35.2004.54
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13 aprile 2005Italiano24 min
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Numero d'incarto:
35.2004.54
Data decisione, Autorità:
13.04.2005, TCA
Titolo:
distorsione della caviglia sinistra. Ammesso nesso di causalità, naturale ed adeguata, fra l'infortunio e la ricaduta insorta circa 7 mesi più tardi. Riconosciuto un valore probante maggiore alle certificazioni del medico curante rispetto a quelle del medico di fiducia dell'assicuratore
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
art. 6 cpv. 1 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2004.54
mm/td
Lugano
13 aprile 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
con
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 giugno 2004 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 23 marzo
2004 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 1°
maggio 2003, RI 1 – dipendente della ditta __________ di __________ in qualità
di venditore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1
– ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra durante una partita
di calcio.
Il caso è
stato assunto dall’assicuratore LAINF, il quale ha regolarmente versato le
prestazioni di legge.
L’assicurato
è stato in grado di riprendere il proprio lavoro a decorrere dal 21 maggio 2003
(cfr. doc. 4). La cura medica è stata dichiarata chiusa a contare dal 25 giugno
2003 (cfr. doc. 9).
1.2. Nel corso
del mese di dicembre 2003, all’CO 1 è stata annunciata una ricaduta del sinistro
assicurato, con inabilità lavorativa totale durante il periodo 12-21 dicembre
2003 (cfr. doc. 10 e 11), determinata dall’apparizione di dolore al carico e
alla palpazione in sede inframalleolare mediale e laterale (cfr. doc. 12).
1.3. Con
decisione formale del 5 febbraio 2004, l’assicuratore infortuni ha negato la
propria responsabilità relativamente ai disturbi alla caviglia sinistra,
oggetto dell’annuncio di ricaduta del dicembre 2003 (cfr. doc. 19).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (doc. 22 + allegati),
l’CO 1, in data 23 marzo 2004, ha ribadito il contenuto della sua prima
decisione (doc. 25).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 16 giugno 2004, RI 1 ha chiesto che l’CO 1 venga
condannato a corrispondergli ulteriori prestazioni a dipendenza dei disturbi
localizzati alla caviglia sinistra, argomentando:
"
La decisione della CO 1 viene contestata mediante il presente ricorso in
quanto del tutto insostenibile.
Ciò per i seguenti motivi:
a. La verifica
dell'esistenza del nesso causale naturale è stata effettuata unicamente sulla
scorta degli accertamenti radiologici predisposti dal medico di circondario
della CO 1.
L'esame messo in atto ha
tuttavia una portata limitata e non è assolutamente in grado di rilevare eventuali
lesioni capsulo-legamentose con i possibili esiti cicatriziali, e le
cartilagini articolari (possibili traumi cartilaginei)".
Prova ne è che la successiva artro-RMI
alla caviglia sinistra, di cui si allega il referto, ha confermato
integralmente quanto sostenuto dal Dr. __________, evidenziando in modo
incontestabile delle alterazioni cicatriziali a livello del legamento
fibulo-talare anteriore.
Il referto dell'artro-RMI, attestante
l'origine post-traumatica dei disturbi, sarebbe quindi già di per sé
sufficiente per sconfessare la decisione su opposizione della CO 1 e per
dimostrare l'esistenza del nesso di causalità naturale tra la lesione alla
caviglia e l'incidente del 1. maggio 2003.
Nel caso ciò non bastasse, si chiede
che venga esperita un'ulteriore perizia medica che verifichi tale circostanza.
b. Il fatto che prima dell'infortunio l'assicurato era privo di
disturbi
non ha, da solo, rilevanza
determinante nella procedura in oggetto.
La CO 1 tralascia tuttavia di
menzionare come dal momento dell'infortunio alla ripresa dell'attività sportiva
niente è intervenuto che possa aver creato un ulteriore danno all'articolazione
e come i sintomi riscontrati immediatamente dopo l'incidente del 1. maggio
siano stati gli stessi venuti alla luce nel mese di settembre 2003.
Non si può quindi in alcun modo
negare che ciò rappresenta un altro elemento a suffragio del nesso di causalità
naturale tra quanto successo il 1. maggio 203 e le affezioni alla caviglia
sinistra.
c. La CO 1 interviene sì in prima battuta come organo
amministrativo incaricato di eseguire la legge. Non v'è
comunque
chi non veda un conflitto d'interesse
tra la sua posizione di organo giudicante e quella di entità cui devono essere
addebitate le varie prestazioni mediche.
Questo per dire come il parere di un
medico CO 1 non possa avere un'attendibilità maggiore rispetto al parere del
Dr. __________, esperto in medicina dello sport, la cui obiettività non deve
essere messa in discussione unicamente sulla base del rapporto di fiducia instaurato
con il proprio paziente.
Nella sua decisione la CO 1 sostiene
che "…apprezzando le prove, deve essere riconosciuto pieno valore
probatorio ai giudizi dei medici CO 1 nella misura in cui questi
giungono a risultati convincenti e nessun indizio concreto depone contro la
loro attendibilità".
Nella presente fattispecie,
purtroppo, il giudizio del medico CO 1 non è per nulla convincente e agli atti
esistono non solo indizi, bensì prove, che depongono contro la sua
attendibilità.
Al proposito basti segnalare il
parere del Dr. __________, che si chiede venga sentito quale teste, e il
referto dell'artro-RMI menzionato in precedenza.
Sulla scorta di tutto quanto suesposto si ritiene quindi che siano
dati non solo i presupposti del nesso causale naturale, ma anche quelli del
nesso causale adeguato."
(I)
1.5. L’assicuratore
LAINF convenuto, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. III + allegato).
1.6. In data 13
gennaio 2005, il TCA ha interpellato il dott. __________, affinché si
pronunciasse in merito ad alcune affermazioni contenute nel rapporto 6 luglio
2004 del dott. __________ (V).
La
risposta del dott. __________ è datata 2 febbraio 2005 (VII + allegato).
Il 7
febbraio 2005, questa Corte ha ripreso contatto con il dott. __________,
ritenuto che la sua prima risposta appariva incompleta (VIII).
Il suo
nuovo referto è pervenuto il 28 febbraio 2005 (IX).
L’CO 1 ha
preso posizione al riguardo il 2 marzo 2005 (XI), mentre l’assicurato, da parte
sua, lo ha fatto in data 8 marzo 2005 (XII).
in
diritto
In
ordine
2.1. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003
ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10
settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20
gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 23 marzo 2004).
Di
conseguenza, nel caso in esame, visto che l’infortunio assicurato ha avuto
luogo il 1° maggio 2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto
materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
2.2. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.3. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale
fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente
che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato
un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
2.4. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a
riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute
o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e
A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la
LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze
tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio
assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,
l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di
un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).
Nella
sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che,
trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non
può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale
riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che
rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità
naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il
nesso di causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico
dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole
all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità
naturale rimasto indimostrato.
2.6. Il 1° maggio
2003, RI 1 ha subito, nell’ambito di una partita di calcio, una distorsione
alla caviglia sinistra.
Recatosi
nei giorni seguenti presso il dott. __________, spec. FMH in medicina generale
e dello sport, quest’ultimo, all’esame clinico, ha diagnosticato una lesione
dei legamenti laterali della caviglia sinistra e, perciò, prescritto della
fisioterapia.
L’assicurato
ha presentato una totale inabilità al lavoro sino al 20 maggio 2003 (cfr. doc.
4).
La cura
medica è stata dichiarata chiusa dal medico curante a contare dal 25 giugno
2003 (cfr. doc. 9).
Nel mese
di dicembre 2003, RI 1 ha annunciato una ricaduta dell’evento infortunistico
assicurato a fronte di un diffuso dolore al carico e alla palpazione in sede
inframalleolare mediale e laterale (cfr. doc. 11 e 12).
Egli non
è stato in grado di lavorare dall’8 al 21 dicembre 2003 (cfr. doc. 10).
Con
rapporto del 9 dicembre 2003, il dott. __________ ha riferito che i disturbi
alla caviglia sinistra erano riapparsi in coincidenza con la ripresa
dell’attività sportiva, quindi già a partire dal mese di settembre 2003, ed ha
chiesto all’CO 1 il benestare per l’esecuzione di un’artro-risonanza magnetica
“… al fine di escludere esiti post-traumatici, in particolare a carico delle
cartilagini articolari” (doc. 13).
Da notare
che la radiografia convenzionale eseguita il 16 dicembre 2003 non aveva
mostrato alcunché di patologico (cfr. doc. 14).
In data
20 gennaio 2004, su richiesta del medico __________ dell’CO 1, l’insorgente è
stato sottoposto ad un esame radiologico dinamico biplanare della caviglia
destra e sinistra. Questo accertamento ha consentito di escludere, in
particolare, la presenza di una lassità dei legamenti malleolari esterni (cfr.
doc. 17).
Il 3
febbraio 2004, il dott. __________, spec. FMH in
chirurgia, ha negato l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i
disturbi alla caviglia sinistra annunciati nel dicembre 2003 ed il sinistro
assicurato, in assenza di una lesione strutturale oggettivabile,
specificatamente di una instabilità legamentare (cfr. doc. 18).
Da parte sua, con
certificazione del 25 febbraio 2004, il medico curante del ricorrente sostiene
che esiste un nesso causale naturale, facendo riferimento ai dati anamnestici
(“… il paziente fino al momento del trauma ha regolarmente giocato a calcio
senza alcun problema. Successivamente all’infortunio, un miglioramento
transitorio era intercorso durante l’estate, ma ciò unicamente per il fatto che
il signor RI 1 non aveva più praticato alcuna attività fisica. Alla ripresa
degli allenamenti i dolori si sono puntualmente ripresentati e sono
progressivamente peggiorati. (…). Già la storia clinica mostra quindi un chiaro
nesso con la distorsione del maggio 2003”).
Egli rimprovera inoltre all’assicuratore
convenuto di avere fondato la propria decisione di rifiuto sul solo referto
dell’esame radiologico del 20 gennaio 2004, sottolineando al riguardo che “… in
una radiografia non vengono rappresentate le lesioni capsulo-legamentose con i
possibili esiti cicatriziali e le cartilagini articolari (possibili traumi
cartilaginei)” (doc. 20).
Le considerazioni espresse
dal dott. __________ sono state criticamente commentate dal medico __________
dell’CO 1, il quale ha ricordato di avere appositamente ordinato l’esecuzione
di un esame radiologico con prese tenute sia sul piano sagittale che frontale, proprio
allo scopo di escludere una lesione capsulo-legamentare rilevante:
" Il
dott. med. __________ sostiene che il medico __________, in base al nostro
esame radiologico non sia in grado di valutare se l'assicurato presenta delle
lesioni capsulo-legamentose ecc. ecc..
Probabilmente il suddetto medico e tanto meno l'assicurato (vedi
il contenuto dell'opposizione) hanno realizzato che il sottoscritto ha disposto
- precisamente per chiarire la causalità della presunta ricaduta - un esame
radiologico dinamico biplantare, della caviglia destra e sinistra (prese tenute
sia nel piano sagittale sia frontale), in modo tale da poter escludere una
lesione capsulo-legamentare clinicamente rilevante, segnatamente del legamento peroneo-astragalico
anteriore e peroneo-calcaneare a sinistra.
In presenza di una perfetta stabilità conservata, dal punto di
vista traumatologico non sono indicati ulteriori accertamenti (del tipo
RMN).
La motivazione che l'assicurato prima dell'infortunio non aveva
accusato dei problemi, risp. il principio del "post hoc, ergo propter hoc"
non è applicabile nella scienza medica, soprattutto in caso di ricaduta.
In sintesi, né l'assicurato né il curante (dott. __________)
documentano delle lesioni strutturali post-traumatiche, tanto meno di natura
invalidante, alla caviglia sinistra, riconducibile all'evento dell'1.5.2003,
per cui deve essere integralmente confermata la decisione del 5.2.2004."
(doc. 23)
Unitamente al ricorso, RI
1 ha prodotto il referto relativo all’esame di artro-risonanza magnetica della
caviglia sinistra, a cui si è sottoposto in data 2 aprile 2004, dal quale è
risultata la presenza di alterazioni cicatriziali a livello del legamento
fibulo-talare anteriore, per probabile rottura pregressa (cfr. doc. A 3).
Nuovamente interpellato
dall’assicuratore, il dott. __________, il 6 luglio 2004, ha affermato che il
reperto messo in luce dall’artro-RM del 2 aprile 2004, la cui effettiva
presenza egli ha peraltro contestato, confermerebbe la sua tesi, nel senso che
esso non appare suscettibile di giustificare i disturbi ancora denunciati
dall’insorgente:
" Con
il nostro apprezzamento medico del 13.3.2004 abbiamo esposto i nostri motivi
medici oggettivi, in base ai quali era da riconfermare il rifiuto della
ricaduta del dicembre 2003 (con inabilità lavorativa del 100%), segnatamente
negando una lesione capsulo-legamentare clinicamente rilevante, a
livello del legamento peroneo-astragalico anteriore o peroneo calcaneare a
sinistra.
Pure con l'effettuazione dell'artro-RM della caviglia sinistra del
2.4.2004, la nostra presa di posizione viene integralmente confermata.
In sostanza abbiamo a che fare con la richiesta dell'assicurato di
riconoscimento di un periodo d'inabilità lavorativa completa dal 12 al
22.12.2003 nonché della richiesta di un esame d'artro-RM per presentare delle
lesioni post-traumatiche, accessibili ad ulteriori trattamenti medici.
Con I'artro-RM della caviglia sinistra, effettuato il 5.4.2004,
non sono state evidenziati nuovi fattori, in quanto la struttura del legamento peronoe-astragalico
anteriore regolare, senza alcun segno di discontinuità.
Non possiamo neanche riconoscere un "leggero
ispessimento dei legamento fibulo-talare anteriore", tuttavia fattore
ininfluente, poiché quasi in ognuno dei calciatori (come il signor RI 1), sono
visibili dei segni cicatriziali di pregressi traumi distorsivi delle caviglie.
In altre parole il referto dell'artro-RMI non fa che confermare
l'esito dell'esame radiologico dinamico biplanare, disposto da parte della CO 1
ossia d'assenza di alcuna insufficienza legamentare.
Questo significa che pure I'artro-RM richiesta da parte del dott. __________
non ci spiega in nessun modo i dolori (a quanto pare tuttora) importanti
dell'assicurato e non dà alcuna ulteriore informazione in merito alla
cura "post-traumatica".
In sintesi, contrariamente a quanto sostenuto dal dott. __________
nella sua missiva del 28.4.2004, anche se si ammettessero delle
"alterazioni cicatriziali a livello del legamento fibulo-talare
anteriore", essi non confermano l'origine post-traumatica dei
disturbi, soprattutto in assenza d'instabilità legamentare!
In conclusione, anche con la nuova documentazione prodotta da
parte del ricorrente, non vengono presentati dei nuovi fattori
medico-scientifici atti invalidare il rifiuto del 5.2.2004."
(III bis)
2.7. Secondo la
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed
a decidere se la documentazione a disposizione permetta di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero
contraddittori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si
fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,
del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona
esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro
nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.
191ss.; DTF 122 V 160ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Agli atti
figurano, da un canto, i referti del dott. __________, medico che ha avuto in sua
cura RI 1 - e, d'altro canto, del medico __________ dell'CO 1, il dott. __________.
Di
principio, le loro certificazioni possono essere prese in considerazione
nell'ambito di una valutazione globale delle prove. In effetti, come visto,
secondo la giurisprudenza federale, per decidere a proposito del valore
probante di un mezzo di prova, determinante è il suo contenuto,
piuttosto che la sua provenienza.
Ora, pur
tenendo conto che alle certificazioni del medico curante - anche se specialista
(cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M, U 202/01, consid. 2b/bb) - va
riconosciuto un valore di prova limitato, e ciò in ragione del rapporto di
fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353
consid. 3b/cc, DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R.
Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur
de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.), resta il fatto che l'opinione
espressa dal dott. __________, al quale questa Corte ha peraltro chiesto
ulteriori precisazioni in corso di causa (cfr. consid. 1.6.), risulta essere
più convincente rispetto a quella sostenuta dal medico di fiducia dell'CO 1.
In primo luogo, questo
Tribunale osserva che, in occasione della prima consultazione del 5 maggio
2003, il dott. __________ aveva constatato, all’esame clinico, una dolenzia alla
caviglia sinistra, in sede laterale, e diagnosticato una lesione dei legamenti
laterali (cfr. doc. 4).
Con il referto del 25
febbraio 2004, a fronte del rifiuto opposto dall’CO 1 all’assunzione del costo
della richiesta artro-risonanza magnetica, egli aveva ipotizzato la presenza
di, citiamo: “lesioni capsulo-legamentose con i possibili esiti cicatriziali e
le cartilagini articolari (possibili traumi cartilaginei)” (doc. 20).
Ora, l’artro-RM eseguita il
2 aprile 2004 ha posto in luce delle alterazioni cicatriziali, giudicate dal
radiologo compatibili con una pregressa rottura da trauma distorsivo (cfr. IX:
“Secondo la mia esperienza, e al contrario di quanto succede nelle patologie
dei tendini, i rimaneggiamenti cicatriziali dei legamenti della caviglia sono
generalmente dovuti a uno o più pregressi traumi distorsivi. In mancanza degli
stessi l’aspetto legamentario non presenta abitualmente tali alterazioni, o
quantomeno in modo così evidente. Mi sono permesso di chiedere informazioni al
radiologo che ha repertato la RMI, dr. __________, più competente di me in
quanto possiede una grande esperienza nell’analisi radiologica di tali
patologie e mi ha confermato quanto detto sopra”), a livello del legamento fibulo-talare
anteriore (cfr. doc. A 3), ossia proprio nella stessa regione del piede
sinistro in cui il dott. __________ aveva riscontrato quei disturbi in
relazione ai quali l’Istituto assicuratore convenuto ha inizialmente ammesso la
propria responsabilità (cfr., al riguardo, VII: “… all’occasione della prima
visita a me eseguita il 05.05.2003 la caviglia si presentava estremamente
dolente in corrispondenza del legamento fibulo-talare anteriore completamente
con un trauma acuto, dove la RMI ha successivamente dimostrato delle
alterazioni cicatriziali compatibili con gli esiti della distorsione”).
In secondo luogo, occorre
considerare il fatto che, nella evenienza concreta, esistono dei sintomi che
attestano una relazione di continuità fra il trauma distorsivo del 1° maggio
2003 e la ricaduta annunciata nel mese di dicembre 2003.
Dalle tavole processuali
emerge in effetti che i disturbi alla caviglia sinistra erano sì
regrediti durante la pausa estiva, ma erano poi puntualmente riapparsi in
concomitanza con la ripresa dell’attività sportiva, disturbi che sono
progressivamente peggiorati sino al punto di costringere l’assicurato ad
interrompere la propria attività lavorativa a far tempo dall’8 dicembre 2003
(cfr. referto 19 dicembre 2003 del dott. __________, allestito ad un’epoca non
sospetta, ossia prima dell’emanazione della decisione formale di rifiuto da
parte dell’CO 1: “Durante l’estate il paziente non aveva più accusato disturbi,
ma alla ripresa dell’attività sportiva nel mese di settembre la caviglia ha
ricominciato a dolere e i sintomi sono progressivamente peggiorati”).
Questa
Corte non può seguire l’assicuratore convenuto allorquando sostiene che il caso
sub judice sarebbe analogo a quello di cui alla STCA del 21 maggio 2002
nella causa W., inc. 35.2002.24 (cfr. XI).
In
realtà, nella fattispecie evocata dall’CO 1 - riguardante un assicurato, per
anni attivo quale portiere di calcio, al quale era stata diagnosticata una
frattura dell’osso scafoide del polso sinistro -, il TCA aveva negato l’obbligo
a prestazioni dell’assicuratore infortuni, per il motivo che l’interessato
stesso non era stato in grado di ricordare un trauma particolare che potesse
aver provocato un tale danno alla salute.
Nel caso
di specie, la situazione è manifestamente diversa, nella misura in cui esiste
un evento ben definito, peraltro riconosciuto dall’CO 1 quale infortunio ai
sensi di legge, a partire dal quale RI 1 ha iniziato ad accusare problemi alla
caviglia sinistra (cfr. doc. 20: “… mi permetto di precisare che il paziente
fino al momento del trauma ha regolarmente giocato a calcio senza alcun
problema”).
In simili
condizioni, il TCA ritiene provato - e si ricorda che, nell’ambito del diritto
delle assicurazioni sociali, è sufficiente che i fatti vengano provati secondo
il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e
riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A.
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343) - che
Fatti
i disturbi alla caviglia sinistra, oggetto dell'annuncio di ricaduta del 7
gennaio 2004, costituiscono una conseguenza naturale (ed adeguata, cfr., al
proposito, la dottrina e la giurisprudenza evocate al consid. 2.5. in fine)
dell'infortunio del 1° maggio 2003.
Considerandi
La causa
va retrocessa all'assicuratore LAINF convenuto affinché si esprima, all’occorrenza
mediante l’emanazione di una nuova decisione formale, sul diritto a prestazioni
a dipendenza dei disturbi di cui RI 1 ha sofferto all'estremità inferiore
sinistra.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ È
accertata l’esistenza di un nesso causale naturale ed adeguato fra l’infortunio
del 1° maggio 2003 ed i disturbi alla caviglia sinistra lamentati da RI 1, così
come ai considerandi.
§§§ La
causa é rinviata all'CO 1 affinché abbia ad esprimersi, se
del caso, mediante l’emissione di una nuova decisione formale,
sul diritto a prestazioni a dipendenza dei disturbi di cui
l’assicurato ha sofferto all'estremità inferiore sinistra.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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