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35.2004.7

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 ottobre 2004Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

I problemi sono legati ad

entrambi i polsi.

A destra ha avuto un

trauma distorsivo con frattura almeno endossea dell'osso navicolare carpale ben

visibile sulla risonanza magnetica e visibile pure sulle radiografie fatte da

me oggi dove si nota la ricostruzione del massiccio centrale dell'osso navicolare

carpale destro.

Al polso a sinistra vi è

stata la frattura del radio e lo strappo ossale del processo stiloide

dell'ulna. Vi è una instabilità della radio-ulnare distale circa ½ cm in

posizione neutra.

Questo movimento di

traslazione provoca un fastidio e forse anche un dolore.

A 5 mesi dall'incidente

trovo giusto riprendere l'attività lavorativa al 50% che per lei, beneficiante

già del 50% di invalidità, sarebbe la ripresa normale.

A destra i problemi (n.d.r.:

dovrebbero) risolversi piano piano. A sinistra i disturbi potrebbero

regredire o peggiorare. Se peggiorassero si dovrebbe discutere la possibilità

chirurgica di refissazione del processo stiloide dell'ulna. La signora ha ben

capito il problema dei due polsi e anche il problema assicurativo.

L'assicurazione CO 1 sarà responsabile per tutta la vita delle conseguenze di

questo incidente.

Abbiamo concordato la

ripresa dell'attività lavorativa al 17 dicembre 2001." (Doc. ZM-10)

Il 5

marzo 2002 il Dr. med. __________, specialista in chirurgia, esperto in

medicina infortunistica, su incarico della CO 1, ha esaminato l'insorgente. Dal

relativo rapporto si evince:

"

(…)

DISTURBI SOGGETTIVI:

riferisce dolori sotto

carico e lieve impedimento funzionale con entrambe i polsi.

STATO GENERALE:

paziente pressoché

54.enne, in buone condizioni generali, ben collaborante.

Ulteriormente mi racconta

come patì la frattura al polso sinistro svariati anni orsono dopo la quale ha

incontrato degli impedimenti; in effetti le radiografie del 19.12.1995 evidenziano

la pseudo-artrosi dello stiloide ulnare.

CONCLUSIONE:

esiti di infortunio

in data 16 luglio 2001 a seguito del quale la paziente ha subito

● trauma contusivo al polso destro con frattura pariale

dell'osso navicolare nel frattempo consolidata con lesione parziale del

legamento scafo-lunato e del legamento triangolare. Permangono lieve

limitazione funzionale e lievi dolori al sovraccarico;

● trauma contusivo al polso sinistro con frattura del radio

distale consolidata, rottura del legamento scafo-lunare e parziale dell'ulno triquetrale

con lesione della fibro cartilagine triangolare in presenza di pseudo-artrosi

del processo stiloideo dell'ulna di vecchissima data già rappresentata sui

radiogrammi del 1995. Permangono lievi algie, in presenza per altro di Heberden

e Bouchard su entrambe le dita;

● contusione lombare in stato dopo vecchia frattura L2, L5 in

assenza di sintomatologia specifica derivante dai postumi infortunistici.

CASUALITÀ:

ad eccezione della lesione

dello stiloide ulnare riconducibili ai postumi infortunistici del 1995, le

restanti lesioni al polso destro e a quello sinistro sono da ricondurre

all'infortunio che ci occupa.

PROCEDERE:

allo stato attuale, dal

profilo terapeutico, si resta in passiva attesa delle evenienze.

Nel frattempo la signora

ha ripreso l'attività lavorativa.

CAPACITÀ LAVORATIVA:

nel frattempo la paziente

ha ripreso la propria attività lavorativa in misura completa (50% nell'ambito

della rendita AI), a partire dal 17.12.2001." (Doc. ZM-12)

L'esame elettroneurografico/elettromiografico

degli arti superiori del 29 aprile 2002, richiesto dal Dr. med. __________, ha

messo in luce una sindrome del tunnel carpale a destra di entità lieve, solo

incipiente a sinistra (cfr. doc. ZM-13).

Il 13

maggio 2002 il Dr. med. __________ ha nuovamente visitato l'assicurata:

"

(…) ha sviluppato una tendinite de Quervain e

una modica irritazione del nervo mediano nel canale del carpo. Gli esami fatti

dal Dr. __________ evidenziano come il nervo mediano sia modicamente compresso.

In questa situazione la terapia rimane comunque

conservativa con il porto di un tutore nel periodo di riposo notturno ed una

intensa crioterapia. Si potrebbero discutere delle infiltrazioni di corticosteroide

cristallino.

La paziente ha comunque molti altri disturbi

legati a cervico-brachialgie e ad altre patologie che non ho indagato più

profondamente e desidererebbe delle terapie alternative come omeopatia,

eventualmente chiroprazia o, almeno una volta nella vita come dice lei, andare

a __________ come vanno tutti.

Dal profilo chirurgico, ripetendomi, non vi è una

necessità, almeno per il momento. Ho proposto delle infiltrazioni di corticosteroide

cristallino che la signora rifiuta." (doc. ZM-14)

La

ricorrente, dal 6 ottobre al 1° novembre 2002, è rimasta degente presso la

Clinica __________ di __________ per migliorare, tramite la riabilitazione e la

fisioterapia fisiatrica, la qualità della vita, le capacità funzionali

domestiche, aumentare il raggio d'azione al di fuori delle mura domestiche,

reintegrare le capacità professionali e migliorare il contesto psico-sociale.

Al

momento della dimissione, i medici che hanno seguito l'assicurata hanno

rilevato un leggero miglioramento della mobilità, della forza e della

resistenza muscolare e hanno avuto l'impressione che la ricorrente avesse la

forza per usare i polsi nell'ambito di un lavoro manuale (cfr. doc. ZM-21).

Il Dr. med.

__________ ha ancora periziato l'assicurata il 6 maggio 2003 e ha predisposto

la radiografia dei due polsi.

Egli, nel

suo rapporto del 2 giugno 2003, ha così valutato il caso della ricorrente:

"

(…)

Da menzionare

ulteriormente esiti di frattura del polso sinistro molti anni orsono, non a

carico CO 1, con guarigione dello stiloide ulnare in pseudo-artrosi. Nel 1995

intervento per ganglioma dorsale al polso sinistro.

DISTURBI SOGGETTIVI:

la paziente riferisce

dolori panvertebrali, dolori in sede epicondilo omero ulnare, dolori in sede epicondilo

omero radiale a destra, dolori su entrambe le spalle con limitazione

funzionali.

Dolori ad entrambe le

anche e ad entrambe le ginocchia nonché difficoltà alla deambulazione e dolori

su entrambe le caviglie.

La visita attuale avviene

per derimere causalità tra l'infortunio che interessa la CO 1 del 16.07.2001 e

la complessa sintomatologia che affligge la paziente.

STATO LOCALE:

Polsi:

a destra, non dolori

particolari alla palpazione.

A sinistra, lievi dolori

in sede stiloideo ulnare, lievemente più ingrossato rispetto destra, non segni

per sublussazione radio ulnare distale né a destra né a sinistra.

Circolazione arteriosa e

venosa senza particolarità.

Chiusura del pugno

completa bilateralmente.

Riflessi bicipitale, tricipitale

e radiale presente.

Non turbe del trofismo

muscolare.

Noduli di Heberden e Bouchard

su entrambe le mani di entità da lieve a media con iniziali deviazioni verso

radiale della interfalangea distale dell'indice sinistro e iniziale distruzione

della interfalangea prossimale con ingrossamento delle stesse di entrambi le

mani.

Funzioni

flessione dorsale,

flessione palmare destra: 65-0-75; sinistra: 65-0-40;

deviazione radio-ulnare

destra: 25-0-35; sinistra: 30-0-25;

pro-supinazione destra:

90-0-90; sinistra: 90-0-90.

(…)

radiografia polso destro,

6.5.2003: navicolare con piccole cisti di

riassorbimento;

lieve artrosi

radio-navicolare

e radio-

pisiforme.

Fratture

consolidate;

radiografia polso

sinistro, 6.5.2003: pseudoartrosi a livello stiloide

ulnare

di vecchia data (non di

pertinenza

CO 1), conflitto

radio-ulnare

distale, lieve

artrosi

radio-navicolare.

CONCLUSIONE:

esiti di infortunio in data 16 luglio 2001 a seguito del

quale la paziente ha subito:

• trauma contusivo al polso destro con frattura parziale

dell'osso navicolare e dello stiloide

radiale con lesione parziale del legamento scafo-lunato e del legamento

triangolare guarito senza particolarità. Riscontro di una sindrome del tunnel carpale

di entità lieve;

• esiti

di un trauma contusivo al polso sinistro con frattura del radio distale

consolidata;

• esiti di vecchio infortunio non riguardante CO 1

assicurazioni con lesione del

legamento scafo-lunare e parziale dell'ulno triquatrale con lesione della

cartilagine fibro triangolare in presenza di pseudo-artrosi del processo stiloideo

dell'ulna.

La frattura del radio distale

riguardante questo infortunio è guarita in modo normale;

• artrosi

con noduli di Heberden e Bouchard su entrambe le mani;

• esiti

di contusione lombare in stato dopo vecchia frattura L2, LS in assenza di

sintomatologia specifica derivante dai postumi infortunistici del 16.07.2001.

Quali diagnosi collaterali si annoverano:

• esiti

dopo frattura di entrambe le caviglie con artrodesi tibio-talare destra e grave

artrosi talo-calcaneare destra;

• grave

artrosi tibio-tarsica sinistra e parziale talo-calcaneare sinistra su esiti di

frattura del pilon tibiale e fibulare;

• artrosi

prevalente al ginocchio sinistro su genua vara, • periartropatia

omero-scapolare bilaterale;

• sindrome depressiva; • ipercolesterolemia;

CAUSALITÀ:

l'infortunio ha cagionato una lesione parziale del legamento

scafo-lunato e triangolare al polso destro e una frattura parziale dell'osso navicolare

destro guarite senza particolarità.

Inoltre, una frattura del radio-distale del polso sinistro guarita

senza particolarità.

Le restanti diagnosi riguardano postumi di vecchio infortunio non

assicurato presso CO 1." (Doc. ZM-22)

Con

l'atto ricorsuale l'assicurata ha trasmesso un certificato medico del 26

gennaio 2004 del Dr. med. __________ del seguente tenore:

"

(…) la sunnominata è in mia cura per esiti di:

- Trauma distorsivo con frattura endossea all'osso navicolare carpale

di destra

- Esiti di frattura distale del radio sinistro con strappo osseo

del processo stiloideo dell'ulna

- Instabilità dell'articolazione radio-ulnare

distale

- Sindrome del tunnel carpale a destra

- Anchilosi e equinismo dell'articolazione tibio-tarsica e sottoastragale

destra

- Grave artrosi dell'articolazione tibio-tarsica sinistra con equinismo

latente

- sindrome delle faccette su alterazioni degenerative della

colonna lombare

- Sindrome miofasciale e insufficienza lombare

- Stato dopo frattura del corpo vertebrale L4

- Cervico-brachialgia aspecifiche con

alterazioni degenerative

- Dorsalgie aspecifiche con alterazioni

degenerative

- Depressione marcata

Con tutte queste patologie e sintomatologie la

paziente è da considerare invalida per il proprio lavoro." (Doc. F)

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame

del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata

resa la decisione impugnata (fra le tante: DTF 130 V 138; Pratique VSI 2003

pag. 282; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del 9 ottobre

2001 nella causa C., U 213/01; STFA del 12 aprile 2001 nella causa M., I

561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa J., I 30/99; DLA 2000 pag. 74;

DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re C., pag. 5, non pubblicata; RCC

1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF

112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107 V 5

consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi

ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. RAMI 2001 pag. 101; STFA

del 17 gennaio 2003 nella causa A., I 134/02; STFA del 28 giugno 2001 nella

causa G., I 11/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA 17

febbraio 1994 in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non

pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata).

Eccezionalmente,

il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti

intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in

modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di

influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC

1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996

nella causa G.R. consid. 2.6.).

Nel caso

di specie il rapporto medico 26 gennaio 2004 del Dr. med. __________ è stato

allestito posteriormente all'emissione della decisione impugnata. Esso,

tuttavia, è stato allegato con l'intento di acclarare, ai fini della valutazione

di un'eventuale responsabilità dell'assicuratore LAINF anche successivamente

all'11 giugno 2003, le condizioni di salute dell'assicurata. In particolare

viene indicato che la ricorrente, ancora nel mese di gennaio 2004, era seguita

dal suo medico di base, oltre che per diverse altre patologie e sintomatologie,

anche per esiti di frattura del polso sinistro e di un trauma distorsivo con

frattura endossea all'osso navicolare carpale di destra in relazione con

l'infortunio del mese di luglio 2001. Pertanto tale referto è rilevante ai fini

del presente giudizio. Esso è suscettibile di mettere in evidenza elementi di

accertamento retrospettivo della situazione antecedente alla decisione su

opposizione (cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella causa L., U 299/02).

Per

completezza va, poi, ribadito che l'assicurata dal 1° maggio 1999 percepisce

una rendita di invalidità dell'AI al 50% determinata da sindrome panvertebrale

cronica e recidivante su turbe statiche e alterazioni degenerative, artrosi tibio-talare

e sub-talare bilaterale con anchilosi funzionale in stato dopo frattura a

sinistra trattata con osteosintesi in età giovanile, poliartrosi delle dita, epicondilopatia

mediale a destra (cfr. doc. ZM-12; I; consid. 1.1.).

L'assicurata,

in passato, ha subito diversi infortuni non assicurati presso la CO 1. Inoltre

essa soffre di problematiche degenerative antecedenti all'evento traumatico del

2001.

In

particolare la ricorrente, dal 1978, ha lamentato dolori a livello delle

caviglie e alla schiena zona lombare, nel 1974 ha subito un intervento alla

caviglia sinistra per una frattura, nel medesimo anno ha fratturato anche la

caviglia destra senza sottoporsi a intervento chirurgico e nel 1964, cadendo da

cavallo, si è fratturata il corpo vertebrale di L4, come risulta dal rapporto

di degenza presso la Clinica __________ di __________ (cfr. doc. ZM-21).

Dalle

valutazioni del Dr. med. __________ risulta pure che l'insorgente,

precedentemente al 1995, ha subito la frattura del polso sinistro e che nel 1995

è stata operata per ganglioma dorsale a tale polso (cfr. doc. ZM-22; ZM-12).

2.7. Con il

proprio ricorso l'assicurata ha sollevato dubbi circa l'attendibilità della

valutazione del 2 giugno 2003 del medico di fiducia della CO 1, Dr. med. __________,

secondo cui non era più dato il nesso causale naturale tra i dolori presentati

dall'assicurata e l'infortunio del 16 luglio 2001. In particolare la ricorrente

ha fatto riferimento al rapporto del 10 dicembre 2001 del Dr. med. __________,

il quale aveva affermato che "(…) l'CO 1 sarà responsabile per tutta la

vita delle conseguenze di questo incidente" (cfr. doc. I).

In tale

contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione

della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione

essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003

nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Il TFA ha stabilito che quando, nell'ambito della procedura

amministrativa, una perizia ordinata ad un medico indipendente è eseguita da

uno specialista riconosciuto, sulla base di investigazioni approfondite e

complete, nonché in piena conoscenza dell'incarto, e che l'esperto perviene a

delle conclusioni convincenti, il Tribunale non deve scostarsene se non vi è

alcun indizio concreto che consenta di dubitare della loro fondatezza (cfr.,

pure, STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02, consid. 3.2.2 e del 19

aprile 2000 nella causa S., U 264/99, consid. 3b).

D'altra

parte, in una sentenza dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, l'Alta

Corte ha stabilito che il fatto che un medico venga interpellato con regolarità

da un istituto assicuratore per esprimere valutazioni specialistiche non è di

per sé sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.

Il TFA ha

infine deciso che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato

dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente a

suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA dell'8 settembre 2000

nella causa C., U 291/99).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid.

1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

2.8. Nella

fattispecie in esame, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una

questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione medica

presente all'inserto, non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento,

motivato e convincente, del Dr. med. __________ - specialista in medicina

infortunistica - enunciato il 2 giugno 2003.

A mente

dello specialista, che per valutare il caso si è fondato sullo studio del

dossier dell'assicurata, su un esame della paziente e sui referti radiologici,

le lesioni riportate dall'insorgente ai polsi a seguito dell'infortunio del

luglio 2001 sono guarite senza particolarità. Per il resto i disturbi lamentati

a livello organico, compresi i dolori ancora risentiti ai polsi, hanno origine

degenerative e post-traumatiche ma non assicurate presso la CO 1 (cfr. doc.

ZM-22).

Non si

rivela, pertanto, necessario dare seguito al provvedimento probatorio preteso

dall'insorgente (perizia medica giudiziaria, cfr. doc. I).

Al

riguardo giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr.

1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA,

H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.

4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Il

rapporto del 2 giugno 2003 del Dr. med. __________ non contiene, in effetti,

contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché

possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in

particolare, egli ha espresso la sua valutazione, come visto, in modo chiaro,

motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso.

Relativamente

alle fratture ai polsi occorse all'assicurata nel mese di luglio 2001 e

considerate guarite senza particolarità dal Dr. med. __________, va osservato

che dai referti radiologici del 6 maggio 2003 risulta, in effetti, che la

frattura attinente al polso destro è consolidata, vi sono unicamente segni di

lieve artrosi radio-navicolare e radio-pissiforme. Il polso sinistro presenta

invece una pseudoartrosi a livello stiloide ulnare di vecchia data non di

pertinenza della CO 1, conflitto radio-ulnare distale, lieve artrosi radio-navicolare

(cfr. doc. ZM-22).

A quest'ultimo

riguardo giova evidenziare che, come esposto sopra, l'insorgente,

precedentemente al 1995, ha subito la frattura del polso sinistro (cfr. doc.

ZM-22; ZM-12; consid. 2.6.).

Quanto

sostenuto dal Dr. med. __________ in merito alla guarigione dei polsi trova,

del resto, conferma già nel rapporto dell'8 novembre 2002 della Clinica di __________,

in cui i sanitari hanno attestato: "abbiamo ottenuto un leggero

miglioramento della mobilità, della forza e della resistenza ed abbiamo avuto

l'impressione che la signora RI 1 abbia la forza per usare i polsi nell'ambito

di un lavoro manuale" (cfr. doc. ZM-21; consid. 2.6.).

Le

attestazioni mediche del Dr. med. __________ citate dall'insorgente (cfr. doc.

I) non sono, inoltre, tali da inficiare la valutazione del Dr. med. __________.

Il Dr. med.

__________ aveva infatti indicato che "l'assicurazione CO 1 sarà

responsabile per tutta la vita delle conseguenze di questo incidente" il

10 dicembre 2001, in occasione della prima visita dell'assicurata, a distanza

di meno di cinque mesi dall'evento traumatico (cfr. doc. ZM-10; consid. 2.6.).

Questa

asserzione, quindi, non può verosimilmente che riferirsi all'ipotesi di

prognosi sfavorevole del decorso dei disturbi ai polsi. Tale frase va così

intesa nel senso che se fossero rimasti dei postumi, l'assicurazione sarebbe stata

ancora responsabile. Durante la medesima visita il medico ha, peraltro, anche

precisato che trovava giusto che a cinque mesi dall'infortunio l'assicurata

ricominciasse a lavorare al 50%, che per lei, beneficiante di una mezza rendita

AI, sarebbe stata la ripresa normale (cfr. doc. ZM-10, consid. 2.6.).

Pure

irrilevante è il fatto che il 13 maggio 2002, quando ha avuto luogo l'ultimo

controllo presso il Dr. med. __________ (cfr. doc. ZM-14; consid. 2.6.),

l'assicurata probabilmente presentasse ancora dei postumi infortunistici ai

polsi legati all'evento del 2001.

In

effetti anche l'Istituto assicuratore convenuto ha escluso un nesso di

casualità naturale solo a decorrere dall'11 giugno 2003. Lo stesso Dr. med. __________,

nel mese di marzo 2002, aveva certificato che la ricorrente soffriva ancora di

disturbi ai polsi da ricondurre all'evento traumatico del luglio 2001 (cfr.

doc. ZM-12; consid. 2.6.). Va, invece, rilevato che il Dr. med. __________, nel

mese di maggio 2002, ha in ogni caso riconosciuto che l'assicurata accusava

molti altri disturbi legati a cervico-brachialgie e altre patologie (cfr. doc.

ZM-14; consid. 2.6.).

Per

quanto concerne la contusione lombare riportata dall'assicurata in

occasione dell'evento traumatico del luglio 2001 (cfr. doc. ZM-1; ZM-2),

quanto asserito dal Dr. med. __________ circa l'assenza di nesso causale tra i

disturbi ancora lamentati e l'infortunio del 2001, corrisponde alla dottrina

medica dominante, che ritiene che, dopo traumi quali contusioni o distorsioni al

dorso, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito al

più tardi 6 mesi, rispettivamente, un anno (in presenza di patologie

degenerative), a contare dall’evento traumatico, come se l’infortunio non fosse

mai sopraggiunto (status quo sine) (cfr. Bär-Kiener, Traumatismes vertébraux,

in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in

cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina

medica dominante in materia di traumi vertebrali).

Tale tesi

dottrinale è stata recepita dalla giurisprudenza federale, secondo la quale,

conformemente all’esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica,

l’aggravamento significativo e, pertanto, durevole di un’affezione degenerativa

preesistente al rachide vertebrale (peggioramento direzionale) causato da un

infortunio, è da ritenere dimostrato soltanto qualora gli accertamenti

radiologici abbiano permesso di mettere in evidenza una compressione delle

vertebre, così come l’apparizione oppure l’ingrandimento di lesioni dopo il

trauma (cfr. RAMI 2000 U363, pag. 45 segg.; STFA del 31 dicembre 1997 nella

causa L. consid. 4c, U 125/97, del 4 settembre 1995 nella causa M. consid. 4a,

ambedue non pubblicate; cfr., inoltre, la STFA del 6 giugno 1997 nella causa C.

inedita, U 131/96, in cui il TFA - riferendosi alla sentenza non pubblicata del

3 aprile 1995 nella causa O., U 194/94, - ha esplicitamente ribadito che il

genere di trauma riportato dall’assicurato - si trattava di una

contusione/distorsione del rachide lombare causata da una caduta, in presenza

di lesioni degenerative al passaggio lombo-

sacrale -

cessa di produrre i propri effetti trascorsi alcuni mesi dal giorno

dell’infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates

nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, hrsg. E. Baur, H. Nigst,

Berna 1972; 3. Auflage 1985).

Ciò è

stato ricordato dall'Alta Corte in una sentenza del 16 aprile 2003 nella causa

M. (U 165/02), in cui, confermando un giudizio di questo Tribunale, ha rilevato

che in assenza di lesioni strutturali post-traumatiche oggettivabili mediante

indagine radiologica, un trauma del genere colpo di frusta cervicale e

distorsione della colonna lombare cessa di produrre i propri effetti al più tardi

6-12 mesi dal verificarsi dell'infortunio.

Inoltre

in una sentenza del 28 maggio 2004 nella causa A.

(U

122/02), il TFA, confermando la precedente pronunzia di questa Corte, ha

deciso, nel caso di un assicurato che era rimasto schiacciato con una gamba da

una caldaia del peso di 950 kg, che anche se si fosse verificata una contusione

lombare che avesse reso sintomatico uno stato degenerativo preesistente, sulla

base dei principi giurisprudenziali in merito, il rapporto di causalità tra i

disturbi dorsali accusati e l'evento infortunistico a distanza di 26 mesi

dall'infortunio si era senz'altro estinto.

Nella

concreta evenienza, va ribadito che, già antecedentemente all'infortunio del

mese di luglio 2001, l'assicurata era portatrice di disturbi a livello lombare

dovuti a una vecchia frattura del corpo vertebrale L4 procuratasi cadendo da

cavallo nel 1964 (cfr. doc. ZM-21, F; consid. 2.6.).

Dal

referto radiologico concernente la colonna lombo-sacrale del 16 luglio 2001

risulta, altresì, che l'assicurata presentava esiti di vecchia lesione del

corpo L4, segni di lombalizzazione di S1 bilaterale e instabilità a livello del

passaggio lombo-sacrale. Non erano, però, evidenti lesioni correlabili al

recente trauma (cfr. doc. ZM-2; ZM-22).

In tale

ipotesi, alla luce di quanto esposto sopra, si deve ritenere che l'infortunio

del luglio 2001 ha provocato un peggioramento temporaneo dello stato della

colonna lombare dell'insorgente. Tuttavia dopo 6 mesi, rispettivamente 1 anno,

lo stato anteriore del rachide si è ristabilito. E' sopraggiunto lo status quo sine.

La

censura secondo cui il Dr. med. __________ sarebbe contraddittorio, poiché da

un parte appoggia la domanda di una rendita intera dell'AI, ma dall'altra, ha

dichiarato che l'assicurata è guarita senza particolarità (cfr. doc. I; consid.

1.3.), non è fondata.

Infatti

la guarigione è riferita alle lesioni riportate a seguito dell'infortunio del

mese di luglio 2001. La richiesta all'AI di aumento del grado di invalidità,

invece, si fonderebbe sui disturbi di origine morbosa e post-traumatica di

vecchia data non assunti dalla CO 1, riconosciuti anche dai Dr. med. __________

e __________ (cfr. doc. ZM-14; F; consid. 2.6.).

Va, in

tale contesto, evidenziato che nell'ambito dell'AI, ai fini della determinazione

dell'eventuale grado di invalidità, si tiene conto anche dei disturbi di

eziologia morbosa e non soltanto, come nel settore dell'assicurazione contro

gli infortuni, dei postumi dell'infortunio in relazione di causalità naturale e

adeguata con l'evento traumatico (cfr. STCA del 18 luglio 2003 nella causa V.,

35.2003.17).

Anche il

certificato medico del Dr. med. __________ del 26 gennaio 2004 (cfr. doc. F; consid.

2.6.) è ininfluente. Si tratta infatti di una lista di sintomatologie e patologie

di cui soffre l'assicurata e per le quali, perlomeno fino al mese di gennaio

2004, era in cura presso tale medico. Il Dr. med. __________, tuttavia, non ha

dato indicazioni precise circa l'eziologia di queste problematiche.

Soltanto

relativamente alla colonna lombare, il sanitario ha menzionato la frattura del

corpo vertebrale L4, che come già visto, è avvenuta nel 1964 cadendo da cavallo

(cfr. doc. ZM-21; consid. 2.6.).

In

relazione ai polsi, occorre sottolineare, in primo luogo, che comunque la ricorrente,

allorché il 6 maggio 2003 è stata visitata dal Dr. med. __________, tra i

disturbi soggettivi, non ha citato dolori particolari ai polsi (cfr. doc.

ZM-22, consid. 2.6.). In secondo luogo, va ricordato, da un lato, che

l'insorgente, precedentemente al 1995, ha subito la frattura del polso

sinistro, dall'altro, che, in ogni caso, dalle radiografie effettuate ai polsi

il 6 maggio 2003 emergono dei lievi segni di artrosi.

Pertanto

il fatto che l'assicurata fosse ancora in cura dal Dr. med. __________ nel mese

di gennaio 2004 anche per disturbi ai polsi non permette di concludere in

favore dell'esistenza di un nesso di causalità naturale con l'infortunio del

2001 successivamente all'11 giugno 2003.

In

proposito va inoltre rilevato che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente

deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr.

STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un

valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al

suo paziente (cfr. RAMI

2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.

4; DTF 122 V 161; STFA

del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.).

2.9. Alla luce di tutto quanto esposto, questa Corte considera

dimostrato - e si ricorda che, nell’ambito del diritto delle assicurazioni

sociali, è sufficiente che i fatti vengano provati secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet,

Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343) - che, al più tardi a decorrere dall'11

giugno 2003, i disturbi a livello somatico lamentati dalla ricorrente non

costituiscono più una naturale conseguenza dell'evento traumatico del 16 luglio

2001, ma che essi sono da attribuire allo status quo sine.

La

decisione su opposizione del 29 ottobre 2003 impugnata deve di conseguenza

essere confermata.

2.10. Deve essere,

infine, esaminato se l'assicurata può essere posta al beneficio dell'assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lei richiesto (cfr. doc. I).

Come già

indicato al consid. 2.2., il 1° gennaio 2003, è entrata in vigore la LPGA.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, le disposizioni formali della LPGA

(art. 27-62 LPGA), tra cui l’assistenza giudiziaria (art. 61 lett. f LPGA),

sono immediatamente applicabili con l’entrata in vigore della nuova legge (cfr.

SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 23

ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J.,

K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; U. Kieser,

ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003, art. 82 N. 8 pag. 820).

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3

luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

L’art. 61

lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla

concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto

federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto

cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p.

626).

Le

condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria

rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora

applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.

2.1.).

Tali

presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia

necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le

sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.

cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl

94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/

D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5

settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF

121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,

consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.

13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;

STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

Inoltre

va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul

patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU

30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza

giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .

L'art. 3

della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA

rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30

luglio 2002), prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio".

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla

giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale

relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che

sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

In questo

senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.

Il TCA,

chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella fattispecie non sia soddisfatto

il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del 10 ottobre

2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa B., I

446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del 17

ottobre 2001 nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa E. e

E.,5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF 119

Ia 253 consid. 3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe

al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26

settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;

DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

A tal

proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si

deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA non

pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid.

2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si

eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,

le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125

Considerandi

II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.

Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso

di specie, a prescindere dal quesito di sapere se l'insorgente si trovi effettivamente

nel bisogno, alla luce della LAINF, della dottrina e della giurisprudenza

federale pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito internet della

Confederazione (cfr. www.bger.ch), la presente vertenza appariva, dopo un esame

forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della

presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano

considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

Infatti,

come visto, dalla qualificata documentazione medica presente all'inserto (cfr.

consid. 2.6.) emerge in modo indubbio l'impossibilità di riconoscere, almeno

con grado di probabilità preponderante (cfr. consid. 2.4.), un nesso di

causalità naturale tra i disturbi fisici accusati dall'assicurata e l'infortunio

del 16 luglio 2001, a decorrere dall'11 giugno 2003, in quanto Il

raggiungimento dello status quo sine risulta accertato in maniera

sufficientemente affidabile.

Inoltre

gli specialistici atti medici non lasciano spazio al potere di apprezzamento

del TCA.

Di primo

acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità

di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; per alcuni casi analoghi:

STCA del 21 maggio 2002 nella causa l., 35.2002.12; STCA del 9 luglio 2002

nella causa C., 35.2002.32).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- La domanda

di assistenza e di gratuito patrocinio è respinta.

3.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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