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35.2004.46

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 dicembre 2004Italiano62 min

Source ti.ch

Fatti

I problemi attuali dell'assicurata, come cefalea tensionale e

disturbi funzionali sotto forma di un'emisindrome, sono da cercare nella

struttura e personalità psicogena della signora RI 1 e non ha

nulla a che vedere con il trauma del 2.12.2002.

Mantengo la posizione, poiché dopo sei mesi il caso può essere

chiuso senza menomazione dell'integrità, perché lo stato quo sine/ante è

raggiunto e la causalità è estinta."

(doc. 20)

Nel

quadro della procedura di opposizione, l'assicurata ha versato agli atti due

nuovi referti medici: l'uno del dott. __________, l'altro del dott. __________.

Il

neurologo dott. __________ ha rimproverato all'assicuratore infortuni di non

avere tenuto in debito conto le conseguenze psicologiche e psichiche del sinistro

ed ha postulato che il diritto a prestazioni venisse prolungato sino ad un anno

dall'infortunio:

" Ritengo

che la Vostra decisione relativa all'incidente in causa, avvenuto il 2.12.2002,

di limitare le prestazioni assicurative fino al 30.6.2003, sia stata presa

troppo affrettatamente.

In effetti il 2.12.2002 la paziente sul lavoro è scivolata,

battendo violentemente l'occipite con alla MRI cerebrale del 23.1.2003 la

presenza di un piccolo deposito di materiale ferro-magnetico temporale destro,

verosimilmente residui di un'emorragia sottoaracnoidale, indice dell'intensità

dei colpo subito.

A fine anno la paziente è stata licenziata senza apparentemente un

motivo plausibile. Le è stata anche consegnata una lettera di presentazione che

ne faceva le lodi!

Considerandi

II fatto sicuramente non ha giocato un ruolo favorevole

sull'evoluzione della sintomatologia post­traumatica.

Sviluppo progressivo nei mesi successivi dapprima di cefalee

croniche, miste, in seguito cervicalgie, irradiazioni dolorose in tutto l'emicorpo

sinistro dal carattere tendomialgico, reazione depressiva, con sicuramente una

componente rivendicativa, in parte motivata.

Per la presenza di disturbi sopracitati la paziente non ha più

potuto per il momento riprendere un'attività professionale.

La vostra decisione di interrompere le prestazioni assicurative ha

aggiunto un ulteriore fattore sfavorevole, comportando problemi finanziari non

indifferenti.

La paziente è divorziata, si occupa di due figli di 21 e 15 anni

ancora in formazione professionale.

Per la persistenza di cervicalgie ho voluto escludere una

patologia anche a livello cervicale in considerazione del trauma subito. La MRI

del 28.10.2003 eseguita all'Istituto __________ di __________ non ha mostrato

patologie di rilievo, soprattutto non conseguenze post-infortunistiche. La

paziente è attualmente in cura anche psichiatrica dal Dottor __________, si è

sviluppata una situazione dove ai fattori fisici si associano dei problemi

psichici, per i quali hanno sicuramente contribuito sia il datore di lavoro che

l'attitudine dell'Assicurazione di voler chiudere rapidamente il caso.

Prima dell'incidente la paziente stava bene, non accusava cefalee

né brachialgie né cervicalgie. L'incidente è stato abbastanza violento per

provocare un trauma cranio-cerebrale con probabile emorragia sottoaracnoidale,

sviluppo in seguito di dolori dal carattere piuttosto tendomuscolari, diffusi,

associati a cefalee, sindrome astenica, brachialgie sinistre.

La paziente non è assicurata su perdita di guadagno, attualmente

non guadagna nulla, tutti fattori psicologici che non aiutano la persona a

guarire: a lungo termine finirà all'Assistenza ed all'Invalidità perpetua come

spesso succede in questi casi.

Le conseguenze psicologiche e psichiche dell'evento traumatico in

causa non sono state prese in considerazione.

II limite dei 6 mesi dall'evento per riconoscere le conseguenze

dell'infortunio è una regola generale, piuttosto stretta che non può essere

applicata a tutti i casi.

Considerando che i disturbi attuali in buona parte sono la conseguenza

dell'infortunio stesso e del fatto che la paziente è stata licenziata durante

il periodo post-infortunistico, penso che ci sia motivo sufficiente per

prolungare le Vostre prestazioni fino ad un anno dall'evento traumatico.

Nelle condizioni attuali della paziente penso potrebbe riprendere

un lavoro leggero nella misura almeno del 50%.

L'aiuto finanziario potrebbe favorire le condizioni psicologiche

della paziente, ancora giovane, senza disturbi fisici importanti per

permetterle progressivamente di riprendere un'attività professionale e non

pesare ulteriormente sulle istituzioni pubbliche."

(doc. 26)

Con la

certificazione del 3 novembre 2003, il dott. __________ ha invece riferito che

l'assicurata continua a lamentare, citiamo: "un'importante sindrome

ansioso-depressiva reattiva alla sua situazione post infortunistica ed una

forte cefalea ricorrente malgrado varie cure e terapie medicamentose".

Lo

psichiatra curante ha peraltro fatto stato di un peggioramento dello stato di

salute, caratterizzato da irritabilità, ansia, nonché da importanti somatizzazioni

accompagnate da disturbi neurovegetativi e da insonnia (doc. 25).

Nel

periodo che va dal 12 al 31 gennaio 2004 RI 1 è rimasta degente presso la

Clinica __________ di __________, per la cura, citiamo: "della sintomatologia

dolorosa cervico-brachiale a sinistra dopo un incidente sul lavoro e

peggioramento della sintomatologia ansioso-depressiva reattiva accompagnata da

frequenti cefalee".

Dal

relativo rapporto di uscita del 3 febbraio 2004 si evince che i sanitari hanno

posto le diagnosi seguenti:

" 1.

Sintomatologia dolorosa aspecifica spalla sinistra post-traumatica

(M 75.1)

2.

Sindrome mista ansioso depressiva reattiva dopo una situazione

post infortunistica del 02.12.2002 (F 43.2)

- sindrome da disadattamento (F 43.2)

3.

Stato dopo trauma cranio-cerebrale e temporo-occipitale con

possibile piccola emoraggia sotto-aracnoidale temporale a destra

- stato dopo trauma spalla sinistra con una piccola rottura

parziale del tendine del muscolo sovraspinato con moderata sindrome tendomialgica

4.

Cefalee croniche probabile da un carattere da una parte dovuta da

tensione psichica (G 44.3; G 44.2)."

(doc. 29,

p. 1)

Queste

invece le indicazioni riguardanti il decorso dei disturbi durante la degenza:

" Trattasi

di una paziente di 43 anni che viene ricoverata per una sintomatologia dolorosa

della spalla sinistra comparsa dopo un incidente al lavoro, accompagnata da

formicolii, perdita di forza e diminuzione di sensibilità al braccio sinistro

con limitazione dei movimenti. Siccome la paziente è mancina non riesce a

svolgere neanche i lavori più leggeri. La paziente si sente molto insicura;

incapace e spaventata per il suo futuro lavorativo. Dopo questa violenta caduta

al lavoro, la paziente progressivamente ha sviluppato uno stato ansioso, triste

e depresso. I dolori sono permanenti soprattutto dopo un minimo sforzo e

irradianti sia al collo che al braccio sinistro, accompagnati da una mancanza

di forze e formicolii. I dolori sono resistenti alla terapia effettuata fino ad

allora. Inoltre presenta frequenti attacchi di cefalea che necessitano

frequentemente l'uso della terapia antidolorifica e peggiorano lo stato

psichico già molto fragile e depresso. Durante la degenza la paziente viene

seguita regolarmente dal suo psichiatra curante Dr. __________ che ha impostato

la terapia ansiolitica dapprima iv. e poi continuata per orale con progressiva

diminuzione del dosaggio e con la terapia antidepressiva. Dopo vari colloqui

psicoterapeutici e con la terapia psico­farmacologica in atto si nota un

discreto miglioramento dell'umore.

Per la problematica cervico-brachiale la paziente viene sottoposta

ad un programma di fisioterapia sia attiva che passiva adatta a ridurre i

dolori e a rinforzare la muscolatura della spalla e del braccio sinistro,

associata alla terapia antalgica e miorilassante, purtroppo con scarsi

risultati. La paziente continua a lamentarsi sia della sintomatologia algica

che per la persistenza di mancanza di forze e debolezza dopo il minimo sforzo.

In data 31.01.2004 la paziente viene dimessa al proprio domicilio,

le cure e i controlli li continua ambulatoriamente."

(doc. 29)

Unitamente

al proprio ricorso l'assicurata ha prodotto un rapporto, datato 28 aprile 2004,

del dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia, da lei consultato in

relazione alle cervico-brachialgie associate a cefalee di cui continua a

soffrire.

Questo

specialista è pervenuto alla conclusione che la sintomatologia presentata dalla

ricorrente - peraltro la medesima osservata dai medici della Clinica __________

di __________ nel mese di gennaio 2004 - va ricondotta a dei gravi disturbi

neurovegetativi con evoluzione ansioso-depressiva.

Egli ha,

d'altra parte, formulato una prognosi infausta, "… data l'evoluzione psicosomatica

molto sfavorevole" (doc. E).

L'insorgente

ha inoltre trasmesso al TCA due nuove certificazioni del dott. __________.

In

particolare, in quella del 1° giugno 2004, lo psichiatra curante ha sostenuto

l'esistenza di un nesso di causalità fra la problematica psichica e

l'infortunio del 2 dicembre 2002 (cfr. doc. D: "Tengo a precisare che la

paziente prima dell'infortunio del 02.12.2002 non aveva mai presentato uno

stato depressivo né dei disagi psichici e verosimilmente la sua depressione

attuale insieme ai sintomi e disturbi che presenta hanno un nesso adeguato con

il suddetto infortunio").

2.11

La CO 1,

facendo proprie le indicazioni fornitele dal dott. __________, ha, da una

parte, sottolineato che i disturbi denunciati dalla ricorrente non correlano

con alcuna lesione strutturale di natura organica e, d'altra parte, che i

disturbi psichici non costituiscono una naturale conseguenza dell'evento

traumatico in questione (cfr. doc. 30, p. 9: "Tutto ben considerato,

rispetto alla dinamica dell'infortunio, fatto riferimento alla giurisprudenza

in materia nonché ai referti medici disponibili che, da un lato, a livello

fisico non attestano la presenza di qualsivoglia lesione invalidante;

dall'altro, a livello psichico, non mettono in relazione l'infortunio agli

attuali problemi della signora ne discende che la decisione formale 15 ottobre

2003.

dell'Ente assicuratore può essere tutelata poiché non è accertata la

presenza di un nesso di causalità adeguata fra l'infortunio e gli attuali

disturbi oltre il 30 giugno 2003").

Con la

propria impugnativa, RI 1 ha invece domandato l'allestimento di una perizia

medica giudiziaria, allo scopo di determinare, citiamo: "… in particolare

il nesso di causalità adeguata tra l'infortunio e i disturbi, segnatamente di

natura psichica di cui l'assicurata tuttora soffre e che la rendono inabile al

lavoro, a giudizio dei medici curanti, in misura totale" (cfr. I, p. 4).

Chiamato

ora a pronunciarsi, il TCA constata che in occasione del sinistro del 2

dicembre 2002, RI 1 ha verosimilmente riportato un trauma cranico con

interessamento del sistema nervoso centrale, nel senso di una commotio

cerebri (cfr., a questo proposito, il rapporto 3.3.2003 del neurologo dott.

__________: "… il 2.12.2002 è caduta scivolando in cucina, battendo

violentemente l'occipite, con verosimilmente una commozione cerebrale (corta

perdita di conoscenza ed amnesia circostanziale) …", il rapporto

31.10.2003

dello stesso dott. __________: "… il 2.12.2002 la paziente sul

lavoro è scivolata, battendo violentemente l'occipite con alla MRI cerebrale

del 23.1.2003 la presenza di un piccolo deposito di materiale ferro-magnetico

temporale destro, verosimilmente residui di un'emorragia sottoaracnoidale,

indice dell'intensità del colpo subito", nonché la STCA del 25 ottobre

2004.

nella causa H., inc. 35.2004.24, consid. 2.11.: "… il trauma cranico

semplice non va confuso con il trauma cranio-cerebrale, d'altra parte che per

poter ammettere l'esistenza di un trauma cranio-cerebrale, è necessario che

l'interessato abbia perso conoscenza e presentato una certa amnesia [cfr., al

riguardo, E. Baur/H. Nigst (Hrsg.), Versicherungsmedizin, 2. Auf., Berna 1985,

p. 148]) e che, a seguito di quest'ultimo, è subentrata, almeno in parte, la

relativa tipica sintomatologia priva di substrato organico (cfr. DTF 117 V 360 consid.

4b; consid. 2.8.).

D'altro

canto, la documentazione medica riprodotta al precedente considerando dimostra

che, al momento della chiusura del caso da parte dell'assicuratore convenuto,

il quadro clinico era dominato da disturbi di natura psichica, concretamente da

una sindrome ansioso-depressiva accompagnata da disturbi psicosomatici.

Secondo

questa Corte, la questione a sapere se i citati disturbi costituivano una

naturale conseguenza dell'infortunio assicurato può rimanere aperta, nella

misura in cui - come verrà diffusamente dimostrato qui di seguito - fa comunque

difetto l'adeguatezza del nesso di causalità.

Conformemente

alla giurisprudenza federale, il tema dell'esistenza del nesso di causalità

adeguata va affrontato alla luce dei principi applicabili nel caso di

evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133ss.) - e,

quindi, non alla luce dei criteri che sono stati sviluppati in materia di

"colpo di frusta" alla colonna cervicale senza prova di un deficit

funzionale organico (cfr. DTF 117 V 359ss.), validi anche in caso di trauma

cranio-cerebrale (cfr. DTF 117 V 382 consid. 4b) - quando le menomazioni

rientranti nel quadro tipico dei postumi di un “colpo di frusta” alla colonna

cervicale (oppure di un trauma cranio-cerebrale), ancorché in parte accertate,

sono relegate in secondo piano rispetto a marcate turbe psichiche (cfr. DTF 123

V 99 consid. 2a e riferimenti = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.).

Nella

concreta evenienza, è vero che la problematica psichica non ha assunto un ruolo

chiaramente predominante immediatamente dopo l'evento traumatico assicurato (cfr.

RAMI 2002 U 465, p. 438 consid. 3a: "… die

psychische Problematik unmittelbar nach dem Unfall eindeutige Dominanz

aufweisen muss …"). Dalle tavole processuali

emerge infatti che questa affezione è stata diagnosticata, per la prima volta,

nel corso del mese di maggio 2003 (cfr. doc. 18), quindi a distanza di cinque

mesi circa dall'infortunio in questione (cfr., ad esempio, la STFA del 27

agosto 2002 nella causa H., U 172/00, consid. 4.2, in cui l'Alta Corte ha

stabilito che dei disturbi psichici diagnosticati sei mesi dopo il

sinistro, non sono dei disturbi apparsi immediatamente dopo l'infortunio ai

sensi della giurisprudenza di cui alla DTF 123 V 99 consid. 2a).

D'altra

parte, però, il TCA ritiene che, nel periodo entrante in linea di

considerazione (dicembre 2002-febbraio 2004), i disturbi fisici abbiano giocato

un ruolo assai marginale e siano stati relegati in secondo piano.

La

documentazione medica riassunta al considerando 2.11. dimostra, in effetti, che

la sintomatologia apparsa immediatamente dopo l'evento infortunistico del

dicembre 2002, quindi cefalee associate a disturbi visivi, vertigini, nausea, disturbi

della memoria e della concentrazione, nonché insicurezza nella deambulazione (cfr.

doc. 4 e doc. 6), facente parte del quadro tipico dei disturbi dopo un trauma

cranio-cerebrale, nei mesi successivi, e cioè dal mese di maggio 2003 in poi, è

stata sostituita da nuovi problemi, segnatamente da un'emisindrome

sensitivo-motoria alla parte sinistra del corpo, determinata in gran parte da

turbe psichiche (cfr., a questo riguardo, il referto 23.5.2003 del dott. __________

[doc. 13]: "La situazione sembra peggiorare con il tempo, sviluppo di una emisindrome

sensitivo-motoria funzionale all'emicorpo sinistro, il tutto si è praticamente

accentuato quando la paziente ha saputo della possibile piccola emorragia intracranica.

Le cefalee attualmente hanno un carattere piuttosto tensivo, nel contesto della

situazione post-traumatica. Probabile sinistrosi. (…). La paziente è già in

cura psichiatrica dal dottor __________, che mi legge in copia. Lo sviluppo di

una nevrosi da incidente è probabile, con un certo sovraccarico rivendicativo.

(…). Dal punto di vista clinico non ho messo in evidenza nessuna sindrome cervico-vertebrale

né segni radicolari irritativi, né tantomeno deficitari ai membri inferiori,

nessun segno nemmeno per una compressione del nervo mediano al canale carpale.

La problematica non mi sembra dunque d'origine neurogena", quello del

19.9.2003

del dott. __________ [doc. 20]: "Probabilmente l'avvocato __________

non è al corrente che il termine tecnico "funzionale"

per noi medici significa che è puramente di origine psicogena, senza fondamento

oggettivo. (…). Inoltre il dr. med. __________ nel suo rapporto parla di

cefalea di carattere piuttosto tensivo. La cefalea tensionale è

dovuta probabilmente al sovraccarico psicogeno (depressione)", quello del

3.11.2003

del dott. __________ [doc. 25]: "La sua situazione nelle ultime

settimane è peggiorata, essa è irritabile, ansiosa, presenta importanti somatizzazioni

accompagnate anche da disturbi neurovegetativi ed un importante insonnia",

nonché quello del 28.4.2004 del dott. __________ [doc. E]: "Conclusione:

gravi disturbi neurovegetativi con evoluzione ansioso-depressiva in stato

dopo infortunio il 02.12.02").

Con

rapporto del 31 ottobre 2003, lo stesso dott. __________, nel postulare un

prolungamento del diritto alle prestazioni, ha riconosciuto che il vero

problema risiede principalmente a livello psichico (doc. 26, p. 2:

"L'aiuto finanziario potrebbe favorire le condizioni psicologiche della

paziente, ancora giovane, senza disturbi fisici importanti, per permetterle

progressivamente di riprendere un'attività professionale e non pesare

ulteriormente sulle istituzioni pubbliche" - la sottolineatura è del

redattore).

A

proposito della piccola lesione parziale del tendine del muscolo sovraspinato

della spalla sinistra, diagnosticata grazie alla artro-RM del 25 giugno 2003 (cfr.

doc. 15), occorre osservare quanto segue.

A mente

del medico fiduciario della CO 1, il citato reperto è compatibile con l'età

dell'assicurata e, in ogni caso, non è suscettibile di giustificare

l'importante sintomatologia soggettiva presentata da quest'ultima (cfr. doc.

16).

Il TCA

constata, da parte sua, che non risulta che RI 1, in occasione dell'infortunio

del 2 dicembre 2002, abbia traumatizzato anche la spalla sinistra (cfr. doc. 1,

2.

e 3).

In data 3

marzo 2003 il dott. __________ ha tuttavia precisato che, nelle prime settimane

dopo il sinistro, a causa di uno svenimento, la ricorrente aveva battuto a

terra l'arto superiore sinistro (cfr. doc. 6, p. 1).

Da quest'ultimo

referto, relativo alle consultazioni del 14 gennaio e 18 febbraio 2003, così

come da quello, datato 16 gennaio 2003 del dott. __________ (cfr. doc. 4), non

emerge però che l'insorgente presentasse un qualsiasi disturbo al

braccio/spalla sinistro.

È soltanto

nel corso del mese di maggio 2003 che essa ha manifestato dei dolori

localizzati alla spalla sinistra e difficoltà ad alzare il braccio (cfr. doc.

13, p. 1).

Ora,

tenuto conto che, secondo un'affermata giurisprudenza, più il tempo trascorso fra l'infortunio e la

manifestazione dell'affezione é lungo e più le esigenze riguardanti la prova

del legame di causalità naturale devono essere severe (cfr. RAMI 1997, U 275, p. 188ss.; RJJ 1994, p. 46 consid. 1b;

STFA del 30 novembre 2000 nella causa M., U 298/99), questa Corte è dell'avviso

che un intervallo "libero" di alcuni mesi, faccia apparire poco verosimile l'esistenza di una relazione di

causalità naturale fra la traumatizzazione della spalla sinistra, riportata in

occasione del noto svenimento, ed i disturbi localizzati a questo stesso

livello (cfr., in questo stesso senso, la STCA del 10 giugno 2002 nella causa

R., inc. 35.2002.20, confermata dal TFA con la sentenza dell'11 dicembre 2003,

U 239/02).

Del

resto, è probabile che i disturbi all'arto superiore sinistro siano da

inquadrare nella nota emisindrome sensitivo-motoria a sinistra di natura psicogena,

piuttosto che essere determinati dalla piccola lesione tendinea localizzata

alla cuffia rotatoria della spalla sinistra.

In esito

alle considerazioni che precedono e alla luce della giurisprudenza citata al consid.

2.10

, la valutazione dell'adeguatezza del rapporto di causalità con

l'infortunio del dicembre 2002 va effettuata in applicazione della

giurisprudenza sviluppata nella DTF 115 V 133ss. e non sulla base dei principi

elaborati dal TFA nella sentenza pubblicata in DTF 117 V 369ss..

2.12

Come già

rilevato la questione della causalità naturale può nel caso concreto rimanere

aperta (cfr. consid. 2.12.). Infatti, non è dato il nesso di causalità adeguata

secondo i criteri posti nella DTF 115 V 133ss., per i motivi che seguono.

RI 1 è

semplicemente scivolata ed ha battuto il capo a terra.

A seguito

di questo sinistro, essa ha riportato un trauma cranio-cerebrale.

Alla luce

della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate, l'infortunio occorso

all'assicurata non può essere classificato né fra quelli leggeri ma neppure fra

quelli gravi: si tratta, a mente del TCA, di un infortunio di grado medio al

limite della categoria inferiore.

A titolo

di raffronto, questa Corte ha proceduto ad una identica qualificazione in una

sentenza del 16 giugno 2003 nella causa K., inc. 35.2002.6, cresciuta in

giudicato, riguardante un'assicurata che, a causa del pavimento bagnato, era

scivolata ed aveva battuto la testa a terra, riportando un trauma cranico, una

ferita lacero-contusa alla regione temporale sinistra ed una sospetta fissura

dell'osso temporale sinistro.

Del

resto, occorre osservare che il TFA, in una sentenza del 28 agosto 2002 nella

causa K., U 416/01 - riguardante un assicurato che, cadendo da un'altezza di

4.5

metri, aveva anch'egli lamentato un trauma cranico - ha classificato

questo evento fra gli infortuni di media gravità all'interno della categoria

media (cfr. consid. 5a).

Il

giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,

secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.7.3..

Affinché

possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un

fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di

più criteri (cfr. consid. 2.7.4.).

Va

preliminarmente sottolineato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso

di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i

postumi infortunistici di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e

RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

L’infortunio

del 2 dicembre 2002 non si é svolto secondo circostanze concomitanti

particolarmente drammatiche o spettacolari, né la ricorrente ha riportato delle

lesioni particolarmente gravi (cfr. STFA del 28 agosto 2002 succitata, consid. 5b: "D'une part, si la chute, en soi, a pu être impressionante,

elle n'apparaît pas, du point de vue objectif, seul déterminant dans l'analyse

du déroulement de l'accident, comme particulièrement impressionnante ou

accompagnée de circostances particulièrement dramatiques. Arrivé le premier sur

les lieux de l'accident, l'employeur du recourant n'a constaté qu'un léger

écoulement de sang par le nez, sans autre séquelle visible. D'autre part, le

recourant n'a subi aucune lésion physique sérieuse à la suite de sa chute; un

traumatisme crânien simple, sans lésion organique ou physique, n'apparaît pas

comme une atteinte d'une gravité ou d'une nature particulières", nonché la

STFA del 12 febbraio 2003 nella causa S., U 170/02, consid. 4.3., concernente un assicurato che, a seguito di un incidente della

circolazione, aveva riportato, fra l'altro, proprio una commozione cerebrale).

Questa

Corte ritiene inoltre che non si possa parlare né di una durata eccezionalmente

lunga della cura medica né di rilevanti complicazioni né, tantomeno, di un

trattamento medico errato che avrebbe notevolmente aggravato gli esiti

dell'evento traumatico, ricordato, una volta ancora, che vanno considerati

unicamente i disturbi somatici, conseguenza del sinistro assicurato (cfr.

giurisprudenza succitata).

Al

riguardo, va sottolineato che la cura è essenzialmente consistita

nell'assunzione di medicamenti, nonché in una degenza di una ventina di giorni

presso la Clinica __________ di __________, nel corso della quale l'insorgente

è stata sottoposta ad una terapia psicofarmacologica (ansiolitica ed

antidepressiva), integrata da colloqui psicoterapeutici, nonché, per quanto riguarda

la problematica cervico-brachiale a sinistra (alla quale i dott. __________ [cfr.

doc. 13], __________ [cfr. doc. 20] e __________ [doc. E] hanno peraltro

riconosciuto un'origine psicogena), a provvedimenti fisioterapici,

attivi e passivi (cfr. doc. 29).

Visto

quanto precede, il TCA non può ritenere soddisfatto nemmeno il criterio del

grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli esiti somatici

dell'infortunio assicurato. In effetti, non si può prescindere dal fatto che la

situazione somatica è stata ben presto sfavorevolmente condizionata dalla

problematica psichica.

Per

quanto riguarda infine il criterio dei dolori persistenti, in ogni caso, esso

non risulta realizzato in modo particolarmente incisivo, nella misura in cui i

disturbi denunciati dalla ricorrente sono determinati in maniera preponderante

dai gravi disturbi psichici di cui essa è portatrice.

In simili

condizioni, occorre concludere che l’infortunio assicurato non ha avuto,

secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato

decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui RI 1 soffre:

l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venire ammessa.

Non è

pertanto censurabile il fatto che la CO 1 abbia negato la propria

responsabilità.

2.13

Dalle tavole

processuali si evince che la CO 1, in un secondo tempo, ha corrisposto

all’assicurata indennità giornaliere anche per un periodo successivo al 30

giugno 2003, per la precisione sino al 31 dicembre 2003 (cfr. consid. 1.3.).

Con la

decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore convenuto è ritornato sui

propri passi, dichiarando estinto il diritto a prestazioni a contare dal 1°

luglio 2003 (cfr. consid. 1.4.).

Pur

avendone fatto menzione nei considerandi della decisione su opposizione, esso

non ha mai formalmente deciso in merito alla restituzione delle prestazioni

(indennità giornaliere versate per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2003) da

parte della ricorrente (cfr. il dispositivo della decisione su opposizione del

27.2

; doc. 30).

Secondo

l'art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

L'art. 25

cpv. 2 LPGA stabilisce che il diritto di esigere la restituzione si estingue

dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto

conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della

prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto

penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è

determinante (su queste disposizioni legali, cfr. DTF 130 V 318 e STFA del 4

giugno 2004 nella causa L., H 6/04).

Conformemente

ad un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non é stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui é

senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. STFA del 6

giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata;

DLA 2000 N. 40, p. 208; SVR 1997 ALV N° 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti,

DLA 1998 N. 15, p. 76, consid. 3b), p. 79 e 80).

Dalla

riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni

amministrative.

In questo

caso, l’amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si

manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione

giuridica differente (cfr. STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid.

2.

e la giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV N° 101, p. 309 consid. 2a e

riferimenti; DLA 1998 N. 15, p. 76, consid. 3b), p. 79 e 80). Tali sono quelle

circostanze che già al momento della decisione principale si sono realizzate,

ma che però, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, sono rimaste

sconosciute e non provate (DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V

134.

e seg.).

I

principi validi per la riconsiderazione di una decisione formalmente cresciuta

in giudicato valgono anche nel caso in cui, prestazioni ricevute indebitamente,

sono da restituire a norma dell’art. 52 LAINF, e questo anche se le prestazioni

oggetto di restituzione non sono state erogate con una decisione formale (cfr.

STFA del 28 marzo 2001 nella causa P., U 13/00, e riferimenti ivi menzionati).

Va ancora

segnalato che, con una sentenza del 10 maggio 2004 nella causa D., U 199/03,

pubblicata in DTF 130 V 380ss. e in SVR 2004 UV Nr. 16 p. 53, il TFA ha

precisato che l’assicuratore infortuni ha la possibilità di porre fine, con

effetto ex nunc e pro futuro, al proprio obbligo prestativo, inizialmente

riconosciuto mediante il versamento di indennità giornaliere e l’assunzione di

spese di cura, senza doversi richiamare a un motivo di revoca (riconsiderazione

o revisione processuale).

È solo

nel caso in cui pretenda la restituzione di prestazioni assicurative,

indebitamente versate, che esso deve richiamarsi a un tale motivo.

Nella

fattispecie esaminata dall’Alta Corte, il caso è stato liquidato invocando il

fatto che un evento assicurato – dopo un esame corretto della situazione – in

realtà non si era mai verificato.

Nella

concreta evenienza, il TCA ha, da parte sua, accertato la legalità della

decisione della CO 1 di porre termine alle prestazioni assicurative a contare

dal 30 giugno 2003.

Sarà

compito dell'assicuratore infortuni convenuto, qualora si riconfermasse

nell’intenzione di pretendere la restituzione delle prestazioni indebitamente

percepite da RI 1, esaminare se ne siano o meno adempiuti i presupposti, richiamandosi

ai concetti della riconsiderazione o della revisione processuale (cfr. DTF 130 V 380ss.).

2.14

Deve essere,

infine, esaminato se l'assicurata può essere posta al beneficio dell'assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lei richiesto (cfr. II).

2.14.1

Come già

indicato al consid. 2.2., il 1° gennaio 2003, è entrata in vigore la LPGA.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, le disposizioni formali della LPGA

(art. 27-62 LPGA), tra cui l’assistenza giudiziaria (art. 61 lett. f LPGA),

sono immediatamente applicabili con l’entrata in vigore della nuova legge (cfr.

SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 23

ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J.,

K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; U. Kieser, ATSG-Kommentar,

Ed. Schulthess, Zurigo 2003, art. 82 N. 8 pag. 820).

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3

luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

L’art. 61

lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla

concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto

federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto

cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p.

626).

Le

condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria

rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora

applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, consid.

4.1.1

e del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

Tali

presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia

necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le

sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit.,

art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p.

517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U

234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5

settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF

121.

I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid.

2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid.

6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18

giugno 1999 nella causa D.V.).

Inoltre

va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul

patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU

30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza

giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .

L'art. 3

della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA

rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30

luglio 2002), prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente la tutela

adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

"

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla giurisprudenza

federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle

assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che sono validi

anche sotto l'egida della LPGA.

Al

riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U

220/99:

"

(…).

Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in

relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni

dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della

quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese

processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese

ripetibili, alle stesse condizioni viene riconosciuto il gratuito patrocinio

qualora l'assistenza di un avvocato appaia perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2

OG), per costante giurisprudenza, una causa è sprovvista di possibilità di

esito favorevole quando una parte che disponga dei mezzi necessari non

accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di incoarla o di

continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate), (…)."

(STFA

succitata)

In questo

senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.

2.14.2

In concreto,

risulta dagli atti di causa che RI 1, divorziata e con a carico una figlia di

17.

anni, vive grazie all'aiuto dell'assistenza pubblica (cfr. la documentazione

acclusa a II, specificatamente le decisioni rilasciate dell'Ufficio del

sostegno sociale e dell'inserimento).

In tali

circostanze, l'indigenza deve essere ammessa.

Ritenuto,

inoltre, che anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono

adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va

accolta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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