rückkommenstitel der Wiedererwägung hingewiesen.

Unbeantwortet blieb die Frage, ob auf den Rückkommenstitel hätte verzichtet

werden können, wenn einzig die Leistungseinstellung ex nunc et pro futuro

gegenüber dem Versicherten streitig gewesen wäre.

2.2.3

Im Urteil S. vom 29. Juni 1954, U 28/54

(publiziert im SUVA-Jahresbericht 1954 Nr. 3a S. 18), wurde ausgeführt, der

SUVA könne bei der grossen Zahl der ihr gemeldeten Bagatellschäden nicht

zugemutet werden, vorgängig deren Übernahme (in casu Bezahlung von

Behandlungskosten) jeweilen eingehende Erhebungen tatbeständlicher Natur

durchzuführen. Vielmehr müsse ihr das Recht zugebilligt werden, bei Fällen, in

denen nachträglich weiter gehende Forderungen erhoben würden, die Gewährung

zusätzlicher Leistungen zu verweigern, wenn die späteren Nachforschungen das

Fehlen eines Unfalltatbestandes ergäben (vgl. auch Rumo-Jungo, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, 3. Aufl., Zürich 2003, S. 22).

2.3

2.3

In Fällen wie dem vorliegenden ist die

Berufung auf die Wiedererwägung oder die prozessuale Revision nicht

erforderlich, da die Leistungseinstellung mit Wirkung ex nunc et pro futuro

kein Rückkommen auf die bisher gewährten Versicherungsleistungen bedeutet. Nur

wenn der Unfallversicherer diese zurückfordert, muss er den hiefür

erforderlichen Rückkommenstitel der prozessualen Revision oder der Wiedererwägung

ausweisen (BGE 129 V 110 Erw. 1.1, 110 V 176). Will er aber nicht so weit

gehen, sondern die bisher zu Unrecht ausgerichteten Leistungen stehen lassen

(BGE 119 V 479 Erw. 1b/cc mit Hinweisen), ist Verfügungsgegenstand nur die

zukünftige Leistungseinstellung, welche - wenn materiellrechtlich begründet und

mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nachgewiesen (RKUV 1994 Nr. U 206 S. 328

Erw. 3b) - der Unfallversicherer ohne Rückkommensvoraussetzungen und damit ohne

Bindung an früher ausgerichtete Leistungen vornehmen kann.

In diesem Sinne hat das Eidgenössische

Versicherungsgericht auch hinsichtlich der Prüfung der adäquaten Kausalität

zwischen Unfall und Gesundheitsschaden entschieden. Danach kann der

Unfallversicherer trotz vorheriger Ausrichtung von Heilbehandlung und Taggeld

ohne Berufung auf Wiedererwägung oder prozessuale Revision die Adäquanz

verneinen und gestützt hierauf die Leistungen ex nunc einstellen. Denn es ist

erst nach Abschluss des normalen, unfallbedingt erforderlichen Heilungsprozesses

zu prüfen, ob die geklagten Beschwerden zum Unfall adäquat kausal sind. Nur im

Rahmen einer allfälligen Leistungsrückerstattung sind die

Rückkommensvoraussetzungen zu beachten (Urteil K. vom 6. Mai 2003 Erw. 4.2.1, U

6/03, mit Hinweisen). Entsprechendes muss auch hinsichtlich des

Unfalltatbestandes gelten, dessen eingehende Prüfung unter Umständen längere Zeit

beanspruchen kann und oft von zusätzlichen Feststellungen abhängt (Erw. 1

hiervor). Es ist mithin der in Erw. 2.2.3 dargelegten Rechtsprechung zu folgen,

und zwar unabhängig davon, ob eine Bagatell-Unfallmeldung oder eine

Unfallmeldung vorliegt.

Vorbehalten bleiben lediglich Fälle, in denen der

Vertrauensschutz (BGE 127 V 258 Erw. 4b mit Hinweisen) einem sofortigen

Leistungsstopp entgegensteht.

2.3.2

Das soeben Gesagte (Erw. 2.3.1) gilt nicht

für Invalidenrenten, da deren Aufhebung für die Zukunft unter Anpassungs- oder

- im Rahmen der substituierten Begründung - unter Wiedererwägungs- oder

prozessualem Revisionsvorbehalt (Art. 22 UVG; BGE 125 V 369 Erw. 2) steht.

Analoges gilt für jene über längere Zeit ausgerichteten Dauerleistungen, auf

welche die Rechtsprechung die Regeln über die Rentenanpassung sinngemäss

anwendet (z.B. BGE 113 V 27 mit Hinweisen), soweit der Grund der

Leistungseinstellung in einer Änderung der anspruchserheblichen Tatsachen liegt

(beim Taggeld die für die Arbeitsunfähigkeit und ihre Entwicklung wesentlichen

[gesundheitlichen, leistungsmässigen usw.] Verhältnisse).“ (cfr. DTF 130

V 380= SVR 2004 UV Nr. 16 pag. 53, consid. 2.2., 2.3.).

Nel caso concreto, visto

che, a decorrere dall’annuncio di ricaduta del mese di giugno 2002,

all’assicurato sono state erogate delle prestazioni di corta durata (assunzione

costi della fisioterapia, indennità giornaliere dal 1° novembre 2002 al 30

giugno 2003; cfr. consid. 1.2.), l’CO 1 sarebbe, per principio, legittimato (se

non fosse più dato il nesso di causalità) a rifiutare delle ulteriori

prestazioni con effetto ex nunc e pro futuro, senza richiamarsi ai concetti

della riconsiderazione o della revisione processuale.

Di conseguenza va

esaminato se l’Istituto assicuratore convenuto ha correttamente o meno negato

la presenza di conseguenze dell’infortunio del 2 ottobre 2000 a far tempo dalla

ricaduta del giugno 2002.

2.2

Il 1° gennaio 2003 è entrata

in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose disposizioni contenute nella

LAINF.

Al riguardo va, tuttavia,

segnalato che unicamente le norme di procedura, in linea di principio, entrano

immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr.

25, consid. 1.2., pag. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03;

STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003

nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF

117.

V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 pag. 316 consid.

3b). Tali disposizioni pertanto si applicano a tutte le decisioni emesse dopo

il 1° gennaio 2003.

Per quanto concerne invece

le norme di diritto materiale, nel diritto delle assicurazioni sociali, sono

determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la

fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V

466.

consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid.

1.2

).

Di conseguenza nel caso in

esame, visto che l'infortunio in questione ha avuto luogo il 2 ottobre 2000 e

oggetto della vertenza è il nesso di causalità naturale e adeguato tra i

disturbi lamentati posteriormente all'annuncio di ricaduta del mese di giugno

2002.

e l’evento traumatico citato, non tornano applicabili le disposizioni di

diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, eventualmente

pertinenti, bensì le norme della LAINF valide fino al 31 dicembre 2002 (cfr.

STFA del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03; STFA del 24 maggio 2004

nella causa M., C 205/03 consid. 1).

2.3

Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da

attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato (cfr. art.

19.

LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla

continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento

sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de

la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4

Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale

fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione

di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista

un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si

determinano secondo il principio della probabilità preponderante -

insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile

generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di

assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000.

nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119.

V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1

e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

2.5

Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid.

3.2

e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid.

5.

b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr.,

pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents

obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6

Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei

criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid.

4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della

dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella

degli eventi gravi e in quella di grado medio.

2.6.1

Nei casi di

infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la

testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata

banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere

negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni

acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere

ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio

insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità

lavorativa e di guadagno di origine psichica.

2.6.2

Se

l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di

causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a

disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in

effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

2.6.3

Sono

considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere

classificati nelle due predette categorie.

La

questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di

guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può

essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener

conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente

connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto

dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella

misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita

sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa

e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la

durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i

disturbi somatici persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

2.6.4

Non in ogni

caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

La

presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso

di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la

categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste

un'importanza particolare o decisiva.

Nel caso

in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o

decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto

meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e

bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.

53ss. consid. 4a).

2.7

Va peraltro

ricordato che anche in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla

colonna cervicale, vige una particolare giurisprudenza relativa alla

questione della causalità.

Nella

giurisprudenza applicabile sino all’emanazione della sentenza di principio 4

febbraio 1991 in re S., pubblicata in DTF 117 V 359ss. e RAMI 1991 U 121, p.

95ss., il TFA considerava che in assenza di deficit neurologici e d’alterazioni

visibili attraverso radiografie, delle lesioni neuropsichiche non erano, in

generale, atte a provocare dei disturbi evolutivi di natura patologica, di modo

che - trattandosi d’infortuni del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale

- senza prova di deficit funzionale organico e senza alterazioni radiologicamente

oggettivabili, l’esistenza di una relazione di causalità adeguata era negata,

facendo difetto dei postumi durevoli derivanti da un infortunio di quel tipo

(DTF 117 V 359 consid. 5c).

