35.2004.4
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3 settembre 2004Italiano15 min
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Numero d'incarto:
35.2004.4
Data decisione, Autorità:
03.09.2004, TCA
Titolo:
diritto alla cura medica ed all'indennità giornaliera. Diritto dichiarato estinto poiché lo stato di salute dell'assicurato si era nel frattempo stabilizzato. Negata l'assistenza giudiziaria siccome la causa è manifestamente priva di esito favorevole
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
CURA MEDICA
INDENNITÀ GIORNALIERA
art. 10 cpv. 1 LAINF
art. 16 LAINF
art. 19 cpv. 1 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2004.4
mm/td
Lugano
3 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2004
di
RI1
rappr. da: RA1
contro
la decisione del 20 ottobre 2003 emanata
da
CO1
rappr. da: RA2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 19
dicembre 2001, RI1 - all'epoca alle dipendenze dell'Impresa di costruzioni __________
di __________ in qualità di muratore e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli
infortuni presso l'CO1 - è caduto ed ha battuto il ginocchio destro contro un
sasso.
A seguito
di questo evento, egli ha riportato una lesione al menisco mediale destro,
sanata mediante meniscectomia artroscopica il 7 febbraio 2002 (cfr. doc. 8 -
inc. CO1 1).
L'Istituto
assicuratore ha assunto il caso ed ha regolarmente corrisposto le prestazioni
di legge.
1.2. Il 16
novembre 2002 RI1 è rimasto vittima di un secondo evento traumatico: mentre
saliva le scale di casa ha compiuto un passo falso ed è caduto in avanti
urtando il ginocchio sinistro contro lo spigolo di uno scalino.
Accertamenti
successivamente predisposti hanno consentito di accertare la presenza di una
rottura del menisco mediale di ambedue le ginocchia.
Nel corso
del mese di febbraio 2003, l'assicurato è quindi stato sottoposto ad interventi
artroscopici di meniscectomia bilateralmente (cfr. doc. 17 - inc. CO1 2).
L'assicuratore
LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità relativamente ad entrambi i
danni alla salute.
1.3. Con
decisione formale del 26 maggio 2003, l'Istituto assicuratore ha dichiarato
estinto il diritto a prestazioni a far tempo dal 10 giugno 2003, facendo
difetto, da tale data, una relazione di causalità naturale fra i disturbi alle
ginocchia e gli eventi traumatici assicurati (cfr. doc. 27 - inc. CO1 2).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'assicurato (cfr. doc. 72 - inc. CO1 1),
l'assicuratore LAINF ha rilasciato, il 10 settembre 2003, una nuova decisione
formale in sostituzione di quella datata 26 maggio 2003, mediante la quale,
lasciata aperta la questione della causalità, ha sospeso il diritto alle
prestazioni sanitarie ed all'indennità giornaliera a contare dal 10 giugno
2003, siccome da ulteriori misure terapeutiche non vi era più da attendersi
sostanziali miglioramenti delle condizioni di salute dell'assicurato (cfr. doc.
90 - inc. CO1 1).
In data
20 ottobre 2003, l'CO1 ha confermato il contenuto della decisione formale del
10 settembre 2003 (cfr. doc. 93 - inc. CO1 1).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 19 gennaio 2004, l'assicurato, patrocinato dall'avv. __________,
ha chiesto che l'CO1 venga condannato a riconoscergli ulteriori prestazioni a
decorrere dal 10 giugno 2003, argomentando:
" La CO1
nega le prestazioni ritenendo l'assicurato abile al lavoro in misura completa:
essa in particolare fa riferimento ai rapporti 20 maggio 2003 del Dr. __________,
4 agosto 2003 del Dr. __________ e 28 agosto 2003 del Dr. __________. Sta
comunque il fatto che l'assicurato, per i postumi degli infortuni, non può più
esercitare il proprio lavoro di muratore, come ben risulta anche dalla
dichiarazione 13 giugno 2003 della ditta __________, impresa costruzioni di __________,
né è in grado di svolgere attività di tipo leggere: al momento non guida
nemmeno l'automobile per le difficoltà che gli impediscono di spingere i
pedali.
Il suo medico curante ha attestato un peggioramento e l'assicurato
ha avviato una procedura per l'ottenimento di prestazioni AI. In quest'ambito
si segnala che egli è stato visitato dal Dr. __________ __________,
precisamente il 12 dicembre u.s. e lo stesso specialista rassegnerà il proprio
rapporto all'AI prossimamente.
La situazione è tale per cui non solo non appare estinto il nesso
di causalità, ma vi è un'inabilità lavorativa legata ai postumi dell'infortunio.
Per questo aspetto si fa anche riferimento alla cartella clinica del Dr. __________,
dalla quale risulta che l'assicurato potrebbe essere occupato almeno nella
misura del 50 % in qualità di muratore, facendo capo all'altro 50 % alla
disoccupazione. Per quanto già sopra esposto, in particolare richiamata la
dichiarazione della ditta __________, si rileva come, dopo un tentativo di
ripresa lavorativa messo in atto dall'assicurato, egli sia stato giudicato
inabile a svolgere l'attività di muratore.
D'altra parte, anche il Dr. __________, il 30 settembre 2003, pur
dichiarandosi concorde con la CO1 assumendo che: "Personalmente
concordo con la CO1 in quanto gli attuali disturbi mal si correlano con lo
stato dopo gli infortuni subiti e i reperti artroscopici. " (cfr.
cartella clinica, pag. 2), concludeva, demotivando così tutte le affermate
certezze della CO1 che: "In caso di contestazione comunque consiglierei
sicuramente una perizia neutrale." (cfr. cartella clinica, pag. 2, in
fine).
Proprio in considerazione dello scopo della procedura di
opposizione, la CO1 avrebbe dovuto, sulla scorta di quest'ultima considerazione
e tenendo conto degli importanti impedimenti che si ravvisano dalla lettura
degli atti medici, sottoporre l'assicurato ad una perizia specialistica. Non
averlo fatto, rende la decisione su opposizione criticabile anche per questo
aspetto e cioè per aver chiuso il caso traendo delle conclusioni su
un'istruttoria non adeguata alle circostanze"
(I).
1.5. L'CO1, in
risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa, con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).
1.6. In data 6
febbraio 2004, l'assicurato ha prodotto la perizia che la dott.ssa __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha allestito il 22 dicembre 2003 per
conto dell'URC di __________ (cfr. VI + allegato).
Questo
documento è stato trasmesso per conoscenza all'assicuratore convenuto (cfr. VII
e VIII).
1.7. In corso di
causa, il TCA ha richiamato dall'Ufficio AI l'intero incarto del ricorrente (X
e XI + allegati).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003
ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10
settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20
gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 12 settembre 2003).
Di
conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è la
sospensione del diritto alle prestazioni di corta durata a far tempo dal mese
di giugno 2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della
LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
2.3. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione a sapere se l'Istituto assicuratore
convenuto era o meno legittimato a dichiarare estinto il diritto alla cura
medica ed all'indennità giornaliera a far tempo dal 10 giugno 2003.
2.4. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.5. Nella
concreta evenienza, con la decisione formale del 10 settembre 2003, confermata
in sede di opposizione, l'assicuratore infortuni convenuto ha posto termine
alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) a
contare dal 10 giugno 2003, ritenendo ormai stabilizzate le condizioni di
salute dell'insorgente (cfr. doc. 90).
Secondo
questa Corte tale decisione trova piena conferma nella documentazione medica
presente all'inserto.
In
effetti, già il medico curante dell'assicurato, dott. __________, spec. FMH in
ortopedia e chirurgia ortopedica, in occasione della consultazione del 5 giugno
2003, ha affermato che, citiamo: "dal punto di vista medico, penso che a
parte qualche saltuaria seduta di fisioterapia o medicamenti anti-infiammatori non
si possa ottenere un sostanziale miglioramento con ulteriori trattamenti"
(cfr. doc. 82 - la sottolineatura è del redattore).
Un
analogo parere è stato espresso dal dott. __________, anch'egli spec. FMH in
chirurgia ortopedica, attivo presso la Divisione medica di __________, il quale
ha addirittura considerato controproducente l'applicazione di ulteriori
provvedimenti sanitari:
"
Ich habe alle Akten, Röntgenbilder und auch die
beiliegende Videokassette vom 13.2.03 (Datum des Eingriffes, der eine
Arthroskopie beider Kniegelenke zeigt mit den entsprechenden therapeutischen
Verrichtung an beiden Menisken links sowie medial rechts) angeschaut und
gelange in der Folge zur Auffassung, dass nach den letztgenannten Eingriffen
die Situation in beiden Kniegelenken sich gut darstellt und deshalb eine
weitere Abklärungsrunde bei anderen Spezialisten unnötig ist, ja sogar
kontraproduktiv, in dem es höchstens die Angelegenheit verlängert und den
Patienten allenfalls noch zusätzlich verstärkt morbifiziert. Im Prinzip kann
ich der Auffassung des Kreisarztes vom 4.8.03 beipflichten, nicht nur dass
keine Massnahmen mehr nötig sind, sondern dass der Patient auch zumutbarerweise
als voll arbeitsfähig gelten darf"
(doc.
89).
Del
resto, neppure dall'incarto che il TCA ha richiamato dall'Ufficio AI, in
particolare dal referto peritale 4 maggio 2004 del dott. __________, spec. FMH
in chirurgia ortopedica, emerge che un'ulteriore cura medica sarebbe
suscettibile di migliorare in maniera sostanziale lo stato di salute
dell'assicurato (cfr. X e XI 2).
In queste
condizioni, in ossequio a quanto previsto dall'art. 19 cpv. 1 LAINF, l'Istituto
assicuratore convenuto era senz'altro legittimato a dichiarare estinto il
diritto alle prestazioni di corta durata a decorrere dal 10 giugno 2003.
Può
rimanere aperta la questione riguardante la capacità lavorativa di RI1, poiché,
come detto, il diritto all'indennità giornaliera si è estinto già in ragione
della stabilizzazione delle sue condizioni di salute.
2.6. Deve essere,
infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (cfr. I, p. 4).
2.6.1. Come già
indicato al consid. 2.2., il 1° gennaio 2003, è entrata in vigore la LPGA.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, le disposizioni formali della LPGA
(art. 27-62 LPGA), tra cui l’assistenza giudiziaria (art. 61 lett. f LPGA),
sono immediatamente applicabili con l’entrata in vigore della nuova legge (cfr.
SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 23
ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J.,
K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; U. Kieser,
ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003, art. 82 N. 8 pag. 820).
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3
luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
L’art. 61
lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla
concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto
federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto
cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p.
626).
Le
condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria
rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora
applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.
2.1.).
Tali
presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia
necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le
sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.
cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl
94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/
D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5
settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
Fatti
I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF
121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,
consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.
13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;
STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
Inoltre
va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul
patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU
30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza
giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .
L'art. 3
della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA
rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30
luglio 2002), prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."
"
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio".
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
Considerandi
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla
giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale
relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che
sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
In questo
senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.
2.6.2
In concreto,
a prescindere dal quesito a sapere se il ricorrente si trovi effettivamente nel
bisogno, l'ultimo presupposto non è dato; l'infondatezza del ricorso del 19
gennaio 2004 risultava in effetti evidente.
All'avv. __________
non poteva sfuggire che l'estinzione del diritto alle prestazioni di corta
durata, in particolare di quello all'indennità giornaliera, era giustificata,
in primo luogo, dalla stabilizzazione delle condizioni di salute dell'insorgente
e, d'altra parte, che tale stabilizzazione risultava accertata in maniera
sufficientemente affidabile grazie alla documentazione medica già presente agli
atti.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è respinta.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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