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35.2004.44

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17 febbraio 2005Italiano70 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti materiali per stabilire se e a quali prestazioni assicurative ha

diritto l’assicurato a seguito dell’infortunio del 4 luglio 2002 si determinano

in ogni caso secondo il diritto svizzero.

Infatti,

anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n.

1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi

di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai

loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1

cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio

2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del

Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un

infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato

competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova

l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate

dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale

Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.

Orbene,

l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i

del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è

l'CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad

esercitare un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di

conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett. a

Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03, consid.

1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).

Donde

l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.

2.2. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

Con la

stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

Dal

profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio

le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la

fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128

V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b;

STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA

del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

Inoltre,

il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda

di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione

amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366

consid. 1b; qui: il 12 marzo 2004).

Di

conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il

diritto dell’assicurato a eventuali prestazioni a seguito dell’infortunio occorsogli

il 4 luglio 2002 al momento della chiusura del caso, ossia a far tempo dal 1°

dicembre 2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della

LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

2.3. Diritto

alle prestazioni di corta durata

2.3.1. Giusta l'art.

10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da

attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire

de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.3.2. L’assicurato,

nell’opposizione e nell’atto ricorsale (cfr. doc. 90, I), ha postulato la

continuazione dell’erogazione di prestazioni di corta durata (cure e indennità

giornaliere), che l’CO 1 ha sospeso a decorrere, tenendo conto del versamento

volontario delle indennità giornaliere dall’11 al 30 novembre 2003 (cfr. doc.

I), dal 1° dicembre 2003.

Con

scritto del 7 luglio 2004 egli ha, poi, precisato che essendo intervenuto un

ulteriore infortunio, il 7 marzo 2004, che ha riguardato anche la spalla

sinistra e a seguito del quale l’assicuratore LAINF ha corrisposto delle

prestazioni di corta durata, la decisione formale dell’8 ottobre 2003, che

aveva posto termine all’erogazione delle prestazioni di corta durata per

l’infortunio del luglio 2002 è stata supertata e rimangono pendenti unicamente

le ulteriori contestazioni (cfr. doc. VIII).

Il TCA,

da una parte, prende atto che l’assicurato non rivendica più prestazioni di

corta durata connesse all’evento traumatico del luglio 2002, dall’altra, rileva

comunque che in ogni caso tale diritto si è estinto secondo i tempi indicati

dall’CO 1.

Infatti

dalla documentazione medica agli atti risulta che le condizioni di salute

dell’assicurato, relativamente ai postumi dell’infortunio del luglio 2002, nel

mese di dicembre 2003 erano ormai stabilizzate.

In

particolare già dal rapporto del 2 luglio 2003 dei medici dell’__________ di __________,

e meglio della Clinica __________ di chirurgia ortopedica, dove l’assicurato il

13 marzo 2003 si era sottoposto a un’artroscopia della spalla destra sinistra a

cura del primario PD Dr. __________ (cfr. doc. 42), si evince quanto segue:

"

(...)

Im Vergleich zur letzten Konsultation durch

konsequente physiotherapeutische Beübung deutliche Besserung der

Schulterfunktion links. Wir empfehlen, die Physiotherapie fortzusetzen. Des weiteren

empfehlen wir noch eine vierwöchige AUF und dann in Absprache mit dem Hausarzt

ein Beginn mit 50%iger Arbeitsfähigkeit als Lagerist. Wir schliessen die

Behandlung mit dem heutigen Tage ab und haben mit Herrn RI 1 eine Jahreskontrolle

vereinbart." (Doc. 60)

In

occasione della visita medica di __________ del 1° settembre 2003 il medico __________

dell’CO 1, Dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, non tenendo conto

dei fattori costituzionali-morbosi (età biologica avanzata, periartropatia

omero-scapolare a destra, rachialgia, sindrome del tunnel carpale a sinistra), nè

dei fattori socio-economici (scolarità, motivazione, situazione sul mercato di

lavoro), bensì solo dei postumi infortunistici, ha riscontrato che l’assicurato

non necessitava più di ulteriori cure specifiche, né di controlli medici e che

lo stesso era abile al lavoro nella misura massima possibile (cfr. doc. 76).

Inoltre

il Dr. __________ e il PD Dr. __________, fondandosi sulla risonanza magnetica

del mese di novembre 2003 (cfr. doc. 103) hanno indicato che:

"

(...)

In den MR-Aufnahmen vom November 2003 der linken

Schulter zeigen sich keine Hinweise für Re-Ruptur. Ganz im Gegenteil ist eine

angeheilte Supra- und Infraspinatussehne bei korrekt liegenden transossäser

Nähten darstellbar. Das ausgezeichnete Muskelsignal hinter den sagittalen

Schnitten spricht für eine intakt Funktion und regelmässigen Gebrauch der RM

links. Wir sehen deshalb von einer weiteren Intervention an diesem

Schultergelenk ab und empfehlen die Wiederaufnahme der Arbeitstätigkeit." (Doc.

114)

Tale

valutazione, contrariamente a quanto sostenuto dall’assicurata (cfr. consid.1.5.),

non è poi in contraddizione con quanto attestato dai medici dell’__________ il

16 marzo 2004.

In

effetti durante tale visita i sanitari non disponevano dei referti della RM del

novembre 2003. Essi si sono limitati ad attestare quanto dichiarato

dall’assicurato, quindi i disturbi soggettivamente accusati da quest’ultimo (cfr.

doc. 113).

Al

riguardo è rilevante sottolineare che a quel momento l’assicurato soffriva

anche dei postumi del secondo infortunio, occorsogli l’8 marzo 2004 (cfr. consid.

1.4.).

Del resto

pure dalla perizia di parte, allestita nel mese di dicembre 2003 per conto

dell’assicurato dal Dott. __________, specialista in ortopedia e traumatologia

di __________, risulta che lo stato di salute dell’insorgente era ormai

stabilizzato, per cui non era più suscettibile di miglioramento. In effetti il

medico ha precisato che i postumi erano di tipo permanente (cfr. doc. 106).

Con il

ricorso l’assicurato ha trasmesso la valutazione medica del 19 aprile 2004 del

Dr. med. __________, specialista FMH medicina interna e malattie reumatiche.

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame

del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata

resa la decisione impugnata (fra le tante: DTF 130 V 138; Pratique VSI 2003

pag. 282; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del 9 ottobre

2001 nella causa C., U 213/01; STFA del 12 aprile 2001 nella causa M., I

561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa J., I 30/99; DLA 2000 pag. 74;

DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re C., pag. 5, non pubblicata; RCC

1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF

112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107 V 5

consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi

ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. RAMI 2001 pag. 101; STFA

del 17 gennaio 2003 nella causa A., I 134/02; STFA del 28 giugno 2001 nella

causa G., I 11/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA 17

febbraio 1994 in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non

pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata).

Eccezionalmente,

il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti

intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in

modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di

influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC

1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella

causa G.R. consid. 2.6.).

Nel caso

di specie il rapporto del 19 aprile 2004 del Dr. __________ è stato allestito

posteriormente all'emissione della decisione impugnata. Esso, tuttavia, è stato

allegato con l'intento di acclarare lo stato di salute dell'assicurato in

relazione all'infortunio del 4 luglio 2002 e, quindi, precedente all'emanazione

del provvedimento contestato. In effetti il medico fa riferimento

all’apprezzamento del Dr. med. __________ del 1° settembre 2003. Pertanto tale

referto è rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è suscettibile di

mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione

antecedente alla decisione su opposizione (cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella

causa L., U 299/02).

Anche il

rapporto del Dr. med. __________, però, non è tale da sovvertire le conclusioni

dell’CO 1 dal profilo delle prestazioni di corta durata. Infatti, in primo

luogo, egli, da un lato, ha riconosciuto che l’assicurato soffre di alterazioni

degenerative preesistenti all’evento traumatico del luglio 2002, dall’altro, ha

indicato che le conclusioni del Dr. med. __________ non concordano con i

disturbi soggettivamente lamentati dal ricorrente – che egli conferma

parzialmente - e che perciò si rende necessaria una valutazione peritale

neutrale, al fine di valutare l’entità della limitazione presentata

dall’assicurato alla spalla sinistra.

In

secondo luogo, il Dr. med. __________ ha sì precisato che i dolori e la limitazione

funzionale presentati necessitano di ulteriori trattamenti fisioterapici. Il

medico, tuttavia, ha considerato complessivamente i disturbi dell’assicurato,

senza distinguere la componente traumatica dovuta all’infortunio del luglio

2002, da quella traumatica del sinistro del marzo 2004 e infine da quella

morbosa. Lo stesso ha, per contro, proprio puntualizzato che la problematica di

cui soffre l’assicurato è in parte probabilmente esacerbata dall’infortunio

dell’8 marzo 2004 (cfr. doc. D).

In simili

condizioni questa Corte deve concludere che l’CO 1, in ossequio a quanto

previsto dall’art. 19 cpv. 1 LAINF, era legittimato a dichiarare estinto il

diritto a prestazioni di corta durata a decorrere dal mese di dicembre 2003,

senza che si riveli, peraltro, necessario procedere a ulteriori atti istruttori.

Non

risultano, d’altronde, agli atti attestati medici recanti nuove proposte

terapeutiche volte a ulteriormente migliorare le condizioni di salute

dell’assicurato relativamente unicamente all’infortunio del 4 luglio 2002. Come

visto, il Dr. med. __________ ha indicato la necessita di procedere con

ulteriori trattamenti fisioterapici, considerando lo stato di salute globale

dell’insorgente.

Il

ricorrente, inoltre, ha ripreso l’attività lavorativa al 100% il 1° dicembre

2003 e, ad eccezione di un’assenza a causa di malattia dal 16 gennaio al 15

febbraio 2004, ha lavorato fino a quando ha subito il secondo infortunio, l’8

marzo 2004 (cfr. consid. 1.2., 1.4.).

L’CO 1,

del resto, si è mostrato persino generoso nella misura in cui ha proceduto a

versare all’assicurato delle indennità giornaliere anche per il lasso di tempo

dall’11 al 30 novembre 2003 (cfr. doc. D1, VIII).

2.4. Prestazioni

di lunga durata

La

giurisprudenza del TFA ha stabilito che l'oggetto della lite è il rapporto

giuridico che - nell'ambito dell'oggetto della contestazione determinato dalla

decisione - costituisce, sulla base delle conclusioni del ricorso, l'oggetto

della decisione effettivamente impugnata. Secondo questa definizione l'oggetto

impugnato e l'oggetto della lite sono identici allorché la decisione

amministrativa è impugnata nel suo insieme. Per contro, qualora il ricorso

riguardi solo una parte dei rapporti giuridici determinati dalla decisione, i

rapporti giuridici non contestati rientrano nella nozione di oggetto impugnato,

ma non in quello di oggetto della lite (cfr. DTF 125 V 413 consid. 1b e 2 = SVR

2001 IV Nr. 27 pag. 83; STFA del 19 luglio 2004 nella causa F., U 222/03.

Nell'evenienza

concreta oggetto della lite, per quanto riguarda le prestazioni di lunga durata

previste dalla LAINF, è certamente il grado della menomazione dell’integrità.

Per

quanto attiene al diritto a una rendita di invalidità, che è stato negato dall’CO

1 con la decisione formale del mese di ottobre 2003 e con la decisione su

opposizione del 23 febbraio 2004 (cfr. consid. 1.2.; 1.3.), l’RA 1, per conto

dell’assicurato, nel ricorso da una parte, ha evidenziato che il Dr. med. __________

ha postulato che il ricorrente venga sottoposto a ulteriori accertamenti, atti

a definire quali sono le condizioni dell’arto infortunato, in funzione della

determinazione della capacità lavorativa e quindi del guadagno, rispettivamente

dell’IMI, dall’altra, oltre a chiedere la rifusione delle spese peritali, ha

riconfermato le richieste dell’opposizione, nel senso che la cura medica possa

continuare e che l’IMI venga determinata in seguito (cfr. doc. I).

Dal petitum

del ricorso non risulta, per contro, che sia stato postulato che anche una

rendita di invalidità venga stabilita successivamente (cfr. doc. I pag. 4).

Nello

scritto del 7 luglio 2004, invece, il rappresentante dell’insorgente ha

espressamente postulato che gli atti vengano rinviati all’CO 1 affinché

concluda l’istruttoria, in funzione della quantificazione dell’incapacità al

guadagno e della concessione di una rendita di invalidità (cfr. doc. VIII).

Il 22

luglio 2004, rispondendo all’Istituto assicuratore convenuto, secondo il quale,

visto che l’assicurato con il ricorso non ha preteso una rendita di invalidità,

la decisione su opposizione è cresciuta in giudicato su questo punto (cfr. doc.

X), l’RA 1 ha puntualizzato che, avendo postulato in sede ricorsuale la

continuazione della cura medica e il versamento di indennità giornaliere, la

problematica relativa alla rendita di invalidità si sarebbe presentata

successivamente, dopo la chiusura della cura medica (cfr. doc. XIII).

In

proposito il TCA, però, ribadisce che l’assicurato, con il ricorso, ha specificatamente

domandato di determinare l’IMI in seguito, postulandone prudenzialmente il

riconoscimento al 25%, mentre nulla ha indicato relativamente a una rendita di

invalidità (cfr. doc. I).

In casu,

comunque, la questione di sapere se il diritto a una rendita di invalidità è o

meno oggetto della presente vertenza può restare aperta.

Infatti il

diritto a una rendita va in ogni caso negato nel merito, come verrà meglio

dimostrato in seguito.

2.5. Rendita

di invalidità

2.5.1. Giusta l'art.

18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a

seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U

192/03, ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA;

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2

prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati

cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte

sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito

che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno

2004 nella causa G., U 192/03, citata in precedenza, ha rilevato che anche

l'art. 16 LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di

invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18

cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi

concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

incapacità lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Due sono,

dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

Considerandi

2.

la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso

causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno

alla salute e l'infortunio.

L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del

18.

marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Il grado

d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica

del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi

sulle conseguenze economiche di tale danno.

Ciò

nondimeno, se il danno alla salute non è tale da imporre un cambiamento di

professione, di regola, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà

valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché

si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante

capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato

esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U

168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S.

F., 31 maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26

febbraio 1996 nella causa G. P.).

2.5.2

Dalle tavole

processuali si evince che la decisione dell’CO 1 di non assegnare al ricorrente

una rendita di invalidità è stata presa basandosi, essenzialmente, sul rapporto

del 1° settembre 2003 del Dr. med. __________ (cfr. doc. 76; 88).

Queste,

per quanto qui di interesse, le considerazioni espresse dal medico a proposito

dell’esigibilità lavorativa:

"

(...)

Le seguenti considerazioni non tengono conto

dei fattori costituzionali-morbosi (età biologica avanzata, periartropatia

omero-scapolare a destra, rachialgia, sindrome del tunnel carpale a sinistra) nè

dei fattori socio-economici (scolarità, motivazione, situazione sul mercato di

lavoro).

Rispettando le limitazioni sotto-menzionate,

l'assicurato può lavorare sull'arco di tutta la giornata, con rendimento del

100% senza necessità di pause supplementari.

Il signor RI 1 può sollevare e portare dei pesi

fino a 25 kg, fino all'altezza dei fianchi, impiegando la mano destra e la

sinistra.

Può alzare dei pesi sopra l'altezza del petto fino

a 5 kg, qualora non si tratti di un'attività duratura.

Anche delle mansioni leggere, ma da svolgere

esclusivamente sopra la testa (p.e. pennellatura di un soffitto con la mano sinistra)

non è più da prendere in considerazione per l'assicurato.

Essendo il signor RI 1 destrimano potrebbe

comunque svolgere ugualmente una tale attività.

Non ci sono delle limitazioni per quanto riguarda

l'agibilità delle mani e la precisione dei movimenti delle dita.

L'assicurato può salire le scale, anche a pioli

(non a carico di ulteriori pesi).

L'assicurato può lavorare tutto il giorno in

piedi, in posizione inginocchiata, accovacciata o con il tronco chinato, anche

in modo duraturo.

Può spostarsi per lunghi tragitti, anche per

delle ore, camminare su del terreno accidentato.

Può stare normalmente in equilibrio.

Non sono più idonee delle attività come uso di

picco e pala, grandi trapani a percussione e martello pneumatico." (Doc.

76)

Nella

fattispecie in esame, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una

questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione medica

presente all'inserto, non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento,

motivato e convincente, del Dr. med. __________, enunciato il 1° settembre

2003.

Non si

rivela, pertanto, necessario dare seguito a ulteriori provvedimenti probatori

pretesi dall'insorgente (cfr. doc. I).

Al

riguardo giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr.

1.

pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA,

H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA

del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a

ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo

1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Il

rapporto del 1° settembre 2003 del Dr. med. __________, il quale per valutare

il caso si è fondato sullo studio del dossier dell'assicurato, su un esame del

paziente e sui referti radiologici, non contiene, in effetti, contraddizioni e

presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere

riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare,

egli ha espresso la sua valutazione, come visto, in modo chiaro, motivato e

convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso.

L’apprezzamento

medico del 15 dicembre 2003 del Dott. __________, specialista in ortopedia e

traumatologia di __________ (cfr. doc. 106), non è, d’altronde, tale da

inficiare la valutazione del Dr. med. __________.

Va,

dapprima, osservato che a proposito delle perizie di parte, in DTF 125 V 351,

il TFA ha rilevato:

"

dd) Was Parteigutachten anbelangt, rechtfertigt

der Umstand allein, dass eine ärztliche Stellungnahme von einer Partei

eingeholt und in das Verfahren eingebracht wird, nicht Zweifel an ihrem

Beweiswert (ZAK 1986 S. 189 Erw. 2a in fine)." (DTF

125.

V 353)

(…)

c) Wie bereits erwähnt (Erw. 3b/dd), enthält

auch ein Parteigutachten Äusserungen eines Sachverständigen, welche zur

Feststellung eines medizinischen Sachverhalts beweismässig beitragen können.

Daraus folgt indessen nicht, dass ein solches Gutachten den gleichen Rang wie

ein vom Gericht oder von einem Unfallversicherer nach dem vorgegebenen

Verfahrensrecht eingeholtes Gutachten besitzt. Es verpflichtet indessen - wie

jede substanziiert vorgetragene Einwendung gegen ein solches Gutachten - den

Richter, den von der Rechtsprechung aufgestellten Richtlinien für die

Beweiswürdigung folgend, zu prüfen, ob es in rechtserheblichen Fragen die

Auffassungen und Schlussfolgerungen des vom Gericht oder vom Unfallversicherer förmlich

bestellten Gutachters derart zu erschüttern vermag, dass davon abzuweichen

ist." (DTF 125 V 354)

Al

riguardo cfr. pure Pratique VSI 2001 pag. 106 segg.

Il Dott. __________,

in primo luogo, nel suo giudizio riguardo alla mobilità attiva ha considerato

quale limitazione unicamente il dolore, per cui un elemento soggettivo. In

secondo luogo, il medico ha tenuto conto di tutti i fattori che influenzano lo

stato di salute dell’assicurato. Egli non ha, infatti, proceduto a particolari

distinzioni: in particolare non ha menzionato le alterazioni degenerative

preesistenti all’infortunio del luglio 2002, peraltro riconosciute anche dal

Dr. med. __________ a cui l’assicurato si è rivolto personalmente per una

visita (cfr. doc. D; consid. 2.3.2.).

Pertanto,

il Dott. __________ per valutare l’esigibilità lavorativa del ricorrente, non

si è riferito unicamente ai postumi dell’evento traumatico in questione, bensì

ha indiscutibilmente preso in considerazione anche lo stato della spalla

sinistra extra-infortunistico. Il suo apprezzamento non è, di conseguenza, determinante

ai fini della presente vertenza.

Riguardo

alle condizioni extra-infortunistische della spalla sinistra, va evidenziato

che l’ecografia a tale spalla del 16 luglio 2002, effettuata presso Casa di

cura __________ di __________, ha messo in luce:

"

L'esame ecografico eseguito comparativamente

rileva a sx.a carico del t.del sopraspinoso alterazioni tendinosiche

degenerative da verosimile rottura parziale in esiti fibro cicatriziali;

alterazioni tendinosiche sono pure presenti in sede inserzionale del t.sottospinoso.

Si rileva altresì tendine del capo lungo del

bicipite omerale un poco ispessito, tumefatto ad ecostruttura disomogeneamente iperecogena

con distensione fluida della guaina come da tenovaginite del cibo.

Minima distensione fluida della borsa s.a.d."

(Doc. 5)

Il Dr. med.

__________, del Servizio di radiologia della Clinica __________ di __________,

esaminando il referto della RM della spalla sinistra effettuata l’11 settembre

2002, ha poi concluso:

"

Artrosi nell'articolazione acromio-clavicolare. Borsite

sottodeltoidea con tendinite del sovraspinato e delle fibre craniali dell'infraspinato

e con possibile lesione parziale sul versante esterno. Probabile lesione del

labbro anteriore tra le ore 7.00 e 9.00.

Secondo me si tratta più di alterazioni

degenerative che traumatiche." (Doc. 12)

Dall’ulteriore

ecografia alla spalla sinistra, eseguita il 7 gennaio 2003 sempre presso la

Casa di cura __________ di __________, è risultato:

"

Al controllo si confermano le alterazioni tendinosico

degenerative a carico del t.del sovraspinoso in esiti fibrocicatriziali per

rottura parziale.

Segni tendinosici sono pure presenti a carico del

t.sottospinoso.

Concomitano segni di periartrite calcifica.

Il t.del clbo presenta distensione fluida della

guaina per segni di tenosinovite.

Modesta distensione fluida della borsa sottoacromiale."

(Doc. 36)

Inoltre

il PD Dr. __________, primario della Clinica __________ di chirurgia ortopedica

dell’__________ di __________, nel rapporto relativo all’intervento di artroscopia

del 13 marzo 2003 alla spalla sinistra, ha indicato:

"

Indikation

Klinisch besteht das Bild eines Impingementsyndroms

Stadium II ohne formelle Insuffizienz der Manschette. Im MR ausgedehnte Signalalterationen

mit möglicher umschriebener transmuraler Ruptur im Supraspinatusbereich. Acromion-Typ

III," (Doc. 42)

Infine

relativamente alla circostanza che il Dott. __________ ha indicato che

l’insorgente presenta un’invalidità permanente di un grado pari al 18% (cfr.

doc. 106), va osservato che non spetta al medico valutare il grado di

incapacità lucrativa di un assicurato.

2.5.3

Dalla

documentazione agli atti emerge che l’assicurato prima dell’infortunio del 4

luglio 2002, presso la __________ SA, lavorava quale operaio/magazziniere per

lavori di preparazione/spedizione di matasse/baderne di fili metallici.

Da un

rapporto del 23 ottobre 2001, redatto da un ispettore dell’CO 1, che si era

recato presso gli uffici della __________ SA, si evince, in generale, che lo

svolgimento di tale attività non implica nessun lavoro manuale diretto, visto

che tutti i prodotti vengono spostati con appositi carrelli sollevatori e/o

argani. Questa occupazione è divisa tra lavori di preparazione/imballaggio (50%)

e lavori di movimentazione/carico e scarico con appositi sollevatori e/o

muletti (50%). E’ stato inoltre indicato che questo tipo di attività non

richiede uno sforzo fisico diretto (cfr. doc. 28).

Dal

rapporto del 9 settembre 2003 risulta, poi, in particolare, che il ricorrente

precedentemente all’evento traumatico del luglio 2002, era effettivamente

occupato al 50% in lavori di movimentazione (interna e carico-scarico camion)

con sollevatori e/o muletti e al 50% in lavori di preparazione e imballaggio

delle singole matasse, movimentazione delle singole matasse con appositi mezzi

d’esercizio quali paranco, carro ponte e sollevatori diversi (cfr. doc. 84).

Il Dr. med.

__________, basandosi sulla sua valutazione dell’esigibilità lavorativa

dell’assicurato del 1° settembre 2003, che tiene conto dei soli fattori

infortunistici e delle mansioni espletate presso la __________ SA (cfr. doc.

76), ha indicato, il 16 settembre 2003, che il medesimo può ancora svolgere la

sua professione abituale di magazziniere (cfr. doc. 82).

Quanto

affermato dall’assicurato nello scritto del 18 giugno 2004, facendo riferimento

a una dichiarazione della __________ SA del 3 giugno 2004 (cfr. doc. E), ossia

che a seguito dei postumi dell’infortunio non è più stato in grado di eseguire

un buon numero delle attività svolte prima (cfr. doc. V), non può scalfire il

valore probante delle certificazioni espresse dal Dr. med. __________.

Dalla

dichiarazione dell’ex datore di lavoro emerge infatti:

"

Con la presente si dichiara che il Signor RI 1,

nato il 07.01.1950, era stato assegnato per il periodo che va dal 16.08.2003 al

22.12.2003

quale addetto al magazzino 2.

Nello specifico, il Signor RI 1 avrebbe dovuto

svolgere le seguenti mansioni:

- Lettura e comprensione delle bolle di lavorazione

- Identificazione prodotti

- Identificazione imballi

- Smontaggio rocche per uso interno

- Prelievo e registrazione campioni da

analizzare

- Imballaggio e pesatura: matassoni, matasse,

rocche, fusti baderne

- Carico e scarico camion

- Utilizzo carrelli sollevatori

Si dichiara inoltre che i lavori sopra indicati

richiedono dalla persona addetta una certa fisicità.

Il Signor RI 1 per motivi di salute non ha potuto

svolgere detta attività per cui è stato assegnato ad altro reparto." (Doc.

E)

In tale

atto sono state, dunque, elencate le mansioni esercitate dall’assicurato quando

ha ripreso il lavoro dopo l’infortunio del luglio 2002.

La __________

SA ha poi puntualizzato che l’insorgente non ha potuto svolgere detta attività per

motivi di salute.

Per

“motivi di salute” l’ex datore di lavoro ha inteso i disturbi di salute

accusati dal ricorrente in senso lato e non solo le conseguenze

infortunistiche, visto che l’indicazione è generica e non è stata aggiunta

nessuna particolare specificazione.

Nel caso

concreto, come già esposto, non va, tuttavia, considerata la componente costituzionale-morbosa.

Inoltre

va ricordato che, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere

ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA del 10

settembre 1998 nella causa S., inedita; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U

240.

p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti).

Se,

malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non é

reperibile in concreto, questo é dovuto alla congiuntura del momento, per la

quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né

assicurazione contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a

rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid.

3b, P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Tesi Friborgo

1995, p. 83).

In tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la

disoccupazione.

Parimenti

estranei all'invalidità sono l'età e la mancanza di formazione

dell'interessato, fattori che, di per sé, non possono influire sulla sua

determinazione. Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha, in

effetti, stabilito che l'assicurazione per l'invalidità - ma lo stesso vale

anche per l'assicurazione infortuni - non è tenuta a rispondere, qualora

l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a

causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare

concretamente un'occupazione (giurisprudenza ancora confermata con la STFA del 9 maggio 2001 nella causa

D., I 147/01; cfr., pure, STFA del 2 dicembre 2002 nella causa C., U 388/01).

Conseguentemente,

questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343) che l’assicurato,

in considerazione dei soli postumi dell’infortunio del 4 luglio 2002, su un

mercato equilibrato del lavoro, potrebbe esercitare – senza impedimenti di

sorta – l’attività di operaio/magazziniere con appositi mezzi d’esercizio,

svolta per numerosi anni (cfr. doc. 104).

La

decisione dell’CO 1 di negare il diritto a una rendita di invalidità non presta,

pertanto, il fianco a critiche.

Va, peraltro, rilevato che

anche se si volesse considerare che l’assicurato non è più in grado di

esercitare la sua originaria professione, ciò non comporterebbe un discapito

economico per il medesimo, come giustamente indicato dall’CO 1 nella decisione

su opposizione (cfr. doc. D1).

Infatti quanto da lui guadagnato

come magazziniere corrisponde al reddito che avrebbe potuto conseguire in

attività leggere adeguate in Ticino.

Al riguardo è utile

osservare che il reddito da valido va determinato nel modo più concreto

possibile, per cui di regola ci si riferisce all’ultimo salario percepito prima

che subentrasse il danno alla salute (cfr. STFA del 5 gennaio 2005 nella causa

UFAS c/ L., I 280/04, consid. 2.3.).

Nel caso concreto

l’assicuratore LAINF ha fatto riferimento allo stipendio dell’assicurato al

momento della chiusura dell’infortunio, ossia del 2003, in quanto il ricorrente

non ha subito decurtazioni della retribuzione mensile dopo l’infortunio, che al

contrario è stata normalmente adeguata alla fine dell’anno (cfr. doc. III; 1;

110).

2.6

Indennità per

menomazione all’integrità

2.6.1

Le norme

relative all'IMI, contenute nella LAINF e nella sua ordinanza, non hanno subito

alcuna modifica a fronte dell'entrata in vigore della LPGA.

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'in­fortunio, accusa una menomazione importante e dure­vole all'in­tegrità

fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.6.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se vero­similmente

sussisterà tutta la vita al­meno con identica gravità ed importante se l'integrità

fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è,

dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium

doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,

op. cit., p. 121).

2.6.3

Giusta l'art.

36.

cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nel­l'Allegato

3.

dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di le­sioni indicando per cia­scuna il tasso normale

di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicu­rato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi cita­te). Deve essere intesa

come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1

dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate se­condo i tas­si previsti tabellarmente

per menoma­zioni di ana­loga gra­vità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nes­suna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art.

36.

cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.6.4

L'INSAI ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00;

DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U

71, p. 221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.6.5

Nel caso di

specie l’assicuratore LAINF ha assegnato all’insorgente, in relazione

all’evento traumatico del 4 luglio 2002, un’indennità per menomazione

all’integrità del 5%, facendo riferimento all’apprezzamento enunciato dal Dr. med.

__________ in occasione della visita medica __________ del 1° settembre 2002,

secondo cui:

"

REPERTO

L'assicurato è portatore dei seguenti postumi infortunistici

importanti e durevoli: attrito sottoacromiale a sinistra da artrosi acromio-claveare,osteofitosi

subacromiali con usura della cuffia rotatoria cronica, resasi sintomatica dopo

caduta, risp. rivelazione di una lesione tangenziale al sopra - ed infraspinato

nonché perforazione transmurale al sopraspinato, affezione necessitante una reinserzione

transossea, senza insufficienza secondaria.

Oggettivamente recupero con buona mobilità, senza

note di secondaria insufficienza a sinistra (braccio adominante).

VALUTAZIONE

LORDO 10%, NETTO 5%.

ARGOMENTAZIONE

Tabella 1.2 del Volume Indennità alla menomazione

dell'integrità della Suva, edizione 2000: periartrosi omero-scapolare di lieve

entità: 0%, periartrosi omero-scapolare di media entità: 10%.

Nel caso presente abbiamo a che fare con una periatrosi

omero-scapolare di (al massimo) media entità, di cui almeno il 50% è di natura

degenerativa/preesistente, per cui è indispensabile una riduzione almeno del

50%. Ne risulta un tasso netto del 5%."

(Doc. 77)

L’assicurato,

nell’opposizione (cfr. doc. 90), fondandosi sulla certificazione del 5 novembre

2003.

del Dr. med. __________, responsabile per la sezione di ortopedia e

traumatologia della Casa di cura __________ di __________ (I), il quale ha

indicato che lo stesso presenta una ”grave limitazione funzionale della

scapolo omerale sinistra con importante sintomatologia algica” (cfr. doc.

91), ha postulato l’assegnazione di un’IMI del 20%.

Nel

ricorso l’insorgente ha invece chiesto un’IMI del 25%, in considerazione del

fatto che la tabella 1.2 prevede che per una periartrosi omero-scapolare di

grave entità l’IMI deve essere del 25%.

Egli ha,

inoltre, contestato la riduzione del 50% effettuata dal Dr. __________ sul

tasso lordo da lui determinato – secondo l’assicurato, in misura insufficiente

(cfr. doc. I).

La tesi

difesa dall’insorgente, secondo cui egli sarebbe portatore di una menomazione all'integrità

fisica del 20-25%, si rivela infondata, come verrà esposto dettagliatamente di

seguito.

