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Decisione

35.2004.37

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 luglio 2005Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

I 133/04, consid. 1.2.; STCA del 21 marzo 2005 nella causa C., 35.2004.99).

Dall’altro,

non si può fare capo alla revisione processuale per rimediare a omissioni di una

parte. La revisione processuale va esclusa nel caso di un assicurato che se

avesse fatto uso della diligenza che si poteva da lui ragionevolmente

pretendere, sarebbe stato in grado d'invocare già nella procedura di opposizione

e di ricorso le circostanze addotte nella domanda di revisione

(cfr. SVR 2003 IV Nr. 10 pag. 28; DTF 111 Ib 210).

In casu

nell’opposizione del 13 novembre 2003 (cfr. Fascicolo atti 1: doc. 158) e nel

ricorso al TCA del 10 maggio 2004 non sono stati allegati fatti e prove che non

avrebbero potuto essere addotti con un’eventuale impugnativa diretta contro la

decisione su opposizione del 10 aprile 2003.

La

perizia allestita dal Dr. __________, primario del reparto di ortopedia e

traumatologia della __________ di __________, allegata all’opposizione del 13

novembre 2003, è infatti datata 27 gennaio 2003 (cfr. Fascicolo atti 1: doc. 158).

Il certificato del Dr. __________, peraltro non specialista nel settore in

questione, ossia quello ortopedico, bensì in tisiologia e nelle malattie

dell’apparato respiratorio, benché porti la data dell’11 dicembre 2003, attesta,

poi, un’inabilità dal luglio 2002 (cfr. Fascicolo atti 1: doc. 163). Il medico,

pertanto, doveva aver già visitato il ricorrente precedentemente alla decisione

su opposizione del 10 aprile 2003 rimasta incontestata. Questi due documenti

sono stati annessi pure al ricorso del 10 maggio 2004 (cfr. doc. I).

2.2. Il TCA deve

poi esaminare se la pretesa ricorsuale concernente l’IMI sia da ritenere o meno

ricevibile.

Nella DTF

119 V 347ss., la nostra Corte federale ha statuito che l'obbligo di articolare

le censure vale, di principio, anche nella procedura d'opposizione, di modo

che, nella misura in cui la decisione non è oggetto di impugnativa nella

procedura di opposizione e non è riesaminata d'ufficio, essa passa parzialmente

in giudicato. Queste le considerazioni sviluppate dal TFA:

"

Das Einspracheverfahren gemäss Art. 105 Abs. 1

UVG gehört nicht zur steitigen Verwaltungsrechtspflege im eigentlichen Sinn,

weist jedoch wesentliche Elemente eines streitigen Verfahrens auf (BGE 117 V

409 Erw. 5b). Auch stellt die Einsprache nicht bloss ein Wiedererwägungsgesuch

(vgl. Botschaft zum UVG vom 18. August 1976, Separatausgabe S. 85. sowie

MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht S. 610), sondern eine

rechtsmittelmässige Anfechtung der Verfügung dar (GYGI, a.a. O. S. 33). Es ist

im Sinne des Rügeprinzips daher auch im Einspracheverfahren in erster Linie

Sache des Versicherten, den zu überprüfenden Gegenstand zu bestimmen. SUVA oder

Privatversicherer haben die Streitige Verfügung in der Regel nur insoweit zu

überprüfen, als sie angefochten ist und aufgrund der Parteivorbringen oder

anderer sich aus den Akten ergebender Anhaltspunkte Anlass zur Überprüfung

besteht. Hieran ändert nichts, dass der Einspracheentscheid an die Stelle der

vorgängig erlassenen Verfügung tritt (auch soweit er diese iediglich bestätigt)

und Anfechtungsgegenstand des nachfolgenden Beschwerdeverfahrens allein der

Einspracheentscheid bildet (RKUV 1992 Nr. U 152 S. 199 Erw. 3b, 1991 Nr. 86 S.

94, 1988 Nr. U 38 S. 104).

Damit wird lediglich gesagt, was nach Art.

106 Abs. 1 UVG Anfechtungsgegenstand im kantonalen Beschwerdeverfahren bildet

(vgl. RKUV 1991 Nr. U 86 S. 94). Dagegen ergibt sich hieraus nicht, dass der

Einspracheentscheid die angefochtene Verfügung stets als Ganzes ersetzt und der

Versicherungsträger auf Einsprache hin sämtliche durch die primär ergangene

Verfügung geregelten Rechtsverhältnisse (auch soweit sie mit der Einsprache

nicht angefochten wurden) zu überprüfen und hierüber neu zu entscheiden hätte.

Die genannte Rechtsprechung ist somit in dem Sinne zu verdeutlichen, dass der

Einspracheentscheid die angefochtene Verfügung nur im Umfang des durch die

Einsprache bestimmten Streitgegenstandes und der effektiv neu beurteilten

Rechtsverhältnisse ersetzt. Dementsprechend schliesst das Einspracheverfahren

eine Teilrechtskraft der Verfügung, soweit sie unangefochten geblieben ist,

nicht aus, in welchem Sinn das Eidg. Versicherungsgericht bereits in den nicht

veröffentlichten Urteilen G. vom 7. Mai 1991 (vgl. dazu Rechtsprechungsbericht

der SUVA, 1991, Nr. 2) und V. vom 27 Juli 1992 entschieden hat. Soweit das

Gericht im ebenfalls unveröffentlichten Urteil De G. vom 19. August 1992 etwas

anderes gesagt hat, kann daran nicht festgehalten werden."

In una sentenza pubblicata in RAMI 1999 U323, p. 98s., il TFA ha avuto modo di precisare che, anche se

la richiesta nella procedura d'opposizione non si riferisce espressamente

all'indennità per menomazione dell'integrità, la prima decisione non può

crescere in giudicato su questo punto, qualora l'oggetto principale del litigio

(diritto alla rendita d'invalidità) sollevi delle questioni di causalità.

Il

TCA constata che tale situazione non si riscontra nel caso concreto.

Con

giudizio del 10 ottobre 2001 nella causa C., U 217+225/00 l'Alta Corte ha

confermato una precedente sentenza del TCA, in cui la pretesa ricorsuale

concernente l'IMI è stata ritenuta irricevibile, in quanto, relativamente a

questo punto, la decisione formale era cresciuta in giudicato, non essendo

stata oggetto di impugnazione nella procedura di opposizione. In particolare la

nostra Massima Istanza ha rilevato:

"

(…) Dagli atti all'inserto, in particolare dal

verbale di opposizione 11 agosto 1999 e dallo scritto del successivo 30 agosto,

non emerge in effetti il benché minimo indizio che possa lasciar supporre

l'inten- zione dell'assicurato di contestare, oltre all'entità della rendita

d'invalidità, anche quella dell'indennità per menomazione all'integrità

riconosciutagli con il provvedimento originario dell'INSAI. Alla luce della

giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 119

V 347, il giudice cantonale ha quindi rettamente stabilito - senza tuttavia

menzionarlo espressamente nel dispositivo - che la pretesa ricorsuale

concernente l'indennità per menomazione all'integrità fosse da considerare

irricevibile. Il giudizio di primo grado merita in tal punto conferma. A ciò

nulla mutano le considerazioni nel ricorso di diritto amministrativo

dell'assicurato." (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa C., U

217+225/00, consid. 2.b)

Nel caso

di specie dall'opposizione del 13 novembre 2003 risulta quanto segue:

"

(...)

Il signor RI 1 risulta abile solo in misura parziale,

motivo per cui una perdita di salario dovuta all'infortunio sussiste dal giugno

2002.

Anche in base alla perizia redatta dal Dr. __________

si evince che l'assicurato ha delle conseguenze dovute all'infortunio che non

gli hanno permesso di avere un'abilità lavorativa al 100%.

A nostro parere si dovrebbe riesaminare la

pratica in oggetto, eventualmente facendo capo ad una nuova perizia medica e

valutare l'effettiva capacità lavorativa e stabilire se il nostro assistito

abbia diritto ad un'eventuale rendita da parte vostra o a prestazioni di

indennità giornaliera a suo tempo sospese.

Uno scapito economico e l'aver dovuto cambiare

datore di lavoro determinano un diritto dell'assicurato alle vostre

prestazioni, visto il danno economico causato dall'infortunio. (...)."

(Doc. 158)

Attentamente

esaminato tale atto, questa Corte constata come anche nel caso presente non vi

sia il benché minimo indizio che possa lasciar supporre che l'assicurato abbia

inteso contestare, oltre alla mancata assegnazione di una rendita di invalidità,

anche il rifiuto di accordargli un’indennità per menomazione dell'integrità deciso

con il provvedimento del 15 ottobre 2003.

In simili

condizioni, il TCA non può che considerare la decisione formale del 15 ottobre

2003 - relativamente all'IMI - passata in giudicato.

Anche su

questo punto il ricorso presentato dall'assicurato è, pertanto, irricevibile.

Nel

merito

2.3. Da quanto

esposto sopra risulta che l’oggetto della lite è, quindi, unicamente

circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato o meno a negare

all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità in relazione

all’infortunio del mese di ottobre 1995 (cfr. consid. 2.1.).

2.4. Il 1° giugno

2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione

Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,

dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in

particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza

sociale (art. 8 ALC).

Indipendentemente

dall'applicabilità temporale dell'ALC alla presente fattispecie (cfr. DTF 128 V

317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03,

consid. 5), i presupposti materiali per stabilire il grado di invalidità si determinano

in ogni caso secondo il diritto svizzero. Infatti, anche a seguito dell'entrata

in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14

giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai

lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si

spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II

ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa D., U

271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del Regolamento, le

prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un infortunio sul lavoro,

può anche richiedere nel territorio dello Stato competente - vale a dire dello

Stato membro sul cui territorio si trova l'istituzione competente (art. 1 lett.

q del Regolamento) - sono erogate dall'istituzione competente secondo le

disposizioni della legislazione di tale Stato come se l'interessato risiedesse

in quest'ultimo.

Orbene,

l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i

del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è

l'CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad

esercitare un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di

conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett a

Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03,

consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).

Donde

l'applicabilità dell'ordinamento svizzero per la determinazione del grado

dell'invalidità.

2.5. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose

disposizioni contenute nella LAINF.

A

differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano

immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr.

25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03;

STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003

nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF

117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316 consid.

3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto delle

assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si è

realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF

129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr.

3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).

Nella DTF

130 V 445ss., la nostra Corte federale ha precisato che per l'esame relativo

all'eventuale insorgenza di un diritto a prestazioni durevoli, in particolare a

una rendita dell'assicurazione per l'invalidità, già

prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali

sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile

l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto

giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre

2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente ordinamento,

mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove norme.

Posto che

il medesimo principio si applica anche in materia di assicurazione contro gli

infortuni (cfr., ad esempio, STFA del 7 ottobre 2004 nella causa P., U 205/04,

consid. 2.1), nel caso di specie, visto che l’eventuale diritto alla rendita di

invalidità sarebbe insorto nel mese di febbraio 1999, al momento della chiusura

del caso (cfr. Fascicolo atti 1: doc. 153; consid. 1.4.), il relativo esame

dovrà avvenire, per il periodo sino al 31 dicembre 2002, in base alle

disposizioni della vLAINF e, successivamente, secondo le norme della LPGA.

Tale

questione ha invero uno scarso significato pratico, nella misura in cui,

secondo il TFA, le definizioni di incapacità al lavoro, d’incapacità al

guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, così come la determinazione del

grado di invalidità (nel caso di assicurati che esercitano un’attività

lucrativa) corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione

contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza (cfr. RAMI 2004 U

529, p. 572ss., consid. 1.4).

2.6. Rendita

di invalidità

2.6.1. Definizione

dell'invalidità

Giusta

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Da parte

sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito

che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

Due sono

dunque di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso

causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.6.2. Commisurazione

dell'invalidità

Giacché

il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione

causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la

seconda.

L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del

18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a

causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità

i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di una danno

alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

2.6.3

Nel caso di

specie l’CO 1 ha negato all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità,

in quanto il discapito economico dovuto al cambiamento di datore di lavoro -

dalla __________ alla __________ - verificatosi nel mese di aprile 1995 è del

4.

% (cfr. doc. A1).

Il ricorrente,

dal canto suo, ha postulato il riconoscimento di una rendita di invalidità,

visto che egli è incapace al lavoro al 50% dal luglio 2002 (cfr. doc. I;

consid. 1.7.).

Come

esposto sopra (cfr. consid. 2.1.), la decisione su opposizione emessa dall’CO 1

il 10 aprile 2003, che ha confermato il provvedimento formale del 31 maggio

2002.

con cui è stato posto termine alle prestazioni di corta durata dal 30

giugno 2002 (cfr. Fascicolo atti 1: doc. 137), è cresciuta in giudicato

incontestata.

E’,

pertanto, un punto fermo il fatto che il sinistro del mese di ottobre 1995 alla

gamba destra è stato chiuso nel mese di febbraio 1999 (cfr. Fascicolo

atti 1: doc. 153).

Di

conseguenza, va valutato se al momento della chiusura del caso nel 1999

l’assicurato presentava un’invalidità a seguito dell’evento traumatico del

1995.

Nella

concreta evenienza l’assicurato, il 26 ottobre 1995, in sella alla sua moto, è

rimasto vittima di un incidente della circolazione, dal quale ha riportato la

lesione dei tendini del muscolo extensorum digitorum IV e V e del muscolo

tibiale posteriore, nonché una lesione complessa del ginocchio destro (cfr.

Fascicolo atti 1: doc. 1, 2, 6).

La

risonanza del 16 novembre 1995 ha, in particolare, messo in luce la rottura

parziale del legamento crociato posteriore del ginocchio destro (cfr. Fascicolo

atti 1: doc. 8).

Il 6

maggio 1997 l’insorgente è stato sottoposto a una tenolisi aperta tibiale

posteriore e raffia dell’apparato legamentario mediale della caviglia destra

dopo artroscopia diagnostica senza lesioni cartilaginee e a un’artroscopia

diagnostica e a un’osteotomia di valgizzazione della tibia presso la clinica

universitaria di __________ (cfr. Fascicolo atti 1: doc. 47-51).

Per

quanto riguarda l’esigibilità lavorativa, dal rapporto relativo alla visita

medica circondariale del 3 febbraio 1999 emerge che:

"

(...)

A decorrere dal 4 febbraio 1999 il paziente viene

ritenuto abile al lavoro nella misura completa. L'assenza di impedimenti in

qualità di gruista/macchinista era a suo tempo già stata attestata nel referto

del 29 settembre 1998. Al fine di permettere un progressivo reinserimento del

paziente nel processo lavorativo con aumento graduale del carico in seguito al

lungo periodo di inabilità lavorativa, veniva temporaneamente attestata ancora

un'incapacità parziale del 50%. Dopo un periodo di 4 mesi ritengo di riflesso

esigibile pure una ripresa del lavoro nella misura completa anche nelle

attività accessorie, rispettivamente marginali richieste dal proprio lavoro e

non direttamente attinenti alla guida del veicolo da cantiere."

(Doc. 96)

Nel

referto della clinica universitaria ortopedica di __________, attinente alla

visita del 18 ottobre 1999, è per contro stato indicato:

"

(...)

3.

Eine

volle Arbeitsfähigkeit als Traxführer und Lastwagenchauffeur ist unter den

Beschwerden des Patienten nicht gegeben. Die Beschwerden sind so, dass sie

einen deutlichen Leidensdruck hervorrufen. Die kurze Gehdistanz schränkt die

Aktivität sowohl im täglichen Leben beruflich wie auch privat ein. Sport kann

nicht mehr ausgeführt werden. Eine leichtere Tätigkeit mit eingeschränkter

Gehstrecke, keinem Heben von schweren Lasten, keinem Gehen auf unebenem Gelände

würde dem Patienten besser dienlich sein. Dabei könnte die Arbeitsfähigkeit auf

vollem Niveau eher gewährt werden. In seinem doch harten Beruf, ist eine

Reduktion um 25% auf die Dauer nicht umgänglich. (...)." (Doc. 118)

Dalla

documentazione agli atti si evince, inoltre, che l’assicurato, sino all’incidente

dell’ottobre 1995, è stato attivo presso la __________, ditta che si occupa di

pavimentazioni, quale traxista-autista (cfr. Fascicolo atti 1: doc. 1), e

meglio egli era occupato come macchinista. Il suo compito era suddiviso tra il

guidare il trax e veicoli di cantiere (50%) ed espletare attività manuali (50%;

Fascicolo atti 1: doc. 151).

Dal

verbale di una telefonata intercorsa tra l’ispettore __________ e la __________,

il 17 aprile 2003, risulta che, siccome successivamente al sinistro del 1995

l’assicurato non era più in grado di svolgere le mansioni di manovalanza, di

comune accordo il rapporto di lavoro è stato sciolto con effetto dal 10 aprile

1999.

(cfr. Fascicolo atti 1: doc. 150, 151).

Nel mese

di aprile 1999 l’assicurato è stato assunto dalla __________ essenzialmente

come autista-macchinista e aiuto magazziniere per lavori di riordino (cfr.

Fascicolo atti 1: doc. 120, 121).

Dal rapporto

di un colloquio intercorso il 19 gennaio 2000 tra l’ispettore __________ e il

direttore di tale ditta è emerso:

"

(...)

Come autista deve guidare un automezzo con

ribalto del carico. Per il resto deve guidare macchine di cantiere come bagger

- Menzi Muck, Pel Job ecc. Ha dimostrato buone doti come macchinista. In

magazzino asseconda il fratello del titolare (pure lui portatore di postumi di infortunio)

in lavori di riordino ecc.

Solo verso luglio 99 venne distaccato per

eseguire lavori di pura manovalanza ed allora il signor RI 1 gli riferì di non

essere in grado di fare lavoro di tal genere (se ben ricorda si trattava di

fare uno scavo a mano). Fu in tale occasione che gli disse che se non era

dispensato da queste attività avrebbe dovuto rinunciare all'impiego. Si è

quindi cercato di evitargli lavori di questo genere.

Per quanto riguarda il rendimento si può

affermare che per le attività che deve svolgere è buono o perlomeno entro

limiti accettabili. La ditta dispone di un'autista fisso e di 1 baggerista

fisso, lui subentra secondo necessità. In pratica fa un po' il

"jolli". Certo che se subentrassero ulteriori difficoltà fisiche e se

si verificasse una diminuzione del lavoro (ciò che non dovrebbe essere per

l'anno in corso), uno dei primi ai quali non si potrebbe garantire il posto di

lavoro sarebbe il signor RI 1.

È stato assunto con un salario di fr. 23.-- orari

(vedere scheda). Si tratta di un salario che corrisponde alle sue prestazioni.

È leggermente inferiore a quello del signor __________ (autista - macchinista)

che è di fr. 23.55 ed a quello del macchinista fisso che è di 24.30. Nel

fissare il salario al signor RI 1 non si è comunque tenuto conto di eventuali

impedimenti fisici dei quali peraltro la ditta non era a conoscenza."

(Doc. 121)

Nel corso

del mese di marzo 2000 il ricorrente è divenuto nuovamente inabile al 100% al

lavoro a seguito dell’infortunio subito alla schiena il 1° marzo 2000 (cfr.

Fascicolo atti 2: doc. 1, 2; consid. 1.2.).

In simili

circostanze, questa Corte, in applicazione del

principio della probabilità preponderante usualmente applicato dal giudice

delle assicurazioni sociali (cfr.

RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA 29 gennaio 2003

nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99;

STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000

nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98,

consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag.

106.

consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag.

468.

consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113

V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b;

Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler

Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32), deve concludere che

l’assicurato, nonostante le sequele infortunistiche del 1995 e malgrado le

attestazioni dei medici della Clinica universitaria ortopedica di __________ il

18.

ottobre 1999 (cfr. doc. 118), era in grado di svolgere a rendimento completo

la sua precedente attività di macchinista, ad eccezione dei lavori di

manovalanza più pesanti.

2.6.4

Il TCA rileva,

inoltre, che la vertenza può venire risolta senza fare riferimento a dati

statistici.

Al

riguardo va rilevato che una delle condizioni necessarie affinché la perdita di

guadagno concreta possa essere considerata perdita di guadagno computabile, è

quella che l'interessato eserciti un'attività ragionevolmente esigibile nella

quale si deve ritenere che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua

(cfr. RAMI 1991 U130, p. 270ss. consid. 4a). Questa condizione è espressione

del principio generale del diritto delle assicurazioni sociali che obbliga

l'assicurato ad intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente

preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue

affezioni invalidanti (DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF

115.

V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3).

Il TFA ha

avuto modo di esplicitamente riconfermare tali concetti in una sentenza del 9

maggio 2001 nella causa D., I 147/01:

"

b) In una recente sentenza, questo Tribunale ha

ribadito che di principio il reddito da invalido va determinato sulla base

della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca una paga sociale

("Soziallohn"; DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti ivi citati).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato

non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da

invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b;

Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo

1995, pag. 215)."

(STFA succitata, consid. 2b)

Questi

concetti sono ancora stati ribaditi dalla nostra Corte federale, ad esempio, in

una sentenza del 22 aprile 2003 nella causa P., U 334/02, consid. 4.1.:

"

(…).

Lorsque l'activité exercée après la survenance de

l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail

résiduelle de l'assuré, ce dernier peut être tenu de quitter son poste de

travail, voire d'abandonner son entreprise au profit d'une activité plus lucrative

(arrêt A. du 10 décembre 2001, U 74/ 01; RCC 1983 p 246)."

In

concreto, il ricorrente, presso la __________, ha potuto sfruttare al massimo

la propria restante capacità di lavoro.

Come

visto al considerando precedente, presso tale ditta egli ha potuto espletare

attività nelle quali è pienamente abile quali l’autista-macchinista e mansioni

di riordino, mentre sono stati evitati lavori di pura manovalanza.

Il datore

di lavoro ha, del resto, indicato che l’insorgente svolgeva questi compiti con

rendimento buono o perlomeno entro limiti accettabili. Inoltre il salario

orario di fr. 23.-- corrispondeva alle sue prestazioni (cfr. Fascicolo atti 1:

doc. 121).

2.6.5

Dalle tavole

processuali emerge che l'Istituto assicuratore convenuto ha determinato il reddito

da non invalido sulla base di informazioni direttamente raccolte presso

l'ex datore di lavoro dell'assicurato, la __________, nel mese di marzo 2003

(cfr. Fascicolo atti 1: doc. 149, 152).

L’insorgente

avrebbe guadagnato, nel 1999 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI

2002.

U 467, p. 511ss.), qualora non fosse rimasto vittima dell'infortunio del

mese di ottobre 1995, un importo di fr. 55’274.--/anno, così come indicato

dall'CO 1 nella decisione su opposizione dell’11 febbraio 2004 (cfr. doc. A1) e

mai contestato dall’insorgente.

2.6.6

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, come esposto sopra (cfr.

consid. 2.6.4.), si può fare capo al guadagno concreto conseguito dal

ricorrente presso la __________ a partire dal mese di aprile 1999.

Dagli

atti emerge che nel 1999 il salario percepito dall’assicurato, calcolato su un

anno, ammontava a fr. 52'608.-- (cfr. Fascicolo atti 1: doc. 121, 152). Nemmeno

in relazione a tale guadagno l’assicurato ha sollevato obiezioni particolari.

2.6.7

Il grado di

invalidità dell’assicurato - determinato confrontando i fr. 52'608.--,

percepiti successivamente al cambiamento di datore di lavoro a seguito

dell’infortunio dell’ottobre 1995 (cfr. consid. 2.6.6.), al reddito che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’evento traumatico citato,

e cioè fr. 55’274.--(cfr. consid. 2.6.5.) - risulta essere del 4.82%, come

d’altronde riconosciuto dall’CO 1 nella decisione su opposizione impugnata

(cfr. doc. A1, consid. 2.6.3.).

Tale

percentuale va arrotondata al 5% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130

V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12

pag. 44 in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata,

secondo la quale il risultato aritmeticamente esatto del grado di invalidità va

arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra espressa in

percentuale intera secondo le regole applicabili in matematica, è applicabile

immediatamente, nel senso che essa si estende a decisioni contestate che, dal

punto di vista temporale, sono state emanate prima della pubblicazione della

sentenza in questione).

Al consid.

2.6.1

è stato evidenziato che ai sensi dell’art. 18 LAINF ha diritto a una

rendita di invalidità l’assicurato invalido almeno al 10%.

Il limite

del 10% è, tuttavia, stato introdotto dalla modifica della LAINF del 15

dicembre 2000, in vigore dal 1° luglio 2001.

Precedentemente

a tale data, in un primo tempo, la prassi dell’Alta Corte, applicata fino alla

sentenza del 19 agosto 1996, pubblicata in DTF 122 V 335, prevedeva che un’invalidità

minima - inferiore al 10% - non fondava il diritto a una rendita (cfr. RAMI

1988.

pag. 230 U 48; Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della

sanità in merito all’iniziativa parlamentare: invalidità inferiore al 10%, in

FF 2000 pag. 1187).

In un

secondo tempo, il TFA, attenendosi a un suo precedente giudizio pronunciato

nell’ambito dell’assicurazione militare (cfr. DTF 120 V 368), ha, tuttavia,

deciso, nella DTF 122 V 335, che il riconoscimento di un grado di invalidità

inferiore al 10% non escludeva a priori il versamento di una rendita

permanente.

E’ stata,

comunque, lasciata insoluta la problematica di sapere se in luogo del

precedente limite del 10% ne dovesse essere introdotto uno nuovo del 5%.

Dalla DTF

120.

V368, a cui rinvia la DTF 122 V 335, risulta però che per valutare se si

giustificava o meno l’assegnazione di una rendita inferiore al 10%, in

osservanza del principio inquisitorio, doveva essere esaminato, considerando il

dovere dell’assicurato di ridurre il danno e in particolare l’adattamento per assuefazione

esigibile dallo stesso, se persisteva una reale incapacità di guadagno.

In

applicazione della giurisprudenza stabilita in DTF 122 V 335, il TFA, in una

sentenza del 18 maggio 2000 nella causa M., U 129/98, a un assicurato che aveva

subito tre eventi traumatici negli anni 1985 e 1993 e la cui incapacità al

guadagno era influenzata sia dalle conseguenze infortunistiche che da

problematiche morbose, è stata assegnata una rendita di invalidità

dell’assicurazione contro gli infortuni del 6% a partire dal mese di ottobre

1994.

L’art.

118.

cpv. 5 LAINF, relativo alle disposizioni transitorie della LAINF, prevede

che se la pretesa è insorta prima dell’entrata in vigore della modifica del 15

dicembre 2000, la rendita di invalidità è concessa secondo il diritto

previgente.

In

proposito va segnalato che il TFA, in una sentenza del 30 marzo 2005 nella

causa T., U 337/04, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale, ha

stabilito che l’art. 118 cpv. 5 LAINF non può essere interpretato nel senso di

assegnare delle rendite di grado inferiore al 10% di invalidità in via di

revisione posteriore alla modifica di legge ad assicurati il cui diritto a una

rendita era sorto precedentemente.

In

concreto la nascita dell’eventuale diritto dell’assicurato a una rendita di

invalidità è da far risalire al febbraio 1999, ossia a una data antecedente

all’entrata in vigore del limite del 10%.

Trova,

perciò, applicazione l’art. 118 cpv. 5 LAINF appena citato e conseguentemente

il regime previgente al 1° luglio 2001.

Come

precisato precedentemente (cfr. consid. 2.5.), il giudice delle assicurazioni

sociali applica, del resto, di principio le norme di diritto materiale in

vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie rilevante (cfr. DTF 130

V 329; DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR

2003.

ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).

Nel mese

di febbraio 1999, come visto, la legge non prevedeva un grado minimo di

invalidità per il versamento di una rendita.

Inoltre

la prassi del TFA che aveva fissato il limite del 10% di invalidità per

beneficiare di una rendita era stata modificata dalla DTF 122 V 335, che non

escludeva aprioristicamente una rendita inferiore al 10%. Tale giurisprudenza

era ancora valida nel 1999. Essa torna, dunque, applicabile in casu.

Di

conseguenza l’assegnazione di una rendita inferiore al 10% non può essere

negata a priori al ricorrente.

Occorre

piuttosto esaminare se nonostante l’assuefazione e l’adattamento persiste una

reale incapacità di guadagno da parte dell’assicurato.

Lo stato

di salute dell’insorgente, per quanto riguarda la gamba destra, risulta

stazionario (l’instabilità del ginocchio e la sub-lussazione del tendine

peroneo lungo con i movimenti estremi sono state riconosciute dal medico di

circondario ancora nel 2001 e nel 2002; cfr. Fascicolo atti 1: doc. 132, 133,

136), per cui perdura la sua incapacità al guadagno.

A prescindere,

quindi, dalla circostanza che il TFA nella DTF 122 V 335 abbia lasciato aperta

la questione di sapere se doveva essere posto un nuovo limite del 5% sotto il

quale una rendita doveva essere negata, l’assicurato, che risulta essere

invalido al 5%, ha diritto a una rendita del 5% a decorrere dal mese di

febbraio 1999.

Per

inciso, in merito all’asserzione ricorsuale dell’assicurato secondo cui egli ha

presentato domanda per essere posto al beneficio di una rendita AI (cfr. doc.

I) - richiesta che dagli atti non risulta essere stata ancora evasa -, giova

segnalare che è irrilevante che l'AI riconosca un grado di invalidità più

elevato. Nell'ambito dell'AI, in effetti, ai fini della determinazione

dell'eventuale grado di invalidità, si tiene conto anche dei disturbi di

eziologia morbosa e non soltanto, come nel settore dell'assicurazione contro

gli infortuni, dei postumi dell'infortunio in relazione di causalità naturale e

adeguata con l'evento traumatico (cfr. STFA del 9 febbraio 2005 nella causa G.,

U 196/04, consid. 3.4.6.; STCA del 18 luglio 2003 nella causa V., 35.2003.17).

2.7

Per quanto

concerne un’ipotetica ripercussione economica di un eventuale peggioramento

delle condizioni della gamba destra nel corso del 2002 e la ricaduta

dell’infortunio dell’ottobre 1995 annunciata il 2 agosto 2004 (cfr. doc. 3

allegato a doc. IX; consid. 1.11.), va osservato che l’CO 1 non ha mai emesso

decisioni formali in merito.

Al

riguardo va ribadito che l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato

oggetto solo in presenza di una decisione emessa da un Istituto assicuratore

LAINF (cfr. SVR 2003 EL nr. 2; STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C.,

E., F., R., U 105/03, consid. 4; STFA del 19 novembre 2003 nella causa A., U

355/02, consid. 3; RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118

V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180,

DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.;

Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).

In una

sentenza del 12 marzo 2004 nella causa F., C 226/03, pubblicata in DTF 130 V

388, il TFA ha, inoltre, stabilito che, anche dopo l'entrata in vigore della

LPGA, che ha avuto luogo il 1° gennaio 2003, il rilascio di una decisione è una

condizione materiale necessaria per poter emanare un giudizio di merito nella

successiva procedura amministrativa o giudiziaria.

In

un'altra sentenza del 25 novembre 2004 nella causa M., G. e E., H 53/04,

pubblicata in SVR 2005 AHV Nr. 9, l'Alta Corte ha riaffermato il principio

secondo cui, salvo le eccezioni esplicitamente previste dalla legge, il TCA può

entrare nel merito del ricorso solo in presenza di una decisione su

opposizione.

Le

questioni relative all’eventuale peggioramento del 2002 e alla ricaduta del

2004.

esulano, pertanto, dalla presente vertenza.

L’CO 1 è

comunque invitato a pronunciarsi in merito.

2.8

Secondo

l'art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso

delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni.

L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo

l'importanza della lite e la complessità del procedimento.

La

disposizione transitoria dell'art. 82 cpv. 2 LPGA stabilisce poi che i Cantoni

devono adeguare la loro legislazione alla presente legge entro cinque anni a

partire dalla sua entrata in vigore. Fino a quel momento sono valide le

prescrizioni cantonali in vigore precedentemente (cfr. DTF 129 V 115).

Al

riguardo l'Alta Corte, in una decisione del 20 agosto 2003 nella causa B., C

56/03, ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

1.2

Neu verankert Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG für

sämtliche von diesem Gesetz erfassten Regelungsgebiete, einschliesslich die

Arbeitslosenversicherung (Art. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 1 AVIG in der seit

1.

Januar 2003 geltenden Fassung), einen Anspruch der obsiegenden Beschwerde

führenden Person auf Ersatz der Parteikosten. Nach der Rechtsprechung ist diese

geänderte prozessrechtliche Norm des Bundesrechts - im Unterschied zu den mit

dem ATSG geänderten materiellrechtlichen Vorschriften - ab dem Tag dessen

Inkrafttretens am 1. Januar 2003 sofort anwendbar geworden; vorbehalten bleiben

anders lautende Übergangsbestimmungen (BGE 129 V 115 Erw. 2.2, 117 V 93 Erw.

6b, 112 V 360 Erw. 4a; RKUV 1998 Nr. KV 37 S. 316 Erw. 3b; Urteil E. vom 20.

März 2003 [I 238/02] Erw. 1.2). Von den im ATSG enthaltenen Übergangsregelungen

ist allein Art. 82 Abs. 2 ATSG verfahrensrechtlicher Natur. Danach haben die

Kantone ihre Bestimmungen über die Rechtspflege diesem Gesetz innerhalb von

fünf Jahren nach seinem Inkrafttreten anzupassen; bis dahin gelten die

bisherigen kantonalen Vorschriften.

§ 28 Abs. 2 des Zuger Gesetzes über den

Rechtsschutz in Verwaltungssachen vom 1. April 1976

(Verwaltungsrechtspflegegesetz; Bereinigte Gesetzessammlung 162.1) sieht vor,

dass im Rechtsmittelverfahren der ganz oder teilweise obsiegenden Partei eine

Parteientschädigung nach Massgabe ihres Obsiegens zuzusprechen ist, ohne

einzelne Gebiete des Verwaltungs-, insbesondere des Sozialversicherungsrechts

hievon auszunehmen. Materiellrechtlich genügt die kantonale Regelung damit den

bundesrechtlichen Vorgaben des Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG. Hinsichtlich des

grundsätzlichen Anspruchs der obsiegenden Partei auf Parteientschädigung (auch)

im Arbeitslosenversicherungsprozess ist der zugerische Gesetzgeber mithin zu

keiner Anpassung des Verwaltungsrechtspflegegesetzes innert fünf Jahren

gehalten, womit der übergangsrechtliche Art. 82 Abs. 2 ATSG hier - wovon im

vorliegenden Fall auch die Vorinstanz ausgegangen ist - keine eigenständige

Rechtswirkung entfaltet, die

der sofortigen Anwendbarkeit des Art. 61 lit. g

Satz 1 ATSG entgegenstünde. (…)."

(cfr. STFA del 20 agosto 2003 nella causa B., C 56/03, consid. 1)

Secondo

l'art. 22 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (LPTCA), il ricorrente che vince la causa ha diritto nella

misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi

e delle spese di patrocinio (cpv. 1). L'importo delle ripetibili è determinato

in relazione alla fattispecie ed alla difficoltà del processo, senza tener

conto del valore litigioso (cpv. 2).

Ora,

visto il tenore dell'art. 22 LPTCA suenunciato e alla luce della giurisprudenza

federale appena illustrata, anche nel nostro Cantone, la regolamentazione

cantonale non deve essere adeguata all'art. 61 lett. g LPGA, in quanto conforme

a quest'ultimo (cfr. DTF 130 V 320 consid. 2.1.).

Va

inoltre ricordato che, di regola, le ripetibili sono assegnate al ricorrente

vincente in causa e rappresentato da un'organizzazione sindacale (DTF 122 V

278; STFA non pubblicata dell'8 luglio 1997 nella causa D., I 73/96; STFA non

pubblicata 3 febbraio 1998 nella causa M.P., I 7/97; STFA non pubblicata del 30

settembre 1998 nella causa A.C.F.R., I 462/97 e STFA non pubblicata del 13

gennaio 2000 nella causa K.K., U 284/99 circa il diritto a ripetibili della

persona cognita in materia), anche in assenza di una esplicita richiesta (DTF

118.

V 139).

Al

proposito, il Tribunale Federale, nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 11, ha

avuto occasione di ricordare che:

"

Dans un arrêt du 12 juillet 1996 (ATF 122 V 278),

le Tribunal fédéral des assurances a changé sa jurisprudence en matière de

droit aux dépens. Il a jugé qu'une partie représentée par l'Association suisse

des invalides (ASI) et qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de

dépens, tant pour la procédure de recours fédérale (ATF 122 V 280 consid.

3e/aa) que pour la procédure cantonale (VSI 1997 p. 36 consid. 5). A cette

occasion, la Cour de céans a laissé indécis le point de savoir si cette

réglementation est applicable lorsque d'autres organismes offrent une

représentation qualifiée aux assurés (ATF 122 V 280 consid. 3e/bb).

Selon la jurisprudence, peuvent également prétendre

des dépens les assurés qui sont représentés par le Service juridique de la

Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (SVR 1997 IV n° 110 p.

341), Pro infirmis (arrêt non publié K du 30 avril 1998), l'Union Helvetia

(arrêt non publié B. du 3 février 1995), le Syndicat industrie et bâtiment

(arrêt non publié S. du 18 octobre 1982), un médecin (consid. 7 non publié de

l'arrêt ATF 122 V 230), la rédaction du Schweizerischer Beobachter (arrêt non

publié H. du 15 février 1999), le Patronato INCA (arrêt non publié G. du 19

novembre 1998), CARITAS (arrêt non publié P. du 28 mai 1998), diverses

communautés de travail de malades et d'invalides (consid. 4 non publié dans

Praxis 1998 n° 59 p. 374; arrêts non publiés S. du 28 novembre 1989 et H. du 7

mars 1986), l'avocat d'une assurance de protection juridique (arrêt non publié

H. du 27 janvier 1992), le Centro Consulenze (arrêt non publié F. du 6 avril

1990) et l'association Schweizerische Multiple Sklerose (arrêt non publié S. du

3.

février 1999)."

In simili condizioni, visto l'esito della procedura, l’CO 1 verserà

all'assicurato, rappresentato dall'RA 1, fr. 400.-- a titolo di ripetibili

parziali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso,

in quanto ricevibile, è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione dell’11 febbraio 2004 impugnata è annullata nella

misura in cui all’assicurato è stato rifiutato il riconoscimento di una rendita

di invalidità.

§§ L’CO

1 è condannato a riconoscere all’assicurato una rendita di invalidità del 5% a

far tempo dal 5 febbraio 1999.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1

verserà all’assicurato l’importo di fr. 400.-- a titolo di ripetibili parziali

(IVA compresa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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