Lexipedia

Decisione

35.2004.77

assicurato vittima di un infortunio ai polsi. Estinzione del diritto alle prestazioni di corta durata poiché stato di salute stabilizzato. Esistenza di disturbi psichici non dimostrata. Violazione del

13 dicembre 2004Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi psichici di cui egli soffrirebbe (cfr. V).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;

STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002

nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

Con la

stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

Dal

profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio

le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la

fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003

ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10

settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20

gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

Inoltre,

il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda

di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione

amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366

consid. 1b; qui: il 15 giugno 2004).

Di

conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è la

sospensione del diritto alle prestazioni di corta durata a far tempo dal mese

di febbraio 2004, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale

della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

2.3. L'oggetto

della lite è circoscritto alla questione a sapere se l'Istituto assicuratore

convenuto era o meno legittimato a dichiarare estinto il diritto alla cura

medica ed all'indennità giornaliera a far tempo dal 9 febbraio 2004.

2.4. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da

attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter,

Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.5. Nella

concreta evenienza, con la decisione su opposizione del 15 giugno 2004 - a

conferma di quella formale del 3 febbraio 2004 - l'assicuratore infortuni

convenuto ha posto termine alle prestazioni di corta durata (cura medica e

indennità giornaliera) a contare dal 9 febbraio 2004, ritenendo ormai

stabilizzate le condizioni di salute dell'insorgente (cfr. doc. 162).

Considerandi

Secondo

questa Corte tale decisione trova conferma nella documentazione medica presente

nell'incarto.

Il TCA

constata in particolare che, in occasione del consulto dell’8 maggio 2003, i

medici della __________ di __________ hanno proposto l’esecuzione di

un’artrodesi del polso sinistro accompagnata dalla revisione del nervo mediano

e del ramo superficiale del nervo radiale.

Nondimeno,

per quanto riguarda gli effetti di tale passo terapeutico, essi hanno indicato che

quest’ultimo sarebbe solo possibilmente atto a migliorare la

sintomatologia accusata dall’assicurato, senza consentirgli, in ogni caso, una

ripresa della sua attività lavorativa abituale (cfr. doc. 124, p. 2).

Chiamato

a pronunciarsi sull’opzione terapeutica suggerita dai medici vodesi, il dott. __________,

spec. FMH in chirurgia, ha negato che essa possa essere ritenuta medicalmente

indicata (cfr. doc. 131).

Che

ulteriori provvedimenti terapeutici non porterebbero a sostanziali

miglioramenti delle condizioni di salute di RI 1, è pure stato sottolineato dal

dott. __________, spec. FMH in chirurgia presso la Divisione di medicina

infortunistica di __________, nella sua presa di posizione del 9 giugno 2004:

"

Im Rahmen des Einspracheverfahrens wurden die

Akten, Röntgenbilder und Fotos noch einmal sorgfältig studiert. Hinweis auf die

__________ Abschlussuntersuchung vom 16.04.2002 und die diversen späteren Stellungnahmen

von Herrn Dr. __________. Von weiteren Behandlungen kann keine wesentliche

Besserung erwartet werden."

(doc. 161- la

sottolineatura è del redattore)

Del

resto, lo stesso assicurato, in data 27 gennaio 2004, si è dichiarato contrario

a sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico, siccome, citiamo: “… i rischi

di un peggioramento paiono sostanziali, i risultati non meglio definiti.

Inoltre da un profilo valetudinario non vi sarebbero miglioramenti di sorta”

(cfr. doc. 134).

In queste

condizioni, in ossequio a quanto previsto dall'art. 19 cpv. 1 LAINF,

l'assicuratore infortuni convenuto era legittimato a dichiarare estinto il

diritto alle prestazioni di corta durata a decorrere dal 9 febbraio 2004, senza

che si riveli peraltro necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori.

Può rimanere

aperta la questione riguardante la capacità lavorativa di RI 1, poiché, come

detto, il diritto all'indennità giornaliera si è estinto già in ragione della

stabilizzazione delle sue condizioni di salute.

L’esito

della presente vertenza non può essere modificato dall’affermazione ricorsuale

secondo cui l’assicurato presenterebbe, citiamo: “… una sostanziale patologia

di carattere psichiatrico, che, stante la situazione oggettiva, è certamente da

far risalire all’infortunio subito e qui in discussione” (cfr. I, p. 4).

Al proposito,

questa Corte osserva che il ricorrente ha preteso di soffrire di disturbi di

natura psichica - per la prima volta - in data 17 maggio 2004 (cfr. doc. 155:

“Questi sta vivendo un periodo di importante disfunzione psicologica, che

ritengo indubbiamente da porre in relazione con il sinistro”). Nella precedente

documentazione non risulta alcun accenno circa l’esistenza di problemi anche a

questo livello, per cui appare fuori luogo sostenere che RI 1 soffrirebbe da

anni di una “grave sindrome depressiva” (cfr. I, p. 4).

D’altro canto,

fra gli atti di causa non figura alcuna certificazione specialistica che

attesti l’effettiva esistenza dei pretesi disturbi psichici.

Il 20

settembre 2004, l’assicurato ha espresso l’intenzione di produrre

documentazione medica riguardante la loro diagnosi e la relazione causale con

il sinistro assicurato (cfr. V).

Sino ad oggi

al TCA non è però pervenuto alcunché.

Con il

proprio comportamento, l'insorgente ha violato il dovere di collaborare delle

parti che limita il principio inquisitorio reggente la procedura in materia di

assicurazioni sociali (cfr. DLA 2001 N. 12 p. 145; RAMI 1994 p. 211; AHI Praxis

p. 212; DLA 1992 p. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52

consid. 4a; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

12; R. Spira, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure

cantonale, in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984, p. 16;

M. Kurmann, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz,

in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII,

p. 5 ss.).

Il dovere di collaborare comprende in particolare quello di motivare

le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in

cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura

della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dovere

sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA del 18 settembre

2001.

nella causa C.R.W., 264/99; STFA del 5 settembre 2001 nella causa F.C., U

94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 9 maggio 2001

nella causa G.L.; DTF 125 V 195 consid. 2; SVR 1995 AHV Nr. 57 p. 164 consid.

5a; RAMI 1993 p. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 p. 92;

DTF 115 V 113; G. Beati, Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali,

Introduzione e principi generali, La recente giurisprudenza del TFA, in

Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, p. 1 seg.

(3)).

In simili

condizioni la decisione impugnata deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si percepisce

tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster