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Decisione

35.2004.33

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1 dicembre 2004Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I sanitari del reparto di

chirurgia dell'Ospedale __________ di __________, dove il ricorrente è stato

immediatamente ricoverato, hanno diagnosticato:

" Frattura

talo posteriore destro.

Contusione gamba destra.

Contusione dorso-lombare.

Ipertensione arteriosa nota e trattata.

Ipercolesterolemia. " (Doc. 4)

Nel verbale di

interrogatorio del 24 gennaio 2001 della Polizia cantonale l'assicurato ha

indicato:

" (…)

Oltre alla rottura del tallone, ho

riportato delle contusioni al fianco sinistro (gamba, fianco, spalla). " (Doc.

8)

Il decorso della lesione

al piede destro non è stato favorevole, per cui il medico __________ Dr. med. __________,

spec. FMH in chirurgia, ha consigliato una valutazione a livello universitario

(cfr. doc. 34, 43).

L'assicurato è

conseguentemente stato visitato dal prof. Med. __________, primario del reparto

di ortopedia e traumatologia della Clinica __________ del __________ di __________

(cfr. doc. 76).

Egli si è poi sottoposto a

tre interventi al piede a __________ (cfr. doc. 86; 104; 124).

L'evoluzione non è

comunque stata soddisfacente. Il Prof. med. __________, nel mese di gennaio

2004, allorché ha esaminato l'assicurato, ha attestato che questi accusava

ancora dolori. Lo specialista ha, in ogni caso, chiuso la cura medica, in

quanto lo stato del piede destro dell'insorgente non avrebbe potuto essere migliorato

con ulteriori misure ortopediche (di intervento o conservative; cfr. doc. 176).

In occasione di un

colloquio al suo domicilio con un ispettore dell'Istituto assicuratore, il

ricorrente, il 29 maggio 2001, oltre a indicare i problemi attinenti al piede

destro, ha pure asserito di avere disturbi alla spalla destra, che sarebbero

insorti dopo l'incidente stradale del 6 gennaio 2001 a seguito della collisione

laterale (cfr. doc. 18).

Il 10 agosto 2001 ha avuto

luogo una visita medica __________. Il Dr. med. __________, relativamente agli

arti superiori, non ha constatato nessuna asimmetria, né mioatrofia al braccio

destro; la mobilità delle articolazioni omero-scapolari, dei gomiti e delle

dita di entrambe le braccia era completa e simmetrica. Il medico neppure ha

riscontrato segni di instabilità o riduzione della forza muscolare a livello

del sopra-, infraspinato e sotto-scapolare.

Il Dr. med. __________ ha,

così, concluso, evidenziando, da una parte, una sintomatologia d'impingement

senza netti segni di insufficienza della cuffia rotatoria, dall'altra, che ecotomograficamente

delle zone ipoecogene deponevano per una lesione parziale della cuffia

rotatoria (cfr. doc. 43; 44).

Tuttavia dal referto della

risonanza magnetica effettuata alla spalla destra il 28 agosto 2001 è

risultato:

" Assottigliamento

con discrete irregolarità del tratto pre inserzionale del sovra spinoso e

discreto ispessimento delle porzioni superiori del tendine del sotto scapolare,

senza comunque segni per una rottura dei tendini.

Alterazioni degenerative dell'articolazione acromio-claveare.

Non evidenti lesioni ossee post-traumatiche o segni per un'atrofia muscolare.

Non evidenti segni per un chiaro impingement osseo. " (doc. 54)

L'assicurato, durante il

controllo, al piede destro, del 14 novembre 2002 presso la Clinica __________

ortopedica di __________, ha poi dichiarato al Dr. med. __________, capoclinica,

di accusare dei dolori alla spalla sinistra da quando ha avuto luogo

l'incidente del gennaio 2001 (cfr. doc. 109).

Lo specialista in

relazione alla spalla sinistra ha rilevato:

"

(…) Die Beweglichkeit des linken Schultergelenkes

ist in der klinischen Untersuchung seitengleich und unauffällig. Schmerzen

lokalisiert der Patient in den Bereich der langen Bicepssehne, welche sich

funktionell in der Untersuchung allerdings völlig unauffällig darstellt. Auch

der übrige Schulter-Status, im speziellen die Prüfung der Rotatorenmanschette, Apprehension

sign bleibt unauffällig bis auf eine geringe subacromiale Druckdolenz,

allerdings ohne eigentliche Impingementzeichen im Cross-Body-Test. " (Doc.

109)

E' utile, in proposito,

segnalare che l'ecografia delle spalle, effettuata in precedenza nel mese di

agosto 2001, in occasione della visita medica __________, aveva messo in luce

un reperto normale a carico della spalla sinistra (cfr. doc. 44).

Il 6 maggio 2003 il Dr. med.

__________, medicina interna, spec. FMH in malattie reumatiche, che ha visitato

il ricorrente su indicazione del medico curante, Dr. med. __________, medicina

interna FMH, dopo aver effettuato una radiografia della spalla sinistra da cui

è risultato un reperto osteoarticolare entro i limiti di norma, ha così

valutato la situazione dell'insorgente:

" Nel

decorso dell'incidente del 06.01.2001 (il paziente alla guida della sua

automobile viene investito lateralmente da sinistra da un altro autoveicolo),

persistono dolori alla spalla sinistra con manifestazioni prevalentemente

notturne e irradiazioni fino nella regione del deltoide con difficoltà alla

mobilizzazione specialmente per la rotazione interna massima e per

l'elevazione. La rotazione esterna è diminuita, i sintomi sono peggiorati negli

ultimi 3-6 mesi.

All'esame clinico assenza di irritazione/deficit radicolare

agli arti superiori, riflessi osteotendinei presenti e simmetrici. Buona

mobilità della colonna cervicale per le rotazioni, distanza mento-sterno 0/17, Flèche

0 cm. Mobilità delle spalle: elevazione a destra 140°, sinistra 120°, rotazione

esterna/interna a destra 40-0-110°, sinistra 10-0-105°, i movimenti della

spalla sinistra sono molto dolorosi in fase finale. Le prove per valutare

l'integrità della cuffia dei rotatori non mostrano sicuri elementi clinici per

una rottura benché il supra- e infraspinatus siano deboli e la loro contrazione

sia accompagnata da dolori. La manovra di impingement è pure dolorosa a

sinistra. " (doc. 132)

Il Dr. med. __________, il

5 giugno 2003, ha nuovamente esaminato l'assicurato a causa di un'accentuazione

di dolori alla spalla sinistra. Il medico ha riscontrato:

" (…)

La mobilità della spalla sinistra rimane

invariata rispetto al controllo del 06.05.2003 con elevazione 120°, rotazione

esterna/interna 10-0-105°. Ogni movimento è doloroso in fase finale. La cuffia

dei rotatori non presenta lesioni maggiori (reperto documentato sonograficamente),

si tratta pertanto di una capsulite retrattile della spalla sinistra. " (Doc.

135)

Il 4 settembre 2003, il

medico __________ dell'CO 1, Dr. med. __________, ha affermato che, "visto

il lungo periodo post-infortunistico silente, il blando decorso oggettivo per

oltre un anno e mezzo e l'assenza di una documentazione strumentale di una

lesione strutturale post-traumatica, non è possibile stabilire un nesso causale

diretto fra l'infortunio del 6 gennaio 2001 e la "spalla congelata" a

sinistra descritta (la prima volta) nel mese di giugno 2003". Egli ha

precisato il suo apprezzamento nel modo seguente:

" In

base alla documentazione medica ed ispettiva a nostra disposizione, dei

disturbi alla spalla destra vengono segnalati la prima volta solo a fine

maggio 2001 (infortunio del 6.1.2001!).

Già durante il nostro dettagliato esame in Agenzia del 10.8.2001.

abbiamo preso posizione circa l'affezione della spalla destra.

In tale occasione lo stato locale della spalla sinistra

risultò completamente normale, sia per quanto riguarda il raggio di mobilità

sia per la funzione (particolarmente assenza di lesioni della cuffia rotatoria,

nessuna nota d'instabilità).

Tutt'al più si è potuto sospettare una positività del segno d'impingement

sotto-acromiale a destra.

Va quindi sottolineato che l'assicurato ancora in tale data non

ha accusato alcuna difficoltà per quanto riguarda la spalla

sinistra.

In seguito la CO 1 ha disposto addirittura per un esame di RMI

(28.8.2001) della spalla destra, esame che non ha evidenziato delle

lesioni post-traumatiche, pure nessun segno per rottura tendinea.

Erano invece riscontrabili delle alterazioni degenerative

dell'articolazione acromio-claveare e un'irregolarità all'inserzione del

sopra-spinoso nonché ispessimento delle porzioni superiori del sotto-scapolare,

compatibile con un'affezione tendinotica a destra.

Solo oltre un anno più tardi (14.11.2002), quindi quasi 2 anni dopo

l'infortunio, l'ortopedico all'__________ di __________ menziona anamnesticamente

dei disturbi anche alla spalla sinistra, ma documenta una mobilità

simmetrica delle spalle, senza patologia ai test della cuffia rotatoria,

senza segni d'instabilità e senza discontinuità a livello del tendine

prossimale del bicipite sinistro. Soggettivamente viene accusata una lieve dolenzia

a livello sub-acromiale, tuttavia con negatività del segno d'impingement (a

sinistra).

Quasi 2 anni e mezzo dopo l'infortunio in parola, il curante,

dott. __________, descrive per la prima volta una "capsulite retrattile",

benché allo stesso momento indichi una rotazione interna di addirittura 105°!

Ritiene il "nesso di casualità naturale fra l'incidente del

6.1.2001 e la patologia della spalla", senza fornire ulteriori ragguagli

circa la natura precisa della postulata lesione traumatica (alla spalla

sinistra).

Rappresentando l'assicurato, lo stesso medico, ancora il 14.7.2003

chiede di conoscere le motivazioni mediche che hanno portato alla decisione di

negare il nesso di casualità, seguito dalla richiesta (dell'assicurato) di una

decisione formale. " (Doc. 148)

Allo scritto di

motivazione dell'opposizione interposta contro la decisione formale del 6

ottobre 2003, con cui l'assicuratore LAINF ha negato la sua responsabilità per

i disturbi alla spalla sinistra non essendo in relazione di casualità, almeno

probabile, con l'evento traumatico del gennaio 2001 (cfr. doc. 149), il

ricorrente ha allegato un rapporto del 23 dicembre 2003 del Dr. med. __________,

da cui si evince:

" (…)

Benché la ricostruzione dell'anamnesi con

il paziente non sia effettuabile in modo dettagliato per quanto concerne la

ricostruzione di date precise, tenendo conto di una completa asintomaticità anamnestica

prima dell'infortunio e del fatto che in 11/2002 il prof. __________ cita pure

nei suoi documenti dolori alla spalla sinistra, considerata la limitazione

funzionale della mobilità della spalla sinistra in assenza di segni clinici per

evidente rottura della cuffia dei rotatori né elementi radiologici artrosici,

ho considerato la situazione nel contesto di una capsulite retrattile (Frozen Shoulder),

fenomeno che, analogamente alle algodistrofie, può sopraggiungere anche mesi

dopo il trauma, specialmente se l'articolazione è sottoposta a stimolazioni

traumatiche ripetitive (contusione iniziale poi marcia con stampelle). Noto per

inciso che il paziente mi ha segnalato un ematoma della spalla sinistra,

fenomeno peraltro compatibile con la dinamica dell'evento del 06.01.2001.

" (Doc. 169)

Il rapporto del Dr. med. __________

è stato sottoposto al Dr. med. __________, il quale, il 29 gennaio 2004, ha

osservato:

" La

presa di posizione del dott. __________ non corrisponde ai dati

oggettivi e soprattutto le sue affermazioni basandosi su delle indicazioni

soggettive, non tengono conto della nostra dettagliata presa di posizione del

4.9.2003.

Segnatamente il dott. __________ tralascia completamente il fatto

importante che il sottoscritto stesso, ancora il 10.8.2001, quindi ben 7 mesi

dopo l'infortunio, aveva costatato che l'assicurato non accusava alcuna

difficoltà per quanto riguarda la spalla sinistra e oggettivamente non

era riscontrabile allo stato locale un qualsiasi referto patologico.

Sono questi i dati determinanti per la valutazione della casualità

e non tutte le considerazioni ipotetiche del dott. __________, come

detto in lampante contraddizione con quanto riscontrato e documentato in

precedenza.

In parole povere: se si vuole postulare una capsulite retrattile

Considerandi

quale conseguenza diretta di una lesione post-traumatica, lo stato

locale/esame ortopedico non può essere completamente normale, dopo un

lasso di tempo di ben 7 mesi! " (Doc. 172)

2.9

L'CO 1 non ha riconosciuto la

propria responsabilità relativamente ai disturbi alla spalla sinistra

dell'assicurato, fondandosi sull'apprezzamento del suo medico __________, Dr. med.

__________, il quale ha indicato che, tenendo conto del lungo periodo silente

dall'infortunio e dell'assenza di documentazione strumentale di una lesione

post-traumatica, non poteva essere stabilito un nesso causale con l'evento

traumatico del mese di gennaio 2001 (cfr. doc. A; 148; 149; 172).

Con il proprio ricorso

l'assicurato ha sostanzialmente criticato l'operato dell'CO 1, reo di avere

negato l'esistenza di un nesso casuale naturale fra l'infortunio assicurato e i

disturbi alla spalla sinistra, analizzando in modo superficiale le affezioni

lamentate dallo stesso. Egli ha considerato, infatti, che l'Istituto

assicuratore convenuto si è limitato a ritenere le prove da lui offerte non

sufficienti per comprovare il buon fondamento delle pretese, senza fornire

alcuna valida motivazione medica per sorreggere il proprio ingiustificato

rifiuto di prestazioni.

D'altro canto, con

specifico riferimento a quanto certificato dal Dr. med. __________, il

ricorrente sostiene che l'eziologia traumatica della problematica alla spalla

sinistra risulti pacifica (cfr. doc. I; consid. 1.4.).

Per completezza,

relativamente ai disturbi alla spalla destra, di cui l'assicurato si è

lamentato dal mese di maggio 2001 (cfr. doc. 18; consid. 2.8.), va osservato

che dalle tavole processuali risulta che dopo che la relativa risonanza

magnetica del 28 agosto 2001 non ha messo in luce segni di rottura di tendini,

né evidenti lesioni ossee post-traumatiche o segni per un'atrofia muscolare, né

segni per un chiaro impingement osseo, bensì unicamente un assottigliamento con

discrete irregolarità del tratto pre inserzionale del sovraspinoso, un discreto

ispessimento delle porzioni del tendine del sottoscapolare e alterazioni

degenerative dell'articolazione acromio claveare (cfr. doc. 54), egli non ha

più menzionato questa problematica.

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8

luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato

si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Il TFA ha peraltro

precisato che i pareri redatti dai medici dell'INSAI hanno pieno valore

probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti,

dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre

1998.

nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U

49/95).

Infine, la somma Istanza -

in una sentenza dell'8 settembre 2000 nella causa C., U 291/99, inedita - ha

precisato che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato dopo

che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente per

suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità.

Per quel che riguarda le

perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure

loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi

concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. DTF 125 V 353, consid.

3b/bb).

Trattandosi del valore

probante di un rapporto medico determinante è che esso sia completo sui temi

sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure

dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della pregressa

vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione del

contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili (cfr.

STFA del 18 aprile 2002 nella causa P., I 550/00; RAMI 1991 pag. 311 consid. 1;

RAMI 1996 pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti; STFA

29.9.1998

in re UAI c. F. non pubbl.).

Determinante dal profilo

probatorio non è, dunque, di principio, l'origine del mezzo di prova o la sua

designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto (cfr. STFA dell'8

ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; DTF 125 V 352; DTF 122 V 160 in fine).

2.10

Nella presente fattispecie,

attentamente vagliata la documentazione presente all'inserto, il TCA ritiene

che l'opinione del Dr. med. __________ può validamente costituire da supporto

probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario dare seguito ai

provvedimenti probatori pretesi dall'insorgente (perizia medica giudiziaria ed

edizione dal __________ di __________ della documentazione relativa

all'intervento chirurgico del 13 agosto 2002; cfr. doc. I; consid. 1.4.).

Al proposito, va ricordato

che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella

causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA

del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella

causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.

202.

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio

1992.

in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre

1991.

nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Il rapporto medico del Dr.

med. __________ non contiene in effetti contraddizioni. Inoltre esso presenta

tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere

riconosciuta, ad una valutazione medica, piena forza probante (cfr. RAMI 1991

U133, pag. 311 segg. consid. 1b): in particolare, il medico __________ ha

espresso il suo apprezzamento generale e le ragioni che lo hanno portato a

negare che i disturbi alla spalla sinistra fatti valere dal ricorrente possano

essere considerati una naturale conseguenza dell'infortunio assicurato in modo

chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto a un esame approfondito del

caso.

Benché l'assicurato nel

verbale di polizia del 24 gennaio 2001 abbia indicato di aver riportato delle

contusioni al fianco sinistro (gamba, fianco, spalla; cfr. doc. 8; consid.

2.8

), il medesimo non ha mai lamentato disturbi alla spalla sinistra fino al

mese di novembre 2002 in occasione della visita presso la Clinica __________

ortopedica di __________ (cfr. consid. 2.8.).

Del resto

nell'"Annuncio di infortunio" del 16 gennaio 2001 è stata indicata

unicamente la frattura del tallone e nella "Lettera d'uscita"

dell'Ospedale __________ di __________, sempre del 16 gennaio 2001, alcunché è

stato menzionato in merito alla spalla sinistra (cfr. doc. 1 e 4; consid.

2.8

).

Neppure durante la visita

medica __________ del 10 agosto 2001 l'insorgente ha accennato di accusare

problemi alla spalla sinistra, egli si è riferito unicamente ai disturbi al

piede destro e alla spalla destra. Il Dr. med. __________ ha, peraltro, potuto

constatare che gli arti superiori erano simmetrici, e che la mobilità delle

articolazioni omero-scapolari, gomiti e dita era completa e simmetrica. Anche

la relativa ecografia ha messo in luce un reperto normale a carico della spalla

sinistra (cfr. doc. 43; 44; consid. 2.8.).

Ora, tenuto conto che,

secondo un'affermata giurisprudenza, più il

tempo trascorso fra l'infortunio e la manifestazione dell'affezione è lungo e

più le esigenze riguardanti la prova del legame di causalità naturale devono

essere severe (cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188ss.; RJJ

1994, p. 46 consid. 1b; STFA del 15 ottobre 2003 nella causa P., U 154/03, consid.

2.3

e del 30 novembre 2000 nella causa M., U 298/99), il TCA, pur

non mettendo in dubbio che al momento dell'incidente del gennaio 2001 anche la

spalla sinistra dell'assicurato sia rimasta coinvolta, come risulta dal verbale

di interrogatorio davanti alla Polizia cantonale del 24 gennaio 2001 (cfr. doc.

8), ritiene che un intervallo

"libero" di un anno e dieci mesi, faccia apparire assai poco plausibile

l'esistenza di una relazione di causalità naturale fra l'evento infortunistico

del 6 gennaio 2001 e i disturbi alla spalla sinistra che il ricorrente ha

iniziato a lamentare dal novembre 2002.

Inoltre va osservato che

effettivamente, come sostenuto dal Dr. med. __________ (cfr. doc. 148;172; consid.

2.8

), dai referti degli esami esperiti non risulta documentata una lesione

post-traumatica.

Il Dr. med. __________

stesso, nei mesi di maggio e giugno 2003, da un lato, ha riconosciuto che la

radiografia alla spalla sinistra del 6 maggio 2003 ha messo in luce un reperto osteoarticolare

entro i limiti di norma, senza segni di alterazioni degenerative, e che dalla sonografia

alla spalla sinistra non sono risultate lesioni maggiori alla cuffia dei

rotatori (cfr. doc. 132, 135; consid. 2.8.), dall'altro, ha diagnosticato una capsulite

retrattile unicamente basandosi sulla mobilità della spalla e sul dolore

lamentato dall'assicurato nella fase finale dei relativi movimenti (cfr. doc.

132, consid. 2.8.).

Al riguardo va ricordato

che in materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti

dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione soltanto nella

misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile

(un'eccezione a questa regola è prevista in materia di trauma d'accelerazione

alla colonna cervicale ed in materia di traumi cranio-cerebrali; cfr., in

questo senso, U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche

Beweis für das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen

Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des

organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz

sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt

insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres”).

Anche i successivi

rapporti del Dr. med. __________ non contengono elementi atti a scalfire il

valore probante delle valutazioni del Dr. med. __________.

Infatti la sua asserzione

del 23 dicembre 2003, secondo cui la capsulite retrattile può sopraggiungere

anche mesi dopo un trauma, specialmente se l'articolazione è sottoposta a

stimolazioni traumatiche (indicando per il caso di specie, quale trauma, una

contusione iniziale e, come stimolazioni traumatiche posteriori, la marcia con

le stampelle a causa dell'intervento al piede destro), non è suscettibile di

dimostrare, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante (cfr.

consid. 2.5.), un nesso di causalità naturale tra l'infortunio del gennaio 2001

e i disturbi alla spalla sinistra.

Il medico ha dato

un'indicazione generale, senza specificare i motivi per i quali nel caso

concreto la capsulite retrattile sarebbe conseguenza dell'incidente del mese di

gennaio 2001. Egli ha fatto unicamente riferimento all'uso delle stampelle dopo

l'intervento del 13 agosto 2002 al piede destro effettuato a __________ (cfr.

doc. 104). Tuttavia, in casu, non è stato oggettivato nessun reperto organico

che possa correlare i disturbi alla spalla con l'uso delle stampelle. Inoltre

il Dr. med. __________ si è espresso in termini di mera possibilità, la quale

non è sufficiente per ritenere la causalità naturale tra un evento traumatico e

determinati disturbi (cfr. consid. 2.5.).

In proposito occorre,

altresì, ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le

attestazioni del medico curante, benché specialista, hanno un valore probatorio

ridotto, a causa del rapporto di fiducia che lo lega al paziente (cfr. RAMI

2001.

U 422, pag. 113ss.= AJP 1/2002 pag. 83; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; STFA

del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb; STFA del 10

ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2.; R. Spira, La

preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de

Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, pag. 269 segg.).

Per

quanto attiene al fatto che l'assicurato avrebbe lamentato dolori solo dopo

l'infortunio del gennaio 2001 (cfr. doc. 168; 169), va osservato che la regola

"post hoc, ergo propter hoc" (dopo questo, dunque a causa di questo)

non ha valenza scientifica.

La giurisprudenza del TFA

ha stabilito, al riguardo, che per il solo fatto d’essere insorto dopo

l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua

conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re

V. inedita; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art.

24.

und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30,

nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

1995, p. 41).

Inoltre

giova rilevare che dal rapporto del 26 febbraio 2003 del Dr. med. __________,

indirizzato al Dr. med. __________, risulta comunque che nel 1996

all'assicurato era stata riscontrata una periartropatia omero-scapolare (cfr.

doc. 125).

Infine quanto sostenuto

dal ricorrente circa il fatto che i disturbi alla spalla si sarebbero

manifestati con un certo ritardo, poiché prendeva degli antidolorifici a causa

della frattura del tallone destro (cfr. doc. 168; I), non è di alcuna utilità

ai fini della presente vertenza. Dagli atti risulta, in effetti, che egli, dopo

l'infortunio del gennaio 2001, ha sempre lamentato dolori al piede destro e per

un certo periodo, a partire dal mese di maggio 2001, anche alla spalla destra (cfr.

doc. 18; 43; 76; 89; 104).

Di conseguenza, visto che

egli, nonostante abbia asserito di aver fatto uso di farmaci contro il dolore,

soffriva comunque per le appena citate problematiche, se avesse realmente avuto

disturbi alla spalla sinistra già a decorrere dal mese di gennaio 2001, non

avrebbe potuto non accusarne i sintomi, perlomeno tra l'assunzione di un

medicamento e l'altra.

2.11

In simili condizioni, posto

come non si sia potuto accertare, perlomeno con il grado di verosimiglianza

richiesta dalla giurisprudenza federale, un legame causale naturale tra i

disturbi alla spalla sinistra accusati dall'insorgente dal mese di novembre

2002.

e l'infortunio assicurato, non può neppure essere riconosciuta la

responsabilità dell'CO 1 relativamente a tale problematica.

La decisione impugnata

deve di conseguenza essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è respinto.

2.- Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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