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Decisione

35.2004.50

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7 febbraio 2005Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

I

"lati oscuri" a cui l'assicurata ha fatto accenno consisterebbero

nell'invio del rapporto peritale al Servizio medico della CO 1 (anziché al

Servizio sinistri della medesima), nel tempo trascorso fra la redazione del

referto (19 dicembre 2003) e la ricezione dello stesso da parte dell'assicurazione

convenuta (31 dicembre 2003, cfr. I, p. 9: "Che è successo in quei 12

giorni?"), nel fatto che il dott. __________ ha allegato alla propria

perizia un riassunto del dossier radiologico della ricorrente, rispettivamente,

un rapporto del 1996 da lui stesso redatto su incarico della Cassa malati __________

(cfr. I, p. 9: "Non ci si può allora che chiedere: - come mai il dr. __________

allega documenti (peraltro da vecchie perizie) alla Compagnia assicurativa e

senza che questi sembrerebbero averli richiesti? - chi ha autorizzato (senza

neppure interpellare la paziente!) di allegare questi documenti"), nonché,

infine, nel non aver messo a sua disposizione la nota d'onorario emessa dal sanitario.

Benché

non lo abbia esplicitamente dichiarato, con gli argomenti appena esposti, RI 1

mette in dubbio l’indipendenza del perito incaricato dall’amministrazione e ne postula

quindi la ricusa.

Giusta

l’art. 44 LPGA, se per chiarire i fatti l’assicuratore deve far ricorso ai

servizi di un perito indipendente, ne comunica il nome alla parte. Essa può

ricusare il perito per motivi fondati e presentare controproposte.

Trattandosi

di una norma di procedura, tale disposto, in via di principio, entra in vigore

immediatamente (cfr. SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2, p. 76; DTF 117 V 93 consid.

6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 p. 316 consid. 3b; U. Kieser, ATSG-Kommentar,

Ed. Schulthess, Zurigo 2003, ad art. 82, n. 8, p. 820).

Ciò

significa che l'art. 44 LPGA si applica a tutte le decisioni emesse dopo il 1°

gennaio 2003.

Si è in

presenza di “motivi fondati” ai sensi dell’art. 44 LPGA, quando sussistono dei

motivi di esclusione o di ricusazione.

Al proposito,

occorre considerare che, in ragione dell’importanza che rivestono le perizie

nell’ambito delle decisioni sulle prestazioni in materia di assicurazioni

sociali, bisogna porre delle esigenze severe per quanto riguarda l’imparzialità

dell’esperto (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 44, n. 11, p. 447 e

giurisprudenza ivi citata).

In

generale, un esperto è considerato prevenuto qualora esistano delle circostanze

proprie a far nascere un dubbio sulla sua imparzialità. Si tratta tuttavia di

uno stato interiore difficile da provare. Ecco perché non è necessario provare

che la prevenzione sia effettiva per ricusare un esperto. È sufficiente che le

circostanze diano l'apparenza di prevenzione e facciano dubitare di un'attività

parziale dell'esperto. L'apprezzamento delle circostanze non può basarsi sulle

sole impressioni del peritato, la sfiducia nei confronti dell'esperto deve per

contro apparire come fondata su degli elementi oggettivi (cfr. STFA del 23

maggio 2002 nella causa L., I 724/01; DTF 125 V 353, DTF 123 V 176; Pratique

VSI 2001 p. 109).

Secondo

la giurisprudenza in materia di ricusazione del giudice - sviluppata in

relazione all'art. 58 vCost., ma valida anche per l'attuale art. 30 Cost. (cfr.

SVR 2001 BVG 7 p. 28) -, che si applica per analogia alla ricusazione di un

perito giudiziario e nei casi di perizia ordinata dall'amministrazione (cfr. Pratique

VSI 2001 p. 111 consid. 4a/aa; U. Meyer-Blaser, Rechtliche Vorgabe an die medizinisce

Begutachtung, in Schaffhauser/Schlauri, Rechtsfragen der medizinischen Begutachtung

in der Sozialversicherung, St-Gall, p. 45ss.), un motivo di ricusazione deve essere

invocato non appena possibile, all'inizio del procedimento, ma al più tardi

quando si ha conoscenza dei membri che compongono l'autorità. Se ciò non

avviene si reputa che si è tacitamente rinunciato a fare valere tale censura.

In particolare, è contrario alla buona fede attendere l'esito di una procedura,

per invocare poi, in occasione di un ricorso, un motivo di ricusazione già noto

prima (cfr. STFA del 25 novembre 2004 nella causa M., I 450/03, consid. 2.3, STFA

del 19 luglio 2004 nella causa F., U 222/03, consid. 3, STFA del 23 maggio 2002

nella causa L., I 724/01; STFA del 30 aprile 2002 nella causa A., I 382/01; DTF

128 V 83).

Nel caso

di specie, dagli atti all'inserto emerge che la decisione di conferire al dott.

__________ l'incarico di allestire un referto peritale è stata presa di comune

accordo fra le parti (cfr. doc. 2/Z 85).

Risulta

inoltre che al patrocinatore dell'assicurata è stata concessa facoltà di

sottoporre al dott. __________ i propri quesiti peritali (cfr. doc. 2/Z 87).

L'avv. RA

1 non ha fatto uso di questa facoltà.

In data

31 dicembre 2003, la CO 1 ha trasmesso al rappresentante di RI 1 copia della

perizia elaborata dal dott. __________.

Nel

contempo, a quest'ultimo, così come all'assicuratore RC, è stato assegnato un

termine scadente il 31 gennaio 2004 per eventualmente chiedere un complemento

peritale (cfr. doc. 2/Z 94).

Né l'avv.

RA 1 né la __________ hanno fatto uso di questa facoltà.

Il 9

febbraio 2004 l'assicuratore LAINF ha rilasciato la decisione formale (cfr.

doc. 2/Z 101).

In data 3

marzo 2004, l'assicurata ha inoltrato la propria opposizione, mediante la quale

ha invitato la CO 1 a, citiamo: "… riconsiderare la vostra presa di

posizione, confermando la copertura LAINF a favore della mia mandante e mettendo

in correlazione la causa-effetto tra l'incidente e la malattia della mia

mandante in un rapporto di 80%-20% dove la malattia riveste, per l'appunto un

ruolo massimo del 20% sull'incapacità lavorativa", nonché a riconoscerle

un'IMI del 40% almeno (cfr. doc. 2/Z 108).

L'impugnata

decisione su opposizione è stata emanata il 15 aprile 2004 (cfr. doc. 2/Z 110).

Questa

Corte osserva che l’assicurata ha sollevato - per la prima volta - le censure citate

in ingresso a questo considerando, con il ricorso del 14 giugno 2004, quando la

perizia amministrativa le era stata trasmessa già il 31 dicembre 2003 (cfr.

doc. 2/Z 94).

Dalla

nota relativa al colloquio telefonico del 22 gennaio 2004 risulta che l’avv. RA

1 ha contestato il contenuto della perizia del dott. __________, definita,

citiamo: “vergognosa e scandalosa”, senza però fornire alcuna motivazione al

riguardo (cfr. doc. 2/Z 98).

D’altro

canto, con l’opposizione del 3 marzo 2004, il medesimo patrocinatore ha

criticato il referto peritale nella misura in cui l’esperto ha quantificato in

un 10% l’incapacità lavorativa imputabile ai postumi residuali del sinistro del

13 ottobre 2000. Nulla è stato eccepito a proposito dell’imparzialità del dott.

__________ (cfr. doc. 2/Z 108).

Il

comportamento della ricorrente non è dunque conforme alla buona fede. Di

conseguenza, le sue critiche sono state presentate tardivamente.

In ogni

caso, in data 13 gennaio 2005, questa Corte ha chiesto al dott. __________ di

prendere posizione in merito agli interrogativi sollevati con il ricorso, e

meglio:

"

(…).

Con il proprio ricorso, l’assicurata ha sollevato,

fra l’altro, alcuni interrogativi a proposito dei quali le chiediamo di volere

prendere posizione entro il termine di 10 giorni a contare dalla

ricezione della presente:

1. Perché il referto peritale del 19.12.2003 è stato da lei

indirizzato al Servizio medico della CO 1, anziché al suo Servizio sinistri

(dal quale lei ha ricevuto il mandato)?

2. Perché sono trascorsi 12 giorni fra la data di redazione della

perizia (19.12.2003) e quella di ricezione da parte della CO 1 (31.12.2003)?

3. Perché alla perizia è stato allegato un riassunto del dossier

radiologico dell’assicurata, nonché un rapporto del 1996 da lei stesso

allestito per conto della Cassa malati __________, senza che tale

documentazione sia verosimilmente stata richiesta dalla CO 1?

(…).”

(XI)

Questa la

risposta 14 gennaio 2005 del dott. __________:

"

(…).

Dando seguito alla Sua lettera del 13.01.2005

riguardante la signora RI 1 posso rispondere come segue:

ad 1:

Una perizia medica concerne sempre dati sensibili

per i quali si preferisce che vengano trattati in forma riservata. È una mia

usanza fornire le mie valutazioni al Servizio Medico/Medico di Fiducia delle

Assicurazioni che mi danno l’incarico.

ad 2.

La stesura del rapporto peritale ha avuto luogo

il 19.12.2003. È possibile che sia stato spedito qualche giorno più tardi per

la semplice ragione che il mio giorno lavorativo spesso si prolunga oltre gli

orari d’apertura della Posta con l’impossibilità di spedire una raccomandata.

Ricordo inoltre certi ritardi della stessa Posta nella spedizione durante le

Feste.

ad 3.

Una valutazione peritale si basa ovviamente non

solo sulle constatazioni cliniche rispettivamente le dichiarazioni della

paziente ma anche su tutta la documentazione a disposizione inclusi incarti

precedenti, nel caso specifico tra l’altro la mia propria cartella clinica del

1996 ed i documenti radiologici (leggasi anche introduzione della mia perizia).

Chi dà l’incarico necessita di conoscere il

contenuto dei documenti ai quali ci si riferisce. Un riassunto dei documenti

radiologici rispettivamente un’eventuale documentazione precedentemente non a

disposizione dell’incaricato va quindi allegata alla perizia.”

(XII)

Il TCA

ritiene senz’altro condivisibili le spiegazioni fornite dallo specialista

consultato dall’amministrazione.

Gli

argomenti invocati da RI 1 non sono pertanto suscettibili di generare dubbi

circa l’indipendenza del dott. __________.

Nel

merito

2.3. Il 1° gennaio

2003, come menzionato sopra (cfr. consid. 2.2.), è entrata in vigore la LPGA,

la quale ha modificato numerose disposizioni contenute nella LAINF.

A

differenza delle norme di procedura che, come visto (cfr. consid. 2.3.), in

linea di principio, entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid.

3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella

causa P., I 474/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del

23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E.,

I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37

p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto

delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si

è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid.

1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr.

25 consid. 1.2.).

Di

conseguenza, nel caso in esame, nella misura in cui oggetto della lite è

l’entità dell’IMI, il cui diritto è nato antecedentemente al 1° gennaio 2003,

sono applicabili le disposizioni di diritto materiale della LAINF, in vigore

sino al 31 dicembre 2002.

Per

quanto concerne invece la rendita di invalidità, occorre osservare quanto

segue.

Nella DTF

130 V 445ss., la nostra Corte federale ha precisato che per l'esame relativo

all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione

per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi

ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che

dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il

periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene

sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso

avviene secondo le nuove norme.

Posto che

il medesimo principio si applica anche in materia di assicurazione contro gli

infortuni (cfr., ad esempio, STFA del 7 ottobre 2004 nella causa P., U 205/04, consid.

2.1), nel caso di specie, visto che il diritto alla rendita di invalidità è

insorto il 1° gennaio 2002, il relativo esame dovrà avvenire, per il periodo

sino al 31 dicembre 2002, in base alle disposizioni della vLAINF e,

successivamente, secondo le norme della LPGA.

Tale

questione ha invero uno scarso significato pratico, nella misura in cui,

secondo il TFA, le definizioni di incapacità al lavoro, d’incapacità al

guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, così come la determinazione del

grado di invalidità (nel caso di assicurati che esercitano un’attività

lucrativa) corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione

contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza (cfr. RAMI 2004 U

529, p. 572ss., consid. 1.4).

2.4. Rendita

di invalidità

2.4.1. Definizione

dell'invalidità

Giusta

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

L'art. 4

LAI definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno,

presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute

fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Lo stesso

con­cet­to vale negli altri set­tori delle assicura­zio­ni sociali e nello

stesso sen­so va letto l'­art. 18 cpv. 2 LAINF secondo cui "è considerato

invalido chi è presu­mi­bilmente altera­to nel­la sua ca­pacità di guada­gno in

modo per­manente o per un pe­riodo ri­levante".

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Due sono

dunque di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve intercorrere un nesso causale

(fattore cau­sa­le). Nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni dev'esserci

inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e

l'infortunio.

2.4.2. Commisurazione

dell'invalidità

L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si mi­sura in base alla riduzione della

capacità di guada­gno e non se­condo il grado di menomazione dello stato di

salute.

Tuttavia,

poiché l'incapacità di guadagno importa uni­camente nella misura in cui dipende

da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in que­­­­­­­­stione.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determi­nate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può an­co­ra svolgere la sua professione,

precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre

analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti,

risp. le precauzioni rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella

professione at­­­­­­­­tua­le che nelle altre relativamente confacenti (cfr., su

questi aspetti, STFA del

28 maggio 2004 nella causa C., U 240/02, STFA del 20 aprile 2004 nella causa

K., I 871/02 e la STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

La

valutazione della ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale

spetta invece all'amministrazione e, all'occorrenza, al giudice.

L'invalidità,

evento di natura essenzialmente eco­nomica, si misura raffrontando il reddito

che l'as­sicu­rato avrebbe po­tuto con­seguire se non fosse divenuto invalido

con quello ch'e­gli può tuttora realiz­zare, benché invalido, sfruttando la

residua capacità lavora­tiva in at­tività da lui ragione­vol­mente esi­gi­bili

in condizioni normali del mer­cato del lavo­ro, pre­via adozione di even­tuali

provvedimenti integrativi (art. 18 cpv. 2 ultima frase LAINF e art. 16

LPGA; RAMI 1994 p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133).

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità di impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido:

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività

lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è

essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare

il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza

età vittima di una danno alla salute della stessa gravità".

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

2.4.3

Nella

presente fattispecie - alla luce degli argomenti sollevati con il ricorso e

della documentazione medica ivi acclusa - è utile ricordare quanto questa Corte

aveva stabilito con la pronunzia del 28 luglio 2003.

Facendo

proprie le risultanze della perizia giudiziaria del 22 maggio 2003 allestita

dal Prof. dott. __________, Direttore del Servizio di neurologia del __________,

il TCA ha deciso che la responsabilità della CO 1 poteva essere ritenuta

impegnata, oltre la data di chiusura del caso (ottobre 2001), in relazione

unicamente alle alterazioni artrosiche oggettivate a livello del rachide

cervicale, responsabili dei disturbi cervico-cefalici accusati dall'assicurata.

Per

contro, la restante sintomatologia lamentata da RI 1 - concretamente, la

lesione radicolare di S1, le parestesie alla mano destra, la fibromialgia, l'affaticamento,

nonché i disturbi dell'umore - non ha potuto essere posta in relazione di

causalità naturale, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla

giurisprudenza federale, con il sinistro dell'ottobre 2000 (cfr. doc. 2/Z 80).

Quelli

summenzionati costituiscono dei punti fermi, accertati con una sentenza

cresciuta in giudicato, che non possono venir rimessi in discussione

nell'ambito della presente procedura ricorsuale.

In questo

senso, nella misura in cui viene postulata l'esistenza di un legame causale fra

l'infortunio assicurato e dei disturbi diversi da quelli derivanti dalla

problematica artrosica cervicale, le certificazioni dei dott. __________ (cfr.

doc. D) e __________ (cfr. doc. E) non possono qui essere prese in considerazione.

D'altro

canto, va osservato che, da parte sua, il dott. __________, spec. FMH in

malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, ha allestito il referto

peritale del 19 dicembre 2003 partendo da presupposti che rispettano le

risultanze della perizia giudiziaria del Prof. __________ e, pertanto, anche i

"paletti" posti con la citata sentenza cantonale:

"

Premessa:

Con sentenza del 28.07.2003 il Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni ha concluso che è accertata l'esistenza di un

nesso causale naturale ed adeguato fra l'infortunio del 13.10.2000 e le

alterazioni presenti a livello del rachide cervicale, valutazione richiesta

dallo stesso Tribunale presso il servizio di neurologia __________, firmata Prof.

__________ del 22.05.2003. Si tratta ora di definire le prestazioni

dell'Assicurazione Infortuni CO 1 dal profilo materiale e temporale.

La sintomatologia in relazione alle alterazioni

strutturali della colonna cervicale (e quindi di natura posttraumatica) viene

definita nella perizia citata come segue (punto 3, pag. 10): "L'atteinte cervico-vertébrale

se traduisant par des cervicalgies-céphalées, ainsi possiblement par la radiculopathie

C7 droite, est probablement en relation avec l'accident du 13.10.2000".

Nel punto 5. La sofferenza cefalica (dolori di testa, vertigini, disturbi neuropsicologici)

viene nel caso della signora RI 1 comunque ritenuta senza causalità

preponderante con l'infortunio in questione: "

Ces troubles sont connus pour être en relation avec

des traumatismes de décélération cervicale (…).

Cependant, comme déjà évoqué ci-dessus, nous ne

pouvons pas retenir une causalité prépondérante entre ces troubles et

l'accident du 13.10.2000, d'autant plus que des facteurs tels que la

personnalité et le back ground psychologique du sujet jouent un rôle

important"

Riguardante eventuali fattori extra-traumatici si legge

ancora (domanda 4.): "L'atteinte radiculaire S1 est probablement en

relation avec una pathologie dégénérative préexistante comme suggéré par la spondylose

pluriétagée détectée à l'IRM de septembre 2000. A relever que les paresthésies

de la main droite sont probablement en relation avec une pathologie du nerf

ulnaire. Finalement, les autres plaintes diffuses (fibromyalgie, fatigue,

troubles de l'humeur) sont vraisemblablement à mettre en relation avec une

personnalité particulière de la patiente (…)".

Dalla sofferenza riferita dalla paziente

(vedasi punto 2.) la sintomatologia ritenuta posttraumatica si limita quindi ai

dolori nucali. Tutti gli altri disturbi inclusa la dolorabilità diffusa delle

parti molli specialmente nel cinto scapolare e pelvico rispettivamente nelle

braccia e nella regione peritrocanterica bilateralmente ed ancora le parestesie

nell'avambraccio destro e nella dita IV e V della mano destra sono da

considerare di natura morbosa."

(doc. 1/Z

28, p. 9s.)

Il dott. __________

ha quindi descritto gli impedimenti funzionali che risultano dai postumi

residuali del sinistro assicurato:

"

La sintomatologia ed i limiti funzionali

cervicali (posttraumatici) possono determinare delle difficoltà nell'effettuare

lavori manuali sopra la testa (con una relativa estensione del collo,

dolorante) od ancora nel lavorare in posizioni corporee statiche, specialmente

da seduta con la testa in leggera flessione (per esempio lavori ad uno

schermo). Infine la paziente è impedita nell'effettuare movimenti ripetitivi di

rotazione (per esempio, lavori di controllo su nastro di produzione, attività

ad una cassa automatica e simile)"

(doc. 1/Z

28, p. 10).

Posto che

RI 1 presenterebbe un'incapacità lucrativa globale del 50% (da cui la

corresponsione di una mezza rendita da parte dell'AI), a mente dello

specialista interpellato dalla CO 1, gli impedimenti di origine infortunistica

hanno un'incidenza quantificabile in un 10%:

"

La somma di tutti i disturbi rispettivamente la

loro ripercussione sulla caricabilità fisica è stata ritenuta tale da

giustificare un'invalidità del 50%.

Nell'insieme di essa i dolori nucali sono

decisamente di minore importanza. Domina infatti la sofferenza fibromialgica

alla quale si aggiungono disturbi come mal di testa, nausea, affaticabilità e

disturbi del sonno. Contribuisce pure (in maniera significativa) la patologia

strutturale del passaggio lombosacrale (nota da tempo ed all'origine di cure,

consulti specialistici e di un'inabilità lavorativa di diverse settimane già

nel 1996) dove è ora presente una osteocondrosi notevole al livello L5/S1 con

un'ernia discale allo stesso livello riscontrato in una RM del settembre 2000

quando 4 anni prima il referto si limitò ancora ad una minima protusione

mediana (TAC lombare del 28.05.1996, vedasi punto 3.4).

(…).

Considerando l'attività lucrativa che viene

svolta, questi limiti possono essere valutati responsabili nella misura del 10%

per l'invalidità concessa."

(doc. 1/Z

28, p. 10)

Con la

decisione formale del 9 febbraio 2004, poi confermata con quella su

opposizione, l'assicuratore infortuni ha riconosciuto all'insorgente una

rendita di invalidità del 10%, motivandola come segue:

"

Tenuto conto delle sole conseguenze

infortunistiche, dall'ultima perizia espletata (agli atti doc. ZM-28), a

fronte di una invalidità globale del 50% (mezza rendita AI) comprendente tutte

le affezioni e perciò anche quelle di natura extra-traumatica risulta ancora

data una esigibilità lavorativa /remunerativa nella misura del 90%.

(…).

Ulteriormente tradotto quanto sopra ne risulta un

grado di invalidità per le sole conseguenze infortunistiche pari al 10%.

(…)."

(doc. 2/Z

101)

Da quanto

precede emerge chiaramente che la CO 1 ha stabilito il tasso d'invalidità della

ricorrente senza fare capo al raffronto dei redditi espressamente richiesto

dall'art. 18 cpv. 2 LAINF.

Essa è invece

partita dal tasso di invalidità ritenuto dall'assicurazione per l'invalidità -

50% (cfr. inc. AI agli atti) - ed ha estrapolato, fondandosi sulle indicazioni

del dott. __________, la quota imputabile al danno infortunistico (10%).

Peraltro,

anche l’Ufficio AI, nell'attribuire la mezza rendita di invalidità, ha

semplicemente ripreso il grado d'incapacità lavorativa definito dai medici che

hanno avuto in loro cura RI 1, incapacità lavorativa riferita all'attività di

ausiliaria di cure presso la casa per anziani "__________" (cfr., in

particolare, rapporto 17.10.2002 del dott. __________ e il rapporto di uscita

20.1.2003

della Clinica di riabilitazione di __________, presenti nell'incarto

AI agli atti).

Ora, come

visto, l'invalidità è un concetto essenzialmente economico e il grado di

invalidità deve essere fissato, di regola, attraverso il raffronto dei redditi (cfr.

consid. 2.4.2.).

In simili

circostanze, gli atti devono essere ritornati all’assicuratore convenuto per

ovviare all’omissione commessa.

La CO 1

dovrà stabilire, in primo luogo, se, tenuto sempre conto della sola affezione

assicurata e con riferimento al mercato generale del lavoro, l'insorgente

potrebbe o meno meglio valorizzare la sua restante capacità lavorativa in

un'attività professionale sostitutiva.

Nella

negativa, con riferimento all'abituale attività di ausiliaria di cure, essa

dovrà determinare (interpellando il datore di lavoro di RI 1) in che modo il

discapito di rendimento imputabile al danno alla salute infortunistico, si

ripercuote sulla capacità lucrativa della ricorrente, e ciò procedendo nel

senso prescritto dagli artt. 18 cpv. 2 LAINF e 16 LPGA.

A quest'ultimo

proposito, è ancora utile ricordare che, secondo il TFA, sono determinanti, da

una parte, i redditi esistenti al momento dell'inizio del diritto alla rendita

(quindi, nel 2002; cfr. DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.) e,

dall'altra, il risultato aritmeticamente esatto ottenuto dal raffronto dei

redditi arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra percentuale

intera giusta le regole applicabili in matematica (cfr. DTF 130 V 121, consid.

3.2

= SVR 2004 UV 11, p. 41).

2.5

Indennità

per menomazione all'integrità

2.5.1

Se al momento

dell'estinzione del diritto alle cure mediche l'assicurato è, ai sensi

dell'art. 24 LAINF, portatore di una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto a un'indennità per menomazione

all'integrità (cfr. STFA del 28 giugno 2002 nella causa C., U 14/02).

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.5.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se vero­similmente

sussisterà tutta la vita al­meno con identica gravità ed importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti

medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il

diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U

362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è,

dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium

doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,

op. cit., p. 121).

2.5.3

Giusta l'art.

36.

cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nel­l'Allegato

3.

dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di le­sioni indicando per cia­scuna il tasso normale

di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicu­rato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi cita­te). Deve essere intesa

come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1

dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate se­condo i tas­si previsti tabellarmente

per menoma­zioni di ana­loga gra­vità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nes­suna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.5.4

L'INSAI ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00;

DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U

71, p. 221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.5.5

Nel caso di

specie, l'assicuratore LAINF convenuto ha assegnato all'assicurata, in

relazione all'evento traumatico del 13 ottobre 2000, un'indennità per

menomazione all'integrità del 5%, facendo riferimento all'apprezzamento

enunciato dal dott. __________ in occasione della visita peritale del 15

dicembre 2003, secondo cui:

"

La menomazione all'integrità fisica in relazione

alle sole lesioni posttraumatiche è da fissare al 5%, corrispondente a delle osteocondrosi

senza sintomi radicolari con una sintomatologia dolorosa di ++ secondo la scala

SUVA, tenuto conto che parte della sofferenza nel cinto scapolare è dovuto alla

fibromialgia e che i disturbi neurologici al braccio ed alla mano destra

vengono considerati in relazione con una patologia del nervo ulnare. Da notare

che il limite funzionale della colonna cervicale dovuto alle alterazioni

morfologiche di natura posttraumatica è da considerare solo lieve."

(doc. 1/Z

28, p. 11)

Chiamato

a pronunciarsi su una questione di carattere medico, questo Tribunale non ha

valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento del dott. __________, senza che

si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (perizia

medica giudiziaria).

Al

riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella

causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA

del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella

causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.

202.

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio

1992.

in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre

1991.

nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Occorre

inoltre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.

RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B.,

U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel

che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,

il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono

degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA

del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

Trattandosi

del valore probante di un rapporto medico determinante è che esso sia completo

sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto

delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della

pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili

(cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI

1991.

U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid.

1c e riferimenti).

Determinante

dal profilo probatorio non è, dunque, di principio, l'origine del mezzo di

prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto (cfr.

STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; STFA dell'8 ottobre 2002

nella causa C., I 673/00; DTF 125 V 352; DTF 122 V 160 in fine).

Il TCA è

dell'opinione che la valutazione espressa dal dott. __________, concernente

l'entità della menomazione all'integrità di cui è portatrice l'assicurata, sia

corretta e che essa adempia i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza

federale per riconoscere forza probante a un rapporto medico.

In

particolare, il citato fisiatra e reumatologo ha considerato unicamente le

alterazioni artrosiche localizzate alla colonna cervicale - ovvero l'unico

danno alla salute in relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l'evento

traumatico assicurato, secondo quanto stabilito dal Tribunale con la pronunzia

del 28 luglio 2003 - e la sintomatologia ivi connessa.

D'altro

canto, l'IMI è stata giustamente stabilita applicando (in maniera corretta) la

Tabella n. 7.2 edita dalla Divisione medica dell'INSAI ("affezioni

della colonna vertebrale").

L'assicurata,

sia con l'opposizione (cfr. doc. 2/Z 108) che con il ricorso (cfr. I, p. 11),

ha postulato l'assegnazione di un'IMI del 40%).

Al

riguardo, il TCA osserva che l'insorgente non ha però avanzato il benché minimo

argomento di natura scientifica a sostegno della sua richiesta. Del resto, il

solo riferimento alle attestazioni dei suoi medici curanti, dott. __________ e __________,

appare fuori luogo, nella misura in cui tali sanitari non si sono pronunciati

in merito all'entità della menomazione all'integrità di cui è portatrice

l'assicurata.

In

conclusione, nella misura in cui all'assicurata è stata riconosciuta un'IMI del

5%, la decisione su opposizione impugnata merita di essere tutelata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione del 15.4.2004 è annullata nella misura in cui

all'assicurata è stata riconosciuta una rendita di invalidità del 10%.

§§ La

causa è retrocessa alla CO 1 affinché proceda come indicato ai considerandi e,

quindi, renda una nuova decisione.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà all'assicurata l'importo di

fr.

500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale

delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,

entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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