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Decisione

35.2004.32

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 ottobre 2004Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

I dolori patiti si presentano costanti ed anche durante la notte,

ciò che cagiona a volte all'assicurato anche fastidiosi ed insormontabili

periodi d'insonnia.

Prove: doc., testi, rich. ediz. doc., perizia medica

2.

Con la decisione qui avversata viene confermata un'IMI del 10% e

viene anche deciso che il signor RI1 a far tempo dal 1 dicembre 2004 verrà

considerato abile al lavoro nella misura del 100%.

In pratica il signor RI1 ha perso due dita di una mano, di cui uno

completamente amputato ed un altro completamente da amputare. Egli ha pertanto

una mano che risulta essere inservibile nella misura della metà, considerato lo

stato critico delle altre tre dita della mano destra.

La valutazione relativa al grado IMI é pertanto errata, ritenuto

che allo stesso dovrà essere riconosciuta una menomazione all'integrità fisica

pari almeno al 20%, ossia pari alla metà di perdita di una mano.

Anche la valutazione relativa al grado d'abilità al lavoro del

signor RI1 é sicuramente errata e poggia su considerazioni prive di sufficienti

riscontri medici probatori.

Detta valutazione non può che venir contestata dall'assicurato,

ritenuto che come risulta dagli accertamenti medici del Dr. __________ il

signor RI1 risulta inabile al lavoro sicuramente nella misura del 50%.

Le conseguenze dell'incidente causano in effetti all'interessato

dei seri problemi alla salute, i quali impediscono per esempio di espletare

un'attività lucrativa nella misura del 100% in qualità di

selvicoltore-macchinista.

Prove: doc., testi, rich. ediz. doc., perizia medica

3.

Viene inoltre recisamente contestata la limitazione dell'erogazione

della rendita d'invalidità al 30.11.2004.

La situazione dell'assicurato in seguito all'incidente é

sicuramente purtroppo stazionaria, se non tendente al peggioramento.

Ne discende che risulta arbitrario, immotivato limitare

l'erogazione di una rendita AI (recte: LAINF) sino al 30.11.2004,

ritenuto che l'assicurazione ha se del caso a sua disposizione la possibilità

di una revisione della rendita.

Limitando la stessa ad un determinato periodo mette l'assicurato

nella condizione di dover provare dopo solo qualche mese il diritto al

prosieguo del versamento della rendita; sconvolgendo così l'eventuale onere

probatorio, che in realtà spetterà alla CO1, qualora,

stabilita la rendita dovesse ritenere riabile al 100% l'assicurato.

Nessun motivo giustifica la limitazione dell'erogazione della

rendita LAINF al 30.11.2004, ragione per cui chiedesi che la stessa venga

fissata per una durata indeterminata." (Doc. I)

1.6. Il 4 maggio

2004 l'assicurato, tramite il proprio legale, ha presentato un'istanza tendente

alla concessione dell'assistenza giudiziaria (cfr. doc. II).

1.7. L'CO1, in

risposta, ha postulato l'integrale reiezione dell'impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

in

diritto

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

2.2. Questa Corte

deve innanzitutto esaminare se la pretesa ricorsuale concernente l'IMI sia da

ritenere o meno ricevibile.

Nella DTF

119 V 347ss., la nostra Corte federale ha statuito che l'obbligo di articolare

le censure vale, di principio, anche nella procedura d'opposizione, di modo

che, nella misura in cui la decisione non è oggetto di impugnativa nella

procedura di opposizione e non è riesaminata d'ufficio, essa passa parzialmente

in giudicato. Queste le considerazioni sviluppate dal TFA:

"

Das Einspracheverfahren gemäss Art. 105 Abs. 1

UVG gehört nicht zur steitigen Verwaltungsrechtspflege im eigentlichen Sinn,

weist jedoch wesentliche Elemente eines streitigen Verfahrens auf (BGE 117 V

409 Erw. 5b). Auch stellt die Einsprache nicht bloss ein Wiedererwägungsgesuch

(vgl. Botschaft zum UVG vom 18. August 1976, Separatausgabe S. 85. sowie

MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht S. 610), sondern eine

rechtsmittelmässige Anfechtung der Verfügung dar (GYGI, a.a. O. S. 33). Es ist

im Sinne des Rügeprinzips daher auch im Einspracheverfahren in erster Linie

Sache des Versicherten, den zu überprüfenden Gegenstand zu bestimmen. SUVA oder

Privatversicherer haben die Streitige Verfügung in der Regel nur insoweit zu

überprüfen, als sie angefochten ist und aufgrund der Parteivorbringen oder

anderer sich aus den Akten ergebender Anhaltspunkte Anlass zur Überprüfung

besteht. Hieran ändert nichts, dass der Einspracheentscheid an die Stelle der

vorgängig erlassenen Verfügung tritt (auch soweit er diese iediglich bestätigt)

und Anfechtungsgegenstand des nachfolgenden Beschwerdeverfahrens allein der

Einspracheentscheid bildet (RKUV 1992 Nr. U 152 S. 199 Erw. 3b, 1991 Nr. 86 S.

94, 1988 Nr. U 38 S. 104).

Damit wird lediglich gesagt, was nach Art.

106 Abs. 1 UVG Anfechtungsgegenstand im kantonalen Beschwerdeverfahren bildet

(vgl. RKUV 1991 Nr. U 86 S. 94). Dagegen ergibt sich hieraus nicht, dass der

Einspracheentscheid die angefochtene Verfügung stets als Ganzes ersetzt und der

Versicherungsträger auf Einsprache hin sämtliche durch die primär ergangene

Verfügung geregelten Rechtsverhältnisse (auch soweit sie mit der Einsprache

nicht angefochten wurden) zu überprüfen und hierüber neu zu entscheiden hätte.

Die genannte Rechtsprechung ist somit in dem Sinne zu verdeutlichen, dass der

Einspracheentscheid die angefochtene Verfügung nur im Umfang des durch die

Einsprache bestimmten Streitgegenstandes und der effektiv neu beurteilten

Rechtsverhältnisse ersetzt. Dementsprechend schliesst das Einspracheverfahren

eine Teilrechtskraft der Verfügung, soweit sie unangefochten geblieben ist,

nicht aus, in welchem Sinn das Eidg. Versicherungsgericht bereits in den nicht

veröffentlichten Urteilen G. vom 7. Mai 1991 (vgl. dazu Rechtsprechungsbericht

der SUVA, 1991, Nr. 2) und V. vom 27 Juli 1992 entschieden hat. Soweit das

Gericht im ebenfalls unveröffentlichten Urteil De G. vom 19. August 1992 etwas

anderes gesagt hat, kann daran nicht festgehalten werden."

In una sentenza pubblicata in RAMI 1999 U323, p. 98s., il TFA ha avuto modo di precisare che, anche se

la richiesta nella procedura d'opposizione non si riferisce espressamente

all'indennità per menomazione dell'integrità, la prima decisione non può

crescere in giudicato su questo punto, qualora l'oggetto principale del litigio

(diritto alla rendita d'invalidità) sollevi delle questioni di causalità.

Il

TCA constata che tale situazione non si riscontra nel caso concreto.

Con

giudizio del 10 ottobre 2001 nella causa C., U 217+225/00 l'Alta Corte ha

confermato una precedente sentenza del TCA, in cui la pretesa ricorsuale

concernente l'IMI è stata ritenuta irricevibile, in quanto, relativamente a

questo punto, la decisione formale era cresciuta in giudicato, non essendo

stata oggetto di impugnazione nella procedura di opposizione. In particolare la

nostra Massima Istanza ha rilevato:

"

(…) Dagli atti all'inserto, in particolare dal

verbale di opposizione 11 agosto 1999 e dallo scritto del successivo 30 agosto,

non emerge in effetti il benché minimo indizio che possa lasciar supporre

l'inten- zione dell'assicurato di contestare, oltre all'entità della rendita

d'invalidità, anche quella dell'indennità per menomazione all'integrità

riconosciutagli con il provvedimento originario dell'INSAI. Alla luce della

giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 119

V 347, il giudice cantonale ha quindi rettamente stabilito - senza tuttavia

menzionarlo espressamente nel dispositivo - che la pretesa ricorsuale

concernente l'indennità per menomazione all'integrità fosse da considerare

irricevibile. Il giudizio di primo grado merita in tal punto conferma. A ciò

nulla mutano le considerazioni nel ricorso di diritto amministrativo

dell'assicurato." (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa C., U

217+225/00, consid. 2.b)

Nel caso

di specie dall'opposizione del 22 agosto 2003 risulta quanto segue:

"

in nome e per conto del Signor RI1, formulo

OPPOSIZIONE avverso la succitata decisione, ritenuto che la stessa pone

l'assicurato a beneficio di una rendita unicamente fino al 30.11.2004.

La rendita dovrà invece essere di durata

indeterminata, ritenuto che il problema di salute di cui soffre a tutt'oggi il

Signor RI1, a seguito dell'incidente occorsogli il 18.4.2002, risulta un danno

oramai stabile.

Di conseguenza non ci sarà nessuna speranza di

ripresa totale della capacità lucrativa.

Ciò viene attestato dai medici curanti,

rispettivamente dalla perizia già espletata per conto del vostro servizio.

Sulla base della sua situazione medica, chiedo

che la rendita per incapacità lavorativa fissata al 15%, venga erogata in

maniera indeterminata." (Doc. 63)

Attentamente

esaminato tale atto, questa Corte constata come anche nel caso presente non vi

sia il benché minimo indizio che possa lasciar supporre che l'assicurato abbia

inteso contestare, oltre alla rendita del 15% erogata per due anni, anche

l'indennità per menomazione dell'integrità del 10% riconosciutagli con

decisione formale del 28 luglio 2003.

L'insorgente

ha, del resto, concluso la propria opposizione chiedendo, specificatamente,

solo che "la rendita per incapacità lavorativa fissata al 15% venga

erogata in maniera indeterminata" (cfr. doc. 60).

In simili

condizioni, il TCA non può che considerare la decisione formale del 28 luglio

2003 - relativamente all'IMI - passata in giudicato.

Su questo

punto il ricorso presentato dall'assicurato è, pertanto, irricevibile.

2.3. Anche per

quanto attiene al grado della rendita di invalidità, fissato al 15% con

decisione formale del 28 luglio 2003 (cfr. doc. 60) e contestato nel ricorso

(cfr. doc. I), ci si potrebbe chiedere se il provvedimento del 28 luglio 2003 è

o meno passato in giudicato e conseguentemente se la pretesa ricorsuale è o

meno irricevibile. Infatti, come visto, l'insorgente nell'opposizione del 22

agosto 2003, nulla ha espressamente obiettato circa il grado della rendita

assegnatagli, bensì ha postulato che la rendita fosse di durata indeterminata

(cfr. doc. 63).

D'altra

parte si potrebbe sostenere che il fatto di avere contestato che la rendita è

stata limitata a due anni ha implicato l'esclusione della crescita in giudicato

della decisione formale relativamente al grado della stessa.

Tale

questione, può tuttavia, restare insoluta, poiché, come sarà esposto più

approfonditamente in seguito, l'impugnativa su questo punto deve, comunque,

essere respinta per ragioni di merito.

Nel

merito

2.4. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose

disposizioni contenute nella LAINF.

Al riguardo va, tuttavia,

segnalato che unicamente le norme di procedura, in linea di principio, entrano

immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr.

25, consid. 1.2., pag. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03;

STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003

nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF

117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 pag. 316

consid. 3b). Tali disposizioni pertanto si applicano a tutte le decisioni

emesse dopo il 1° gennaio 2003.

Per quanto concerne invece

le norme di diritto materiale, nel diritto delle assicurazioni sociali, sono

determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la

fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V

466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid.

1.2.).

Di conseguenza nel caso in

esame, visto che l'infortunio in questione ha avuto luogo il 18 aprile 2002 e

oggetto della lite è la rendita di invalidità stabilità al 15% per la durata di

due anni con effetto dal 1° dicembre 2002, non tornano applicabili le

disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003,

eventualmente pertinenti, bensì le norme della LAINF valide fino al 31 dicembre

2002 (cfr. STFA del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03; STFA del 24

maggio 2004 nella causa M., C 205/03 consid. 1).

2.5. L'art. 4 LAI

definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno, presunta

permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Lo stesso

con­cet­to vale negli altri set­tori delle assicura­zio­ni sociali e nello

stesso sen­so va letto l'­art. 18 cpv. 2 LAINF secondo cui "è considerato

invalido chi è presu­mi­bilmente altera­to nel­la sua ca­pacità di guada­gno in

modo per­manente o per un pe­riodo ri­levante".

Due sono

dunque di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico)

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un

nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le). Nell'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni dev'esserci per giunta un nesso causale adeguato tra il

dan­no alla salute e l'infortunio.

Giacché

il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione

causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la

se­conda.

L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF; RAMI

1994 pag. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133).

Il grado

d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Ciò

nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di

professione, di regola, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà

valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché

si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante

capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato

esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U

168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 23 marzo 2004 nella causa R.,

35.03.80; STCA del 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 32.95.55; STCA del 26

febbraio 1996 nella causa G. P. 32.94.123; STCA del 21 marzo 1995 nella causa

S. F.; STCA del 31 maggio 1995 nella causa E. D.).

2.6. Nell'evenienza

concreta l'assicurato, di formazione lattoniere di carrozzeria, in passato ha

svolto, quale dipendente, l'attività di operaio forestale e in proprio il

segantino di tronchi. Nel 2001 ha lavorato presso la __________ di __________

in qualità di macchinista/traxista. Durante la stagione invernale 2001/2002 si

è iscritto in disoccupazione, con l'intenzione di ricominciare a lavorare

presso la ditta citata nel mese di maggio 2002. A causa dell'evento traumatico

del mese di aprile 2002 non ha più ripreso tale impiego (cfr. doc. 9; 25; 49).

Il 18

aprile 2002, mentre stava provando la propria moto, è infatti scivolato e si è

schiacciato la mano destra fra il manubrio e un muretto. Il piede destro gli è

rimasto sotto il pedalino (cfr. doc. I).

Egli è

stato immediatamente trasportato all'Ospedale di __________ e poi al Pronto

Soccorso dell'Ospedale __________ di __________, dove gli è stato

diagnosticato:

"

Frattura multiframmentaria prima falange D4 e D5

mano destra

Frattura testa metacarpo IV della mano destra

Frattura base metacarpo V mano destra

Contusione con FLC dorso del piede destro

St. d. osteosintesi del metacarpo V mano destra

Contusione con FLC dorso del piede destro

St. d. osteosintesi del metacarpo V mano destra

dopo frattura pluriframmentaria nel maggio 2000." (Doc. 8)

L'assicurato

è rimasto degente in tale nosocomio fino al 27 aprile 2002. Dalla "Lettera

di uscita" del 30 aprile 2002" emerge:

"

La sera del ricovero procediamo al completamento

dell'amputazione del dito mignolo destro. Per i metacarpi non è eseguibile una

stabilizzazione. Il giorno seguente discutiamo le possibilità di trattamento

con il paziente e la moglie, che optano per un'osteosintesi. Eseguiamo quindi

in un primo tempo una stabilizzazione delle fratture con fissatore esterno ed

in seguito procediamo all'osteosintesi del capitello del IV metacarpo.

Il decorso post-operatorio è favorevole. Durante

la degenza il paziente approfitta di una copertura antibiotica con Kefzol.

La ferita al dorso del piede destro non mostra

segni d'infezione, alla radiografia del piede non vi sono segni per lesioni

ossee. Il paziente deambula con scarico del piede per i primi giorni, per

tornare a caricare secondo dolori prima della dimissione." (Doc. 8)

Il 23

luglio 2002 ha avuto luogo una visita medica ____________________. Il Dr. med. __________,

spec. FMH in chirurgia generale, ha così valutato lo stato della mano destra

dell'assicurato e la sua capacità lavorativa:

"

(…)

STATO LOCALE

Mano destra

Manca il dito V.

Il moncone è ben imbottito.

Troficità normale.

Nessun disturbo della sensibilità.

Si trova un dito IV con un deficit d'estensione nell'articolazione

interfalangeale prossimale di 55°.

Riesce a fare la flessione fino a distanza polpastrello-dito IV

fino alla vola della mano di 4 cm.

Riesce a fare la flessione dell'articolazione interfalangeale

distale fino a 30° paragonando a 90° alla mano sinistra presso un paziente

destrimano.

Sudorazione aumentata nella vola della mano destra. Sensibilità

delle dita normale.

Troficità normale.

Nel vigorimetro (JAMAR) si trova una forza di 75 pounds a sinistra

e 35 pounds a destra.

DIAGNOSI

- Ipomobilità

e diminuzione della forza rozza della mano destra dopo trauma complesso del

19.4.2002 con frattura aperta e sub-amputazione del dito V a livello della

falange prossimale, frattura alla base e dislocazione ad axim verso ulnare del

V metacarpo, frattura dislocata pluri-frammentaria della testa del V metacarpo

e frattura pluri-frammentaria aperta poco dislocata della falange prossimale

del dito IV.

- Stato dopo

posa di un fissatore esterno combinato tra metacarpale IV e V e ­la

falange II del dito IV della mano destra il 19.4.2002.

- Stato dopo

AMO del mini-fissatore esterno e tre fili di Kirschner e débride­ment

delle ferite e applicazione di una spugna di Garamicina il 14.5.2002.

- Stato dopo débridement delle ferite, curettage e lavaggi il 24.5.2002.

CONCLUSIONI

Soggettivamente l'assicurato lamenta ancora una certa

disabilità e una diminuzione della forza rozza della mano destra.

Oggettivamente si trova uno stato nel quale manca il dito V

e dove al dito IV si trova un semiflessione con un deficit d'estensione di 55°

nell'articolazione in­terfalangeale prossimale e dove la capacità di flessione

dell'articolazione inter­falangeale distale è diminuita a 30° paragonando con

una capacità di flessione di 90° al dito della mano sinistra.

Vi è una diminuzione della forza rozza del 50% paragonando con la

mano sinistra presso un paziente destrimano.

Sudorazione lievemente aumentata.

Procedere

Il paziente finisce la fisioterapia.

Farà ancora due sedute la settimana fino al 19.8.2002.

Abbiamo deciso di organizzare una prova di lavoro e il paziente si

recherà dal suo datore per discutere la reintegrazione.

Capacità lavorativa

Abbiamo fissato una capacità lavorativa nella misura del 50% come

macchinista in cava dal 19.8.2002 (per sbaglio nel certificato d'infortunio è

stata segnata la data 19.7.2002!)." (Doc. 17)

L'11

novembre 2002, il Dr. med. __________, chirurgia generale e della mano,

dell'Ospedale __________ di __________, medico curante dell'assicurato, nel

"Rapporto intermedio" CO1 ha evidenziato che l'assicurato era abile

al lavoro al 50% dal 19 agosto 2002, che a quel momento non effettuava più

alcuna cura e che gli ha consigliato l'amputazione del D4 della mano destra,

che però il ricorrente non ha accettato. Inoltre il sanitario ha risposto

"sì" alle domande "Dobbiamo adoperarci presso l'impresa per

l'attribuzione di un lavoro confacente?" e "Presumibilmente danno

permanente?" (cfr. doc. 23).

In

occasione di un'ulteriore visita __________ del 12 novembre 2002, il Dr. med. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha allestito il seguente rapporto:

"

(…)

DICHIARAZIONI

DELL'ASSICURATO

Sta sempre meglio.

A casa sta svolgendo parecchi lavori sia in giardino che nel

bosco.

Esegue anche lavori con la motosega.

Avverte però ancora qualche difficoltà in quanto manca il V dito e

l'estensione al IV dito non è completa.

È in disoccupazione però vuole qualificarsi come autista. Prima

della disoccupazione lavorava come traxista.

STATO LOCALE

Mano destra

Manca il V dito che è stato amputato a livello della falange prossimale.

Al IV dito manca l'estensione all'AIFP con un deficit di 50°. All'articolazione

MF IV si trova una funzione di 0-0-45°.

Dalla punta del dito V fino al palmo della mano mancano 2,5 cm.

Forza rozza della mano destra 60 pounds, a sinistra 80 pounds.

DIAGNOSI

- Deficit

d'estensione dell'AIFP IV e deficit di flessione dell'AMF IV in sta­to dopo

frattura aperta e sub-amputazione del dito V a livello della falange

prossimale, frattura alla base e dislocazione ad axim verso ulnare del V

metacarpo, frattura dislocata pluri-frammentaria della testa del V metacarpo e

frattura pluri-frammentaria aperta poco dislocata della falange prossimale del

dito IV.

- Stato dopo

posa di un fissatore esterno combinato tra metacarpale IV e V e la falange II

del dito IV della mano destra il 19.4.2002.

- Stato dopo

AMO del mini-fissatore esterno con 3 fili di Kirschner e débride­ment

delle ferite e applicazione di una spugna di Garamicina il 14.5.2002.

VALUTAZIONE

L'assicurato sta abbastanza bene, è ancora lievemente disturbato

dalla mancanza del V dito e della mancanza dell'estensione dell'articolazione

AIFP IV.

Clinicamente l'uso della mano destra è abbastanza buono,

manca ancora una certa assuefazione ed adattamento.

Procedere medico

Attualmente nessuna cura è indicata o da proporre.

Procedere amministrativo e professionale

L'assicurato viene dichiarato abile al lavoro al 100% a partire

dal 2.12.2002. Lavori, come ad esempio autista o traxista, sono senz'altro

esigibili nella misura completa." (Doc. 25)

Relativamente

alla richiesta di riconoscergli un'inabilità lavorativa del 50%, postulata

dall'assicurato nell'opposizione del 17 dicembre 2002 (cfr. doc. 29) -

inoltrata contro la decisione del 20 novembre 2002 con cui il medesimo era

stato ritenuto abile al lavoro nella misura del 100% dal 2 dicembre 2002 (cfr.

doc. 28)-, il Dr. med. __________ si è così espresso:

"

(…)

Chiedere un'invalidità del

50%, per la mancanza del mignolo e una riduzione della funzione del II dito, è

veramente una pretesa eccessiva.

Questa lesione non

giustifica una riduzione della capacità lavorativa come traxista.

Altrimenti, dovrebbe

essere valutato anche il permesso di condurre la macchina." (Doc. 33)

Il Dr.

med. __________, spec. FMH in chirurgia, della __________ dell'CO1, il 13 marzo

2003, ha affermato:

"

(…)

Trotz der Unfallfolgen an

der rechten Hand ulnarseits erachten wir nach kurzer Angewöhnung und Anpassung

weiterhin eine volle Leistung als "macchinista" oder "autista"

als zumutbar. Selbstverständlich ist eine grobmanuelle Arbeit mit der rechten

Hand nicht mehr möglich." (Doc. 39)

Inoltre

lo specialista, l'8 maggio 2003, ha precisato:

"

In Ergänzung dazu erachten wir wegen der

Unfallfolgen an der rechten Hand zur Zeit eine Leistungseinbusse von 15%

noch als plausibile. Nach Angewöhnung und Anpassung sollte jedoch

erfahrungsgemäss spätestens nach 2 Jahren wieder eine volle Leistung zu

erwarten sein. Wir empfehlen der Administration deshalb eine entsprechende

terminierte Rente ab 01.12.2002. Selbstverständlich kann nach Ablauf dieser

Zeit der konkrete Zustand kreisärztlich überprüft werden." (Doc. 45)

Con

l'atto ricorsuale l'assicurato ha trasmesso un certificato del 20 aprile 2004

del Dr. med. __________, del seguente tenore:

"

(…) il sopraccitato paziente non sarà più abile

al lavoro al 100% (né ora né in futuro) in qualità di selvicoltore macchinista;

dopo importante infortunio alla mano destra (infortunio il 18.04.2002)."

(Doc. C)

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame

del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata

resa la decisione impugnata (fra le tante: DTF 130 V 138; Pratique VSI 2003

pag. 282; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del 9 ottobre

2001 nella causa C., U 213/01; STFA del 12 aprile 2001 nella causa M., I

561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa J., I 30/99; DLA 2000 pag. 74;

DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re C., pag. 5, non pubblicata; RCC

1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF

112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107 V 5

consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi

ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. RAMI 2001 pag. 101; STFA

del 17 gennaio 2003 nella causa A., I 134/02; STFA del 28 giugno 2001 nella

causa G., I 11/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA 17

febbraio 1994 in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non

pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata).

Eccezionalmente,

il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti

intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in

modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di

influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC

1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996

nella causa G.R. consid. 2.6.).

Nel caso

di specie l'attestazione medica del 20 aprile 2004 del Dr. med. __________ è

stata allestita posteriormente all'emissione della decisione impugnata. Essa,

tuttavia, è stata allegata con l'intento di sostanziare la pretesa di una

rendita di invalidità di grado superiore al 15% e di durata indeterminata a

seguito dell'infortunio del 18 aprile 2002. Non è poi stato indicato che lo

stato della mano destra del ricorrente sia cambiato rispetto al periodo

antecedente il 9 febbraio 2004

Pertanto

tale referto è rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è suscettibili di

mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione

antecedente alla decisione su opposizione (cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella

causa L., U 299/02).

2.7. L'CO1 ha

assegnato all'assicurato una rendita del 15% dal 1° dicembre 2002 al 30

novembre 2004, fondandosi sulla valutazione medica espressa l'8 maggio 2003 dal

Dr. med. __________, il quale si è pure riferito al suo rapporto del 13 marzo

2003 (cfr. doc. 39; 45; 60; doc. A). Secondo il citato medico l'insorgente, a

causa dei postumi infortunistici alla mano destra, pur potendo ancora svolgere

la propria attività di macchinista, era limitato nel rendimento in misura del

15%.

Con il

proprio ricorso l'assicurato ha criticato l'operato dell'CO1, il quale avrebbe

ritenuto un grado di invalidità del 15%, basandosi su considerazioni prive di

sufficienti riscontri medici probatori. D'altro canto, con specifico

riferimento a quanto certificato dal Dr. med. __________, il ricorrente ha

affermato di essere inabile al lavoro nella misura del 50% (cfr. doc. I;

consid. 1.5.).

In tale

contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.

RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B.,

U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Il

TFA ha peraltro precisato che i pareri redatti dai medici dell'INSAI hanno

pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in

base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA

del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella

causa A., U 49/95).

Infine,

la somma Istanza - in una sentenza dell'8 settembre 2000 nella causa C., U

291/99, inedita - ha precisato che la circostanza che il medico di fiducia si

sia pronunciato dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé,

sufficiente per suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità.

Per quel

che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,

il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono

degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. DTF

125 V 353, consid. 3b/bb).

Trattandosi

del valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo

sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto

delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della

pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili

(cfr. STFA del 18 aprile 2002 nella causa P., I 550/00; RAMI 1991 pag. 311

consid. 1; RAMI 1996 pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti;

STFA 29.9.1998 in re UAI c. F. non pubbl.).

Determinante

dal profilo probatorio non è, dunque, di principio, l'origine del mezzo di

prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto

(cfr. STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; DTF 125 V 352; DTF 122

V 160 in fine).

2.8. Nella

presente fattispecie, attentamente vagliata la documentazione presente

all'inserto, il TCA ritiene che l'opinione del Dr. med. __________ può

validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che

si riveli necessario sentire l'assicurato, come da lui richiesto (cfr. doc. I;

consid. 1.5.), o dare seguito ai provvedimenti probatori pretesi dal medesimo

(perizia medica giudiziaria, testi - di cui peraltro non sono stati indicati i

nominativi -, edizione documenti; cfr. doc. I; consid. 1.5.).

In

particolare l'audizione dell'insorgente può essere rifiutata senza per questo

ledere il diritto d’essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv. 2 Costituzione

federale e 6 n. 1 CEDU, del ricorrente.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (cfr. STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01, consid. 4; STFA

dell'8 marzo 2001 nella causa C.R., H 115/00 H132/00, consid. 7; STFA del 24

gennaio 2000 nella causa B., H 180/99, consid. 3; STFA dell'8 novembre 1999

nella causa H., H 74/99, consid. 5; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90,

consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

Il TFA ha

pure stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su

motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare,

con l'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF 127 V 491).

Inoltre,

più in generale, per quanto concerne i provvedimenti probatori richiesti, va

rilevato che, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV

Nr. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio

2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H

299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Giova,

poi, ricordare che non può essere richiesta in termini generici l'edizione di

documentazione, ritenuto che è preciso dovere processuale delle parti indicare

con esattezza i documenti atti a dimostrare i fatti addotti in causa; cfr. STFA

del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01; STFA del 16 settembre 2002 nella

causa Z., B., A., H 10+ 45/01).

Il

rapporto medico del Dr. __________ non contiene contraddizioni. Esso presenta,

pure, tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere

riconosciuta, ad una valutazione medica, piena forza probante (cfr. RAMI 1991

U133, pag. 311 segg. consid. 1b): in particolare, il medico ha espresso il suo

apprezzamento relativo alla residua capacità lavorativa in modo chiaro e

convincente, sia basandosi sull'intera documentazione medica e i referti

radiologici riguardanti l'assicurato, che riferendosi all'approfondito rapporto

del Dr. med. __________ del 12 novembre 2002 (cfr. doc. 25; consid. 2.6.).

Dal

profilo del diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni,

egli, ritenendo il ricorrente limitato nel rendimento della sua attività di

macchinista al 15%, ha peraltro concluso in modo più favorevole per

l'assicurato rispetto al medico di __________. In effetti quest'ultimo ha

considerato il ricorrente abile al lavoro al 100% dal 2 dicembre 2002,

precisando che attività come autista o traxista erano senz'altro esigibili

nella misura completa (cfr. doc. 25).

E'

inoltre utile sottolineare che nel referto della visita del 12 novembre 2002 è

stato menzionato che il ricorrente medesimo ha asserito di stare meglio, che a

casa svolgeva parecchi lavori sia in giardino che nel bosco e che, benché

avesse ancora qualche difficoltà a causa dell'amputazione del V dito e

dell'incompleta estensione del IV dito, eseguiva anche lavori con la motosega

(cfr. doc. 25; consid. 2.5.).

L'insorgente

non ha mai contestato le sue dichiarazioni.

Quanto

attestato dal Dr. med. __________, riguardo all'incapacità lavorativa

dell'assicurato, non è poi atto a scalfire il valore probatorio della

valutazione del Dr. med. __________.

In

primo luogo la certificazione del Dr. med. __________ dell'11 novembre 2002,

secondo cui l'insorgente presentava un'abilità al lavoro del 50% a far tempo

dal 19 agosto 2002 (cfr. doc. 23), è ininfluente ai fini della presenta

vertenza, in quanto ciò è stato riconosciuto anche dai medici dell'CO1. Essi

hanno infatti limitato la capacità lavorativa dell'assicurato al 50% proprio

dal 19 agosto 2002, come risulta dal rapporto del Dr.med. __________ del 23

luglio 2002 (cfr. doc. 17; consid. 2.6.).

Il

Dr. med. __________ e il Dr. med. __________ hanno, invece, valutato di grado

più elevato l'abilità lavorativa del ricorrente in attività come

traxista/macchinista/autista soltanto a decorrere dal 2 dicembre 2002 (cfr.

doc. 25,39, 45 consid. 2.5.).

In

secondo luogo quanto attestato dallo specialista curante dell'assicurato il 20

aprile 2004, ossia che questi è incapace al lavoro al 100% quale

selvicoltore-macchinista, è privo di qualsiasi motivazione (cfr. doc. C;

consid. 2.5.).

Occorre,

poi, ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le

attestazioni del medico curante, benché specialista, hanno un valore probatorio

ridotto, a causa del rapporto di fiducia che lo lega al paziente (cfr. RAMI

2001 U 422, pag. 113ss.= AJP 1/2002 pag. 83; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; STFA

del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb; STFA del 10

ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2.; R. Spira, La preuve en

droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert

Schüpbach, Basilea 2000, pag. 269 segg.).

Stante

quanto precede, va ritenuto dimostrato, perlomeno con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360

consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02;

STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28

novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa

K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3,

p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983

p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112

V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63) che l'assicurato, nonostante i postumi

infortunistici residuali, era in grado di riprendere l'attività di macchinista

con uno scapito di rendimento del 15%.

Ricordato,

poi, che quando il danno alla salute non è tale - come in casu - da imporre un

cambiamento di professione, di regola, il giudizio sull’incapacità al guadagno

non esprimerà valori superiori all’inabilità lavorativa indicata dal medico

(cfr. consid. 2.5.), nella presente evenienza bisogna concludere che il grado

dell'incapacità al guadagno dell'insorgente era, di riflesso, del 15%.

Di

conseguenza, a mente del TCA, l'CO1 ha correttamente, riconosciuto al

ricorrente una rendita di invalidità del 15%.

2.9. Per quanto

concerne la circostanza che la rendita di invalidità assegnata al ricorrente è

stata limitata nel tempo, dal 1° dicembre 2002 al 30 novembre 2004, va

osservato che secondo la giurisprudenza, l’assicuratore può accordare rendite

temporanee o degressive anche se l’art. 18 LAINF non ne fa cenno (cfr. STFA del

20 novembre 2001 nella causa A., U 354/00; STFA del 4 settembre 2001 nella

causa P., U20/01; RAMI 1993 pag. 146 consid. 2; RAMI 1986, p. 258ss., consid.

2a; 1987, p. 306, consid. 2; DTF 106 V 48; 109 V 23 consid. 2b; Ghélew, Ramelet,

Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, Losanna 1992, p.

105ss.).

Simili

rendite vanno accordate se, al momento della loro fissazione, è già prevedibile

e verosimile che l’incidenza delle affezioni consecutive all’infortunio sulla

capacità di guadagno diminuiranno completamente o in parte in un avvenire più o

meno vicino a causa di assuefazione o adattamento (cfr. STFA del 26 luglio 2002

nella causa V., U 101/00; STFA del 25 gennaio 2002 nella causa K, U 38/00; DTF

106 V 50 consid. 1; RAMI 1987 pag. 306).

L’adattamento

risulta da mutamenti anatomici e, inoltre, dal fatto che le funzioni perse da

un organo sono progressivamente riprese dagli organi vicini. Ad esempio,

un’articolazione completamente bloccata può essere compensata da un’accresciuta

mobilità di altre articolazioni.

L’assuefazione

è, invece, l’attitudine funzionale massima che acquista l’organo leso in

ragione della ripetizione continua di un’attività (Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 370; Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 105).

Al

momento in cui la riduzione o la soppressione della rendita prendono effetto, è

ancora possibile verificare l'esattezza delle previsioni iniziali. Tale esame

va fatto tramite l'apertura d'ufficio di una procedura di revisione oppure

mediante la presentazione da parte dell'assicurato di una domanda di revisione

(RAMI 1993 145ss.; Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

1995, pag. 128; STFA inedita 15 dicembre 1992 nella causa G.L.M.; STFA inedita

15 dicembre 1995 nella causa G.L.M. consid. 2b; STFA del 20 novembre 2001 nella

causa A., U 354/00).

2.10. Alla luce

delle valutazioni mediche dei Dr. med. __________, __________ e, __________

(cfr. consid. 2.6.) e delle dichiarazioni dell'insorgente, ossia che già nel

mese di novembre 2002 eseguiva parecchi lavori sia in giardino che nel bosco e

con la motosega (cfr. doc. 25), il TCA ritiene che la prognosi, espressa dal

Dr. med. __________, relativa alla possibilità di miglioramento della capacità

lavorativa dell'assicurato nella sua attività di macchinista (cfr. doc. 39;

consid. 2.6.), risulta del tutto verosimile, poiché è nota la capacità generale

di assuefazione e adattamento nelle persone con lesioni alle mani o alle dita

simili ai disturbi lamentati dal ricorrente (cfr. P. Omlin, Dauerrenten -

Zeitrenten- Terminierte Renten, in: Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von

Dauerleistungen in der Sozialversicherung, S. Gallo 1999, pag. 134; STFA del 26

luglio 2002 nella causa V., U 101/00).

A questo

proposito si può fare riferimento ad un'abbondante giurisprudenza, tanto

federale quanto cantonale, dalla quale questa Corte non vede, nel caso di

specie, ragioni per doversi scostare.

Infatti

le sentenze qui di seguito citate riguardano, tutte, assicurati esercitanti

attività lucrative di tipo manuale (il meccanico, il falegname, il carrozziere,

ecc.), senz'altro comparabili - da un profilo dell'impegno delle mani - a

quella praticata dall'insorgente, che precedentemente all'iscrizione in disoccupazione

per la stagione invernale 2001/2002, aveva svolto l'attività di

macchinista/traxista e avrebbe dovuto riprendere tale lavoro nel mese di maggio

2002 (cfr. doc. 49). Inoltre le fattispecie oggetto di tali decisioni

concernono delle lesioni alle estremità superiori sia della stessa entità e

importanza di quella subita dall'insorgente in occasione dell'evento traumatico

del 18 aprile 2002, che di maggiore gravità:

a) DTF

106 V 48ss.: rendita limitata del 20-10% dal 18.1.1976 al

31.1.1979

per frattura trasversale dell’indice sinistro con frattura

del

vertice distale della falange intermedia di un meccanico:

" Es ist

eine Erfahrungstatsache, dass Fingerverstümmelungen geringeren Ausmasses trotz

des bleibenden Defekts nach einer gewissen Phase der Anpassung und Angewöhnung

keine oder nur noch eine minimale Verminderung der Erwerbsfähigkeit bewirken.

Dieser Faktor ist bei der Festsetzung der Rente zu berücksichtigen und daher in

solchen Fällen in der Regel eine zeitlich befristete Rente zuzusprechen (EVGE

1952 S. 81, 1951 S. 78, 1938 S. 81; unveröffentlichte Urteile Vinals vom 26.

Januar 1977 und Jeandupeux vom 18. Juni 1959).

Da der

Unfallschaden des Beschwerdeführers einen

verhältnissmässig

geringen Funktionsausfall der linken Hand bewirkt, hat die SUVA zu Recht der

vorstehend genannten Praxis des Eidg. Versicherungsgerichts Rechnung getragen.

Es konnte aufgrund der unfallmedizinischen Erfahrung beim Beschwerdeführer

erwartet werden, dass er die Behinderung der linken Hand durch vermehrte funktionelle

Umstellung auf die rechte allmählich wettmache. Der Beschwerdeführer kann sich

im weiteren damit behelfen, dass er kleine und kleinste Gegenstände etwa mit

dem Daumen und dem Mittelfinger der linken Hand fasst und handhabt. Nach

einiger Übung dürfte so auch für kompliziertere Handgriffe die frühere

Fertigkeit der linken Hand annähernd wieder erreicht werden. Aufgrund dieser

erfahrungsgemäss zu erwartenden Anpassung und Angewöhnung an den Unfallschaden

durfte die SUVA berechtigtermassen annehmen, die Invalidität würde sich im

Laufe der Zeit verringern und schliesslich unter den von der Praxis für die

Ausrichtung einer Rente angenommenen Grenzwert fallen (unveröffentlichtes

Urteil Romano vom 11. April 1975; maurer,

a.a.O., S. 229). Die Bemessung der Invalidität (20% bis 31. Juli 1978,

ab dann 10%) und der erforderlichen Anpassungs- und Angewöhnungszeit ist nicht

zu beanstanden."

b) sentenza TFA 29 gennaio 1992 nella causa S.:

rendita

limitata per due anni del 10% per amputazione subtotale del pollice destro

di un muratore;

c) sentenza

TFA 27 maggio 1993 nella causa M.:

rendita

limitata per tre anni del 10% per amputazione parziale di indice e medio

destri di un falegname;

d) sentenza

TFA 21 aprile 1995 nella causa M.:

rendita

per due anni del 15% per deformazione pollice destro di un carrozziere;

e) sentenza

TCA 4 settembre 1995 nella causa B. - inc. 35.95.133:

rendita

limitata nel tempo del 20-10% dall'1.1.1994 al 31.12.1995 per amputazione di

medio e indice della mano destra;

f) sentenza

STFA 8 luglio 1997 nella causa L.: la decisione dell'INSAI di accordare solo

una rendita limitata nel tempo (15% per 3 anni) a un carpentiere che aveva

riportato la sezione del tendine estensore all'altezza della falange

interdigitale prossimale dei diti indice - medio - anulare, è stata

tutelata dalla nostra Corte federale, la quale ha, tra l'altro, ribadito che,

segnatamente in caso di lesioni alle mani, è da attendersi per esperienza un

processo di adattamento;

g) sentenza

TCA 14 ottobre 1998 nella causa N. - inc. 35.96.78:

rendita

limitata nel tempo del 20-10% dal 1.7.1995 al 30.6.1997 per amputazione

subtotale della falange distale del III° e IV° dito della mano destra di

un’addetta alla lavorazione della pasta;

h) sentenza TCA 20 maggio

1999 nella causa G. - inc. 35.99.33:

rendita limitata

nel tempo del 15-10% dall'1.6.1998 al 1.6.2001 per frattura aperta

dell'interfalangea e lesione del flessore lungo del pollice sinistro, frattura

aperta dell'interfalangea prossimale e lesione del flessore lungo dell'indice

sinistro e perdita di sostanza alla punta del dito medio sinistro di un

carpentiere.

i) sentenza

TCA del 4 settembre 2000 nella causa P., pubblicata in RDAT I-2001, pag. 276:

rendita

limitata nel tempo del 20%-10% dal 1° ottobre 1999 al 1° ottobre 2001 per amputazione

dell'anulare e del mignolo della mano sinistra a livello della falange

intermedia di un aiuto-meccanico mentre utilizzava una sega elettrica.

l) sentenza

TFA del 20 novembre 2001 nella causa A., U 354/00:

rendita

limitata nel tempo del 10% dal 1° dicembre 1998 al 31 maggio 2000 per il distacco

dell'indice della mano destra che ha implicato, a causa di un'infezione

grave, l'amputazione della falange distale e, a seguito di un'evoluzione

problematica, l'amputazione anche della seconda falange, oltre che per

un taglio profondo del dito medio occorsi a un assicurato adoperando una

sega elettrica mentre lavorava su un cantiere.

m) sentenza

TFA del 25 gennaio 2002 nella causa K., U 38/00:

rendita

limitata nel tempo del 10% dal 1° aprile 1998 al 31 marzo 2001 per amputazione

della falange distale del dito medio della mano sinistra e per lesione al

polpastrello dell'anulare di un manovale che, mentre effettuava dei lavori

di giardinaggio per la sua datrice di lavoro, è caduto con la mano sinistra

dominante sulla lama roteante della tosaerba.

n) sentenza

TFA del 26 luglio 2002 nella causa V., U 101/00:

rendita

limitata nel tempo del 15% dal 1° novembre 1997 al 30 aprile 2000 per amputazione

parziale di indice, anulare e mignolo destri di una tessitrice causata

dall'utilizzo di un telaio meccanico.

2.11. In simili

condizioni, dovendo, per costante giurisprudenza, limitare l'esame del caso

alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la

decisione impugnata (cfr. fra le tante: STFA del 17 gennaio 2003 nella causa

A., I 134/02; STFA del 30 settembre 2002 nella causa N., C 43/00; RAMI 2001

pag. 101; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del 9 ottobre

2001 nella causa C., U 213/01; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 366; STFA del 6

dicembre 1991 in re R. C., pag. 5, non pubblicata; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid.

1; DTF 107 V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b),

lo scrivente TCA non può che constatare la fondatezza della decisione su

opposizione emessa dall'CO1 il 9 febbraio 2004.

Diversa

è, invece, la questione a sapere se la prognosi effettuata dai medici dell'CO1

troverà poi effettiva realizzazione pratica. Tale questione dovrà, comunque,

essere valutata nell'ambito di una procedura di revisione avviata secondo

quanto indicato al considerando 2.8. In questo senso, i diritti dell'assicurato

non appaiono dunque compromessi.

2.12. Deve essere,

infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (cfr. doc. II;

consid. 1.6.).

Come già

indicato al consid. 2.3., il 1° gennaio 2003, è entrata in vigore la LPGA.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, le disposizioni formali della LPGA

(art. 27-62 LPGA), tra cui l’assistenza giudiziaria (art. 61 lett. f LPGA),

sono immediatamente applicabili con l’entrata in vigore della nuova legge (cfr.

SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 23

ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J.,

K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; U. Kieser,

ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003, art. 82 N. 8 pag. 820).

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3

luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

L’art. 61

lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla

concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto

federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto

cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p.

626).

Le

condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria

rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora

applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.

2.1.).

Tali

presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia

necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le

sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.

cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl

94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/

D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5

settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF

121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,

consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.

13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;

STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

Inoltre

va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul

patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU

30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza

giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .

L'art. 3

della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA

rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30

luglio 2002), prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio".

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla

giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale

relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che

sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

In questo

senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA (cfr. DTF 130 V 320).

Il TCA,

chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella fattispecie non sia soddisfatto

il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del 10 ottobre

2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa B., I

446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del 17

ottobre 2001 nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa E. e

E.,5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF 119

Ia 253 consid. 3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe

al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26

settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;

DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

A tal

proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si

deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente

ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA non pubbl. del

29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si

eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,

le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125

Considerandi

II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.

Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso

di specie, a prescindere dal quesito di sapere se l'insorgente si trovi

effettivamente nel bisogno, alla luce della LAINF, della dottrina e della

giurisprudenza federale pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito

internet della Confederazione (cfr. www.bger.ch), della giurisprudenza

cantonale pubblicata in RDAT I-2001 pag. 276 (con riassunto delle principali

sentenze federali e cantonali) la presente vertenza appariva, dopo un esame

forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della

presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano

considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

Infatti,

come visto, dalla qualificata documentazione medica presente all'inserto (cfr.

consid. 2.6.) emerge in modo indubbio, ai fini della determinazione del grado

di invalidità a seguito dell'infortunio del 18 aprile 2002, in che misura

l'abilità lavorativa dell'assicurato era limitata e la fondatezza

dell'assegnazione di una rendita della durata di due anni.

Inoltre

gli atti medici specialistici non lasciano spazio al potere di apprezzamento

del TCA.

Di primo

acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità

di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; per alcuni casi analoghi:

STCA del 21 maggio 2002 nella causa l., 35.2002.12; STCA del 9 luglio 2002

nella causa C., 35.2002.32).

Di

conseguenza l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria

gratuita deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- In quanto

ricevibile, il ricorso è respinto.

2.- L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.

3.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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