35.2004.73
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21 novembre 2005Italiano52 min
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Numero d'incarto:
35.2004.73
Data decisione, Autorità:
21.11.2005, TCA
Titolo:
Aiuto-farmacista, vittima da bambina di un incidente stradale con lesione cerebrale, presenta difficoltà neuropsicologiche che ne riducono il rendimento sul lavoro. Perizia giudiziaria. Diritto alla cura medica. Diritto all'indennità giornaliera. Diritto alla rendita d'invalidità. Diritto all'IMI.
CURA ADEGUATA
CURA MEDICA
GRADO DI INVALIDITÀ
INDENNITÀ GIORNALIERA
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
PERIZIA
RENDITA D'INVALIDITÀ
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 19 cpv. 1 LAINF
art. 24 cpv. 1 LAINF
art. 6 LPGA
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
art. 61 cpv. 1 let. c LPGA
art. 10 cpv. 2 LPTCA
art. 36 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2004.73
mm/ss
Lugano
21 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 agosto 2004 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 marzo
2004 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 30
gennaio 1998, RI 1 – all’epoca apprendista assistente di farmacia presso la
Farmacia __________ di Locarno e, perciò, assicurata contro gli infortuni
presso la CO 1, è stata investita da un autobus ed ha riportato, stando al
certificato 6 febbraio 1998 del Reparto di pediatria dell’Ospedale regionale di
__________, una contusio cerebri con emorragie e frattura della base del
cranio (doc. ZM 2).
L’assicuratore
LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha regolarmente corrisposto
le prestazioni di legge.
L’assicurata
ha ripreso il proprio lavoro con un pensum del 100% a far tempo dal 24
agosto 1998 (doc. Z 34 e ZM 15).
1.2. Nel corso
dell’estate del 2000, RI 1 ha ottenuto l’attestato di capacità come assistente
di farmacia.
Nel
prosieguo, per un breve periodo, l’assicurata ha lavorato alle dipendenze della
Farmacia __________ di __________.
A contare
dal 1° marzo 2001, essa ha quindi trovato lavoro presso la __________ di __________,
dapprima al 50% e, in seguito (a partire dal 2002), a tempo pieno (doc. C).
1.3. Alla
chiusura del caso, con decisione formale del 21 gennaio 2004, la CO 1 ha
riconosciuto all’assicurata un’indennità per menomazione all’integrità del 20%.
Per
contro, l’assicuratore le ha negato il diritto ad una rendita di invalidità,
essendo la sua capacità lavorativa completamente ripristinata a decorrere dal
24 agosto 1998 (doc. Z 67).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. Z
73), l’assicuratore infortuni, in data 31 marzo 2004, ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (doc. Z 76).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 16 agosto 2004, RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1,
ha chiesto che la CO 1 venga condannata a riconoscerle indennità giornaliere
corrispondenti ad un’incapacità lavorativa del 50% a far tempo dal 31 gennaio
1998, la copertura dei costi generati dall’intervento chirurgico a livello
degli ossicini dell’orecchio destro, una rendita di invalidità del 50% ed
un’IMI del 50%, argomentando:
" La
ricorrente ha provato per sei anni a più riprese a lavorare al 100% ma i suoi
tentativi si sono purtroppo rilevati dei fallimenti dal momento che in realtà
non riesce a sopportare un carico lavorativo superiore al 50%.
Si affatica il doppio del normale e dopo quattro ore di lavoro di
ritrova con delle emicranie tremende e una totale mancanza di concentrazione
che la induce a commettere continuamente errori.
Ella ha effettivamente concluso il suo
apprendistato nell'agosto del 2000 ma si sottolinea che ciò le è costato un enorme
sforzo e solo la sua volontà di ferro e l'enorme comprensione della farmacia __________
SA le ha permesso di raggiungere questo obiettivo. Si sottolinea infatti che
durante l'apprendistato lavorava al 50%.
Per quanto concerne La Farmacia __________ si
sottolinea che la ricorrente è stata licenziata in tronco a causa della sua iper
suscettibilità nei confronti dei clienti e per la sua mancanza di
concentrazione nello svolgere le sue mansioni ciò che riflette la valutazione neuropsicologica
del 27.2.1998 della Dottoressa __________ che ha accertato lievi-moderati
deficit concernenti l'attenzione selettiva e la concentrazione, un lieve
cambiamento del carattere con elevata stancabilità, una labilità affettiva, un
aumentato nervosismo e un'ipersensibilità ai rumori.
La signora RI 1 in questi anni ha sempre cercato
di lavorare con la speranza che con il tempo le cose migliorassero ma purtroppo
Fatti
i suoi sforzi si sono dimostrati vani.
Dopo il licenziamento della Farmacia __________ ha iniziato a
lavorare dal 1.3.2001 al 50% per __________ una società che effettua delle
preparazioni a base di erbe su prescrizione medica.
A partire dal 2002 è stata assunta al 100% ma le cose hanno
funzionato solamente fintanto che la ditta non lavorava a pieno regime.
Inizialmente trattandosi di una nuova attività non c'era molto
lavoro per cui in pratica pur restando sul luogo di lavoro per otto ore al
giorno lavorava effettivamente solo la metà del tempo. Per il resto marcava
presenza.
Dal mese di dicembre di quest'anno la mole di lavoro è aumentata e
la ditta ha iniziato a pretendere da lei un carico di lavoro normale che però
non è in grado di svolgere come risulta dalla dichiarazione del responsabile
della ditta, allegata (doc. 2).
Dopo due, tre ore di lavoro si ritrova esausta e con la testa che
le scoppia.
Il datore di lavoro lamenta la sua scarsa concentrazione che le fa
commettere continuamente errori anche nello svolgere lavori semplici.
La sua mancanza di concentrazione e iper suscettibilità hanno fatto nascere
contrasti anche con gli altri impiegati della ditta che evidentemente non
comprendono i motivi dei suoi repentini cambi di umori, dei suoi improvvisi
scatti e dei suoi continui errori di disattenzione.
Un paio di mesi orsono ha abbandonato sui due piedi il posto di
lavoro a causa di tutte queste tensioni e problemi ed è rimasta chiusa a casa a
piangere per tre giorni. Grazie all'intervento del datore di lavoro la crisi le
è in parte passata ma si ribadisce che non è normale che una ragazza di soli
ventidue anni non riesca ad avere una vita sociale oltre le ore di lavoro e si
addormenti stremata non appena rientra a casa.
I sintomi che presenta lasciano intendere che in lei sia
subentrata anche una forma di depressione e sono la dimostrazione che la
ricorrente con tutta la sua buona volontà non riesce a lavorare oltre il 50%.
Attualmente si sta verificando quando già preconizzato dalla
dottoressa __________ nella sua valutazione neuropsicologica del 16 giugno 2003:
sono emerse delle difficoltà nell'ambito lavorativo dal momento in cui la
ricorrente non ha più potuto lavorare secondo il suo ritmo.
Non si può pretendere da un datore di lavoro che la remuneri
costantemente al 100% se può rendere solo al 50% né si può pretendere dalla
ricorrente che si sforzi al punto da stramazzare a terra con forti emicranie
una volta finito il lavoro.
Per questo motivo si chiede nuovamente che la
decisione in oggetto venga modificata nel senso che alla ricorrente venga
riconosciuta un'incapacità al lavoro del 50%.
3. Come giustamente considerato nella decisone
impugnata per la definizione dell'incapacità al lavoro è basilare l'incapacità
concreta, chiarita tramite accertamenti medici, il profitto sul posto di lavoro
abituale e non l'incapacità al lavoro medico-teorica.
Si chiede che venga esperita una perizia medica psichiatrica e
neurologica neutra sull'incapacità concreta della ricorrente che valuti complessivamente
e dopo aver sentito i precedenti e attuali datori di lavoro (Farmacia __________,
Farmacia __________, __________) il reale rendimento della ricorrente sul posto
di lavoro.
4. Giusta l'art 10 LAINF l'assicurata ha diritto alla cura
appropriata dei postumi d'infortunio.
Il Dr. __________ ritiene che in futuro occorrerà intervenire con
un'operazione a livello degli ossicini dell'orecchio destro per cui si chiede
che venga già decisa l'integrale copertura dell'operazione e della relativa
perdita di guadagno indipendentemente dal peggioramento del suo attuale stato
giusta l'art. 21 LAINF.
Contrariamente a quanto asserito nella decisione impugnata il
fatto di essere praticamente sorda da un orecchio compromette la sua capacità
lavorativa. Probabilmente la sua sordità con il tempo è peggiorata per cui si
chiede che venga esperita in merito un'ulteriore perizia.
La decisione deve comunque menzionare chiaramente la presa in
carico di quest'operazione.
5. Secondo l'art. 18 LAINF l'assicurato invalido almeno al 10% a
seguito d'infortunio ha diritto alla rendita d'invalidità.
Come giustamente asserito nelle decisione impugnata ai fini del
confronto dei redditi previsto dall'art. 18 cpv. 2 LAINF non ci si può
effettivamente basare sul lavoro fornito dall'assicurata dopo l'infortunio e
sul salario così realizzato. Determinante è invece il reddito che si può
ragionevolmente pretendere dall'assicurata nonostante i postumi infortunistici
(DTF 106 V con. 2b).
Questa giurisprudenza vale a contrario anche per il caso in cui
l'infortunata malgrado la sua incapacità lavorativa e di guadagno si sforzi
nonostante tutto di lavorare al 100%.
Il Dr. Med. __________ nel suo referto ha evidenziato che "naturalmente
in altri ambiti e con altri ritmi la capacità lavorativa dovrebbe essere
rivalutata".
Il cambiamento del ritmo di lavoro all'interno della stessa ditta
è bastato a mettere in difficoltà la ricorrente per cui la sua capacità
lavorativa dev'essere rivalutata indipendentemente dal cambiamento del posto di
lavoro.
6. Per quanto concerne l'indennità corrisposta la menomazione
all'integrità importante e durevole si ribadisce che le turbe
neuro-psicologiche attualmente sono molto più importanti: è stato sufficiente
un semplice aumento della mole di lavoro a mettere gravemente in crisi la
ricorrente.
Non si può pretendere da lei che continui a lavorare al di sopra
delle proprie forze. Già ora la ricorrente presenta i segni evidenti di una
depressione. Sforzando la mano oltre misura la si renderà totalmente e non solo
parzialmente inabile al lavoro e al guadagno.
Alla ricorrente si rimprovera di non aver prodotto perizie di
parte a dimostrazione di quanto asserito.
A suo modo di vedere i suoi precedenti e attuali insuccessi nel
mondo del lavoro dimostrano la necessità di esperire un'ulteriore e globale
perizia neutra sul suo stato di salute."
(I)
1.5. La CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione del gravame con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).
1.6. In data 6
dicembre 2004, l’insorgente ha versato agli atti una certificazione del suo
medico curante, dott. __________, nonché una dichiarazione del suo ex datore di
lavoro, la __________ (XIV + allegati).
1.7. Con
ordinanza del 15 dicembre 2004, questa Corte ha ordinato una perizia medica
giudiziaria affidandone l’allestimento al dott. __________, spec. FMH in
neurologia (XVI).
1.8. L’8 febbraio
2005, RI 1 ha comunicato al Tribunale di aver cessato la propria attività
lavorativa presso la __________, a causa di fortissimi attacchi d’asma (XX).
1.9. In data 30
giugno 2005, il dott. __________ ha consegnato al TCA il proprio referto
peritale (XXVIII), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per
osservazioni (XXIX).
1.10. Il 6 luglio
2005, il patrocinatore della CO 1 ha chiesto che il dott. __________ venga
invitato a produrre il rapporto relativo alla valutazione neuropsicologica
citata nel referto peritale (XXX).
In data
19 luglio 2005, l’esperto designato dal TCA ha precisato che il rapporto neuropsicologico
in questione è stato integralmente ripreso alle pagine 15-17 della sua perizia
(XXXII).
1.11. L’assicuratore
infortuni convenuto ha formulato le proprie osservazioni il 22 e il 28 agosto
2005 (XXXIV e XXXV), mentre RI 1 è, da parte sua, rimasta silente.
1.12. In data 15
settembre 2005, questa Corte ha interpellato l’ex datore di lavoro
dell’assicurata, allo scopo di ottenere informazioni riguardanti la
retribuzione versata a quest’ultima (XXXVI).
La
risposta fornita dalla __________ è datata
6 ottobre 2005 (XXXVIII + allegato).
La CO 1
si è pronunciata in merito il 24 ottobre 2005 (XLI).
1.13. Nel corso del
mese di ottobre 2005, il TCA ha ripreso contatto con il dott. __________, il
quale è stato invitato a precisare, su due punti, le proprie conclusioni
peritali (XL).
Il
complemento peritale del dott. __________ è pervenuto il
2 novembre 2005 (XLII).
Le
osservazioni dell’assicuratore LAINF convenuto datano del 15 novembre 2005
(XLIV).
in
diritto
2.1. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003
ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10
settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del
20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata
(cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 31 marzo
2004).
Di
conseguenza, nel caso in esame, nella misura in cui l’assicurata pretende avere
diritto a indennità giornaliere corrispondenti a un’inabilità lavorativa del
50% dal 31 gennaio 1998, questa sua pretesa, per il periodo sino al 31 dicembre
2002, va vagliata in base alle disposizioni di diritto materiale della vLAINF.
Per il
resto, trattandosi di prestazioni il cui diritto è insorto posteriormente al 31
dicembre 2002, tornano invece applicabili le disposizioni di diritto materiale
della LPGA, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003.
2.2. Prestazioni
di corta durata
2.2.1. Giusta l'art.
10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori
bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo
non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. art.
19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
In una
sentenza del 31 agosto 2004 nella causa M., U 305/03, consid. 4.1, l'Alta Corte
ha precisato, con riferimento alla disposizione di cui all'art. 19 cpv. 1
LAINF, che non è sufficiente che il trattamento medico lasci presagire un
miglioramento di poca importanza oppure che un sensibile miglioramento possa
essere previsto in un futuro ancora incerto.
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.2.2. Nell’evenienza
concreta, dagli atti di causa risulta che la CO 1 ha ritenuto stabilizzato lo
stato di salute dell'assicurata a partire dal mese di novembre 2003 e, di
conseguenza, ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata
(cura medica ed indennità giornaliera).
Con la
propria impugnativa, RI 1 sostiene di essere praticamente sorda dall’orecchio
destro e, al riguardo, segnala che l’otorinolaringoiatra dott. __________ è
dell’avviso che in futuro occorrerà procedere ad un intervento chirurgico a
livello della catena degli ossicini del medesimo orecchio (cfr. I, p. 4).
Dalle
tavole processuali emerge che l’assicuratore infortuni ha ritenuto stabilizzate
le condizioni di salute della ricorrente, facendo capo alla valutazione
espressa dal dott. __________, in occasione della visita di controllo dell’8
ottobre 2003
(cfr. doc. Z 67).
In quell’occasione,
il citato medico di fiducia, dopo avere predisposto alcuni accertamenti
specialistici, ha in effetti concluso che ulteriori provvedimenti terapeutici
non avrebbero più consentito di migliorare notevolmente lo stato di salute
dell’assicurata:
"
(…).
Ulteriori provvedimenti terapeutici non
consentirebbero miglioramenti sensibili della situazione per cui propongo la
definizione del caso. Qualora nel futuro subentrassero peggioramenti dello
stato in nesso causale con l’evento in causa e con necessità di cure mediche,
la paziente è stata informata che il caso potrà essere riaperto ai sensi della Lainf.
L’ufficio competente sarà più esplicito al
riguardo.
In particolare ricordo come il dott. __________,
ORL, non abbia escluso, nel prossimo futuro, l’eventualità di un approccio
operatorio a livello della catena degli ossicini dell’orecchio destro" (doc.
ZM 35).
Per
quanto concerne specificatamente l’aspetto otologico, il
dott. __________, spec. FMH ORL, in occasione del consulto del
28 maggio 2003, ha oggettivato una lieve ipoacusia di 30 dB a destra,
assolutamente non invalidante ("La lieve ipoacusia di
30 dB a destra non compromette assolutamente la capacità lavorativa"),
rilevando al proposito che, citiamo: "… rimane aperta, per il futuro,
l’opzione di ricostruire la catena ossea"
(doc. ZM 32).
Interrogato
in merito al momento in cui le condizioni di salute di RI 1 potevano essere considerate
stabilizzate, il perito giudiziario, dott. __________, ha indicato che, nel
mese di novembre 2003, dalla continuazione delle cure non vi era più
d’attendersi dei sostanziali miglioramenti, fatta eccezione per l’ipoacusia a
destra che potrebbe ancora essere oggetto di un’operazione chirurgica (cfr.
XXVIII, risposta ai quesiti n. 2 e 3 di parte convenuta).
Alla luce
di quanto precede, a mente di questa Corte, l'assicuratore infortuni convenuto
era legittimato, in ossequio a quanto previsto dall'art. 19 cpv. 1 LAINF, a
dichiarare estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a contare dal
mese di novembre 2003.
Il fatto
che in futuro potrebbe ancora rendersi necessario un intervento chirurgico a
livello della catena ossea dell’orecchio destro, non giustifica, di per sé, una
diversa conclusione.
In
proposito, è utile osservare che dal referto peritale del dott. __________ si
evince che è addirittura la ricorrente stessa a non voler per il momento sottoporsi
al prospettato provvedimento terapeutico, essendo nel frattempo subentrato un
adattamento al disturbo (XXVIII, p. 13: "L’ensemble des soins requis
par les suites de la flessure ont occupé l’année 1998. Il reste
actuellement encore le problème de l’hypoacousie droite, qui gêne parfois la
jeune femme et qui s’accompagne d’une sensation vertigineuse positionnelle,
vraisemblablement en relation aussi avec un trouble vestibulaire périphérique à
droite. La patiente ne prévoit pas actuellement de demander l’intervention
ORL prévue, étant donné qu’elle s’en est accommodée" – la sottolineatura
è del redattore).
Del resto, in sede di decisione formale 21 gennaio 2004, la CO 1, riferendosi
al contenuto del rapporto
17 novembre 2003 del dott. __________ (doc. ZM 35, p. 5: "occorre
prevedere con ogni probabilità l’intervento a livello della catena degli
ossicini dell’orecchio con un costo complessivo (degenza compresa) di fr.
12'000.-- e con inabilità lavorativa in misura totale di sei settimane e
inabilità lavorativa in misura del 50% di 4 settimane"), aveva già dichiarato
la propria disponibilità ad assumersi - a titolo di ricaduta - i costi
afferenti all’intervento operatorio in discussione (doc. Z 67, p. 2; cfr.,
pure, doc. Z 76,
p. 5).
Nel
prosieguo (cfr. consid. 2.4.), il TCA dovrà chinarsi sulla questione a sapere
se e in quale misura i postumi residuali dell’evento traumatico del mese di gennaio
1998 incidono sulla capacità lucrativa dell’assicurata.
Nel caso
in cui la risposta dovesse essere affermativa, lo scapito finanziario andrà
indennizzato, a decorrere dal 1° novembre 2003, non più con la concessione di
indennità giornaliere, ma con l’attribuzione di una rendita di invalidità ai
sensi degli articoli 18ss. LAINF.
2.3. Diritto
all’indennità giornaliera per il periodo 31 gennaio 1998-31 ottobre 2003
2.3.1. Così come già
indicato al considerando 2.1., il diritto all’indennità giornaliera va
esaminato, per il periodo sino al 31 dicembre 2002, in base alle disposizioni
della LAINF e, a partire dal
1° gennaio 2003, alla luce delle disposizioni della LPGA.
Tale
questione ha invero uno scarso significato pratico, nella misura in cui, nella
RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la
definizione di incapacità al lavoro, così come quelle di incapacità al guadagno
e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai
principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla
giurisprudenza.
Secondo l'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito
d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo
d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo
d’attività.
La questione a sapere se
l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il
riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei
fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico,
bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta
dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato che rinuncia
a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i
provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà
risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid.
1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid.
2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
2.3.2. La
ricorrente pretende di avere diritto ad indennità giornaliere corrispondenti ad
un’incapacità lavorativa del 50% a decorrere dal giorno successivo a quello del
sinistro (cfr. I, p. 5).
In primo luogo, il TCA
osserva che, giusta l’art. 16 cpv. 2 LAINF, il diritto all’indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell’infortunio, motivo
per cui, nel caso di specie, esso ha avuto inizio il 2 febbraio 1998.
In secondo luogo, questa
Corte constata che l’assicuratore convenuto ha già riconosciuto all’assicurata
indennità giornaliere del 100% dal 2 al 27 febbraio 1998 e del 50% dal 28
febbraio al 19 giugno 1998.
Pertanto, nella misura in
cui RI 1 postula ora la corresponsione di indennità giornaliere del 50% per il
periodo precedente al 20 giugno 1998, questa pretesa è priva di oggetto.
In terzo luogo, occorre pure
tenere conto che, secondo la norma di cui all’art. 24 cpv. 1 LPGA (la quale
corrisponde esattamente a quella dell’art. 51 vLAINF; cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar,
Zurigo 2003, ad art. 24 n. 29), il diritto a prestazioni si estingue cinque
anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione.
Il termine di cinque anni
di cui al 24 cpv. 1 LPGA è un termine di perenzione (U. Kieser, op. cit., ad
art. 24 n. 10; per quanto concerne il diritto previgente, cfr. A. Maurer, Schw.
Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 442, A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 262).
Esso
é salvaguardato mediante la richiesta di prestazioni
(cfr., al riguardo, U. Kieser, op. cit., ad art. 24 n. 14; STFA del
24 marzo 2004 nella causa H., U 162/03, consid. 2.2).
Nella concreta evenienza, l’assicurata
ha preteso aver diritto a indennità giornaliere arretrate, per la prima volta, il
20 febbraio 2004 (cfr. doc. Z 73/1).
Quindi, in ossequio all’art.
24 cpv. 1 LPGA, il diritto di richiedere il versamento delle indennità giornaliere
scadute prima del mese di febbraio 1999, è perento.
2.3.3. L’assicuratore infortuni
convenuto ha corrisposto all’insorgente indennità giornaliere soltanto sino al
23 agosto 1998, poiché essa, che a quell’epoca stava ancora svolgendo
l’apprendistato di aiuto-farmacista presso la Farmacia __________ di __________,
aveva ripreso a lavorare a tempo pieno (cfr. doc. Z 76, p. 4: "Che
l’assicurata a distanza di vari anni, in cui (accompagnata dai propri genitori)
è stata seguita e valutata dai vari specialisti medici, affermi senza alcuna
base medica, che ella è da ritenersi incapace al lavoro in misura del 50% dal
1998 in poi, e ciò nonostante i medici l’avessero definita capace al lavoro in
misura completa dal 24.08.1998, e ritenuto inoltre che gli elementi
improvvisamente evidenziati alla cifra 1 dell’opposizione dal legale
dell’opponente non risultano pure né dai vari referti medici eseguiti nel corso
di questi anni né dalle dichiarazioni dell’assicurata nei confronti dei servizi
competenti dell’assicuratore LAINF, appare come tale non corroborata dalla
fattispecie").
Questo Tribunale rileva
che fra gli atti di causa figurano effettivamente diverse certificazioni del
medico curante di RI 1, il pediatra __________, in base alle quali l'assicurata
aveva ritrovato una piena capacità lavorativa a contare già dal 24 agosto 1998
(cfr. doc. ZM 15, 16, 19 e 22).
Ciò non è del resto
contestato dalla ricorrente, la quale fa però valere che se la sua presenza sul
posto di lavoro corrispondeva ad un pensum del 100%, il suo rendimento
era comunque ridotto a causa delle sequele neuropsicologiche dell’infortunio
del gennaio 1998.
Allo scopo di chiarire
segnatamente questo aspetto, il TCA ha ordinato una perizia medica giudiziaria
a cura del dott. __________, spec. FMH in neurologia,
Direttore medico del Dipartimento di neurologia presso __________ nonché medico
aggiunto presso il Servizio di neurologia del __________ di __________ (XVI).
A mente
del perito giudiziario, l’insorgente è portatrice di lesioni cerebrali,
oggettivate grazie agli esami di risonanza magnetica a cui essa si é sottoposta
nel corso degli anni, l’ultima volta ancora in data 26 maggio 2003,
responsabili di disturbi comportamentali, psicoaffettivi e neuropsicologici,
divenuti ormai cronici (XXVIII, risposta al quesito n. 1 di parte convenuta:
"La patiente souffre de troubles neuropsychologiques et psychoaffectifs séquellaires,
en relation avec les lésions cérébrales post-traumatiques préfrontales cortico-sous-corticales
à prédominance gauche. De plus, elle a une hypoacusie
droite post-traumatique. (…)" e p. 21s.).
Da un punto di vista neuropsicologico, il dott. __________ ha
rilevato che RI 1 presenta un comportamento talvolta al limite dell’adeguato,
una precipitazione nell’esecuzione delle mansioni propostele, un deficit da
moderato a severo nella "memoria di lavoro" (ossia nella funzione che
permette lo svolgimento di un compito continuo senza dimenticare il progetto
iniziale e le tappe successive), nonché un deficit leggero che interessa le
funzioni esecutive.
Egli ha peraltro
precisato che il bilancio neuropsicologico mirato eseguito il 6 giugno 2005 è
complementare alle valutazioni precedenti, che avevano evidenziato dei disturbi
della memoria verbale a lungo termine, associati a dei disturbi del calcolo
(XXVIII, p. 21).
Per quanto
qui di interesse, l’esperto designato dal TCA ha inoltre affermato che
l’anamnesi sociale mirata dell’assicurata dimostra che sono proprio i disturbi
riguardanti la "memoria di lavoro" e le difficoltà psicoaffettive che
si trovano all’origine di una diminuzione del rendimento nell’attività di
aiuto-farmacista (XXVIII, p. 22: "Lorsqu’on observe l’évolution de la patiente
du point de vue professionnel depuis l’accident, on se rend compte que c’est bien
les troubles concernant la mémoire de travail et les difficultés psychoaffectives
qui sont à l’origine d’une diminution de rendement dans l’activité à la pharmacie").
Il discapito
di rendimento nell’attività abituale è quindi stato quantificato in un 30%, e
ciò già a partire dal mese di agosto 1998 (XXVIII, p. 23; risposta al quesito
n. 4 di parte convenuta, nonché a quello proposto dal TCA).
In questo
contesto, il dott. __________ ha pure spiegato i motivi per cui i sanitari che
si sono occupati dell’assicurata hanno sempre certificato una completa capacità
lavorativa, quando il suo rendimento era in realtà ridotto:
"
Comment expliquer donc le fait que la capacité de
travail ait été jugée par les médecins pendant toute cette période à 100%,
alors que son rendement était diminué?
Deux raisons fondamentales à cela: la première est
que la jeune femme est partiellement anosognosique de ce trouble et ne se
plaint pas particulièrement de cela, à moins qu'elle soit questionnée
directement.
Deuxièmement, il faut bien admettre que, lors d'une
visite routinière, le clinicien juge la capacité de travail globalement, sans
enquête particulière à moins que cela soit exigé par les circonstances de
l'examen.
D'ailleurs le Dr. __________, dans le cadre de
l'expertise, juge la capacité de travail comme étant à 100% au moment de
l'évaluation; il note cependant qu'une diminution de cette capacité pourrait
être reconnue en cas de changement d'activité professionnelle ou, plus en
général, si cette jeune femme ne pouvait pas garder son «rythme de travail
habituel». Cette remarque, qui peut signifier que le rendement au travail n'est
pas normal au moment de l'évaluation, a déjà été fait par les neuropsychologues
qui ont examiné antérieurement Mme RI 1.
La CO 1 a interprète cela comme si le Dr. __________
évoquait la possibilité d'une rechute. Cette interprétation est légitime:
cependant, l'anamnèse et les informations que nous avons récoltées nous permettent
d'affirmer qu'il ne s'agit pas d'une récidive dont on discute, mais bien d'un
état stable et définitif, que seuls une anamnèse sociale dirigée et des tests
neuropsychologiques particuliers peuvent mettre en évidence."
(XXVIII,
p. 22s.)
2.3.4. Con le osservazioni del 22
agosto 2005, la CO 1 ha chiesto la nomina di un nuovo perito giudiziario,
censurando il comportamento del dott. __________, il quale non ha prodotto il
rapporto relativo alla valutazione neuropsicologica del 6 giugno 2005, citato
alle pagine 15-17 del referto peritale (XXXIV: "Si prende atto che il
perito non ha dato seguito all’invito di cui alla comunicazione del TCA del 7
luglio 2005 e anzi, col suo scritto conferma che il rapporto neuropsicologico
esiste. Non si vede quindi per quale recondita ragione non possa essere
prodotto in originale con tanto di firma di chi l’ha steso. Solo in questo modo
sarà possibile tenerne conto del referto peritale complessivo. In caso
contrario, si dovrà procedere alla nomina di un nuovo perito che rispetti
i canoni di lavoro che la carica impone. Non è infatti ammissibile che un
perito giudiziario faccia capo a terzi limitandosi poi a inserire le
constatazioni e le conclusioni di questi ultimi come se fossero sue").
In data 28 agosto 2005,
l’assicuratore convenuto ha reiterato l’invito a disporre una superperizia,
sottolineando come l’esperto giudiziario abbia fondato le proprie conclusioni,
in particolare, su, citiamo: "affermazioni verbali dell’ex datore di
lavoro senza riscontro oggettivo negli atti", modo di procedere giudicato,
citiamo: "… del tutto arbitrario e contrario alle regole" (XXXV).
In caso
di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi
imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto,
nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per
fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid.
3b/aa e riferimenti ivi menzionati).
Il
giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui
il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia
richiesta dal medesimo tribunale, che porti ad un diverso risultato (DTF 101 IV
130).
Il
giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa
opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in
dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.
Deve
tuttavia essere sottolineato che il perito giudiziario ha uno statuto speciale
nel senso che egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone
alla comminatoria di cui all'art. 307 del Codice penale, una funzione
qualificata al servizio della giustizia (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella
causa B.,
U 288/99, consid. 3a, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate). Al
contrario, lo specialista consultato dall'assicuratore contro gli infortuni non
è sottoposto alla comminatoria di cui all'art. 307 CPS, disposizione che
concerne esclusivamente la procedura giudiziaria. Quindi, nell'ambito del
libero apprezzamento delle prove, una perizia amministrativa riveste un valore
probatorio limitato rispetto ad una perizia giudiziaria (cfr. STFA del
15 gennaio 2001 succitata, consid. 3a: "Ein
Administrativgutachten lässt sich somit hinsichtlich seines Stellenwerts im
Rahmen der Beweiswürdigung und Rechtsfindung nur sehr beschränkt mit einer
gerichtlich angeordneten Expertise vergleichen").
In concreto, il rapporto peritale del dott. __________ - maître
d'enseignement presso la Facoltà di medicina dell'Università di __________
nonché medico aggiunto presso il Servizio di neurologia dell'Ospedale
universitario di __________, attività che gli ha indubbiamente consentito di
acquisire una vasta esperienza ad un alto livello scientifico - non contiene
contraddizioni.
D’altra
parte, la perizia giudiziaria presenta tutti i requisiti posti dalla
giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico,
piena forza probante (cfr. RJJ 1995 pag. 44; RAMI 1991 U 133, p. 311ss. consid.
1b): in particolare, l’esperto giudiziario ha espresso la sua valutazione in
modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame
approfondito del caso.
Per
quanto concerne il fatto che il perito giudiziario non ha prodotto il rapporto
delle psicologhe __________ e __________, limitandosi a citarne il contenuto
alle pagine 15-17 del suo referto del 27 giugno 2005, va rilevato che, in data
19 luglio 2005, rispondendo al TCA, il dott. __________ ha indicato che quello
riportato nella perizia giudiziaria è il testo integrale del rapporto neuropsicologico
del 6 giugno 2005 (XXXII: "J’ai bien reçu votre lettre du 07 julliet 2005:
en effet, le rapport neuropsychologique (ciblé) du 06 juin 2005 est intégralement
rapporté entre les pages 15 et 17 de mon rapport du 27 juin 2005").
Questa
Corte non ha ragione di dubitare della veridicità di quanto dichiarato
dall’esperto giudiziario, motivo per cui, assodato che il contenuto della
valutazione neuropsicologica in questione è già stato integralmente riportato
nella perizia, la pretesa avanzata dalla CO 1 di prendere visione del testo
originale non appare supportata da alcun valido motivo.
Del
resto, l’assicuratore LAINF non può essere seguito nemmeno quando afferma che
il dott. __________ avrebbe inserito, citiamo: "… le constatazioni e le
conclusioni di questi ultimi (delle due psicologhe, n.d.r.) come se
fossero sue" (XXXIV).
In
realtà, a pagina 15 del proprio referto, il perito giudiziario ha chiaramente
precisato che quanto riportato in seguito erano le risultanze dell’esame neuropsicologico
eseguito dalle psicologhe __________ e __________ il 6 giugno 2005 (XXVIII, p.
15).
CO 1 CO 1 ha pure criticato il fatto che il perito
giudiziario abbia interpellato telefonicamente l’ex datore di lavoro
dell’assicurata, allo scopo di ottenere informazioni riguardanti il rendimento
di quest’ultima. Secondo l’assicuratore LAINF, questa Corte non dovrebbe
considerare un referto peritale basato su, citiamo: "… affermazioni di
terzi non oggettivate" (XXXV).
In
proposito, il TCA rileva che le conclusioni a cui è pervenuto il dott. __________
sono il frutto di una valutazione più complessa e approfondita di quanto cerchi
di far credere la CO 1.
In
effetti, il perito giudiziario ha spiegato che il danno cerebrale oggettivato correla
perfettamente con i disturbi di cui soffre RI 1 a livello neuropsicologico e psicoaffettivo,
precisando inoltre che, considerata la particolare localizzazione delle lesioni
cerebrali, questi disturbi non sono destinati a regredire con il passare
del tempo, donde la loro natura cronica (cfr. XXVIII, p. 21s.).
D’altra
parte, egli ha affermato che talune difficoltà di natura neuropsicologica, in
particolare il deficit nella “memoria di lavoro”, sono state messe in luce soltanto
grazie a un’anamnesi sociale mirata e a un’indagine neuropsicologica specifica,
mai eseguite nel passato (cfr. XXVIII, p. 23).
Inoltre, a
mente dello specialista in neurologia, tenuto conto della natura delle mansioni
richieste dall’attività di aiuto-farmacista, è plausibile che i disturbi riguardanti
la "memoria di lavoro" e quelli psicoaffettivi, siano stati causa di
una riduzione di rendimento (cfr. XXVIII, p. 22).
Infine,
l’esperto designato dal TCA ha pure fornito una spiegazione scientifica a
proposito del fatto che, in precedenza, diversi sanitari avevano attestato una
piena capacità lavorativa, nonostante l’esistenza di un calo nel rendimento
(XXVIII,
p. 22s.).
L’analisi
elaborata dal dott. __________, partendo dalla localizzazione delle lesioni
cerebrali post-traumatiche, appare decisamente convincente e, soprattutto, dimostra
che le informazioni fornite dal farmacista __________ - il quale aveva peraltro
già segnalato la presenza di difficoltà in un suo scritto del 12 agosto 2004,
accluso al ricorso sub doc. C - sono servite a semplicemente suffragare quanto
l’esperto aveva già desunto attraverso altra via.
In questo
contesto, è utile ricordare che lo stesso fiduciario della CO 1, dott. __________,
medico-chirurgo, nel suo rapporto del 17 novembre 2003, aveva sottolineato che,
citiamo: “… in altri ambiti e con altri ritmi la capacità lavorativa dovrebbe
essere rivalutata” (doc. ZM 35, p. 4), facendo proprie le risultanze della
valutazione neuropsicologica eseguita il
16 giugno 2003 dalla psicologa __________ (doc. ZM 34).
In
realtà, così come chiarito dal perito giudiziario, quelle messe in evidenza
dalla psicologa consultata dal dott. __________, erano soltanto parte dei
problemi di cui l’insorgente soffre. Grazie all’esame neuropsicologico mirato
del 6 giugno 2005 si sono potuti diagnosticare, per la prima volta, altri
disturbi, in particolare quello concernente la "memoria di lavoro",
all’origine delle difficoltà sul posto di lavoro.
Infine,
questa Corte rileva che se il perito giudiziario ha interpellato l’ex datore di
lavoro, è perché ciò non era stato fatto dalla CO 1, nonostante la problematica
fosse stata esplicitamente sollevata in sede di opposizione (cfr. doc. Z 73/1),
in violazione dell’obbligo di accertare tutti i fatti giuridicamente rilevanti
che incombe all’assicuratore in virtù dell’art. 43 cpv. 1 LPGA.
Tutto ben
considerato, quindi, non si tratta qui di obiezioni suscettibili di minare
l’attendibilità della perizia allestita dal
dott. __________ e, quindi, di giustificare l’esecuzione di una superperizia giudiziaria.
Il TCA
ritiene pertanto di potersi validamente fondare sulla perizia giudiziaria per derimere
il caso sub judice.
2.3.5. La perizia
elaborata dal dott. __________ ha consentito a questo Tribunale di appurare che
RI 1, dal mese di agosto 1998 in poi, ha presentato un discapito di rendimento
del 30% nell’esercizio della sua abituale professione di aiuto-farmacista,
causato dai disturbi neuropsicologici e psicoaffettivi, riconducibili alle
lesioni cerebrali riportate in occasione dell’incidente del
30 gennaio 1998.
Al
considerando 2.3.2., è stato pure accertato che il diritto di pretendere le
indennità giornaliere maturate anteriormente al mese di febbraio 1999, è ormai
perento in forza dell’art. 24
cpv. 1 LPGA.
Resta il
fatto che, durante questo periodo, la riduzione del rendimento non è stata
accompagnata da una decurtazione del salario corrispondente.
In una
sentenza del 19 aprile 1996 nella causa F., U 157/94, il TFA ha giudicato il caso
di un’assicurata che, dopo un infortunio all’arto superiore destro, era
ritornata a svolgere la sua abituale professione di aiuto-cucina con un
rendimento ridotto del 50% (nel senso che era stata dispensata dal compiere
lavori pesanti), percependo comunque, da parte del suo datore di lavoro, uno
stipendio senza decurtazioni.
La nostra
Corte federale ha stabilito che il fatto che l’assicurata avesse continuato a
beneficiare di una completa retribuzione non era suscettibile d’inficiare la
pronunzia cantonale, mediante la quale l’assicuratore era stato condannato a
versare indennità giornaliere nella misura del 50% per il periodo in questione,
in quanto citiamo:
"
… le indennità giornaliere dovranno essere
versate al datore di lavoro, avendo egli, nonostante il diritto dell’affiliata
alle stesse, corrisposto per il periodo dal 12 agosto 1991 in poi un salario
completo a F.. Ne discende che il motivo descritto, concerne quindi unicamente
il tema, esulante dall’oggetto della presente lite, dei rapporti di dare e
avere fra datore di lavoro e lavoratore, ragione per cui non può essere
prestata adesione alla censura, invocata dalla Cassa, costituire l’assegnazione
dell’indennità giornaliera nel periodo di cognizione una fonte d’utile per
l’affiliata."
(STFA succitata,
consid. 4)
Queste
stesse considerazioni devono valere nella concreta evenienza, motivo per cui la
circostanza che, nonostante il suo rendimento ridotto, RI 1 abbia continuato a
percepire un salario completo, non può essere d’ostacolo alla condanna della CO
1 a versare indennità giornaliere corrispondenti ad un’inabilità lavorativa del
30% per il periodo
1° febbraio 1999-31 ottobre 2003, indennità che, a questo punto, dovranno però essere
pagate ai diversi ex datori di lavoro della ricorrente.
2.4. Rendita
di invalidità
2.4.1. Giusta l'art.
18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a
seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529, citata
in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le
modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso
che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità
lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua
validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
Considerandi
2.
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno
alla salute e l'infortunio.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del
18.
marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Il grado
di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò
nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di
professione, di regola, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà
valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché
si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante
capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato
esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U
168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S.
F., 31 maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26
febbraio 1996 nella causa G. P.).
2.4.2
Con la
decisione formale del 21 gennaio 2004, l’assicuratore LAINF convenuto ha negato
il diritto alla rendita di invalidità, preso atto che, a contare dal 24 agosto
1998, RI 1 aveva ripreso ad esercitare a tempo pieno la sua abituale
professione e che, per questo motivo, essa non subiva alcuna perdita di
guadagno (cfr. doc. Z 67).
Questa
tesi è contestata dalla ricorrente, la quale fa valere che, seppur presente sul
posto di lavoro a tempo pieno, il suo rendimento non sarebbe stato comunque mai
completo.
Secondo il
dott. __________, alle cui conclusioni va riconosciuto un pieno valore probante
per i motivi già diffusamente esposti al considerando 2.3.4., i disturbi neuropsicologici e le difficoltà psicoaffettive
presentate da RI 1 sono all’origine di una diminuzione del rendimento,
quantificata in un 30% a partire dal mese di agosto 1998, nella professione di
aiuto-farmacista.
In
un’attività più manuale, che necessita di un livello d’attenzione inferiore
rispetto alla professione abituale, la capacità lavorativa potrebbe essere leggermente
maggiore (dell’80%, cfr. XLII). Per contro, in un lavoro che comporta, ad
esempio, una concentrazione prolungata davanti a un computer, il rendimento si
situerebbe fra il 50 e il 60%:
"
Actuellement, la diminution de rendement peut être
jugée à 30% dans le travail effectué dans l’officine de __________. Cette
activité a dû être abandonnée pour des raisons indépendantes de l’accident.
Dans un travail plus manuel, nécessitant moins
d’attention soutenue (par exemple le ménage), la capacité de travail serait
plus importante. La capacité de travail serait par contre moindre dans un
travail nécessitant par exemple une concentration continue à l’écran: on peut
admettre alors un rendement de l’ordre de 50 à 60%.
Globalement et à long terme, en tenant compte des
différentes professions possibles pour l’expertisé, nous jugeons une perte de
rendement au travail de l’ordre d’un tiers (33,3%)."
(XXVIII, p. 23; cfr., pure, le risposte ai quesiti n. 4 e 5 di parte
convenuta, n. 2 di parte ricorrente, nonché a quello proposto dal TCA)
Chiamato ora
a pronunciarsi, il TCA ritiene che all'inabilità lavorativa del 30% accertata
nell'abituale professione di aiuto-farmacista, corrisponda un’incapacità
lucrativa della medesima entità.
La
ricorrente non potrebbe in effetti meglio valorizzare la sua capacità
lavorativa residua, esercitando un’attività ragionevolmente esigibile tenuto
conto delle possibilità offerte dal mercato generale del lavoro, attività che,
tenuto conto degli impedimenti descritti dal perito giudiziario, dovrebbe venir
ricercata fra quelle semplici e ripetitive (al riguardo, è significativo il fatto
che il dott. __________ abbia indicato, quale attività sostitutiva,
nell’esercizio della quale RI 1 presenterebbe pur sempre un’incapacità del 20%,
quella di donna delle pulizie; cfr. XLII).
La CO 1
fa tuttavia presente che, oltre ad avere lavorato con un pensum del
100%, l’assicurata ha pure percepito, dal suo ex datore di lavoro, una retribuzione
senza decurtazioni.
Interrogato
in merito (cfr. XXXVI), il farmacista __________, alle dipendenze del quale
l’assicurata ha iniziato a lavorare a far tempo dal marzo 2001 (cfr. consid.
1.2
), ha confermato che, sebbene il suo rendimento fosse palesemente ridotto
se confrontato a quello delle altre assistenti, le ha sempre corrisposto una
piena retribuzione (cfr. XXXVIII: "Visto quanto sopra il salario corrispondente
all’effettivo rendimento della signorina RI 1 avrebbe dovuto essere della metà.
(…). L’ho sempre pagata come le mie altre assistenti che mi rendevano il doppio
…").
Secondo
il TCA, esistono i presupposti perché la parte di retribuzione non
corrispondente al rendimento effettivo della ricorrente, venga trattata quale
"salario sociale" (cfr., su questa nozione, DTF 104 V 92; RCC 1970,
p. 336), che deve profittare all’assicurato e non al suo assicuratore (P. Omlin,
Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1995,
p. 213).
In questo
contesto, hanno sicuramente giocato un ruolo decisivo la giovanissima età
dell’insorgente, il fatto che quello alle dipendenze della __________ di __________
era il suo primo posto di lavoro dopo il conseguimento del diploma di fine
tirocinio (fatta eccezione per la breve parentesi alle dipendenze della
Farmacia __________), il fatto che la ditta è direttamente gestita dal
proprietario e, non da ultimo, il particolare settore professionale in
discussione, quello sanitario, in seno al quale esiste generalmente una
sensibilità sociale maggiore rispetto ad altri settori economici.
In
conclusione, la CO 1 è tenuta a riconoscere a RI 1 una rendita di invalidità
del 30% a contare dal
1° novembre 2003.
2.5
Indennità
per menomazione all’integrità
2.5.1
Le norme
relative all'IMI, contenute nella LAINF e nella sua ordinanza, non hanno subito
alcuna modifica a fronte dell'entrata in vigore della LPGA.
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.5.2
L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.5.3
Giusta l'art.
36.
cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato
3.
dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente
per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.5.4
L'INSAI ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00;
DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U
71,
p. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.5.5
Nel caso di
specie, l’assicuratore LAINF convenuto, sentito il parere del dott. __________,
ha posto la ricorrente al beneficio di un’IMI del 20% (cfr. doc. Z 67).
Questa la
valutazione che il medico di fiducia della CO 1 ha espresso in occasione della
visita di controllo dell’8 ottobre 2003:
"
(…)
VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONE ALLA
INTEGRITÀ FISICA:
base legale articoli 24 e 25 LAINF; articolo 36, al.
3.
OAINF
Valutazione: 20%
così suddiviso
17% per le turbe neuropsicologiche di grado medio-lieve,
secondo pubblicazione medica Suva, tabella 8.4
3% per la perdita uditiva destra di 30
decibel secondo pubblicazione medica Suva, tabella 12.4." (doc. ZM
35, p. 5).
Con la
propria impugnativa, RI 1 pretende che le venga assegnata un’IMI del 50%,
sottolineando che, rispetto a quanto ritenuto dal medico fiduciario della CO 1,
"… le turbe neuro-psicologiche attualmente sono molto più importanti: è
stato sufficiente un semplice aumento della mole di lavoro a mettere gravemente
in crisi la ricorrente" (I, p. 5).
Pronunciandosi
al riguardo, il dott. __________, a pagina 23s. della propria perizia, ha dichiarato
quanto segue:
"
Pour ce qui concerne la perte de l’intégrité
corporelle, en tenant compte des tables de la SUVA et des nouvelles précisions
concernant le déficit neuropsychologique et ses répercussions, une perte de
l’intégrité corporelle de l’ordre de 30% est admissible: l’atteinte se trouve
en effet dans la catégorie "modérée" avec aggravation (altération de
la personnalité).
Cela tient compte de l’hypoacousie droite, qui
pourrait toujours faire l’objet d’une intervention." (XXVIII, p. 23s.)
Rispondendo
al quesito n. 6 di parte convenuta, lo stesso specialista ha indicato che,
citiamo:
"
(…).
Compte tenu de la nouvelle observation, un
pourcentage de l’ordre de 30% est plus adéquat: il s’agit d’une atteinte
modérée (20%), avec quelques caractéristiques aggravantes. A cela s’ajoute l’atteinte ORL." (XXVIII, p. 25)
Ravvisando
un’apparente contraddizione tra le citate affermazioni del perito giudiziario,
questo Tribunale, in data
18.
ottobre 2005, lo ha interpellato, chiedendogli di precisare se, citiamo:
"nella percentuale del 30% da lei proposta, è stata o meno considerata
l’ipoacusia a destra, aspetto che non emerge con sufficiente chiarezza dalla
sua perizia (…). Nell’ipotesi in cui l’indennità proposta tenesse conto anche
del danno otologico, voglia suddividere le due problematiche" (XL).
Questa la
risposta fornita il 31 ottobre 2005 dal dott. __________:
"
J’ai bien reçu votre lettre du 18 octobre 2005 et
je ne vous en remercie. En effet, cela me permet de dissiper et clarifier
l’aspect de la perte de l’intégrité dans le cadre de l’expertise que vous
m’avez confiée.
En effet, la rédaction de la discussion t la réponse
aux questions que j’ai pu donner dans mon rapport du 27 juin 2005 est par moments
ambiguë.
Reprenons les faits:
Mme RI 1 a actuellement des conséquences
neuropsychologiques et dans le domaine ORL de l’accident de 1998.
D’après les barèmes SUVA, les conséquences neuropsychologiques
décrites sont "apparentes lors des situations stressantes dans la vie
quotidienne ou professionnelle" (troubles psychiques légers à modérés). De
plus, "la capacité de travail est réduite" (troubles psychiques à
caractère modéré).
Cela correspond à un barème de perte d’intégrité
corporelle qui se situe entre 20 et 50% et non pas, comme je l’avais écrit dans
mon rapport, de 20 à 35% (uniquement troubles "de légers à modérés").
Il y a donc lieu de proposer, pour la perte
d’intégrité du point de vue neuropsychologique (séquelles psychiques), un taux
de 35%.
L’atteinte ORL a été bien décrite antérieurement par
des collègues spécialistes. Il s’agit d’une atteinte modérée unilatérale qui ne
donne lieu qu’à une indemnisation minime (selon la table à ma disposition de
1990). Je propose donc un 5% de perte d’intégrité pour ce déficit
unilatéral."(XLII)
Da
parte sua, questo Tribunale rileva che la valutazione neuropsicologica del 6
giugno 2005, eseguita su incarico del perito giudiziario, ha posto in luce, in
particolare, dei disturbi da moderati a severi per quanto concerne l’attenzione
e la concentrazione, nonché un leggero deficit delle funzioni esecutive (XXVIII,
p. 17).
D’altro canto,
l’insorgente è stata giudicata in grado di riprendere la sua abituale attività
professionale, tuttavia con uno scapito di rendimento del 30%. Nemmeno in attività che implicano un livello d’attenzione inferiore
rispetto alla professione originaria (il perito ha indicato, a titolo
d’esempio, la professione di donna delle pulizie), l’assicurata presenta una
capacità lavorativa integra (riduzione del rendimento del 20%; cfr. XLII).
La Tabella n. 8 edita
dalla Divisione di medicina assicurativa dell’INSAI (“Atteinte à l’intégrité
pour les complications psychiques de lésions cérébrales”), edizione 2002,
stabilisce il tasso di indennità in funzione della gravità del danno (danno
minimo, da minimo a moderato, moderato, da moderato a medio, medio, grave,
molto grave).
Essa così definisce il
danno "moderato":
"
Légère diminution de certaines fonctions
cognitives. Sont touchées en particulier l’attention soutenue, la mémorisation lors
d’exigences accrues, ou certaines fonctions exécutives complexes
(planification, résolution de problèmes).
psychiques Autres troubles: discrète altération de
la personnalité induite par de légers troubles de l’élan ou de l’affect, ou
légers troubles de la faculté critique. Le patient agit dans son milieu social
de façon pratiquement inchangée. L’exercice de l’ancienne activité
professionnelle est possible. Pour les professions requérant des facultés
cognitives élevées, le fonctionnement est diminué."
Questa
invece la definizione attribuita al danno "medio":
"
Troubles cognitifs: nette diminution des
performances d’une ou de plusieurs fonctions cognitives. L’attention, la
mémoire et les fonctions exécutives sont presque toujours atteintes. Des
troubles peuvent cependant intéresser d’autres secteurs fonctionnels.
Autres troubles psychiques: généralement, on observe
une nette altération de la personnalité. La pulsion, l’autoinitiative,
l’affect, le sens critique et le comportement social sont isolément ou de façon
combiné nettement altérés.
Un retour à l’ancienne place de travail est compromise,
également dans des métiers ne requérant que de flaibles facultés cognitives. Le
patient ne peut exécuter que les aspects les plus simples d’un travail. L’entourage
social décrit le patient comme changé."
Confrontando le citate
definizioni con le difficoltà neuropsicologiche lamentate da RI 1, il TCA deve
concludere che quest’ultima presenta una menomazione che si situa tra il
“moderato” e il “medio”, per la quale è prevista un’indennità del 35%, così come
ha correttamente indicato il dott. __________ nel suo complemento peritale del
31.
ottobre 2005 (XLII).
Per quanto concerne
l’ipoacusia all’orecchio destro, questa Corte osserva quanto segue.
In occasione della visita
di controllo del 30 maggio 2003, il
dott. __________, spec. FMH in ORL, ha diagnosticato, all’audiogramma, una
lieve ipoacusia di 30 dB a destra, assolutamente non invalidante (cfr. ZM 32).
Il medico di fiducia della
CO 1 ha quantificato in un 3% la menomazione all’integrità corrispondente alla
menzionata perdita uditiva (doc. ZM 35, p. 5).
Secondo
il perito giudiziario, l’ipoacusia a destra giustifica invece l’assegnazione di
un’IMI del 5% (XLII).
Trattandosi
di un danno all’udito, torna applicabile la Tabella
n. 12 edita dalla Divisione di medicina assicurativa dell’INSAI (“Integritätsschaden
bei Schädigung des Gehörs”), edizione 1990.
La sotto-tabella 2 A (perdita
uditiva monoaurale) stabilisce la menomazione all’integrità in funzione
della percentuale di perdita uditiva.
La perdita uditiva
percentuale è calcolata in base alla sotto-tabella 1 e risulta dalla somma dei
valori misurati nelle frequenze 500, 1000, 2000 e 4000 hertz (cfr. note alla pagina 2 della Tabella n. 12).
Ad un’ipoacusia di 30 dB,
così come è stata diagnosticata dal dott. __________, corrisponde una perdita
uditiva del 18%.
Ora, in base alla
sotto-tabella 2 A, una perdita uditiva del 40% non da diritto ad alcuna
indennità. Un’IMI del 5% viene assegnata in presenza di una perdita uditiva del
50% almeno.
Alla luce di quanto
precede, RI 1 non ha pertanto diritto ad alcuna indennità per la lieve
ipoacusia di cui essa soffre all’orecchio destro.
In conclusione, la CO 1 va
condannata a corrispondere alla ricorrente un’indennità per menomazione
all’integrità del 35%.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione del 31 marzo 2004 è annullata.
§§ La CO
1 è condannata a versare indennità giornaliere corrispondenti ad
un’incapacità lavorativa del 30% durante il
periodo 1° febbraio 1999-31 ottobre 2003, una
rendita di invalidità del 30% a far tempo dal 1° novembre
2003, nonché un’indennità per menomazione all’integrità del 35%.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1
verserà all’assicurata l’importo di fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a
titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
PE 1
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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