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Decisione

35.2004.75

assicurata cade e riporta una frattura del calcagno destro. Esame del diritto alla rendita di invalidità (rifiuto della rendita per grado d'invalidità minimo: 1%)

4 marzo 2005Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità di impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido:

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di una danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

2.5

Nella

presente fattispecie, non è contestata la circostanza che l’assicurata - a

fronte dei soli postumi residuali dell’evento traumatico del mese di marzo 1996

(fatta quindi astrazione dalla problematica dorsale, cfr. consid. 1.4.) - è in

grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, attività

sostitutive, da svolgersi in posizione seduta, rispettivamente, in posizione

prevalentemente seduta con possibilità di alzarsi di tanto in tanto (cfr. doc.

89, p. 3 e I, p. 3: “Per le sole conseguenze dell’infortunio, è assodato quindi

il fatto che la ricorrente non può svolgere l’attività precedentemente

esercitata (cameriera/ausiliaria di ristorante) ma può, a tempo pieno,

esercitare una attività leggera in posizione prevalentemente seduta …”).

Oggetto

di discussione è, per contro, l’aspetto economico dell’invalidità.

In

effetti, secondo la CO 1, RI 1, nel 1998 (anno di decorrenza dell’eventuale

rendita di invalidità), avrebbe potuto, esercitando un’attività adeguata a

tempo pieno, realizzare un guadagno annuo (fr. 36'387.--, cfr. doc. 108, p. 6)

addirittura superiore a quello che essa avrebbe percepito senza il danno alla

salute, qualora avesse continuato a lavorare nel settore della ristorazione

(fr. 30'550.--, cfr. doc. 108, p. 7).

Inoltre,

a mente dell’assicuratore infortuni convenuto, sul reddito statistico da

invalido andrebbe tutt’al più applicata - “a titolo bonario” - una riduzione

percentuale del 10% (cfr. doc. 108, p. 8).

Da parte

sua, la ricorrente non contesta il reddito da valido ritenuto dall’assicuratore

LAINF (cfr. I, p. 4: “In questo contesto non è oggetto di contestazione il

salario “senza invalidità””).

Per

quanto riguarda invece il reddito da invalido, l’assicurata è dell’avviso che,

in applicazione delle tabelle edite dall’Ufficio federale di statistica, esso

si eleverebbe, per il 1998, a fr. 33'587.— (cfr. I, p. 4), sul quale operare

una deduzione globale del 25% (cfr. I, p. 5).

2.6

Chiamata a

pronunciarsi, questa Corte rileva che la vertenza può venire risolta senza fare

necessariamente riferimento al mercato generale del lavoro.

In

effetti, dalle tavole processuali emerge che sino all’infortunio, l’assicurata

lavorava presso un esercizio pubblico del __________ quale aiuto-cucina,

lavorando su chiamata, con un orario settimanale irregolare (cfr. doc. 2, doc. 17,

p. 5: “Va ricordato che l’assicurata si è infortunata 3 mesi dopo aver iniziato

un’attività di aiuto-cucina presso un ristorante, lavorando su richiesta, cioè

a ore”).

I

conteggi di salario contenuti nell'incarto dimostrano che l’insorgente, nei tre

mesi precedenti l’evento infortunistico (dicembre 1995 e gennaio-febbraio

1996), aveva lavorato una media di 30 ore circa la settimana.

Nel

frattempo, la ricorrente è stata licenziata dal Ristorante “__________”.

A contare

dall’inizio del mese di gennaio 1998 (per la precisione, dal 7 gennaio 1998), RI

1.

è entrata alle dipendenze della __________, in qualità di addetta al servizio

ed alle pulizie presso il ristorante annesso al negozio di __________ (cfr.

doc. 46).

Il suo pensum

settimanale era in media di circa 30 ore (cfr. doc. 44: “Avevo creduto di

capire che lavorava 3 ore al giorno nei confronti dell’orario normale di 8 ore

e mezzo, cioè nella misura di ca. 35%. Invece, mi conferma che stava allora

svolgendo un turno ridotto nei confronti di altri turni. Infatti, presso la __________

e come altri dipendenti del ristorante, viene pagata a ore secondo orari assai

variabili a dipendenza delle necessità. Così, lavora a volte 25 ore ed altre

35.

ore alla settimana con una media di ca. 30 ore settimanali, ciò che

corrisponde più o meno al 70%. Non riempie quindi le condizioni necessarie

per avere diritto a una rendita di invalidità AI anche solo di ¼” – la

sottolineatura è del redattore).

Nel corso

del mese di giugno 2000, la ricorrente è di nuovo divenuta totalmente inabile

al lavoro a causa – così come già accertato con la sentenza del 18 ottobre 2002

(STCA del 18.10.2002, consid. 2.5., p. 10) e riconosciuto, del resto, dalla

stessa assicurata (doc. 66, p. 4: “Questi disturbi alla schiena (…) si sono

riacutizzati durante l’anno 2000 ed hanno provocato l’inabilità lavorativa a

partire dal 2 giugno 2000” – la sottolineatura é del redattore) – dei

disturbi localizzati alla colonna lombo-sacrale, quindi in ragione di una patologia

estranea all’infortunio assicurato.

In esito

a quanto precede, il TCA ritiene che, nonostante le sequele infortunistiche, RI

1.

è in grado di svolgere, con lo stesso pensum, la medesima attività

lavorativa esercitata prima del sinistro occorsole nel marzo 1996, ossia quella

di ausiliaria nel settore della ristorazione, donde l’inesistenza di

un’incapacità lavorativa e, in ultima analisi, di un’inabilità lucrativa (cfr.,

per dei casi analoghi, la STCA del 14 settembre 1998 nella causa P., inc. n.

35.1998

, confermata dal TFA con sentenza del 18 febbraio 1999, U 301/98 e la

STCA del 20 novembre 2000 nella causa P.-Q., inc. n. 35.2000.64, confermata dal

TFA con la pronunzia del 31 maggio 2001, U 32/01).

Questa conclusione

è d’altronde avvalorata dalle considerazioni contenute nel referto 13 marzo

2003.

del medico fiduciario della CO 1, dott. __________, spec. FMH in ortopedia

e chirurgia ortopedica:

"

Mi tocca rilevare che alla fine della sentenza

del TCA del 18.10.02 viene ricordato che a far tempo dal gennaio 1998 e sino al

giugno 2000 l’assicurata era potuta lavorare a tempo pieno presso il ristorante

annesso al supermercato __________ di __________ in qualità di addetta al

servizio ed alle pulizie, malgrado le controindicazioni di natura medica. Tale

dato mi pare estremamente importante siccome avevo potuto dimostrare con la mia

perizia del 10.01.01 che dal punto di vista oggettivo lo stato del piede destro

era rimasto invariato sin dal mio controllo del 03.03.98. Mi pare così

dimostrato che nello stato stabile in cui si trovava sin dalla primavera 1998

il piede destro non aveva impedito all’assicurata di lavorare fino alla

cosiddetta ricaduta del 02.06.00 che avevo anche potuto dimostrare imputabile

unicamente a delle patologie morbose lombari senza alcun rapporto con

l’infortunio del 12.03.96.

Tenuto conto delle deformità significative

residuali dell’avampiede in stato dopo tre interventi per alluce valgo e dita a

martello e della forte tendenza da allora a camminare caricando maggiormente

sul bordo esterno del piede al punto di avere provocato la formazione di

un’importante callosità sotto la V testa metatarsale, non mi sembra azzardato

affermare che seppure credibili i disturbi secondari alla frattura del

calcagno, più precisamente in rapporto con l’artrosi secondaria sottotalare e

mediotarsica, non hanno avuto un’influenza significativa sulla capacità

lavorativa almeno fino al mio ultimo controllo del 09.01.01.

(…).

Quanto all’attività di donna delle pulizie ed

addetta al servizio in un ristorante, mi risulta che l’assicurata ha dato prova

di poter attuarla normalmente ben dopo il mio controllo del 09.01.01,

nonostante la presenza di altri disturbi come quelli lombari che non tanto

tempo fa, più precisamente il 06.07.02, il primario del servizio di chirurgia

ortopedica dell’__________ di __________, Dr. __________, particolarmente

qualificato nel campo del piede, aveva ritenuto in primo piano in confronto a

quelli del piede stesso.

Riferendosi alle sue constatazioni del 02.07.02

indica chiaramente all’ultimo paragrafo della sua valutazione indirizzata al

Dr. __________ che in confronto con i disturbi lombari quelli post-traumatici

del piede destro si trovano in secondo piano."

(doc. 89)

Già per

questo motivo la decisione impugnata andrebbe confermata così come verrà qui di

seguito dimostrato. Alla stessa soluzione si arriverebbe comunque anche

considerando un altro settore professionale. RI 1 è infatti in grado,

esercitando un’attività ragionevolmente esigibile tenuto conto delle possibilità

offerte dal mercato generale del lavoro, di realizzare un reddito perlomeno

uguale a quello che avrebbe percepito qualora non fosse rimasta vittima del

sinistro in discussione.

2.7

Attentamente

esaminata la documentazione presente all'inserto, questo Tribunale considera

assodato che la ricorrente, malgrado le sequele dell'infortunio del 12 marzo

1996, interessanti l’estremità inferiore destra, potrebbe esercitare, a tempo

pieno e con un rendimento completo, un'attività lucrativa che rispetti gli

impedimenti funzionali messi in luce, in particolare, dal dott. __________

(cfr. ad esempio, doc. 89, p. 3: “…, non vi sono pure dubbi che svolgendo

un’attività sedentaria l’assicurata potrebbe lavorare a tempo pieno almeno per

quanto concerne solo lo stato del piede destro senza neanche fare differenza

fra i disturbi morbosi preesistenti e quelli secondari all’infortunio. Lo

stesso discorso vale per un’attività un po’ meno sedentaria, cioè

prevalentemente in posizione seduta con possibilità di alzarsi ogni tanto e

fare qualche passo”).

Come già indicato al

consid. 2.5., questo aspetto non è del resto stato contestato dall’insorgente.

2.8

Parimenti incontestato (cfr.

I, p. 4) è il reddito da valido preso in considerazione

dall’assicuratore convenuto (fr. 30'550.--), reddito che corrisponde al salario

minimo previsto dal Contratto collettivo nazionale per il settore alberghiero e

della ristorazione (anno 1998).

Il TCA ritiene, da parte

sua, di poter aderire a questa valutazione.

2.9

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, il TCA osserva quanto segue.

Trattandosi della

determinazione del reddito ipotetico da invalido conseguibile da manodopera

maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate, svolte a

tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato,

questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha stabilito, in una

sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 p. 183, che il reddito

annuo ammonta:

per il 1992 fr. 34'000.--

per il 1993 fr. 34'500.--

per il 1994 fr. 35'000.--

per il 1995 fr. 35'000.--

Lo scrivente TCA ha, poi,

escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996,

l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re M.). Simile aumento è, poi,

stato escluso anche per il 1997 (STCA 18 marzo 1998 in re O.), per il 1998

(STCA 19 giugno 1998 in re M.) e per il 1999 (cfr. STCA 28 gennaio 2000 in re

C.).

Per alcuni anni, questi

parametri sono stati approvati dal TFA, in particolare nella sentenza

pubblicata in RAMI 1998 U 292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.).

In una sentenza del 27

ottobre 1999 nella causa S., pubblicata in SVR 2000 IV N° 21, il TCA ha

riconfermato la propria giurisprudenza, dopo avere constatato che i salari di

riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i risultati

dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio federale di

statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.; Pratique VSI

2000.

pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito

dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56;

Pratique VSI 2000 pag. 85-86).

La giurisprudenza federale

relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto

di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni

(cfr., a tale proposito, D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e

giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT

II-2001, p. 593 segg. (p. 602-606)).

In una sentenza del 30 giugno

2000.

nella causa B. (I 411/98) - pervenuta al TCA il 24 luglio 2000 - l'Alta

Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del suo

esame:

" (…)

3.

- b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale ha

invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in

particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria

giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento

ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte

confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di

fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media

conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati

con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no. 55 pag.

186.

consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati

statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è

stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale

delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione.

4.

- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza

stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in

primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato.

Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo,

possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti

dalle statistiche salariali.

La questione di sapere se e in quale misura i salari medi

fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle

circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto

(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi

che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto

del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo,

come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul

reddito di lavoro.

Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare -

percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata

dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza

valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una

riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).

5.

- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo

cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro

equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti

allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze

specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze

poste dalla nuova giurisprudenza precitata.

In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione

amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati

all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla

recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai

provvedimenti professionali in lite."

(STFA succitata)

La nostra Corte federale

ha pure emesso numerose sentenze in materia d'assicurazione contro gli

infortuni. Si tratta di fattispecie in cui questo TCA aveva proceduto a

quantificare il reddito da invalido in applicazione della suesposta prassi, a

discapito della valutazione operata dall'INSAI sulla base dei dati risultanti

dalla documentazione sui posti di lavoro (DPL).

La prima di queste

pronunzie è stata emanata nella causa INSAI c/ L., U 181/98 e reca la data del

22.

maggio 2001. Essa è stata successivamente confermata con i seguenti giudizi:

STFA 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 286/98; 31 maggio 2001 nella

causa INSAI c/ M., U 275/98; 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 279/98;

11.

giugno 2001 nella causa INSAI c/ M., U 17/99; 11 giugno 2001 nella causa

INSAI c/ S., U 285/98; 19 giugno 2001 nella causa INSAI c/ P., U 271/98; 21

giugno 2001 nella causa R. c/ INSAI, U 349/98; 27 giugno 2001 nella causa INSAI

c/ B., U 362/98; 28 giugno 2001 nella causa INSAI c/ C.-D. C., U 18/99; 2

luglio 2001 nella causa INSAI c/ F., U 4/99; 9 luglio 2001 nella causa INSAI c/

M., U 142/99; 10 luglio 2001 nella causa UAI c/ C. e INSAI c/ C., I 442/99 + U

256/99; 18 luglio 2001 nella causa G. c/ INSAI e INSAI c/ G., U 154 + 163/99;

19.

luglio 2001 nella causa INSAI c/ T., U 190/99; 27 luglio 2001 nella causa

INSAI c/ B., U 252/99; 31 luglio 2001 nella causa G., U 311/99; 5 ottobre 2001

nella causa INSAI c/ B., U 165/00; 5 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ I., U

91/00; 10 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ C., U 217+225/00; 16 ottobre 2001

nella causa M., U 301/00; 13 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ L., U 41/00; 19

febbraio 2002 nella causa INSAI c/ C., U 99/00; 19 febbraio 2002 nella causa

INSAI c/ C., U 268/00; 5 marzo 2002 nella causa INSAI c/ CE fu M., U 155/00; 15

marzo 2002 nella causa A. c/ INSAI e INSAI c/ A., U 220 + 238/00; 18 marzo 2002

nella causa INSAI c/ K., U 239/00; 18 marzo 2002 nella causa INSAI c/ P.S., U

235/00; 24 aprile 2002 nella causa INSAI c/ R., U 240/00; 30 aprile 2002 nella

causa INSAI c/ P., U 241/00; 8 maggio 2002 nella causa C.-F., U 449/00; 23

maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00).

Sostanzialmente, il TFA ha

approvato i dati salariali utilizzati dall'INSAI, dopo avere anche verificato,

in applicazione della DTF 126 V 75ss., che, nel caso di specie, l'importo

ritenuto dall'assicuratore LAINF appariva plausibile alla luce dei dati dedotti

dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale

di statistica, considerata la possibilità di ridurre il salario statistico fino

al limite massimo del 25%:

" (…)

Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche

dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le

istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo

prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in

particolare, il reddito ipotetico da invalido, i primi giudici, in modifica di

quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi

della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario

di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno

ritenuto l'importo di fr. 35'000.--, che corrispondeva negli anni dal 1994 al

1998.

alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese

da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività

leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati

statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è

stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg.

c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito

che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo

luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato.

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un

mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in

attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare

riferimento alle specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non

soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata

(nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio

2001.

in re R., I 10/00 e 30 giugno 2000 in re B, I 411/98). Il giudizio

querelato non può quindi essere tutelato.

e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti

presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attività leggere,

che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario, i

dipendenti di tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr.

42'030.--. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla

valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo

stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei

salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la

retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazione

semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr. 54'245.--

(fr. 4'294.-- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi

della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze

del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario

statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%.

3.

- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità (fr. 50'568.-- annui) non è mai stato contestato

dalle parti in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce

all'opponente il diritto ad una rendita calcolata su un'invalidità del solo 17%

merita di essere ristabilita."

(STFA 22 maggio 2001 nella causa L.

c/ INSAI, p. 4ss.)

L'Alta Corte nelle

sentenze menzionate non aveva comunque risolto la questione di principio a

sapere quale deve essere, in materia di assicurazione contro gli infortuni, il

rapporto tra i dati dell'Ufficio federale di statistica (ai quali il TFA fa

costantemente riferimento nella giurisprudenza pubblicata, cfr. DTF 124 V

323-324 e DTF 126 V 75) e le DPL (cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze …, p.

604-605).

Tale questione è stata

invece affrontata in una sentenza del 28 agosto 2003 nella causa C., U 35/00 +

U 47/00, pubblicata in DTF 129 V 472ss. (= RAMI 2003 U 494, p. 383ss.), in cui

il TFA - dopo avere sottolineato le difficoltà che comporta il volere imporre

un ordine di priorità fra dati statistici e DPL, siccome

ognuno dei due metodi presenta vantaggi e svantaggi (cfr. DTF 129 V 477,

consid. 4.2.1) - ha definito quali sono i presupposti che devono essere

soddisfatti affinché il reddito da invalido possa essere validamente

determinato sulla base dei salari DPL:

"

(…).

Weil die Invaliditätsbemessung aufgrund

hypothetischer Vergleichseinkommen und unter Berücksichtigung des in Betracht

fallenden (ausgeglichenen) allgemeinen Arbeitsmarktes zu erfolgen hat, müssen

die DAP auch im konkreten Einzelfall repräsentativ sein. Es genügt daher nicht,

wenn lediglich ein einziger oder einige wenige zumutbare Arbeitsplätze

angegeben werden, weil es sich dabei sowohl hinsichtlich der Tätigkeit als auch

des bezahlten Lohnes um Sonder- oder Ausnahmefälle handeln kann. Unbeachtlich

ist, ob der Arbeitsplatz frei oder besetzt ist, weil die Invaliditätsbemessung

auf der Fiktion eines ausgeglichenen Arbeitsmarktes beruht (BGE110 V 276 Erw.

4b; AHI 1998 S. 291 Erw. 3b). Wenn die Vorinstanz eine Mindestzahl von fünf

zumutbaren Arbeitsplätzen voraussetzt, so erscheint dies in quantitativer

Hinsicht in der Regel als genügend. Im Hinblick auf die geforderte

Repräsentativität der DAP-Profile und der daraus abgeleiteten Lohnangaben hat

der Unfallversicherer im Sinne einer qualitativen Anforderung jedoch,

zusätzlich zur Auflage von mindestens fünf DAP-Blättern, Angaben zu machen über

die Gesamtzahl der aufgrund der gegebenen Behinderung in Fragekommenden

dokumentierten Arbeitsplätze, über den Höchst- und den Tiefstlohn sowie über

den Durchschnittslohn der dem jeweils verwendeten Behinderungsprofil

entsprechenden Gruppe. Damit wird auch die Überprüfung des Auswahlermessens

hinreichend ermöglicht, und zwar in dem Sinne, dass die Kenntnis der dem verwendeten

Behinderungsprofil entsprechenden Gesamtzahl behinderungsbedingt in Frage

kommender Arbeitsplätze sowie des Höchst-, Tiefst- und Durchschnittslohnes im

Bereich des Suchergebnisses eine zuverlässige Beurteilung der von der SUVA

verwendeten DAP-Löhne hinsichtlich ihrer Repräsentativität erlaubt. Das

rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass die SUVA die für die

Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen DAP-Profile mit den

erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte Person Gelegenheit

hat, sich hiezu zu äussern (vgl. Art. 122 lit. a UVV,

gültig gewesen bis 31. Dezember 2000 [AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE 115 V 297 ff.). Allfällige

Einwendungen der versicherten Person bezüglich des Auswahlermessens und der

Repräsentativität der DAP-Blätter im Einzelfall sind grundsätzlich im

Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die SUVA im Einspracheentscheid

damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht in der Lage, im Einzelfall

den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im Bestreitungsfall nicht auf den

DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA hat diesfalls im

Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu ermitteln. Im

Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die Rechtskonformität

der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die Sache an den

Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs einen

Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."

(DTF succitata, consid. 4.2.2)

Al riguardo,

cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti

dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del

disabile nel diritto svizzero, Ed. istituto delle assicurazioni sociali e

Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.

2.10

Partendo

dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici

validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA (cfr., fra le

più recenti, STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00 e del 30 aprile

2002.

nella causa P., U 241/00) - si rivela essere discriminante per gli

assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più

bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è

quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro

Cantone senza il danno alla salute, questo TCA, in una sentenza del 4 settembre

2000.

nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n.

35.

- successivamente confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA

del 17 aprile 2001 nella causa B. e del 22 maggio 2001 nella causa M.) -

sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale

di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:

" In

data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,

direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle

assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in

molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da

invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di

salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare

utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,

cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e

per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza

federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine

di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario

conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del

danno alla salute), mi occorre sapere:

- possiamo

utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è

anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

- In caso di

risposta negativa:

Perché no? Quale

coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo

alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. Vbis)

Il dottor __________ ha così

risposto in data 14 agosto 2000:

"

(…)

Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia

definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è

possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità

regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità

statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori

dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua

lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista

statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998

(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di

qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

- Nel 1998

(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo

esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi

al mese (cfr. tabella TA13).

- È ancora

possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa

categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il

settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di

lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche

la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),

ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. Vbis)

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che

nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette

i salari versati nella nostra regione.

Se si ignorasse questo

aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale

occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il

paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323;

Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali

irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce

l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22

maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76).

Del resto, il TFA, nella

sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto

dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag.

485.

"du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa

K.W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des

Beschwerdegegners (Thurgau)".

Nella sentenza pubblicata

in SVR 2000 IV Nr. 21, il TCA ha al riguardo precisato:

" La

necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino

risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28

settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. Ricciardi del 14 agosto 1999

«Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati

disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle

condizioni sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati

aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:

«(…)

Su scala federale la statistica

ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la

struttura dei salari in Svizzera.

A livello regionale, le informazioni di

cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei

salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che

nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per

quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni

supplementari.

Il calcolo dei dati regionali (grandi regioni)

si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera, schema

che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.

Non si è certi tuttavia in che misura

questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.

Per i prossimi anni è inoltre probabile

che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere

a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il

Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di

ponderazione della struttura economica cantonale»"

Va pure ricordato che,

secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla

tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta

di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000 p. 84-85):

"

Dans ce cas, en raison des inégalités de

salaires entre les deux sexes révélées par les statistiques, il faut se

référer, pour les femmes, aux salaires des femmes et, pour les hommes, aux

salaires des hommes. Il n'est pas question de se baser sur

une valeur moyenne entre les salaires des femmes et des hommes (…)."

(STCA

succitata - la sottolineatura è del redattore)

In una

sentenza del 5 giugno 2003 nella causa B. (inc. n. 35.2003.6), il TCA ha inoltre

sottolineato come il TFA, che ha posto il principio della priorità dei dati

statistici nazionali rispetto a quelli regionali - in alcune sue pronunzie ha

confermato il reddito da invalido fissato sulla base di valori regionali.

Ad

esempio, in una sentenza del 10 agosto 2001 nella causa R., I 474/00 - sentenza

che è poi stata ripresa in più di un giudizio federale (cfr., per es., la STFA

del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 4c, parzialmente

pubblicata in DTF 128 V 174s.) - il TFA ha considerato non censurabile

l'applicazione dei dati relativi alla regione "Svizzera orientale"

(TA 13), siccome più favorevoli all'assicurata rispetto al dato nazionale (cfr.

consid. 3c/aa: "Obwohl das Eidgenössische

Versicherungsgericht grundsätzlich die gesamtschweizerischen Werte heranzieht,

ist vorliegend auch nicht zu kritisieren, dass der Berechnung zu Gunsten der

Beschwerdeführerin die tieferen Werte der Region Ostschweiz (TA 13) zu Grunde

gelegt worden sind").

Parimenti, nelle sentenze del 30 novembre 2001 nella causa R., I

226/01 e del 20 novembre 2002 nella causa D., I 764/01, l'Alta Corte ha

valutato il reddito da invalido facendo capo al valore afferente al Cantone

Ticino, rispettivamente, alla regione lemanica.

In una

sentenza del 13 giugno 2003 nella causa M., U 236/01, consid. 4.3.2, il TFA ha

ribadito che esso "… non esclude di principio l'applicazione dei valori

regionali, desumibili dalle tabelle TA14 (n.d.r. recte: TA13) - (…) -,

segnatamente laddove questi appaiono maggiormente favorevoli per l'assicurato

(cfr. sentenza del 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid. 3c/aa)".

In

un'altra sentenza, datata sempre 13 giugno 2003, la nostra Massima Istanza ha

ricordato segnatamente che, citiamo: "… le circostanze del caso concreto

determinano quale sia la tabella da applicare nel caso esaminato. È pertanto

ammissibile ad esempio applicare la tabella TA7, che indica i valori per una

determinata attività, se così facendo è possibile determinare in maniera più

precisa il reddito da invalido (in proposito si veda anche consid. 4c non

pubblicato in DTF 128 V 174). Questa Corte, infine, ha pure ritenuto non

criticabile applicare la tabella TA13, che riferisce dei salari in relazione

alle grandi regioni (sentenza del 10 agosto 2001 in re R. consid. 3c/aa, I

474/00, del 27 marzo 2000 in re P. consid. 3c, I 218/99, del 28 aprile 1999 in

re T. consid. 4c, I 446/98)" (STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I

475/01, consid. 4.4.).

Il

TFA ha ancora ribadito i medesimi concetti in una sentenza del 20 aprile 2004

nella causa K., I 871/02, consid. 6.3. e in una sentenza del 26 agosto 2004

nella causa C., I 355/03, consid. 7.4.

Su questi

argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,

p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto

delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.

124-128; D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton

du Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale" in

CGRSS n° 33-2004 pag. 19 seg. (28-33).

2.11

In concreto, in

applicazione della giurisprudenza federale, occorre dunque, in assenza di dati

salariali concreti, basarsi sui valori statistici e, concretamente,

sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 1998 (cfr., a quest’ultimo

proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), edita dall'Ufficio

federale di statistica.

Conformemente

alla prassi di questa Corte, secondo cui la priorità deve essere attribuita ai

valori statistici regionali (rispetto a quelli raccolti a livello nazionale,

cfr. consid. 2.10.), tornano applicabili i dati afferenti al Ticino contenuti

nella tabella TA14.

Orbene -

utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica - la ricorrente, svolgendo nel 1998 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato ticinese (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,

cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 2'672.--.

Riportando

questo dato su 41.9 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 1/2-2005, p. 102), esso ammonta a fr. 2'798.92

mensili oppure a fr. 33'587.04 per l'intero anno (fr. 2'798.92 x 12 [e non x 13

come erroneamente indicato dalla CO 1], ritenuto che la quota di tredicesima è

già compresa, cfr., fra le tante, STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U

274/98, p. 5 consid. 3a).

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

nonché il tasso di occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del

caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La

riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "…

di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del

lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Va

innanzitutto osservato che, a dipendenza delle (tutto sommato modeste) sequele infortunistiche

interessanti il retropiede destro, l'assicurata è stata giudicata in grado di

esercitare un'attività sostitutiva confacente, senza scapito di rendimento

alcuno.

Il fatto

che questa attività debba essere svolta (prevalentemente) in posizione seduta,

non rappresenta di per sé nulla di straordinario. Sul mercato del lavoro esistono

anzi delle attività che, per loro stessa natura, esigono il mantenimento della

stazione seduta.

Al

momento determinante (cfr. STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02,

consid. 4.3), RI 1 – cittadina svizzera - aveva l’età di 49 anni.

D’altra

parte, occorre considerare che, al momento in cui si è infortunata, RI 1 aveva

appena iniziato a lavorare presso il Ristorante “__________” di __________ (da

circa 4 mesi) peraltro con un orario di lavoro irregolare, e che, in

precedenza, essa aveva svolto un’attività di donna delle pulizie a ore.

Secondo

questa Corte, le circostanze personali e professionali del caso

giustificano una riduzione del reddito da invalido non

superiore al 10%.

Il

reddito da invalido ammonta quindi a fr. 30'228.34.

In

conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando

i fr. 30'228.34 al reddito che essa avrebbe potuto conseguire se non fosse

intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 30'550.-- - risulta essere dell’1.05%,

arrotondato all’1%, secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121,

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in

cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la

quale il risultato aritmeticamente esatto del grado di invalidità va

arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra espressa in

percentuale intera secondo le regole applicabili in matematica, è applicabile

immediatamente, nel senso che essa si estende a decisioni contestate che, dal

punto di vista temporale, sono state emanate prima della pubblicazione della

sentenza in questione).

Ora,

secondo la giurisprudenza del TFA, in vigore prima della modifica legislativa

che ha introdotto, a far tempo dal 1° luglio 2001, il limite del 10% (cfr. art.

18.

cpv. 1 LAINF), un’invalidità minima - come è il caso nella presente

fattispecie (1%) - non fonda il diritto ad una rendita di invalidità (cfr. RAMI

1988.

U 48, p. 230ss., in cui si trattava di un’invalidità del 5%).

Nella

misura in cui l'assicuratore convenuto ha negato a RI 1 il diritto ad una

rendita di invalidità, la decisione su opposizione impugnata merita conferma.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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