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Decisione

35.2004.6

assicurato che ha picchiato la testa quando con il carrello elevatore ha urtato un pilastro. Assenza di reperti organici post-traumatici. Trauma cranio-cerebrale? Sintomi tipici? Disturbi psichici, pr

30 novembre 2004Italiano64 min

Source ti.ch

Fatti

I riflessi sono vivaci e simmetrici.

DIAGNOSI

- Forte mal di testa con diminuzione della

concentrazione e

rallentamento della forza al braccio

sinistro.

- Esiti in stato commozionale e contusione

del cervello il 29.9.2001.

VALUTAZIONE

Attualmente l'assicurato accusa un forte dolore

internamente alla testa, una riduzione della concentrazione con un

rallentamento globale e una riduzione della forza del braccio sinistro.

Ultimamente ha perso anche conoscenza senza una causa.

Clinicamente con

tutti i mezzi diagnostici (EEG, TAC, esame radiologico, esame neurologico,

esame psichiatrico, ecc...) un danno organico non è evidenziabile.

Procedere

L'assicurato rimane sotto controllo

psichiatrico." (Doc. 25)

In un

ulteriore Rapporto intermedio il Dr. med. __________, il 14 maggio 2002, ha

dichiarato che il ricorrente era nuovamente inabile al lavoro al 100% dal 20

marzo 2002. La sintomatologia era la stessa di quella descritta nel rapporto

del 14 marzo 2002. Il medico ha puntualizzato che l'assicurato, vista

l'inabilità lavorativa e la prognosi riservata, si deprimeva sempre di più.

Egli ha però negato che fossero intervenuti dei fattori extra-traumatici (cfr. doc

31).

La neuropsicologa

__________, della Clinica __________, ha valutato l'insorgente dal profilo neuropsicologico

il 4 giugno 2002. Essa ha redatto un referto del seguente tenore:

"

(…)

CONCLUSIONE: L'esame neuropsicologico

di questo paziente che ha subito il 29.9.2001 un incidente al lavoro con un

trauma cranico parietale mette in evidenza:

- un rallentamento

psicomotorio osservabile sia clinicamente che

ai test

cronometrali.

- una riduzione

della memoria a breve termine sia verbale che

visuo-spaziale e

dei deficit moderati della memoria verbale in

condizione di

riconoscimento e di rievocazione differita.

- dei disturbi del

ragionamento su materiale visuo-spaziale

- un rendimento

deficitario ad un test di attenzione selettiva e

sostenuta.

- rileviamo inoltre

una netta diminuzione del tono dell'umore.

Da un punto di vista

funzionale, tenuto conto sia dei risultati ai test che dei cambiamenti

comportamentali, i disturbi neuropsicologici del paziente devono essere

considerati di entità media. Per quanto riguarda l'origine di tali

disturbi, ritengo che in questa situazione sulla base di una valutazione neuropsicologica

non sia possibile né escludere completamente, né affermare la presenza di un

danno cerebrale. Vi è verosimilmente una componente psichica ma essa è

difficilmente quantificabile." (Doc. 34)

Il Dr. med.

__________, il 2 settembre 2002, ha effettuato la visita medica __________. Dal

relativo rapporto emerge:

"

(…)

DICHIARAZIONI

DELL'ASSICURATO

Accusa sempre dolori alla

testa nella parte centrale, dall'occhio sinistro non vede più tanto a causa di

un'ombra davanti allo stesso.

Anche al braccio sinistro

la forza rimane diminuita, non riesce a portare pesi o tenere qualcosa in mano.

In __________ la situazione è rimasta invariata, non è migliorata per niente.

Secondo la moglie il

signor __________ è molto cambiato, non esce più e non guida più la macchina,

sta a casa e non fa quasi niente.

L'assicurato attualmente

figura inabile al lavoro nella misura completa.

STATO GENERALE

L'assicurato si presenta

depresso, tutti i movimenti sono lenti, non parla molto, lievemente agitato,

soprattutto quando parla la moglie.

STATO LOCALE

Riesce a muovere bene il

braccio sinistro anche se lentamente.

Forza alla mano 30 pounds

a sinistra, 100 pounds a destra.

DIAGNOSI

- Esiti in stato

dopo commozione e contusione del cervello il

29.9.2001 con

diminuzione della memoria e della

concentrazione,

con mal di testa, vertigini e depressione.

VALUTAZIONE

L'assicurato accusa

continuamente del mal di testa in zona centrale, con riduzione della memoria,

calo della concentrazione, senso di vertigine, ecc.

Non ha più voglia di fare

niente, sta sempre in casa, non se la sente di uscire.

Clinicamente si nota unicamente una riduzione della forza alla mano sinistra di

1/3 rispetto alla contro-laterale, però la funzione è normale.

Secondo l'esame

neuro-psicologico il danno viene valutato di media entità.

Procedere medico

L'assicurato deve rimanere

sotto controllo psichiatrico." (Doc. 43)

Gli atti

medici sono stati sottoposti al Dr. med. __________, specialista FMH in

neurologia, della __________ __________ dell'CO 1, il quale, il 3 febbraio

2003, ha così valutato lo stato di salute dell'assicurato:

"

(…)

Am 29.09.01 erlitt der

Versicherte eine Schädelprellung ohne Amnesie für das Ereignis und ohne initiale

Bewusstlosigkeit. Ca. zehn Minuten später entwickelte Herr RI 1 ein soporöses

psychotisches Bild, welches sich neurologisch-somatisch nicht erklären lässt.

Alle bis jetzt durchgeführten ausgedehnten neuroradiologischen und klinischen

Untersuchungen ergaben keine Hinweise auf eine erlittene traumatische Läsion,

welche die zahlreichen anhaltenden und z. T. sich verschlechternden Beschwerden

des Versicherten nur annähernd erklären könnte. Es bestehen weder anamnetische,

klinische noch radiologische Hinweise auf einen somatischen Kern der

psychotischen Erkrankung.

Die festgestellten

neuropsychologischen Defizite sind unspezifisch, haben keine lokalisatorischen

Hinweise und sind mit grösster Wahrscheinlichkeit auf eine psychische

Erkrankung zurückführen und keinesweg Ausdruck einer möglichen Hirnläsion.

Die vom Versicherten

beklagten Kopfschmerzen sind neurologisch schwer zu interpretieren. Nach

divergierenden Aussagen des Versicherten über Charakter und Dauer der

Beschwerden ist eine posttraumatischen Ursache nur möglich. Initial und während

der Hospitalisation wird nichts über posttraumatische Kopfschmerzen berichtet,

welche in der Regel spätestens 72 Stunden nach dem erlittenen Trauma auftreten.

Zurzeit stehen eindeutig

unfallfremde psychische Beschwerden im Vordergrund, welche massgeblich den

Verlauf bestimmen." (Doc. 50)

Con

l'opposizione del 14 marzo 2003, inoltrata contro la decisione formale del 18

febbraio 2003 con cui l'CO 1 ha posto fine all'erogazione delle prestazioni

assicurative dal 28 febbraio 2003, in quanto i disturbi lamentati non potevano

essere spiegati dal profilo organico come conseguenze dell'infortunio del mese

di settembre 2001, bensì ne erano responsabili motivi psichici, che tuttavia

non erano in relazione di causalità adeguata con l'evento traumatico (cfr. doc.51;

consid. 1.2.), il ricorrente ha trasmesso due certificati medici del Dr. med. __________,

FMH medicina generale, proprio medico curante, e del Dr. med. __________ (cfr.

doc. 54).

Il Dr. med.

__________, il 27 febbraio 2003, ha indicato:

"

(…)

Il paziente attualmente

accusa sempre dolori alla testa nella parte centrale, e dall'occhio sinistro è

disturbato in quanto vede sempre davanti allo stesso come un'ombra.

Inoltre presenta al

braccio sinistro un'importante diminuzione di forza, importante diminuzione del

livello dell'umore e mancanza di slancio vitale con persistenza di uno stato depressivo-reattivo

dell'accaduto

Per cui in considerazione

dello stato attuale del paziente ritengo inopportune le decisioni

dell'assicurazione CO 1 di affermare che non vi sono presenti conseguenze

all'infortunio necessitanti una cura e giustificanti una riduzione della

capacità lavorativa e di chiudere il caso con effetto dal 28.02.2003 e porre

così fine alle prestazioni assicurative." (Doc. 54a)

Dal canto

suo il Dr. med. __________, il 10 marzo 2003, ha precisato:

"

(…)

Da un punto di vista psichiatrico

e con grande probabilità anche da un punto di vista neuropsicologico

l'inabilità lavorativa e i disturbi lamentati sono in relazione rilevante con

l'infortunio.

Il paziente è di origine __________

e ha lavorato sin dal 1982 in Svizzera. Era stimato, per il suo lavoro dai suoi

datori di lavoro. Dal suo ambiente famigliare viene descritto come una persona

sempre molto attiva, intraprendente, socievole e allegra. Dopo l'incidente del

29.09.01 la personalità del paziente è completamente cambiata: ritiro sociale,

apatia alternante con irritabilità, problemi di memoria, disturbo del sonno,

umore depresso, problemi di concentrazione. Questi problemi possono da un lato

essere spiegati in parte come reazione depressiva per l'impossibilità di poter

riprendere il lavoro, dall'altro lato sono anche conseguenze di un disturbo

neuro-psicologico di entità media.

"Per quanto riguarda

l'origine di tali disturbi," come scrive la sig. __________,

neuro-psicologa, nel suo rapporto del 07.06.02 alla CO 1, "ritengo che in

questa situazione sulla base di una valutazione neuro-psicologica non sia

possibile, nè escludere completamente, nè affermare la presenza di un danno

cerebrale." Oltre a questi postumi di natura psichica e/o

neuro-psicologici persistono dei dolori della testa fluttuanti e incostanti.

Persiste una diminuzione del visus dell'occhio sinistro e della forza della

mano e del braccio sinistro. Entrambi considerati di origine psicogena in

assenza di un'altra spiegazione.

Tutta la sintomatologia

descritta è una conseguenza chiara e netta dell'incidente del 29.09.01 in

quanto se non avesse avuto l'incidente, il paziente oggi lavorerebbe con

grandissima probabilità ancora nel suo lavoro come magazziniere presso la ditta

__________; sarebbe tuttora un tipo allegro, socievole e gran lavoratore,

stimato da tutti.

Inoltre in data 21.01.03

con la lettera al medico circondariale della CO 1 ho chiesto l'autorizzazione a

sottoporre il paziente ad una rivalutazione neurologica o di sottoporre ad una

valutazione da parte di una specialista per dolori cronici come per esempio il

dr. __________. Visto che non ho ricevuto nessuna risposta, in data 04.02.03 ho

telefonato personalmente con il dr. __________ della CO 1 __________, egli mi

ha autorizzato di inviare il paziente dal dr. __________ per ulteriori

accertamenti.

Il paziente ha avuto un

appuntamento dal collega in data 07.03.03, purtroppo in questo breve lasso di

tempo non ho ancora ricevuto nessuna valutazione." (Doc. 54b)

Per

completezza va osservato che l'assicurato non è stato più visitato dal Dr. med.

__________ dopo la decisione formale del 18 febbraio 2002 dell'Istituto

assicuratore convenuto. In precedenza non era stato allestito nessun rapporto (cfr.

doc. 67).

Su

richiesta dell'CO 1, il Dr. med. __________, il 24 ottobre 2003, ha esposto

l'evoluzione della situazione generale dell'insorgente dopo il 1° marzo 2003, e

meglio:

"

(…)

Purtroppo non ho buone notizie da comunicarvi. La

decisione della CO 1, che considerava che non fossero più presenti delle

conseguenze dell'infortunio necessitanti di una cura giustificanti una

riduzione della capacità lavorativa, ha scombussolato molto il paziente.

L'aveva interpretato come accusa di essere "un simulante". Oltre a

questo fattore, il paziente si è anche visto privo di qualsiasi fonte

finanziaria. In quanto il suo ex-datore di lavoro, aveva ovviamente disdetto

l'assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia. Quindi il paziente da

marzo è senza entrata economica. Non se la sente di chiedere aiuto

all'assistenza sociale e si sente umiliato dal fatto che viene mantenuto dalla

moglie e dai figli. Questo stress psicosociale non ha fatto altro che

peggiorare la sintomatologia del paziente.

I disturbi soggettivi sono rimasti più o meno

quelli nei miei primi rapporti precedenti. Il paziente si lamenta soprattutto

di una intensificazione dei dolori al capo, di una crescente irrequietezza da

un lato e di una abulia dall'altro. La moglie del sig. RI 1 sottolinea che il

marito dopo l'incidente, abbia completamente cambiato carattere.

Descrive inoltre un ritiro sociale quasi completo

(il paziente non uscirebbe quasi più di casa da solo), un ritiro anche dalla

famiglia ed una rabbia crescente.

Una rivalutazione neurologica presso il Servizio __________

di Neurologia all'Ospedale __________, inizio settembre di quest'anno, ha

confermato la valutazione di un anno fa.

Da un punto di vista psichiatrico è sicuramente

da segnalare un peggioramento e una ulteriore cronicità della situazione. Il

paziente rimane sicuramente inabile al lavoro ed è stato annunciato

all'Assicurazione Invalidità con la richiesta di una rendita intera.

Rimane sempre aperta la domanda se lo stato di

salute psichica del sig. RI 1 sia una conseguenza dell'infortunio sul lavoro in

data 29 settembre 2001 oppure sia da attribuire a una malattia.

Ho espresso la mia opinione nel mio certificato

medico del 10.03.2003, che sosteneva il ricorso del paziente. Per avere

un'altra opinione, forse più oggettiva, (essere nello stesso tempo perito e

terapeuta sono posizioni che in psichiatria e psicoterapia sono quasi

impossibili da conciliare) proporrei di sottoporre il paziente a perizia

psichiatrica. Proporrei come periti il Dr. med. __________, di __________, il

Dr. med. __________ oppure il Dr. med. __________. Tutti e tre sono colleghi

che hanno molta esperienza nell'allestire delle perizie.

Per ciò che concerne la psicofarmacoterapia è

stato aggiunto da due mesi un neurolettico atipico, senza che però abbia dato

dei risultati convenienti." (doc. 71)

Con

decisione su opposizione del 4 dicembre 2003 l'assicuratore LAINF ha confermato

la sua prima decisione (cfr. consid. 1.3.; doc. A1).

L'assicurato,

infine, all'atto ricorsuale ha allegato un ulteriore certificato medico del 23

dicembre 2003 del Dr. med. __________, da cui emerge:

"

(…)

L'importante nell'attuale

contesto è che la sintomatologia neurologica, neuropsicologica e psichiatrica

della quale il paziente soffre, ebbe inizio subito dopo l'incidente ed è

tuttora presente e resistente a qualsiasi terapia intrapresa finora.

RI 1 viene descritto dai

suoi famigliari e dai suoi amici come persona attiva, di compagnia,

intraprendente e con tanta voglia di vivere. Ora il paziente si presenta in un

modo totalmente diverso: è abulico, irrequieto ed irascibile. Non ha nessuna

voglia di intraprendere niente, ha un ritiro sociale quasi totale e non ha

quasi più contatto né con i famigliari né con gli amici. Soffre e si lamenta

continuamente di mal di testa atroce, a volte vissute come delle martellate, a

volte come coltellate o come una pressione sul capo.

Da un punto di vista

psichiatrico - anche se gli avvocati della CO 1 non sono di questo avviso e

ribadiscono che il trauma è stato troppo banale per poter causare delle

conseguenze psichiche - questo notevole cambiamento della personalità e lo

stato psicofisico del paziente sono da considerare una diretta conseguenza

dell'incidente del 29.09.01." (Doc. A2)

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame

del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata

resa la decisione impugnata (fra le tante: DTF 130 V 138; Pratique VSI 2003

pag. 282; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del 9 ottobre

2001 nella causa C., U 213/01; STFA del 12 aprile 2001 nella causa M., I

561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa J., I 30/99; DLA 2000 pag. 74;

DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re C., pag. 5, non pubblicata; RCC

1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF

112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107 V 5

consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi

ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. RAMI 2001 pag. 101; STFA

del 17 gennaio 2003 nella causa A., I 134/02; STFA del 28 giugno 2001 nella

causa G., I 11/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA 17

febbraio 1994 in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non

pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata).

Eccezionalmente,

il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti

intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in

modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di

influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC

1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996

nella causa G.R. consid. 2.6.).

Nel caso

di specie il certificato del 23 dicembre 2003 del Dr. med. __________ è stato

allestito posteriormente all'emissione della decisione impugnata. Esso,

tuttavia, è stato allegato con l'intento di acclarare l'eziologia dei disturbi

sofferti dall'assicurato, la cui situazione non è peraltro cambiata rispetto al

periodo antecedente il 4 dicembre 2003. Pertanto tale referto è rilevante ai

fini del presente giudizio. Esso è suscettibile di mettere in evidenza elementi

di accertamento retrospettivo della situazione antecedente alla decisione su opposizione

(cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella causa L., U 299/02).

2.11. Preliminarmente

giova rilevare che dalla documentazione medica agli atti attentamente

esaminata, risulta che l'assicurato non presenta reperti organici di natura

post-traumatica suscettibili di giustificare la sintomatologia lamentata

dall'assicurato, e meglio i dolori alla testa, i disturbi all'occhio sinistro a

causa di un'ombra che vede davanti a sé e la diminuzione della forza del

braccio sinistro (cfr. doc. 50; 54a; 54b; 43; 25; 15). Dalle più recenti

certificazioni mediche, come anche dal ricorso, emerge comunque che il

ricorrente accusa soprattutto forti mal di testa; non sono più state menzionate

le ulteriori problematiche fisiche (cfr. doc. A2; 71; I).

Già

durante la degenza presso l'Ospedale __________, dal 29 settembre al 6 ottobre

2001, gli accertamenti (RX, TAC cerebri) hanno permesso di escludere lesioni

Considerandi

alla colonna craniali o cerebrali, anche il neurologo non ha trovato patologie

oggettivabili clinicamente o nell'elettroencefalogramma (cfr. doc. 5; consid.

2.10

).

Dalla

valutazione neurologica e dal consulto oftalmologico che hanno avuto luogo nei

mesi di gennaio e febbraio 2002 è emerso che, per quanto riguardava il braccio

sinistro, sia i potenziali somatosensoriali che motori a livello dell'arto

superiore erano normali, il che escludeva una lesione centrale che spiegasse la

sintomatologia. La RM cerebrale, eseguita il 28 gennaio 2002, era poi nella

norma. Inoltre a livello dell'occhio sinistro l'esame oftalmologico,

relativamente alla parte preretinica e ai potenziali evocati visivi, è

risultato normale (cfr. doc. 15; consid. 2.10.).

Il TCA si

trova, pertanto, confrontato ad un caso in cui i disturbi avvertiti dal

ricorrente non hanno potuto trovare una sufficiente correlazione sul piano

oggettivo. In casi del genere, la decisione non può che essere sfavorevole

all’interessato, nella misura in cui, non essendo stata individuata, dal

profilo medico-scientifico, l’origine dei disturbi, il giudice delle assicurazioni

sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l’esistenza di una relazione

di causalità naturale con l’evento traumatico assicurato (cfr., in questo

senso, la STCA del 22 settembre 2003 nella causa B., inc. n. 35.2002.4, la STCA

del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n. 35.2003.26, la STCA del 13

settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90, confermata dal TFA con

sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre 2000 nella causa P.,

inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13 marzo 2001, U

429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e del 19

febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10; cfr., inoltre, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS

2/1994, p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen

organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden

und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen

Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen

Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt insofern

die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres” - la

sottolineatura è del redattore).

Questa

Corte ritiene, di conseguenza, dimostrato, perlomeno secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che

l'insorgente, al più tardi alla fine del mese di febbraio 2003, non

presentava più alcun postumo organico oggettivabile dell'infortunio del 29 settembre 2001.

2.12

I sintomi

menzionati al considerando precedente vanno interpretati come una delle

espressioni dei disturbi psichici di cui soffre l'assicurato (cfr. doc. 6, 20,

43, 54a), riconosciuti anche dall'CO 1 nella decisione formale del 18 febbraio

2002.

(cfr. doc. 51) e nella decisione su opposizione del 4 dicembre 2003 (cfr.

doc. A1).

In

particolare va rilevato che i medici del Servizio di __________, il 29 gennaio

2002, hanno evidenziato che la sintomatologia che ha costretto l'assicurato ad

abbondare il posto di lavoro due ore dopo la ripresa il 29 ottobre 2001,

caratterizzata da vertigine e da un intenso dolore parieto occipitale sinistro,

è stata interpretata come una componente somatoforme nell'ambito del quadro

psicopatologico che egli presentava (cfr. doc. 13, consid. 2.10.).

Relativamente

ai disturbi all'occhio sinistro, i Dr. med. __________ e __________ del

Servizio di neurologia dell'__________, nel loro rapporto del 15 febbraio 2002,

hanno espressamente affermato che si trattava di un problema psicogeno (cfr.

doc. 15; consid. 2.10.).

Il 3

febbraio 2003 il Dr. med. __________ della __________ ha valutato che i deficit

neuropsicologici riscontrati non sono espressione di una possibile lesione

cerebrale, bensì con grande probabilità sono da ricondurre a una problematica

psichica (cfr. doc. 50; consid. 2.10.).

Neppure

il Dr. med. __________, nel suo certificato del 10 marzo 2003, ha contestato la

valutazione secondo cui la diminuzione del visus dell'occhio e della forza

della mano e del braccio sinistri è di origine psicogena in assenza di un'altra

spiegazione (cfr. doc. 54b; consid. 2.10.).

L'istituto

assicuratore convenuto, ha negato all'insorgente il diritto alle prestazioni a

partire dal 28 febbraio 2003, difettando un nesso di causalità adeguata tra i

disturbi psichici e l'infortunio del 29 settembre 2001 (cfr. doc. 51; A1).

Basandosi

sulla valutazione dello psichiatra curante, Dr. med. __________, secondo il

quale il notevole cambiamento della personalità e lo stato psicofisico, dal

punto di vista psichiatrico sono una diretta conseguenza dell'evento traumatico

del mese di settembre 2001 (cfr. doc. 54b), l'assicurato, dal canto suo,

sostiene che i disturbi psichici e l'infortunio citato si trovino in una

relazione di causalità (cfr. doc. I).

Per

quanto attiene alla causalità naturale tra i problemi psichici accusati dal

ricorrente e il sinistro del settembre 2001 (cfr. consid. 2.4.), questa Corte

ritiene di potersi esimere dall’ordinare l’esecuzione di una perizia neutrale,

come invece richiesto dal ricorrente (cfr. doc. V; consid. 1.6.), poiché -

anche qualora dovesse venire accertata l’esistenza di un rapporto di causalità

naturale con l’evento assicurato - non potrebbe essere ammessa la

responsabilità dell’CO 1, facendo effettivamente difetto l’adeguatezza del

nesso causale (cfr. consid. 2.5.), come verrà esposto approfonditamente qui di

seguito.

2.13

L'esame della

causalità adeguata si fonda su dei criteri differenti a seconda che

l'assicurato sia rimasto vittima o meno di un trauma del tipo "colpo di

frusta" alla colonna cervicale, di un trauma analogo o di un trauma

cranio-cerebrale (cfr. consid. 2.7.; 2.8.; 2.9., STFA del 6 giugno 2003 nella

causa G., U 138/02).

Come

esposto sopra (cfr. consid. 2.6.), in presenza di un'affezione di carattere

psichico non consecutiva ai traumi appena menzionati torna applicabile la

giurisprudenza sviluppata in DTF 115 V 133.

Qualora,

invece, sia stato diagnosticato un trauma del tipo "colpo di frusta"

alla colonna cervicale o traumi cranio-cerebrali senza prova di deficit

funzionale organico e l'interessato abbia presentato il quadro

tipico dei disturbi, contraddistinto da una loro accumulazione (cfr. DTF 117 V

360.

consid. 4b: diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della

concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi,

irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità,

ecc.), il tema dell'adeguatezza del rapporto causale tra un infortunio e i

pregiudizi della capacità lavorativa deve essere affrontato alla luce dei

principi sviluppati nella DTF 117 V 359 segg.

A

proposito del quadro clinico tipico di un "colpo di frusta" o di un

trauma equivalente, rispettivamente di un trauma cranio-cerebrale, va rilevato

che in una sentenza del 19 ottobre 2001 nella causa D., U 142/00, il TFA ha

negato l'applicabilità della specifica giurisprudenza al caso di un assicurato

che, vittima di un incidente della circolazione stradale con conseguente trauma

d'accelerazione, aveva lamentato soltanto dei dolori al collo con irradiazione

in sede occipitale ed alle spalle (cfr., in questo stesso senso, la sentenza

del 30 settembre 1998 nella causa M., U 223/97; consid. 2.7.; 2.8.).

Giova

inoltre aggiungere che la giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359 segg. non

trova in ogni caso applicazione se la problematica psichica predomina in

maniera chiara già immediatamente dopo l'incidente, o se nel corso dell'intera

evoluzione - dall'incidente fino al momento determinante per il giudizio - i

disturbi fisici, complessivamente, hanno giocato un ruolo assai secondario e

sono stati completamente relegati in secondo piano. In tal caso l'esame del

nesso di casualità adeguata deve essere affrontato alla luce dei principi

applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio di

cui alla DTF 115 V 133 (cfr. DTF 123 V 99; RAMI 2002 U 465 pag. 437; consid.

2.9

).

In una

sentenza del 6 maggio 2003 nella causa K. (U 6/03), il TFA ha precisato che la

prassi relativa al "colpo di frusta" va applicata se il danno

riportato a seguito di un infortunio si situa tra la commotio cerebri e la contusio

cerebri. Un leggero trauma cerebrale non è invece sufficiente.

2.14

Nella

fattispecie in esame dalla documentazione medica agli atti risulta che i medici

dell'Ospedale __________, dove l'assicurato è stato ricoverato immediatamente

dopo l'incidente, hanno diagnosticato una commotio cerebri.

L'11

ottobre 2001 è stato precisato che egli ha subito un trauma cranico in sede

parietale senza lesioni craniali o cerebrali e che circa dieci minuti dopo

l'evento si è accasciato a terra diventando soporoso (cfr. doc. 2, 5; consid.

2.10

).

I medici

del __________, il 17 ottobre 2001, hanno poi rilevato che in occasione

dell'infortunio, dopo un'ora di lucidità, è svenuto e in seguito è stato

trasportato all'ospedale in stato di paralisi dei quattro arti, che è durato

più di 48 ore. Inoltre anche posteriormente a tale periodo egli ha presentato

un'amnesia retrograda (cfr. doc. 5a; consid. 2.10.).

I

sanitari del servizio di neurologia dello stesso nosocomio, nel loro rapporto

del 15 febbraio 2002, hanno inoltre affermato che il ricorrente, nel mese di

settembre 2001, è rimasto vittima di un trauma cranico importante (cfr. doc.

15; consid. 2.10.).

Nelle

valutazioni, relative alla visita medica __________ del 15 aprile 2002 e alla

visita __________ del 2 settembre 2002, il Dr. med. __________ quale diagnosi

ha indicato "esiti in stato commozionale e contusione del cervello il

29.9

" (cfr. doc. 25; 43; consid. 2.10.).

Secondo

il Dr. med. __________, della __________, il quale si è espresso 3 febbraio

2003, l'assicurato ha subito una contusione del cranio ("Schädelprellung";

cfr. doc. 50; consid. 2.10.).

L'insorgente

ha poi accusato almeno alcuni dei sintomi del quadro clinico tipico di una

lesione tipo "colpo di frusta", o di un trauma equivalente,

rispettivamente di un trauma cranio-cerebrale, caratterizzato da disturbi

multipli privi di un substrato organico menzionati sopra (cfr. DTF 117 V 360 consid.

4b), e meglio mal di testa, vertigini, disturbi della memoria, stanchezza,

diminuzione della concentrazione, disturbi visivi, depressione (cfr. doc. 7,

13,15, 25, 26, 34, 43).

Al

riguardo va segnalato che in una sentenza del 17 giugno 2003 nella causa M., U

358/02, il TFA ha affermato che la propria giurisprudenza in materia di traumi

d'accelerazione al rachide cervicale, non presuppone che i sintomi tipici siano

tutti costantemente presenti.

In concreto,

in ogni caso, le questioni di sapere, da un lato, se il trauma cerebrale subito

dall'assicurato permette o meno l'applicazione della prassi relativa al

"colpo di frusta", dall'altro, se la sintomatologia lamentata dal

medesimo è sufficiente o meno per concludere che egli ha presentato il quadro

tipico dei disturbi di una lesione tipo "colpo di frusta", o di un

trauma equivalente, rispettivamente di un trauma cranio-cerebrale e, quindi, se

in definitiva all'esame della causalità adeguata debba o meno essere applicata

la giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359 segg. possono restare insolute.

Infatti,

in casu, l'abbondante documentazione medica agli atti (cfr. consid. 2.10.)

dimostra che comunque i disturbi fisici hanno giocato un ruolo assai secondario

e sono stati relegati in secondo piano rispetto alla problematica psichica che

ha predominato in maniera chiara già immediatamente dopo l'infortunio e per

tutta la fase dell'evoluzione fino alla decisione impugnata (per un caso

analogo cfr. STFA del 23 gennaio 2004 nella causa U., U 59/03).

In

particolare occorre evidenziare che l'assicurato, dopo l'evento traumatico del

mese di settembre 2001, è stato immediatamente sottoposto a un consulto

psichiatrico per il sospetto di uno stato psicotico secondario al trauma

cranico (cfr. doc. 5; consid. 2.10.). Egli è stato visitato il 3 ottobre 2001,

allorché era ancora degente presso l'ospedale __________, dai medici del __________,

i quali hanno diagnosticato uno stato di stupore dissociativo in seguito a un

evento vissuto come traumatico (cfr. doc. 5a; consid. 2.10.).

La

diagnosi formulata all'uscita dall'Ospedale __________ il 6 ottobre 2001 era di

"stato psicotico crepuscolare dopo trauma cranico" (cfr. doc.

5; consid. 2.10.).

Il capo

clinica del __________, il 12 novembre 2002, ha riscontrato nell'assicurato dei

disturbi nervosi (cfr. doc. 6; consid. 2.10.).

I

sanitari del __________, il 29 gennaio 2002, hanno poi riscontrato, dopo un

ridimensionamento dello stato alterato della coscienza, alla fine di ottobre

2001, successivamente alla tentata ripresa del lavoro della durata di due ore,

una sintomatologia di vertigini e dolore parieto occipitale che è stata

interpretata quale componente somatoforme nell'ambito del quadro

psicopatologico che il ricorrente presentava. E' stato pure indicato che

l'assicurato è stato segnalato al dr. med. __________, psichiatra, per la

continuazione della presa a carico (cfr. doc. 13, consid. 2.10.).

A fine

gennaio 2002 l'insorgente ha iniziato presso il Dr. med. __________ una terapia

antidepressiva (cfr. doc. 16). Il 14 marzo 2002 il medico, nel Rapporto

intermedio dell'CO 1, quale diagnosi ha indicato "Sindrome conversiva

dolorosa dopo incidente con trauma cranico" (cfr. doc. 20).

Giova,

inoltre, evidenziare che dal rapporto della visita __________ 2 settembre 2002,

allestito dal Dr. med. __________, emerge, che all'assicurato è stata

diagnosticata una depressione (cfr. doc. 43; consid. 2.10.).

Anche il

medico curante, Dr. med. __________, il 27 febbraio 2003, ha attestato la

persistenza di uno stato depressivo-reattivo all'accaduto (cfr. doc. 54a; consid.

2.10

).

Il Dr. med.

__________, presso il quale l'assicurato è rimasto in cura almeno fino alla

fine del 2003, nel mese di ottobre 2003 ha, altresì, indicato che dal punto di

vista psichiatrico era da segnalare un peggioramento e un'ulteriore cronicità

della situazione (cfr. doc. 71; A2; consid. 2.10.).

Nel mese

di dicembre 2003 lo specialista ha poi certificato che la sintomatologia

neurologica, neuropsicologica e psichiatrica di cui soffre l'insorgente ha

avuto inizio dopo l'incidente ed era ancora presente a quel momento (cfr. doc.

A2).

E' vero

che l'assicurato ha sempre lamentato anche dolori alla testa. Tuttavia gli

ulteriori sintomi, apparsi in concomitanza con l'evento traumatico del

settembre 2001, quali vertigini, disturbi della memoria, stanchezza,

diminuzione della concentrazione, disturbi visivi, sono stati indicati sempre

meno frequentemente, sia nei documenti medici che negli atti di causa. Nell'atto

ricorsuale, in particolare, sono stati menzionati unicamente dei forti dolori

al capo (cfr. doc. I). Ciò implica che gli altri disturbi siano regrediti o

perlomeno che per il ricorrente non rappresentino la problematica principale di

cui più soffre.

Pertanto,

in esito alle considerazioni che precedono e alla luce della giurisprudenza

citata al consid. 2.9., la valutazione dell'adeguatezza del rapporto di

causalità con l'infortunio del settembre 2001 va effettuata in applicazione

della giurisprudenza sviluppata dall'Alta Corte in materia di evoluzione

psichica abnorme conseguente a infortunio (cfr. DTF 115 V 133ss.) e non sulla

base dei principi elaborati dal TFA per i traumi del tipo "colpo di frusta

(cfr. DTF 117 V 359ss).

E'

peraltro utile sottolineare che l'CO 1 nella decisione su opposizione ha

applicato la giurisprudenza di cui alla DTF 115 V 133 segg. (cfr. doc. A1), e

che l'assicurato nel ricorso non ha contestato tale modo di procedere (cfr.

doc. I; consid. 1.3.).

2.15

Occorre avantutto

classificare l'infortunio occorso all'assicurato il 29 settembre 2001.

Alla luce

della dinamica dell'evento traumatico e delle lesioni riportate, che sono già

state descritte al consid. 2.10., l'evento traumatico di cui è stato vittima il

ricorrente non può essere classificato né fra quelli leggeri ma neppure fra

quelli gravi: si tratta, a mente del TCA, di un infortunio di media gravità

all'interno della categoria intermedia.

Si

ricorda che il TFA, in una sentenza del 13 novembre 1989 nella causa B., U

38/89, ha proceduto ad una identica classificazione, trattandosi di un

infortunio in cui l'assicurato, impegnato in un'operazione di carico, è rimasto

schiacciato fra i pesanti elementi di una cassaforma, elementi che presentavano

una lunghezza di 2.5 metri, una larghezza di 2 metri ed un diametro di 10

centimetri. L'infortunato - che ha riportato una contusione al rachide lombare

ed al torace nonché diverse escoriazioni - è stato liberato soltanto dopo sei

minuti grazie all'ausilio di una gru.

Sempre la

nostra Corte federale ha qualificato allo stesso modo l'evento infortunistico

in cui una porta in metallo, di un peso superiore ai 300 kg e di un'altezza di

2.5

metri, si è ribaltata sull'assicurato, il quale ha lamentato una frattura compressiva

della prima vertebra lombare (cfr. STFA del 23 febbraio 1998 nella causa S., U

244/96).

Il TFA

ha, invece, classificato nella categoria intermedia al limite degli infortuni

leggeri il sinistro in cui durante dei lavori di pulitura, per motivi

sconosciuti, da un armadio sono caduti da un'altezza di 1 m e 80 cm dei

supporti in metallo del peso di 3,8 Kg colpendo un assicurato sull'occipite e

provocandogli un taglio superficiale di 2 cm (cfr. STFA del 12 novembre 2001

nella causa K., U 85/01).

Infine in

una sentenza del 23 gennaio 2004 nella causa U., U 59/03, l'Alta Corte ha

ritenuto di gravità media l'infortunio occorso a un assicurato, al quale,

mentre apriva dei sacchi di riso, è caduto, dapprima sulla testa e poi sulla

spalla destra, da un'altezza di circa un metro, un sacco di 50 Kg.

L'assicurato, che è caduto a terra, ha riportato una distorsione cervicale con cervico-brachialgie

e dolori dorsali.

Il

giudice è, dunque, tenuto a valutare le circostanze connesse con l'infortunio,

secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6. Per ammettere

l'adeguatezza sarebbe, quindi, necessaria, alternativamente, o la presenza

particolarmente incisiva di un fattore (ad esempio, una durata particolarmente

lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la

cura) o l'intervento di più fattori.

Va,

peraltro, sottolineato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di

causalità in materia di turbe psichiche vanno considerati unicamente i postumi

di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U166, p. 94 consid.

2c e riferimenti).

Il

sinistro del 29 settembre 2001 non si è svolto secondo circostanze concomitanti

particolarmente drammatiche o spettacolari.

A titolo

di confronto, il TFA ha, ad esempio, riconosciuto l’esistenza di circostanze

drammatiche, trattandosi di un infortunio in cui l’assicurato rimase

imprigionato fra il contrappeso di una gru ed una cassaforma, subendo uno

sventramento e la frattura del bacino (DTF 107 V 173ss.), trattandosi di un

incidente della circolazione stradale che determinò un morto e diversi feriti

gravi fra i suoi protagonisti, in cui l’autovettura dell’assicurato si

capovolse ripetutamente e finì fuori strada (DTF 113 V 307ss.) oppure ancora

trattandosi di un’assicurata che si vide rompere in testa un pesante piatto da

mensa da parte di una collega di lavoro, la quale, in un secondo tempo, la

colpì ripetutamente al volto con un coccio.

L’interessata riportò varie contusioni e ferite da taglio, fra cui una profonda

alla fronte (RDAT I-1995 pag. 251-252).

Per

contro, non ne ha ammesso la realizzazione, ad esempio, in una sentenza del 22

aprile 2002 nella causa M., U 82/00, riguardante un assicurato la cui mano

sinistra era rimasta imprigionata fra gli ingranaggi di un doppio rullo,

ingranaggi che stavano per stritolargli l'intero braccio, se con l'altra mano

egli non fosse riuscito ad arrestare per tempo la macchina.

Nella DTF

129.

V 323 = RAMI 2003 pag. 203 il TFA nel caso di un infortunio in cui

un'automobile, a causa dell'esplosione di un pneumatico ad una velocità di

circa 95km/h, si era capovolta in autostrada ed era rimasta a giacere sul

tetto, nonostante abbia riconosciuto che il sinistro da un certo punto di vista

era stato impressionante, ha negato il carattere particolarmente drammatico dal

profilo oggettivo.

Per

quanto attiene all'asserzione dell'assicurato secondo cui "le

considerazioni di CO 1 circa la non particolare spettacolarità o drammaticità

dell'incidente sono di per sé argomento fragile. E' certo che individui

diversi, rapportati ad un uguale evento, possono reagire in maniera del tutto

differenziata e soggettiva" (cfr. doc. I; consid.1.3.), va evidenziato che

il TFA ha recentemente ribadito che per valutare l'esistenza di un nesso di

causalità adeguata tra un determinato evento traumatico e un danno alla salute

si tiene conto dell'infortunio in quanto tale e non della percezione soggettiva

dell'interessato (cfr. STFA del 3 giugno 2004 nella causa R., U 119/02, consid.

6.2

; DTF 115 V 139 consid. 6)

Quella

riportata dal ricorrente, poi, non è una lesione organica grave o

particolarmente idonea a provocare un'elaborazione psichica abnorme (cfr., ad

esempio, STFA del 10 febbraio 2004 nella causa N., U 282/02, consid. 6.2.4, in

cui un trauma cranio-cerebrale subito da un assicurato non è stato considerato

una lesione grave).

Dagli

atti di causa non risulta neppure che l'assicurato sia rimasto vittima di

errori nella cura medica, i quali avrebbero notevolmente aggravato gli esiti

dell'evento traumatico.

Per

quanto concerne il criterio della durata della cura medica, si osserva che è in

particolare la terapia psichiatrica che è iniziata subito dopo l'infortunio ed

è continuata perlomeno fino al mese di dicembre 2003 (cfr. consid. 2.10.).

Pertanto, dato che la lunga durata della cura è stata condizionata dalla nota

problematica psichica, questo criterio non è soddisfatto.

Dovendo

considerare unicamente i postumi di natura organica, non possono essere

ritenuti ossequiati nemmeno i criteri dei dolori persistenti, del decorso

sfavorevole della cura e delle complicazioni rilevanti intervenute.

Relativamente

al grado e alla durata dell'incapacità lavorativa, va osservato che il

ricorrente è stato inabile al lavoro al 100% dal giorno dell'infortunio. Egli

ha poi tentato di riprendere l'attività professionale al 50% il 29 ottobre

2001, tuttavia dopo due ore di lavoro ha dovuto rinunciarvi a causa dei

disturbi di salute (cfr. doc. 3, 4; 10). L'incapacità lavorativa totale è

proseguita fino al 3 marzo 2002, allorché l'assicurato ha ripreso il lavoro al

50% (cfr. doc. 10; 14; 19; 20). A decorrere dal 21 marzo 2002 fino perlomeno al

mese di ottobre 2003 egli era nuovamente inabile al 100% (cfr. doc. 23; 36; 41;

64; 68; 71). Quell'incapacità era da ricondurre in maniera preponderante ai

disturbi psichici (cfr. doc. 41; 64; 68; 71).

Tale

criterio non è quindi realizzato.

Di

conseguenza, considerato che nessun dei criteri di rilievo è, in casu,

soddisfatto, occorre concludere che l'infortunio assicurato non ha avuto,

secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, un

significato decisivo per l'instaurazione dei disturbi psichici di cui

l'insorgente è portatore: l'adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi,

venir ammessa.

Per

inciso giova segnalare che è irrilevante che l'AI abbia riconosciuto un grado

di invalidità del 100% (cfr. doc. VII). Nell'ambito dell'AI, in effetti, ai

fini della determinazione dell'eventuale grado di invalidità, si tiene conto

anche dei disturbi di eziologia morbosa e non soltanto, come nel settore

dell'assicurazione contro gli infortuni, dei postumi dell'infortunio in

relazione di causalità naturale e adeguata con l'evento traumatico (cfr. STCA

del 18 luglio 2003 nella causa V., 35.2003.17).

In simili

condizioni, non è censurabile il fatto che l'Istituto assicuratore convenuto

abbia ritenuto estinto, a far tempo dal 28 febbraio 2003, il diritto del

ricorrente di beneficiare di ulteriori prestazioni assicurative.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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