35.2004.35
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26 gennaio 2005Italiano85 min
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Numero d'incarto:
35.2004.35
Data decisione, Autorità:
26.01.2005, TCA
Titolo:
assicurato lavorando su un trasformatore cade e rompe il sovraspinato.Domanda di fisioterapia:ricorso irricevibile.Grado invalidità fissato ritenendo l'assicur. abile in lavori leggeri (astraendo da fattori extrainfortunistici).DPL inutilizzabili.Costo perizia di parte non a carico dell'assicuratore
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
ASSUNZIONE COSTO PERIZIA DI PARTE
INFORTUNIO PROFESSIONALE
IRRICEVIBILITÀ
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INVALIDO O DI INVALIDITÀ
OGGETTO DI IMPUGNAZIONE DETERMINATO DA UNA DECISIONE
RENDITA D'INVALIDITÀ
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 45 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2004.35
rs/td
Lugano
26 gennaio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 maggio 2004 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 marzo 2004 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 10 luglio
2002 RI 1 – dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di
operaio e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 –
mentre stava eseguendo i collegamenti elettrici di un trasformatore, è
scivolato ed è caduto, riportando una contusione alla spalla, al braccio e alla
coscia destri (cfr. doc. 1; 5).
Accertamenti
successivi hanno messo in luce una rottura transmurale completa del tendine del
sovraspinato della spalla destra (cfr. doc. 12).
L’Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità al riguardo e ha
regolarmente versato le prestazioni di legge.
1.2. Alla
chiusura del caso, con decisione formale del 2 febbraio 2004, l’CO 1 ha
assegnato all’assicurato una rendita di invalidità del 15% a contare dal 1°
dicembre 2003 e un’indennità per menomazione dell’integrità del 5% (cfr. doc.
113).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 116),
l’assicuratore LAINF, il 12 marzo 2004, ha ribadito il contenuto della sua
prima decisione (cfr. doc. A1).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 6 maggio 2004, RI 1, sempre patrocinato dall’RA 1, ha
chiesto che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli una rendita di invalidità
del 30%, la concessione di almeno due sedute all’anno di fisioterapia, atte a
non peggiorare il già precario stato di salute, e la rifusione delle spese (cfr.
doc. I pag. 3), argomentando:
"
(…)
a) A seguito di infortunio sul lavoro del 10.07.2002, il sig. RI
1
subiva la rottura completa del sovraspinoso
destro al terzo distale con versamento endoarticolare.
b) In data
21.05.2003, il nostro assistito viene sottoposto a visita di controllo a __________,
il cui esito indica la continuazione della completa incapacità lavorativa, da
rivedere in un successivo controllo da effettuarsi da parte del servizio medico
dell'__________ di __________.
c) Mediante
lettera del 05.06.2003, senza la verifica della visita di controllo richiesta
da __________, l'agenzia CO 1 di __________ lo ha ritenuto abile al lavoro al
50%, a partire dal 16.06.2003, con rendimento ridotto nell'arco di 8 ore
giornaliere.
d) Ma, dopo soli
10 giorni di lavoro, il nostro assistito, a causa dei forti dolori alla spalla
destra, è stato costretto ad interrompere nuovamente l'attività lavorativa; a
dimostrazione aveva allegato un certificato medico relativo ad una visita
effettuata presso il suo medico di fiducia.
e) Questa volta
la CO 1, lettera del 27.06.2003, non reputa sufficienti le argomentazioni del
medico curante, di conseguenza ribadisce la precedente decisione di abilità al
50% nell'arco dell'intera giornata, ed al 100% dal 01.07.2003.
f) Nella
medesima comunicazione viene inoltre concordata, a posteriori, l'effettuazione
di una visita specialistica per il 02.07.2003
(inutile ogni commento in merito all'incongruenza tra la data decisa dal
responsabile del caso presso l'agenzia di __________ di "riacquisto della
capacità lavorativa" e la data della visita medica, effettuata
successivamente, a questo proposito occorre chiedersi su quali basi mediche era
stata decisa la ripresa lavorativa ..).
g) All'esito di quest'ultimo
controllo la CO 1, quasi a voler ammettere il grossolano errore dell'agenzia di
__________, con lettera del 03.07.2003, dichiara l'istante totalmente incapace
al lavoro dal 27.06.2003 (cioè dal giorno dopo la visita del medico di fiducia
del sig. RI 1, che, lo si ricordi quando si leggerà la decisione oggetto
dell'odierno ricorso, è Italiano) al 27.07.2003 e parzialmente abile (50%) a
partire dal 28.07.2003.
h) Tale ultima
diagnosi viene confermata da una successiva visita effettuata a __________ il
12.08.2003.
i) Nelle more è
comunque da evidenziare il licenziamento subito dal RI 1 nel giugno 2003.
j) Un ulteriore
controllo viene esperito dalla CO 1 il 07.09.2003, e sempre codesta
istituzione, con missiva del 23.09.2003, decide l'erogazione di una indennità
giornaliera del 50% fino al 30.11.2003.
k) Nel
frattempo, il 04.10.2003 una RM alla spalla destra evidenzia una lacerazione
completa del tendine, che, a seguito di visita del 28.10.2003 è da ricondurre,
secondo gli specialisti della CO 1, a problemi di carattere degenerativo
compatibili con l'età del RI 1 e con la sua pregressa attività lavorativa.
I) Tale
rottura, invece, secondo il dott. __________, specialista in ortopedia e
medicina legale, nonché primario ortopedico dell'Ospedale di __________, è da
ricondurre alla ripresa dell'attività lavorativa ordinata dalla CO 1 al RI 1 in
data 16.06.2003. Decisione che, lo si ricorda, è stata presa senza effettuare alcuna
valutazione medica, la quale era stata, invece, indicata dalla perizia
medica esperita oltre Gottardo, ultima ad aver effettuato un controllo
sull'assistito prima del 16.06.2003, ed auspicata prima di qualsiasi
altra decisione in merito alla autorizzazione alla ripresa dell'attività
lavorativa.
m) A ciò si
aggiunga che la ripresa dell'attività de qua su un arco di 8 ore giornaliere,
con possibilità di svolgimento di lavori pesanti, altri effetti non poteva
avere che il peggioramento del già precario quadro clinico del paziente, ed
infatti, dopo la visita del 02.07.2003, la ripresa dell'attività lavorativa è
stata considerata sempre al 50%, ma su un periodo giornaliero di 4 ore, a
partire dal 28.07.2003.
n) Ma vi è di
più. Nella visita medica __________ del dott. __________, si accenna a danni
preesistenti nella medesima regione interessata dall'infortunio del 10.07.2002.
Orbene, come sicuramente noto al medico di parte della CO 1, si trattava di un
semplice stiramento risalente a 10/15 anni prima, risolto già all'epoca, con
due infiltrazioni e 7 gg. di incapacità lavorativa. Si potrebbe anche essere
d'accordo con l'esimio dott. __________, a patto che egli riesca a dimostrare che
tra il danno pregresso e l'infortunio del 10.07.2002 si riscontri un nesso di
causalità per cui il primo ha aumentato ed aggravato i problemi nati dopo il
secondo. Non sembra, però, che le conclusioni del medico della CO 1 siano compatibili
con lo stato patologico attuale del paziente, e con quanto dallo stesso
affermato." (Doc. I)
1.4. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. Il 1° giugno
2004 l’RA 1 per conto dell’assicurato ha ribadito la sua richiesta tendente
all’accoglimento del ricorso e alla rifusione delle spese sostenute dallo
stesso, osservando:
" Nella
perizia medica effettuata dal dottor __________, nelle considerazioni
conclusive, viene chiaramente indicato: "..
La ricostruzione della cuffia dx, quantunque fosse inizialmente soddisfacente
(a quanto risulta dalle certificazioni del chirurgo), ha sempre causato
sintomatologia dolorosa alla spalla con limitazione funzionale (come riferito
dall'interessato): quadro che è andato
progressivamente peggiorando dopo la breve ripresa lavorativa del 16/06/2003, fino ad avere una spiegazione
dalla risonanza magnetica eseguita, che ha evidenziato la ri-rottura del
sovraspinoso .."
Appare evidente che vi sia un nesso tra l'infortunio subito nel 2002 e la
ricaduta che ha avuto come effetto la ri-rottura del sovraspinoso, causata dalla ripresa dell'attività lavorativa, anche
se in un quadro degenerativo accertato.
A tale proposito appare inconfutabile che parte della colpa sia
attribuibile al medico ______________________________ di __________ dell'Istituto il quale non solo non ha tenuto
conto di quanto indicato dall'ospedale dove il nostro assistito è stato
operato: la ripresa parziale dell'attività lavorativa
doveva essere subordinata ad una visita medica successiva, a
condizione che l'esito potesse avvalorare
tale decisione (punto "C" della nostra opposizione del 06/05/2004),
ma ha arbitrariamente deciso per una
ripresa dell'attività a rendimento ridotto per l'intera giornata, il che significa, tradotto in termini di
produttività richiesta dal datore di
lavoro, attività al 100% con retribuzione erogata per metà dall'istituto
assicuratore.
Le conseguenze di una prematura ripresa del lavoro in un'attività
che certamente non può considerarsi leggera,
sono sotto i nostri occhi e ampliamente evidenziate dalla relazione medica del dottor __________.
Contraddittorio appare inoltre il concetto di capacità lavorativa
espresso dal medico __________ il quale ha giudicato abile il nostro assistito
al 50% per l'intera giornata, rispetto alla successiva decisione dell'Istituto
attraverso la quale l'odierno opponente è stato giudicato non più abile a
svolgere la precedente occupazione, considerata pesante.
Tali particolari non sono nemmeno presi in considerazione nella
risposta dell'CO 1 __________.
Per quanto sopra precede ribadiamo la necessità che sia disposta
una perizia medica neutra dalla quale si possano inconfutabilmente trarre le
opportune valutazioni medico-economiche.
In mancanza di tale giudizio,
riteniamo che il nostro assistito sia da ritenere non più abile in attività
lavorative pesanti; per contro sarebbero esigibili attività lavorative leggere,
ma con determinate restrizioni legate alla perdita di motricità della spalla
infortunata ed all'impossibilità di sollevare ripetutamente pesi.
Tenendo inoltre in considerazione due importanti aspetti quali
l'età ed il livello di scolarizzazione del nostro assistito, al fine di quantificare
il reddito teoricamente ottenibile in attività leggere, dovranno essere
applicate le riduzioni previste dalle vigenti disposizioni.
In conclusione, ed in considerazione di quanto sopra esposto,
riteniamo che il nostro assistito comunque
subirà, a causa dell'infortunio subito, una perdita della capacità di guadagno quantificabile
perlomeno del 30% rispetto al salario precedentemente percepito,
rispettivamente con differente percentuale, in base all'esito della perizia
medica neutra, qualora la commissione giudicante riterrà opportuno decidere per
tale supplemento di indagine." (Doc. V)
1.6. L’assicuratore
LAINF convenuto, il 24 giugno 2004, ha trasmesso a questa Corte un
apprezzamento medico del 18 giugno 2004 del Dr. med. __________ (cfr. doc. IXBIS)
e ha rilevato:
"
Così come risulta in dettaglio dall'apprezzamento 18.6.2004 del
dott. __________ allegato alla presente
quanto indicato dal ricorrente non corrisponde al vero.
Il dott. __________ ha poi
ribadito che il referto della RM ha messo in luce unicamente un'evoluzione
del danno morboso pregresso. In ogni caso, ai fini dell'esigibilità, anche
tenuto conto del danno morboso, l'assicurato è in grado di svolgere in misura
normale un'attività leggera per cui, ai fini della presente procedura, le
problematiche inerenti la causalità hanno valenza prettamente accademica." (Doc. IX)
1.7. Il 20 luglio
2004 l’RA 1, da un lato, ha riconosciuto di avere erroneamente indicato che
l’assicurato era stato sottoposto a un controllo medico a __________, quando in
effetti egli ha effettuato tutte le visite presso il PD Dr. med __________ a __________,
dall’altro, ha però puntualizzato che l’imposizione di una ripresa prematura
dell’attività lavorativa nel mese di giugno 2003 non ha potuto che provocare
una ricaduta dei problemi causati dall’infortunio, l’aspetto degenerativo della
situazione fisica in generale potendo essere ritenuto una concausa della
recidiva. E’ stato, infine, evidenziato che l’assicurato a seguito dei postumi
infortunistici non è sicuramente più in grado di riprendere la precedente
attività lavorativa e che, inoltre, anche una differente occupazione sarebbe
notevolmente preclusa in considerazione delle importanti limitazioni funzionali
della spalla (cfr. doc. XI).
1.8. Il doc. IX è
stato inviato per conoscenza all’CO 1 (cfr. doc. XII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Questa Corte
deve innanzitutto esaminare se la pretesa ricorsuale concernente l’assunzione
dei costi di almeno due sedute all’anno di fisioterapia (cfr. doc. I, consid.
1.3.) sia da ritenere o meno ricevibile.
Nel caso
in esame l’CO 1 con decisione formale del 2 febbraio 2004 ha assegnato
all’assicurato una rendita di invalidità del 15% a decorrere dal 1° dicembre
2003 e un’IMI del 5% (cfr. doc. 113).
L’insorgente,
con l’opposizione, ha contestato il grado di invalidità (cfr. doc. 116).
L’Istituto
assicuratore convenuto, con decisione su opposizione del 12 marzo 2004,
impugnata davanti al TCA, ha confermato che il ricorrente ha diritto a una
rendita del 15% (cfr. doc. A1).
Oggetto
del presente ricorso è solo la questione di sapere se l’CO 1 ha correttamente o
meno attribuito all’assicurato una rendita di invalidità del 15%.
E`
infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazione (cfr. STFA del
12 marzo 2004 nella causa F., C 266/03, consid. 1; STFA del 9 marzo 2004 nella
causa Z., C 120/01, consid. 3; STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C.,
E., F., R., U 105/03, consid. 4; STFA del 2 aprile 2003 nella causa K., C
133/02, C 226/01 e C 245/01 consid. 5; DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF
118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte
con riferimenti).
In casu,
come visto, la decisione su opposizione contestata concerne unicamente
l’assegnazione di una rendita di invalidità del 15%.
L’assicuratore
LAINF non ha, invece, emesso un provvedimento formale concernente la
concessione di almeno due sedute di fisioterapia all’anno postulata, peraltro
per la prima volta dall’assicurato nell’atto ricorsale (cfr. doc. I).
Al
riguardo va ribadito che l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un
determinato oggetto solo in presenza di una decisione emessa da un Istituto
assicuratore LAINF (cfr. SVR 2003 EL nr. 2; STFA del 23 dicembre 2003 nella
causa M., C., E., F., R., U 105/03, consid. 4; STFA del 19 novembre 2003 nella
causa A., U 355/02, consid. 3; RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr.
27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF
104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in
re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).
In una
sentenza del 12 marzo 2004 nella causa F., C 226/03, pubblicata in DTF 130 V
388, il TFA ha, inoltre, stabilito che, anche dopo l'entrata in vigore della
LPGA, che ha avuto luogo il 1° gennaio 2003, il rilascio di una decisione è una
condizione materiale necessaria per poter emanare un giudizio di merito nella
successiva procedura amministrativa o giudiziaria.
In simili
condizioni la questione relativa alla concessione di almeno due sedute di
fisioterapia all’anno esula dalla presente vertenza.
Su questo
punto il ricorso presentato dall'assicurato è, pertanto, irricevibile, come,
del resto, indicato dall’CO 1 nella risposta di causa (cfr. doc. III).
L'CO 1 è
comunque invitato a verificare se il ricorrente ha o meno diritto a alla
concessione di almeno due sedute di fisioterapia all’anno.
Nel
merito
2.3. Il 1° giugno
2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in
particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale (art. 8 ALC).
L'ALC si
applica alla presente fattispecie visto che l'evento infortunistico è avvenuto il
10 luglio 2002 (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004
nella causa E., H 14/03, consid. 5).
Fatti
I
presupposti materiali per stabilire il grado di invalidità si determinano in
ogni caso secondo il diritto svizzero.
Infatti,
anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n.
1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi
di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai
loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1
cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa. Così, in virtù dell'art. 53
del Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un
infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato
competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova
l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate
dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale
Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.
Orbene,
l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i
del Regolamento, __________ RI 1 era assicurato al momento della domanda di
prestazioni, è l'CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento
determinante, ad esercitare un'attività subordinata in territorio elvetico ed
essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13
n. 2 lett a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U
76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).
Donde
l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.
2.4. Come visto (cfr.
consid. 2.2.), il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal profilo
temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme
di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che
esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003
ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10
settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20
gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 12 marzo 2004).
Di
conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il tasso
dell’invalidità presentata dall’assicurato a far tempo dal 1° dicembre 2003,
tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore
dal 1° gennaio 2003.
2.5. Definizione
dell'invalidità
Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U
192/03, ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA;
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2
prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati
cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno
2004 nella causa G., U 192/03, citata in precedenza, ha rilevato che anche
l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti vedi pure DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed
adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.6. Commisurazione
dell'invalidità
Giacché
il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione
causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la
seconda.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del
18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non
riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della
capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti
per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un
assicurato di mezza età vittima di una danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o
se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
2.7
Nella
presente fattispecie la questione relativa alla valutazione dell'esigibilità
lavorativa è oggetto di contestazione fra le parti.
Da un
canto, l’Istituto assicuratore convenuto – fondandosi sulla valutazione del 17
settembre 2003 espressa dal medico __________, Dr. med. __________, specialista
FMH in chirurgia, in occasione della visita medica __________ e
sull’apprezzamento del 28 ottobre 2003 del medesimo medico (cfr. doc. 88, 94) -
ha dichiarato l’assicurato in grado di svolgere, a tempo pieno e con un
rendimento completo, un’attività lavorativa leggera che, in particolare non
imponga il sollevamento di pesi rilevanti o dei movimenti oltre l’orizzontale (cfr.
doc. 113; I).
D’altro
canto, l’assicurato – riferendosi soprattutto alle risultanze di una perizia
elaborata il 10 febbraio 2004 dal Prof. Dr. __________, specialista in
ortopedia e in medicina legale (cfr. doc. 116) – sostiene, invece, che
sarebbero esigibili attività lavorative leggere, ma con determinate restrizioni
legate alla motricità della spalla infortunata e all’impossibilità di sollevare
ripetutamente pesi (cfr. doc. I; V).
Con
scritto del 20 luglio 2004 l’insorgente ha precisato che, oltre a non essere
più in grado di riprendere la precedente attività lavorativa, anche una
differente occupazione sarebbe notevolmente preclusa in considerazione delle
importanti limitazioni funzionali della spalla (cfr. doc. XI).
Il TCA
osserva che l’assicurato, a causa dell’infortunio professionale del 10 luglio
2002, ha riportato una contusione della spalla e della coscia destre (cfr. doc.
5).
In
seguito la risonanza magnetica effettuata il 4 ottobre 2002 presso la Clinica __________
ha messo in luce:
"
(…)
Rottura transmurale
completa del tendine del sovraspinato.
Alterazioni degenerative a
livello dell'articolazione acromio-clavicolare con moderato versamento." (Doc.
12)
Dopo un
periodo di incapacità lavorativa successivo all’infortunio del 10 luglio 2002, il
ricorrente ha ritrovato la piena abilità lavorativa dal 17 luglio 2002 (cfr.
doc. 3).
Dal 26
novembre 2002 egli è stato ancora incapace al lavoro in misura completa, in
quanto per tre settimane doveva effettuare giornalmente, dalle 8.00 alle 15.00,
della fisioterapia alle __________ (cfr. doc. 19).
Dall’8
dicembre 2002 il ricorrente è stato nuovamente abile al 50% (cfr. doc. 25, 26,
27).
Il 17
febbraio 2003 è stato sottoposto a un’artroscopia diagnostica della spalla
destra con resezione dell’estremità distale della clavicola destra, acromio-plastica,
mobilizzazione e reinserzione del tendine del sovraspinato, nonché reinserzione
del legamento coraco-acromiale, effettuate dal PD Dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica, a __________ (cfr. doc. 86).
Dopo un
periodo di inabilità lavorativa al 100%, l’assicurato è stato considerato
capace al 50% a partire dal 16 giugno 2003, con la particolarità di restare
tutto il giorno sul posto di lavoro con rendimento dimezzato – e al 100% dal 1°
luglio 2003 (cfr. doc. 56).
L’insorgente,
tuttavia, dal 27 giugno 2003 ha interrotto il lavoro a causa dei fortissimi
dolori. A detta dello stesso essi erano peggiori rispetto al periodo precedente
all’intervento (cfr. doc. 69).
Il 2
luglio 2003 ha avuto luogo un consulto presso il PD Dr. med. __________, il
quale ha indicato che il tendine non si era nuovamente leso. Il medico ha,
comunque, certificato quattro settimane di inabilità lavorativa al 100% e
successivamente la ripresa al 50%, ossia quattro ore al giorno (cfr. doc. 70).
Il PD Dr.
med. __________ ha visitato nuovamente l’assicurato il 12 agosto 2003,
riscontrando un buon risultato funzionale.
Lo
specialista ha ritenuto il ricorrente abile al 100% per lavori da compiere
all’altezza della vita. Egli ha precisato che anche lavori leggeri sopra la
testa potevano, dopo una certa fase iniziale, nuovamente essere eseguiti (cfr.
doc. 82).
Dal
rapporto della visita medica __________ del 17 settembre 2003, effettuata dal
Dr. med. __________, risulta:
"
(…)
CONCLUSIONI
Siamo dunque confrontati con un assicurato 54enne, già portatore
di alterazioni degenerative a livello delle spalle e del rachide (artrosi acromio-claveare,
conflitto sotto-acromiale, estesa degenerazione della cuffia rotatoria,
sclerosi del trochite maggiore, spondilosi e spondilartrosi), per cui
l'assicurato già un dieci anni fa ha dovuto essere trattato con delle
infiltrazioni locali (alla spalla destra e sinistra) nonché con sedute
fisioterapiche (per quanto riguarda la schiena).
Successivamente ad una contusione della spalla destra del 10.7.2002,
in base a degli accertamenti, anche strumentali (radiografie, esame di
risonanza magnetica), si è potuta accertare la presenza di uno spazio sotto-acromiale
a destra molto limitato, da voluminosa osteofitosi di un'artrosi acromioclaveare
nonché dovuto ad un'acromio del tipo 3.
In tale momento, il tendine presentava una perforazione completa e
parecchio retratto.
Con l'intervento praticato il 17.2.2003 si è potuta confermare
l'avanzata artrosi con estesa osteofitosi, motivo per cui l'operatore ha dovuto
procedere alla resezione della clavicola distale, l'acromioplastica, alla
resezione della borsa sotto-acromiale, alla mobilizzazione del tendine del
sopraspinato retratto e alla reinserzione transossea della cuffia rotatoria.
Si riesce pure a chiudere l'intervallo con fissazione del tendine
prossimale del bicipite al sopraspinato/sottoscapolare.
Il 12.8.2003, il dott. __________ clinicamente constata una buona
funzione della spalla destra con la continuità del sopraspinato conservata.
Per tale motivo viene riconfermata la capacità lavorativa del 50%
dal 16.6.2003.
Anche all'esame odierno oggettivamente (al riguardo
rinviamo pure alla fotodocumentazione dettagliata) documentiamo un raggio di
mobilità attivo della spalla destra parificabile al lato opposto, se si
prescinde da una differenza alla postergazione C7 di 18 cm.
Per contro non è riscontrabile una perdita di forza bruta
all'avambraccio destro, ciò che viene rispecchiato anche da un trofismo
muscolare simmetrico (tranne a livello della cuffia rotatoria).
Essa è ridotta a livello del sopraspinato nella misura di 1/3. Si
notano dei residuali segni di compressione del tunnel carpale, segnatamente a
sinistra.
Rimane una moderata sintomatologia sotto-acromiale, risp. dolenzia
locale a livello dell'articolazione acromio-claveare destra.
Allo stato attuale, l'assicurato non necessita più di ulteriori
cure specifiche né dei controlli medici. Tuttavia viene invitato a voler
praticare un'attività fisica-sportiva adeguata come il nuoto (soprattutto a dorso)
o con il vogatore.
In merito alla capacità lavorativa, l'assicurato continua ad
essere abile nella misura del 50%, risp. dall'1.10.2003 in misura massima
possibile, per cui il nostro servizio competente sarà più preciso.
Il signor RI 1 viene informato circa le nostre conclusioni in modo
esaustivo e gli viene consegnato direttamente il relativo certificato
d'infortunio.
ESIGIBILITA' DI LAVORO
Le seguenti considerazioni non tengono conto dei fattori costituzionali-morbosi
né di ordine socioeconomico (età alquanto avanzata [fa stato un'età media di
40.
anni]), importante adiposità con sovrappeso dell'ordine di 18 kg, spondilosi-discopatia
lombare; scolarità; situazione sul mercato di lavoro).
L'assicurato potrebbe rientrare in ditta (__________) come operaio,
anche nell'ambito di montaggio di trasformatori elettrici, avendo a
disposizione i mezzi tecnici per la movimentazione di pesi, scale per il
montaggio, per evitare delle mansioni da svolgere sopra la testa e la
possibilità di poter far capo all'aiuto di un collega di lavoro per fissare le
sbarre (di un certo peso, oltre 15-20 kg). Questo si basa segnatamente
sull'affermazione del datore di lavoro (rapporto ispettivo del 22.5.2003) che
in complesso l'assicurato non deve sollevare dei pesi rilevanti. Per
contro il signor RI 1 non sarebbe più idoneo per dei lavori da svolgere
regolarmente sopra la testa o per l'alzare/trasportare dei pesi di oltre 25 kg
(fino all'altezza della vita, risp. più di 5 kg oltre l'altezza del petto).
Non è più idoneo per lavorare con martello pneumatico, picco e
pala, avvitamento ripetuto di grossi bulloni a mano (con la chiave inglese).
Per il maneggio dei pesi è inteso l'impiego di ambedue le
braccia.
Nessuna limitazione per quanto riguarda l'agibilità delle mani o
la precisione dei movimenti delle dita.
L'assicurato può spostarsi anche su del terreno accidentato,
salire le scale, anche a pioli. Può guidare normalmente l'autovettura
(categoria B).
Può camminare anche per lunghi tragitti (per delle ore), lavorare
tutto il giorno in piedi, senza pausa supplementare.
Può lavorare in posizione inginocchiata, covacciata o con il
tronco chinato, anche in modo duraturo.
Può stare normalmente in equilibrio." (Doc.
88)
L’CO 1 ha
conseguentemente sospeso le prestazioni a titolo di spese di cura dal 23
settembre 2003. L’assicuratore LAINF ha poi indicato che l’indennità
giornaliera al 50% sarebbe stata versata fino al 30 novembre 2003 e che dal 1°
dicembre 2003 considerava l’assicurato abile al lavoro nella misura massima
possibile. Inoltre è stato comunicatola ricorrente che avrebbe ricevuto una
rendita di invalidità (cfr. doc. 91).
Il 4
ottobre 2003 è stata eseguita presso l’Ospedale di __________ una risonanza
magnetica alla spalla destra dell’assicurato, da cui emerge:
"
Non alterazioni o intensità del segnale nel
contesto della tela spongiosa dei segmenti ossei esplorabili.
Il muscolo sovraspinato è in parte retratto nella
propria doccia; in prevalenza il muscolo trapassa in tendine riconoscibile sino
in prossimità della volta omerale.
Non riconoscibile l'inserzione con significato di
lacerazione completa.
Risalita dell'estremo cerfalico omerale con
annullamento del piano di scorrimento muscolare sottoacromiale, con analogo
significato.
Regolare il muscolo sottospinato e il muscolo
sottoscapolare.
Riconoscibile in tutto il suo decorso il tendine
del capolungo del bicipite.
Falda liquida distende la borsa subacromion-deltoidea."
(Doc. 93)
Al
riguardo, il 28 ottobre 2003, il Dr. med. __________ ha osservato:
" L'assicurato
già portatore di alterazioni degenerative a livello delle spalle, antecedenti
all'infortunio del 10.7.2002 (come ben evidenziato dall'artroscopia del
17.2
), segnatamente avanzata artrosi con estesa osteofitosi, a livello acromio-claveare,
prima dell'infortunio presentava una completa retrazione del tendine del
muscolo sopra-spinato.
Il fatto che l'esame di
risonanza magnetica (del 4.10.2003) segnali una parziale deiscenza del sopraspinato
(con l'infraspinato e sotto-scapolare ben intatti!), collima perfettamente con
la struttura degenerata della cuffia
rotatoria, risp. con l'età di 54 anni.
Tuttavia tale referto non
giustifica un ulteriore intervento ricostruttivo, data la struttura molto consumata del tendine, per la quale la CO 1 nella sua
valutazione ha tenuto conto ampiamente in occasione della visita __________ del 17.9.2003.
Quindi non cambia pure né
l'esigibilità di lavoro né la menomazione dell'integrità." (Doc. 94)
All'opposizione
del 18 febbraio 2004 interposta contro la decisione formale del 2 febbraio 2004
con cui l’CO 1 ha assegnato all’assicurato una rendita di invalidità del 15% (cfr.
doc. 113), l’insorgente ha allegato la valutazione medica allestita dal Prof.
Dr. __________, specialista in ortopedia e in medicina legale di __________, da
cui risulta:
"
(…)
Trattasi di soggetto di sesso maschile della apparente età di anni
55.
Risulta dall'anamnesi che il paziente ha già sofferto alla spalla destra
(ed in minor misura a sin.) per cui si è sottoposto a terapia infiltrativa cortisonica.
Si fa presente che il RI 1 da circa 30 anni esercita una attività
che implica sforzi e vibrazioni continue colle spalle e specialmente colla
destra essendo paziente destrimane. E quindi intuibile che la prolungata
attività abbia determinato un carico eccessivo sulla articolazione di spalla
determinando il quadro degenerativo che attualmente è stato constatato. A ciò
si è aggiunta la caduta del 10.07.02 che ha causato lacerazione della cuffia.
La ricostruzione della cuffia dx., quantunque fosse inizialmente soddisfacente
(a quanto risulta dalle certificazione del chirurgo), ha sempre causato
sintomatologia dolorosa alla spalla con limitazione funzionale (come riferito
dall'interessato): quadro che è andato progressivamente peggiorando dopo la
breve ripresa lavorativa del 16.06.03, fino ad avere una spiegazione dalla
risonanza magnetica eseguita, che ha evidenziato la rirottura del sovraspinoso:
il quadro attuale è stato giudicato non più operabile dato lo stato dei
tessuti.
Attualmente riscontriamo:
a) una grave limitazione funzionale
b) una grave sintomatologia dolorosa che limita ulteriormente la
funzionalità.
Nelle condizioni rilevate ritengo che il RI 1 possa ben
difficilmente riprendere la propria attività specifica, che implica continui
movimenti colla spalla e sollevamento di pesi dai 5 ai 30 Kg.: comunque con
estreme limitazioni. Ciò sia per il danno tendineo-muscolare sia per la
sintomatologia dolorosa che viene suscitata quando la cuffia rotta viene
sollecitata anche solo per stabilizzare la spalla.
Può eseguire lavori in stazione eretta che implichino attività colle
mani e coll'avambraccio (anche l'abduzione della spalla destra con un peso di
due Kg evidenzia dolore ).
Ritengo pertanto che il danno generico (funzionale e
doloroso) sia valutabile nella cifra del trenta per cento considerando
che la spalla destra presenta una ridotta funzionalità di poco meno della metà
della norma.
Ritengo inoltre che il quadro attuale relativamente al lavoro
specifico (che implica uso di trapani, cacciaviti e sollevamento di pesi
presenti una limitazione non inferiore al cinquanta per cento." (Doc. 116)
L’Istituto
assicuratore convenuto, con decisione su opposizione del 12 marzo 2004, ha
confermato l’assegnazione all’assicurato di una rendita del 15% (cfr. doc. A1).
Il Dr. med.
__________, che è stato interpellato dall’CO 1 a seguito dello scritto del 1°
giugno 2004 inviato dall’assicurato al TCA pendente causa (cfr. consid. 1.5.),
il 18 giugno 2004 ha precisato:
" (…)
L'RA 1, rappresentante legale dell'assicurato, con le sue
osservazioni dell'1.6.2004 sostiene una responsabilità, anzi colpa diretta
del sottoscritto per la "ricaduta" del 2004 (l'infortunio del 2002).
A tale riguardo rimandano alla loro opposizione del 6.5.2004,
capoverso C, facendo valere che il medico __________, senza la verifica con
visita di controllo richiesta da __________, arbitrariamente ha deciso
per una ripresa dell'attività a rendimento ridotto per l'intera giornata, il
che significa tradotto in termini di produttività richiesta dal datore di
lavoro attività al 100%. Prima di tutto, l'assicurato non è mai stato esaminato
a __________, né stato chiesto in quella sede un controllo da parte del
servizio medico dell'Agenzia.
A parte queste incongruenze, l'RA 1 non si sarà accorto, che
l'operatore (docente privato dr. med. __________) ha chiesto una convocazione
per regolare la capacità lavorativa e non per un nuovo esame clinico.
Tanto è vero nel medesimo capoverso, l'operatore stesso fa
le sue conclusioni circa la capacità lavorativa, in base al suo riscontro
clinico ossia che l'assicurato potrà riprendere il lavoro, per delle mansioni
non pesanti fra 2-3 settimane, con ulteriore aumento fino alla capacità
lavorativa completa, dopo qualche settimana.
Esattamente di queste indicazioni abbiamo tenuto conto, tanto più
conoscendo la ditta, rispettivamente le possibilità di svolgere delle mansioni
anche più leggere.
Dal lato medico quindi non sussisteva alcuna necessità di dover risottoporre
l'assicurato a un nuovo esame clinico.
Anche facendo astrazione di questa seconda incongruenza,
contrariamente a quanto sostenuto dall'RA 1, il sottoscritto stabilendo una
ripresa del 50% per la durata di tutta la giornata, non ha richiesto
all'assicurato di espletare un'attività al 100%, anzi il contrario:
il rendimento complessivo è del 50%, distribuito sull'arco di
tutta la giornata, ciò che significa un carico solo del 25% per ogni mezza
giornata.
In parole povere, così facendo, l'assicurato pur rimanendo in
ditta per 8 ore, a fine giornata il suo rendimento non supera il quantitativo
prodotto durante 4 ore, in condizioni normali (abile al 100%). In tale modo,
l'assicurato ha potuto risparmiarsi in modo importante, così come proposto
dall'operatore stesso!
I gravi rimproveri mossi quindi nei confronti del sottoscritto,
sono quindi privi di ogni fondamento.
Per quanto riguarda la causalità della ricaduta ci siamo già
espressi nel nostro apprezzamento medico del 30.4.2004, nonché dell'11.3.2004.
Il fatto è che l'assicurato, già al momento dell'infortunio era
portatore di gravi alterazioni degenerative alla spalla destra, sicuramente
anche con lesione, del tendine del sopra-spinato. Con l'intervento, praticato a
livello universitario, è stato migliorato addirittura uno stato morboso
preesistente, tenuto conto non solo della reinserzione della cuffia rotatoria,
ma pure dell'acromioplastica, rimozione del tessuto artrosico, a livello
dell'articolazione AC.
Di questi gravi fattori morbosi preesistenti abbiamo dovuto tenere
d'altronde conto anche nella valutazione della menomazione all'integrità,
deducendo almeno il 50%.
A questo punto è ovvio che lo stato morboso segue una sua
evoluzione naturale, dettata dalle caratteristiche dal tessuto degenerato, indipendentemente
dalla qualità dell'intervento, di un'attività fisica adeguata o
dell'infortunio.
Nel momento in cui, l'assicurato già prima dell'infortunio
presentava una retrazione del tendine del muscolo sopra-spinato, mai il
4.10.2003
una parziale deiscenza del sopra-spinato, è ovvio che per un tale
decorso non è responsabile l'infortunio del 10.7.2002.
Addirittura, anche se fosse così, non cambierebbe in modo
sostanziale l'esigibilità di lavoro, in quanto abbiamo specificato che il
signor RI 1 non dovrà più portare pesi di oltre 5 kg, oltre l'altezza del petto
(25 kg fino alla vita), potendo così risparmiare al massimo il sopra-spinato
(impiegato nei movimenti da svolgere oltre l'orizzontale nelle spalle)." (Doc. IXBIS)
2.8
Con il
proprio ricorso, l’assicurato mette in dubbio la fondatezza delle conclusioni a
cui è pervenuto il medico __________, Dr. med. __________, e ciò con
riferimento alla valutazione espressa dal Prof. Dr. __________ (cfr. I).
In tale
contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V
209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la
nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a
condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di
per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi
che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr.
anche Pratique VSI 2001 p. 108 segg.).
In questo
contesto, il TFA ha peraltro precisato che i pareri redatti dai medici
dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente
in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr.
STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996
nella causa A., U 49/95).
Nella
medesima pronunzia, il TFA ha stabilito che quando, nell'ambito della procedura
amministrativa, una perizia ordinata ad un medico indipendente è eseguita da
uno specialista riconosciuto, sulla base di investigazioni approfondite e
complete, nonché in piena conoscenza dell'incarto, e che l'esperto perviene a
delle conclusioni convincenti, il Tribunale non deve scostarsene se non vi è
alcun indizio concreto che consenta di dubitare della loro fondatezza (cfr.,
pure, STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02, consid. 3.2.2 e del 19
aprile 2000 nella causa S., U 264/99, consid. 3b).
Per
quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid.
1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
2.9
Nella
fattispecie in esame, attentamente esaminati gli atti di causa, il TCA
ritiene che l'opinione dello specialista interpellato dall'CO 1 - il quale,
fondandosi sullo studio del dossier dell’assicurato, su un esame del paziente e
sui referti radiologici, ha dichiarato l'assicurato, tenuto conto
esclusivamente dei postumi dell’infortunio del luglio 2002, totalmente abile
per un'attività leggera che, in particolare, non imponga il
sollevamento di pesi rilevanti o dei movimenti oltre l’orizzontale (cfr. doc. 88,
94, IXBIS, 113; I) - possa
validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa,
senza che si riveli necessario sentire l’assicurato, come da lui richiesto (cfr.
doc. XI), o procedere a ulteriori atti istruttori pretesi dal medesimo (perizia
medica giudiziaria; cfr. doc. V).
In
particolare l'audizione dell'insorgente può essere rifiutata senza per questo
ledere il diritto d’essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv. 2 Costituzione
federale e 6 n. 1 CEDU, del ricorrente.
Infatti,
secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di
testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile
obbligo (cfr. STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01, consid. 4; STFA
dell'8 marzo 2001 nella causa C.R., H 115/00 H132/00, consid. 7; STFA del 24
gennaio 2000 nella causa B., H 180/99, consid. 3; STFA dell'8 novembre 1999
nella causa H., H 74/99, consid. 5; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid.
6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
Il TFA ha
pure stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su
motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare,
con l'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF 127 V 491).
Inoltre,
più in generale, per quanto concerne i provvedimenti probatori richiesti, va
rilevato che, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV
Nr. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio
2002.
nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H
299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;
STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una
lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. STFA
del 27 dicembre 2004 nella causa R., H 160/03, consid. 7; SVR 2001 IV no 10 p.
28; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
I referti
del 17 settembre 2003, 28 ottobre 2003 e 18 giugno 2004 del Dr. med. __________
(cfr. consid. 2.7.) non contengono contraddizioni e presentano tutti i
requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un
apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare, egli ha espresso la
sua valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad
un esame approfondito del caso.
L’apprezzamento
medico del 10 febbraio 2004 del Prof. Dr. __________, specialista in ortopedia
e medicina legale (cfr. doc. 116), non è, peraltro, tale da inficiare la
valutazione del Dr. med. __________.
Va, dapprima,
osservato che a proposito delle perizie di parte, in DTF 125 V 351, il TFA ha
rilevato:
"
dd) Was Parteigutachten anbelangt, rechtfertigt
der Umstand allein, dass eine ärztliche Stellungnahme von einer Partei
eingeholt und in das Verfahren eingebracht wird, nicht Zweifel an ihrem
Beweiswert (ZAK 1986 S. 189 Erw. 2a in fine)." (DTF
125.
V 353)
(…)
c) Wie bereits erwähnt (Erw. 3b/dd), enthält
auch ein Parteigutachten Äusserungen eines Sachverständigen, welche zur
Feststellung eines medizinischen Sachverhalts beweismässig beitragen können.
Daraus folgt indessen nicht, dass ein solches Gutachten den gleichen Rang wie
ein vom Gericht oder von einem Unfallversicherer nach dem vorgegebenen
Verfahrensrecht eingeholtes Gutachten besitzt. Es verpflichtet indessen - wie
jede substanziiert vorgetragene Einwendung gegen ein solches Gutachten - den
Richter, den von der Rechtsprechung aufgestellten Richtlinien für die
Beweiswürdigung folgend, zu prüfen, ob es in rechtserheblichen Fragen die
Auffassungen und Schlussfolgerungen des vom Gericht oder vom Unfallversicherer
förmlich bestellten Gutachters derart zu erschüttern vermag, dass davon
abzuweichen ist." (DTF 125 V 354)
Al
riguardo cfr. pure Pratique VSI 2001 pag. 106 segg.
Il Prof.
Dr. __________, nel suo rapporto, ha espressamente affermato che l’assicurato
nel passato aveva già subito un trauma alle spalle, quando una pesante sbarra
che stava sostenendo si era improvvisamente sganciata; in tale occasione era
stato sottoposto a cure infiltrative alla spalla destra e a quella sinistra.
Inoltre il medico ha precisato che il ricorrente per 30 anni ha esercitato
un’attività che implica sforzi e vibrazioni continue con le spalle, specialmente
con la destra, essendo destrimane. E’ quindi intuibile, a mente del Prof. Dr. __________,
che la prolungata attività abbia determinato un carico eccessivo sulla
articolazione della spalla determinando il quadro degenerativo constatato a
quel momento (cfr. doc. 116).
Allorché,
poi, lo specialista si è pronunciato in merito all’esigibilità lavorativa, non ha
indicato di riferirsi unicamente ai postumi dell’infortunio del 10 luglio 2002,
per cui, egli ha indiscutibilmente preso in considerazione sia lo stato della
spalla destra legato all’evento traumatico del luglio 2002, che quello extra-infortunistico
e infortunistico derivante da un precedente sinistro.
Al riguardo va evidenziato
che effettivamente già dalla risonanza magnetica della spalla destra effettuata
il 4 ottobre 2002, oltre alla rottura del tendine del sovraspinato, erano
emerse delle alterazioni degenerative a livello dell’articolazione acromio-clavicolare
con moderato versamento (cfr. doc. 12, consid. 2.7.).
Comunque
anche ammettendo, per pura ipotesi di lavoro, che il prof. Dr. __________ si sia
rapportato esclusivamente alla situazione della spalla destra derivante
dall’infortunio del 10 luglio 2002, il suo apprezzamento, secondo cui il danno
generico riportato dall’assicurato è valutabile nella cifra del 30% (cfr. doc.
116), apparirebbe in ogni caso insostenibile.
Infatti
se il medico, valutando il danno generico al 30%, ha inteso la capacità di
guadagno, è utile osservare che non spetta al medico valutare il grado di
incapacità lucrativa di un assicurato (cfr. consid. 2.6.).
Se,
invece, si è riferito a un’inabilità lavorativa complessiva per ogni tipo di
attività del 30%, ciò è in contrasto con quanto il TFA, rispettivamente, questo
TCA hanno giudicato in fattispecie analoghe, riguardanti assicurati anch'essi affetti
da problematiche agli arti superiori.
In una
sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio,
ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità
lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato
cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in
particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10
kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti
non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i
60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il
braccio adominante.
Il TFA è
pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza del 7 agosto 2001 nella
causa K., U 240/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss.,
concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali
all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori
manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano
destra, nonché il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg, e pertanto ritenuto
praticamente monco di una mano:
"
(…).
Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in
der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als
Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt -
nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann
ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen
rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu
2.
kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei
auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im
Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a.
Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen
Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als
Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt
werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich
vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent
ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer
hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht
erfolgreich beendet hat.
Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen
Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen
Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe
Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen
verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und
Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321
Erw. 3b am Ende)"
(STFA succitata, consid. 3b).
In una
sentenza del 25 febbraio 2003 nella causa P.-G., U 329/01 e U 330/01, l'Alta
Corte ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata,
vittima di un grave politrauma, che, secondo l'avviso dei medici, poteva ancora
esercitare un'attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta e non
comportante il sollevare rispettivamente il trasportare pesi anche solo
relativamente importanti, così come l'utilizzo dell'arto superiore destro in
mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale:
"
(…).
La tesi cantonale, in quanto conforme alla
giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a
quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi
con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro
sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.
2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;
si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in re W., I 401/01, consid. 4c). Si
tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale femminile non
qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una
sufficiente offerta di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in
cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non
comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare frequentemente
posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale ambito bisogna pure
considerare la ancor giovane età dell'interessata con conseguente presumibile
buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no.
35.
pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata del 4 aprile 2002 in re
W. consid. 4a-d).
Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità
di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno
poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito
va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio
ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri
di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296 consid.
3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).
Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli
inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa
dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né
inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle
assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto
può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo
possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid.
4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid.
3d e 114 V 285 consid. 3).
(STFA
succitata, consid. 4.7).
Infine,
in una sentenza del 14 aprile 2003 nella causa P., inc. n. 35.2002.88, questa
Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo
dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un
assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e
ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°,
abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino
all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in
corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il
medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato
nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro
al di sopra della vita, scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione.
Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti.
Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi
solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro
accostato al tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).
Giova, in
ogni caso, rilevare che l’asserzione del Prof. Dr. __________ secondo cui
l’assicurato difficilmente possa riprendere la sua attività specifica, si
allinea con quanto affermato anche dal medico __________, che non tenendo conto
di fattori costituzionali-morbosi, né di ordine socio-economico ha comunque
considerato inabile l’assicurato nella sua precedente professione (cfr. doc.
116; 88).
Per
quanto concerne, poi, l’asserzione dell’assicurato secondo cui il Prof. Dr. __________
avrebbe indicato che l’ulteriore lacerazione completa del tendine sovraspinato,
messa in luce dalla risonanza magnetica della spalla destra eseguita il 4
ottobre 2003 presso l’Ospedale di __________, sarebbe stata provocata dalla
ripresa lavorativa, il 16 giugno 2003, ordinata dall’CO 1 (cfr. doc. 93; I; V),
va osservato che il medico di __________ non si è espresso sull’eziologia della
rirottura del sovraspinoso.
Egli ha
unicamente indicato che temporalmente le condizioni di salute del ricorrente sono
peggiorate dopo che egli ha ricominciato a lavorare il 16 giugno 2003 e che la
RM eseguita successivamente ha evidenziato la nuova lesione del sovraspinoso (cfr.
doc. 116).
Questa
Corte può, comunque, esimersi dall’indagare più approfonditamente l’eventuale
nesso di casualità naturale tra la rirottura del tendine sovraspinato e la
ripresa lavorativa del giugno 2003, in quanto anche nel caso in cui fosse
dimostrata la relazione di causalità naturale, l’esito della vertenza, in
relazione all’esigibilità lavorativa, non muterebbe.
Infatti
le limitazioni funzionali globali – dovute a fattori infortunistici ed
extra-infortunistici - presentate dall’assicurato e riscontrate dal Dr. med. __________
successivamente alla ripresa del lavoro, e meglio nel mese di settembre 2003,
sono le seguenti: mobilità attiva delle spalle: flessione/estensione: destra
130-0-40°; sinistra 140-0-40°; abduzione/adduzione: destra 130-0-40°; sinistra
140.
– 0-40°; l’assicurato riesce ad alzare e posizionare dei mattoni fino a 8,5
Kg, fino all’altezza di 95cm (cfr. doc. 88)
Il Prof.
Dr. __________, nel mese di febbraio 2004, ha, invece, attestato, a scapola
libera, abduzione completa e adduzione -20°, elevazione -30°; a scapola
bloccata abduzione -20+, adduzione -30°, elevazione -50°; lievemente ridotta la
forza complessiva del braccio destro, verosimilmente da non uso, in particolare
flessione ridotta di circa 1/3, estensione ridotta di circa ½ (cfr. doc. 116).
Inoltre il
Prof. Dr. med. __________, valutando il caso dell’assicurato tenendo conto di
tutti i fattori che influenzano il suo stato di salute, da un lato, l’ha
considerato inabile nella sua precedente professione, dall’altro, tuttavia,
l’ha ritenuto in grado di eseguire lavori in stazione eretta che implichino
attività con le mani e con l’avambraccio (cfr. doc. 116).
In simili
condizioni, l’insorgente, sulla base della giurisprudenza appena citata
relativa a fattispecie analoghe a quella sub judice, deve essere ritenuto in
grado di svolgere attività leggere con caratteristiche compatibili con le
limitazioni di movimento presentate complessivamente dallo stesso, come, del
resto, riconosciuto dall’assicurato nello scritto del 1° giugno 2004 (cfr. consid.
1.5
).
Ciò vale
a più forte ragione se si considera che, in ogni caso, a prescindere dal nesso
causale tra la rirottura del sovraspinato e la ripresa lavorativa del giugno
2003, le condizioni della spalla destra dell’assicurato sono comunque influenzate,
come già rilevato, anche da fattori extrainfortunistici e che, quindi, i soli
postumi infortunistici dell’evento del luglio 2002 limitano funzionalmente l’assicurato
in misura meno importante rispetto a quanto indicato dai medici sopra
menzionati.
Alla
luce di tutto quanto esposto, questo Tribunale deve concludere che, da un lato, RI 1 non può
più svolgere la sua originaria professione di operaio addetto al montaggio
delle sbarre di collegamento di rame stagnato fra varie bobine dell’altezza
media di circa 1,5m. (cfr. doc. 85) , ma, dall'altro, è totalmente abile per
tutto il giorno in attività leggere che presentino le caratteristiche dettate
dal Dr. med. __________ nel rapporto relativo alla visita __________ (cfr. doc.
88).
2.10
Dalle tavole
processuali emerge che l'Istituto assicuratore convenuto ha determinato il reddito
da non invalido sulla base di informazioni direttamente raccolte presso
l'ex datore di lavoro dell'assicurato nel mese di novembre 2003 (cfr. doc. 102).
L’insorgente
avrebbe guadagnato, nel 2003 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI
2002.
U 467, p. 511ss.), qualora non fosse rimasto vittima dell'infortunio del luglio
2002, un importo di fr. 48'990.--/anno, così come deciso dall'CO 1 nella
decisione formale del 2 febbraio 2004 e ribadito nella decisione su opposizione
del 12 marzo 2004 (cfr. doc. 113; A1). Tale importo, del resto, non è stato
contestato dall'assicurato.
2.11
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, il TCA osserva quanto
segue.
Trattandosi
della determinazione del reddito ipotetico da invalido conseguibile da
manodopera maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate,
svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro
equilibrato, questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha
stabilito, in una sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 p.
183, che il reddito annuo ammonta:
per il 1992 fr. 34'000.--
per il 1993 fr. 34'500.--
per il 1994 fr. 35'000.--
per il 1995 fr. 35'000.--
Lo scrivente TCA ha, poi,
escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996,
l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re M.). Simile aumento è,
poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18 marzo 1998 in re O.), per il 1998
(STCA 19 giugno 1998 in re M.) e per il 1999 (cfr. STCA 28 gennaio 2000 in re
C.).
Per alcuni anni, questi
parametri sono stati approvati dal TFA, in particolare nella sentenza
pubblicata in RAMI 1998 U 292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.).
In una sentenza del 27
ottobre 1999 nella causa S., pubblicata in SVR 2000 IV N° 21, il TCA ha
riconfermato la propria giurisprudenza, dopo avere constatato che i salari di
riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i risultati
dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio federale di
statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.; Pratique VSI
2000.
pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito
dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56; Pratique
VSI 2000 pag. 85-86).
La giurisprudenza federale
relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto
di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni (cfr.,
a tale proposito, D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali
nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593 segg. (p.
602-606)).
In una sentenza del 30
giugno 2000 nella causa B. (I 411/98) - pervenuta al TCA il 24 luglio 2000 -
l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del
suo esame:
" (…)
3.
- b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale ha
invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in
particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria
giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento
ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte
confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di
fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media
conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non
qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no.
55.
pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati
statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è
stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale
delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione.
4.
- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in
primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato.
Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo,
possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti
dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi
fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle
circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto
del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo,
come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul
reddito di lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare -
percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata dall'amministrazione
-, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo
sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione. (n.d.r., in
quella sentenza il TFA ha operato una riduzione del 15% invece del 40%
effettuata dai giudici cantonali).
5.
- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo
cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro
equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti
allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze
specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le
esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione
amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati
all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla
recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai
provvedimenti professionali in lite."
(STFA succitata).
La nostra Corte federale
ha pure emesso numerose sentenze in materia d'assicurazione contro gli
infortuni. Si tratta di fattispecie in cui questo TCA aveva proceduto a
quantificare il reddito da invalido in applicazione della suesposta prassi, a
discapito della valutazione operata dall'INSAI sulla base dei dati risultanti
dalla documentazione sui posti di lavoro (DPL).
La prima di queste
pronunzie è stata emanata nella causa INSAI c/ L., U 181/98 e reca la data del
22.
maggio 2001. Essa è stata successivamente confermata con i seguenti giudizi:
STFA 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 286/98; 31 maggio 2001 nella
causa INSAI c/ M., U 275/98; 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 279/98;
11.
giugno 2001 nella causa INSAI c/ M., U 17/99; 11 giugno 2001 nella causa
INSAI c/ S., U 285/98; 19 giugno 2001 nella causa INSAI c/ P., U 271/98; 21
giugno 2001 nella causa R. c/ INSAI, U 349/98; 27 giugno 2001 nella causa INSAI
c/ B., U 362/98; 28 giugno 2001 nella causa INSAI c/ C.-D. C., U 18/99; 2
luglio 2001 nella causa INSAI c/ F., U 4/99; 9 luglio 2001 nella causa INSAI c/
M., U 142/99; 10 luglio 2001 nella causa UAI c/ C. e INSAI c/ C., I 442/99 + U
256/99; 18 luglio 2001 nella causa G. c/ INSAI e INSAI c/ G., U 154 + 163/99;
19.
luglio 2001 nella causa INSAI c/ T., U 190/99; 27 luglio 2001 nella causa
INSAI c/ B., U 252/99; 31 luglio 2001 nella causa G., U 311/99; 5 ottobre 2001
nella causa INSAI c/ B., U 165/00; 5 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ I., U
91/00; 10 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ C., U 217+225/00; 16 ottobre 2001
nella causa M., U 301/00; 13 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ L., U 41/00; 19
febbraio 2002 nella causa INSAI c/ C., U 99/00; 19 febbraio 2002 nella causa
INSAI c/ C., U 268/00; 5 marzo 2002 nella causa INSAI c/ CE fu M., U 155/00; 15
marzo 2002 nella causa A. c/ INSAI e INSAI c/ A., U 220 + 238/00; 18 marzo 2002
nella causa INSAI c/ K., U 239/00; 18 marzo 2002 nella causa INSAI c/ P.S., U
235/00; 24 aprile 2002 nella causa INSAI c/ R., U 240/00; 30 aprile 2002 nella
causa INSAI c/ P., U 241/00; 8 maggio 2002 nella causa C.-F., U 449/00; 23
maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00).
Sostanzialmente, il TFA ha
approvato i dati salariali utilizzati dall'INSAI, dopo avere anche verificato,
in applicazione della DTF 126 V 75ss., che, nel caso di specie, l'importo
ritenuto dall'assicuratore LAINF appariva plausibile alla luce dei dati dedotti
dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale
di statistica, considerata la possibilità di ridurre il salario statistico fino
al limite massimo del 25%:
" (…)
Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le
istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo
prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in
particolare, il reddito ipotetico da invalido, i primi giudici, in modifica di
quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi
della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario
di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno
ritenuto l'importo di fr. 35'000.--, che corrispondeva negli anni dal 1994 al
1998.
alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese
da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività
leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati
statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è
stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg.
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito
che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo
luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato.
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione
di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici
debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e
professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un
mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in
attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare
riferimento alle specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non
soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata
(nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio
2001.
in re R., I 10/00 e 30 giugno 2000 in re B, I 411/98). Il giudizio
querelato non può quindi essere tutelato.
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti
presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attività leggere,
che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario, i
dipendenti di tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr.
42'030.--. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla
valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo
stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei
salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la
retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazione
semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr. 54'245.--
(fr. 4'294.-- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi
della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze
del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario
statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%.
3.
- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità (fr. 50'568.-- annui) non è mai stato contestato
dalle parti in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce
all'opponente il diritto ad una rendita calcolata su un'invalidità del solo 17%
merita di essere ristabilita."
(STFA 22 maggio 2001 nella causa L.
c/ INSAI, p. 4ss.)
L'Alta Corte nelle
sentenze menzionate non aveva comunque risolto la questione di principio a
sapere quale deve essere, in materia di assicurazione contro gli infortuni, il
rapporto tra i dati dell'Ufficio federale di statistica (ai quali il TFA fa
costantemente riferimento nella giurisprudenza pubblicata, cfr. DTF 124 V
323-324 e DTF 126 V 75) e le DPL (cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze …, p.
604-605).
Tale questione è stata
invece affrontata in una sentenza del 28 agosto 2003 nella causa C., U 35/00 +
U 47/00, pubblicata in DTF 129 V 472ss. (= RAMI 2003 U 494, p. 383ss.), in cui
il TFA - dopo avere sottolineato le difficoltà che comporta il volere imporre
un ordine di priorità fra dati statistici e DPL, siccome
ognuno dei due metodi presenta vantaggi e svantaggi (cfr. DTF 129 V 477, consid.
4.2
) - ha definito quali sono i presupposti che devono essere soddisfatti
affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base
dei salari DPL:
"
(…).
Weil die Invaliditätsbemessung aufgrund
hypothetischer Vergleichseinkommen und unter Berücksichtigung des in Betracht
fallenden (ausgeglichenen) allgemeinen Arbeitsmarktes zu erfolgen hat, müssen
die DAP auch im konkreten Einzelfall repräsentativ sein. Es genügt daher nicht,
wenn lediglich ein einziger oder einige wenige zumutbare Arbeitsplätze
angegeben werden, weil es sich dabei sowohl hinsichtlich der Tätigkeit als auch
des bezahlten Lohnes um Sonder- oder Ausnahmefälle handeln kann. Unbeachtlich
ist, ob der Arbeitsplatz frei oder besetzt ist, weil die Invaliditätsbemessung auf
der Fiktion eines ausgeglichenen Arbeitsmarktes beruht (BGE110 V 276 Erw. 4b;
AHI 1998 S. 291 Erw. 3b). Wenn die Vorinstanz eine Mindestzahl von fünf
zumutbaren Arbeitsplätzen voraussetzt, so erscheint dies in quantitativer
Hinsicht in der Regel als genügend. Im Hinblick auf die geforderte
Repräsentativität der DAP-Profile und der daraus abgeleiteten Lohnangaben hat
der Unfallversicherer im Sinne einer qualitativen Anforderung jedoch,
zusätzlich zur Auflage von mindestens fünf DAP-Blättern, Angaben zu machen über
die Gesamtzahl der aufgrund der gegebenen Behinderung in Fragekommenden
dokumentierten Arbeitsplätze, über den Höchst- und den Tiefstlohn sowie über
den Durchschnittslohn der dem jeweils verwendeten Behinderungsprofil
entsprechenden Gruppe. Damit wird auch die Überprüfung des Auswahlermessens
hinreichend ermöglicht, und zwar in dem Sinne, dass die Kenntnis der dem
verwendeten Behinderungsprofil entsprechenden Gesamtzahl behinderungsbedingt in
Frage kommender Arbeitsplätze sowie des Höchst-, Tiefst- und
Durchschnittslohnes im Bereich des Suchergebnisses eine zuverlässige
Beurteilung der von der SUVA verwendeten DAP-Löhne hinsichtlich ihrer
Repräsentativität erlaubt. Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass die
SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen DAP-Profile
mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte Person
Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern (vgl. Art. 122
lit. a UVV, gültig gewesen bis 31. Dezember 2000 [AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE 115 V 297 ff.).
Allfällige Einwendungen der versicherten Person bezüglich des Auswahlermessens
und der Repräsentativität der DAP-Blätter im Einzelfall sind grundsätzlich im
Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die SUVA im Einspracheentscheid
damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht in der Lage, im Einzelfall
den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich
abgestellt werden; die SUVA hat diesfalls im Einspracheentscheid die
Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es
Sache des angerufenen Gerichts, die Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung
zu prüfen, gegebenenfalls die Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an
Stelle des DAP-Lohnvergleichs einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE
vorzunehmen."
(DTF succitata, consid. 4.2.2)
Al
riguardo, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi
scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, pag. 621-623 e in
L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. istituto delle assicurazioni
sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, pag. 128-131.
2.12
Partendo
dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici
validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA (cfr., fra le
più recenti, STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00 e del 30 aprile
2002.
nella causa P., U 241/00) - si rivela essere discriminante per gli
assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più
bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è
quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro
Cantone senza il danno alla salute, questo TCA, in una sentenza del 4 settembre
2000.
nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n.
35.
- successivamente confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA
del 17 aprile 2001 nella causa B. e del 22 maggio 2001 nella causa M.) -
sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale
di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:
" In
data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,
direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle
assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in
molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da
invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di
salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare
utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,
cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires
1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza
federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine
di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario
conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del
danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo
utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è
anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di
risposta negativa:
Perché no? Quale
coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo
alla situazione del nostro Cantone?
(…)" (cfr. doc. Vbis)
Il dottor __________ ha così
risposto in data 14 agosto 2000:
"
(…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei
salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello
nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per
singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di
qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I
valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per
l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al
livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998
(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo
esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi
al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora
possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa
categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il
settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di
lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai
salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore
economico (…)" (cfr. doc. Vbis).
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che
nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che
riflette i salari versati nella nostra regione.
Se si ignorasse questo
aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale
occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il
paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique
VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed
in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di
trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella
causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76).
Del resto, il TFA, nella
sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto
dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag.
485.
"du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W.
citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners
(Thurgau)".
Nella sentenza pubblicata
in SVR 2000 IV Nr. 21, il TCA ha al riguardo precisato:
" La
necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino
risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28
settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. Ricciardi del 14 agosto 1999
«Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati
disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle
condizioni sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati
aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:
«(…)
Su scala federale la statistica
ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la
struttura dei salari in Svizzera.
A livello regionale, le informazioni di
cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei
salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che
nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per quell'anno,
eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni supplementari.
Il calcolo dei dati regionali (grandi
regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera,
schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.
Non si è certi tuttavia in che misura
questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.
Per i prossimi anni è inoltre probabile
che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere
a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il
Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di
ponderazione della struttura economica cantonale»"
Va pure ricordato che,
secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla
tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta
di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 84-85):
" Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes
révélées par les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux
salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas
question de se baser sur une valeur moyenne entre les salaires des femmes et
des hommes. (…)"
(STCA succitata - la
sottolineatura è del redattore).
In una
sentenza del 5 giugno 2003 nella causa B. (inc. n. 35.2003.6), il TCA ha
inoltre sottolineato come il TFA, che ha posto il principio della priorità dei
dati statistici nazionali rispetto a quelli regionali - in alcune sue pronunzie
ha confermato il reddito da invalido fissato sulla base di valori regionali.
Ad
esempio, in una sentenza del 10 agosto 2001 nella causa R., I 474/00 - sentenza
che è poi stata ripresa in più di un giudizio federale (cfr., per es., la STFA
del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 4c, parzialmente
pubblicata in DTF 128 V 174s.) - il TFA ha considerato non censurabile
l'applicazione dei dati relativi alla regione "Svizzera orientale"
(TA 13), siccome più favorevoli all'assicurata rispetto al dato nazionale (cfr.
consid. 3c/aa: "Obwohl das Eidgenössische
Versicherungsgericht grundsätzlich die gesamtschweizerischen Werte heranzieht,
ist vorliegend auch nicht zu kritisieren, dass der Berechnung zu Gunsten der
Beschwerdeführerin die tieferen Werte der Region Ostschweiz (TA 13) zu Grunde
gelegt worden sind").
Parimenti, nelle sentenze del 30 novembre 2001 nella causa R., I
226/01 e del 20 novembre 2002 nella causa D., I 764/01, l'Alta Corte ha
valutato il reddito da invalido facendo capo al valore afferente al Cantone
Ticino, rispettivamente, alla regione lemanica.
In una
sentenza del 13 giugno 2003 nella causa M., U 236/01, consid. 4.3.2, il TFA ha
ribadito che esso "… non esclude di principio l'applicazione dei valori
regionali, desumibili dalle tabelle TA14 (recte: TA13, n.d.r.) -
(…) -, segnatamente laddove questi appaiono maggiormente favorevoli per
l'assicurato (cfr. sentenza del 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid. 3c/aa)".
In
un'altra sentenza, datata sempre 13 giugno 2003, la nostra Massima Istanza ha
ricordato segnatamente che, citiamo: "… le circostanze del caso concreto
determinano quale sia la tabella da applicare nel caso esaminato. È pertanto
ammissibile ad esempio applicare la tabella TA7, che indica i valori per una
determinata attività, se così facendo è possibile determinare in maniera più
precisa il reddito da invalido (in proposito si veda anche consid. 4c non
pubblicato in DTF 128 V 174). Questa Corte, infine, ha pure ritenuto non
criticabile applicare la tabella TA13, che riferisce dei salari in relazione
alle grandi regioni (sentenza del 10 agosto 2001 in re R. consid. 3c/aa, I
474/00, del 27 marzo 2000 in re P. consid. 3c, I 218/99, del 28 aprile 1999 in
re T. consid. 4c, I 446/98)" (STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I
475/01, consid. 4.4.).
Il
TFA ha ancora ribadito i medesimi concetti in una sentenza
del
20.
aprile 2004 nella causa K., I 871/02, consid. 6.3. e in una sentenza del 26
agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 7.4.
Su questi
argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003, pag.
618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle
assicurazioni sociali e helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, pag.
124-128.
2.13
Per
determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'CO 1 ha compiuto in
sede amministrativa degli accertamenti presso alcune aziende ticinesi. Dai
medesimi risulta che nelle attività leggere che l'assicurato sarebbe in grado
di esercitare, e meglio impiegato venditore di chiosco presso il __________ di __________,
cassiere presso __________ SA di __________, operaio di fabbrica presso __________
di Rancate, montatore di cartucce filtranti presso __________ di __________,
orologiaio assemblatore presso ____________________, i dipendenti di tali ditte
percepivano in media, nel 2003, un reddito annuo pari a fr. 41860.60 (cfr. doc.
105).
L’assicurato
nello scritto del 1° giugno 2004 ha asserito di tenere conto, al fine di
quantificare il reddito da invalido, del suo livello di scolarizzazione (cfr.
doc. V; consid. 1.5.). Dall’annuncio di infortunio del 10 luglio 2002 egli
risulta essere un operaio semiqualificato (cfr. doc. I).
In
proposito va rilevato che secondo la dottrina e la giurisprudenza da un
assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione si può
pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto
conto della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche
ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del
lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über di Unfallversicherung,
Zurigo 1995, p. 105 e giurisprudenza ivi menzionata; P. Omlin, Die Invalidität
in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 205s., secondo
cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart
des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten
sowie den Behinde- rungen des Versicherten zu entsprechen”; A.-C. Doudin, La rente
d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
des assurances, SZS 1990, p 255s.).
In questo
ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non
qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale -
entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza
oppure altre attività fisiche. (P. Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid.
4a).
Nella
sentenza non pubblicata del 3 febbraio 1999 in re INSAI c. H. e H. c. INSAI,
prodotta dall’INSAI sub doc. F2, la nostra Corte federale ha tuttavia precisato
che, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica intervenuta, il mercato del
lavoro accessibile a questi assicurati non è limitato soltanto a tali attività.
Nell’industria e nell’artigianato, i lavori manuali, che richiedono l’impiego
della forza fisica, sono sempre più eseguiti da macchine mentre acquistano
sempre più importanza le funzioni di sorveglianza (RCC 1991, p. 321; STFA
23.5.1995
in re G.; STFA 31.7.1996 in re S.). Anche in questo ambito, vi sono
dunque aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come
pure nel settore delle prestazioni di servizio.
In casu
non va approfondita la questione di sapere se le attività menzionate dall’CO 1
sono esigibili o meno dall’assicurato alla luce della sua formazione scolastica
e professionale, poiché comunque le DPL dell'CO 1 non possono essere utilizzate
per determinare il reddito da invalido (cfr. ad esempio, in questo senso, RAMI
2004.
pag. 284, STFA del 31 ottobre 2003 nella causa A., U 15/02, consid. 4.2;
STFA del 26 febbraio 2004 nella causa Schweizerische Unfallversicherungsanstalt
c/ M., U 208/02, consid. 3.1. oltre a numerose altre sentenze pubblicate nel
sito internet dell'Alta Corte).
Alla luce
della giurisprudenza di cui alla DTF 129 V 472ss., le cinque DPL
prodotte in causa sono, in effetti, numericamente sufficienti.
Nondimeno,
con riferimento all'esigenza di rappresentatività della DPL e dei dati
salariali ad essa connessi, l'assicuratore infortuni convenuto ha omesso di
fornire informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in
linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul
salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
2.14
In concreto,
in ossequio alla più recente giurisprudenza federale, occorre dunque, in
assenza di dati salariali concreti, basarsi sui valori statistici e,
concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2002
(l'ultima edizione disponibile), edita dall'Ufficio federale di statistica.
Conformemente
alla prassi di questa Corte, secondo cui la priorità deve essere attribuita ai
valori statistici regionali (rispetto a quelli raccolti a livello nazionale, cfr.
consid. 2.12.), tornano applicabili i dati afferenti al Ticino contenuti nella
tabella TA13, contrariamente a quanto effettuato dall’istituto assicuratore
convenuto, che ha applicato la TA1, relativa ai dati nazionali (cfr. doc. A1).
Orbene -
utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio
federale di statistica - il ricorrente, svolgendo nel 2002 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato ticinese (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,
cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'098.--.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 11-2004, p. 86), esso ammonta a fr.
4'272.16 mensili oppure a fr. 51'265.92 per l'intero anno (fr. . 4'272.16 x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio
1999.
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali per il 2003 (cfr. tab. B 10.3,
pubblicata in La Vie économique, 12-2004, p. 95) si ottiene, per il
2003, un reddito annuo di fr. 51'983.64.
In
ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le
circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere
ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr.
DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L'importo
ritenuto dall'assicuratore LAINF convenuto a titolo di reddito da invalido, 41’860.60
(cfr. doc. 105; consid. 2.13.), è inferiore di circa il 20% rispetto al
dato che è scaturito dall'applicazione della tabella TA13.
Il TCA
concorda con tale quantificazione (in questo contesto cfr. DTF 126 V 75 e SVR
2002.
IV 19, p. 57ss.), che tiene, peraltro, conto delle specifiche circostanze
del caso concreto, ivi compresa l’età dell’assicurato, come dallo stesso
richiesto (cfr. doc. V, consid. 1.5.).
Del
resto, il TFA, in una sentenza del 27 gennaio 2003 nella causa G., U 245/02, ha
ammesso una identica deduzione globale, nel caso di un'assicurata, nata nel
1946, di nazionalità straniera e al momento del sinistro attiva
professionalmente presso il servizio di pulizia di una ditta, che, a causa del
danno infortunistico, era stata giudicata in grado di esercitare a tempo pieno
un'attività a carico variabile, non comportante l'assunzione di posizioni
gravose per il rachide e con limitazione a pesi leggeri e all'utilizzo di
utensili fini.
In una
sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa L., U 107/03, ha ammesso una deduzione
globale del 10%, trattandosi di un assicurato frontaliere, nato nel 1945 e di
professione guardiano di animali, che, a causa del danno infortunistico
all'occhio sinistro, era stato giudicato in grado di svolgere a tempo pieno
professioni sostitutive non necessitanti di una vista stereoscopica.
In conclusione,
il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i 41’860.60 (fr.
51'983.64 decurtati del 20%) al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se
non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 48’990.-- (cfr. doc. 102; consid.
2.10
) - risulta essere del 14.55%, arrotondato al 15% secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11
pag. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 pag. 44 in cui il TFA ha stabilito che
la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato
aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per
difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole
applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si
estende a decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state
emanate prima della pubblicazione della sentenza in questione).
L'Istituto
assicuratore convenuto ha riconosciuto all'assicurato una rendita di invalidità
del 15%, per cui il ricorso va respinto.
2.15
Nel ricorso
l'assicurato ha postulato la rifusione delle spese sostenute (cfr. doc. I; V).
In primo
luogo va rilevato che l’assicurato non ha diritto a ripetibili in quanto
soccombente.
In
secondo luogo, per quanto riguarda i costi a cui il ricorrente ha dovuto far
fronte per l’allestimento della perizia di parte del 10 febbraio 2004 del Prof.
Dr. __________ (cfr. doc. 116), occorre segnalare che, a prescindere dalla
questione della tempestività o meno della richiesta di rimborso – visto che
tale referto peritale era già stato allegato all’opposizione, peraltro silente
relativamente alla rifusione delle relative spese (cfr. doc. 116) – tale costo
non può in ogni caso essere posto a carico dell’CO 1.
Al
riguardo è utile rilevare che nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 182, p.
47s., il TFA ha stabilito che, se i fatti medici possono essere accertati in
modo convincente solo sulla base delle risultanze di un referto prodotto
dall’assicurato, è lecito assimilare l’esame ordinato dall’assicurato ad una
perizia ordinata dall’assicuratore e, quindi, addossare a quest’ultimo i
relativi costi ai sensi dell’art. 57 OAINF.
In una
sentenza del 27 agosto 2001 nella causa S., U 17/01, la nostra Corte federale
ha condannato l'assicuratore infortuni ad assumere il costo di una perizia
medica prodotta dall'assicurato nel quadro della procedura di opposizione,
grazie alla quale era stato dimostrato che il tipo di esame esperito
dall'assicuratore non consentiva di mettere in rilievo i reali disturbi
accusati dall'assicurato e provocati da una importante lesione muscolare,
precisando segnatamente che:
"
(…) si deve ritenere che l'interessato, per
tutelare al meglio i propri diritti (DTF 115 V 63 consid. 5d), era di fatto
obbligato a provocare nuove indagini, maggiormente approfondite, che
permettessero di documentare e rendere oggettivabili i disturbi da lui
realmente percepiti - e fatti effettivamente correlare dal perito giudiziario
alla diagnosi da lui riscontrata -, ma di fatto negati dall'amministrazione,
che ancora in sede di decisione su opposizione riteneva che "dal lato
oggettivo, l'opponente non presenta alcuna lesione posttraumatica di
significato clinico" e che la lieve irregolarità del tendine riscontrata
non poteva causare alcun disturbo.
Ne consegue pertanto che il rapporto 23 dicembre
1998, nonché il complemento 14 aprile 1999 del dott. X. devono essere ritenuti
perlomeno necessari ai fini di un convincente accertamento dei fatti medici ai
sensi della citata giurisprudenza (consid. 2). Per gli esiti del presente
giudizio non può invece costituire motivo di rilievo il fatto che il perito
giudiziario, a posteriori - dopo avere cioè disposto le opportune ricerche -,
sia giunto alle medesime conclusioni dell'CO 1 in merito alla sopravvenuta
stabilizzazione dello stato valetudinario e alla capacità lavorativa
dell'assicurato."
(STFA
succitata, consid. 4c)
Inoltre
in una sentenza del 21 ottobre 2003 nella causa M. (U 282/00), pubblicata in
RAMI 2004 U 503 pag. 186 segg., Il TFA ha stabilito che conformemente al
principio generale del diritto processuale, secondo il quale una parte
indipendentemente da un’eventuale vincita della causa deve assumersi le spese
che ha causato inutilmente o in modo colposo (RCC 1989 p. 290 cons. 3), le
spese di una perizia commissionata dall’assicurato stesso devono essere assunte
dallCO 1, anche se è la parte vincente in causa, se è possibile accertare il
fatto medico in modo concludente solo in base al risultato dell’analisi
presentato nella procedura cantonale di ricorso e conseguentemente all’assicuratore-infortuni
deve essere imputato di aver violato l’obbligo, nel quadro del principio
inquisitorio, di accertare i fatti in modo sufficiente dal punto di vista
legale.
Questa
giurisprudenza è stata ripresa, nella sua sostanza, all'art. 45 cpv. 1 LPGA, il
quale prevede che, qualora l'assicuratore non abbia ordinato alcun
provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti erano
indispensabili per la valutazione del caso oppure se fanno parte di prestazioni
accordate successivamente (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo
2003, art. 45 N. 11s., p. 456s.).
Nella
concreta evenienza, il TCA rileva che l'CO 1 per accertare la sua esigibilità
lavorativa, ha sottoposto l’assicurato alla visita del medico __________, che
del resto ha controllato il ricorrente a più riprese a partire dal mese di
ottobre 2002 (cfr. doc. 13, 15, 25, 88).
Inoltre
l’assicuratore LAINF convenuto ha predisposto delle visite presso il PD Dr. med.
__________, il quale, il 17 febbraio 2003, ha pure operato l’assicurato.
L’ultimo controllo ha avuto luogo il 12 agosto 2003 (cfr. doc. 86, 41, 70, 82,
53).
La
perizia eseguita dal Prof. Dr. __________ non ha condotto a nuovi risultati. La
situazione, a livello dell'esigibilità lavorativa, era infatti già stata
chiarita. Lo specialista di __________, come visto, ha, altresì, valutato la
stato di salute dell’assicurato complessivamente considerando anche i fattori
squisitamente morbosi (cfr. consid. 2.7., 2.9.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- In quanto
ricevibile, il ricorso è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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