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Decisione

35.2004.64

salto da un muretto alto circa 120 cm con ricezione al suolo avvenuta normalmente. Dolore al piede destro. Negata l'esistenza di un infortunio (assenza del fattore straordinario) e di una lesione pari

10 dicembre 2004Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.

Con la

stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

Al

riguardo va, tuttavia, segnalato che unicamente le norme di procedura, in via

di principio, entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2003 IV Nr. 25,

consid. 1.2., p. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF 112 V 360 consid. 4a, RAMI

1998 KV no 37 p. 316 consid. 3b). Tali disposizioni pertanto si applicano a

tutte le decisioni emesse dopo il 1° gennaio 2003.

Per

quanto concerne invece le norme di diritto materiale, nel diritto delle

assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in

cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1

consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR

2003 IV Nr. 25 consid. 1.2; STFA del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03,

consid. 1.1).

Di

conseguenza, nel caso in esame, visto che l'evento in discussione è avvenuto

nel corso del mese di agosto 2003, tornano applicabili le norme della LPGA

valide a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2.2. Secondo

l'art. 1 cpv. 1 LAINF, le disposizioni della LPGA sono applicabili

all’assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non

preveda espressamente una deroga alla LPGA.

2.3. Giusta

l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le

prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale,

d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

2.4. L'art. 4

LPGA così definisce l'infortunio:

"

È considerato infortunio qualsiasi influsso

dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore

esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che

provochi la morte".

Questa

definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1

vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli

infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003

-, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque

sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"

- l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o

psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale

fattore"

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents

(LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra

infortunio e malattia.

2.5. Si evince

dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne

gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale

(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto,

é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni

gravi o inabituali.

Il

fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso

concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,

obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V

38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,

consid. 2a).

Vi è

infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

Quando il

processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di

agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in

caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

La

giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi

eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima

è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o

addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

Da un

altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da

movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in

circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.

Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la

conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate

(DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid.

2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid.

3b).

2.6. Conformemente

alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in

concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando

l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado

della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali

elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,

l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,

p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-

und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova

dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid.

5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.7. Nella

concreta evenienza, sentito da un ispettore dell'assicuratore LAINF convenuto

in data 1° ottobre 2003, l'insorgente ha così descritto l'evento occorsogli il

9 agosto 2003:

"

Il fatto del 9.8.2003 è successo così: in __________

(sopra __________) ho una casa di vacanza. Stavo giocando con i miei tre figli.

Mentre mi spostavo in quella zona e mentre mi trovavo su un muretto sono

saltato giù dallo stesso in modo normale. Sono saltato giù da tale muretto,

alto circa m. 1,20 e sono atterrato su dell'erba. Sono finito sull'erba

normalmente, ma ovviamente con tutto il peso del corpo. Nel momento in cui ho

appoggiato il piede destro sul prato ho sentito un dolore, come da scossa al

tallone del piede destro"

(doc.

10).

La nostra

Corte federale ha già avuto modo di giudicare delle fattispeci che presentano

delle similitudini con quella sub judice.

In una

sentenza del 10 dicembre 2002 nella causa R., U 17/02 - concernente un

assicurato che, nell'effettuare un salto in piscina da un'altezza di sette

metri, ha riportato una distorsione alla colonna cervicale a causa dell'impatto

con l'acqua - il TFA ha negato il carattere infortunistico all'evento in

questione, argomentando:

"

En l'espèce, l'événement du 1er août 2000 ne peut

être retenu comme un accident au sens de la législation sur l'assurance-accidents.

Si, à titre d'exemple, le Tribunal fédéral des assurances a bien qualifié de

cause extérieure la modification de la pression subie par le corps humain dans

l'exercice de la plongée (arrêt R. du 7 février 1984, U 32/82 publié dans CNA

1984 n° 2, p. 3) ou en cas d'accélération de la pesanteur lors du brusque

changement de la trajectoire d'un avion (arrêt non publié F. du 28 juin 2002, U

370/01), il a en revanche nié le caractère extraordinaire de ces facteurs

extérieurs. Il en va de même d'une roulade effectuée au cours d'une leçon de

gymnastique ayant entraîné des douleurs dans la nuque (arrêt non publié

Winterthur du 28 juin 2002, U 98/01), des effets d'un tour en manège forain

(RAMA 1996 n° U 253 p. 205 consid. 6a) ou d'un freinage d'urgence en voiture

Considerandi

sans collision (arrêt non publié X du 3 août 2000, U 349/99), ayant conduit à

une distorsion de la colonne cervicale. De même, l'exécution légèrement

imparfaite d'une figure de gymnastique ou d'un mouvement dans l'exercice d'un

sport ne constitue pas, selon la jurisprudence, un accident au sens de la loi

(arrêts non publiés SWICA du 21 septembre 2001, U 134/00; S. du 1er avril 1998,

U 304/97).

Dès lors, l'événement en cause, soit le choc

ressenti par l'assuré en raison du mauvais positionnement de son corps lors de

la pénétration dans l'eau à l'occasion d'un plongeon d'une hauteur de sept

mètres, ne saurait être qualifié de facteur extraordinaire.

Au demeurant, la position incorrecte de l'assuré

lors de l'impact de son corps dans l'eau ne saurait être considéré comme un

mouvement non programmé au sens dégagé par la jurisprudence (RAMA 1999 n° U 345

p. 422 consid. 2b, 1996 n° U 253 p. 204 consid. 4c, 1992 n° U 156 p. 260

consid. 3a), dès lors que celui-ci n'a pas effectué un mouvement désordonné et

involontaire, tel un mouvement de recul effectué par réflexe (cf. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, 2e éd., 1989, p. 176 sv), juste avant d'entrer dans

l'eau, mais se trouvait, à ses dires, dans une position adéquate, les deux bras

ramenés au-dessus de sa tête"

(STFA succitata, consid. 2).

Per

contro, la stessa Alta Corte ha ammesso l'esistenza di un infortunio ai sensi

di legge in una sentenza del 1° luglio 2003 nella causa R., U 288/02 - citata

dall'CO 1 in sede di decisione su opposizione del 13 aprile 2004 -, riguardante

un assicurato che, nel saltare da un'altezza di un metro almeno, ha accusato

uno choc violento delle due mascelle, ciò che ha causato lesioni a due denti:

"

En l'espèce, le fait que l'intimé a sauté

volontairement ou été déséquilibré et est tombé du tronc n'est toutefois pas

déterminant pour trancher le point de savoir si l'événement du 27 janvier 2000

doit être qualifié d'accident au sens de l'art. 9 al. 1 OLAA, en particulier si

l'atteinte est due à une cause extérieure extraordinaire. En effet, que

l'intimé ait sauté de par sa propre volonté ou en raison d'un déséquilibre,

c'est le contact avec le sol (d'un corps de près de 100 kg d'une hauteur d'au

moins un mètre), soit un facteur extérieur, qui a provoqué le claquement de la

mâchoire d'une force telle que deux dents se sont fissurées. Le facteur

extérieur extraordinaire réside ici dans le déroulement du mouvement, qu'il

soit qualifié de saut ou de chute, qui, par la mauvaise réception au sol, a

entraîné un claquement de la mâchoire et sollicité les dents de manière

anormale. C'est en vain que la recourante se réfère à un cas (publié dans la

RAMA 1996 n° U 243 p. 137) présentant, selon elle, des similitudes avec la

situation présente. En effet, on ne saurait comparer le choc résultant du heurt

d'un verre avec une dent en buvant à celui provoqué par le contact entre un

corps de près de 100 kg tombant d'une hauteur d'au moins un mètre et le sol,

entraînant, par contre-coup, une contrainte soudaine - qualifiée d'

«anormalement élevée» par le médecin-dentiste traitant de l'intimé - des

maxillaires.

En conséquence, c'est à juste titre que l'instance

judiciaire cantonale a retenu que la lésion dentaire incriminée revêt un

caractère accidentel au sens de l'art. 9 al. 1 OLAA et que l'intimé a droit à

des prestations de l'assurance-accidents ensuite de l'accident du 27 janvier

2000"

(STFA succitata, consid. 2.2).

Nel caso

di specie, si deve riconoscere che il danno alla salute riportato da RI 1 è

stato causato da un fattore esterno, concretamente dal contatto del corpo con

il suolo.

Tuttavia,

con riferimento alla giurisprudenza federale citata e contrariamente a quanto

preteso dall'insorgente (cfr. I, p. 3), occorre ritenere che quel 9 agosto del

2003, non è accaduto nulla di straordinario, ossia nulla che abbia ecceduto il

quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente,

definire quotidiane o abituali.

È vero

che, nella menzionata pronunzia del 1° luglio 2003, il TFA ha ammesso la

straordinarietà del fattore esterno, nondimeno non può sfuggire che, in quella

fattispecie, la ricezione al suolo era stata imperfetta, ciò che aveva

provocato lo choc delle mascelle ("Le facteur extérieur extraordinaire

réside ici dans le déroulement du mouvement, qu'il soit qualifié de saut ou de

chute, qui, par la mauvaise réception au sol, a entraîné un claquement

de la mâchoire et sollicité les dents de manière anormale" - la

sottolineatura è del redattore).

Nel caso sub

judice, invece, per ammissione dello stesso ricorrente, il tutto si è

svolto in condizioni di assoluta normalità, in particolare la ricezione al

suolo (cfr. doc. 10: "Sono finito sull'erba normalmente, …").

Alla luce

di quanto appena esposto il TCA deve concludere che non sono, in casu,

soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter

riconoscere il carattere infortunistico ad un determinato evento.

2.8

A titolo

abbondanziale va rilevato quanto segue.

L’art. 9

cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997,

prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni

degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é esaustivo, sono

equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno

straordinario:

a. fratture;

b. lussazioni

di articolazioni;

c. lacerazioni

del menisco;

d. lacerazioni

muscolari;

e. stiramenti

muscolari

f. lacerazioni

dei tendini;

g. lesioni

dei legamenti;

h.

lesioni del timpano.

Le

lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio

solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion

fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI

1988.

U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e

discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto

o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della

repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in

RDAT II-1991, p. 477ss.).

A

proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha

precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad

infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine

esternamente al corpo.

Così,

dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio

non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce

solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure

laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento

di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado

di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha

subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno

suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza

di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi

alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione

oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione

del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e

psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,

conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che

l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di

cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono

sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo

("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da

posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il

cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V

470, consid. 4.2.3).

Il TFA ha

pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di

un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali

parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti

nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti

ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della

situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure,

STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).

Necessario

è che si sia trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento

violento oppure il rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una

delle lesioni enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268).

Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul

corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o,

addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto

attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo

avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni

quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non

è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A.

Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e

Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei

medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

2.9

Nel caso di

specie, dalla documentazione medica presente all'inserto - in particolare dal

rapporto 9 settembre 2003 del dott. __________ (cfr. doc. 2) - si evince che

l'assicurato presentava una contusione del tallone destro con borsite e

tendinite d'accompagnamento.

Ora, il

citato danno alla salute non rientra fra le diagnosi esaustivamente enumerate

all'art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr., del resto, i doc. 7 e 22) e, dunque, non può essere assunto dall'CO 1 neppure a titolo di

lesione parificata ai postumi d'infortunio. Va peraltro rilevato che

l'assicurato non ha richiesto le prestazioni invocando l'art. 9 cpv. 2 OAINF.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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