35.2004.49
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1 dicembre 2004Italiano25 min
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Numero d'incarto:
35.2004.49
Data decisione, Autorità:
01.12.2004, TCA
Titolo:
assicurato, affetto da disturbi alla mano sinistra , assunti dall'assicuratore LAINF a titolo di malattia professionale, già riformato dall'AI nella professione di tecnico ortopedico, nell'esecizio della quale presenta comunque alcuni impedimenti. Entità della rendita di invalidità e dell'IMI.
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
RENDITA D'INVALIDITÀ
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 24 LAINF
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
art. 36 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2004.49
mm/ss
Lugano
1 dicembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 giugno 2004 di
RI 1
contro
la decisione del 12 maggio 2004 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1 ha per
anni esercitato la professione di battilamiera.
A causa
di disturbi alle ginocchia, con inizio a far tempo dal mese di agosto 1996,
egli è stato riformato nella professione di tecnico-ortopedico da parte
dell'assicurazione per l'invalidità.
Nel corso
del 1999, RI 1 ha iniziato a lamentare dei disturbi alla mano sinistra. Al
riguardo, i sanitari hanno diagnosticato una "Hypothenar-Hammersyndrom"
a sinistra con sintomatologia di Raynaud (cfr. doc. 1).
L'CO 1 ha
riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai citati disturbi
all'estremità superiore sinistra, e ciò a titolo di malattia professionale ai
sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAINF (cfr. doc. 7 e 8).
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 6
aprile 2004, l'assicuratore infortuni ha assegnato all'assicurato un'indennità
per menomazione all'integrità del 5%.
Per
contro, a RI 1 è stato negato il diritto ad una rendita di invalidità (cfr.
doc. 40).
A seguito
dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurato (cfr. doc. 41 e 42),
l'assicuratore LAINF, in data 12 maggio 2004, ha confermato il contenuto della
sua prima decisione (cfr. doc. 44).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 14 giugno 2004, RI 1 ha chiesto che l'CO 1 venga
condannato a riconoscergli una rendita di invalidità di imprecisata entità,
nonché un'IMI superiore al 5%, argomentando:
" Come
da decisione CO 1 del 12.05.2004 pag. 3, punto 3, ho cominciato a lavorare presso
il laboratorio Ortopedico, "__________ di __________ " il 1-11-2002
con uno Stipendio mensile di Fr. 5100 x 13 mensilità, come responsabile della
filiale di __________, (vedi Contratto di Lavoro) Stipendio fino a fine Gennaio
2003.
Dal 1-Febbraio-2003, sino a fine Dicembre 2003 lo Stipendio è
stato di Fr. 5350 x 13 mensilità (allegato conteggio Stipendio Gennaio-Febbraio
2003).
Da indagini fatte dal consulente della CO 1 Sig. __________, delle
quali allego Copia, risulta che senza la mia menomazione avrei percepito uno
stipendio di Fr. 6500 x 13 mensilità, quindi con una perdita di guadagno nei
due mesi del 2002 e in tutto il 2003 superiore al 20% (21,6% e 17,7%), che CO 1
dovrebbe già valutare separatamente in quanto situazione economica differente
dal 2004.
Dal 1-1-2004, il Sig. __________ mi ha riconosciuto uno stipendio
di Fr. 6000 x 13 mensilità, ma con la condizione di lavorare anche delle ore in
più, necessarie allo svolgimento del lavoro nella sede di __________, ore non
conteggiabili come lavoro straordinario e bensì tutto incluso nello stipendio
di Fr. 6000.
Senza questo tipo di accordo il mio stipendio non sarebbe stato
superiore a Fr. 5350-5500 x 13 mensilità.
Sempre a pag. 3, punto 3 della decisione CO 1 del 12-5-2004, per
stabilire il grado d'Invalidità, si fa il conteggio dello stipendio dal
1-1-2004 con la paga che la ditta __________ mi avrebbe corrisposto senza il
mio impedimento dal momento della mia assunzione (2002-2003), così da far
venire fuori una perdita di guadagno del 7,7%, senza tenere in considerazione
lo stipendio che avrei potuto percepire nel 2004 (penso che i conteggi vadano
fatti con tempi uguali, cioè stipendio 2004 con ipotetico stipendio 2004 e non
con quello del 2002-2003) che sarebbe stato sicuramente superiore a quello di
6500 Fr., che sempre secondo il Sig. __________ sarebbe stato di +5%.
A pag. 4 punto 3, la CO 1 riferisce di stipendi medi pagati dalla
ditta __________ di ZH e da informazioni della Associazione Svizzera Tecnici
Ortopedici che sarebbero sempre nel 2003 di Fr. 5000-5500 x 13 mensilità
dimenticando di specificare, sicuramente non volutamente spero, che si
tratterebbe di stipendi per Tecnici Ortopedici con la funzione di operai e non
di responsabile di Filiale quale io sono. (come in tutte le professioni gli
stipendi sono in base alla qualifica del Soggetto).
Quindi chiedo che la mia situazione venga valutata sempre di volta
in volta in base ai cambiamenti di stipendio, di accertare quale sarebbe stato
il mio stipendio nel 2004 senza il mio impedimento in qualità di responsabile
di filiale e soprattutto quale sarebbe con un orario normale di ore 42,5
settimanali (Fr. 5350-5500) orario che, anche in funzione della mia età non più
giovanissima intendo ritornare a fare non appena verrà presa una decisione
spero positiva nei miei confronti da parte della CO 1.
Faccio inoltre presente che sempre nel rapporto del 16-2-2004 del
Sig. __________, per il Dr. __________ sarebbe auspicabile una mia riqualifica.
Per quanto concerne il grado da danno d'integrità attribuitami
dalla CO 1 nella misura del 5%, resto sempre dell'avviso che il Pollice,
essendo l'unico dito che va in opposizione verso le altre dita ci permette in
pratica di usare la Mano, infatti se il Pollice non si contrapponesse alle
altre dita non avremmo la possibilità di afferrare degli oggetti o di svolgere
determinati lavori.
Allego anche copie dei referti del Dr. __________, dove viene
detto chiaramente che oltre alle due falangi distali, quello che non posso
usare é la base tenarica della mano quindi in pratica metà mano."
(I).
1.4. L'assicuratore
infortuni convenuto, in risposta, ha postulato che l'impugnativa venga
parzialmente accolta, nel senso che l'assicurato venga posto al beneficio di
una rendita di invalidità del 12% a decorrere dal 1° gennaio 2004 (cfr. III).
1.5. In data 7
luglio 2004, il ricorrente ha formulato alcune precisazioni in merito al
contenuto della risposta di causa presentata dall'CO 1 (cfr. V).
L'assicuratore
LAINF si è espresso al riguardo il 9 agosto 2004 (cfr. VII).
1.6. In corso di
causa, il TCA ha interpellato il datore di lavoro dell'insorgente allo scopo di
conoscere il salario che quest'ultimo avrebbe realizzato nel 2004 senza il
danno alla salute e quello invece da lui effettivamente percepito, sempre nello
stesso anno (cfr. IX).
La
risposta del signor __________ data del 18 agosto 2004 (X).
Alle
parti è stata concessa facoltà di prendere posizione in merito (cfr. XI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003
ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10
settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20
gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 12 maggio 2004).
Di
conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della lite è il diritto a
prestazioni decorrenti posteriormente al 1° gennaio 2003, tornano applicabili
le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
2.3. Oggetto
della lite è, da un lato, il diritto dell'assicurato ad una rendita di
invalidità e, dall'altro, l'entità dell'indennità per menomazione all'integrità
che gli spetta.
2.4. Rendita
di invalidità
2.4.1. Definizione
dell'invalidità
Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
Due sono
dunque di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed
adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4.2. Commisurazione
dell'invalidità
Giacché
il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione
causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la
seconda.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del
18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a
causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità
i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di una danno
alla salute della stessa gravità".
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o
se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
2.4.3
Dalle tavole
processuali emerge che, dopo essere stato riqualificato con successo nella
professione di tecnico ortopedico, RI 1 ha iniziato a lavorare alle dipendenze
della ditta «__________ » di __________ di __________, divenendo responsabile
della succursale di __________ a far tempo dal 1° novembre 2002 (cfr. il
contratto di lavoro accluso al doc. 10 e doc. 37).
Risulta
pure che, a dipendenza della nota patologia alla mano sinistra, il ricorrente
presenta alcuni impedimenti nello svolgimento dell'attività di tecnico ortopedico
(cfr., ad esempio, il doc. 10: "Il dr. __________ mi ha ordinato di non
fare nessun carico per i prossimi 4 anni. In particolare devo assolutamente
evitare di prendere dei colpi o dei contraccolpi alla base del pollice
sinistro. Tali situazioni si presentano regolarmente durante lo svolgimento del
proprio lavoro di tecnico ortopedico, e più precisamente durante la sagomatura
di forme per plantari speciali in acciaio o alluminio collegati a delle ortesi,
per il modellamento delle parti metalliche che collegano le ortesi
("Treibarbeiten"), prendere i calchi in gesso per le protesi
transtibiali", il doc. 19: "Il signor __________ mi contattava
telefonicamente nel pomeriggio e mi confermava che effettivamente il suo
dipendente accusa gli impedimenti descritti nel rapporto 9.12.2002 del collega __________
", nonché il rapporto 8.1.2004 del dott. __________
[doc. 34]: "Für die aktuelle Tätigkeit kann Herr RI 1 damit als geeignet
angesehen werden. Wegen des Hypothenar-Hammersyndroms darf er weiterhin keine
Trinarbeiten ausüben, keine Gipsmodelle erstellen und zudem sollten keine
Expositionen gegenüber Vibrationen im Bereich der linken Hand vorhanden sein. Damit
besteht für die Tätigkeit als Orthopädie-Techniker zwar nur noch eine
eingeschränkte Arbeitsmöglichkeit" - la sottolineatura è del
redattore).
Interpellato dal TCA a proposito del salario che l'assicurato
avrebbe potuto realizzare nel 2004 senza il danno alla salute, rispettivamente,
riguardo a quello da lui invece effettivamente percepito (sempre nel 2004), il
titolare della ditta «__________ » ha indicato quanto segue, citiamo:
"
(…).
Come richiestomi Le trasmetto le informazioni
riguardanti il Signor RI 1, mio dipendente:
domanda a) senza il danno alla
salute, il signor RI 1 nel 2004 avrebbe percepito un salario mensile di Fr.
6'825.--.
domanda b) il signor RI 1
percepisce nel 2004 un salario lordo mensile di Fr. 6'000.--, comprese
eventuali ore straordinarie.
(…)"
(X).
I dati
forniti a questa Corte da __________ coincidono peraltro con quelli da lui
stesso comunicati all'assicuratore LAINF convenuto in data 22 giugno 2004 (cfr.
doc. 45).
Posto che
sul mercato generale del lavoro il ricorrente non potrebbe maggiormente
valorizzare la sua capacità lavorativa residua e ricordato che, secondo la
giurisprudenza federale, determinanti sono i redditi esistenti al momento
dell'inizio del diritto alla rendita (quindi, nel 2004; cfr. DTF 128 V 174 =
RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), il grado di invalidità dell'insorgente -
determinato confrontando i fr. 6'000.-- al reddito che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute, e cioè fr. 6'825.--
(cfr., per un caso analogo, la STFA del 28 maggio 2004 nella causa C., U
240/02) - risulta essere del 12.08%, arrotondato al 12% (cfr., a questo
proposito, DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV 11, p. 41), così come
proposto dall'CO 1 in sede di risposta di causa (cfr. III, p. 2).
Pertanto,
nella misura in cui l'assicuratore infortuni, con la decisione su opposizione
impugnata, ha negato all'assicurato il diritto ad una rendita di invalidità, il
ricorso di RI 1 merita accoglimento.
Lo
scrivente Tribunale prende atto che, per il periodo antecedente la nascita
della rendita di invalidità, l'CO 1 procederà ad emanare una nuova decisione,
nel cui ambito verrà regolato il diritto all'indennità giornaliera, che
l'assicurato avrà facoltà di contestare.
2.5
Indennità
per menomazione all'integrità
2.5.1
Se al momento
dell'estinzione del diritto alle cure mediche l'assicurato è ai sensi dell'art.
24.
LAINF portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale, egli ha diritto a un'indennità per menomazione all'integrità
(cfr. STFA del 28 giugno 2002 nella causa C., U 14/02).
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.5.2
L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è,
dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium
doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.
121).
2.5.3
Giusta l'art.
36.
cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato
3.
dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale
di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa
come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1
dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.5.4
L'INSAI ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00;
DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U
71, p. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.5.5
Nel caso di
specie, l'assicuratore LAINF convenuto ha assegnato all'assicurato un'indennità
per menomazione all'integrità del 5%, facendo riferimento all'apprezzamento
enunciato l'8 gennaio 2004 dal dott. __________, spec. FMH in medicina del
lavoro, medicina interna e cardiologia, attivo presso la Divisione di medicina
del lavoro dell'CO 1, il quale, a sua volta, ha fatto capo alle risultanze
della valutazione angiologica eseguita dal dott. __________, consulente in
angiologia presso l'Ospedale regionale di __________:
" Bei Herrn
RI 1 wurde ein
Hypothenar-Hammersyndrom links mit Raynaud-Symptomatik festgestellt. Aufgrund
der MRI-Arterographie der Hand links besteht ein Verschluss des ulnaren Hohlhandbogens
sowie der distalen Arteria ulnaris.
Die Arteria radialis ist offen. Symptome
treten im Bereich der Finger I und II links bei Kälteexposition auf, mit Kältegefühl und Weissverfärbung. Anlässlich
der angiologischen Verlaufsbeurteilung im Spital __________ im Herbst 2003 war
unter Ruhebedingungen der klinische Befund der Finger unauffällig; die
Doppler-Untersuchung, das Oszillogramm sowie die Duplex-Sonographie ergab
keinen pathologischen Befund. Die Durchblutungssituation im Bereich der linken
Hand ist damit gut kompensiert, abgesehen vom Auftreten des Raynaud-Phänomens
bei Kälte.
In der Verordnung über die Unfallversicherung sowie
in den Tabellen der Suva „Integritätsentschädigung
gemäss UVG" ist das Hypothenar-Hammersyndrom sowie ein Raynaud-Syndrom
nicht aufgeführt. Da die Beschwerden des Raynaud-Phänomens bei Hypothenar-Hammersyndrom
im Bereich der Finger I und II auftreten,
kann der Integritätsschaden bei Fingerverlusten, deren Auswirkung sowohl
funktionell wie auch kosmetisch eindeutig stärker sind als die Auswirkung eines
intermittierend bei Kälte auftretenden Raynaud-Phänomens, herangezogen werden.
Ein Verlust des distalen Daumens führt zu einem Integritätsschaden von 5 %, ein
Verlust des distalen Fingers II (distale 2 Endglieder) ebenfalls zu einem Integritätsschaden von 5 %.
Zusammengezählt ergäbe ein entsprechender völliger Verlust der Finger im
Bereich, in dem Herr RI 1 unter einem
RaynaudSyndrom leidet, einen Integritätsschaden von 10 %. Das Auftreten eines Raynaud-Phänomens
im Bereich dieser intakten Finger unter Kältebedingungen kann gegenüber dem
Verlust dieser Partien höchstens der Hälfte des entsprechenden
Integritätsschadens gleichgesetzt werden. Der Integritätsschaden als Folge des
Hypothenar-Hammersyndroms mit Raynaud-Phänomen kann damit aufgrund der angiologischen
Untersuchungen vom Herbst 2003 auf 5 % beziffert werden.
Sollte wider Erwarten zu einem späteren Zeitpunkt
eine Zunahme des Gefässschadens resp. der Symptomatik auftreten, wäre der
Integritätsschaden neu zu schätzen; aufgrund der Beurteilung der Angiologie des Spitals __________ vom 10.12.03
ist nicht voraussichtlich von einer Verschlimmerung des Zustandes in Zukunft
auszugehen"
(doc.
33).
Occorre
inoltre sottolineare che lo stesso dott. __________, presa conoscenza della
nuova valutazione angiologica 2 febbraio 2004 del dott. __________ (doc. 35),
ha precisato che quest'ultima non comporta alcun cambiamento nell'apprezzamento
della menomazione all'integrità (cfr. doc. 38).
Attentamente
vagliata la documentazione presente all'inserto, il TCA, chiamato a
pronunciarsi su una questione di carattere medico, non ha valide ragioni per
scostarsi dalle conclusioni, motivate e convincenti, a cui è pervenuto il dott.
__________ (cfr. doc. 33 e 38), il quale ha paragonato i disturbi localizzati
al pollice e all'indice alla perdita della falange distale delle medesime dita
(cfr. Tabella 3.2: 5% + 5% = 10%), precisato però che le ripercussioni di
un'amputazione sono, sia da un profilo funzionale che da un profilo estetico,
decisamente più gravose rispetto a quelle di una malattia di Raynaud, che
interessa, peraltro in maniera intermittente, delle dita anatomicamente intatte
(donde l'assegnazione di un'IMI del 5%, anziché del 10%).
In tale
contesto, va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa
è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.
RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B.,
U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che, nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove, è, in linea di principio, consentito che
l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro
decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto
assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.
Nella DTF
125.
V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la
nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,
di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli
indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il
medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Il TFA ha
inoltre precisato che i pareri redatti dai medici dell'INSAI hanno pieno valore
probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti,
dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre
1998.
nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U
49/95).
Concludendo,
nella misura in cui l'assicurato è stato posto al beneficio di un'IMI del 5%,
la querelata decisione emanata dall'assicuratore LAINF convenuto non presta il
fianco ad alcuna censura.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui
all'assicurato è stato rifiutato il riconoscimento di una rendita di
invalidità.
§§ L'CO 1 è condannato a
riconoscere all'assicurato una rendita di invalidità del 12% a far tempo dal 1°
gennaio 2004.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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