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Decisione

35.2004.73

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21 novembre 2005Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi sforzi si sono dimostrati vani.

Dopo il licenziamento della Farmacia __________ ha iniziato a

lavorare dal 1.3.2001 al 50% per __________ una società che effettua delle

preparazioni a base di erbe su prescrizione medica.

A partire dal 2002 è stata assunta al 100% ma le cose hanno

funzionato solamente fintanto che la ditta non lavorava a pieno regime.

Inizialmente trattandosi di una nuova attività non c'era molto

lavoro per cui in pratica pur restando sul luogo di lavoro per otto ore al

giorno lavorava effettivamente solo la metà del tempo. Per il resto marcava

presenza.

Dal mese di dicembre di quest'anno la mole di lavoro è aumentata e

la ditta ha iniziato a pretendere da lei un carico di lavoro normale che però

non è in grado di svolgere come risulta dalla dichiarazione del responsabile

della ditta, allegata (doc. 2).

Dopo due, tre ore di lavoro si ritrova esausta e con la testa che

le scoppia.

Il datore di lavoro lamenta la sua scarsa concentrazione che le fa

commettere continuamente errori anche nello svolgere lavori semplici.

La sua mancanza di concentrazione e iper suscettibilità hanno fatto nascere

contrasti anche con gli altri impiegati della ditta che evidentemente non

comprendono i motivi dei suoi repentini cambi di umori, dei suoi improvvisi

scatti e dei suoi continui errori di disattenzione.

Un paio di mesi orsono ha abbandonato sui due piedi il posto di

lavoro a causa di tutte queste tensioni e problemi ed è rimasta chiusa a casa a

piangere per tre giorni. Grazie all'intervento del datore di lavoro la crisi le

è in parte passata ma si ribadisce che non è normale che una ragazza di soli

ventidue anni non riesca ad avere una vita sociale oltre le ore di lavoro e si

addormenti stremata non appena rientra a casa.

I sintomi che presenta lasciano intendere che in lei sia

subentrata anche una forma di depressione e sono la dimostrazione che la

ricorrente con tutta la sua buona volontà non riesce a lavorare oltre il 50%.

Attualmente si sta verificando quando già preconizzato dalla

dottoressa __________ nella sua valutazione neuropsicologica del 16 giugno 2003:

sono emerse delle difficoltà nell'ambito lavorativo dal momento in cui la

ricorrente non ha più potuto lavorare secondo il suo ritmo.

Non si può pretendere da un datore di lavoro che la remuneri

costantemente al 100% se può rendere solo al 50% né si può pretendere dalla

ricorrente che si sforzi al punto da stramazzare a terra con forti emicranie

una volta finito il lavoro.

Per questo motivo si chiede nuovamente che la

decisione in oggetto venga modificata nel senso che alla ricorrente venga

riconosciuta un'incapacità al lavoro del 50%.

3. Come giustamente considerato nella decisone

impugnata per la definizione dell'incapacità al lavoro è basilare l'incapacità

concreta, chiarita tramite accertamenti medici, il profitto sul posto di lavoro

abituale e non l'incapacità al lavoro medico-teorica.

Si chiede che venga esperita una perizia medica psichiatrica e

neurologica neutra sull'incapacità concreta della ricorrente che valuti complessivamente

e dopo aver sentito i precedenti e attuali datori di lavoro (Farmacia __________,

Farmacia __________, __________) il reale rendimento della ricorrente sul posto

di lavoro.

4. Giusta l'art 10 LAINF l'assicurata ha diritto alla cura

appropriata dei postumi d'infortunio.

Il Dr. __________ ritiene che in futuro occorrerà intervenire con

un'operazione a livello degli ossicini dell'orecchio destro per cui si chiede

che venga già decisa l'integrale copertura dell'operazione e della relativa

perdita di guadagno indipendentemente dal peggioramento del suo attuale stato

giusta l'art. 21 LAINF.

Contrariamente a quanto asserito nella decisione impugnata il

fatto di essere praticamente sorda da un orecchio compromette la sua capacità

lavorativa. Probabilmente la sua sordità con il tempo è peggiorata per cui si

chiede che venga esperita in merito un'ulteriore perizia.

La decisione deve comunque menzionare chiaramente la presa in

carico di quest'operazione.

5. Secondo l'art. 18 LAINF l'assicurato invalido almeno al 10% a

seguito d'infortunio ha diritto alla rendita d'invalidità.

Come giustamente asserito nelle decisione impugnata ai fini del

confronto dei redditi previsto dall'art. 18 cpv. 2 LAINF non ci si può

effettivamente basare sul lavoro fornito dall'assicurata dopo l'infortunio e

sul salario così realizzato. Determinante è invece il reddito che si può

ragionevolmente pretendere dall'assicurata nonostante i postumi infortunistici

(DTF 106 V con. 2b).

Questa giurisprudenza vale a contrario anche per il caso in cui

l'infortunata malgrado la sua incapacità lavorativa e di guadagno si sforzi

nonostante tutto di lavorare al 100%.

Il Dr. Med. __________ nel suo referto ha evidenziato che "naturalmente

in altri ambiti e con altri ritmi la capacità lavorativa dovrebbe essere

rivalutata".

Il cambiamento del ritmo di lavoro all'interno della stessa ditta

è bastato a mettere in difficoltà la ricorrente per cui la sua capacità

lavorativa dev'essere rivalutata indipendentemente dal cambiamento del posto di

lavoro.

6. Per quanto concerne l'indennità corrisposta la menomazione

all'integrità importante e durevole si ribadisce che le turbe

neuro-psicologiche attualmente sono molto più importanti: è stato sufficiente

un semplice aumento della mole di lavoro a mettere gravemente in crisi la

ricorrente.

Non si può pretendere da lei che continui a lavorare al di sopra

delle proprie forze. Già ora la ricorrente presenta i segni evidenti di una

depressione. Sforzando la mano oltre misura la si renderà totalmente e non solo

parzialmente inabile al lavoro e al guadagno.

Alla ricorrente si rimprovera di non aver prodotto perizie di

parte a dimostrazione di quanto asserito.

A suo modo di vedere i suoi precedenti e attuali insuccessi nel

mondo del lavoro dimostrano la necessità di esperire un'ulteriore e globale

perizia neutra sul suo stato di salute."

(I)

1.5. La CO 1, in

risposta, ha postulato un’integrale reiezione del gravame con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).

1.6. In data 6

dicembre 2004, l’insorgente ha versato agli atti una certificazione del suo

medico curante, dott. __________, nonché una dichiarazione del suo ex datore di

lavoro, la __________ (XIV + allegati).

1.7. Con

ordinanza del 15 dicembre 2004, questa Corte ha ordinato una perizia medica

giudiziaria affidandone l’allestimento al dott. __________, spec. FMH in

neurologia (XVI).

1.8. L’8 febbraio

2005, RI 1 ha comunicato al Tribunale di aver cessato la propria attività

lavorativa presso la __________, a causa di fortissimi attacchi d’asma (XX).

1.9. In data 30

giugno 2005, il dott. __________ ha consegnato al TCA il proprio referto

peritale (XXVIII), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per

osservazioni (XXIX).

1.10. Il 6 luglio

2005, il patrocinatore della CO 1 ha chiesto che il dott. __________ venga

invitato a produrre il rapporto relativo alla valutazione neuropsicologica

citata nel referto peritale (XXX).

In data

19 luglio 2005, l’esperto designato dal TCA ha precisato che il rapporto neuropsicologico

in questione è stato integralmente ripreso alle pagine 15-17 della sua perizia

(XXXII).

1.11. L’assicuratore

infortuni convenuto ha formulato le proprie osservazioni il 22 e il 28 agosto

2005 (XXXIV e XXXV), mentre RI 1 è, da parte sua, rimasta silente.

1.12. In data 15

settembre 2005, questa Corte ha interpellato l’ex datore di lavoro

dell’assicurata, allo scopo di ottenere informazioni riguardanti la

retribuzione versata a quest’ultima (XXXVI).

La

risposta fornita dalla __________ è datata

6 ottobre 2005 (XXXVIII + allegato).

La CO 1

si è pronunciata in merito il 24 ottobre 2005 (XLI).

1.13. Nel corso del

mese di ottobre 2005, il TCA ha ripreso contatto con il dott. __________, il

quale è stato invitato a precisare, su due punti, le proprie conclusioni

peritali (XL).

Il

complemento peritale del dott. __________ è pervenuto il

2 novembre 2005 (XLII).

Le

osservazioni dell’assicuratore LAINF convenuto datano del 15 novembre 2005

(XLIV).

in

diritto

2.1. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

Con la

stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

Dal

profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio

le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la

fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003

ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10

settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del

20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

Inoltre,

il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda

di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione

amministrativa contestata

(cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 31 marzo

2004).

Di

conseguenza, nel caso in esame, nella misura in cui l’assicurata pretende avere

diritto a indennità giornaliere corrispondenti a un’inabilità lavorativa del

50% dal 31 gennaio 1998, questa sua pretesa, per il periodo sino al 31 dicembre

2002, va vagliata in base alle disposizioni di diritto materiale della vLAINF.

Per il

resto, trattandosi di prestazioni il cui diritto è insorto posteriormente al 31

dicembre 2002, tornano invece applicabili le disposizioni di diritto materiale

della LPGA, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2.2. Prestazioni

di corta durata

2.2.1. Giusta l'art.

10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi

un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori

bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo

non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. art.

19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents

(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

In una

sentenza del 31 agosto 2004 nella causa M., U 305/03, consid. 4.1, l'Alta Corte

ha precisato, con riferimento alla disposizione di cui all'art. 19 cpv. 1

LAINF, che non è sufficiente che il trattamento medico lasci presagire un

miglioramento di poca importanza oppure che un sensibile miglioramento possa

essere previsto in un futuro ancora incerto.

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.2.2. Nell’evenienza

concreta, dagli atti di causa risulta che la CO 1 ha ritenuto stabilizzato lo

stato di salute dell'assicurata a partire dal mese di novembre 2003 e, di

conseguenza, ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata

(cura medica ed indennità giornaliera).

Con la

propria impugnativa, RI 1 sostiene di essere praticamente sorda dall’orecchio

destro e, al riguardo, segnala che l’otorinolaringoiatra dott. __________ è

dell’avviso che in futuro occorrerà procedere ad un intervento chirurgico a

livello della catena degli ossicini del medesimo orecchio (cfr. I, p. 4).

Dalle

tavole processuali emerge che l’assicuratore infortuni ha ritenuto stabilizzate

le condizioni di salute della ricorrente, facendo capo alla valutazione

espressa dal dott. __________, in occasione della visita di controllo dell’8

ottobre 2003

(cfr. doc. Z 67).

In quell’occasione,

il citato medico di fiducia, dopo avere predisposto alcuni accertamenti

specialistici, ha in effetti concluso che ulteriori provvedimenti terapeutici

non avrebbero più consentito di migliorare notevolmente lo stato di salute

dell’assicurata:

"

(…).

Ulteriori provvedimenti terapeutici non

consentirebbero miglioramenti sensibili della situazione per cui propongo la

definizione del caso. Qualora nel futuro subentrassero peggioramenti dello

stato in nesso causale con l’evento in causa e con necessità di cure mediche,

la paziente è stata informata che il caso potrà essere riaperto ai sensi della Lainf.

L’ufficio competente sarà più esplicito al

riguardo.

In particolare ricordo come il dott. __________,

ORL, non abbia escluso, nel prossimo futuro, l’eventualità di un approccio

operatorio a livello della catena degli ossicini dell’orecchio destro" (doc.

ZM 35).

Per

quanto concerne specificatamente l’aspetto otologico, il

dott. __________, spec. FMH ORL, in occasione del consulto del

28 maggio 2003, ha oggettivato una lieve ipoacusia di 30 dB a destra,

assolutamente non invalidante ("La lieve ipoacusia di

30 dB a destra non compromette assolutamente la capacità lavorativa"),

rilevando al proposito che, citiamo: "… rimane aperta, per il futuro,

l’opzione di ricostruire la catena ossea"

(doc. ZM 32).

Interrogato

in merito al momento in cui le condizioni di salute di RI 1 potevano essere considerate

stabilizzate, il perito giudiziario, dott. __________, ha indicato che, nel

mese di novembre 2003, dalla continuazione delle cure non vi era più

d’attendersi dei sostanziali miglioramenti, fatta eccezione per l’ipoacusia a

destra che potrebbe ancora essere oggetto di un’operazione chirurgica (cfr.

XXVIII, risposta ai quesiti n. 2 e 3 di parte convenuta).

Alla luce

di quanto precede, a mente di questa Corte, l'assicuratore infortuni convenuto

era legittimato, in ossequio a quanto previsto dall'art. 19 cpv. 1 LAINF, a

dichiarare estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a contare dal

mese di novembre 2003.

Il fatto

che in futuro potrebbe ancora rendersi necessario un intervento chirurgico a

livello della catena ossea dell’orecchio destro, non giustifica, di per sé, una

diversa conclusione.

In

proposito, è utile osservare che dal referto peritale del dott. __________ si

evince che è addirittura la ricorrente stessa a non voler per il momento sottoporsi

al prospettato provvedimento terapeutico, essendo nel frattempo subentrato un

adattamento al disturbo (XXVIII, p. 13: "L’ensemble des soins requis

par les suites de la flessure ont occupé l’année 1998. Il reste

actuellement encore le problème de l’hypoacousie droite, qui gêne parfois la

jeune femme et qui s’accompagne d’une sensation vertigineuse positionnelle,

vraisemblablement en relation aussi avec un trouble vestibulaire périphérique à

droite. La patiente ne prévoit pas actuellement de demander l’intervention

ORL prévue, étant donné qu’elle s’en est accommodée" – la sottolineatura

è del redattore).

Del resto, in sede di decisione formale 21 gennaio 2004, la CO 1, riferendosi

al contenuto del rapporto

17 novembre 2003 del dott. __________ (doc. ZM 35, p. 5: "occorre

prevedere con ogni probabilità l’intervento a livello della catena degli

ossicini dell’orecchio con un costo complessivo (degenza compresa) di fr.

12'000.-- e con inabilità lavorativa in misura totale di sei settimane e

inabilità lavorativa in misura del 50% di 4 settimane"), aveva già dichiarato

la propria disponibilità ad assumersi - a titolo di ricaduta - i costi

afferenti all’intervento operatorio in discussione (doc. Z 67, p. 2; cfr.,

pure, doc. Z 76,

p. 5).

Nel

prosieguo (cfr. consid. 2.4.), il TCA dovrà chinarsi sulla questione a sapere

se e in quale misura i postumi residuali dell’evento traumatico del mese di gennaio

1998 incidono sulla capacità lucrativa dell’assicurata.

Nel caso

in cui la risposta dovesse essere affermativa, lo scapito finanziario andrà

indennizzato, a decorrere dal 1° novembre 2003, non più con la concessione di

indennità giornaliere, ma con l’attribuzione di una rendita di invalidità ai

sensi degli articoli 18ss. LAINF.

2.3. Diritto

all’indennità giornaliera per il periodo 31 gennaio 1998-31 ottobre 2003

2.3.1. Così come già

indicato al considerando 2.1., il diritto all’indennità giornaliera va

esaminato, per il periodo sino al 31 dicembre 2002, in base alle disposizioni

della LAINF e, a partire dal

1° gennaio 2003, alla luce delle disposizioni della LPGA.

Tale

questione ha invero uno scarso significato pratico, nella misura in cui, nella

RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la

definizione di incapacità al lavoro, così come quelle di incapacità al guadagno

e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai

principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla

giurisprudenza.

Secondo l'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito

d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o

parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di

compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo

d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo

d’attività.

La questione a sapere se

l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il

riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei

fatti forniti dal medico.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante ai fini della

graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico,

bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta

dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27

p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.

2).

L'assicurato che rinuncia

a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i

provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli

potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di volontà

risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid.

1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid.

2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

2.3.2. La

ricorrente pretende di avere diritto ad indennità giornaliere corrispondenti ad

un’incapacità lavorativa del 50% a decorrere dal giorno successivo a quello del

sinistro (cfr. I, p. 5).

In primo luogo, il TCA

osserva che, giusta l’art. 16 cpv. 2 LAINF, il diritto all’indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell’infortunio, motivo

per cui, nel caso di specie, esso ha avuto inizio il 2 febbraio 1998.

In secondo luogo, questa

Corte constata che l’assicuratore convenuto ha già riconosciuto all’assicurata

indennità giornaliere del 100% dal 2 al 27 febbraio 1998 e del 50% dal 28

febbraio al 19 giugno 1998.

Pertanto, nella misura in

cui RI 1 postula ora la corresponsione di indennità giornaliere del 50% per il

periodo precedente al 20 giugno 1998, questa pretesa è priva di oggetto.

In terzo luogo, occorre pure

tenere conto che, secondo la norma di cui all’art. 24 cpv. 1 LPGA (la quale

corrisponde esattamente a quella dell’art. 51 vLAINF; cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar,

Zurigo 2003, ad art. 24 n. 29), il diritto a prestazioni si estingue cinque

anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione.

Il termine di cinque anni

di cui al 24 cpv. 1 LPGA è un termine di perenzione (U. Kieser, op. cit., ad

art. 24 n. 10; per quanto concerne il diritto previgente, cfr. A. Maurer, Schw.

Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 442, A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 262).

Esso

é salvaguardato mediante la richiesta di prestazioni

(cfr., al riguardo, U. Kieser, op. cit., ad art. 24 n. 14; STFA del

24 marzo 2004 nella causa H., U 162/03, consid. 2.2).

Nella concreta evenienza, l’assicurata

ha preteso aver diritto a indennità giornaliere arretrate, per la prima volta, il

20 febbraio 2004 (cfr. doc. Z 73/1).

Quindi, in ossequio all’art.

24 cpv. 1 LPGA, il diritto di richiedere il versamento delle indennità giornaliere

scadute prima del mese di febbraio 1999, è perento.

2.3.3. L’assicuratore infortuni

convenuto ha corrisposto all’insorgente indennità giornaliere soltanto sino al

23 agosto 1998, poiché essa, che a quell’epoca stava ancora svolgendo

l’apprendistato di aiuto-farmacista presso la Farmacia __________ di __________,

aveva ripreso a lavorare a tempo pieno (cfr. doc. Z 76, p. 4: "Che

l’assicurata a distanza di vari anni, in cui (accompagnata dai propri genitori)

è stata seguita e valutata dai vari specialisti medici, affermi senza alcuna

base medica, che ella è da ritenersi incapace al lavoro in misura del 50% dal

1998 in poi, e ciò nonostante i medici l’avessero definita capace al lavoro in

misura completa dal 24.08.1998, e ritenuto inoltre che gli elementi

improvvisamente evidenziati alla cifra 1 dell’opposizione dal legale

dell’opponente non risultano pure né dai vari referti medici eseguiti nel corso

di questi anni né dalle dichiarazioni dell’assicurata nei confronti dei servizi

competenti dell’assicuratore LAINF, appare come tale non corroborata dalla

fattispecie").

Questo Tribunale rileva

che fra gli atti di causa figurano effettivamente diverse certificazioni del

medico curante di RI 1, il pediatra __________, in base alle quali l'assicurata

aveva ritrovato una piena capacità lavorativa a contare già dal 24 agosto 1998

(cfr. doc. ZM 15, 16, 19 e 22).

Ciò non è del resto

contestato dalla ricorrente, la quale fa però valere che se la sua presenza sul

posto di lavoro corrispondeva ad un pensum del 100%, il suo rendimento

era comunque ridotto a causa delle sequele neuropsicologiche dell’infortunio

del gennaio 1998.

Allo scopo di chiarire

segnatamente questo aspetto, il TCA ha ordinato una perizia medica giudiziaria

a cura del dott. __________, spec. FMH in neurologia,

Direttore medico del Dipartimento di neurologia presso __________ nonché medico

aggiunto presso il Servizio di neurologia del __________ di __________ (XVI).

A mente

del perito giudiziario, l’insorgente è portatrice di lesioni cerebrali,

oggettivate grazie agli esami di risonanza magnetica a cui essa si é sottoposta

nel corso degli anni, l’ultima volta ancora in data 26 maggio 2003,

responsabili di disturbi comportamentali, psicoaffettivi e neuropsicologici,

divenuti ormai cronici (XXVIII, risposta al quesito n. 1 di parte convenuta:

"La patiente souffre de troubles neuropsychologiques et psychoaffectifs séquellaires,

en relation avec les lésions cérébrales post-traumatiques préfrontales cortico-sous-corticales

à prédominance gauche. De plus, elle a une hypoacusie

droite post-traumatique. (…)" e p. 21s.).

Da un punto di vista neuropsicologico, il dott. __________ ha

rilevato che RI 1 presenta un comportamento talvolta al limite dell’adeguato,

una precipitazione nell’esecuzione delle mansioni propostele, un deficit da

moderato a severo nella "memoria di lavoro" (ossia nella funzione che

permette lo svolgimento di un compito continuo senza dimenticare il progetto

iniziale e le tappe successive), nonché un deficit leggero che interessa le

funzioni esecutive.

Egli ha peraltro

precisato che il bilancio neuropsicologico mirato eseguito il 6 giugno 2005 è

complementare alle valutazioni precedenti, che avevano evidenziato dei disturbi

della memoria verbale a lungo termine, associati a dei disturbi del calcolo

(XXVIII, p. 21).

Per quanto

qui di interesse, l’esperto designato dal TCA ha inoltre affermato che

l’anamnesi sociale mirata dell’assicurata dimostra che sono proprio i disturbi

riguardanti la "memoria di lavoro" e le difficoltà psicoaffettive che

si trovano all’origine di una diminuzione del rendimento nell’attività di

aiuto-farmacista (XXVIII, p. 22: "Lorsqu’on observe l’évolution de la patiente

du point de vue professionnel depuis l’accident, on se rend compte que c’est bien

les troubles concernant la mémoire de travail et les difficultés psychoaffectives

qui sont à l’origine d’une diminution de rendement dans l’activité à la pharmacie").

Il discapito

di rendimento nell’attività abituale è quindi stato quantificato in un 30%, e

ciò già a partire dal mese di agosto 1998 (XXVIII, p. 23; risposta al quesito

n. 4 di parte convenuta, nonché a quello proposto dal TCA).

In questo

contesto, il dott. __________ ha pure spiegato i motivi per cui i sanitari che

si sono occupati dell’assicurata hanno sempre certificato una completa capacità

lavorativa, quando il suo rendimento era in realtà ridotto:

"

Comment expliquer donc le fait que la capacité de

travail ait été jugée par les médecins pendant toute cette période à 100%,

alors que son rendement était diminué?

Deux raisons fondamentales à cela: la première est

que la jeune femme est partiellement anosognosique de ce trouble et ne se

plaint pas particulièrement de cela, à moins qu'elle soit questionnée

directement.

Deuxièmement, il faut bien admettre que, lors d'une

visite routinière, le clinicien juge la capacité de travail globalement, sans

enquête particulière à moins que cela soit exigé par les circonstances de

l'examen.

D'ailleurs le Dr. __________, dans le cadre de

l'expertise, juge la capacité de travail comme étant à 100% au moment de

l'évaluation; il note cependant qu'une diminution de cette capacité pourrait

être reconnue en cas de changement d'activité professionnelle ou, plus en

général, si cette jeune femme ne pouvait pas garder son «rythme de travail

habituel». Cette remarque, qui peut signifier que le rendement au travail n'est

pas normal au moment de l'évaluation, a déjà été fait par les neuropsychologues

qui ont examiné antérieurement Mme RI 1.

La CO 1 a interprète cela comme si le Dr. __________

évoquait la possibilité d'une rechute. Cette interprétation est légitime:

cependant, l'anamnèse et les informations que nous avons récoltées nous permettent

d'affirmer qu'il ne s'agit pas d'une récidive dont on discute, mais bien d'un

état stable et définitif, que seuls une anamnèse sociale dirigée et des tests

neuropsychologiques particuliers peuvent mettre en évidence."

(XXVIII,

p. 22s.)

2.3.4. Con le osservazioni del 22

agosto 2005, la CO 1 ha chiesto la nomina di un nuovo perito giudiziario,

censurando il comportamento del dott. __________, il quale non ha prodotto il

rapporto relativo alla valutazione neuropsicologica del 6 giugno 2005, citato

alle pagine 15-17 del referto peritale (XXXIV: "Si prende atto che il

perito non ha dato seguito all’invito di cui alla comunicazione del TCA del 7

luglio 2005 e anzi, col suo scritto conferma che il rapporto neuropsicologico

esiste. Non si vede quindi per quale recondita ragione non possa essere

prodotto in originale con tanto di firma di chi l’ha steso. Solo in questo modo

sarà possibile tenerne conto del referto peritale complessivo. In caso

contrario, si dovrà procedere alla nomina di un nuovo perito che rispetti

i canoni di lavoro che la carica impone. Non è infatti ammissibile che un

perito giudiziario faccia capo a terzi limitandosi poi a inserire le

constatazioni e le conclusioni di questi ultimi come se fossero sue").

In data 28 agosto 2005,

l’assicuratore convenuto ha reiterato l’invito a disporre una superperizia,

sottolineando come l’esperto giudiziario abbia fondato le proprie conclusioni,

in particolare, su, citiamo: "affermazioni verbali dell’ex datore di

lavoro senza riscontro oggettivo negli atti", modo di procedere giudicato,

citiamo: "… del tutto arbitrario e contrario alle regole" (XXXV).

In caso

di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi

imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto,

nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per

fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid.

3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il

giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui

il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia

richiesta dal medesimo tribunale, che porti ad un diverso risultato (DTF 101 IV

130).

Il

giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa

opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in

dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

Deve

tuttavia essere sottolineato che il perito giudiziario ha uno statuto speciale

nel senso che egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone

alla comminatoria di cui all'art. 307 del Codice penale, una funzione

qualificata al servizio della giustizia (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella

causa B.,

U 288/99, consid. 3a, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate). Al

contrario, lo specialista consultato dall'assicuratore contro gli infortuni non

è sottoposto alla comminatoria di cui all'art. 307 CPS, disposizione che

concerne esclusivamente la procedura giudiziaria. Quindi, nell'ambito del

libero apprezzamento delle prove, una perizia amministrativa riveste un valore

probatorio limitato rispetto ad una perizia giudiziaria (cfr. STFA del

15 gennaio 2001 succitata, consid. 3a: "Ein

Administrativgutachten lässt sich somit hinsichtlich seines Stellenwerts im

Rahmen der Beweiswürdigung und Rechtsfindung nur sehr beschränkt mit einer

gerichtlich angeordneten Expertise vergleichen").

In concreto, il rapporto peritale del dott. __________ - maître

d'enseignement presso la Facoltà di medicina dell'Università di __________

nonché medico aggiunto presso il Servizio di neurologia dell'Ospedale

universitario di __________, attività che gli ha indubbiamente consentito di

acquisire una vasta esperienza ad un alto livello scientifico - non contiene

contraddizioni.

D’altra

parte, la perizia giudiziaria presenta tutti i requisiti posti dalla

giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico,

piena forza probante (cfr. RJJ 1995 pag. 44; RAMI 1991 U 133, p. 311ss. consid.

1b): in particolare, l’esperto giudiziario ha espresso la sua valutazione in

modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame

approfondito del caso.

Per

quanto concerne il fatto che il perito giudiziario non ha prodotto il rapporto

delle psicologhe __________ e __________, limitandosi a citarne il contenuto

alle pagine 15-17 del suo referto del 27 giugno 2005, va rilevato che, in data

19 luglio 2005, rispondendo al TCA, il dott. __________ ha indicato che quello

riportato nella perizia giudiziaria è il testo integrale del rapporto neuropsicologico

del 6 giugno 2005 (XXXII: "J’ai bien reçu votre lettre du 07 julliet 2005:

en effet, le rapport neuropsychologique (ciblé) du 06 juin 2005 est intégralement

rapporté entre les pages 15 et 17 de mon rapport du 27 juin 2005").

Questa

Corte non ha ragione di dubitare della veridicità di quanto dichiarato

dall’esperto giudiziario, motivo per cui, assodato che il contenuto della

valutazione neuropsicologica in questione è già stato integralmente riportato

nella perizia, la pretesa avanzata dalla CO 1 di prendere visione del testo

originale non appare supportata da alcun valido motivo.

Del

resto, l’assicuratore LAINF non può essere seguito nemmeno quando afferma che

il dott. __________ avrebbe inserito, citiamo: "… le constatazioni e le

conclusioni di questi ultimi (delle due psicologhe, n.d.r.) come se

fossero sue" (XXXIV).

In

realtà, a pagina 15 del proprio referto, il perito giudiziario ha chiaramente

precisato che quanto riportato in seguito erano le risultanze dell’esame neuropsicologico

eseguito dalle psicologhe __________ e __________ il 6 giugno 2005 (XXVIII, p.

15).

CO 1 CO 1 ha pure criticato il fatto che il perito

giudiziario abbia interpellato telefonicamente l’ex datore di lavoro

dell’assicurata, allo scopo di ottenere informazioni riguardanti il rendimento

di quest’ultima. Secondo l’assicuratore LAINF, questa Corte non dovrebbe

considerare un referto peritale basato su, citiamo: "… affermazioni di

terzi non oggettivate" (XXXV).

In

proposito, il TCA rileva che le conclusioni a cui è pervenuto il dott. __________

sono il frutto di una valutazione più complessa e approfondita di quanto cerchi

di far credere la CO 1.

In

effetti, il perito giudiziario ha spiegato che il danno cerebrale oggettivato correla

perfettamente con i disturbi di cui soffre RI 1 a livello neuropsicologico e psicoaffettivo,

precisando inoltre che, considerata la particolare localizzazione delle lesioni

cerebrali, questi disturbi non sono destinati a regredire con il passare

del tempo, donde la loro natura cronica (cfr. XXVIII, p. 21s.).

D’altra

parte, egli ha affermato che talune difficoltà di natura neuropsicologica, in

particolare il deficit nella “memoria di lavoro”, sono state messe in luce soltanto

grazie a un’anamnesi sociale mirata e a un’indagine neuropsicologica specifica,

mai eseguite nel passato (cfr. XXVIII, p. 23).

Inoltre, a

mente dello specialista in neurologia, tenuto conto della natura delle mansioni

richieste dall’attività di aiuto-farmacista, è plausibile che i disturbi riguardanti

la "memoria di lavoro" e quelli psicoaffettivi, siano stati causa di

una riduzione di rendimento (cfr. XXVIII, p. 22).

Infine,

l’esperto designato dal TCA ha pure fornito una spiegazione scientifica a

proposito del fatto che, in precedenza, diversi sanitari avevano attestato una

piena capacità lavorativa, nonostante l’esistenza di un calo nel rendimento

(XXVIII,

p. 22s.).

L’analisi

elaborata dal dott. __________, partendo dalla localizzazione delle lesioni

cerebrali post-traumatiche, appare decisamente convincente e, soprattutto, dimostra

che le informazioni fornite dal farmacista __________ - il quale aveva peraltro

già segnalato la presenza di difficoltà in un suo scritto del 12 agosto 2004,

accluso al ricorso sub doc. C - sono servite a semplicemente suffragare quanto

l’esperto aveva già desunto attraverso altra via.

In questo

contesto, è utile ricordare che lo stesso fiduciario della CO 1, dott. __________,

medico-chirurgo, nel suo rapporto del 17 novembre 2003, aveva sottolineato che,

citiamo: “… in altri ambiti e con altri ritmi la capacità lavorativa dovrebbe

essere rivalutata” (doc. ZM 35, p. 4), facendo proprie le risultanze della

valutazione neuropsicologica eseguita il

16 giugno 2003 dalla psicologa __________ (doc. ZM 34).

In

realtà, così come chiarito dal perito giudiziario, quelle messe in evidenza

dalla psicologa consultata dal dott. __________, erano soltanto parte dei

problemi di cui l’insorgente soffre. Grazie all’esame neuropsicologico mirato

del 6 giugno 2005 si sono potuti diagnosticare, per la prima volta, altri

disturbi, in particolare quello concernente la "memoria di lavoro",

all’origine delle difficoltà sul posto di lavoro.

Infine,

questa Corte rileva che se il perito giudiziario ha interpellato l’ex datore di

lavoro, è perché ciò non era stato fatto dalla CO 1, nonostante la problematica

fosse stata esplicitamente sollevata in sede di opposizione (cfr. doc. Z 73/1),

in violazione dell’obbligo di accertare tutti i fatti giuridicamente rilevanti

che incombe all’assicuratore in virtù dell’art. 43 cpv. 1 LPGA.

Tutto ben

considerato, quindi, non si tratta qui di obiezioni suscettibili di minare

l’attendibilità della perizia allestita dal

dott. __________ e, quindi, di giustificare l’esecuzione di una superperizia giudiziaria.

Il TCA

ritiene pertanto di potersi validamente fondare sulla perizia giudiziaria per derimere

il caso sub judice.

2.3.5. La perizia

elaborata dal dott. __________ ha consentito a questo Tribunale di appurare che

RI 1, dal mese di agosto 1998 in poi, ha presentato un discapito di rendimento

del 30% nell’esercizio della sua abituale professione di aiuto-farmacista,

causato dai disturbi neuropsicologici e psicoaffettivi, riconducibili alle

lesioni cerebrali riportate in occasione dell’incidente del

30 gennaio 1998.

Al

considerando 2.3.2., è stato pure accertato che il diritto di pretendere le

indennità giornaliere maturate anteriormente al mese di febbraio 1999, è ormai

perento in forza dell’art. 24

cpv. 1 LPGA.

Resta il

fatto che, durante questo periodo, la riduzione del rendimento non è stata

accompagnata da una decurtazione del salario corrispondente.

In una

sentenza del 19 aprile 1996 nella causa F., U 157/94, il TFA ha giudicato il caso

di un’assicurata che, dopo un infortunio all’arto superiore destro, era

ritornata a svolgere la sua abituale professione di aiuto-cucina con un

rendimento ridotto del 50% (nel senso che era stata dispensata dal compiere

lavori pesanti), percependo comunque, da parte del suo datore di lavoro, uno

stipendio senza decurtazioni.

La nostra

Corte federale ha stabilito che il fatto che l’assicurata avesse continuato a

beneficiare di una completa retribuzione non era suscettibile d’inficiare la

pronunzia cantonale, mediante la quale l’assicuratore era stato condannato a

versare indennità giornaliere nella misura del 50% per il periodo in questione,

in quanto citiamo:

"

… le indennità giornaliere dovranno essere

versate al datore di lavoro, avendo egli, nonostante il diritto dell’affiliata

alle stesse, corrisposto per il periodo dal 12 agosto 1991 in poi un salario

completo a F.. Ne discende che il motivo descritto, concerne quindi unicamente

il tema, esulante dall’oggetto della presente lite, dei rapporti di dare e

avere fra datore di lavoro e lavoratore, ragione per cui non può essere

prestata adesione alla censura, invocata dalla Cassa, costituire l’assegnazione

dell’indennità giornaliera nel periodo di cognizione una fonte d’utile per

l’affiliata."

(STFA succitata,

consid. 4)

Queste

stesse considerazioni devono valere nella concreta evenienza, motivo per cui la

circostanza che, nonostante il suo rendimento ridotto, RI 1 abbia continuato a

percepire un salario completo, non può essere d’ostacolo alla condanna della CO

1 a versare indennità giornaliere corrispondenti ad un’inabilità lavorativa del

30% per il periodo

1° febbraio 1999-31 ottobre 2003, indennità che, a questo punto, dovranno però essere

pagate ai diversi ex datori di lavoro della ricorrente.

2.4. Rendita

di invalidità

2.4.1. Giusta l'art.

18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a

seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Da parte

sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito

che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529, citata

in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le

modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai

previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso

che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità

lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua

validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Due sono,

dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

Considerandi

2.

la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso

causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno

alla salute e l'infortunio.

L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del

18.

marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Il grado

di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Ciò

nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di

professione, di regola, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà

valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché

si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante

capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato

esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U

168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S.

F., 31 maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26

febbraio 1996 nella causa G. P.).

2.4.2

Con la

decisione formale del 21 gennaio 2004, l’assicuratore LAINF convenuto ha negato

il diritto alla rendita di invalidità, preso atto che, a contare dal 24 agosto

1998, RI 1 aveva ripreso ad esercitare a tempo pieno la sua abituale

professione e che, per questo motivo, essa non subiva alcuna perdita di

guadagno (cfr. doc. Z 67).

Questa

tesi è contestata dalla ricorrente, la quale fa valere che, seppur presente sul

posto di lavoro a tempo pieno, il suo rendimento non sarebbe stato comunque mai

completo.

Secondo il

dott. __________, alle cui conclusioni va riconosciuto un pieno valore probante

per i motivi già diffusamente esposti al considerando 2.3.4., i disturbi neuropsicologici e le difficoltà psicoaffettive

presentate da RI 1 sono all’origine di una diminuzione del rendimento,

quantificata in un 30% a partire dal mese di agosto 1998, nella professione di

aiuto-farmacista.

In

un’attività più manuale, che necessita di un livello d’attenzione inferiore

rispetto alla professione abituale, la capacità lavorativa potrebbe essere leggermente

maggiore (dell’80%, cfr. XLII). Per contro, in un lavoro che comporta, ad

esempio, una concentrazione prolungata davanti a un computer, il rendimento si

situerebbe fra il 50 e il 60%:

"

Actuellement, la diminution de rendement peut être

jugée à 30% dans le travail effectué dans l’officine de __________. Cette

activité a dû être abandonnée pour des raisons indépendantes de l’accident.

Dans un travail plus manuel, nécessitant moins

d’attention soutenue (par exemple le ménage), la capacité de travail serait

plus importante. La capacité de travail serait par contre moindre dans un

travail nécessitant par exemple une concentration continue à l’écran: on peut

admettre alors un rendement de l’ordre de 50 à 60%.

Globalement et à long terme, en tenant compte des

différentes professions possibles pour l’expertisé, nous jugeons une perte de

rendement au travail de l’ordre d’un tiers (33,3%)."

(XXVIII, p. 23; cfr., pure, le risposte ai quesiti n. 4 e 5 di parte

convenuta, n. 2 di parte ricorrente, nonché a quello proposto dal TCA)

Chiamato ora

a pronunciarsi, il TCA ritiene che all'inabilità lavorativa del 30% accertata

nell'abituale professione di aiuto-farmacista, corrisponda un’incapacità

lucrativa della medesima entità.

La

ricorrente non potrebbe in effetti meglio valorizzare la sua capacità

lavorativa residua, esercitando un’attività ragionevolmente esigibile tenuto

conto delle possibilità offerte dal mercato generale del lavoro, attività che,

tenuto conto degli impedimenti descritti dal perito giudiziario, dovrebbe venir

ricercata fra quelle semplici e ripetitive (al riguardo, è significativo il fatto

che il dott. __________ abbia indicato, quale attività sostitutiva,

nell’esercizio della quale RI 1 presenterebbe pur sempre un’incapacità del 20%,

quella di donna delle pulizie; cfr. XLII).

La CO 1

fa tuttavia presente che, oltre ad avere lavorato con un pensum del

100%, l’assicurata ha pure percepito, dal suo ex datore di lavoro, una retribuzione

senza decurtazioni.

Interrogato

in merito (cfr. XXXVI), il farmacista __________, alle dipendenze del quale

l’assicurata ha iniziato a lavorare a far tempo dal marzo 2001 (cfr. consid.

1.2

), ha confermato che, sebbene il suo rendimento fosse palesemente ridotto

se confrontato a quello delle altre assistenti, le ha sempre corrisposto una

piena retribuzione (cfr. XXXVIII: "Visto quanto sopra il salario corrispondente

all’effettivo rendimento della signorina RI 1 avrebbe dovuto essere della metà.

(…). L’ho sempre pagata come le mie altre assistenti che mi rendevano il doppio

…").

Secondo

il TCA, esistono i presupposti perché la parte di retribuzione non

corrispondente al rendimento effettivo della ricorrente, venga trattata quale

"salario sociale" (cfr., su questa nozione, DTF 104 V 92; RCC 1970,

p. 336), che deve profittare all’assicurato e non al suo assicuratore (P. Omlin,

Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1995,

p. 213).

In questo

contesto, hanno sicuramente giocato un ruolo decisivo la giovanissima età

dell’insorgente, il fatto che quello alle dipendenze della __________ di __________

era il suo primo posto di lavoro dopo il conseguimento del diploma di fine

tirocinio (fatta eccezione per la breve parentesi alle dipendenze della

Farmacia __________), il fatto che la ditta è direttamente gestita dal

proprietario e, non da ultimo, il particolare settore professionale in

discussione, quello sanitario, in seno al quale esiste generalmente una

sensibilità sociale maggiore rispetto ad altri settori economici.

In

conclusione, la CO 1 è tenuta a riconoscere a RI 1 una rendita di invalidità

del 30% a contare dal

1° novembre 2003.

2.5

Indennità

per menomazione all’integrità

2.5.1

Le norme

relative all'IMI, contenute nella LAINF e nella sua ordinanza, non hanno subito

alcuna modifica a fronte dell'entrata in vigore della LPGA.

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità

fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.5.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.5.3

Giusta l'art.

36.

cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato

3.

dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente

per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.5.4

L'INSAI ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00;

DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U

71,

p. 221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.5.5

Nel caso di

specie, l’assicuratore LAINF convenuto, sentito il parere del dott. __________,

ha posto la ricorrente al beneficio di un’IMI del 20% (cfr. doc. Z 67).

Questa la

valutazione che il medico di fiducia della CO 1 ha espresso in occasione della

visita di controllo dell’8 ottobre 2003:

"

(…)

VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONE ALLA

INTEGRITÀ FISICA:

base legale articoli 24 e 25 LAINF; articolo 36, al.

3.

OAINF

Valutazione: 20%

così suddiviso

17% per le turbe neuropsicologiche di grado medio-lieve,

secondo pubblicazione medica Suva, tabella 8.4

3% per la perdita uditiva destra di 30

decibel secondo pubblicazione medica Suva, tabella 12.4." (doc. ZM

35, p. 5).

Con la

propria impugnativa, RI 1 pretende che le venga assegnata un’IMI del 50%,

sottolineando che, rispetto a quanto ritenuto dal medico fiduciario della CO 1,

"… le turbe neuro-psicologiche attualmente sono molto più importanti: è

stato sufficiente un semplice aumento della mole di lavoro a mettere gravemente

in crisi la ricorrente" (I, p. 5).

Pronunciandosi

al riguardo, il dott. __________, a pagina 23s. della propria perizia, ha dichiarato

quanto segue:

"

Pour ce qui concerne la perte de l’intégrité

corporelle, en tenant compte des tables de la SUVA et des nouvelles précisions

concernant le déficit neuropsychologique et ses répercussions, une perte de

l’intégrité corporelle de l’ordre de 30% est admissible: l’atteinte se trouve

en effet dans la catégorie "modérée" avec aggravation (altération de

la personnalité).

Cela tient compte de l’hypoacousie droite, qui

pourrait toujours faire l’objet d’une intervention." (XXVIII, p. 23s.)

Rispondendo

al quesito n. 6 di parte convenuta, lo stesso specialista ha indicato che,

citiamo:

"

(…).

Compte tenu de la nouvelle observation, un

pourcentage de l’ordre de 30% est plus adéquat: il s’agit d’une atteinte

modérée (20%), avec quelques caractéristiques aggravantes. A cela s’ajoute l’atteinte ORL." (XXVIII, p. 25)

Ravvisando

un’apparente contraddizione tra le citate affermazioni del perito giudiziario,

questo Tribunale, in data

18.

ottobre 2005, lo ha interpellato, chiedendogli di precisare se, citiamo:

"nella percentuale del 30% da lei proposta, è stata o meno considerata

l’ipoacusia a destra, aspetto che non emerge con sufficiente chiarezza dalla

sua perizia (…). Nell’ipotesi in cui l’indennità proposta tenesse conto anche

del danno otologico, voglia suddividere le due problematiche" (XL).

Questa la

risposta fornita il 31 ottobre 2005 dal dott. __________:

"

J’ai bien reçu votre lettre du 18 octobre 2005 et

je ne vous en remercie. En effet, cela me permet de dissiper et clarifier

l’aspect de la perte de l’intégrité dans le cadre de l’expertise que vous

m’avez confiée.

En effet, la rédaction de la discussion t la réponse

aux questions que j’ai pu donner dans mon rapport du 27 juin 2005 est par moments

ambiguë.

Reprenons les faits:

Mme RI 1 a actuellement des conséquences

neuropsychologiques et dans le domaine ORL de l’accident de 1998.

D’après les barèmes SUVA, les conséquences neuropsychologiques

décrites sont "apparentes lors des situations stressantes dans la vie

quotidienne ou professionnelle" (troubles psychiques légers à modérés). De

plus, "la capacité de travail est réduite" (troubles psychiques à

caractère modéré).

Cela correspond à un barème de perte d’intégrité

corporelle qui se situe entre 20 et 50% et non pas, comme je l’avais écrit dans

mon rapport, de 20 à 35% (uniquement troubles "de légers à modérés").

Il y a donc lieu de proposer, pour la perte

d’intégrité du point de vue neuropsychologique (séquelles psychiques), un taux

de 35%.

L’atteinte ORL a été bien décrite antérieurement par

des collègues spécialistes. Il s’agit d’une atteinte modérée unilatérale qui ne

donne lieu qu’à une indemnisation minime (selon la table à ma disposition de

1990). Je propose donc un 5% de perte d’intégrité pour ce déficit

unilatéral."(XLII)

Da

parte sua, questo Tribunale rileva che la valutazione neuropsicologica del 6

giugno 2005, eseguita su incarico del perito giudiziario, ha posto in luce, in

particolare, dei disturbi da moderati a severi per quanto concerne l’attenzione

e la concentrazione, nonché un leggero deficit delle funzioni esecutive (XXVIII,

p. 17).

D’altro canto,

l’insorgente è stata giudicata in grado di riprendere la sua abituale attività

professionale, tuttavia con uno scapito di rendimento del 30%. Nemmeno in attività che implicano un livello d’attenzione inferiore

rispetto alla professione originaria (il perito ha indicato, a titolo

d’esempio, la professione di donna delle pulizie), l’assicurata presenta una

capacità lavorativa integra (riduzione del rendimento del 20%; cfr. XLII).

La Tabella n. 8 edita

dalla Divisione di medicina assicurativa dell’INSAI (“Atteinte à l’intégrité

pour les complications psychiques de lésions cérébrales”), edizione 2002,

stabilisce il tasso di indennità in funzione della gravità del danno (danno

minimo, da minimo a moderato, moderato, da moderato a medio, medio, grave,

molto grave).

Essa così definisce il

danno "moderato":

"

Légère diminution de certaines fonctions

cognitives. Sont touchées en particulier l’attention soutenue, la mémorisation lors

d’exigences accrues, ou certaines fonctions exécutives complexes

(planification, résolution de problèmes).

psychiques Autres troubles: discrète altération de

la personnalité induite par de légers troubles de l’élan ou de l’affect, ou

légers troubles de la faculté critique. Le patient agit dans son milieu social

de façon pratiquement inchangée. L’exercice de l’ancienne activité

professionnelle est possible. Pour les professions requérant des facultés

cognitives élevées, le fonctionnement est diminué."

Questa

invece la definizione attribuita al danno "medio":

"

Troubles cognitifs: nette diminution des

performances d’une ou de plusieurs fonctions cognitives. L’attention, la

mémoire et les fonctions exécutives sont presque toujours atteintes. Des

troubles peuvent cependant intéresser d’autres secteurs fonctionnels.

Autres troubles psychiques: généralement, on observe

une nette altération de la personnalité. La pulsion, l’autoinitiative,

l’affect, le sens critique et le comportement social sont isolément ou de façon

combiné nettement altérés.

Un retour à l’ancienne place de travail est compromise,

également dans des métiers ne requérant que de flaibles facultés cognitives. Le

patient ne peut exécuter que les aspects les plus simples d’un travail. L’entourage

social décrit le patient comme changé."

Confrontando le citate

definizioni con le difficoltà neuropsicologiche lamentate da RI 1, il TCA deve

concludere che quest’ultima presenta una menomazione che si situa tra il

“moderato” e il “medio”, per la quale è prevista un’indennità del 35%, così come

ha correttamente indicato il dott. __________ nel suo complemento peritale del

31.

ottobre 2005 (XLII).

Per quanto concerne

l’ipoacusia all’orecchio destro, questa Corte osserva quanto segue.

In occasione della visita

di controllo del 30 maggio 2003, il

dott. __________, spec. FMH in ORL, ha diagnosticato, all’audiogramma, una

lieve ipoacusia di 30 dB a destra, assolutamente non invalidante (cfr. ZM 32).

Il medico di fiducia della

CO 1 ha quantificato in un 3% la menomazione all’integrità corrispondente alla

menzionata perdita uditiva (doc. ZM 35, p. 5).

Secondo

il perito giudiziario, l’ipoacusia a destra giustifica invece l’assegnazione di

un’IMI del 5% (XLII).

Trattandosi

di un danno all’udito, torna applicabile la Tabella

n. 12 edita dalla Divisione di medicina assicurativa dell’INSAI (“Integritätsschaden

bei Schädigung des Gehörs”), edizione 1990.

La sotto-tabella 2 A (perdita

uditiva monoaurale) stabilisce la menomazione all’integrità in funzione

della percentuale di perdita uditiva.

La perdita uditiva

percentuale è calcolata in base alla sotto-tabella 1 e risulta dalla somma dei

valori misurati nelle frequenze 500, 1000, 2000 e 4000 hertz (cfr. note alla pagina 2 della Tabella n. 12).

Ad un’ipoacusia di 30 dB,

così come è stata diagnosticata dal dott. __________, corrisponde una perdita

uditiva del 18%.

Ora, in base alla

sotto-tabella 2 A, una perdita uditiva del 40% non da diritto ad alcuna

indennità. Un’IMI del 5% viene assegnata in presenza di una perdita uditiva del

50% almeno.

Alla luce di quanto

precede, RI 1 non ha pertanto diritto ad alcuna indennità per la lieve

ipoacusia di cui essa soffre all’orecchio destro.

In conclusione, la CO 1 va

condannata a corrispondere alla ricorrente un’indennità per menomazione

all’integrità del 35%.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione del 31 marzo 2004 è annullata.

§§ La CO

1 è condannata a versare indennità giornaliere corrispondenti ad

un’incapacità lavorativa del 30% durante il

periodo 1° febbraio 1999-31 ottobre 2003, una

rendita di invalidità del 30% a far tempo dal 1° novembre

2003, nonché un’indennità per menomazione all’integrità del 35%.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà all’assicurata l’importo di fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a

titolo di ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PE 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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