35.2004.7
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
21 ottobre 2004Italiano49 min
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Numero d'incarto:
35.2004.7
Data decisione, Autorità:
21.10.2004, TCA
Titolo:
incidente della circolazione in sella a uno scooter.Estinzione del diritto a prestazioni. Fratture ai polsi guarite senza particolarità. Riguardo alla contusione lombare su frattura L2-L5 precedente, è sopraggiunto lo status quo sine.Gratuito patrocinio respinto, non probabilità di esito favorevole
CAUSALITÀ NATURALE
GRATUITO PATROCINIO
art. 3 LAG
art. 14 LAG
art. 10 LAINF
art. 16 LAINF
art. 18 LAINF
art. 61 let. f LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2004.7
rs/fe
Lugano
21 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2004
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 29 ottobre 2003 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 16 luglio
2001, RI 1 - alle dipendenze del __________ quale inserviente presso l'__________
(__________) di __________ al 50% e, perciò, assicurata d'obbligo contro gli
infortuni presso la CO 1 - mentre si trovava in sella al suo scooter è rimasta
coinvolta in un incidente della circolazione stradale, riportando una
contusione lombare su vecchie fratture L2-L5, la frattura del polso sinistro e
un trauma contusivo al polso destro (cfr. doc. Z-1; ZM-1; ZM-2).
L'artro-RM
al polso destro, effettuata il 13 novembre 2001, ha pure evidenziato una
frattura occulta del terzo mediano del corpo scafoideo (cfr.doc. ZM-8).
E' utile
sottolineare che l'assicurata, al momento del sinistro, percepiva già una
rendita AI (a far tempo dal 1° maggio 1999) in misura del 50%, determinata da
sindrome panvertebrale cronica e recidivante su turbe statiche e alterazioni
degenerative, artrosi tibio-talare e sub-talare bilaterale con anchilosi
funzionale in stato dopo frattura a sinistra trattata con osteosintesi in età
giovanile, poliartrosi delle dita, epicondilopatia mediale a destra (cfr. doc.
ZM-12; I)
Il caso è
stato assunto dalla CO 1, la quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni
di legge.
1.2. Con
decisione formale del 27 giugno 2003 l'assicuratore LAINF - sentito il parere
del suo medico di fiducia - ha negato il proprio obbligo a prestazioni a far
tempo dall'11 giugno 2003, corrispondente al giorno della chiusura del caso (cfr.
doc. Z-39), difettando, da tale data, una relazione di causalità naturale fra
l'infortunio del luglio 2001 e i disturbi ancora accusati dall'assicurata (cfr.
doc. Z-42).
A seguito
dell'opposizione interposta dallo Studio legale RA 1 per conto dell'assicurata
(cfr. doc. Z-45), la CO 1, il 29 ottobre 2003, ha ribadito il contenuto della
sua prima decisione (cfr. doc. A).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 29 gennaio 2004, l'assicurata, sempre patrocinata dallo
Studio legale RA 1, ha chiesto che sia riconosciuta invalida al 100% e che
l'Istituto assicuratore convenuto venga condannato a versarle una rendita
conseguente all'infortunio del 16 luglio 2001. Inoltre essa ha postulato la
concessione dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (cfr. doc.
I).
A sostegno
delle proprie pretese ricorsuali l'assicurata ha rilevato:
"
(…)
1. Con il
presente ricorso si sostiene che la signora RI 1 non è più in grado di
dedicarsi ad un'attività professionale continuativa a seguito dell'infortunio e
di conseguenza deve essere messa al beneficio di una rendita d'invalidità a
seguito di infortunio. Viene pertanto contestata la chiusura definitiva del
caso da parte della CO 1, suo assicuratore Lainf, comunicata con la decisione
del 27 giugno 2003.
Prove:
Doc. B: copia della decisione 27.06.03 della CO 1.
2. Viene inoltre contestata la motivazione che
sta alla base della
decisione di chiusura del caso e cioè la
mancanza del nesso
causale tra lo stato di salute attuale della
signora RI 1 e
l'infortunio assicurato presso CO 1.
3. I fatti sono i seguenti: il 16 luglio 2001, a
seguito di un incidente automobilistico, la signora RI 1 ha riportato una
frattura radio sinistra, un trauma contusivo lombare su vecchie fratture ed un
trauma contusivo al polso destro.
4. La signora RI 1 svolgeva l'attività quale
ausiliaria di pulizia all'Ospedale __________ di __________ nella misura del
50%, mentre per il restante 50% percepiva una mezza rendita AI. Essa è
determinata da una sindrome panvertebrale cronica e recidivante su turbe
statiche e alterazioni degenerative, artrosi tibio-talare sub-talare bilaterale
con anchilosi funzionale in stato dopo frattura a sinistra trattata con osteosintesi
in età giovanile, poliartrosi delle dita, epicondilopatia mediale a destra
(diagnosi poste dal dr. med. __________, __________ presso il quale la signora RI
1 è in cura specialistica dal 2000).
Dal giorno dell'infortunio che ci occupa e
fino ad oggi, la signora RI 1 non ha più ripreso in maniera regolare la propria
occupazione di ausiliaria di pulizia al 50%, benchè abbia sempre dimostrato la
volontà di proseguire tale attività.
Prove: rich. incarto dalla CO 1.
5. Con decisione 27 giugno 2003 la CO 1 ha
comunicato alla signora __________ la chiusura definitiva della pratica
infortunistica. L'assicurata ha poi fatto opposizione in data 3 luglio 2003
contestando la chiusura del caso. La CO 1 ha però confermato l'orientamento con
la decisione su opposizione del 29 ottobre 2003.
Prove: Doc. A: Copia della decisione
su opposizione
29.10.2003 della CO 1.
Doc. B: Decisione 27.06.2003 della CO 1.
Doc. C: Opposizione 03.07.2003 della signora
RI 1.
6. Nella
querelata decisione si ritiene che la signora RI 1, a partire dal 12 maggio
2003, essendo raggiunto lo status quo sine, non avesse più diritto ad
alcuna prestazione ai sensi della LAINF. Infatti secondo il medico perito della
__________ dr. med. __________, che ha effettuato una perizia medica in data 2
giugno 2003, si riteneva che non fosse più dato il nesso causale naturale tra i
dolori presentati dall'assicurata e l'incidente del 16.07.01.
7. Ora, il
fatto che la signora RI 1 continui tutt'oggi a lamentare dei dolori a seguito
dell'infortunio subito nel 2001 e che la stessa, proprio a causa di tali
dolori, non ha potuto riprendere il lavoro in forma regolare già porta a validare
l'esistenza di un motivo che può portare all'erogazione da parte di CO 1 di una
rendita di invalidità.
8. Le
conclusioni del perito della CO 1 dr. __________ non possono essere condivise,
poiché egli fa ricadere la responsabilità delle diagnosi attuali ad un
infortunio precedente, non assicurato presso CO 1. In sostanza il dr. __________
sostiene che lo stato di salute attuale della signora RI 1 sia da ricondurre
unicamente a questo precedente infortunio del 1995 o a malattie degenerative,
ma non all'infortunio assicurato presso CO 1, avvenuto pertanto in data
posteriore.
9. II
rapporto del dr. __________ è comunque contraddittorio, poiché se da una parte
egli appoggia fermamente una richiesta di prestazioni complete
dell'assicurazione invalidità, non si capisce come egli possa dichiarare che la
signora RI 1 sia "guarita senza particolarità".
Inoltre
la signora è stata visitata da altri medici specialisti che hanno espresso
pareri diversi da quello del perito e che sostengono la responsabilità della CO
1 per le conseguenze dell'infortunio. Infatti il dr. __________, specialista
FMH in chirurgia della mano, nel suo rapporto di visita del 10. 12.2001 scrive:
"La signora ha ben capito il problema dei due polsi e il problema
assicurativo. L'assicurazione CO 1 sarà responsabile per tutta la vita delle
conseguenze di questo incidente".
Prove:
Doc. D: Lettera 10.12.01 del dott. med. __________.
10. Alla
signora RI 1 deve pertanto essere concessa una rendita d'invalidità a seguito
dell'infortunio del 16 luglio 2001. Infatti a partire da tale data la signora RI
1 non ha più potuto svolgere regolarmente il suo lavoro, già ridotto al 50%,
quale inserviente all'Ospedale __________ e al momento attuale non si può
pretendere che la signora riprenda il lavoro. Anche il dr. __________ è
concorde nell'affermare che "tenuto conto dello stato globale
complessivo di questa paziente, pretendere che riprenda un'attività lavorativa
anche solo in misura del 50% come fino ad ora, non è medicalmente
esigibile".
In questo
senso anche, recentemente, il dr. __________ : "Con tutte queste
patologie e sintomatologie la paziente è da considerare invalida per il proprio
lavoro":
Prove: Doc.
F: Certificato medico 26 gennaio 2004 rilasciato dal
dr. __________;
11. L'esistenza
del nesso causale tra l'incidente assicurato presso CO 1 e lo stato fisico
attuale della signora RI 1, che le impedisce di svolgere l'attività al 50% che
svolgeva prima dell'incidente, potrà essere provata tramite una perizia medica.
Infatti già si è detto dei pareri discordi dei medici sulla situazione della
signora RI 1. Grazie a un nuova perizia si potrà così determinare che lo stato
fisico attuale è direttamente legato all'incidente del 16 luglio 2001 e non è
da collegare a incidenti avvenuti precedentemente non assicurati presso CO 1,
come invece sostenuto dal dr. med. __________. In particolare, il perito dovrà
accertare, se l'aumento considerevole del grado di invalidità (dal 50 al 100 %,
come risulta pacificamente dalle varie testimonianze dei medici interessati ed
anche dello stesso perito assicurativo dr. __________) sia conseguenza o meno
dell'infortunio 16 luglio 2001, in modo da verificare le responsabilità
assicurative del caso.
Prove:
perizia medica.
12. La signora RI
1 che attualmente è già al beneficio di una rendita di invalidità al 50 %
dell'AI ha chiesto nel mese di aprile 2003 l'erogazione di una rendita AI
intera al 100%, ma la procedura per l'ottenimento di tale rendita è ancora in
corso.
13. Alla
signora RI 1 deve inoltre essere concesso il gratuito patrocinio, ritenuto come
la prolungata incapacità lavorativa e la relativa decurtazione del salario al
50% ed inoltre il fatto che la signora sia già al beneficio di una rendita al
50% dell'AI, rendono eccessivamente onerosa per lei l'assunzione dei costi
legati al patrocinio legale.
Per la
procedura di opposizione CO 1 si è assunta una parte delle spese del patrocinio
legale.
Nella
misura in cui non emergessero dall'incarto sufficienti elementi probatori atti
a suffragare tali argomenti, resto a disposizione per evadere eventuali
richieste di complementi peritali.
La
ricorrente non è in grado di sopperire alle spese di causa e chiede pertanto
che le venga riconosciuto il beneficio dell'assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio ritenuto il fumus boni iuris del presente atto ricorsuale.
Prove
Doc. E: (formulario per l'ammissione all'assistenza
giudiziaria ed al gratuito patrocinio)." (Doc. I)
1.4. La CO 1,
nella risposta di causa, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
Relativamente
alla domanda volta all'ottenimento del gratuito patrocinio, l'assicuratore
LAINF si è rimesso al giudizio di questa Corte, facendo tuttavia riferimento
all'esiguità delle probabilità di buon esito del ricorso (cfr. doc. III, p.to
f).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della presente vertenza è la questione di sapere se la CO 1 era o meno
legittimata a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni, in relazione ai
disturbi fisici accusati dall'assicurata, a decorrere dall'11 giugno 2003.
Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003
ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10
settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20
gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 29 ottobre 2003).
Di
conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della lite è il diritto a
prestazioni a far tempo dall'11 giugno 2003, tornano applicabili le
disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
2.3. Giusta l'art.
10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento
se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di
salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale
fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea
1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola,
alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne
la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V
134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino
dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid.
3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid.
5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr.,
pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts,
in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire,
in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. L'assicurata, il 16 luglio 2001, è rimasta vittima di un
incidente della circolazione. Mentre si trovava in sella al proprio scooter,
essa è stata investita da un'autovettura e, conseguentemente, è caduta
sull'asfalto (cfr. doc. ZA-1; Z-1).
La
ricorrente è stata immediatamente trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale __________
di __________, dove i sanitari hanno riscontrato la frattura del polso
sinistro, un trauma contusivo del polso destro, una contusione lombare su
vecchie fratture L2-L5. La radiografia della colonna vertebrale non ha messo in
luce evidenti lesioni correlabili al trauma del luglio 2001 (cfr. doc. ZM-1;
ZM-2).
Il 20
settembre 2001 è stata eseguita una radiografia dei polsi, da cui sono
risultati degli esiti di frattura sostanzialmente ben consolidate, osteopenia
diffusa, non calcificazioni delle parti molli peri-articolari (cfr. doc.
ZM-11).
L'artro-RM
del polso destro del 13 novembre 2001 ha poi evidenziato, in
particolare, anche esiti di frattura occulta del terzo medio del corpo scafoideo,
e meglio:
"
(…)
Si apprezza una notevole alterazione di segnale che interessa
tutto lo scafoide carpale per sofferenza vascolare dell'osso in esiti di frattura
occulta del terzo medio del corpo scafoideo.
La frattura è oggi appena visibile ed appare sostanzialmente
consolidata. Non si evidenziano focolai di necrosi ischemica in atto.
Lieve rotazione in DISI del semilunare con significativo
ispessimento dell'apparato capsulolegamentoso dorsale del carpo evidente anche
a livello del legamento collaterale radiale presso l'inserzione al tubercolo-scafoideo.
Il legamento triangolare presenta una minuta discontinuità presso
l'inserzione radiale che giustifica la diffusione del contrasto
dall'articolazione radio-carpica alla radio-ulnare.
Non si apprezza tendenza alla sublussazione dorsale del
"caput ulnare" rispetto al radio..
Non evidenti alterazioni dei tendini flessori ed estensori delle
dita o della mano." (ZM-8)
Il 23
novembre 2001 è stata effettuata pure un'artro-RM al polso sinistro, da cui è
emerso:
"
(…)
Frattura del radio distale consolidata.
Non consolidazione del processo stiloideo ulnare.
Rottura legamento scafo-lunare e sospetto di rottura parziale
legamento lunotriquetrale.
Formazione cistica nell'osso lunare e edema osseo nel lunato e
nell'ulna distale. Lesione completa del complesso triangolare fibrocartilagineo
e sospetto di corpo libero nell'articolazione ulno-carpale possibilmente
proveniente dal triquetro." (Doc. ZM-9)
Il Dr. med.
__________, specialista FMH in chirurgia, che ha visitato l'assicurata nel mese
di settembre 2001 su indicazione del suo medico curante, Dr. med. __________,
FMH medicina generale (cfr. doc. ZM-6), ha predisposto un controllo da parte
del Dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia della mano, per il 10
dicembre 2001. Il Dr. med. __________ ha rilevato:
"
(…)
Fatti
I problemi sono legati ad
entrambi i polsi.
A destra ha avuto un
trauma distorsivo con frattura almeno endossea dell'osso navicolare carpale ben
visibile sulla risonanza magnetica e visibile pure sulle radiografie fatte da
me oggi dove si nota la ricostruzione del massiccio centrale dell'osso navicolare
carpale destro.
Al polso a sinistra vi è
stata la frattura del radio e lo strappo ossale del processo stiloide
dell'ulna. Vi è una instabilità della radio-ulnare distale circa ½ cm in
posizione neutra.
Questo movimento di
traslazione provoca un fastidio e forse anche un dolore.
A 5 mesi dall'incidente
trovo giusto riprendere l'attività lavorativa al 50% che per lei, beneficiante
già del 50% di invalidità, sarebbe la ripresa normale.
A destra i problemi (n.d.r.:
dovrebbero) risolversi piano piano. A sinistra i disturbi potrebbero
regredire o peggiorare. Se peggiorassero si dovrebbe discutere la possibilità
chirurgica di refissazione del processo stiloide dell'ulna. La signora ha ben
capito il problema dei due polsi e anche il problema assicurativo.
L'assicurazione CO 1 sarà responsabile per tutta la vita delle conseguenze di
questo incidente.
Abbiamo concordato la
ripresa dell'attività lavorativa al 17 dicembre 2001." (Doc. ZM-10)
Il 5
marzo 2002 il Dr. med. __________, specialista in chirurgia, esperto in
medicina infortunistica, su incarico della CO 1, ha esaminato l'insorgente. Dal
relativo rapporto si evince:
"
(…)
DISTURBI SOGGETTIVI:
riferisce dolori sotto
carico e lieve impedimento funzionale con entrambe i polsi.
STATO GENERALE:
paziente pressoché
54.enne, in buone condizioni generali, ben collaborante.
Ulteriormente mi racconta
come patì la frattura al polso sinistro svariati anni orsono dopo la quale ha
incontrato degli impedimenti; in effetti le radiografie del 19.12.1995 evidenziano
la pseudo-artrosi dello stiloide ulnare.
CONCLUSIONE:
esiti di infortunio
in data 16 luglio 2001 a seguito del quale la paziente ha subito
● trauma contusivo al polso destro con frattura pariale
dell'osso navicolare nel frattempo consolidata con lesione parziale del
legamento scafo-lunato e del legamento triangolare. Permangono lieve
limitazione funzionale e lievi dolori al sovraccarico;
● trauma contusivo al polso sinistro con frattura del radio
distale consolidata, rottura del legamento scafo-lunare e parziale dell'ulno triquetrale
con lesione della fibro cartilagine triangolare in presenza di pseudo-artrosi
del processo stiloideo dell'ulna di vecchissima data già rappresentata sui
radiogrammi del 1995. Permangono lievi algie, in presenza per altro di Heberden
e Bouchard su entrambe le dita;
● contusione lombare in stato dopo vecchia frattura L2, L5 in
assenza di sintomatologia specifica derivante dai postumi infortunistici.
CASUALITÀ:
ad eccezione della lesione
dello stiloide ulnare riconducibili ai postumi infortunistici del 1995, le
restanti lesioni al polso destro e a quello sinistro sono da ricondurre
all'infortunio che ci occupa.
PROCEDERE:
allo stato attuale, dal
profilo terapeutico, si resta in passiva attesa delle evenienze.
Nel frattempo la signora
ha ripreso l'attività lavorativa.
CAPACITÀ LAVORATIVA:
nel frattempo la paziente
ha ripreso la propria attività lavorativa in misura completa (50% nell'ambito
della rendita AI), a partire dal 17.12.2001." (Doc. ZM-12)
L'esame elettroneurografico/elettromiografico
degli arti superiori del 29 aprile 2002, richiesto dal Dr. med. __________, ha
messo in luce una sindrome del tunnel carpale a destra di entità lieve, solo
incipiente a sinistra (cfr. doc. ZM-13).
Il 13
maggio 2002 il Dr. med. __________ ha nuovamente visitato l'assicurata:
"
(…) ha sviluppato una tendinite de Quervain e
una modica irritazione del nervo mediano nel canale del carpo. Gli esami fatti
dal Dr. __________ evidenziano come il nervo mediano sia modicamente compresso.
In questa situazione la terapia rimane comunque
conservativa con il porto di un tutore nel periodo di riposo notturno ed una
intensa crioterapia. Si potrebbero discutere delle infiltrazioni di corticosteroide
cristallino.
La paziente ha comunque molti altri disturbi
legati a cervico-brachialgie e ad altre patologie che non ho indagato più
profondamente e desidererebbe delle terapie alternative come omeopatia,
eventualmente chiroprazia o, almeno una volta nella vita come dice lei, andare
a __________ come vanno tutti.
Dal profilo chirurgico, ripetendomi, non vi è una
necessità, almeno per il momento. Ho proposto delle infiltrazioni di corticosteroide
cristallino che la signora rifiuta." (doc. ZM-14)
La
ricorrente, dal 6 ottobre al 1° novembre 2002, è rimasta degente presso la
Clinica __________ di __________ per migliorare, tramite la riabilitazione e la
fisioterapia fisiatrica, la qualità della vita, le capacità funzionali
domestiche, aumentare il raggio d'azione al di fuori delle mura domestiche,
reintegrare le capacità professionali e migliorare il contesto psico-sociale.
Al
momento della dimissione, i medici che hanno seguito l'assicurata hanno
rilevato un leggero miglioramento della mobilità, della forza e della
resistenza muscolare e hanno avuto l'impressione che la ricorrente avesse la
forza per usare i polsi nell'ambito di un lavoro manuale (cfr. doc. ZM-21).
Il Dr. med.
__________ ha ancora periziato l'assicurata il 6 maggio 2003 e ha predisposto
la radiografia dei due polsi.
Egli, nel
suo rapporto del 2 giugno 2003, ha così valutato il caso della ricorrente:
"
(…)
Da menzionare
ulteriormente esiti di frattura del polso sinistro molti anni orsono, non a
carico CO 1, con guarigione dello stiloide ulnare in pseudo-artrosi. Nel 1995
intervento per ganglioma dorsale al polso sinistro.
DISTURBI SOGGETTIVI:
la paziente riferisce
dolori panvertebrali, dolori in sede epicondilo omero ulnare, dolori in sede epicondilo
omero radiale a destra, dolori su entrambe le spalle con limitazione
funzionali.
Dolori ad entrambe le
anche e ad entrambe le ginocchia nonché difficoltà alla deambulazione e dolori
su entrambe le caviglie.
La visita attuale avviene
per derimere causalità tra l'infortunio che interessa la CO 1 del 16.07.2001 e
la complessa sintomatologia che affligge la paziente.
STATO LOCALE:
Polsi:
a destra, non dolori
particolari alla palpazione.
A sinistra, lievi dolori
in sede stiloideo ulnare, lievemente più ingrossato rispetto destra, non segni
per sublussazione radio ulnare distale né a destra né a sinistra.
Circolazione arteriosa e
venosa senza particolarità.
Chiusura del pugno
completa bilateralmente.
Riflessi bicipitale, tricipitale
e radiale presente.
Non turbe del trofismo
muscolare.
Noduli di Heberden e Bouchard
su entrambe le mani di entità da lieve a media con iniziali deviazioni verso
radiale della interfalangea distale dell'indice sinistro e iniziale distruzione
della interfalangea prossimale con ingrossamento delle stesse di entrambi le
mani.
Funzioni
flessione dorsale,
flessione palmare destra: 65-0-75; sinistra: 65-0-40;
deviazione radio-ulnare
destra: 25-0-35; sinistra: 30-0-25;
pro-supinazione destra:
90-0-90; sinistra: 90-0-90.
(…)
radiografia polso destro,
6.5.2003: navicolare con piccole cisti di
riassorbimento;
lieve artrosi
radio-navicolare
e radio-
pisiforme.
Fratture
consolidate;
radiografia polso
sinistro, 6.5.2003: pseudoartrosi a livello stiloide
ulnare
di vecchia data (non di
pertinenza
CO 1), conflitto
radio-ulnare
distale, lieve
artrosi
radio-navicolare.
CONCLUSIONE:
esiti di infortunio in data 16 luglio 2001 a seguito del
quale la paziente ha subito:
• trauma contusivo al polso destro con frattura parziale
dell'osso navicolare e dello stiloide
radiale con lesione parziale del legamento scafo-lunato e del legamento
triangolare guarito senza particolarità. Riscontro di una sindrome del tunnel carpale
di entità lieve;
• esiti
di un trauma contusivo al polso sinistro con frattura del radio distale
consolidata;
• esiti di vecchio infortunio non riguardante CO 1
assicurazioni con lesione del
legamento scafo-lunare e parziale dell'ulno triquatrale con lesione della
cartilagine fibro triangolare in presenza di pseudo-artrosi del processo stiloideo
dell'ulna.
La frattura del radio distale
riguardante questo infortunio è guarita in modo normale;
• artrosi
con noduli di Heberden e Bouchard su entrambe le mani;
• esiti
di contusione lombare in stato dopo vecchia frattura L2, LS in assenza di
sintomatologia specifica derivante dai postumi infortunistici del 16.07.2001.
Quali diagnosi collaterali si annoverano:
• esiti
dopo frattura di entrambe le caviglie con artrodesi tibio-talare destra e grave
artrosi talo-calcaneare destra;
• grave
artrosi tibio-tarsica sinistra e parziale talo-calcaneare sinistra su esiti di
frattura del pilon tibiale e fibulare;
• artrosi
prevalente al ginocchio sinistro su genua vara, • periartropatia
omero-scapolare bilaterale;
• sindrome depressiva; • ipercolesterolemia;
CAUSALITÀ:
l'infortunio ha cagionato una lesione parziale del legamento
scafo-lunato e triangolare al polso destro e una frattura parziale dell'osso navicolare
destro guarite senza particolarità.
Inoltre, una frattura del radio-distale del polso sinistro guarita
senza particolarità.
Le restanti diagnosi riguardano postumi di vecchio infortunio non
assicurato presso CO 1." (Doc. ZM-22)
Con
l'atto ricorsuale l'assicurata ha trasmesso un certificato medico del 26
gennaio 2004 del Dr. med. __________ del seguente tenore:
"
(…) la sunnominata è in mia cura per esiti di:
- Trauma distorsivo con frattura endossea all'osso navicolare carpale
di destra
- Esiti di frattura distale del radio sinistro con strappo osseo
del processo stiloideo dell'ulna
- Instabilità dell'articolazione radio-ulnare
distale
- Sindrome del tunnel carpale a destra
- Anchilosi e equinismo dell'articolazione tibio-tarsica e sottoastragale
destra
- Grave artrosi dell'articolazione tibio-tarsica sinistra con equinismo
latente
- sindrome delle faccette su alterazioni degenerative della
colonna lombare
- Sindrome miofasciale e insufficienza lombare
- Stato dopo frattura del corpo vertebrale L4
- Cervico-brachialgia aspecifiche con
alterazioni degenerative
- Dorsalgie aspecifiche con alterazioni
degenerative
- Depressione marcata
Con tutte queste patologie e sintomatologie la
paziente è da considerare invalida per il proprio lavoro." (Doc. F)
Secondo
la costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame
del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata
resa la decisione impugnata (fra le tante: DTF 130 V 138; Pratique VSI 2003
pag. 282; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del 9 ottobre
2001 nella causa C., U 213/01; STFA del 12 aprile 2001 nella causa M., I
561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa J., I 30/99; DLA 2000 pag. 74;
DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re C., pag. 5, non pubblicata; RCC
1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF
112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107 V 5
consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi
ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. RAMI 2001 pag. 101; STFA
del 17 gennaio 2003 nella causa A., I 134/02; STFA del 28 giugno 2001 nella
causa G., I 11/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA 17
febbraio 1994 in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non
pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata).
Eccezionalmente,
il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti
intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in
modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di
influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC
1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996
nella causa G.R. consid. 2.6.).
Nel caso
di specie il rapporto medico 26 gennaio 2004 del Dr. med. __________ è stato
allestito posteriormente all'emissione della decisione impugnata. Esso,
tuttavia, è stato allegato con l'intento di acclarare, ai fini della valutazione
di un'eventuale responsabilità dell'assicuratore LAINF anche successivamente
all'11 giugno 2003, le condizioni di salute dell'assicurata. In particolare
viene indicato che la ricorrente, ancora nel mese di gennaio 2004, era seguita
dal suo medico di base, oltre che per diverse altre patologie e sintomatologie,
anche per esiti di frattura del polso sinistro e di un trauma distorsivo con
frattura endossea all'osso navicolare carpale di destra in relazione con
l'infortunio del mese di luglio 2001. Pertanto tale referto è rilevante ai fini
del presente giudizio. Esso è suscettibile di mettere in evidenza elementi di
accertamento retrospettivo della situazione antecedente alla decisione su
opposizione (cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella causa L., U 299/02).
Per
completezza va, poi, ribadito che l'assicurata dal 1° maggio 1999 percepisce
una rendita di invalidità dell'AI al 50% determinata da sindrome panvertebrale
cronica e recidivante su turbe statiche e alterazioni degenerative, artrosi tibio-talare
e sub-talare bilaterale con anchilosi funzionale in stato dopo frattura a
sinistra trattata con osteosintesi in età giovanile, poliartrosi delle dita, epicondilopatia
mediale a destra (cfr. doc. ZM-12; I; consid. 1.1.).
L'assicurata,
in passato, ha subito diversi infortuni non assicurati presso la CO 1. Inoltre
essa soffre di problematiche degenerative antecedenti all'evento traumatico del
2001.
In
particolare la ricorrente, dal 1978, ha lamentato dolori a livello delle
caviglie e alla schiena zona lombare, nel 1974 ha subito un intervento alla
caviglia sinistra per una frattura, nel medesimo anno ha fratturato anche la
caviglia destra senza sottoporsi a intervento chirurgico e nel 1964, cadendo da
cavallo, si è fratturata il corpo vertebrale di L4, come risulta dal rapporto
di degenza presso la Clinica __________ di __________ (cfr. doc. ZM-21).
Dalle
valutazioni del Dr. med. __________ risulta pure che l'insorgente,
precedentemente al 1995, ha subito la frattura del polso sinistro e che nel 1995
è stata operata per ganglioma dorsale a tale polso (cfr. doc. ZM-22; ZM-12).
2.7. Con il
proprio ricorso l'assicurata ha sollevato dubbi circa l'attendibilità della
valutazione del 2 giugno 2003 del medico di fiducia della CO 1, Dr. med. __________,
secondo cui non era più dato il nesso causale naturale tra i dolori presentati
dall'assicurata e l'infortunio del 16 luglio 2001. In particolare la ricorrente
ha fatto riferimento al rapporto del 10 dicembre 2001 del Dr. med. __________,
il quale aveva affermato che "(…) l'CO 1 sarà responsabile per tutta la
vita delle conseguenze di questo incidente" (cfr. doc. I).
In tale
contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione
della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione
essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003
nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Il TFA ha stabilito che quando, nell'ambito della procedura
amministrativa, una perizia ordinata ad un medico indipendente è eseguita da
uno specialista riconosciuto, sulla base di investigazioni approfondite e
complete, nonché in piena conoscenza dell'incarto, e che l'esperto perviene a
delle conclusioni convincenti, il Tribunale non deve scostarsene se non vi è
alcun indizio concreto che consenta di dubitare della loro fondatezza (cfr.,
pure, STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02, consid. 3.2.2 e del 19
aprile 2000 nella causa S., U 264/99, consid. 3b).
D'altra
parte, in una sentenza dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, l'Alta
Corte ha stabilito che il fatto che un medico venga interpellato con regolarità
da un istituto assicuratore per esprimere valutazioni specialistiche non è di
per sé sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.
Il TFA ha
infine deciso che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato
dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente a
suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA dell'8 settembre 2000
nella causa C., U 291/99).
Per
quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid.
1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
2.8. Nella
fattispecie in esame, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una
questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione medica
presente all'inserto, non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento,
motivato e convincente, del Dr. med. __________ - specialista in medicina
infortunistica - enunciato il 2 giugno 2003.
A mente
dello specialista, che per valutare il caso si è fondato sullo studio del
dossier dell'assicurata, su un esame della paziente e sui referti radiologici,
le lesioni riportate dall'insorgente ai polsi a seguito dell'infortunio del
luglio 2001 sono guarite senza particolarità. Per il resto i disturbi lamentati
a livello organico, compresi i dolori ancora risentiti ai polsi, hanno origine
degenerative e post-traumatiche ma non assicurate presso la CO 1 (cfr. doc.
ZM-22).
Non si
rivela, pertanto, necessario dare seguito al provvedimento probatorio preteso
dall'insorgente (perizia medica giudiziaria, cfr. doc. I).
Al
riguardo giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella
causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr.
1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA,
H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;
STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del
diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.
4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Il
rapporto del 2 giugno 2003 del Dr. med. __________ non contiene, in effetti,
contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché
possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in
particolare, egli ha espresso la sua valutazione, come visto, in modo chiaro,
motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso.
Relativamente
alle fratture ai polsi occorse all'assicurata nel mese di luglio 2001 e
considerate guarite senza particolarità dal Dr. med. __________, va osservato
che dai referti radiologici del 6 maggio 2003 risulta, in effetti, che la
frattura attinente al polso destro è consolidata, vi sono unicamente segni di
lieve artrosi radio-navicolare e radio-pissiforme. Il polso sinistro presenta
invece una pseudoartrosi a livello stiloide ulnare di vecchia data non di
pertinenza della CO 1, conflitto radio-ulnare distale, lieve artrosi radio-navicolare
(cfr. doc. ZM-22).
A quest'ultimo
riguardo giova evidenziare che, come esposto sopra, l'insorgente,
precedentemente al 1995, ha subito la frattura del polso sinistro (cfr. doc.
ZM-22; ZM-12; consid. 2.6.).
Quanto
sostenuto dal Dr. med. __________ in merito alla guarigione dei polsi trova,
del resto, conferma già nel rapporto dell'8 novembre 2002 della Clinica di __________,
in cui i sanitari hanno attestato: "abbiamo ottenuto un leggero
miglioramento della mobilità, della forza e della resistenza ed abbiamo avuto
l'impressione che la signora RI 1 abbia la forza per usare i polsi nell'ambito
di un lavoro manuale" (cfr. doc. ZM-21; consid. 2.6.).
Le
attestazioni mediche del Dr. med. __________ citate dall'insorgente (cfr. doc.
I) non sono, inoltre, tali da inficiare la valutazione del Dr. med. __________.
Il Dr. med.
__________ aveva infatti indicato che "l'assicurazione CO 1 sarà
responsabile per tutta la vita delle conseguenze di questo incidente" il
10 dicembre 2001, in occasione della prima visita dell'assicurata, a distanza
di meno di cinque mesi dall'evento traumatico (cfr. doc. ZM-10; consid. 2.6.).
Questa
asserzione, quindi, non può verosimilmente che riferirsi all'ipotesi di
prognosi sfavorevole del decorso dei disturbi ai polsi. Tale frase va così
intesa nel senso che se fossero rimasti dei postumi, l'assicurazione sarebbe stata
ancora responsabile. Durante la medesima visita il medico ha, peraltro, anche
precisato che trovava giusto che a cinque mesi dall'infortunio l'assicurata
ricominciasse a lavorare al 50%, che per lei, beneficiante di una mezza rendita
AI, sarebbe stata la ripresa normale (cfr. doc. ZM-10, consid. 2.6.).
Pure
irrilevante è il fatto che il 13 maggio 2002, quando ha avuto luogo l'ultimo
controllo presso il Dr. med. __________ (cfr. doc. ZM-14; consid. 2.6.),
l'assicurata probabilmente presentasse ancora dei postumi infortunistici ai
polsi legati all'evento del 2001.
In
effetti anche l'Istituto assicuratore convenuto ha escluso un nesso di
casualità naturale solo a decorrere dall'11 giugno 2003. Lo stesso Dr. med. __________,
nel mese di marzo 2002, aveva certificato che la ricorrente soffriva ancora di
disturbi ai polsi da ricondurre all'evento traumatico del luglio 2001 (cfr.
doc. ZM-12; consid. 2.6.). Va, invece, rilevato che il Dr. med. __________, nel
mese di maggio 2002, ha in ogni caso riconosciuto che l'assicurata accusava
molti altri disturbi legati a cervico-brachialgie e altre patologie (cfr. doc.
ZM-14; consid. 2.6.).
Per
quanto concerne la contusione lombare riportata dall'assicurata in
occasione dell'evento traumatico del luglio 2001 (cfr. doc. ZM-1; ZM-2),
quanto asserito dal Dr. med. __________ circa l'assenza di nesso causale tra i
disturbi ancora lamentati e l'infortunio del 2001, corrisponde alla dottrina
medica dominante, che ritiene che, dopo traumi quali contusioni o distorsioni al
dorso, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito al
più tardi 6 mesi, rispettivamente, un anno (in presenza di patologie
degenerative), a contare dall’evento traumatico, come se l’infortunio non fosse
mai sopraggiunto (status quo sine) (cfr. Bär-Kiener, Traumatismes vertébraux,
in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in
cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina
medica dominante in materia di traumi vertebrali).
Tale tesi
dottrinale è stata recepita dalla giurisprudenza federale, secondo la quale,
conformemente all’esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica,
l’aggravamento significativo e, pertanto, durevole di un’affezione degenerativa
preesistente al rachide vertebrale (peggioramento direzionale) causato da un
infortunio, è da ritenere dimostrato soltanto qualora gli accertamenti
radiologici abbiano permesso di mettere in evidenza una compressione delle
vertebre, così come l’apparizione oppure l’ingrandimento di lesioni dopo il
trauma (cfr. RAMI 2000 U363, pag. 45 segg.; STFA del 31 dicembre 1997 nella
causa L. consid. 4c, U 125/97, del 4 settembre 1995 nella causa M. consid. 4a,
ambedue non pubblicate; cfr., inoltre, la STFA del 6 giugno 1997 nella causa C.
inedita, U 131/96, in cui il TFA - riferendosi alla sentenza non pubblicata del
3 aprile 1995 nella causa O., U 194/94, - ha esplicitamente ribadito che il
genere di trauma riportato dall’assicurato - si trattava di una
contusione/distorsione del rachide lombare causata da una caduta, in presenza
di lesioni degenerative al passaggio lombo-
sacrale -
cessa di produrre i propri effetti trascorsi alcuni mesi dal giorno
dell’infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates
nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, hrsg. E. Baur, H. Nigst,
Berna 1972; 3. Auflage 1985).
Ciò è
stato ricordato dall'Alta Corte in una sentenza del 16 aprile 2003 nella causa
M. (U 165/02), in cui, confermando un giudizio di questo Tribunale, ha rilevato
che in assenza di lesioni strutturali post-traumatiche oggettivabili mediante
indagine radiologica, un trauma del genere colpo di frusta cervicale e
distorsione della colonna lombare cessa di produrre i propri effetti al più tardi
6-12 mesi dal verificarsi dell'infortunio.
Inoltre
in una sentenza del 28 maggio 2004 nella causa A.
(U
122/02), il TFA, confermando la precedente pronunzia di questa Corte, ha
deciso, nel caso di un assicurato che era rimasto schiacciato con una gamba da
una caldaia del peso di 950 kg, che anche se si fosse verificata una contusione
lombare che avesse reso sintomatico uno stato degenerativo preesistente, sulla
base dei principi giurisprudenziali in merito, il rapporto di causalità tra i
disturbi dorsali accusati e l'evento infortunistico a distanza di 26 mesi
dall'infortunio si era senz'altro estinto.
Nella
concreta evenienza, va ribadito che, già antecedentemente all'infortunio del
mese di luglio 2001, l'assicurata era portatrice di disturbi a livello lombare
dovuti a una vecchia frattura del corpo vertebrale L4 procuratasi cadendo da
cavallo nel 1964 (cfr. doc. ZM-21, F; consid. 2.6.).
Dal
referto radiologico concernente la colonna lombo-sacrale del 16 luglio 2001
risulta, altresì, che l'assicurata presentava esiti di vecchia lesione del
corpo L4, segni di lombalizzazione di S1 bilaterale e instabilità a livello del
passaggio lombo-sacrale. Non erano, però, evidenti lesioni correlabili al
recente trauma (cfr. doc. ZM-2; ZM-22).
In tale
ipotesi, alla luce di quanto esposto sopra, si deve ritenere che l'infortunio
del luglio 2001 ha provocato un peggioramento temporaneo dello stato della
colonna lombare dell'insorgente. Tuttavia dopo 6 mesi, rispettivamente 1 anno,
lo stato anteriore del rachide si è ristabilito. E' sopraggiunto lo status quo sine.
La
censura secondo cui il Dr. med. __________ sarebbe contraddittorio, poiché da
un parte appoggia la domanda di una rendita intera dell'AI, ma dall'altra, ha
dichiarato che l'assicurata è guarita senza particolarità (cfr. doc. I; consid.
1.3.), non è fondata.
Infatti
la guarigione è riferita alle lesioni riportate a seguito dell'infortunio del
mese di luglio 2001. La richiesta all'AI di aumento del grado di invalidità,
invece, si fonderebbe sui disturbi di origine morbosa e post-traumatica di
vecchia data non assunti dalla CO 1, riconosciuti anche dai Dr. med. __________
e __________ (cfr. doc. ZM-14; F; consid. 2.6.).
Va, in
tale contesto, evidenziato che nell'ambito dell'AI, ai fini della determinazione
dell'eventuale grado di invalidità, si tiene conto anche dei disturbi di
eziologia morbosa e non soltanto, come nel settore dell'assicurazione contro
gli infortuni, dei postumi dell'infortunio in relazione di causalità naturale e
adeguata con l'evento traumatico (cfr. STCA del 18 luglio 2003 nella causa V.,
35.2003.17).
Anche il
certificato medico del Dr. med. __________ del 26 gennaio 2004 (cfr. doc. F; consid.
2.6.) è ininfluente. Si tratta infatti di una lista di sintomatologie e patologie
di cui soffre l'assicurata e per le quali, perlomeno fino al mese di gennaio
2004, era in cura presso tale medico. Il Dr. med. __________, tuttavia, non ha
dato indicazioni precise circa l'eziologia di queste problematiche.
Soltanto
relativamente alla colonna lombare, il sanitario ha menzionato la frattura del
corpo vertebrale L4, che come già visto, è avvenuta nel 1964 cadendo da cavallo
(cfr. doc. ZM-21; consid. 2.6.).
In
relazione ai polsi, occorre sottolineare, in primo luogo, che comunque la ricorrente,
allorché il 6 maggio 2003 è stata visitata dal Dr. med. __________, tra i
disturbi soggettivi, non ha citato dolori particolari ai polsi (cfr. doc.
ZM-22, consid. 2.6.). In secondo luogo, va ricordato, da un lato, che
l'insorgente, precedentemente al 1995, ha subito la frattura del polso
sinistro, dall'altro, che, in ogni caso, dalle radiografie effettuate ai polsi
il 6 maggio 2003 emergono dei lievi segni di artrosi.
Pertanto
il fatto che l'assicurata fosse ancora in cura dal Dr. med. __________ nel mese
di gennaio 2004 anche per disturbi ai polsi non permette di concludere in
favore dell'esistenza di un nesso di causalità naturale con l'infortunio del
2001 successivamente all'11 giugno 2003.
In
proposito va inoltre rilevato che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente
deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr.
STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un
valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al
suo paziente (cfr. RAMI
2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.
4; DTF 122 V 161; STFA
del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.).
2.9. Alla luce di tutto quanto esposto, questa Corte considera
dimostrato - e si ricorda che, nell’ambito del diritto delle assicurazioni
sociali, è sufficiente che i fatti vengano provati secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet,
Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 343) - che, al più tardi a decorrere dall'11
giugno 2003, i disturbi a livello somatico lamentati dalla ricorrente non
costituiscono più una naturale conseguenza dell'evento traumatico del 16 luglio
2001, ma che essi sono da attribuire allo status quo sine.
La
decisione su opposizione del 29 ottobre 2003 impugnata deve di conseguenza
essere confermata.
2.10. Deve essere,
infine, esaminato se l'assicurata può essere posta al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lei richiesto (cfr. doc. I).
Come già
indicato al consid. 2.2., il 1° gennaio 2003, è entrata in vigore la LPGA.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, le disposizioni formali della LPGA
(art. 27-62 LPGA), tra cui l’assistenza giudiziaria (art. 61 lett. f LPGA),
sono immediatamente applicabili con l’entrata in vigore della nuova legge (cfr.
SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 23
ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J.,
K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; U. Kieser,
ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003, art. 82 N. 8 pag. 820).
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3
luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
L’art. 61
lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla
concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto
federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto
cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p.
626).
Le
condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria
rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora
applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.
2.1.).
Tali
presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia
necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le
sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.
cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl
94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/
D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5
settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF
121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,
consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.
13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;
STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
Inoltre
va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul
patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU
30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza
giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .
L'art. 3
della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA
rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30
luglio 2002), prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio".
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla
giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale
relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che
sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
In questo
senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.
Il TCA,
chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella fattispecie non sia soddisfatto
il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa B., I
446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del 17
ottobre 2001 nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa E. e
E.,5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF 119
Ia 253 consid. 3b).
Tale
presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue
che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe
al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26
settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;
DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese
massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
A tal
proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si
deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA non
pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid.
2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si
eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,
le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125
Considerandi
II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.
Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso
di specie, a prescindere dal quesito di sapere se l'insorgente si trovi effettivamente
nel bisogno, alla luce della LAINF, della dottrina e della giurisprudenza
federale pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito internet della
Confederazione (cfr. www.bger.ch), la presente vertenza appariva, dopo un esame
forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della
presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano
considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
Infatti,
come visto, dalla qualificata documentazione medica presente all'inserto (cfr.
consid. 2.6.) emerge in modo indubbio l'impossibilità di riconoscere, almeno
con grado di probabilità preponderante (cfr. consid. 2.4.), un nesso di
causalità naturale tra i disturbi fisici accusati dall'assicurata e l'infortunio
del 16 luglio 2001, a decorrere dall'11 giugno 2003, in quanto Il
raggiungimento dello status quo sine risulta accertato in maniera
sufficientemente affidabile.
Inoltre
gli specialistici atti medici non lasciano spazio al potere di apprezzamento
del TCA.
Di primo
acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità
di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; per alcuni casi analoghi:
STCA del 21 maggio 2002 nella causa l., 35.2002.12; STCA del 9 luglio 2002
nella causa C., 35.2002.32).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- La domanda
di assistenza e di gratuito patrocinio è respinta.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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