Lexipedia

Decisione

35.2004.69

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 dicembre 2004Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti materiali per un eventuale obbligo a prestazioni dell'Istituto

assicuratore dopo il 28 marzo 2004 si determinano comunque in ogni caso secondo

il diritto svizzero.

Infatti,

anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n.

1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi

di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai

loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1

cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa. Così, in virtù dell'art. 53

del Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un

infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato

competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova

l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate

dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale

Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.

Orbene,

l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i

del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è

l'CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad

esercitare un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di

conseguenza, assoggettata alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett a

Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03,

consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).

Donde

l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.

2.3. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

Con la

stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

Dal

profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio

le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la

fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003

ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10

settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20

gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

Inoltre,

il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda

di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione

amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366

consid. 1b; qui: il 14 maggio 2004).

Di

conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il

diritto a prestazioni a far tempo dal mese di marzo 2004, tornano applicabili

le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

2.4. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità

giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da

attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.5. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale

fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.6. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.7. In data 8 gennaio 2004, RI 1 si trovava su una scala in

alluminio per prelevare un oggetto da uno scaffale, quando è precipitato in

piedi e, in un secondo tempo, è caduto a terra sul basso schiena (cfr. doc. 1 e

18).

Il giorno

stesso egli si è recato presso l’__________ (dove è rimasto degente una notte

in osservazione neurologica), i cui sanitari hanno posto la diagnosi di

"contusione del rachide dorso-lombare e cranico con ferita lacero-contusa

al cuoio capelluto e in regione gluteale destra", in assenza di fratture

radiologicamente accertabili (cfr. doc. 28).

Il 29

gennaio 2004 l'assicurato ha consultato i medici dell'Ambulatorio di Clinica

ortopedica e traumatologica dell'Azienda ospedaliero-universitaria Ospedale di __________

di __________.

Gli

specialisti __________ hanno diagnosticato, segnatamente, una anterolistesi di

L5 su S1 ed una ipoestesia antero-laterale alla coscia sinistra. Essi hanno

d'altra parte consigliato l'esecuzione di alcuni accertamenti diagnostici

(risonanza magnetica lombo-sacrale, radiografie bacino ed anche, radiografie

dinamiche a livello lombo-sacrale; cfr. doc. 10).

In data

18 febbraio 2004 l'assicurato - su ordine del medico di fiducia dell'CO 1,

dott. __________, che lo ha visitato l'11 febbraio 2004 - è stato sottoposto ad

una risonanza magnetica del tratto lombo-sacrale presso la Clinica __________

di __________, esame che ha consentito di mettere in luce una lisi istmica

bilaterale con un'anterolistesi di L5 su S1 in posizione supina, nonché un

restringimento importante di origine mista dei forami di coniugazione delle due

radici L5, con un conflitto radicolare (cfr. doc. 23).

Con

referto del 27 febbraio 2004, il dott. __________, a fronte di un quadro

clinico e radiologico dominato da alterazioni di natura degenerativa, ha

dichiarato estinto il nesso di causalità naturale con il sinistro dell'8

gennaio 2004, terminato il ciclo di fisioterapia all'epoca ancora in corso

(presso le Terme di __________, cfr. doc. 26):

"

VALUTAZIONE

Trattasi di un paziente 49enne di professione

cementista che in data 08.01.2004 cade da una scale dall'altezza di 3,5 m sui

piedi e poi successivamente è caduto al suolo picchiando il basso schiena e

procurandosi una ferita al cuoio capelluto suturata presso l'__________ di __________

ove è rimasto degente in osservazione dall'08.01.2004 al 09.01.2004.

Decorso caratterizzato da persistenza di dolore

lombare con irradiazione dell'arto inferiore sinistro e dolore al coccige che

lo ha indotto a consultare l'Ospedale di __________ di __________ dove

evidenziavano un'anterolistesi di L5/S1 e una zona di ipoestesia anterolaterale

alla coscia sinistra. In seguito a causa di dolori toracali veniva sottoposto a

una radiografia del torace che non evidenziava fratture e a una visita

cardiologia che escludeva una problematica cardiologia acuta sottogiacente.

Successivamente veniva sottoposto a una TAC degli

ultimi tre spazi discali lombari in data 21.01.2004 che evidenziava un'anterolistesi

di L5 sostenuta da lisi bilaterale istmica con pseudo protrusione discale

posteriore ad ampio raggio e una grossolana artropatia degenerativa

Considerandi

interapofisaria.

Alla visita odierna il paziente accusa

principalmente dolori sottoscapolari a destra e dolore lombosacrale a sinistra

che si irradia alla coscia sinistra.

L'esame obiettivo evidenziava una lieve riduzione

della mobilità del rachide lombare distanza dita/suolo 13 cm ma con movimento

in rotazione laterale ai limiti fisiologici. Dolore alla palpazione del

legamento ileolombare di destra, dolenza alla palpazione del coccige e una zona

di ipoestesia anterolaterale alla coscia sinistra, infine dolore alla

palpazione di Th9 e Th10.

Decidavamo pertanto di procedere a un ulteriore

accertamento diagnostico mediante uno studio attraverso RMN della colonna

lombare (eseguito il 18.02.2004) nel quale si conferma la lisi istmica

bilaterale con un anterolistesi di L5 su S1 nonché un restringimento importante

di origine mista dei forami di coniugazione delle due radici L5 con conflitto

radicolare.

In considerazione del quadro clinico abbiamo quindi

noi stessi sottoscritto l'indicazione a sottoporsi a una serie di fisioterapia

con misure attive/passive più ginnastica in piscina allo scopo di permettere il

recupero completo della mobilità del rachide e la riduzione della

sintomatologia algica nonché pseudo radicolare. Da notare che sino al momento

della visita il paziente non aveva mai intrapreso tali misure terapeutiche.

CONCLUSIONI

Stato dopo contusione toracolombare con sutura di

ferita lacero contusa al cuoio capelluto e stato dopo contusione gluteale

destra dell'08.01.2004. Il paziente presenta diffuse note degenerative a carico

del rachide lombosacrale con lisi istimica bilaterale e anterolistesi di L5/S1

con restringimento importante di origine mista di forami di coniugazione delle

due radici di L5.

Gli esami clinici e paraclinici hanno permesso di

escludere ulteriori problematiche infortunistiche mentre il quadro clinico

nonché radiologico è principalmente caratterizzato dalle note degenerative

sopradescritte.

Riteniamo quindi giustificato sottoporre questo

paziente a una serie di fisioterapia al termine della quale si potrà

regolarmente ritenere la causalità estinta ed ulteriori incapacità lavorative

dovranno essere a carico dell'assicuratore malattia.

Per quanto attiene l'abilità lavorativa di questo

paziente riteniamo giustificata un'incapacità lavorativa in misura completa

sino al termine delle sedute di fisioterapia da noi prescritte che potranno trovar

conclusione a inizio marzo 2004"

(doc. 18).

Il 22

marzo 2004, RI 1 si è sottoposto ad una ecografia dell'addome, dalla quale è

risultata la presenza di calcoli alla colecisti (cfr. doc. 32).

In data

26.

marzo 2004, il ricorrente è stato visitato dal dott. __________, spec. in

ortopedia e traumatologia presso la Clinica universitaria "__________"

di __________, il quale ha riferito di un miglioramento soggettivo della

sintomatologia dolorosa, così come pure alla palpazione ed alla mobilizzazione.

Il dott. __________

ha giudicato l'assicurato in grado di lavorare evitando il sollevamento di

carichi eccessivi (cfr. doc. 34).

Con

decisione formale del 26 marzo 2004, l'assicuratore LAINF ha, da una parte,

negato la propria responsabilità relativamente all'affezione della colecisti e,

d'altra parte, ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni a far tempo

dal 29 marzo 2004 (cfr. doc. 33).

Nel

quadro della procedura di opposizione, l'CO 1 ha sottoposto l'intero incarto al

dott. __________, spec. FMH in chirurgia, il quale ha avallato la valutazione

espressa dal dott. __________, quindi esistenza di una completa capacità

lavorativa a contare dal 29 marzo 2004, tenuto conto dei soli postumi residuali

dell'infortunio assicurato:

"

L'assicurato, l'8.1.2004, cade in piedi da una

scala in alluminio (sul lavoro), successivamente da quella posizione sul

sedere. Dalla caduta ha riportato una ferita al cuoio capelluto nonché

contusione alla natica e torace.

Trattasi di un assicurato già portatore di una

spondilolisi L5 con antero-listesi L5/S1 con restringimento dei forami di

coniugazione (da alterazioni degenerative) nonché di una protrusione discale

diffusa a base larga.

Tale configurazione è responsabile di un

conflitto radicolare, senza restringimento invece del canale vertebrale.

Per contro sono state escluse delle alterazioni

post-traumatiche, tanto meno di data recente.

Per sommi scrupoli, l'assicurato fu sottoposto ad

un esame di risonanza magnetica lombo-sacrale, indagine che ha ugualmente escluso

una lesione organica traumatica.

Questi risultati combaciano con i referti

dell'esame clinico dettagliato del dott. __________ (11.2.2004), ripresa

lavorativa completa fino al termine di una serie di fisioterapia prescritta,

tenuto conto della funzione complessiva del rachide.

Astrae quindi delle affezioni

morbose-degenerative; effettivamente presenti non solo a livello del rachide,

ma pure in sede addominale (p.es. colicistopatia cronica con litiasi, risp.

calcoli del diametro di oltre 2,5 cm!).

La CO 1 in base a questi risultati ha ritenuto

abile l'assicurato al 100% dal 29.3.2004, decisione contro la quale è stata

inoltrata opposizione.

Sia lo scritto dell'assicurato sia del dott. __________

e dott. __________, dal lato oggettivo, non presentano dei nuovi criteri

medici, segnatamente nessuna residuale lesione traumatica.

Anzi, viene confermata l'assenza di deficit

neurologici e attestato che l'assicurato può lavorare ma evitando dei carichi

eccessivi.

Quest'apprezzamento sicuramente è corretto, in quanto

le patologie soprammenzionate del rachide indubbiamente danno l'indicazione per

evitare un carico eccessivo della colonna vertebrale, limitazione

tuttavia che non ha niente a che vedere con l'infortunio

dell'8.1.2004."

(doc. 40).

2.8

Con il proprio

ricorso, RI 1 contesta la tesi sostenuta dai medici di fiducia dell'Istituto

assicuratore, facendo valere che l'evento traumatico del gennaio 2004 ha

probabilmente aggravato delle preesistenti patologie morbose, di modo che egli,

citiamo: "… avrebbe diritto a vedersi riconoscere il versamento da parte

di CO 1 di prestazioni assicurative ex art. 36 cpv. 1 LAINF, tendenti per lo

meno a coprire le spese fisioterapiche e mediche che egli deve tuttora

sostenere" (cfr. I, p. 4s.).

Attentamente

vagliata la documentazione presente all'inserto, il TCA, chiamato a

pronunciarsi su una questione di carattere medico, non ha valide ragioni per

scostarsi dalle univoche valutazioni espresse dai dott. __________ (cfr. doc.

18) e __________ (cfr. doc. 40) - a mente dei quali l'evento infortunistico

assicurato ha aggravato solo temporaneamente una situazione patologica

preesistente, con lo status quo sine raggiunto a far tempo dal 29 marzo

2004.

In tale

contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.

RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B.,

U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che, nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove, è, in linea di principio, consentito che

l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro

decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto

assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la

nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,

di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli

indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il

medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

D'altra

parte, l'Alta Corte ha precisato che i pareri redatti dai medici dell'CO

1.

hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente

in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA

del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella

causa A., U 49/95).

Il TCA sottolinea

che le conclusioni a cui sono pervenuti i medici di fiducia dell'CO 1 sono

conformi alla dottrina medica dominante, secondo la quale, dopo traumi quali

contusioni o distorsioni al dorso, lo stato anteriore del rachide può, di

regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento

traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (status quo sine)

(cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N.

67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di

riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di

traumi vertebrali).

Questa

tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363,

p. 45ss.; STFA del 28 maggio 2004 nella causa A., U 122/02, consid. 4.2.1, del

31.

dicembre 1997 nella causa L. consid. 4c, U 125/97 e del 4 settembre 1995

nella causa M. consid. 4a; cfr., inoltre, STFA del 6 giugno 1997 nella causa

C., U 131/96, in cui il TFA, riferendosi alla sentenza non pubblicata del 3

aprile 1995 nella causa O., U 194/94, ha esplicitamente ribadito che il genere

di trauma riportato dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione

del rachide lombare causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative

al passaggio lombo-sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi

alcuni mesi dal giorno dell'infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden

des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in

Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

Un

aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa

preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato

soltanto quanto l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione

improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni

successivamente ad un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).

Al

riguardo, è inoltre utile segnalare che, in una sentenza del 18 settembre 2002

nella causa H., U 60/02, il TFA ha stabilito che, nell'ambito dell'apprezzamento

delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza preponderante, possono

essere presi in considerazione dei principi basati sull'esperienza medica, a

condizione che essi riflettano l'opinione dominante.

Sempre

secondo la Corte federale, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione

del raggiungimento dello status quo sine:

"

Im Rahmen des Wahrscheinlichkeitsbeweises können

durchaus medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der

herrschenden Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr.

U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo

sine zu gelten, bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt,

welcher sich häufig nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei

der zitierten Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht

einer Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine

Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt." (STFA

succitata) (cfr. STFA citata, consid. n. 2.2.)

Nella concreta evenienza, che i presupposti per potere ammettere un

peggioramento duraturo delle preesistenti affezioni degenerative (compressione

improvvisa delle vertebre, comparsa o peggioramento di lesioni) non sono

soddisfatti, lo ha chiaramente indicato sia il dott. __________ secondo il

quale, citiamo: "Il paziente presenta diffuse note degenerative a carico

del rachide lombosacrale con lisi istmica bilaterale e anterolistesi di L5/S1

con restringimento importante di origine mista di forami di coniugazione delle

due radici di L5. Gli esami clinici e paraclinici hanno permesso di escludere

ulteriori problematiche infortunistiche mentre il quadro clinico nonché

radiologico è principalmente caratterizzato dalle note degenerative

sopradescritte" (doc. 18), che il dott. __________, a mente del quale,

citiamo: "Trattasi di un assicurato già portatore di una spondilolisi L5

con antero-listesi L5-S1 con restringimento dei forami di coniugazione (da

alterazioni degenerative), nonché di una protusione discale a base larga. Tale

configurazione è responsabile di un conflitto radicolare, senza restringimento

invece del canale vertebrale. Per contro, sono state escluse delle

alterazioni post-traumatiche, tanto meno di data recente. Per sommi

scrupoli, l'assicurato fu sottoposto ad un esame di risonanza magnetica

lombo-sacrale, indagine che ha ugualmente escluso una lesione organica

traumatica" (doc. 40 - la sottolineatura è del redattore).

D'altra

parte, nessuno dei medici privatamente consultati dal ricorrente ha preteso che

le alterazioni oggettivabili a livello lombo-sacrale siano state causate dalla

caduta di cui egli è rimasto vittima nel corso del mese di gennaio 2004 (cfr.

doc. C e 34).

Infine, è

l'assicurato stesso a considerare più verosimile la tesi secondo la quale

l'infortunio ha giocato un ruolo semplicemente scatenante (cfr. I, p. 4:

"Nel caso concreto, se questo Tribunale dovesse ammettere la seconda tesi

(logica e sostenibile), …" - la sottolineatura è del redattore).

Il fatto

che l'insorgente non avrebbe mai sofferto di dolori lombari prima

dell'infortunio dell'8 gennaio 2004 (cfr. doc. C), è irrilevante, e ciò alla

luce delle indicazioni fornite dal dottor __________, spec. FMH in neurochirurgia,

già Primario presso il Reparto di neurochirurgia dell'Ospedale cantonale di __________,

in una perizia del 23 maggio 2001, prodotta nella causa C. L., inc. n.

35.2002

, concernente un'assicurata trentaduenne che aveva riportato un

trauma al rachide cervicale a seguito di un incidente della circolazione

stradale, alla quale erano state diagnosticate delle alterazioni degenerative a

livello C3-C6:

"

(…).

Degenerative Veränderungen an der Wirbelsäule

beginnen sich beim Menschen recht häufig schon frühzeitig, im zweiten und

dritten Lebensjahrzehnt, zu entwickeln, und zwar auf Grund der täglichen Be- und Überlastungen, auch wenn sie

radiologisch noch nicht in Erscheinung treten. Der Zeitpunkt, da sie zu

Beschwerden führen, ist sehr unterschiedlich. Es ist jedoch eine allgemeine

Erfahrung, dass solche Veränderungen lange stumm (=symptomlos) bleiben können,

und dann meistens durch ein Bagatellereignis in einen schmerzhaften Zustand

über­führt werden. Der Unfall ist als schmerzauslösender Faktor anzusehen und dadurch

zeitlich begrenzt kausal für das Beschwerdebild, also für die Dauer, die

normalerweise nötig ist zur Abheilung einer einfachen HWS-Kontusion, das heisst

maximal ca. 6 Monate. Somit ist es auch nicht unerwartet, dass die Patientin

vor dem Unfall beschwerdefrei war."

(perizia 23.5.2001 del dott. __________, p. 8s. - la sottolineatura

è del redattore)

In esito

a quanto precede, occorre concludere che l'evento infortunistico dell'8 gennaio

2004.

ha giocato un ruolo scatenante per rapporto ai disturbi lamentati da RI 1

al rachide lombo-sacrale e che pertanto, in ossequio alla prassi sviluppata in

materia di traumi vertebrali, l'assicuratore convenuto era legittimato a

dichiarare estinto il nesso di causalità naturale trascorsi circa 3 mesi dallo

stesso sinistro.

A

proposito del momento a partire dal quale ritenere estinto il nesso di

causalità naturale, nella già citata pronunzia del 18 settembre 2002,

riguardante un assicurato caduto sui glutei, dopo essere scivolato su una

lastra di ghiaccio, il TFA ha riconosciuto raggiunto lo status quo sine trascorsi,

al più tardi, tre mesi dalla data del sinistro in questione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster