Lexipedia

Decisione

35.2004.72

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 dicembre 2004Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I riflessi osteotendinei agli arti superiori sono

vivaci e simmetrici, nessuna differenza al tempo di ricapillarizzazione dei

pollici.

Risulta intatta la sensibilità, tranne una lieve

ipoestesia lungo il lato ulnare del pollice destro (presenza di lieve

callosità, dall’uso del martello), isolatamente del pollice sinistro.

Nessun segno irritativo a livello della cicatrice

alla base del tenar alla mano destra (rinviamo pure alla fotodocumentazione

dettagliata), nessun sospetto di neuroma cicatriziale, nessuna reazione

antalgica alla compressione locale.

Negatività del segno di Finkelstein, negatività

dei segni epicondilitici lateralmente.

Per motivi costituzionali, l’assicurato non

riesce ad eseguire la presa di pinza pollice-mignolo, né a destra né a

sinistra.

Segno di Tinel carpale bilateralmente negativo.

Configurazione scoliotica sinistro-convessa a livello

della colonna lombare, vecchio complesso cicatriziale del diametro di oltre 5

cm alla scapola sinistra (vecchio infortunio), in giovane età.

Lieve diastasi a livello dell’articolazione

acromio-claveare a sinistra (dall’attività di judo, praticata anni indietro).

(…)”

(doc.

145)

In

considerazione delle menzionate risultanze, il dott. __________ ha ribadito la

tesi secondo cui l’insorgente non ha diritto ad un’IMI, in quanto la

menomazione di cui è portatore non raggiunge, in quanto a gravità, la perdita

di metà del pollice (indennizzata, secondo la tabella n. 3, con il 5%):

"

Siamo dunque a distanza di oltre 4 anni e mezzo

della lesione traumatica summenzionata, trattata cruentamente, a due riprese.

A terapie concluse, il lavoro di lattoniere è stato

ripreso nella misura del 100%, entro il 13.2.2001.

All'esame odierno oggettivamente, rispetto

all'ultima visita in __________ del 3.6.2002, notiamo un lieve miglioramento

per quanto riguarda la forza bruta (a destra 44 kp) nonché della motorica fine

(opposizione M5).

Dal lato funzionale persiste un lieve deficit a

livello dell'abduzione del pollice (M4) nonché una lieve ipestesia, lungo il

lato ulnare del pollice destro.

Questi parametri combaciano con l'EMNG del

9.9.2003 (conferma di reinnervazione dei muscoli tenarici, risp. buon recupero,

soprattutto a livello del muscolo opponente, di moderata entità a livello

dell'adduttore breve del pollice a destra, risp. neuropatia residuale

prevalentemente di carattere sensitivo).

Indubbiamente per quanto riguarda la valutazione

della menomazione dell'integrità è determinante la funzione della

mano destra, da ritenere molto buona, con mobilità, forza e tattilità tale da non

poter essere equiparata ad una perdita almeno della metà del pollice destro

(5%), minimo richiesto dall'OAINF.

Rimane quindi fuorviante la richiesta

della RA 1, chiedendo un'IMI del 20% ossia sostenendo un danno grave

equivalente addirittura alla completa paralisi prossimale del braccio.

Per quanto riguarda le capacità cognitive (in

base ai test attuali), riscontriamo solamente un lieve peggioramento.

L'assicurato, che attualmente pratica dei lavori

del tipo manovalanza (impiego prevalentemente della mano destra), continua ad

essere abile al lavoro, anche per le mansioni di lattoniere, nella misura del

100%"

(doc.

145).

Infine,

nella sua presa di posizione del 17 giugno 2004, il fiduciario dell’CO 1 ha

sottolineato che, ai fini della valutazione dell’IMI, è determinante, citiamo:

“… l’effettiva funzione clinica, oggettivabile e riproducibile, per cui

rinviamo nuovamente al nostro approfondito esame (pure con fotodocumentazione

dettagliata) del 5.4.2004”:

"

La lic. jur __________, del RA 1, rappresentante

legale del signor RI 1, con la sua missiva del 15.6.2004 semplicemente riprende

il rapporto del dott. __________ del 16.7.2003, senza tener conto dei

successivi esami che hanno avuto luogo, segnatamente l'EMG del 9.9.2003 e

soprattutto dell'approfondito esame in __________ del 5.4.2004.

Oltre a questo la RA 1 in modo tassativo mantiene

la richiesta di un'IMI del 20%, sostenendo di essere confrontati con una

lesione del nervo mediano (sic!), da parte nostra a varie riprese giudicato fuorviante.

A questo punto è d'importanza elementare il fatto

che per la valutazione dell'IMI è determinante l'effettiva funzione

clinica, oggettivabile e riproducibile, per cui rinviamo nuovamente al nostro

approfondito esame (pure con fotodocumentazione dettagliata) del 5.4.2004.

Sarà altrettanto sfuggito alla RA 1 che la

valutazione del 16.7.2003 era insufficiente e non corrispondeva neanche al

nostro incarico, in quanto mancante in quel periodo l'importante esame

EMG.

Sulla scorta di tutti questi nuovi dati

prodotti, dopo il 16.7.2003 (ma ignorati dalla RA 1), deve essere integralmente

confermato il contenuto della decisione in oggetto"

(doc.

153).

2.9. Con il

proprio ricorso, RI 1 ha sostenuto che la menomazione di cui è portatore deve

Considerandi

essere equiparata ad una paralisi prossimale del nervo mediano destro, per cui,

in applicazione della tabella n. 1, chiede la corresponsione di un'IMI del 20%.

Attentamente

esaminata la documentazione presente nell'incarto questo Tribunale ritiene tale

pretesa manifestamente infondata.

Al proposito, basti

osservare che un’IMI del 20% viene segnatamente riconosciuta in caso di

amputazione totale del pollice (cfr. tabella n. 3), un danno alla salute

decisamente più grave rispetto a quello che presenta l’insorgente, visto che,

fra le altre cose, viene completamente pregiudicata la motricità

fine della mano interessata.

D’altro

canto, a mente di questa Corte, la valutazione espressa dal dott. __________

può validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza

che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (perizia

medica giudiziaria).

Al

riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV

Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p.

117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito

sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d e sentenza ivi citata).

Occorre

inoltre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003

nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso

sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che

tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002.

IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella

concreta evenienza è innanzitutto utile ricordare che l'indennità per

menomazione all'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò

significa che per tutti quegli assicurati che presentano uno stesso status

medico, la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti,

stabilita in maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare

dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da

un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, fatta

astrazione dei fattori soggettivi (cfr. DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121

consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure,

Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und

25.

des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p.

40s.).

Indipendentemente

dagli esiti dell’esame ENMG attuato dal dott. __________ (esame che ha comunque

mostrato un, seppure parziale, processo di reinnervazione dei muscoli del

tenar, cfr. doc. 129), questo Tribunale osserva che le misurazioni eseguite dal

medico di circondario in occasione della visita di controllo del 5 aprile 2004,

hanno consentito di oggettivare un’ottima funzione dell’estremità

superiore destra, sia dal profilo della mobilità, sia da quello della forza e

della sensibilità, addirittura analoga, per certi versi, a quella riscontrata

all’estremità controlaterale (cfr. doc. 145, p. 2-3).

D’altronde, è utile

ricordare che, già nel mese di febbraio del 2001, i sanitari della

Clinica di ortopedia dell’Ospedale cantonale di __________ avevano riferito di

un risultato terapeutico molto buono (cfr. doc. 74: “… ein sehr schönes

Resultat …”).

In esito a quanto precede,

il TCA ritiene di potere fare propria l’opinione del dott. __________, secondo

il quale la situazione oggettivabile alla mano destra di RI 1 non raggiunge un

grado di gravità corrispondente perlomeno alla perdita di metà del pollice

(indennizzata con il 5% secondo la tabella n. 3).

D’altronde, occorre

rilevare che il bloccaggio totale, mediante artrodesi,

dell’articolazione alla base del pollice, non dà diritto ad alcuna indennità

per menomazione all’integrità, in quanto la relativa limitazione della

funzionalità, se confrontata ad una completa incapacità funzionale del pollice

(20%), va valutata inferiore ad ¼, quindi inferiore al 5% (cfr. W. Gilg/H.

Zollinger, Die Integritätsentschädigung, Berna 1984, p.

56, esempio n. 4).

In conclusione, nella

misura in cui l’CO 1 ha negato all’assicurato il diritto di percepire

un’indennità per menomazione all’integrità, la decisione su opposizione

impugnata deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster