Lexipedia

Decisione

35.2004.57

assicuratore infortuni deve riconoscere il proprio obbligo a prestazioni per i disturbi patiti da un assicurato a seguito di una caduta, che ha provocato uno stiramento del legamento del ginocchio e c

11 luglio 2005Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

i fattori.

D) Il

13 aprile 2004, la CO 1 ha respinto la nostra opposizione con la decisione

oggetto del presente ricorso (allegata). I motivi di questa decisione sono

illustrati dal considerando numero 2. In esso, la CO 1 reputa ininfluente il

fatto che RI 1 non abbia mai lamentato alcun disturbo al ginocchio (in tutta la

decisione su opposizione si parla del ginocchio destro, mentre la lesione in

questione è avvenuta al ginocchio sinistro). Esso riporta per contro

l'apprezzamento del __________ dr. __________ del 30.3.2004, secondo il quale

determinante ai fini della determinazione della causalità non sarebbe l'esame

clinico, bensì le lastre della risonanza magnetica. Tale parere sarebbe

confermato anche dal dr. __________ della __________ della CO 1 di __________,

secondo il quale una relazione causale fra i disturbi fatti valere e

l'infortunio sarebbe inverosimile.

E) Tale

conclusione appare a nostro avviso per lo meno discutibile. Non si comprende

infatti più l'esigenza e nemmeno l'utilità di ricorrere a esami clinici, se poi

la situazione può essere inquadrata correttamente unicamente sulla base di un

unico esame. Il 26 aprile 2004 ci siamo pertanto rivolti di nuovo allo

specialista dr. __________, manifestando le nostre perplessità e

sottoponendogli concretamente i seguenti quesiti:

1. Può confermare la diagnosi emessa il 7.11.2003? ("trauma distorsivo

con stiramento del legamento collaterale mediale").

2. Detto trauma distorsivo può non lasciare traccia

riscontrabile in una RM?

3. Vi potrebbero essere altri aspetti legati all'incidente

del 16 agosto 2003 suscettibili di essere all'origine dei disturbi patiti da RI

1, ma che non sono stati considerati dalla RM?

4. Può

fornirci ulteriori considerazioni?

F) A

tali quesiti, il dr. __________ ha risposto il 4 maggio 2004 con la lettera che

ci permettiamo di allegare. Da essa, oltre alla conferma della diagnosi, ci

permettiamo di riprendere alcuni passi che reputiamo di importanza particolare:

"senz'altro che un trauma distorsivo non lascia traccia riscontrabile in

una risonanza magnetica. Ammettendo che si tratta di una lesione parziale con

forte stiramento del legamento collaterale (…) sulla risonanza magnetica del 3

settembre (…) non è possibile riscontrare segni che parlino per una lesione di

questo legamento. Infatti non vi è stata una lesione legamentare ma un forte

stiramento e conseguente dolore sul legamento collaterale mediale". Il

tutto ha fatto sì che il paziente fino alla visita di novembre ha camminato

mantenendo in leggera flessione il ginocchio, evitando l'iper estensione e la

flessione oltre i 110° (…) come dimostrava l'ipertrofia del quadricipite,

specialmente del muscolo vasto mediale. Inoltre, il dr. __________ mette in

relazione i disturbi derivanti dalla condropatia della rotula, che

precedentemente non aveva creato problemi, proprio con il fatto che RI 1 sia

stato costretto a camminare con il ginocchio leggermente piegato, mettendo

quindi sotto pressione l'articolazione patello-femorale.

G) Infine,

al punto 4 della sua lettera, il dr. __________ si esprime sull'opportunità di

basarsi unicamente sulla risonanza magnetica, illustrando i margini di errore

di questo genere di esame e concludendo come la diagnosi di una distorsione al

ginocchio debba basarsi su una buona anamnesi e una buona visita clinica. In

questa sede precisiamo come RI 1 non sia mai stato visitato dal dr. __________

o da un altro medico della CO 1.

H) Le

considerazioni del dr. __________ illustrano a nostro parere in modo molto

chiaro l'esistenza di un nesso causale diretto ed adeguato tra i disturbi al

ginocchio sinistro di RI 1 e il suo incidente del 16 agosto 2003." (Doc.

I)

1.4. L’assicuratore

LAINF convenuto, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione

dell'impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi

di diritto (cfr. doc. III).

1.5. In data 20

luglio 2004 l'assicurato, per il tramite del RA 1, ha osservato:

"

(…)

Quale ulteriore mezzo di prova, ci permettiamo di

produrre la lettera del medico curante, dr. med. __________, inviataci lo

scorso 26 giugno. Come si può rilevare, il dr. __________ conferma la sua

diagnosi del 7.11.2003, ribadendo come si trattasse "sicuramente di una

lesione di tipo traumatico …".

Inoltre, il dr. __________ concorda con quanto

già affermato dal dr. __________ nella presa di posizione prodotta in sede di

ricorso, affermando che "la risonanza magnetica (…) non può mettere in

evidenza piccoli microtraumi legamentari (…)". Esso aggiunge pure che i

sintomi e le lamentele del paziente sono stati tali da prendere in

considerazione seriamente una possibile lesione.

Dal canto suo, il dottor __________ aveva

affermato che "senz'altro un trauma distorsivo non lascia traccia

riscontrabile in una risonanza magnetica", illustrando poi al punto due

della sua lettera citata il suo punto di vista.

Il dr. __________, __________ della CO 1, quindi

chiaramente di parte, contesta invece questa affermazione, sostenendo che una

lesione parziale del legamento collaterale suscettibile di creare i disturbi di

cui ha sofferto il nostro assistito risulta ben visibile all'esame di risonanza

magnetica. Egli non menziona però testi scientifici, né fornisce altre prove a

sostegno di questa sua affermazione. Ciononostante, la CO 1 reputa l'assenza di

un riscontro della lesione sulla RMI sufficiente per negare le prestazioni

assicurative.

Da parte nostra, confortati dal parere unanime

espresso dai due medici curanti il signor RI 1, restiamo del parere che in sede

di visita clinica e con una buona anamnesi sia possibile giungere ad altre

conclusioni comunque probanti. Nella fattispecie, che il signor RI 1 sia

incorso in un infortunio che gli ha procurato una lesione, le cui conseguenze

sono state molto ben descritte dal dr. __________ al punto 2 della sua lettera

del 04.5.2004. Per questo motivo, ribadiamo le richieste espresse in sede di

ricorso, ossia:

I. Il ricorso è accolto.

Considerandi

II. La

decisione su opposizione della CO 1 del 13.4.2004 è annullata.

III. La

CO 1 erogherà le prestazioni assicurative per le conseguenze dell'infortunio

del 16 agosto 2003.

IV. Protestate spese e ripetibili.

Anche se non ci opporremmo all'erezione di una

perizia in causa per dirimere la controversia tra i due pareri medici." (Doc.

V)

1.6

Il doc. V è

stato trasmesso all'assicuratore convenuto, con facoltà di presentare eventuali

osservazioni scritte (cfr. doc. VI).

1.7

Pendente

causa il TCA ha posto alcuni quesiti al dott. __________ (cfr. doc. VII), il

quale ha risposto in data 11 febbraio 2005 (cfr. doc. VIII).

1.8

Alle parti è

stata concessa la facoltà di esprimersi in merito ai chiarimenti forniti dal

medico (cfr. doc. IX).

Con

scritto del 28 febbraio 2005, fatto riferimento alle conclusioni del 25

febbraio 2005 del dott. __________ e richiamato il fatto che in assenza di

prove la decisione è sfavorevole alla parte che cerca di fare derivare un

diritto da una circostanza rimasta indimostrata, l’assicuratore LAINF si è riconfermato

nelle proprie impugnative (cfr. doc. X).

Il

ricorrente, per contro, è rimasto silente.

Il doc. X

è stato trasmesso all’assicurato (cfr. doc. XI), per conoscenza.

in

diritto

2.1

Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.

Con la

stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

Dal

profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio

le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la

fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003

ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10

settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20

gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

Inoltre,

il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda

di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione

amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366

consid. 1b; qui: 13 aprile 2004).

Di

conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il

diritto o meno dell'assicurato di ricevere le prestazioni assicurative in

relazione all’evento, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale

della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

2.2

Oggetto

della lite è la questione a sapere se l'assicuratore LAINF deve o meno

riconoscere il proprio obbligo a prestazioni per i disturbi patiti

dall'assicurato a partire dal mese di novembre 2003.

2.2.1

Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento

e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000.

nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische

Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119.

V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1

e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei

medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.2.2

Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid.

3.2

e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid.

5.

b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr.,

pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents

obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.3

L’art. 9 cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del

15.

dicembre 1997, prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia

o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é

esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore

esterno straordinario:

a. fratture;

b. lussazioni

di articolazioni;

c. lacerazioni

del menisco;

d. lacerazioni

muscolari;

e. stiramenti

muscolari

f. lacerazioni

dei tendini;

g. lesioni

dei legamenti;

h.

lesioni del timpano.

Le

lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio

solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion

fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid.

2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano

e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato

scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito

della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi

connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).

A

proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha

precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad

infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine

esternamente al corpo.

Così,

dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio

non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce

solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure

laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento

di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado

di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha

subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno

suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza

di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi

alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione

oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione

del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e

psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,

conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che

l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di

cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono

sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo

("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da

posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il

cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V

470, consid. 4.2.3).

Il TFA ha

pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di

un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali

parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti

nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti

ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione

di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA del

15.

aprile 2004 nella causa F., U 76/03).

Necessario

è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p.

268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che

l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di

secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va

piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di

un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro

gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.

Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua

unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS

1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung,

in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

2.4

Nella

presente fattispecie, dalle tavole processuali emerge che, il 16 agosto

2003, il ricorrente, mentre stava camminando su un sentiero di montagna, è

scivolato ed è caduto a terra, battendo la gamba sinistra (cfr. doc. 2 e doc.

13).

Dopo

alcuni giorni, visto il persistere dei dolori, l'assicurato si è recato dal

dott. __________, medico chirurgo, il quale, sospettando l'esistenza di una

lesione meniscale, ha predisposto l'esecuzione di una risonanza magnetica,

eseguita in data 3 settembre 2003 presso l'__________ di __________ (cfr. doc.

3). Tale esame ha permesso di escludere la presenza di lesioni legamentari o meniscali,

mettendo in evidenza la presenza di una piccola plica femoro-patellare mediana

(cfr. doc. 3). Nel referto citato si legge infatti:

"

Regolare intensità di segnale del midollo osseo

dei capi articolari.

Facce articolari congruenti.

I legamenti collaterali e crociati risultano

intatti.

Integri i menischi.

Vi è una piccola plica adiposa femoro-patellare

mediana che si interpone nell’articolazione.

CONCLUSIONI:

-

Piccola plica femoro-patellare mediana.

-

RM

del ginocchio sx senza lesioni legamentari o meniscali."

(Doc. 3)

Il 3

novembre 2003 il dott. __________, dopo aver riassunto le circostanze nelle

quali si è verificato l’infortunio e gli accertamenti medici che sono seguiti

(ispezione clinica del 21 agosto 2003; RM del ginocchio sinistro in data 3

settembre 2003; infiltrazione di xilocaina e Depot Medrol l'11 settembre 2003),

ha informato l'assicuratore LAINF che l'assicurato sarebbe stato visitato dal

dott. __________ presso l'__________ di __________ in data 7 novembre 2003 (cfr.

doc. 4).

In

occasione di questa visita il dott. __________, specialista in chirurgia

ortopedica, ha certificato l'esistenza di un trauma distorsivo con stiramento

del legamento collaterale mediale, ritenendo inoltre che l'assicurato soffra di

una condropatia rotulea e reputando indicato lo svolgimento di fisioterapia. Egli

ha inoltre rilevato che la RM a sua disposizione mostrava una plica patello-femorale

mediale modicamente ipertrofica, senza segni di lesioni meniscali o legamentari

(cfr. doc. 5a).

Con

rapporto intermedio del 5 dicembre 2003 il dott. __________, posta la diagnosi

di trauma distorsivo del ginocchio sinistro e lesione del legamento collaterale

mediale, ha prescritto all'assicurato il proseguimento della fisioterapia,

osservando che la ripresa lavorativa sarebbe stata fissata in occasione della

successiva visita medica (cfr. doc. 7).

In data 21 dicembre 2003 lo specialista dell'__________

ha attestato una piena capacità lavorativa dell'assicurato a partire dal 22

dicembre 2003 (cfr. doc. 12).

Il 20 gennaio 2004 il ricorrente è stato

ascoltato presso l'Ufficio dell'assicuratore LAINF. In tale occasione è stato

redatto il seguente verbale di audizione:

"

(…)

II fatto mi è capitato 16.8.2003 sul sentiero per recarmi a __________.

Si trat­ta di un sentiero di montagna che parte da __________ e porta alla

chiesa di __________. Quel giorno c'era una festa e mi stavo recando alla

stessa.

Ad un certo momento ho messo un piede in fallo sul sentiero

acciottolato, ho perso l'equilibrio e sono caduto a terra, battendo e torcendo

la gamba sini­stra. Ho sentito una fitta al ginocchio, lato interno e sul

davanti sotto la ro­tula.

A botta calda non ho dato troppo peso all'accaduto, cosa peraltro

che ho fatto anche nelle settimane successive.

Pensavo e speravo in una remissione spontanea dei disturbi. Invece

non è stato il caso, malgrado mi sia curato empiricamente con pomate e impacchi

di ghiaccio.

Il 21 agosto 2003 ho consultato il dr. __________ il quale sospettava

una lesio­ne meniscale.

Disponeva l'esecuzione di una risonanza magnetica, eseguita il

3.9.2003

all'__________ di __________.

Sulla base del risultato di questo esame, il dr. __________ mi

mandava per__________.

Nel frattempo i dolori al ginocchio erano sempre presenti ma ho

sempre te­nuto duro e non ho smesso il lavoro di autista di bus per l'__________.

Il dr. __________ mi visitava per la prima volta il 7.11.2003 e mi

ordinava della fisioterapia e riposo.

Ho eseguito s.e. 18 sedute presso lo studio __________ di __________,

terapie che portavano ad un apprezzabile miglioramento dello stato del

ginocchio.

In definitiva sono stato inabile al lavoro dall'8.11.2003 fino al

21.12.2003

Dal 22.12.2003 lavoro in misura normale, sono guarito.

Prima del fatto del 16.8.2003 non ho mai avuto nessun problema al

ginoc­chio sinistro. Ho sempre potuto svolgere il mio lavoro senza nessun proble­ma.

I miei infortuni sono tutti noti alla CO 1. Nessuna malattia

grave, mai stato operato.

Perdita di salario in caso di malattia garantita dal datore di

lavoro.

Privatamente sono affiliato alla __________ di __________." (Doc.

13)

Con

decisione formale del 30 gennaio 2004, l'assicuratore LAINF ha indicato di non

potere erogare le prestazioni assicurative, ritenuto che dalla documentazione medico-amministrativa

e dagli accertamenti disposti non è stato possibile provare l'esistenza di un

nesso causale adeguato: non si è in presenza infatti né delle conseguenze di un

infortunio assicurato, né di una lesione corporale parificabile a infortunio ai

sensi dell'art. 9 OAINF (cfr. doc. 15).

Questa decisione si basa in particolare su un

rapporto del 27 gennaio 2004 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia e __________

dell'CO 1, il quale ha rilevato che l'assicurato non presenta nessuna lesione

organica documentata e che dunque non vi è nesso di causalità fra l'inabilità

dell'assicurato e l'infortunio del 16 agosto 2003 (cfr. doc. 14).

Vista l'opposizione interposta dall'assicurato,

al fine di chiarire la fattispecie, l'assicuratore convenuto ha chiesto al

dott. __________ di redigere un apprezzamento medico (cfr. doc. 22).

In data 30 marzo 2004 il __________ dell'CO 1 si

è così espresso:

" Nella

sua opposizione del 17.2.2004, il __________ signor __________ del RA 1, con 5

degli argomenti addotti, si basa unicamente sul principio del "post hoc,

ergo propter hoc" facendo valere che l'assicurato non abbia accusato dei

disturbi prima dell'infortunio, massima non applicabile nell'ambito

della scienza medica.

L'ultimo argomento (punto 6), invece non ha niente a che vedere

con l'operato del radiologo, risp. l'indicazione dell'esame.

In altre parole, pertinente per un giudizio definitivo, nel

momento in cui si presume la presenza di una rottura/lesione legamentare, è

unicamente la documentazione stessa (le lastre), che va valutata dal medico,

indipendentemente dall'interpretazione fornita dal radiologo.

Nel caso concreto è oltremodo chiaro che si può escludere

una lesione traumatica del legamento collaterale mediale, pure una rottura

parziale, poiché in tale evenienza ben visibile in base a criteri morfologici,

soprattutto nell'acquisizione T2.

In parole povere, nel caso specifico è proprio l'esame di

risonanza magnetica che ci permette un giu­dizio definitivo in merito alla presenza

o meno di una lesione strutturale, e non una visita del pazien­te.

Alla luce di questi dati, la decisione del 30.1.2004 deve essere

integralmente confermata, in assenza di nuovi fattori medici oggettivi." (Doc.

23)

L'assicuratore

LAINF ha inoltre sottoposto il caso alla __________ di __________, che, con

rapporto medico datato 7 aprile 2004 redatto dal dott. __________, specialista

FMH in chirurgia, ha rilevato quanto segue:

"

Nach Studium von Akten und Röntgenbildern (MRI Knie

links 03.09.2003) können wir die kreis­ärztlichen Beurteilungen vom 27.01.2004

und 30.03.2004 bestätigen. Es sind keine Verletzungen objektivierbar, weder an

Bändern noch an Menisken. Die kleine "Plica femoro-patellare" ist

eine Normvariante ohne Krankheitswert. Ein Kausalzusammenhang zwischen dem

Bagatellunfall vom 16.08.2003 und den unspezifischen Knie-Beschwerden (ohne

Substrat), die erst ab 08.11.2003 zu einer Arbeitsunfähigkeit geführt haben,

ist also medizinisch unwahrscheinlich. Auch der Ortho­päde Dr. __________ konnte keine fundierte Diagnose

stellen." (Doc. 25)

L'assicurato, in disaccordo con quanto deciso

dall'assicuratore LAINF, ha posto al dott. __________ le seguenti domande:

"

(…)

1.

Può confermare la diagnosi emessa il 7.11.2003? ("trauma distorsivo

con stiramento del legamento collaterale mediale").

2.

Detto trauma distorsivo può non lasciare traccia riscontrabile

in una RM?

3.

Vi potrebbero essere altri aspetti legati all'incidente del 16

agosto 2003 suscettibili di essere all'origine dei disturbi patiti da RI 1, ma

che non sono stati considerati dalla RM?

4.

Può fornirci ulteriori considerazioni?" (Doc. I)

Con scritto datato 4 maggio 2004 lo specialista

ha fornito le seguenti risposte:

"

(…)

1.

Confermo

la diagnosi emessa il 7 novembre 2003 e precisamente quella di trauma distorsivo

del ginocchio sinistro con stiramento del legamento collaterale mediale.

2.

Senz'altro

che un trauma distorsivo non lascia traccia riscontrabile in una risonanza

magnetica. Ammettendo che si tratta di una lesione parziale con forte

stiramento del legamento collaterale mediale che clinicamente al momento della

visita era molto sensibile nella sua inserzione femorale, sulla risonanza

magnetica del 3 settembre e precisamente fatta due settimane dopo il trauma distorsivo,

non è possibile riscontra­re segni che parlino per una lesione di questo

legamento. Infatti non vi è stata una le­sione legamentare ma un forte

stiramento e conseguente dolore sul legamento colla­terale mediale. Il tutto ha

fatto sì che il paziente fino alla visita di novembre, ha camminato mantenendo

in leggera flessione il ginocchio evitando l'iper estensione e la flessione

oltre i 110°. Passivamente si riusciva però ad estendere e flettere il gi­nocchio

sebbene negli ultimi gradi di estensione e nei gradi oltre i 110° di flessione,

accusava sempre dolore sull'inserzione del legamento collaterale mediale a

livello dell'epicondilo femorale mediale. Il fatto di aver camminato per quasi

3.

mesi con il ginocchio leggermente piegato lo dimostrava anche l'ipotrofia del

quadricipite spe­cialmente del muscolo vasto mediale.

3.

Non vi sono

altri aspetti legati all'incidente del 16 agosto 2003 suscettibili di essere

all'origine dei disturbi e che non sono stati considerati dalla risonanza

magnetica. Si può solo segnalare che il paziente è sofferente di una condropatia

di I° della rotula che però nel passato non gli aveva dato fastidio ma che è

venuta alla luce con il fatto che il paziente camminava con il ginocchio

leggermente piegato e quindi metteva sotto pressione l'articolazione patello-femorale.

4.

Mi sembra

strano che la CO 1 abbia rifiutato il caso solo sulla base della risonanza

magnetica. Non sono a conoscenza se il __________ Dr. __________, abbia mai

visitato il paziente. Leggendo il capoverso no. 2 degli atti della CO 1 che ho

in visione dove scrive che il Dr. __________ "ha ribadito che determinante

ai fini della causalità non è l'esame clinico, bensì la risonanza

magnetica" mi sorge il dubbio che non abbia mai visto il paziente ma si

sia basato solo sul risultato della RM. Vorrei ricor­dare al Dr. __________ che

la risonanza magnetica non dà sempre delle certezze e cioè vi sono dei falsi

positivi e falsi negativi. Sono in percentuali piccole però esistono e sono da

tenere in considerazione. Dal canto mio come ortopedico ho fatto parecchie

volte delle diagnosi di rottura legamentare al ginocchio senza ricorrere alla

risonanza magnetica. Devo anche dire che ho avuto delle risonanze magnetiche

con evidenti rotture del legamento crociato anteriore che però dal lato clinico

i pazienti non pre­sentavano delle instabilità così manifeste da dover

ricorrere ad un intervento chirur­gico sebbene la risonanza magnetica parlava

per una rottura completa, pertanto l'e­same clinico ha prevalso su quello

diagnostico per immagini.

Vorrei concludere ricordando che per la diagnosi di una

distorsione del ginocchio non vanno sempre effettuate la risonanza magnetica o

altre indagini sofisticate ma il tutto si basa su una buona anamnesi e una

buona visita clinica." (Doc. A2)

In data 26 giugno 2004 il dott. __________,

rispondendo alle domande del rappresentante dell'assicurato, ha osservato:

"

(…)

Ad 1) Confermo

la mia diagnosi clinica emessa il 07.11.2003. Trattavasi sicuramente di una

lesione di tipo traumatico dovuta a scivolamento con lesione delle parti molli

ed eventualmente lesione meniscale che poi non è stata confermata dalla

Risonanza Magnetica.

Il meccanismo e il luogo e la persona

sono tali che dovevo per forza pensare a questa possibilità.

Ad 2) La

Risonanza Magnetica mette in evidenza lesioni più o meno vaste più o meno

importanti ma non può mettere in evidenza piccoli microtraumi legamentari come

diciamo meccanismo doloroso a livello biochimico. I sintomi e le lamentele del

paziente sono stati tali da prendere in considerazione seriamente una possibile

lesione.

Ad 3) Come

detto sopra una lesione iniziale condropatica cartillagenosa delle superficie

articolari è difficilmente visibile alla Risonanza Magnetica come pure una

lesione discreta del legamento collaterale mediano probabilmente esistente.

Ad 4) Il

paziente è stato reale nella sua esposizione dei fatti, il trauma è avvenuto,

la quantificazione di questo trauma è molto soggettiva come pure è soggettiva

la tolleranza al dolore di modo che pur avendo un reperto RM molto povero il

paziente può aver avuto dolori piuttosto importanti e degni di essere

curati." (Doc. Vbis)

Con scritto del 6 luglio 2004 il dott. __________

ha fornito il seguente apprezzamento medico:

" Contrariamente

a quanto sostenuto dal dott. __________, anche una lesione parziale del

legamento collaterale mediale di un ginocchio, soprattutto di natura

invalidante e causante un'inabilità lavora­tiva addirittura del 100%, ancora

3.

mesi dopo l'infortunio, risulta ben visibile mediante esame di

risonanza magnetica, soprattutto nell'acquisizione T2, anche per delle

settimane, dopo l'evento traumatico.

Fino a che punto la condropatia rotulea o un ev. impingement della

plica patellare siano all'origine dei disturbi accusati dal signor RI 1, non

deve essere chiarito dal lato infortunistico.

Siamo d'accordo con il dott. __________ che tante volte basta

l'esame clinico per diagnosticare una le­sione del legamento collaterale

mediale.

Ma tante volte, l'esame clinico non è sufficiente per una

diagnosi precisa.

In questo contesto vanno solo ricordati tutti quei casi, dove

clinicamente si sospetta una lesione me­niscale, mentre l'indagine spineco-tomografica

evidenzia una lesione del legamento collaterale me­diale (o viceversa)!

In sintesi, anche con la nuova missiva del 4.5.2004, il dott. __________

non presenta dei nuovi fattori o argomenti medico-scientifici, tali da

invalidare il contenuto della decisione del 30.1.2004." (Doc. IIIbis)

Al fine

di chiarire la fattispecie e di appurare in particolare se uno stiramento legamentare

possa o meno essere oggettivabile tramite gli attuali mezzi diagnostici, il TCA

ha interpellato il dott. __________ e gli ha posto i seguenti quesiti:

"1. Uno stiramento legamentare è o meno oggettivabile mediante

gli attuali mezzi diagnostici?

2.

Nella negativa, voglia indicare con precisione

i motivi.

3.

Per quali motivi escluderebbe che i disturbi lamentati

dall'assicurato al ginocchio sinistro siano imputabili ad un'infiammazione legamentare?"

(Doc. VII)

Con

scritto dell’11 febbraio 2005 lo specialista ha risposto:

"

(...)

1.

Uno

stiramento legamentare se non vi sono interruzioni della continuità legamentare,

può essere eventualmente oggettivabile con un'ecografia fatta immediatamente

dopo il trauma se vi è la presenza di un edema perilegamentare, altrimenti se

non vi sono rotture legamentari, la risonanza magnetica non può evidenziare uno

stiramento legamentare.

2.

Vedi sopra.

3.

I

disturbi lamentati dall'assicurato non sono imputabili ad un'infiammazione legamentare

per il fatto che una persona giovane non può avere un'infiammazione legamentare

ma tutte le affezioni a livello dei legamenti collaterali di un ginocchio sono

dovute a traumi, di solito distorsivi. Nel caso concreto il paziente causa

questo dolore, ha deambulato a lungo mantenendo in leggera flessione il

ginocchio evitando l'iperestensione e quindi al momento di cercare di estendere

il ginocchio, il legamento collaterale interno che per qualche tempo era

rimasto rilassato in posizione flessa del ginocchio, veniva messo sotto

tensione e quindi gli provocava un aumento di dolore cosa che produceva un

circolo vizioso chiuso e costringeva il paziente a mantenere nuovamente piegato

il ginocchio." (Doc. VIII)

Il dott. __________, presa visione degli

accertamenti effettuati dal TCA, ha osservato:

"

Bagatellunfall vom 16.08.2003

Im Schreiben vom 11.02.2005 hat der Orthopädische

Dr. __________ auf die Fragen des Gerichts vom 01.01.2005 geantwortet.

Er bestätigt, dass eine Bänderzerrung durch die

aktuellen diagnostischen Mittel nicht objektivierbar ist, insbesondere nicht

durch das MRI vom 03.09.2003 (also bereits 18 Tage nach Unfall).

Er bestätigt auch das Fehlen einer Entzündung des

medialen Seitenbandes am linken Knie.

Versicherungsmedizinische Stellungnahme

Die nachträgliche Hypothese einer Zerrung des

medialen Seitenbandes beruht einzig auf der Patientenangabe einer Druckdolenz im

Bereiche der femoralen Insertion dieses Bandes. Objektiv war das Kniegelenk am

07.11.2003

ohne Erguss und frei beweglich. Auf welche Fakten Herr Dr. __________

dies Annahme stützt, dass der Patient seit dem Unfall das Knie leicht flektiert

gehalten habe, können wir nicht nachvollziehen. Im übrigen verweisen wir auf

die kreisärztliche Beurteilung vom 06.07.2004.

Der Fall ist längst abgeschlossen (volle Arbeitsfähigkeit

seit 22.12.2003). Bei Beschwerdefreiheit würde eine heutige körperliche

Untersuchung keine Rückschlüsse mehr erlauben. Einzig ein konventionelles

Röntgenbild ab könnte als Spätfolge einer Seitenband-Zerrung jetzt evtl. eine

lokale Verkalkung zeigen (sogenannter Stieda-Pellegrini-Schatten)." (Doc.

X1)

2.5

In concreto,

il dott. __________ ha diagnosticato un “trauma distorsivo del ginocchio

sinistro con stiramento del legamento collaterale mediale”.

Il TFA ha

già avuto modo di stabilire cosa debba intendersi per “lesione dei legamenti”

ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett. g OAINF.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1990 no. U 112 pag. 373 l’Alta Corte ha indicato

che sono considerate “lesioni dei legamenti” ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett.

g OAINF non solo la rottura dei legamenti, ma anche lo stiramento e la

dilatazione degli stessi.

In

un’altra sentenza del 6 agosto 2003 nella causa B., U 235/02, il TFA ha ancora

rilevato che, contrariamente a quanto disposto in relazione alle “lacerazioni

dei tendini” di cui all’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF e che comprendono solo le

lacerazioni o le rotture totali dei tendini, nel concetto di “lesioni dei

legamenti” utilizzato dal legislatore all’art. 9 cpv. 2 lett. g OAINF rientrano

anche i fenomeni di lacerazioni, di stiramento e di dilatazione dei legamenti.

La

definizione di legamento è “formazione di tessuto connettivo fibroso che

ha la funzione di tenere fra loro unite due o più strutture anatomiche o di

mantenere nella posizione che gli è propria un organo, ovvero di concorrere a

delimitare aperture o cavità nelle quali si trovano altre formazioni

anatomiche” (cfr. Enciclopedia della medicina De Agostini, Ed. Istituto

Geografico De Agostini SpA, Novara, 1993, pag. 529).

Per distorsione s’intende la sollecitazione di

un’articolazione oltre il limite della normale articolarità, tale da provocare

un eccessivo stiramento delle componenti capsulo-legamentose, con conseguente

danno parziale o totale di capsula, legamenti, tendini o menischi intraarticolari.

Le distorsioni sono stiramenti e in alcuni casi lacerazioni dei legamenti, che avvengono

a causa di un eccessivo esercizio fisico, di un brusco cambiamento di velocità

o di direzione durante un movimento intensivo, o a seguito di un impatto o di

una caduta. Lo stiramento è in genere causato da una brusca e violenta

contrazione muscolare, come quando avviene di scivolare, sollevare un oggetto

pesante, saltare. La distorsione causa un immediato e acuto dolore, seguito da

gonfiore. I sintomi sono tanto più accentuati quanto più la distorsione è

grave. La differenza fra uno strappo muscolare e uno stiramento è la seguente:

lo strappo altro non è che la rottura della continuità delle fibre muscolari,

mentre lo stiramento è solo un eccessivo allungamento delle fibre stesse. La

differenza diagnostica si gioca nell’imaging, ossia nell’ecografia o al massimo

nella risonanza magnetica. (cfr. www.orthopedie.com).

La diagnosi della distorsione è sintomatica,

tuttavia in caso di lesioni legamentose del ginocchio importantissimo strumento

di diagnosi è la risonanza magnetica nucleare. Bisogna infatti considerare che

nel caso di lesione totale del legamento crociato anteriore del ginocchio la

diagnosi si basa sull’esame clinico eseguito dallo specialista, tenendo conto

dell’anamnesi, ossia delle informazioni fornite dal paziente. L’esame

radiografico è indispensabile per depistare eventuali lesioni ossee. Per

valutare per contro le lesioni legamentose, meniscali o cartilaginee, l’esame

di scelta è la risonanza magnetica nucleare.

Le distorsioni si dividono in distorsioni di

primo grado, nelle quali vi è uno stiramento delle strutture capsulo-legamentose

senza lacerazioni o rotture; distorsioni di secondo grado, nelle quali si ha

uno stiramento e la parziale rottura delle strutture capsulo-legamentose e le

distorsioni di terzo grado, nelle quali si assiste alla lacerazione sub-totale

o rottura delle strutture capsulo-legamentose, con instabilità articolare. I

sintomi possono essere di diversa entità: lievi, se i legamenti sono stati

stirati troppo o sono leggermente lacerati, la zona non è molto gonfia e può

sostenere il carico; moderati, se i legamenti sono lacerati ma non

completamente, l’articolazione è dolente e sensibile al tatto e può essere

mossa a fatica; gravi, se vi è la lacerazione di uno o più legamenti, l’area è

molto gonfia, dolente ed è impossibile caricare l’articolazione (cfr. Gruppo di

lavoro ortopedia basato sulle prove di efficacia (G.L.O.B.E.), Il Pensiero

Scientifico Editore, 2003).

2.6

Nel caso di

specie, l’assicuratore infortuni ha negato il proprio obbligo contributivo

sulla base del parere espresso dai suoi medici fiduciari, a mente dei quali

l’esame di risonanza magnetica ha permesso di escludere la presenza di lesioni

ai legamenti del ginocchio dell’assicurato.

Il

dott. __________ ha infatti categoricamente escluso quanto sostenuto dal dott. __________

(ovvero che un trauma distorsivo non lascia traccia riscontrabile in una

risonanza magnetica), con i suoi apprezzamenti del 30 marzo 2004 (cfr. doc. 23;

consid. 2.4.) e del 6 luglio 2004 (cfr. doc. III bis; consid. 2.4.).

Parimenti, il dott. __________,

della __________ di __________, ha rilevato che una relazione causale fra i

disturbi fatti valere dall’assicurato e l’infortunio dell’agosto 2003 sarebbe

inverosimile, dato che dall’esame di risonanza magnetica non vi erano delle

lesioni oggettivabili, mentre la piccola plica femoro-patellare mediana

evidenziata dalla RM non sarebbe altro che una “Normvariante ohne Krankheitswert”

(cfr. doc. 25; consid. 2.4.).

Le valutazioni espresse

dai fiduciari dell’CO 1 sono state smentite dal dott. __________, il quale ha

esaurientemente e convincentemente spiegato i motivi per i quali una risonanza

magnetica non può mostrare un semplice stiramento del legamento del ginocchio,

senza che vi sia stata una rottura legamentare. Egli ha

infatti chiarito che la risonanza magnetica nucleare costituisce lo strumento

atto ad escludere la presenza di lesioni legamentose, meniscali o cartilaginee.

Il dott. __________

ha spiegato che la risonanza magnetica del 3 settembre 2003 non poteva mostrare

una lesione del legamento del ginocchio (come vorrebbe il dottor __________)

dato che non vi era stata una lesione legamentare, ma solo un forte stiramento,

con conseguente dolore sul legamento collaterale mediale (cfr. doc. A2). Egli

ha poi precisato che, se non vi sono rotture legamentari (come nel caso di

specie), uno stiramento legamentare non può essere evidenziato da una risonanza

magnetica (cfr. doc. VIII).

Lo specialista interpellato dal TCA ha pure

rilevato che i disturbi lamentati fin da subito dal paziente, nato nel __________,

non potevano essere imputabili ad un’infiammazione legamentare, dato che una

persona giovane non può avere una simile infiammazione. Egli ha evidenziato che

in una persona giovane tutte le affezioni a livello dei legamenti collaterali

del ginocchio sono dovute a traumi, di solito distorsivi (cfr. doc. VIII).

Lo specialista ha spiegato che l’assicurato, a

causa del dolore risentito, ha deambulato a lungo mantenendo in leggera

flessione il ginocchio, evitando l’iperestensione, con la conseguenza che nel

momento in cui cercava di estendere il ginocchio veniva messo sotto tensione il

legamento collaterale interno, che per qualche tempo era rimasto rilassato in

posizione flessa, provocando un aumento del dolore che costringeva nuovamente

l’assicurato a tenere il ginocchio piegato (cfr. doc. VIII).

Sulla

scorta di quanto sopra, questo Tribunale non può quindi aderire alla

valutazione espressa dal fiduciario dell’CO 1, dott. __________ (cfr. doc. 23 e

III bis), a mente del quale i disturbi soggettivamente risentiti

dall’assicurato al ginocchio sinistro non hanno trovato una sufficiente

correlazione sul piano oggettivo, visto che l’esame di risonanza magnetica del 3

settembre 2003 ha escluso l’esistenza di lesioni legamentari o meniscali (che

sarebbero state, a suo modo di vedere, ben visibili in base a criteri

morfologici, soprattutto nell’acquisizione T2), evidenziando unicamente la

presenza di una piccola plica femoro-patellare mediana (cfr. doc. 3). Il TCA fa

propria la valutazione espressa in maniera chiara, precisa e dettagliata dal

dott. __________, a mente del quale i dolori risentiti dall’assicurato al

ginocchio sinistro subito dopo la caduta del 16 agosto 2003 e che si sono poi

sviluppati in maniera costante nei mesi seguenti sono stati causati dallo

stiramento del legamento del ginocchio cagionato da tale caduta.

Visto

quanto precede, lo scrivente TCA considera provato,

perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,

caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid.

2, 121 V 6 consid. 3b,

47.

consid. 2a, 208 consid. 6b; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,

p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 338), che l'evento

del 16 agosto 2003 ha provocato il diagnosticato stiramento del legamento del

ginocchio, perlomeno quale fattore scatenante.

È

così dato l'evento esterno.

Ritenuto

che anche gli altri elementi costitutivi di una lesione corporale parificata ai

postumi d'infortunio (ossia la repentinità nonché l'azione involontaria e

lesiva che colpisce il corpo umano) sono, in casu, senz'altro

soddisfatti, va ammesso l'obbligo contributivo di principio dell’CO 1.

L'incarto

va quindi retrocesso all'assicuratore LAINF convenuto, affinché proceda a

definire il diritto alle prestazioni dal profilo materiale e temporale (cfr.

Dispositivo

dispositivo di cui alla STFA del 27 giugno 2001 nella causa S., U 158/00).

In

queste condizioni, non appare necessario procedere agli atti istruttori ipotizzati

dal ricorrente (perizia medica giudiziaria, cfr. doc. V), posto che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003

nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA

del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26

novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa

P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid.

2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re

O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella

causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p.

117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito

sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d e sentenza ivi citata).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è accolto.

§ È

annullata l'impugnata decisione su opposizione dell'CO 1.

§§ È

accertato che l'assicurato ha lamentato una lesione parificata ad infortunio

giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. g OAINF e, pertanto, che esiste un obbligo

contributivo di principio a carico dell'CO 1.

§§§ L'incarto

è retrocesso all'CO 1 affinché decida in merito alle prestazioni di cui

l'assicurato ha diritto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L'CO 1

verserà all'assicurato l'importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso

di diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster