35.2004.41
assicurata vittima di una lesione neurogena nell'esecuzione di un'anestesia spinale. Negata responsabilità dell'assicuratore LAINF. L'errore oppure l'imperizia commessa dall'anestesista non é costitut
8 marzo 2005Italiano39 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
35.2004.41
Data decisione, Autorità:
08.03.2005, TCA
Titolo:
assicurata vittima di una lesione neurogena nell'esecuzione di un'anestesia spinale. Negata responsabilità dell'assicuratore LAINF. L'errore oppure l'imperizia commessa dall'anestesista non é costitutiva di un infortunio ai sensi di legge
ATTO MEDICO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INFORTUNIO
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 4 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2004.41
mm/td
Lugano
8 marzo 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca
Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 maggio 2004 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 febbraio
2004 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 5
gennaio 2001, RI 1 - dipendente del Ristorante "__________" di __________
in qualità di aiuto cucina e, perciò, assicurata d'obbligo contro gli infortuni
presso la CO 1 - è stata sottoposta ad un intervento operatorio di varicectomia
alla gamba sinistra presso l'Ospedale regionale di __________ (__________), per
l'esecuzione del quale le è stata praticata una anestesia spinale.
In questo
contesto, essa ha lamentato una lesione della radice S1 a sinistra.
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 4
novembre 2003, la CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione
al danno alla salute riportato dall'assicurata, siccome esso, da un lato, non
sarebbe da porre in relazione ad un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro,
non costituirebbe una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc.
48).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. dott. RA 1 per conto dell'assicurata
(cfr. doc. 49), l'assicuratore LAINF, in data 20 febbraio 2004, ha confermato
il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 51).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 17 maggio 2004, RI 1, sempre patrocinata dall'avv. RA 1,
ha chiesto che la CO 1 venga condannata a riconoscere l'evento del 5 gennaio
2001 quale infortunio ai sensi di legge e, pertanto, a corrisponderle le
relative prestazioni di legge, oltre ad interessi di mora del 5%, argomentando:
"
In quest'ambito è bene sottolineare come già
nell'opposizione 26 novembre 2003 (doc. I), la ricorrente aveva sottolineato a
questo proposito che le gravi mancanze dell'anestesista erano da valutare
perlomeno sotto due importanti profili.
Il primo quello relativo alla mancata
informazione alla paziente, in merito ai rischi di un'anestesia spinale.
Il secondo in relazione all'effettiva modalità di
esecuzione della punzione spinale, che dimostrava un grossolano errore
medico dell'anestesista, peraltro in quest'ambito recidivo, nel senso che
già aveva causato a più persone danni nel medesimo contesto.
In relazione alla mancata informazione della
paziente, già nell'ambito dell'opposizione la ricorrente aveva prodotto il
formulario relativo al servizio di anestesia presso l'Ospedale Regionale di __________,
che l'anestesista le aveva sottoposto (doc. C) prima dell'intervento, per
convincerla ad accettare un'anestesia spinale, in luogo di un'anestesia
generale.
Non è infatti vero quanto afferma la CO 1
nell'ambito della decisione qui impugnata, in particolare che la scelta tra
l'anestesia spinale e quella generale era stata condizionata dalla volontà
dell'assicurata. Al contrario, la ricorrente aveva subito avvisato
l'anestesista del suo particolare timore in merito a qualsiasi iniezione, ma lo
stesso decise di procedere in ogni caso mediante un'anestesia spinale,
convincendo la paziente sulla base della documentazione fornita agli atti (doc.
C), che stabiliva in modo esplicito come un'anestesia spinale non comportasse
alcun tipo di rischio per i tessuti nervosi.
Il medico pertanto ha convinto in concreto la
paziente sulla base di informazioni che si sono rivelate del tutto inesatte.
A quest'ultimo proposito controparte, nella
decisione qui impugnata, non entra nei particolari, limitandosi a riportare una
presunta dichiarazione del Dr. __________, nell'ambito di una presunta
istruttoria interna svolta dalla stessa CO 1, senza che la ricorrente vi
potesse peraltro partecipare, il quale indica semplicemente che il formulario
indicato in precedenza (doc. C) non era ancora un documento obbligatorio,
quindi non era d'uso esibirlo ai pazienti.
Si contesta l'indicazione citata contenuta nella
decisione impugnata.
Si contesta in particolare che non fosse d'uso
mostrare ai pazienti il citato documento, già stilato a questo proposito e
consegnato dal Dr. __________ alla ricorrente per tranquillizzarla in merito ai
possibili esiti di una punzione spinale.
L'inconsistenza delle argomentazioni di controparte
in questo contesto, non fanno che confermare quanto già indicato a proposito
nell'ambito dell'opposizione.
L'agire del medico trova infatti giustificazione
nel consenso del paziente.
Se ciò non avviene e se un rischio connesso con
il trattamento si realizza, causando una lesione corporale, come nel caso che
ci occupa, il medico dovrà rispondere indipendentemente dalla commissione di
un errore di trattamento.
Il paziente, essendo all'oscuro del rischio che
questa lesione si produca, non può avervi consentito: la lesione non trova
nessuna giustificazione e risulta essere illecita (Rehberg pag. 308).
Ritenuto che a mente di controparte il formulario
consegnato alla ricorrente (doc. C) non era ancora in uso presso l'Ospedale
Regionale di __________, pertanto il suo contenuto non era applicabile, in ogni
caso affidabile, quest'ultima è stata tratta in inganno in merito
ai rischi connessi con l'anestesia spinale.
La ricorrente in buona fede si è fidata delle
indicazioni del medico anestesista __________, corroborate peraltro dal
documento informativo dell'Ospedale Regionale di __________ destinato ai
pazienti di anestesia citato in precedenza (doc. C), che peraltro solo
nell'ambito della decisione impugnata si comprende che non era ancora entrato
in vigore obbligatoriamente nell'ambito dell'Ospedale Regionale di __________.
La conseguenza di questo agire grossolano è che
in ogni caso la paziente non è stata debitamente informata in merito ai rischi
dell'anestesia spinale, anzi, peggio, è stata informata in modo errato, con la
sottoposizione di un documento a dire di controparte privo di validità, che
peraltro escludeva ogni e qualsiasi rischio connesso alla punzione spinale
oggetto della presente vertenza.
Ne deriva la responsabilità grave del medico
indipendentemente dall'errore di trattamento.
Anche solo per questo motivo il sinistro occorso
alla ricorrente deve essere considerato infortunio ai sensi LAINF.
(…)
4. Indipendentemente da quanto sopra, la
ricorrente sottolineava nella sua opposizione (doc. I) la grossolana
imperizia dimostrata dal medico nell'ambito dell'esecuzione della punzione
spinale.
Si richiama a questo proposito quanto indicato al
punto 4 dell'opposizione (doc. I).
Si ribadisce a questo proposito che è lo stesso
medico ad aver ammesso la propria responsabilità e a consigliare alla
ricorrente di sottoporre il sinistro da lui causato all'assicurazione RC dell'__________.
La __________ ha infatti liquidato economicamente
le pretese dalla ricorrente, fatta eccezione per quelle in ambito LAINF/AI.
Si richiama la comunicazione del Dr. __________
alla ricorrente (doc. F), dove appare evidente l'ammissione di responsabilità
del medico.
Quest'ultimo ammette inoltre di aver causato la
stessa lesione in più occasioni nel corso della propria carriera.
Da notare che indipendentemente dalle
considerazioni di controparte contenute nella decisione impugnata, che vengono
integralmente contestate, sembrerebbe che il Dr. __________ a seguito del
sinistro causato alla ricorrente sia stato allontanato dall'Ospedale Regionale
di __________.
L'istruttoria potrà se del caso verificare quanto
sopra.
Da notare peraltro che l'ammissione di
responsabilità del medico avviene solo in seconda battuta, quando lo stesso
viene messo con "le spalle al muro" a seguito della comunicazione 19
febbraio 2001 della ricorrente, diretta al Servizio di Anestesia dell'Ospedale
Regionale di __________ (doc. Q).
Si noti infatti che quest'ultima comunicazione è
del 19 febbraio 2001 e la lettera di scuse e ammissione di responsabilità del
medico è del 26 febbraio 2001.
Inizialmente infatti l'integralità dello
"staff" dell'Ospedale Regionale di __________ che aveva operato la
ricorrente aveva tentato, maldestramente, di responsabilizzare Ia paziente, che
a loro modo di vedere si sarebbe mossa nell'ambito dell'iniezione spinale.
Quanto sopra è sempre stato contestato dalla
ricorrente, la quale ha peraltro sempre indicato di essersi mossa
esclusivamente al momento in cui ha avvertito un dolore lancinante a tutta la
schiena.
In concreto pertanto solo dopo che l'ago aveva
maldestramente colpito il rachide.
E' quanto peraltro ammesso dal Dr. __________
secondo le indicazioni contenute nella decisione impugnata (doc. L).
A questo proposito infatti si desidera
sottolineare come la CO 1 in concreto, nell' ambito della sua presunta
istruttoria interna, indichi il resoconto di un incontro con il medico Dr. __________,
le cui conclusioni appaiono corroborare ancor maggiormente la tesi da sempre
sostenuta dalla ricorrente e relativa al grave e grossolano errore dell'arte
commesso dall'anestesista.
A mente della ricorrente quanto esposto
nell'ambito dell'opposizione (doc. P), appariva del tutto sufficiente a
dimostrare la grossolanità dell'errore dell'anestesista, rispettivamente
l'infortunio ai sensi LAINF che le è occorso.
A maggior ragione peraltro dopo aver analizzato
il contenuto della decisione su opposizione della CO 1 (doc. L).
Con riferimento alla citata decisione impugnata,
si richiama quanto contenuto a pag. 5/6.
In quest'ambito si vuole innanzitutto contestare
l'interpretazione della CO 1 contenuta nei paragrafi a), b).
Si tratta di un'interpretazione libera, che nulla
ha a che vedere con il contenuto della comunicazione del Dr. __________ che
parla da sola (doc. F) e non necessita di particolari interpretazioni.
In quest'ambito si ribadisce come le ammissioni
di responsabilità da parte del medico siano chiare.
E' quanto peraltro lo stesso medico comunica
nuovamente alla CO 1 ed è quanto riportato al paragrafo c) a pag. 5.
In quest'ambito il Dr. __________ ammette
nuovamente la sua chiara responsabilità per l'accaduto.
Il medico in aggiunta a quanto indicato
nell'ambito della sua comunicazione alla ricorrente del 26 febbraio 2001 (doc.
F), aggiunge a posteriori che lo stesso avrebbe dovuto optare per
l'anestesia generale e non per quella spinale.
Il medico pertanto non avrebbe dovuto convincere
la paziente ad accettare un'anestesia spinale, peraltro sottoponendole un
formulario non ancora entrato in vigore presso l'Ospedale Regionale di __________
(doc. C), che escludeva ogni e qualsiasi rischio al tessuto nervoso nell'ambito
di una punzione spinale, ma avrebbe dovuto decidere altrimenti.
Già da qui, ritenuto quanto indicato in
precedenza, traspare l'evidente errore grossolano del medico, sia nell'ambito
dell'informazione della paziente (disinformazione), che nella scelta del
trattamento adeguato alle circostanze.
Il Dr. __________ inoltre giustifica il movimento
brusco eseguito dalla paziente e precisa inoltre di aver "eseguito un
po'troppo velocemente la punzione, per cui I'ago venne a contatto con un nervo
e la paziente reagì alla sensazione dolorosa".
Il medico pertanto conferma quanto da sempre
indicato dalla ricorrente, in particolare che non è stato il movimento
brusco di quest'ultima ha causare la perforazione/lesione del rachide
(nervatura) della colonna vertebrale, con le conseguenze
drammatiche intervenute, ma è stato l'errore del medico nell'ambito
della punzione stessa, eseguita troppo velocemente, pertanto con grossolana
imperizia, a causare la lesione del nervo e in quel momento un dolore
talmente acuto e insopportabile ha comportato il brusco movimento della
paziente qui ricorrente.
Le contestate interpretazioni della CO 1 vengono
crassamente smentite.
Il medico anestesista, di cui peraltro si
richiederà l'audizione nell'ambito dell'istruttoria relativa alla problematica
che ci occupa, ammette infine anche con la CO 1 ed in modo ancor più marcato e
particolareggiato, le proprie responsabilità relative al suo agire nell'ambito
dell'anestesia oggetto della presente procedura.
Da notare in merito alla mancata informazione
della paziente, anzi, in questo caso dell'errata informazione della paziente, a
torto rassicurata in merito all'inesistenza di una qualsiasi possibile
complicazione ai tessuti nervosi a seguito di un'anestesia' spinale che il
medico si limita semplicemente ad indicare che il formulario doc. C), peraltro
sottoposto alla ricorrente, per convincerla ad accettare la punzione spinale,
non era ancora un documento obbligatorio presso l'Ospedale Regionale di __________,
quindi non era d'uso esibirlo ai pazienti.
Il medico peraltro non ne nega l'esistenza presso
l'Ospedale Regionale di __________, inoltre di averlo di fatto esibito alla
ricorrente e ciò indipendentemente dal fatto che ciò non fosse ancora
obbligatorio nell'ambito dell'Ospedale Regionale di __________.
(…)
5. A mente della ricorrente pertanto, per i
motivi indicati nei precedenti considerandi, il comportamento del medico assume
Fatti
i connotati di un evidente errore dell'arte, sia dal profilo della
mancata/errata informazione alla paziente, in relazione alle possibili
conseguenze della punzione spinale, sia nella scelta della corretta anestesia
per la paziente che in aggiunta in relazione all'esecuzione materiale della
punzione spinale.
Il comportamento del medico, oltre che recidivo,
come indicato in precedenza, appare un errore grossolano a tutti gli effetti.
Il sinistro deve pertanto essere considerato infortunio
ai sensi LAINF e la CO 1 LAINF della ricorrente deve essere condannata in
questo contesto a considerare quale infortunio il sinistro occorso alla
ricorrente il 5 gennaio 2001, rispettivamente a procedere a versare a
quest'ultima, sulla base del rapporto contrattuale esistente, le indennità
giornaliere pregresse, sulle quali dovrà essere aggiunto l'importo del 5% di
interesse di mora, oltre a quelle future fino alla concessione di un'eventuale
rendita LAINF in questo contesto." (I)
1.4. L'assicuratore
infortuni, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(cfr. VII).
1.5. In data 10
agosto 2004, il TCA ha richiamato dalla __________, assicuratore RC dell’__________,
l’incarto afferente alla ricorrente (cfr. XII e XIV).
Alle
parti è stato concesso di visionare l’incarto e di formulare le loro
osservazioni al riguardo (XXII e XXVII).
1.6. In corso di
causa, sono pure stati richiamati dal Servizio di anestesia dell’Ospedale
regionale di __________, i formulari relativi al consenso informato del
paziente (cfr. XVI e XVI bis).
Il 28
ottobre 2004, questa Corte ha chiesto alcune precisazioni in merito al
contenuto dei citati formulari al dott. __________, Primario del Servizio
(XVII).
La sua
risposta è pervenuta in data 10 dicembre 2004 (XXV).
RI 1 ha
preso posizione in merito il 15 dicembre 2004 (cfr. XXVII), mentre
l’assicuratore infortuni convenuto, da parte sua, lo ha fatto in data 7 gennaio
2005 (XXIX).
Il 28
febbraio 2005, il patrocinatore della CO 1 ha formulato delle precisazioni in
merito al contenuto dell’allegato presentato dalla controparte (cfr. XXXII).
in
diritto
2.1. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la stessa sono state
modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal profilo temporale il
giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto
materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica
degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V
467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno 2004 nella causa L.,
H 6/04; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B
28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Di conseguenza, nel caso
in esame, visto che l’evento incriminato, per il quale si tratta di verificare
se sono adempiuti i presupposti per ammettere l’esistenza di un infortunio ai
sensi di legge, è avvenuto nel corso del mese di gennaio 2001,
tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale in vigore fino al 31
dicembre 2002.
2.2. Nella
concreta evenienza, si tratta di rispondere alla questione a sapere se la CO 1,
nella sua qualità di assicuratore LAINF, é o meno tenuta a riconoscere la
propria responsabilità in relazione alla lesione della radice di S1 lamentata
da RI 1.
2.3. Secondo
l'art. 9 cpv. 1 OAINF, per infortunio si intende l'azione repentina, involontaria
e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno
straordinario.
Questa
definizione è stata ripresa, nella sostanza, dall’art. 4 LPGA (“È considerato
infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al
corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute
fisica o psichica o che provochi la morte"), disposizione in vigore a
contare dal 1°gennaio 2003 (non applicabile alla presente fattispecie, cfr. consid.
2.1.).
Cinque
sono gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
- l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore."
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51).
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra
infortunio e malattia.
2.4. Si evince
dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne
gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto,
é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V
38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,
consid. 2a).
2.5. La questione
a sapere se un atto medico costituisce, come tale, un fattore esterno
straordinario ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAINF deve essere risolta sulla base
di criteri medici oggettivi.
Secondo
la giurisprudenza federale, il carattere straordinario di un atto medico é un
presupposto la cui realizzazione può essere ammessa soltanto in maniera
restrittiva. È necessario che, tenuto conto delle circostanze del caso di
specie, l’atto medico si scosti considerevolmente dalla pratica corrente in
medicina e che implichi così oggettivamente dei grossi rischi (SVR 1999 UV 9,
p. 29 consid. 4a; DTF 121 V 38, consid. 1b; DTF 118 V
61 consid. 2b, 284 consid. 2b).
La cura
di una malattia non dà diritto, di per sé, al versamento di prestazioni da
parte dell’assicuratore-infortuni, tuttavia un errore di trattamento può - a
titolo eccezionale - costituire un infortunio nel caso in cui ci si trovi
confrontati a confusioni o a grossolani atti di imperizia o, ancora, ad un
pregiudizio intenzionale, circa il quale nessuno contava né doveva contare.
D’altro canto, l’indicazione per un intervento chirurgico non é criterio
giuridico determinante per stabilire se un determinato atto medico risponda
alla definizione legale d’infortunio (DTF 118 V 283).
Per
rispondere alla domanda riguardante l’esistenza di un infortunio, ai sensi del
diritto assicurativo, é irrilevante sapere se la violazione delle regole
dell’arte di cui risponde il medico implichi una responsabilità (civile o di
diritto pubblico). Analogo discorso vale nei riguardi di una eventuale sentenza
penale che sanziona il comportamento del medico (RAMI 1993 U159, p. 33, consid.
2b).
In
ossequio a questi principi, la giurisprudenza ha, ad esempio, ammesso l’esistenza
di un infortunio in caso di confusione in materia di gruppi sanguigni o in
materia d’agenti anestetici (DTFA 1961, p. 206, consid. 2a), in caso di
un’accumulazione di errori in occasione di un’angiografia (consid. 4 e 5 non
pubblicati della DTF 118 V 283) o durante un’anestesia (RAMI 1993 U 176, p.
201), oppure ancora se nel togliere un catetere introdotto nella vescica, il
medico non verifica se esso è completo, di modo che un pezzo di notevole
lunghezza è rimasto nel corpo del paziente (RAMI 2003 U 492, p. 371ss.).
Per
contro, il TFA ne ha negato l’esistenza riguardo alla perforazione della
sclerotica in occasione di un’iniezione subcorticale parabulbare (Estr. INSAI
1990, n. 1), trattandosi della scelta, assai discutibile, di una tecnica operatoria
(RAMI 1988, U 36, p. 42) oppure in caso di lesione della base cranica anteriore, ciò che ha
provocato un'emorragia a livello del cervello frontale, in occasione di un
intervento operatorio nelle cavità nasali laterali (SVR
1999 UV 9, p. 27ss.).
Per una
panoramica dei casi in cui il TFA ha ammesso, rispettivamente negato,
l’esistenza di un fattore esterno straordinario, cfr. SVR 1999 succitata,
consid. 4b, c..
Nella
sentenza pubblicata in RAMI 2000 U 407, p. 404ss.,
l’Alta Corte - a conferma della propria giurisprudenza - ha avuto modo di
ribadire che soltanto eccezionalmente un atto medico può presentare le
caratteristiche di un infortunio ai sensi di legge:
"
Les recourants contestent toutefois la légalité
de la jurisprudence précitée. Selon eux, la responsabilité médicale doit être
définie de la même façon en droit des assurances sociales et en droit de la
responsabilité civile.
… La critique des recourants repose apparemment
sur une confusion entre l'assurance des accidents non professionnels et celle
de la responsabilité civile. En effet, au risque de faire jouer à l'assurance
des accidents non professionnels le rôle d'une assurance de la responsabilité
civile des fournisseurs de prestations médicales, ce qui serait contraire à la
loi (art. 41 sv. LAA), on ne saurait considérer que des gestes médicaux
inappropriés, voire en partie contraires aux règles de l'art, tels qu'ils
paraissent s'être produits en l'occurrence, réunissent les critères d'un
événement accidentel au sens de la jurisprudence.
En réalité, les recourants voudraient obtenir une
modification de la jurisprudence en la matière, à savoir que l'exigence d'un
acte médical s'écartant considérablement de la pratique médicale courante soit
abandonnée et que toute faute du médecin soit considérée comme un événement
extraordinaire. Toutefois, les conditions d'un tel revirement de jurisprudence
ne sont pas remplies (ATF 125 I 471, 124 V 387 consid. 4c et les arrêts cités;
voir aussi ATF 126 V 40 consid. 5a)."
(RAMI
succitata, p. 405s., consid. 9a, b)
In
un’altra sentenza del 24 gennaio 2002 nella causa C., U
284/01, pubblicata in RDAT II-2002, n. 90, p. 336, il TFA – a conferma della pronunzia di questo
Tribunale – ha negato l’esistenza di un infortunio nel caso di una lesione del
nervo alveolare inferiore causata da un dentista, nell’ambito di un intervento
di estrazione di un dente del giudizio inferiore
incluso, argomentando:
"
Alla luce di quanto sopra esposto questa Corte
ritiene di dover aderire integralmente alla tesi esposta dal Tribunale di prima
istanza. In effetti da un attento esame delle attestazioni peritali riassunte
al considerando precedente si deve concludere che l’errore medico commesso dal
dott. X. non può essere considerato quale fattore esterno straordinario ai
sensi della giurisprudenza. In proposito va rilevato che se in concreto è
incontestato che il medico ha violato il proprio obbligo di diligenza,
omettendo di porre in atto tutti gli accertamenti diagnostici necessari, il
caso esaminato non è paragonabile né quindi parificabile, per gravità, a quelli
già esaminati da questa Corte e menzionati al consid. 3c, non potendo
l’omissione medica essere assunta quale atto di grossolana e straordinaria
imperizia. Come indicato dalla Corte cantonale se è vero, da un lato, che in
alcuni casi esiste un rischio accresciuto di lesione del nervo, è pur vero che
questo rischio esiste di principio in ogni estrazione del dente del giudizio,
anche se esso non risulta malposizionato. Inoltre è senz’altro provato, alla
luce delle dichiarazioni dei periti, che l’atto medico in esame si scosta dalla
pratica medica corrente, non tuttavia in maniera considerevole, come preteso
dalla giurisprudenza federale. In effetti, il dentista non ha totalmente omesso
di effettuare i necessari provvedimenti diagnostici, bensì di eseguire un esame
supplementare più approfondito in tal senso. Egli ha quindi solo in parte agito
contro le regole dell’arte e la prassi corrente. Tale agire non permette di
considerare l’atto quale imperizia grossolana e straordinaria (in proposito si
veda RAMI 2000 no. U 407 consid. 9b e considerandi 7e-f non pubblicati, U
225/99). Infine non ci si trova neppure confrontati con un cumulo di errori
medici."
(STFA
succitata, consid. 5)
2.6. Il TCA deve,
innanzitutto, ricostruire con precisione quel che accadde all’insorgente in
data 5 gennaio 2001.
Quel
giorno RI 1 si è sottoposta ad un intervento chirurgico di varicectomia alla
gamba sinistra presso __________ (cfr. doc. 4).
In questo
contesto, il dott. __________, Capo-clinica presso il Servizio di
anestesiologia, le ha praticato una anestesia spinale a livello di L3/L4.
Sul protocollo
ufficiale dell’anestesia, stilato dal citato sanitario, risulta la seguente
annotazione:
"
Attenzione:
quando raggiunto con l’ago spinale lo spazio subaracnoidale, purtroppo la
paziente fece un brusco movimento, perciò accusava per un momento un dolore
acuto nel piede sin. (…)."
(protocollo
accluso al doc. 43)
Analoghe
indicazioni si ritrovano nella dichiarazione 5 gennaio 2001 dello stesso dott. __________:
"
Per l’intervento è stata scelta l’anestesia
spinale, perché la paziente voleva evitare una anestesia generale a causa della
sua epatite C della quale soffre inoltre; malgrado il fatto che ha “una paura
enorme di iniezioni”. – Purtroppo questo fatto diventava di importanza perché
dopo una puntura semplice la paziente faceva un brusco movimento e l’ago spinale
che era in questo momento sempre in posizione causava una irritazione
radicolare sulla pianta del piede sin.
La punzione spinale è stata eseguita sulla
altezza L3/L4.
