35.2004.42
Opposizione dichiarata dall'assicuratore irricevibile siccome tardiva. Ricorso dell'assicurata, nel frattempo deceduta, respinto. Nessun motivo di restituzione del termine di opposizione.
26 settembre 2005Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2004.42
Data decisione, Autorità:
26.09.2005, TCA
Titolo:
Opposizione dichiarata dall'assicuratore irricevibile siccome tardiva. Ricorso dell'assicurata, nel frattempo deceduta, respinto. Nessun motivo di restituzione del termine di opposizione.
INTEMPESTIVITÀ
IRRICEVIBILITÀ
OPPOSIZIONE
RESTITUZIONE DEI TERMINI
art. 38 cpv. 1+3+4 LPGA
art. 39 cpv. 1+2 LPGA
art. 52 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2004.42
mm
Lugano
26 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 maggio 2004 di
RI 1 (deceduta
il 14.6.2004)
ora Comunione ereditaria fu RI 1,
composta da:
- PI 1, erede
- PI 2, erede
contro
la decisione su opposizione del 16
febbraio 2004 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 30
maggio 2002, RI 1 – a quell’epoca titolare del negozio “__________” di __________
e assicurata facoltativamente contro gli infortuni presso la CO 1 – è rimasta
vittima di una caduta dalla bicicletta e ha riportato una paresi del nervo
radiale a livello del terzo prossimale dell’avambraccio destro.
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 23
dicembre 2003, l’assicuratore LAINF ha negato la propria responsabilità
relativamente ai disturbi accusati dall’assicurata, facendo difetto una
relazione di causalità naturale con l’evento traumatico del mese di maggio 2002
(doc. A 13).
In data 4
febbraio 2004, RI 1 ha interposto opposizione contro la menzionata decisione
formale (doc. A 15).
1.3. Con
decisione del 16 febbraio 2004, la CO 1 ha dichiarato irricevibile
l’opposizione dell’assicurata, in quanto intempestiva (doc. A 17).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 10 maggio 2004, RI 1 ha chiesto che l’assicuratore
infortuni venga condannato a versagli le prestazioni di legge a dipendenza del
danno alla salute riportato in occasione del sinistro del 30 maggio 2002 (I).
1.5. In risposta,
la CO 1 ha postulato, in via principale, che l’impugnativa venga dichiarata
irricevibile e, in via subordinata, che la medesima venga integralmente
respinta nel merito (V).
1.6. RI 1 è
deceduta il 14 giugno 2004 (VII).
1.7. In data 3
agosto 2004, il TCA ha fissato al marito della defunta ricorrente, PI 1, un
termine per comunicare l’esistenza di ulteriori eredi, nonché per trasmettere
copia del certificato ereditario e, eventualmente, una dichiarazione scritta di
quegli eredi che intendono rinunciare alla causa (VIII).
1.8. Considerato
il luogo tempo trascorso senza ottenere una risposta, in data 1° febbraio 2005,
PI 1 è stato sentito dal vicecancelliere Macchi (XI).
1.9. Il 30 agosto
2005, questa Corte ha interpellato la Pretura del Distretto di ____________
(XIII).
La
relativa risposta è datata 5 settembre 2005 (XIV).
1.10. In data 23
settembre 2005, il vicecancelliere ha sentito __________ per stabilire,
segnatamente, il suo rapporto di parentela con la defunta ricorrente (XVIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Come già
indicato in precedenza, la ricorrente è deceduta pendente causa.
Secondo
l’art. 102 CPC, disposizione applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 23
LPTCA, in caso di decesso di una parte o in un altro caso di successione a
titolo universale, il successore subentra alla parte nel processo.
Da parte
sua, l’art. 104 CPC recita che, in caso di decesso di una parte, il processo resta
sospeso sino alla scadenza del termine per la rinuncia alla successione (artt.
567 segg. CCS).
Giusta
l’art. 567 cpv. 1 CCS, il termine per rinunciare è di tre mesi e decorre (cpv.
2), per gli eredi legittimi, dal momento in cui ebbero conoscenza della morte
del loro autore, a meno che provino di aver conosciuto più tardi l’apertura
della successione; per gli eredi istituiti, dal momento in cui hanno ricevuto
la comunicazione officiale della disposizione che li riguarda.
Nel caso
di specie, dalle informazioni assunte da questa Corte presso la Pretura del
Distretto di __________, non risulta che PI 1 abbia rinunciato alla
successione, di modo che, in virtù dell’art. 102 CPC, egli è subentrato alla
sua defunta moglie nella causa sub judice.
La medesima
conclusione vale anche per __________, figlia della defunta ricorrente (cfr.
consid. 1.10 e Doc.XVIII).
Nel
merito
2.3. Questa Corte
deve esaminare, in primo luogo, se la CO 1 era o meno legittimata a dichiarare
irricevibile l’opposizione interposta da RI 1 contro la decisione formale del
23 dicembre 2003.
2.4. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose
disposizioni contenute nella LAINF.
Le norme
di procedura contenute nella LPGA, in via di principio, entrano in vigore
immediatamente (cfr. SVR 2003 IV 25, consid. 1.2, p. 76; DTF 117 V 93 consid.
6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV 37, p. 316 consid. 3b; U. Kieser, ATSG-Kommentar,
Ed. Schulthess, Zurigo 2003, ad art. 82, n. 8, p. 820), ragione per cui esse si
applicano a tutte le decisioni emesse dopo il 1° gennaio 2003 e quindi anche al
caso concreto.
2.5. Ai sensi
dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza
che le ha notificate.
Giusta
l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.
Secondo
l'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate
all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo
giorno del termine.
Se la
parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è
stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38
cpv. 1 LPGA recita che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve
essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione.
Se
l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del
Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine
scade il primo giorno feriale seguente (cpv. 3).
Fatti
I termini
stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono,
segnatamente, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (cpv. 4).
2.6. In concreto,
il TCA constata che la decisione formale del 23 dicembre 2003 è stata
notificata all'assicurata e al suo assicuratore-malattie, la __________ (cfr.
doc. A 13).
Notificata
la decisione in data 26 dicembre 2003 (cfr. doc. A 15), il termine di 30 giorni
ex art. 52 cpv. 1 LPGA è iniziato a decorrere, tenuto conto della sospensione
di cui all’art. 38 cpv. 4 LPGA, il 2 gennaio 2004 ed è giunto a scadenza, considerato
che il 31 gennaio e il 1° febbraio nel 2004 sono caduti in sabato,
rispettivamente, in domenica (cfr. art. 38 cpv. 3 LPGA) – il 2 febbraio 2004.
L'atto di
cui al doc. A 15 è stato consegnato ad un ufficio postale - nell'ipotesi più
favorevole a RI 1 - il 4 febbraio 2004, donde la sua intempestività.
2.7. Accertato
che l'assicurata non ha contestato in tempo utile la decisione formale emanata
dall'assicuratore convenuto, si tratta di esaminare se sono dati o meno i
presupposti per una restituzione del termine di opposizione giusta l'art. 41
LPGA, posto che, in sede di opposizione, essa ne aveva fatto richiesta, seppur
implicitamente (cfr. doc. A 15).
A norma
dell'art. 41 cpv. 1 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato
impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è
restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro
dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Se la
restituzione del termine è concessa, il termine per compiere l’atto omesso
decorre dalla notifica della decisione (cpv. 2).
Considerandi
Secondo
dottrina e giurisprudenza, è necessario che il richiedente debba essere stato
impedito senza sua colpa di agire entro il termine e che nessun rimprovero
possa essergli mosso per questo ritardo.
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da
circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono
comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve
potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01;
U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n°
151).
È utile a questo punto sottolineare che l'istituto della
restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che
incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare
l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA
del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).
RI 1 ha
fatto valere di aver tardato a inoltrare l’opposizione a causa, citiamo: “delle
festività e relative vacanze sia mie che del mio medico curante” (doc. A 15).
Tutto ben
considerato, questa Corte ritiene che il motivo addotto dall’assicurata non
giustifichi la restituzione del termine di opposizione.
Del
resto, alla data in cui è scaduto il citato termine, il 2 febbraio 2004, le
festività di fine anno erano ampiamente trascorse.
D’altro
canto, il certificato del dott. __________, accluso da RI 1 all’atto di
opposizione, è datato 20 gennaio 2004, di modo che essa avrebbe avuto tutto il
tempo necessario per inoltrare la propria opposizione in modo tempestivo (cfr.
allegato al doc. A 15).
2.8
In esito
alle considerazioni che precedono, occorre concludere che l’opposizione
interposta contro la decisione formale del 23 dicembre 2003 era tardiva, di
modo che la CO 1 era legittimata a dichiararla irricevibile.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
PI 1
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster