35.2004.44
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17 febbraio 2005Italiano70 min
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Numero d'incarto:
35.2004.44
Data decisione, Autorità:
17.02.2005, TCA
Titolo:
contusione alla spalla.Pendente causa non più chieste prestazioni LAINF di corta durata:diritto comunque estinto visto lo stato stabilizzato.Prescindendo se rendita oggetto della lite o no,diniego del diritto.IMI 10% ridotta a metà per preesistente stato degenerativo.Rifusione spese peritali negata
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
ASSUNZIONE COSTO PERIZIA DI PARTE
CURA MEDICA
INDENNITÀ GIORNALIERA
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
INFORTUNIO PROFESSIONALE
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INVALIDO O DI INVALIDITÀ
RENDITA D'INVALIDITÀ
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 10 LAINF
art. 16 LAINF
art. 18 LAINF
art. 19 LAINF
art. 24 LAINF
art. 36 cpv. 2 LAINF
art. 6 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 36 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2004.44
rs/sc
Lugano
17 febbraio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 maggio 2004 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23
febbraio 2004 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 4 luglio
2002 RI 1 – all’epoca dipendente della __________ SA di __________ in qualità
di magazziniere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO
1 – mentre stava camminando è inciampato su un bullone ed è caduto, riportando
un trauma contusivo alla spalla sinistra (cfr. doc. 1 e 2).
La
risonanza magnetica della spalla sinistra eseguita l’11 settembre 2002 ha messo
in luce un’artrosi nell’articolazione acromio-clavicolare, una borsite sottodeltoidea
con tendinite del sovraspinato e delle fibre craniali dell’infraspinato e con
possibile lesione parziale sul versante esterno, oltre a una probabile lesione
del labbro anteriore tra le ore 7.00 e le 9.00 (cfr. doc. 12).
Il caso è
stato assunto dall’assicuratore LAINF, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni di legge.
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, l’CO 1, con decisione formale
dell’8 ottobre 2003, ha posto termine alle prestazioni di corta durata (cura
medica e indennità giornaliera) a far tempo dal 15 ottobre 2003 e ha ritenuto RI
1 abile al lavoro al 100% nella sua normale attività (cfr. doc. 88).
Con ulteriore
decisione formale del 10 ottobre 2003 l’assicuratore infortuni ha posto
l’assicurato al beneficio di un’indennità per menomazione all’integrità del 5%
(cfr. doc. 89).
L’assicurato
ha effettivamente ripreso l’attività lavorativa in misura completa dal 15
ottobre 2003 (cfr. doc. 90), poi interrotta l’11 novembre 2003 (cfr. doc. 94).
Egli ha
nuovamente lavorato al 100% dal 1° dicembre 2003 al 7 marzo 2004, ad eccezione del
periodo dal 16 gennaio al 15 febbraio 2004 in cui è stato assente per malattia
(cfr. doc. 110; III).
1.3. A seguito
dell’opposizione interposta dal RA 1 di __________, per conto dell’assicurato (cfr.
doc. 90), l’CO 1, il 23 febbraio 2004, ha confermato il contenuto del suo primo
provvedimento, indicando, tuttavia, di provvedere, a mero titolo volontario e impregiudicate
le valutazioni mediche agli atti, al versamento dell’indennità giornaliera
dall’11 al 30 novembre 2003 (cfr. doc. D1).
1.4. RI 1, l’8
marzo 2004, è rimasto vittima di un nuovo infortunio che ha riacutizzato i disturbi
alla spalla sinistra. L’CO 1 ha assunto il caso erogando delle indennità
giornaliere e facendosi carico dei costi delle cure (cfr. doc. III).
1.5. Contro la
decisione su opposizione del 23 febbraio 2004 l’assicurato, sempre patrocinato
dall’RA 1, ha interposto, il 24 maggio 2004, un tempestivo ricorso, con cui ha
chiesto che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli la continuazione della cura
medica e il versamento delle indennità giornaliere per il periodo in cui è
stato ancora inabile in misura parziale o completa, che l’IMI sia fissata alla
conclusione della cura medica - prudenzialmente egli ha postulato il
riconoscimento di un’IMI del 25% - e che le spese peritali gli siano rifuse (cfr.
doc. I).
A
motivazione del ricorso l’assicurato ha argomentato:
"
(...)
A giudizio del signor RI 1, la decisione CO 1, a
nostro giudizio, non può crescere in giudicato, senza che venga fatta chiarezza
sui discordanti pareri medici.
Appaiono infatti, poco convincenti le discordanti
valutazioni 22 marzo 2004 e 14 aprile 2004 effettuate su richiesta della CO 1
dall'__________ di __________ che qui alleghiamo (doc. B e doc. C).
In particolare, il signor RI 1 non riesce a
comprendere come mai nel mese di marzo i Dottori __________ e __________
abbiano riscontrato che l'articolazione della spalla fosse evidentemente
irritata da un impigment subracromiale, oltre a tutta una serie di
problematiche, preannunciando una nuova convocazione a visita del paziente
(oggi ricorrente), dopo l'analisi della risonanza magnetica, nel mentre ad
aprile con brevi e succinte constatazioni, che si basano esclusivamente sulla
citata risonanza magnetica, sono giunti alla conclusione che il ricorrente è
assolutamente abile al lavoro.
Sembra quasi che i medici abbiano disquisito di
due persone diverse.
Da ciò deriva la necessità di fare chiarezza.
Si presenta all'uopo il rapporto medico del Dr. __________
(doc. D), di __________, che ha evidenziato l'enorme discordanza tra i disturbi
lamentati dall'assicurato e le ormai classiche ottimistiche conclusioni del Dr.
__________.
Il Dr. __________ chiede espressamente che il
signor RI 1 venga sottoposto ad ulteriori accertamenti, atti a definire quali
sono effettivamente le condizioni dell'arto infortunato, in funzione della
determinazione della capacità lavorativa e quindi al guadagno, rispettivamente
dell'IMI.
Si riconfermano in questa sede le richieste
d'opposizione, nel senso che la cura medica possa continuare e che l'IMI venga
determinata più avanti.
Prudenzialmente si postula il riconoscimento di
un'IMI del 25%, considerato che la tabella 1.2 prevede che per una periartrosi
omero-scapolare di grave entità l'IMI deve essere del 25%. Si contesta, inoltre
la riduzione del 50% effettuata dal Dr. __________ sul tasso lordo da lui
determinato peraltro in misura insufficiente.
La stessa capacità lavorativa non è ritornata ad
essere completa.
Come risulta dagli atti CO 1, sono stati
annunciati periodi d'incapacità lavorativa completa oppure parziale, seppur non
riconosciuti dalla convenuta.
In particolare il signor RI 1 ha dovuto essere
trasferito in un diverso reparto, in quanto non più in grado di svolgere le
pesanti mansioni in cui era destinato prima dell'infortunio.
Il signor RI 1 proprio perchè non più efficiente
come un tempo, ha ricevuto la disdetta da parte del datore di lavoro e non
ritiene corretto che venga giudicato dall'ente assicurativo idoneo ad eseguire
un lavoro, che per lo stesso datore di lavoro invece, non è più in grado di
offrire con il precedente rendimento.
Premesso quanto sopra, la CO 1 non aveva titolo
con la decisione del 8 ottobre e 10 dicembre 2003 di dichiarare conclusa la
cura medica, rispettivamente di riconoscere un'IMI soltanto del 5%."
(Doc. I)
1.6. L’assicuratore
infortuni, in risposta, ha postulato, in quanto ricevibile, un’integrale
reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.7. Il 18 giugno
2004 l’RA 1, oltre a richiedere di visionare la documentazione introdotta dall’CO
1, ha trasmesso al TCA un documento da cui risultano le mansioni svolte
dall’assicurato presso la __________ SA nel periodo dal 16 agosto al 22
dicembre 2003 e non le attività lavorative svolte prima dell’infortunio subito
il 4 luglio 2002 da RI 1, come invece sostenuto dal rappresentante del
ricorrente (cfr. doc. E; V).
Il TCA,
il 21 giugno 2004, ha assegnato al patrocinatore dell’assicurato 10 giorni per
visionare l’incarto (cfr. doc. VI).
1.8. L’RA 1,
sempre per conto dell’assicurato, il 7 luglio 2004, ha chiesto:
"
(...)
in via principale la sospensione della procedura
e, in ogni caso:
1. che gli atti vengano ritornati alla CO 1, affinché concluda
l'istruttoria, in funzione della quantificazione dell'incapacità al guadagno e
della concessione di una rendita di invalidità;
2. il riconoscimento di un'IMI comunque superiore al 5% determinato
dalla CO 1. Prudenzialmente è stata richiesta un'IMI del 25%;
3. si protestano le spese peritali e le
ripetibili." (Doc. VIII, pag. 2)
Il
rappresentante del ricorrente, a sostegno della richiesta, ha indicato:
"
(...)
abbiamo conferito con il signor RI 1, che ci ha
confermato (e ciò costituisce per noi una novità) di aver percepito le
indennità ancora in sospeso e riguardanti i periodi di inabilità al lavoro in
un primo tempo non riconosciuti dalla CO 1.
Essendo subentrato anche un secondo infortunio,
le cui conseguenze riguardano anche la spalla sinistra, su cui si fonda il
presente contenzioso, viene relativizzato e in parte ridimensionato l'ulteriore
aspetto legato alla continuazione della cura medica, ugualmente sollevato con
il ricorso 24 maggio 2004.
Si è venuta quindi a creare una situazione assai
complessa e che potrà essere chiarita, a nostro modo di vedere, soltanto quando
si saranno esaurite le sequele relative al secondo infortunio.
Per questo, si chiede in via principale la
sospensione della procedura, che sarà riattivata, una volta conclusa la cura
medica, relativa all'ultimo infortunio registrato dalla CO 1 con il no.
10.48.216.04.4/48.
Riassumendo:
la decisione 8 ottobre 2003 è stata in parte
superata, visto che la stessa CO 1 ha ripreso il versamento dell'indennità
giornaliera, garantendo la copertura delle spese di cura, successivamente al
15.10.2003.
Rimane ancora contestata l'asserzione (contenuta
in quella decisione) secondo cui "la sua normale attività può essere
quindi svolta in misura completa".
Esiste, infatti, una chiara contraddizione tra il
doc. 28 e il doc. E.
Il primo costituisce il rapporto della visita
ispettiva del 23 ottobre 2001 ed è il documento su cui la CO 1 poggia la
propria presa di posizione riguardo l'esigibilità lavorativa del signor RI 1.
Il ricorrente, così come conferma anche il Dr. __________,
non è invece in grado di svolgere in misura completa la sua normale attività,
come risulta dal doc. E.
Il tasso di IMI del 5% è ugualmente contestato,
come risulta dal ricorso, in quanto la periartrosi omero scapolare di cui
soffre il ricorrente, sulla base della tabella 1.2 del Volume indennità alla
Menomazione dell'integrità della CO 1, edizione 2000, prevede un tasso del 25%
per i casi più gravi ed è questa la richiesta di causa.
(...)" (Doc. VIII)
1.9. Il 13 luglio
2004 l’CO 1 ha osservato:
"
Prendiamo atto del fatto che il ricorrente non
vanta più, a carico dell'infortunio 1.7.2002, delle prestazioni a titolo di
indennità giornaliera e/o spese di cura. Con il ricorso l'assicurato aveva poi
chiesto, al termine della cura medica, il riconoscimento di un'indennità per
menomazione all'integrità del 25%. Nessuna pretesa invece a titolo di rendita
di invalidità. A mente dell'CO 1, su tale punto, l'impugnata decisione su
opposizione è cresciuta in giudicato (DTF 119 V 347). Alla chiusura
dell'infortunio 21.4.2004 l'CO 1 provvederà a riesaminare la situazione così
come pure se, per quanto riguarda il danno all'integrità, è subentrato o meno
un peggioramento. Per completezza si evince ancora che le dichiarazioni
rilasciate dalla ditta il 3.6.2004 sono in contrasto con quanto dichiarato
dalla ditta stessa in precedenza. In ogni caso l'asserito cambiamento di
reparto non ha comportato alcuna diminuzione di salario.
In merito alla richiesta tendente alla
sospensione della causa l'CO 1 si rimette al giudizio del Tribunale." (Doc.
X)
1.10. Con decreto
del 22 luglio 2004 il Presidente del TCA ha respinto l’istanza tendente alla
sospensione della causa (cfr. doc. XI).
1.11. Il 22 luglio
2004 l’RA 1 ha ancora precisato:
"
(...)
Con il ricorso 24 maggio 2004 si postulava la
continuazione della cura medica e il versamento delle indennità giornaliere in
favore del signor RI 1.
Evidentemente, ciò comportava che la
problematica relativa alla rendita di invalidità si sarebbe presentata
successivamente, appunto, dopo la chiusura della cura medica.
Si contestava in quell'occasione la decisione 8
ottobre 2003, con cui la CO 1 aveva dichiarato abile al lavoro in misura
completa il signor RI 1 con decorrenza 15 ottobre 2003.
Con ulteriore decisione 10 ottobre 2003 la CO 1
aveva assegnato un’IMI, anch'essa contestata dal ricorrente.
Nell'argomentare le motivazioni che concorrevano
a sostenere la tesi della mancata conclusione della cura medica, già nel
ricorso era stato evidenziato che: "in particolare il signor RI 1 ha
dovuto essere trasferito in un diverso reparto, in quanto non più in grado di
svolgere le pesanti funzioni a cui era destinato prima dell'infortunio".
Con le osservazioni 7 luglio 2004, abbiamo
indicato che un nuovo infortunio aveva comportato il riconoscimento
dell'indennità giornaliera richiesta per determinati periodi e di conseguenza ed
evidentemente che il ricorrente non ne vantava più l'erogazione.
Ancora e in grassetto però si contestava
l'asserzione contenuta nella decisione 8 ottobre 2003, secondo cui, a giudizio
della RA 2, il signor RI 1 sarebbe stato in grado di riprendere la sua normale
attività in misura completa e si sottolineava la contraddizione fra il doc. 8 e
il doc. E.
Sorprende perciò che l'avvocato RA 2 sostenga
oggi che sarebbe cresciuta in giudicato l'impugnata decisione su opposizione
riguardo la mancata assegnazione di una rendita di invalidità.
Come detto, invece, con il ricorso si contestava
la chiusura stessa della cura medica, mentre, con le osservazioni del 7 luglio,
si ribadiva che era in corso ancora una cura medica relativa ad un infortunio
che ha interessato anche la spalla sinistra (parte colpita anche
dall'infortunio oggetto di questa procedura) e si osservava che la CO 1 si
sarebbe dovuta ancora pronunciare, dopo un'apposita istruttoria,
sull'incapacità al guadagno.
Si chiedeva, infine, espressamente una rendita di
invalidità.
Premesso quanto sopra, è assolutamente fantasiosa
e infondata la tesi della convenuta riguardo la crescita in giudicato della
mancata concessione della rendita di invalidità e si ribadiscono le richieste
indicate in calce allo scritto 7 luglio 2004." (Doc. XIII)
1.12. Il doc. XIII
è stato inviato per conoscenza all’CO 1 con facoltà di presentare eventuali
osservazioni entro 10 giorni (cfr. doc. XIV).
L’Istituto
assicuratore convenuto è rimasto silente.
in
diritto
2.1. Il 1° giugno
2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in
particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale (art. 8 ALC).
L'ALC si
applica alla presente fattispecie visto che l'evento infortunistico è avvenuto
il 4 luglio 2002 (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo
2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5).
Fatti
I
presupposti materiali per stabilire se e a quali prestazioni assicurative ha
diritto l’assicurato a seguito dell’infortunio del 4 luglio 2002 si determinano
in ogni caso secondo il diritto svizzero.
Infatti,
anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n.
1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi
di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai
loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1
cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio
2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del
Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un
infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato
competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova
l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate
dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale
Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.
Orbene,
l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i
del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è
l'CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad
esercitare un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di
conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett. a
Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03, consid.
1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).
Donde
l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128
V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b;
STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA
del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 12 marzo 2004).
Di
conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il
diritto dell’assicurato a eventuali prestazioni a seguito dell’infortunio occorsogli
il 4 luglio 2002 al momento della chiusura del caso, ossia a far tempo dal 1°
dicembre 2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della
LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
2.3. Diritto
alle prestazioni di corta durata
2.3.1. Giusta l'art.
10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire
de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.3.2. L’assicurato,
nell’opposizione e nell’atto ricorsale (cfr. doc. 90, I), ha postulato la
continuazione dell’erogazione di prestazioni di corta durata (cure e indennità
giornaliere), che l’CO 1 ha sospeso a decorrere, tenendo conto del versamento
volontario delle indennità giornaliere dall’11 al 30 novembre 2003 (cfr. doc.
I), dal 1° dicembre 2003.
Con
scritto del 7 luglio 2004 egli ha, poi, precisato che essendo intervenuto un
ulteriore infortunio, il 7 marzo 2004, che ha riguardato anche la spalla
sinistra e a seguito del quale l’assicuratore LAINF ha corrisposto delle
prestazioni di corta durata, la decisione formale dell’8 ottobre 2003, che
aveva posto termine all’erogazione delle prestazioni di corta durata per
l’infortunio del luglio 2002 è stata supertata e rimangono pendenti unicamente
le ulteriori contestazioni (cfr. doc. VIII).
Il TCA,
da una parte, prende atto che l’assicurato non rivendica più prestazioni di
corta durata connesse all’evento traumatico del luglio 2002, dall’altra, rileva
comunque che in ogni caso tale diritto si è estinto secondo i tempi indicati
dall’CO 1.
Infatti
dalla documentazione medica agli atti risulta che le condizioni di salute
dell’assicurato, relativamente ai postumi dell’infortunio del luglio 2002, nel
mese di dicembre 2003 erano ormai stabilizzate.
In
particolare già dal rapporto del 2 luglio 2003 dei medici dell’__________ di __________,
e meglio della Clinica __________ di chirurgia ortopedica, dove l’assicurato il
13 marzo 2003 si era sottoposto a un’artroscopia della spalla destra sinistra a
cura del primario PD Dr. __________ (cfr. doc. 42), si evince quanto segue:
"
(...)
Im Vergleich zur letzten Konsultation durch
konsequente physiotherapeutische Beübung deutliche Besserung der
Schulterfunktion links. Wir empfehlen, die Physiotherapie fortzusetzen. Des weiteren
empfehlen wir noch eine vierwöchige AUF und dann in Absprache mit dem Hausarzt
ein Beginn mit 50%iger Arbeitsfähigkeit als Lagerist. Wir schliessen die
Behandlung mit dem heutigen Tage ab und haben mit Herrn RI 1 eine Jahreskontrolle
vereinbart." (Doc. 60)
In
occasione della visita medica di __________ del 1° settembre 2003 il medico __________
dell’CO 1, Dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, non tenendo conto
dei fattori costituzionali-morbosi (età biologica avanzata, periartropatia
omero-scapolare a destra, rachialgia, sindrome del tunnel carpale a sinistra), nè
dei fattori socio-economici (scolarità, motivazione, situazione sul mercato di
lavoro), bensì solo dei postumi infortunistici, ha riscontrato che l’assicurato
non necessitava più di ulteriori cure specifiche, né di controlli medici e che
lo stesso era abile al lavoro nella misura massima possibile (cfr. doc. 76).
Inoltre
il Dr. __________ e il PD Dr. __________, fondandosi sulla risonanza magnetica
del mese di novembre 2003 (cfr. doc. 103) hanno indicato che:
"
(...)
In den MR-Aufnahmen vom November 2003 der linken
Schulter zeigen sich keine Hinweise für Re-Ruptur. Ganz im Gegenteil ist eine
angeheilte Supra- und Infraspinatussehne bei korrekt liegenden transossäser
Nähten darstellbar. Das ausgezeichnete Muskelsignal hinter den sagittalen
Schnitten spricht für eine intakt Funktion und regelmässigen Gebrauch der RM
links. Wir sehen deshalb von einer weiteren Intervention an diesem
Schultergelenk ab und empfehlen die Wiederaufnahme der Arbeitstätigkeit." (Doc.
114)
Tale
valutazione, contrariamente a quanto sostenuto dall’assicurata (cfr. consid.1.5.),
non è poi in contraddizione con quanto attestato dai medici dell’__________ il
16 marzo 2004.
In
effetti durante tale visita i sanitari non disponevano dei referti della RM del
novembre 2003. Essi si sono limitati ad attestare quanto dichiarato
dall’assicurato, quindi i disturbi soggettivamente accusati da quest’ultimo (cfr.
doc. 113).
Al
riguardo è rilevante sottolineare che a quel momento l’assicurato soffriva
anche dei postumi del secondo infortunio, occorsogli l’8 marzo 2004 (cfr. consid.
1.4.).
Del resto
pure dalla perizia di parte, allestita nel mese di dicembre 2003 per conto
dell’assicurato dal Dott. __________, specialista in ortopedia e traumatologia
di __________, risulta che lo stato di salute dell’insorgente era ormai
stabilizzato, per cui non era più suscettibile di miglioramento. In effetti il
medico ha precisato che i postumi erano di tipo permanente (cfr. doc. 106).
Con il
ricorso l’assicurato ha trasmesso la valutazione medica del 19 aprile 2004 del
Dr. med. __________, specialista FMH medicina interna e malattie reumatiche.
Secondo
la costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame
del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata
resa la decisione impugnata (fra le tante: DTF 130 V 138; Pratique VSI 2003
pag. 282; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del 9 ottobre
2001 nella causa C., U 213/01; STFA del 12 aprile 2001 nella causa M., I
561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa J., I 30/99; DLA 2000 pag. 74;
DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re C., pag. 5, non pubblicata; RCC
1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF
112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107 V 5
consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi
ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. RAMI 2001 pag. 101; STFA
del 17 gennaio 2003 nella causa A., I 134/02; STFA del 28 giugno 2001 nella
causa G., I 11/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA 17
febbraio 1994 in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non
pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata).
Eccezionalmente,
il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti
intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in
modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di
influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC
1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella
causa G.R. consid. 2.6.).
Nel caso
di specie il rapporto del 19 aprile 2004 del Dr. __________ è stato allestito
posteriormente all'emissione della decisione impugnata. Esso, tuttavia, è stato
allegato con l'intento di acclarare lo stato di salute dell'assicurato in
relazione all'infortunio del 4 luglio 2002 e, quindi, precedente all'emanazione
del provvedimento contestato. In effetti il medico fa riferimento
all’apprezzamento del Dr. med. __________ del 1° settembre 2003. Pertanto tale
referto è rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è suscettibile di
mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione
antecedente alla decisione su opposizione (cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella
causa L., U 299/02).
Anche il
rapporto del Dr. med. __________, però, non è tale da sovvertire le conclusioni
dell’CO 1 dal profilo delle prestazioni di corta durata. Infatti, in primo
luogo, egli, da un lato, ha riconosciuto che l’assicurato soffre di alterazioni
degenerative preesistenti all’evento traumatico del luglio 2002, dall’altro, ha
indicato che le conclusioni del Dr. med. __________ non concordano con i
disturbi soggettivamente lamentati dal ricorrente – che egli conferma
parzialmente - e che perciò si rende necessaria una valutazione peritale
neutrale, al fine di valutare l’entità della limitazione presentata
dall’assicurato alla spalla sinistra.
In
secondo luogo, il Dr. med. __________ ha sì precisato che i dolori e la limitazione
funzionale presentati necessitano di ulteriori trattamenti fisioterapici. Il
medico, tuttavia, ha considerato complessivamente i disturbi dell’assicurato,
senza distinguere la componente traumatica dovuta all’infortunio del luglio
2002, da quella traumatica del sinistro del marzo 2004 e infine da quella
morbosa. Lo stesso ha, per contro, proprio puntualizzato che la problematica di
cui soffre l’assicurato è in parte probabilmente esacerbata dall’infortunio
dell’8 marzo 2004 (cfr. doc. D).
In simili
condizioni questa Corte deve concludere che l’CO 1, in ossequio a quanto
previsto dall’art. 19 cpv. 1 LAINF, era legittimato a dichiarare estinto il
diritto a prestazioni di corta durata a decorrere dal mese di dicembre 2003,
senza che si riveli, peraltro, necessario procedere a ulteriori atti istruttori.
Non
risultano, d’altronde, agli atti attestati medici recanti nuove proposte
terapeutiche volte a ulteriormente migliorare le condizioni di salute
dell’assicurato relativamente unicamente all’infortunio del 4 luglio 2002. Come
visto, il Dr. med. __________ ha indicato la necessita di procedere con
ulteriori trattamenti fisioterapici, considerando lo stato di salute globale
dell’insorgente.
Il
ricorrente, inoltre, ha ripreso l’attività lavorativa al 100% il 1° dicembre
2003 e, ad eccezione di un’assenza a causa di malattia dal 16 gennaio al 15
febbraio 2004, ha lavorato fino a quando ha subito il secondo infortunio, l’8
marzo 2004 (cfr. consid. 1.2., 1.4.).
L’CO 1,
del resto, si è mostrato persino generoso nella misura in cui ha proceduto a
versare all’assicurato delle indennità giornaliere anche per il lasso di tempo
dall’11 al 30 novembre 2003 (cfr. doc. D1, VIII).
2.4. Prestazioni
di lunga durata
La
giurisprudenza del TFA ha stabilito che l'oggetto della lite è il rapporto
giuridico che - nell'ambito dell'oggetto della contestazione determinato dalla
decisione - costituisce, sulla base delle conclusioni del ricorso, l'oggetto
della decisione effettivamente impugnata. Secondo questa definizione l'oggetto
impugnato e l'oggetto della lite sono identici allorché la decisione
amministrativa è impugnata nel suo insieme. Per contro, qualora il ricorso
riguardi solo una parte dei rapporti giuridici determinati dalla decisione, i
rapporti giuridici non contestati rientrano nella nozione di oggetto impugnato,
ma non in quello di oggetto della lite (cfr. DTF 125 V 413 consid. 1b e 2 = SVR
2001 IV Nr. 27 pag. 83; STFA del 19 luglio 2004 nella causa F., U 222/03.
Nell'evenienza
concreta oggetto della lite, per quanto riguarda le prestazioni di lunga durata
previste dalla LAINF, è certamente il grado della menomazione dell’integrità.
Per
quanto attiene al diritto a una rendita di invalidità, che è stato negato dall’CO
1 con la decisione formale del mese di ottobre 2003 e con la decisione su
opposizione del 23 febbraio 2004 (cfr. consid. 1.2.; 1.3.), l’RA 1, per conto
dell’assicurato, nel ricorso da una parte, ha evidenziato che il Dr. med. __________
ha postulato che il ricorrente venga sottoposto a ulteriori accertamenti, atti
a definire quali sono le condizioni dell’arto infortunato, in funzione della
determinazione della capacità lavorativa e quindi del guadagno, rispettivamente
dell’IMI, dall’altra, oltre a chiedere la rifusione delle spese peritali, ha
riconfermato le richieste dell’opposizione, nel senso che la cura medica possa
continuare e che l’IMI venga determinata in seguito (cfr. doc. I).
Dal petitum
del ricorso non risulta, per contro, che sia stato postulato che anche una
rendita di invalidità venga stabilita successivamente (cfr. doc. I pag. 4).
Nello
scritto del 7 luglio 2004, invece, il rappresentante dell’insorgente ha
espressamente postulato che gli atti vengano rinviati all’CO 1 affinché
concluda l’istruttoria, in funzione della quantificazione dell’incapacità al
guadagno e della concessione di una rendita di invalidità (cfr. doc. VIII).
Il 22
luglio 2004, rispondendo all’Istituto assicuratore convenuto, secondo il quale,
visto che l’assicurato con il ricorso non ha preteso una rendita di invalidità,
la decisione su opposizione è cresciuta in giudicato su questo punto (cfr. doc.
X), l’RA 1 ha puntualizzato che, avendo postulato in sede ricorsuale la
continuazione della cura medica e il versamento di indennità giornaliere, la
problematica relativa alla rendita di invalidità si sarebbe presentata
successivamente, dopo la chiusura della cura medica (cfr. doc. XIII).
In
proposito il TCA, però, ribadisce che l’assicurato, con il ricorso, ha specificatamente
domandato di determinare l’IMI in seguito, postulandone prudenzialmente il
riconoscimento al 25%, mentre nulla ha indicato relativamente a una rendita di
invalidità (cfr. doc. I).
In casu,
comunque, la questione di sapere se il diritto a una rendita di invalidità è o
meno oggetto della presente vertenza può restare aperta.
Infatti il
diritto a una rendita va in ogni caso negato nel merito, come verrà meglio
dimostrato in seguito.
2.5. Rendita
di invalidità
2.5.1. Giusta l'art.
18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a
seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U
192/03, ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA;
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2
prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati
cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno
2004 nella causa G., U 192/03, citata in precedenza, ha rilevato che anche
l'art. 16 LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di
invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18
cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
incapacità lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
Considerandi
2.
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno
alla salute e l'infortunio.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del
18.
marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Il grado
d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica
del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi
sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò
nondimeno, se il danno alla salute non è tale da imporre un cambiamento di
professione, di regola, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà
valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché
si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante
capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato
esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U
168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S.
F., 31 maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26
febbraio 1996 nella causa G. P.).
2.5.2
Dalle tavole
processuali si evince che la decisione dell’CO 1 di non assegnare al ricorrente
una rendita di invalidità è stata presa basandosi, essenzialmente, sul rapporto
del 1° settembre 2003 del Dr. med. __________ (cfr. doc. 76; 88).
Queste,
per quanto qui di interesse, le considerazioni espresse dal medico a proposito
dell’esigibilità lavorativa:
"
(...)
Le seguenti considerazioni non tengono conto
dei fattori costituzionali-morbosi (età biologica avanzata, periartropatia
omero-scapolare a destra, rachialgia, sindrome del tunnel carpale a sinistra) nè
dei fattori socio-economici (scolarità, motivazione, situazione sul mercato di
lavoro).
Rispettando le limitazioni sotto-menzionate,
l'assicurato può lavorare sull'arco di tutta la giornata, con rendimento del
100% senza necessità di pause supplementari.
Il signor RI 1 può sollevare e portare dei pesi
fino a 25 kg, fino all'altezza dei fianchi, impiegando la mano destra e la
sinistra.
Può alzare dei pesi sopra l'altezza del petto fino
a 5 kg, qualora non si tratti di un'attività duratura.
Anche delle mansioni leggere, ma da svolgere
esclusivamente sopra la testa (p.e. pennellatura di un soffitto con la mano sinistra)
non è più da prendere in considerazione per l'assicurato.
Essendo il signor RI 1 destrimano potrebbe
comunque svolgere ugualmente una tale attività.
Non ci sono delle limitazioni per quanto riguarda
l'agibilità delle mani e la precisione dei movimenti delle dita.
L'assicurato può salire le scale, anche a pioli
(non a carico di ulteriori pesi).
L'assicurato può lavorare tutto il giorno in
piedi, in posizione inginocchiata, accovacciata o con il tronco chinato, anche
in modo duraturo.
Può spostarsi per lunghi tragitti, anche per
delle ore, camminare su del terreno accidentato.
Può stare normalmente in equilibrio.
Non sono più idonee delle attività come uso di
picco e pala, grandi trapani a percussione e martello pneumatico." (Doc.
76)
Nella
fattispecie in esame, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una
questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione medica
presente all'inserto, non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento,
motivato e convincente, del Dr. med. __________, enunciato il 1° settembre
2003.
Non si
rivela, pertanto, necessario dare seguito a ulteriori provvedimenti probatori
pretesi dall'insorgente (cfr. doc. I).
Al
riguardo giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella
causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr.
1.
pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA,
H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;
STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA
del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a
ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo
1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Il
rapporto del 1° settembre 2003 del Dr. med. __________, il quale per valutare
il caso si è fondato sullo studio del dossier dell'assicurato, su un esame del
paziente e sui referti radiologici, non contiene, in effetti, contraddizioni e
presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere
riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare,
egli ha espresso la sua valutazione, come visto, in modo chiaro, motivato e
convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso.
L’apprezzamento
medico del 15 dicembre 2003 del Dott. __________, specialista in ortopedia e
traumatologia di __________ (cfr. doc. 106), non è, d’altronde, tale da
inficiare la valutazione del Dr. med. __________.
Va,
dapprima, osservato che a proposito delle perizie di parte, in DTF 125 V 351,
il TFA ha rilevato:
"
dd) Was Parteigutachten anbelangt, rechtfertigt
der Umstand allein, dass eine ärztliche Stellungnahme von einer Partei
eingeholt und in das Verfahren eingebracht wird, nicht Zweifel an ihrem
Beweiswert (ZAK 1986 S. 189 Erw. 2a in fine)." (DTF
125.
V 353)
(…)
c) Wie bereits erwähnt (Erw. 3b/dd), enthält
auch ein Parteigutachten Äusserungen eines Sachverständigen, welche zur
Feststellung eines medizinischen Sachverhalts beweismässig beitragen können.
Daraus folgt indessen nicht, dass ein solches Gutachten den gleichen Rang wie
ein vom Gericht oder von einem Unfallversicherer nach dem vorgegebenen
Verfahrensrecht eingeholtes Gutachten besitzt. Es verpflichtet indessen - wie
jede substanziiert vorgetragene Einwendung gegen ein solches Gutachten - den
Richter, den von der Rechtsprechung aufgestellten Richtlinien für die
Beweiswürdigung folgend, zu prüfen, ob es in rechtserheblichen Fragen die
Auffassungen und Schlussfolgerungen des vom Gericht oder vom Unfallversicherer förmlich
bestellten Gutachters derart zu erschüttern vermag, dass davon abzuweichen
ist." (DTF 125 V 354)
Al
riguardo cfr. pure Pratique VSI 2001 pag. 106 segg.
Il Dott. __________,
in primo luogo, nel suo giudizio riguardo alla mobilità attiva ha considerato
quale limitazione unicamente il dolore, per cui un elemento soggettivo. In
secondo luogo, il medico ha tenuto conto di tutti i fattori che influenzano lo
stato di salute dell’assicurato. Egli non ha, infatti, proceduto a particolari
distinzioni: in particolare non ha menzionato le alterazioni degenerative
preesistenti all’infortunio del luglio 2002, peraltro riconosciute anche dal
Dr. med. __________ a cui l’assicurato si è rivolto personalmente per una
visita (cfr. doc. D; consid. 2.3.2.).
Pertanto,
il Dott. __________ per valutare l’esigibilità lavorativa del ricorrente, non
si è riferito unicamente ai postumi dell’evento traumatico in questione, bensì
ha indiscutibilmente preso in considerazione anche lo stato della spalla
sinistra extra-infortunistico. Il suo apprezzamento non è, di conseguenza, determinante
ai fini della presente vertenza.
Riguardo
alle condizioni extra-infortunistische della spalla sinistra, va evidenziato
che l’ecografia a tale spalla del 16 luglio 2002, effettuata presso Casa di
cura __________ di __________, ha messo in luce:
"
L'esame ecografico eseguito comparativamente
rileva a sx.a carico del t.del sopraspinoso alterazioni tendinosiche
degenerative da verosimile rottura parziale in esiti fibro cicatriziali;
alterazioni tendinosiche sono pure presenti in sede inserzionale del t.sottospinoso.
Si rileva altresì tendine del capo lungo del
bicipite omerale un poco ispessito, tumefatto ad ecostruttura disomogeneamente iperecogena
con distensione fluida della guaina come da tenovaginite del cibo.
Minima distensione fluida della borsa s.a.d."
(Doc. 5)
Il Dr. med.
__________, del Servizio di radiologia della Clinica __________ di __________,
esaminando il referto della RM della spalla sinistra effettuata l’11 settembre
2002, ha poi concluso:
"
Artrosi nell'articolazione acromio-clavicolare. Borsite
sottodeltoidea con tendinite del sovraspinato e delle fibre craniali dell'infraspinato
e con possibile lesione parziale sul versante esterno. Probabile lesione del
labbro anteriore tra le ore 7.00 e 9.00.
Secondo me si tratta più di alterazioni
degenerative che traumatiche." (Doc. 12)
Dall’ulteriore
ecografia alla spalla sinistra, eseguita il 7 gennaio 2003 sempre presso la
Casa di cura __________ di __________, è risultato:
"
Al controllo si confermano le alterazioni tendinosico
degenerative a carico del t.del sovraspinoso in esiti fibrocicatriziali per
rottura parziale.
Segni tendinosici sono pure presenti a carico del
t.sottospinoso.
Concomitano segni di periartrite calcifica.
Il t.del clbo presenta distensione fluida della
guaina per segni di tenosinovite.
Modesta distensione fluida della borsa sottoacromiale."
(Doc. 36)
Inoltre
il PD Dr. __________, primario della Clinica __________ di chirurgia ortopedica
dell’__________ di __________, nel rapporto relativo all’intervento di artroscopia
del 13 marzo 2003 alla spalla sinistra, ha indicato:
"
Indikation
Klinisch besteht das Bild eines Impingementsyndroms
Stadium II ohne formelle Insuffizienz der Manschette. Im MR ausgedehnte Signalalterationen
mit möglicher umschriebener transmuraler Ruptur im Supraspinatusbereich. Acromion-Typ
III," (Doc. 42)
Infine
relativamente alla circostanza che il Dott. __________ ha indicato che
l’insorgente presenta un’invalidità permanente di un grado pari al 18% (cfr.
doc. 106), va osservato che non spetta al medico valutare il grado di
incapacità lucrativa di un assicurato.
2.5.3
Dalla
documentazione agli atti emerge che l’assicurato prima dell’infortunio del 4
luglio 2002, presso la __________ SA, lavorava quale operaio/magazziniere per
lavori di preparazione/spedizione di matasse/baderne di fili metallici.
Da un
rapporto del 23 ottobre 2001, redatto da un ispettore dell’CO 1, che si era
recato presso gli uffici della __________ SA, si evince, in generale, che lo
svolgimento di tale attività non implica nessun lavoro manuale diretto, visto
che tutti i prodotti vengono spostati con appositi carrelli sollevatori e/o
argani. Questa occupazione è divisa tra lavori di preparazione/imballaggio (50%)
e lavori di movimentazione/carico e scarico con appositi sollevatori e/o
muletti (50%). E’ stato inoltre indicato che questo tipo di attività non
richiede uno sforzo fisico diretto (cfr. doc. 28).
Dal
rapporto del 9 settembre 2003 risulta, poi, in particolare, che il ricorrente
precedentemente all’evento traumatico del luglio 2002, era effettivamente
occupato al 50% in lavori di movimentazione (interna e carico-scarico camion)
con sollevatori e/o muletti e al 50% in lavori di preparazione e imballaggio
delle singole matasse, movimentazione delle singole matasse con appositi mezzi
d’esercizio quali paranco, carro ponte e sollevatori diversi (cfr. doc. 84).
Il Dr. med.
__________, basandosi sulla sua valutazione dell’esigibilità lavorativa
dell’assicurato del 1° settembre 2003, che tiene conto dei soli fattori
infortunistici e delle mansioni espletate presso la __________ SA (cfr. doc.
76), ha indicato, il 16 settembre 2003, che il medesimo può ancora svolgere la
sua professione abituale di magazziniere (cfr. doc. 82).
Quanto
affermato dall’assicurato nello scritto del 18 giugno 2004, facendo riferimento
a una dichiarazione della __________ SA del 3 giugno 2004 (cfr. doc. E), ossia
che a seguito dei postumi dell’infortunio non è più stato in grado di eseguire
un buon numero delle attività svolte prima (cfr. doc. V), non può scalfire il
valore probante delle certificazioni espresse dal Dr. med. __________.
Dalla
dichiarazione dell’ex datore di lavoro emerge infatti:
"
Con la presente si dichiara che il Signor RI 1,
nato il 07.01.1950, era stato assegnato per il periodo che va dal 16.08.2003 al
22.12.2003
quale addetto al magazzino 2.
Nello specifico, il Signor RI 1 avrebbe dovuto
svolgere le seguenti mansioni:
- Lettura e comprensione delle bolle di lavorazione
- Identificazione prodotti
- Identificazione imballi
- Smontaggio rocche per uso interno
- Prelievo e registrazione campioni da
analizzare
- Imballaggio e pesatura: matassoni, matasse,
rocche, fusti baderne
- Carico e scarico camion
- Utilizzo carrelli sollevatori
Si dichiara inoltre che i lavori sopra indicati
richiedono dalla persona addetta una certa fisicità.
Il Signor RI 1 per motivi di salute non ha potuto
svolgere detta attività per cui è stato assegnato ad altro reparto." (Doc.
E)
In tale
atto sono state, dunque, elencate le mansioni esercitate dall’assicurato quando
ha ripreso il lavoro dopo l’infortunio del luglio 2002.
La __________
SA ha poi puntualizzato che l’insorgente non ha potuto svolgere detta attività per
motivi di salute.
Per
“motivi di salute” l’ex datore di lavoro ha inteso i disturbi di salute
accusati dal ricorrente in senso lato e non solo le conseguenze
infortunistiche, visto che l’indicazione è generica e non è stata aggiunta
nessuna particolare specificazione.
Nel caso
concreto, come già esposto, non va, tuttavia, considerata la componente costituzionale-morbosa.
Inoltre
va ricordato che, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere
ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA del 10
settembre 1998 nella causa S., inedita; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U
240.
p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti).
Se,
malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non é
reperibile in concreto, questo é dovuto alla congiuntura del momento, per la
quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né
assicurazione contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a
rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid.
3b, P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Tesi Friborgo
1995, p. 83).
In tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la
disoccupazione.
Parimenti
estranei all'invalidità sono l'età e la mancanza di formazione
dell'interessato, fattori che, di per sé, non possono influire sulla sua
determinazione. Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha, in
effetti, stabilito che l'assicurazione per l'invalidità - ma lo stesso vale
anche per l'assicurazione infortuni - non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (giurisprudenza ancora confermata con la STFA del 9 maggio 2001 nella causa
D., I 147/01; cfr., pure, STFA del 2 dicembre 2002 nella causa C., U 388/01).
Conseguentemente,
questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 320 e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343) che l’assicurato,
in considerazione dei soli postumi dell’infortunio del 4 luglio 2002, su un
mercato equilibrato del lavoro, potrebbe esercitare – senza impedimenti di
sorta – l’attività di operaio/magazziniere con appositi mezzi d’esercizio,
svolta per numerosi anni (cfr. doc. 104).
La
decisione dell’CO 1 di negare il diritto a una rendita di invalidità non presta,
pertanto, il fianco a critiche.
Va, peraltro, rilevato che
anche se si volesse considerare che l’assicurato non è più in grado di
esercitare la sua originaria professione, ciò non comporterebbe un discapito
economico per il medesimo, come giustamente indicato dall’CO 1 nella decisione
su opposizione (cfr. doc. D1).
Infatti quanto da lui guadagnato
come magazziniere corrisponde al reddito che avrebbe potuto conseguire in
attività leggere adeguate in Ticino.
Al riguardo è utile
osservare che il reddito da valido va determinato nel modo più concreto
possibile, per cui di regola ci si riferisce all’ultimo salario percepito prima
che subentrasse il danno alla salute (cfr. STFA del 5 gennaio 2005 nella causa
UFAS c/ L., I 280/04, consid. 2.3.).
Nel caso concreto
l’assicuratore LAINF ha fatto riferimento allo stipendio dell’assicurato al
momento della chiusura dell’infortunio, ossia del 2003, in quanto il ricorrente
non ha subito decurtazioni della retribuzione mensile dopo l’infortunio, che al
contrario è stata normalmente adeguata alla fine dell’anno (cfr. doc. III; 1;
110).
2.6
Indennità per
menomazione all’integrità
2.6.1
Le norme
relative all'IMI, contenute nella LAINF e nella sua ordinanza, non hanno subito
alcuna modifica a fronte dell'entrata in vigore della LPGA.
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.6.2
L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità
fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è,
dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium
doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,
op. cit., p. 121).
2.6.3
Giusta l'art.
36.
cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato
3.
dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale
di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa
come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1
dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente
per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art.
36.
cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.6.4
L'INSAI ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00;
DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U
71, p. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.6.5
Nel caso di
specie l’assicuratore LAINF ha assegnato all’insorgente, in relazione
all’evento traumatico del 4 luglio 2002, un’indennità per menomazione
all’integrità del 5%, facendo riferimento all’apprezzamento enunciato dal Dr. med.
__________ in occasione della visita medica __________ del 1° settembre 2002,
secondo cui:
"
REPERTO
L'assicurato è portatore dei seguenti postumi infortunistici
importanti e durevoli: attrito sottoacromiale a sinistra da artrosi acromio-claveare,osteofitosi
subacromiali con usura della cuffia rotatoria cronica, resasi sintomatica dopo
caduta, risp. rivelazione di una lesione tangenziale al sopra - ed infraspinato
nonché perforazione transmurale al sopraspinato, affezione necessitante una reinserzione
transossea, senza insufficienza secondaria.
Oggettivamente recupero con buona mobilità, senza
note di secondaria insufficienza a sinistra (braccio adominante).
VALUTAZIONE
LORDO 10%, NETTO 5%.
ARGOMENTAZIONE
Tabella 1.2 del Volume Indennità alla menomazione
dell'integrità della Suva, edizione 2000: periartrosi omero-scapolare di lieve
entità: 0%, periartrosi omero-scapolare di media entità: 10%.
Nel caso presente abbiamo a che fare con una periatrosi
omero-scapolare di (al massimo) media entità, di cui almeno il 50% è di natura
degenerativa/preesistente, per cui è indispensabile una riduzione almeno del
50%. Ne risulta un tasso netto del 5%."
(Doc. 77)
L’assicurato,
nell’opposizione (cfr. doc. 90), fondandosi sulla certificazione del 5 novembre
2003.
del Dr. med. __________, responsabile per la sezione di ortopedia e
traumatologia della Casa di cura __________ di __________ (I), il quale ha
indicato che lo stesso presenta una ”grave limitazione funzionale della
scapolo omerale sinistra con importante sintomatologia algica” (cfr. doc.
91), ha postulato l’assegnazione di un’IMI del 20%.
Nel
ricorso l’insorgente ha invece chiesto un’IMI del 25%, in considerazione del
fatto che la tabella 1.2 prevede che per una periartrosi omero-scapolare di
grave entità l’IMI deve essere del 25%.
Egli ha,
inoltre, contestato la riduzione del 50% effettuata dal Dr. __________ sul
tasso lordo da lui determinato – secondo l’assicurato, in misura insufficiente
(cfr. doc. I).
La tesi
difesa dall’insorgente, secondo cui egli sarebbe portatore di una menomazione all'integrità
fisica del 20-25%, si rivela infondata, come verrà esposto dettagliatamente di
seguito.
Il Dr. med.
__________, nel rapporto __________ del 1. settembre 2003, ha indicato, tenendo
conto delle limitazioni funzionali globali della spalla sinistra – dovute a
fattori infortunistici ed extra-infortunistici -, che la flessione/estensione è
di 130-0-40°, l'abduzione/adduzione di 125-0-40°e la rotazione esterna/interna
di 40-0-40°.
Il medico
__________ ha precisato che, perlomeno quando il paziente è distratto, si
riesce a mobilizzare il braccio sopra l'orizzontale. Facendo astrazione dei
fattori costituzionali-morbosi, egli ha poi rilevato, che l’assicurato può
sollevare e portare dei pesi fino a 25 Kg utilizzando la mano destra e la
sinistra fino all’altezza dei fianchi e che può alzare dei pesi sopra l’altezza
del petto fino a 5Kg qualora non si tratti di un’attività duratura, mentre non
può più svolgere lavori, anche leggeri, esclusivamente sopra la testa (cfr.
doc. 76).
Il TCA
non ha validi motivi per mettere in dubbio l’attendibilità delle considerazioni
espresse dal medico __________ e quindi per scostarsi dalle stesse.
Il Dott. __________,
a cui fa riferimento il ricorrente (cfr. doc. 90), il 5 novembre 2003, ha del
resto unicamente indicato che questi presenta una grave limitazione funzionale
della scapolo omerale sinistra (cfr. doc. 91), senza tuttavia meglio precisare il
raggio di mobilità della spalla e senza distinguere la componente
infortunistica da quella morbosa.
Il Dott. __________,
dal canto suo, nel rapporto del 15 dicembre 2003, ha precisato che l’assicurato
non può svolgere un’attività in cui debba elevare l’arto sinistro oltre i 90°, che
egli non può sollevare pesi, anche leggeri, al di sopra dell’altezza delle
spalle (cfr. doc. 106). Tuttavia, come già sottolineato (cfr. consid. 2.5.2.), anche
tale specialista non ha distinto le limitazioni funzionali della spalla dovute
a fattori extra-infortunistici.
Al fine
di determinare il grado dell’IMI a cui ha diritto l’assicurato in ragione della
menomazione duratura di cui è portatore a seguito dell’evento traumatico del 4
luglio 2002, va considerato che un'indennità del 25% viene accordata in
presenza di un'articolazione gleno-omerale in cui è stata impiantata una
protesi con un pessimo risultato funzionale (cfr. tabella n. 5.2 edita dalla
Divisione medica dell'INSAI).
Inoltre
la medesima tabella n. 5.2 prevede, per un'articolazione gleno-omerale completamente
bloccata (artrodesi), la corresponsione di una IMI del 25%, come indicato
anche dal Dr. med. __________ nell’apprezzamento medico del 13 febbraio 2004 (cfr.
doc. 108).
A mente di
questa Corte, le menomazioni all'integrità appena citate sono più gravi
rispetto a quella di cui è portatore l'assicurato.
In tale
contesto va ribadito che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta
sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli
assicurati che presentano uno stesso status medico, la menomazione
all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera
astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende
dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento
medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori
soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi
menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA del 12 dicembre 2001 nella
causa C., inc. n. 35.2001.71, confermata dal TFA con pronunzia del 28 giugno
2002, U 14/02; cfr., altresì, Th. Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung,
Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).
In questo senso, fattori quali l'età, la professione e le sofferenze
soggettive patite dall'assicurato, non possono essere presi in considerazione
nella valutazione dell'indennità per menomazione all'integrità.
In casu
la funzione della spalla sinistra dell’assicurato è possibile sopra
l’orizzontale, come rilevato dal Dr. med. __________, il quale ha precisato che
l’assicurato può alzare dei pesi sopra l’altezza del petto fino a 5 kg qualora
non si tratti di un’attività duratura (cfr. doc. 76).
Considerato,
poi, che il medico ha indicato un grado di flessione/estensione 130-0-40° e di
abduzione/adduzione di 125-0-40°, tenendo conto anche dei fattori costituzionali-morbosi,
la sola componente infortunistica permette all’assicurato anche di muovere la
spalla in modo più ampio, pari a una graduazione più elevata di quella
menzionata.
A titolo
comparativo va rilevato che il TFA in una sentenza del 23 gennaio 2003 nella
causa D. (U196/02) ha stabilito un'IMI del 12,5% nel caso di un assicurato che
aveva subito la lesione del sopraspinato e del tendine del bicipite e che
presentava una diminuzione della forza di abduzione - abduzione attiva
possibile fino a 105°, flessione attiva fino a 110°.
Per
quanto attiene alla giurisprudenza cantonale, in una sentenza del 26 febbraio
2002.
nella causa R. (inc. n. 35.2001.29, consid. 2.3.5.) un assicurato, rimasto
vittima di una lesione traumatica della cuffia dei rotatori, è stato posto al
beneficio di un'IMI del 12.5% in presenza di una spalla destra la cui mobilità
era fortemente limitata (100° in elevazione e 90° in abduzione), il TCA si è
così espresso:
"
(…)
Il TCA ritiene che la valutazione dell'IMI
effettuata dal medico __________, paragonando il quadro clinico dell'assicurato
a una periartropatia della spalla destra di media entità (cfr. doc. 104 e 157),
meriti d'essere parzialmente seguita, nella misura in cui l'assicurato - benché
non possa più ingaggiare l'arto superiore destro in lavori da compiere sopra
l'altezza delle spalle - è comunque in grado di alzarlo al di là
dell'orizzontale.
Al ricorrente, che pretende avere diritto a
un'indennità del 15% dato che l'uso del braccio destro è limitato sopra
l'orizzontale, il TCA segnala - con riferimento a quanto deciso nella suevocata
procedura ricorsuale - che la tabella 1.2. edita dalla Divisione medica dell'INSAI
CO 1prevede la corresponsione di un'IMI del 15% in presenza di un impedimento
totale, blocco meccanico, del movimento della spalla sopra i 90°. Ciò
che non è tuttavia il caso del ricorrente, il quale presenta una limitazione
funzionale dell'arto superiore al di sopra dell'orizzontale.
D'altro canto, però, non può essere ignorato che,
per rapporto all'assicurato V., le limitazioni - in elevazione e in abduzione -
di cui è portatore R., sono sostanzialmente più gravi: se la spalla destra di
V. raggiungeva in elevazione i 170° e in abduzione i 160° - quindi un'ampiezza
di movimenti solo leggermente inferiore a quella di sinistra (cfr. XIX) - la
spalla destra di R. raggiunge 100° in elevazione e 90° in abduzione (cfr. doc.
103, p. 2). La differente gravità delle menomazioni è stata espressamente
riconosciuta anche dal medico __________ dell'CO 1 (cfr. XXV: "Condivido
pienamente il tenore della vostra osservazione e posso pure confermare il fatto
che i due casi da lei citati si trovano effettivamente verso gli estremi
contrapposti di una periartropatia della spalla di media entità" - la
sottolineatura è del redattore).
Il dottor C. ha nondimeno precisato che, per
prassi, egli si astiene "… dall'effettuare una suddivisione supplementare
del tasso della IMI, rispetto alle tabelle da noi adottate", e ciò per,
citiamo: "… evitare di cadere in speculazioni nel voler adattare una
tabella numerale rigida a maglie strette a dei reperti caricati di un certo
margine d'apprezzamento. Personalmente ho interpretato in questo senso lo
spirito del legislatore nel porre dei limiti della rilevanza di un certo
postumo, per esempio nell'amputazione completa di due falangi di un dito senza
considerare i diversi stadi intermedi" (cfr. XXV).
Questa Corte constata, da parte sua, come la
dottrina riconosca la possibilità di graduare più "finemente", a
seconda delle particolarità del caso di specie, il grado della menomazione
all'integrità:
" Die Liste kennt nur Prozentsätze, die durch
5.
teilbar sind. Es fragt sich, ob auch feiner abgestuft werden kann. Die Frage
darf grundsätzlich bejaht werden. Die Liste erfasst nur die Regelfälle (Ziff.
1.
Abs. 1 der Richtlinien). Wenn ein zu beurteilender Schaden kleiner oder
grösser ist als der klassische Fall, so rechtfertigt es sich ausnahmsweise,
eine Feinabstufung vorzunehmen und Zwischenwerte wie 331/3% oder 662/3% oder
121/2% usw. zu wählen."
(W. Gilg/H. Zollinger, Die
Integritätsentschädigung, Berna 1984, p. 54; cfr., nello stesso senso, Th. Frei,
Die Integritätsentschädi- gung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die
Unfall- versicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 41, nonché p. 44, a proposito della
possibilità di scostarsi dai valori indicativi contenuti nelle tabelle edite dalla
Divisione medica dell'NSAI: "Die Richtwerte der SUVA-Tabellen gelten also
auch nur für den "Regelfall", weshalb bei medizinischen Sonderfällen Abweichungen
zulässig sind").
D'altro canto, anche la giurisprudenza federale
ha già avuto modo di pronunciarsi in questo senso, avallando - nella DTF 113 V
218ss. concernente un assicurato portatore di un'amputazione transmetacarpale
del dito indice destro - la valutazione enunciata dai medici fiduciari dell'CO
1:
“(…)
… Dr. med. B. bemass in seinem Bericht vom 24.
Juni 1985 den Integritätsschaden auf 7.5%. Er ging davon aus, dass nach Figur
17.
der Tabelle 3 betreffend Integritätsschaden bei einfachen oder kombinierten
Finger-, Hand- und Armverlusten (Mitteilungen der Medizinischen Abteilung der
SUVA, Nr. 57 S. 22 ff.) für eine transmetakarpale Amputation des
Kleinfingerstrahls der Integritätsschaden mit 5% gleich hoch wie für den
Verlust des Kleinfingers im Grundgelenk. Der Zeigefinger sei aber für die
Gebrauchsfähigkeit der Hand bedeutsamer als der Kleinfinger, weshalb der
Schaden für einen Zustand nach transmetakarpaler Zeigefingeramputation höher
als 5% zu bemessen sei. Er liege indessen nicht so hoch, als wenn Zeigefinger
und Kleinfinger beide im Grundgelenk amputiert wären, was nach Figur 29 der
Tabelle 3 einen Integritätsschaden von 10% ergibt. Die Einschätzung wurde durch
Dr. med. R., Spezialarzt FMH für Chirurgie und Chef der Gruppe Unfallmedizin
der SUVA, bestätigt: Namentlich im Vergleich zur vorliegenden Schädigung zeigte
die Totalamputation des Zeigefingers und des Kleinfingers einen Zustand, der
funktionell und vor allem kosmetisch wesentlich gravierender sei. Im übrigen
lasse sich für die Vierfingerhand hinsichtlich der Integritätsschädigung eine
Unterscheidung zwischen dominanter und nicht dominanter Hand nicht begründen
(Bericht vom 9. Juli 1986).
(…).
… Es bestand nach dem Gesagten kein Grund, von
der Einschätzung des Integritätsschadens durch die SUVA, welche sich im Rahmen
der Tabelle 3 ihrer Medizinischen Abteilung hält, abzuweichen. (…). Der vorinstanzliche
Entscheid ist deshalb insoweit aufzuheben, als die SUVA verpflichtet wurde,
eine über 7.5% liegende Integritätsentschädigung auszurichten."
(DTF succitata, consid. 3a e 5).
Nel caso di specie, è stato accertato che la
menomazione di cui è portatore il ricorrente è più importante rispetto a quella
dell'assicurato V., indennizzata con un'indennità del 10%. Per contro, il caso
di R. è meno grave rispetto a quello di colui che presenta una "spalla
mobile fino all'orizzontale", il quale ha diritto ad un'IMI del 15% (cfr.
tabella CO 11.2).
Tutto ben considerato, in ossequio a quanto
stabilito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, nonché allo scopo di garantire
l'uguaglianza di trattamento fra gli assicurati, questa Corte ritiene corretto
assegnare all'insorgente un'indennità per menomazione dell'integrità del 12.5%.
Come è possibile arguire dallo scritto 7 gennaio
2002.
del dottor C. (cfr. XXV), un'ulteriore, più "sottile",
graduazione non può entrare in linea di conto, siccome racchiude in sé il
rischio di cadere nell'arbitrio." (STCA succitata)
In un’altra sentenza del 3
agosto 2004 nella causa D. (35.03.90), il TCA ha assegnato a un assicurato, che
ha subito la lacerazione del sopraspinato, un’IMI del 12,5%, in quanto la
spalla era mobile di circa 110°, ovvero di 20°sopra l’orizzontale.
In particolare questa
Corte ha rilevato:
"
(…)
Il Dr. med. X. ha indicato che sia l'elevazione,
che l'abduzione della spalla destra dell'assicurato sono di circa 110° (cfr.
Fascicolo 3 - doc. 51), corrispondenti a 20° sopra l'orizzontale.
Pertanto, alla luce di quanto esposto e tenuto
conto che la Tabella 1.2. prevede un'IMI del 15% per una spalla mobile fino
all'orizzontale (ossia il cui movimento è completamente impedito sopra i 90°) e
del 10% se la mobilità raggiunge i 30° sopra l'orizzontale, occorre concludere
che nel caso di specie sono realizzati i presupposti per porre l'assicurato al
beneficio di un'IMI del 12,5%.
Alla medesima conclusione si giunge peraltro anche
considerando quanto certificato dal Dr. med. __________. Infatti, come
precedentemente esposto, dal consiglio rivolto all'insorgente di evitare di
lavorare con il braccio destro sopra l'orizzontale occasionalmente e in maniera
ripetuta sopra i 45° di abduzione-elevazione (cfr. Fascicolo 3 - doc. 85), va
dedotto che l'assicurato poteva comunque utilizzare l'arto superiore destro al
di sopra dei 90°.
In simili condizioni, in applicazione di quanto
indicato dalla Tabella 1.2 relativamente a una spalla mobile fino a 30° sopra
l'orizzontale e a una mobile fino all'orizzontale, si giustifica in concreto
l'assegnazione di un'IMI del 12,5%.” (STCA succitata)
Nel caso
in esame la menomazione di cui è portatore il ricorrente, il quale può muovere
la spalla perlomeno di 30° sopra l’orizzontale, è meno grave rispetto a quelle
degli assicurati di cui alle sentenze sopra citate, indennizzate con
un’indennità del 12,5%.
Tutto ben
considerato, ritenuto che la tabella 1.2. prevede un’IMI del 10% per una spalla
la cui mobilità raggiunge i 30° sopra l’orizzontale, questa Corte ritiene
corretto assegnare all'insorgente un'indennità per menomazione dell'integrità
del 10%.
Tale
percentuale corrisponde, d’altronde, all’indennità contemplata dalla medesima
Tabella per una periartrosi omero-scapolare media, ritenuta al massimo presente
nel caso concreto dal Dr. med. __________ (cfr. doc. 77).
Nell’ambito
di un’altra vertenza (cfr. STCA del 30 agosto 2004 nella causa L., 35.03.92) il
TCA ha interpellato il Dr. med. __________, specialista in chirurgia e
fiduciario dell’assicuratore convenuto, in merito alla periartropatia. In
particolare gli è stato chiesto quali
sono le condizioni per cui una periartropatia possa essere ritenuta moderata,
rispettivamente, grave.
Il medico ha così
risposto:
" (…)
Angesichts der diagnostischen Unschärfe des
Begriffes Periarthrosis humeroscapularis mangelt es konsequenterweise an
einer verbindlichen Definition, was unter einer leichten, mässigen und schweren
Form derselben zu verstehen sei. Deshalb die Anmerkung in Tab. 1.2, wonach bei
der Beurteilung des Integritätsschadens der Periarthrosis von einer
vergleichbaren Schwere beim Integritätsschaden der Omarthrose ausgegangen
werden müsse. Als leichte Form einer Omarthrose (Arthrose des glenohumeralen
Gelenkes, d.h. zwischen Oberarmkopf und Schultergelenkpfanne) kann eine
beginnende Entrundung des Humeruskopfes mit minimer Verschmälerung des
Gelenkspaltes und Osteophytenbildung bezeichnet werden, als mässige Form
eine starke Verschmälerung des Gelenkspaltes mit deutlicher Entrundung des Humeruskopfes
und ausgeprägter Osteophytenbildung sowie als schwere Form schliesslich
die völlige Aufhebung des Gelenkspaltes und damit die Ankylose, d.h. die
völlige Gelenksteife. Erfahrungsgemäss korreliert diese radiologische
Einteilung der Omarthrose in Schweregrade jedoch schlecht mit der Klinik, d.h.
eine im Röntgenbild schon fortgeschrittene Omarthrose führt nicht zwangsläufig
zu einer schweren schmerzhaften Einschränkung der Schulterfunktion und vice versa.
Letztlich wird die Kombination von Schmerz und
Funktionseinschränkung den Ausschlag geben, ob bei der Schätzung des
Integritätsschadens eine leichte, mässige oder schwere Form vorliege. (…)"
(STCA succitata consid. 2.6.5.)
In casu dalla documentazione
medica, e meglio dal referto della RM dell’11 settembre 2002, emerge un’artrosi
dell’articolazione acromio-clavicolare (cfr. doc. 12). Non risultano, tuttavia,
gli elementi per concludere che sia presente una periartrosi grave, per la
quale la Tabella 1.1. prevede un’IMI del 25%. Pertanto,
contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, l’assicurato, a seguito
dell’infortunio del luglio 2002, non soffre di una periartrite grave, bensì al
massimo media, come attestato dal Dr. med. __________ il 1. settembre 2002 (cfr.
doc. 77).
A più
forte ragione dunque si giustifica l’assegnazione all’assicurato di un’IMI del
10%, percentuale quest'ultima che, come spiegato nel
seguente considerando, in virtù dell'art. 36 cpv. 2 LAINF, deve poi essere
ridotta.
2.6.6
Secondo
l'art. 36 cpv. 2 LAINF, le rendite di invalidità, le indennità per menomazione
all'integrità e le rendite per superstiti sono adeguatamente ridotte se il
danno alla salute o la morte è solo in parte imputabile all'infortunio (prima frase).
Per la riduzione delle rendite non si terrà tuttavia conto delle affezioni
anteriori non pregiudizievoli alla capacità di guadagno (seconda frase).
L'applicazione
di questa disposizione presuppone che l'infortunio ed un evento non assicurato
abbiano causato assieme il danno alla salute. Per contro, l'art. 36 cpv. 2
LAINF, non è applicabile quando l'infortunio e l'evento non assicurato abbiano
provocato dei danni senza correlazione reciproca, che necessitano di terapie
differenti, ad esempio, perché interessano parti diverse del corpo. In questo
caso, le conseguenze dell'infortunio assicurato vanno valutate separatamente (cfr.
DTF 126 V 117 consid. 3a, 121 V 333 consid. 3c, 113 V 58 consid. 2 ed i
riferimenti ivi menzionati).
Nel caso
di specie l’CO 1, fondandosi su quanto indicato dal Dr. med. __________ il 1.
settembre 2004 (cfr. doc. 77), ha ridotto il grado dell’IMI del 50% (cfr. doc.
89; I).
Il medico
__________ ha, in particolare, indicato che il 50% della periartrosi
omero-scapolare di media entità è di natura degenerativa preesistente (cfr.
doc. 77).
Come
esposto sopra (cfr. consid. 2.5.2.), già la risonanza magnetica dell’11
settembre 2002 aveva messo in luce delle alterazioni artrosiche che il Dr. med.
__________ ha considerato più di natura degenerativa che traumatica (cfr. doc.
12).
Le
ecografie alla spalla sinistra effettuate il 16 luglio 2002 e il 7 gennaio 2003
presso la Casa di cura __________ di __________ hanno poi permesso di
riscontrare delle alterazioni tendinosico degenerative a carico del tendine sovraspinoso
in esiti fibrocicatriziali per rottura parziale, come delle alterazioni tendinosiche
in sede inserzionale del tendine sottospinoso (cfr. doc. 36, 5).
Anche il
Dr. med. __________, interpellato privatamente dall’assicurato nel mese di
aprile 2004, ha riconosciuto che l’assicurato soffre di alterazioni
degenerative preesistenti all’evento traumatico del luglio 2002 (cfr. doc. D).
Il TCA ritiene nel caso di specie di poter
aderire alla valutazione del Dr. med. __________, a mente del quale la
problematica di cui soffre il ricorrente alla spalla sinistra è per metà di
natura degenerativa preesistente.
Al riguardo è utile evidenziare che il TCA, in
una sentenza del 30 ottobre 2002 nella causa A., inc. 35.2001.01, ha affrontato
la tematica della rottura della cuffia dei rotatori. In quell'occasione questo
Tribunale ha ordinato una perizia medico-giudiziaria affidata al dott. __________,
Capo-clinica aggiunto presso la Clinica di ortopedia e di chirurgia
dell'apparato locomotore dell'Ospedale universitario di __________, il quale ha
osservato che con l'invecchiamento la cuffia dei rotatori è sottoposta a un
processo degenerativo. Il perito ha in particolare sviluppato le seguenti
considerazioni a proposito della genesi della rottura dei tendini della cuffia
dei rotatori:
"
(…)
La question si une rupture d'un tendon de la coiffe
des rotateurs de l'épaule directement liée à un événement accidentel ou si
celui-ci a été aggravé à une condition dégénérative déjà préexistante est une
des plus difficiles dans le domaine des expertises orthopédiques. II est
évident que pour le patient, comme dans le cas de Monsieur A., la causalité
entre la rupture avec apparition de douleurs immédiates et le traumatisme est
clair.
La réponse à la question de savoir si et sous quelle
forme existe des ruptures accidentelles de la coiffe des rotateurs qui
satisfont aux conditions requises à leur prise en charge est basée sur des
connaissances ayant trait à l'étiologie, la pathogenèse et l'histoire naturelle
des différentes formes de lésions ou pertes de substances de la coiffe des
rotateurs. La genèse de pertes de substances de la coiffe des rotateurs est
multifactorielle. Elle inclut des mécanismes extrinsèques (macrotraumatisme,
microtraumatisme répétitif, conflit sous-acromial) et des mécanismes
intrinsèques tel que l'hypovascularité et la dégénération primaire due au
vieillissement naturel du tendon. La coiffe des rotateurs est soumise au fil du
phénomène naturel du vieillissement à un processus dégénératif. Quoique le
vieillissement biologique ne soit pas dépendant de l'âge chronologique, il est
néanmoins admis de façon unanime que les pertes de substances de la coiffe
s'accroissent avec l'âge en ce qui concerne leur fréquence, leur épaisseur et leur
étendue. Sur le plan microscopique, ce processus de dégénération débute déjà
avant l'âge de 30 ans. Cependant, les lésions sont rares avant l'âge de 35 à 40
ans mais leur nombre s'accroît dans la 5ème décennie pour aboutir après 50 ans
aux pertes de substances totales transfixantes. Entre 50 et 60 ans, même chez
des sujets asymptomatiques, il est possible de démontrer jusqu'à 30% des cas de
pertes de substances partielles ou complètes de la coiffe des rotateurs. Cette
solution de continuité de la coiffe des rotateurs n'est pas subite mais
s'installe de façon graduelle et progressive au fil des mois et des années.
Cette dégénération est due à une diminution de la perfusion provoquant une
atrophie continuelle du tissu tendineux. Cette diminution de perfusion peut
être accentuée par des facteurs extrinsèques comme par des protusions osseuses
(ostéophytes au niveau acromio-claviculaire, acromion en forme de crochet de
type III).
Chez des sujets au-dessus de 40 ans, la coiffe des
rotateurs n'a très probablement aucune possibilité de régénération. Par,
la suite, les fibres tendineuses perdent de force et avec les années le tendon
s'élargit et s'amincit. A ce stade là, dans la majorité des cas, les premiers
symptômes apparaissent en général sous forme de douleurs nocturnes et ensuite
par la diminution de la force du membre intéressé et pseudoparalyse. Un
événement traumatique, même léger comme dans le cas de Monsieur A., peut être
suffisant pour compléter une rupture jusqu'à ce moment incomplète et non
symptomatique. A ce moment, il reste à prouver si l'événement accidentel a
effectivement provoqué la rupture du tendon dégénéré ou s'il était la seule
cause de la lésion complète du tendon. Des critères de causalité ont été
élaborés par Loew & Rompe ainsi que par Beickert & Bühren (voir
bibliographie) permettant d'apprécier si une rupture de la coiffe des rotateurs
est de caractère accidentel ou dégénératif et sont recommandés par la Société
suisse d'orthopédie. Les critères parlant en faveur d'une étiologie dégénérative
de la lésion de notre patient sont: l'âge au-dessus de 50 ans, l'action ulnérante
inappropriée (seulement un mouvement passif violent du bras en arrière et en
dedans ainsi qu'une abduction véhémente et forcée ou une élévation du bras
contre résistance dans le cadre d'un mouvement réflexe ou de défense sont
appropriés à provoquer une lésion complète d'un tendon du muscle sus-épineux
sain). L'examen radiologique montre une ascencion de la tête humérale, des
ostéophytes de traction à la surface inférieure de l'acromion. Ces signes sont
des preuves radiologiques indirectes d'une rupture de la coiffe des rotateurs
de longue date. La découverte de lésions pratiquement symétriques au niveau de
l'épaule opposée souligne clairement la suspicion des déchirures dégénératives
et fait preuve de la possibilité d'une présence de rupture complète du tendon sus-épineux
asymptomatique.
En conclusion, je suis donc d'avis que la déchirure
du muscle sus-épineux de l'épaule droite chez M. A. est principalement de
caractère dégénératif, mais aggravé et devenu symptomatique lors d'un
traumatisme banal de l'épaule droite. La relation entre la lésion complète du
tendon du muscle sus-épineux et l'événement accidentel du 03.02.2000 me semble
peu probable. Par contre, l'apparition d'une symptomatologie douloureuse suite
à un traumatisme même banal de l'épaule est probable et typique en présence
d'une coiffe des rotateurs dégénérée. (…)." (STCA del 30 ottobre 2002 nella causa A., inc. 35.2001.01)
Pertanto,
ritenuta la preesistenza di uno stato degenerativo, a mente del TCA appare
giustificato, conformemente all'art. 36 cpv. 2 LAINF, ridurre l'IMI del 50%,
come proposto dal Dr. med. __________ (cfr. doc. 77), portandola al 5%, dato
che il danno alla salute patito dal ricorrente è solo in parte imputabile
all'infortunio.
La
decisione impugnata è da confermare anche dal profilo della assegnazione di un’IMI
del 5%.
2.7
Nel ricorso
l'assicurato ha postulato la rifusione delle spese peritali sostenute (cfr.
doc. I; VIII).
In primo
luogo va rilevato che l’assicurato non ha diritto a ripetibili in quanto
soccombente.
In
secondo luogo, per quanto riguarda i costi a cui il ricorrente ha dovuto far
fronte per l’allestimento della perizia di parte del 15 dicembre 2003 del Dott.
__________ (cfr. doc. 106) e del rapporto medico del 19 aprile 2004 del Dr. med.
__________ (cfr. doc. D), occorre segnalare che, a prescindere dalla questione
della tempestività o meno della richiesta ricorsuale di rimborso per quanto
riguarda il referto del Dott. __________ – visto che esso è stato allegato nella
procedura di opposizione, prima che l’CO 1 emettesse la decisione su
opposizione del 23 febbraio 2004, entrambi i costi non possono in ogni caso
essere posti a carico dell’assicuratore LAINF convenuto.
Al
riguardo è utile rilevare che nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 182, p.
47s., il TFA ha stabilito che, se i fatti medici possono essere accertati in
modo convincente solo sulla base delle risultanze di un referto prodotto
dall’assicurato, è lecito assimilare l’esame ordinato dall’assicurato ad una
perizia ordinata dall’assicuratore e, quindi, addossare a quest’ultimo i
relativi costi ai sensi dell’art. 57 OAINF.
In una
sentenza del 27 agosto 2001 nella causa S., U 17/01, la nostra Corte federale
ha condannato l'assicuratore infortuni ad assumere il costo di una perizia
medica prodotta dall'assicurato nel quadro della procedura di opposizione,
grazie alla quale era stato dimostrato che il tipo di esame esperito
dall'assicuratore non consentiva di mettere in rilievo i reali disturbi
accusati dall'assicurato e provocati da una importante lesione muscolare,
precisando segnatamente che:
"
(…) si deve ritenere che l'interessato, per
tutelare al meglio i propri diritti (DTF 115 V 63 consid. 5d), era di fatto
obbligato a provocare nuove indagini, maggiormente approfondite, che
permettessero di documentare e rendere oggettivabili i disturbi da lui
realmente percepiti - e fatti effettivamente correlare dal perito giudiziario
alla diagnosi da lui riscontrata -, ma di fatto negati dall'amministrazione,
che ancora in sede di decisione su opposizione riteneva che "dal lato
oggettivo, l'opponente non presenta alcuna lesione posttraumatica di
significato clinico" e che la lieve irregolarità del tendine riscontrata non
poteva causare alcun disturbo.
Ne consegue pertanto che il rapporto 23 dicembre
1998, nonché il complemento 14 aprile 1999 del dott. X. devono essere ritenuti
perlomeno necessari ai fini di un convincente accertamento dei fatti medici ai
sensi della citata giurisprudenza (consid. 2). Per gli esiti del presente
giudizio non può invece costituire motivo di rilievo il fatto che il perito
giudiziario, a posteriori - dopo avere cioè disposto le opportune ricerche -,
sia giunto alle medesime conclusioni dell'CO 1 in merito alla sopravvenuta
stabilizzazione dello stato valetudinario e alla capacità lavorativa
dell'assicurato." (STFA
succitata, consid. 4c)
Inoltre
in una sentenza del 21 ottobre 2003 nella causa M. (U 282/00), pubblicata in
RAMI 2004 U 503 pag. 186 segg. Il TFA ha stabilito che conformemente al
principio generale del diritto processuale, secondo il quale una parte
indipendentemente da un’eventuale vincita della causa deve assumersi le spese
che ha causato inutilmente o in modo colposo (RCC 1989 p. 290 cons. 3), le
spese di una perizia commissionata dall’assicurato stesso devono essere assunte
dall'INSAI, anche se è la parte vincente in causa, se è possibile accertare il
fatto medico in modo concludente solo in base al risultato dell’analisi presentato
nella procedura cantonale di ricorso e conseguentemente all’assicuratore-infortuni
deve essere imputato di aver violato l’obbligo, nel quadro del principio
inquisitorio, di accertare i fatti in modo sufficiente dal punto di vista
legale.
Questa
giurisprudenza è stata ripresa, nella sua sostanza, all'art. 45 cpv. 1 LPGA, il
quale prevede che, qualora l'assicuratore non abbia ordinato alcun
provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti erano
indispensabili per la valutazione del caso oppure se fanno parte di prestazioni
accordate successivamente (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo
2003, art. 45 N. 11s., p. 456s.).
Nella
concreta evenienza, il TCA rileva che l'CO 1 per accertare le condizioni di
salute dell’assicurato, la sua esigibilità lavorativa e l’entità della
menomazione all’integrità, l’ha sottoposto alla visita del medico __________,
che del resto ha controllato il ricorrente a più riprese a partire dal mese di settembre
2002.
(cfr. doc. 10; 14; 22; 76; 77).
Inoltre
l’assicuratore LAINF convenuto ha predisposto, a partire dal mese di gennaio
2003, delle visite presso il PD Dr. __________, il quale, il 13 marzo 2003, ha
pure proceduto a un’artroscopia della spalla sinistra dell’insorgente. L’ultimo
controllo ha avuto luogo il 14 aprile 2004 (cfr. doc. 32; 42; 45; 52; 60; 113;
114).
La
perizia eseguita dal Dott. __________ e l’apprezzamento medico del Dr. med. __________
non hanno condotto a nuovi risultati. La situazione, a livello dell’ulteriore
necessità o meno di cure mediche, dell'esigibilità lavorativa e della
menomazione all’integrità, era infatti già stata chiarita.
Lo
specialista di __________, come visto, ha, altresì, valutato la stato di salute
dell’assicurato complessivamente considerando anche i fattori squisitamente morbosi
(cfr. consid. 2.5.2.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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