L’intervento stesso procedeva lo stesso
indisturbato.
(…)."
(doc. 2)
A causa
della persistenza di disturbi di tipo neuroalgiforme interessanti la regione
lombo-sacrale con irradiazione all’arto inferiore sinistro, l’assicurata è
entrata in cura, a far tempo dal 17 gennaio 2001, presso il __________.
Per
quanto qui di interesse, il dott. __________, Capo-clinica, ha affermato che,
citiamo:
"
questi dolori sono insorti in seguito ad una
punzione lombare all’altezza di L3-L4 eseguita in data 05.01.2001 nell’ambito
dell’anestesia spinale prima di un intervento di varicectomia all’arto
inferiore sin. Dopo introduzione dell’ago (una volta raggiunto lo spazio
subaracnoidale) la paziente eseguiva (secondo il rapporto di anestesia) un
movimento brusco e la p. presentava un forte dolore lombare associato a
sensazione di bruciore plantare al piede sin (secondo l’anamnesi della paziente
il suo movimento brusco fu reattivo ad un dolore lombare associato ad una
scarica dolorosa con carattere elettrizzante all’arto inferiore sin.)."
(doc.
7, p. 1)
Queste,
d’altra parte, le sue conclusioni a proposito l’origine del danno lamentato
dalla ricorrente:
"
Si tratta quindi di una radiculopatia S1 sin –
moderatamente deficitaria sul piano sensitivo e dei riflessi, senza deficit
motorio, molto algica – molto probabilmente su lesione di questa radice
secondariamente all’anestesia spinale eseguita il 05.01.2001.
Tenuto conto del tipo di insorgenza,
dell’evoluzione e del risultato della RM lombare (normale) si tratta di una
lesione radicolare diretta, di natura meccanica, piuttosto che di una
radiculopatia di tipo tossico-medicamentoso. In letteratura si descrivono nel
0.8-0.02% delle anestesie spinali sindromi radicolari, in ca 1/3 dei casi di
natura traumatica-meccanica diretta (ma il meccanismo preciso della lesione
resta in genere sconosciuto)."
(doc. 7,
p. 2)
Fra gli
atti di causa figura un manoscritto, datato 26 febbraio 2001 ed indirizzato a RI
1, del dott. __________, il cui tenore è il seguente:
"
… con questa lettera io vorrei quale anestesista
che ha causato il 5 I 2001 durante l’anestesia spinale il danno al suo nervo,
mettermi in contatto con lei.
Vorrei comunicarle che da allora io penso ogni
giorno durante il lavoro a lei e mi desidero sempre che il nervo ferito
dall’ago reinizierà a funzionare normalmente, vuol dire che i dolori
scompariranno!.
Considerandi
Che la complicazione relativamente rara si
manifestò esattamente a lei, è per me una causa di continua preoccupazione e di
compassione.
Forse lei è sorpresa che il neurologo esegue
tutta la cura, però solo lui ha la vista d’insieme per poter scegliere un
medicamento utile che può ricevere anche una paziente con una epatite C
cronica, come lei, senza nuove complicazioni pericolose.
Io desidero tanto che dopo il terzo mese
dall’operazione sarà riconoscibile finalmente un miglioramento!
Del resto, io ho intanto 53 anni e sono
anestesista dal 1975. lei era durante questo periodo la terza paziente alla
quale avevo causato lo stesso danno. Nei due pazienti precedenti si manifestò
dopo tre lunghi mesi un miglioramento e mi auguro lo stesso anche per lei!
(…)."
(doc. 24)
Il citato
anestesista si è nuovamente rivolto all’assicurata nel corso del mese di giugno
2003, dopo che aveva dimissionato dall’__________:
"
(…).
Costantemente valida rimane anche a più di due anni dal sinistro la mia dichiarazione
del 26.02.2001 nella quale formulò una chiara ammissione di colpa propria
per l’accaduto. Avrei dovuto scegliere per la Signora RI 1, malgrado la
presenza di una epatite C, una anestesia generale perché durante la mia visita
preoperatoria che durava 5 minuti, la paziente mi diceva che “teme tanto
qualsiasi tipo di iniezione”. Dopo una discussione di alcuni minuti siano
arrivati lo stesso alla decisione di scegliere una anestesia spinale perché
abbiamo considerato una anestesia generale come troppo pericolosa per una
paziente con una epatite C (riattivazione dell’epatite).
Questa decisione si rivelò più tardi come
sbagliata perché durante la punzione spinale che per sé stessa non era
difficile, è venuto a questo movimento brusco della paziente, perché l’ago è
venuto in contatto con un nervo. Qualsiasi contatto è molto doloroso per il
paziente e segue quasi sempre un movimento brusco da parte dei pazienti, però
avevo eseguito l’iniezione della paziente un po’ troppo velocemente e quindi il
danno è diventato più grave del solito per la paziente. Questo fatto considero
come un secondo errore da parte mia colpevole per il danno permanente. Un
protocollo di questa visita e conversazione preoperatoria non esiste
perché il 05.01.2001 non era ancora usanza nostra di protocollare il contenuto
di tutte le nostre visite e conversazioni."
(doc. 44)
Da notare
che quanto dichiarato dal dott. __________ a proposito del contenuto del
colloquio pre-operatorio, trova sostanziale conferma nel memoriale che
l’assicurata ha stilato il 19 febbraio 2001 all’attenzione del Servizio di
anestesiologia dell’__________:
"
(…).
Vorrei qui di seguito riassumervi l’esatta versione
dei fatti riguardante quanto accaduto al momento dell’esecuzione
dell’anestesia.
Durante il colloquio con il dott. __________
venivo messa al corrente dei principali vantaggi/svantaggi che comportavano i
diversi metodi di anestesia (generale o locoregionale).
Da parte mia, gli comunico che a causa della mia
epatite C preferirei non eseguire “la totale”. L’anestesista non è a conoscenza
del fatto (la cosa mi stupisce parecchio), forse si sarà dimenticato di dare
un’occhiata al formulario (giallo) che mi era stato consegnato assieme al
“foglio informativo per i pazienti” e da me redatto e consegnato al dott. __________
ancora nel mese di dicembre.
Comunico inoltre al dott. __________ la mia paura
enorme delle iniezioni. Egli mi informa che comunque nel punto dove verrà
inserito l’ago sarà eseguita un’anestesia locale, oltre a ciò il fatto di
essere molto magra (ca 45 kg) era un vantaggio e che non si ponevano
particolari problemi. Decidiamo per la “locoregionale”.
Mi viene somministrato a questo punto un sedativo
per endovena e vengo fatta accomodare sul lettino. Dopo alcuni minuti ne accuso
l’effetto e da questo momento in poi non ricordo molto bene il succedere degli
eventi (sicuramente a causa di questo sedativo) fino al punto dove accuso un
lancinante dolore a partire dal punto dove viene somministrata l’anestesia al
gluteo fino alla punta del piede sinistro. Questo dolore mi causava un
movimento involontario della gamba."
(doc. Q)
Dall’incarto
che questa Corte ha richiamato dalla __________ – assicuratore RC dell’__________
- emerge, fra le altre cose, che le parti si sono accordate bonalmente per un
indennizzo di 170'000.— franchi, posto che, citiamo: “l’errore clinico risulta
acquisito; ciò anche in seguito alle ammissioni fornite dallo stesso medico
anestesista coinvolto in questa faccenda” (lettera 7.7.2002 della __________
all’__________).
Nel
medesimo incarto vi è pure un rapporto, datato 1° marzo 2001, che il dott. __________,
Primario di anestesiologia, ha presentato all’allora direttore amministrativo
dell’__________, rapporto il cui contenuto è il seguente, citiamo:
"
Le complicanze descritte per una anestesia sia
essa generale, subaracnoidea o di altro tipo sono molteplici, ma per fortuna
estremamente rare.
Tra queste complicanze, anche se statisticamente
molto poco frequente, è descritta quella incorsa alla sig.ra RI 1 nel corso
dell’anestesia spinale effettuata dal Dr. med. FMH __________, Capoclinica di
anestesia."
(rapporto
1.3.2001
del dott. __________ al dir. __________)
2.7
In esito
alle considerazioni che precedono, valutate le prove secondo il consueto criterio
della verosimiglianza preponderante, il TCA ritiene che la dinamica dell’evento
in discussione sia quella descritta dal dott. __________ nel suo scritto del 17
giugno 2003 (cfr. doc. 44).
In
particolare, è altamente verosimile che il brusco movimento compiuto dalla
ricorrente sia da ricondurre al dolore provocato dal contatto dell’ago con il
nervo e non - come invece preteso dall’assicuratore LAINF (cfr. VII; p. 5s.
“Qualora la ricorrente avesse normalmente reagito alla punzione non si sarebbe
verificato alcun danno: è infatti bene precisare che la lesione subita è da
ricondurre unicamente al comprovato brusco movimento commesso dalla ricorrente
al momento della punzione, che è stato improvviso da sorprendere l’anestesista,
il quale in condizioni “normali” non avrebbe certamente provocato la lesione!”)
- ad una abnorme reazione dell’assicurata, determinata dalla dichiarata grande
paura nei confronti di qualsiasi tipo di iniezione.
Del
resto, la tesi difesa dalla CO 1 si rivela poco plausibile per almeno due ragioni.
In primo
luogo, poiché l’assicurata, al momento in cui è stata eseguita l’anestesia
spinale, si trovava sotto l’effetto di un sedativo (cfr. doc. Q: “Mi viene
somministrato a questo punto un sedativo per endovena e vengo fatta accomodare
sul lettino. Dopo alcuni minuti ne accuso l’effetto e da questo momento in poi
non ricordo molto bene il succedere degli eventi (sicuramente a causa di questo
sedativo) …”).
In
secondo luogo, poiché il punto in cui è stata praticata l’anestesia spinale era
stato preliminarmente anestetizzato (cfr. doc. Q: “Comunico inoltre al dott. __________
la mia paura enorme delle iniezioni. Egli mi informa che comunque nel punto
dove verrà inserito l’ago sarà eseguita un’anestesia locale, …” – la
sottolineatura è del redattore).
2.8
RI 1
sostiene, da parte sua, di essere rimasta vittima di un infortunio giusta
l’art. 9 cpv. 1 OAINF, ritenuto che il dott. __________ avrebbe commesso un
errore in relazione sia alla scelta del tipo di anestesia da praticare, che all’esecuzione
materiale della punzione (cfr., ad esempio, XXIII, p. 3: “In concreto pertanto
il dr. __________ nell’ambito della sua ulteriore comunicazione e precisazione
alla stessa CO 1, conferma la sua responsabilità e indica a chiare lettere
quanto grossolano sia stato il suo errore. Si è trattato infatti non solo di un
errore di valutazione, in particolare scegliere a torto un’anestesia spinale
in luogo di un’anestesia generale. Vi è da aggiungere il fatto che il
medico ammette di avere eseguito la punzione troppo velocemente, di
avere pertanto toccato il nervo della paziente, ciò che secondo lo stesso
medico è molto doloroso e d’abitudine provoca un movimento brusco della
paziente stessa” – la sottolineatura è del redattore).
Per quanto
riguarda il primo argomento - ossia l’aver ritenuto medicalmente indicata
l’anestesia spinale in luogo di quella generale – questa Corte rileva che, così
come già indicato al considerando 2.5., nella DTF 118 V 283ss. (= RAMI 1993 U
159, p. 32ss.), il TFA ha stabilito che l’indicazione di un determinato provvedimento
sanitario non è criterio giuridico determinante per stabilire se un atto medico
risponda alla definizione legale di infortunio. In questo contesto, rilevante è
l’esecuzione in quanto tale dell’atto medico:
"
Der Auffassung der Anstalt ist beizupflichten.
Damit eine medizinische Massnahme als ungewöhnlicher äusserer Faktor
qualifiziert werden kann, muss praxisgemäss ihre Vornahme unter den gegebenen
Umständen vom medizinisch Üblichen ganz erheblich abweichen (Erw. 2b).
Entscheidend ist mithin, ob der Eingriff als solcher das Begriffsmerkmal der
Aussergewöhnlichkeit erfüllt. Dagegen kommt der Indikation (dem "Angezeigtsein")
in diesem Zusammenhang weder für sich allein noch im Verein mit anderen
Umständen (wie ärztliche Fehlleistungen bei der Durchführung der Massnahme)
irgendwelche Bedeutung zu. Bei der Indikation handelt es sich nicht um einen
äusseren Faktor, sondern lediglich um den - auf vorgängigen ärztlichen
Abklärungen und Erkenntnissen beruhenden - Grund, im Einzelfall ein bestimmtes
diagnostisches oder therapeutisches Verfahren zur Anwendung zu bringen. Erweist
sich die Indikation für einen im Rahmen der Krankheitsbehandlung erfolgten
Eingriff im nachhinein als falsch, liegt eine blosse Fehlbehandlung vor.
Hierfür hat der Unfallversicherer nicht aufzukommen, es sei denn, die (nicht
indizierte) Vorkehr selber überschreite die Schwelle der Aussergewöhnlichkeit."
(DTF
succitata, consid. 3b)
Al proposito, si veda pure
A. Largier, Schädigende medizinische Behandlung als Unfall, Zurigo 2002, p.
142.
A titolo abbondanziale,
occorre considerare che nella scelta del tipo di anestesia da praticare alla
ricorrente, ha comunque pesato il fatto che la patologia di cui essa è affetta
(un’epatite C) sconsigliava l’esecuzione di quella generale (cfr. doc. 44: “Dopo una discussione di alcuni minuti siano arrivati lo stesso alla
decisione di scegliere una anestesia spinale perché abbiamo considerato una
anestesia generale come troppo pericolosa per una paziente con una epatite C
(riattivazione dell’epatite)”).
2.9
Per quanto concerne invece il
preteso errore commesso dal dott. __________ nell’esecuzione concreta dell’iniezione,
il TCA osserva quanto segue.
La nostra Corte federale, nel passato, ha avuto occasione di
giudicare delle fattispecie che presentano delle similitudini con quella ora sub
judice.
Nella
sentenza pubblicata in RAMI 1988 U 36, p. 42ss., il TFA ha negato l'esistenza
di un infortunio ex art. 9 cpv. 1 OAINF, trattandosi di una broncoscopia -
considerata altamente discutibile tanto da un punto di vista dell'indicazione
quanto da quello della tecnica operatoria utilizzata - con perforazione dell'arteria
polmonare, affermando quanto segue:
"
(…).
Deswegen erfüllt aber der Eingriff das Merkmal
der Aussergewöhnlichkeit nicht; denn dazu bedürfte es schädigender
Einwirkungen, die derart weit ausserhalb der Risiken liegen, welche
medizinischen oder chirurgischen Massnahmen normalerweise innewohnen, das
niemand im voraus ernsthaft damit zu rechnen braucht (EVGE 1961 S. 205 unter
f.). Eine solche Ungewöhnlichkeit des operativen Eingriffs ist durch die
Expertise des Prof. N. nicht erstellt. Ein versicherter Unfall im Sinne der
geltenden Rechtsprechung liegt demnach nicht vor."
(RAMI
succitata, p. 49)
L’Alta
Corte ha parimenti negato l'esistenza di un fattore esterno straordinario,
trattandosi della lesione di nervi della mano nel corso di un'operazione su
tessuto cicatriziale, la cui anatomia era stata modificata da molteplici
interventi anteriori:
"
(…).
On l'espèce, on ne peut pas dire que
l'intervention pratiquée le 9 septembre 1992 s'écartait considérablement de la
pratique courante. Selon la lettre de l'Hôpital cantonal universitaire au
mandataire de la recourante, du 30 avril 1993, l'intervention consistant à
provoquer l'extension de la peau saine pour remplacer une peau cicatricielle
est certes une technique relativement récente dans le domaine de la chirurgie
de la main (elle est en revanche couramment appliquée dans le domaine de la
chirurgie esthétique). Mais la lésion de deux nerfs s'est produite, en
l'espèce, au cours d'un acte chirurgical qui n'avait en soi rien
d'exceptionnel, savoir l'excision de la peau cicatricielle.
(…).
En fait, comme cela ressort du rapport
d'expertise du professeur B., le professeur X a omis de prendre toutes les
précautions nécessaires lors de la préparation du nerf médian, alors qu'il
savait, pour avoir déjà opéré plusieurs fois la patiente, qu'il pouvait y avoir
"d'importants remaniements adhérentiels et un déplacement possible du
nerf". L'expert ajoute que le professeur X, expérimenté dans la chirurgie
du système nerveux périphérique et habitué à pratiquer des neurolyses
cicatricielles (soit la libération chirurgicale d'un nerf comprimé par des
lésions), devait savoir que, dans de telles circonstances, le nerf doit être
repéré au niveau du tissu sain et être préparé en direction de la zone
cicatricielle, de manière à éviter une lésion importante. Ces conclusions
rejoignent celles du docteur M., pour lequel la section des deux nerfs en cause
devait être envisagée eu égard à la complexité de la situation locale qui
existait depuis des années et qui était connue de l'opérateur.
Que l'atteinte à la santé subie par la recourante
soit attribuable à une absence de précautions qui s'imposaient à un opérateur
chevronné, connaissant parfaitement bien, de surcroît, le passé médical de la
patiente, est indéniable sur le vu de ces avis médicaux. Pour autant, ce manque
de précautions ne saurait être considéré comme résultant d'une confusion ou
d'une méprise grossière et extraordinaire. Pareille conclusion ne peut pas être
déduite des deux rapports susmentionnés. La lésion d'un nerf, lors d'actes
opératoires, est un risque, certes minime au dire du professeur B., mais qui
peut se réaliser, fortuitement ou à la suite d'un geste simplement maladroit."
(DTF 121 V 39s. = RAMI 1995 U 217, p. 95ss. = SVR 1996 UV 44, p.
137s.)
Il TFA è
giunto ad un'analoga conclusione in una sentenza del 9 luglio 1997 nella causa
L., U173/96 - parzialmente pubblicata in SJ 1998, p. 430 - concernente una
fattispecie in cui un assicurato, sottoposto ad operazione chirurgica di ernia
inguinale, ha riportato il sezionamento della vena epigastrica al suo imbocco
nella vena femorale:
"
(…).
qu'en l'espèce, les éléments figurant au dossier
établissent que le recourant, lors d'une opération chirurgicale, a subi un
sectionnement tangentiel de la veine épigastrique à son abouchement sur la
veine fémorale, suivi d'une hémostase et d'une ligature de l'artère
épigastrique;
que l'acte médical accompli en l'occurrence par
le chirurgien ne s'écarte pas de la pratique courante en médecine pour le
traitement d'une hernie inguinale;
que le sectionnement de la veine épigastrique,
s'il semble bien résulter d'une erreur ou d'une maladresse de l'opérateur, ne
saurait toutefois être considéré comme la conséquence d'une confusion ou d'une
méprise grossière et extraordinaire;
que le fait de sectionner involontairement une
veine, compte tenu de l'intervention chirurgicale pratiquée en l'espèce, est
une erreur de traitement qui pouvait ou devait être envisagée, et qui fut
d'ailleurs immédiatement traitée, sans qu'il subsiste de séquelles organiques,
aux dires des médecins appelés à se prononcer sur le cas du recourant;
qu'une complication de ce genre, dans les
circostances de l'espèce, ne représente donc pas un événement répondant à la
notion juridique de l'accident."
(STFA succitata)
La Corte
federale ha, per contro, riconosciuto l’esistenza di un fattore esterno
straordinario nella fattispecie di cui alla RAMI 1993 U 176, p. 204ss.,
concernente un’assicurata, vittima di un arresto respiratorio con conseguente
encefalopatia, alla quale, a titolo di anestesia, era stata iniettata troppo
rapidamente per via intravenosa una dose eccessiva di una miscela di Pethidine
e Diazepam:
"
b) Dans le cas de l'intimée, il n'y a pas eu de
confusion relative aux agents anesthésique (ATFA 1961 p. 206 ad consid. 2a, et
les références), ni de faux médicament (comp. ATF 85 II 344).
Pour autant, contrairement à ce que semble croire la
recourante, il n'est pas décisif de savoi si le docteur J. a été empêché par
une circonstance extérieure imprévisible d'exécuter les actes médicaux qu'il
avait décidé d'entreprendre.
En effet, du point de vue médical, il ressort
clairement des renseignements communiqueés par l'expert S. - tels qu'ils figurent
dans le jugement attaqué et dont la recourante ne conteste pas l'exactitude -
que l'anesthésie n'a pas été effectuée selon les règle de l’art. Concrètement,
le docteur J. a commis une faute médicale dans le choix de la technique
d'anesthésie, entraînant un risque certain de dépression respiratoire chez la patiente.
Il ne s'agissait donc pas d'un risque général de dépression respiratoire, mais
du risque particulier que courait l'intimée, pour laquelle la dose du mélange
de Péthidine/Diazépam était excessive, compte tenu de la situation bien précise
dans laquelle elle se trouvait. De plus, les agents anesthésique ont été
administrés sans attendre que les effets secondaires apparaissent et puissent
être observés cliniquement. Ce sont là, du point de vue médical, autant de
maladresse grossières et extraordinaires avec lesquelles l'intimée ne pouvait
ni ne devait compter.
Il y a donc eu erreur de traitement (voir p. ex. RAMA
1993.
n° U 159 p. 34 consid. 3b), consistant dans l'injection par
voi intraveineuse d'une dose excessive d'un mélange de Péthidine/Diazépam.
Cela étant, les actes médicaux précités s'écartaient
considérablement de la pratique courante en médecine et ils impliquaient
objectivement de gros risques, dans la mesure où ils exposaient l'intimée à un
risque certain de dépression respiratoire, risque imputable au surdosage
"relatif" dudit mélange d'agents anasthésiques."
(RAMI
succitata)
Nella concreta evenienza,
dalle tavole processuali emerge che il dott. __________, nel praticare
un’anestesia spinale alla ricorrente - eseguita, come da lui stesso ammesso, un
po’ troppo velocemente (cfr. doc. 44) – ha toccato con l’ago una radice
nervosa, ciò che ha causato un movimento brusco della gamba e, in ultima
analisi, la lesione radicolare di cui l’assicurata è portatrice.
Chiamata a pronunciarsi,
questa Corte è dell’opinione che se il fatto di aver colpito con l’ago la
radice nervosa è senz’altro il risultato di un errore oppure
di un’imperizia dell’anestesista (ciò che ha peraltro implicato la
responsabilità civile dell’ente pubblico in base alle norme della LResp), alla
luce dei precedenti giurisprudenziali appena menzionati, tale agire non
consente di considerare l’atto quale imperizia grossolana e straordinaria.
La presente
fattispecie si distingue in particolare da quella di cui alla RAMI 1993 summenzionata,
nella quale il sanitario in questione aveva commesso un cumulo di errori, nel
senso che all’assicurata era stata iniettata una dose eccessiva della miscela
di farmaci (tenuto conto dello stato in cui essa versava) e, inoltre, che i
farmaci le erano stati somministrati troppo velocemente, senza attendere
l’apparizione degli effetti secondari e la loro osservazione clinica.
D’altro
canto, a detta dei dottori __________, neurologo, e __________, anestesista,
con la nota lesione della radice nervosa sopravvenuta nel corso dell’anestesia
spinale del 5 gennaio 2001, si è realizzato un rischio conosciuto, seppur raro,
in caso d’esecuzione di tale atto medico (cfr. doc. 7: “In letteratura si
descrivono nel 0.8-0.02% delle anestesie spinali sindromi radicolari, in ca 1/3
dei casi di natura traumatica-meccanica diretta (ma il meccanismo preciso della
lesione resta in genere sconosciuto)” e rapporto 1.3.2001 del dott. __________
presente nell’inc. della __________: “Tra queste complicanze, anche se
statisticamente molto poco frequente, è descritta quella incorsa alla sig.ra RI
1.
nel corso dell’anestesia spinale effettuata dal Dr. med. FMH __________, …”).
2.10
Con la propria
impugnativa, l’assicurata rimprovera inoltre al dott. __________ di non averla
adeguatamente informata circa i rischi connessi ad una anestesia spinale, ciò
che implica, sempre secondo la ricorrente, citiamo: “la responsabilità grave
del medico indipendentemente dall’errore di trattamento” (cfr. I, p. 5).
Questo
Tribunale può esimersi dall’esaminare se, preliminarmente all’intervento
operatorio, RI 1 è o meno stata debitamente informata a proposito, in
particolare, dei rischi insiti nell’esecuzione di un’anestesia spinale, in
quanto la problematica dell’obbligo di informare, rispettivamente, del consenso
informato, è rilevante dal punto di vista della responsabilità civile (cfr., su
questo tema, A. Largier, op. cit., p. 127ss.), ma non in relazione alla
questione a sapere se un determinato atto medico è costitutivo di un infortunio
ai sensi di legge.
È qui utile
ripetere che, secondo la giurisprudenza del TFA, decisiva è soltanto l’esecuzione
in quanto tale del provvedimento sanitario, il quale deve scostarsi
considerevolmente dalla pratica corrente in medicina (cfr. DTF 118 V 283ss.).
2.11
In esito alle
considerazioni che precedono e sulla scorta della giurisprudenza federale
estremamente restrittiva, il TCA deve concludere che la complicazione incorsa
alla ricorrente non è costitutiva di un infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 1
OAINF.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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