Il Dr. med.

__________, nel rapporto __________ del 1. settembre 2003, ha indicato, tenendo

conto delle limitazioni funzionali globali della spalla sinistra – dovute a

fattori infortunistici ed extra-infortunistici -, che la flessione/estensione è

di 130-0-40°, l'abduzione/adduzione di 125-0-40°e la rotazione esterna/interna

di 40-0-40°.

Il medico

__________ ha precisato che, perlomeno quando il paziente è distratto, si

riesce a mobilizzare il braccio sopra l'orizzontale. Facendo astrazione dei

fattori costituzionali-morbosi, egli ha poi rilevato, che l’assicurato può

sollevare e portare dei pesi fino a 25 Kg utilizzando la mano destra e la

sinistra fino all’altezza dei fianchi e che può alzare dei pesi sopra l’altezza

del petto fino a 5Kg qualora non si tratti di un’attività duratura, mentre non

può più svolgere lavori, anche leggeri, esclusivamente sopra la testa (cfr.

doc. 76).

Il TCA

non ha validi motivi per mettere in dubbio l’attendibilità delle considerazioni

espresse dal medico __________ e quindi per scostarsi dalle stesse.

Il Dott. __________,

a cui fa riferimento il ricorrente (cfr. doc. 90), il 5 novembre 2003, ha del

resto unicamente indicato che questi presenta una grave limitazione funzionale

della scapolo omerale sinistra (cfr. doc. 91), senza tuttavia meglio precisare il

raggio di mobilità della spalla e senza distinguere la componente

infortunistica da quella morbosa.

Il Dott. __________,

dal canto suo, nel rapporto del 15 dicembre 2003, ha precisato che l’assicurato

non può svolgere un’attività in cui debba elevare l’arto sinistro oltre i 90°, che

egli non può sollevare pesi, anche leggeri, al di sopra dell’altezza delle

spalle (cfr. doc. 106). Tuttavia, come già sottolineato (cfr. consid. 2.5.2.), anche

tale specialista non ha distinto le limitazioni funzionali della spalla dovute

a fattori extra-infortunistici.

Al fine

di determinare il grado dell’IMI a cui ha diritto l’assicurato in ragione della

menomazione duratura di cui è portatore a seguito dell’evento traumatico del 4

luglio 2002, va considerato che un'indennità del 25% viene accordata in

presenza di un'articolazione gleno-omerale in cui è stata impiantata una

protesi con un pessimo risultato funzionale (cfr. tabella n. 5.2 edita dalla

Divisione medica dell'INSAI).

Inoltre

la medesima tabella n. 5.2 prevede, per un'articolazione gleno-omerale completamente

bloccata (artrodesi), la corresponsione di una IMI del 25%, come indicato

anche dal Dr. med. __________ nell’apprezzamento medico del 13 febbraio 2004 (cfr.

doc. 108).

A mente di

questa Corte, le menomazioni all'integrità appena citate sono più gravi

rispetto a quella di cui è portatore l'assicurato.

In tale

contesto va ribadito che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta

sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli

assicurati che presentano uno stesso status medico, la menomazione

all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera

astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende

dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento

medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori

soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi

menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA del 12 dicembre 2001 nella

causa C., inc. n. 35.2001.71, confermata dal TFA con pronunzia del 28 giugno

2002, U 14/02; cfr., altresì, Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung,

Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).

In questo senso, fattori quali l'età, la professione e le sofferenze

soggettive patite dall'assicurato, non possono essere presi in considerazione

nella valutazione dell'indennità per menomazione all'integrità.

In casu

la funzione della spalla sinistra dell’assicurato è possibile sopra

l’orizzontale, come rilevato dal Dr. med. __________, il quale ha precisato che

l’assicurato può alzare dei pesi sopra l’altezza del petto fino a 5 kg qualora

non si tratti di un’attività duratura (cfr. doc. 76).

Considerato,

poi, che il medico ha indicato un grado di flessione/estensione 130-0-40° e di

abduzione/adduzione di 125-0-40°, tenendo conto anche dei fattori costituzionali-morbosi,

la sola componente infortunistica permette all’assicurato anche di muovere la

spalla in modo più ampio, pari a una graduazione più elevata di quella

menzionata.

A titolo

comparativo va rilevato che il TFA in una sentenza del 23 gennaio 2003 nella

causa D. (U196/02) ha stabilito un'IMI del 12,5% nel caso di un assicurato che

aveva subito la lesione del sopraspinato e del tendine del bicipite e che

presentava una diminuzione della forza di abduzione - abduzione attiva

possibile fino a 105°, flessione attiva fino a 110°.

Per

quanto attiene alla giurisprudenza cantonale, in una sentenza del 26 febbraio

2002.

nella causa R. (inc. n. 35.2001.29, consid. 2.3.5.) un assicurato, rimasto

vittima di una lesione traumatica della cuffia dei rotatori, è stato posto al

beneficio di un'IMI del 12.5% in presenza di una spalla destra la cui mobilità

era fortemente limitata (100° in elevazione e 90° in abduzione), il TCA si è

così espresso:

"

(…)

Il TCA ritiene che la valutazione dell'IMI

effettuata dal medico __________, paragonando il quadro clinico dell'assicurato

a una periartropatia della spalla destra di media entità (cfr. doc. 104 e 157),

meriti d'essere parzialmente seguita, nella misura in cui l'assicurato - benché

non possa più ingaggiare l'arto superiore destro in lavori da compiere sopra

l'altezza delle spalle - è comunque in grado di alzarlo al di là

dell'orizzontale.

Al ricorrente, che pretende avere diritto a

un'indennità del 15% dato che l'uso del braccio destro è limitato sopra

l'orizzontale, il TCA segnala - con riferimento a quanto deciso nella suevocata

procedura ricorsuale - che la tabella 1.2. edita dalla Divisione medica dell'INSAI

CO 1prevede la corresponsione di un'IMI del 15% in presenza di un impedimento

totale, blocco meccanico, del movimento della spalla sopra i 90°. Ciò

che non è tuttavia il caso del ricorrente, il quale presenta una limitazione

funzionale dell'arto superiore al di sopra dell'orizzontale.

D'altro canto, però, non può essere ignorato che,

per rapporto all'assicurato V., le limitazioni - in elevazione e in abduzione -

di cui è portatore R., sono sostanzialmente più gravi: se la spalla destra di

V. raggiungeva in elevazione i 170° e in abduzione i 160° - quindi un'ampiezza

di movimenti solo leggermente inferiore a quella di sinistra (cfr. XIX) - la

spalla destra di R. raggiunge 100° in elevazione e 90° in abduzione (cfr. doc.

103, p. 2). La differente gravità delle menomazioni è stata espressamente

riconosciuta anche dal medico __________ dell'CO 1 (cfr. XXV: "Condivido

pienamente il tenore della vostra osservazione e posso pure confermare il fatto

che i due casi da lei citati si trovano effettivamente verso gli estremi

contrapposti di una periartropatia della spalla di media entità" - la

sottolineatura è del redattore).

Il dottor C. ha nondimeno precisato che, per

prassi, egli si astiene "… dall'effettuare una suddivisione supplementare

del tasso della IMI, rispetto alle tabelle da noi adottate", e ciò per,

citiamo: "… evitare di cadere in speculazioni nel voler adattare una

tabella numerale rigida a maglie strette a dei reperti caricati di un certo

margine d'apprezzamento. Personalmente ho interpretato in questo senso lo

spirito del legislatore nel porre dei limiti della rilevanza di un certo

postumo, per esempio nell'amputazione completa di due falangi di un dito senza

considerare i diversi stadi intermedi" (cfr. XXV).

Questa Corte constata, da parte sua, come la

dottrina riconosca la possibilità di graduare più "finemente", a

seconda delle particolarità del caso di specie, il grado della menomazione

all'integrità:

" Die Liste kennt nur Prozentsätze, die durch

5.

teilbar sind. Es fragt sich, ob auch feiner abgestuft werden kann. Die Frage

darf grundsätzlich bejaht werden. Die Liste erfasst nur die Regelfälle (Ziff.

1.

Abs. 1 der Richtlinien). Wenn ein zu beurteilender Schaden kleiner oder

grösser ist als der klassische Fall, so rechtfertigt es sich ausnahmsweise,

eine Feinabstufung vorzunehmen und Zwischenwerte wie 331/3% oder 662/3% oder

121/2% usw. zu wählen."

(W. Gilg/H. Zollinger, Die

Integritätsentschädigung, Berna 1984, p. 54; cfr., nello stesso senso, Th. Frei,

Die Integritätsentschädi- gung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfall- versicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 41, nonché p. 44, a proposito della

possibilità di scostarsi dai valori indicativi contenuti nelle tabelle edite dalla

Divisione medica dell'NSAI: "Die Richtwerte der SUVA-Tabellen gelten also

auch nur für den "Regelfall", weshalb bei medizinischen Sonderfällen Abweichungen

zulässig sind").

D'altro canto, anche la giurisprudenza federale

ha già avuto modo di pronunciarsi in questo senso, avallando - nella DTF 113 V

218ss. concernente un assicurato portatore di un'amputazione transmetacarpale

del dito indice destro - la valutazione enunciata dai medici fiduciari dell'CO

1:

“(…)

… Dr. med. B. bemass in seinem Bericht vom 24.

Juni 1985 den Integritätsschaden auf 7.5%. Er ging davon aus, dass nach Figur

17.

der Tabelle 3 betreffend Integritätsschaden bei einfachen oder kombinierten

Finger-, Hand- und Armverlusten (Mitteilungen der Medizinischen Abteilung der

SUVA, Nr. 57 S. 22 ff.) für eine transmetakarpale Amputation des

Kleinfingerstrahls der Integritätsschaden mit 5% gleich hoch wie für den

Verlust des Kleinfingers im Grundgelenk. Der Zeigefinger sei aber für die

Gebrauchsfähigkeit der Hand bedeutsamer als der Kleinfinger, weshalb der

Schaden für einen Zustand nach transmetakarpaler Zeigefingeramputation höher

als 5% zu bemessen sei. Er liege indessen nicht so hoch, als wenn Zeigefinger

und Kleinfinger beide im Grundgelenk amputiert wären, was nach Figur 29 der

Tabelle 3 einen Integritätsschaden von 10% ergibt. Die Einschätzung wurde durch

Dr. med. R., Spezialarzt FMH für Chirurgie und Chef der Gruppe Unfallmedizin

der SUVA, bestätigt: Namentlich im Vergleich zur vorliegenden Schädigung zeigte

die Totalamputation des Zeigefingers und des Kleinfingers einen Zustand, der

funktionell und vor allem kosmetisch wesentlich gravierender sei. Im übrigen

lasse sich für die Vierfingerhand hinsichtlich der Integritätsschädigung eine

Unterscheidung zwischen dominanter und nicht dominanter Hand nicht begründen

(Bericht vom 9. Juli 1986).

(…).

… Es bestand nach dem Gesagten kein Grund, von

der Einschätzung des Integritätsschadens durch die SUVA, welche sich im Rahmen

der Tabelle 3 ihrer Medizinischen Abteilung hält, abzuweichen. (…). Der vorinstanzliche

Entscheid ist deshalb insoweit aufzuheben, als die SUVA verpflichtet wurde,

eine über 7.5% liegende Integritätsentschädigung auszurichten."

(DTF succitata, consid. 3a e 5).

Nel caso di specie, è stato accertato che la

menomazione di cui è portatore il ricorrente è più importante rispetto a quella

dell'assicurato V., indennizzata con un'indennità del 10%. Per contro, il caso

di R. è meno grave rispetto a quello di colui che presenta una "spalla

mobile fino all'orizzontale", il quale ha diritto ad un'IMI del 15% (cfr.

tabella CO 11.2).

Tutto ben considerato, in ossequio a quanto

stabilito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, nonché allo scopo di garantire

l'uguaglianza di trattamento fra gli assicurati, questa Corte ritiene corretto

assegnare all'insorgente un'indennità per menomazione dell'integrità del 12.5%.

Come è possibile arguire dallo scritto 7 gennaio

2002.

del dottor C. (cfr. XXV), un'ulteriore, più "sottile",

graduazione non può entrare in linea di conto, siccome racchiude in sé il

rischio di cadere nell'arbitrio." (STCA succitata)

In un’altra sentenza del 3

agosto 2004 nella causa D. (35.03.90), il TCA ha assegnato a un assicurato, che

ha subito la lacerazione del sopraspinato, un’IMI del 12,5%, in quanto la

spalla era mobile di circa 110°, ovvero di 20°sopra l’orizzontale.

In particolare questa

Corte ha rilevato:

"

(…)

Il Dr. med. X. ha indicato che sia l'elevazione,

che l'abduzione della spalla destra dell'assicurato sono di circa 110° (cfr.

Fascicolo 3 - doc. 51), corrispondenti a 20° sopra l'orizzontale.

Pertanto, alla luce di quanto esposto e tenuto

conto che la Tabella 1.2. prevede un'IMI del 15% per una spalla mobile fino

all'orizzontale (ossia il cui movimento è completamente impedito sopra i 90°) e

del 10% se la mobilità raggiunge i 30° sopra l'orizzontale, occorre concludere

che nel caso di specie sono realizzati i presupposti per porre l'assicurato al

beneficio di un'IMI del 12,5%.

Alla medesima conclusione si giunge peraltro anche

considerando quanto certificato dal Dr. med. __________. Infatti, come

precedentemente esposto, dal consiglio rivolto all'insorgente di evitare di

lavorare con il braccio destro sopra l'orizzontale occasionalmente e in maniera

ripetuta sopra i 45° di abduzione-elevazione (cfr. Fascicolo 3 - doc. 85), va

dedotto che l'assicurato poteva comunque utilizzare l'arto superiore destro al

di sopra dei 90°.

In simili condizioni, in applicazione di quanto

indicato dalla Tabella 1.2 relativamente a una spalla mobile fino a 30° sopra

l'orizzontale e a una mobile fino all'orizzontale, si giustifica in concreto

l'assegnazione di un'IMI del 12,5%.” (STCA succitata)

Nel caso

in esame la menomazione di cui è portatore il ricorrente, il quale può muovere

la spalla perlomeno di 30° sopra l’orizzontale, è meno grave rispetto a quelle

degli assicurati di cui alle sentenze sopra citate, indennizzate con

un’indennità del 12,5%.

Tutto ben

considerato, ritenuto che la tabella 1.2. prevede un’IMI del 10% per una spalla

la cui mobilità raggiunge i 30° sopra l’orizzontale, questa Corte ritiene

corretto assegnare all'insorgente un'indennità per menomazione dell'integrità

del 10%.

Tale

percentuale corrisponde, d’altronde, all’indennità contemplata dalla medesima

Tabella per una periartrosi omero-scapolare media, ritenuta al massimo presente

nel caso concreto dal Dr. med. __________ (cfr. doc. 77).

Nell’ambito

di un’altra vertenza (cfr. STCA del 30 agosto 2004 nella causa L., 35.03.92) il

TCA ha interpellato il Dr. med. __________, specialista in chirurgia e

fiduciario dell’assicuratore convenuto, in merito alla periartropatia. In

particolare gli è stato chiesto quali

sono le condizioni per cui una periartropatia possa essere ritenuta moderata,

ri­spettivamente, grave.

Il medico ha così

risposto:

" (…)

Angesichts der diagnostischen Unschärfe des

Begriffes Periarthrosis humeroscapularis mangelt es konsequenterweise an

einer verbindlichen Definition, was unter einer leichten, mässigen und schweren

Form derselben zu verstehen sei. Deshalb die Anmerkung in Tab. 1.2, wonach bei

der Beurteilung des Integritätsschadens der Periarthrosis von einer

vergleichbaren Schwere beim Integritätsschaden der Omarthrose ausgegangen

werden müsse. Als leichte Form einer Omarthrose (Arthrose des glenohumeralen

Gelenkes, d.h. zwischen Oberarmkopf und Schul­tergelenkpfanne) kann eine

beginnende Entrundung des Humeruskopfes mit minimer Verschmälerung des

Gelenkspaltes und Osteophytenbildung bezeichnet werden, als mässige Form

eine starke Verschmälerung des Gelenkspaltes mit deutlicher Entrundung des Humeruskopfes

und ausgeprägter Osteophytenbildung sowie als schwere Form schliesslich

die völlige Aufhe­bung des Gelenkspaltes und damit die Ankylose, d.h. die

völlige Gelenksteife. Erfahrungsge­mäss korreliert diese radiologische

Einteilung der Omarthrose in Schweregrade jedoch schlecht mit der Klinik, d.h.

eine im Röntgenbild schon fortgeschrittene Omarthrose führt nicht zwangs­läufig

zu einer schweren schmerzhaften Einschränkung der Schulterfunktion und vice versa.

Letztlich wird die Kombination von Schmerz und

Funktionseinschränkung den Ausschlag geben, ob bei der Schätzung des

Integritätsschadens eine leichte, mässige oder schwere Form vorlie­ge. (…)"

(STCA succitata consid. 2.6.5.)

In casu dalla documentazione

medica, e meglio dal referto della RM dell’11 settembre 2002, emerge un’artrosi

dell’articolazione acromio-clavicolare (cfr. doc. 12). Non risultano, tuttavia,

gli elementi per concludere che sia presente una periartrosi grave, per la

quale la Tabella 1.1. prevede un’IMI del 25%. Pertanto,

contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, l’assicurato, a seguito

dell’infortunio del luglio 2002, non soffre di una periartrite grave, bensì al

massimo media, come attestato dal Dr. med. __________ il 1. settembre 2002 (cfr.

doc. 77).

A più

forte ragione dunque si giustifica l’assegnazione all’assicurato di un’IMI del

10%, percentuale quest'ultima che, come spiegato nel

seguente considerando, in virtù dell'art. 36 cpv. 2 LAINF, deve poi essere

ridotta.

2.6.6

Secondo

l'art. 36 cpv. 2 LAINF, le rendite di invalidità, le indennità per menomazione

all'integrità e le rendite per superstiti sono adeguatamente ridotte se il

danno alla salute o la morte è solo in parte imputabile all'infortunio (prima frase).

Per la riduzione delle rendite non si terrà tuttavia conto delle affezioni

anteriori non pregiudizievoli alla capacità di guadagno (seconda frase).

L'applicazione

di questa disposizione presuppone che l'infortunio ed un evento non assicurato

abbiano causato assieme il danno alla salute. Per contro, l'art. 36 cpv. 2

LAINF, non è applicabile quando l'infortunio e l'evento non assicurato abbiano

provocato dei danni senza correlazione reciproca, che necessitano di terapie

differenti, ad esempio, perché interessano parti diverse del corpo. In questo

caso, le conseguenze dell'infortunio assicurato vanno valutate separatamente (cfr.

DTF 126 V 117 consid. 3a, 121 V 333 consid. 3c, 113 V 58 consid. 2 ed i

riferimenti ivi menzionati).

Nel caso

di specie l’CO 1, fondandosi su quanto indicato dal Dr. med. __________ il 1.

settembre 2004 (cfr. doc. 77), ha ridotto il grado dell’IMI del 50% (cfr. doc.

89; I).

Il medico

__________ ha, in particolare, indicato che il 50% della periartrosi

omero-scapolare di media entità è di natura degenerativa preesistente (cfr.

doc. 77).

Come

esposto sopra (cfr. consid. 2.5.2.), già la risonanza magnetica dell’11

settembre 2002 aveva messo in luce delle alterazioni artrosiche che il Dr. med.

__________ ha considerato più di natura degenerativa che traumatica (cfr. doc.

12).

Le

ecografie alla spalla sinistra effettuate il 16 luglio 2002 e il 7 gennaio 2003

presso la Casa di cura __________ di __________ hanno poi permesso di

riscontrare delle alterazioni tendinosico degenerative a carico del tendine sovraspinoso

in esiti fibrocicatriziali per rottura parziale, come delle alterazioni tendinosiche

in sede inserzionale del tendine sottospinoso (cfr. doc. 36, 5).

Anche il

Dr. med. __________, interpellato privatamente dall’assicurato nel mese di

aprile 2004, ha riconosciuto che l’assicurato soffre di alterazioni

degenerative preesistenti all’evento traumatico del luglio 2002 (cfr. doc. D).

Il TCA ritiene nel caso di specie di poter

aderire alla valutazione del Dr. med. __________, a mente del quale la

problematica di cui soffre il ricorrente alla spalla sinistra è per metà di

natura degenerativa preesistente.

Al riguardo è utile evidenziare che il TCA, in

una sentenza del 30 ottobre 2002 nella causa A., inc. 35.2001.01, ha affrontato

la tematica della rottura della cuffia dei rotatori. In quell'occasione questo

Tribunale ha ordinato una perizia medico-giudiziaria affidata al dott. __________,

Capo-clinica aggiunto presso la Clinica di ortopedia e di chirurgia

dell'apparato locomotore dell'Ospedale universitario di __________, il quale ha

osservato che con l'invecchiamento la cuffia dei rotatori è sottoposta a un

processo degenerativo. Il perito ha in particolare sviluppato le seguenti

considerazioni a proposito della genesi della rottura dei tendini della cuffia

dei rotatori:

"

(…)

La question si une rupture d'un tendon de la coiffe

des rotateurs de l'épaule directement liée à un événement accidentel ou si

celui-ci a été aggravé à une condition dégénérative déjà préexistante est une

des plus difficiles dans le domaine des expertises orthopédiques. II est

évident que pour le patient, comme dans le cas de Monsieur A., la causalité

entre la rupture avec apparition de douleurs immédiates et le traumatisme est

clair.

La réponse à la question de savoir si et sous quelle

forme existe des ruptures accidentelles de la coiffe des rotateurs qui

satisfont aux conditions requises à leur prise en charge est basée sur des

connaissances ayant trait à l'étiologie, la pathogenèse et l'histoire naturelle

des différentes formes de lésions ou pertes de substances de la coiffe des

rotateurs. La genèse de pertes de substances de la coiffe des rotateurs est

multifactorielle. Elle inclut des mécanismes extrinsèques (macrotraumatisme,

microtraumatisme répétitif, conflit sous-acromial) et des mécanismes

intrinsèques tel que l'hypovascularité et la dégénération primaire due au

vieillissement naturel du tendon. La coiffe des rotateurs est soumise au fil du

phénomène naturel du vieillissement à un processus dégénératif. Quoique le

vieillissement biologique ne soit pas dépendant de l'âge chronologique, il est

néanmoins admis de façon unanime que les pertes de substances de la coiffe

s'accroissent avec l'âge en ce qui concerne leur fréquence, leur épaisseur et leur

étendue. Sur le plan microscopique, ce processus de dégénération débute déjà

avant l'âge de 30 ans. Cependant, les lésions sont rares avant l'âge de 35 à 40

ans mais leur nombre s'accroît dans la 5ème décennie pour aboutir après 50 ans

aux pertes de substances totales transfixantes. Entre 50 et 60 ans, même chez

des sujets asymptomatiques, il est possible de démontrer jusqu'à 30% des cas de

pertes de substances partielles ou complètes de la coiffe des rotateurs. Cette

solution de continuité de la coiffe des rotateurs n'est pas subite mais

s'installe de façon graduelle et progressive au fil des mois et des années.

Cette dégénération est due à une diminution de la perfusion provoquant une

atrophie continuelle du tissu tendineux. Cette diminution de perfusion peut

être accentuée par des facteurs extrinsèques comme par des protusions osseuses

(ostéophytes au niveau acromio-claviculaire, acromion en forme de crochet de

type III).

Chez des sujets au-dessus de 40 ans, la coiffe des

rotateurs n'a très probablement aucune possibilité de régénération. Par,

la suite, les fibres tendineuses perdent de force et avec les années le tendon

s'élargit et s'amincit. A ce stade là, dans la majorité des cas, les premiers

symptômes apparaissent en général sous forme de douleurs nocturnes et ensuite

par la diminution de la force du membre intéressé et pseudoparalyse. Un

événement traumatique, même léger comme dans le cas de Monsieur A., peut être

suffisant pour compléter une rupture jusqu'à ce moment incomplète et non

symptomatique. A ce moment, il reste à prouver si l'événement accidentel a

effectivement provoqué la rupture du tendon dégénéré ou s'il était la seule

cause de la lésion complète du tendon. Des critères de causalité ont été

élaborés par Loew & Rompe ainsi que par Beickert & Bühren (voir

bibliographie) permettant d'apprécier si une rupture de la coiffe des rotateurs

est de caractère accidentel ou dégénératif et sont recommandés par la Société

suisse d'orthopédie. Les critères parlant en faveur d'une étiologie dégénérative

de la lésion de notre patient sont: l'âge au-dessus de 50 ans, l'action ulnérante

inappropriée (seulement un mouvement passif violent du bras en arrière et en

dedans ainsi qu'une abduction véhémente et forcée ou une élévation du bras

contre résistance dans le cadre d'un mouvement réflexe ou de défense sont

appropriés à provoquer une lésion complète d'un tendon du muscle sus-épineux

sain). L'examen radiologique montre une ascencion de la tête humérale, des

ostéophytes de traction à la surface inférieure de l'acromion. Ces signes sont

des preuves radiologiques indirectes d'une rupture de la coiffe des rotateurs

de longue date. La découverte de lésions pratiquement symétriques au niveau de

l'épaule opposée souligne clairement la suspicion des déchirures dégénératives

et fait preuve de la possibilité d'une présence de rupture complète du tendon sus-épineux

asymptomatique.

En conclusion, je suis donc d'avis que la déchirure

du muscle sus-épineux de l'épaule droite chez M. A. est principalement de

caractère dégénératif, mais aggravé et devenu symptomatique lors d'un

traumatisme banal de l'épaule droite. La relation entre la lésion complète du

tendon du muscle sus-épineux et l'événement accidentel du 03.02.2000 me semble

peu probable. Par contre, l'apparition d'une symptomatologie douloureuse suite

à un traumatisme même banal de l'épaule est probable et typique en présence

d'une coiffe des rotateurs dégénérée. (…)." (STCA del 30 ottobre 2002 nella causa A., inc. 35.2001.01)

Pertanto,

ritenuta la preesistenza di uno stato degenerativo, a mente del TCA appare

giustificato, conformemente all'art. 36 cpv. 2 LAINF, ridurre l'IMI del 50%,

come proposto dal Dr. med. __________ (cfr. doc. 77), portandola al 5%, dato

che il danno alla salute patito dal ricorrente è solo in parte imputabile

all'infortunio.

La

decisione impugnata è da confermare anche dal profilo della assegnazione di un’IMI

del 5%.

2.7

Nel ricorso

l'assicurato ha postulato la rifusione delle spese peritali sostenute (cfr.

doc. I; VIII).

In primo

luogo va rilevato che l’assicurato non ha diritto a ripetibili in quanto

soccombente.

In

secondo luogo, per quanto riguarda i costi a cui il ricorrente ha dovuto far

fronte per l’allestimento della perizia di parte del 15 dicembre 2003 del Dott.

__________ (cfr. doc. 106) e del rapporto medico del 19 aprile 2004 del Dr. med.

__________ (cfr. doc. D), occorre segnalare che, a prescindere dalla questione

della tempestività o meno della richiesta ricorsuale di rimborso per quanto

riguarda il referto del Dott. __________ – visto che esso è stato allegato nella

procedura di opposizione, prima che l’CO 1 emettesse la decisione su

opposizione del 23 febbraio 2004, entrambi i costi non possono in ogni caso

essere posti a carico dell’assicuratore LAINF convenuto.

Al

riguardo è utile rilevare che nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 182, p.

47s., il TFA ha stabilito che, se i fatti medici possono essere accertati in

modo convincente solo sulla base delle risultanze di un referto prodotto

dall’assicurato, è lecito assimilare l’esame ordinato dall’assicurato ad una

perizia ordinata dall’assicuratore e, quindi, addossare a quest’ultimo i

relativi costi ai sensi dell’art. 57 OAINF.

In una

sentenza del 27 agosto 2001 nella causa S., U 17/01, la nostra Corte federale

ha condannato l'assicuratore infortuni ad assumere il costo di una perizia

medica prodotta dall'assicurato nel quadro della procedura di opposizione,

grazie alla quale era stato dimostrato che il tipo di esame esperito

dall'assicuratore non consentiva di mettere in rilievo i reali disturbi

accusati dall'assicurato e provocati da una importante lesione muscolare,

precisando segnatamente che:

"

(…) si deve ritenere che l'interessato, per

tutelare al meglio i propri diritti (DTF 115 V 63 consid. 5d), era di fatto

obbligato a provocare nuove indagini, maggiormente approfondite, che

permettessero di documentare e rendere oggettivabili i disturbi da lui

realmente percepiti - e fatti effettivamente correlare dal perito giudiziario

alla diagnosi da lui riscontrata -, ma di fatto negati dall'amministrazione,

che ancora in sede di decisione su opposizione riteneva che "dal lato

oggettivo, l'opponente non presenta alcuna lesione posttraumatica di

significato clinico" e che la lieve irregolarità del tendine riscontrata non

poteva causare alcun disturbo.

Ne consegue pertanto che il rapporto 23 dicembre

1998, nonché il complemento 14 aprile 1999 del dott. X. devono essere ritenuti

perlomeno necessari ai fini di un convincente accertamento dei fatti medici ai

sensi della citata giurisprudenza (consid. 2). Per gli esiti del presente

giudizio non può invece costituire motivo di rilievo il fatto che il perito

giudiziario, a posteriori - dopo avere cioè disposto le opportune ricerche -,

sia giunto alle medesime conclusioni dell'CO 1 in merito alla sopravvenuta

stabilizzazione dello stato valetudinario e alla capacità lavorativa

dell'assicurato." (STFA

succitata, consid. 4c)

Inoltre

in una sentenza del 21 ottobre 2003 nella causa M. (U 282/00), pubblicata in

RAMI 2004 U 503 pag. 186 segg. Il TFA ha stabilito che conformemente al

principio generale del diritto processuale, secondo il quale una parte

indipendentemente da un’eventuale vincita della causa deve assumersi le spese

che ha causato inutilmente o in modo colposo (RCC 1989 p. 290 cons. 3), le

spese di una perizia commissionata dall’assicurato stesso devono essere assunte

dall'INSAI, anche se è la parte vincente in causa, se è possibile accertare il

fatto medico in modo concludente solo in base al risultato dell’analisi presentato

nella procedura cantonale di ricorso e conseguentemente all’assicuratore-infortuni

deve essere imputato di aver violato l’obbligo, nel quadro del principio

inquisitorio, di accertare i fatti in modo sufficiente dal punto di vista

legale.

Questa

giurisprudenza è stata ripresa, nella sua sostanza, all'art. 45 cpv. 1 LPGA, il

quale prevede che, qualora l'assicuratore non abbia ordinato alcun

provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti erano

indispensabili per la valutazione del caso oppure se fanno parte di prestazioni

accordate successivamente (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo

2003, art. 45 N. 11s., p. 456s.).

Nella

concreta evenienza, il TCA rileva che l'CO 1 per accertare le condizioni di

salute dell’assicurato, la sua esigibilità lavorativa e l’entità della

menomazione all’integrità, l’ha sottoposto alla visita del medico __________,

che del resto ha controllato il ricorrente a più riprese a partire dal mese di settembre

2002.

(cfr. doc. 10; 14; 22; 76; 77).

Inoltre

l’assicuratore LAINF convenuto ha predisposto, a partire dal mese di gennaio

2003, delle visite presso il PD Dr. __________, il quale, il 13 marzo 2003, ha

pure proceduto a un’artroscopia della spalla sinistra dell’insorgente. L’ultimo

controllo ha avuto luogo il 14 aprile 2004 (cfr. doc. 32; 42; 45; 52; 60; 113;

114).

La

perizia eseguita dal Dott. __________ e l’apprezzamento medico del Dr. med. __________

non hanno condotto a nuovi risultati. La situazione, a livello dell’ulteriore

necessità o meno di cure mediche, dell'esigibilità lavorativa e della

menomazione all’integrità, era infatti già stata chiarita.

Lo

specialista di __________, come visto, ha, altresì, valutato la stato di salute

dell’assicurato complessivamente considerando anche i fattori squisitamente morbosi

(cfr. consid. 2.5.2.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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