35.2004.60
lesione del tendine del sovraspinato e del sottoscapolare.Assicurato abile al 100% nella sua professione, che deve essere ritenuta leggera, come appurato dall'assicuratore tramite sopralluogo sul post
23 maggio 2005Italiano70 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
35.2004.60
Data decisione, Autorità:
23.05.2005, TCA
Titolo:
lesione del tendine del sovraspinato e del sottoscapolare.Assicurato abile al 100% nella sua professione, che deve essere ritenuta leggera, come appurato dall'assicuratore tramite sopralluogo sul posto di lavoro.IMI del 10%, poi ridotta al 7.5% vista la preesistenza di uno stato degenerativo
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 24 cpv. 1 LAINF
art. 36 cpv. 2 LAINF
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
art. 36 cpv. 1 OAINF
art. 36 cpv. 2 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2004.60
cr/sc
Lugano
23 maggio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 luglio 2004 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14 aprile
2004 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 26
luglio 2000, RI 1 - alle dipendenze della ditta __________ di __________ in
qualità di finitore al banco e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli
infortuni presso l'CO 1 - giocando a pallavolo sulla spiaggia è caduto sulla
spalla destra.
L'assicurato è stato sottoposto a due interventi
chirurgici in data 1° febbraio 2001 e 8 maggio 2002 e a diverse sedute di
fisioterapia.
L'assicurato
ha ripreso il lavoro al 50% a partire dal 7 ottobre 2002. Successivamente, egli
è stato totalmente inabile al lavoro dal 1° dicembre 2002 al 27 gennaio 2003,
ritrovando poi una piena capacità lavorativa a far tempo dal 28 gennaio 2003.
A partire dal 17 giugno 2003 l'assicurato è
inabile al 25% (lavora tutto il giorno con un rendimento del 75%).
1.2. Con due
decisioni formali entrambe datate 27 febbraio 2004, l'assicuratore LAINF ha
comunicato all'assicurato, da un lato, di sospendere, visto che ormai la
situazione risultava stabilizzata, il versamento dell'indennità giornaliera e
la copertura delle spese di cura a contare dal 25 febbraio 2004 (cfr. doc. 237)
e, dall'altro, di assegnare un'indennità per menomazione dell'integrità netta
del 7.5% (cfr. doc. 236).
A seguito
delle opposizioni interposte dall'avv. RA 1 per conto dell'assicurato (cfr.
doc. 239 e 240), l'assicuratore infortuni, in data 14 aprile 2004, ha
confermato il contenuto delle sue prime decisioni (cfr. doc. A).
1.3. Con tempestivo
ricorso del 5 luglio 2004, l'assicurato, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha
chiesto che l'assicuratore LAINF venga condannato a corrispondergli una rendita
d'invalidità del 25% e un'indennità per menomazione dell'integrità del 15% (cfr.
doc. I, p. 5.).
Questi
gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle proprie pretese ricorsuali:
"
(...)
1.
In data 26 luglio 2000, il signor RI 1 è stato
vittima di un infortunio: giocando a palla in spiaggia è caduto sulla spalla
destra.
A seguito di tale infortunio il signor RI 1 è
stato sottoposto a due interventi chirurgici il 1 febbraio 2001 (che non ha
dato alcun esito) e l'8 maggio 2002.
Egli ha seguito diverse sedute di fisioterapia
riprendendo a lavorare secondo diverse percentuali.
Dal 22 gennaio 2003 egli è stato ritenuto
nuovamente abile al 100%.
Un accordo in merito a tale data era stato
concordato con CO 1 nel marzo 2003.
In tale accordo era esplicitamente riservato
"il diritto per il signor RI 1 di riannunciarsi qualora in futuro dovesse
subentrare un sensibile peggioramento dello stato di salute a seguito delle
conseguenze infortunistiche".
2.
Purtroppo, a partire dal mese di giugno 2003, il
signor RI 1 è stato costretto a riannunciarsi alla CO 1.
In forza della visita eseguita il 3 giugno 2003
presso l'__________ di __________ (dott. __________) CO 1 lo ha riconosciuto
inabile in misura del 25% a contare dal 17 giugno 2003.
Con scritto 3 settembre 2003 CO 1 ha segnalato al
signor RI 1 la propria intenzione di procedere ad una nuova valutazione sul
posto di lavoro, alfine di verificare la possibilità di svolgere "una
attività lavorativa più leggera".
Con scritto 30 settembre 2003 il sottoscritto
patrocinatore sottolineava, all'indirizzo di CO 1, il peggioramento della
situazione del signor RI 1 - che il 14 luglio 2003 aveva subito un ulteriore
infortunio sul lavoro allorquando una cassa gli è caduta sul braccio destro
acutizzando il dolore e la capacità di utilizzo del medesimo.
Un riesame dal profilo medico veniva
espressamente richiesto.
L'__________ di __________ procedeva quindi ad
una nuova visita del paziente.
Il referto rilasciato il 23 dicembre 2003
conclude evidenziando la necessità di adeguare il lavoro svolto dal signor RI 1
al suo effettivo stato di salute, asserendo che dal profilo chirurgico nessuna
ulteriore terapia era prevedibile.
3.
Il signor RI 1 lavora presso la __________ di __________.
Il suo lavoro consiste nella rifinitura di pezzi
di metallo. Le difficoltà sono connesse alla necessità di utilizzare tutto il
giorno la spalla infortunata.
Nel corso della verifica effettuata il 21 gennaio
2004 presso la sede del datore di lavoro il signor RI 1 ha espresso il proprio
convincimento del fatto che la sua capacità lavorativa non superi il 75%
siccome dopo poco tempo di attività (di norma ca. 45 minuti di lavoro) i dolori
alla spalla si acutizzano rendendo doloroso il proseguimento della stessa.
Tale circostanza è stata confermata dal signor __________,
rappresentante del datore di lavoro, il quale ha precisato come il minor
rendimento è stimabile attorno al 25%.
4.
Il signor RI 1 è poi stato convocato presso il
medico di riferimento di CO 1.
Il dott. __________ ha quindi redatto la propria
relazione il 26 febbraio 2004.
Nella medesima egli asserisce che il signor RI 1
non abbisogna più di cure specifiche avendo recuperato - a suo avviso - la sua
piena capacità lavorativa. Egli viene ritenuto in grado di svolgere, in qualità
di operaio "le mansioni descritte nei vari rapporti".
Il medico non
spiega tuttavia per quale ragione il proprio superiore presso il datore di
lavoro si è espresso in
senso divergente.
5.
CO 1 ha quindi adottato due distinte decisioni,
entrambe di data 27 febbraio 2004.
La prima fissa una indennità per menomazione
all'integrità fisica pari a fr. 8'010.- in favore del signor RI 1.
La seconda chiude il caso interrompendo il
versamento delle indennità giornaliere a partire dal 25 febbraio 2004.
Contro tali decisioni, in data 26 marzo 2004,
sono state formulate le rispettive opposizioni. La risoluzione sulle
opposizioni data del 14 aprile 2004.
Tale è la decisione qui contestata.
6.
Sulla menomazione
alla integrità fisica si ribadisce il fatto che non sussistono segnali né elementi atti a
giustificare il fattore di riduzione adottato da CO 1.
La motivazione della riduzione fa espresso
riferimento a non meglio precisati "fattori degenerativi
preesistenti".
Tale circostanza è contestata e non è supportata
da alcun rapporto medico.
Inoltre la quantificazione del tasso di
menomazione al 10% è contestata.
L'utilizzo dell'arto in oggetto è seriamente
compromesso per cui una quantificazione al 15% appare maggiormente consono alla
situazione.
7.
Sulla cessazione
delle indennità giornaliere si ribadisce che la capacità lavorativa del
signor RI 1 - in seguito all'infortunio - appare
sensibilmente compromessa.
In sede di contestazione ci si è quindi opposti
alla chiusura del caso come proposto da CO 1 ossia con la pura e semplice
cessazione delle indennità giornaliere, senza che - in sostituzione delle
stesse - venga fissata una adeguata rendita di invalidità.
Se è verosimilmente vero che lo stato di salute
del signor RI 1 non richiede ulteriori interventi medici (in quanto è
impossibile prevedere dei miglioramenti) è altrettanto vero - e così ci dice
anche il signor __________ - che la sua capacità lavorativa ne risente, al
punto che la sua operatività è limitata al 75%.
Il datore di lavoro ha sin qui sopportato tale
situazione mantenendo il posto di lavoro all'assicurato; è tuttavia evidente che
non potrà farlo a tempo indeterminato.
Il riconoscimento di una rendita di invalidità al
25% è pertanto misura concreta necessaria a sanare la situazione.
Si osserverà pure che nel calcolo della rendita
di invalidità dovranno essere considerati, come avveniva fino al gennaio 2003 i
supplementi per ore straordinarie che facevano parte del contratto di lavoro
originale, e che - a seguito dell'infortunio - più non potevano essere
richieste. Si chiede quindi una verifica del conteggio, rispettivamente delle indennità
giornaliere corrisposte a partire da giugno 2003, osservando come in precedenza
le indennità erano state fissate tenendo conto di tale reddito speciale.
A conferma della situazione si chiede ancora
una volta di sentire il signor __________ ed un accertamento medico che confermi l'impossibilità del signor RI 1 a
svolgere a tempo pieno l'attuale
professione."
(Doc. I)
1.4. L'assicuratore
infortuni, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
In
particolare, l'CO 1 ha evidenziato quanto segue:
"
La presente procedura ha come oggetto la
quantificazione dell'indennità per menomazione all'integrità. A giusta ragione,
essendo lo stato di salute dell'assicurato oramai stabilizzato, nessuno
contesta la sospensione del versamento dell'indennità giornaliera. L'CO 1
lascia a questo Tribunale valutare se in questa sede debba già venire valutata
la richiesta tendente all'ottenimento di una rendita di invalidità." (Doc.
III)
1.5. In replica,
il ricorrente ha nuovamente sottolineato la necessità di una verifica medica (cfr.
doc. V).
Il doc. V è stato trasmesso all'assicuratore
infortuni (cfr. doc. VI), per conoscenza.
1.6. Pendente
causa il TCA ha chiesto al datore di lavoro dell'assicurato per quali motivi e
in quali attività il signor RI 1 è impedito al 20-25%, come indicato nel
rapporto CO 1 del 21 gennaio 2004 (cfr. doc. VII).
Con scritto 10 settembre 2004 il sig. __________
della __________ ha risposto:
"
(...)
Il lavoro di finitore al banco consiste
nell'eliminare i difetti a vista su pezzi in metallo, con l'ausilio di
macchinette smerigliatrici o piccolo martelletto ad aria compressa.
La posizione del braccio destro varia
continuamente a seconda della posizione del difetto sul pezzo da pulire: ciò
che provoca sovente dolori alla spalla.
Per quanto riguarda la percentuale di
impedimento, non è facile definirla, in quanto i pezzi sono di varie forme e
peso e anche i difetti possono essere in qualsiasi punto del pezzo.
La lavorazione può risultare talvolta anche molto
difficoltosa.
Un impedimento del 20-25% dell'attività del Sig. RI
1 é quindi una stima che non posso definire in maniera precisa." (Doc.
VIII)
1.7. In data 4
novembre 2004 l’assicuratore infortuni ha osservato:
" Ammesso
che questo Tribunale volesse entrare nel merito dell'incapacità lucrativa -
oggetto dell'opposizione era, oltre al danno all'integrità, la sospensione del
versamento dell'indennità giornaliera - lo scritto 10.9.2004 del datore di
lavoro non permette di mettere in discussione la valutazione del dott. __________
stesa con piena conoscenza di causa visto che l'CO 1 __________ aveva
provveduto a raccogliere una descrizione dettagliata dei compiti affidati
all'assicurato. Si ricorda poi l'obbligo vigente per tutti gli assicurati di
fare tutto quanto esigibile per diminuire le ripercussioni economiche di un
danno alla salute e quindi, se necessario, anche di cambiare attività
professionale." (Doc. X)
1.8. L’assicurato,
con scritto del 17 novembre 2004, ha rilevato:
" Contrariamente
a quanto sostiene la CO 1 nel suo scritto 4.11.2004 l'opposizione
si riferiva alla decisione di interrompere le indennità giornaliere senza
fissare parallelamente una rendita di incapacità lavorativa.
Non è possibile scindere le due questioni.
L'art. 19 LAINF non permette certo di distinguere
Fatti
i due aspetti. Cessati i provvedimenti medici che darebbero adito ad un
sensibile miglioramento della salute dell'assicurato e interrompendo le
indennità giornaliere, CO 1 - ricorrendo le condizioni come in concreto -
doveva fissare la rendita di invalidità.
Si ribadisce l'adempimento degli estremi per il
riconoscimento della rendita." (Doc. XII)
1.9. Con scritto
del 22 ottobre 2004 l'assicuratore LAINF ha nuovamente osservato:
" L'CO 1
si conferma integralmente nelle proprie conclusioni rinviando alla sentenza 3.9.2004 di questo Tribunale in re D. (incarto
35.2004.4) e sottolineando che "la maxime d'office ne décharge pas les
parties du devoir de motiver leurs demandes; en effet selon le principe dit du
grief l'autorité se borne à examiner les points incriminés et il appartient aux
parties d'invoquer les faits à l'appui de leur conclusions et de motiver leurs
griefs; les tribunaux administratifs sont soumis à la maxime d'office
uniquement pour établir les faits et dire le droit dans le cadre limité de
l'objet du litige; seuls les faits relevant de l'objet du litige doivent être
déterminés" (DTF 117 V
263)." (Doc. XIV)
1.10. In data 6
dicembre 2004 l’assicurato ha inviato uno scritto del seguente tenore:
"
(...)
1.
per quanto attiene alla menomazione della
integrità si ribadisce che non vi è alcuna prova
della degenerazione che CO 1 applica nel proprio conteggio. Sta certo a CO 1 di
fornire una prova in tal senso. Ulteriormente si ritiene che il tasso di
partenza del 10% sia eccessivamente ridotto rispetto all'effettivo danno subito
dal signor RI 1. La quantificazione effettuata solo dal medico di fiducia di CO
1 è contestata; una verifica medica è stata richiesta;
Considerandi
2.
per quanto attiene alla richiesta di
riconoscimento di un'incapacità lavorativa del 25%
e rendita conseguente, si constata che le osservazioni del signor __________
(responsabile per conto del datore di lavoro del settore di attività del signor
RI 1) sono costanti e sono state ribadite a più riprese. Il signor RI 1 non è
in grado di svolgere la sua attività in misura superiore al 75%. Una verifica
medica è pure già stata richiesta.
Non si vede pertanto in merito a che cosa la
citazione giurisprudenziale, formulata in astratto dalla rappresentante CO 1
con scritto 22.10.2004, possa risultare utile all'evasione della vertenza. (Doc.
XVI)
1.11
Il doc. XVI è
stato trasmesso all’assicuratore infortuni (cfr. doc. XVII), con la facoltà di
presentare osservazioni scritte.
In data 13 dicembre 2004 l’assicuratore convenuto
ha comunicato al TCA di non avere ulteriori osservazioni da presentare (cfr.
doc. XVIII).
1.12
In data 4
gennaio 2005 l’assicurato ha nuovamente rilevato:
"
Trasmetto copia del rapporto medico dell'__________
di __________ del 30 novembre 2004 ricevuto oggi.
Il signor RI 1 è stato ulteriormente visitato
dagli specialisti del centro __________.
Le conclusioni degli specialisti confermano il
fatto che l'attività attualmente svolta dal mio cliente non è compatibile con
il suo stato di salute.
In questo senso i medici hanno chiesto a CO 1 di
intervenire circa il posto di lavoro siccome quanto viene attualmente svolto
continua a creare dolori e difficoltà.
Mi pare che il documento debba essere considerato
come una ulteriore conferma dello stato di incapacità lavorativa parziale del
signor RI 1." (Doc. XX)
1.13
Con scritto
del 17 gennaio 2005 l’assicuratore infortuni ha osservato:
"
Ci riferiamo al rapporto 30.11.2004 dell'__________.
Nel caso in cui l'assicurato intendesse
sottoporsi a delle ulteriori cure egli viene pregato di annunciare una
ricaduta. L'CO 1 si esprimerà nel merito, se del caso, rilasciando una formale
decisione suscettibile di opposizione.
Per quanto riguarda il posto di lavoro, sempre
che i medici di __________ siano stato edotti correttamente in merito alle
mansioni da svolgere, l'CO 1 è sempre pronto, in collaborazione con i datori di
lavoro, a trovare delle soluzioni per migliorare l'ergonomia delle singole funzioni
fermo restando che, in concreto, la possibilità di alzare la sedia era già
stata discussa. Per quanto riguarda la presente procedura l'CO 1 rileva che, a
differenza di quanto preteso dal ricorrente, i medici dell'__________ non si
sono espressi sulla capacità lavorativa ma si sono limitati a riprendere quanto
asserito dall'assicurato." (Doc. XXII)
1.14
In data 31
gennaio 2005 il patrocinatore dell’assicurato ha ribadito che l’__________ ha
dato per acquisito il riconoscimento di un’inabilità lavorativa parziale del
signor RI 1 e che, sulla base di tale circostanza, ha osservato che il lavoro
ora svolto non è adeguato (cfr. doc. XXIV).
Il doc.
XXIV è stato trasmesso all’assicuratore LAINF (cfr. doc. XXV), con la facoltà
di presentare eventuali osservazioni scritte.
1.15
Pendente
causa il TCA ha chiesto al datore di lavoro dell’assicurato di indicare quale
salario annuo avrebbe potuto percepire nel 2004 l’assicurato senza il danno
alla salute e quale salario annuo egli ha effettivamente percepito nel 2004 (cfr.
doc. XXVI).
Il datore
di lavoro dell’assicurato ha inviato le proprie risposte al TCA in data 9
febbraio 2005 (cfr. doc. XXVII).
Il doc. XXVI e il doc. XXVII sono stati trasmessi
alle parti (cfr. doc. XXVIII), per conoscenza.
1.16
Con scritto
del 15 febbraio 2005 il rappresentante dell’assicurato ha osservato:
"
Vedo lo scritto 9 febbraio 2005 della __________.
Tre osservazioni:
Ÿ indubbiamente
la percentuale indicata del 2-3 % è riferibile ai mancati aumenti di stipendio
di cui altri dipendenti hanno beneficiato negli ultimi anni e di cui il signor RI
1, complice il proprio stato, non è stato posto al beneficio;
Ÿ da
ricordare è tuttavia il fatto che il signor RI 1, prima dell'incidente,
svolgeva regolarmente del lavoro straordinario che portava ad un
sensibile aumento del proprio reddito. Allego copia delle schede di stipendio
2000.
(gennaio / giugno) che indicano un reddito semestrale complessivo di fr.
31'305.-. Conteggi alla mano pertanto il minor reddito del signor RI 1 è
sicuramente - e di gran lunga - maggiore rispetto a quanto indicato da __________.
Sull'arco di un anno l'importo mancante è da ritenersi per lo meno pari a fr.
15'000.-. Il mancato conteggio delle ore straordinarie (che evidentemente più
non possono essere svolte dal signor RI 1) è già stato segnalato in sede di
ricorso (vedi pag. 4);
Ÿ da
considerare è infine il fatto che il signor RI 1 sta svolgendo un lavoro non
adeguato al proprio stato, che influisce negativamente sulla sua salute e che
potrà solo ingenerare effetti negativi."
(Doc. XXIX)
1.17
In data 22
febbraio 2005 il TCA ha quindi chiesto alla ditta __________ di fornire alcune
precisazioni, in particolare:
"
(...)
a)
Prima dell’infortunio del 26 luglio 2000 il signor RI 1 svolgeva regolarmente
delle ore di lavoro straordinario? In caso di risposta affermativa, vogliate
indicarci quante ore mensili mediamente venivano compiute e con quale
retribuzione.
b)
Se non fosse sopravvenuto l’infortunio citato, l’assicurato avrebbe
verosimilmente continuato a svolgere regolarmente delle ore di lavoro
straordinario anche negli anni seguenti?
c)
Quale sarebbe stato l’ammontare delle ore straordinarie che avrebbe
verosimilmente svolto l’assicurato nel 2004? Quale sarebbe stata la relativa
retribuzione?” (Doc. XXX)
Con scritto dell’11 marzo 2005 il datore di
lavoro ha fornito le seguenti risposte:
"
(...)
a) Il
Signor RI 1 prima dell'infortunio del 26 luglio 2000 svolgeva regolarmente
straordinari:
- ca. 40 ore al mese;
- retribuzione oraria lorda di fr. 19.-- + supplemento del
25% (straordinario).
b) II
Signor RI 1 se non avesse avuto l'infortunio avrebbe continuato a svolgere ore
straordinarie solo per esigenze di produzione.
c)
Le ore straordinarie non possono essere quantificate in quanto sarebbero
state svolte solo per esigenze di produzione.
Retribuzione
oraria lorda di fr. 19.44 + supplemento del 25% (straordinario)." (Doc.
XXXII)
Viste le risposte fornite, il TCA ha chiesto alla
ditta __________ di precisare se nel 2004 l’assicurato avrebbe continuato a
svolgere regolarmente lavoro straordinario nella misura indicata dallo stesso
datore di lavoro per il periodo precedente l’infortunio, o, nella negativa, di
volerne indicare i motivi (cfr. doc. XXXIII).
In data 22 marzo 2005 la ditta __________ ha ulteriormente
precisato:
"
(...)
Le ore straordinarie per l'anno 2004 sono
diminuite fortemente rispetto all'anno 2000 in quanto è stato assunto del nuovo
personale (8 persone) nel reparto finitura e sono stati ottimizzati i cicli
produttivi.
Pertanto anche il Sig. RI 1 non ha più svolto ore
straordinarie nella misura indicata per l'anno 2000.
Come già indicato nella nostra lettera del 09
febbraio u.s. al punto "a", il Sig. RI 1, senza il danno, avrebbe
potuto percepire un salario lordo annuo compreso di straordinari, superiore del
2-3% al massimo." (Doc. XXXV)
1.18
I doc.
XXX-XXXV sono stati inviati alle parti (cfr. doc. XXXVI e doc. XXXVII), con la
facoltà di presentare osservazioni scritte.
In data 31 marzo 2005 l’assicuratore infortuni ha
osservato:
"
A mente dell’CO 1 può restare aperto il fatto di
sapere se l’assicurato, malgrado i postumi dell’infortunio, è ancora in grado
di svolgere straordinari per circa 40 ore al mese, in quanto nel 2004, e cioè
alla chiusura dell’infortunio, egli, in ogni caso, non avrebbe più svolto 40
ore straordinarie, tanto che il datore di lavoro ha ribadito che la perdita del
2-3% al massimo indicata è comprensiva degli straordinari.” (Doc. XXXVIII)
Il doc. XXXVIII è stato trasmesso all’assicurato
(cfr. doc. XXXIX), per conoscenza.
Con
scritto del 6 aprile 2005 il rappresentante dell’assicurato ha ribadito che il
lavoro straordinario non viene più richiesto al suo assistito a causa delle sue
condizioni di salute, cosa che comporta una perdita notevole di reddito, ben
superiore alla percentuale indicata dal datore di lavoro dell’assicurato (cfr.
doc. XL).
Il doc. XL è stato trasmesso all’assicuratore
infortuni (cfr. doc. XLI), per conoscenza.
in
diritto
2.1
Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003
ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10
settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20
gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 14 aprile 2004).
Di
conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il
diritto dell’assicurato a eventuali prestazioni a seguito dell’infortunio
occorsogli il 26 luglio 2000 al momento della chiusura del caso, ossia a far
tempo dal 25 febbraio 2004, tornano applicabili le disposizioni di diritto
materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
2.2
Diritto
alle prestazioni di corta durata
2.2.1
Giusta l'art.
10.
LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire
de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.2.2
In concreto,
con decisione del 27 febbraio 2004 l'assicuratore LAINF ha informato
l'assicurato che egli è stato ritenuto abile al lavoro in misura completa nella
sua abituale professione e che le sue condizioni di salute sono ormai da
considerare stabilizzate, ritenuto che da ulteriori provvedimenti terapeutici
non vi è più da attendere un notevole miglioramento (cfr. doc. 237).
Dalle
tavole processuali emerge che la decisione dell'assicuratore convenuto trova il
proprio fondamento nelle risultanze della visita medica circondariale eseguita
dal dottor __________ il 25 febbraio 2004. Nel rapporto stilato in data 26
febbraio 2004 il medico ha affermato che il ricorrente non necessita di
ulteriori cure specifiche, né di controlli medici e che lo stesso sia da ritenere
abile al lavoro al 100% nella sua attività di operaio addetto alla rifinitura
presso la ditta __________ a partire dal 25 febbraio 2004 (cfr. doc. 234).
Dopo un
attento esame delle tavole processuali, il TCA ritiene che, al momento in cui
l'assicuratore infortuni ha ritenuto estinto il diritto alle prestazioni di
corta durata (febbraio 2004), le condizioni di salute dell’assicurato erano da
considerare ormai stabilizzate, circostanza quest’ultima del resto nemmeno
contestata dall’assicurato. Egli, infatti, in sede ricorsuale, dopo avere
riconosciuto che il suo stato di salute non richiede ulteriori interventi
medici, non essendo possibile prevedere dei miglioramenti, ha contestato il
fatto che l’assicuratore infortuni abbia posto termine alle indennità
giornaliere senza che, in sostituzione delle stesse, venisse fissata
un’adeguata rendita di invalidità (cfr. doc. I, pag. 4).
Al
seguente considerando (cfr. consid. 2.3.), il TCA esaminerà dunque la questione
a sapere se ed in quale misura i postumi residuali dell’evento traumatico del
luglio 2000 incidono sulla capacità lucrativa dell'assicurato. Nel caso in cui
la risposta dovesse essere affermativa, lo scapito finanziario andrà
indennizzato, non più con la concessione di indennità giornaliere, ma con
l’attribuzione, da parte dell'assicuratore LAINF, di una rendita d’invalidità
ai sensi degli artt. 18 seg. LAINF.
A tale riguardo e con riferimento a quanto
esposto dall'CO 1 a pagina 2 della decisione su opposizione impugnata (cfr.
doc. A), il TCA rileva che, ritenute stabilizzate le condizioni di salute del
signor RI 1 e dichiarato quest'ultimo totalmente abile al lavoro nella sua
abituale professione, l'assicuratore convenuto ha di fatto negato
all'assicurato anche il diritto a percepire una rendita d'invalidità, per cui RI
1.
è legittimato a contestare anche questo aspetto. Questa soluzione si
giustifica tanto più se si considera che l'CO 1 si è pronunciato sull'IMI
spettante all'assicurato (cfr. art. 24 cpv. 2 LAINF). Per un diverso caso cfr.
la STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04.
2.3
Rendita
di invalidità
2.3.1
Giusta l'art.
18.
cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a
seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U
192/03, ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA;
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2
prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati
cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno
2004.
nella causa G., U 192/03, citata in precedenza, ha rilevato che anche
l'art. 16 LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di
invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18
cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
incapacità lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1.
il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
2.
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno
alla salute e l'infortunio.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del
18.
marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Il grado
d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò
nondimeno, se il danno alla salute non è tale da imporre un cambiamento di
professione, di regola, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà
valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché
si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante
capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato
esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U
168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S.
F., 31 maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26
febbraio 1996 nella causa G. P.).
2.3.2
Dalle tavole
processuali si evince che la decisione dell’CO 1 di non assegnare al ricorrente
una rendita di invalidità è stata presa basandosi, essenzialmente, sul rapporto
del 26 febbraio 2004 del Dr. med. __________ (cfr. doc. 234).
Queste,
per quanto qui di interesse, le considerazioni espresse dal medico a proposito
dell’esigibilità lavorativa:
"
(...)
CONCLUSIONI
Siamo dunque confrontati con un assicurato
58enne, già portatore di alterazioni degenerative a livello della spalla
destra, segnatamente di notevole artrosi acromio-claveare e osteofitosi a
livello dell'acromio, il quale 3 anni e 5 mesi fa, dopo una caduta sulla spalla
destra in spiaggia, ha consultato un medico la prima volta solo 5 giorni dopo.
Gli esami successivamente esperiti hanno portato
alla luce una lesione del tendine del sopraspinato nonché del sotto-scapolare,
patologia trattata con sutura/reinserzione, utilizzando un'ancora di Mitek
nonché con acromio-plastica (1.2.2002).
Un secondo intervento (8.5.2002) si è reso
necessario per nuova deiscenza della porzione profonda del sopra-spinato
(perforazione parziale della porzione craniale), procedendo pure ad una
resezione AC, causa del conflitto sotto-acromiale.
In nessun momento invece è stata verificata
un'instabilità o lesione dell'apparato capsulo-legamentare/labbro glenoidale.
L'assicurato è stato esaminato in Agenzia a varie
riprese e dichiarato abile al lavoro, in base ai referti oggettivi (il
2.10
) al 50% dal 7.10.2002 e al 100% dal 28.10.2002.
Successivamente l'operatore e il sottoscritto
hanno avuto modo di riesaminare la funzione della spalla destra, pure con
ricontrollo spineco-tomografico, momento in cui si è sempre potuto confermare
la cuffia rotatoria intatta, come pure in occasione dell'esame odierno.
I singoli risultati (mobilità, trofismo
muscolare, forza bruta) sono sovrapponibili al precedente esame del 2.10.2002,
senza segni tendinitici, epicondilitici, deficit neuro-vascolari, d'instabilità
o rottura secondaria (bicipite incluso).
Dal lato soggettivo persiste un lieve
segno d'impingement a destra nonché (in modo incostante) dei dolori accusati in
zona paravertebrale dorsale e cervicale, zona interscapolare e a livello della
clavicola (vedi le foto).
Tali disturbi (di natura non invalidante) non
possono essere messi in relazione né con l'affezione della spalla né sono
suffragati dai referti oggettivi (nessuna miogelosi/contrattura muscolare).
Sulla scorta di tutti i dati oggettivi,
l'assicurato è senz'altro in grado e viene ritenuto esigibile espletare
le mansioni, dettagliatamente descritte nei vari rapporti, in qualità di
operaio addetto alla rifinitura, della ditta __________, ossia del 100%, dal
25.2.2004
Il tutto combacia pure con la valutazione dell'operatore
(dicembre 2003), il quale ritiene solo ammissibile delle limitazioni per delle
mansioni fisicamente pesanti.
Trattasi di un'attività (vedi la fotodocumentazione)
leggera, svolta con dei macchinari del peso al massimo di 150 gr., rifinitura
dei pezzi in posizione fisiologica (le braccia non sono da tenere in maggiore
flessione o abduzione), dei pezzi del peso massimo di 4 kg, sempre appoggiati
sulla superficie di lavoro.
Inoltre l'assicurato non deve esercitare una
maggiore pressione con la mano e ha pure la possibilità di regolare l'altezza
della sua posizione (sedia regolabile).
Ci sono pure delle possibilità di brevi pause
(per bere un caffè), a mezzogiorno un'ora e mezzo libera di continuo).
D'altronde l'assicurato non è sotto stress (costante) per ritmo di lavoro
elevato, imposto dal datore di lavoro.
In sintesi la muscolatura della cuffia rotatoria
durante questa attività lavorativa, complessivamente leggera, non viene
sollecitata, mentre le lamentele dell'assicurato come perdita di forza alla
mano destra, dei dolori insopportabili o l'insopportabilità delle vibrazioni
dei macchinari non combaciano con i referti oggettivi.
Il signor RI 1 allo stato attuale non necessita
più di ulteriori cure specifiche né dei controlli medici.
L'assicurato viene informato in modo esaustivo
circa le nostre conclusioni e gli viene consegnato direttamente il relativo
certificato d'infortunio.
In merito alla valutazione della menomazione
dell'integrità, sarà più preciso il nostro servizio competente." (Doc.
234)
L'assicurato
ha invece contestato la tesi difesa dall'assicuratore LAINF convenuto,
rilevando che egli ha, nella sua professione, un rendimento ridotto del 25%,
come confermato dal suo datore di lavoro (cfr. doc. I).
In data 22 dicembre 2003 l’assicurato era stato
visitato dal PD Dr. __________, Primario della Clinica __________ dell’__________
di __________, il quale aveva attestato una incapacità lavorativa del 25%, così
motivata:
"
(...)
Beurteilung und Procedere:
Symmetrische, freie Schulterbeweglichkeit glenohumeral.
Klinisch intakte Rotatorenmanschette, jedoch massive Schmerzangabe bei passiver
oder aktiver Flexion des Armes global über 90°.
Von chirurgischer Seite ist nicht zu erwarten,
dass bei klinisch intakter Rotatorenmanschette eine Verbesserung der Situation
erzielt werden kann. Eine Beeinträchtigung der Funktion der rechten Schulter
für schwere körperliche Tätigkeit ist jedoch nachzuvollziehen. Wir sehen nun
folgende Massnahmen vor: Wir bitten die Kollegen in __________ von der CO 1 um eine
gründliche Abklärung der effektiven Arbeitsfähigkeit des Patienten und um eine
eventuelle Arbeitszeitanpassung. Von chirurgischer Seite soll jedoch keine
weitere Therapie stattfinden. Bis dahin haben wir eine weitere
Arbeitsunfähigkeit von 25 % attestiert. Von unserer Seite
her Therapieabschluss." (Doc. 229)
Successivamente, in data 21 gennaio 2004, un
ispettore dell'CO 1 ha compiuto un sopralluogo presso la ditta __________ di __________,
con lo scopo di chiarire quali mansioni era concretamente chiamato a svolgere
l’assicurato.
Questo il
contenuto del relativo rapporto:
" Valutazione
attività lavorativa e problemi sul posto di lavoro presso la __________ a __________.
Rinviamo ai precedenti rapporti sull'attività
lavorativa svolta dal signor RI 1 del 21.6.2001 e 30.10.2002.
Assistito per ca. 45 minuti all'attività del
signor RI 1, addetto alla rifinitura di pezzi non passati al collaudo finale
per delle imperfezioni.
Il problema principale non è quello di alzare dei
pesi (il sig. __________, suo responsabile, gli affida regolarmente i pezzi più
leggeri), bensì quello della posizione della spalla per tutto l'arco della
giornata (foto 1 e 2).
Anche alzando la sedia di qualche centimetro non
otterrebbe alcun beneficio in quanto la spalla rimane sempre in quella
posizione (foto 2 e 3).
Problemi ai nervi/tendini della spalla dovuti
anche alla vibrazione della molatrice.
Dolori quando deve forzare più del necessario su
di un pezzo con una rifinitura più importante da fare rispetto ad altri.
Riesce a lavorare meglio con i pezzi di piccole
dimensioni piuttosto che con quelli più pesanti; i quali devono essere girati
continuamente e sui quali bisogna esercitare una pressione per la rifinitura
maggiore rispetto a quelli piccoli.
Difficoltà anche nel sollevarli e spostarli.
Il tempo di lavorazione di ogni singolo pezzo
varia dalle dimensioni, dai difetti e dai punti da rifinire (foto 4 e 5). A
dipendenza dell'ampiezza della rifinitura si deve cambiare la punta della
molatrice (foto 6).
Il pezzo lavorato oggi ad esempio pesa
all'incirca 300 grammi; mentre una cassetta pesa attorno ai 20 kg (foto 7).
Non ci sono delle imposizioni da parte dei
superiori per i pezzi da lavorare sull'arco di una giornata.
Ritmo di lavoro adeguato ad ogni operaio.
Il signor RI 1 ritiene che il suo rendimento
raggiunga a malapena il 75 %, deve continuamente stringere i denti.
Attualmente non prende più alcun medicamento
(prima vioxx al bisogno, cerotti Flector).
Dopo 45 min di lavoro accuserebbe già dolori alla
spalla lesionata.
Segnalato la zona in cui ha problemi alla spalla
destra (lui è destrimano) e la limitazione nel movimento (foto 8-9-10).
Si lamenta infine che la ditta da gennaio 2003
non gli avrebbe più conteggiato gli straordinari; la questione deve essere
risolta con l'ufficio paghe.
Colloquio con il signor __________.
Ringrazio innanzitutto per aver avuto la
possibilità di valutare il posto di lavoro con delle fotografie.
Conferma che il rendimento non è in ogni caso
completo. Il minor rendimento è effettivamente stimato attorno al 20-25 %.
Naturalmente vengono sempre affidati dei piccoli
pezzi da rifinire. Quando vi è la possibilità può lavorare alla macchina per la
perforazione (v. rapporto del 30.10.2002); il lavoro non è comunque regolare su
questo macchinario." (Doc. 230)
La
descrizione appena esposta è stata corredata da una documentazione fotografica
che illustra l’attività di rifinitura di pezzi, di piccole dimensioni, non
passati al collaudo finale per delle imperfezioni, svolta dall’assicurato.
Dopo aver
preso conoscenza della nuova documentazione, il dott. __________ ha ribadito
l'opinione secondo cui l'assicurato, sulla scorta dei dati oggettivi, è
senz’altro in grado di esercitare la sua professione, leggera, di operaio
addetto alla rifinitura della ditta __________, al 100%, a partire dal 25
febbraio 2004 (cfr. doc. 234 già riprodotto).
Anche in seguito all’opposizione interposta
dall’assicurato, il dott. __________, con apprezzamento medico del 2 aprile
2004, ha ribadito che il signor RI 1, per le dirette conseguenze
infortunistiche, deve essere ritenuto abile al 100% per le mansioni specifiche
affidategli presso la ditta __________. Egli ha infatti indicato:
"
(...)
Parimenti, per quanto riguarda l'esigibilità di
lavoro, abbiamo esposto in modo dettagliato, per quale motivo l'assicurato, per
le dirette conseguenze infortunistiche, deve essere ritenuto abile al lavoro
nella misura del 100%, per le mansioni specifiche, svolte presso la ditta __________
di __________.
Segnatamente abbiamo specificato (d'altronde a
varie riprese), che la spalla non viene sollecitata sul lavoro per le
specifiche funzioni del tendine del sopraspinato chirurgicamente riparato,
valutazione pure basata sui referti clinici e strumentali oggettivi che
combaciano anche con la valutazione dell'operatore (limitazione per delle
attività fisiche gravose).
Per la capacità lavorativa indubbiamente sono
determinanti i referti oggettivi e non delle indicazioni soggettive,
soprattutto quando esse non combaciano con i reperti obiettivabili.
In questo contesto, l'affermazione del
capo-reparto (signor __________) di un rendimento insufficiente (25%), dal lato
medico-assicurativo non è imputabile all'infortunio del 2000, risp. risultato
operatorio finale della spalla destra.
Concretamente allo stato attuale è senz'altro
esigibile che l'assicurato possa lavorare in ditta in modo normale con
l'attrezzatura descritta, anche fotograficamente, mansioni d'altronde dal
sottoscritto (a titolo di prova) effettuate già nel passato, proprio per valutare
meglio le esigenze fisiche di questi processi lavorativi! (...)" (Doc.
241)
Istruendo la causa il TCA ha chiesto al datore di
lavoro dell’assicurato di precisare per quali motivi e in quali attività
l’assicurato sarebbe impedito al 25%, come indicato nel rapporto CO 1 del 21
gennaio 2004 (cfr. doc. VII).
Al riguardo, il datore di lavoro ha specificato
che il lavoro di finitore al banco consiste nell’eliminare i difetti a vista su
pezzi in metallo, con l’ausilio di macchinette smerigliatrici o di un piccolo
martelletto ad aria compressa. La posizione della spalla destra dell’assicurato
varia continuamente a seconda del punto in cui si trova il difetto da pulire,
provocando spesso dei dolori. Quanto alla percentuale di impedimento, il signor
__________ ha osservato che una percentuale del 25% è una stima che non può
essere definita con precisione, dato che i pezzi sono di varie forme e peso e i
difetti possono trovarsi in qualsiasi punto del pezzo, rendendo la lavorazione
talvolta molto difficoltosa (cfr. doc. VIII).
A
sostegno della propria tesi circa un’inabilità lavorativa del 25%, l’assicurato
ha poi trasmesso al TCA, in data 4 gennaio 2005, un ulteriore rapporto medico
dell’__________ di __________ redatto in seguito alla visita effettuata il 29
novembre 2004 (cfr. doc. XX).
A mente
del TCA da tale rapporto, contrariamente a quanto preteso dall’assicurato, non
emerge che anche questi specialisti lo hanno ritenuto inabile al 25%. Essi
hanno semplicemente constatato che l'assicurato è stato ritenuto abile al
lavoro solo al 75%.
Il
rapporto medico indica infatti quanto segue:
" (...)
Zwischenanamnese:
Erneute Zuweisung des Patienten durch den
Hausarzt zur Standortbestimmung. Der Patient klagt über Schmerzen im Bereiche
der rechten Schulter, welche gegen den Nacken ausstrahlen aber auch gegen den
Vorderarm. Er ist zu 75 % arbeitsfähig geschrieben. Allerdings bereiten ihm die
Arbeiten auf Brusthöhe deutlich mehr Beschwerden. Insgesamt sei die Arbeit zwar
nicht schwer, aber die Position der Schulter oft auf einer ungünstigen Höhe.
Befunde:
Symmetrisches Schulterrelief. Leichte Druckdolenz
in der Narbe und am Acromionrand. Exquisite Druckdolenz am AC-Gelenk rechts.
Die LAG-Zeichen sind negativ. Speed-Test und Jergason-Test angedeutet positiv.
Röntgenbefund:
Schulter ap/axial/Neer: Gut zentriertes
Schultergelenk. Deutlicher Enthesophyt (Osteophyt am Acromionrand). Ossikel im
Bereich des ehemaligen AC-Gelenkes.
Beurteilung und Procedere:
Die Beschwerden rühren am ehesten von einer
Irritation im ehemaligen AC-Gelenk her. Hier kann der Versuch einer
Infiltration mit Steroiden durchgeführt werden, um die Symptome zu dämpfen.
Allenfalls kann bei Persistenz der Beschwerden eine erneute AC-
Gelenksresektion durchgeführt werden, wobei die Prognose vorsichtig zu
beurteilen ist.
Bezüglich der Arbeitsfähigkeit sollte man
versuchen, über die CO 1 den Arbeitsplatz zu optimieren. lnsbesondere wäre zu
evaluieren, ob es nicht möglich wäre, erhöht zu sitzen resp. die Arbeitsfläche
etwas tiefer zu setzen, damit der Patient etwa auf Gürtelhöhe arbeiten kann.
Wir haben keine weiteren Kontrollen vorgesehen. Bei Beschwerdepersistenz bitten
wir um erneute Zuweisung."
(Doc. XXbis)
2.3.3
Conformemente
all’indicazione contenuta nel rapporto del 23 dicembre 2003 da parte del PD Dr.
__________, primario della Clinica __________ dell’__________ di __________ che
chiedeva ai colleghi dell’CO 1 di __________ di chiarire quale fosse la reale
capacità lavorativa dell’assicurato (cfr. doc. I), in data 21 gennaio 2004 un
ispettore dell'CO 1 ha compiuto un sopralluogo presso la ditta __________ di __________.
L’ispettore dell’CO 1, dopo avere assistito per
circa 45 minuti all'attività del signor RI 1, nel rapporto del 21 gennaio 2004
ha descritto e comprovato con documentazione fotografica agli atti (cfr. doc.
231) il lavoro svolto dall'assicurato quale addetto alla rifinitura di pezzi,
di piccole dimensioni, non passati al collaudo finale per delle imperfezioni,
indicando che il problema principale non è quello di alzare dei pesi, visto che
il sig. __________, suo responsabile, gli affida regolarmente i pezzi più
piccoli e leggeri, bensì quello della posizione della spalla per tutto l'arco
della giornata. L'ispettore ha osservato che non ci sono delle imposizioni da
parte dei superiori per i pezzi da lavorare sull'arco di una giornata e che il
ritmo di lavoro è adeguato ad ogni operaio (cfr. doc. 230).
Dalla descrizione del lavoro che il signor RI 1 è
chiamato a svolgere fornita dall’ispettore dell’CO 1 e dalla documentazione
fotografica che mostra i pezzi, di piccole dimensioni, che devono essere
rifiniti dall’assicurato, il TCA deve concludere che l’attività esercitata dal
ricorrente presso la ditta __________ è un’attività leggera.
Nel referto del 26 febbraio 2004 il dottor
__________ ha poi evidenziato che sulla scorta di tutti i dati
oggettivi, è senz'altro esigibile che l'assicurato espleti al 100% le mansioni
di operaio addetto alla rifinitura.
Il dottor __________, d’accordo con l’ispettore
che ha effettuato il sopralluogo, ha osservato di ritenere solo ammissibili
delle limitazioni per delle mansioni fisicamente pesanti (cfr. consid. 2.3.2).
Il TCA è
dell'avviso che il referto del 26 febbraio 2004 del dottor. __________ (cfr.
doc. F) possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a
rendere, senza che si riveli necessario dare seguito al provvedimento
probatorio preteso dall'insorgente (esame da parte di un perito neutro, cfr.
doc. I).
Al
riguardo giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella
causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr.
1.
pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA,
H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;
STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del
diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.
4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Il
rapporto del 26 febbraio 2004 del dottor __________ non contiene in effetti
contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché
possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in
particolare, egli ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e
convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso e sulla
scorta del rapporto stilato dall’ispettore dell’CO 1 in seguito al sopralluogo
effettuato presso la ditta __________ al fine di valutare l’effettiva capacità
lavorativa dell’assicurato nella sua attività, attività che giova ricordare
deve essere ritenuta leggera.
Gli
impedimenti funzionali presentati dall'assicurato relativamente all'arto
superiore destro sono, del resto, quelli che si riscontrano, normalmente, in
assicurati che hanno lamentato una rottura della cuffia dei rotatori: in
sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente,
trasportare pesi anche solo relativamente importanti nonché d'ingaggiare l'arto
superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr.,
fra le tante, STCA del 23 novembre 1998 nella causa O., 35.1998.63 e STCA del
29.
luglio 1999 nella causa C., 35.1998.117, tutelata dal TFA con pronunzia del
3.
gennaio 2000, U 296/99 e STCA del 12 maggio 2004 nella causa A., 35.2003.88).
Riguardo
tali limitazioni funzionali, il TFA ha già avuto modo di rilevare che
nonostante l'impossibilità di sollevare, rispettivamente, trasportare pesi
anche solo relativamente importanti nonché d'ingaggiare l'arto superiore
interessato in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale, gli
assicurati presentanti impedimenti agli arti superiori possono comunque mettere
a frutto la loro capacità lavorativa in attività sostitutive leggere.
Al
riguardo è utile ricordare quanto il TFA e il TCA hanno giudicato in
fattispecie analoghe, riguardanti assicurati anch'essi con problematiche agli
arti superiori.
In una
sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa F., U 69/86, il TFA ha, ad
esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante
capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un
assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici
interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi
superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3,
certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del
braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire
come aiuto per il braccio adominante.
Il TFA è
pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza del 7 agosto 2001 nella
causa K., U 240/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss.,
concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali
all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori
manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano
destra, nonché il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg, e pertanto ritenuto
praticamente monco di una mano:
"
(…)
Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in
der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als
Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt -
nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann
ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen
rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu
2.
kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei
auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im
Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a.
Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen
Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als
Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt
werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich
vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent
ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer
hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht
erfolgreich beendet hat.
Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen
Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen
Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe
Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen
verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und
Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321
Erw. 3b am Ende)." (STFA
succitata, consid. 3b)
In una
sentenza del 25 febbraio 2003 nella causa P.-G., U 329/01 e U 330/01, l'Alta
Corte ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata,
vittima di un grave politrauma, che, secondo l'avviso dei medici, poteva ancora
esercitare un'attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta e non
comportante il sollevare rispettivamente il trasportare pesi anche solo
relativamente importanti, così come l'utilizzo dell'arto superiore destro in
mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale:
"
(…)
La tesi cantonale, in quanto conforme alla
giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a
quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi
con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro
sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.
2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;
si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in re W., I 401/01, consid. 4c). Si
tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale femminile non
qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una
sufficiente offerta di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in
cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non
comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare frequentemente
posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale ambito bisogna pure
considerare la ancor giovane età dell'interessata con conseguente presumibile
buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no.
35.
pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata del 4 aprile 2002 in re
W. consid. 4a-d).
Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità
di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno
poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In
proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto
il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296 consid.
3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).
Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli
inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa
dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né
inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle
assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto
può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo
possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid.
4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid.
3d e 114 V 285 consid. 3)." (STFA succitata, consid. 4.7)
In una
sentenza del 14 aprile 2003 nella causa P., inc. n. 35.2002.88, questa Corte ha
giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno
fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato
che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia
muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90°
solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere.
Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di
innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore
aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che
richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita,
scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di
utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi
possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo
fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al
tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).
In
un’altra sentenza del 24 novembre 2004 nella causa A., inc. 35.2004.40, il TCA,
tenuto conto di una serie di limitazioni riguardo al sollevamento di pesi e
alla posizione assunta durante il lavoro, ha ritenuto completamente abile in
attività leggere un assicurato, che in seguito ad una caduta aveva riportato
una contusione alla spalla destra, con relativa lesione grado III del tendine
del sovraspinato nonché lesione SLAP grado III (cfr. STCA succitata, consid.
2.7
).
In una
sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha
dichiarato l’assicurato - che presentava tendinopatia del muscolo sovraspinato
senza segni per una rottura trasmurale, segni di borsite subacromio subdeltoidea,
alterazioni degenerative nell’articolazione acromio-claveare, esiti dopo
rottura del tendine del capo-lungo del muscolo bicipite in sede prossimale,
nonché esiti dopo rottura del tendine del muscolo sottoscapolare - in grado di
svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa
leggera, che non comporti il sollevamento/trasporto di pesi rilevanti e
l’ingaggio dell’arto superiore sinistro in lavori da eseguire sopra
l’orizzontale (STCA succitata, consid. 2.5.).
Attentamente esaminata la
documentazione presente all'inserto, il TCA ritiene assodato che il ricorrente,
malgrado le sequele dell'infortunio del 26 luglio 2000,
interessanti l'arto superiore destro, può esercitare, come indicato dal dottor __________
nel referto del 26 febbraio 2004, sulla base anche del rapporto del 21 gennaio
2004.
stilato dall’ispettore dell’CO 1 che ha compiuto un sopralluogo sul posto
di lavoro, a tempo pieno e con un rendimento completo, la sua attività di
rifinitore al banco presso la ditta __________, rispettando l’unico impedimento
funzionale evidenziato dal dott. __________, consistente nell’evitare le
mansioni fisicamente pesanti (cfr. doc. F).
Va infine
segnalato che il datore di lavoro, dopo l’infortunio, ha continuato a versare
all’assicurato una retribuzione di poco inferiore al 100%. Rispondendo alla
domanda del TCA relativa al salario annuo che avrebbe potuto percepire nel 2004
RI 1 senza il danno alla salute, la ditta __________ ha infatti indicato che
egli avrebbe potuto conseguire, senza il danno alla salute, un importo del
2%-3% superiore rispetto a quanto effettivamente ricevuto nel 2004. Inoltre il
datore di lavoro non ha mai sostenuto che una parte dello stipendio corrisposto
all’assicurato costituisca un salario sociale.
In simili
condizioni questo Tribunale ritiene che l'assicurato non subisca, a seguito
delle affezioni in nesso di causalità naturale e adeguata con l'infortunio, una
perdita di guadagno indennizzabile dall'assicuratore contro gli infortuni (cfr.
art. 18 cpv. 1 LAINF secondo cui "l'assicurato invalido (art. 8 LPGA)
almeno al 10% a seguito di infortunio ha diritto alla rendita
d'invalidità").
2.4
Indennità
per menomazione all'integrità
2.4.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità
(art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2
L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è,
dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium
doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,
op. cit., p. 121).
2.4.3
Giusta l'art.
36.
cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato
3.
dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzazione, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48, p. 235 consid. 2a e
sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso
normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente
per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità
risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si terrà
adeguatamente conto di un aggravamento prevedibile della menomazione
dell'integrità. È esclusa la revisione.
2.4.4
L'INSAI ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00;
DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U
71, p. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.4.5
In
concreto, l'assicuratore LAINF convenuto, nella decisione su opposizione del 14
aprile 2004, ha assegnato all'assicurato un'indennità per menomazione
all'integrità del 7.5%, facendo riferimento all'apprezzamento enunciato il 25
febbraio 2004 dal proprio medico di fiducia, il dottor __________, il quale si
è così espresso:
"
REFERTO
L'assicurato è portatore dei seguenti postumi
infortunistici importanti e durevoli: stato dopo sutura/reinserzione del
tendine del sopraspinato e infraspinato, in preesistente importante artrosi acromio-claveare
e osteofitosi dell'acromio (riparazione a due riprese), con un risultato
oggettivo (mobilità, continuità della cuffia rotatoria, conservata, trofismo
muscolare, forza bruta), molto soddisfacente.
VALUTAZIONE
Lordo 10%
Netto 7,5
ARGOMENTAZIONE
Tabella 1.2 del Volume indennità alla menomazione
dell'integrità della CO 1, edizione 2000: periartrosi omero-scapolare di lieve
entità: 0%, di media entità: 10%.
Nel caso presente, i residui sono parificabili al
massimo ad una periartrosi omero-scapolare di moderata-media entità (10%), di
cui almeno un 25% sono dei fattori degenerativi preesistenti (a livello AC, acromio,
tendine del sopraspinato).
Tasso netto: 10% - 2,5 % = 7,5 %." (Doc. D1)
Con il
proprio ricorso, l'assicurato pretende invece un'IMI del 15% (cfr. I, p. 4).
Nell’opposizione del 26 marzo 2004 (cfr. doc. B)
e poi in sede ricorsuale l'assicurato ha osservato di non potere accettare la
proposta dell'assicuratore LAINF di ridurre del 2.5% l'indennità per menomazione
dell'indennità per presunti fattori degenerativi preesistenti. Nel successivo
scritto del 6 dicembre 2004 l’assicurato ha inoltre contestato il tasso di
partenza del 10% utilizzato dal medico fiduciario dell’assicuratore infortuni
per una periartrosi omero-scapolare di media entità e ha ribadito la richiesta
di un'IMI del 15% (cfr. doc. XVI).
La tesi
difesa dall’insorgente, secondo cui egli sarebbe portatore di una menomazione
all'integrità fisica del 15%, si rivela infondata, come verrà esposto
dettagliatamente di seguito.
Il Dr. med.
__________, nel rapporto di chiusura del 26 febbraio 2004, ha indicato, tenendo
conto delle limitazioni funzionali globali della spalla destra - dovute a
fattori infortunistici ed extra-infortunistici - che la flessione/estensione è
di 125-0-45°, l'abduzione/adduzione di 125-0-45°e la rotazione esterna/interna
di 45-0-50° (cfr. doc. F).
Il TCA
non ha validi motivi per mettere in dubbio l’attendibilità delle considerazioni
espresse dal medico __________. Pertanto, la valutazione dell'IMI effettuata
dal medico fiduciario, paragonando il quadro clinico dell'assicurato a una periartropatia
della spalla destra di media entità (cfr. doc. D1), deve essere seguita, nella
misura in cui l'assicurato è comunque in grado di alzare l'arto superiore
destro al di là dell'orizzontale.
Al
ricorrente, che pretende avere diritto a un'indennità del 15% dato che l'uso
del braccio destro è limitato, il TCA segnala che la tabella 1.2. edita dalla
Divisione medica dell'INSAI prevede la corresponsione di un'IMI del 15%
in presenza di un impedimento totale, blocco meccanico, del
movimento della spalla sopra i 90°. Ciò che non è tuttavia il caso del
ricorrente, il quale presenta una limitazione funzionale dell'arto superiore,
potendo comunque alzarlo al di là dell'orizzontale (la funzione della spalla
destra, infatti, in abduzione e adduzione, è di 125°, cfr. doc. F).
Questo
Tribunale rileva inoltre che un'indennità del 25% viene accordata, ad esempio,
in presenza di un'articolazione gleno-omerale in cui è stata impiantata una
protesi con un pessimo risultato funzionale (tabella n. 5.2 edita dalla
Divisione medica dell'INSAI).
D'altro
canto, la pretesa del ricorrente appare parimenti insostenibile alla luce del
fatto che la medesima tabella n. 5.2 prevede, per un'articolazione gleno-omerale
completamente bloccata (artrodesi), la corresponsione di un'IMI del 25%.
A mente
del TCA, le due menomazioni all'integrità citate sono più gravi rispetto a
quella di cui è portatore l'assicurato.
In tale
contesto va ribadito che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta
sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli
assicurati che presentano uno stesso status medico, la menomazione
all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera
astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende
dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento
medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori
soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi
menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA del 12 dicembre 2001 nella
causa C., inc. n. 35.2001.71, confermata dal TFA con pronunzia del 28 giugno
2002, U 14/02; cfr., altresì, Th. Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die
Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).
In questo senso, fattori quali l'età, la professione e le sofferenze
soggettive patite dall'assicurato, non possono essere presi in considerazione
nella valutazione dell'indennità per menomazione all'integrità.
In casu
la funzione della spalla destra dell’assicurato è possibile sopra
l’orizzontale, come rilevato dal Dr. med. __________ (cfr. doc. F).
A titolo
comparativo va rilevato che il TFA in una sentenza del 23 gennaio 2003 nella
causa D. (U196/02) ha stabilito un'IMI del 12,5% nel caso di un assicurato che
aveva subito la lesione del sopraspinato e del tendine del bicipite e che
presentava una diminuzione della forza di abduzione - abduzione attiva
possibile fino a 105°, flessione attiva fino a 110°.
Per
quanto attiene alla giurisprudenza cantonale, in una sentenza del 26 febbraio
2002.
nella causa R. (inc. n. 35.2001.29, consid. 2.3.5.) un assicurato, rimasto
vittima di una lesione traumatica della cuffia dei rotatori, è stato posto al
beneficio di un'IMI del 12.5% in presenza di una spalla destra la cui mobilità
era fortemente limitata (100° in elevazione e 90° in abduzione), il TCA si è
così espresso:
"
(…)
Il TCA ritiene che la valutazione dell'IMI
effettuata dal medico __________, paragonando il quadro clinico dell'assicurato
a una periartropatia della spalla destra di media entità (cfr. doc. 104 e 157),
meriti d'essere parzialmente seguita, nella misura in cui l'assicurato - benché
non possa più ingaggiare l'arto superiore destro in lavori da compiere sopra
l'altezza delle spalle - è comunque in grado di alzarlo al di là
dell'orizzontale.
Al ricorrente, che pretende avere diritto a
un'indennità del 15% dato che l'uso del braccio destro è limitato sopra
l'orizzontale, il TCA segnala - con riferimento a quanto deciso nella suevocata
procedura ricorsuale - che la tabella 1.2. edita dalla Divisione medica dell'CO
1.
CO 1prevede la corresponsione di un'IMI del 15% in presenza di un impedimento
totale, blocco meccanico, del movimento della spalla sopra i 90°. Ciò
che non è tuttavia il caso del ricorrente, il quale presenta una limitazione
funzionale dell'arto superiore al di sopra dell'orizzontale.
D'altro canto, però, non può essere ignorato che,
per rapporto all'assicurato V., le limitazioni - in elevazione e in abduzione -
di cui è portatore R., sono sostanzialmente più gravi: se la spalla destra di
V. raggiungeva in elevazione i 170° e in abduzione i 160° - quindi un'ampiezza
di movimenti solo leggermente inferiore a quella di sinistra (cfr. XIX) - la
spalla destra di R. raggiunge 100° in elevazione e 90° in abduzione (cfr. doc.
103, p. 2). La differente gravità delle menomazioni è stata espressamente
riconosciuta anche dal medico __________ dell'CO 1 (cfr. XXV: "Condivido
pienamente il tenore della vostra osservazione e posso pure confermare il fatto
che i due casi da lei citati si trovano effettivamente verso gli estremi contrapposti
di una periartropatia della spalla di media entità" - la
sottolineatura è del redattore).
Il dottor C. ha nondimeno precisato che, per
prassi, egli si astiene "… dall'effettuare una suddivisione supplementare
del tasso della IMI, rispetto alle tabelle da noi adottate", e ciò per,
citiamo: "… evitare di cadere in speculazioni nel voler adattare una
tabella numerale rigida a maglie strette a dei reperti caricati di un certo
margine d'apprezzamento. Personalmente ho interpretato in questo senso lo
spirito del legislatore nel porre dei limiti della rilevanza di un certo
postumo, per esempio nell'amputazione completa di due falangi di un dito senza
considerare i diversi stadi intermedi" (cfr. XXV).
Questa Corte constata, da parte sua, come la dottrina
riconosca la possibilità di graduare più "finemente", a seconda delle
particolarità del caso di specie, il grado della menomazione all'integrità:
" Die Liste kennt nur Prozentsätze, die durch
5.
teilbar sind. Es fragt sich, ob auch feiner abgestuft werden kann. Die Frage
darf grundsätzlich bejaht werden. Die Liste erfasst nur die Regelfälle (Ziff.
1.
Abs. 1 der Richtlinien). Wenn ein zu beurteilender Schaden kleiner oder
grösser ist als der klassische Fall, so rechtfertigt es sich ausnahmsweise,
eine Feinabstufung vorzunehmen und Zwischenwerte wie 331/3% oder 662/3% oder
121/2% usw. zu wählen."
(W. Gilg/H. Zollinger, Die
Integritätsentschädigung, Berna 1984, p. 54; cfr., nello stesso senso, Th.
Frei, Die Integritätsentschädi- gung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes
über die Unfall- versicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 41, nonché p. 44, a proposito
della possibilità di scostarsi dai valori indicativi contenuti nelle tabelle edite
dalla Divisione medica dell'INSAI: "Die Richtwerte der SUVA-Tabellen gelten
also auch nur für den "Regelfall", weshalb bei medizinischen
Sonderfällen Abweichungen zulässig sind").
D'altro canto, anche la giurisprudenza federale
ha già avuto modo di pronunciarsi in questo senso, avallando - nella DTF 113 V
218ss. concernente un assicurato portatore di un'amputazione transmetacarpale
del dito indice destro - la valutazione enunciata dai medici fiduciari dell'CO
1:
“(…)
… Dr. med. B. bemass in seinem Bericht vom 24.
Juni 1985 den Integritätsschaden auf 7.5%. Er ging davon aus, dass nach Figur
17.
der Tabelle 3 betreffend Integritätsschaden bei einfachen oder kombinierten
Finger-, Hand- und Armverlusten (Mitteilungen der Medizinischen Abteilung der CO
1, Nr. 57 S. 22 ff.) für eine transmetakarpale Amputation des Kleinfingerstrahls
der Integritätsschaden mit 5% gleich hoch wie für den Verlust des Kleinfingers
im Grundgelenk. Der Zeigefinger sei aber für die Gebrauchsfähigkeit der Hand
bedeutsamer als der Kleinfinger, weshalb der Schaden für einen Zustand nach transmetakarpaler
Zeigefingeramputation höher als 5% zu bemessen sei. Er liege indessen nicht so
hoch, als wenn Zeigefinger und Kleinfinger beide im Grundgelenk amputiert
wären, was nach Figur 29 der Tabelle 3 einen Integritätsschaden von 10% ergibt.
Die Einschätzung wurde durch Dr. med. R., Spezialarzt FMH für Chirurgie und
Chef der Gruppe Unfallmedizin der CO 1, bestätigt: Namentlich im Vergleich zur
vorliegenden Schädigung zeigte die Totalamputation des Zeigefingers und des
Kleinfingers einen Zustand, der funktionell und vor allem kosmetisch wesentlich
gravierender sei. Im übrigen lasse sich für die Vierfingerhand hinsichtlich der
Integritätsschädigung eine Unterscheidung zwischen dominanter und nicht
dominanter Hand nicht begründen (Bericht vom 9. Juli 1986).
(…).
… Es bestand nach dem Gesagten kein Grund, von
der Einschätzung des Integritätsschadens durch die CO 1, welche sich im Rahmen
der Tabelle 3 ihrer Medizinischen Abteilung hält, abzuweichen. (…). Der vorinstanzliche
Entscheid ist deshalb insoweit aufzuheben, als die CO 1 verpflichtet wurde,
eine über 7.5% liegende Integritätsentschädigung auszurichten."
(DTF succitata, consid. 3a e 5).
Nel caso di specie, è stato accertato che la
menomazione di cui è portatore il ricorrente è più importante rispetto a quella
dell'assicurato V., indennizzata con un'indennità del 10%. Per contro, il caso
di R. è meno grave rispetto a quello di colui che presenta una "spalla
mobile fino all'orizzontale", il quale ha diritto ad un'IMI del 15% (cfr.
tabella CO 1 1.2).
Tutto ben considerato, in ossequio a quanto
stabilito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, nonché allo scopo di garantire
l'uguaglianza di trattamento fra gli assicurati, questa Corte ritiene corretto
assegnare all'insorgente un'indennità per menomazione dell'integrità del 12.5%.
Come è possibile arguire dallo scritto 7 gennaio
2002.
del dottor C. (cfr. XXV), un'ulteriore, più "sottile",
graduazione non può entrare in linea di conto, siccome racchiude in sé il
rischio di cadere nell'arbitrio." (STCA succitata)
In un’altra sentenza del 3
agosto 2004 nella causa D. (inc. 35.03.90), il TCA ha assegnato a un
assicurato, che ha subito la lacerazione del sopraspinato, un’IMI del 12,5%, in
quanto la spalla era mobile di circa 110°, ovvero di 20°sopra l’orizzontale.
In particolare questa
Corte ha rilevato:
"
(…)
Il Dr. med. X. ha indicato che sia l'elevazione,
che l'abduzione della spalla destra dell'assicurato sono di circa 110° (cfr.
Fascicolo 3 - doc. 51), corrispondenti a 20° sopra l'orizzontale.
Pertanto, alla luce di quanto esposto e tenuto
conto che la Tabella 1.2. prevede un'IMI del 15% per una spalla mobile fino
all'orizzontale (ossia il cui movimento è completamente impedito sopra i 90°) e
del 10% se la mobilità raggiunge i 30° sopra l'orizzontale, occorre concludere che
nel caso di specie sono realizzati i presupposti per porre l'assicurato al
beneficio di un'IMI del 12,5%.
Alla medesima conclusione si giunge peraltro
anche considerando quanto certificato dal Dr. med. Y. Infatti, come
precedentemente esposto, dal consiglio rivolto all'insorgente di evitare di
lavorare con il braccio destro sopra l'orizzontale occasionalmente e in maniera
ripetuta sopra i 45° di abduzione-elevazione (cfr. Fascicolo 3 - doc. 85), va
dedotto che l'assicurato poteva comunque utilizzare l'arto superiore destro al
di sopra dei 90°.
In simili condizioni, in applicazione di quanto
indicato dalla Tabella 1.2 relativamente a una spalla mobile fino a 30° sopra
l'orizzontale e a una mobile fino all'orizzontale, si giustifica in concreto
l'assegnazione di un'IMI del 12,5%.” (STCA succitata)
Nel caso
in esame la menomazione di cui è portatore il ricorrente, il quale può muovere
la spalla perlomeno di 30° sopra l’orizzontale, è meno grave rispetto a quelle
degli assicurati di cui alle sentenze sopra citate, indennizzate con
un’indennità del 12,5%.
Tutto ben
considerato, ritenuto che la tabella 1.2. prevede un’IMI del 10% per una spalla
la cui mobilità raggiunge i 30° sopra l’orizzontale, questa Corte ritiene
corretto assegnare all'insorgente un'indennità per menomazione dell'integrità
del 10%.
Tale
percentuale corrisponde, d’altronde, all’indennità contemplata dalla medesima
Tabella per una periartrosi omero-scapolare media, ritenuta al massimo presente
nel caso concreto dal Dr. med. __________ (cfr. doc. D1).
Nell’ambito
di un’altra vertenza (cfr. STCA del 30 agosto 2004 nella causa L., inc.
35.03
) il TCA ha interpellato il Dr. med. __________, specialista in
chirurgia e fiduciario dell’assicuratore convenuto, in merito alla periartropatia.
In particolare gli è stato chiesto quali
sono le condizioni per cui una periartropatia possa essere ritenuta moderata,
rispettivamente, grave.
Il medico ha così
risposto:
" (…)
Angesichts der diagnostischen Unschärfe des
Begriffes Periarthrosis humeroscapularis mangelt es konsequenterweise an
einer verbindlichen Definition, was unter einer leichten, mässigen und schweren
Form derselben zu verstehen sei. Deshalb die Anmerkung in Tab. 1.2, wonach bei
der Beurteilung des Integritätsschadens der Periarthrosis von einer
vergleichbaren Schwere beim Integritätsschaden der Omarthrose ausgegangen
werden müsse. Als leichte Form einer Omarthrose (Arthrose des glenohumeralen
Gelenkes, d.h. zwischen Oberarmkopf und Schultergelenkpfanne) kann eine
beginnende Entrundung des Humeruskopfes mit minimer Verschmälerung des
Gelenkspaltes und Osteophytenbildung bezeichnet werden, als mässige Form
eine starke Verschmälerung des Gelenkspaltes mit deutlicher Entrundung des Humeruskopfes
und ausgeprägter Osteophytenbildung sowie als schwere Form schliesslich
die völlige Aufhebung des Gelenkspaltes und damit die Ankylose, d.h. die
völlige Gelenksteife. Erfahrungsgemäss korreliert diese radiologische
Einteilung der Omarthrose in Schweregrade jedoch schlecht mit der Klinik, d.h.
eine im Röntgenbild schon fortgeschrittene Omarthrose führt nicht zwangsläufig
zu einer schweren schmerzhaften Einschränkung der Schulterfunktion und vice versa.
Letztlich wird die Kombination von Schmerz und
Funktionseinschränkung den Ausschlag geben, ob bei der Schätzung des
Integritätsschadens eine leichte, mässige oder schwere Form vorliege. (…)"
(STCA succitata consid. 2.6.5.)
In casu dalla
documentazione medica, emerge un’artrosi dell’articolazione acromio-clavicolare
(cfr. doc. D1). Non risultano, tuttavia, gli elementi per concludere che sia
presente una periartrosi grave, per la quale la Tabella 1.1. prevede un’IMI del
25%. Pertanto, a seguito dell’infortunio del luglio 2000, non
soffre di una periartrite grave, bensì al massimo media, come attestato dal Dr.
med. __________ il 25 febbraio 2004 (cfr. doc. D1).
Tutto ben
considerato, in ossequio a quanto stabilito dalla dottrina e dalla
giurisprudenza, questa Corte ritiene corretto assegnare all'insorgente
un'indennità per menomazione dell'integrità del 10%, percentuale quest'ultima
che, come spiegato di seguito, in virtù dell'art. 36 cpv. 2 LAINF, deve poi
essere ridotta.
Infatti,
secondo l'art. 36 cpv. 2 LAINF, le rendite di invalidità, le indennità per
menomazione all'integrità e le rendite per superstiti sono adeguatamente
ridotte se il danno alla salute o la morte è solo in parte imputabile
all'infortunio (prima frase). Per la riduzione delle rendite non si terrà
tuttavia conto delle affezioni anteriori non pregiudizievoli alla capacità di
guadagno (seconda frase).
L'applicazione
di questa disposizione presuppone che l'infortunio ed un evento non assicurato
abbiano causato assieme il danno alla salute. Per contro, l'art. 36 cpv. 2
LAINF, non è applicabile quando l'infortunio e l'evento non assicurato abbiano
provocato dei danni senza correlazione reciproca, che necessitano di terapie
differenti, ad esempio, perché interessano parti diverse del corpo. In questo
caso, le conseguenze dell'infortunio assicurato vanno valutate separatamente (cfr.
DTF 126 V 117 consid. 3a, 121 V 333 consid. 3c, 113 V 58 consid. 2 ed i
riferimenti ivi menzionati).
Nel caso
di specie, l’CO 1, fondandosi su quanto indicato dal dott. __________ nello
scritto del 25 febbraio 2004 (cfr. doc. D1), ha ridotto il grado dell’IMI del
25% (cfr. doc. D e doc. A).
Circa la percentuale di riduzione dell'indennità
per menomazione dell'integrità, il medico __________ ha precisato che
l’assicurato presenta una periartrosi omero-scapolare di moderata-media entità,
dovuta almeno per il 25% a fattori degenerativi preesistenti (a livello AC, acromio,
tendine del sopraspinato). Egli ha infatti rilevato che l’assicurato è
portatore di uno stato dopo sutura/reinserzione del tendine del sopraspinato e infraspinato,
in preesistente importante artrosi acromio-claveare e osteofitosi dell’acromio
(riparazione a due riprese), con un risultato oggettivo molto soddisfacente (cfr.
doc. D1).
Il TCA ritiene nel caso di specie di poter
aderire alla valutazione del dott. __________, a mente del quale l'infortunio
subito dall'assicurato ha comportato un peggioramento di una preesistente
importante artrosi acromio-claveare e osteofitosi dell’acromio (cfr. doc. D1).
Al riguardo, è utile evidenziare che il TCA, in
una sentenza del 30 ottobre 2002 nella causa A., inc. 35.2001.01, ha affrontato
la tematica della rottura della cuffia dei rotatori. In quell'occasione questo
Tribunale ha ordinato una perizia medico-giudiziaria affidata al dott. R. Gambirasio,
Capo-clinica aggiunto presso la Clinica di ortopedia e di chirurgia
dell'apparato locomotore dell'Ospedale universitario di Ginevra, il quale ha
osservato che con l'invecchiamento la cuffia dei rotatori è sottoposta a un
processo degenerativo. Il perito ha in particolare sviluppato le seguenti
considerazioni a proposito della genesi della rottura dei tendini della cuffia
dei rotatori:
"
(…)
La question si une rupture d'un tendon de la coiffe
des rotateurs de l'épaule directement liée à un événement accidentel ou si
celui-ci a été aggravé à une condition dégénérative déjà préexistante est une
des plus difficiles dans le domaine des expertises orthopédiques. II est
évident que pour le patient, comme dans le cas de Monsieur A., la causalité
entre la rupture avec apparition de douleurs immédiates et le traumatisme est
clair.
La réponse à la question de savoir si et sous quelle
forme existe des ruptures accidentelles de la coiffe des rotateurs qui
satisfont aux conditions requises à leur prise en charge est basée sur des
connaissances ayant trait à l'étiologie, la pathogenèse et l'histoire naturelle
des différentes formes de lésions ou pertes de substances de la coiffe des
rotateurs. La genèse de pertes de substances de la coiffe des rotateurs est
multifactorielle. Elle inclut des mécanismes extrinsèques (macrotraumatisme,
microtraumatisme répétitif, conflit sous-acromial) et des mécanismes
intrinsèques tel que l'hypovascularité et la dégénération primaire due au
vieillissement naturel du tendon. La coiffe des rotateurs est soumise au fil du
phénomène naturel du vieillissement à un processus dégénératif. Quoique le
vieillissement biologique ne soit pas dépendant de l'âge chronologique, il est
néanmoins admis de façon unanime que les pertes de substances de la coiffe
s'accroissent avec l'âge en ce qui concerne leur fréquence, leur épaisseur et
leur étendue. Sur le plan microscopique, ce processus de dégénération débute
déjà avant l'âge de 30 ans. Cependant, les lésions sont rares avant l'âge de 35
à 40 ans mais leur nombre s'accroît dans la 5ème décennie pour aboutir après 50
ans aux pertes de substances totales transfixantes. Entre 50 et 60 ans, même
chez des sujets asymptomatiques, il est possible de démontrer jusqu'à 30% des
cas de pertes de substances partielles ou complètes de la coiffe des rotateurs.
Cette solution de continuité de la coiffe des rotateurs n'est pas subite mais
s'installe de façon graduelle et progressive au fil des mois et des années.
Cette dégénération est due à une diminution de la perfusion provoquant une
atrophie continuelle du tissu tendineux. Cette diminution de perfusion peut
être accentuée par des facteurs extrinsèques comme par des protusions osseuses
(ostéophytes au niveau acromio-claviculaire, acromion en forme de crochet de
type III).
Chez des sujets au-dessus de 40 ans, la coiffe des
rotateurs n'a très probablement aucune possibilité de régénération. Par,
la suite, les fibres tendineuses perdent de force et avec les années le tendon
s'élargit et s'amincit. A ce stade là, dans la majorité des cas, les premiers
symptômes apparaissent en général sous forme de douleurs nocturnes et ensuite
par la diminution de la force du membre intéressé et pseudoparalyse. Un
événement traumatique, même léger comme dans le cas de Monsieur A., peut être
suffisant pour compléter une rupture jusqu'à ce moment incomplète et non
symptomatique. A ce moment, il reste à prouver si l'événement accidentel a
effectivement provoqué la rupture du tendon dégénéré ou s'il était la seule
cause de la lésion complète du tendon. Des critères de causalité ont été
élaborés par Loew & Rompe ainsi que par Beickert & Bühren (voir
bibliographie) permettant d'apprécier si une rupture de la coiffe des rotateurs
est de caractère accidentel ou dégénératif et sont recommandés par la Société
suisse d'orthopédie. Les critères parlant en faveur d'une étiologie
dégénérative de la lésion de notre patient sont: l'âge au-dessus de 50 ans,
l'action ulnérante inappropriée (seulement un mouvement passif violent du bras
en arrière et en dedans ainsi qu'une abduction véhémente et forcée ou une élévation
du bras contre résistance dans le cadre d'un mouvement réflexe ou de défense
sont appropriés à provoquer une lésion complète d'un tendon du muscle sus-épineux
sain). L'examen radiologique montre une ascencion de la tête humérale, des
ostéophytes de traction à la surface inférieure de l'acromion. Ces signes sont
des preuves radiologiques indirectes d'une rupture de la coiffe des rotateurs
de longue date. La découverte de lésions pratiquement symétriques au niveau de
l'épaule opposée souligne clairement la suspicion des déchirures dégénératives
et fait preuve de la possibilité d'une présence de rupture complète du tendon sus-épineux
asymptomatique.
En conclusion, je suis donc d'avis que la déchirure
du muscle sus-épineux de l'épaule droite chez M. A. est principalement de
caractère dégénératif, mais aggravé et devenu symptomatique lors d'un
traumatisme banal de l'épaule droite. La relation entre la lésion complète du
tendon du muscle sus-épineux et l'événement accidentel du 03.02.2000 me semble
peu probable. Par contre, l'apparition d'une symptomatologie douloureuse suite
à un traumatisme même banal de l'épaule est probable et typique en présence
d'une coiffe des rotateurs dégénérée. (…)." (STCA del 30 ottobre 2002 nella causa A., inc. 35.2001.01)
Pertanto,
ritenuta la preesistenza di uno stato degenerativo, a mente del TCA appare
giustificato, conformemente all'art. 36 cpv. 2 LAINF, ridurre l'IMI del 2.5%,
come proposto dal dott. __________ (cfr. doc. D1), portandola al 7,5%, dato che
il danno alla salute patito dal ricorrente è solo in parte imputabile
all'infortunio.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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