Con la

DTF 117 V 359, il TFA ha definito il quadro clinico tipico di una lesione del

tipo “colpo di frusta”. In presenza di un tale quadro, si può, di regola,

ammettere l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’infortunio e

la susseguente incapacità lavorativa, rispettivamente lucrativa. Questo quadro

clinico è caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa,

vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza,

disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento

della personalità, ecc. Tale giurisprudenza è stata ulteriormente confermata

(DTF 119 V 335; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 123 V 98 = SVR

1997.

UV 96, p. 349ss.; cfr., inoltre, gli estratti pubblicati in RAMI 1995 U

221, p. 109ss.).

Nella

succitata pronunzia, la Corte federale ha ricordato che, secondo le ultime

pubblicazioni scientifiche, in caso di “colpo di frusta” alla colonna

cervicale, dei deficit funzionali molto diversi possono apparire a distanza di

anni, anche senza uno stato patologico oggettivabile. Il fatto che in molti

casi i disturbi tipici del “colpo di frusta” non siano oggettivabili con gli

attuali mezzi tecnici (RX, TAC, EEG) non deve indurre a qualificarli di puri

disturbi soggettivi e, pertanto, a negare ogni rilevanza nell’ambito

dell’assicurazione contro gli infortuni.

Il TFA ha

considerato - modificando così la sua giurisprudenza anteriore - che un

infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale è, secondo il

corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, suscettibile di provocare

un’incapacità lavorativa o di guadagno, anche se la natura organica dei deficit

funzionali non è stata dimostrata. Ne ha pure dedotto che, per decidere circa

l’adeguatezza della relazione di causalità, non è determinante sapere se, da un

profilo medico, i disturbi consecutivi al “colpo di frusta” devono essere

qualificati piuttosto di natura fisica che psichica, nella misura in cui una

tale distinzione, in certi casi, potrebbe essere la causa di notevoli

difficoltà d’apprezzamento, vista la complessità e la varietà del quadro

clinico.

L'Alta

Corte ha, peraltro, stabilito che la sua vecchia prassi non avrebbe più potuto

essere mantenuta, in quanto, per valutare il carattere adeguato del nesso

causale, essa si basava esclusivamente sulle lesioni riportate a seguito

dell’infortunio, quando, in ossequio alla giurisprudenza elaborata in materia

di turbe psichiche, la medesima questione dev’essere apprezzata riferendosi

all’evento infortunistico ed alle circostanze concomitanti ad esso. La

particolare natura delle lesioni subite costituisce, in questo ambito, soltanto

uno dei criteri che devono essere presi in considerazione.

Se ne

deduce che, trattandosi di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla

colonna cervicale, senza prova di un deficit funzionale oggettivo, la questione

della causalità adeguata deve essere valutata basandosi sull’evento infortunistico

nonché sull’insieme delle circostanze che, da un punto di vista oggettivo, sono

strettamente connesse con lo stesso o che risultano essere un effetto diretto o

indiretto dell'evento assicurato, di modo che, secondo il corso ordinario delle

cose e l'esperienza della vita, sono atte a provocare o aggravare, assieme

all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno.

Posto

che, tanto in caso di turbe psichiche consecutive ad infortunio quanto in caso

di disturbi provocati da un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ci si

trova confrontati a deficit che non è possibile oggettivare da un profilo

organico, il TFA ha precisato che, per valutare l’adeguatezza del nesso di

causalità fra un infortunio ed un’incapacità al lavoro o lucrativa consecutiva

ad un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, conviene applicare, per

analogia, il metodo elaborato per le turbe psichiche (cfr. DTF 115 V 133

segg.). La Corte federale ha, in effetti, statuito che, dal momento in cui la

causalità adeguata è stata ammessa in caso d’incapacità al lavoro o di guadagno

d’origine psichica anche in assenza di lesione organica oggettivabile, sarebbe

contrario al principio dell’uguaglianza di trattamento fra gli assicurati

esigere la prova di una tale lesione in caso d’infortunio del tipo “colpo di

frusta” alla colonna cervicale (DTF 117 V 359, consid. 5d/bb).

2.8

Alla luce

dei principi evocati al precedente considerando - qualora ci si trovi

confrontati a dei sintomi sprovvisti di sostrato organico oggettivabile - è

necessario, dapprima, chiedersi se, tenuto conto della dinamica dell’infortunio

e dei disturbi diagnosticati, si è o meno in presenza di un infortunio del tipo

"colpo di frusta" alla colonna cervicale:

" Das

Vorliegen eines Schleudertraumas wie seine Folgen müssen somit durch

zuverlässige ärztliche Angaben gesichert sein. Trifft dies zu und ist die

natürliche Kausalität - aufgrund fachärztlicher Feststellungen in einem

konkreten Fall - unbestritten, so kann der natürliche Kausalzusammenhang ebenso

aus rechtlicher Sicht als erstellt gelten, ohne dass ausführliche Darlegungen

zur Beweiswürdigung nötig wären (BGE 119 V 340 E. 2b/aa)."

(DTF

122.

V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.)

L’esistenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” così come

delle sue conseguenze, presuppone, dunque, delle attendibili certificazioni medico-specialistiche

(cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.; DTF 122 V

415.

= SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 119 V 340 consid. 2b/aa; STFA del 12

maggio 2000 nella causa B., consid. 4b/bb, U 404/99;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 104).

Per

costante giurisprudenza, decisivo dev’essere ritenuto l’apprezzamento

diagnostico espresso da uno specialista in neurologia, oltre, beninteso, la

presenza del quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da un’accumulazione di

disturbi (P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung, Plädoyer 3/97, p. 29;

J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand der Diskussion,

SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza 10.8.1998 del TA del Canton Lucerna,

pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.).

Se

l’esistenza del nesso di causalità naturale è stata ammessa, è ancora

necessario pronunciarsi sulla questione riguardante il rapporto di causalità

adeguata, questione che dev’essere valutata secondo il metodo elaborato per le

turbe psichiche (DTF 115 V 138 consid. 6):

" Entgegen

der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht kein Anlass, bei medizinisch

zwar angenommenem, jedoch nicht (hinreichend) organisch nachweisbarem

natürlichem Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der

HWS und andauernden Beschwerden, welche die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit

einschränken, von einer Prüfung der Adequanz abzusehen, welche grundsätzlich

bei sämtlichen Gesundheitsschädigungen, die aus ärztlicher Sicht mit

überwiegender Wahrscheinlichkeit als natürliche Unfallfolgen gelten können,

Platz zu greifen hat (BGE 121 V 49 E. 3a mit Hinweisen; MAURER, a.a.O., S. 460;

MEYER-BLASER, a.a..O., S. 82)."

(DTF

122.

V 417 = SVR 1997 UV 85, p. 310)

2.9

Volendo sintetizzare quanto esposto ai precedenti considerandi

- si tratta, in primo luogo, di valutare se l'interessato è rimasto vittima di

un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, di un trauma equivalente (cfr.

SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 2) oppure di un trauma cerebrale (cfr. DTF 117 V 382 consid. 4).

Se ciò

dovesse essere il caso, per gli infortuni di grado medio, è necessario

applicare i criteri elencati dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 366 consid.

6a e 382 consid. 4b. In caso contrario, la valutazione dell'adeguatezza del

nesso causale va operata, trattandosi sempre degli infortuni di grado medio,

secondo i fattori elaborati dal TFA nella DTF 115 V 140 consid. c/aa (cfr. RAMI

2000.

U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.).

A

differenza degli infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione al

rachide cervicale, per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di

disturbi psicogeni, bisogna differenziare le componenti psichiche da quelle

somatiche, giacché solo queste ultime vanno considerate.

Deve

ancora essere aggiunto che l'applicabilità della giurisprudenza federale in

materia di causalità adeguata in caso di trauma d'accelerazione alla colonna

cervicale, giusta la quale è irrilevante determinare se i disturbi accusati

dall'assicurato siano di natura organica e/o psichica (cfr. DTF 117 V 363 consid.

5d/aa), presuppone che questi disturbi siano a tal punto

intrecciati fra loro che "eine Differenzierung angesichts des komplexen

und vierschichtigen Beschwerdebildes in heiklen Fällen gelegentlich grosse

Schwierigkeiten bereitet" (DTF 117 V 363 consid. 5d/aa).

Per applicare questa prassi è dunque necessario che i disturbi psichici siano

stati provocati dall'infortunio e che unitamente ai disturbi somatici,

anch'essi di natura traumatica, formino un complesso di disturbi psicosomatici

difficilmente differenziabili (cfr. SVR 2001 UV 13, p.

47ss. = RAMI 2000 U 397,

p. 327ss.).

Per

contro, il tema dell'esistenza del nesso di causalità adeguata va affrontato

alla luce dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme

conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133) - e, quindi, non alla luce dei

criteri che sono stati sviluppati in materia di colpo di frusta alla colonna

cervicale (cfr. DTF 117 V 359) - quando le menomazioni rientranti nel quadro

tipico dei postumi di un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ancorché, in

parte accertate, sono relegate in secondo piano rispetto a marcate turbe

psichiche, in relazione con l'evento assicurato (cfr. RAMI 2000 U 397, p. 327ss., DTF 123 V 98ss. = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.;

STFA del 17 marzo 1995 nella causa Z., STFA del 6 gennaio 1995 pubblicata parz.

in RAMI 1995 U 221, p. 117; STFA 9 settembre 1994 pubblicata parz. in

RAMI 1995 U 221, p. 115; G. Scartazzini "Considérations sur dix ans de

développement en matière de causalité dans les assurances sociales", in

Mélanges en l'honneur de J. L. Duc, Ed. IRAL Losanna

2001, p. 239seg. (270 nota 75)).

In una

sentenza del 18 giugno 2002 nella causa W., U 164/01, consid. 3a e b,

parzialmente pubblicata in RAMI 2002 U 465, p. 437ss., la Corte federale ha

ulteriormente precisato la propria prassi.

Essa ha,

in effetti, stabilito che l'esame della causalità adeguata può essere effettuato

sulla base dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme

conseguente ad infortunio, conformemente a quanto sancito dalla DTF 123 V 99 consid.

2a, soltanto se la problematica psichica predomina in maniera chiara già

immediatamente dopo l'incidente, ritenuto che, in caso contrario, un'ulteriore

applicazione di tale giurisprudenza in un momento successivo si giustifica solo

se, nel corso dell'intera evoluzione - dall'infortunio fino al momento

determinante per il giudizio -, i disturbi fisici, complessivamente, hanno

giocato un ruolo assai secondario e sono stati completamente relegati in

secondo piano.

Il TFA ha

così motivato la sua precisazione giurisprudenziale:

" Der Rechtsprechung gemäss

BGE 123 V 99 Erw. 2a liegt der Sachverhalt zu Grunde, dass sehr bald nach einem

Unfall mit Schleudertrauma der HWS oder äquivalenten Verletzungen, gleichsam an

diesen anschliessend, die psychische Problematik derart überwiegt, dass die mit

dem Schleudertrauma einhergehenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen (buntes

Beschwerdebild) völlig in den Hintergrund treten. Die Formulierung in BGE 123 V

99.

Erw. 2b, «das in den ersten Monaten nach dem Unfall durch die

Schleuderverletzung geprägte Beschwerdebild (habe) in der Folge in eine

psychische Überlagerung umgeschlagen, welche schliesslich eindeutige Dominanz

aufwies», ist insofern nicht unmissverständlich, als die Wendung «in der Folge»

unter Umständen auf eine gewisse zeitliche Distanz zum Unfall schliessen lassen

könnte. Die in BGE 123 V 99 Erw. 2a zitierten Urteile (Urteil C. vom 28.

November 1994, U 107/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 116 Nr. 8 und

F. vom 6. Januar 1995, U 185/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 117

Nr. 9) zeigen aber ganz klar, dass die psychische Problematik unmittelbar nach

dem Unfall eindeutige Dominanz aufweisen muss, damit anstelle von BGE 117 V 351

die zur Adäquanz bei Unfällen mit anschliessend einsetzender psychischer

Fehlentwicklung geltende Rechtsprechung Anwendung findet. Würde auf das

Erfordernis eines nahen zeitlichen Zusammenhangs zwischen Unfall und

überwiegender psychischer Problematik verzichtet, hätte dies zur Folge, dass

der adäquate Kausalzusammenhang bei den meisten Versicherten, die ein

Schleudertrauma der HWS oder eine äquivalente Verletzung erlitten haben und im

Zusammenhang mit diesem Unfall auch an psychogenen Beschwerden leiden, nach BGE

115.

V 133 zu beurteilen wäre. Denn bei Opfern eines Schleudertraumas der HWS,

bei welchem keine organischen Befunde vorliegen, steht mit zunehmender zeitlicher

Distanz zum Unfall immer häufiger die psychische Problematik im Vordergrund.

Damit würde jedoch die Rechtsprechung zum adäquaten Kausalzusammenhang bei

Schleudertraumen der HWS ohne organisch nachweisbare Befunde (BGE 117 V 359)

unterlaufen, für deren Anwendung eben gerade nicht entscheidend ist, ob

Beschwerden medizinisch eher als organischer und/oder psychischer Natur

bezeichnet werden."

(RAMI succitata, consid. 3a)

2.10

In virtù dell’art. 11 OAINF,

l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni

assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,

Berna 1985, p. 277).

Né la LAINF né l’OAINF

prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere

fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per

la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò

indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno

ancora assicurato.

Rilevante è soltanto

l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa

H., U 122/00).

Nella sentenza pubblicata

in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una

ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa

soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione

del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni

dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi

disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è

provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere

riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico

dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole

all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità

naturale rimasto indimostrato.

2.11

Nella

presente evenienza, il 2 ottobre 2000, l'assicurato è rimasto coinvolto in un

incidente della circolazione stradale avvenuto a __________.

Dalle

tavole processuali emerge che l'automobile alla guida della quale si trovava

l'assicurato, mentre stava attraversando una via la cui visuale alla propria

destra era ostruita da un autobus fermo, ha colliso con la parte anteriore

destra contro la fiancata sinistra di un altro autobus proveniente da destra (cfr.

doc. 6).

L'insorgente

si è immediatamente recato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale __________

di __________, dove i sanitari, ai quali ha detto di essere stato investito con

la sua auto da destra e di aver battuto la fronte, hanno diagnosticato una

contusione del cranio e una leggera distorsione cervicale sinistra.

Dal

profilo terapeutico, gli sono stati somministrati degli analgesici (cfr. doc.

10). Le radiografie del cranio e della colonna cervicale non hanno rivelato

lesioni traumatiche ossee (cfr. doc. 1).

Il 3

ottobre 2000 l'assicurato è stato visitato dal proprio medico curante Dr. med. __________,

spec. FMH in medicina generale.

Il medico

ha indicato che il ricorrente dall'infortunio del giorno precedente ha

riportato un "colpo di frusta cervicale". Egli ha prescritto degli

analgesici, dei mielorilassanti e un ciclo di fisioterapia (cfr. doc. 1; 4; 10;

20).

Il Dr. med.

__________ ha inviato l'insorgente presso il Dr. med. __________, spec. FMH

malattie orecchio naso gola, per un consulto specialistico, in quanto dal

giorno dell'evento traumatico avrebbe accusato un fischio nell'orecchio destro

e dolori nucali a predominanza destra (cfr. doc. 5).

Il Dr. __________,

che ha visto l'assicurato il 9 e il 23 ottobre 2000, ha diagnosticato degli

acufeni di origine posttraumatica in via di risoluzione. Egli, in particolare,

nel suo rapporto al Dr. med. __________, ha osservato:

"

(…)

Esame ORL: dopo asportazione di cerume a dx, i timpani appaiono differenziati

e intatti, non vi è perforazione timpanica. Prove con il Diapason fisiologiche,

rimanente status ORL normale.

Audiogramma tonale: udito intatto con soglia tra 0 e 10 dB bilat.

Ho fatto eseguire una TAC

dei seni paranasali, rocche petrose e del cranio il 10.10.00, il risultato

ti è già pervenuto in copia, reperto TAC normale.

Valutazione: fortunatamente non ho riscontrato alcuna lesione otologica di

rilievo, l'esame audiometrico è risultato normale, gli accertamenti radiologici

del cranio hanno pure dato esito negativo. Al controllo il 23.10. il paziente

afferma di stare nettamente meglio, il tinnito sarebbe di molto diminuito, persistono

i disturbi nucali per i quali è prevista una fisioterapia. Mi potrà ovviamente

riconsultare in caso di necessità." (Doc. 5)

Il 21

dicembre 2000 il ricorrente è stato visitato dal medico di __________ dell'CO 1,

Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha così

valutato il suo stato di salute e la sua capacità lavorativa:

"

Attualmente l'assicurato asserisce soprattutto

delle turbe psichiche come riduzione della concentrazione e della memoria. I

dolori alla nuca per lui non sono molto impressionanti.

Clinicamente la

colonna cervicale è mobile nella norma, neurologicamente un referto patologico

non è evidenziabile.

La TAC cerebrale anamnesticamente era senza

particolarità.

Procedere medico:

Una proposta per una cura adeguata in questi casi

è sempre difficile da dare, forse un'assistenza neuropsicologica.

Procedere amministrativo e professionale:

L'assicurato attualmente rimane abile al lavoro

nella misura del 50%.

Prevediamo una rivalutazione in agenzia fra 6

settimane." (Doc. 18)

L'assicurato,

il 6 dicembre 2000, si è sottoposto a un esame neuropsicologico presso la

Clinica __________ di __________. Nel relativo referto è stato concluso che:

"

(…)

L'esame neuropsicologico

di questo paziente che ha subito il 2.10.2000 un incidente della circolazione

con colpo di frusta mette in evidenza dei disturbi della concentrazione

caratterizzati da un'affaticabilità eccessiva e delle fluttuazioni

dell'attenzione, come ad es. allo span visuo-spaziale dove il paziente ha avuto

più difficoltà per un compito semplice che per uno più complesso. Le altre

funzioni cognitive esaminate sono nei limiti della norma.

Il paziente descrive

inoltre dei disturbi spesso menzionati dopo un trauma cranico leggero: delle

cefalee, un'ipersensibilità al rumore, una maggiore introversione, una labilità

emotiva e dei disturbi del sonno.

Secondo la tabella 8 della

SUVA riguardante i danni all'integrità in caso di conseguenze psichiche di

lesioni cerebrali, il paziente presenta una sindrome psico-organica di entità

leggera. Visti i disturbi della concentrazione, in particolare l'importante affaticabilità,

è indicato che l'abilità lavorativa del paziente venga per ora mantenuta al

50%.

Esame neurologico del

06.12

:

L'esame è risultato

completamente nella norma, come anche la motilità della colonna cervicale.

Presente un indurimento dei muscoli paravertebrali cervicali." (Doc. 21)

Su

indicazione dell'CO 1, l'__________ ha effettuato una valutazione bio-meccanica

dell'evento traumatico del 2 ottobre 2000. Il 23 gennaio 2001 il Dr. sc. techn.

__________ ha evidenziato:

"

(…)

Am sass Herr RI 1 (38 Jahre,186 cm, 84 kg)

angegurtet am Steuer seines Wagens, als ein Bus gegen die rechte Frontecke

fuhr.

Aufgrund der technischen Informationen konnte

festgestellt werden, dass die kollisionsbedingte Geschwindigkeitsänderung (delta-v)

für seinen Wagen innerhalb oder auch leicht unterhalb eines Bereiches von 10 -

15.

km/h lag, durch die dabei wirksamen Beschleunigungskräfte bewegte sich Herr RI

1.

relativ zu seinem Fahrzeug nach vorne und, bedingt durch die Rotation im

Gegenuhrzeigersinn, nach rechts. Dabei erfolgte offenbar auch ein Kopfanprall.

Der Airbag wurde nicht aktiviert.

Nach Angaben im CO 1-Fragebogen sei Herr RI 1

relativ zu seinem Fahrzeug nach links bewegt worden, wobei er den Kopf an der

Sonnenblende und an der linken Seitentür angeschlagen habe. Aufgrund der

technischen Informationen darf davon ausgegangen werden, dass sich ein Insasse

eines Fahrzeuges, dessen Front nach links beschleunigt wird, relativ zum

Fahrzeug nach rechts bewegen wird. Je nach Vorwärtsgeschwindigkeit des

betreffenden Fahrzeuges wird auch eine Relativbewegung nach vorne dazu kommen.

Dabei kann es zu einem Kopfanprall kommen, aber nicht an der linken Tür,

sondern eher am Lenkrad oder am Armaturenbrett. Bei einer sehr geringen

Vorwärtsgeschwindigkeit würde sich ein angeschnallter Lenker vor allem seitlich

bewegen und ein Kopfanprall wäre unwahrscheinlich. Ein Kopfanprall am oberen

Rand der Windschutzscheibe (Sonnenblende) ist unter den gegebenen Umständen nur

dann nachvollziehbar, wenn die Gurten nicht getragen wurden.

Da aber ein Kopfanprall (an welche Stelle auch

immer) aufgrund der initial festgestellten Verletzungen stattgefunden hat,

ergibt sich hier aus biomechanischer Sicht aufgrund der technischen Triage und der medizinischen Unterlagen, dass

die anschliessend an das Ereignis beklagten Beschwerden und Befunde durch die

Kollisionseinwirkung eher erklärbar sind. Biomechanisch relevante

Besonderheiten im Sinne einer Abweichung vom Normalfall sind nicht

aktenkundig." (Doc. 22)

Il 13

febbraio 2002 ha avuto luogo un'ulteriore visita __________. Il Dr. med. __________

ha riscontrato una situazione più o meno invariata; solamente durante le

vacanze l'assicurato è infatti stato privo di disturbi (cfr. doc. 26).

Su

incarico dell'assicuratore LAINF, la neuropsicologa __________, della Clinica __________,

il 16 marzo 2001, ha proceduto a una valutazione neuropsicologica di controllo,

da cui è risultato che:

"

(…)

L'attuale esame neuropsicologico

di controllo mostra un'evoluzione globalmente favorevole. A livello cognitivo,

rileviamo una diminuzione delle fluttuazioni dell'attenzione messe in evidenza

durante la prima valutazione del 6.12.2000. Per contro, persiste un'affaticabilità

eccessiva sia al test di concentrazione sostenuta che nella vita quotidiana

(attività lavorativa e formazione).Sul piano psichico, il paziente appare più

tranquillo, il tono dell'umore è normale e, soggettivamente, viene riportata

una regressione dei disturbi del sonno, della labilità emotiva e

dell'introversione. A livello fisico, il paziente avvertirebbe ancora, a volte,

un peso alla testa e un fischio all'orecchio.

Dopo aver discusso con il

paziente, il Dr. med. __________ della CO 1 e il medico curante Dr. med. __________,

proponiamo che il Sig. RI 1 rimanga abile al lavoro al 50% fino alla prossima

visita alla CO 1, che avrà luogo fra ca. 2 mesi. Egli dovrà però aumentare

progressivamente il suo rendimento lavorativo cercando di mantenere il livello

di benessere psicologico che ha potuto acquisire nelle ultime settimane.

Durante questo periodo, vedrò il paziente ogni 15 giorni per dei colloqui di

sostegno psicologico." (Doc. 30)

L'insorgente,

l'8 maggio 2001, ha dichiarato a un ispettore dell'CO 1 in ditta di essere

sempre in cura presso la Clinica __________ e di lavorare solo al 50%, e meglio

di essere attivo tutto il giorno, ma con rendimento ridotto. Inoltre egli ha

indicato di notare sempre un sovraffaticamento e che gli sembrava di non essere

lucido e di essere più lento nei riflessi. Infine l'assicurato ha precisato di

non escludere di provare ad aumentare la capacità lavorativa più tardi, a

dipendenza del decorso (cfr. doc. 32).

Il 22

giugno 2001 la neuropsicologa della Clinica __________ ha affermato che

l'assicurato non presentava disturbi di tipo ansio-depressivo e che riusciva a

concentrarsi meglio e più a lungo, anche se persisteva una certa affaticabilità.

Essa ha pure specificato che egli accettava e si adattava maggiormente alla

situazione e che la sua presenza e il rendimento al lavoro erano aumentati,

senza però raggiungere il 100%. Vista l'evoluzione favorevole, la neuropsicologa

ha suggerito di tentare di aumentare progressivamente la sua abilità

lavorativa, mentre ha ritenuto non più necessaria la presa a carico psicologica

(cfr. doc. 35).

L'assicurato,

l'11 luglio 2001, è inoltre stato ritenuto fisicamente completamente guarito

dal medico __________, anche se il giorno successivo a un lavoro intenso si

sentiva maggiormente stanco. Il Dr. med. __________ ha, di conseguenza,

indicato che dal 16 luglio 2001 l'insorgente sarebbe stato abile al lavoro

nella misura del 75% e dal 13 agosto 2001 al 100% (cfr. doc. 24).

Il 7

giugno 2002 l'assicurato ha annunciato all'CO 1 una ricaduta (cfr. doc. 40).

Il Dr. med.

__________ nella "Prescrizione di fisioterapia" del 4 giugno 2002 ha

diagnosticato una cervicalgia/mialgia in stato dopo distorsione cervicale del 2

ottobre 2000 (cfr. doc. 44).

Il

ricorrente è, pertanto, stato convocato per una visita medica __________. Dal

relativo rapporto del Dr. med. __________ del 21 agosto 2002 emerge:

"

(…)

DICHIARAZIONI

DELL'ASSICURATO

Ogni tanto, dopo un lavoro

che necessita molta concentrazione, il giorno dopo accusa dolori,

affaticamento, stanchezza associata, a volte, con un certo dolore cervicale.

Fa però tuttora sport

senza impedimenti.

La memoria va bene, è solo

questa stanchezza ogni tanto che lo preoccupa.

STATO LOCALE

Funzione della colonna

cervicale completamente normale.

DIAGNOSI

- Minime turbe neuropsicologiche

soprattutto di un'affaticabilità in

stato dopo distorsione

della colonna cervicale a seguito di un

incidente stradale il

2.10.2000

VALUTAZIONE

L'assicurato attualmente

sta abbastanza bene e lavora al 100%.

Talvolta il giorno dopo

aver svolto un lavoro che richiede molta concentrazione, il paziente accusa dei

problemi e stanchezza.

L'assicurato riesce a fare

sforzi senza impedimenti.

Procedere medico

Fra 6 mesi prevediamo

un'altra valutazione neuropsicologica presso la Clinica __________ di __________."

(Doc. 50)

Il 7

novembre 2002 ha avuto luogo un incontro in ditta tra l'assicurato e

l'ispettore dell'assicuratore LAINF, __________.

L'insorgente

ha dichiarato:

"

(…)

Io ho ripreso il lavoro al

75% dal 16.7.2001 e al 100% dal 13.8.2001, come ordinatomi dal medico della CO

1.

dopo la visita in agenzia dell'11.7.2001. Pur non sentendomi ancora

completamente guarito, ho accettato l'ordine di ripresa al 100%,

interpretandolo come una "scossa", un incentivo per cercare di tornare

alla normalità.

Invece non mi sono mai

sentito come prima dell'incidente. Tuttora non sono lucido al 100%. Ci sono dei

momenti in cui sto bene e altri, dopo aver lavorato per un po', in cui mi sento

assente col pensiero. Mi sento stanco. Non riesco più a riflettere normalmente.

Devo interrompere il mio lavoro. Se sto parlando con un cliente, per esempio di

progetti, qualche volta non mi sento più in grado di gestire il colloquio.

Concludendo e cercando di

quantificare la diminuzione del mio rendimento professionale, io sono

dell'avviso che rispetto a prima dell'infortunio del 2.10.2000 io rendo circa

il 50% di meno. Comunque, considerato che il medico della CO 1 parlava in

occasione della sua ultima visita di capacità del 100% (pur ammettendo delle turbe

neuropsicologiche e affaticabilità) e considerato inoltre che ci sono da fare

nuovi esami a __________, sarei d'accordo di ammettere per ora una incapacità

lavorativa del 25% con relativo versamento di indennità giornaliera da parte

della CO 1.

Mi rendo conto che questa

sarebbe una soluzione transitoria. Una valutazione definitiva verrebbe fatta a

tempo debito sulla base di adeguati referti medici." (Doc. 53)

Dal 1°

novembre 2002 l'CO 1 ha ripristinato il versamento dell'indennità giornaliera

in misura del 25% (cfr. doc. 53).

Come

prospettato dal Dr. __________ (cfr. doc. 50), il 26 maggio 2003 l'insorgente è

stato nuovamente controllato dalla neuropsicologa della Clinica __________. Quest'ultima

ha apprezzato lo stato di salute dell'assicurato nel modo seguente:

"

(…)

L'esame neuropsicologico

di controllo di questo paziente che ha subito un incidente della circolazione

il 2.10.2000 mette in evidenza la persistenza di deficit di attenzione

sostenuta (protratta nel tempo) e divisa, in particolare permane un'affaticabilità

eccessiva. Tali disturbi sono globalmente invariati rispetto a 2 anni fa e sono

di entità leggera, ma possono avere delle ripercussioni significative nella

vita quotidiana e sono suscettibili di ridurre il rendimento durante l'attività

lavorativa soprattutto quando essa, come nel caso del paziente, è impegnativa a

livello cognitivo. I leggeri disturbi di memoria verbale a breve termine (span

verbale e prime 2 evocazioni all'apprendimento delle 15 parole di Rey) sono

anch'essi da mettere in relazione con le difficoltà attenzionali; da notare in

effetti che le capacità mnesiche a lungo termine sono nella norma sia in

modalità che visuo-spaziale. Non si rilevano deficit a livello delle funzioni

esecutive." (Doc. 57)

Le

indennità giornaliere del 25% non sono più state corrisposte dal mese di luglio

2003.

(cfr. doc. 59; 71).

L'assicurato,

il 23 luglio 2003, ha comunicato all'ispettore __________ che sostanzialmente

la situazione non era cambiata rispetto a quanto descritto nel rapporto del 7

novembre 200, non avendo notato nessun miglioramento. Egli ha pure

puntualizzato, da un lato, di non assumere medicamenti, ma di effettuare della

fisioterapia alla colonna cervicale, dall'altro, che il 25% di inabilità era

ancora giustificato (cfr. doc. 60).

Il 26

agosto 2003 ha avuto luogo la visita medica __________.

Dal

relativo rapporto, allestito dal Dr. __________, si evince che:

"

(…)

DICHIARAZIONI

DELL'ASSICURATO

Accusa sempre gli stessi

disturbi, soprattutto mal di testa alla parte destra, sente come una pressione

in fronte anche eseguendo lavori impegnativi.

Sotto stress o svolgendo

lavori che necessitano un'alta concentrazione i disturbi aumentano.

Inoltre accusa ogni tanto

dolori alla colonna cervicale.

Sta facendo fisioterapia

una volta la settimana che serve per alcuni giorni.

Senza fisioterapia la

situazione peggiora.

STATO LOCALE

Colonna cervicale

Ben mobile, senza

risparmio.

DIAGNOSI

- Turbe neuropsicologiche

di leggera entità, soprattutto di

un'affaticabilità

e riduzione leggera della concentrazione con mal di testa e cervicalgia in

stato dopo distorsione della colonna cervicale a seguito di un incidente

stradale il 2.10.2000.

VALUTAZIONE

L'assicurato accusa sempre

gli stessi disturbi di concentrazione, avverte stanchezza, mal di testa e

dolori alla colonna cervicale.

Dal lato clinico un referto patologico o post-traumatico non è evidenziabile,

esistono unicamente questi disturbi neuropsicologici.

L'origine di questi

disturbi è però sconosciuta.

Tutti gli esami effettuati

non hanno evidenziato un danno organico post-traumatico al cervello, ma per

accettare i disturbi neuropsicologici questo deve essere presente.

Di conseguenza

l'assicurato in questo contesto non ha diritto ad un'indennità per menomazione

all'integrità.

Per quanto attiene alla

capacità lavorativa, dal punto di vista medico, l'assicurato è abile al lavoro

nella misura completa." (Doc. 65)

L'insorgente,

l'11 novembre 2003, ha infine dichiarato all'ispettore __________:

"

(…)

- Io non ho mai detto al

dr. __________ di lavorare al 100%. Deve esserci

stato un

malinteso. Infatti io non ho mai lavorato al 100% e continuavo a ritenermi

inabile al 25% come da citato rapporto CO 1 del 26.8.2003.

-

Il signor __________ mi aveva prospettato una sospensione dell'indennità

giornaliera con la fine di agosto. In seguito la CO 1 avrebbe esaminato se –

come scritto dalla CO 1 all'avv. RA 1 nella lettera del 15.10.2003 – ho diritto

a ulteriori prestazioni.

-

Io ribadisco che non ho notato un miglioramento. Siamo nella stessa

situazione descritta nel rapporto CO 1 del 7.11.2002 e in quello del 26.8.2003.

-

La ditta ha sempre una dozzina di dipendenti. Io sono il direttore

amministrativo e tecnico. Mio padre __________ di 68 anni è ora pensionato.

-

Non timbro nessun cartellino orario e nemmeno i miei operai. Sopra di me non

c'è nessun superiore. Cerco di fare la mia valutazione globale in modo

corretto.

-

I problemi che ho sono quelli che ho già descritto in passato. Vale quello

che ho elencato nel rapporto CO 1 del 7.11.2002, vale a dire che ho sempre

ansia, facile stancabilità e disturbi di concentrazione, come da rapporto di __________

del 28.5.2003. Questi disturbi influiscono negativamente sul mio rendimento

professionale globale. Il mio dipendente signor __________ ha dovuto

sostituirmi in molti lavori e questo per l'impresa è un costo salariale

supplementare importante.

-

In conclusione, io ritengo di essere sempre inabile a tempo indeterminato in

una misura almeno del 25%.

-

Mi aspetto pertanto l'ulteriore versamento di prestazioni in denaro da parte

della CO 1. Resto in attesa di una decisione della CO 1 in merito." (Doc.

70)

Con

decisione formale del 17 dicembre 2003 l'CO 1 ha negato la propria

responsabilità assicurativa per i disturbi neuropsicologici accusati dal

ricorrente nel lasso di tempo successivo alla notifica di ricaduta del giugno

2002.

(cfr. doc. 76; consid. 1.3.).

Tale

provvedimento è stato confermato con la decisione su opposizione del 4 febbraio

2002.

(cfr. doc. A; consid. 1.3.).

2.12

Una attenta

valutazione della documentazione medica agli atti - riassunta al precedente

considerando - permette di affermare che nessuno degli specialisti che hanno

avuto modo, di interessarsi al caso dell'assicurato, è riuscito ad oggettivare

delle lesioni strutturali di carattere post-traumatico, suscettibili di

spiegare la sintomatologia accusata dall’insorgente.

Al

proposito va ricordato che i sanitari dell'Ospedale __________ di __________,

il 2 ottobre 2000, hanno riscontrato un'escoriazione frontale, un formicolio

temporale sinistro e alla parte sinistra della nuca, mentre il Dr. med. __________,

il 3 ottobre 2000, ha attestato una dolenzia muscolare cervicale. Le

radiografie del cranio e della colonna cervicale effettuate presso il nosocomio

di __________ il medesimo giorno dell'infortunio, non hanno tuttavia rivelato

lesioni traumatiche ossee (cfr. doc. 1; 4; 10; consid. 2.11.).

Inoltre

il Dr. med. __________, specialista FMH in malattie orecchio, naso, gola, il 23

ottobre 2000, in relazione al fischio nell'orecchio destro e ai dolori nucali a

predominanza destra che l'assicurato avrebbe accusato a decorrere

dall'incidente dell'ottobre 2000, basandosi sugli accertamenti esperiti (TAC

dei seni paranasali, rocche petrose e del cranio), non ha riscontrato alcuna

lesione otologica di rilievo; l'esame audiometrico è risultato normale e anche

gli esami radiologici del cranio hanno dato esito negativo (cfr. doc. 5; consid.

2.11

).

Da parte

sua, il medico __________ dell'CO 1, Dr. med. __________, ha esplicitamente

sottolineato, nel suo referto del 21 dicembre 2000, che clinicamente la colonna

cervicale era mobile nella norma, che neurologicamente un referto patologico

non era evidenziabile e che la TAC cerebrale anamnesticamente era senza

particolarità (cfr. doc. 18; consid. 2.11.).

Sempre il

Dr. med. __________, l'11 luglio 2001, ha indicato che clinicamente non era

riscontrabile nessun referto patologico (cfr. doc. 37; consid. 2.11.).

Infine il

medico __________, in occasione della visita __________ del 26 agosto 2003, ha

precisato che dal lato clinico un referto patologico e post-traumatico non era

evidenziabile e che esistevano unicamente dei disturbi neuropsicologici, la cui

origine era sconosciuta. Egli ha pure evidenziato che tutti gli esami eseguiti

non hanno messo in luce un danno organico post-traumatico al cervello (cfr.

doc. 65; consid. 2.11.).

Il TCA si

trova, pertanto, confrontato ad un caso in cui i disturbi avvertiti dal

ricorrente non hanno potuto trovare una sufficiente correlazione sul piano

oggettivo. In casi del genere (riservata l'applicazione della particolare

giurisprudenza relativa ai traumi d'accelerazione alla colonna verticale, cfr. consid.

2.7

- 2.9 e 2.13), la decisione non può che essere sfavorevole all’interessato,

nella misura in cui, non essendo stata individuata, dal profilo

medico-scientifico, l’origine dei disturbi, il giudice delle assicurazioni

sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l’esistenza di una relazione

di causalità naturale con l’evento traumatico assicurato (cfr., in questo

senso, la STCA del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90,

confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre

2000.

nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13

marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e

del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10; cfr. inoltre, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, SZS 2/1994, p.

105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer

Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit

der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach derzeitigem

Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit

überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt insofern die Leistungspflicht

der Unfallversicherer ohne weiteres” - la sottolineatura è del redattore).

In

conclusione, lo scrivente Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo il

criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della

sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter,

op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l'insorgente,

in coincidenza con l'annuncio di ricaduta del giugno 2002, non presentava più alcun

postumo organico oggettivabile dell'infortunio del 2 ottobre 2000.

In simili

condizioni, il TCA ritiene che non è necessario procedere a ulteriori atti

istruttori, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'assicurato nel ricorso

(cfr. doc. I), non apporterebbero dei nuovi (e rilevanti) elementi di

valutazione.

Al

riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella

causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA

del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella

causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.

202.

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio

1992.

in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre

1991.

nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.13

Prima di

poter concludere, in ossequio ai principi giurisprudenziali poc'anzi

menzionati, per l'inesistenza di un nesso di causalità naturale con

l'infortunio del 2 ottobre 2000, questo Tribunale deve ancora esaminare

l'applicabilità della prassi elaborata dal TFA in materia di traumi

d'accelerazione alla colonna cervicale.

Al

proposito, è utile ricordare che con la giurisprudenza inaugurata con la nota

sentenza S. (cfr. consid. 2.8.), il TFA si è scostato dal principio appena

evocato relativo ai disturbi senza correlazione sul piano oggettivo (cfr. consid.

2.13

), quando si è in presenza di un trauma d'accelerazione alla colonna

cervicale (idem per quel che riguarda i traumi equivalenti - cfr. SVR 1995 UV

23, p. 67 consid. 2). In effetti, il fatto che in molti casi i disturbi tipici

del “colpo di frusta” non siano oggettivabili mediante gli attuali mezzi

tecnici, non deve spingere a qualificarli di puri disturbi soggettivi e,

pertanto, a negare ogni loro rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro

gli infortuni.

Dagli

atti all'inserto si evince che l'evento traumatico assicurato ha interessato il

rachide cervicale.

In

particolare, dal certificato medico 17 novembre 2000, redatto dai medici

dell'Ospedale __________ di __________, che per primi hanno visitato

l'assicurato il 2 ottobre 2000, risulta che l'insorgente ha riportato una

leggera distorsione cervicale a sinistra e una contusione del cranio, ma non

una commotio (cfr. doc. 10; consid. 2.11.).

Il medico

curante, Dr. med. __________, ha poi diagnosticato, il 3 ottobre 2000, un colpo

di frusta cervicale (cfr. doc. 4; consid. 2.11.).

Lo stesso

medico __________ dell'CO 1, nei rapporti relativi alle visite di controllo del

21.

dicembre 2000, 13 febbraio 2001, 11 luglio 2001, 21 agosto 2002 e alla

visita __________ del 26 agosto 2003, parla di distorsione della colonna

cervicale a seguito dell'incidente del 2 ottobre 2000 (cfr. doc. 18, 26, 37,

50, 65; consid. 2.11.).

Secondo

il TCA, in casu, si può ammettere che l'assicurato sia rimasto vittima di un

trauma d'accelerazione alla colonna cervicale o comunque di un trauma

equivalente.

Da notare,

a questo proposito, che la

giurisprudenza non opera alcuna distinzione a seconda che l'interessato abbia

accusato un vero e proprio trauma di accelerazione oppure un meccanismo

equivalente con distorsione della colonna cervicale (cfr. RAMI 2000 U 359 p.

29, 1999 U 341 p. 408 consid. 3b e STFA dell'11

aprile 2000 nella causa V.).

Nondimeno,

ciò non è ancora sufficiente per poter applicare i principi elaborati dalla

nostra Corte federale in questo specifico ambito.

Infatti,

secondo l'Alta Corte la giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359ss. torna

applicabile qualora sia stato diagnosticato un trauma d'accelerazione al

rachide cervicale e l'interessato abbia presentato il quadro tipico dei

disturbi, contraddistinto da una loro accumulazione (cfr. DTF 117 V 360 consid.

4b: diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e

della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità

affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.).

In questo

ordine di idee, in una sentenza del 19 ottobre 2001 nella causa D., U 142/00,

il TFA ha negato l'applicabilità della specifica giurisprudenza al caso di un

assicurato che, vittima di un incidente della circolazione stradale con

conseguente trauma d'accelerazione, aveva lamentato soltanto dei dolori al

collo con irradiazione in sede occipitale ed alle spalle (cfr., in questo

stesso senso, la sentenza del 30 settembre 1998 nella causa M., U 223/97).

In

concreto, dopo l'evento traumatico dell'ottobre 2000 il ricorrente, nella fase

iniziale, ha accusato, in particolare dolori alla zona cervicale, alla nuca,

riduzione della concentrazione e della memoria, affaticabilità eccessiva (cfr.

doc. 5; 18).

Dal

rapporto del 6 dicembre 2000 della neuropsicologa __________ della Clinica __________

emerge, poi, che il ricorrente ha lamentato anche cefalee, disturbi del sonno,

ipersensibilità al rumore, di essere più sensibile a livello emotivo, più

taciturno e introverso (cfr. doc. 21).

Nel

prosieguo, e meglio dal mese di febbraio 2001, l'assicurato ha ancora accusato

essenzialmente disturbi neuropsicologici, in particolare difficoltà di

concentrazione e facilità a stancarsi (cfr. doc. 26, 30, 32, 35, 37, 50, 52,

53, 57; consid. 2.11.).

Dal

referto della visita __________ del 26 agosto 2003 risulta, peraltro, che

l'assicurato ha dichiarato di soffrire di disturbi di concentrazione,

stanchezza, mal di testa e ogni tanto di cervicalgia (cfr. doc. 65, consid.

2.11

).

L'11

novembre 2003, durante un colloquio in ditta con l'ispettore __________ dell'CO

1, il ricorrente ha, infine, indicato di provare dell'ansia, di stancarsi

facilmente e di avere disturbi della concentrazione (cfr. doc. 70).

Alla luce

di quanto appena esposto questa Corte ritiene che il ricorrente ha presentato,

almeno in parte, il quadro clinico tipico di una lesione del tipo "colpo

di frusta" caratterizzato da disturbi multipli (cfr. consid. 2.7.). Essi

si vanno ad aggiungere alla diagnosi di trauma d'accelerazione alla colonna

cervicale o di un trauma equivalente.

