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Decisione

35.2004.39

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 dicembre 2004Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

1.4. L’CO 1, in

risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

1.5. Con

ordinanza del 9 giugno 2004, il TCA ha ordinato una perizia medica a cura del

dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia (V).

1.6. In data 3

novembre 2004, il dottor __________ ha consegnato al TCA il proprio referto

peritale (XI), il quale è immediatamente stato intimato alle parti per

osservazioni (cfr. XII).

L’assicuratore

infortuni ha preso posizione il 24 novembre 2004 (cfr. XIII).

RI 1, da

parte sua, è rimasto silente.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;

STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002

nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

Con la

stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

Dal

profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio

le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la

fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003

ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10

settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20

gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

Inoltre,

il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda

di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione

amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366

consid. 1b; qui: il 17 febbraio 2004).

Di

conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il

diritto a prestazioni a far tempo dal 20 ottobre 2003, tornano applicabili le

disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

2.3. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da

attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale

fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto

è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113 V 46).

Ne discende

che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile

ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

2.5. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts,

in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire,

in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi

psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri

oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid.

4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della

dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella

degli eventi gravi e in quella di grado medio.

2.7. Nei casi di

infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la

testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata

banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere

negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni

acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere

ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un

infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare

un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

2.7.1. Se

l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di

causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a

disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in

effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

2.7.2. Sono

considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere

classificati nelle due predette categorie.

La

questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di

guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può

essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener

conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente

connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto

dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella

misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita

sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità

lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo

sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la

durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i

disturbi somatici persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

2.7.3. Non in ogni

caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

La

presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso

di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria

degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza

particolare o decisiva.

Nel caso

in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o

decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto

meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e

Considerandi

bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.

53ss. consid. 4a).

2.8

L’oggetto

della lite è circoscritto alla questione a sapere se l’CO 1 era o meno

legittimato a negare la propria responsabilità a decorrere dal 20 ottobre 2003.

Dalle

tavole processuali emerge che l’assicuratore convenuto ha preso la decisione di

considerare estinto il nesso di causalità naturale con l'infortunio assicurato

a contare dal 20 ottobre 2003, fondandosi sul parere espresso dai propri medici

fiduciari, i dott. __________, spec. FMH in chirurgia (cfr. doc. 53) e __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica presso la Divisione di medicina

infortunistica di __________ (cfr. doc. 64).

RI 1

contesta la tesi sostenuta dagli specialisti interpellati dall’CO 1 - i quali

si sarebbero fondati su di un errato accertamento dei fatti, che inficierebbe la

valutazione da loro espressa - facendo particolare riferimento al referto 26

marzo 2004 del Prof. dott. __________, Primario del Servizio cantonale di __________,

il cui contenuto è il seguente:

"

Sulla base delle informazioni che egli ci ha

fornito abbiamo l’impressione che l’interpretazione della CO 1 si basi primariamente

sulla lettera di uscita dell’Ospedale __________ di __________ che a) descrive

dolori lombari cronici prima dell’ammissione (non è mai stato il caso) e b) non

cita l’evento traumatico né il trasporto all’ospedale in urgenza da parte dei

soccorritori della Croce Verde.

Questi elementi sono stati per contro definiti

con chiarezza nella nostra relazione del 23.5.2003 (da sottolineare anche il

fatto che al momento della valutazione consigliarla non ci erano stati forniti

informazioni sulla modalità d’insorgenza del problema, ma dimostrato unicamente

un reperto per apprezzamento neurochirurgico).

Sulla base di questi elementi abbiamo illustrato

nei particolari al signor RI 1 l’iter abituale nei casi di ricorso contro la

decisione centrale della CO 1, sottolineando l’importanza di un intervento

rapido del suo rappresentante legale affinché il Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni prenda rapidamente posizione sulla pratica”

(doc. A

1).

2.9

Allo scopo

di chiarire la fattispecie da un profilo medico, lo scrivente TCA ha ordinato

una perizia giudiziaria, affidandone l'allestimento al dott. __________, già

Primario del reparto di neurochirurgia dell’Ospedale cantonale di __________.

Il perito

giudiziario - dopo aver ricostruito, in maniera minuziosa, l’anamnesi

dell'insorgente (cfr. XI, p. 2-3) ed averne altrettanto puntualmente descritto

lo status clinico e radiologico - ha condiviso, in sostanza, l’opinione dell’CO

1, secondo cui, al più tardi, dopo il 20 ottobre 2003 - i disturbi lamentati da

RI 1 non costituivano più una naturale conseguenza dell’infortunio del 6

dicembre 2002.

In effetti - dopo aver posto la diagnosi di “Chronifiziertes

Lumbovertebralsyndrom bei Diskopathien L3/L4, L4/L5 und L5/S1 und Verdacht auf

psychosomatische Komponente (Hypästhesie des ganzen linken Beines bei lebhaften

Reflexen, Stürze bei intakter Neurologie). Status nach LWS-Kontusion

infolge Sturz am 06.12.2002" (cfr. XI, p. 5 e risposta al

quesito n. 2) - il dottor __________ - rispondendo ai quesiti n. 4 e 5 - ha espressamente

indicato che il ricorrente ha raggiunto lo status quo sine a decorrere

dal momento in cui l’CO 1 ha dichiarato chiuso il caso (cfr. XI, p. 10), motivo

per cui, a partire da tale data, l'evento infortunistico assicurato è reputato

aver esaurito il proprio ruolo causale:

"

4.

Steht diese Gesundheitsschädigung mit

überwiegender Wahrscheinlichkeit in einem kau­salen Zusammenhang mit dem Unfall

vom 06.12.2002? Welches sind die Gründe?

Die heute vorhandene Gesundheitsschädigung ist

nicht mehr mit überwiegender Wahrscheinlichkeit im kausalen Zusammenhang mit

dem Unfall vom 06.12.2002. Es hat keine dauerhafte Schädigung der Wirbelsaule

stattgefunden.

5.

Hat durch das Ereignis vom 06.12.2002 eine

dauernde oder richtunggebende Leidensver­schlimmerung der Beschwerden des

Versicherten stattgefunden? Wenn nein, ist der Status quo ante/sine infolge des

Unfalls vom 06.12.2002 erreicht? Wenn ja, wann?

Durch das Ereignis vom 06.12.2002 ist keine

richtunggebende Leidensverschlim­merung der Beschwerden eingetreten. Der Status

quo sine wurde im Oktober 2003 erreicht"

(XI,

p. 10).

L'esperto

designato da questa Corte ha, quindi, sostenuto che l’attuale quadro dei

disturbi è imputabile a delle preesistenti alterazioni degenerative (discopatie

e processo artrosico-reumatico), nonché ad una componente psicosomatica (per

quel che riguarda i disturbi della sensibilità che interessano l’intero arto

inferiore sinistro; cfr. XI, p. 7).

D'altro

canto, rispondendo al quesito peritale n. 6, egli ha affermato condividere, senza

alcuna riserva, le considerazioni espresse, a suo tempo, dai dott. __________ e

__________ (cfr. XI, p. 10).

Il perito

giudiziario ha pure illustrato - con dovizia di argomenti - le ragioni che lo

hanno portato a negare che i disturbi fatti valere dal ricorrente possano

ancora essere considerati una naturale conseguenza del sinistro assicurato,

avendo cura, peraltro, di prendere posizione riguardo alle considerazioni

enunciate dal Prof. __________ nella sua certificazione del 26 marzo 2004 (cfr.

consid. 2.6.):

"

Zur Unfallkausalität

Der Sturz aus ca. 1 m Höhe auf die Beine und das Gessäs

(mit untergeschlagenem Bein) stellt bezüglich Wirbelsäule eine geringgradige

Traumatisierung dar im Sinne eine Kontusion der LWS. Entsprechend bestanden

Rückenschmerzen mit schmerzhaft eingeschränkter Be­weglichkeit der LWS und druckdolenter

Muskulatur (= Lumbovertebralsyndrom). Eine Nerven­schädigung trat nur vorübergehend

ein und verschwand völlig. Eine solche Kontusion führt normalerweise zu

Beschwerden in einem zeitlichen Rahmen von einem bis zwei Monaten. Bei dem

Patienten traf das Trauma nun eine krankhaft vorgeschädigte Wirbelsäule (lumbale

Dis­kopathien), was sich auf die Heilungsdauer auswirken kann. Eine solche

zeitliche Verzögerung ist erfahrungsgemäss bis zu ca. sechs Monaten möglich. In

Anbetracht der Adipositas muss hier der obere zeitliche Rahmen angenommen

werden. Das bedeutet, dass ca. im Juni 2003 das Unfallgeschehen als

abgeschlossen betrachtet werden müsste. Unter Berücksichtigung der Tatsache,

dass der Neurologe im Juni 2003 noch eine gewisse Schwäche feststellte

(schmerzbedingt), das im September durchgeführte EMG aber negativ war, kann die

Unfall­kausalität bei grösszügiger Interpretation vielleicht bis zu diesem

Zeitpunkt erweitert werden. Dies bedeutet, dass (wie von der CO 1 angenommen)

die Unfallkausalität am 20.10.2003 er­loschen war.

Das Trauma war mit Bestimmtheit nicht geeignet,

eine definitive dauerhafte Schädigung oder eine richtunggebende

Verschlechterung eines krankhaften Vorzustandes zu bewirken. Die heutigen

Beschwerden und Befunde lassen sich mit den vorbestehenden degenerativen

Veränderungen (Diskopathien und arthrotisch-rheumatischer Prozess) allein

erklären, neben der erwähnten psychosomatischen Komponente. Es finden sich

keine Hinweise, die aus­schliesslich mit einem Unfallereignis vereinbar wären.

Es handelt sich somit um eine vor­übergehende Verschlimmerung eines

Grundleidens mit schicksalsmässigem Ver­Iauf, wobei der Status quo sine im

Oktober 2003 als erreicht angenommen werden muss. Da keine dauerhafte Läsion

entstanden ist, kommt der Unfall auch nicht als Teilursa­che in Frage.

Von Bedeutung ist natürlich der Umstand, dass der

Patient vor dem Unfall wesentlich weniger Rückenschmerzen hatte. Es ist eine

allgemeine Erfahrung, dass Abnützungserscheinungen der Bandscheiben, wie sie

bei diesem Patienten vorliegen, sehr lange stumm (= symptomlos) bleiben können

(siehe Literaturangaben) und dann meistens durch ein Bagatellereignis in ei­nen

schmerzhaften Zustand überführt werden. In dieser Situation ist der Unfall nur

als Schmerz auslösender Faktor anzusehen und dadurch zeitlich begrenzt kausal

für das Beschwerdebild im oben aufgeführten Rahmen von gut sechs Monaten, bei

grosszügiger In­terpretation und mit Einbezug der Adipositas bei diesem

Patienten bis im Oktober 2003. Unter Berücksichtigung der erwähnten allgemeinen

Erfahrung und der geringen Traumatisierung der LWS genügt die Argumentation

"post hoc, ergo propter hoc" als einzige Begründung nicht, um eine

Unfallkausalität zu postulieren. Auf dieser untauglichen Argumentation beruht

das Schreiben von Prof. __________ vom 26.03.2004, worin er einen Rekurs gegen

den Entscheid der CO 1 empfiehlt. Dieses Verhalten erstaunt bei einem

Neurochirurgen. Auch Prof. __________ muss klar sein, dass der Sturz keine

dauerhafte Schädigung an der Wirbelsäule bewirken konnte und dass die

MRI-Untersuchung klare unfallfremde Befunde zeigt, welche das Krankheitsbild

und die Unmöglichkeit, einen strengen Beruf auszuüben, erkIären.

Die vom Patienten (resp. seinem Anwalt)

aufgeführte, "nicht nur subjektive, sondern objek­tive Gesundheitsstdrung

einer Muskellähmung, wie vom Neurologen Dr. __________ bestätigt" besteht

heute nicht mehr und war stets unsicher.

Zusammenfassend

besteht also nach meiner Meinung, auf Grund persönlicher Erfahrung in über

dreissig Jahren Neurotraumatologie und insbesondere Wirbelsäulenchirurgie sowie

ent­sprechend der allgemeinen Erfahrung von Fachkollegen und übereinstimmend

mit den statisti­schen Resultaten in der wissenschaftlichen Literatur, nach dem

20.10.2003

kein klarer, mit überwiegender Wahrscheinlichkeit anzunehmender

natürlicher, kausaler Zusammenhang der weiter persistierenden und heutigen

Beschwerden mehr mit dem Unfall, der auch naturwissen­schaftlich erklärt werden

könnte. Ein solcher Zusammenhang ist höchstens möglich"

(XI,

p. 7-8).

Tutto ben

considerato, questa Corte non vede alcuna ragione che le imponga di scostarsi

dalle conclusioni a cui é giunto il dott. __________, specialista proprio nella

materia che qui interessa.

In

effetti, il suo referto peritale non contiene contraddizioni. D’altra parte,

esso presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa

essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. RJJ

1995.

p. 44; RAMI 1991 U 133, p. 311ss. consid. 1b): in particolare, l’esperto

giudiziario ha espresso il suo apprezzamento in modo chiaro, motivato e

convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso.

Del

resto, le conclusioni a cui il perito giudiziario é pervenuto sono conformi

alla dottrina medica dominante, secondo la quale, dopo traumi quali contusioni

o distorsioni al dorso, lo stato anteriore del rachide può, di regola,

considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico,

come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (status quo sine) (cfr.

Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N.

67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di

riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di

traumi vertebrali).

Questa

tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363,

p. 45ss.; STFA del 28 maggio 2004 nella causa A., U 122/02, consid. 4.2.1, del

31.

dicembre 1997 nella causa L. consid. 4c, U 125/97 e del 4 settembre 1995

nella causa M. consid. 4a; cfr., inoltre, STFA del 6 giugno 1997 nella causa

C., U 131/96, in cui il TFA, riferendosi alla sentenza non pubblicata del 3

aprile 1995 nella causa O., U 194/94, ha esplicitamente ribadito che il genere

di trauma riportato dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione

del rachide lombare causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative

al passaggio lombo-sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi

alcuni mesi dal giorno dell'infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden

des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in

Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

Un aggravamento

significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa preesistente alla

colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato soltanto quanto

l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione improvvisa delle

vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni successivamente ad un

trauma (cfr. RAMI 2000 U

363, p. 46s.).

In

conclusione, questa Corte ritiene provato, perlomeno secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320

e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che, posteriormente al 19 ottobre 2003, fra l'infortunio occorso

a RI 1 il 6 dicembre 2002 ed i disturbi da lui ancora

denunciati, non esisteva più un nesso di causalità naturale.

Quindi, nella

misura in cui, a contare dal 20 ottobre 2003, é stata rifiutata l’erogazione di

ulteriori prestazioni assicurative in relazione ai problemi alla schiena, la

decisione su opposizione impugnata merita conferma da parte del TCA.

2.10

Come indicato

al precedente considerando, il perito giudiziario ha sottolineato il fatto che

parte dei disturbi presentati dall’assicurato non hanno trovato sufficiente

correlazione sul piano oggettivo, giungendo, quindi, alla conclusione che si

tratta di disturbi di natura psicosomatica, sviluppatisi nel quadro di una

problematica psicosociale/economica (cfr. cfr. XI, p. 6).

L’apprezzamento

espresso dal dott. __________, specialista in neurochirurgia, circa l’esistenza

di una problematica di natura psichica, non è particolarmente qualificato. Questa

Corte rinuncia tuttavia ad ordinare l’esecuzione di una perizia psichiatrica,

poiché - anche qualora ne dovesse essere accertata la presenza e l’eziologia

traumatica - non potrebbe comunque essere ammessa la responsabilità

dell’assicuratore LAINF convenuto, facendo manifestamente difetto l’adeguatezza

del nesso causale, questione che deve essere valutata alla luce dei criteri

sviluppati nella DTF 115 V 133ss..

Il

sinistro in discussione – una caduta da un’altezza di circa un metro, a causa

della quale RI 1 ha riportato, una contusione al rachide lombare ed uno strappo

ai nervi sciatico e femorale (cfr. XI, p. 5) – deve essere classificato fra gli

infortuni di media gravità al limite però di quelli lievi (cfr., a questo

proposito, la STFA del 20 novembre 1991 nella causa T., citata in RAMI 1998 U

307, p. 448ss., consid. 3a, in cui il TFA ha qualificato allo stesso modo una

caduta da un’altezza di 1,2 metri con frattura del calcagno).

Il

giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,

secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.7.2..

Affinché

possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un

fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di

più criteri (cfr. consid. 2.7.3.).

Tenuto

conto che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia

di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di natura organica

in relazione di causalità con l’infortunio assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p.

409.

e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti), nella concreta

evenienza, nessuno dei criteri di rilievo risulta realizzato.

In simili

condizioni, occorre concludere che il sinistro del 6 dicembre 2002 non ha

avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un

significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui RI 1

soffrirebbe: l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venir

ammessa.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PE 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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