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Decisione

35.2004.42

Opposizione dichiarata dall'assicuratore irricevibile siccome tardiva. Ricorso dell'assicurata, nel frattempo deceduta, respinto. Nessun motivo di restituzione del termine di opposizione.

26 settembre 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I termini

stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono,

segnatamente, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (cpv. 4).

2.6. In concreto,

il TCA constata che la decisione formale del 23 dicembre 2003 è stata

notificata all'assicurata e al suo assicuratore-malattie, la __________ (cfr.

doc. A 13).

Notificata

la decisione in data 26 dicembre 2003 (cfr. doc. A 15), il termine di 30 giorni

ex art. 52 cpv. 1 LPGA è iniziato a decorrere, tenuto conto della sospensione

di cui all’art. 38 cpv. 4 LPGA, il 2 gennaio 2004 ed è giunto a scadenza, considerato

che il 31 gennaio e il 1° febbraio nel 2004 sono caduti in sabato,

rispettivamente, in domenica (cfr. art. 38 cpv. 3 LPGA) – il 2 febbraio 2004.

L'atto di

cui al doc. A 15 è stato consegnato ad un ufficio postale - nell'ipotesi più

favorevole a RI 1 - il 4 febbraio 2004, donde la sua intempestività.

2.7. Accertato

che l'assicurata non ha contestato in tempo utile la decisione formale emanata

dall'assicuratore convenuto, si tratta di esaminare se sono dati o meno i

presupposti per una restituzione del termine di opposizione giusta l'art. 41

LPGA, posto che, in sede di opposizione, essa ne aveva fatto richiesta, seppur

implicitamente (cfr. doc. A 15).

A norma

dell'art. 41 cpv. 1 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato

impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è

restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro

dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento.

Se la

restituzione del termine è concessa, il termine per compiere l’atto omesso

decorre dalla notifica della decisione (cpv. 2).

Considerandi

Secondo

dottrina e giurisprudenza, è necessario che il richiedente debba essere stato

impedito senza sua colpa di agire entro il termine e che nessun rimprovero

possa essergli mosso per questo ritardo.

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da

circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono

comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve

potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01;

U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n°

151).

È utile a questo punto sottolineare che l'istituto della

restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che

incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare

l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA

del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).

RI 1 ha

fatto valere di aver tardato a inoltrare l’opposizione a causa, citiamo: “delle

festività e relative vacanze sia mie che del mio medico curante” (doc. A 15).

Tutto ben

considerato, questa Corte ritiene che il motivo addotto dall’assicurata non

giustifichi la restituzione del termine di opposizione.

Del

resto, alla data in cui è scaduto il citato termine, il 2 febbraio 2004, le

festività di fine anno erano ampiamente trascorse.

D’altro

canto, il certificato del dott. __________, accluso da RI 1 all’atto di

opposizione, è datato 20 gennaio 2004, di modo che essa avrebbe avuto tutto il

tempo necessario per inoltrare la propria opposizione in modo tempestivo (cfr.

allegato al doc. A 15).

2.8

In esito

alle considerazioni che precedono, occorre concludere che l’opposizione

interposta contro la decisione formale del 23 dicembre 2003 era tardiva, di

modo che la CO 1 era legittimata a dichiararla irricevibile.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PI 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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