35.2004.76
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13 luglio 2006Italiano54 min
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Numero d'incarto:
35.2004.76
Data decisione, Autorità:
13.07.2006, TCA
Titolo:
Vittima di incidente stradale con distorsione rachide cervicale. Perizia giudiziaria. Negata causalità naturale con disturbi organici e psichici, fatta eccezione per soli dolori cervico-cefalici. Valutazione grado di invalidità e di menomazione all'integrità. Diritto all'AG.
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
COLPO DI FRUSTA
DISTURBI PSICHICI
GRADO DI INVALIDITÀ
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
PERIZIA
RENDITA D'INVALIDITÀ
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 24 cpv. 1 LAINF
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
art. 61 cpv. 1 let. c LPGA
art. 61 cpv. 1 let. f LPGA
art. 10 cpv. 2 LPTCA
art. 36 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2004.76
mm/sc
Lugano
13 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 agosto 2004 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 aprile
2004 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 24
agosto 1998, RI 1 – alle dipendenze della Fisioterapia __________ in qualità di
aiuto-fisioterapista e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni
presso la CO 1 (già __________) – è rimasta vittima di un incidente della
circolazione stradale, avvenuto in territorio del Comune di __________, e ha
riportato un trauma distorsivo al rachide cervicale.
L’assicuratore
LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con
decisione formale del 1° marzo 2002, poi confermata in sede di opposizione,
l’assicuratore ha riconosciuto all’assicurata, tenuto conto dei soli postumi
residuali dell’evento traumatico dell’agosto 1998, una rendita di invalidità
del 10% a decorrere dal 1° febbraio 2002 e un’IMI di uguale entità.
1.3. Con
pronunzia del 10 febbraio 2003, questa Corte ha annullato la decisione su
opposizione emanata dalla CO 1, alla quale è stato retrocesso l’incarto
affinché valutasse l’aspetto psichico (esistenza di disturbi di questa natura
nonché causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato) e si
esprimesse nuovamente sul diritto alle prestazioni (doc. 163).
La citata
sentenza cantonale è cresciuta in giudicato incontestata.
1.4. Riprendendo
l’istruttoria, l’assicuratore infortuni ha disposto l’esecuzione di una perizia
psichiatrica a cura della dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia (doc. 177).
Il
referto peritale della dott.ssa __________ è datato 5 settembre 2003 (doc.
184).
1.5. Con
decisione formale del 6 febbraio 2004, la CO 1, per quanto riguarda l’aspetto
somatico e con riferimento alla perizia 30 gennaio 2002 del PD dott. __________,
ha ammesso la propria responsabilità limitatamente alla sindrome
cervico-cefalica e alla sintomatologia brachiale a destra e, d’altra parte,
facendo proprie le conclusioni della psichiatra dott.ssa __________, ha negato
l’eziologia infortunistica alle turbe psichiche presentate da RI 1.
Quindi,
confermando il dispositivo della decisione formale del 1° marzo 2002,
l’assicuratore LAINF ha assegnato all’assicurata una rendita di invalidità del
10%, nonché un’indennità per menomazione all’integrità del 10% (doc. 192).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurata
(doc. 193), la CO 1, in data 28 aprile 2004, ha confermato il contenuto della
sua prima decisione (doc. 194).
1.6. Con
tempestivo ricorso del 27 agosto 2004, RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1,
ha chiesto che la CO 1 venga condannata a riconoscerle le spese di cura medica
dal 24 agosto 1998 in poi, indennità giornaliere corrispondenti a una totale
incapacità lavorativa per il periodo 24 agosto 1998-31 gennaio 2002, una
rendita di invalidità del 100% dal 1° febbraio 2002, nonché un’IMI
proporzionata al grado di invalidità del 100%.
A
proposito dell’eziologia dei disturbi organici, rispettivamente, delle loro
incidenza sulla capacità lavorativa, essa ha sviluppato le considerazioni
seguenti:
"
(...)
Dovendo analizzare in maniera obiettiva tutti i
mezzi di prova a nostra disposizione, sulla base degli elementi qui indicati e
ricordati non può essere negata la presenza di un nesso naturale e adeguato tra
sinistro e disturbi.
La decisione qui contestata si avvale del
giudizio del Dr. __________ che non ha eseguito un simile apprezzamento
oggettivo di tutti gli elementi in presenza; egli inoltre si è basato soltanto
su certe opinioni e studi medici senza però dare sufficienti ragioni a sostegno
delle sue scelte di analisi e relative conclusioni (cfr. DTF 125 V 352).
Non è stato invece per nulla accertato, in tutti
Fatti
i casi non in maniera sufficiente, che i danni alla salute si sarebbero
manifestati anche senza il detto infortunio.
Al contrario è risaputo che le sintomatologie
risentite dall'assicurata sono abitualmente conseguenze da trauma di
accelerazione della colonna cervicale come quello subito dall'assicurata.
Pure per quanto riguarda la sindrome di Raynaud
deve essere riconosciuto il legame con l'incidente del 1998: non sussistono in
effetti sufficienti elementi per sostenere che questa problematica si sarebbe
manifestata anche senza infortunio.
D'altronde tale possibilità non è mai stata
scartata da chi in precedenza si è chinato sul caso della signora RI 1.
Non è infatti possibile escludere la causalità
naturale e adeguata tra sinistro e disturbi soltanto perchè in una determinata
casistica non si è mai riscontrato un altro simile caso.
Le difficoltà di diagnosi delle cause di un danno
alla salute, dovute all'attuale stato della scienza medica, non possono andare
a scapito del paziente nella misura in cui per negare delle prestazioni
assicurative ci si deve basare in larga misura su semplici supposizioni.
Nella nostra fattispecie altre considerazioni e
elementi, come quelli sopra ricordati, devono pertanto essere ritenuti.
(...)
13.
Si ribadisce che l'assicurata non può svolgere
alcuna concreta e fattibile attività professionale a causa dei problemi di
salute sorti a seguito del sinistro del 24.8.1998.
Come è stato regolarmente attestato dai medici
curanti, in situazione chiaramente migliore per valutare l'effettiva capacità
dell'assicurata a riprendere anche parzialmente un'attività lavorativa, la
maniera con cui si sono manifestati e si manifestano tuttora i problemi di
salute non permettono all'assicurata di svolgere alcuna concreta e fattibile
attività professionale.
In questo senso le conclusioni cui giunge il Dr. __________,
riprese e avallate nella decisione qui impugnata, sono contestate e anche le
teoriche indicazioni espresse da questo perito non sono per nulla applicabili
alla realtà.
Non è infatti immaginabile svolgere delle
attività nella maniera indicata dal perito e nemmeno sono ravvisabili in
concreto delle attività adatte alla signora RI 1.
Si noti che già soltanto i problemi legati alla
"sindrome di Raynaud" si presentano anche allorquando l'assicurata
non svolge alcuna attività "a rischio" come quelle indicate dal Dr. __________
(v. doc. fotografica annessa).
Inoltre, per una corretta analisi dell'incapacità
lavorativa, i vari problemi di salute non possono essere analizzati
separatamene l'uno dall'altro, come svolto dallo stesso, ma in correlazione tra
gli stessi, come d'altronde si presentano nella realtà.
Già preso singolarmente, il problema della
sindrome cervicale caratterizza un'incapacità lavorativa, rispettivamente un
grado d'invalidità e un'indennità per menomazione dell'integrità almeno del
30%. (...)"
(I, p.
7-9)
L’insorgente
si è invece così espressa in merito all’aspetto psichico:
"
(...)
Per quanto invece riguarda i disturbi psichici
si riprende pure per prima cosa quanto già fatto valere in sede di opposizione
8.03.2004, siccome la decisione qui impugnata non si è minimamente scostata da
quanto già sostenuto dall'__________ con decisione 6.2.2004.
Come già fatto pure rilevare con scritto
23.12.2003 del sottoscritto legale, il rapporto 5.9.2003 della Dr.ssa __________
sia, da un lato, non ha risposto del tutto a determinati quesiti posti, sia,
d'altro lato, non ha risposto in maniera corretta e/o adeguata ad altri.
Di seguito e per prima cosa si riprendono le
osservazioni già espresse con il precedente scritto 23.12.2003.
Sulle considerazioni e valutazioni di natura
strettamente medica l'analisi di verifica della Dr.ssa Med. __________,
anch'essa specialista FMH in psichiatria e psicoterapia come la Dr.ssa __________
ma che, a differenza di quest'ultima, segue regolarmente da oltre un anno e
mezzo la signora RI 1, rileva una conoscenza approfondita della fattispecie
riguardante la signora RI 1 (v. copia rapporto 17.10.2003).
Sugli aspetti fattuali si concorda pienamente con
la Dr.ssa __________, considerato che pure il sottoscritto conosce
personalmente la signora RI 1 ormai da oltre due anni e mezzo, avendo assunto
il mandato in protezione dei suoi interessi proprio a seguito del sinistro del
24.8.1998 e che in tutto questo periodo di tempo ha seguito la stessa nelle
varie fasi e procedure che l'hanno interessata.
A maggior comprova di come effettivamente interagisce
la signora RI 1 con il prossimo, in particolare la propria famiglia, i
conoscenti e terzi interlocutori, rispettivamente proprio come questi ultimi
hanno agito in maniera importante nell'aggravarsi delle patologie che ora
risente la signora RI 1 e sorte a seguito dell'infortunio 24.8.1998, potrà se
del caso essere interpellato anche il medico generalista di fiducia Dr. __________
che segue la paziente già dal 1992.
19.
Tutta questa premessa per meglio rilevare come
dal rapporto della Dr.ssa __________ risulta un'analisi non corretta della
fattispecie, a tratti denotante una certa superficialità, e in seguito e
pertanto delle considerazioni e giudizi moraleggianti non pertinenti e basati
piuttosto sull'apparenza che non possono essere seguite.
In altre parole, se da un lato la stessa Dr.ssa __________
rileva in entrata che la propria perizia si è potuta soltanto basare sulla
lettura dell'incarto, sulla relazione della Dr.ssa __________ e su sole quattro
visite mediche (tra l'altro durate ciascuna soltanto ca. 30 minuti), d'altro
lato la stessa specialista esprime però delle considerazioni e giunge a delle
conclusioni cui con tutta evidenza non è possibile arrivare con quanto dalla
stessa eseguito.
20.
Diversi punti riportati nel paragrafo riguardante
l'anamnesi non corrispondono a quanto emerso in occasione degli incontri con la
signora RI 1 nè lo si rileva dalla documentazione agli atti: per esempio mai è
stato indicato che il ciclo era doloroso, che la paziente era poco incline allo
studio (mentre era stato indicato che non era un'allieva con il sei in tutte le
materie ma neanche l'ultima della classe), mai è stato indicato che era
esuberante nè esibita come una bambolina, ecc. ... .
Sicuramente il fatto di aver redatto il rapporto
il 5 settembre 2003 allorquando le visite sono avvenute tra la metà di aprile e
l'inizio di maggio 2003 può aver influito su queste importanti imprecisioni e
successive errate interpretazioni di quanto ha effettivamente detto la
paziente.
21.
Senza essere specialisti nel campo medico, si
rileva inoltre come l'analisi della Dr.ssa __________ non sia stata eseguita
con sufficienti criteri di oggettività, denotando come si è teso già di
principio e in tutti i suoi punti, senza però sufficienti giustificazioni, a
rilevare inesistenti personalità e comportamento della paziente che sarebbero
fattori indipendenti dall'evento del 1998 e pertanto non sussistendo causalità
naturale con detto sinistro.
Le assai pesanti e per finire gratuite
considerazioni sulla personalità della signora RI 1 non si giustificano
minimamente in un rapporto medico come quello emesso dalla Dr.ssa __________,
ribadiamo proprio sulla base di documentazioni scritta di numerosi altri medici
che si sono occupati del caso e che la Dr.ssa __________ si permette di
ignorare o relativizzare senza alcuna giustificazione.
22.
Il rapporto della Dr.ssa __________ non ha
esaminato correttamente il legame delle causalità naturale ed adeguata, in
particolare non utilizzando i criteri già ricordati dal TCA pure nella sentenza
10.2.2003 alla pagina 9.
Già di primo acchito, comunque, si noti che
diversi dei detti criteri hanno proprio influito sulla situazione in cui si
trova l'assicurata.
23.
La perizia __________ non ha pertanto valore
probante nella nostra fattispecie. (...)"
(I, p.
11-13)
1.7. La CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.8. In data 30
novembre 2004, l’assicurata ha prodotto un rapporto, datato 15 novembre 2004,
del dott. __________, Capo del reparto di nefrologia presso l’Ospedale
regionale di __________ (V + allegato).
1.9. Con
ordinanza del 25 gennaio 2005, questa Corte ha ordinato una perizia medica
giudiziaria affidandone l’allestimento al __________ (__________) di __________
(VII).
1.10. In data 8
maggio 2006, il __________ ha consegnato al TCA il proprio referto peritale
(XX), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni
(XXI).
1.11. La CO 1 ha
preso posizione in data 24 maggio 2006 (XXIII), mentre RI 1, da parte sua, è
rimasta silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è l’entità della rendita di invalidità e dell’indennità per
menomazione all’integrità spettanti all’assicurata.
Preliminarmente
il TCA è però tenuto a esaminare se i disturbi, somatici e psichici, di cui
essa ancora soffre costituiscono una conseguenza, naturale e adeguata, dell’infortunio
del 24 agosto 1998 oppure no.
2.3. Disturbi
somatici e psichici: causalità con l’infortunio del 24 agosto 1998?
2.3.1. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid.
2, 1994 U 206 p. 329 consid. 3b, 1992 U 142 p. 76 consid. 4b).
La prova
dell’estinzione del nesso di causalità naturale non deve essere fornita
attraverso la dimostrazione dell’esistenza di cause estranee all’infortunio
assicurato. Parimenti, non si tratta di esigere dall’assicuratore LAINF la
prova negativa dell’inesistenza di un danno alla salute oppure che la persona
assicurata sia completamente guarita. Decisiva è soltanto la questione a sapere
se le cause infortunistiche del danno alla salute hanno perso il loro
significato causale (cfr. STFA del 3 gennaio 2006 nella causa C., I 320/05,
consid. 2 e del 25 ottobre 2002 nella causa L., U 143/02, consid. 3.2).
Questi principi sono ancora
stati ribaditi dal TFA in una sentenza del 12 gennaio 2006 nella causa D., U
187/04, consid. 1.2.
2.3.2. Occorre inoltre
rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza
di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente
non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U.
Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in
SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.3.3. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi
psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri
oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid.
4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della
dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella
degli eventi gravi e in quella di grado medio.
2.3.3.1. Nei casi di
infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la
testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata
banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere
negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni
acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere
ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un
infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare
un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.3.3.2. Se
l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di
causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a
disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in
effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.3.3.3. Sono
considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere
classificati nelle due predette categorie.
La
questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di
guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può
essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener
conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente
connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto
dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella
misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita
sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità
lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo
sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
2.3.3.4. Non in ogni
caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la
categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste
un'importanza particolare o decisiva.
Nel caso
in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o
decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto
meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e
bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.
53ss.
consid.
4a).
2.3.4. Dalla decisione su opposizione
impugnata emerge che la CO 1 si è determinata in merito alla natura, traumatica
o morbosa, dei disturbi organici presentati da RI 1, facendo capo
essenzialmente alle conclusioni contenute nella perizia 30 gennaio 2002 del PD dott. __________, spec. FMH in
chirurgia.
Con il
proprio referto, lo specialista in questione ha negato la natura traumatica,
nell'ordine, alla sindrome di Raynaud (cfr. doc. 14, p. 22: "Nachdem
indessen weder gestützt auf die medizinische Erfahrung, noch gestützt auf das
Schriftum, ein Zusammenhang zwischen HWS-Belastungstrauma und Auftreten einer
Raynaud-Krankheit im posttraumatischen Verlauf bekannt ist, ist die Unfallkausalität
des Leidens vorbehaltlos abzulehnen und stattdessen von einer
zeitlichen Koinzidenz auszugehen"), al tinnitus all'orecchio destro
(cfr. doc. 14, p. 24: "Der natürliche Kausalzusammenhang
zwischen dem Unfallereignis vom 24.08.1998 und der im Laufe des
September/Oktober 1999 aufgetretenen otovestibulären Störung rechts -
vordergründig Pfeifgeräusch - ist vorbehaltlos abzulehnen"),
ai disturbi alla spalla destra (doc. 14, p. 26: "Es ist umbestritten, dass
die Patientin an einem Scapulaknarren leidet, einem Phänomen, das sich bei der
Elevation/Abduktion des Armes über die Horizontale in Zusammenhang mit der
zwangsläufigen Rotation und Drehung des Schulterblattes auf der Thoraxwand einstellt.
Dieses Phänomen ist bei der Patientin nicht auf den Verkehrunfall vom
24.08.1998 zurückzuführen, sondern ist auf eine Störung des
scapulothoracalen Gleitapparates bei konstitutionell schlechter Polsterung
des Scapulabettes durch dünne Muskulatur zurückzuführen") e, infine, ai
disturbi al braccio destro (cfr. doc. 14, p. 26: "Est ist wenig
wahrscheinlich, dass diese Nerven-Kompressionssyndrom unfallkausal entstanden
ist, etwa durch Anschlagen des Handgelenkes rechts am Steuerrad wie später,
anlässlich der neurologischen Untersuchung von Dr. __________ spekuliert
werden").
Per
contro, il PD __________ ha ammesso l'esistenza di una relazione di causalità
naturale - perlomeno parziale - fra l'incidente della circolazione stradale del
mese di agosto 1998 e la sindrome cervicale, alla quale sono associate delle
residuali cefalee nonché una sintomatologia brachiale a destra (cfr., ad
esempio, doc. 14, p. 27).
D’altro
canto, la decisione della CO 1 di negare la propria responsabilità in relazione
alle turbe psichiche presentate da RI 1, trova fondamento nelle
risultanze della perizia allestita dalla dott.ssa __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia.
Secondo
la psichiatra, la ricorrente è affetta da distimia (ICD-10: F34.1) in disturbo
di personalità misto: immaturo, psicoinfantile dipendente e istrionico (ICD-10:
F61.0), patologia che non può comunque essere imputata all’incidente della
circolazione del 24 agosto 1998 (doc. 184, p. 12s.: “Questa evoluzione
psicopatologica, a mio avviso, dev’essere slegata dall’evento iniziale (cioè
dall’infortunio) che ha costituito solo la goccia che ha fatto traboccare il
vaso. Il nesso di causalità naturale con l’incidente per quanto attiene
all’evoluzione psichiatrica non è ulteriormente sostenibile. Quest’ultima, e la
sua cronicizzazione, sono dovute sostanzialmente a quanto da me descritto sopra
come psicodinamica evolutiva in un disturbo di personalità preesistente
all’infortunio. Ogni e qualsiasi evento di vita potenzialmente traumatico o
stressante, avrebbe potuto in qual momento scatenare una reazione ed evoluzione
sovrapponibili a quelle effettivamente verificatesi.”).
Con la
propria impugnativa, l’assicurata ha contestato la valutazione dell’eziologia
enunciata dai sanitari interpellati dall’assicuratore LAINF, in particolare per
quanto riguarda la sindrome di Raynaud e la problematica psichica.
A proposito della sindrome
di Raynaud, agli atti figura un rapporto, datato 19 maggio 2003, del PD dott. __________,
spec. FMH in dermatologia e malattie a trasmissione sessuale, secondo cui
sarebbe “molto probabile” l’esistenza di una relazione tra l’insorgenza della
patologia e il sinistro occorso alla ricorrente (cfr. doc. C 2).
Per quanto concerne invece
l’aspetto psichico, va segnalato che la dott.ssa __________, psichiatra curante
di RI 1, nel suo referto datato 17 ottobre 2003, ha sostenuto quanto segue,
citiamo: “Ricordo che prima dell’incidente la paziente non presentava alcuna
patologia psichiatrica, in particolare non ha mai presentato episodi depressivi
sviluppatisi solo nel dicembre del 2001 in seguito al permanere della
sintomatologia fisica presentata, alle difficoltà legate alla perdita della
propria capacità lavorativa e del conseguente danno economico.” (doc. 190, p.
3).
2.3.5. Allo scopo di
chiarire la fattispecie da un profilo medico, questo Tribunale ha ordinato una
perizia giudiziaria, affidandone l’allestimento al __________ di __________.
Durante
il periodo 9-13 gennaio 2006, RI 1 é così stata sottoposta ad approfonditi
accertamenti pluridisciplinari.
Dal
rapporto del 4 maggio 2006 si evince che i periti basilesi hanno ricostruito,
in maniera minuziosa, l’anamnesi della ricorrente (XX, p. 1-17) e ne hanno,
altrettanto puntualmente, descritto lo status ortopedico (a cura del
dott. __________, spec. in ortopedia), neurologico (a cura del dott. __________,
spec. FMH in neurologia), internistico (a cura del dott. __________, spec. FMH
in medicina interna), angiologico (a cura del dott. __________ __________,
spec. FMH in medicina interna e angiologia) e, infine, psichiatrico (a cura del
dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia).
Queste le
diagnosi poste dagli esperti designati dal TCA:
"
(...)
4. Diagnosen
- Persistierendes cervicocephales
Schmerzsyndrom, rechtsbetont
- mit
fraglicher Cervicobrachialgie rechts, ohne radikuläre Ausfallssymptomatik
- nach HWS-Distorsionstrauma am 24.08.1998
- Leichtes Carpaltunnelsyndrom rechts
- als
mögliche Unfallfolge nach Handgelenksdistorsion beim Unfall vom 24.08.1998
- Ausgeprägte Raynaud-Krankheit beider Hände,
rechtsbetont
- wahrscheinlich idiopathisch bedingt
- Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige
Episode
- Dissoziative Störung gemischt
- bei/nach psychosozialer Belastung
- bei akzentuierten Persönlichkeitszügen
- Gewichtsabnahme, unklaren Aetiologie
- Zustand nach Schulterprellung rechts,
abgeheilt
- Zustand nach Handgelenksdistorsion rechts,
abgeheilt." (...)
(XX, p. 49)
Rispondendo
ai quesiti posti loro dalle parti, gli specialisti del __________ hanno
indicato che soltanto i persistenti dolori al collo e alla testa si trovano ancora,
con verosimiglianza preponderante, in una relazione di causalità naturale con
l’evento infortunistico del 1998, avallando in tal modo la tesi difesa dal PD
dott. __________ nella sua perizia del 30 gennaio 2002:
"
Zum besseren Verständnis der Aetiologie und der
wahrscheinlichen Pathogenese der verschiedenen Beschwerden und Befunde der
Explorandin haben wir unter Punkt 5 oben eine eingehende Beurteilung angefügt.
Es sei darauf verwiesen. Zusammengefasst ist lediglich das persistierende
cervicocephale Schmerzsyndrom in einem noch überwiegenden wahrscheinlichen
Zusammenhang zum Unfall von 1998 zu sehen, während insbesondere das
Raynaud-Syndrom als höchstens möglich kausal zum Unfall eingestuft werden muss,
wahrscheinlicher jedoch primär im Sinne einer Raynaud’schen Krankheit besteht.
Der Tinnitus steht einerseits subjektiv nicht im Vordergrund, ist aber auch als
solcher höchstens möglicherweise eine Unfallfolge.“
(XX,
risposta al quesito n. 6.5.1 di parte ricorrente – il corsivo è del redattore;
cfr., pure, risposta al quesito n. 6.2 di parte convenuta)
Trattandosi della
problematica psichica, gli esperti designati dal TCA hanno affermato che essa
si trova in stretta connessione con la sintomatologia legata alla sindrome di Raynaud,
di modo che l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’infortunio
assicurato potrebbe essere riconosciuta soltanto se alla citata affezione
organica si potesse riconoscere un’eziologia traumatica (ciò che non è il
caso):
"
Der Kausalzusammenhang der psychischen
Beschwerden ist höchstens möglicherweise noch mit dem Unfall, respektive dessen
Folgen gegeben. Im wesentlichen ist zu erwähnen, dass die relevanten
psychischen Beschwerden, respektive die erhebliche psychische Störung, woran
die Explorandin heute noch leidet, mit einer erheblichen Verzögerung
aufgetreten ist und in engem Zusammenhang mit der ausgeprägten Symptomatik des
Raynaud-Phänomens besteht. Ein Kausalzusammenhang zum Unfall von 1998 kann
demzufolge nur angenommen werden, sofern auch ein Kausalzusammenhang zwischen
dem Unfall und dem Raynaud-Phänomen besteht. Das Persistieren der
cervicocephalen Beschwerden allein hätte nicht zu dieser schweren Art von
depressiver Entwicklung geführt.“
(XX,
risposta al quesito n. 6.3. di parte convenuta – il corsivo è del redattore)
Essi hanno così motivato
le loro conclusioni in merito all’eziologia dei disturbi somatici e psichici di
cui l’insorgente soffre:
"
(...)
Im gleichen Jahr dekompensierte die Explorandin
psychisch. Sie geriet in eine depressive Krise, was sie in die ambulante
psychiatrische Behandlung von Frau Dr. __________, Psychiaterin in __________,
führte. Hier sprach die Ärztin von einer schweren depressiven Episode. Sie
verwies in ihrem Bericht an die IV-Stelle vom 30.04.2002 anamnestisch auf eine
im April 2001 stattgehabte Episode mit Tachykardien und Gefühlsstörungen an den
oberen Extremitäten, worauf die Explorandin apathisch, dysphorisch, appetitlos
und asthenisch geworden sei. Sie klagte auch über starke Kopf-, Nacken- und
Armschmerzen. Rückblickend ist dazu zu sagen, dass wahrscheinlich die subjektiv
doch als viel bedeutender und stärker emfpundenen und vor allem intermittierend
exacerbierenden Beschwerden von Seiten des Raynaud-Phänomens zu dieser schweren
depressiven Episode führten. Die Depressivität der Explorandin persistierte
jedoch trotz adäquater integrierter psychiatrisch-psychotherapeutischer
Behandlung sowohl mit Gesprächen als auch mit geeigneter antidepressiver
Medikation und beruhigenden Medikamenten.
Entsprechend dem Verlauf ist heute eine
rezidivierende depressive Störung zu codieren. Tatsächlich war die Explorandin
rückblickend anhand der Aktenlage im Verlauf wechselnd, zum Teil stark, zum
Teil nur in leichtem Grad depressiv.
Heute besteht eine mittelgradig ausgeprägte
Episode. Auffällig ist dabei, dass die Explorandin ihre depressive Symptomatik
trotz oder gerade mit der dissoziativen Störung sogar eher dissimuliert und mit
einem sarkastisch wirkenden Galgenhumor abwehrt. Das darf aber nicht darüber
hinwegtäuschen, dass die Belastbarkeit der Explorandin erheblich eingeschränkt
ist. Die verringerte Stresstoleranz wirkt sich dabei nicht nur ungünstig auf
die Leistungsfähigkeit aus, sondern auch die mit Stress einhergehende
vegetative Symptomatik ist ihrerseits geeignet, das Raynaud-Phänomen zu
verstärken. Die psychische Symptomatik, sowohl die depressive Störung als auch
die dissoziative Störung, stehen in engem Zusammenhang mit dem Raynaud-Phänomen
und die Kausalität der psychischen Beschwerden entspricht, resp. folgt
derjenigen des Raynaud-Phänomens. Es ist nicht davon auszugehen, dass das
persistierende cervicocephale Schmerzsyndrom allein zu dieser ausgeprägten und
wechselnden Störung geführt hätte. Die Enttäuschung durch die Versicherung hat
überdies bei der depressiven Symptomatik zeitweise auch eine Rolle gespielt im
Sinne, dass die Explorandin während einer bestimmten Zeit unter erheblichen
sozialen Ängsten litt. Andererseits ist sie heute jedoch sozial abgesichert, so
dass die Komponente der psychosozialen Belastung heute nicht mehr derart
massgeblich ist.
Somatisch stehen aktuell die persistierenden
Beschwerden von Seiten der HWS-Distorsion mit den Nackenschmerzen und den
chronischen cervicogen bedingten Kopfschmerzen im Vordergrund.
Im weitern wird auch eine beidseitige Brachialgie
geklagt, begleitet von Paraesthesien. Vor allem aber bestehen diese Beschwerden
von Seiten der Raynaud-Symptomatik.
Objektiv liess sich früher schon ein konstantes
leichtes Carpaltunnelsyndrom rechts nachweisen, dieses ist jedoch keineswegs
geeignet, die Beschwerden der Explorandin zu erklären. Das nur rechtsseitig
vorhandene Carpaltunnelsyndrom ist auch nicht als ursächlich für das beidseitig
bestehende Raynaud-Phänomen in Betracht zu ziehen.
Unser angiologischer Konsiliarius spricht von
einer primären Form des Raynaud-Syndroms, also von einer Raynaud-Krankheit. Er
begründet dies mit verschiedenen Faktoren. In der Literatur ist das Auftreten
eines Raynaud-Syndroms nach einer HWS-Distorsion nicht beschrieben. Wir haben
diesbezüglich auch noch eine Medline-Suche im Internet gestartet. Unter den
Stichworten „Raynaud und Traumatic" finden sich zwar verschiedene Studien,
die aber alle das Auftreten eines Raynaud-Syndroms nach Arbeiten mit
Presslufthammer oder Kettensägen, also bei Bauund Waldarbeiter beschreiben.
Man spricht dabei auch von einem Vibrations-induzierten Raynaud-Phänomen. Das
ist in der Literatur tatsächlich bekannt. Hingegen besteht kein bekannter
kausaler Zusammenhang zwischen einer HWS-Distorsion und einem Raynaud-Syndrom.
Andererseits ist diese Erkrankung bei der
Explorandin im "typischen Alter", wo es gehäuft auftritt, erstmals
aufgetreten. Man muss allerdings in Betracht ziehen, dass andere primäre
Ursachen für das Raynaud-Phänomen schon früher ebenfalls nicht nachgewiesen
werden konnten. Es wurde zum Beispiel eine Vaskulitis ausgeschlossen, es
fehlten oszillografische Anhaltspunkte für Fingerarterienverschlüsse, die
laborchemischen Analysen waren normal, ebenso die MR-Angiografie des
Aortenbogens und der Arteria subclavia. Das ist jedoch nicht ungewöhnlich. Die
überwiegende Zahl der Raynaud-Phänomene tritt idiopathisch, also ohne
erkennbare Ursache auf. (...)"
(XX, p. 52-54)
2.3.6. Tutto ben
considerato, questa Corte non vede ragioni – ragioni che, del resto, neppure le
parti sono state in grado di evidenziare (cfr., in proposito, XXIII e XXIV) –
per scostarsi dalle conclusioni a cui sono giunti i periti giudiziari.
In
effetti, il loro referto peritale non contiene contraddizioni. D’altra parte,
esso presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa
essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. DTF
125 V 352 consid. 3a e le referenze ivi menzionate; cfr. STFA del 21 luglio
2005 nella causa S., U 216/04, consid. 5.3): in particolare, gli specialisti
del __________ hanno espresso il loro apprezzamento in modo chiaro, motivato e
convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso.
Sulla
scorta delle risultanze peritali, il TCA ritiene dunque accertato, secondo il
criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della
sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320
e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 343), che, posteriormente al 31 gennaio 2002, fra l'infortunio occorso a RI 1 il 24 agosto 1998 ed i disturbi da lei lamentati (organici e
psichici, fatta eccezione per quelli cervico-cefalici), non esisteva più un
nesso di causalità naturale.
In esito
a quanto precede - posto che al momento in cui l’assicuratore LAINF convenuto
ha proceduto alla definizione del caso (febbraio 2002), le condizioni di salute
dell’insorgente erano stabilizzate, nel senso che da ulteriori provvedimenti
terapeutici non vi era più da attendersi dei sostanziali miglioramenti (cfr, al
proposito, XX, risposte al quesito n. 6.7. di parte convenuta e n. 6.7. di
parte ricorrente) - il diritto alla rendita di invalidità e all’IMI dovrà
essere valutato tenendo conto della sola sindrome cervico-cefalica.
2.4. Rendita
di invalidità
2.4.1. Giusta l'art.
18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a
seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529,
citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le
modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso
che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità
lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua
validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
Considerandi
2.
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno
alla salute e l'infortunio.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del
18.
marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Il grado
di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò
nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di professione,
di regola, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori
superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si
suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità
lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima
una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p.
100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31
maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio
1996.
nella causa G. P.).
2.4.2
Con la
decisione formale del 6 febbraio 2004 (doc. 192), l’assicuratore LAINF
convenuto ha riconosciuto alla ricorrente una rendita di invalidità del 10% a
contare dal 1° febbraio 2002, precisando, in sede di decisione su opposizione
(doc. 194, p. 8), che la medesima è stata concessa, citiamo: “in via
largheggiante”, motivata soltanto dal, citiamo: ”… bisogno di un numero
maggiore di pause e prolungati periodi di recupero.”.
Questa
tesi è contestata dalla ricorrente, la quale pretende il riconoscimento di una
rendita di invalidità del 100% (cfr. I, p. 14).
Secondo i
periti del ZMB, alle cui conclusioni va riconosciuto un pieno valore probante
per i motivi già diffusamente esposti al considerando 2.3.5., in ragione
dei postumi infortunistici residuali, RI 1 sarebbe in grado di esercitare la
sua originaria attività professionale di aiuto-fisioterapista con un discapito
di rendimento del 30% circa, da imputare alla necessità di introdurre delle
pause prolungate:
"
Aufgrund der reinen Unfallfolgen, infolge der
cervicocephalen Beschwerden, besteht eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit
von zirka 30%. Die Explorandin wäre rein nur aufgrund der Unfallfolgen
vollschichtig arbeitsfähig, müsste aber vermehrte Pausen einlegen können, was
eine Leistungsminderung von zirka 30% bewirken würde.“
"
In der zuletzt ausgeübten Tätigkeit als Hilfe in
einem Physiotherapieinstitut ist die Explorandin unfallbedingt bei sämtlichen
Tätigkeiten eingeschränkt, welche eine besondere Kraftentfaltung der oberen
Extremitäten erfordern und auch bei Überkopfarbeiten. Es besteht das
Erfordernis, vermehrte Pausen einzulegen. Unfallbedingt ist davon auszugehen,
dass bei der zuletzt ausgeübten Tätigkeit eine Arbeitsunfähigkeit von 30%
besteht.“
(XX,
risposte ai quesiti n. 6.5. di parte convenuta e n. 6.8.1. di parte ricorrente)
In un’attività
alternativa, adeguata agli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla
salute di natura infortunistica, la ricorrente presenterebbe comunque una
capacità lavorativa limitata al 70%:
"
Als Verweisgtätigkeiten kämen für die
Explorandin (rein nur bezogen auf die Unfallfolgen, Anmerkung der Gutachter)
sitzende oder Wechselhaltung auszuübende Tätigkeiten, welche rückenadaptiert
sind, unter Vermeidung von Überkopfarbeiten im Umfang von 70% in Frage.“
(XX,
risposta al quesito n. 6.6. di parte convenuta)
Chiamato
ora a pronunciarsi, il TCA ritiene che all'inabilità lavorativa del 30%
accertata nell'abituale professione di aiuto-fisioterapista, corrisponda
un’incapacità lucrativa della medesima entità (cfr. DTF 114 V 313 consid. 3a e
riferimenti ivi citati, nonché la STFA del 3 maggio 2006 nella causa A., U
295/05, consid. 4.3).
La
ricorrente non potrebbe in effetti meglio valorizzare la sua capacità
lavorativa residua, esercitando un’attività ragionevolmente esigibile tenuto
conto delle possibilità offerte dal mercato generale del lavoro, attività che,
tenuto conto degli impedimenti descritti dai periti giudiziari, dovrebbe venir
ricercata fra quelle semplici e ripetitive.
In
conclusione, la CO 1 è tenuta a riconoscere a RI 1 una rendita di invalidità
del 30% a contare dal 1° febbraio 2002.
2.5
Indennità
per menomazione all’integrità
2.5.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.5.2
L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.5.3
Giusta l'art.
36.
cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute
nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.5.4
L'INSAI ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00;
DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U
71,
p. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.5.5
Nel caso di
specie, l’assicuratore LAINF convenuto, sentito il parere del PD dott. __________,
ha posto la ricorrente al beneficio di un’IMI del 10% (cfr. doc. 194, p. 12).
Questa la
valutazione che lo specialista interpellato dalla CO 1 ha espresso in occasione
della visita del 24 gennaio 2002:
"
Die Integritätseinbusse beläuft sich auf 10%
- residuelles leichtgradiges Cervicalsyndrom mit (cervico-)cephaler und
rechtsseitiger (cervico-)brachialer Komponente.“
(doc.
14, p. 33)
Pronunciandosi
al riguardo, gli esperti giudiziari hanno dichiarato che l’apprezzamento
enunciato dal dott. __________ rientra ancora nel margine contemplato
dalla Tabella n. 7 edita dalla Divisione di medicina assicurativa dell’INSAI in
caso di affezioni alla colonna vertebrale (10-20%) e che pertanto non può
essere considerato sbagliato:
"
Zunächst ist zu sagen, dass keine objektivierbare
knöcherne Läsion, keine Bandläsionen und auch keine objektivierbaren
neurologischen Ausfälle festgestellt werden konnten. Da immerhin eine
Kyphosierung bei der MRT-Untersuchung der HWS festgestellt wurde, muss doch von
einer gewissen Bedeutung der Beschwerden ausgegangen werden und damit besteht
eine Bandbreite für die Integritätsentschädigung zwischen 10 und 20%. Falsch
ist die bisherige Einschätzung demzufolge nicht.“
(XX, risposta al quesito
n. 6.8. di parte convenuta)
Rispondendo
al quesito n. 6.9. di parte ricorrente, essi hanno tuttavia affermato che la menomazione
all’integrità di cui è portatrice l’assicurata, ammonta precisamente al
15%:
"
Bei fehlendem strukturellem Schaden, aber mit
persistierenden Schmerzen bei im MRT nachgewiesener Kyphose der HWS besteht
laut Tabelle 7 der SUVA ein Integritätsschaden von 10-20%. Im konkreten Fall
kann der Integritätsschaden auf 15% eingeschätzt werden.“
(XX, p. 61 – il corsivo é
del redattore)
Questa Corte non ravvisa alcuna
ragione per scostarsi dalla valutazione espressa dai sanitari del __________,
motivo per cui a RI 1 va riconosciuta un’indennità per menomazione
all’integrità del 15%.
2.6
Deve essere,
infine, esaminato se l'assicurata può essere posta al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lei richiesto (cfr. I, p. 15).
Preliminarmente
va rilevato che siccome il ricorso è soltanto parzialmente accolto, l’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria, nel caso concreto, non
diviene totalmente priva di oggetto ma soltanto parzialmente (cfr. STFA dell'8 maggio
2003.
nella causa S., U 349/01, consid. 6.2). Il TCA può dunque esaminare nel
merito l’adempimento dei relativi presupposti.
2.6.1
Ai sensi
dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3
luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
L'art. 61
lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla
concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto
federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto
cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p.
626).
Le
condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria
rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora
applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.
2.1
).
Tali
presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia
necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le
sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.
cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl
94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/
D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5
settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF
121.
I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,
consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.
13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;
STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
Inoltre
va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul
patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU
30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza
giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .
L'art. 3
della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA
rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30
luglio 2002), prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla
giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale
relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che
sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
Al
riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U
220/99:
"
(…).
Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in
relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni
dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della
quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese
processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese
ripetibili,
alle stesse condizioni viene riconosciuto
il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia perlomeno
indicata (art. 152 cpv. 2 OG),
per costante giurisprudenza, una causa è
sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei
mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di
incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate), (…)."
(STFA
succitata)
In questo
senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.
2.6.2
In una
sentenza del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, il TFA ha ribadito che
il limite per valutare lo stato di bisogno ai fini della concessione o meno
dell'assistenza giudiziaria, è superiore al minimo esistenziale agli effetti
del diritto esecutivo.
All'importo
base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25%.
L'Alta
Corte ha rilevato quanto segue:
"
4.
L'insorgente domanda infine di essere posto
al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede cantonale e federale.
4.1
La Corte cantonale ha negato la concessione
del gratuito patrocinio in quanto non ha ritenuto adempiuto il requisito di
indigenza del richiedente.
4.1.1
Per l'art. 61 cpv. 1 LPGA, applicabile nel
caso di specie in virtù della sua natura formale (cfr. consid. 1.3; DTF 130 V 4
consid. 3.2), fatto salvo l'art. 1 cpv. 3 PA, la procedura dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale pur dovendo
soddisfare alcune esigenze. Tra queste, deve in particolare essere garantito il
diritto di farsi patrocinare e, se le circostanze lo giustificano, il
ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio (lett. f). Benché abbia
determinato la soppressione formale dell'art. 108 lett. f LAINF, l'entrata in
vigore del nuovo ordinamento non ha modificato materialmente l'assetto
giuridico in materia poiché il contenuto delle due disposizioni risulta essere
sostanzialmente uguale. Ne discende che la precedente giurisprudenza sviluppata
in tema di gratuito patrocinio e calcolo dell'indennità continua ad essere
applicabile (cfr. sentenza dell'11 marzo 2004 in re A., U 349/03, consid. 1;
Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 86 segg. all'art.
61.
; Ulrich Meyer-Blaser, La LPGA - les règles de
procédure judiciaire, in: Kahil-Wolff [ed.], La partie générale du droit des
assurances sociales, Institut de recherches sur le droit de la responsabilité
civile et des assurances, Colloque de Lausanne 2002, pag. 32 e 34; dello stesso
autore cfr. pure: Die Rechtspflegebestimmungen des Bundesgesetzes über den Allgemeinen
Teil des Sozialversicherungsrechts, in: HAVE 2002 pag. 333 seg.). Mantiene pertanto la sua validità anche il principio sviluppato
sotto l'egida dell'art. 108 lett. f LAINF, nel cui ambito questa Corte aveva
già avuto modo di rilevare come il concetto di indigenza andasse interpretato
al pari di quello utilizzato dall'art. 152 cpv. 1 OG (cfr. Anwaltsrevue 3/2004
pag. 97). Stando a quest'ultima norma, il Tribunale federale dispensa, a
domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non
sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e i
disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili. Anche la
normativa cantonale in materia (cfr. art. 3 e 14 della Legge cantonale sul
patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, alla quale rinvia
espressamente l'art. 21 cpv. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni), riprende questi principi. A tal
proposito è sufficiente il rinvio al giudizio impugnato.
4.1.2
Una parte si trova nel bisogno, giusta
l'art. 152 cpv. 1 OG, qualora non possa pagare le spese giudiziarie senza
pregiudizio dei mezzi necessari al suo mantenimento e a quello della sua
famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 , 127 I 205 consid. 3b, 125 IV 164
consid. 4a). Se la parte che domanda l'assistenza giudiziaria è sposata,
occorre tenere conto pure dei redditi del coniuge (DTF 115 Ia 195 consid. 3a,
108.
Ia 10 consid. 3, 103 Ia 101 con riferimenti; RAMI 2000 no. KV 119 pag. 155
consid. 2). Sono determinanti le circostanze economiche esistenti al momento
della decisione circa la domanda di assistenza giudiziaria (DTF 108 V 269
consid. 4). Il limite per ammettere lo stato di bisogno ai sensi delle norme
disciplinanti l'assistenza giudiziaria si situa al di sopra di quello del
minimo esistenziale agli effetti del diritto esecutivo. Così, all'importo base
LEF viene (spesso) applicato un supplemento, variante tra il 15% e il 25% (cfr.
RAMI 2000 no. KV 119 pag. 156 consid. 3a; cfr. pure sentenze del 2 agosto 2004
in re M., C 49/04, consid. 2.2.2, e 22 aprile 2002 in re M., I 713/01, consid.
3a/aa [pubblicata in PJA 2002 pag. 1488], 25 settembre 2000 in re E., C 62/00,
consid. 3b). Ciò non toglie che dalla persona che ne fa richiesta possono essere
pretesi alcuni sacrifici. Tuttavia, essa non deve per questo ridursi a uno
stato d'indigenza né può essere tenuta a procurarsi i mezzi necessari per il
processo a detrimento di altri obblighi urgenti (Anwaltsrevue 3/2004 pag. 98).
4.1.3
Sulla base della documentazione prodotta
agli atti, i primi giudici hanno fatto stato di un reddito mensile complessivo
di fr. 4'618.- (fr. 3'348.- [rendita intera AI oltre alle completive per la
moglie e per i figli, nati nel 1988 rispettivamente nel 1993] + fr. 1'270.-
[rendita della previdenza professionale]) a fronte di un fabbisogno globale
stabilito in fr. 3'842.50 (fr. 2'400.- [importo base così composto: 1'550.- +
500.
+ 350] + fr. 1'142.- [locazione] + fr. 118.- [premio dell'assicurazione
malattia, dedotti i sussidi cantonali] + 32.50 [contributo AVS della moglie] +
fr. 150.- [imposte]). In definitiva, essi hanno quindi ritenuto un'eccedenza
mensile di circa fr. 750.-, più precisamente di fr. 775.50.
4.1.4
Gli importi esposti, ai quali si è
richiamata la Corte cantonale per l'accertamento dello stato d'indigenza, sono
stati dedotti dalle indicazioni fornite in quella sede dallo stesso ricorrente.
Essi non si rivelano pertanto confutabili, né peraltro l'insorgente contesta
l'una o l'altra posizione. Ora, anche volendo aggiungere all'importo di base di
fr. 2'400.-, correttamente determinato sulla base della Tabella per il calcolo
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, un supplemento del
15-25%, risulterebbe comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 175.50 e fr.
415.50
al mese. In tali condizioni, considerati anche la gratuità della
procedura in materia, l'assenza di ripetibili da dover pagare nonché il
(relativamente) basso valore di lite (sostanzialmente fr. 8'775.20, di cui: fr.
4'860.- quale differenza tra l'IMI del 5% ottenuta e quella richiesta del 10%
[stante un ammontare massimo del guadagno assicurato all'epoca dell'infortunio
di fr. 97'200.-], e fr. 3'915.20 per rimborso spese) che, secondo la tariffa
cantonale dell'ordine degli avvocati (cfr. i combinati disposti di cui agli
art. 9 e 30 della Tariffa secondo i quali l'onorario normale per una procedura
assicurativa con un valore di causa come quello che ci occupa può essere al
massimo fissato al 14% [70% di 20%] di quest'ultimo), permette di stimare le
spese di patrocinio approssimativamente in fr. 1'230.-, la precedente istanza
poteva ammettere la possibilità, per F.________, di saldare ratealmente e in un
termine adeguato le spese di avvocato senza con ciò incorrere in una violazione
del concetto di indigenza appartenente al diritto federale (v. DTF 109 Ia 9
consid. 3a; cfr. inoltre pure la sentenza citata del 25 settembre 2000 in re
E., nel cui ambito un'eccedenza mensile di fr. 33.40, calcolata per una persona
sola ma dopo avere apportato un supplemento sull'importo base LEF
"soltanto" del 15%, è per contro stata ritenuta insufficiente).
4.2
Per quanto attiene infine all'istanza volta
ad ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita in sede federale,
essa può riferirsi solo alla concessione del gratuito patrocinio in quanto,
vertendo sull'assegnazione o sul rifiuto di prestazioni assicurative (art. 134
OG), la presente procedura non è onerosa (anche nella misura in cui ha per
oggetto la mancata concessione dell'assistenza giudiziaria in prima sede, il
Tribunale federale delle assicurazioni prescinde dal prelevare simili spese
[RAMI 2000 no. KV 119 pag. 157 consid. 4 con riferimento]). Ora, l'istanza di
gratuito patrocinio va respinta dal momento che il richiedente ha espressamente
rinunciato a trasmettere all'autorità comunale il formulario specifico di
attestazione della situazione finanziaria e dagli atti non emergono elementi
sufficienti per dare seguito alla domanda (cfr. a tal proposito anche sentenza
del 29 dicembre 2000 in re R., H 359/00). (…)."
2.6.3
In concreto,
dal certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria si
evince che l’assicurata è nubile senza persone a carico (cfr. doc. D 1).
Emerge
pure che le entrate di RI 1 sono rappresentate dalle rendite di invalidità AI,
LPP e LAINF, nonché dalle indennità giornaliere di malattia (cfr. doc. D 1).
Globalmente
le entrate ammontano a fr. 3’193/mese.
Sul
fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli
effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento
del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale ed in
vigore dal 1° gennaio 2001, prevede la somma di fr. 1'100 quale importo base
mensile per persona sola.
Tale importo
comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene,
cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr.
Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo)
Vi sono
inoltre da computare i premi dell’assicurazione contro le malattie (fr. 408/mese;
cfr. doc. D 8), quelli relativi alle assicurazioni auto, mobilia domestica e RC
privata (fr. 149/mese; cfr. doc. D 10-12), i contributi personali AVS/AI/IPG
(fr. 36/mese; cfr. doc. D 7), la pigione relativa alla locazione
dell’appartamento di via __________ a __________ (fr. 891/mese; cfr. doc. D 6),
l’imposta di circolazione (fr. 26/mese; cfr. doc. D 13), nonché le imposte
cantonale e comunale (circa fr. 100/mese; cfr. doc. D 14, tenuto conto di un
moltiplicatore d’imposta comunale del 97%), per un ammontare globale mensile
pari a fr. 2'710.
Ora,
aggiungendo all'importo di base di fr. 2'710 il supplemento
del 15-25%, a cui si fa riferimento nella suevocata giurisprudenza federale,
risulterebbe un'eccedenza di fr. 76 al mese, rispettivamente, un disavanzo di
fr. 195 al mese.
In queste
condizioni, l'indigenza deve essere ammessa.
Ritenuto
inoltre che anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono
adempiute, l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria va
accolta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é parzialmente accolto.
§ Nella
misura in cui l’assicurata è stata posta al beneficio di una rendita di
invalidità del 10% e di un’IMI di uguale entità, la decisione su
opposizione impugnata è annullata.
§§ La CO
1 è condannata a riconoscere all’assicurata una rendita di invalidità
del 30% a contare dal 1° febbraio 2002, nonché un’IMI del 15%.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1
verserà all’assicurata l’importo di
fr.
1'000.— (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3.- L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è accolta.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
PE 1
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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