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Decisione

35.2004.53

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19 gennaio 2005Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

i profili (cfr. DTF 116 V 159 segg.). CO 1 ha peraltro proceduto in tal senso

(cfr. doc. 002; A).

2.10. Affezioni

somatiche

2.10.1. Nel caso in

esame l’assicurato il 28 marzo 2002, mentre stava scaricando un camion a __________

(__________), è caduto da una ribalta da un’altezza di circa 80 cm, riportando

una contusione alla parte destra del torace e al polso destro (cfr. doc. 013;

063; 064).

Più

precisamente il Dr. med. __________ di __________, che ha visitato il ricorrente

immediatamente dopo il sinistro, ha diagnosticato:

"

(...)

4. Druckdolenz

am rechten Rippenbogen. Druckdolenz am Handgelenk volar, radial.

Röntgen: Hand- und

Handgelenk, keine ossären Läsionen.

Thorax,

keine ossären Läsionen, kein Pneumthorax. Ultraschall Abdomen. unauffällig.

5. Thoraxkontusion rechts, Handgelenkkontusion

rechts." (Doc. 64)

L’assicurato

è, poi, stato ospedalizzato ambulatorialmente presso il Pronto Soccorso dello __________

a __________.

Dal

relativo referto risulta:

" Jetziges

Leiden: Der Patient ist von ca. 80cm auf die rechte

Seite gestürzt und hat sich dabei mit der

rechten Hand aufgefangen. Er

berichtet nun über rechtsseitige Thoraxschmerzen bei Expiration sowie Schmerzen im rechten Handgelenk und Basis des Os

metacarpale I.

Befunde: Druckdolenz

am rechten Rippenbogen. Druckdolenz am Handgelenk volar, radial.

Röntgen: Hand a.

p. und schräg, Handgelenk a. p. und seitlich: keine ossären Läsionen. Thorax p.

a. in Exspiration: keine ossären Läsionen,

kein Pneumothorax.

Ultraschall

Abdomen: Unauffällig

Diagnose: Thoraxkontusion re,

Handgelenkskontusion re." (Doc.

63)

Il medico curante dell’assicurato,

Dr. med. __________, l’ha poi inviato dal Dr. med. __________, specialista FMH

in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione.

Questo

specialista, il 7 maggio 2002, ha appurato che, nonostante 27 sedute di

fisioterapia e l’assunzione di FANS, persisteva una sintomatologia dolorosa

rilevante nella zona dell’emitorace destro e al polso destro. Egli ha pure constatato

che i dolori toracali erano in parte respirodipendenti, che peggioravano

secondo i movimenti del tronco e che l’assicurato non riusciva a sedersi sul

fianco destro. Al polso sussistevano dolori secondo i movimenti e a tratti

anche a riposo. Non erano, però, rilevabili rigonfiamenti locali e non si

sarebbero manifestati degli ematomi (cfr. doc. 060).

Il 15

maggio 2002 è stata effettuata una scintigrafia ossea bifasica al torace e al

polso destro, da cui sono emerse delle fratture seriali fresche nella V, VI,

VII, VIII costola a destra e uno stato dopo contusione al polso destro, senza,

tuttavia, segni di fratture nascoste (cfr. doc. 059).

Il Dr.

med. __________, vista la persistenza dei dolori al torace e al polso, il 28

giugno 2002, ha chiesto al Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia della

mano, di visitare il ricorrente.

Per

quanto concerne il polso destro, il Dr. med. __________, il 15 luglio 2002, ha

indicato che dall’anamnesi, dalla clinica e dalla radiologia convenzionale

sembrava trattarsi semplicemente di una distorsione, ma che a seguito del

referto della scintigrafia leggermente positivo, preferiva effettuare

un’artrorisonanza magnetica, dapprima, per escludere o confermare la lesione

del legamento scafolunare, secondariamente, per valutare se vi era un processo

infiammatorio o al limite un ganglio nella capsula dorsale (cfr. doc. 050).

L’artro-RM

al polso destro, eseguita il 24 luglio 2002, non ha evidenziato una rottura del

legamento scafolunato.

Dal

relativo referto si evince, in particolare, che:

" Non

si apprezza rottura del legamento scafolunato né del legamento luno

triquetrale.

Vi è comunque passaggio di MdC dal compartimento radiocarpico alla

fila di articolazioni intercarpiche rispettivamente carpo-metacarpiche, tramite un'insufficienza capsulare in corrispondenza dell'articolazione radio

trapezioidea.

La cartilagine triangolare del

carpo è integra.

Nei segmenti ossei esaminati

non fratture radiologicamente criptiche o focolai contusivi.

Segnalo, collateralmente, un'estroflessione capsulare volare di

circa 10 mm di diametro, tra pisiforome ed

osso piramidale." (Doc. 49)

L'assicurato,

nel mese di agosto 2002, è stato visitato, su indicazione dell’assicuratore

LAINF convenuto, dal Dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, il quale

ha osservato:

"

(...)

E1) SOGGETTIVAMENTE:

L'assicurato lamenta

pochi disturbi all'emitorace destro, tuttavia avverte ancora dei dolori al

polso destro e non ha forza.

E2) OGGETTIVAMENTE:

Vi è ancora una

lieve emitoracalgia destra e disturbi funzionali del polso destro. L'MRI del

polso destro non mostra nessuna rottura del legamento scafolunato. Vi è una

diminuzione della forza rozza del polso destro (...)." (Doc. 3)

Inoltre

il Dr. med. __________ ha precisato che, a quel momento, sussisteva ancora un

nesso di causalità con l’infortunio del 28 marzo 2002 e che lo status quo ante

non era ancora stato raggiunto (cfr. doc. 003 pag. 3).

Il 6

agosto 2002 il Dr. med. __________ ha effettuato un’artroscopia al polso destro

dell’insorgente, che ha mostrato unicamente una lassità legamentare con zone

cicatriziali tra il radio e l’osso semilunare, tra l’osso semilunare, il

capitato, l’amato e il triquetro e una contusione alla cartilagine all’altezza

dell’articolazione luno-triquetrale. Non è stata vista una rottura legamentare

specifica (cfr. doc. 043).

Il Dr.

med. __________ ha controllato nuovamente il ricorrente il 30 settembre 2002 e

ha indicato:

" (…)

E.1.

SOGGETTIVAMENTE

L'assicurato dice di avere un grande male al polso destro e che

non si sente in grado di lavorare. Tutto gli fa male. Non si vede più a

svolgere la sua attività lavorativa. Vorrebbe guarire.

E.2. OGGETTIVAMENTE

Il reperto è piuttosto scarso. Il dermotatto è normale. La

muscolatura è ben sviluppata, la mobilità è buona e non vi sono segni di un

morbo di Sudeck. C'è una evidente differenza fra le lamentele del paziente e i

reperti oggettivabili." (doc. 004)

L’assicurato,

dal 13 ottobre al 9 novembre 2002 è rimasto degente presso la Clinica __________

di __________.

Dal

relativo rapporto dell’8 novembre 2002 risulta:

"

(…)

SITUAZIONE E VALUTAZIONE

Il paziente è stato ricoverato per il programma terapeutico: di riabilitazione

degli arti superiori.

Alla sua entrata in clinica il paziente lamentava disturbi a

livello del polso dx con dolori ai movimenti e con una funzionalità ridotta,

disestesia del braccio dx e dolori all'emitorace dx. I dolori peggioravano con

i movimenti o caricando il braccio dx accompagnati da un'ipersudorazione e da

una dispnea. Dalla data dell'incidente subito in marzo di quest'anno fino ad

ora egli non riscontra nessun miglioramento dei disturbi ma bensì un

peggioramento degli stessi.

All'esame clinico si constatava un paziente dall'altezza di 172

cm, peso 99 kg con BMI di 34 kg/m2, stato cursorio internistico senza

particolarità. L'analisi della mano dx evidenziava un raggio alla

flessione/estensione di 30/0/30° con dolore telefasico,

abduzione/adduzione con movimenti normali e dolore telefasico,

supinazione/pronazione normale con dolore telefasico. Alla mano non si notava

un arrossamento od un gonfiore.

La mobilità della colonna cervicale risultava ridotta di 1/3 alla

rotazione a dx con dolore telefasico dx/sx, forte dolenzia alla palpazione del

muscolo trapezio bilateralmente. L'emitorace dx presentava dolori alla

palpazione del processo xifoideo-sternii.

(…)

DECORSO

Il paziente si è impegnato con motivazione nel programma

riabilitativo propostogli e la degenza non ha presentato particolarità degne di

rilievo per quanto concerne la gestione clinica. Gli scopi della riabilitazione

sono stati improntati su programma multidisciplinare cercando di migliorare la

mobilità del polso e del corpo in generale, su un rinforzo muscolare, su una

terapia analgetica e fisiatrica. In secondo luogo il paziente ha seguito un

programma ergoterapico per il polso dx comprendente rieducazione della

funzionalità, mobilizzazioni passive/attive, trattamento con bagni di paraffina

di sensibilizzazione e trattamenti caldi/freddi.

Il paziente ha anche potuto partecipare al gruppo di rilassamento

in cui viene spiegato e praticato il metodo di rilassamento secondo Jacobsen.

QUADRO CLINICO ALLA DIMISSIONE

Soggettivamente: il paziente si dichiara soddisfatto del soggiorno

presso di noi in quanto il programma riabilitativo ha apportato ad un

essenziale beneficio riscontrando un miglioramento della funzionalità del

braccio dx e della sensibilità.

Obiettivamente: la flessione della mano dx risulta di 55°,

l'estensione di 55°, supinazione/pronazione normale,

abduzione/adduzione normale.

TERAPIA ALL'USCITA E PROCEDERE

Nessun medicamento.

Consigliamo al paziente di continuare con una terapia fisiatrica

ambulatoriale intensiva comprendente terapia individuale, trattamento in

palestra ed in piscina con esercizi specifico-riabilitativi come pure con

l'ergoterapia ambulatoriale onde ottimizzare il miglioramento ottenuto presso

di noi. Qualora i disturbi dovessero persistere o peggiorare sarebbe

consigliabile ripetere la riabilitazione fra sei mesi.

Il paziente rimane inabile al lavoro per lavori che necessitano il

sollevamento di pesi con il braccio dx e per lavori che necessitano movimenti

ripetitivi con il braccio dx.

A causa della tendenza della cronicizzazione e della sua

professione in qualità di autista sarebbe auspicabile reintegrarlo in un altro

ambito nella sua ditta o una riqualifica professionale che apporterebbe

sicuramente ad un miglioramento dei disturbi accusati." (Doc.

035)

Il medico

curante del ricorrente, Dr. med. __________, il 5 febbraio 2003, ha attestato

che l’assicurato seguiva le sedute di fisioterapia per rinforzo muscolare anche

in palestra e che, inoltre, nuotava regolarmente. Il medico ha anche precisato

che con tale terapia il ricorrente era migliorato dal punto di vista fisico,

accusando ancora degli scricchiolii intrarticolari alla spalla destra e nei

movimenti di rotazione da 90° di abduzione (cfr. doc. 028).

Il 27

maggio 2003 il Dr. med. __________ ha, poi, indicato di aver visto l’ultima

volta l’insorgente il 5 maggio 2003 e che i disturbi accusati dallo stesso

erano sempre i medesimi con costante dolore all’emitorace destro, al polso, al

braccio e alla spalla destra (cfr. doc. 021).

L’assicurato,

il 17 giugno 2003, si è sottoposto a una TAC addominale che ha messo in luce

quanto segue:

"

(…)

- Linfonodi

lievemente aumentati di volume, il maggiore dei quali all'ilo epatico,

valutabile a 11 mm di diametro, sono evidenti in corrispondenza della loggia

pancreatica, in sede sottopancreatica, in sede pancreatico-duodenale ed al

davanti della vena cava inferiore.

- Non

alterazioni morfovolumetriche e tomodensitometriche dei restanti parenchimi

studiati.

- Non raccolte fluide libere

in addome.

- Calcificazioni prostatiche.

- Cisti renale al rene

ds." (Doc. 011)

Il 13

giugno 2003 è stata effettuata un’ecografia della spalla destra e comparativa

sinistra da cui sono emersi:

"

(…)

L'indagine ecotomografica delle spalle mette in evidenza una

modesta riduzione di spessore di entrambi i tendini dei muscoli sovraspinati

con spessore attuale valutabile a poco più di 2 mm bilateralmente, senza

alterazioni evidenti dell'ecostruttura né segni per rottura.

Concomita, a ds, una sottile falda di versamento in corrispondenza

della borsa subacromiondeltoidea omolaterale.

Non alterazioni morfovolumetriche ed ecostrutturali a carico dei

restanti tendini della cuffia dei rotatori presi in esame bilateralmente.

Nella norma il tendine del capolungo del bicipite.

CONCLUSIONI:

- iniziali segni ecografici di tendinosi bilaterale con

modesto

assottigliamento di entrambi i tendini dei muscoli

sovraspinati.

- sottile falda fluida della borsa sottoacromiondeltoidea di

ds.

- resto senza patologia." (Doc.

009)

L’insorgente,

sempre il 13 giugno 2003, si è pure sottoposto a una scintigrafia ossea

trifasica, che ha evidenziato:

"

(…) completa risoluzione dei reperti

descritti a carico del polso destro ed in corrispondenza di alcune coste in un

precedente controllo eseguito in data maggio 2002.

In fase di distribuzione osteo-metabolica si

rileva esclusivamente il persistere di modeste focali iperattività a carico

della V-VI-VII e VIII costa di destra, antero-lateralmente in sede di pregresso

trauma.

Conclusioni

L'indagine documenta esclusivamente esiti di

pregresse fratture costali in fase di avanzata risoluzione." (Doc. 008)

Il 16

giugno 2003 il ricorrente è stato visitato dal Dr. med. __________, specialista

FMH medicina interna e pneumologia, Capo servizio di pneumologia dell’Ospedale __________

di __________.

Lo

specialista ha riscontrato:

"

(…)

1. Dispnea da sforzo in prima ipotesi riferibile ad asma

bronchiale di

origine indetermi­nata

- funzionalità polmonare

normale

- iperreattività bronchiale di

gravità moderata

Considerandi

2.

Dolori

residui all'emitorace destro in stato dopo contusione e frattura costale da V a

VIII lungo la linea ascellare anteriore destra (28.3.02)

3.

Eczema eritematoso-papuloso diffuso di origine indeterminata

4.

Sindrome

algica e deficit funzionale al polso destro - stato dopo

- contusione/distorsione

(28.3.02)

- stato dopo artroscopia (6.8.02)

- sospetta instabilità carpale segmentale." (Doc. 010)

Il Dr.

med. __________, in particolare, ha così valutato la dispnea presentata

dall’assicurato:

"

(…)

L’esame clinico internistico è normale, se

si eccettuano dolori evocabili alla palpazione dell'emitorace destro. L'esame

di funzionalità polmonare è normale, senza indizi a favore di un disturbo

ventilatorio di tipo ostruttivo. Il test di broncoprovocazione aspecifica alla

metacolina evidenzia un'iperreattività bronchiale di gravità moderata con

insorgenza di oppressione toracale, lieve dispnea e dolori all'emitorace

destro, senza tosse.

Considerando i dati anamnestici e il

risultato degli esami funzionali, la causa della di­spnea da sforzo NY HA Il è

da ricercare primariamente in una lieve forma di asma bron­chiale di origine

indeterminata. Non ritengo sia presente una causalità tra contusione toracica/fratture

costali e sviluppo di una possibile asma bronchiale."

(Doc. 010)

Il Dr.

med. __________, specialista in chirurgia ed esperto in medicina infortunistica,

dopo aver visitato l’assicurato, su incarico de CO 1, e aver disposto numerosi

accertamenti radiodiagnostici e clinici - già menzionati sopra -, ha allestito

un rapporto, datato 23 luglio 2003, dal quale risulta segnatamente che:

"

(…)

l'infortunio del 28 marzo 2002 ha causato la contusione al torace

a destra con fratture costali a destra di V,

VI, VII, VIII nel frattempo guarite secondo il riscontro della scintigrafia

ossea trifasica del 13 giugno 2003;

parimenti l'evento ha causato un trauma contusivo al polso destro

con disturbi soggettivi

riconducibili inizialmente a cicatrici alla capsula articolare volare del polso

destro localizzate all'articolazione posta fra il radio, il navicolare ed il

semilunare. Anche in questo caso la recente

scintigrafia ossea non ha evidenziato incrementi del flusso e della vascolarizzazione a carico

dei tessuti molli e in particolare completa risoluzione dei reperti descritti clinicamente a livello del polso destro

e particolarmente in corrispondenza al precedente

controllo eseguito nel maggio 2002.

Le affezioni legate alla asma bronchiale accertata dallo

specialista Dott. __________, all'eczema eritemato-papuloso

diffuso in accertamento non sono da ricondurre all'infortunio che ci occupa." (Doc. 007)

Il Dr.

med. __________ ha, infine, precisato che “per il polso destro e il torace

non si rendono necessarie terapie specifiche in assenza di provate conseguenze”

e che “non vi è inabilità lavorativa, per gli esiti traumatici a livello

toracale e del polso/mano dove non sussistono postumi” (cfr. doc. 007).

2.10.2

Un’attenta

valutazione della documentazione medica agli atti, riassunta al precedente

considerando, consente di concludere che per quanto concerne le parti del corpo

implicate nell’infortunio, e meglio il torace e il polso destro, le relative

affezioni sono guarite.

Infatti, il

polso destro, secondo la scintigrafia ossea bifasica del 17 maggio 2002 e

l’artro-RM del 25 luglio 2002, non presentava fratture nascoste, né la rottura

del legamento scafolunato, bensì uno stato dopo contusione comportante dolori e

disturbi funzionali, come attestato dal Dr. Med. __________ nel mese di agosto

e settembre 2002 (cfr. doc. 003; 004; 049; 059; consid. 2.10.1.).

La

completa risoluzione dei reperti descritti a suo carico è poi stata evidenziata

dalla scintigrafia ossea trifasica del 13 giugno 2003 (cfr. doc. 008; consid.

2.10.1

).

Per

quanto attiene, invece, alle fratture costali a destra V, VI, VII, VIII,

riportate dal sinistro e accertate con la scintigrafia ossea del 15 maggio 2002

(cfr. doc. 059; consid. 2.10.1.), esse nel mese di giugno 2003 erano in fase di

avanzata risoluzione, come è emerso dall’ulteriore scintigrafia effettuata il

13.

giugno 2003 (cfr. doc. 008; consid. 2.10.1.).

Già nel

mese di settembre 2002 il Dr. med. __________ aveva peraltro constatato

un’evidente differenza fra le lamentele del paziente e i reperti oggettivabili

(cfr. doc. 004; consid. 2.10.1.).

Inoltre

il Dr. med. __________, medico fiduciario dell’assicuratore LAINF convenuto, il

23.

luglio 2003, ha indicato che per il polso destro e il torace non si

rendevano più necessarie terapie specifiche e che non vi era un’inabilità

lavorativa per gli esiti traumatici a livello toracale e del polso/mano, in

quanto non sussistevano postumi (cfr. doc. 007).

Il TCA

non ha valide ragioni per scostarsi dall’apprezzamento del Dr. med. __________

– specialista in medicina infortunistica -, che risulta motivato, convincente e

supportato dai referti dei molteplici esami compiuti (cfr. consid. 2.10.1.).

Al

riguardo è utile ricordare che, per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V

209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Il TFA ha stabilito che quando, nell'ambito della procedura

amministrativa, una perizia ordinata ad un medico indipendente è eseguita da

uno specialista riconosciuto, sulla base di investigazioni approfondite e

complete, nonché in piena conoscenza dell'incarto, e che l'esperto perviene a

delle conclusioni convincenti, il Tribunale non deve scostarsene se non vi è

alcun indizio concreto che consenta di dubitare della loro fondatezza (cfr.,

pure, STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02, consid. 3.2.2 e del 19

aprile 2000 nella causa S., U 264/99, consid. 3b).

D'altra

parte, in una sentenza dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, l'Alta

Corte ha stabilito che il fatto che un medico venga interpellato con regolarità

da un istituto assicuratore per esprimere valutazioni specialistiche non è di

per sé sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.

Il TFA ha

infine deciso che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato

dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente a

suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA dell'8 settembre 2000

nella causa C., U 291/99).

Inoltre,

per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia

fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla

persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che

sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto

siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V

160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

L’assicurato

stesso, nell’atto ricorsale ha sì indicato di sottoporsi ancora a cure

fisioterapiche, tuttavia non ha lamentato una particolare sintomatologia

dolorosa a determinate parti del corpo. L’impugnativa è, del resto, più

incentrata sulla questione del nesso causale tra la problematica psichica e

l’infortunio (cfr. doc. I).

Per

quanto riguarda la dispnea da sforzo riferibile a un’asma bronchiale e l’eczema

eritematoso-papuloso diffuso diagnosticati il 16 giugno 2003 dal Dr. med. __________,

occorre precisare che tali problematiche, a prescindere dalla loro durata, sono

irrilevanti ai fini della presente vertenza, poiché lo specialista le ha

comunque ritenute di origine indeterminata e non in relazione con l’infortunio

del marzo 2002 (cfr. doc. 010).

Tenuto

esclusivamente conto dei postumi organici oggettivabili dell'infortunio del marzo

2002.

- lo scrivente Tribunale ritiene, quindi, provato, perlomeno secondo il

criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della

sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter,

op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

1995, p. 338), che l’assicurato, al momento della chiusura del caso da parte dell'__________

(aprile 2004), non presentando più alcun danno alla salute fisica in relazione

di causalità, naturale e adeguata, con l’evento infortunistico del marzo 2002, aveva

riacquistato una piena capacità lavorativa e non necessitava più di ulteriori

cure mediche.

2.11

Affezione psichica

2.11.1

Dalla documentazione medica si

evince che, come già rilevato (cfr. consid. 2.9.), l’assicurato presenta

indubbiamente dei disturbi di natura psichica.

I primi

sintomi di una problematica psichica sono stati riscontrati alla fine del 2002.

Il 6

dicembre 2002, infatti, il medico curante dell’assicurato, Dr. med. __________,

ha comunicato a CO 1 che il ricorrente sentiva il bisogno di un supporto

psicologico come avrebbe ricevuto allorché era degente a __________,

trattamento che l’avrebbe aiutato tanto. Il medico ha pure rilevato che

l’assicurato si sentiva giù di umore, specialmente visti i numerosi problemi,

legati sia al suo stato di salute, che all’assicurazione infortuni, dormiva

male e non aveva più appetito (cfr. doc. 030).

Il Dr.

med. __________, il 5 febbraio 2003, ha poi certificato un peggioramento dal

lato psichico con la comparsa di disturbi depressivi. Egli ha indicato che

l’assicurato era giù di morale, presentava disturbi del sonno e dell’appetito e

aveva richiesto una terapia da parte di uno psichiatra/psicologo (cfr. doc.

028).

La Dr.

med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il 12 e 17

giugno 2003, ha peritato l’assicurato inviatole dal Dr. med. __________.

Dal

relativo referto emerge quanto segue:

"

(…)

Lamentele soggettive

Si descrive agitato, nervoso, fatica a dormire, frequenti risvegli

notturni con agitazione psicomotoria al risveglio, irrequietezza,

preoccupazione eccessiva, si susseguono il sentimento di rabbia e di colpa;

disturbi di concentrazione, confusione e ansia.

Status psichico

Durante le due visite egli risulta molto difficilmente

contenibile, nel senso che l'eloquio è logorroico, esplosivo, ripetitivo,

circostanziato e prolisso. Agitato, nervoso, irrequieto, aggressivo, polemico,

si fa fatica ad orientare il discorso in maniera organizzata. Egli rivendica

costantemente la giustizia ritenendomi a priori contro di lui e aspettandosi

punizioni da parte mia, squalificando il mio lavoro, convinto che non lo

capisco non appena tento di farlo ragionare su certe considerazioni da lui

stesso emesse. Reinterpreta costantemente quello che dico in chiave

referenziale e persecutoria, perennemente insospettito che io non posso essere

dalla sua parte ma solo contro di lui. Proietta sistematicamente la rabbia

sugli altri, vittimizzandosi e pretendendo giustizia.

Orientamento spazio-temporale e sulla sua persona adeguato.

Memoria di fissazione e di evocazione nella norma.

Risulta complessivamente normalmente curato, in importante

sovrappeso, appare invecchiato in rapporto all'età biologica; sudato, agitato

ed irrequieto.

Mimica e postura non esprimono importante deflessione del tono

d'umore ma un'ansia diffusa e fluttuante che esplode a tratti in un'agitazione

psicomotoria.

Affannato, fatica ad ascoltarmi con un enorme bisogno di

vittimizzarsi e di proiettare tutte le sue incongruenze ed insufficienze

all'esterno. Sistematicamente inseguito dalla malasorte, che proietta su tutta

la sua famiglia, vede catastrofi dappertutto, con un sentimento di fallimento

personale estremamente persecutorio e rimbalzato in quanto alle responsabilità

verso l'esterno. Siccome la responsabilità è sempre rovesciata all'esterno, non

c'è accesso ai sensi di colpa, al sentimento di autosvalutazione massiccia e

degrado del valore di sé. Se questi sentimenti vengono espressi, sono

immediatamente proiettati in maniera persecutoria e vissuti dall'esterno. Sono

gli altri che lo hanno rovinato, che lo hanno perseguitato, che hanno

desiderato il suo fallimento e la sua fine e che sistematicamente anche adesso

lo stanno distruggendo. Capacità cognitive alterate dall'agitazione

psicomotoria (appare sconclusionato e salta da palo in frasca con difficoltà a

seguire il filo del discorso), capacità volitive ed energia vitale pure compromesse

dal quadro di agitazione psicomotoria.

Diagnosi

● Sindrome

da disadattamento con disturbi emotivi e di condotta (F 43.25 dell'ICD 10).

● Disturbo di personalità paranoide (F 60.0 dell' ICD 10)

Valutazione e prognosi

L'infortunio rappresenta per questo paziente un fattore di stress

supplementare in un contesto esistenziale e professionale di precarietà, che

persiste da circa dieci anni, ovvero da quando - all'inizio degli anni '90 - perde

l'azienda famigliare artigianale, fallendo.

Da allora non si è mai più ripreso emotivamente. Vive questo

evento con un'implicazione emotiva enorme, come se fosse successo ieri.

A questo trauma affettivo l'assicurato aggiunge tutta una serie di

sconfitte e ripieghi molto mal vissuti, con delle rinunce finanziarie e rancori

mai superati.

L'attuale lavoro non poteva che essere un ripiego doloroso e

degradante nell'ambito di un crollo narcisistico con sentimento di colpa e

vergogna insopportabile e proiettati all'esterno; sono gli altri che devono

sentirsi in colpa e vergognarsi per quello che egli subisce da anni. Il racconto

della sua vita parte dal fallimento dell'azienda da lui gestita per

diciott'anni, come se ci fosse un legame diretto, un nesso causale, fra tutti

questi eventi e la sua situazione emotiva attuale.

Risulta evidente che persiste un'elaborazione patologica e una

fissazione all'evento infortunistico, che diventa la "madre di tutte le

battaglie" della sua vita attuale.

Egli soffre tuttavia autenticamente, persiste un quadro disforico,

agitato, con enorme tensione psichica ed emotiva per la quale egli deve essere

curato con farmacoterapia adeguata e sostegno psicologico.

Subentra pure un problema di travaso dell'agitazione e dello

stress psichico in una psicosomatosi con apparizione recente del diabete,

dell'asma e dell'eczema, vedi micosi.

L'infortunio risulta la goccia che fa traboccare il vaso troppo

pieno, e

diventa il fattore scatenante del travaso emotivo da me sopra

descritto. Senza una personalità patologica di base questo travaso sicuramente

non sarebbe subentrato.

Penso che sia importante in questo momento calmare le acque,

riconoscere al paziente il bisogno di curarsi e dargli la possibilità di

migliorare ed eventualmente recuperare un po' di tranquillità, autostima e

integrità psicofisica per eventualmente poter riiniziare a fare qualcosa.

Ora il sentimento d'umiliazione, di precarietà e di minaccia sono

tali che egli non può iniziare un lavoro di qualsiasi tipo in questo stato

emotivo; rischia solo di peggiorare.

L'incapacità lavorativa al 100% rimane per ora giustificata per i

prossimi sei mesi circa, le cure medico-psichiatriche e psicologiche dovrebbero

essere assunte dall'Assicurazione Infortuni per permettere al paziente di

curarsi adeguatamente.

L'infortunio rappresenta dunque il fattore scatenante di una

reazione emotiva abnorme e ancora attuale, anche perché non curata fino a due

mesi fa. Il disturbo di personalità di base e gli antecedenti intercorsi prima

dell'infortunio condizionano l'evoluzione post-infortunistica.

Possiamo concedergli un nesso di causalità naturale prorata

temporis per i prossimi sei mesi circa per permettergli di curarsi

adeguatamente per staccarsi egli stesso progressivamente dal vissuto traumatico

e dalla fissazione all'infortunio. Un qualsiasi evento potenzialmente

minaccioso e frustrante per il suo già fragilizzato assetto narcisistico

avrebbe potuto minare la sua sicurezza interiore portandolo al crollo

depressivo che si è verificato in questa situazione.

Senza i fattori concomitanti e sottogiacenti all'infortunio con

ogni probabilità la reazione emotiva disforico-persecutoria non ci sarebbe

stata come neppure la fissazione patologica all'infortunio. Dopo aver concesso

al paziente il diritto di curarsi psicologicamente dobbiamo seguire

l'evoluzione nel prossimo futuro prosciogliendo il nesso di causalità diretto

con l'infortunio, se l'evoluzione dovesse diventare oltremodo prolungata

nonostante le cure adeguate. Propongo di rivalutare il caso entro sei mesi

incoraggiandolo a proseguire con la terapia specialistica per aiutarlo a

migliorare lo stato emotivo, rientrando progressivamente l'aspetto conflittuale

con l'assicurazione infortuni attualmente esasperatosi per le incomprensioni

reciproche insorte, al dire del paziente." (Doc. 005)

Il Dr.

med. __________, nel suo rapporto del 23 luglio 2003, si è associato alla proposta

della Dr. med. __________, che ha postulato all’assicuratore LAINF di

riconoscere un periodo di cura e sostegno psichiatrico di sei mesi affinché

l’assicurato venisse aiutato a migliorare lo stato emotivo che a quel momento

non permetteva in alcun caso di riprendere un’attività lavorativa di

qualsivoglia natura.

Il medico

fiduciario dell’assicuratore LAINF ha, peraltro, indicato che il ricorrente si

era affidato alle terapie della Dr. __________, specialista in psichiatria,

nonché al sostegno psicologico della psicologa e psicoterapeuta __________

(cfr. doc. 007. Vedi pure Doc. B3-B6).

La Dr.

med. __________, su incarico dell’Istituto assicuratore convenuto, ha

nuovamente visitato il ricorrente il 13 novembre 2003. Essa, nel rapporto del

15.

dicembre 2003, ha ribadito la diagnosi di sindrome da disadattamento con

disturbi emotivi e disturbo di personalità paranoide. Inoltre la psichiatra ha

espresso la seguente “Valutazione e prognosi”:

"

(…)

Persistono in questo paziente aspetti emozionali come ansia,

tensione, malcelata collera, anche se il quadro di disadattamento

complessivamente sta migliorando. Sembrerebbe che, grazie alle cure egli stia

nuovamente nutrendo la speranza di migliorare le proprie condizioni di vita dal

profilo socioprofessionale.

Prevede un inserimento professionale al più tardi a metà del

prossimo anno, acquistando nuove competenze nell'ambito lavorativo.

Il disturbo di personalità di base condiziona evidentemente e

purtroppo l'elaborazione dell'infortunio.

Persiste una sensibilità eccessiva ai contrattempi ed alle

frustrazioni. Tendenza a portare persistentemente rancore.

Sospettosità e potenziale distorsione dell'esperienza di vita.

Su questa base egli esprime un senso combattivo e tenace a

difendere ulteriormente i suoi diritti nei confronti dell'assicurazione

infortuni ciò che potrebbe sfociare in una grave querulomania.

Visto il miglioramento in corso ridiscuto con il paziente il suo

avvenire e la prognosi. Concordo con lo stesso che l'incapacità lavorativa per

problemi psichici esasperatisi in seguito all'infortunio in

questione non può essere prolungata oltre i tre mesi a partire dalla visita.

Qualora dovessero sussistere disturbi psichici oltre questo

termine gli stessi sarebbero da attribuire ad una evoluzione psichiatrica

indipendente dall'infortunio.

Ritengo pertanto opportuno chiudere con l'inabilità lavorativa in

quanto legata ai postumi dell'infortunio al più tardi a fine marzo 2004.

Negoziando in questo modo riesco a convincere il paziente ad

accettare questo termine, non esasperandolo per arginare le rivendicazioni di

carattere querulomaniacale.

Anche le cure psichiatriche eventuali, necessarie dopo la chiusura

dell'inabilità lavorativa dovuta all'infortunio, dovrebbero essere slegate

dallo stesso e coperte in seguito dall'assicurazione malattia.

I dolori presentati dall'assicurato sono delle somatizzazioni nell'ambito

della fissazione all’infortunio che purtroppo persistono a tutt'oggi.

Nell'ambito di questi dolori egli rivendica cure fisioterapeutiche

continue.

Ritengo ragionevolmente possibile chiudere anche queste con la

chiusura dell'inabilità lavorativa per l'incidente.

Abbiamo precauzionalmente concesso a questo paziente, come da me

richiesto nella precedente perizia, una possibilità di cura per evitare l'esplosione

della querulomania presente durante i precedenti colloqui, che comportava

rischio e minaccia di passaggi all'atto di tipo aggressivo.

Chiedo in quest'ottica all'assicurazione, una proroga fino a fine

marzo per la chiusura definitiva del caso.

Ogni ulteriore rivendicazione è da legare ad un grave disturbo di

personalità con conseguente disturbo di adattamento.

Il nesso di causalità naturale con l'infortunio sarà da

considerare estinto dopo il 1.4.2004." (Doc. 012)

Come

appena visto, secondo la dottoressa __________ il nesso di causalità naturale

tra i disturbi psichici di cui è portatore l'assicurato e l'evento traumatico

del marzo 2002 va considerato estinto dopo il 1° marzo 2004.

Questa

Corte ritiene di potersi esimere dall'esaminare più da vicino l’aspetto della

causalità naturale, poiché, anche nell'ipotesi in cui si dovesse ammettere che

le turbe psichiche costituiscono ancora una naturale conseguenza

dell'infortunio assicurato, ciò non sarebbe ancora sufficiente per poter

fondare l'obbligo contributivo dell'assicuratore LAINF convenuto, facendo

difetto - così come verrà meglio dimostrato in seguito - l'adeguatezza del

nesso di causalità (cfr. STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01; STFA

del 20 dicembre 1994 nella causa L., inedita).

In questo

ordine d'idee - essendo l'esame della causalità adeguata una mera questione giuridica

- è inutile che il TCA richiami l’incarto AI, come invece richiesto dalle

parti (cfr. doc. I; V), o ordini una perizia psichiatrica.

2.11.2

Si tratta ora

d’esaminare l’adeguatezza del legame causale.

Occorre,

avantutto, procedere alla classificazione dell’infortunio occorso

all’insorgente.

Quanto alla dinamica dell'incidente, dall’Annuncio

d’infortunio dell’8 aprile 2002 e dai primi certificati medici stilati risulta

che l’assicurato, il 28 marzo 2002, mentre stava scaricando un camion a __________,

è caduto da una ribalta dall’altezza di circa 80 cm (cfr. doc. 013; 063; 064).

A causa

del sinistro, il ricorrente ha riportato la frattura delle costole V, VI, VII,

VIII nella parte destra e una contusione al polso destro (cfr. doc. 049, 059,

064).

Alla luce

della dinamica dell'evento e delle lesioni subite, l'infortunio occorso

all’insorgente può essere classificato, secondo il TCA, fra gli infortuni di

grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti.

Confrontato

a fattispecie analoghe a quella ora sub judice, il TFA ha proceduto ad

identica classificazione.

Ad

esempio nella STFA del 16 ottobre 2001 nella causa A., U 53/01, in cui un

assicurato, a seguito della perdita dell’equilibrio, è caduto indietro da un

camion che stava scaricando dall’altezza di due metri e ha riportato la

frattura del radio distale sinistro e alcune contusioni.

Il TFA,

nella sentenza del 23 settembre 2003 nella causa I., U 92/03, relativa a un

assicurato in piedi su un camion che, quando il veicolo è partito, è caduto,

subendo una contusione alla spalla sinistra, ha esaminato la causalità adeguata

classificando l’infortunio nel modo più favorevole all’assicurato, ossia

ritenendolo di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o

insignificanti. La Corte cantonale aveva, invece, considerato la caduta quale

infortunio leggero, negando conseguentemente a priori il rapporto di casualità

adeguata. Essa aveva comunque indicato che anche qualificando l’evento

traumatico di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri,

nessuno dei criteri posti dalla giurisprudenza per ammettere l’adeguatezza del

nesso casuale tra i disturbi psichici e un infortunio era adempiuto.

Nella

sentenza del 30 giugno 2004 nella causa K., U 121/03, attinente a un assicurato

che cadendo, con ripetute capovolte, da una scala in un centro commerciale si è

ferito al ginocchio destro, al braccio sinistro e alla schiena, la nostra

Massima Istanza ha precisato che di regola le semplici cadute non comportanti lesioni

gravi sono da classificare tra gli infortuni lievi. Il TFA ha, tuttavia,

considerato che nella fattispecie a ragione la Corte cantonale aveva

qualificato il sinistro di grado medio, vista una certa spettacolarità dello

stesso.

E’ utile

menzionare anche fattispecie più gravi, vuoi per la dinamica stessa del

sinistro, vuoi per la natura delle lesioni subite dall'assicurato.

Nel caso,

per esempio, di un sinistro in cui un assicurato è caduto da una caldaia

dall’altezza di circa sei metri, il TFA, nella STFA del 6 maggio 2004 nella

causa A., U 153/03, ha indicato che non si era in presenza di un infortunio

grave, bensì di grado medio, soprattutto perché la conseguente lesione del

legamento crociato anteriore di un ginocchio è stata riscontrata solo tre mesi

più tardi.

In una

sentenza dell'8 settembre 1999 nella causa S., U 122/99, il TFA ha

classificato, tutt’al più, fra gli infortuni di grado medio all’interno

della categoria media, l’evento in cui l’assicurato, in preda ai fumi

dell’alcool, è caduto a capofitto in un canale profondo circa due metri e

mezzo, riportando una commotio cerebri con ferita lacero-contusa al

mento ed una frattura radiodistale intraarticolare a sinistra.

Nella

sentenza pubblicata in RAMI 1998 U 307, p. 448ss., il TFA ha, infine, ritenuto

che una caduta da un’altezza di cinque metri con frattura della tibia, deve

essere considerata un infortunio di media gravità al limite dei casi gravi.

In questa

pronunzia, vi si trova una panoramica di casi concernenti delle cadute:

" a) Die

bisherige Rechtsprechung zur Einteilung der Unfälle mit psychischen

Folgeschäden, bei denen ein Sturz aus einer gewissen Höhe als Ursache auftritt,

in leichte, mittelschwere und schwere Unfälle, zeigt folgendes Bild: Das

Eidgenössische Versicherungsgericht hat den Sturz von einer Leiter aus einer

Höhe von vier bis fünf Metern auf einen Gehsteig mit verschiedenen gravierenden

Knochenbrüchen als schweren Unfall gewichtet (unveröffentlichtes Urteil R. vom

25.

Juni 1989). Ebenfalls der Kategorie der schweren Unfälle zugerechnet worden

ist der Absturz eines Kranführers mit einem an der Decke eines Bahntunnels

montierten Krans aus mindestens acht Metern Höhe (unveröffentlichtes Urteil L.

vom 23. Dezember 1997). Im weiteren hat das Eidgenössische Versicherungsgericht

den Sturz in einen rund acht Meter tiefen Kaminschacht mit offener Franktur des

rechten Fusses als Ereignis im Grenzbereich zwischen den mittelschweren und den

schweren Unfällen qualifiziert (unveröffentlichtes Urteil A. vom 10. Mai 1995).

Den Sturz aus mehreren Metern Höhe auf Rücken und Gesäss mit Frakturen an

diversen Metatarsalen und Kontusionen im Bereich des Rückens hat es ebenfalls

als ein mittelschweres Ereignis an der Grenze zu den schweren Fällen eingestuft

(SVR 1996 UV Nr. 58 S. 193; unveröffentliches Urteil G. vom 11. Juli 1995).

Derselben Kategorie ist der Sturz aus einer Höhe von etwa fünf Metern von einer

Leiter auf den Boden zugeordnet worden, bei welchem sich der Versicherte eine

Commotio cerebri, eine Beckenschaufelfraktur rechts, eine distale

Radiustrümmerfraktur rechts mit Abriss des Processus styleoideus ulnae, eine

traumatische Bursitis olecrani rechts sowie eine Rissquetschwunde über dem

rechten Auge zuzog (unveröffentlichtes Urteil S. vom 4 Dezember 1996). Als

Ereignis im mittleren Bereich hat es den Sturz in alkoholisiertem Zustand über

eine Treppe, wobei der Versicherte den Kopf aufschlug und eine Nasenbeinfraktur

sowie Rissquetschwunden an der Nasenwurzel erlitt, betrachtet

(unveröffentlichtes Urteil K. vom 19 September 1994). Ebenfalls als

mittelschwer ist der Unfall qualifiziert worden, bei dem der Versicherte aus

einer Höhe von 2,5 bis 3 m von einer Leiter stürzte und sich diverse Prellungen

zuzog (unveröffentlichtes Urteil I. vom 3. November 1995). Demgegenüber hat es

den Unfall, bei dem ein Versicherter das Gleichgewicht verlor, von einem 1,2 m

hohen Gerüst fiel und eine Calcaneusfraktur erlitt, im mittleren Bereich, aber

an der Grenze zu den leichten Fällen angesiedelt (unveröffentlichtes Urteil T.

vom 20 November 1991)."

(RAMI 1998 cit., consid 3a)

Relativamente

alla giurisprudenza cantonale giove segnalare che, in una sentenza del 4

gennaio 2000 nella causa L., 35.1999.9, questa Corte ha considerato di grado

medio, al limite della categoria inferiore, l'infortunio in cui l'assicurato

che si trovava a lavorare su un ponteggio alto al massimo due metri, è stato

colpito al piede sinistro da un puntello di ferro. Ciò gli ha fatto perdere

l’equilibrio ed è caduto a terra, battendo il capo e la regione lombo-sacrale e

riportando una contusione lombo-sacrale, una ferita lacero-contusa alla

caviglia destra, una contusione al piede sinistro, nonché una commozione

cerebrale.

Nella sentenza

del 29 aprile 2003 nella causa B., 35.2003.1, il TCA ha classificato tra gli

infortuni di grado medio all’interno della categoria media, l’evento traumatico

in cui un assicurato è caduto da un ponteggio alto 1.50 metri e ha battuto a

terra la schiena e la gamba sinistra, riportando una contusione lombosacrale e

dell’arto inferiore sinistro.

Il

giudice, nel caso in esame, è, quindi, tenuto a valutare le circostanze

connesse con l’infortunio secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al

consid. 2.8.3.

Affinché

possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un

fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di

più criteri (cfr. consid. 2.8.4.).

Va preliminarmente sottolineato che

nell'apprezzamento dell'adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe

psichiche, vanno considerati unicamente i postumi di natura organica

(cfr. RAMI 1999 U 341, p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e

riferimenti).

In

concreto, non è possibile individuare né un fattore concomitante

particolarmente incisivo né l'esistenza di più fattori.

L’incidente

del 28 marzo 2002 non si è svolto secondo circostanze concomitanti

particolarmente drammatiche o spettacolari.

Al

riguardo giova osservare che la nostra Corte federale non ha ammesso la

presenza di tale fattore, trattandosi di una caduta indietro da un camion

dall’altezza di due metri, da cui l’assicurato ha riportato la frattura del

radio distale sinistro e alcune contusioni (STFA del 16 ottobre 2001 nella

causa A., U 53/01).

Tale

criterio è stato negato dal TFA anche nel caso di un assicurato in piedi su un

camion che, quando il veicolo è partito, è caduto, subendo una contusione alla

spalla sinistra (STFA del 23 settembre 2003 nella causa I., U 92/03).

La nostra

Massima Istanza nemmeno ha considerato particolarmente drammatico o

impressionante l’infortunio in cui un assicurato è caduto da una caldaia

dall’altezza di circa sei metri, lesionandosi il legamento crociato anteriore

di un ginocchio (STFA del 6 maggio 2004 nella causa A., U 153/03).

Quelle

riportate dal ricorrente – fratture seriali costali nella parte destra e

contusione del polso destro (cfr. doc. 049, 059, 064) – possono essere ritenute

di una gravità media, tuttavia non sono idonee a provocare un’errata

elaborazione psichica.

A titolo

di raffronto va rilevato che nel caso, menzionato sopra, di un assicurato che è

caduto da un camion dall’altezza stimata di due metri, riportando la frattura

del radio distale sinistro e alcune contusioni, l’Alta Corte non ha ritenuto

gravi tali lesioni, né idonee, secondo l’esperienza, a provocare dei disturbi

psichici (cfr. STFA del 16 ottobre 2001 nella causa A., U 53/01, consid. 4b).

Dagli

atti di causa non risulta neppure che l'assicurato sarebbe rimasto vittima di

errori nella cura medica, i quali avrebbero notevolmente aggravato gli esiti

dell'evento traumatico.

Limitatamente

alle sole sequele organiche dell'infortunio del 28 marzo 2002, la cura medica non

ha avuto un decorso sfavorevole, né sono intervenute delle rilevanti

complicazioni.

Né può

essere sostenuto che la cura medica dell'evento infortunistico in discussione

sia stata eccezionalmente lunga.

Al

proposito si osserva che all’assicurato immediatamente dopo il sinistro sono

stati prescritti degli analgesici, in seguito ha assunto dei FANS e ha

effettuato diversi cicli di fisioterapia (cfr. doc. 054, 057, 060, 061, 064,

063, 066). Il 6 agosto 2002 egli si è sottoposto a un’artroscopia al polso

destro (cfr. doc. 043. 2.10.1.). In seguito la terapia è consistita in una

degenza, dal 13 ottobre 2002 al 9 novembre 2002 presso la Clinica __________ di __________ e in sedute di fisioterapia

effettuate su base ambulatoriale, ginnastica e nuoto (cfr. doc. 014, 016, 019,

020, 022-025, 028–032, 035; 040, 041, 042).

Il Dr.

med. __________, nella valutazione del 15 luglio 2003, ha poi indicato che per

il polso destro e per il torace non si rendevano più necessarie terapie

specifiche (cfr. doc. 007; consid. 2.10.1.)

È qui

utile ricordare che in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa V. G., U

235/97, il TFA ha negato che la cura medica sia stata eccezionalmente lunga,

anche se il trattamento delle lesioni organiche primarie si era concluso

soltanto a distanza di un anno e cinque mesi dalla data del sinistro.

Questo

TCA non può ritenere soddisfatto neppure il criterio del grado e della durata

dell’incapacità lavorativa.

Le tavole

processuali dimostrano in effetti che al più tardi nel mese di luglio 2003,

ovvero al massimo 1 anno e 3 mesi dopo l’infortunio, l’insorgente, dal punto di

vista somatico, ha ritrovato la completa abilità lavorativa (cfr. doc. 007;

consid. 2.10.1.).

Al

riguardo, a titolo comparativo, va segnalato che, in una sentenza del 29 marzo

1996.

nella causa M., 35.1995.277 - confermata dal TFA con giudizio del 4 marzo

1998, U 101/96 - il TCA non aveva considerato realizzato in maniera

particolarmente incisiva il criterio del grado e della durata dell'incapacità

lavorativa, trattandosi di un assicurato la cui inabilità si era protratta, pur

con alcune riprese parziali, per circa due anni.

La

presenza di tale fattore è, invece, stata ammessa in un caso in cui l’inabilità

al lavoro totale, dovuta alle sole lesioni fisiche, è durata 18 mesi (cfr. DTF

123.

V 137).

Per

quanto riguarda, infine, il criterio dei dolori persistenti, in ogni caso, esso

non risulta realizzato in modo particolarmente incisivo, nella misura in cui i

disturbi denunciati dal ricorrente sono influenzati dalla problematica psichica.

In conclusione

l’infortunio del 28 marzo 2002 non ha avuto, secondo il corso ordinario delle

cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei

disturbi psichici di cui soffre l'assicurato: l’adeguatezza del nesso di

causalità non può, quindi, venire ammessa.

2.12

A titolo

abbondanziale, relativamente al fatto che l'assicurazione per l'invalidità

abbia riconosciuto il diritto dell'assicurato a una rendita di invalidità

intera dal 1° marzo 2003 al 31 marzo 2004 e, basandosi sulla perizia dello

psichiatra Dr. med. __________, a una mezza rendita dal 1° aprile 2004 (cfr.

doc. B1; consid. 1.5.), va ricordato che la nozione di invalidità utilizzata

nell'AI corrisponde, di principio, a quella considerata nell'assicurazione

contro gli infortuni (cfr. DTF 126 V 291 consid. 2a=Pratique VSI 2001 pag.

79segg.).

Tuttavia

nell'ambito dell'AI, ai fini della determinazione dell'eventuale grado di

invalidità, si tiene conto anche dei disturbi di eziologia morbosa e non

soltanto, come nel settore dell'assicurazione contro gli infortuni, dei postumi

dell'infortunio in relazione di causalità naturale e adeguata con l'evento

traumatico (cfr. STCA del 18 luglio 2003 nella causa V., 35.2003.17).

2.13

Alla luce di

tutto quanto esposto, non è pertanto censurabile il fatto che CO 1 abbia

ritenuto estinto il diritto del ricorrente di beneficiare di ulteriori

prestazioni assicurative a decorrere dal 1° aprile 2004.

La

decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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