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35.2004.52

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 dicembre 2004Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i campi dell'assi­curazione sociale: viene considerata incapace di lavoro la

persona che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria

attività o lo è soltanto in misura ridotta oppure, ancora, soltanto con il

rischio di aggravare il suo stato di salute (DTF 111 V 239 consid. 1b; A.

Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, p. 286ss.; Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

La questione a sapere se

l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il

riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei

fatti forniti dal medico.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un

esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determi­nate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può an­co­ra svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante ai fini della

graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento

medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effetti­vamente

risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid.

2b e giuri­sprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).

L'assicurato che rinuncia

a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i

provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nono­stante, giudicato per l'attività che egli

potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di volontà

risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid.

2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

2.5. L'assicuratore LAINF è, però,

tenuto a fornire prestazioni soltanto se fra l'infortunio assicurato ed il

danno alla salute esiste un rapporto di causalità naturale ed adeguato.

2.5.1. In caso di infortunio, il legame

di causalità naturale è da considerarsi adempiuto qualora si possa

ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si

sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non

occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno

alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri

fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica

dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua

non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202

consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V

142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V

188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea

1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni

mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione

(cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156;

DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

2.5.2. Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano

secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117

V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem

Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M.

Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. In data 22 luglio 2001

all'assicurata sono rimaste imprigionate le dita della mano destra nel vetro

automatico della portiera di un'autovettura (doc. 1).

Recatasi qualche giorno più

tardi dal proprio medico curante, dott. __________, spec. FMH in medicina

interna, all'insorgente è stata diagnosticata una tendo-sinovite estensiva

della mano destra.

Il curante ha certificato

un'incapacità lavorativa completa dal 22 luglio al 21 agosto 2001 e del 50% a

contare dal 22 agosto 2001 (cfr. doc. 4).

Il 4 settembre 2001 ha

avuto luogo una visita medica di controllo a cura del dott. __________, spec.

FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica.

Innanzitutto, secondo il

fiduciario della CO 1, il quadro dei disturbi lamentati dall’assicurata

all’arto superiore destro era determinato da tre diverse patologie, fra loro sovrapposte,

due delle quali di origine morbosa:

" Dall’anamnesi

non risulta la presenza di una malattia sistemica dell’apparato locomotore che

potrebbe eventualmente influenzare il decorso della mano destra. Seppure

riferiti importanti disturbi acuti non meglio documentati all’anca destra 3-4

anni fa possono venire lasciati da parte in quanto sicuramente senza rapporto

con l’affezione attuale. Vanno comunque rilevati a sinistra la presenza di una

lieve compressione del nervo cubitale nel canale di Guyon mentre a destra c’è

stata una decompressione del nervo mediano 6 anni fa e si oggettiva al gomito

una epicondilite bilaterale.

È difficile capire se veramente i dolori al dorso della mano

possono irradiare all’avambraccio fino al gomito quando sono forti, come

indicato dall’assicurata, o se invece sono i dolori al gomito ad irradiare

verso il polso. Comunque sia una relazione tra lo schiacciamento alla parte

dorsale della mano ed i disturbi al gomito può venire esclusa.

Esiste quindi attualmente al membro superiore destro la

sovrapposizione di tre patologie. Da una parte l’epicondilalgia bilaterale ed

una modesta diminuzione della forza prensile in rapporto con la decompressione

del nervo mediano 6 anni fa per sindrome del tunnel carpale e, dall’altra, i

postumi dello schiacciamento dei tendini estensori e del periostio dei

metacarpali al dorso della mano”

(doc. 7, p. 6).

D’altra parte, il dott. __________,

tenuto conto dell’attività svolta dalla ricorrente (gerente di un esercizio

pubblico), l’ha dichiarata abile al lavoro al 25% dal 22 luglio 2001, al 50%

dal 15 agosto 2001 ed al 75% dal 1° settembre 2001, prospettando una ripresa totale

entro la fine del mese di settembre 2001:

" (…).

L'assicurata ammette di essersi occupata della

sua trattoria tutti i giorni sin dal giorno dell'infortunio del 22.07.01 alla

mano destra. Per ca. 15 giorni non poteva fare nulla con questa mano siccome

quasi completamente immobilizzata dal taping. Ma lo stesso poteva organizzare e

controllare il lavoro dei suoi collaboratori e curare i rapporti con i

fornitori ed i clienti siccome presenziava normalmente nell'EP.

Dopo l'ablazione del taping e la sua sostituzione

con una stecca amovibile non ha potuto resistere alla tentazione di utilizzare

la mano destra togliendo la stecca e riapplicandola solo quando i dolori venivani

riacutizzati. È appunto la libertà di poter togliere la stecca ad avere prolungato

il decorso. Inoltre seppure difficilmente vagliabile il ruolo sfavorevole delle

epicondilalgie al gomito non può venire escluso. Comunque sia, la situazione è

lentamente migliorata e le attività manuali sono anche state ripristinate in

buona parte.

Limitatamente ai disturbi alla mano destra in

rapporto diretto con l'infortunio del 22.07.01 e tenuto conto del fatto che nel

caso particolare le attività di cuoco corrispondono circa al 50% dell'attività

globale di esercente, si ritiene di poter rivalutare l'incapacità lavorativa

nel modo seguente: 75% dal 22.07.01, 50% dal 15.08.01 e 25% dal 01.09.01. Se

tutto procede normalmente con i riguardi e le cure proposte il lavoro dovrebbe

poter venir ripristinato normalmente al più tardi entro la fine del mese di

settembre.

L'assicurata è stata chiaramente orientata in

merito alla mia presa di posizione e sembra averla accettata e capita bene.

(…)."

(doc. 7, p. 7)

Con rapporto del 18

settembre 2001, il dott. __________ ha contestato la valutazione riguardante la

capacità lavorativa espressa dal medico fiduciario:

" (…).

La Paziente era inabile all'uso della mano dx in modo completo dal

22.07.01 al 21.08.01.

In seguito la situazione é migliorata con una fissazione mobile si

poteva riprestinare una abilità lavorativa al 50% fino all'11.09.01. Resta una

dolenzia parziale e un'insufficienza parziale che si pre­vede che potrà essere

ripristinata entro 2-3 settimane. Il sollevamento di ulteriori pesi non é

ancora possibile.

Se la situazione dovesse protrarsi ulteriormente prevedo un

consulto dal Dr. __________, __________.

E' chiaro che non posso essere d'accordo con un giudizio

d'incapacità lavorativa espresso senza aver visto la situazione a suo tempo (…)"

(doc. 11).

In data 22 ottobre 2001,

l’assicuratore infortuni convenuto ha informato l’assicurata di avere

posticipato l’inizio della capacità lavorativa al 50% dal 15 al 22 agosto 2001

(cfr. doc. 13).

Nel corso del mese di

dicembre 2001, l’insorgente ha privatamente consultato il dott. __________,

spec. FMH in chirurgia della mano.

Questo sanitario ha

sottolineato l’assenza di una patologia oggettivabile all’esame clinico e,

sospettando la presenza di una incipiente distrofia, ha predisposto

l’esecuzione di una scintigrafia ossea, accertamento che l’assicurata ha

comunque rifiutato.

Il dott. __________ ha

infine attestato un’ulteriore inabilità lavorativa del 25%:

" (…).

Dall'esame clinico non risulta

una patologia oggettivabile. L'anamnesi evidenzia dolori all'uso,

gonfiore in serata, ipertermia e ipersudorazione cosa che all'esame clinico del

19.10.01 e del 10.12.01 non è visibile. Con

il dubbio di una diagnosi del tipo distrofia avevo previsto una scintigrafia.

La paziente purtroppo non se la sente di sottoporsi a questo intervento.

Parlando con la paziente, che è alquanto disperata per la sua

situazione, ho capito che alla fine di

gennaio smetterà di lavorare come cuoca nel suo ristorante.

Con una diagnosi clinica e

anamnestica di distrofia incipiente alla mano destra credo sia giusto che fino a quella data rimanga inabile al

lavoro al 25%. Dopo di che il tutto dovrebbe

pian piano rimettersi visto che la mano sarà comunque meno caricata.

Una terapia a base di calcitonina o di prednisonici non la ritengo

indicata in mancanza di una clinica oggettivabile

(…)."

(doc. 16)

Il 6 febbraio 2002, RI 1 è

stata nuovamente visitata dal dott. __________, il quale si è dichiarato

impossibilitato a pronunciarsi in merito all’eziologia dei disturbi localizzati

alla mano destra, a causa della mancanza di collaborazione dimostrata

dall’assicurata (leggi rifiuto di sottoporsi all’esame di scintigrafia ossea,

già proposto dal dott. __________):

" (…).

DaII'ultimo controllo del 04.09.01 la situazione al membro

superiore destro si è decantata. Non ci sono più segni di epicondilalgia

bilaterale al gomito destro e neppure di canale di Guyon alla mano sinistra.

L'evoluzione dei disturbi alla mano destra indica comunque un discreto

peggioramento.

Considerandi

Limitatamente alla mano destra si può ora oggettivare in modo

chiaro la sovrapposizione di due patologie ben distinte:

·

artrite delle articolazioni metacarpofalangee lI, III e meno

IV con ispessimento capsulare doloroso alla parte palmare

·

sindrome del tunnel carpale recidiva dopo decompressione

chirurgica nel 1994.

Si notano anche dei modesti noduli di Heberden alla parte dorsale

delle articolazioni interfalangee distali delle dita lunghe appena sintomatici

per cui le radiografie fatte inizialmente dal Dr. __________ e mai avute in

visione potrebbero rivelarsi utili.

Rapporto di causalità ed ulteriori cure

Il rapporto di causalità tra i disturbi alla mano destra e

l'infortunio del 22.07.01 non è facile da chiarire. Si può almeno affermare che

molto probabilmente non si sarebbe arrivati allo stato attuale e che le

incertezze riguardo al nesso causale sarebbero state fugate da tempo se

l'assicurata avesse accettato di sottoporsi normalmente alle cure ed agli esami

necessari.

Infatti, come già stabilito in precedenza, nonostante le

difficoltà iniziali l'assicurata ha continuato a gestire a modo suo la

trattoria di cui è gerente, anche a scapito della guarigione. Il difficile

decorso con sinovialite cronica delle articolazioni metacarpofalangee

prossimali dell'indice, del medio e meno dell'anulare oltre a poter

eventualmente essere una conseguenza dell'infortunio è certamente anche il

risultato tanto dell'uso non consono della mano dopo rimozione del taping ed

applicazione di una stecca amovibile quanto delle fortissime reticenze di

assumere farmaci se non di tipo omeopatico.

Il gonfiore leggero ma diffuso delle dita lunghe senza più segno

del genere alla parte dorsale della mano costituisce indubbiamente una

manifestazione tardiva siccome non esisteva 5 mesi fa. Dal punto di vista

medico pare molto difficile poterla considerare come una conseguenza diretta

dell'infortunio. Nello stesso periodo sono anche subentrati dei cambiamenti

significativi del sensorio tattile nel territorio del nervo mediano con delle

parestesie all'estremità delle dita oltre ad una sensazione di caldo doloroso

lungo tutta la parte anteriore della mano dal palmo alle dita. La dolenzia in

corrispondenza del canale carpale, l'ipoestesia nel territorio del nervo

mediano e la netta positività dei segni di Allen e Phalen indicano chiaramente

una ricaduta della sindrome del tunnel carpale nonostante la decompressione

chirurgica del nervo mediano nel 1994.

La questione è quindi di sapere se la ricaduta del tunnel carpale

potrebbe eventualmente venire attribuita ad un edema cronico, appena visibile

lungo le dita lunghe e non meglio evidente al resto della mano e nella regione

del polso nell'ambito di un'algodistrofia di Súdeck. È noto che una complicanza

del genere può insorgere anche dopo traumi banali come sembra essere stato

quello del 22.07.01 e che viene favorita da fattori psichici come note ansiose

e depressive.

È comunque pure noto che nel reumatismo delle parti molli si

trovano delle manifestazioni come epicondilalgie, sindrome del canale di Guyon

e sindrome del tunnel carpale. Nel caso particolare oltre ad una sindrome del

canale di Guyon a sinistra c'erano a destra un'epicondilalgia bilaterale

significativa nonchè dei leggeri segni di sindrome di tunnel carpale

all'occasione del controllo del 04.09.01. Non si può quindi escludere che la

ricaduta di sindrome del tunnel carpale palese come ora sia solo la conseguenza

del decorso naturale di un reumatismo delle parti molli in corso da anni. Lo

stato attuale della mano con il lieve gonfiore diffuso delle dita lunghe è

senz'altro compatibile con un'affezione del genere di origine prettamente

morbosa.

Per poter stabilire l'esistenza o meno di una complicanza di tipo

Súdeck bisognerebbe assolutamente poter fare la scintigrafia ossea come

consigliato dal Dr. __________. Dopo averne lungamente parlato con l'assicurata

ed avere in particolare spiegato l'innocuità dell'iniezione dei radioisotopi

avevo l'intenzione di prendere contatto con il Prof. __________, primario del

servizio di onco-radiologia dell'__________, per vedere se si poteva

eventualmente limitare lo scanning con la gamma camera solo al raffronto della

parte distale dei due membri superiori senza passare su tutto il corpo (in modo

da non dare alla paziente l'impressione insopportabile di venire investita da

cima a fondo da una macchina mostruosa!). Ma ho dovuto rinunciarci perché

l'atteggiamento della signora RI 1 purtroppo non era cambiato. Ella ribadiva

chiaramente la sua opposizione tanto all'iniezione endovenosa di isotopi quanto

ad avere a che fare con un'apparecchiatura da lei ritenuta sproporzionata con i

disturbi ad una sola mano.

A questo punto non vedo la possibilità di chiarire meglio il

rapporto di causalità siccome l'assicurata si oppone drasticamente ad un esame

innocuo. Non vedo nemmeno la possibilità di aiutarla siccome è particolarmente

restia ad assumere medicinali. Seppure una terapia antiinfiammatoria sistemica

sarebbe sicuramente indicata, non è possibile sapere se conviene procedere con

cortisonici in associazione con Calcitonina dal momento che un eventuale Súdeck

non risulta meglio dimostrabile. Anche delle iniezioni intra-articolari di

corticosteroidi nelle articolazioni metacarpo-falangee lI, III e IV potrebbero

consentire un miglioramento addirittura spettacolare ma non risultano meglio

proponibili per il solo atteggiamento dell'assicurata.

Tutto sommato, il rifiuto dell'assicurata a sottoporsi alle

dovute cure e soprattutto a degli esami complementari come la scintigrafia

ossea fanno sì che il rapporto di causalità naturale tra i disturbi attuali

alla mano destra e l'infortunio del 22.07.01 non può venire meglio chiarito e

che non si può nemmeno procedere alle cure necessarie.

A questo punto ho ritenuto necessario prendere contatto con il

medico curante, il Dr. __________ di __________. Valutando i vari aspetti della

situazione attuale, in particolare quelli legati alla personalità

dell'assicurata, si è giunti di comune accordo alla conclusione che conviene

rinunciare ad ulteriori cure e chiarimenti anche se al rigore una radiografia

di raffronto ap. delle due mani potrebbe ancora essere giustificata almeno per

vedere se ci sono dei segni di osteopenia e osteoporosi a destra.

CONCLUSIONI

La mancanza di collaborazione da parte dell'assicurata non

consente di portare avanti i chiarimenti necessari per poter sapere se esiste

ancora un rapporto diretto tra i disturbi attuali della mano destra e

l'infortunio del 22.07.01 e quali cure potrebbero consentire la guarigione.

Non rimane quindi altra soluzione che la chiusura del caso a tutti

gli effetti lasciando l'assicurata gestire i suoi problemi come meglio le pare.

Quanto ad un eventuale reintervento di decompressione del nervo

mediano alla mano destra, non potrà venire assunto dall'assicurazione infortuni

finché il rapporto di causalità non avrà potuto venire stabilito meglio."

(doc. 20, p. 8)

In data 26 aprile 2002, la

ricorrente è stata sottoposta ad un esame di risonanza magnetica del polso

destro presso la Clinica __________ di __________, accertamento che ha

consentito di escludere, “con virtuale certezza”, segnatamente la diagnosi di

algodistrofia:

" (…).

Referto

Vi è un normale segnale RM in corrispondenza delle ossa della

regione carpo-metacarpica e pertanto le diagnosi di algodistrofia, frattura da

stress, focolaio contusivo, frattura traumatica radiologicamente criptica

possono essere negate.

Non si apprezza versamento a livello delle articolazioni

radio-carpica, delle articolazioni intercarpiche così come delle

carpo-metacarpiche.

Non vi è evidenza per gangli o estroflessioni capsulari.

Integrità dei principali tendini flessori ed estensori.

Non si apprezza versamento a livello delle rispettive guaine.

Non vi è evidenza per necrosi del semilunare.

Nei tessuti molli peri-articolari non si apprezzano ematomi,

lesioni cistiche o franchi processi espansivi.

CONCLUSIONI:

Non vi è evidenza per algodistrofia a livello della regione carpo-metacarpica

della mano destra."

(doc. 30)

Con certificazione del 2 settembre

2002, il dott. __________ - a fronte della discrepanza esistente fra la

sintomatologia denunciata dall’assicurata e lo status oggettivo (clinico

e strumentale) – si è riconfermato nella propria valutazione della capacità

lavorativa ed ha proposto all’amministrazione la chiusura del caso, senza

diritto a prestazioni di lunga durata:

" (…).

La molto probabile ricaduta di sindrome del tunnel carpale destro

operata dopo la decompressione del nervo mediano nel 1994 non ha nulla a che

fare con l'infortunio del 22.07.01 siccome non vi è stata un'algodistrofia di Sudeck.

La sua origine è quindi prettamente morbosa tanto da neanche dover procedere a

carico dell'assicuratore LAINF ad una valutazione neurologica completa di esami

elettrofisiologici.

I disturbi soggettivi ancora accusati non trovano riscontro

oggettivo strumentale e neppure clinico convincente. Sono incostanti e si

manifestano solo all'occasione di certi sforzi. Quanto all'importante mancanza

di forza ripetutamente ostentata, non solo non trova conferma all'esame

neurologico cursorio ma non viene neanche confortata da un'atrofia

significativa della muscolatura sia al braccio (- 1,0 cm), che all'avambraccio

(- 1,0 cm) o a livello del palmo della mano (-2 o 3 mm). Anzi, le mani ben

curate evidenziano delle modeste callosità palmari appena più marcate a destra

che a sinistra e la diminuzione della forza è senza dubbio di origine centrale

in modo più o meno conscio.

Va pure osservato che vi sono anche dei

modesti noduli di Heberden discretamente sintomatici in corrispondenza delle

articolazioni interfalangee distali delle dita lunghe. Gli occasionali dolori

di tipo artritico nelle articolazioni metacarpofalangee lI, III e meno IV della

mano potrebbero anche collocarsi, nell'ambito di una patologia morbosa ancora

da chiarire meglio.

Quanto all'incapacità lavorativa, non vi è motivo di distanziarsi

dalla mia prima valutazione del 05.09.01 seppure già contestata

dall'assicurata. Può venire equamente riconosciuta nel modo seguente: 100% dal

22.07

, 75% dal 22.07.01, 50% dal 15.08.01, 25% dal 01.09.01 e 0% dal

01.10.01

Infine, fermo restando che la ricaduta di sindrome del tunnel

carpale non ha nulla a che fare con l'infortunio del 22.07.01, i disturbi

residuali appena oggettivabili della mano destra non possono venire messi con

probabilità preponderante in rapporto con esso ed in ogni modo sono così

contenuti da non dare diritto ad un indennizzo per menomazione d'integrità. (…)"

(doc. 32)

Nell’ambito della

procedura di opposizione, l’assicurata ha prodotto il rapporto di uscita

dell’Ospedale “__________”di __________, relativo ad una sua degenza avvenuta

durante il periodo 12-18 agosto 2003.

Da questo documento si

evince, in particolare, che RI 1, nel corso del mese di febbraio 2003, è

rimasta vittima di una caduta e che, da quel momento in poi, essa ha lamentato

importanti disturbi alla spalla destra.

Risulta inoltre che il 13

agosto 2003 essa è stata sottoposta ad ad intervento operatorio a causa della

rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra (cfr. doc. 44).

Unitamente al proprio

ricorso, l’insorgente ha inoltre versato agli atti un certificato, datato 8

dicembre 2003, del dott. __________, Co-Primario presso il menzionato nosocomio

__________, il quale ha confermato che essa, in data 14 febbraio 2003, è caduta

riportando una lesione alla cuffia dei rotatori, sanata chirurgicamente il 13

agosto 2003.

L’intervento avrebbe

permesso di eliminare i disturbi localizzati, non soltanto alla spalla, ma pure

all’avambraccio ed alla mano destra (cfr. doc. A 11).

2.7

In materia di assicurazione

contro gli infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato vengono di principio

presi in considerazione soltanto nella misura in cui procedono da un danno alla

salute oggettivamente dimostrabile (un'eccezione a questa regola è prevista in

materia di traumi d'accelerazione alla colonna cervicale ed in materia di traumi

cranio-cerebrali).

In effetti, nei casi in

cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono trovare una sufficiente

correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole

all'interessato. Qualora non sia stata individuata, dal profilo

medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle assicurazioni

sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l'esistenza di una relazione

di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr., in questo

senso, la STCA del 22 settembre 2003 nella causa B., inc. 35.2002.4; del 28

luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n. 35.2003.26, del 13 settembre 2001 nella

causa C., inc. n. 35.1999.90, confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio

2003, U 347/01, del 21 settembre 2000 nella causa P., inc. n. 35.1998.57,

confermata dal TFA con giudizio del 13 marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio

1999.

nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e del 19 febbraio 1999 nella causa A.,

inc. n. 35.1998.10; cfr. inoltre, U. Meyer-Blaser, articolo cit., p. 105s.:

“Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen

organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden

und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des

organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall,

trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit

beweisen, enfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne

weiteres” - la sottolineatura è del redattore).

Nel caso di specie, questa

Corte constata come tutti gli specialisti che hanno avuto modo di interessarsi

al caso di RI 1 non siano riusciti a sufficientemente oggettivare un reperto

organico - in ogni caso, di natura traumatica - suscettibile

di correlare con i disturbi da lei soggettivamente lamentati all’estremità

superiore destra.

Al riguardo, è utile

ricordare che, in occasione delle consultazioni del 19 ottobre e 10 dicembre

2001, il dott. __________, spec. in chirurgia della mano, aveva sottolineato proprio

l’assenza di una patologia oggettivabile all’esame clinico e proposto

l’esecuzione di una scintigrafia ossea allo scopo di escludere la presenza di

un’algodistrofia (cfr. doc. 16).

Ciò è pure stato riconosciuto

dal medico curante dell’assicurata, dott. __________ (cfr. doc. 17: “Purtroppo

la situazione clinica della mano dx non è migliorata e la pt. lamenta continui

dolori al dorso, sebbene il referto clinico sia poco oggettivabile” – la

sottolineatura è del redattore).

La risonanza magnetica del

26.

aprile 2002 - eseguita in sostituzione della scintigrafia ossea, rifiutata

dall’insorgente (cfr. doc. 22) – ha evidenziato una situazione di assoluta

normalità a livello della regione carpo-metacarpica, in particolare

l’inesistenza di un’algodistrofia di Sudeck (cfr. doc. 30 e 31).

Infine, anche il medico

fiduciario dell’assicuratore LAINF, dott. __________, ha indicato che i

disturbi denunciati dalla ricorrente non correlavano con un danno strutturale oggettivabile

di natura traumatica, imputando la sintomatologia ad affezioni di origine

squisitamente morbosa (recidiva della sindrome del tunnel carpale destro

operata nel 1994 ed artrite nelle articolazioni metacarpofalangee II, III e IV

della mano destra; cfr. doc. 32, p. 3s).

Con il proprio ricorso, RI

1.

pretende che la CO 1 le riconosca le prestazioni di legge fino all’8 dicembre

2003, data dell’avvenuta guarigione, facendo valere che l’infortunio del luglio

2001.

avrebbe interessato anche la spalla destra, come lo dimostrerebbe il fatto

che, proprio grazie alle terapie applicate a quest’ultimo livello, si sarebbe

risolta pure la problematica alla mano destra (cfr. I, p. 2).

Da parte sua, questa Corte

constata che il dott. __________, con la certificazione dell’8 dicembre 2003,

ha affermato che il danno alla spalla destra è stato causato, non dal sinistro

assicurato del 22 luglio 2001, ma dalla caduta di cui l’insorgente è rimasta

vittima il 14 febbraio 2003 (cfr. doc. A 11: “Die obergenannte Patientin hat

sich bei einem Sturz am 14.02.2003 eine Läsion der Rotatorenmanschette an der

rechten Schulter zugezogen“), evento quest’ultimo non assicurato presso la

CO 1, visto che la copertura assicurativa si era estinta già nel corso

dell’anno 2002 (cfr. doc. A 1, p. 4).

D’altro canto, neppure la

circostanza che, posteriormente dall’intervento chirurgico del 13 agosto 2003

(sutura della cuffia rotatoria con acromioplastica, cfr. doc. 44), sarebbero

scomparsi anche i disturbi all’estremità superiore destra (cfr. doc. A 11:

“Auch die Beschwerden im Bereiche des rechten Unterarmes und der Hand sind

verschwunden”), appare suscettibile di supportare la tesi difesa dalla

ricorrente.

D’altronde, considerata la

dinamica dell’infortunio del luglio 2001 (schiacciamento del dorso della mano

da parte di un vetro automatico di un’automobile), è decisamente improbabile

che esso possa aver provocato un danno a livello della spalla.

In conclusione - tenuto unicamente

conto dei postumi somatici oggettivabili dell'infortunio del 22 luglio 2001 -

lo scrivente TCA ritiene dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza

preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125

V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr.,

pure, A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che RI 1 ha riacquistato la piena capacità lavorativa nei tempi

e nei modi indicati dalla CO 1 nella decisione su opposizione impugnata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é respinto.

2.- Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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