Il nesso

di causalità naturale va quindi ammesso sulla base dei principi elaborati dal

TFA nella sentenza pubblicata in DTF 117 V 369 in materia di infortuni del tipo

"colpo di frusta” alla colonna cervicale senza prova di un deficit funzionale

organico (cfr. consid. 2.7., per un caso in cui la questione è stata lasciata

aperta dal TCA, cfr. STFA dell'11 febbraio 2004 nella causa K., U 97/03).

2.14

A proposito

dell’adeguatezza del legame causale va rilevato quanto segue.

Dal

rapporto concernente le "Informazioni complementari" redatto dalla

Polizia cantonale sopraggiunta sul luogo dell'incidente risulta:

" (…)

RI 1

alla guida della propria vettura si trovava a circolare su Via __________

proveniente da Via __________ e diretto verso Via __________.

Giunto

allo stop con Via __________, si fermava.

Controllava

il traffico alla propria sinistra e notava che vi era una colonna di veicoli

fermi (colonna causata dalla fermata di un autobus).

Volgeva

lo sguardo a destra e notava l'autobus citato fermo sulla normale corsia di

scorrimento (fermata ubicata poco dopo l'intersezione con Via __________).

Iniziava

così la manovra di attraversamento di Via __________ onde proseguire ancora su

Via __________ benché la visuale alla propria destra fosse parzialmente

ostruita dall'autobus fermo.

Giunto

a metà Via __________ – con la visuale alla propria destra ancora ostruita

dall'autobus fermo intento a far scendere persone – mentre con la parte

anteriore della vettura era già sulla corsia riservata ai bus, non si avvedeva

del giungere dell'autobus (condotto da __________) dalla propria destra.

Con la

parte anteriore della vettura entrava in collisione con la fiancata sinistra

dell'autobus." (Doc. 6c)

L'insorgente,

come visto, ha riportato una contusione del cranio e una leggera distorsione

cervicale (cfr. consid. 2.11.).

Chiamato

a classificare questo sinistro, lo scrivente Tribunale ritiene che si tratti di

un infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri

o insignificanti, conformemente ad una ormai consolidata prassi federale (cfr.

STFA del 6 novembre 2002 nella causa G., U 99/01, consid. 4.1.: "Der erlittene Verkehrsunfall ist mit der Vorinstanz im

mittleren Bereich, hier aber eher an der Grenze zu den leichten Unfällen anzusiedeln.

Dies entspricht auch der Praxis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts,

welches Auffahrkollisionen auf ein haltendes Fahrzeug in der Regel als

mittelschweren Unfall im Grenzbereich zu den leichten Unfällen qualifiziert

(Urteil B. vom 22. Mai 2002, U 339/01)" - la

sottolineatura è del redattore; cfr., pure, STFA del 21 giugno 1999 nella causa

E., U 128/98, consid. 3 e riferimenti; U. Müller, Die

Rechtsprechung des EVG zum adäquaten Kausalzusammenhang beim sog.

Schleudertrauma der HWS: Leitsätze, Kasuistik und Tendenzen, in SZS

2001, p. 431ss.).

A titolo di raffronto va segnalato che tanto la Corte federale,

quanto questo Tribunale, nel passato, hanno classificato fra gli infortuni di

grado medio all'interno della categoria media incidenti della circolazione più

gravi rispetto a quello ora sub judice, e meglio:

-

STFA del 31 marzo 1994 nella causa M. St., U 119/91, concernente un

incidente della circolazione in cui l’automobile dell’assicurato, a seguito di

un tamponamento, è uscita di strada verso sinistra, ha urtato un palo, si è

girata di 180° ed ha terminato la sua corsa dopo circa 7 metri;

- STFA

del 7 agosto 1996 nella causa H., U 191/95, riguardante un incidente in cui

l’autovettura guidata dal marito dell’assicurata è uscita di strada, è salita

su di una scarpata e si è rovesciata sul tetto;

- STFA

del 19 febbraio 1999 nella causa D., U 115/98, concernente un incidente

della circolazione stradale in cui l'autovettura sulla quale si trovava

l'assicurato è uscita di strada, si è capovolta tre o quattro volte ed ha

terminato la propria corsa ad una distanza di ben 42 metri. L'assicurato ha

riportato diverse ferite lacero-contuse al volto, al naso ed alla regione della

gola, nonché la frattura aperta della mascella

inferiore e la frattura della testa della mascella a sinistra;

- STCA

del 17 aprile 2001 nella causa G., inc. n. 35.1999.135, concernente un

incidente della circolazione stradale, avvenuto sul tratto autostradale Lugano-Chiasso,

in cui l'autovettura condotta dal ricorrente ha iniziato una manovra di

sorpasso ad una velocità di circa 110/120 km/h, allorquando la vettura che

stava per essere superata si è, anch'essa, improvvisamente spostata sulla

corsia di sorpasso. Onde evitare uno scontro, l'assicurato ha sterzato bruscamente

verso sinistra, entrando con le ruote nel manto erboso laterale. A questo

punto, il conducente ha perso la padronanza del veicolo, il quale, sbandando,

ha attraversato la carreggiata ed è andato a collidere contro il guardrail di

destra. L'automobile ha terminato la propria corsa, più avanti, sulla corsia di

sorpasso. L'assicurato ha riportato una commotio cerebri con amnesia pericircostanziale

completa e diverse contusioni, in particolare a livello del rachide cervicale e

della spalla destra;

- STCA

del 2 ottobre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.95, riguardante un

incidente della circolazione stradale, avvenuto in autostrada nei pressi di

Pesaro (I), in cui l'autovettura sulla quale si trovava l'assicurata,

all'imbocco di una galleria, ha cominciato a sbandare verso sinistra. L'auto si

è messa di traverso nella carreggiata, con la parte posteriore spostata più a

sinistra. Ha poi cozzato con quest'ultima contro la parete della galleria,

veniva ributtata verso destra e con la parte anteriore colpiva l'altra parete

della galleria. Veniva poi ancora ributtata dall'altra parte della galleria e

cozzava di nuovo contro la parete di sinistra della carreggiata e poi un'altra

volta a destra. Il veicolo si è poi fermato praticamente fuori dall'altra parte

della galleria. A causa del sinistro, l'assicurata ha riportato una frattura diafisaria

distale pluriframmentaria dell'omero destro con paresi totale del nervo radiale

destro con aprassia da compressione;

- STCA

del 23 aprile 2002 nella causa S., inc. n. 35.2000.15 - confermata dal TFA

con giudizio del 12 febbraio 2003, U 170/02 - concernente un incidente della

circolazione stradale in cui l'assicurato ha perso il controllo del proprio

veicolo ed è andato ad urtare - all'interno di una galleria - frontalmente contro

due vetture che sopraggiungevano sulla corsia di contromano. Esso ha lamentato

una commotio cerebri, una contusione al fianco, una leggera contusione

al rene destro, una sospetta frattura della quarta/quinta costola laterale

destra nonché escoriazioni al braccio destro.

Il

giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,

secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.9.; 2.6.3.)

Affinché

possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un

fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di

più criteri (cfr. consid. 2.6.4.).

Al

riguardo va osservato che nell'apprezzamento dell'adeguatezza della causalità

in materia di infortuni del tipo "colpo di frusta" non deve essere

operata alcune distinzione fra la componente organica e quella psichica (cfr. consid.

2.10

).

L'incidente

della circolazione stradale del 2 ottobre 2000 non si è svolto secondo

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari, ciò vale

anche nell'ipotesi in cui, come sostiene l'assicurato (cfr. doc. I), l'autobus

contro il quale ha colliso con la sua automobile viaggiava a 50 km/h.

In

proposito occorre evidenziare che nella DTF 129 V 323 = RAMI 2003 pag. 203 il

TFA nel caso di un infortunio in cui un'automobile, a causa dell'esplosione di

un pneumatico ad una velocità di circa 95km/h, si era capovolta in autostrada

ed era rimasta a giacere sul tetto, nonostante abbia riconosciuto che il

sinistro da un certo punto di vista era stato impressionante, ha negato il

carattere particolarmente drammatico dal profilo oggettivo.

Il

ricorrente non ha riportato delle lesioni gravi o con caratteristiche

particolari.

Infatti

la diagnosi di un trauma d’accelerazione alla colonna cervicale oppure di un

meccanismo equivalente non è sufficiente per ritenere adempiuto questo criterio,

bensì è necessaria la presenza, per anni, di diversi disturbi di una certa

gravità rientranti nel quadro clinico tipico per un infortunio del tipo colpo

di frusta o di circostanze particolari che possono influire su tali disturbi,

come una posizione del corpo sfavorevole (cfr. SZS 2001 pag. 448-449; STFA del

25.

ottobre 2004 nella causa S., U 137/04).

Il TFA ha,

ad esempio, negato tale criterio nella STFA del 4 settembre 2003 nella causa

D., U 371/02, relativa a un’assicurata che, a seguito di un tamponamento subito

dall’auto che stava guidando, ha riportato un trauma distorsivo della colonna

cervicale. Essa, in effetti, non ha assunto posizioni particolari al momento

dell’incidente, né ha presentato, per lungo tempo, diversi disturbi di una

certa gravità rientranti nel quadro clinico tipico. Questo criterio nemmeno è

stato riconosciuto nella STFA del 6 febbraio 2000 nella causa T., U 61/00, concernente

il caso di un’assicurata che al momento del tamponamento subito dalla sua

vettura, da cui ha riportato un trauma d’accelerazione al rachide cervicale,

aveva sì la testa girata verso destra, ma non l’intera parte superiore del

corpo.

L’Alta

Corte ha, invece, ritenuto ossequiata la condizione delle lesioni gravi o con

particolari caratteristiche nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U 297 pag.

243, poiché la passeggera dell’automobile coinvolta nell’incidente, al momento

della collisione da tergo, stava guardando fuori attraverso il tettuccio

apribile. A causa di questa particolare postura il colpo di frusta subito ha,

in effetti, comportato delle complicazioni.

Anche

nella STFA dell’8 settembre 2000 nella causa S., U 307/99, il TFA ha deciso che

tale criterio era realizzato, in quanto un’assicurata che aveva subito un colpo

di frusta a seguito della collisione laterale tra la sua auto e un altro

veicolo, per diversi anni e senza mutamenti di rilievo, ha sofferto di disturbi

multipli rientranti nel quadro clinico tipico con gravi ripercussioni, e meglio

problemi di concentrazione, facilità a stancarsi, smemoratezza, rumori nelle

orecchie, vertigini, disturbi visivi, insensibilità nelle dita e nella gamba

destra, forti dolori alla nuca e al braccio destro.

In casu

la posizione assunta dall’assicurato al momento dell’evento traumatico non era

particolare, né egli ha presentato cumulativamente diversi disturbi del quadro

clinico tipico di un trauma d’accelerazione comportanti delle gravi ripercussioni.

La durata

della cura medica non appare come anormalmente lunga. Dagli atti di causa

emerge che l'insorgente è in particolare stato sottoposto a 7 cicli di

fisioterapia, durante il periodo ottobre 2000-agosto 2003 e dal 14 marzo al 20

giugno 2001 è stato visto dalla neuropsicologa della Clinica __________ ogni

2-3 settimane per dei colloqui di sostegno psicologico (cfr. doc. 20, 33, 35,

44, 51, 53, 58, 75).

Al

riguardo, va rilevato che, in una sentenza del 30 maggio 2003 nella causa H., U

353/02 e U 354/02, al consid. 3.3, il TFA ha stabilito che la necessità di cure

durante un lasso di tempo di 2/3 anni dopo un trauma d'accelerazione al rachide

cervicale, è da ritenere del tutto consueta.

In merito

alla critica formulata dal ricorrente circa lo svolgimento delle visite mediche

__________, che sarebbero durate pochi minuti e in occasione delle quali gli

sarebbero state poste delle domande tali da lasciarlo perplesso (cfr. doc. I),

va osservato, da un lato, che egli mai prima del ricorso ha sollevato obiezioni

a tale proposito, dall'altro, che in ogni caso il medico __________ ha

proceduto in modo corretto studiando il dossier dell'assicurato, interrogando

il paziente sul suo stato di salute, esaminando sia lo stesso che i suoi

referti radiologici.

Dagli

atti di causa non risulta neppure che l'assicurato sarebbe rimasto vittima di

errori nella cura medica, i quali avrebbero notevolmente aggravato gli esiti

dell'evento traumatico.

Il

decorso della cura non può poi essere qualificato come sfavorevole,

contrariamente a quanto asserito dal ricorrente nell'impugnativa (cfr. doc. I).

Il suo

stato di salute rispetto al mese di ottobre 2000, quando ha avuto luogo

l'evento traumatico, nel corso dei mesi è, infatti, migliorato (cfr. doc. 35;

37). E' pure utile rilevare che per decorso sfavorevole si intende che nel

corso della guarigione sono intervenute delle difficoltà (cfr. J.-M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Soziale Sicherheit, n. 39 pag. 17). In casu non sono apparse difficoltà

particolari.

Inoltre

non sono intervenute rilevanti complicazioni. Del resto il ricorrente è stato

in grado di riprendere l'esercizio della propria attività professionale al 50%

già al 23 ottobre 2000, al 75% dal 16 luglio 2001 e al 100% dal 13 agosto 2001

(cfr. doc. 13; 37).

Dopo

l'annuncio di ricaduta del mese di giugno 2002 l'assicurato si è considerato

inabile al lavoro al 25% a tempo indeterminato (cfr. doc. 53, 60, 70). L'CO 1

ha versato delle indennità giornaliere in misura del 25% dal 1° novembre 2002

al 30 giugno 2003, di cui non ha richiesto il rimborso allorché ha negato la

sua responsabilità per i disturbi lamentati in coincidenza con la ricaduta del

giugno 2002 (cfr. consid. 1.2.; 2.11.).

A mente

del TCA, in concreto, anche il criterio del grado e della durata

dell'incapacità lavorativa non è adempiuto.

A titolo

di raffronto, in una sentenza del 29 marzo 1996 nella causa M., 35.1995.277 -

confermata dal TFA con giudizio del 4 marzo 1998, U 101/96 - il TCA non aveva

considerato realizzato in maniera particolarmente incisiva il criterio del

grado e della durata dell'incapacità lavorativa, trattandosi di un assicurato

la cui inabilità si era protratta, pur con alcune riprese parziali, per circa

due anni.

Per quanto concerne il criterio dei

dolori persistenti, va rilevato che il relativo esame, considerato che nella

valutazione della causalità adeguata secondo i principi elaborati nella DTF 117

V 359 la componente organica non va distinta da quella psichica, deve tener

conto sia dei disturbi somatici che di quelli psichici (cfr. STFA dell’8

settembre 2000 nella causa S., U 307/99, consid. 4c).

A titolo

esemplificativo è utile indicare che tale criterio è stato considerato

adempiuto dalla nostra Massima Istanza nella STFA del 2 novembre 2004 nella

causa B., U 108/04, in cui un assicurato, a seguito del trauma d’accelerazione

senza correlazione sul piano oggettivo subito a causa di un tamponamento, ha

accusato dolori alla testa e alla nuca, deficit cognitivi - quali disturbi

dell’orientamento e dell’attenzione, smemoratezza, nervosità, cambiamenti

d’umore -, oltre a successive difficoltà psichiche, legate a mal di pancia e

disturbi del sonno e deficit neuropsicologici.

Nell’evenienza

in esame il ricorrente nel dicembre del 2000, durante la visita __________, ha

dichiarato di accusare soprattutto disturbi della concentrazione e della

memoria e che i dolori alla nuca non erano molto impressionanti. Nel mese di

luglio 2001 l'assicurato è, poi, stato ritenuto completamente guarito dal Dr. med.

__________, egli lamentava unicamente facilità a stancarsi (cfr. doc. 18, 37).

In occasione della visita medica __________ del 26 agosto 2003 l'insorgente ha,

però, indicato di accusare mal di testa e cervicalgia (cfr. doc. 65). L'assicurato

nell'atto ricorsuale ha, infine, precisato di non soffrire di dolori

persistenti, bensì in ogni caso di disturbi della concentrazione e di essere

sempre stanco (cfr. doc. I).

Al

riguardo il TCA constata che anche ammettendo che il criterio dei disturbi

persistenti, nel caso concreto, sia realizzato, esso non lo è comunque

certamente in un modo particolarmente intenso.

In simili

condizioni, a mente del TCA, l’evento traumatico del

2.

ottobre

2000.

non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della

vita, un significato decisivo per l’instaurazione delle problematiche di cui

l’assicurato è sofferente, come indicato dall’Istituto assicuratore convenuto (cfr.

doc. A; III).

In

effetti nei casi come quello concreto, in cui il sinistro è stato qualificato

di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri, i criteri per

ammettere l’esistenza di un nesso di causalità adeguata devono essere adempiuti

in modo cumulativo (almeno tre criteri, cfr., ad esempio, STFA del 2 novembre

2004.

nella causa B., U 108/04, in cui nel caso di un evento traumatico

qualificato quale infortunio di grado medio è stato ammesso il nesso di

causalità adeguata essendo adempiuti quattro criteri; STFA del 24 marzo 2004

nella causa D., U 288/03; STFA del 23 gennaio 2004 nella causa U., U 59/03).

Va,

infine, osservato che anche secondo la valutazione bio-meccanica del 23 gennaio

2001.

(cfr. doc. 22; consid. 2.11.), le cui risultanze, come stabilito dal TFA,

vanno prese in considerazione soltanto nell'esame della causalità adeguata (cfr.

SVR 2004 UV Nr. 15; STFA del 24 giugno 2003 nella causa A., U 193/01,

pubblicata in Plädoyer 6/03, pag. 73 segg.), i disturbi accusati

dall'assicurato sono sì e no spiegabili attraverso l'influsso della collisione

del 2 ottobre 2000.

In conclusione,

si deve dunque negare l’esistenza del nesso causale adeguato e, con esso, la

responsabilità dell'assicuratore LAINF convenuto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster