Lexipedia

Decisione

35.2004.68

assicurato vittima di caduta dalla bicicletta con trauma cranico semplice. Persistenza di un complesso di disturbi, in particolare vertigini. Confermata chiusura del caso, tenuto conto dei soli postum

30 maggio 2005Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

i rapporti dei dott. __________ e __________, nei quali si parla esplicitamente

di una sindrome da stress post-traumatica [doc. 79 e 80] oppure la perizia

9.11.2004 della Clinica ORL di __________, in cui si fa riferimento alla

presenza di vertigini oscillatorie fobiche, da trattare mediante

l’assunzione di un anti-depressivo [XVII bis]).

D’altra parte, in

occasione dell’udienza del 18 aprile 2005, l’assicurato stesso ha fatto accenno

all’esistenza di una fattura del dott. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia (XXXVIII).

Da parte sua, il TCA

ritiene di potersi esimere dall’approfondire la questione a sapere se RI 1 soffra effettivamente di disturbi psichici e se essi costituiscano

una naturale conseguenza dell’evento infortunistico assicurato, poiché, anche

se ciò dovesse essere il caso, la responsabilità dell’CO 1 non potrebbe comunque

essere considerata impegnata, facendo difetto – così come verrà meglio

dimostrato qui di seguito – l’adeguatezza del nesso di causalità.

2.8. Per

accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi

psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri

oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid.

4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della

dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella

degli eventi gravi e in quella di grado medio.

2.8.1. Nei casi di

infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la

testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata

banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere

negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni

acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere

ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un

infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare

un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

2.8.2. Se

l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di

causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a

disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in

effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

2.8.3. Sono

considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere

classificati nelle due predette categorie.

La

questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di

guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può

essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener

conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente

connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto

dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella

misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita

sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità

lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo

sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la

durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i

disturbi somatici persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

2.8.4. Non in ogni

caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

La

presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso

di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la

categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste

un'importanza particolare o decisiva.

Nel caso

in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o

decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto

meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e

bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.

53ss. consid. 4a).

2.9. Alla luce della

dinamica dell’incidente della circolazione in cui RI 1 è rimasto coinvolto e

del danno alla salute da lui riportato in quell’occasione (cfr. consid. 2.5.),

questo Tribunale, chiamato a classificare il sinistro in questione, ritiene che

Considerandi

si tratti di un infortunio di grado medio, all’interno della categoria media (cfr.,

per un caso analogo, la STFA dell’11 gennaio 2001 nella causa C., U 208/00,

concernente un assicurato che, in sella al proprio scooter, nell’intento di

superare una colonna di autovetture circolanti a passo d’uomo, é entrato in

collisione con un’automobile che stava per iniziare una manovra di svolta a

sinistra. A seguito dell’infortunio, l’assicurato, immediatamente trasportato

in ospedale, ha riportato una frattura del piatto tibiale laterale del

ginocchio sinistro, nonché una contusione alla spalla sinistra).

Il

giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,

secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.8.3..

Affinché

possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un

fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di

più criteri (cioè almeno due fattori, cfr. STCA del 14 marzo 2005 nella causa

G., inc. 35.2004.28, consid. 2.15.).

In

concreto, non é possibile individuare né un fattore concomitante

particolarmente incisivo né l'esistenza di più fattori.

L’incidente

del 4 ottobre 2002 non si è svolto secondo circostanze

concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari (cfr. la già menzionata

STFA dell’11 gennaio 2001, in cui la Corte federale ha implicitamente giudicato

irrealizzato questo criterio).

Quelle

riportate dal ricorrente – trauma cranico semplice, frattura del setto nasale e

due ferite lacero-contuse - non costituiscono delle lesioni organiche gravi o

particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme (cfr. STFA

del 28 agosto 2002 nella causa K., U 416/01, consid. 5b:

"…, le recourant n'a subi aucune lésion physique sérieuse à la suite de sa

chute; un traumatisme crânien simple, sans lésion organique ou physique,

n'apparaît pas comme une atteinte d'une gravité ou d'une nature

particulières" e STCA del 16 giugno 2003 nella causa K., inc. 35.2002.6,

consid. 2.11.).

Dagli

atti di causa non risulta neppure che l'assicurato sarebbe rimasto vittima di

errori nella cura medica, i quali avrebbero notevolmente aggravato gli esiti

dell'evento traumatico.

La durata

della cura medica non appare come anormalmente lunga, ricordato che vanno presi

in considerazione unicamente i disturbi somatici in relazione di causalità con

il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid.

2c e riferimenti).

Dagli

atti di causa emerge in effetti che, dopo le prime cure ricevute ambulatoriamente

presso il PS dell’Ospedale regionale di __________ (doc. 3), in data 14 ottobre

2002, l’assicurato è stato sottoposto ad una riduzione chirurgica della

frattura nasale (cfr. doc. 39). Il 21 ottobre 2002, i sanitari hanno quindi

proceduto all’asportazione del gesso, constatando un buon allineamento osseocartilagineo

(cfr. doc. 41).

Nel

periodo determinante, RI 1 si è sottoposto a tre cicli di fisioterapia su base

ambulatoriale (il 22 ottobre 2002 [doc. 35], il 3 settembre 2003 [doc. 73] ed

il 26 marzo 2004 [doc. 87]), il primo dei quali è stato anticipatamente

interrotto (cfr. doc. 18, p. 1), nonché ad alcune sedute di agopuntura.

D’altra

parte, già in occasione della sua audizione del 18 marzo 2003, quindi trascorsi

poco più di 5 mesi dall’infortunio, l’assicurato aveva dichiarato di non

seguire più alcuna particolare terapia, a parte l’assunzione di un ansiolitico,

nonché l’applicazione di una crema per il trattamento delle cicatrici e di un

collirio per gli occhi (doc. 46).

Infine,

nel mese di giugno 2003, il dott. __________ ha confermato che l’insorgente non

necessitava, citiamo: “né di ulteriori cure né di controlli medici” (doc. 64).

D'altronde,

in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa G., U 235/97, il TFA ha negato

che la cura medica sia stata eccezionalmente lunga, anche se il trattamento

delle lesioni organiche primarie si era concluso soltanto a distanza di un

anno e cinque mesi dalla data del sinistro.

Il TCA

non può ritenere adempiuto nemmeno il criterio del grado e della durata

dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli esiti somatici dell'infortunio

assicurato.

Il

ricorrente è infatti stato in grado di riprendere la propria attività

lavorativa in misura del 50% dal 7 gennaio 2003, del 75% dal 10 febbraio 2003 (cfr.

doc. 32) e del 100% dal 5 maggio 2003 (cfr. doc. 49).

Quindi a

distanza di soli sette mesi dall’evento infortunistico in parola, RI 1 ha

ritrovato una piena capacità lavorativa.

Del

resto, nella sentenza pubblicata in RAMI 2001 U 442, p. 544ss., il TFA ha

considerato insoddisfatto questo criterio di rilievo, trattandosi di un

assicurato completamente inabile al lavoro durante circa 11 mesi e, in seguito,

posto al beneficio di una rendita d'invalidità del 25%.

Infine,

si può rinunciare ad esaminare se il criterio della persistenza dei dolori

somatici sia realizzato (in ogni caso, non in un modo particolarmente intenso),

ritenuto che la sua sola presenza non basterebbe comunque per ammettere

l'esistenza del necessario nesso di causalità adeguata (cfr. STFA dell'11

gennaio 2005 nella causa D., U 208/00).

In simili

condizioni, occorre concludere che l’infortunio assicurato non ha avuto,

secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato

decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui RI 1 parrebbe

soffrire: l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venir ammessa.

2.10

In esito ai considerandi

che precedono, non è censurabile il fatto che l’CO 1 abbia deciso di porre

termine alle proprie prestazioni a contare dal mese di settembre 2003.

Questa

Corte prende comunque atto del fatto che lo stesso assicuratore LAINF si è

dichiarato disposto ad assumere il costo delle terapie proposte dagli

specialisti della Clinica ORL dell’Ospedale universitario di __________

(cfr. XXI, consid. 1.9).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster