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Decisione

35.2004.56

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 dicembre 2004Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medico-amministrativi, l'assicuratore infortuni, con

decisione formale del 24 novembre 2003, ha posto termine alle prestazioni di

corta durata (cura medica e indennità giornaliera) a contare dal 1° gennaio

2004 (eccezion fatta, segnatamente, per i costi necessari all'asportazione del

chiodo femorale) ritenendo che ulteriori provvedimenti terapeutici non

avrebbero più consentito di migliorare sensibilmente le condizioni di salute

dell'assicurato (cfr. doc. 51).

A seguito

dell'opposizione interposta dall'avv. RA 1 per conto dell'assicurato (cfr. doc.

52), la CO 1, in data 25 marzo 2004, ha confermato il contenuto della sua prima

decisione (cfr. doc. A).

1.3. Con

tempestivo ricorso del 22 giugno 2004, RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1,

ha chiesto che la Cassa malati CO 1 venga condannata a prendere a proprio

carico i costi del provvedimento sanitario preliminare all'ablazione del chiodo

femorale e, d'altra parte, a riconoscere le prestazioni legali connesse ad una

riformazione professionale, argomentando:

"

Sulla base di queste conclusioni la CO 1, con

decisione 24 novembre 2003, ha messo fine alle prestazioni LAINF con effetto al

31 dicembre 2003, ad eccezione dell'ablazione del chiodo femorale così come la

concessione di antinfiammatori.

La conclusione dell'Ente assicuratore non può

essere accettata per le ragioni seguenti.

L'assicurato è stato visitato dal dott. __________,

il quale ha rilevato che prima di rimuovere il chiodo femorale è opportuno

procedere ad un trattamento di ALLOGRAFT ingenierizzato con fattori di

crescita, altrimenti il paziente rischia la frattura dell'osso.

Si allega a tal proposito, quale doc. B), il

certificato 28 gennaio 2004 del dott. __________.

E' evidente che anche questo trattamento è a

carico della CO 1.

Nel caso in cui codesta Autorità ritenesse

necessario procedere ad approfondimenti medici, l'assicurato postula l'erezione

di una perizia giudiziaria.

Il dott. __________ si è così espresso in merito

all'incapacità lavorativa di RI 1:

" À

ce jour l'incapacité de travail a été la suivante: 100% du 10.04.99 au

08.04.01,

50% du 09.04.01 au 03.09.02, 100% du 04.09.02 au 27.10.02 et 50% depuis le

28.10.02.

Il est donc peu probable qu'après du matériel d'ostéosynthèse du fémur

gauche (qui pourrait avoir lieu cet automne) l'assuré puisse intensifier son

activité de façon significative et certainement exclu qu'il puisse jamais

reprendre normalement son travail de physiothérapeute, d'autant plus que son

état finira par s'aggraver au cours des années par l'apparition inéluctable

d'altérations dégénératives aux membres supérieur et inférieur gauches, à

l'épaule et, surtout, au coude où elles sont déjà en cours, ainsi qu'au genou.

Compte

tenu de la stabilisation des troubles et de l'âge de seulement 31 ans, il est

venu le moment d'évaluer l'opportunité d'accorder une rente d'invalidité ou

d'octroyer des mesures re réintégration professionnelle.

Ayant

re4u une formation de géomètre et de physiothérapeute, l'assuré devrait être en

mesure d'acquérir les connaissances nécessaires pour se recycler dans une

activité adaptée à son état de santé et en mesure de lui consentir un revenu

proche de celui auquel il pourrait prétendre comme physiothérapeute. La

formation pourrait être orientée dans le domaine des professions libérales ou

dans le secteur technique comme l'informatique.

Normalement,

c'est l'AI qui s'occupe de ce problème. Mais, d'après ce qui j'ai pu

comprendre, la demande de prestations de Mr. RI 1 a déjà refusée à deux

reprises car l'accident est survenu alors qu'il n'avait pas encore travaillé en

Suisse pendant un année complète. Le problème devra donc être résolu par

d'autres voies, probablement par l'entremise de la __________ qui s'occupe des

prestations de longue durée."

(perizia 10 ottobre

2003, pag. 32. e 33).

La questione relativa alla competenza circa la

concessione degli eventuali provvedimenti professionali non è evidente.

Infatti, la rendita ex art. 19 LAINF può essere

stabilita solo dopo la conclusione degli eventuali provvedimenti di

integrazione. La CO 1 ritiene che la competenza a decidere sulle prestazioni di

lunga durata spetti alla __________.

Il concetto di prestazione di lunga durata non è

chiaro; infatti non è dato a sapere se esso racchiuda solo la rendita e l'IMI

oppure anche le indennità giornaliere erogate durante l'esecuzione di

provvedimenti di integrazione.

Anche se la __________ si è già pronunciata sulla

questione (doc. C), è comunque opportuno esaminare se la competenza per una

simile pronuncia spetti alla CO 1 o alla __________.

Su questo oggetto l'assicurato si riserva in

corso di causa di presentare le proprie argomentazioni, una volta conosciuta la

posizione della CO 1." (I)

1.4. L'assicuratore

LAINF, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa, con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.

III, p. 3).

1.5. In replica,

l'assicurato ha chiesto, in particolare, una modifica del petitum del

ricorso, nel senso che ha rinunciato alla richiesta relativa alle prestazioni

connesse ad una riformazione professionale (cfr. V).

1.6. In data 29

novembre 2004, l’assicuratore infortuni ha segnatamente sottolineato di non

essersi ancora formalmente pronunciato in merito al proprio obbligo a

prestazioni in relazione al prospettato trattamento di "Allograft".

Al

proposito, la CO 1 ha prodotto una certificazione, datata 18 novembre 2004, del

proprio medico fiduciario, secondo il quale per decidere con cognizione di

causa, è necessario che vengano eseguite delle nuove radiografie (cfr. VIII +

allegato).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;

STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002

nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1° giugno

2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione

Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,

dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in

particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza

sociale (art. 8 ALC).

Indipendentemente

dall'applicabilità temporale dell'ALC alla presente fattispecie (cfr. DTF 128 V

317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03,

consid. 5), i presupposti materiali per stabilire se l'assicuratore era

legittimato a negare il diritto ad ulteriori prestazioni di corta durata si

determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero. Infatti, anche a seguito

dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio,

del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale

ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si

spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II

ALC, rimanda a tale normativa. Così, in virtù dell'art. 53 del Regolamento, le

prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un infortunio sul lavoro,

può anche richiedere nel territorio dello Stato competente - vale a dire dello

Stato membro sul cui territorio si trova l'istituzione competente (art. 1 lett.

q del Regolamento) - sono erogate dall'istituzione competente secondo le

disposizioni della legislazione di tale Stato come se l'interessato risiedesse

Considerandi

in quest'ultimo.

Orbene,

l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i

del Regolamento, il ricorrente era assicurato al momento della domanda di

prestazioni, è la Cassa malati CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel

momento determinante, ad esercitare un'attività subordinata in territorio

elvetico ed essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale

Stato (art. 13 n. 2 lett a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004

nella causa F., U 76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).

Donde

l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.

2.3

Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.

Con la

stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

Dal

profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio

le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la

fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003

ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno

2004.

nella causa L., H 6/04; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa

pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K

133/01).

Inoltre,

il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda

di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione

amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366

consid. 1b; qui: il 25 marzo 2004).

Di

conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza, è il

diritto dell'assicurato ad eventuali ulteriori prestazioni di corta durata a

far tempo dal 1° gennaio 2004, tornano applicabili le disposizioni di diritto

materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

2.4

Né con la

decisione formale del 24 novembre 2003, né con quella su opposizione del 25

marzo 2004, la CO 1 si è pronunciata in merito al proprio obbligo a prestazioni

in relazione al prospettato trattamento di "Allograft" (cfr.,

del resto, VIII: “Quanto all’argomento del ricorrente che l’economia

processuale imporrebbe la conclusione che l’intimata deve riconoscere il

trattamento di Allograft, viene sottolineato che quest’ultima non ha ancora

avuto l’occasione di pronunciarsi sul trattamento”), il quale, a detta dell'insorgente,

dovrebbe essere preventivo all'intervento di ablazione del chiodo femorale e

volto ad inibire la frattura dell'osso una volta asportato il materiale di

osteosintesi (cfr. V, p. 2).

Ora, per

costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il

presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(cfr. DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi

citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

In una

sentenza del 12 marzo 2004 nella causa F., C 226/03, parzialmente pubblicata in

SJZ 100 (2004), n. 11, p. 268s., il TFA ha stabilito che, anche dopo l'entrata

in vigore della LPGA, il rilascio di una decisione è una condizione materiale

necessaria per poter emanare un giudizio di merito nella successiva procedura

amministrativa o giudiziaria.

Alla luce

di quanto precede, questa Corte deve limitare il proprio esame alla questione a

sapere se l'assicuratore LAINF convenuto era o meno legittimato a porre termine

alle prestazioni di corta durata a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2.5

Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa,

con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da

attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter,

Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

In una

sentenza del 31 agosto 2004 nella causa M., U 305/03, consid. 4.1, l'Alta Corte

ha precisato, con riferimento alla disposizione di cui all'art. 19 cpv. 1

LAINF, che non è sufficiente che il trattamento medico lasci presagire un

miglioramento di poca importanza oppure che un sensibile miglioramento possa

essere previsto in un futuro ancora incerto.

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.6

Nella

concreta evenienza, con la decisione formale del 24 novembre 2003, confermata

in sede di opposizione, l'assicuratore infortuni convenuto ha posto termine

alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) a

contare dal 1° gennaio 2004, ritenendo ormai stabilizzate le condizioni di

salute dell'insorgente (cfr. doc. 51).

Secondo

questa Corte tale decisione trova piena conferma nella documentazione medica

presente all'inserto.

In

effetti, già il medico fiduciario della CO 1, dott. __________, spec. FMH in

ortopedia e chirurgia ortopedica, in occasione della visita di controllo del 14

maggio 2003, ha affermato che, citiamo:

"

On peut admettre qu'un peu plus de 4 ans après

l'accident et 1 ans après la dernière intervention d'arthrolyse du coude l'état

de santé du patient puisse être considéré définitivement stabilisé.

Il n'en reste par moins qu'il faudra encore procéder

au membre inférieur gauche à l'ablation du clou fémoral en profitant de

l'occasion pour enlever les granulomes sur fils à la partie latérale de la

cuisse et fermer la hernie musculaire à la partie supérieure de la jambe.

Compte tenu du fait que le traitement chirurgical de la pseudarthrose du fémur

a eu lieu le 11.09.99 et que la consolidation déjà presque complète au mois de

septembre 2000 était certainement achevée au mois de novembre 2001, l'AMO

pourrait être effectuée sans risque de refracture au cours de l'automne 2003.

Il faut donc prévoir une ultérieure incapacité de travail totale d'env. 3

semaines.

Autrement, je ne vois pas pour le moment

l'indication à d'autres traitements, en particulier à la continuation de la

physiothérapie. En effet, elle n'est plus susceptible d'améliorer l'état actuel

et n'est pas non plus nécessaire pour maintenir les résultats acquis, d'autant

plus que le patient dispose de tous les atouts nécessaires pour y arriver par

ses propres moyens puisqu'il est physiothérapeute, c.d.t. en faisant des

exercices tous les jours. Quant aux médicaments, ils sont encore nécessaires

par moments (ANS) pour atténuer les douleurs dont on ne peut pas nier

l'existance, liées surtout aux efforts pendant le travail mais continues, même

si leur intensité est variable.

(…).

L'état de santé est suffisamment stabilisé pour

pouvoir procéder à la définition de l'atteinte à l'intégrité, d'autant plus que

l'ablation du clou fémoral et les deux autres petites interventions qui

pourraient être effectuées en même temps sur les parties molles de la cuisse et

de la jambe gauches n'apporteront pas un changement significatif de cet

état"

(doc. 50 - la sottolineatura è del redattore).

Un

analogo parere è stato espresso dal dott. __________, anch'egli spec. FMH in

chirurgia ortopedica, interpellato nel corso del mese di novembre 2003 dalla __________:

"

Ce qui m'a par contre surpris est l'importance du

traitement de physiothérapie, ostéopathie et réflexologie en cours (cf. p. 11

et 12 de l'expertise). A 5 ans de l'accident, je partage l'avis du Dr. __________

(cf. p. 31 de son expertise) qu'il n'y a plus d'indication à continuer la

physiothérapie, si ce n'est l'entretien de l'état actuel par des exercices

personnels à domicile." (doc. 54).

In queste condizioni, in ossequio a quanto previsto dall'art. 19

cpv. 1 LAINF, l'assicuratore LAINF convenuto era legittimato a dichiarare

estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a decorrere dal 1° gennaio

2004.

Il fatto

che l'assicurato debba ancora essere sottoposto ad un'operazione chirurgica di

ablazione del chiodo femorale, nonché, eventualmente, ad un trattamento

preventivo al medesimo intervento, non è suscettibile di influenzare l’esito

della presente ventenza.

In una

sentenza del 30 luglio 1993

nella causa V., il TFA ha esplicitamente indicato che una futura asportazione

del materiale di osteosintesi non giustificava il versamento di ulteriori

prestazioni di corta durata (in particolare di ulteriori indennità

giornaliere).

D'altra

parte, la Cassa malati CO 1 si è mostrata persino generosa nella misura in cui

si è dichiarata disposta a continuare a prendere a carico il costo dei

medicamenti anti-infiammatori assunti da RI 1, sebbene da essi non vi sia da

attendere un sostanziale miglioramento delle sue condizioni di salute.

Quando

deciderà di sottoporsi al citato trattamento preventivo e, quindi,

all'intervento di asportazione del materiale di osteosintesi, l'assicurato avrà

il diritto di annunciare una ricaduta giusta l'art. 11 OAINF e, in questo

contesto, l'assicuratore infortuni convenuto valuterà se siano o meno

soddisfatti i presupposti per riconoscere il proprio obbligo a prestazioni

(relativamente al solo trattamento di "Allograft", poiché la CO

1.

si è già impegnata a prendere a proprio carico i costi dell'operazione di

AMO, cfr. doc. 51).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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