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Decisione

35.2004.60

lesione del tendine del sovraspinato e del sottoscapolare.Assicurato abile al 100% nella sua professione, che deve essere ritenuta leggera, come appurato dall'assicuratore tramite sopralluogo sul post

23 maggio 2005Italiano70 min

Source ti.ch

Fatti

i due aspetti. Cessati i provvedimenti medici che darebbero adito ad un

sensibile miglioramento della salute dell'assicurato e interrompendo le

indennità giornaliere, CO 1 - ricorrendo le condizioni come in concreto -

doveva fissare la rendita di invalidità.

Si ribadisce l'adempimento degli estremi per il

riconoscimento della rendita." (Doc. XII)

1.9. Con scritto

del 22 ottobre 2004 l'assicuratore LAINF ha nuovamente osservato:

" L'CO 1

si conferma integralmente nelle proprie conclusioni rinviando alla sentenza 3.9.2004 di questo Tribunale in re D. (incarto

35.2004.4) e sottolineando che "la maxime d'office ne décharge pas les

parties du devoir de motiver leurs demandes; en effet selon le principe dit du

grief l'autorité se borne à examiner les points incriminés et il appartient aux

parties d'invoquer les faits à l'appui de leur conclusions et de motiver leurs

griefs; les tribunaux administratifs sont soumis à la maxime d'office

uniquement pour établir les faits et dire le droit dans le cadre limité de

l'objet du litige; seuls les faits relevant de l'objet du litige doivent être

déterminés" (DTF 117 V

263)." (Doc. XIV)

1.10. In data 6

dicembre 2004 l’assicurato ha inviato uno scritto del seguente tenore:

"

(...)

1.

per quanto attiene alla menomazione della

integrità si ribadisce che non vi è alcuna prova

della degenerazione che CO 1 applica nel proprio conteggio. Sta certo a CO 1 di

fornire una prova in tal senso. Ulteriormente si ritiene che il tasso di

partenza del 10% sia eccessivamente ridotto rispetto all'effettivo danno subito

dal signor RI 1. La quantificazione effettuata solo dal medico di fiducia di CO

1 è contestata; una verifica medica è stata richiesta;

Considerandi

2.

per quanto attiene alla richiesta di

riconoscimento di un'incapacità lavorativa del 25%

e rendita conseguente, si constata che le osservazioni del signor __________

(responsabile per conto del datore di lavoro del settore di attività del signor

RI 1) sono costanti e sono state ribadite a più riprese. Il signor RI 1 non è

in grado di svolgere la sua attività in misura superiore al 75%. Una verifica

medica è pure già stata richiesta.

Non si vede pertanto in merito a che cosa la

citazione giurisprudenziale, formulata in astratto dalla rappresentante CO 1

con scritto 22.10.2004, possa risultare utile all'evasione della vertenza. (Doc.

XVI)

1.11

Il doc. XVI è

stato trasmesso all’assicuratore infortuni (cfr. doc. XVII), con la facoltà di

presentare osservazioni scritte.

In data 13 dicembre 2004 l’assicuratore convenuto

ha comunicato al TCA di non avere ulteriori osservazioni da presentare (cfr.

doc. XVIII).

1.12

In data 4

gennaio 2005 l’assicurato ha nuovamente rilevato:

"

Trasmetto copia del rapporto medico dell'__________

di __________ del 30 novembre 2004 ricevuto oggi.

Il signor RI 1 è stato ulteriormente visitato

dagli specialisti del centro __________.

Le conclusioni degli specialisti confermano il

fatto che l'attività attualmente svolta dal mio cliente non è compatibile con

il suo stato di salute.

In questo senso i medici hanno chiesto a CO 1 di

intervenire circa il posto di lavoro siccome quanto viene attualmente svolto

continua a creare dolori e difficoltà.

Mi pare che il documento debba essere considerato

come una ulteriore conferma dello stato di incapacità lavorativa parziale del

signor RI 1." (Doc. XX)

1.13

Con scritto

del 17 gennaio 2005 l’assicuratore infortuni ha osservato:

"

Ci riferiamo al rapporto 30.11.2004 dell'__________.

Nel caso in cui l'assicurato intendesse

sottoporsi a delle ulteriori cure egli viene pregato di annunciare una

ricaduta. L'CO 1 si esprimerà nel merito, se del caso, rilasciando una formale

decisione suscettibile di opposizione.

Per quanto riguarda il posto di lavoro, sempre

che i medici di __________ siano stato edotti corret­tamente in merito alle

mansioni da svolgere, l'CO 1 è sempre pronto, in collaborazione con i datori di

lavoro, a trovare delle soluzioni per migliorare l'ergonomia delle singole funzioni

fermo restando che, in concreto, la possibilità di alzare la sedia era già

stata discussa. Per quanto riguarda la presente procedura l'CO 1 rileva che, a

differenza di quanto preteso dal ricorrente, i medici dell'__________ non si

sono espressi sulla capacità lavorativa ma si sono limitati a riprendere quanto

asserito dall'assicurato." (Doc. XXII)

1.14

In data 31

gennaio 2005 il patrocinatore dell’assicurato ha ribadito che l’__________ ha

dato per acquisito il riconoscimento di un’inabilità lavorativa parziale del

signor RI 1 e che, sulla base di tale circostanza, ha osservato che il lavoro

ora svolto non è adeguato (cfr. doc. XXIV).

Il doc.

XXIV è stato trasmesso all’assicuratore LAINF (cfr. doc. XXV), con la facoltà

di presentare eventuali osservazioni scritte.

1.15

Pendente

causa il TCA ha chiesto al datore di lavoro dell’assicurato di indicare quale

salario annuo avrebbe potuto percepire nel 2004 l’assicurato senza il danno

alla salute e quale salario annuo egli ha effettivamente percepito nel 2004 (cfr.

doc. XXVI).

Il datore

di lavoro dell’assicurato ha inviato le proprie risposte al TCA in data 9

febbraio 2005 (cfr. doc. XXVII).

Il doc. XXVI e il doc. XXVII sono stati trasmessi

alle parti (cfr. doc. XXVIII), per conoscenza.

1.16

Con scritto

del 15 febbraio 2005 il rappresentante dell’assicurato ha osservato:

"

Vedo lo scritto 9 febbraio 2005 della __________.

Tre osservazioni:

Ÿ indubbiamente

la percentuale indicata del 2-3 % è riferibile ai mancati aumenti di stipendio

di cui altri dipendenti hanno beneficiato negli ultimi anni e di cui il signor RI

1, complice il proprio stato, non è stato posto al beneficio;

Ÿ da

ricordare è tuttavia il fatto che il signor RI 1, prima dell'incidente,

svolgeva regolarmente del lavoro straordinario che portava ad un

sensibile aumento del proprio reddito. Allego copia delle schede di stipendio

2000.

(gennaio / giugno) che indicano un reddito semestrale complessivo di fr.

31'305.-. Conteggi alla mano pertanto il minor reddito del signor RI 1 è

sicuramente - e di gran lunga - maggiore rispetto a quanto indicato da __________.

Sull'arco di un anno l'importo mancante è da ritenersi per lo meno pari a fr.

15'000.-. Il mancato conteggio delle ore straordinarie (che evidentemente più

non possono essere svolte dal signor RI 1) è già stato segnalato in sede di

ricorso (vedi pag. 4);

Ÿ da

considerare è infine il fatto che il signor RI 1 sta svolgendo un lavoro non

adeguato al proprio stato, che influisce negativamente sulla sua salute e che

potrà solo ingenerare effetti negativi."

(Doc. XXIX)

1.17

In data 22

febbraio 2005 il TCA ha quindi chiesto alla ditta __________ di fornire alcune

precisazioni, in particolare:

"

(...)

a)

Prima dell’infortunio del 26 luglio 2000 il signor RI 1 svolgeva regolarmente

delle ore di lavoro straordinario? In caso di risposta affermativa, vogliate

indicarci quante ore mensili mediamente venivano compiute e con quale

retribuzione.

b)

Se non fosse sopravvenuto l’infortunio citato, l’assicurato avrebbe

verosimilmente continuato a svolgere regolarmente delle ore di lavoro

straordinario anche negli anni seguenti?

c)

Quale sarebbe stato l’ammontare delle ore straordinarie che avrebbe

verosimilmente svolto l’assicurato nel 2004? Quale sarebbe stata la relativa

retribuzione?” (Doc. XXX)

Con scritto dell’11 marzo 2005 il datore di

lavoro ha fornito le seguenti risposte:

"

(...)

a) Il

Signor RI 1 prima dell'infortunio del 26 luglio 2000 svolgeva regolarmente

straordinari:

- ca. 40 ore al mese;

- retribuzione oraria lorda di fr. 19.-- + supplemento del

25% (straordinario).

b) II

Signor RI 1 se non avesse avuto l'infortunio avrebbe continuato a svolgere ore

straordinarie solo per esigenze di produzione.

c)

Le ore straordinarie non possono essere quantificate in quanto sarebbero

state svolte solo per esigenze di produzione.

Retribuzione

oraria lorda di fr. 19.44 + supplemento del 25% (straordinario)." (Doc.

XXXII)

Viste le risposte fornite, il TCA ha chiesto alla

ditta __________ di precisare se nel 2004 l’assicurato avrebbe continuato a

svolgere regolarmente lavoro straordinario nella misura indicata dallo stesso

datore di lavoro per il periodo precedente l’infortunio, o, nella negativa, di

volerne indicare i motivi (cfr. doc. XXXIII).

In data 22 marzo 2005 la ditta __________ ha ulteriormente

precisato:

"

(...)

Le ore straordinarie per l'anno 2004 sono

diminuite fortemente rispetto all'anno 2000 in quanto è stato assunto del nuovo

personale (8 persone) nel reparto finitura e sono stati ottimizzati i cicli

produttivi.

Pertanto anche il Sig. RI 1 non ha più svolto ore

straordinarie nella misura indicata per l'anno 2000.

Come già indicato nella nostra lettera del 09

febbraio u.s. al punto "a", il Sig. RI 1, senza il danno, avrebbe

potuto percepire un salario lordo annuo compreso di straordinari, superiore del

2-3% al massimo." (Doc. XXXV)

1.18

I doc.

XXX-XXXV sono stati inviati alle parti (cfr. doc. XXXVI e doc. XXXVII), con la

facoltà di presentare osservazioni scritte.

In data 31 marzo 2005 l’assicuratore infortuni ha

osservato:

"

A mente dell’CO 1 può restare aperto il fatto di

sapere se l’assicurato, malgrado i postumi dell’infortunio, è ancora in grado

di svolgere straordinari per circa 40 ore al mese, in quanto nel 2004, e cioè

alla chiusura dell’infortunio, egli, in ogni caso, non avrebbe più svolto 40

ore straordinarie, tanto che il datore di lavoro ha ribadito che la perdita del

2-3% al massimo indicata è comprensiva degli straordinari.” (Doc. XXXVIII)

Il doc. XXXVIII è stato trasmesso all’assicurato

(cfr. doc. XXXIX), per conoscenza.

Con

scritto del 6 aprile 2005 il rappresentante dell’assicurato ha ribadito che il

lavoro straordinario non viene più richiesto al suo assistito a causa delle sue

condizioni di salute, cosa che comporta una perdita notevole di reddito, ben

superiore alla percentuale indicata dal datore di lavoro dell’assicurato (cfr.

doc. XL).

Il doc. XL è stato trasmesso all’assicuratore

infortuni (cfr. doc. XLI), per conoscenza.

in

diritto

2.1

Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.

Con la

stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

Dal

profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio

le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la

fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003

ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10

settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20

gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

Inoltre,

il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda

di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione

amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366

consid. 1b; qui: il 14 aprile 2004).

Di

conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il

diritto dell’assicurato a eventuali prestazioni a seguito dell’infortunio

occorsogli il 26 luglio 2000 al momento della chiusura del caso, ossia a far

tempo dal 25 febbraio 2004, tornano applicabili le disposizioni di diritto

materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

2.2

Diritto

alle prestazioni di corta durata

2.2.1

Giusta l'art.

10.

LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da

attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire

de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.2.2

In concreto,

con decisione del 27 febbraio 2004 l'assicuratore LAINF ha informato

l'assicurato che egli è stato ritenuto abile al lavoro in misura completa nella

sua abituale professione e che le sue condizioni di salute sono ormai da

considerare stabilizzate, ritenuto che da ulteriori provvedimenti terapeutici

non vi è più da attendere un notevole miglioramento (cfr. doc. 237).

Dalle

tavole processuali emerge che la decisione dell'assicuratore convenuto trova il

proprio fondamento nelle risultanze della visita medica circondariale eseguita

dal dottor __________ il 25 febbraio 2004. Nel rapporto stilato in data 26

febbraio 2004 il medico ha affermato che il ricorrente non necessita di

ulteriori cure specifiche, né di controlli medici e che lo stesso sia da ritenere

abile al lavoro al 100% nella sua attività di operaio addetto alla rifinitura

presso la ditta __________ a partire dal 25 febbraio 2004 (cfr. doc. 234).

Dopo un

attento esame delle tavole processuali, il TCA ritiene che, al momento in cui

l'assicuratore infortuni ha ritenuto estinto il diritto alle prestazioni di

corta durata (febbraio 2004), le condizioni di salute dell’assicurato erano da

considerare ormai stabilizzate, circostanza quest’ultima del resto nemmeno

contestata dall’assicurato. Egli, infatti, in sede ricorsuale, dopo avere

riconosciuto che il suo stato di salute non richiede ulteriori interventi

medici, non essendo possibile prevedere dei miglioramenti, ha contestato il

fatto che l’assicuratore infortuni abbia posto termine alle indennità

giornaliere senza che, in sostituzione delle stesse, venisse fissata

un’adeguata rendita di invalidità (cfr. doc. I, pag. 4).

Al

seguente considerando (cfr. consid. 2.3.), il TCA esaminerà dunque la questione

a sapere se ed in quale misura i postumi residuali dell’evento traumatico del

luglio 2000 incidono sulla capacità lucrativa dell'assicurato. Nel caso in cui

la risposta dovesse essere affermativa, lo scapito finanziario andrà

indennizzato, non più con la concessione di indennità giornaliere, ma con

l’attribuzione, da parte dell'assicuratore LAINF, di una rendita d’invalidità

ai sensi degli artt. 18 seg. LAINF.

A tale riguardo e con riferimento a quanto

esposto dall'CO 1 a pagina 2 della decisione su opposizione impugnata (cfr.

doc. A), il TCA rileva che, ritenute stabilizzate le condizioni di salute del

signor RI 1 e dichiarato quest'ultimo totalmente abile al lavoro nella sua

abituale professione, l'assicuratore convenuto ha di fatto negato

all'assicurato anche il diritto a percepire una rendita d'invalidità, per cui RI

1.

è legittimato a contestare anche questo aspetto. Questa soluzione si

giustifica tanto più se si considera che l'CO 1 si è pronunciato sull'IMI

spettante all'assicurato (cfr. art. 24 cpv. 2 LAINF). Per un diverso caso cfr.

la STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04.

2.3

Rendita

di invalidità

2.3.1

Giusta l'art.

18.

cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a

seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U

192/03, ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA;

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2

prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati

cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte

sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito

che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno

2004.

nella causa G., U 192/03, citata in precedenza, ha rilevato che anche

l'art. 16 LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di

invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18

cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi

concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

incapacità lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Due sono,

dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1.

il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

2.

la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso

causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno

alla salute e l'infortunio.

L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del

18.

marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Il grado

d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Ciò

nondimeno, se il danno alla salute non è tale da imporre un cambiamento di

professione, di regola, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà

valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché

si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante

capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato

esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U

168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S.

F., 31 maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26

febbraio 1996 nella causa G. P.).

2.3.2

Dalle tavole

processuali si evince che la decisione dell’CO 1 di non assegnare al ricorrente

una rendita di invalidità è stata presa basandosi, essenzialmente, sul rapporto

del 26 febbraio 2004 del Dr. med. __________ (cfr. doc. 234).

Queste,

per quanto qui di interesse, le considerazioni espresse dal medico a proposito

dell’esigibilità lavorativa:

"

(...)

CONCLUSIONI

Siamo dunque confrontati con un assicurato

58enne, già portatore di alterazioni degenerative a livel­lo della spalla

destra, segnatamente di notevole artrosi acromio-claveare e osteofitosi a

livello dell'acromio, il quale 3 anni e 5 mesi fa, dopo una caduta sulla spalla

destra in spiaggia, ha consul­tato un medico la prima volta solo 5 giorni dopo.

Gli esami successivamente esperiti hanno portato

alla luce una lesione del tendine del sopraspinato nonché del sotto-scapolare,

patologia trattata con sutura/reinserzione, utilizzando un'ancora di Mitek

nonché con acromio-plastica (1.2.2002).

Un secondo intervento (8.5.2002) si è reso

necessario per nuova deiscenza della porzione profonda del sopra-spinato

(perforazione parziale della porzione craniale), procedendo pure ad una

resezione AC, causa del conflitto sotto-acromiale.

In nessun momento invece è stata verificata

un'instabilità o lesione dell'apparato capsulo-­legamentare/labbro glenoidale.

L'assicurato è stato esaminato in Agenzia a varie

riprese e dichiarato abile al lavoro, in base ai referti oggettivi (il

2.10

) al 50% dal 7.10.2002 e al 100% dal 28.10.2002.

Successivamente l'operatore e il sottoscritto

hanno avuto modo di riesaminare la funzione della spal­la destra, pure con

ricontrollo spineco-tomografico, momento in cui si è sempre potuto confermare

la cuffia rotatoria intatta, come pure in occasione dell'esame odierno.

I singoli risultati (mobilità, trofismo

muscolare, forza bruta) sono sovrapponibili al precedente esame del 2.10.2002,

senza segni tendinitici, epicondilitici, deficit neuro-vascolari, d'instabilità

o rottura se­condaria (bicipite incluso).

Dal lato soggettivo persiste un lieve

segno d'impingement a destra nonché (in modo incostante) dei dolori accusati in

zona paravertebrale dorsale e cervicale, zona interscapolare e a livello della

clavi­cola (vedi le foto).

Tali disturbi (di natura non invalidante) non

possono essere messi in relazione né con l'affezione della spalla né sono

suffragati dai referti oggettivi (nessuna miogelosi/contrattura muscolare).

Sulla scorta di tutti i dati oggettivi,

l'assicurato è senz'altro in grado e viene ritenuto esigibile esple­tare

le mansioni, dettagliatamente descritte nei vari rapporti, in qualità di

operaio addetto alla rifinitura, della ditta __________, ossia del 100%, dal

25.2.2004

Il tutto combacia pure con la valutazione dell'operatore

(dicembre 2003), il quale ritiene solo am­missibile delle limitazioni per delle

mansioni fisicamente pesanti.

Trattasi di un'attività (vedi la fotodocumentazione)

leggera, svolta con dei macchinari del peso al massimo di 150 gr., rifinitura

dei pezzi in posizione fisiologica (le braccia non sono da tenere in maggiore

flessione o abduzione), dei pezzi del peso massimo di 4 kg, sempre appoggiati

sulla super­ficie di lavoro.

Inoltre l'assicurato non deve esercitare una

maggiore pressione con la mano e ha pure la possibilità di regolare l'altezza

della sua posizione (sedia regolabile).

Ci sono pure delle possibilità di brevi pause

(per bere un caffè), a mezzogiorno un'ora e mezzo libera di continuo).

D'altronde l'assicurato non è sotto stress (costante) per ritmo di lavoro

elevato, impo­sto dal datore di lavoro.

In sintesi la muscolatura della cuffia rotatoria

durante questa attività lavorativa, complessivamente leggera, non viene

sollecitata, mentre le lamentele dell'assicurato come perdita di forza alla

mano destra, dei dolori insopportabili o l'insopportabilità delle vibrazioni

dei macchinari non combaciano con i referti oggettivi­.

Il signor RI 1 allo stato attuale non necessita

più di ulteriori cure specifiche né dei controlli medici.

L'assicurato viene informato in modo esaustivo

circa le nostre conclusioni e gli viene consegnato direttamente il relativo

certificato d'infortunio.

In merito alla valutazione della menomazione

dell'integrità, sarà più preciso il nostro servizio compe­tente." (Doc.

234)

L'assicurato

ha invece contestato la tesi difesa dall'assicuratore LAINF convenuto,

rilevando che egli ha, nella sua professione, un rendimento ridotto del 25%,

come confermato dal suo datore di lavoro (cfr. doc. I).

In data 22 dicembre 2003 l’assicurato era stato

visitato dal PD Dr. __________, Primario della Clinica __________ dell’__________

di __________, il quale aveva attestato una incapacità lavorativa del 25%, così

motivata:

"

(...)

Beurteilung und Procedere:

Symmetrische, freie Schulterbeweglichkeit glenohumeral.

Klinisch intakte Rotatorenmanschette, jedoch massive Schmerzangabe bei passiver

oder aktiver Flexion des Armes global über 90°.

Von chirurgischer Seite ist nicht zu erwarten,

dass bei klinisch intakter Rotatorenmanschette eine Verbesserung der Situation

erzielt werden kann. Eine Beeinträchtigung der Funktion der rechten Schulter

für schwere körperliche Tätigkeit ist jedoch nachzuvollziehen. Wir sehen nun

folgende Massnahmen vor: Wir bitten die Kollegen in __________ von der CO 1 um eine

gründliche Abklärung der effektiven Arbeitsfähigkeit des Patienten und um eine

eventuelle Arbeitszeitanpassung. Von chirurgischer Seite soll jedoch keine

weitere Therapie stattfinden. Bis dahin haben wir eine weitere

Arbeitsunfähigkeit von 25 % attestiert. Von unserer Seite

her Therapieabschluss." (Doc. 229)

Successivamente, in data 21 gennaio 2004, un

ispettore dell'CO 1 ha compiuto un sopralluogo presso la ditta __________ di __________,

con lo scopo di chiarire quali mansioni era concretamente chiamato a svolgere

l’assicurato.

Questo il

contenuto del relativo rapporto:

" Valutazione

attività lavorativa e problemi sul posto di lavoro presso la __________ a __________.

Rinviamo ai precedenti rapporti sull'attività

lavorativa svolta dal signor RI 1 del 21.6.2001 e 30.10.2002.

Assistito per ca. 45 minuti all'attività del

signor RI 1, addetto alla rifinitura di pezzi non passati al collaudo finale

per delle imperfezioni.

Il problema principale non è quello di alzare dei

pesi (il sig. __________, suo responsabile, gli affida regolarmente i pezzi più

leggeri), bensì quello della posizione della spalla per tutto l'arco della

giornata (foto 1 e 2).

Anche alzando la sedia di qualche centimetro non

otterrebbe alcun beneficio in quanto la spalla rimane sempre in quella

posizione (foto 2 e 3).

Problemi ai nervi/tendini della spalla dovuti

anche alla vibrazione della molatrice.

Dolori quando deve forzare più del necessario su

di un pezzo con una rifini­tura più importante da fare rispetto ad altri.

Riesce a lavorare meglio con i pezzi di piccole

dimensioni piuttosto che con quelli più pesanti; i quali devono essere girati

continuamente e sui quali bi­sogna esercitare una pressione per la rifinitura

maggiore rispetto a quelli piccoli.

Difficoltà anche nel sollevarli e spostarli.

Il tempo di lavorazione di ogni singolo pezzo

varia dalle dimensioni, dai di­fetti e dai punti da rifinire (foto 4 e 5). A

dipendenza dell'ampiezza della rifi­nitura si deve cambiare la punta della

molatrice (foto 6).

Il pezzo lavorato oggi ad esempio pesa

all'incirca 300 grammi; mentre una cassetta pesa attorno ai 20 kg (foto 7).

Non ci sono delle imposizioni da parte dei

superiori per i pezzi da lavorare sull'arco di una giornata.

Ritmo di lavoro adeguato ad ogni operaio.

Il signor RI 1 ritiene che il suo rendimento

raggiunga a malapena il 75 %, deve continuamente stringere i denti.

Attualmente non prende più alcun medicamento

(prima vioxx al bisogno, cerotti Flector).

Dopo 45 min di lavoro accuserebbe già dolori alla

spalla lesionata.

Segnalato la zona in cui ha problemi alla spalla

destra (lui è destrimano) e la limitazione nel movimento (foto 8-9-10).

Si lamenta infine che la ditta da gennaio 2003

non gli avrebbe più conteg­giato gli straordinari; la questione deve essere

risolta con l'ufficio paghe.

Colloquio con il signor __________.

Ringrazio innanzitutto per aver avuto la

possibilità di valutare il posto di la­voro con delle fotografie.

Conferma che il rendimento non è in ogni caso

completo. Il minor rendimen­to è effettivamente stimato attorno al 20-25 %.

Naturalmente vengono sempre affidati dei piccoli

pezzi da rifinire. Quando vi è la possibilità può lavorare alla macchina per la

perforazione (v. rapporto del 30.10.2002); il lavoro non è comunque regolare su

questo macchinario." (Doc. 230)

La

descrizione appena esposta è stata corredata da una documentazione fotografica

che illustra l’attività di rifinitura di pezzi, di piccole dimensioni, non

passati al collaudo finale per delle imperfezioni, svolta dall’assicurato.

Dopo aver

preso conoscenza della nuova documentazione, il dott. __________ ha ribadito

l'opinione secondo cui l'assicurato, sulla scorta dei dati oggettivi, è

senz’altro in grado di esercitare la sua professione, leggera, di operaio

addetto alla rifinitura della ditta __________, al 100%, a partire dal 25

febbraio 2004 (cfr. doc. 234 già riprodotto).

Anche in seguito all’opposizione interposta

dall’assicurato, il dott. __________, con apprezzamento medico del 2 aprile

2004, ha ribadito che il signor RI 1, per le dirette conseguenze

infortunistiche, deve essere ritenuto abile al 100% per le mansioni specifiche

affidategli presso la ditta __________. Egli ha infatti indicato:

"

(...)

Parimenti, per quanto riguarda l'esigibilità di

lavoro, abbiamo esposto in modo dettagliato, per quale motivo l'assicurato, per

le dirette conseguenze infortunistiche, deve essere ritenuto abile al lavoro

nella misura del 100%, per le mansioni specifiche, svolte presso la ditta __________

di __________.

Segnatamente abbiamo specificato (d'altronde a

varie riprese), che la spalla non viene sollecitata sul lavoro per le

specifiche funzioni del tendine del sopraspinato chirurgicamente riparato,

valutazione pure basata sui referti clinici e strumentali oggettivi che

combaciano anche con la valutazione ­dell'operatore (limitazione per delle

attività fisiche gravose).

Per la capacità lavorativa indubbiamente sono

determinanti i referti oggettivi e non delle indicazioni soggettive,

soprattutto quando esse non combaciano con i reperti obiettivabili.

In questo contesto, l'affermazione del

capo-reparto (signor __________) di un rendimento insufficiente (25%), dal lato

medico-assicurativo non è imputabile all'infortunio del 2000, risp. risultato

operato­rio finale della spalla destra.

Concretamente allo stato attuale è senz'altro

esigibile che l'assicurato possa lavorare in ditta in mo­do normale con

l'attrezzatura descritta, anche fotograficamente, mansioni d'altronde dal

sottoscritto (a titolo di prova) effettuate già nel passato, proprio per valutare

meglio le esigenze fisiche di questi processi lavorativi! (...)" (Doc.

241)

Istruendo la causa il TCA ha chiesto al datore di

lavoro dell’assicurato di precisare per quali motivi e in quali attività

l’assicurato sarebbe impedito al 25%, come indicato nel rapporto CO 1 del 21

gennaio 2004 (cfr. doc. VII).

Al riguardo, il datore di lavoro ha specificato

che il lavoro di finitore al banco consiste nell’eliminare i difetti a vista su

pezzi in metallo, con l’ausilio di macchinette smerigliatrici o di un piccolo

martelletto ad aria compressa. La posizione della spalla destra dell’assicurato

varia continuamente a seconda del punto in cui si trova il difetto da pulire,

provocando spesso dei dolori. Quanto alla percentuale di impedimento, il signor

__________ ha osservato che una percentuale del 25% è una stima che non può

essere definita con precisione, dato che i pezzi sono di varie forme e peso e i

difetti possono trovarsi in qualsiasi punto del pezzo, rendendo la lavorazione

talvolta molto difficoltosa (cfr. doc. VIII).

A

sostegno della propria tesi circa un’inabilità lavorativa del 25%, l’assicurato

ha poi trasmesso al TCA, in data 4 gennaio 2005, un ulteriore rapporto medico

dell’__________ di __________ redatto in seguito alla visita effettuata il 29

novembre 2004 (cfr. doc. XX).

A mente

del TCA da tale rapporto, contrariamente a quanto preteso dall’assicurato, non

emerge che anche questi specialisti lo hanno ritenuto inabile al 25%. Essi

hanno semplicemente constatato che l'assicurato è stato ritenuto abile al

lavoro solo al 75%.

Il

rapporto medico indica infatti quanto segue:

" (...)

Zwischenanamnese:

Erneute Zuweisung des Patienten durch den

Hausarzt zur Standortbestimmung. Der Patient klagt über Schmerzen im Bereiche

der rechten Schulter, welche gegen den Nacken ausstrahlen aber auch gegen den

Vorderarm. Er ist zu 75 % arbeitsfähig geschrieben. Allerdings bereiten ihm die

Arbeiten auf Brusthöhe deutlich mehr Beschwerden. Insgesamt sei die Arbeit zwar

nicht schwer, aber die Position der Schulter oft auf einer ungünstigen Höhe.

Befunde:

Symmetrisches Schulterrelief. Leichte Druckdolenz

in der Narbe und am Acromionrand. Exquisite Druckdolenz am AC-Gelenk rechts.

Die LAG-Zeichen sind negativ. Speed-Test und Jergason-Test angedeutet positiv.

Röntgenbefund:

Schulter ap/axial/Neer: Gut zentriertes

Schultergelenk. Deutlicher Enthesophyt (Osteophyt am Acromionrand). Ossikel im

Bereich des ehemaligen AC-Gelenkes.

Beurteilung und Procedere:

Die Beschwerden rühren am ehesten von einer

Irritation im ehemaligen AC-Gelenk her. Hier kann der Versuch einer

Infiltration mit Steroiden durchgeführt werden, um die Symptome zu dämpfen.

Allenfalls kann bei Persistenz der Beschwerden eine erneute AC­-

Gelenksresektion durchgeführt werden, wobei die Prognose vorsichtig zu

beurteilen ist.

Bezüglich der Arbeitsfähigkeit sollte man

versuchen, über die CO 1 den Arbeitsplatz zu optimieren. lnsbesondere wäre zu

evaluieren, ob es nicht möglich wäre, erhöht zu sitzen resp. die Arbeitsfläche

etwas tiefer zu setzen, damit der Patient etwa auf Gürtelhöhe arbeiten kann.

Wir haben keine weiteren Kontrollen vorgesehen. Bei Beschwerdepersistenz bitten

wir um erneute Zuweisung."

(Doc. XXbis)

2.3.3

Conformemente

all’indicazione contenuta nel rapporto del 23 dicembre 2003 da parte del PD Dr.

__________, primario della Clinica __________ dell’__________ di __________ che

chiedeva ai colleghi dell’CO 1 di __________ di chiarire quale fosse la reale

capacità lavorativa dell’assicurato (cfr. doc. I), in data 21 gennaio 2004 un

ispettore dell'CO 1 ha compiuto un sopralluogo presso la ditta __________ di __________.

L’ispettore dell’CO 1, dopo avere assistito per

circa 45 minuti all'attività del signor RI 1, nel rapporto del 21 gennaio 2004

ha descritto e comprovato con documentazione fotografica agli atti (cfr. doc.

231) il lavoro svolto dall'assicurato quale addetto alla rifinitura di pezzi,

di piccole dimensioni, non passati al collaudo finale per delle imperfezioni,

indicando che il problema principale non è quello di alzare dei pesi, visto che

il sig. __________, suo responsabile, gli affida regolarmente i pezzi più

piccoli e leggeri, bensì quello della posizione della spalla per tutto l'arco

della giornata. L'ispettore ha osservato che non ci sono delle imposizioni da

parte dei superiori per i pezzi da lavorare sull'arco di una giornata e che il

ritmo di lavoro è adeguato ad ogni operaio (cfr. doc. 230).

Dalla descrizione del lavoro che il signor RI 1 è

chiamato a svolgere fornita dall’ispettore dell’CO 1 e dalla documentazione

fotografica che mostra i pezzi, di piccole dimensioni, che devono essere

rifiniti dall’assicurato, il TCA deve concludere che l’attività esercitata dal

ricorrente presso la ditta __________ è un’attività leggera.

Nel referto del 26 febbraio 2004 il dottor

__________ ha poi evidenziato che sulla scorta di tutti i dati

oggettivi, è senz'altro esigibile che l'assicurato espleti al 100% le mansioni

di operaio addetto alla rifinitura.

Il dottor __________, d’accordo con l’ispettore

che ha effettuato il sopralluogo, ha osservato di ritenere solo ammissibili

delle limitazioni per delle mansioni fisicamente pesanti (cfr. consid. 2.3.2).

Il TCA è

dell'avviso che il referto del 26 febbraio 2004 del dottor. __________ (cfr.

doc. F) possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a

rendere, senza che si riveli necessario dare seguito al provvedimento

probatorio preteso dall'insorgente (esame da parte di un perito neutro, cfr.

doc. I).

Al

riguardo giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr.

1.

pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA,

H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.

4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Il

rapporto del 26 febbraio 2004 del dottor __________ non contiene in effetti

contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché

possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in

particolare, egli ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e

convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso e sulla

scorta del rapporto stilato dall’ispettore dell’CO 1 in seguito al sopralluogo

effettuato presso la ditta __________ al fine di valutare l’effettiva capacità

lavorativa dell’assicurato nella sua attività, attività che giova ricordare

deve essere ritenuta leggera.

Gli

impedimenti funzionali presentati dall'assicurato relativamente all'arto

superiore destro sono, del resto, quelli che si riscontrano, normalmente, in

assicurati che hanno lamentato una rottura della cuffia dei rotatori: in

sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente,

trasportare pesi anche solo relativamente importanti nonché d'ingaggiare l'arto

superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr.,

fra le tante, STCA del 23 novembre 1998 nella causa O., 35.1998.63 e STCA del

29.

luglio 1999 nella causa C., 35.1998.117, tutelata dal TFA con pronunzia del

3.

gennaio 2000, U 296/99 e STCA del 12 maggio 2004 nella causa A., 35.2003.88).

Riguardo

tali limitazioni funzionali, il TFA ha già avuto modo di rilevare che

nonostante l'impossibilità di sollevare, rispettivamente, trasportare pesi

anche solo relativamente importanti nonché d'ingaggiare l'arto superiore

interessato in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale, gli

assicurati presentanti impedimenti agli arti superiori possono comunque mettere

a frutto la loro capacità lavorativa in attività sostitutive leggere.

Al

riguardo è utile ricordare quanto il TFA e il TCA hanno giudicato in

fattispecie analoghe, riguardanti assicurati anch'essi con problematiche agli

arti superiori.

In una

sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa F., U 69/86, il TFA ha, ad

esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante

capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un

assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici

interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi

superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3,

certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del

braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire

come aiuto per il braccio adominante.

Il TFA è

pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza del 7 agosto 2001 nella

causa K., U 240/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss.,

concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali

all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori

manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano

destra, nonché il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg, e pertanto ritenuto

praticamente monco di una mano:

"

(…)

Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in

der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als

Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt -

nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann

ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen

rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu

2.

kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei

auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im

Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a.

Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen

Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als

Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt

werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich

vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent

ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer

hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht

erfolgreich beendet hat.

Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen

Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen

Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe

Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen

verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und

Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321

Erw. 3b am Ende)." (STFA

succitata, consid. 3b)

In una

sentenza del 25 febbraio 2003 nella causa P.-G., U 329/01 e U 330/01, l'Alta

Corte ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata,

vittima di un grave politrauma, che, secondo l'avviso dei medici, poteva ancora

esercitare un'attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta e non

comportante il sollevare rispettivamente il trasportare pesi anche solo

relativamente importanti, così come l'utilizzo dell'arto superiore destro in

mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale:

"

(…)

La tesi cantonale, in quanto conforme alla

giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a

quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi

con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro

sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.

2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;

si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in re W., I 401/01, consid. 4c). Si

tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale femminile non

qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una

sufficiente offerta di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in

cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non

comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare frequentemente

posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale ambito bisogna pure

considerare la ancor giovane età dell'interessata con conseguente presumibile

buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no.

35.

pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata del 4 aprile 2002 in re

W. consid. 4a-d).

Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità

di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno

poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In

proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto

il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296 consid.

3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).

Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli

inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa

dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né

inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle

assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto

può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo

possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid.

4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid.

3d e 114 V 285 consid. 3)." (STFA succitata, consid. 4.7)

In una

sentenza del 14 aprile 2003 nella causa P., inc. n. 35.2002.88, questa Corte ha

giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno

fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato

che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia

muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90°

solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere.

Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di

innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore

aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che

richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita,

scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di

utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi

possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo

fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al

tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).

In

un’altra sentenza del 24 novembre 2004 nella causa A., inc. 35.2004.40, il TCA,

tenuto conto di una serie di limitazioni riguardo al sollevamento di pesi e

alla posizione assunta durante il lavoro, ha ritenuto completamente abile in

attività leggere un assicurato, che in seguito ad una caduta aveva riportato

una contusione alla spalla destra, con relativa lesione grado III del tendine

del sovraspinato nonché lesione SLAP grado III (cfr. STCA succitata, consid.

2.7

).

In una

sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha

dichiarato l’assicurato - che presentava tendinopatia del muscolo sovraspinato

senza segni per una rottura trasmurale, segni di borsite subacromio subdeltoidea,

alterazioni degenerative nell’articolazione acromio-claveare, esiti dopo

rottura del tendine del capo-lungo del muscolo bicipite in sede prossimale,

nonché esiti dopo rottura del tendine del muscolo sottoscapolare - in grado di

svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa

leggera, che non comporti il sollevamento/trasporto di pesi rilevanti e

l’ingaggio dell’arto superiore sinistro in lavori da eseguire sopra

l’orizzontale (STCA succitata, consid. 2.5.).

Attentamente esaminata la

documentazione presente all'inserto, il TCA ritiene assodato che il ricorrente,

malgrado le sequele dell'infortunio del 26 luglio 2000,

interessanti l'arto superiore destro, può esercitare, come indicato dal dottor __________

nel referto del 26 febbraio 2004, sulla base anche del rapporto del 21 gennaio

2004.

stilato dall’ispettore dell’CO 1 che ha compiuto un sopralluogo sul posto

di lavoro, a tempo pieno e con un rendimento completo, la sua attività di

rifinitore al banco presso la ditta __________, rispettando l’unico impedimento

funzionale evidenziato dal dott. __________, consistente nell’evitare le

mansioni fisicamente pesanti (cfr. doc. F).

Va infine

segnalato che il datore di lavoro, dopo l’infortunio, ha continuato a versare

all’assicurato una retribuzione di poco inferiore al 100%. Rispondendo alla

domanda del TCA relativa al salario annuo che avrebbe potuto percepire nel 2004

RI 1 senza il danno alla salute, la ditta __________ ha infatti indicato che

egli avrebbe potuto conseguire, senza il danno alla salute, un importo del

2%-3% superiore rispetto a quanto effettivamente ricevuto nel 2004. Inoltre il

datore di lavoro non ha mai sostenuto che una parte dello stipendio corrisposto

all’assicurato costituisca un salario sociale.

In simili

condizioni questo Tribunale ritiene che l'assicurato non subisca, a seguito

delle affezioni in nesso di causalità naturale e adeguata con l'infortunio, una

perdita di guadagno indennizzabile dall'assicuratore contro gli infortuni (cfr.

art. 18 cpv. 1 LAINF secondo cui "l'assicurato invalido (art. 8 LPGA)

almeno al 10% a seguito di infortunio ha diritto alla rendita

d'invalidità").

2.4

Indennità

per menomazione all'integrità

2.4.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'in­fortunio, accusa una menomazione importante e dure­vole all'in­tegrità

fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità

(art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i pre­supposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se vero­similmente

sussisterà tutta la vita al­meno con identica gravità ed importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è,

dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium

doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,

op. cit., p. 121).

2.4.3

Giusta l'art.

36.

cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nel­l'Allegato

3.

dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di le­sioni indicando per cia­scuna il tasso normale di

indenni­z­zazione, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicu­rato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48, p. 235 consid. 2a e

sentenze ivi cita­te). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso

normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate se­condo i tas­si previsti tabellarmente

per menoma­zioni di ana­loga gra­vità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nes­suna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità

risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si terrà

adeguatamente conto di un aggravamento prevedibile della menomazione

dell'integrità. È esclusa la revisione.

2.4.4

L'INSAI ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00;

DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U

71, p. 221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.4.5

In

concreto, l'assicuratore LAINF convenuto, nella decisione su opposizione del 14

aprile 2004, ha assegnato all'assicurato un'indennità per menomazione

all'integrità del 7.5%, facendo riferimento all'apprezzamento enunciato il 25

febbraio 2004 dal proprio medico di fiducia, il dottor __________, il quale si

è così espresso:

"

REFERTO

L'assicurato è portatore dei seguenti postumi

infortunistici importanti e durevoli: stato dopo sutura/reinserzione del

tendine del sopraspinato e infraspinato, in preesistente importante artrosi acromio-claveare

e osteofitosi dell'acromio (riparazione a due riprese), con un risultato

oggettivo (mobilità, continuità della cuffia rotatoria, conservata, trofismo

muscolare, forza bruta), molto soddisfacen­te.

VALUTAZIONE

Lordo 10%

Netto 7,5

ARGOMENTAZIONE

Tabella 1.2 del Volume indennità alla menomazione

dell'integrità della CO 1, edizione 2000: periar­trosi omero-scapolare di lieve

entità: 0%, di media entità: 10%.

Nel caso presente, i residui sono parificabili al

massimo ad una periartrosi omero-scapolare di mode­rata-media entità (10%), di

cui almeno un 25% sono dei fattori degenerativi preesistenti (a livello AC, acromio,

tendine del sopraspinato).

Tasso netto: 10% - 2,5 % = 7,5 %." (Doc. D1)

Con il

proprio ricorso, l'assicurato pretende invece un'IMI del 15% (cfr. I, p. 4).

Nell’opposizione del 26 marzo 2004 (cfr. doc. B)

e poi in sede ricorsuale l'assicurato ha osservato di non potere accettare la

proposta dell'assicuratore LAINF di ridurre del 2.5% l'indennità per menomazione

dell'indennità per presunti fattori degenerativi preesistenti. Nel successivo

scritto del 6 dicembre 2004 l’assicurato ha inoltre contestato il tasso di

partenza del 10% utilizzato dal medico fiduciario dell’assicuratore infortuni

per una periartrosi omero-scapolare di media entità e ha ribadito la richiesta

di un'IMI del 15% (cfr. doc. XVI).

La tesi

difesa dall’insorgente, secondo cui egli sarebbe portatore di una menomazione

all'integrità fisica del 15%, si rivela infondata, come verrà esposto

dettagliatamente di seguito.

Il Dr. med.

__________, nel rapporto di chiusura del 26 febbraio 2004, ha indicato, tenendo

conto delle limitazioni funzionali globali della spalla destra - dovute a

fattori infortunistici ed extra-infortunistici - che la flessione/estensione è

di 125-0-45°, l'abduzione/adduzione di 125-0-45°e la rotazione esterna/interna

di 45-0-50° (cfr. doc. F).

Il TCA

non ha validi motivi per mettere in dubbio l’attendibilità delle considerazioni

espresse dal medico __________. Pertanto, la valutazione dell'IMI effettuata

dal medico fiduciario, paragonando il quadro clinico dell'assicurato a una periartropatia

della spalla destra di media entità (cfr. doc. D1), deve essere seguita, nella

misura in cui l'assicurato è comunque in grado di alzare l'arto superiore

destro al di là dell'orizzontale.

Al

ricorrente, che pretende avere diritto a un'indennità del 15% dato che l'uso

del braccio destro è limitato, il TCA segnala che la tabella 1.2. edita dalla

Divisione medica dell'INSAI prevede la corresponsione di un'IMI del 15%

in presenza di un impedimento totale, blocco meccanico, del

movimento della spalla sopra i 90°. Ciò che non è tuttavia il caso del

ricorrente, il quale presenta una limitazione funzionale dell'arto superiore,

potendo comunque alzarlo al di là dell'orizzontale (la funzione della spalla

destra, infatti, in abduzione e adduzione, è di 125°, cfr. doc. F).

Questo

Tribunale rileva inoltre che un'indennità del 25% viene accordata, ad esempio,

in presenza di un'articolazione gleno-omerale in cui è stata impiantata una

protesi con un pessimo risultato funzionale (tabella n. 5.2 edita dalla

Divisione medica dell'INSAI).

D'altro

canto, la pretesa del ricorrente appare parimenti insostenibile alla luce del

fatto che la medesima tabella n. 5.2 prevede, per un'articolazione gleno-omerale

completamente bloccata (artrodesi), la corresponsione di un'IMI del 25%.

A mente

del TCA, le due menomazioni all'integrità citate sono più gravi rispetto a

quella di cui è portatore l'assicurato.

In tale

contesto va ribadito che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta

sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli

assicurati che presentano uno stesso status medico, la menomazione

all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera

astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende

dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento

medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori

soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi

menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA del 12 dicembre 2001 nella

causa C., inc. n. 35.2001.71, confermata dal TFA con pronunzia del 28 giugno

2002, U 14/02; cfr., altresì, Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).

In questo senso, fattori quali l'età, la professione e le sofferenze

soggettive patite dall'assicurato, non possono essere presi in considerazione

nella valutazione dell'indennità per menomazione all'integrità.

In casu

la funzione della spalla destra dell’assicurato è possibile sopra

l’orizzontale, come rilevato dal Dr. med. __________ (cfr. doc. F).

A titolo

comparativo va rilevato che il TFA in una sentenza del 23 gennaio 2003 nella

causa D. (U196/02) ha stabilito un'IMI del 12,5% nel caso di un assicurato che

aveva subito la lesione del sopraspinato e del tendine del bicipite e che

presentava una diminuzione della forza di abduzione - abduzione attiva

possibile fino a 105°, flessione attiva fino a 110°.

Per

quanto attiene alla giurisprudenza cantonale, in una sentenza del 26 febbraio

2002.

nella causa R. (inc. n. 35.2001.29, consid. 2.3.5.) un assicurato, rimasto

vittima di una lesione traumatica della cuffia dei rotatori, è stato posto al

beneficio di un'IMI del 12.5% in presenza di una spalla destra la cui mobilità

era fortemente limitata (100° in elevazione e 90° in abduzione), il TCA si è

così espresso:

"

(…)

Il TCA ritiene che la valutazione dell'IMI

effettuata dal medico __________, paragonando il quadro clinico dell'assicurato

a una periartropatia della spalla destra di media entità (cfr. doc. 104 e 157),

meriti d'essere parzialmente seguita, nella misura in cui l'assicurato - benché

non possa più ingaggiare l'arto superiore destro in lavori da compiere sopra

l'altezza delle spalle - è comunque in grado di alzarlo al di là

dell'orizzontale.

Al ricorrente, che pretende avere diritto a

un'indennità del 15% dato che l'uso del braccio destro è limitato sopra

l'orizzontale, il TCA segnala - con riferimento a quanto deciso nella suevocata

procedura ricorsuale - che la tabella 1.2. edita dalla Divisione medica dell'CO

1.

CO 1prevede la corresponsione di un'IMI del 15% in presenza di un impedimento

totale, blocco meccanico, del movimento della spalla sopra i 90°. Ciò

che non è tuttavia il caso del ricorrente, il quale presenta una limitazione

funzionale dell'arto superiore al di sopra dell'orizzontale.

D'altro canto, però, non può essere ignorato che,

per rapporto all'assicurato V., le limitazioni - in elevazione e in abduzione -

di cui è portatore R., sono sostanzialmente più gravi: se la spalla destra di

V. raggiungeva in elevazione i 170° e in abduzione i 160° - quindi un'ampiezza

di movimenti solo leggermente inferiore a quella di sinistra (cfr. XIX) - la

spalla destra di R. raggiunge 100° in elevazione e 90° in abduzione (cfr. doc.

103, p. 2). La differente gravità delle menomazioni è stata espressamente

riconosciuta anche dal medico __________ dell'CO 1 (cfr. XXV: "Condivido

pienamente il tenore della vostra osservazione e posso pure confermare il fatto

che i due casi da lei citati si trovano effettivamente verso gli estremi contrapposti

di una periartropatia della spalla di media entità" - la

sottolineatura è del redattore).

Il dottor C. ha nondimeno precisato che, per

prassi, egli si astiene "… dall'effettuare una suddivisione supplementare

del tasso della IMI, rispetto alle tabelle da noi adottate", e ciò per,

citiamo: "… evitare di cadere in speculazioni nel voler adattare una

tabella numerale rigida a maglie strette a dei reperti caricati di un certo

margine d'apprezzamento. Personalmente ho interpretato in questo senso lo

spirito del legislatore nel porre dei limiti della rilevanza di un certo

postumo, per esempio nell'amputazione completa di due falangi di un dito senza

considerare i diversi stadi intermedi" (cfr. XXV).

Questa Corte constata, da parte sua, come la dottrina

riconosca la possibilità di graduare più "finemente", a seconda delle

particolarità del caso di specie, il grado della menomazione all'integrità:

" Die Liste kennt nur Prozentsätze, die durch

5.

teilbar sind. Es fragt sich, ob auch feiner abgestuft werden kann. Die Frage

darf grundsätzlich bejaht werden. Die Liste erfasst nur die Regelfälle (Ziff.

1.

Abs. 1 der Richtlinien). Wenn ein zu beurteilender Schaden kleiner oder

grösser ist als der klassische Fall, so rechtfertigt es sich ausnahmsweise,

eine Feinabstufung vorzunehmen und Zwischenwerte wie 331/3% oder 662/3% oder

121/2% usw. zu wählen."

(W. Gilg/H. Zollinger, Die

Integritätsentschädigung, Berna 1984, p. 54; cfr., nello stesso senso, Th.

Frei, Die Integritätsentschädi- gung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes

über die Unfall- versicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 41, nonché p. 44, a proposito

della possibilità di scostarsi dai valori indicativi contenuti nelle tabelle edite

dalla Divisione medica dell'INSAI: "Die Richtwerte der SUVA-Tabellen gelten

also auch nur für den "Regelfall", weshalb bei medizinischen

Sonderfällen Abweichungen zulässig sind").

D'altro canto, anche la giurisprudenza federale

ha già avuto modo di pronunciarsi in questo senso, avallando - nella DTF 113 V

218ss. concernente un assicurato portatore di un'amputazione transmetacarpale

del dito indice destro - la valutazione enunciata dai medici fiduciari dell'CO

1:

“(…)

… Dr. med. B. bemass in seinem Bericht vom 24.

Juni 1985 den Integritätsschaden auf 7.5%. Er ging davon aus, dass nach Figur

17.

der Tabelle 3 betreffend Integritätsschaden bei einfachen oder kombinierten

Finger-, Hand- und Armverlusten (Mitteilungen der Medizinischen Abteilung der CO

1, Nr. 57 S. 22 ff.) für eine transmetakarpale Amputation des Kleinfingerstrahls

der Integritätsschaden mit 5% gleich hoch wie für den Verlust des Kleinfingers

im Grundgelenk. Der Zeigefinger sei aber für die Gebrauchsfähigkeit der Hand

bedeutsamer als der Kleinfinger, weshalb der Schaden für einen Zustand nach transmetakarpaler

Zeigefingeramputation höher als 5% zu bemessen sei. Er liege indessen nicht so

hoch, als wenn Zeigefinger und Kleinfinger beide im Grundgelenk amputiert

wären, was nach Figur 29 der Tabelle 3 einen Integritätsschaden von 10% ergibt.

Die Einschätzung wurde durch Dr. med. R., Spezialarzt FMH für Chirurgie und

Chef der Gruppe Unfallmedizin der CO 1, bestätigt: Namentlich im Vergleich zur

vorliegenden Schädigung zeigte die Totalamputation des Zeigefingers und des

Kleinfingers einen Zustand, der funktionell und vor allem kosmetisch wesentlich

gravierender sei. Im übrigen lasse sich für die Vierfingerhand hinsichtlich der

Integritätsschädigung eine Unterscheidung zwischen dominanter und nicht

dominanter Hand nicht begründen (Bericht vom 9. Juli 1986).

(…).

… Es bestand nach dem Gesagten kein Grund, von

der Einschätzung des Integritätsschadens durch die CO 1, welche sich im Rahmen

der Tabelle 3 ihrer Medizinischen Abteilung hält, abzuweichen. (…). Der vorinstanzliche

Entscheid ist deshalb insoweit aufzuheben, als die CO 1 verpflichtet wurde,

eine über 7.5% liegende Integritätsentschädigung auszurichten."

(DTF succitata, consid. 3a e 5).

Nel caso di specie, è stato accertato che la

menomazione di cui è portatore il ricorrente è più importante rispetto a quella

dell'assicurato V., indennizzata con un'indennità del 10%. Per contro, il caso

di R. è meno grave rispetto a quello di colui che presenta una "spalla

mobile fino all'orizzontale", il quale ha diritto ad un'IMI del 15% (cfr.

tabella CO 1 1.2).

Tutto ben considerato, in ossequio a quanto

stabilito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, nonché allo scopo di garantire

l'uguaglianza di trattamento fra gli assicurati, questa Corte ritiene corretto

assegnare all'insorgente un'indennità per menomazione dell'integrità del 12.5%.

Come è possibile arguire dallo scritto 7 gennaio

2002.

del dottor C. (cfr. XXV), un'ulteriore, più "sottile",

graduazione non può entrare in linea di conto, siccome racchiude in sé il

rischio di cadere nell'arbitrio." (STCA succitata)

In un’altra sentenza del 3

agosto 2004 nella causa D. (inc. 35.03.90), il TCA ha assegnato a un

assicurato, che ha subito la lacerazione del sopraspinato, un’IMI del 12,5%, in

quanto la spalla era mobile di circa 110°, ovvero di 20°sopra l’orizzontale.

In particolare questa

Corte ha rilevato:

"

(…)

Il Dr. med. X. ha indicato che sia l'elevazione,

che l'abduzione della spalla destra dell'assicurato sono di circa 110° (cfr.

Fascicolo 3 - doc. 51), corrispondenti a 20° sopra l'orizzontale.

Pertanto, alla luce di quanto esposto e tenuto

conto che la Tabella 1.2. prevede un'IMI del 15% per una spalla mobile fino

all'orizzontale (ossia il cui movimento è completamente impedito sopra i 90°) e

del 10% se la mobilità raggiunge i 30° sopra l'orizzontale, occorre concludere che

nel caso di specie sono realizzati i presupposti per porre l'assicurato al

beneficio di un'IMI del 12,5%.

Alla medesima conclusione si giunge peraltro

anche considerando quanto certificato dal Dr. med. Y. Infatti, come

precedentemente esposto, dal consiglio rivolto all'insorgente di evitare di

lavorare con il braccio destro sopra l'orizzontale occasionalmente e in maniera

ripetuta sopra i 45° di abduzione-elevazione (cfr. Fascicolo 3 - doc. 85), va

dedotto che l'assicurato poteva comunque utilizzare l'arto superiore destro al

di sopra dei 90°.

In simili condizioni, in applicazione di quanto

indicato dalla Tabella 1.2 relativamente a una spalla mobile fino a 30° sopra

l'orizzontale e a una mobile fino all'orizzontale, si giustifica in concreto

l'assegnazione di un'IMI del 12,5%.” (STCA succitata)

Nel caso

in esame la menomazione di cui è portatore il ricorrente, il quale può muovere

la spalla perlomeno di 30° sopra l’orizzontale, è meno grave rispetto a quelle

degli assicurati di cui alle sentenze sopra citate, indennizzate con

un’indennità del 12,5%.

Tutto ben

considerato, ritenuto che la tabella 1.2. prevede un’IMI del 10% per una spalla

la cui mobilità raggiunge i 30° sopra l’orizzontale, questa Corte ritiene

corretto assegnare all'insorgente un'indennità per menomazione dell'integrità

del 10%.

Tale

percentuale corrisponde, d’altronde, all’indennità contemplata dalla medesima

Tabella per una periartrosi omero-scapolare media, ritenuta al massimo presente

nel caso concreto dal Dr. med. __________ (cfr. doc. D1).

Nell’ambito

di un’altra vertenza (cfr. STCA del 30 agosto 2004 nella causa L., inc.

35.03

) il TCA ha interpellato il Dr. med. __________, specialista in

chirurgia e fiduciario dell’assicuratore convenuto, in merito alla periartropatia.

In particolare gli è stato chiesto quali

sono le condizioni per cui una periartropatia possa essere ritenuta moderata,

ri­spettivamente, grave.

Il medico ha così

risposto:

" (…)

Angesichts der diagnostischen Unschärfe des

Begriffes Periarthrosis humeroscapularis mangelt es konsequenterweise an

einer verbindlichen Definition, was unter einer leichten, mässigen und schweren

Form derselben zu verstehen sei. Deshalb die Anmerkung in Tab. 1.2, wonach bei

der Beurteilung des Integritätsschadens der Periarthrosis von einer

vergleichbaren Schwere beim Integritätsschaden der Omarthrose ausgegangen

werden müsse. Als leichte Form einer Omarthrose (Arthrose des glenohumeralen

Gelenkes, d.h. zwischen Oberarmkopf und Schul­tergelenkpfanne) kann eine

beginnende Entrundung des Humeruskopfes mit minimer Verschmälerung des

Gelenkspaltes und Osteophytenbildung bezeichnet werden, als mässige Form

eine starke Verschmälerung des Gelenkspaltes mit deutlicher Entrundung des Humeruskopfes

und ausgeprägter Osteophytenbildung sowie als schwere Form schliesslich

die völlige Aufhe­bung des Gelenkspaltes und damit die Ankylose, d.h. die

völlige Gelenksteife. Erfahrungsge­mäss korreliert diese radiologische

Einteilung der Omarthrose in Schweregrade jedoch schlecht mit der Klinik, d.h.

eine im Röntgenbild schon fortgeschrittene Omarthrose führt nicht zwangs­läufig

zu einer schweren schmerzhaften Einschränkung der Schulterfunktion und vice versa.

Letztlich wird die Kombination von Schmerz und

Funktionseinschränkung den Ausschlag geben, ob bei der Schätzung des

Integritätsschadens eine leichte, mässige oder schwere Form vorlie­ge. (…)"

(STCA succitata consid. 2.6.5.)

In casu dalla

documentazione medica, emerge un’artrosi dell’articolazione acromio-clavicolare

(cfr. doc. D1). Non risultano, tuttavia, gli elementi per concludere che sia

presente una periartrosi grave, per la quale la Tabella 1.1. prevede un’IMI del

25%. Pertanto, a seguito dell’infortunio del luglio 2000, non

soffre di una periartrite grave, bensì al massimo media, come attestato dal Dr.

med. __________ il 25 febbraio 2004 (cfr. doc. D1).

Tutto ben

considerato, in ossequio a quanto stabilito dalla dottrina e dalla

giurisprudenza, questa Corte ritiene corretto assegnare all'insorgente

un'indennità per menomazione dell'integrità del 10%, percentuale quest'ultima

che, come spiegato di seguito, in virtù dell'art. 36 cpv. 2 LAINF, deve poi

essere ridotta.

Infatti,

secondo l'art. 36 cpv. 2 LAINF, le rendite di invalidità, le indennità per

menomazione all'integrità e le rendite per superstiti sono adeguatamente

ridotte se il danno alla salute o la morte è solo in parte imputabile

all'infortunio (prima frase). Per la riduzione delle rendite non si terrà

tuttavia conto delle affezioni anteriori non pregiudizievoli alla capacità di

guadagno (seconda frase).

L'applicazione

di questa disposizione presuppone che l'infortunio ed un evento non assicurato

abbiano causato assieme il danno alla salute. Per contro, l'art. 36 cpv. 2

LAINF, non è applicabile quando l'infortunio e l'evento non assicurato abbiano

provocato dei danni senza correlazione reciproca, che necessitano di terapie

differenti, ad esempio, perché interessano parti diverse del corpo. In questo

caso, le conseguenze dell'infortunio assicurato vanno valutate separatamente (cfr.

DTF 126 V 117 consid. 3a, 121 V 333 consid. 3c, 113 V 58 consid. 2 ed i

riferimenti ivi menzionati).

Nel caso

di specie, l’CO 1, fondandosi su quanto indicato dal dott. __________ nello

scritto del 25 febbraio 2004 (cfr. doc. D1), ha ridotto il grado dell’IMI del

25% (cfr. doc. D e doc. A).

Circa la percentuale di riduzione dell'indennità

per menomazione dell'integrità, il medico __________ ha precisato che

l’assicurato presenta una periartrosi omero-scapolare di moderata-media entità,

dovuta almeno per il 25% a fattori degenerativi preesistenti (a livello AC, acromio,

tendine del sopraspinato). Egli ha infatti rilevato che l’assicurato è

portatore di uno stato dopo sutura/reinserzione del tendine del sopraspinato e infraspinato,

in preesistente importante artrosi acromio-claveare e osteofitosi dell’acromio

(riparazione a due riprese), con un risultato oggettivo molto soddisfacente (cfr.

doc. D1).

Il TCA ritiene nel caso di specie di poter

aderire alla valutazione del dott. __________, a mente del quale l'infortunio

subito dall'assicurato ha comportato un peggioramento di una preesistente

importante artrosi acromio-claveare e osteofitosi dell’acromio (cfr. doc. D1).

Al riguardo, è utile evidenziare che il TCA, in

una sentenza del 30 ottobre 2002 nella causa A., inc. 35.2001.01, ha affrontato

la tematica della rottura della cuffia dei rotatori. In quell'occasione questo

Tribunale ha ordinato una perizia medico-giudiziaria affidata al dott. R. Gambirasio,

Capo-clinica aggiunto presso la Clinica di ortopedia e di chirurgia

dell'apparato locomotore dell'Ospedale universitario di Ginevra, il quale ha

osservato che con l'invecchiamento la cuffia dei rotatori è sottoposta a un

processo degenerativo. Il perito ha in particolare sviluppato le seguenti

considerazioni a proposito della genesi della rottura dei tendini della cuffia

dei rotatori:

"

(…)

La question si une rupture d'un tendon de la coiffe

des rotateurs de l'épaule directement liée à un événement accidentel ou si

celui-ci a été aggravé à une condition dégénérative déjà préexistante est une

des plus difficiles dans le domaine des expertises orthopédiques. II est

évident que pour le patient, comme dans le cas de Monsieur A., la causalité

entre la rupture avec apparition de douleurs immédiates et le traumatisme est

clair.

La réponse à la question de savoir si et sous quelle

forme existe des ruptures accidentelles de la coiffe des rotateurs qui

satisfont aux conditions requises à leur prise en charge est basée sur des

connaissances ayant trait à l'étiologie, la pathogenèse et l'histoire naturelle

des différentes formes de lésions ou pertes de substances de la coiffe des

rotateurs. La genèse de pertes de substances de la coiffe des rotateurs est

multifactorielle. Elle inclut des mécanismes extrinsèques (macrotraumatisme,

microtraumatisme répétitif, conflit sous-acromial) et des mécanismes

intrinsèques tel que l'hypovascularité et la dégénération primaire due au

vieillissement naturel du tendon. La coiffe des rotateurs est soumise au fil du

phénomène naturel du vieillissement à un processus dégénératif. Quoique le

vieillissement biologique ne soit pas dépendant de l'âge chronologique, il est

néanmoins admis de façon unanime que les pertes de substances de la coiffe

s'accroissent avec l'âge en ce qui concerne leur fréquence, leur épaisseur et

leur étendue. Sur le plan microscopique, ce processus de dégénération débute

déjà avant l'âge de 30 ans. Cependant, les lésions sont rares avant l'âge de 35

à 40 ans mais leur nombre s'accroît dans la 5ème décennie pour aboutir après 50

ans aux pertes de substances totales transfixantes. Entre 50 et 60 ans, même

chez des sujets asymptomatiques, il est possible de démontrer jusqu'à 30% des

cas de pertes de substances partielles ou complètes de la coiffe des rotateurs.

Cette solution de continuité de la coiffe des rotateurs n'est pas subite mais

s'installe de façon graduelle et progressive au fil des mois et des années.

Cette dégénération est due à une diminution de la perfusion provoquant une

atrophie continuelle du tissu tendineux. Cette diminution de perfusion peut

être accentuée par des facteurs extrinsèques comme par des protusions osseuses

(ostéophytes au niveau acromio-claviculaire, acromion en forme de crochet de

type III).

Chez des sujets au-dessus de 40 ans, la coiffe des

rotateurs n'a très probablement aucune possibilité de régénération. Par,

la suite, les fibres tendineuses perdent de force et avec les années le tendon

s'élargit et s'amincit. A ce stade là, dans la majorité des cas, les premiers

symptômes apparaissent en général sous forme de douleurs nocturnes et ensuite

par la diminution de la force du membre intéressé et pseudoparalyse. Un

événement traumatique, même léger comme dans le cas de Monsieur A., peut être

suffisant pour compléter une rupture jusqu'à ce moment incomplète et non

symptomatique. A ce moment, il reste à prouver si l'événement accidentel a

effectivement provoqué la rupture du tendon dégénéré ou s'il était la seule

cause de la lésion complète du tendon. Des critères de causalité ont été

élaborés par Loew & Rompe ainsi que par Beickert & Bühren (voir

bibliographie) permettant d'apprécier si une rupture de la coiffe des rotateurs

est de caractère accidentel ou dégénératif et sont recommandés par la Société

suisse d'orthopédie. Les critères parlant en faveur d'une étiologie

dégénérative de la lésion de notre patient sont: l'âge au-dessus de 50 ans,

l'action ulnérante inappropriée (seulement un mouvement passif violent du bras

en arrière et en dedans ainsi qu'une abduction véhémente et forcée ou une élévation

du bras contre résistance dans le cadre d'un mouvement réflexe ou de défense

sont appropriés à provoquer une lésion complète d'un tendon du muscle sus-épineux

sain). L'examen radiologique montre une ascencion de la tête humérale, des

ostéophytes de traction à la surface inférieure de l'acromion. Ces signes sont

des preuves radiologiques indirectes d'une rupture de la coiffe des rotateurs

de longue date. La découverte de lésions pratiquement symétriques au niveau de

l'épaule opposée souligne clairement la suspicion des déchirures dégénératives

et fait preuve de la possibilité d'une présence de rupture complète du tendon sus-épineux

asymptomatique.

En conclusion, je suis donc d'avis que la déchirure

du muscle sus-épineux de l'épaule droite chez M. A. est principalement de

caractère dégénératif, mais aggravé et devenu symptomatique lors d'un

traumatisme banal de l'épaule droite. La relation entre la lésion complète du

tendon du muscle sus-épineux et l'événement accidentel du 03.02.2000 me semble

peu probable. Par contre, l'apparition d'une symptomatologie douloureuse suite

à un traumatisme même banal de l'épaule est probable et typique en présence

d'une coiffe des rotateurs dégénérée. (…)." (STCA del 30 ottobre 2002 nella causa A., inc. 35.2001.01)

Pertanto,

ritenuta la preesistenza di uno stato degenerativo, a mente del TCA appare

giustificato, conformemente all'art. 36 cpv. 2 LAINF, ridurre l'IMI del 2.5%,

come proposto dal dott. __________ (cfr. doc. D1), portandola al 7,5%, dato che

il danno alla salute patito dal ricorrente è solo in parte imputabile

all'infortunio.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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