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35.2004.35

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 gennaio 2005Italiano85 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti materiali per stabilire il grado di invalidità si determinano in

ogni caso secondo il diritto svizzero.

Infatti,

anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n.

1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi

di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai

loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1

cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa. Così, in virtù dell'art. 53

del Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un

infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato

competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova

l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate

dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale

Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.

Orbene,

l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i

del Regolamento, __________ RI 1 era assicurato al momento della domanda di

prestazioni, è l'CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento

determinante, ad esercitare un'attività subordinata in territorio elvetico ed

essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13

n. 2 lett a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U

76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).

Donde

l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.

2.4. Come visto (cfr.

consid. 2.2.), il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

Con la

stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

Dal profilo

temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme

di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che

esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003

ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10

settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20

gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

Inoltre,

il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda

di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione

amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366

consid. 1b; qui: il 12 marzo 2004).

Di

conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il tasso

dell’invalidità presentata dall’assicurato a far tempo dal 1° dicembre 2003,

tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore

dal 1° gennaio 2003.

2.5. Definizione

dell'invalidità

Giusta

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U

192/03, ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA;

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2

prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati

cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte

sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito

che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno

2004 nella causa G., U 192/03, citata in precedenza, ha rilevato che anche

l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi

concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti vedi pure DTF 130 V 343.

Due sono,

dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un

nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le). Nell'assi­cura­zione obbligatoria

contro gli infortuni deve esserci per giun­ta un nesso causale, naturale ed

adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

2.6. Commisurazione

dell'invalidità

Giacché

il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione

causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la

se­conda.

L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del

18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di una danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

2.7

Nella

presente fattispecie la questione relativa alla valutazione dell'esigibilità

lavorativa è oggetto di contestazione fra le parti.

Da un

canto, l’Istituto assicuratore convenuto – fondandosi sulla valutazione del 17

settembre 2003 espressa dal medico __________, Dr. med. __________, specialista

FMH in chirurgia, in occasione della visita medica __________ e

sull’apprezzamento del 28 ottobre 2003 del medesimo medico (cfr. doc. 88, 94) -

ha dichiarato l’assicurato in grado di svolgere, a tempo pieno e con un

rendimento completo, un’attività lavorativa leggera che, in particolare non

imponga il sollevamento di pesi rilevanti o dei movimenti oltre l’orizzontale (cfr.

doc. 113; I).

D’altro

canto, l’assicurato – riferendosi soprattutto alle risultanze di una perizia

elaborata il 10 febbraio 2004 dal Prof. Dr. __________, specialista in

ortopedia e in medicina legale (cfr. doc. 116) – sostiene, invece, che

sarebbero esigibili attività lavorative leggere, ma con determinate restrizioni

legate alla motricità della spalla infortunata e all’impossibilità di sollevare

ripetutamente pesi (cfr. doc. I; V).

Con

scritto del 20 luglio 2004 l’insorgente ha precisato che, oltre a non essere

più in grado di riprendere la precedente attività lavorativa, anche una

differente occupazione sarebbe notevolmente preclusa in considerazione delle

importanti limitazioni funzionali della spalla (cfr. doc. XI).

Il TCA

osserva che l’assicurato, a causa dell’infortunio professionale del 10 luglio

2002, ha riportato una contusione della spalla e della coscia destre (cfr. doc.

5).

In

seguito la risonanza magnetica effettuata il 4 ottobre 2002 presso la Clinica __________

ha messo in luce:

"

(…)

Rottura transmurale

completa del tendine del sovraspinato.

Alterazioni degenerative a

livello dell'articolazione acromio-clavicolare con moderato versamento." (Doc.

12)

Dopo un

periodo di incapacità lavorativa successivo all’infortunio del 10 luglio 2002, il

ricorrente ha ritrovato la piena abilità lavorativa dal 17 luglio 2002 (cfr.

doc. 3).

Dal 26

novembre 2002 egli è stato ancora incapace al lavoro in misura completa, in

quanto per tre settimane doveva effettuare giornalmente, dalle 8.00 alle 15.00,

della fisioterapia alle __________ (cfr. doc. 19).

Dall’8

dicembre 2002 il ricorrente è stato nuovamente abile al 50% (cfr. doc. 25, 26,

27).

Il 17

febbraio 2003 è stato sottoposto a un’artroscopia diagnostica della spalla

destra con resezione dell’estremità distale della clavicola destra, acromio-plastica,

mobilizzazione e reinserzione del tendine del sovraspinato, nonché reinserzione

del legamento coraco-acromiale, effettuate dal PD Dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica, a __________ (cfr. doc. 86).

Dopo un

periodo di inabilità lavorativa al 100%, l’assicurato è stato considerato

capace al 50% a partire dal 16 giugno 2003, con la particolarità di restare

tutto il giorno sul posto di lavoro con rendimento dimezzato – e al 100% dal 1°

luglio 2003 (cfr. doc. 56).

L’insorgente,

tuttavia, dal 27 giugno 2003 ha interrotto il lavoro a causa dei fortissimi

dolori. A detta dello stesso essi erano peggiori rispetto al periodo precedente

all’intervento (cfr. doc. 69).

Il 2

luglio 2003 ha avuto luogo un consulto presso il PD Dr. med. __________, il

quale ha indicato che il tendine non si era nuovamente leso. Il medico ha,

comunque, certificato quattro settimane di inabilità lavorativa al 100% e

successivamente la ripresa al 50%, ossia quattro ore al giorno (cfr. doc. 70).

Il PD Dr.

med. __________ ha visitato nuovamente l’assicurato il 12 agosto 2003,

riscontrando un buon risultato funzionale.

Lo

specialista ha ritenuto il ricorrente abile al 100% per lavori da compiere

all’altezza della vita. Egli ha precisato che anche lavori leggeri sopra la

testa potevano, dopo una certa fase iniziale, nuovamente essere eseguiti (cfr.

doc. 82).

Dal

rapporto della visita medica __________ del 17 settembre 2003, effettuata dal

Dr. med. __________, risulta:

"

(…)

CONCLUSIONI

Siamo dunque confrontati con un assicurato 54enne, già portatore

di alterazioni degenerative a livel­lo delle spalle e del rachide (artrosi acromio-claveare,

conflitto sotto-acromiale, estesa degenerazio­ne della cuffia rotatoria,

sclerosi del trochite maggiore, spondilosi e spondilartrosi), per cui

l'assicurato già un dieci anni fa ha dovuto essere trattato con delle

infiltrazioni locali (alla spalla de­stra e sinistra) nonché con sedute

fisioterapiche (per quanto riguarda la schiena).

Successivamente ad una contusione della spalla destra del 10.7.2002,

in base a degli accertamenti, anche strumentali (radiografie, esame di

risonanza magnetica), si è potuta accertare la presenza di uno spazio sotto-acromiale

a destra molto limitato, da voluminosa osteofitosi di un'artrosi acromio­claveare

nonché dovuto ad un'acromio del tipo 3.

In tale momento, il tendine presentava una perforazione completa e

parecchio retratto.

Con l'intervento praticato il 17.2.2003 si è potuta confermare

l'avanzata artrosi con estesa osteofito­si, motivo per cui l'operatore ha dovuto

procedere alla resezione della clavicola distale, l'acromio­plastica, alla

resezione della borsa sotto-acromiale, alla mobilizzazione del tendine del

sopraspinato retratto e alla reinserzione transossea della cuffia rotatoria.

Si riesce pure a chiudere l'intervallo con fissazione del tendine

prossimale del bicipite al sopraspina­to/sottoscapolare.

Il 12.8.2003, il dott. __________ clinicamente constata una buona

funzione della spalla destra con la continuità del sopraspinato conservata.

Per tale motivo viene riconfermata la capacità lavorativa del 50%

dal 16.6.2003.

Anche all'esame odierno oggettivamente (al riguardo

rinviamo pure alla fotodocumentazione detta­gliata) documentiamo un raggio di

mobilità attivo della spalla destra parificabile al lato opposto, se si

prescinde da una differenza alla postergazione C7 di 18 cm.

Per contro non è riscontrabile una perdita di forza bruta

all'avambraccio destro, ciò che viene rispec­chiato anche da un trofismo

muscolare simmetrico (tranne a livello della cuffia rotatoria).

Essa è ridotta a livello del sopraspinato nella misura di 1/3. Si

notano dei residuali segni di compres­sione del tunnel carpale, segnatamente a

sinistra.

Rimane una moderata sintomatologia sotto-acromiale, risp. dolenzia

locale a livello dell'articolazione acromio-claveare destra.

Allo stato attuale, l'assicurato non necessita più di ulteriori

cure specifiche né dei controlli medici. Tuttavia viene invitato a voler

praticare un'attività fisica-sportiva adeguata come il nuoto (soprattut­to a dorso)

o con il vogatore.

In merito alla capacità lavorativa, l'assicurato continua ad

essere abile nella misura del 50%, risp. dall'1.10.2003 in misura massima

possibile, per cui il nostro servizio competente sarà più preciso.

Il signor RI 1 viene informato circa le nostre conclusioni in modo

esaustivo e gli viene consegnato direttamente il relativo certificato

d'infortunio.

ESIGIBILITA' DI LAVORO

Le seguenti considerazioni non tengono conto dei fattori costituzionali-morbosi

né di ordine socio­economico (età alquanto avanzata [fa stato un'età media di

40.

anni]), importante adiposità con sovrappeso dell'ordine di 18 kg, spondilosi-discopatia

lombare; scolarità; situazione sul mercato di lavoro).

L'assicurato potrebbe rientrare in ditta (__________) come operaio,

anche nell'ambito di montaggio di trasformatori elettrici, avendo a

disposizione i mezzi tecnici per la movimentazione di pesi, scale per il

montaggio, per evitare delle mansioni da svolgere sopra la testa e la

possibilità di poter far capo all'aiuto di un collega di lavoro per fissare le

sbarre (di un certo peso, oltre 15-20 kg). Questo si basa segnatamente

sull'affermazione del datore di lavoro (rapporto ispettivo del 22.5.2003) che

in complesso l'assicurato non deve sollevare dei pesi rilevanti. Per

contro il signor RI 1 non sarebbe più idoneo per dei lavori da svolgere

regolarmente sopra la testa o per l'alzare/trasportare dei pesi di oltre 25 kg

(fino all'altezza della vita, risp. più di 5 kg oltre l'altezza del petto).

Non è più idoneo per lavorare con martello pneumatico, picco e

pala, avvitamento ripetuto di grossi bulloni a mano (con la chiave inglese).

Per il maneggio dei pesi è inteso l'impiego di ambedue le

braccia.

Nessuna limitazione per quanto riguarda l'agibilità delle mani o

la precisione dei movimenti delle di­ta.

L'assicurato può spostarsi anche su del terreno accidentato,

salire le scale, anche a pioli. Può guidare normalmente l'autovettura

(categoria B).

Può camminare anche per lunghi tragitti (per delle ore), lavorare

tutto il giorno in piedi, senza pausa supplementare.

Può lavorare in posizione inginocchiata, covacciata o con il

tronco chinato, anche in modo duratu­ro.

Può stare normalmente in equilibrio." (Doc.

88)

L’CO 1 ha

conseguentemente sospeso le prestazioni a titolo di spese di cura dal 23

settembre 2003. L’assicuratore LAINF ha poi indicato che l’indennità

giornaliera al 50% sarebbe stata versata fino al 30 novembre 2003 e che dal 1°

dicembre 2003 considerava l’assicurato abile al lavoro nella misura massima

possibile. Inoltre è stato comunicatola ricorrente che avrebbe ricevuto una

rendita di invalidità (cfr. doc. 91).

Il 4

ottobre 2003 è stata eseguita presso l’Ospedale di __________ una risonanza

magnetica alla spalla destra dell’assicurato, da cui emerge:

"

Non alterazioni o intensità del segnale nel

contesto della tela spongiosa dei segmenti ossei esplorabili.

Il muscolo sovraspinato è in parte retratto nella

propria doccia; in prevalenza il muscolo trapassa in tendine riconoscibile sino

in prossimità della volta omerale.

Non riconoscibile l'inserzione con significato di

lacerazione completa.

Risalita dell'estremo cerfalico omerale con

annullamento del piano di scorrimento muscolare sottoacromiale, con analogo

significato.

Regolare il muscolo sottospinato e il muscolo

sottoscapolare.

Riconoscibile in tutto il suo decorso il tendine

del capolungo del bicipite.

Falda liquida distende la borsa subacromion-deltoidea."

(Doc. 93)

Al

riguardo, il 28 ottobre 2003, il Dr. med. __________ ha osservato:

" L'assicurato

già portatore di alterazioni degenerative a livello delle spalle, antecedenti

all'infortunio del 10.7.2002 (come ben evidenziato dall'artroscopia del

17.2

), segnatamente avanzata artrosi con estesa osteofitosi, a livello acromio-claveare,

prima dell'infortunio presentava una completa retrazione del tendine del

muscolo sopra-spinato.

Il fatto che l'esame di

risonanza magnetica (del 4.10.2003) segnali una parziale deiscenza del sopra­spinato

(con l'infraspinato e sotto-scapolare ben intatti!), collima perfettamente con

la struttura de­generata della cuffia

rotatoria, risp. con l'età di 54 anni.

Tuttavia tale referto non

giustifica un ulteriore intervento ricostruttivo, data la struttura molto con­sumata del tendine, per la quale la CO 1 nella sua

valutazione ha tenuto conto ampiamente in occa­sione della visita __________ del 17.9.2003.

Quindi non cambia pure né

l'esigibilità di lavoro né la menomazione dell'integrità." (Doc. 94)

All'opposizione

del 18 febbraio 2004 interposta contro la decisione formale del 2 febbraio 2004

con cui l’CO 1 ha assegnato all’assicurato una rendita di invalidità del 15% (cfr.

doc. 113), l’insorgente ha allegato la valutazione medica allestita dal Prof.

Dr. __________, specialista in ortopedia e in medicina legale di __________, da

cui risulta:

"

(…)

Trattasi di soggetto di sesso maschile della apparente età di anni

55.

Risulta dall'anamnesi che il paziente ha già sofferto alla spalla destra

(ed in minor misura a sin.) per cui si è sottoposto a terapia infiltrativa cortisonica.

Si fa presente che il RI 1 da circa 30 anni esercita una attività

che implica sforzi e vibrazioni continue colle spalle e specialmente colla

destra essendo paziente destrimane. E quindi intuibile che la prolungata

attività abbia determinato un carico eccessivo sulla articolazione di spalla

determinando il quadro degenerativo che attualmente è stato constatato. A ciò

si è aggiunta la caduta del 10.07.02 che ha causato lacerazione della cuffia.

La ricostruzione della cuffia dx., quantunque fosse inizialmente soddisfacente

(a quanto risulta dalle certificazione del chirurgo), ha sempre causato

sintomatologia dolorosa alla spalla con limitazione funzionale (come riferito

dall'interessato): quadro che è andato progressivamente peggiorando dopo la

breve ripresa lavorativa del 16.06.03, fino ad avere una spiegazione dalla

risonanza magnetica eseguita, che ha evidenziato la ri­rottura del sovraspinoso:

il quadro attuale è stato giudicato non più operabile dato lo stato dei

tessuti.

Attualmente riscontriamo:

a) una grave limitazione funzionale

b) una grave sintomatologia dolorosa che limita ulteriormente la

funzionalità.

Nelle condizioni rilevate ritengo che il RI 1 possa ben

difficilmente riprendere la propria attività specifica, che implica continui

movimenti colla spalla e sollevamento di pesi dai 5 ai 30 Kg.: comunque con

estreme limitazioni. Ciò sia per il danno tendineo-muscolare sia per la

sintomatologia dolorosa che viene suscitata quando la cuffia rotta viene

sollecitata anche solo per stabilizzare la spalla.

Può eseguire lavori in stazione eretta che implichino attività colle

mani e coll'avambraccio (anche l'abduzione della spalla destra con un peso di

due Kg evidenzia dolore ).

Ritengo pertanto che il danno generico (funzionale e

doloroso) sia valutabile nella cifra del trenta per cento considerando

che la spalla destra presenta una ridotta funzionalità di poco meno della metà

della norma.

Ritengo inoltre che il quadro attuale relativamente al lavoro

specifico (che implica uso di trapani, cacciaviti e sollevamento di pesi

presenti una limitazione non inferiore al cinquanta per cento." (Doc. 116)

L’Istituto

assicuratore convenuto, con decisione su opposizione del 12 marzo 2004, ha

confermato l’assegnazione all’assicurato di una rendita del 15% (cfr. doc. A1).

Il Dr. med.

__________, che è stato interpellato dall’CO 1 a seguito dello scritto del 1°

giugno 2004 inviato dall’assicurato al TCA pendente causa (cfr. consid. 1.5.),

il 18 giugno 2004 ha precisato:

" (…)

L'RA 1, rappresentante legale dell'assicurato, con le sue

osservazioni dell'1.6.2004 sostiene una re­sponsabilità, anzi colpa diretta

del sottoscritto per la "ricaduta" del 2004 (l'infortunio del 2002).

A tale riguardo rimandano alla loro opposizione del 6.5.2004,

capoverso C, facendo valere che il me­dico __________, senza la verifica con

visita di controllo richiesta da __________, arbitrariamente ha deciso

per una ripresa dell'attività a rendimento ridotto per l'intera giornata, il

che significa tradotto in termini di produttività richiesta dal datore di

lavoro attività al 100%. Prima di tutto, l'assicurato non è mai stato esaminato

a __________, né stato chiesto in quella sede un controllo da parte del

servizio medico dell'Agenzia.

A parte queste incongruenze, l'RA 1 non si sarà accorto, che

l'operatore (docente privato dr. med. __________) ha chiesto una convocazione

per regolare la capacità lavorativa e non per un nuovo esa­me clinico.

Tanto è vero nel medesimo capoverso, l'operatore stesso fa

le sue conclusioni circa la capacità lavo­rativa, in base al suo riscontro

clinico ossia che l'assicurato potrà riprendere il lavoro, per delle man­sioni

non pesanti fra 2-3 settimane, con ulteriore aumento fino alla capacità

lavorativa completa, dopo qualche settimana.

Esattamente di queste indicazioni abbiamo tenuto conto, tanto più

conoscendo la ditta, rispettiva­mente le possibilità di svolgere delle mansioni

anche più leggere.

Dal lato medico quindi non sussisteva alcuna necessità di dover risottoporre

l'assicurato a un nuovo esame clinico.

Anche facendo astrazione di questa seconda incongruenza,

contrariamente a quanto sostenuto dall'RA 1, il sottoscritto stabilendo una

ripresa del 50% per la durata di tutta la giornata, non ha ri­chiesto

all'assicurato di espletare un'attività al 100%, anzi il contrario:

il rendimento complessivo è del 50%, distribuito sull'arco di

tutta la giornata, ciò che significa un ca­rico solo del 25% per ogni mezza

giornata.

In parole povere, così facendo, l'assicurato pur rimanendo in

ditta per 8 ore, a fine giornata il suo rendimento non supera il quantitativo

prodotto durante 4 ore, in condizioni normali (abile al 100%). In tale modo,

l'assicurato ha potuto risparmiarsi in modo importante, così come proposto

dall'operatore stesso!

I gravi rimproveri mossi quindi nei confronti del sottoscritto,

sono quindi privi di ogni fondamento.

Per quanto riguarda la causalità della ricaduta ci siamo già

espressi nel nostro apprezzamento medi­co del 30.4.2004, nonché dell'11.3.2004.

Il fatto è che l'assicurato, già al momento dell'infortunio era

portatore di gravi alterazioni degenera­tive alla spalla destra, sicuramente

anche con lesione, del tendine del sopra-spinato. Con l'intervento, praticato a

livello universitario, è stato migliorato addirittura uno stato morboso

preesistente, tenuto conto non solo della reinserzione della cuffia rotatoria,

ma pure dell'acromio­plastica, rimozione del tessuto artrosico, a livello

dell'articolazione AC.

Di questi gravi fattori morbosi preesistenti abbiamo dovuto tenere

d'altronde conto anche nella valu­tazione della menomazione all'integrità,

deducendo almeno il 50%.

A questo punto è ovvio che lo stato morboso segue una sua

evoluzione naturale, dettata dalle carat­teristiche dal tessuto degenerato, indipendentemente

dalla qualità dell'intervento, di un'attività fisica adeguata o

dell'infortunio.

Nel momento in cui, l'assicurato già prima dell'infortunio

presentava una retrazione del tendine del muscolo sopra-spinato, mai il

4.10.2003

una parziale deiscenza del sopra-spinato, è ovvio che per un tale

decorso non è responsabile l'infortunio del 10.7.2002.

Addirittura, anche se fosse così, non cambierebbe in modo

sostanziale l'esigibilità di lavoro, in quan­to abbiamo specificato che il

signor RI 1 non dovrà più portare pesi di oltre 5 kg, oltre l'altezza del petto

(25 kg fino alla vita), potendo così risparmiare al massimo il sopra-spinato

(impiegato nei movimenti da svolgere oltre l'orizzontale nelle spalle)." (Doc. IXBIS)

2.8

Con il

proprio ricorso, l’assicurato mette in dubbio la fondatezza delle conclusioni a

cui è pervenuto il medico __________, Dr. med. __________, e ciò con

riferimento alla valutazione espressa dal Prof. Dr. __________ (cfr. I).

In tale

contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V

209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la

nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a

condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di

per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi

che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr.

anche Pratique VSI 2001 p. 108 segg.).

In questo

contesto, il TFA ha peraltro precisato che i pareri redatti dai medici

dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente

in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr.

STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996

nella causa A., U 49/95).

Nella

medesima pronunzia, il TFA ha stabilito che quando, nell'ambito della procedura

amministrativa, una perizia ordinata ad un medico indipendente è eseguita da

uno specialista riconosciuto, sulla base di investigazioni approfondite e

complete, nonché in piena conoscenza dell'incarto, e che l'esperto perviene a

delle conclusioni convincenti, il Tribunale non deve scostarsene se non vi è

alcun indizio concreto che consenta di dubitare della loro fondatezza (cfr.,

pure, STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02, consid. 3.2.2 e del 19

aprile 2000 nella causa S., U 264/99, consid. 3b).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid.

1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

2.9

Nella

fattispecie in esame, attentamente esaminati gli atti di causa, il TCA

ritiene che l'opinione dello specialista interpellato dall'CO 1 - il quale,

fondandosi sullo studio del dossier dell’assicurato, su un esame del paziente e

sui referti radiologici, ha dichiarato l'assicurato, tenuto conto

esclusivamente dei postumi dell’infortunio del luglio 2002, totalmente abile

per un'attività leggera che, in particolare, non imponga il

sollevamento di pesi rilevanti o dei movimenti oltre l’orizzontale (cfr. doc. 88,

94, IXBIS, 113; I) - possa

validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa,

senza che si riveli necessario sentire l’assicurato, come da lui richiesto (cfr.

doc. XI), o procedere a ulteriori atti istruttori pretesi dal medesimo (perizia

medica giudiziaria; cfr. doc. V).

In

particolare l'audizione dell'insorgente può essere rifiutata senza per questo

ledere il diritto d’essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv. 2 Costituzione

federale e 6 n. 1 CEDU, del ricorrente.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (cfr. STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01, consid. 4; STFA

dell'8 marzo 2001 nella causa C.R., H 115/00 H132/00, consid. 7; STFA del 24

gennaio 2000 nella causa B., H 180/99, consid. 3; STFA dell'8 novembre 1999

nella causa H., H 74/99, consid. 5; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid.

6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

Il TFA ha

pure stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su

motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare,

con l'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF 127 V 491).

Inoltre,

più in generale, per quanto concerne i provvedimenti probatori richiesti, va

rilevato che, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV

Nr. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio

2002.

nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H

299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una

lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. STFA

del 27 dicembre 2004 nella causa R., H 160/03, consid. 7; SVR 2001 IV no 10 p.

28; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

I referti

del 17 settembre 2003, 28 ottobre 2003 e 18 giugno 2004 del Dr. med. __________

(cfr. consid. 2.7.) non contengono contraddizioni e presentano tutti i

requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un

apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare, egli ha espresso la

sua valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad

un esame approfondito del caso.

L’apprezzamento

medico del 10 febbraio 2004 del Prof. Dr. __________, specialista in ortopedia

e medicina legale (cfr. doc. 116), non è, peraltro, tale da inficiare la

valutazione del Dr. med. __________.

Va, dapprima,

osservato che a proposito delle perizie di parte, in DTF 125 V 351, il TFA ha

rilevato:

"

dd) Was Parteigutachten anbelangt, rechtfertigt

der Umstand allein, dass eine ärztliche Stellungnahme von einer Partei

eingeholt und in das Verfahren eingebracht wird, nicht Zweifel an ihrem

Beweiswert (ZAK 1986 S. 189 Erw. 2a in fine)." (DTF

125.

V 353)

(…)

c) Wie bereits erwähnt (Erw. 3b/dd), enthält

auch ein Parteigutachten Äusserungen eines Sachverständigen, welche zur

Feststellung eines medizinischen Sachverhalts beweismässig beitragen können.

Daraus folgt indessen nicht, dass ein solches Gutachten den gleichen Rang wie

ein vom Gericht oder von einem Unfallversicherer nach dem vorgegebenen

Verfahrensrecht eingeholtes Gutachten besitzt. Es verpflichtet indessen - wie

jede substanziiert vorgetragene Einwendung gegen ein solches Gutachten - den

Richter, den von der Rechtsprechung aufgestellten Richtlinien für die

Beweiswürdigung folgend, zu prüfen, ob es in rechtserheblichen Fragen die

Auffassungen und Schlussfolgerungen des vom Gericht oder vom Unfallversicherer

förmlich bestellten Gutachters derart zu erschüttern vermag, dass davon

abzuweichen ist." (DTF 125 V 354)

Al

riguardo cfr. pure Pratique VSI 2001 pag. 106 segg.

Il Prof.

Dr. __________, nel suo rapporto, ha espressamente affermato che l’assicurato

nel passato aveva già subito un trauma alle spalle, quando una pesante sbarra

che stava sostenendo si era improvvisamente sganciata; in tale occasione era

stato sottoposto a cure infiltrative alla spalla destra e a quella sinistra.

Inoltre il medico ha precisato che il ricorrente per 30 anni ha esercitato

un’attività che implica sforzi e vibrazioni continue con le spalle, specialmente

con la destra, essendo destrimane. E’ quindi intuibile, a mente del Prof. Dr. __________,

che la prolungata attività abbia determinato un carico eccessivo sulla

articolazione della spalla determinando il quadro degenerativo constatato a

quel momento (cfr. doc. 116).

Allorché,

poi, lo specialista si è pronunciato in merito all’esigibilità lavorativa, non ha

indicato di riferirsi unicamente ai postumi dell’infortunio del 10 luglio 2002,

per cui, egli ha indiscutibilmente preso in considerazione sia lo stato della

spalla destra legato all’evento traumatico del luglio 2002, che quello extra-infortunistico

e infortunistico derivante da un precedente sinistro.

Al riguardo va evidenziato

che effettivamente già dalla risonanza magnetica della spalla destra effettuata

il 4 ottobre 2002, oltre alla rottura del tendine del sovraspinato, erano

emerse delle alterazioni degenerative a livello dell’articolazione acromio-clavicolare

con moderato versamento (cfr. doc. 12, consid. 2.7.).

Comunque

anche ammettendo, per pura ipotesi di lavoro, che il prof. Dr. __________ si sia

rapportato esclusivamente alla situazione della spalla destra derivante

dall’infortunio del 10 luglio 2002, il suo apprezzamento, secondo cui il danno

generico riportato dall’assicurato è valutabile nella cifra del 30% (cfr. doc.

116), apparirebbe in ogni caso insostenibile.

Infatti

se il medico, valutando il danno generico al 30%, ha inteso la capacità di

guadagno, è utile osservare che non spetta al medico valutare il grado di

incapacità lucrativa di un assicurato (cfr. consid. 2.6.).

Se,

invece, si è riferito a un’inabilità lavorativa complessiva per ogni tipo di

attività del 30%, ciò è in contrasto con quanto il TFA, rispettivamente, questo

TCA hanno giudicato in fattispecie analoghe, riguardanti assicurati anch'essi affetti

da problematiche agli arti superiori.

In una

sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio,

ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità

lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato

cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in

particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10

kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti

non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i

60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il

braccio adominante.

Il TFA è

pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza del 7 agosto 2001 nella

causa K., U 240/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss.,

concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali

all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori

manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano

destra, nonché il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg, e pertanto ritenuto

praticamente monco di una mano:

"

(…).

Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in

der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als

Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt -

nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann

ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen

rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu

2.

kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei

auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im

Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a.

Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen

Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als

Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt

werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich

vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent

ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer

hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht

erfolgreich beendet hat.

Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen

Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen

Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe

Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen

verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und

Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321

Erw. 3b am Ende)"

(STFA succitata, consid. 3b).

In una

sentenza del 25 febbraio 2003 nella causa P.-G., U 329/01 e U 330/01, l'Alta

Corte ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata,

vittima di un grave politrauma, che, secondo l'avviso dei medici, poteva ancora

esercitare un'attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta e non

comportante il sollevare rispettivamente il trasportare pesi anche solo

relativamente importanti, così come l'utilizzo dell'arto superiore destro in

mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale:

"

(…).

La tesi cantonale, in quanto conforme alla

giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a

quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi

con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro

sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.

2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;

si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in re W., I 401/01, consid. 4c). Si

tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale femminile non

qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una

sufficiente offerta di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in

cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non

comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare frequentemente

posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale ambito bisogna pure

considerare la ancor giovane età dell'interessata con conseguente presumibile

buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no.

35.

pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata del 4 aprile 2002 in re

W. consid. 4a-d).

Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità

di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno

poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito

va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio

ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri

di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296 consid.

3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).

Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli

inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa

dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né

inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle

assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto

può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo

possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid.

4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid.

3d e 114 V 285 consid. 3).

(STFA

succitata, consid. 4.7).

Infine,

in una sentenza del 14 aprile 2003 nella causa P., inc. n. 35.2002.88, questa

Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo

dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un

assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e

ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°,

abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino

all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in

corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il

medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato

nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro

al di sopra della vita, scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione.

Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti.

Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi

solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro

accostato al tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).

Giova, in

ogni caso, rilevare che l’asserzione del Prof. Dr. __________ secondo cui

l’assicurato difficilmente possa riprendere la sua attività specifica, si

allinea con quanto affermato anche dal medico __________, che non tenendo conto

di fattori costituzionali-morbosi, né di ordine socio-economico ha comunque

considerato inabile l’assicurato nella sua precedente professione (cfr. doc.

116; 88).

Per

quanto concerne, poi, l’asserzione dell’assicurato secondo cui il Prof. Dr. __________

avrebbe indicato che l’ulteriore lacerazione completa del tendine sovraspinato,

messa in luce dalla risonanza magnetica della spalla destra eseguita il 4

ottobre 2003 presso l’Ospedale di __________, sarebbe stata provocata dalla

ripresa lavorativa, il 16 giugno 2003, ordinata dall’CO 1 (cfr. doc. 93; I; V),

va osservato che il medico di __________ non si è espresso sull’eziologia della

rirottura del sovraspinoso.

Egli ha

unicamente indicato che temporalmente le condizioni di salute del ricorrente sono

peggiorate dopo che egli ha ricominciato a lavorare il 16 giugno 2003 e che la

RM eseguita successivamente ha evidenziato la nuova lesione del sovraspinoso (cfr.

doc. 116).

Questa

Corte può, comunque, esimersi dall’indagare più approfonditamente l’eventuale

nesso di casualità naturale tra la rirottura del tendine sovraspinato e la

ripresa lavorativa del giugno 2003, in quanto anche nel caso in cui fosse

dimostrata la relazione di causalità naturale, l’esito della vertenza, in

relazione all’esigibilità lavorativa, non muterebbe.

Infatti

le limitazioni funzionali globali – dovute a fattori infortunistici ed

extra-infortunistici - presentate dall’assicurato e riscontrate dal Dr. med. __________

successivamente alla ripresa del lavoro, e meglio nel mese di settembre 2003,

sono le seguenti: mobilità attiva delle spalle: flessione/estensione: destra

130-0-40°; sinistra 140-0-40°; abduzione/adduzione: destra 130-0-40°; sinistra

140.

– 0-40°; l’assicurato riesce ad alzare e posizionare dei mattoni fino a 8,5

Kg, fino all’altezza di 95cm (cfr. doc. 88)

Il Prof.

Dr. __________, nel mese di febbraio 2004, ha, invece, attestato, a scapola

libera, abduzione completa e adduzione -20°, elevazione -30°; a scapola

bloccata abduzione -20+, adduzione -30°, elevazione -50°; lievemente ridotta la

forza complessiva del braccio destro, verosimilmente da non uso, in particolare

flessione ridotta di circa 1/3, estensione ridotta di circa ½ (cfr. doc. 116).

Inoltre il

Prof. Dr. med. __________, valutando il caso dell’assicurato tenendo conto di

tutti i fattori che influenzano il suo stato di salute, da un lato, l’ha

considerato inabile nella sua precedente professione, dall’altro, tuttavia,

l’ha ritenuto in grado di eseguire lavori in stazione eretta che implichino

attività con le mani e con l’avambraccio (cfr. doc. 116).

In simili

condizioni, l’insorgente, sulla base della giurisprudenza appena citata

relativa a fattispecie analoghe a quella sub judice, deve essere ritenuto in

grado di svolgere attività leggere con caratteristiche compatibili con le

limitazioni di movimento presentate complessivamente dallo stesso, come, del

resto, riconosciuto dall’assicurato nello scritto del 1° giugno 2004 (cfr. consid.

1.5

).

Ciò vale

a più forte ragione se si considera che, in ogni caso, a prescindere dal nesso

causale tra la rirottura del sovraspinato e la ripresa lavorativa del giugno

2003, le condizioni della spalla destra dell’assicurato sono comunque influenzate,

come già rilevato, anche da fattori extrainfortunistici e che, quindi, i soli

postumi infortunistici dell’evento del luglio 2002 limitano funzionalmente l’assicurato

in misura meno importante rispetto a quanto indicato dai medici sopra

menzionati.

Alla

luce di tutto quanto esposto, questo Tribunale deve concludere che, da un lato, RI 1 non può

più svolgere la sua originaria professione di operaio addetto al montaggio

delle sbarre di collegamento di rame stagnato fra varie bobine dell’altezza

media di circa 1,5m. (cfr. doc. 85) , ma, dall'altro, è totalmente abile per

tutto il giorno in attività leggere che presentino le caratteristiche dettate

dal Dr. med. __________ nel rapporto relativo alla visita __________ (cfr. doc.

88).

2.10

Dalle tavole

processuali emerge che l'Istituto assicuratore convenuto ha determinato il reddito

da non invalido sulla base di informazioni direttamente raccolte presso

l'ex datore di lavoro dell'assicurato nel mese di novembre 2003 (cfr. doc. 102).

L’insorgente

avrebbe guadagnato, nel 2003 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI

2002.

U 467, p. 511ss.), qualora non fosse rimasto vittima dell'infortunio del luglio

2002, un importo di fr. 48'990.--/anno, così come deciso dall'CO 1 nella

decisione formale del 2 febbraio 2004 e ribadito nella decisione su opposizione

del 12 marzo 2004 (cfr. doc. 113; A1). Tale importo, del resto, non è stato

contestato dall'assicurato.

2.11

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, il TCA osserva quanto

segue.

Trattandosi

della determinazione del reddito ipotetico da invalido conseguibile da

manodopera maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate,

svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro

equilibrato, questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha

stabilito, in una sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 p.

183, che il reddito annuo ammonta:

per il 1992 fr. 34'000.--

per il 1993 fr. 34'500.--

per il 1994 fr. 35'000.--

per il 1995 fr. 35'000.--

Lo scrivente TCA ha, poi,

escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996,

l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re M.). Simile aumento è,

poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18 marzo 1998 in re O.), per il 1998

(STCA 19 giugno 1998 in re M.) e per il 1999 (cfr. STCA 28 gennaio 2000 in re

C.).

Per alcuni anni, questi

parametri sono stati approvati dal TFA, in particolare nella sentenza

pubblicata in RAMI 1998 U 292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.).

In una sentenza del 27

ottobre 1999 nella causa S., pubblicata in SVR 2000 IV N° 21, il TCA ha

riconfermato la propria giurisprudenza, dopo avere constatato che i salari di

riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i risultati

dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio federale di

statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.; Pratique VSI

2000.

pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito

dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56; Pratique

VSI 2000 pag. 85-86).

La giurisprudenza federale

relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto

di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni (cfr.,

a tale proposito, D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali

nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593 segg. (p.

602-606)).

In una sentenza del 30

giugno 2000 nella causa B. (I 411/98) - pervenuta al TCA il 24 luglio 2000 -

l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del

suo esame:

" (…)

3.

- b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale ha

invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in

particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria

giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento

ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte

confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di

fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media

conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non

qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no.

55.

pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati

statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è

stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale

delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione.

4.

- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza

stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in

primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato.

Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo,

possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti

dalle statistiche salariali.

La questione di sapere se e in quale misura i salari medi

fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle

circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto

(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi

che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto

del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo,

come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul

reddito di lavoro.

Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare -

percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata dall'amministrazione

-, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo

sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione. (n.d.r., in

quella sentenza il TFA ha operato una riduzione del 15% invece del 40%

effettuata dai giudici cantonali).

5.

- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo

cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro

equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti

allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze

specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le

esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.

In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione

amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati

all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla

recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai

provvedimenti professionali in lite."

(STFA succitata).

La nostra Corte federale

ha pure emesso numerose sentenze in materia d'assicurazione contro gli

infortuni. Si tratta di fattispecie in cui questo TCA aveva proceduto a

quantificare il reddito da invalido in applicazione della suesposta prassi, a

discapito della valutazione operata dall'INSAI sulla base dei dati risultanti

dalla documentazione sui posti di lavoro (DPL).

La prima di queste

pronunzie è stata emanata nella causa INSAI c/ L., U 181/98 e reca la data del

22.

maggio 2001. Essa è stata successivamente confermata con i seguenti giudizi:

STFA 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 286/98; 31 maggio 2001 nella

causa INSAI c/ M., U 275/98; 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 279/98;

11.

giugno 2001 nella causa INSAI c/ M., U 17/99; 11 giugno 2001 nella causa

INSAI c/ S., U 285/98; 19 giugno 2001 nella causa INSAI c/ P., U 271/98; 21

giugno 2001 nella causa R. c/ INSAI, U 349/98; 27 giugno 2001 nella causa INSAI

c/ B., U 362/98; 28 giugno 2001 nella causa INSAI c/ C.-D. C., U 18/99; 2

luglio 2001 nella causa INSAI c/ F., U 4/99; 9 luglio 2001 nella causa INSAI c/

M., U 142/99; 10 luglio 2001 nella causa UAI c/ C. e INSAI c/ C., I 442/99 + U

256/99; 18 luglio 2001 nella causa G. c/ INSAI e INSAI c/ G., U 154 + 163/99;

19.

luglio 2001 nella causa INSAI c/ T., U 190/99; 27 luglio 2001 nella causa

INSAI c/ B., U 252/99; 31 luglio 2001 nella causa G., U 311/99; 5 ottobre 2001

nella causa INSAI c/ B., U 165/00; 5 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ I., U

91/00; 10 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ C., U 217+225/00; 16 ottobre 2001

nella causa M., U 301/00; 13 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ L., U 41/00; 19

febbraio 2002 nella causa INSAI c/ C., U 99/00; 19 febbraio 2002 nella causa

INSAI c/ C., U 268/00; 5 marzo 2002 nella causa INSAI c/ CE fu M., U 155/00; 15

marzo 2002 nella causa A. c/ INSAI e INSAI c/ A., U 220 + 238/00; 18 marzo 2002

nella causa INSAI c/ K., U 239/00; 18 marzo 2002 nella causa INSAI c/ P.S., U

235/00; 24 aprile 2002 nella causa INSAI c/ R., U 240/00; 30 aprile 2002 nella

causa INSAI c/ P., U 241/00; 8 maggio 2002 nella causa C.-F., U 449/00; 23

maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00).

Sostanzialmente, il TFA ha

approvato i dati salariali utilizzati dall'INSAI, dopo avere anche verificato,

in applicazione della DTF 126 V 75ss., che, nel caso di specie, l'importo

ritenuto dall'assicuratore LAINF appariva plausibile alla luce dei dati dedotti

dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale

di statistica, considerata la possibilità di ridurre il salario statistico fino

al limite massimo del 25%:

" (…)

Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche

dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le

istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo

prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in

particolare, il reddito ipotetico da invalido, i primi giudici, in modifica di

quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi

della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario

di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno

ritenuto l'importo di fr. 35'000.--, che corrispondeva negli anni dal 1994 al

1998.

alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese

da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività

leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati

statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è

stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg.

c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito

che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo

luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato.

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione

di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici

debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e

professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un

mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in

attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare

riferimento alle specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non

soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata

(nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio

2001.

in re R., I 10/00 e 30 giugno 2000 in re B, I 411/98). Il giudizio

querelato non può quindi essere tutelato.

e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti

presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attività leggere,

che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario, i

dipendenti di tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr.

42'030.--. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla

valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo

stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei

salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la

retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazione

semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr. 54'245.--

(fr. 4'294.-- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi

della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze

del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario

statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%.

3.

- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità (fr. 50'568.-- annui) non è mai stato contestato

dalle parti in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce

all'opponente il diritto ad una rendita calcolata su un'invalidità del solo 17%

merita di essere ristabilita."

(STFA 22 maggio 2001 nella causa L.

c/ INSAI, p. 4ss.)

L'Alta Corte nelle

sentenze menzionate non aveva comunque risolto la questione di principio a

sapere quale deve essere, in materia di assicurazione contro gli infortuni, il

rapporto tra i dati dell'Ufficio federale di statistica (ai quali il TFA fa

costantemente riferimento nella giurisprudenza pubblicata, cfr. DTF 124 V

323-324 e DTF 126 V 75) e le DPL (cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze …, p.

604-605).

Tale questione è stata

invece affrontata in una sentenza del 28 agosto 2003 nella causa C., U 35/00 +

U 47/00, pubblicata in DTF 129 V 472ss. (= RAMI 2003 U 494, p. 383ss.), in cui

il TFA - dopo avere sottolineato le difficoltà che comporta il volere imporre

un ordine di priorità fra dati statistici e DPL, siccome

ognuno dei due metodi presenta vantaggi e svantaggi (cfr. DTF 129 V 477, consid.

4.2

) - ha definito quali sono i presupposti che devono essere soddisfatti

affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base

dei salari DPL:

"

(…).

Weil die Invaliditätsbemessung aufgrund

hypothetischer Vergleichseinkommen und unter Berücksichtigung des in Betracht

fallenden (ausgeglichenen) allgemeinen Arbeitsmarktes zu erfolgen hat, müssen

die DAP auch im konkreten Einzelfall repräsentativ sein. Es genügt daher nicht,

wenn lediglich ein einziger oder einige wenige zumutbare Arbeitsplätze

angegeben werden, weil es sich dabei sowohl hinsichtlich der Tätigkeit als auch

des bezahlten Lohnes um Sonder- oder Ausnahmefälle handeln kann. Unbeachtlich

ist, ob der Arbeitsplatz frei oder besetzt ist, weil die Invaliditätsbemessung auf

der Fiktion eines ausgeglichenen Arbeitsmarktes beruht (BGE110 V 276 Erw. 4b;

AHI 1998 S. 291 Erw. 3b). Wenn die Vorinstanz eine Mindestzahl von fünf

zumutbaren Arbeitsplätzen voraussetzt, so erscheint dies in quantitativer

Hinsicht in der Regel als genügend. Im Hinblick auf die geforderte

Repräsentativität der DAP-Profile und der daraus abgeleiteten Lohnangaben hat

der Unfallversicherer im Sinne einer qualitativen Anforderung jedoch,

zusätzlich zur Auflage von mindestens fünf DAP-Blättern, Angaben zu machen über

die Gesamtzahl der aufgrund der gegebenen Behinderung in Fragekommenden

dokumentierten Arbeitsplätze, über den Höchst- und den Tiefstlohn sowie über

den Durchschnittslohn der dem jeweils verwendeten Behinderungsprofil

entsprechenden Gruppe. Damit wird auch die Überprüfung des Auswahlermessens

hinreichend ermöglicht, und zwar in dem Sinne, dass die Kenntnis der dem

verwendeten Behinderungsprofil entsprechenden Gesamtzahl behinderungsbedingt in

Frage kommender Arbeitsplätze sowie des Höchst-, Tiefst- und

Durchschnittslohnes im Bereich des Suchergebnisses eine zuverlässige

Beurteilung der von der SUVA verwendeten DAP-Löhne hinsichtlich ihrer

Repräsentativität erlaubt. Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass die

SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen DAP-Profile

mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte Person

Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern (vgl. Art. 122

lit. a UVV, gültig gewesen bis 31. Dezember 2000 [AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE 115 V 297 ff.).

Allfällige Einwendungen der versicherten Person bezüglich des Auswahlermessens

und der Repräsentativität der DAP-Blätter im Einzelfall sind grundsätzlich im

Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die SUVA im Einspracheentscheid

damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht in der Lage, im Einzelfall

den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich

abgestellt werden; die SUVA hat diesfalls im Einspracheentscheid die

Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es

Sache des angerufenen Gerichts, die Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung

zu prüfen, gegebenenfalls die Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an

Stelle des DAP-Lohnvergleichs einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE

vorzunehmen."

(DTF succitata, consid. 4.2.2)

Al

riguardo, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi

scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, pag. 621-623 e in

L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. istituto delle assicurazioni

sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, pag. 128-131.

2.12

Partendo

dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici

validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA (cfr., fra le

più recenti, STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00 e del 30 aprile

2002.

nella causa P., U 241/00) - si rivela essere discriminante per gli

assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più

bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è

quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro

Cantone senza il danno alla salute, questo TCA, in una sentenza del 4 settembre

2000.

nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n.

35.

- successivamente confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA

del 17 aprile 2001 nella causa B. e del 22 maggio 2001 nella causa M.) -

sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale

di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:

" In

data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,

direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle

assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in

molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da

invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di

salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare

utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,

cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires

1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza

federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine

di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario

conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del

danno alla salute), mi occorre sapere:

- possiamo

utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è

anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

- In caso di

risposta negativa:

Perché no? Quale

coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo

alla situazione del nostro Cantone?

(…)" (cfr. doc. Vbis)

Il dottor __________ ha così

risposto in data 14 agosto 2000:

"

(…)

Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei

salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello

nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per

singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di

qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I

valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua

lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista

statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per

l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al

livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

- Nel 1998

(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo

esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi

al mese (cfr. tabella TA13).

- È ancora

possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa

categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il

settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di

lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai

salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore

economico (…)" (cfr. doc. Vbis).

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che

nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che

riflette i salari versati nella nostra regione.

Se si ignorasse questo

aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale

occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il

paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique

VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed

in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di

trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella

causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76).

Del resto, il TFA, nella

sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto

dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag.

485.

"du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W.

citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners

(Thurgau)".

Nella sentenza pubblicata

in SVR 2000 IV Nr. 21, il TCA ha al riguardo precisato:

" La

necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino

risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28

settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. Ricciardi del 14 agosto 1999

«Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati

disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle

condizioni sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati

aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:

«(…)

Su scala federale la statistica

ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la

struttura dei salari in Svizzera.

A livello regionale, le informazioni di

cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei

salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che

nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per quell'anno,

eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni supplementari.

Il calcolo dei dati regionali (grandi

regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera,

schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.

Non si è certi tuttavia in che misura

questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.

Per i prossimi anni è inoltre probabile

che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere

a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il

Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di

ponderazione della struttura economica cantonale»"

Va pure ricordato che,

secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla

tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta

di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 84-85):

" Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes

révélées par les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux

salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas

question de se baser sur une valeur moyenne entre les salaires des femmes et

des hommes. (…)"

(STCA succitata - la

sottolineatura è del redattore).

In una

sentenza del 5 giugno 2003 nella causa B. (inc. n. 35.2003.6), il TCA ha

inoltre sottolineato come il TFA, che ha posto il principio della priorità dei

dati statistici nazionali rispetto a quelli regionali - in alcune sue pronunzie

ha confermato il reddito da invalido fissato sulla base di valori regionali.

Ad

esempio, in una sentenza del 10 agosto 2001 nella causa R., I 474/00 - sentenza

che è poi stata ripresa in più di un giudizio federale (cfr., per es., la STFA

del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 4c, parzialmente

pubblicata in DTF 128 V 174s.) - il TFA ha considerato non censurabile

l'applicazione dei dati relativi alla regione "Svizzera orientale"

(TA 13), siccome più favorevoli all'assicurata rispetto al dato nazionale (cfr.

consid. 3c/aa: "Obwohl das Eidgenössische

Versicherungsgericht grundsätzlich die gesamtschweizerischen Werte heranzieht,

ist vorliegend auch nicht zu kritisieren, dass der Berechnung zu Gunsten der

Beschwerdeführerin die tieferen Werte der Region Ostschweiz (TA 13) zu Grunde

gelegt worden sind").

Parimenti, nelle sentenze del 30 novembre 2001 nella causa R., I

226/01 e del 20 novembre 2002 nella causa D., I 764/01, l'Alta Corte ha

valutato il reddito da invalido facendo capo al valore afferente al Cantone

Ticino, rispettivamente, alla regione lemanica.

In una

sentenza del 13 giugno 2003 nella causa M., U 236/01, consid. 4.3.2, il TFA ha

ribadito che esso "… non esclude di principio l'applicazione dei valori

regionali, desumibili dalle tabelle TA14 (recte: TA13, n.d.r.) -

(…) -, segnatamente laddove questi appaiono maggiormente favorevoli per

l'assicurato (cfr. sentenza del 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid. 3c/aa)".

In

un'altra sentenza, datata sempre 13 giugno 2003, la nostra Massima Istanza ha

ricordato segnatamente che, citiamo: "… le circostanze del caso concreto

determinano quale sia la tabella da applicare nel caso esaminato. È pertanto

ammissibile ad esempio applicare la tabella TA7, che indica i valori per una

determinata attività, se così facendo è possibile determinare in maniera più

precisa il reddito da invalido (in proposito si veda anche consid. 4c non

pubblicato in DTF 128 V 174). Questa Corte, infine, ha pure ritenuto non

criticabile applicare la tabella TA13, che riferisce dei salari in relazione

alle grandi regioni (sentenza del 10 agosto 2001 in re R. consid. 3c/aa, I

474/00, del 27 marzo 2000 in re P. consid. 3c, I 218/99, del 28 aprile 1999 in

re T. consid. 4c, I 446/98)" (STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I

475/01, consid. 4.4.).

Il

TFA ha ancora ribadito i medesimi concetti in una sentenza

del

20.

aprile 2004 nella causa K., I 871/02, consid. 6.3. e in una sentenza del 26

agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 7.4.

Su questi

argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003, pag.

618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle

assicurazioni sociali e helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, pag.

124-128.

2.13

Per

determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'CO 1 ha compiuto in

sede amministrativa degli accertamenti presso alcune aziende ticinesi. Dai

medesimi risulta che nelle attività leggere che l'assicurato sarebbe in grado

di esercitare, e meglio impiegato venditore di chiosco presso il __________ di __________,

cassiere presso __________ SA di __________, operaio di fabbrica presso __________

di Rancate, montatore di cartucce filtranti presso __________ di __________,

orologiaio assemblatore presso ____________________, i dipendenti di tali ditte

percepivano in media, nel 2003, un reddito annuo pari a fr. 41860.60 (cfr. doc.

105).

L’assicurato

nello scritto del 1° giugno 2004 ha asserito di tenere conto, al fine di

quantificare il reddito da invalido, del suo livello di scolarizzazione (cfr.

doc. V; consid. 1.5.). Dall’annuncio di infortunio del 10 luglio 2002 egli

risulta essere un operaio semiqualificato (cfr. doc. I).

In

proposito va rilevato che secondo la dottrina e la giurisprudenza da un

assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione si può

pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto

conto della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche

ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del

lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über di Unfallversicherung,

Zurigo 1995, p. 105 e giurisprudenza ivi menzionata; P. Omlin, Die Invalidität

in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 205s., secondo

cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart

des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten

sowie den Behinde- rungen des Versicherten zu entsprechen”; A.-C. Doudin, La rente

d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

des assurances, SZS 1990, p 255s.).

In questo

ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non

qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale -

entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza

oppure altre attività fisiche. (P. Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid.

4a).

Nella

sentenza non pubblicata del 3 febbraio 1999 in re INSAI c. H. e H. c. INSAI,

prodotta dall’INSAI sub doc. F2, la nostra Corte federale ha tuttavia precisato

che, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica intervenuta, il mercato del

lavoro accessibile a questi assicurati non è limitato soltanto a tali attività.

Nell’industria e nell’artigianato, i lavori manuali, che richiedono l’impiego

della forza fisica, sono sempre più eseguiti da macchine mentre acquistano

sempre più importanza le funzioni di sorveglianza (RCC 1991, p. 321; STFA

23.5.1995

in re G.; STFA 31.7.1996 in re S.). Anche in questo ambito, vi sono

dunque aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come

pure nel settore delle prestazioni di servizio.

In casu

non va approfondita la questione di sapere se le attività menzionate dall’CO 1

sono esigibili o meno dall’assicurato alla luce della sua formazione scolastica

e professionale, poiché comunque le DPL dell'CO 1 non possono essere utilizzate

per determinare il reddito da invalido (cfr. ad esempio, in questo senso, RAMI

2004.

pag. 284, STFA del 31 ottobre 2003 nella causa A., U 15/02, consid. 4.2;

STFA del 26 febbraio 2004 nella causa Schweizerische Unfallversicherungsanstalt

c/ M., U 208/02, consid. 3.1. oltre a numerose altre sentenze pubblicate nel

sito internet dell'Alta Corte).

Alla luce

della giurisprudenza di cui alla DTF 129 V 472ss., le cinque DPL

prodotte in causa sono, in effetti, numericamente sufficienti.

Nondimeno,

con riferimento all'esigenza di rappresentatività della DPL e dei dati

salariali ad essa connessi, l'assicuratore infortuni convenuto ha omesso di

fornire informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in

linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul

salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

2.14

In concreto,

in ossequio alla più recente giurisprudenza federale, occorre dunque, in

assenza di dati salariali concreti, basarsi sui valori statistici e,

concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2002

(l'ultima edizione disponibile), edita dall'Ufficio federale di statistica.

Conformemente

alla prassi di questa Corte, secondo cui la priorità deve essere attribuita ai

valori statistici regionali (rispetto a quelli raccolti a livello nazionale, cfr.

consid. 2.12.), tornano applicabili i dati afferenti al Ticino contenuti nella

tabella TA13, contrariamente a quanto effettuato dall’istituto assicuratore

convenuto, che ha applicato la TA1, relativa ai dati nazionali (cfr. doc. A1).

Orbene -

utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica - il ricorrente, svolgendo nel 2002 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato ticinese (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,

cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'098.--.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 11-2004, p. 86), esso ammonta a fr.

4'272.16 mensili oppure a fr. 51'265.92 per l'intero anno (fr. . 4'272.16 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio

1999.

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali per il 2003 (cfr. tab. B 10.3,

pubblicata in La Vie économique, 12-2004, p. 95) si ottiene, per il

2003, un reddito annuo di fr. 51'983.64.

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr.

DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L'importo

ritenuto dall'assicuratore LAINF convenuto a titolo di reddito da invalido, 41’860.60

(cfr. doc. 105; consid. 2.13.), è inferiore di circa il 20% rispetto al

dato che è scaturito dall'applicazione della tabella TA13.

Il TCA

concorda con tale quantificazione (in questo contesto cfr. DTF 126 V 75 e SVR

2002.

IV 19, p. 57ss.), che tiene, peraltro, conto delle specifiche circostanze

del caso concreto, ivi compresa l’età dell’assicurato, come dallo stesso

richiesto (cfr. doc. V, consid. 1.5.).

Del

resto, il TFA, in una sentenza del 27 gennaio 2003 nella causa G., U 245/02, ha

ammesso una identica deduzione globale, nel caso di un'assicurata, nata nel

1946, di nazionalità straniera e al momento del sinistro attiva

professionalmente presso il servizio di pulizia di una ditta, che, a causa del

danno infortunistico, era stata giudicata in grado di esercitare a tempo pieno

un'attività a carico variabile, non comportante l'assunzione di posizioni

gravose per il rachide e con limitazione a pesi leggeri e all'utilizzo di

utensili fini.

In una

sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa L., U 107/03, ha ammesso una deduzione

globale del 10%, trattandosi di un assicurato frontaliere, nato nel 1945 e di

professione guardiano di animali, che, a causa del danno infortunistico

all'occhio sinistro, era stato giudicato in grado di svolgere a tempo pieno

professioni sostitutive non necessitanti di una vista stereoscopica.

In conclusione,

il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i 41’860.60 (fr.

51'983.64 decurtati del 20%) al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se

non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 48’990.-- (cfr. doc. 102; consid.

2.10

) - risulta essere del 14.55%, arrotondato al 15% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11

pag. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 pag. 44 in cui il TFA ha stabilito che

la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato

aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per

difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole

applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si

estende a decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state

emanate prima della pubblicazione della sentenza in questione).

L'Istituto

assicuratore convenuto ha riconosciuto all'assicurato una rendita di invalidità

del 15%, per cui il ricorso va respinto.

2.15

Nel ricorso

l'assicurato ha postulato la rifusione delle spese sostenute (cfr. doc. I; V).

In primo

luogo va rilevato che l’assicurato non ha diritto a ripetibili in quanto

soccombente.

In

secondo luogo, per quanto riguarda i costi a cui il ricorrente ha dovuto far

fronte per l’allestimento della perizia di parte del 10 febbraio 2004 del Prof.

Dr. __________ (cfr. doc. 116), occorre segnalare che, a prescindere dalla

questione della tempestività o meno della richiesta di rimborso – visto che

tale referto peritale era già stato allegato all’opposizione, peraltro silente

relativamente alla rifusione delle relative spese (cfr. doc. 116) – tale costo

non può in ogni caso essere posto a carico dell’CO 1.

Al

riguardo è utile rilevare che nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 182, p.

47s., il TFA ha stabilito che, se i fatti medici possono essere accertati in

modo convincente solo sulla base delle risultanze di un referto prodotto

dall’assicurato, è lecito assimilare l’esame ordinato dall’assicurato ad una

perizia ordinata dall’assicuratore e, quindi, addossare a quest’ultimo i

relativi costi ai sensi dell’art. 57 OAINF.

In una

sentenza del 27 agosto 2001 nella causa S., U 17/01, la nostra Corte federale

ha condannato l'assicuratore infortuni ad assumere il costo di una perizia

medica prodotta dall'assicurato nel quadro della procedura di opposizione,

grazie alla quale era stato dimostrato che il tipo di esame esperito

dall'assicuratore non consentiva di mettere in rilievo i reali disturbi

accusati dall'assicurato e provocati da una importante lesione muscolare,

precisando segnatamente che:

"

(…) si deve ritenere che l'interessato, per

tutelare al meglio i propri diritti (DTF 115 V 63 consid. 5d), era di fatto

obbligato a provocare nuove indagini, maggiormente approfondite, che

permettessero di documentare e rendere oggettivabili i disturbi da lui

realmente percepiti - e fatti effettivamente correlare dal perito giudiziario

alla diagnosi da lui riscontrata -, ma di fatto negati dall'amministrazione,

che ancora in sede di decisione su opposizione riteneva che "dal lato

oggettivo, l'opponente non presenta alcuna lesione posttraumatica di

significato clinico" e che la lieve irregolarità del tendine riscontrata

non poteva causare alcun disturbo.

Ne consegue pertanto che il rapporto 23 dicembre

1998, nonché il complemento 14 aprile 1999 del dott. X. devono essere ritenuti

perlomeno necessari ai fini di un convincente accertamento dei fatti medici ai

sensi della citata giurisprudenza (consid. 2). Per gli esiti del presente

giudizio non può invece costituire motivo di rilievo il fatto che il perito

giudiziario, a posteriori - dopo avere cioè disposto le opportune ricerche -,

sia giunto alle medesime conclusioni dell'CO 1 in merito alla sopravvenuta

stabilizzazione dello stato valetudinario e alla capacità lavorativa

dell'assicurato."

(STFA

succitata, consid. 4c)

Inoltre

in una sentenza del 21 ottobre 2003 nella causa M. (U 282/00), pubblicata in

RAMI 2004 U 503 pag. 186 segg., Il TFA ha stabilito che conformemente al

principio generale del diritto processuale, secondo il quale una parte

indipendentemente da un’eventuale vincita della causa deve assumersi le spese

che ha causato inutilmente o in modo colposo (RCC 1989 p. 290 cons. 3), le

spese di una perizia commissionata dall’assicurato stesso devono essere assunte

dallCO 1, anche se è la parte vincente in causa, se è possibile accertare il

fatto medico in modo concludente solo in base al risultato dell’analisi

presentato nella procedura cantonale di ricorso e conseguentemente all’assicuratore-infortuni

deve essere imputato di aver violato l’obbligo, nel quadro del principio

inquisitorio, di accertare i fatti in modo sufficiente dal punto di vista

legale.

Questa

giurisprudenza è stata ripresa, nella sua sostanza, all'art. 45 cpv. 1 LPGA, il

quale prevede che, qualora l'assicuratore non abbia ordinato alcun

provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti erano

indispensabili per la valutazione del caso oppure se fanno parte di prestazioni

accordate successivamente (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo

2003, art. 45 N. 11s., p. 456s.).

Nella

concreta evenienza, il TCA rileva che l'CO 1 per accertare la sua esigibilità

lavorativa, ha sottoposto l’assicurato alla visita del medico __________, che

del resto ha controllato il ricorrente a più riprese a partire dal mese di

ottobre 2002 (cfr. doc. 13, 15, 25, 88).

Inoltre

l’assicuratore LAINF convenuto ha predisposto delle visite presso il PD Dr. med.

__________, il quale, il 17 febbraio 2003, ha pure operato l’assicurato.

L’ultimo controllo ha avuto luogo il 12 agosto 2003 (cfr. doc. 86, 41, 70, 82,

53).

La

perizia eseguita dal Prof. Dr. __________ non ha condotto a nuovi risultati. La

situazione, a livello dell'esigibilità lavorativa, era infatti già stata

chiarita. Lo specialista di __________, come visto, ha, altresì, valutato la

stato di salute dell’assicurato complessivamente considerando anche i fattori

squisitamente morbosi (cfr. consid. 2.7., 2.9.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- In quanto

ricevibile, il ricorso è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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