35.2004.72
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7 dicembre 2004Italiano24 min
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Numero d'incarto:
35.2004.72
Data decisione, Autorità:
07.12.2004, TCA
Titolo:
infortunio alla mano destra, con interessamento delle strutture muscolari, tendinee e nervose. Entità dell'indennità per menomazione all'integrità fisica. Ritenuta determinante la funzione clinica oggettivabile della mano, piuttosto che le risultanze di un esame strumentale. Nessuna IMI
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
art. 24 LAINF
art. 36 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2004.72
mm/ss
Lugano
7 dicembre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell’11 agosto 2004
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 luglio 2004 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 2
settembre 1999, RI 1 – all’epoca dipendente della ditta __________ di __________
in qualità di lattoniere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni
presso l’CO 1 – è caduto ed ha riportato una lesione complessa alla mano destra
(taglio obliquo del tendine del flessore profondo del pollice, distruzione completa
della muscolatura del tenar, taglio netto del tronco comune dei nervi digitale
propri palmari del pollice e probabile lesione del ramus thenaris nervi
mediani).
Il caso è
stato assunto dall’assicuratore LAINF, il quale ha regolarmente riconosciuto le
prestazioni di legge.
L’assicurato
ha ritrovato una completa capacità lavorativa a decorrere dal 13 febbraio 2001
(cfr. doc. 70 e 74).
1.2. Nel corso
del 2002, la ditta __________ ha informato l’assicuratore circa l’esistenza di
difficoltà della memoria e della concentrazione, con relativa riduzione del
rendimento da parte dell’assicurato (cfr. doc. 88 e 89).
Con
decisione formale del 20 agosto 2002, l’CO 1, tenuto conto dei soli postumi
residuali dell’infortunio del settembre 1999, ha dichiarato l’assicurato
totalmente abile al lavoro a contare dal 13 febbraio 2001 e, inoltre, non più
bisognoso di cure mediche.
D’altro
canto, esso ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi della
memoria (cfr. doc. 95).
RI 1,
rappresentato, in un primo tempo, dal dott. __________ (cfr. doc. 96 e 99) e,
successivamente, dal RA 1 (cfr. doc. 103 e 111), si è opposto a questa
decisione.
1.3. Dalle tavole
processuali emerge che le turbe della memoria lamentate dall’assicurato sono
state indagate presso l’Unità di geriatria dell’Ospedale regionale di __________,
rispettivamente, presso il Servizio cantonale di neurologia, con diagnosi di
malattia di Alzheimer in fase preclinica (cfr. documentazione acclusa al doc.
120).
1.4. Dopo avere
esperito ulteriori accertamenti medici, l’assicuratore infortuni, in data 20
luglio 2004, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc.
153).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 4 agosto 2004, RI 1, sempre patrocinato dal RA 1, ha
chiesto che l’CO 1 venga condannato a corrispondergli un’indennità per
menomazione all’integrità del 20%, argomentando:
"
5. Tale presa di posizione non può essere
accettata dal sig. RI 1.
In effetti, nel suo
referto 25.03.2002, il Dr. __________, specialista in Neurologia, si è
pronunciato nel modo seguente:
" sussiste
un danno importante al nervo mediano. Vi è una paresi dell'opposizione del
pollice di grado 3. Il paziente avverte anche dei movimenti involontari di
adduzione del pollice che provengono dal nervo".
Inoltre, nel suo
rapporto 28.08.2002, il Dr. __________, medico curante dell'assicurato così
espresso:
" Ho
rivisto il paziente a margine in data 27.08.2002 ed ho notato i seguenti
problemi in seguito all'infortunio subito nel 1999.
Persiste una
iposensibilità nella parte volare del pollice destro come pure un deficit di
forza nella flessione dello stesso. Questo ha portato ad un'incapacità di presa
che sarebbe molto importante per un lavoro come lattoniere".
Infine nel suo
rapporto medico allestito il 16.07.2003 il Dr. __________, Capo-Servizio
Neurologia presso l'Ospedale Regionale di __________ ha segnalato quanto segue:
" ...questo
paziente presenta quindi le conseguenza clinico-elettrofisiologiche di una
lesione segmentaria dei nervi digitali palmari del pollice e di una probabile
sezione del ramo tenarico del nervo mediano destro.
L'esame ENG è in
effetti congruente rispetto ad una sindrome del tunnel carpale di tipo
essenzialmente "assonale", dato che corrisponde bene all'ipomiotrofia
dei muscoli bersaglio oggettivabile clinicamente.
Il deficit motorio
risulta responsabile di una riduzione di determinati movimenti fini della mano
includenti la scrittura (possibile ma più imprecisa rispetto ai dati
pre-infortunistici pur considerando le difficoltà cognitive del paziente che,
come sa, è seguito riguardo al sospetto di uno morbo d'Alzheimer: Exelon 1.5-3
mg.
Sul piano soggettivo
però ciò che disturba il nostro assicurato sono i disturbi sensitivi
(sprovvisti di componenti algiche), elemento ben comprensibile considerando la
loro costanza e riproducibilità con talvolta una facilitazione durante
l'utilizzo della mano..."
6. Onde
confermare il suo diritto alle prestazioni richieste, il ricorrente non si
oppone al fatto che venga ordinata una perizia neutrale se codesto Tribunale
dovesse ritenerlo necessario.
7. Sulla
base di quanto suesposto, si ritiene che a RI 1 debba essere assegnata
un'indennità per menomazione dell'integrità fisica pari al 20% giusta l'art. 24
LAINF (v. tabella 1: paresi del nervo mediano)”
(I).
1.6. L’assicuratore
LAINF, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione del gravame con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del
18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa
B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del
10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003
ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10
settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20
gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Di
conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della lite è l’eventuale
diritto a prestazioni decorrenti antecedentemente al 1° gennaio 2003, tornano
applicabili le disposizioni di diritto materiale della LAINF, in vigore sino al
31 dicembre 2002.
2.3. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione a sapere se l’assicurato ha o meno diritto
ad un'indennità per menomazione all'integrità.
2.4. Se al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche l'assicurato è ai sensi
dell'art. 24 LAINF portatore di una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto a un'indennità per menomazione
all'integrità (cfr. STFA del 28 giugno 2002 nella causa C., U 14/02).
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.5. L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è,
dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium
doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.
121).
2.6. Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale
di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa
come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1
dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.7. L'INSAI ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00;
DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U
71, p. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116 V 157, consid. 3a).
2.8. Nel caso di
specie, l'assicuratore LAINF convenuto ha negato all'assicurato il diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità, facendo riferimento alle
certificazioni del proprio medico di circondario, dott. __________, spec. FMH
in chirurgia.
In
effetti, dagli atti all’inserto si evince che, già in occasione della visita
medica di chiusura del 3 giugno 2002, il dott. __________, a fronte di una
ritrovata ottima funzione della mano destra, ha negato che fossero realizzati i
presupposti per riconoscere al ricorrente un’IMI:
"
Siamo dunque a distanza di 33 mesi da una ferita
da taglio alla base tenarica della mano destra con interessamento del tendine
del flessore profondo, della muscolatura del tenar e del ramo digitale ulno-palmare
del pollice.
Stato dopo due interventi ricostruttivi (il
giorno dell'infortunio nonché il 28.2.2000, l'ultimo realizzato per tenolisi
del flessore profondo, neurolisi del ramo tenarico, nonché ricostruzione del
nervo digitale ulno-palmare (trapianto del nervo interosseo dorsale a destra).
Inoltre si procede alla scissione del retinacolo
carpale destro per la decompressione del nervo mediano.
Per quanto riguarda il recupero della funzione
della mano (motorica e sensitiva), il signor RI 1 ha ripreso il lavoro nella
misura di 1/3 il 4.9.2000, al 50% l'1.12.2000 e nella misura del 100% il
13.2.2001.
Anche durante l'esame clinico odierno, la
funzione della mano destra (assicurato ambidestro) è da ritenere ottimo,
parificabile al lato opposto.
Una residuale lieve ipestesia in zona distale
ulnare del pollice destro non costituisce alcun fattore invalidante.
Non sono quindi date le premesse per un'indennità
alla menomazione dell'integrità (ai sensi dell'OAINF)."
(doc. 92).
Nell’ambito
della procedura di opposizione, il dott. __________, generalista, ha contestato
che l’assicurato fosse in grado di lavorare in misura completa, facendo
riferimento ad una persistente iposensibilità nella parte volare del pollice e
ad un deficit di forza alla flessione dello stesso (cfr. doc. 96).
Al
proposito, è utile ricordare che la capacità lavorativa del 100% era stata
certificata dagli specialisti della Clinica di ortopedia dell’Ospedale
cantonale di __________, i quali, in occasione del consulto del 12 febbraio 2001,
avevano osservato, all’esame clinico: “Reizlose Narbenverhältnisse, keine
Druckdolenz, Hypästhesie am Daumen, vor allem radialseitig, weniger
ulnarseitig, gute Flexion des Daumens auch die Abduktion ist möglich”, e
concluso per un, citiamo: “… sehr schönes Resultat nach Thenarlyse der
Flexor pollicis longus Sehne, Rekonstruktion des ulnarpalmaren Nerven und
Neurolyse des radialen Nerven” (doc. 74 – la sottolineatura è del redattore).
In data
15 luglio 2003, RI 1, su ordine dell’CO 1, è stato sottoposto ad un esame
elettroneurografico da parte del dott. __________, Capo del Servizio di
neurologia presso l’Ospedale regionale di __________.
Queste le
relative considerazioni contenute nel suo referto del 16 luglio 2003:
"
Questo paziente presenta quindi le conseguenze
clinico-elettrofisiologiche di una lesione segmentaria dei nervi digitali
palmari del pollice e di una probabile sezione del ramo tenarico del nervo
mediano destro.
L'ESAME ENG è in effetti congruente
rispetto ad una sindrome del tunnel carpale di tipo essenzialmente
"assonale", dato che corrisponde bene all'ipomiotrofia dei muscoli
bersaglio oggettivabile clinicamente.
Il deficit motorio risulta responsabile di una
riduzione di determinati movimenti fini della mano includenti la scrittura (possibile
ma più imprecisa rispetto ai dati pre-infortunistici pur considerando le
difficoltà cognitive del paziente che, come sa, è seguito riguardo al sospetto
di un morbo d'Alzheimer: Exelon 1.5-3 mg)
Sul piano soggettivo però ciò che più disturba
l'assicurato sono i disturbi sensitivi (sprovvisti di componenti algiche),
elemento ben comprensibile considerando la loro costanza e riproducibilità con
talvolta una facilitazione durante l'utilizzo della mano" (doc. 124).
Sempre su
richiesta dell’assicuratore LAINF convenuto, nel corso del mese di settembre
2003, è pure stato eseguito un esame elettromiografico, accertamento che ha
fornito un esito compatibile con, citiamo: “… uno stato di moderata
denervazione (e reinnervazione) allo stadio cronico nei muscoli bersaglio del
n. mediano dx. esaminati alla mano destra (i tracciati sono normali nel 1°
interosseo dorsale, adottato come muscolo testimone e innervato dal n.
ulnare)”.
Il dott. __________
ha quindi concluso che i dati confermano la presenza di una neuropatia
post-traumatica del nervo mediano, compatibile con i disturbi (prevalentemente
sensitivi) denunciati dall’assicurato (cfr. doc. 129).
In data 5
aprile 2004 ha avuto luogo una nuova visita fiduciaria di controllo a cura del
dott. __________.
Il medico
di circondario ha così descritto lo stato oggettivabile a livello dell’arto
superiore destro:
"
All’ispezione delle spalle e arti superiori non
notiamo nessuna asimmetria, tranne una lieve miatrofia sul lato mediale del
tenar a destra (rinviamo pure alla fotodocumentazione allegata).
Mobilità delle articolazioni omero-scapolari,
gomiti, polsi e dita completa e simmetrica.
Circonferenza destra sinistra
Braccio (15 cm sopra
l’olecrano) 31,5 cm 31,5 cm
Avambraccio (15 cm sotto
l’olecrano) 25,5 cm 25,5 cm
Metacarpo 22,0
cm 22,0 cm
Polso 17,0
cm 17,0 cm
(assicurato ambidestro).
Mobilità pollice
Estensione/flessione MF 0-5-40° 0-0-40°
AIF 0-0-60° 0-0-60°
Opposizione del pollice simmetrica (1 cm di
distanza fra polpastrello e capitello metacarpale IV a destra e sinistra).
Forza bruta (JAMAR): alla mano destra 44 kp, a
sinistra 42 kp.
Forza bruta alla presa a pinza (pollice-indice,
pinch-gauge): a destra e a sinistra 11,5 kp.
Minime callosità palmari, nessun segno
distrofico, polsi periferici ben palpabili (tranne una lieve attenuazione del
polso radiale a sinistra).
La forza bruta del flessore lungo e breve del
pollice è di M5. Opposizione del pollice destro: M5.
Forza bruta all’adduzione del pollice destro: M5.
Forza bruta all’abduzione del pollice destro: M4.
Nessuna difficoltà a maneggiare dei mattoni del
peso fino a 8,5 kg, con la mano destra sola, anche fino all’altezza di
quasi un metro.
Fatti
I riflessi osteotendinei agli arti superiori sono
vivaci e simmetrici, nessuna differenza al tempo di ricapillarizzazione dei
pollici.
Risulta intatta la sensibilità, tranne una lieve
ipoestesia lungo il lato ulnare del pollice destro (presenza di lieve
callosità, dall’uso del martello), isolatamente del pollice sinistro.
Nessun segno irritativo a livello della cicatrice
alla base del tenar alla mano destra (rinviamo pure alla fotodocumentazione
dettagliata), nessun sospetto di neuroma cicatriziale, nessuna reazione
antalgica alla compressione locale.
Negatività del segno di Finkelstein, negatività
dei segni epicondilitici lateralmente.
Per motivi costituzionali, l’assicurato non
riesce ad eseguire la presa di pinza pollice-mignolo, né a destra né a
sinistra.
Segno di Tinel carpale bilateralmente negativo.
Configurazione scoliotica sinistro-convessa a livello
della colonna lombare, vecchio complesso cicatriziale del diametro di oltre 5
cm alla scapola sinistra (vecchio infortunio), in giovane età.
Lieve diastasi a livello dell’articolazione
acromio-claveare a sinistra (dall’attività di judo, praticata anni indietro).
(…)”
(doc.
145)
In
considerazione delle menzionate risultanze, il dott. __________ ha ribadito la
tesi secondo cui l’insorgente non ha diritto ad un’IMI, in quanto la
menomazione di cui è portatore non raggiunge, in quanto a gravità, la perdita
di metà del pollice (indennizzata, secondo la tabella n. 3, con il 5%):
"
Siamo dunque a distanza di oltre 4 anni e mezzo
della lesione traumatica summenzionata, trattata cruentamente, a due riprese.
A terapie concluse, il lavoro di lattoniere è stato
ripreso nella misura del 100%, entro il 13.2.2001.
All'esame odierno oggettivamente, rispetto
all'ultima visita in __________ del 3.6.2002, notiamo un lieve miglioramento
per quanto riguarda la forza bruta (a destra 44 kp) nonché della motorica fine
(opposizione M5).
Dal lato funzionale persiste un lieve deficit a
livello dell'abduzione del pollice (M4) nonché una lieve ipestesia, lungo il
lato ulnare del pollice destro.
Questi parametri combaciano con l'EMNG del
9.9.2003 (conferma di reinnervazione dei muscoli tenarici, risp. buon recupero,
soprattutto a livello del muscolo opponente, di moderata entità a livello
dell'adduttore breve del pollice a destra, risp. neuropatia residuale
prevalentemente di carattere sensitivo).
Indubbiamente per quanto riguarda la valutazione
della menomazione dell'integrità è determinante la funzione della
mano destra, da ritenere molto buona, con mobilità, forza e tattilità tale da non
poter essere equiparata ad una perdita almeno della metà del pollice destro
(5%), minimo richiesto dall'OAINF.
Rimane quindi fuorviante la richiesta
della RA 1, chiedendo un'IMI del 20% ossia sostenendo un danno grave
equivalente addirittura alla completa paralisi prossimale del braccio.
Per quanto riguarda le capacità cognitive (in
base ai test attuali), riscontriamo solamente un lieve peggioramento.
L'assicurato, che attualmente pratica dei lavori
del tipo manovalanza (impiego prevalentemente della mano destra), continua ad
essere abile al lavoro, anche per le mansioni di lattoniere, nella misura del
100%"
(doc.
145).
Infine,
nella sua presa di posizione del 17 giugno 2004, il fiduciario dell’CO 1 ha
sottolineato che, ai fini della valutazione dell’IMI, è determinante, citiamo:
“… l’effettiva funzione clinica, oggettivabile e riproducibile, per cui
rinviamo nuovamente al nostro approfondito esame (pure con fotodocumentazione
dettagliata) del 5.4.2004”:
"
La lic. jur __________, del RA 1, rappresentante
legale del signor RI 1, con la sua missiva del 15.6.2004 semplicemente riprende
il rapporto del dott. __________ del 16.7.2003, senza tener conto dei
successivi esami che hanno avuto luogo, segnatamente l'EMG del 9.9.2003 e
soprattutto dell'approfondito esame in __________ del 5.4.2004.
Oltre a questo la RA 1 in modo tassativo mantiene
la richiesta di un'IMI del 20%, sostenendo di essere confrontati con una
lesione del nervo mediano (sic!), da parte nostra a varie riprese giudicato fuorviante.
A questo punto è d'importanza elementare il fatto
che per la valutazione dell'IMI è determinante l'effettiva funzione
clinica, oggettivabile e riproducibile, per cui rinviamo nuovamente al nostro
approfondito esame (pure con fotodocumentazione dettagliata) del 5.4.2004.
Sarà altrettanto sfuggito alla RA 1 che la
valutazione del 16.7.2003 era insufficiente e non corrispondeva neanche al
nostro incarico, in quanto mancante in quel periodo l'importante esame
EMG.
Sulla scorta di tutti questi nuovi dati
prodotti, dopo il 16.7.2003 (ma ignorati dalla RA 1), deve essere integralmente
confermato il contenuto della decisione in oggetto"
(doc.
153).
2.9. Con il
proprio ricorso, RI 1 ha sostenuto che la menomazione di cui è portatore deve
Considerandi
essere equiparata ad una paralisi prossimale del nervo mediano destro, per cui,
in applicazione della tabella n. 1, chiede la corresponsione di un'IMI del 20%.
Attentamente
esaminata la documentazione presente nell'incarto questo Tribunale ritiene tale
pretesa manifestamente infondata.
Al proposito, basti
osservare che un’IMI del 20% viene segnatamente riconosciuta in caso di
amputazione totale del pollice (cfr. tabella n. 3), un danno alla salute
decisamente più grave rispetto a quello che presenta l’insorgente, visto che,
fra le altre cose, viene completamente pregiudicata la motricità
fine della mano interessata.
D’altro
canto, a mente di questa Corte, la valutazione espressa dal dott. __________
può validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza
che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (perizia
medica giudiziaria).
Al
riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella
causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV
Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;
STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p.
117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito
sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.
1d e sentenza ivi citata).
Occorre
inoltre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa
è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003
nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,
p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999
U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha
confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che concerne il
valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso
sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che
tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato
redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR
2002.
IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella
concreta evenienza è innanzitutto utile ricordare che l'indennità per
menomazione all'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò
significa che per tutti quegli assicurati che presentano uno stesso status
medico, la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti,
stabilita in maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare
dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da
un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, fatta
astrazione dei fattori soggettivi (cfr. DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121
consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure,
Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und
25.
des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p.
40s.).
Indipendentemente
dagli esiti dell’esame ENMG attuato dal dott. __________ (esame che ha comunque
mostrato un, seppure parziale, processo di reinnervazione dei muscoli del
tenar, cfr. doc. 129), questo Tribunale osserva che le misurazioni eseguite dal
medico di circondario in occasione della visita di controllo del 5 aprile 2004,
hanno consentito di oggettivare un’ottima funzione dell’estremità
superiore destra, sia dal profilo della mobilità, sia da quello della forza e
della sensibilità, addirittura analoga, per certi versi, a quella riscontrata
all’estremità controlaterale (cfr. doc. 145, p. 2-3).
D’altronde, è utile
ricordare che, già nel mese di febbraio del 2001, i sanitari della
Clinica di ortopedia dell’Ospedale cantonale di __________ avevano riferito di
un risultato terapeutico molto buono (cfr. doc. 74: “… ein sehr schönes
Resultat …”).
In esito a quanto precede,
il TCA ritiene di potere fare propria l’opinione del dott. __________, secondo
il quale la situazione oggettivabile alla mano destra di RI 1 non raggiunge un
grado di gravità corrispondente perlomeno alla perdita di metà del pollice
(indennizzata con il 5% secondo la tabella n. 3).
D’altronde, occorre
rilevare che il bloccaggio totale, mediante artrodesi,
dell’articolazione alla base del pollice, non dà diritto ad alcuna indennità
per menomazione all’integrità, in quanto la relativa limitazione della
funzionalità, se confrontata ad una completa incapacità funzionale del pollice
(20%), va valutata inferiore ad ¼, quindi inferiore al 5% (cfr. W. Gilg/H.
Zollinger, Die Integritätsentschädigung, Berna 1984, p.
56, esempio n. 4).
In conclusione, nella
misura in cui l’CO 1 ha negato all’assicurato il diritto di percepire
un’indennità per menomazione all’integrità, la decisione su opposizione
impugnata deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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