35.2004.71
assicurata vittima di un incidente della circolazione, in cui ha segnatamente riportato una distorsione alla caviglia sinistra. Diagnosticato, in un secondo tempo, un ganglio tendineo alla stessa cavi
1 dicembre 2004Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2004.71
Data decisione, Autorità:
01.12.2004, TCA
Titolo:
assicurata vittima di un incidente della circolazione, in cui ha segnatamente riportato una distorsione alla caviglia sinistra. Diagnosticato, in un secondo tempo, un ganglio tendineo alla stessa caviglia. Negato il nesso di causalità naturale del ganglio tendineo con l'infortunio assicurato
CAUSALITÀ NATURALE
art. 6 cpv. 1 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2004.71
mm/td
Lugano
1 dicembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 agosto 2004 di
RI 1
contro
la decisione dell’11 maggio 2004 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 21
maggio 2003, RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ in qualità
di responsabile e, perciò, assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso l'CO
1 - è rimasta coinvolta in un incidente della circolazione stradale, avvenuto
in territorio del Comune di __________.
A seguito
di questo sinistro, essa ha riportato, segnatamente, una distorsione della
caviglia destra (cfr. doc. 3).
Il caso è
stato assunto dall'assicuratore LAINF, il quale ha regolarmente versato le
prestazioni di legge.
1.2. In occasione
della consultazione del 30 maggio 2003, il medico curante, dott. __________, ha
constatato la presenza di una tumefazione al tendine del peroneo breve (cfr.
doc. 7), reperto confermato grazie all'esame ecografico del 4 luglio 2003 (cfr.
doc. 8: "borsite della borsa mucosa sottocutanea peroneale. Minimi segni
di sinovite nel tratto immediatamente sottomalleolare del tendine peroneo
breve").
In data
22 settembre 2003, RI 1 ha interpellato il dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica, il quale ha diagnosticato un ganglio della guaina
tendinea oppure un nodulo cicatrizziale sul malleolo laterale destro.
Egli ha
peraltro suggerito, in caso di mancato miglioramento della sintomatologia ivi
connessa, la resezione chirurgica del nodulo (cfr. doc. 9).
1.3. Sentito il
parere del medico di circondario (cfr. doc. 14), l'assicuratore infortuni, con
decisione formale del 10 novembre 2003, ha negato la propria responsabilità
relativamente alla patologia diagnosticata dal dott. __________, ritenuta
essere di natura morbosa.
In data
24 novembre 2003, l'assicurata ha interposto opposizione (cfr. doc. 15),
avallata dal dott. __________ (cfr. doc. 16).
La
procedura di opposizione è stata sospesa in attesa di conoscere l'esito
dell'intervento operatorio prospettato dal dott. __________ (cfr. doc. 19).
1.4. Nel corso
del mese di gennaio 2004, l'assicurata è stata sottoposta ad un intervento
operatorio di resezione del nodulo localizzato alla caviglia destra.
La
diagnosi intra-operatoria è stata quella di ganglio della guaina tendinea dei
peronei della caviglia destra (doc. 23), confermata anche dall'esame istologico
(cfr. referto del 20.1.2004 accluso a XI).
1.5. Con
decisione su opposizione dell'11 maggio 2004, l'Istituto assicuratore ha
ribadito la propria posizione di rifiuto (cfr. doc. 28).
1.6. Con
tempestivo ricorso del 3 agosto 2004 - tradotto in lingua italiana su richiesta
del TCA - RI 1 ha chiesto che l'CO 1 venga condannato ad assumere i costi
generati dall'affezione alla caviglia destra, argomentando:
"
Motivazioni
1. La
prima consultazione del 21 maggio 2003, subito dopo l'accaduto, presso il dott.
__________ aveva lo scopo prioritario di verificare lo stato della cervicale in
quanto accusavo nausea e mal di testa. La caviglia gonfia ed escoriata (le
cicatrici sono visibili ancora oggi) mi è stata medicata dall'aiutante del
medico. Questo è quello che fino a qual momento era stato eseguito al piede;
quindi una visita superficiale/di primo soccorso.
2. Il
certificato medico rilasciatomi fino al 27 maggio 2003 è stato allestito
secondo quanto da me espressamente richiesto al medico in quanto di lì a poco
(3 giugno 2003) mi sarei assentata dal posto di lavoro per un periodo di
vacanze e non era mia volontà prolungare quest'assenza con ulteriori giorni d'infortunio
visto che occupo un posto di responsabilità. L'incapacità lavorativa è stata
quindi attestata secondo le mie indicazioni e non seguendo un principio
"nettamente medico". Oltretutto quando ho ripreso l'attività
lavorativa la flessibilità e la comprensione da parte del datore di lavoro mi
hanno permesso di essere sì presente in azienda, ma allo stesso tempo non sono
stata sicuramente operativa al 100% visti gli evidenti e ovvi disturbi di
salute a distanza di così pochi giorni dall'incidente.
3. Il
gonfiore alla caviglia è stato notato, in maniera più approfondita, dal medico
curante soltanto in occasione della visita del 30 maggio 2003 (vedi punto 1).
Passato il gonfiore mi sono resa conto che alla nocca del piede si era formata
una "pallina" e questo è il motivo per cui mi sono recata nuovamente
dal medico. Il dott. __________ in data 1° luglio 2003 ha provveduto a fissarmi
un appuntamento presso l'ospedale di __________ per il 4 luglio 2003.
Contrariamente a quanto esposto dalla CO 1, secondo il mio parere, il problema
ha un nesso causale con l'infortunio. Il ganglio è emerso con il passare del
gonfiore. Inoltre vicino alla ferita sono visibili ancora oggi delle cicatrici
conseguenti all'infortunio. In "materia di ganglio" la CO 1 asserisce
ed è sicuramente attendibile, che si può sviluppare in soggetti femminili che
hanno oltrepassato i 40 anni di vita. E' però anche dato statistico,
sicuramente non trascurabile (ca. 10%), che possono emergere in seguito ad
eventi traumatici. Per questo motivo il nesso causale tra l'infortunio e la
formazione del ganglio rimane del tutto plausibile. Il dott. __________ con una
lettera alla CO 1 datata 19 novembre 2003 ha confermato che mi ha in cura dal
1994 e non mi ha mai visitata/curata per disturbi legati a delle cisti. Voglio
inoltre precisare che lo stesso dott. __________, medico delegato della CO 1,
nel suo rapporto datato 7 maggio 2003 (ultimo capoverso della pagina 2) conferma
che è vero che un ganglio può svilupparsi ed emergere in seguito ad un trauma.
Da ciò ne consegue che il danno alla salute è pertinente con l'infortunio.
Infine desidero precisare che era prevedibile un determinato lasso di tempo tra
la diagnosi del ganglio e la sua asportazione in quanto su parere dei medici
poteva presentarsi la possibilità di regresso. I medici della CO 1 non mi hanno
mai convocata per una visita per prendere atto in "prima persona"
della situazione, ma sono venuti a delle conclusioni solo sulla base di
informazioni cartacee." (III)
1.7. L'CO 1, in
risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (V).
1.8. In data 8
settembre 2004, l'insorgente ha prodotto dell'ulteriore documentazione, in
parte già presente all'inserto, e si è riconfermata nelle proprie conclusioni
(cfr. XI + allegati).
L'assicuratore
LAINF convenuto ha preso posizione in merito il 6 ottobre 2004 (cfr. XIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003
ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno
2004 nella causa L., H 6/04; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa
pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K
133/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: l'11 maggio 2004).
Di
conseguenza, nel caso in esame, visto che nella presente vertenza l'infortunio
assicurato è avvenuto nel mese di maggio del 2003, tornano applicabili le
disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale
fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne discende
che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile
ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts,
in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire,
in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. L'oggetto della vertenza sub judice è circoscritto
alla questione a sapere se l'assicuratore convenuto era o meno legittimato a
negare la propria responsabilità in merito al ganglio tendineo alla caviglia
destra.
Circa la
diagnosi non vi sono dubbi, dal momento in cui essa è stata confermata in
occasione dell'intervento chirurgico del 14 gennaio 2004 (cfr. doc. 23) e dal
susseguente esame istologico eseguito presso l'__________ (cfr. referto del
20.1.2004 accluso a XI: "Diagnosi: piccolo ganglio tendineo fibrosante
della regione del malleolo laterale a destra").
Controversa
è invece la questione relativa all'eziologia, traumatica o meno, della
patologia di cui era portatrice la ricorrente.
L'assicuratore
infortuni convenuto sostiene che il ganglio è di natura morbosa, facendo capo
alle certificazioni dei propri medici fiduciari.
In effetti,
già in data 6 novembre 2003 - presa conoscenza delle risultanze dell'esame
sonografico del 4 luglio 2003, rispettivamente, del contenuto del rapporto 22
settembre 2003 del dott. __________ - il dott. __________, spec. FMH in
chirurgia, ha sottolineato l'impossibilità di stabilire un legame causale
naturale con l'evento infortunistico del 21 maggio 2003:
"
L'assicurata è in attesa di essere sottoposta
all'escissione di un ganglio della guaina tendinea dei peronei del piede
destro, reperto ben delimitato, senza note di lesioni strutturali
post-traumatiche, segnatamente con struttura dei peronei, legamenti o
retinacolo tendineo intatti.
In base a questi referti non è possibile
stabilire un nesso causale diretto fra una distorsione della caviglia destra
fatta valere il 21.5.2003 e la "tumefazione" del tendine peroneale,
risp. intervento programmato, ancora per questo mese"
(doc. 14).
Il citato
medico di circondario ha confermato questa tesi anche dopo l'operazione del 14
gennaio 2004, evidenziando come essa abbia consentito di escludere lesioni
delle strutture circostanti (cfr. doc. 24).
Nel
quadro della procedura di opposizione, l'CO 1 ha sottoposto l'intero incarto a
sua disposizione al dott. __________, spec. FMH in chirurgia nonché Direttore
della Divisione di medicina infortunistica, il quale ha condiviso la
valutazione espressa dal collega dott. __________ __________:
"
Der orthopädische Chirurge Dr. __________ 02.09.03,
15 Wochen nach dem Sturz mit dem Motorrad, keine objektivierbare Folge einer
Distorsion (Verstauchung) der rechten Knöchelgegend mehr. Insbesondere gab es
keine Gelenkinstabilität des oberen Sprunggelenks, auch nicht lateral (äussere
Seite). Stattdessen stiess er im Bereicht des Aussenknöchels auf eine pralle
Resistenz wechselnder Grösse, auf Höhe des oberen Haltebandes der
Peroneussehenen (Retinaculum mm. Peronaeorum superius), welche sich bei der
Operation vom 14.01.04 diagnostisch als Ganglion bestätig hat. Bereits
der Befund der zuvor durchgeführten Sonografie vom 04.07.03 war typisch für ein
solches Ganglion gewesen. Andererseits vermochte Dr. __________ in seinem
Operationssitus keine Spuren einer mutmasslichen Gewalteinwirkung auf den
rechten Knöchel vom 21.05.2003 nachzuweisen. Das Ganglion, welches Dr. __________
am 14.01.04 exzidiert und operiert hat, steht in einem unwahrscheinlichen
Kausalzusammenhang mit dem Unfall vom 21.05.2003, und es ist
nachweislich auch nicht traumatisch verschlimmert worden. Der Umstand, dass
weder Frau RI 1 noch ihr Hausarzt Dr. __________ das Ganglion vor dem Unfall
bemerkt hatten, ist für Ganglien nicht ungewöhnlich, denn diese bleiben je nach
Lage und Grösse, welche typischerweise fluktuationsartig wechselt, lange okkult
(verborgen) und asymptomatisch, bis sie durch einen besonderen Umstand die
Aufmerksamkeit auf sich lenken.
Ganglien kommen
nicht nur am Handgelenk, wo sie den häufigsten gutartigen Tumor der Hand abgeben,vor,
sondern ubiquitär (überall verbreitet) im menschlicehn Körper vor. Man findet
sie an sämtlichen grossen Gelenken, beisielhaft imn Knie (Basis des äusseren
Meniskus) oder in der Schulter (am Labrum), oder sogar im Wirbelkanal. Das
typische Ausgangsgewebe ist die synoviale Gelenkhaut, bevorzugt am Handgelenk,
doch entspringen Ganglien auch der synovialen Sehnenscheide und finden sich
sogar innerhalb des Knochens (intraossär) oder innerhalb von Sehnen
(intratendinös). Die beiden letztgenannten Lokalisationen demonstrieren klar,
dass hiefür ein tramatischer Einfluss ausgeschlossen ist.
Ganglien finden sich verhältnismässig häufig am
Fuss und namentlich in der Knöchelgegend. Endlich wurden auch Ganglien speziell
– wie es auch bei Frau RI 1 der Fall war – in direktem Zusammenhang mit der
Musculus peronaeus brevis-Sehne beschrieben. Abschliessend soll noch
erwähnt werden, dass die strukturelle Darstellung der Resistenz am
Aussenknöchel bei der Sonografie durch Der. __________ am 04.07.03 sehr gut mit
der in der Literatur beschriebenen Charakteristik der Sonografie von
Knöchelganglien übereinstimmte.
Frau RI 1 war 40-jährig, als sie an dem kleinen
Ganglion an der Aussenseite der rechten Knöchelgegend erkrankte, was genau der
bevorzugten Altersklasse für Ganglien entspricht, und zudem erkranken Frauen
doppelt so häufig als Männer.
Was die Ätiopathogenese (Entstehungsursache) der
Ganglien betrifft, so haben diese weder mit einem Unfall noch einer beruflichen
Überlastung zu tun. Stattdessen handelt es sich um eine Muzinkollektion
unklarer Ursache, die sich, meist von einer Synovialhaut augehend, in fibrösem
Gewebe ansammelt und, umgeben von iner Pseudokapsel, in das Unterhautgewebe
vordringt, wo die Kollektion schliesslich als Ganglion getastet werden kann.9
Mit diesen Ausführungen sollte gezeigt werden,
dass das bei Frau RI 1 operativ entfernte Ganglion an der Aussenseite der
rechten Knöchelgegend ursächlich nichts mit ihrem Unfall vom 21.05.2003
zu tun hatte, was bedeutet, dass die Meinung des Kreisarztes Dr. __________ vom
06.11.03 sowie der Inhalt der Verfügung der CO 1 __________ vom 10.11.03 aus
medizinischer Sicht korrekt und wohl begründet waren"
(doc.
27).
Da parte
sua, RI 1 fa valere che, citiamo: "… è altamente probabile che vi siano
gli elementi basilari e determinanti per una relazione causale adeguata tra la
formazione del ganglio (un'affezione della salute mai lamentata prima dalla
sottoscritta) e l'infortunio del 21.5.2003" (cfr. XI).
A
supportare la sua opinione vi sarebbero i certificati dei suoi medici curanti,
dott. __________ (cfr. doc. B 1) e __________ (doc. B 2), della documentazione
scientifica che dimostrerebbe che un ganglio può insorgere a seguito di un
trauma (cfr. doc. B 3 e B 4), nonché il fatto che l'affezione in questione
sarebbe apparsa unicamente dopo l'infortunio del maggio 2003.
2.7. Attentamente
vagliata la documentazione presente all'inserto, il TCA, chiamato a
pronunciarsi su una questione di carattere medico, non ha valide ragioni per
scostarsi dalle univoche valutazioni espresse dai dott. __________ (cfr. doc.
14 e 24) e __________ (cfr. doc. 27) - a mente dei quali il ganglio tendineo presentato
dalla ricorrente aveva un'origine morbosa.
In tale
contesto, va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa
è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.
RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B.,
U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che, nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove, è, in linea di principio, consentito che
l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro
decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto
assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV10, p. 33ss. e RAMI 1999 U356, p. 572), la nostra
Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze
di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a
condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di
per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi
che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Trattandosi
del valore probante di un rapporto medico determinante è che esso sia completo
sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto
delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della
pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili
(cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI
1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss., consid.
1c e riferimenti).
Determinante
dal profilo probatorio non è, dunque, di principio, l'origine del mezzo di
prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto
(cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; STFA dell'8 ottobre
2002 nella causa C., I 673/00; DTF 125 V 352; DTF 122 V 160 in fine).
D'altra
parte, l'Alta Corte ha precisato che i pareri redatti dai medici dell'CO
1 hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente
in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr.
STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996
nella causa A., U 49/95).
Questa
Corte è dell'opinione che la valutazione riguardante l'eziologia espressa dai
medici di fiducia dell'CO 1 - entrambi specialisti in chirurgia, con alle
spalle un'ampia esperienza professionale nel campo della medicina
infortunistica - sia corretta e che adempia i presupposti stabiliti dalla
giurisprudenza federale per riconoscere forza probante a un rapporto medico.
Che il
dott. __________, spec. FMH in medicina interna, abbia postulato l'esistenza di
una relazione di causalità naturale fra il ganglio ed il sinistro assicurato,
non è suscettibile di scalfire il valore probante delle certificazioni dei
dott. __________ e __________, nella misura in cui egli si è fondato sul motivo
che il danno alla salute in questione é apparso posteriormente all'infortunio
del maggio 2003 (cfr. doc. 16: "Conosco la signora RI 1 dal 1994 e so da
diverse visite che il ganglio della guaina tendinea non era presente prima del
trauma contusivo/distorsivo della caviglia ds del 21.5.03").
Ora, la
giurisprudenza federale stabilisce che la semplice circostanza di essere
apparso posteriormente ad un infortunio, non significa ancora che un
determinato disturbo sia stato pure causato da questo medesimo
infortunio (cfr. DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con
riferimenti; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24
und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p.
30, nota 96).
Del resto, la nostra Massima Istanza ha ripetutamente stabilito che
le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7
dicembre 2001 nella causa M, U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di
prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo
paziente (cfr. RAMI 2001
U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.
4; DTF 122 V
161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in
Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
D'altro canto, all'insorgente non può essere di soccorso neppure la
certificazione 9 settembre 2004 del dott. __________, visto che questo
sanitario si è espresso in termini di semplice possibilità a proposito della
natura traumatica del ganglio alla caviglia destra (cfr. doc. B 2: "…
avevo già citato nella mia relazione eseguita durante la prima visita nel mese
di settembre 2003 ed anche nel rapporto operatorio del 14.1.2004 la possibile
origine traumatica del ganglio alla caviglia destra" - la
sottolineatura è del redattore), ciò che non è sufficiente per ammettere la
responsabilità dell'assicuratore infortuni (cfr. consid. 2.4.).
Infine,
il fatto che nella pratica siano conosciuti gangli di natura post-traumatica
(cfr. doc. B3 e B 4; a mente dell'assicurata, nel 10% circa dei casi, cfr. III,
p. 2), ancora non significa che ciò sia il caso nella presente evenienza.
Del resto,
Fatti
i medici di fiducia dell’assicuratore convenuto hanno chiaramente illustrato
gli elementi per i quali, in concreto, non può essere riconosciuta al ganglio
un’eziologia traumatica.
In
conclusione, questa Corte non ritiene provato, perlomeno secondo il criterio
Considerandi
della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320
e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 343), che fra l'infortunio occorso a RI 1 il
21.
maggio 2003 ed il ganglio esistente a livello della caviglia destra, esista
un nesso di causalità naturale.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster