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Decisione

35.2004.40

assicurato, dopo essere scivolato da un escavatore riportando una contusione alla spalla destra per la quale l'assicuratore ha riconosciuto le prestazioni, annuncia una ricaduta. Diritto ad una rendit

1 settembre 2004Italiano80 min

Source ti.ch

Fatti

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente

stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di una danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

2.6

Nella

presente fattispecie la questione relativa alla valutazione dell'esigibilità

lavorativa è oggetto di contestazione fra le parti.

Da un

canto, l'assicuratore convenuto - fondandosi essenzialmente sulle risultanze

della visita medica di chiusura eseguita dal dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica, il 29 aprile 2004 (cfr. doc. 105) e sul successivo

complemento del 27 febbraio 2004 (cfr. doc. 144) - ha dichiarato l'assicurato

in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, attività

lavorative idonee secondo l'esigibilità al lavoro descritta dal dott. __________

nel rapporto del 29 aprile 2004 (cfr. doc. A e doc. III).

D'altro

canto, l'assicurato - riferendosi soprattutto alle certificazioni del dott. __________

dell'8 maggio 2001 (cfr. doc. 79 a), del dott. __________ dell'8 gennaio 2003

(cfr. doc. 82) e a quanto certificato dallo stesso medico fiduciario dott. __________

il 20 febbraio 2003 (cfr. doc. 90) - sostiene invece che la sua capacità

lavorativa nell'attività di macchinista, così come in attività lavorative

adeguate, sarebbe limitata al 50% (cfr. I, p. 4).

In occasione della visita medica circondariale

del 18 febbraio 2003 il dott. __________ poneva la seguente valutazione:

"

(…)

Clinicamente la

funzione della spalla destra è ancora ridotta, come pure la forza.

Tutti i tests principali sono ancora positivi,

soprattutto anche per una sofferenza della cuffia e del bicipite.

Procedere medico

Suggeriamo di continuare la fisioterapia per

mobilizzare la spalla.

Procedere amministrativo e professionale

L'assicurato viene dichiarato abile al lavoro

quale macchinista al 50% a partire dal 3.3.2003, ossia al 100% per 4 ore."

(Doc. 90)

In data

29.

aprile 2003 ha avuto luogo la visita medica di chiusura a cura del dott. __________.

Constatato

che, clinicamente, la funzione della spalla è migliorata (cfr. doc. 105, p. 2),

il medico di circondario dell'CO 1 ha così valutato l'esigibilità lavorativa:

"

(…)

ESIGIBILITÀ DEL LAVORO

a) come macchinista

Strettamente per il lavoro di macchinista, senza

eseguire altri lavori, l'assicurato può raggiungere una capacità lavorativa

nella misura del 75%.

b) in generale

L'assicurato può molto spesso sollevare/portare

pesi da 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta pesi da 10-25 kg e non

più pesi da 25-45 kg fino all'altezza dei fianchi. L'assicurato può spesso

sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, di rado però pesi oltre i

5.

kg.

Il signor RI 1 può molto spesso maneggiare

attrezzi di leggera entità, spesso di media entità, di rado di pesante entità,

ma non più di entità molto pesante.

La rotazione manuale non è impedita.

Lavori sopra la testa sono raramente esigibili.

L'assicurato può molto spesso eseguire la

rotazione, stare seduto/inclinato in avanti e in piedi/inclinato in avanti.

Può molto spesso stare in posizione inginocchiata

o con la flessione delle ginocchia.

La posizione di lunga durata, sia nella posizione

seduta che in piedi, non è impedita. L'assicurato può molto spesso percorrere

lunghi tragitti, camminare su terreno accidentato e salire le scale (come anche

a pioli).

L'impiego delle due mani è in parte necessario.

L'amministrazione sarà più precisa in

merito." (Doc. 105, pag. 2)

Successivamente, in data 27 febbraio 2004, lo

stesso medico di circondario ha redatto il seguente apprezzamento medico:

"

Complemento all'esigibilità del lavoro del

29.4.2003

L'assicurato può senz'altro lavorare tutto il

giorno con rendimento completo in attività idonee (secondo l'esigibilità del

lavoro della chiusura del 29.4.2003)." (Doc. 144)

2.7

Con il

proprio ricorso, l'assicurato mette in dubbio la fondatezza delle conclusioni a

cui é pervenuto il medico di circondario dell'CO 1, e ciò con particolare

riferimento alla valutazione dell'8 maggio 2001 del dott. __________,

specialista in chirurgia, il quale riteneva possibile per l'assicurato lo svolgimento

dell'attività di macchinista nella misura del 50%, escludendo qualsivoglia

mansione di picco e pala e sollevamento di pesi (cfr. doc. 79a); alla

valutazione enunciata in data 8 gennaio 2003 dal dott. __________, specialista

in chirurgia, secondo il quale l'assicurato era inabile come macchinista al

100% dal luglio 2000, con una probabile ripresa dell'attività lavorativa al 50%

a partire dall'inizio del mese di febbraio 2003 (cfr. doc. 82); al certificato

medico redatto in data 26 giugno 2003 dal dott. __________, specialista in

medicina interna, a mente del quale l'assicurato presenta "delle

contratture muscolari in particolare del sopra spinato dalle due parti. Ho

proposto della fisioterapia (9 sedute) con massaggio ed ultrasuono del cinto

scapolare. Durante questo periodo rimane un'inabilità lavorativa al 100%.

Questo caso è da riferire all'infortunio del 3.2.2000." (cfr. doc. 117a) e

all'attestazione del 22 settembre 2003 dello stesso dott. __________, secondo

il quale i dolori residuali e le limitazioni funzionali della spalla destra

lamentati dall'assicurato limitano la sua capacità lavorativa in misura

superiore al 25% (cfr. doc. I B).

Pendente

causa, l'assicurato ha prodotto un nuovo referto medico, datato 21 giugno 2004,

redatto dal dott. __________, specialista in chirurgia ortopedica, del seguente

tenore:

"

(…)

5- Valutazione clinica:

Spalla destra: cicatrice calma ed elevazione

spontanea a 90° sotto manipolazione attiva assistita a 120°, rotazione

interna/esterna 30-0-90, abduzione/adduzione 120-0-30. Test Neer positivo, Jobe

positivo, palm-up positivo, impossibilità di portare il braccio al corpo.

Per il resto stato neurologico e steotendineo a

livello dell'arto superiore destro nella norma.

6- Valutazione proposta:

Dal punto di vista strettamente clinico

ortopedico si dovrebbe procedere ad una nuova artro risonanza magnetica della

spalla destra eventualmente in base a tale risultato radiologico discutere se

vi è l'indicazione a un intervento di revisione o meno.

Sul piano puramente conservativo si possono

proporre delle infiltrazioni con un blando anestetico locale e cortisonico

associate a della fisioterapia intensa da compiersi soprattutto in piscina e un

trattamento medico suppletivo con degli anti-infiammatori non steroidei sia a livello

locale sia per os.

7- assicurativa:

Attualmente il paziente percepisce una rendita

del 25%. A mio parere essa dovrebbe essere rivalutata e portata, in particolare

tenendo conto dell'età del paziente, la sua scolarità e la professione eseguita

a suo tempo (macchinista), ad almeno il 50%." (Doc. E)

Successivamente, con scritto del 14 luglio 2004

inviato al rappresentante dell'assicurato, il dott. __________ ha precisato:

"

In merito al decorso telefonico in data

12.07.2004

non posso che confermarle che nonostante le limitazioni riguardanti

le attività lavorative possibili e teoriche proposte dall'esperto

dell'Assicurazione CO 1, non posso che confermare che a mio parere in qualità

di Chirurgo Ortopedico e tenendo conto della mia perizia del 21.06.2004,

ugualmente l'assicurato rimane inabile per almeno il 50% a causa della

patologia evidenziata a livello della spalla destra."

(Doc. F)

Chiamato

ora a pronunciarsi, il TCA ritiene che il tenore delle certificazioni citate,

in particolare quella più recente del dott. __________, medico curante

dell'assicurato, (cfr. doc. I B), così come quelle del Dr. __________,

specialista in chirurgia ortopedica, non consentono di trarre le conclusioni a

cui è pervenuto l'insorgente.

In

effetti, lo specialista consultato dall'assicurato ed il medico curante, hanno

sì indicato che i disturbi risentiti dal paziente limitano la sua capacità

lavorativa al 50%, secondo il primo e in misura superiore al 25% a parere del

secondo, senza tuttavia motivare tale valutazione.

Il dott. __________, per contro, in occasione

della visita di chiusura del 29 aprile 2003, ha d'un lato ritenuto l'assicurato

abile al 75% nella sua precedente professione di macchinista (cfr. doc. 105),

rilevando dall'altro che, tenuto conto di una serie di limitazioni, in

particolare per quanto concerne il sollevamento di pesi e la posizione assunta

durante il lavoro (cfr. doc. 105), l'assicurato può senz'altro lavorare tutto

il giorno con rendimento completo in attività idonee. Questa valutazione è stata

confermata in data 27 febbraio 2004 dallo stesso medico di circondario (cfr.

doc. 144).

Del

resto, gli impedimenti funzionali presentati dall'assicurato sono quelli che si

riscontrano, normalmente, in assicurati che hanno lamentato una rottura della cuffia

dei rotatori: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare,

rispettivamente, trasportare pesi anche solo relativamente importanti nonché

d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra

dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA del 23 novembre 1998 nella causa O.,

35.1998

, STCA del 29 luglio 1999 nella causa C., 35.1998.117, tutelata dal

TFA con pronunzia del 3 gennaio 2000, U 296/99 e STCA del 12 maggio 2004 nella

causa A., 35.2003.88).

Tutto ben

considerato, questa Corte è dell'avviso che la documentazione medica che figura

all'inserto, specificatamente i referti del dott. __________ e del dott. __________,

possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamata a rendere,

senza che si riveli necessario dare seguito al provvedimento probatorio preteso

dall'insorgente (perizia medica giudiziaria).

Al

riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV

Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

D'altro

canto, a mente di questa Corte, si deve ritenere che le opportunità di reperire

un'attività che sia conciliabile con i disturbi accusati dall'assicurato nonché

con le sue condizioni personali, non devono essere considerate irrealistiche o

eccezionali ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. RCC 1991, p. 332

consid. 3b e 1989, p. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 p. 67 consid. 5c).

Certo,

non possono essere ignorati gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a

profitto della residua capacità lavorativa comporterà per il ricorrente. Ciò

nondimeno, essi non appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato ancora

che secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali,

l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere

ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze

delle sue affezioni invalidanti (DTF 123 V 96 consid. 4c, DTF 113 V 28 consid.

4a e riferimenti ivi citati; cfr., pure, STFA del 10 settembre 1998 nella causa

S. inedita).

Se,

malgrado tale impegno, un'occupazione confacente non è reperibile in concreto,

questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la

nozione di mercato equilibrato del lavoro, l'assicurazione contro gli infortuni

non è tenuta a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c;

RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1995, p. 83).

Parimenti estranei all'invalidità sono l'età e la mancanza di

formazione dell'interessato, fattori che, di per sé, non possono influire sulla

sua determinazione.

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte

federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità - ma lo stesso vale

anche per l'assicurazione infortuni - non è tenuta a rispondere, qualora

l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a

causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare

concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una

sentenza del 9 maggio

2001.

nella causa D., I 147/01).

D'altronde,

in una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa F., U 69/86, il TFA ha,

ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante

capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un

assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici

interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare

pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di

2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento

del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente

servire come aiuto per il braccio adominante.

Il TFA è

pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza del 7 agosto 2001 nella

causa K., U 240/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss.,

concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali

all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori

manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano

destra, nonché il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg, e pertanto ritenuto

praticamente monco di una mano:

"

(…)

Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in

der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als

Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt -

nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann

ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen

rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu

2.

kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei

auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im

Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a.

Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen

Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als

Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt

werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich

vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent

ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer

hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht

erfolgreich beendet hat.

Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen

Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen

Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe

Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen

verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und

Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321

Erw. 3b am Ende)." (STFA

succitata, consid. 3b)

In una

sentenza del 25 febbraio 2003 nella causa P.-G., U 329/01 e U 330/01, l'Alta

Corte ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata,

vittima di un grave politrauma, che, secondo l'avviso dei medici, poteva ancora

esercitare un'attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta e non

comportante il sollevare rispettivamente il trasportare pesi anche solo

relativamente importanti, così come l'utilizzo dell'arto superiore destro in

mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale:

"

(…)

La tesi cantonale, in quanto conforme alla

giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a

quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi

con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro

sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.

2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;

si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in re W., I 401/01, consid. 4c). Si

tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale femminile non

qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una

sufficiente offerta di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in

cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non

comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare frequentemente

posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale ambito bisogna pure

considerare la ancor giovane età dell'interessata con conseguente presumibile

buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no.

35.

pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata del 4 aprile 2002 in re

W. consid. 4a-d).

Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità

di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno

poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In

proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto

il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296

consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).

Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli

inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa

dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né

inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle

assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto

può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo

possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297

consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52

consid. 3d e 114 V 285 consid. 3)." (STFA succitata, consid. 4.7)

In una

sentenza del 14 aprile 2003 nella causa P., inc. n. 35.2002.88, questa Corte ha

giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno

fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato

che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia

muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90°

solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del

trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del

territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia

dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività

lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra

della vita, scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato

l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti.

Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi

solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro

accostato al tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).

Questa

Corte osserva infine che se è vero che il mercato del lavoro accessibile agli

assicurati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale è in

generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (cfr.

RCC 1989, p. 331 consid. 4a)), è altrettanto vero che nell'industria e nell'artigianato

le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite

macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza

(cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del

20.

aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3).

Anche in

questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori

ausiliari, così come é il caso per il settore delle prestazioni di servizio.

2.8

Per quanto

concerne il reddito da non invalido, sulla scorta dei dati che

figurano all'incarto (cfr. doc. 121 con l'annessa documentazione), l'assicurato

avrebbe guadagnato, nel 2003 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI

2002.

U 467, p. 511ss.), qualora non fosse rimasto vittima dell'infortunio del

febbraio 2000, un importo di fr. 61'275.50.--/anno, così come deciso dall'CO 1.

2.9

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, il TCA osserva quanto

segue.

Trattandosi

della determinazione del reddito ipotetico da invalido conseguibile da

manodopera maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate,

svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro

equilibrato, questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha

stabilito, in una sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 p.

183, che il reddito annuo ammonta:

per il 1992 fr. 34'000.--

per il 1993 fr. 34'500.--

per il 1994 fr. 35'000.--

per il 1995 fr. 35'000.--

Lo scrivente TCA ha, poi,

escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996,

l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re M.). Simile aumento è,

poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18 marzo 1998 in re O.), per il 1998

(STCA 19 giugno 1998 in re M.) e per il 1999 (cfr. STCA 28 gennaio 2000 in re

C.).

Nel passato, questi parametri

sono sempre stati approvati dal TFA, in particolare nella sentenza pubblicata

in RAMI 1998 U 292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.).

In una sentenza del 27

ottobre 1999 nella causa S., pubblicata in SVR 2000 IV N° 21, il TCA ha

riconfermato la propria giurisprudenza, dopo avere constatato che i salari di

riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i risultati

dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio federale di

statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.; Pratique VSI

2000.

pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito

dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56;

Pratique VSI 2000 pag. 85-86).

La giurisprudenza federale

relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto

di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni

(cfr., a tale proposito, D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali

nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593 segg. (p.

602-606)).

In una sentenza del 30

giugno 2000 nella causa B. (I 411/98) - pervenuta al TCA il 24 luglio 2000 -

l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del

suo esame:

" (…)

3.

- b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale ha

invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in

particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria

giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento

ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte

confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di

fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media

conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non

qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV

no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su

dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce,

è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale

federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla

pubblicazione.

4.

- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza

stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in

primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato.

Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo,

possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti

dalle statistiche salariali.

La questione di sapere se e in quale misura i salari medi

fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle

circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto

(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi

che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto

del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo,

come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul

reddito di lavoro.

Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare -

percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata dall'amministrazione

-, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo

sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione. (n.d.r., in

quella sentenza il TFA ha operato una riduzione del 15% invece del 40%

effettuata dai giudici cantonali).

5.

- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo

cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro

equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti

allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze

specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le

esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.

In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione

amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati

all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla

recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai

provvedimenti professionali in lite."

(STFA succitata).

La nostra Corte federale

ha pure emesso numerose sentenze in materia d'assicurazione contro gli

infortuni. Si tratta di fattispecie in cui questo TCA aveva proceduto a

quantificare il reddito da invalido in applicazione della suesposta prassi, a

discapito della valutazione operata dall'INSAI sulla base dei dati risultanti

dalla documentazione sui posti di lavoro (DPL).

La prima di queste

pronunzie è stata emanata nella causa INSAI c/ L., U 181/98 e reca la data del

22.

maggio 2001. Essa è stata successivamente confermata con i seguenti giudizi:

STFA 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 286/98; 31 maggio 2001 nella

causa INSAI c/ M., U 275/98; 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 279/98;

11.

giugno 2001 nella causa INSAI c/ M., U 17/99; 11 giugno 2001 nella causa

INSAI c/ S., U 285/98; 19 giugno 2001 nella causa INSAI c/ P., U 271/98; 21

giugno 2001 nella causa R. c/ INSAI, U 349/98; 27 giugno 2001 nella causa INSAI

c/ B., U 362/98; 28 giugno 2001 nella causa INSAI c/ C.-D. C., U 18/99; 2

luglio 2001 nella causa INSAI c/ F., U 4/99; 9 luglio 2001 nella causa INSAI c/

M., U 142/99; 10 luglio 2001 nella causa UAI c/ C. e INSAI c/ C., I 442/99 + U

256/99; 18 luglio 2001 nella causa G. c/ INSAI e INSAI c/ G., U 154 + 163/99;

19.

luglio 2001 nella causa INSAI c/ T., U 190/99; 27 luglio 2001 nella causa

INSAI c/ B., U 252/99; 31 luglio 2001 nella causa G., U 311/99; 5 ottobre 2001

nella causa INSAI c/ B., U 165/00; 5 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ I., U

91/00; 10 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ C., U 217+225/00; 16 ottobre 2001

nella causa M., U 301/00; 13 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ L., U 41/00; 19

febbraio 2002 nella causa INSAI c/ C., U 99/00; 19 febbraio 2002 nella causa

INSAI c/ C., U 268/00; 5 marzo 2002 nella causa INSAI c/ CE fu M., U 155/00; 15

marzo 2002 nella causa A. c/ INSAI e INSAI c/ A., U 220 + 238/00; 18 marzo 2002

nella causa INSAI c/ K., U 239/00; 18 marzo 2002 nella causa INSAI c/ P.S., U

235/00; 24 aprile 2002 nella causa INSAI c/ R., U 240/00; 30 aprile 2002 nella

causa INSAI c/ P., U 241/00; 8 maggio 2002 nella causa C.-F., U 449/00; 23

maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00).

Sostanzialmente, il TFA ha

approvato i dati salariali utilizzati dall'INSAI, dopo avere anche verificato, in

applicazione della DTF 126 V 75ss., che, nel caso di specie, l'importo ritenuto

dall'assicuratore LAINF appariva plausibile alla luce dei dati dedotti

dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale

di statistica, considerata la possibilità di ridurre il salario statistico fino

al limite massimo del 25%:

" (…)

Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche

dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le

istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo

prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in

particolare, il reddito ipotetico da invalido, i primi giudici, in modifica di

quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi

della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario

di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno

ritenuto l'importo di fr. 35'000.--, che corrispondeva negli anni dal 1994 al

1998.

alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese

da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività

leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati

statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è

stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg.

c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito

che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo

luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato.

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un

mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in

attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare

riferimento alle specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non

soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata

(nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio

2001.

in re R., I 10/00 e 30 giugno 2000 in re B, I 411/98). Il giudizio

querelato non può quindi essere tutelato.

e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti

presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attività leggere,

che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario, i

dipendenti di tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr.

42'030.--. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla

valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo

stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei

salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la

retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazione

semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr. 54'245.--

(fr. 4'294.-- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi

della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze

del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario

statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%.

3.

- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità (fr. 50'568.-- annui) non è mai stato contestato

dalle parti in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce

all'opponente il diritto ad una rendita calcolata su un'invalidità del solo 17%

merita di essere ristabilita."

(STFA 22 maggio 2001 nella causa L.

c/ INSAI, p. 4ss.)

L'Alta Corte nelle

sentenze menzionate non aveva comunque risolto la questione di principio a

sapere quale deve essere, in materia di assicurazione contro gli infortuni, il

rapporto tra i dati dell'Ufficio federale di statistica (ai quali il TFA fa

costantemente riferimento nella giurisprudenza pubblicata, cfr. DTF 124 V

323-324 e DTF 126 V 75) e le DPL (cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze …, p.

604-605).

Tale questione è stata

invece affrontata in una sentenza del 28 agosto 2003 nella causa C., U 35/00 +

U 47/00, pubblicata in DTF 129 V 472ss. (= RAMI 2003 U 494, p. 383ss.), in cui

il TFA - dopo avere sottolineato le difficoltà che comporta il volere imporre

un ordine di priorità fra dati statistici e DPL, siccome

ognuno dei due metodi presenta vantaggi e svantaggi (cfr. DTF 129 V 477, consid.

4.2

) - ha definito quali sono i presupposti che devono essere soddisfatti

affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base

dei salari DPL:

"

(…)

Weil die Invaliditätsbemessung aufgrund

hypothetischer Vergleichseinkommen und unter Berücksichtigung des in Betracht

fallenden (ausgeglichenen) allgemeinen Arbeitsmarktes zu erfolgen hat, müssen

die DAP auch im konkreten Einzelfall repräsentativ sein. Es genügt daher nicht,

wenn lediglich ein einziger oder einige wenige zumutbare Arbeitsplätze

angegeben werden, weil es sich dabei sowohl hinsichtlich der Tätigkeit als auch

des bezahlten Lohnes um Sonder- oder Ausnahmefälle handeln kann. Unbeachtlich

ist, ob der Arbeitsplatz frei oder besetzt ist, weil die Invaliditätsbemessung

auf der Fiktion eines ausgeglichenen Arbeitsmarktes beruht (BGE110 V 276 Erw.

4b; AHI 1998 S. 291 Erw. 3b). Wenn die Vorinstanz eine Mindestzahl von fünf

zumutbaren Arbeitsplätzen voraussetzt, so erscheint dies in quantitativer

Hinsicht in der Regel als genügend. Im Hinblick auf die geforderte

Repräsentativität der DAP-Profile und der daraus abgeleiteten Lohnangaben hat

der Unfallversicherer im Sinne einer qualitativen Anforderung jedoch,

zusätzlich zur Auflage von mindestens fünf DAP-Blättern, Angaben zu machen über

die Gesamtzahl der aufgrund der gegebenen Behinderung in Fragekommenden

dokumentierten Arbeitsplätze, über den Höchst- und den Tiefstlohn sowie über

den Durchschnittslohn der dem jeweils verwendeten Behinderungsprofil

entsprechenden Gruppe. Damit wird auch die Überprüfung des Auswahlermessens

hinreichend ermöglicht, und zwar in dem Sinne, dass die Kenntnis der dem

verwendeten Behinderungsprofil entsprechenden Gesamtzahl behinderungsbedingt in

Frage kommender Arbeitsplätze sowie des Höchst-, Tiefst- und

Durchschnittslohnes im Bereich des Suchergebnisses eine zuverlässige

Beurteilung der von der SUVA verwendeten DAP-Löhne hinsichtlich ihrer

Repräsentativität erlaubt. Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass die

SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen

DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte

Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern (vgl. Art.

122.

lit. a UVV, gültig gewesen bis 31. Dezember 2000 [AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE 115 V 297 ff.).

Allfällige Einwendungen der versicherten Person bezüglich des Auswahlermessens

und der Repräsentativität der DAP-Blätter im Einzelfall sind grundsätzlich im

Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die SUVA im Einspracheentscheid

damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht in der Lage, im Einzelfall

den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im Bestreitungsfall nicht auf den

DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA hat diesfalls im

Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu ermitteln. Im

Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die

Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die

Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs

einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."

(DTF succitata, consid. 4.2.2)

Al

riguardo, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi

scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in

L'autonomia del disabile nel diritto svizzero. Ed. Istituto delle assicurazioni

sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona, 2004, pag. 128-131.

2.10

Partendo

dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici

validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA (cfr., fra le

più recenti, STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00 e del 30 aprile

2002.

nella causa P., U 241/00) - si rivela essere discriminante per gli

assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più

bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è

quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro

Cantone senza il danno alla salute, questo TCA, in una sentenza del 4 settembre

2000.

nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n.

35.

- successivamente confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA

del 17 aprile 2001 nella causa B. e del 22 maggio 2001 nella causa M.) -

sentito preliminarmente il parere del direttore dell'Ufficio federale di

statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:

" In

data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,

direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle

assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in

molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da

invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di

salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare

utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,

cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires

1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza

federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine

di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario

conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del

danno alla salute), mi occorre sapere:

- possiamo

utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è

anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

- In caso di

risposta negativa:

Perché no? Quale

coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo

alla situazione del nostro Cantone?

(…)" (cfr. doc. Vbis)

Il dottor __________ ha così

risposto in data 14 agosto 2000:

"

(…)

Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia

definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è

possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità

regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità

statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori

dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua

lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista

statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998

(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di

qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

- Nel 1998

(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo

esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi

al mese (cfr. tabella TA13).

- È ancora

possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa

categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il

settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore

dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche

la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),

ripartiti stavolta per settore economico (…)" (cfr. doc. Vbis).

Al fine di non discriminare

gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più

bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è

quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro

Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che

nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che

riflette i salari versati nella nostra regione.

Se si ignorasse questo

aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAI è una legge federale occorre

riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad

esempio

fr. 4628.-- nel 1998 per

un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per

utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un

risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36;

DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76).

Del resto, il TFA, nella

sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto

dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag.

485.

"du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa

K.W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners

(Thurgau)".

Nella sentenza pubblicata

in SVR 2000 IV Nr. 21, il TCA ha al riguardo precisato:

" La

necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino

risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28

settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. Ricciardi del 14 agosto 1999

«Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati

disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle

condizioni sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati

aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:

«(…)

Su scala federale la statistica

ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la

struttura dei salari in Svizzera.

A livello regionale, le informazioni di

cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei

salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che

nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per

quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni

supplementari.

Il calcolo dei dati regionali (grandi

regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera,

schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.

Non si è certi tuttavia in che misura

questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.

Per i prossimi anni è inoltre probabile

che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere

a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il

Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di

ponderazione della struttura economica cantonale»."

Va pure ricordato che,

secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla

tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta

di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 84-85):

" Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux

sexes révélées par les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux

salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas

question de se baser sur une valeur moyenne entre les salaires des femmes et

des hommes. (…)"

(STCA succitata - la sottolineatura

è del redattore)

In una

sentenza del 5 giugno 2003 nella causa B. (inc. n. 35.2003.6), il TCA ha

inoltre sottolineato come il TFA, che ha posto il principio della priorità dei

dati statistici nazionali rispetto a quelli regionali - in alcune sue pronunzie

ha confermato il reddito da invalido fissato sulla base di valori regionali.

Ad

esempio, in una sentenza del 10 agosto 2001 nella causa R., I 474/00 - sentenza

che è poi stata ripresa in più di un giudizio federale (cfr., per es., la STFA

del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 4c, parzialmente

pubblicata in DTF 128 V 174s.) - il TFA ha considerato non censurabile

l'applicazione dei dati relativi alla regione "Svizzera orientale"

(TA 13), siccome più favorevoli all'assicurata rispetto al dato nazionale (cfr.

consid. 3c/aa: "Obwohl das Eidgenössische

Versicherungsgericht grundsätzlich die gesamtschweizerischen Werte heranzieht,

ist vorliegend auch nicht zu kritisieren, dass der Berechnung zu Gunsten der

Beschwerdeführerin die tieferen Werte der Region Ostschweiz (TA 13) zu Grunde

gelegt worden sind").

Parimenti, nelle sentenze del 30 novembre 2001 nella causa R., I

226/01 e del 20 novembre 2002 nella causa D., I 764/01, l'Alta Corte ha

valutato il reddito da invalido facendo capo al valore afferente al Cantone

Ticino, rispettivamente, alla regione lemanica.

In una

sentenza del 13 giugno 2003 nella causa M., U 236/01, consid. 4.3.2, il TFA ha

ribadito che esso "… non esclude di principio l'applicazione dei valori

regionali, desumibili dalle tabelle TA14 (recte: TA13, n.d.r.) -

(…) -, segnatamente laddove questi appaiono maggiormente favorevoli per

l'assicurato (cfr. sentenza del 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid.

3c/aa)".

In

un'altra sentenza, datata sempre 13 giugno 2003, la nostra Massima Istanza ha

ricordato segnatamente che, citiamo: "… le circostanze del caso concreto

determinano quale sia la tabella da applicare nel caso esaminato. È pertanto

ammissibile ad esempio applicare la tabella TA7, che indica i valori per una

determinata attività, se così facendo è possibile determinare in maniera più

precisa il reddito da invalido (in proposito si veda anche consid. 4c non

pubblicato in DTF 128 V 174). Questa Corte, infine, ha pure ritenuto non

criticabile applicare la tabella TA13, che riferisce dei salari in relazione

alle grandi regioni (sentenza del 10 agosto 2001 in re R. consid. 3c/aa, I

474/00, del 27 marzo 2000 in re P. consid. 3c, I 218/99, del 28 aprile 1999 in

re T. consid. 4c, I 446/98)" (STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I

475/01, consid. 4.4.).

Il TFA ha

ancora ribadito questi concetti in due sentenze, del 26 agosto 2004 nella causa

C., I 355/03, consid. 7.4. e del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02,

consid. 6.3..

Su questi

argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT

II-2003, p. 618-621 e in L'autonomia del disabile nel diritto svizzero. Ed.

Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona,

2004, pag. 124-128.

2.11

Per

determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'CO 1 ha compiuto in

sede amministrativa degli accertamenti presso alcune aziende ticinesi. Dai

medesimi risulta che nelle attività leggere che l'assicurato sarebbe in grado

di esercitare, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2003, un

reddito annuo pari a fr. 46'533.80.-- (cfr. doc. 121).

Alla luce

della giurisprudenza di cui alla DTF 129 V 472ss., le cinque DPL

prodotte in causa sono numericamente sufficienti.

Nondimeno,

con riferimento all'esigenza di rappresentatività della DPL e dei dati

salariali ad essa connessi, l'assicuratore infortuni convenuto ha omesso di

fornire informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in

linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul

salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

Di

conseguenza, nel caso di specie, le DPL dell'CO 1 non possono essere utilizzate

per determinare il reddito da invalido (cfr., in questo stesso senso, STFA del

31.

ottobre 2003 nella causa A., U 15/02, consid. 4.2).

2.12

In concreto,

in ossequio alla più recente giurisprudenza federale, occorre dunque, in

assenza di dati salariali concreti, basarsi sui valori statistici e,

concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2002

(l'ultima edizione disponibile), edita dall'Ufficio federale di statistica.

Conformemente

alla prassi di questa Corte, secondo cui la priorità deve essere attribuita ai

valori statistici regionali (rispetto a quelli raccolti a livello nazionale,

cfr. consid. 2.10.), tornano applicabili i dati afferenti al Ticino contenuti

nella tabella TA13.

Orbene -

utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica - il ricorrente, svolgendo nel 2002 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato ticinese (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in

media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'098.--.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 8-2004, p. 94), esso ammonta a fr. 4'272.16

mensili oppure a fr. 51'265.92 per l'intero anno (fr. 4'272.16 x 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 11-2004, p. 87; cfr. DTF

126.

V 81 consid. 7a) - si ottiene, per il 2003, un reddito annuo di fr.

51'928.95.

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L'importo

ritenuto dall'assicuratore LAINF convenuto a titolo di reddito da invalido, fr.

46'533.80.-- (cfr. doc. 121), è inferiore del 10.39% rispetto al dato

che è scaturito dall'applicazione della tabella TA13.

Il TCA

può fare propria tale valutazione.

Del

resto, il TFA, in una sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa L., U 107/03, ha

ammesso una deduzione globale del 10%, trattandosi di un assicurato

frontaliere, nato nel 1945, che, a causa del danno infortunistico all'occhio

sinistro, era stato giudicato in grado di svolgere a tempo pieno professioni

sostitutive non necessitanti di una vista stereoscopica.

La stessa

Corte federale, in una pronunzia del 21 ottobre 2003 nella causa M., U 102/00,

ha operato una decurtazione del 15%, trattandosi di un ventinovenne frontaliere

che, in ragione del danno infortunistico, presentava degli impedimenti anche nell'esercizio

di un'attività adeguata e necessitava di introdurre frequenti pause nell'arco

della giornata lavorativa.

Da parte

sua, il TCA, in una sentenza del 4 settembre 2003 nella causa P., inc. n.

35.2003

, cresciuta in giudicato, ha operato una riduzione del 20% sul

reddito da invalido, trattandosi di una ballerina di night-club - di

nazionalità straniera e completamente priva di esperienza sul mercato del

lavoro svizzero, perlomeno su quello "ordinario" - che presentava una

capacità lavorativa limitata al 70% anche in attività confacenti alle sue

condizioni di salute.

In

conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando

i fr. 46'533.80.-- al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 61'275.50.-- - risulta essere del 24.06%,

arrotondato al 24% secondo la giurisprudenza di cui alla STFA del 19 dicembre

2003.

nella causa R., U 27/02, consid. 3.2. = DTF 130 V 121 = SVR 2004 UV Nr. 11

pag. 41.

L'assicuratore

convenuto, pur utilizzando gli stessi parametri, ha fissato il grado

d'invalidità al 25% (cfr. doc. 121).

Al

riguardo, occorre rilevare che secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41, l'assicuratore LAINF non avrebbe

dovuto arrotondare per eccesso la percentuale citata, bensì per difetto,

giungendo al risultato di una rendita di invalidità del 24% (cfr. anche SVR

2004.

UV Nr. 12 pag. 44 in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena

menzionata, secondo la quale il risultato aritmeticamente esatto del grado di

invalidità va arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra

espressa in percentuale intera secondo le regole applicabili in matematica, è

applicabile immediatamente, nel senso che essa si estende a decisioni

contestate che, dal punto di vista temporale, sono state emanate prima della

pubblicazione della sentenza in questione).

Il TCA potrebbe quindi, in linea di principio,

riformare la decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la

possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla

possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 11b della Legge di procedura per

le causa davanti al TCA; art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA; DTF 122 V 166).

Questa Corte, tuttavia, considerate le

circostanze dell'evenienza concreta, rinuncia ad effettuare una reformatio in

pejus, visto che si tratta unicamente di una facoltà (cfr. STFA del 23 giugno

2003.

nella causa A., U 192/02; STFA del 22 aprile 2003 nella causa P., U

334/02; STFA del 2 giugno 2003 nella causa Service de l'emploi du canton VD c/

G., C 119/02; STFA del 17 giugno 2003 nella causa R., H 313/01; DTF 119 V 249)

e che, del resto, la medesima non è neppure stata sollecitata dall'assicuratore

infortuni.

Nella

misura in cui l'assicuratore convenuto ha riconosciuto all'assicurato una

rendita di invalidità del 25%, il ricorso da lui interposto va respinto.

2.13

Deve essere,

infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (cfr. doc. I, p.

11).

2.13.1

Come già

indicato al consid. 2.2., il 1° gennaio 2003, è entrata in vigore la LPGA.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, le disposizioni formali della LPGA

(art. 27-62 LPGA), tra cui l’assistenza giudiziaria (art. 61 lett. f LPGA),

sono immediatamente applicabili con l’entrata in vigore della nuova legge (cfr.

SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 23

ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J.,

K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; U. Kieser,

ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003, art. 82 N. 8 pag. 820).

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3

luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

L’art. 61

lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla

concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto

federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto

cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p.

626).

Le

condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria

rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora

applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.

2.1

).

Tali

presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia

necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le

sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.

cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl

94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/

D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5

settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF

121.

I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,

consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.

13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;

STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

Inoltre

va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul

patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002

p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza giudiziaria

introdotte dopo la sua entrata in vigore .

L'art. 3

della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA

rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30

luglio 2002), prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

"

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio".

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla

giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale

relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che

sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

Al

riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U

220/99:

"

(…).

Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in

relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni

dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della

quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese

processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese

ripetibili,

alle stesse condizioni viene

riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia

perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),

per costante giurisprudenza, una causa è

sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei

mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di

incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate),

(…)"

(STFA

succitata).

In questo

senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.

2.13.2

In una

sentenza del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, il TFA ha ribadito che

il limite per valutare lo stato di bisogno ai fini della concessione o meno

dell'assistenza giudiziaria, è superiore al minimo esistenziale agli effetti

del diritto esecutivo.

All'importo

base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25%.

L'Alta

Corte ha rilevato quanto segue:

"

4.

L'insorgente domanda infine di essere posto

al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede cantonale e federale.

4.1

La Corte cantonale ha negato la concessione

del gratuito patrocinio in quanto non ha ritenuto adempiuto il requisito di

indigenza del richiedente.

4.1.1

Per l'art. 61 cpv. 1 LPGA, applicabile nel

caso di specie in virtù della sua natura formale (cfr. consid. 1.3; DTF 130 V 4

consid. 3.2), fatto salvo l'art. 1 cpv. 3 PA, la procedura dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale pur dovendo

soddisfare alcune esigenze. Tra queste, deve in particolare essere garantito il

diritto di farsi patrocinare e, se le circostanze lo giustificano, il

ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio (lett. f). Benché abbia

determinato la soppressione formale dell'art. 108 lett. f LAINF, l'entrata in

vigore del nuovo ordinamento non ha modificato materialmente l'assetto

giuridico in materia poiché il contenuto delle due disposizioni risulta essere

sostanzialmente uguale. Ne discende che la precedente giurisprudenza sviluppata

in tema di gratuito patrocinio e calcolo dell'indennità continua ad essere

applicabile (cfr. sentenza dell'11 marzo 2004 in re A., U 349/03, consid. 1;

Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 86 segg. all'art.

61.

; Ulrich Meyer-Blaser, La LPGA - les règles de

procédure judiciaire, in: Kahil-Wolff [ed.], La partie générale du droit des

assurances sociales, Institut de recherches sur le droit de la responsabilité

civile et des assurances, Colloque de Lausanne 2002, pag. 32 e 34; dello stesso

autore cfr. pure: Die Rechtspflegebestimmungen des Bundesgesetzes über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in: HAVE 2002 pag. 333 seg.). Mantiene pertanto la sua validità anche il principio sviluppato

sotto l'egida dell'art. 108 lett. f LAINF, nel cui ambito questa Corte aveva

già avuto modo di rilevare come il concetto di indigenza andasse interpretato

al pari di quello utilizzato dall'art. 152 cpv. 1 OG (cfr. Anwaltsrevue 3/2004

pag. 97). Stando a quest'ultima norma, il Tribunale federale dispensa, a

domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non

sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e i

disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili. Anche la

normativa cantonale in materia (cfr. art. 3 e 14 della Legge cantonale sul

patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, alla quale rinvia

espressamente l'art. 21 cpv. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni), riprende questi principi. A tal

proposito è sufficiente il rinvio al giudizio impugnato.

4.1.2

Una parte si trova nel bisogno, giusta

l'art. 152 cpv. 1 OG, qualora non possa pagare le spese giudiziarie senza

pregiudizio dei mezzi necessari al suo mantenimento e a quello della sua

famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 , 127 I 205 consid. 3b, 125 IV 164

consid. 4a). Se la parte che domanda l'assistenza giudiziaria è sposata,

occorre tenere conto pure dei redditi del coniuge (DTF 115 Ia 195 consid. 3a,

108.

Ia 10 consid. 3, 103 Ia 101 con riferimenti; RAMI 2000 no. KV 119 pag. 155

consid. 2). Sono determinanti le circostanze economiche esistenti al momento

della decisione circa la domanda di assistenza giudiziaria (DTF 108 V 269

consid. 4). Il limite per ammettere lo stato di bisogno ai sensi delle norme disciplinanti

l'assistenza giudiziaria si situa al di sopra di quello del minimo esistenziale

agli effetti del diritto esecutivo. Così, all'importo base LEF viene (spesso)

applicato un supplemento, variante tra il 15% e il 25% (cfr. RAMI 2000 no. KV

119.

pag. 156 consid. 3a; cfr. pure sentenze del 2 agosto 2004 in re M., C

49/04, consid. 2.2.2, e 22 aprile 2002 in re M., I 713/01, consid. 3a/aa

[pubblicata in PJA 2002 pag. 1488], 25 settembre 2000 in re E., C 62/00,

consid. 3b). Ciò non toglie che dalla persona che ne fa richiesta possono

essere pretesi alcuni sacrifici. Tuttavia, essa non deve per questo ridursi a

uno stato d'indigenza né può essere tenuta a procurarsi i mezzi necessari per

il processo a detrimento di altri obblighi urgenti (Anwaltsrevue 3/2004 pag.

98).

4.1.3

Sulla base della documentazione prodotta

agli atti, i primi giudici hanno fatto stato di un reddito mensile complessivo

di fr. 4'618.- (fr. 3'348.- [rendita intera AI oltre alle completive per la

moglie e per i figli, nati nel 1988 rispettivamente nel 1993] + fr. 1'270.-

[rendita della previdenza professionale]) a fronte di un fabbisogno globale

stabilito in fr. 3'842.50 (fr. 2'400.- [importo base così composto: 1'550.- +

500.

+ 350] + fr. 1'142.- [locazione] + fr. 118.- [premio dell'assicurazione

malattia, dedotti i sussidi cantonali] + 32.50 [contributo AVS della moglie] +

fr. 150.- [imposte]). In definitiva, essi hanno quindi ritenuto un'eccedenza

mensile di circa fr. 750.-, più precisamente di fr. 775.50.

4.1.4

Gli importi esposti, ai quali si è

richiamata la Corte cantonale per l'accertamento dello stato d'indigenza, sono

stati dedotti dalle indicazioni fornite in quella sede dallo stesso ricorrente.

Essi non si rivelano pertanto confutabili, né peraltro l'insorgente contesta

l'una o l'altra posizione. Ora, anche volendo aggiungere all'importo di base di

fr. 2'400.-, correttamente determinato sulla base della Tabella per il calcolo

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, un supplemento del

15-25%, risulterebbe comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 175.50 e fr.

415.50

al mese. In tali condizioni, considerati anche la gratuità della

procedura in materia, l'assenza di ripetibili da dover pagare nonché il

(relativamente) basso valore di lite (sostanzialmente fr. 8'775.20, di cui: fr.

4'860.- quale differenza tra l'IMI del 5% ottenuta e quella richiesta del 10%

[stante un ammontare massimo del guadagno assicurato all'epoca dell'infortunio

di fr. 97'200.-], e fr. 3'915.20 per rimborso spese) che, secondo la tariffa cantonale

dell'ordine degli avvocati (cfr. i combinati disposti di cui agli art. 9 e 30

della Tariffa secondo i quali l'onorario normale per una procedura assicurativa

con un valore di causa come quello che ci occupa può essere al massimo fissato

al 14% [70% di 20%] di quest'ultimo), permette di stimare le spese di

patrocinio approssimativamente in fr. 1'230.-, la precedente istanza poteva

ammettere la possibilità, per F.________, di saldare ratealmente e in un

termine adeguato le spese di avvocato senza con ciò incorrere in una violazione

del concetto di indigenza appartenente al diritto federale (v. DTF 109 Ia 9

consid. 3a; cfr. inoltre pure la sentenza citata del 25 settembre 2000 in re

E., nel cui ambito un'eccedenza mensile di fr. 33.40, calcolata per una persona

sola ma dopo avere apportato un supplemento sull'importo base LEF

"soltanto" del 15%, è per contro stata ritenuta insufficiente).

4.2

Per quanto attiene infine all'istanza volta

ad ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita in sede federale,

essa può riferirsi solo alla concessione del gratuito patrocinio in quanto,

vertendo sull'assegnazione o sul rifiuto di prestazioni assicurative (art. 134

OG), la presente procedura non è onerosa (anche nella misura in cui ha per

oggetto la mancata concessione dell'assistenza giudiziaria in prima sede, il

Tribunale federale delle assicurazioni prescinde dal prelevare simili spese

[RAMI 2000 no. KV 119 pag. 157 consid. 4 con riferimento]). Ora, l'istanza di

gratuito patrocinio va respinta dal momento che il richiedente ha espressamente

rinunciato a trasmettere all'autorità comunale il formulario specifico di

attestazione della situazione finanziaria e dagli atti non emergono elementi

sufficienti per dare seguito alla domanda (cfr. a tal proposito anche sentenza

del 29 dicembre 2000 in re R., H 359/00). (…)"

2.13.3

In concreto,

dal certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria si

evince che l'assicurato è sposato ed ha due figli (il primo nato nel 1980, la

seconda nel 1983) che vivono nella sua stessa economia domestica.

Il ricorrente è rimasto alle dipendenze della

ditta __________ SA di __________ fino al 1° novembre 2003 (cfr. doc. 119).

Attualmente è disoccupato (cfr. doc. C1) e beneficia di indennità di

disoccupazione pari a fr. 2'589 al mese, come emerge dal conteggio relativo al

mese di luglio 2004 inviato dall'avv. RA 1 su richiesta del TCA (cfr. doc. G1).

La moglie lavora presso la scuola __________ di __________

e percepisce fr. 2'107.30 mensili (cfr. doc. G2).

Il primo

figlio, maggiorenne, è disoccupato e percepiva, secondo quanto indicato

dall'assicurato stesso nel certificato municipale per l'ammissione

all'assistenza giudiziaria, fr. 2'064 al mese (cfr. doc. C1); in data 16

settembre 2004 il patrocinatore dell'assicurato ha comunicato al TCA che

attualmente il figlio del suo assistito non percepisce più l'indennità di

disoccupazione (cfr. doc. XIX).

La

seconda figlia, maggiorenne, è impiegata e percepisce un salario lordo mensile

di fr. 3'307 (cfr. doc. C1).

Non risulta esser stata dichiarata alcuna

sostanza, tranne un'automobile.

Agli atti risulta anche un attestato di carenza

beni del 14 marzo 2003 per fr. 36'883.90.

Con un

reddito di fr. 4'696, il ricorrente deve fare fronte a fr. 1'550 quale importo

base mensile per coniugi stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF

dalla Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale Autorità di vigilanza

cantonale ed in vigore dal 1° gennaio 2001.

Tali

importi comprendono già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,

igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas

(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo del 1° gennaio 2001).

Bisogna

poi computare il canone di locazione di fr. 900 al mese, più fr. 150 al mese di

spese accessorie, a cui vanno ancora aggiunti i premi afferenti

all'assicurazione contro le malattie (pari a fr. 330.20 mensili per

l'assicurazione obbligatoria e fr. 31.30 mensili per la complementare per l'assicurato

e fr. 279.70 per l'assicurazione obbligatoria e fr. 26.60 mensili per la

complementare per sua moglie), per cui si ottiene un onere globale di fr.

3'268.

Anche volendo aggiungere all'importo di base di

fr. 1'550 determinato sulla base della Tabella per il calcolo del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo un supplemento del 15-25%,

conformemente a quanto stabilito dal TFA nella sentenza del 20 settembre 2004

nella causa F., U 102/04, citata in precedenza (cfr. consid. 2.13.2.), risulterebbe

comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 1'040.70 e fr. 1'195.70 al mese.

Ora,

ricordato che l'attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il giudice

soltanto valore indicativo (Cocchi-Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p.

490), l'istanza deve essere respinta poiché il ricorrente, rispettivamente la

sua famiglia non si trovano in uno stato di bisogno e ciò tenendo conto anche

di un'adeguata partecipazione da parte della figlia maggiorenne - con

un'attività lucrativa e vivente in economia domestica con l'istante - alle

spese di alloggio che, posto un canone di locazione mensile (più spese) pari a

fr. 1'050, appare equo considerare per un importo non superiore a fr. 500

mensili (in argomento cfr. RJJ 2001 pag. 169-170).

Per cui,

pur rilevando che il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle

disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza

determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b,

p. 48 consid. 7c), al ricorrente non può essere riconosciuto uno stato

d’indigenza.

Alla luce

di quanto sopra esposto, risulta superfluo esaminare se le altre due condizioni

necessarie per ottenere la concessione dell'assistenza giudiziaria sono

adempiute considerato come già solo per la mancanza dell'indigenza l'istanza

dev'essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è respinta.

3.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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