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Decisione

35.2004.67

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 gennaio 2006Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37

p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto

delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si

è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid.

1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV

Nr. 25 consid. 1.2.).

Nella

concreta evenienza, visto che l’infortunio in discussione è accaduto il 13

giugno 2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della

LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

2.3. Oggetto

della lite è la questione a sapere se l’CO 1 era o meno legittimato a porre

termine alle proprie prestazioni a far tempo dal 24 marzo 2003.

2.4. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da

attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter,

Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

In una

sentenza del 31 agosto 2004 nella causa M., U 305/03, consid. 4.1, l'Alta Corte

ha precisato, con riferimento alla disposizione di cui all'art. 19 cpv. 1

LAINF, che non è sufficiente che il trattamento medico lasci presagire un

miglioramento di poca importanza oppure che un sensibile miglioramento possa

essere previsto in un futuro ancora incerto.

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.5. Come già

indicato al considerando precedente, secondo l'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito

d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o

parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di

compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo

d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo

d’attività.

Nella RAMI 2004 U 529, p.

572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al

lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute

nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione

contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

La questione a sapere se

l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il

riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei

fatti forniti dal medico.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un

esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante ai fini della

graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento

medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente

risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27

p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.

2).

L'assicurato che rinuncia

a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i

provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli

potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di volontà

risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid.

2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

2.6. Con la decisione formale del

30 marzo 2004, poi confermata in sede di opposizione, l’Istituto assicuratore

convenuto ha ritenuto la ricorrente in grado di riprendere la

propria attività lavorativa di cameriera/barista a decorrere dal 24 marzo 2004,

ponendo in tal modo termine alle indennità giornaliere e, di fatto, negandole

il diritto ad una rendita di invalidità.

D’altro

canto, l’assicurata è stata dichiarata non più

bisognosa di cure mediche (doc. 50).

Dagli

atti di causa emerge che l’CO 1 ha fondato questa sua decisione sulle

risultanze della visita fiduciaria di controllo eseguita il 22 marzo 2004 dal

dott. __________, spec. FMH in chirurgia.

Dal

relativo referto, datato 24 marzo 2004, risulta in effetti che il citato medico

di fiducia – a fronte di una funzione oggettiva dell’estremità superiore destra

giudicata “molto soddisfacente” - ha ritenuto non sussistere, citiamo: “alcuna

indicazione né per un ulteriore intervento (non è necessaria nessuna tenolisi)

né per riprendere la fisioterapia o per ulteriori controlli medici”, e ha

dichiarato l’insorgente completamente abile nella professione di

cameriera/barista a contare dal 24 marzo 2004:

" Siamo

dunque a distanza di oltre 9 mesi dalle lesioni traumatiche (da pezzo di vetro)

summenziona­te, purtroppo riconosciute solo oltre un mese più tardi (dott. __________),

dopo iniziale trattamento all'__________ per "ferita da taglio al III°

distale avambraccio destro".

Trattasi di un'assicurata 38enne, cameriera-barista, tuttavia di

formazione professionale impiegata di commercio (diplomata), fumatrice, anche

dopo l'infortunio del 13.6.2003. L'assicurata è stata sottoposta alla seconda revisione,

risp. sutura dei 3 tendini estensori solo il 29.7.2003, con esito finale di

continuità tuttora ben conservata, allo stato attuale senza segni di aderenze

cicatriziali invalidanti e senza note di alcuna reazione algo-neurodistrofica.

All'esame odierno oggettivamente (e per questo rinviamo

pure alla fotodocumentazione dettagliata) documentiamo una funzione

ripristinata sia dell'abduttore sia dell'estensore del pollice e del carpo, con

mobilità dei polsi simmetrica (se si prescinde da un deficit di duzione ulnare

di 10°) e pure con mobilità del pollice simmetrica (se si astrae da

una divaricazione del pollice destro ridotta nella mi­sura di 1 cm (vedi le

foto).

Sono assenti dei segni flogistici locali, tendinitici, delle

aderenze clinicamente di rilievo o delle note epicondilitiche.

Dal lato oggettivo quindi non sussiste alcuna indicazione

né per un ulteriore intervento (non è neces­saria nessuna tenolisi) né per

riprendere la fisioterapia o per ulteriori controlli medici.

Dal lato soggettivo, di primo acchito l'assicurata sembra

presentare un'importante menomazione, tuttavia con il dettagliato esame

clinico, della durata di ore, si riesce a documentare una funzione effettiva,

molto soddisfacente, con delle limitazioni non invalidanti e anche tali ricuperabili

intera­mente, una volta ripresa l'attività professionale abituale.

Questo vale anche per la forza bruta, il cui risultato odierno è

senz'altro influenzato da fattori sog­gettivi, come pure la dichiarata

importante ipestesia lungo tutto l'emisoma superiore destro (fino all'altezza

della vita) o la posizione rigida del braccio mentre l'assicurata si toglie il

mantello. Sebbene l'assicurat rimandi ripetutamente all'inutilmente lungo

decorso, per colpa dei primi medici, dal lato oggettivo non sussiste nessun

elemento per procrastinare ulteriormente la ripresa lavorativa.

La signora RI 1 viene invitata a riprendere non solo la sua

attività di casalinga (come finora), ma pure il lavoro come cameriera-barista

presso la ditta __________, in misura normale, attestato dal

24.3.2004."

(doc. 48)

Durante la

procedura di opposizione, è stata versata agli atti la certificazione 19 aprile

2004 del dott. __________ (doc. 53).

In quella

sede, lo specialista in chirurgia della mano ha riferito circa l’impossibilità

di una ripresa a tempo pieno dell’attività lavorativa e, d’altro canto, ha

proposto di sottoporre l’assicurata ad un nuovo intervento operatorio

(“tenolisi dei tendini ricostruiti al 29.7.03, ovverosia l’estensore radiale

lungo del carpo e l’abduttore lungo del I° raggio come pure l’estensore breve

del pollice destro”).

Prima di

procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’Istituto

assicuratore ha ancora interpellato il dott. __________, spec. FMH in

chirurgia, attivo presso la Divisione di medicina assicurativa di __________,

il quale ha sostanzialmente avallato la valutazione del collega dott. __________:

"

Im Rahmen des Einspracheverfahrens wurden die

Akten, Röntgenbilder und Fotos noch einmal sorgfältig studiert. Wir können die __________

Beurteilung vom 22.03.2004 vollumfänglich be­stätigen. Das objektive Resultat

an der rechten Hand ist kosmetisch und funktionell günstig (bei St.n.

Strecksehnen-Plastik am Daumen 29.07.2003).

Aus den Schreiben von Herrn Dr.

__________ vom 06.04.2004 und 19.04.2004 ergeben sich

keine neuen Erkenntnisse. Eine weitere Operation (Tenolyse) erachten wir in

diesem Fall ebenfalls nicht als zweckmässig. Eine wesentliche Besserung davon

kann nicht erwartet werden. Zudem ist be­kanntlich die Prognose von

Wahloperationen bei ungelöstem Rechtsstreit generell ungünstig.

An einer vollen zumutbaren Arbeitsfähigkeit

spätestens ab 24.03.2004 kann u.E. festgehalten werden. Von der psychogenen

Überlagerung müssen wir abstrahieren. Nach objektiven Kriterien ist der

Integritätsschaden nicht erheblich."

(doc. 57)

2.7. Allo scopo di chiarire la fattispecie da un profilo medico,

questa Corte ha ordinato una perizia medica, affidandone l’allestimento al

dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano presso l'Ospedale regionale

di __________, nonché medico consulente presso l'Unità di chirurgia della mano

dell'Ospedale universitario di __________.

Dopo aver

ricostruito l'anamnesi dell'assicurata ed averne descritto lo status a

livello degli arti superiori, il dott. __________ ha posto le diagnosi

seguenti:

"

Esiti di ferita lacero-contusa polso destro

Esiti di intervento di ricostruzione ECRL-APL e

neurolisi del nervo radiale

Esiti di algodistrofia

Probabile neuropatia da compressione cicatriziale

del ramo superficiale del nervo radiale

Possibili aderenze tendinee su tendini

ricostruiti

Possibile neuropatia irritativi del nervo ulnare

al gomito (infortunio indipendente)."

(XII, p.

6)

L’esperto

designato dal TCA ha definito stabilizzato il danno oggettivabile all’estremità

superiore destra ed ha espresso scetticismo nei confronti dell’operazione

chirurgica di tenolisi proposta dal dott. __________, così come riguardo a un eventuale

intervento di neurolisi del nervo radiale:

"

Il danno oggettivabile è da considerare

stabilizzato. La mobilità del polso attiva oggi misurata poco differisce da

quella del collega __________ dell'11.12.2003, mentre si è assistito ad un

miglioramento della forza di presa. La distanza massima pollice-indice si è

stabilizzata come al controllo del Dr __________ del 24.03.2004.

L'ipoestesia tatto-algica, in corrispondenza del

ramo sensitivo del nervo radiale, non è evolutiva. L'ipotesi più probabile è

quella di una neuropatia da compressione cicatriziale. Un neuroma appare clinicamente

e sonograficamente meno probabile.

Il tendine estensore lungo del pollice permette

una retropulsione valutata a Kapandji 3. L'estensore breve del pollice è

attivabile separatamente. La messa sotto tensione degli estensori del I°

compartimento permane dolorosa.

In questo contesto, l'intervento di tenolisi

proposto dal Dr __________ va tenuto in dovuta considerazione, in quanto vi è

la possibilità di adesioni al sito di sutura. Questo trova conferma anche nella

differenza misurabile nella flesso-estensione del polso in attivo e in passivo.

Il piccolo nodulo palpabile è, con verosimile preponderanza, la sutura tendinea

in quanto mobile sulla abd/adduzione del pollice.

Esprimo comunque riserve che questo intervento,

teoricamente indicato, porti ad un notevole miglioramento della situazione,

soprattutto in un contesto di pregressa algodistrofia.

L'intervento permetterebbe anche teoricamente la

neurolisi del nervo radiale (ramo superficiale). Clinicamente, la compressione

sembra però interessare solo il ramo destinato al pollice, quindi distale o

parziale. La neurolisi di questo ramo non è priva di complicazioni e di

risultati insoddisfacenti.

Kandenwein, in un recente articolo (Nervenarzt 2005), conclude: "we

reccomand caution when surgical

interventions are considered for traumatic lesions of the superficial radial

nerve, because the prospect of success are limited"."

(XII, p.

8; cfr., pure, risposta al quesito n. 5)

Sulla

questione a sapere se, tenuto conto del solo danno infortunistico oggettivabile,

è o meno corretto aver ritenuto RI 1 totalmente abile al lavoro a decorrere dal

24 marzo 2004, il dott. __________ si è così espresso:

"

Il 24.03.2004, la paziente è esaminata dal Dr __________.

Rilevo a pagina 3 i seguenti valori:

Dinamometria (JAMAR): alla mano destra 10 kp,

mano sinistra 26 kp. Alla pinza pollice-indice: 9 kp a destra e di 10.5 kp a

sinistra.

Il Dr __________ misura una forza di presa di 10

pounds a destra, ma di 60 pounds a sinistra.

Se le misure del Dr __________ sono effettivamente

espresse in kp (kilopounds), è poco probabile che la paziente potesse, il

24.03.2004, riprendere la professione di cameriera-barista (10 kp = ca. 5 kg).

(…)."

(XII,

risposta al quesito n. 3)

Nella

risposta al quesito n. 5, il perito giudiziario ha dichiarato di non

condividere l’opinione del dott. __________ per quanto concerne la capacità

lavorativa dell’assicurata nella sua abituale professione, se, citiamo: “… la

forza di presa misurata è effettivamente espressa in kp (kilopounds) e non in

kg (kilogrammi)” (XII, p. 10).

Da parte

sua, il dott. __________, con il rapporto del 7 novembre 2005, ha fornito le

precisazioni seguenti a proposito dell’interrogativo sollevato dall’esperto

giudiziario:

"

Considerandi

II giudizio del dott. __________ al riguardo è

vago in quanto ritiene che sia "poco probabile" se la misura di

riferimento sono 5 kg.

A questo punto, il sottoscritto ritiene opportuno

entrare più dettagliatamente in merito alle nostre misurazioni, in

quanto la medesima problematica emerge anche in altri rapporti/perizie, stilate

dal dott. __________.

Prima di tutto l'abbreviazione "kp" per

"kilopounds" è inesistente.

Non solo, anche l'espressione

"kilopounds" non viene utilizzata da nessuno.

Teoricamente 1 "kilopound"

significherebbe la massa di 1000 libbre, cioè un kilopound corrisponde­rebbe

nondimeno a 454 kg!

Inoltre per l'abbreviazione "p"

(inglese) sono riservate altre unità, come "pint" (unità di volume) o

"perch"(unità di superficie), mentre non esiste

l'abbreviazione "p" per "pounds".

Quello che noi misuriamo durante i nostri esami è

la forza e quindi utilizziamo delle unità di forza e non

di massa.

Per questo l'indicazione di kp = kilopond ossia kilogrammo-peso.

Quindi l'abbreviazione kp corri­sponde a chilogrammo-peso (in italiano in

uso kgp).

Un kilogrammo-peso significa: forza equivalente

al peso della massa di 1 kilogrammo.

L'errore nasce dall'opinione che "p"

significhi pound, mentre "p" ha il significato di peso = forza. Anche

sul JAMAR, la forza è ben indicata in: "kilograms force" o

"pounds force". In altre parole: "p" significa "pond" peso = forza e non massa

(pounds).

Il 22.3.2004 abbiamo misurato alla mano destra

una forza bruta di 10 kilogrammi-peso, quindi una forza equivalente al

peso della massa di 10 kilogrammi.

I valori erano ancora migliori

(proporzionalmente) alla presa di pinza.

Va ricordato che queste misurazioni sono dei

valori semi-quantitativi (poiché parzialmente dipenden­ti dalla cooperazione

dei probandi), sopratutto per quanto riguarda il dinamometro JAMAR, in grado

minore per l'uso del pinch-gauge.

Anche alla luce di quanto esposto dal dott. __________,

tuttora riteniamo esigibile che l'assicurata poteva riprendere il lavoro in

qualità di cameriera/barista in misura del 100%, il 24.3.2004."

(XIV)

Sulla

scorta delle conclusioni contenute nel referto peritale del dott. __________ - referto

che presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere

riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. RJJ 1995

p. 44; RAMI 1991 U 133, p. 311ss. consid. 1b) – occorre ritenere accertato che

le condizioni di salute dell’assicurata, nel marzo 2004, erano ormai

stabilizzate, nel senso che da ulteriori provvedimenti terapeutici non vi erano

più da attendersi dei notevoli miglioramenti, di modo che l’assicuratore

infortuni, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, era senz’altro legittimato a

porre fine alle prestazioni di corta durata (prestazioni sanitarie e indennità

giornaliere).

Per

quanto riguarda il diritto alle prestazioni di cura, con specifico riferimento

a quanto sostenuto in sede di osservazioni 18 gennaio 2006 (XXIII), è utile

ripetere che, secondo la giurisprudenza, persistenti dolori non bastano a

conferire il diritto alla continuazione del trattamento, se da questo non si

può sperare un miglioramento notevole dello stato di salute (consid. 2.4.).

All’assicurata

rimane riservato il diritto di annunciare, in ogni tempo, una ricaduta del

sinistro del giugno 2003 (cfr. art. 11 OAINF), qualora lo stato di salute in

relazione di causalità con quest’ultimo evento dovesse nel frattempo

peggiorare.

Sempre

alla luce di quanto risulta dalla perizia giudiziaria, l’estinzione del diritto

all’indennità giornaliera si giustifica anche in ragione di una ritrovata piena

capacità lavorativa nell’abituale professione di cameriera/barista.

In

proposito, questa Corte osserva che il dott. __________, riferendosi alle

misurazioni eseguite dal medico __________ in occasione della visita di

controllo del 22 marzo 2004, ha fatto dipendere il riconoscimento di una piena

capacità lavorativa dalla forza della mano destra. In particolare, egli

ha affermato di non poter condividere la valutazione del dott. __________, se

la misurazione della forza di presa é espressa in “kilopounds” (e non in

“kilogrammi”), di modo che, a contrario, qualora essa fosse stata misurata in

“kilogrammi”, il parere del medico fiduciario sarebbe da considerare corretto

(XII, p. 10).

Ora, con

il proprio rapporto del 7 novembre 2005, il dott. __________ ha dichiarato di

aver misurato, in occasione della visita del 22 marzo 2003, una forza alla mano

destra di 10 kilogrammi-peso (XIV 1: “Il 22.3.2004 abbiamo misurato alla

mano destra una forza bruta di 10 kilogrammi-peso, quindi una forza

equivalente al peso della massa di 10 kilogrammi”).

Nella

misura in cui RI 1 ha ritrovato una piena capacità lavorativa nel suo abituale

lavoro di cameriera/barista a far tempo dal 24 marzo 2004, non vi è alcuno

spazio per il riconoscimento di una rendita di invalidità.

2.8

Facendo

sempre capo al rapporto 24 marzo 2004 del dott. __________ (doc. 48),

l’Istituto assicuratore, con la decisione formale del 30 marzo 2004, ha pure

rifiutato l’assegnazione di un’indennità per menomazione all’integrità (doc.

50: “Non ricorrono inoltre le premesse per il riconoscimento di un indennizzo

per postumi permanenti”).

In

proposito, il TCA osserva quanto segue.

2.8.1

Le norme

relative all'IMI, contenute nella LAINF e nella sua ordinanza, non hanno subito

alcuna modifica a fronte dell'entrata in vigore della LPGA.

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'in­fortunio, accusa una menomazione importante e dure­vole all'in­tegrità

fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.8.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti,

la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti

medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il

diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U

362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono

esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.8.3

Giusta l'art.

36.

cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute

nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36

cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato

(cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.8.4

L'INSAI ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA del

22.

agosto 2000 nella causa C., I 102/00; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.;

RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.8.5

Interpellato

al riguardo, il perito giudiziario ha condiviso pienamente la valutazione del

medico __________ dell’CO 1, sostenendo che la ricorrente non è portatrice di

una menomazione all’integrità fisica ai sensi di legge:

"

Il danno infortunistico oggettivabile non può

essere riconosciuto come funzionalmente importante, e questo sulla base dei

valori oggettivi misurati, sia nella mobilità del I raggio (opposizione,

retropulsione, apogeo, apertura della spanna), né sulla mobilità globale del

polso, né sulla forza di presa, misurata a 3 riprese. La forza di presa la

Jamar in alternato rapido massimo ha permesso la misurazione di 34 kg a destra,

contro i 24 kg massimi misurati nelle 3 precedenti prove.

Questo lascia presupporre che, probabilmente

anche su componente algica, lo sforzo al Jamar sia stato sub-maximale."

(XII,

risposta al quesito n. 4; cfr., pure, risposta al quesito n. 5)

Pertanto,

anche per quanto riguarda il rifiuto di riconoscere all’assicurata un’IMI, la

decisione impugnata non presta il fianco ad alcuna censura.

2.9

In sede di

ricorso, RI 1, fra le altre cose, ha pure dichiarato di soffrire di una

depressione reattiva (I, p. 2).

A

supportare questa sua affermazione vi sarebbe il certificato 9 luglio 2004

del dott. __________, secondo il quale la sua paziente, a seguito d’infortunio,

soffre di ansia, irritabilità e depressione reattiva (doc. R).

L’CO 1,

in risposta, ha sostenuto fare difetto il nesso di causalità adeguata tra

l’infortunio del mese di giugno 2003 e le pretese turbe psichiche, lasciando

aperta la questione a sapere se queste ultime costituiscono una conseguenza naturale

del medesimo sinistro (III, p. 3).

Al

riguardo, va rilevato che la laconica certificazione del medico curante,

specialista in chirurgia e, quindi, non particolarmente qualificato ad

esprimersi in materia di disturbi di natura psichica, è il solo documento in

cui si fa accenno alla presenza di una simile problematica.

In

particolare, dagli atti di causa non risulta che RI 1 sia stata sottoposta ad

una qualsiasi terapia, nemmeno farmacologia, per la cura della pretesa

patologia psichica.

Pertanto,

secondo questa Corte, vi sarebbero i presupposti per dubitare persino

dell’esistenza stessa di un’affezione psichica.

In

secondo luogo, occorre considerare che, in una sentenza di principio del 25

febbraio 2003 nella causa E., U 78/02, la I. Camera del TFA ha risposto

negativamente alla questione a sapere se a delle turbe psichiche diagnosticate

con un tempo di latenza di circa 2 anni e mezzo, poteva essere riconosciuta

un'eziologia traumatica:

"

(…)

4.3.1

Für die erstmals anfangs Oktober 1998

während der stationären Abklärung im Spital Y.________ diagnostizierte

depressive Gesundheitsstörung kann sich somit lediglich fragen, ob es sich

dabei um eine natürliche Folge des Unfalls vom 29. Januar 1996 und

bejahendenfalls auch um eine adäquate Folge dieses Unfalls nach Massgabe der in

BGE 115 V 133 ff. entwickelten, unfallbezogenen, objektiven Kriterien handelt.

Diesbezüglich ist zu beachten, dass bei

psychischen Störungen die Wahrscheinlichkeit eines ursächlichen Zusammenhangs

mit einem Unfall entsprechend dem zeitlichen Abstand zwischen diesem und dem

Auftreten von Symptomen einer psychogenen Gesundheitsstörung abnimmt, weil das

Unfallerlebnis in der Regel mit der Zeit verarbeitet und verkraftet wird. Je

grösser das zeitliche Intervall zwischen einem Unfall und dem Eintritt

psychischer Störungen ist, desto strengere Anforderungen sind an den

Wahrscheinlichkeitsbeweis des natürlichen Kausalzusammenhanges zu stellen.

Andernfalls bestünde die Gefahr, dass schon bei nicht auszuschliessender oder

bloss möglicher Kausalkette der natürliche Kausalzusammenhang bejaht oder

einfach unterstellt und so das für den Nachweis des natürlichen

Kausalzusammenhanges geltende Beweismass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit

unterlaufen würde (Urteil B. vom 18. Mai 2001, U 474/00; nicht veröffentlichte

Urteile A. vom 14. Januar 1999, U 146/98, und B. vom 23. Dezember 1991, U

73/89).

4.3.2

Im vorliegenden Fall beträgt die

Latenzzeit zwischen dem Abklingen der durch den Unfall vom 29. Januar 1996

ausgelösten körperlichen Beschwerden und dem Auftreten einer spezialärztlich

und damit verlässlich diagnostizierten psychischen Gesundheitsstörung rund 2½

Jahre. Hinzu kommt, dass der Unfall vom 29. Januar 1996 keine schweren

körperlichen Verletzungen zur Folge hatte, keine stationäre Behandlung nötig

machte und bloss eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit während rund eines

Monates zur Folge hatte. Psychische Störungen setzen aber nach einem Unfall

häufig dann ein, wenn nach mehreren erfolglosen Operationen, längeren

Hospitalisationen, schwierigem Heilungsverlauf mit wiederholten Abklärungs- und

Therapieaufenthalten sowie wegen andauernder Schmerzen die befürchtete

Nichtwiedererlangung der früheren Gesundheit und Arbeitsfähigkeit allmählich

zur Gewissheit wird. Eine solche für die Auslösung psychischer Beschwerden im

Anschluss an einen Unfall geeignete Sachlage ist hier nicht gegeben. Insgesamt

ist daher auf Grund des beim Unfall vom 29. Januar 1996 erlittenen, relativ

geringfügigen körperlichen Gesundheitsschadens und des relativ grossen zeitlichen

Intervalls bis zum Eintritt einer psychogenen Gesundheitsstörung deren

natürlicher Kausalzusammenhang mit dem rund 2½ Jahre zurückliegenden

Unfallereignis mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu verneinen. Demgemäss

erübrigt sich die Prüfung der diesbezüglichen Adäquanzfrage." (STFA succitata - la sottolineatura è del redattore)

In concreto, la pretesa problematica psichica è stata diagnosticata,

per la prima volta, nel mese di luglio 2004 (doc. R), a distanza di più di un

anno dall’evento infortunistico in discussione.

Secondo

questo Tribunale - in considerazione del lungo tempo di latenza con cui sono

stati diagnosticati i disturbi psichici di cui RI 1 pretende soffrire -

andrebbe negata l'esistenza di una relazione di causalità naturale con l'evento

del giugno 2003.

La

questione può tuttavia restare indecisa, facendo comunque difetto - così come

verrà meglio dimostrato in seguito - l'adeguatezza del nesso di causalità,

aspetto che deve essere valutato alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115

V 133ss. (cfr. STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02, consid. 4.1 e

giurisprudenza ivi citata).

2.10

Per accertare

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e

infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri oggettivi (DTF 123 V

104.

consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid. 4-6). Il TFA ha in

particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella

categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e

in quella di grado medio.

2.10.1

Nei casi di

infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la

testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata

banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere

negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni

acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere

ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un

infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare

un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

2.10.2

Se

l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di

causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a

disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in

effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

2.10.3

Sono

considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere

classificati nelle due predette categorie.

La

questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di

guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può

essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener

conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente

connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto

dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella

misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita

sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità

lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo

sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la

durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i

disturbi somatici persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

2.10.4

Non in ogni

caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

La presenza

di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di

causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la

categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste

un'importanza particolare o decisiva.

Nel caso

in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o

decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto

meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e

bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.

53ss.

consid.

4a).

2.11

Nell'esame

dell'adeguatezza del legame causale, occorre innanzitutto procedere alla classificazione

dell'infortunio occorso alla ricorrente.

Conformemente

ad un'affermata giurisprudenza, la qualifica degli infortuni va effettuata

secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto

dell’infortunio elaborato dalla persona coinvolta (RAMI 1995 U 215, p. 90ss.;

DTF 115 V 139 consid. 6).

Tenuto

conto della sua dinamica (cfr. consid. 1.1.) e del danno alla salute riportato

(ferita lacero-contusa al polso destro, nonché alcune lesioni tendinee), il

sinistro occorso all'assicurata può essere classificato, secondo il TCA, fra

gli infortuni di grado medio all’interno della categoria media.

A mero

titolo di raffronto, in una sentenza del 10 novembre 2004 nella causa Z., inc.

n. 35.2003.37, questa Corte ha qualificato in questo stesso modo l’infortunio

in cui l’assicurato ha inavvertitamente messo la mano sinistra in una macchina

agricola ("trancia-mais"), subendo l'amputazione completa del pollice

della mano sinistra.

D’altro

canto, la nostra Corte federale, in una sentenza del 17 gennaio 1994 nella

causa J., U 150/93, ha riconosciuto essere di grado medio all’interno della

categoria media, un infortunio in cui l’assicurato é stato colpito da una

fresatrice, riportando così diverse lesioni alle parti molli.

Il

giudice é quindi tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,

secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.10.3.. Per

ammettere l'adeguatezza sarebbe, pertanto, necessaria, alternativamente, o la

presenza particolarmente incisiva di un fattore (ad esempio, durata

particolarmente lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di

complicazioni durante la cura) o l'intervento di più fattori.

In

concreto, non é possibile individuare né un fattore concomitante

particolarmente incisivo né l'esistenza di più fattori.

Il

sinistro del 22 dicembre 1995 non si é svolto secondo circostanze concomitanti

particolarmente drammatiche o spettacolari.

In

proposito, basti ricordare che, in sentenza del 7 maggio 2001 nella causa K., U

38/99, il TFA ha deciso che il criterio delle circostanze concomitanti

particolarmente drammatiche o della particolare spettacolarità dell'infortunio

non era soddisfatto, benché l'assicurato avesse subito l'amputazione di ben quattro

dita (le dita II-IV amputate a livello della falange intermedia ed il dito

mignolo a livello della falange distale).

Quelle

riportate dalla ricorrente non costituiscono lesioni organiche gravi o

particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme.

Non

emerge neppure che l'assicurata sarebbe rimasta vittima di errori nella cura

medica, i quali avrebbero notevolmente aggravato gli esiti dell'evento

traumatico.

È vero

che, in occasione della visita presso il Servizio di PS dell’Ospedale regionale

di __________, i sanitari non si accorsero che, oltre alla ferita al polso

destro, RI 1 presentava pure delle lesioni ai tendini della mano destra.

Tuttavia,

dalla documentazione medica presente all’inserto non risulta che tale

circostanza, a cui ha del resto posto rimedio il dott. __________ con

l’intervento del 29 luglio 2003 (cfr. doc. 18), abbia in qualche modo peggiorato

le sequele infortunistiche.

Per

quanto riguarda il criterio del decorso sfavorevole della cura medica e delle

rilevanti complicazioni intervenute, vi é soltanto da segnalare una sindrome

algodistrofica di tipo Sudeck, rilevata dal dott. __________ in occasione della

consultazione del 13 novembre 2003 (doc. 33). La suddetta complicazione

dev’essersi comunque risolta in tempi relativamente brevi grazie ad una semplice

terapia medicamentosa (a base di Calcitonina), se é vero che, già l’11 dicembre

2003, lo stesso chirurgo della mano ha sottolineato che, radiologicamente,

l’atrofia maculare stava scomparendo (doc. 39; cfr., pure, il doc. 47 relativo

all’esame radiologico eseguito il 22 marzo 2004, in cui si riferisce di un,

citiamo: “contenuto minerale normale senza segni di porosi maculare suggestiva

di pneumatico Sudeck”).

D’altro

canto, non può essere disatteso che l’infortunio ha lasciato effettivamente qualche

strascico a livello dell’estremità superiore destra, tuttavia non di un’entità

tale da raggiungere la soglia d’importanza necessaria a fare nascere il diritto

all’indennità per menomazione all’integrità (cfr. XII, risposta al quesito n.

4).

I trattamenti

a cui RI 1 é stata sottoposta non sono stati anormalmente lunghi.

La ferita

lacero-contusa al polso destro ha potuto essere curata ambulatorialmente presso

il PS dell’Ospedale regionale di __________.

D’altro

canto, le note lesioni tendinee sono state oggetto, in data 29 luglio 2003, di un

intervento operatorio da parte del dott. __________, a cui hanno fatto seguito alcuni

cicli di fisioterapia eseguiti su base ambulatoriale.

In

occasione della visita fiduciaria di controllo del 22 marzo 2004, trascorsi 9

mesi circa dall’infortunio, il dott. __________ ha avuto modo di constatare una

situazione oggettiva da lui definita come “molto soddisfacente” (doc. 48, p. 4;

cfr., tuttavia, XII, in cui il perito giudiziario ha giudicato esagerato l’aver

ritenuto lo stato della mano destro dell’assicurata come “molto

soddisfacente”; a suo avviso la situazione andava definita semplicemente

“soddisfacente”), tanto da ritenere inutile l’applicazione di ulteriori misure

terapeutiche (doc. 48, p. 4: “Dal lato oggettivo quindi non sussiste

alcuna indicazione né per un ulteriore intervento (non è necessaria nessuna

tenolisi) né per riprendere la fisioterapia o per ulteriori controlli medici”).

D'altronde,

in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa V. G., U 235/97, il TFA ha

negato che la cura medica sia stata eccezionalmente lunga, anche se il

trattamento delle lesioni organiche primarie si era concluso soltanto a

distanza di un anno e cinque mesi dalla data del sinistro.

La stessa

conclusione si impone pure per quanto concerne il grado e la durata

dell'incapacità lavorativa.

In

effetti, la ricorrente è stata riconosciuta totalmente abile al lavoro a

contare dal 24 marzo 2004, quindi a distanza di circa 9 mesi dall’evento

traumatico assicurato (cfr. consid. 2.7.).

A titolo

di raffronto, in una sentenza del 19 luglio 2001 nella causa B., U 69/99,

l'Alta Corte federale ha giudicato non realizzato il criterio del grado e della

durata dell'incapacità lavorativa, trattandosi di un assicurato che aveva ritrovato

una completa capacità lavorativa nella sua abituale professione ad un anno di

distanza dall'infortunio (cfr., peraltro, RAMI 2001 U 442, p. 544ss., in cui è

stata pubblicata una panoramica delle sentenze in cui il criterio in questione

è stato ammesso).

Alla luce

di quanto precede, visto che il sinistro del 13 giugno 2003 è stato qualificato

quale infortunio di grado medio all'interno della categoria media, anche

ammettendo che l'ultimo dei criteri di rilievo (quello dei dolori somatici

persistenti) sia realizzato, comunque certamente non in un modo particolarmente

intenso, tale evento non ha in ogni caso avuto, secondo il corso ordinario

delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per

l’instaurazione dei disturbi psichici di cui l'assicurata soffre: l’adeguatezza

del nesso di causalità non può, quindi, venire riconosciuta, in quanto in tale

situazione i criteri devono essere adempiuti in modo cumulativo (almeno due

criteri realizzati, cfr. STCA del 14 marzo 2005 nella causa G., inc. n.

35.2004

, consid. 2.15. cresciuta in giudicato).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PE 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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