35.2004.39
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7 dicembre 2004Italiano27 min
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Numero d'incarto:
35.2004.39
Data decisione, Autorità:
07.12.2004, TCA
Titolo:
caduta a terra con dolore in sede lombare irradiante alla gamba sinistra. Perizia giudiziaria. Nesso di causalità naturale estinto trascorsi circa 10 mesi dall'infortunio. Status quo sine raggiunto. Ulteriori disturbi imputabili soprattutto a preesistenti degenerazioni della colonna vertebrale
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 61 cpv. 1 let. c LPGA
art. 10 cpv. 2 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2004.39
mm/td
Lugano
7 dicembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 maggio 2004 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 17 febbraio 2004 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 6
dicembre 2002, RI 1 – dipendente della ditta __________ di __________ in
qualità di autista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso
l’CO 1 – nel scendere dall’automezzo, è scivolato ed è caduto a terra.
Egli ha
accusato lombalgia con dolori irradianti fino al ginocchio sinistro ed un
cedimento improvviso dell’arto inferiore sinistro.
La TAC
lombare eseguita il giorno stesso del sinistro presso l’Ospedale regionale di __________,
ha mostrato la presenza di un’ernia intraforaminale L3-L4 con compressione di
L3 ed eventuale lussazione caudale, un’ernia discale L4-5, nonché una lieve
stenosi del canale spinale (cfr. doc. 20).
Il caso è
stato assunto dall’assicuratore infortuni, il quale ha regolarmente corrisposto
le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, l’assicuratore LAINF, con
decisione formale del 16 ottobre 2003, ha riconosciuto il proprio obbligo a
prestazioni soltanto sino al 19 ottobre 2003, data a partire dalla quale RI 1 è
reputato aver raggiunto lo status quo sine a margine dell'avvenimento
traumatico del dicembre 2002 (cfr. doc. 54).
A seguito
dell'opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc.
55 e 59), l’CO 1, in data 17 febbraio 2004, ha ribadito il contenuto della sua
prima decisione (cfr. doc. 65).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 14 maggio 2004, RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1,
ha chiesto che l'assicuratore infortuni convenuto venga condannato a versargli
ulteriori prestazioni a contare dal 21 ottobre 2003 (cfr. I, p. 4),
argomentando:
" 2. Il
signor RI 1 ha deciso di interporre ricorso contro la
decisione sopraindicata, poiché a suo
parere la valutazione della CO 1 e più precisamente del dr. __________, agli atti, non corrisponde alla sua reale
situazione di salute, avendo il medico posto alla base della valutazione
elementi che non trovano nessun riscontro oggettivo.
Già si è detto in occasione della
motivazione dell'opposizione che l'infermità di cui soffre l'assicurato è
unicamente da ricondurre all'evento infortunistico accaduto in data 06.12.2002.
E' pertanto unicamente la scivolata nello scendere dal proprio veicolo, camion,
che ha causato la perdita di sensibilità alla gamba sinistra dell'assicurato, i
dolori alla schiena e i repentini cedimenti
di cui soffre attualmente.
3. Da
questa prima constatazione emerge chiaramente che si tratta di un incidente
all'arto indicato e che, a seguito della caduta, egli è stato portato
all'Ospedale regionale di __________. Purtroppo nella lettera di uscita
dell'Ospedale vi sono delle imprecisioni che hanno inficiato sin dall'inizio la
valutazione del caso.
Questo
fatto, incontrovertibile, si può desumere dalla lettera 26.03.2004 indirizzata
dal prof. dr. med. __________ al dr. med. __________, __________. Il medico
scrivente indica testualmente quali sono gli elementi fondamentali non
indicati nel predetto referto e più precisamente:
a)
descrizione di dolori lombari cronici prima dell'ammissione che
non sono mai esistiti;
b)
non cita l'evento traumatico, né il trasporto all'Ospedale
in
urgenza con la Croce Verde.
Questi fondamentali elementi furono
per contro indicati con estrema chiarezza nella relazione del 23.05.2003, pure agli atti, sottoscritta dal
prof. dr. med. __________ e inviata al dr. med. __________, __________,
e non furono ripresi nel referto del medico di fiducia.
4. Si può
pertanto desumere che i disturbi lamentati dall'assicurato, dopo il 20.10.2003,
sono unicamente imputabili all'infortunio del 06.12.2002. Si tratta di un
infortunio professionale, accaduto durante lo svolgimento del suo lavoro di
autista di autocarri. Il nesso causale naturale fra l'evento infortunistico e
le susseguenti difficoltà motorie e di sensibilità alla gamba sinistra che si concretizzano con dei repentini cedimenti,
sono palesi, poiché non vi è nessun elemento oggettivo che permette di
far risalire a precedenti patologie l'attuale insoddisfacente stato di salute
dell'assicurato. E' pure lecito parlare di causalità adeguata, poiché il fatto
accaduto era sicuramente idoneo a provocare il risultato che si è verificato.
A mente del ricorrente le valutazioni espresse nella decisione qui impugnata e
soprattutto le valutazioni del servizio medico della CO 1 possono e debbono
essere messe in discussione per i motivi sopraindicati, poiché stando a tale
referto il nesso di causalità dovrebbe essere ricercato in eventi preesistenti
l'infortunio che ci occupa. Si ripete che il referto dell'Ospedale di __________
non è assolutamente fedefacente e indica in modo fallace l'esistenza presso
l'assicurato di lombalgie croniche che non sono mai esistite.
Agli
atti infatti non vi è nessun referto a supporto di questa affermazione. Ci si
basa pertanto unicamente su questo rapporto completamente errato. Non si
tratta pertanto di creare un nesso di causalità artificiale o da riferire a
eventi pregressi, ma bensì di accettare il fatto che unicamente i postumi
dell'infortunio in esame hanno creato le patologie presenti attualmente presso
l'assicurato, con tutte le conseguenze del caso per la sua vita quotidiana ed
il suo stato patrimoniale.
5. Visto
quanto precede è assolutamente necessario far effettuare un nuovo esame medico per poter
accertare oggettivamente lo stato di salute dell'assicurato dopo l'incidente.
Solo in questo modo si potrà avere una quadro chiaro della situazione che tenga
conto delle effettive risultanze scientifiche e non inserisca nella valutazione
situazioni inesistenti di menomazioni precedenti che non hanno nessun
riferimento con la realtà.
Si ripete che il referto del dr. __________
non può avere valore di prova assoluta, poiché presenta errori
nell'accertamento dei fatti che non possono essere accettati dall'assicurato e
che hanno delle ripercussioni decisive sulla valutazione generale, tali da
comprometterla ab initio.
E' un diritto inalienabile
dell'assicurato di chiedere un nuovo esame medico, poiché l'attuale situazione
è per lui insostenibile. Egli è effettivamente menomato unicamente a seguito
dei postumi dell'incidente del 06.12.2002 e non per problemi preesistenti come
si è tentato di inserire gratuitamente nel
referto contestato."
(I).
Fatti
1.4. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.5. Con
ordinanza del 9 giugno 2004, il TCA ha ordinato una perizia medica a cura del
dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia (V).
1.6. In data 3
novembre 2004, il dottor __________ ha consegnato al TCA il proprio referto
peritale (XI), il quale è immediatamente stato intimato alle parti per
osservazioni (cfr. XII).
L’assicuratore
infortuni ha preso posizione il 24 novembre 2004 (cfr. XIII).
RI 1, da
parte sua, è rimasto silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003
ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10
settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20
gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 17 febbraio 2004).
Di
conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il
diritto a prestazioni a far tempo dal 20 ottobre 2003, tornano applicabili le
disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale
fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto
è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne discende
che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile
ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts,
in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire,
in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi
psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri
oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid.
4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della
dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella
degli eventi gravi e in quella di grado medio.
2.7. Nei casi di
infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la
testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata
banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere
negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni
acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere
ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un
infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare
un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.7.1. Se
l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di
causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a
disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in
effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.7.2. Sono
considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere
classificati nelle due predette categorie.
La
questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di
guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può
essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener
conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente
connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto
dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella
misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita
sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità
lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo
sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
2.7.3. Non in ogni
caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria
degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza
particolare o decisiva.
Nel caso
in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o
decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto
meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e
Considerandi
bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.
53ss. consid. 4a).
2.8
L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione a sapere se l’CO 1 era o meno
legittimato a negare la propria responsabilità a decorrere dal 20 ottobre 2003.
Dalle
tavole processuali emerge che l’assicuratore convenuto ha preso la decisione di
considerare estinto il nesso di causalità naturale con l'infortunio assicurato
a contare dal 20 ottobre 2003, fondandosi sul parere espresso dai propri medici
fiduciari, i dott. __________, spec. FMH in chirurgia (cfr. doc. 53) e __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica presso la Divisione di medicina
infortunistica di __________ (cfr. doc. 64).
RI 1
contesta la tesi sostenuta dagli specialisti interpellati dall’CO 1 - i quali
si sarebbero fondati su di un errato accertamento dei fatti, che inficierebbe la
valutazione da loro espressa - facendo particolare riferimento al referto 26
marzo 2004 del Prof. dott. __________, Primario del Servizio cantonale di __________,
il cui contenuto è il seguente:
"
Sulla base delle informazioni che egli ci ha
fornito abbiamo l’impressione che l’interpretazione della CO 1 si basi primariamente
sulla lettera di uscita dell’Ospedale __________ di __________ che a) descrive
dolori lombari cronici prima dell’ammissione (non è mai stato il caso) e b) non
cita l’evento traumatico né il trasporto all’ospedale in urgenza da parte dei
soccorritori della Croce Verde.
Questi elementi sono stati per contro definiti
con chiarezza nella nostra relazione del 23.5.2003 (da sottolineare anche il
fatto che al momento della valutazione consigliarla non ci erano stati forniti
informazioni sulla modalità d’insorgenza del problema, ma dimostrato unicamente
un reperto per apprezzamento neurochirurgico).
Sulla base di questi elementi abbiamo illustrato
nei particolari al signor RI 1 l’iter abituale nei casi di ricorso contro la
decisione centrale della CO 1, sottolineando l’importanza di un intervento
rapido del suo rappresentante legale affinché il Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni prenda rapidamente posizione sulla pratica”
(doc. A
1).
2.9
Allo scopo
di chiarire la fattispecie da un profilo medico, lo scrivente TCA ha ordinato
una perizia giudiziaria, affidandone l'allestimento al dott. __________, già
Primario del reparto di neurochirurgia dell’Ospedale cantonale di __________.
Il perito
giudiziario - dopo aver ricostruito, in maniera minuziosa, l’anamnesi
dell'insorgente (cfr. XI, p. 2-3) ed averne altrettanto puntualmente descritto
lo status clinico e radiologico - ha condiviso, in sostanza, l’opinione dell’CO
1, secondo cui, al più tardi, dopo il 20 ottobre 2003 - i disturbi lamentati da
RI 1 non costituivano più una naturale conseguenza dell’infortunio del 6
dicembre 2002.
In effetti - dopo aver posto la diagnosi di “Chronifiziertes
Lumbovertebralsyndrom bei Diskopathien L3/L4, L4/L5 und L5/S1 und Verdacht auf
psychosomatische Komponente (Hypästhesie des ganzen linken Beines bei lebhaften
Reflexen, Stürze bei intakter Neurologie). Status nach LWS-Kontusion
infolge Sturz am 06.12.2002" (cfr. XI, p. 5 e risposta al
quesito n. 2) - il dottor __________ - rispondendo ai quesiti n. 4 e 5 - ha espressamente
indicato che il ricorrente ha raggiunto lo status quo sine a decorrere
dal momento in cui l’CO 1 ha dichiarato chiuso il caso (cfr. XI, p. 10), motivo
per cui, a partire da tale data, l'evento infortunistico assicurato è reputato
aver esaurito il proprio ruolo causale:
"
4.
Steht diese Gesundheitsschädigung mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit in einem kausalen Zusammenhang mit dem Unfall
vom 06.12.2002? Welches sind die Gründe?
Die heute vorhandene Gesundheitsschädigung ist
nicht mehr mit überwiegender Wahrscheinlichkeit im kausalen Zusammenhang mit
dem Unfall vom 06.12.2002. Es hat keine dauerhafte Schädigung der Wirbelsaule
stattgefunden.
5.
Hat durch das Ereignis vom 06.12.2002 eine
dauernde oder richtunggebende Leidensverschlimmerung der Beschwerden des
Versicherten stattgefunden? Wenn nein, ist der Status quo ante/sine infolge des
Unfalls vom 06.12.2002 erreicht? Wenn ja, wann?
Durch das Ereignis vom 06.12.2002 ist keine
richtunggebende Leidensverschlimmerung der Beschwerden eingetreten. Der Status
quo sine wurde im Oktober 2003 erreicht"
(XI,
p. 10).
L'esperto
designato da questa Corte ha, quindi, sostenuto che l’attuale quadro dei
disturbi è imputabile a delle preesistenti alterazioni degenerative (discopatie
e processo artrosico-reumatico), nonché ad una componente psicosomatica (per
quel che riguarda i disturbi della sensibilità che interessano l’intero arto
inferiore sinistro; cfr. XI, p. 7).
D'altro
canto, rispondendo al quesito peritale n. 6, egli ha affermato condividere, senza
alcuna riserva, le considerazioni espresse, a suo tempo, dai dott. __________ e
__________ (cfr. XI, p. 10).
Il perito
giudiziario ha pure illustrato - con dovizia di argomenti - le ragioni che lo
hanno portato a negare che i disturbi fatti valere dal ricorrente possano
ancora essere considerati una naturale conseguenza del sinistro assicurato,
avendo cura, peraltro, di prendere posizione riguardo alle considerazioni
enunciate dal Prof. __________ nella sua certificazione del 26 marzo 2004 (cfr.
consid. 2.6.):
"
Zur Unfallkausalität
Der Sturz aus ca. 1 m Höhe auf die Beine und das Gessäs
(mit untergeschlagenem Bein) stellt bezüglich Wirbelsäule eine geringgradige
Traumatisierung dar im Sinne eine Kontusion der LWS. Entsprechend bestanden
Rückenschmerzen mit schmerzhaft eingeschränkter Beweglichkeit der LWS und druckdolenter
Muskulatur (= Lumbovertebralsyndrom). Eine Nervenschädigung trat nur vorübergehend
ein und verschwand völlig. Eine solche Kontusion führt normalerweise zu
Beschwerden in einem zeitlichen Rahmen von einem bis zwei Monaten. Bei dem
Patienten traf das Trauma nun eine krankhaft vorgeschädigte Wirbelsäule (lumbale
Diskopathien), was sich auf die Heilungsdauer auswirken kann. Eine solche
zeitliche Verzögerung ist erfahrungsgemäss bis zu ca. sechs Monaten möglich. In
Anbetracht der Adipositas muss hier der obere zeitliche Rahmen angenommen
werden. Das bedeutet, dass ca. im Juni 2003 das Unfallgeschehen als
abgeschlossen betrachtet werden müsste. Unter Berücksichtigung der Tatsache,
dass der Neurologe im Juni 2003 noch eine gewisse Schwäche feststellte
(schmerzbedingt), das im September durchgeführte EMG aber negativ war, kann die
Unfallkausalität bei grösszügiger Interpretation vielleicht bis zu diesem
Zeitpunkt erweitert werden. Dies bedeutet, dass (wie von der CO 1 angenommen)
die Unfallkausalität am 20.10.2003 erloschen war.
Das Trauma war mit Bestimmtheit nicht geeignet,
eine definitive dauerhafte Schädigung oder eine richtunggebende
Verschlechterung eines krankhaften Vorzustandes zu bewirken. Die heutigen
Beschwerden und Befunde lassen sich mit den vorbestehenden degenerativen
Veränderungen (Diskopathien und arthrotisch-rheumatischer Prozess) allein
erklären, neben der erwähnten psychosomatischen Komponente. Es finden sich
keine Hinweise, die ausschliesslich mit einem Unfallereignis vereinbar wären.
Es handelt sich somit um eine vorübergehende Verschlimmerung eines
Grundleidens mit schicksalsmässigem VerIauf, wobei der Status quo sine im
Oktober 2003 als erreicht angenommen werden muss. Da keine dauerhafte Läsion
entstanden ist, kommt der Unfall auch nicht als Teilursache in Frage.
Von Bedeutung ist natürlich der Umstand, dass der
Patient vor dem Unfall wesentlich weniger Rückenschmerzen hatte. Es ist eine
allgemeine Erfahrung, dass Abnützungserscheinungen der Bandscheiben, wie sie
bei diesem Patienten vorliegen, sehr lange stumm (= symptomlos) bleiben können
(siehe Literaturangaben) und dann meistens durch ein Bagatellereignis in einen
schmerzhaften Zustand überführt werden. In dieser Situation ist der Unfall nur
als Schmerz auslösender Faktor anzusehen und dadurch zeitlich begrenzt kausal
für das Beschwerdebild im oben aufgeführten Rahmen von gut sechs Monaten, bei
grosszügiger Interpretation und mit Einbezug der Adipositas bei diesem
Patienten bis im Oktober 2003. Unter Berücksichtigung der erwähnten allgemeinen
Erfahrung und der geringen Traumatisierung der LWS genügt die Argumentation
"post hoc, ergo propter hoc" als einzige Begründung nicht, um eine
Unfallkausalität zu postulieren. Auf dieser untauglichen Argumentation beruht
das Schreiben von Prof. __________ vom 26.03.2004, worin er einen Rekurs gegen
den Entscheid der CO 1 empfiehlt. Dieses Verhalten erstaunt bei einem
Neurochirurgen. Auch Prof. __________ muss klar sein, dass der Sturz keine
dauerhafte Schädigung an der Wirbelsäule bewirken konnte und dass die
MRI-Untersuchung klare unfallfremde Befunde zeigt, welche das Krankheitsbild
und die Unmöglichkeit, einen strengen Beruf auszuüben, erkIären.
Die vom Patienten (resp. seinem Anwalt)
aufgeführte, "nicht nur subjektive, sondern objektive Gesundheitsstdrung
einer Muskellähmung, wie vom Neurologen Dr. __________ bestätigt" besteht
heute nicht mehr und war stets unsicher.
Zusammenfassend
besteht also nach meiner Meinung, auf Grund persönlicher Erfahrung in über
dreissig Jahren Neurotraumatologie und insbesondere Wirbelsäulenchirurgie sowie
entsprechend der allgemeinen Erfahrung von Fachkollegen und übereinstimmend
mit den statistischen Resultaten in der wissenschaftlichen Literatur, nach dem
20.10.2003
kein klarer, mit überwiegender Wahrscheinlichkeit anzunehmender
natürlicher, kausaler Zusammenhang der weiter persistierenden und heutigen
Beschwerden mehr mit dem Unfall, der auch naturwissenschaftlich erklärt werden
könnte. Ein solcher Zusammenhang ist höchstens möglich"
(XI,
p. 7-8).
Tutto ben
considerato, questa Corte non vede alcuna ragione che le imponga di scostarsi
dalle conclusioni a cui é giunto il dott. __________, specialista proprio nella
materia che qui interessa.
In
effetti, il suo referto peritale non contiene contraddizioni. D’altra parte,
esso presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa
essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. RJJ
1995.
p. 44; RAMI 1991 U 133, p. 311ss. consid. 1b): in particolare, l’esperto
giudiziario ha espresso il suo apprezzamento in modo chiaro, motivato e
convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso.
Del
resto, le conclusioni a cui il perito giudiziario é pervenuto sono conformi
alla dottrina medica dominante, secondo la quale, dopo traumi quali contusioni
o distorsioni al dorso, lo stato anteriore del rachide può, di regola,
considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico,
come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (status quo sine) (cfr.
Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N.
67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di
riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di
traumi vertebrali).
Questa
tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363,
p. 45ss.; STFA del 28 maggio 2004 nella causa A., U 122/02, consid. 4.2.1, del
31.
dicembre 1997 nella causa L. consid. 4c, U 125/97 e del 4 settembre 1995
nella causa M. consid. 4a; cfr., inoltre, STFA del 6 giugno 1997 nella causa
C., U 131/96, in cui il TFA, riferendosi alla sentenza non pubblicata del 3
aprile 1995 nella causa O., U 194/94, ha esplicitamente ribadito che il genere
di trauma riportato dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione
del rachide lombare causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative
al passaggio lombo-sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi
alcuni mesi dal giorno dell'infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden
des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in
Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).
Un aggravamento
significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa preesistente alla
colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato soltanto quanto
l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione improvvisa delle
vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni successivamente ad un
trauma (cfr. RAMI 2000 U
363, p. 46s.).
In
conclusione, questa Corte ritiene provato, perlomeno secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320
e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 343), che, posteriormente al 19 ottobre 2003, fra l'infortunio occorso
a RI 1 il 6 dicembre 2002 ed i disturbi da lui ancora
denunciati, non esisteva più un nesso di causalità naturale.
Quindi, nella
misura in cui, a contare dal 20 ottobre 2003, é stata rifiutata l’erogazione di
ulteriori prestazioni assicurative in relazione ai problemi alla schiena, la
decisione su opposizione impugnata merita conferma da parte del TCA.
2.10
Come indicato
al precedente considerando, il perito giudiziario ha sottolineato il fatto che
parte dei disturbi presentati dall’assicurato non hanno trovato sufficiente
correlazione sul piano oggettivo, giungendo, quindi, alla conclusione che si
tratta di disturbi di natura psicosomatica, sviluppatisi nel quadro di una
problematica psicosociale/economica (cfr. cfr. XI, p. 6).
L’apprezzamento
espresso dal dott. __________, specialista in neurochirurgia, circa l’esistenza
di una problematica di natura psichica, non è particolarmente qualificato. Questa
Corte rinuncia tuttavia ad ordinare l’esecuzione di una perizia psichiatrica,
poiché - anche qualora ne dovesse essere accertata la presenza e l’eziologia
traumatica - non potrebbe comunque essere ammessa la responsabilità
dell’assicuratore LAINF convenuto, facendo manifestamente difetto l’adeguatezza
del nesso causale, questione che deve essere valutata alla luce dei criteri
sviluppati nella DTF 115 V 133ss..
Il
sinistro in discussione – una caduta da un’altezza di circa un metro, a causa
della quale RI 1 ha riportato, una contusione al rachide lombare ed uno strappo
ai nervi sciatico e femorale (cfr. XI, p. 5) – deve essere classificato fra gli
infortuni di media gravità al limite però di quelli lievi (cfr., a questo
proposito, la STFA del 20 novembre 1991 nella causa T., citata in RAMI 1998 U
307, p. 448ss., consid. 3a, in cui il TFA ha qualificato allo stesso modo una
caduta da un’altezza di 1,2 metri con frattura del calcagno).
Il
giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,
secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.7.2..
Affinché
possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un
fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di
più criteri (cfr. consid. 2.7.3.).
Tenuto
conto che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia
di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di natura organica
in relazione di causalità con l’infortunio assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p.
409.
e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti), nella concreta
evenienza, nessuno dei criteri di rilievo risulta realizzato.
In simili
condizioni, occorre concludere che il sinistro del 6 dicembre 2002 non ha
avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un
significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui RI 1
soffrirebbe: l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venir
ammessa.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
PE 1
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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