35.2004.77
assicurato vittima di un infortunio ai polsi. Estinzione del diritto alle prestazioni di corta durata poiché stato di salute stabilizzato. Esistenza di disturbi psichici non dimostrata. Violazione del
13 dicembre 2004Italiano14 min
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Numero d'incarto:
35.2004.77
Data decisione, Autorità:
13.12.2004, TCA
Titolo:
assicurato vittima di un infortunio ai polsi. Estinzione del diritto alle prestazioni di corta durata poiché stato di salute stabilizzato. Esistenza di disturbi psichici non dimostrata. Violazione del dovere di collaborare delle parti
CURA MEDICA
INDENNITÀ GIORNALIERA
OBBLIGO DI COLLABORARE
art. 10 LAINF
art. 16 LAINF
art. 19 cpv. 1 LAINF
art. 61 cpv. 1 let. c LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2004.77
mm/fe
Lugano
13 dicembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 agosto 2004 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 giugno 2004 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 11
agosto 2000, RI 1 – all’epoca dipendente della __________ di __________ in
qualità di steward sui treni e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni presso l’CO 1 – è rimasto coinvolto in un incidente della
circolazione stradale, riportando la frattura bilaterale del radio di tipo
Smith-Goyrand.
Il caso è
stato assunto dall’assicuratore LAINF, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura
del caso, con comunicazione del 23 aprile 2002, l’CO 1 ha dichiarato estinto il
diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera;
cfr. doc. 79).
Quindi,
con decisione formale del 28 maggio 2002, esso ha posto l’assicurato al
beneficio di un’indennità per menomazione all’integrità del 20% (cfr. doc. 81).
RI 1,
all’epoca patrocinato dall’avv. __________, si è opposto a quest’ultima
decisione (cfr. doc. 83 e 91).
Nell’ambito
della procedura di opposizione, l’assicuratore infortuni ha ritirato la
decisione formale del 28 maggio 2002, ha predisposto ulteriori accertamenti
medici allo scopo di chiarire se le condizioni di salute dell’assicurato erano
o meno stabilizzate, ed ha ripristinato la corresponsione delle indennità
giornaliere (cfr. doc. 99).
1.3. Con
decisione formale del 3 febbraio 2004, l’CO 1 ha sospeso il diritto alle
prestazioni sanitarie ed all'indennità giornaliera a contare dal 9 febbraio
2004 (cfr. doc. 135).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc.
136 e 145), l’assicuratore LAINF, in data 15 giugno 2004, ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 162).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 29 agosto 2004, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA
1, ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a ripristinare il versamento di
indennità giornaliere (corrispondenti ad una totale incapacità lavorativa) a
far tempo dal 9 febbraio 2004, nonché ad ulteriormente istruire la domanda di
prestazioni (cfr. I, p. 5), argomentando:
"
(…).
RI 1 ha un dolore sostanziale ai
polsi. Un lavoro seppur leggero che implichi il movimento di
questi gli provoca una dolore acuto ed il gonfiore dei polsi.
Chi scrive ha
richiesto un periodo di osservazione seppur breve presso un centro di
controllo. Sarebbero bastati pochi giorni a __________, con contestuale
visita medica di controllo al termine della giornata, per accertare quanto
riferito. Ma evidentemente era meglio dissimulare (ci si scusi
il termine un pò duro, ma calza a pennello). Se __________ non fosse
stato il luogo idoneo (vai a capire il perché), analogo esperimento poteva
essere svolto in una clinica di riabilitazione a titolo di osservazione per
qualche giorno. Nulla di tutto questo è stato intrapreso.
La decisione della CO 1 è irridente
nel proprio tentativo di dissimulare la realtà travisando sulle parole,
allorquando le affermazioni del Prof. __________ chiare riguardo
all'inesigibilità al lavoro di RI 1 anche quale steward di treni.
A tale proposito si è richiesto ancora
una volta con scritto dello scrivente del 16 luglio 2004 al Prof. __________ di
esprimersi riguardo alle conclusioni mediche riportate, chiedendogli se fosse
necessario dar seguito ad un'ulteriore visita. Questi ritiene
(con suo scritto del 4.8.2004), ormai laconicamente, che non vede come possa
far cambiare opinione ed a cosa possa dunque servire una sua ulteriore presa di
posizione.
6. Riassumendo
ci si trova dinanzi ad una situazione di per sé chiara, che non necessita di
ulteriori approfondimenti. Gli specialisti consultati, sia il dr. __________,
che il prof. __________, sono entrambi convinti della gravità della patologia
di natura invalidante di cui è portatore RI 1. Si tratta di due fiduciari
espressamente richiesti dalla CO 1, specialisti nei rispettivi ambiti. I
referti resi, in particolare quello del Prof. __________, sono rigorosi,
completi, confermati a diverse riprese, univoci e chiari nel ritenere che RI 1
non possa lavorare quale steward di treni. Essi non sono
peraltro neppure contraddittori. Quello reso dal Prof. __________, oltre
a risultare univocamente probante, proviene da un medico di rango
universitario.
Le argomentazioni fatte proprie dal
medico circondariale della CO 1 sono invece rese da una persona di cui non si mette
in dubbio la competenza e l'esperienza, ma senz'altro non rese nella propria
specialità.
Invero l'attitudine dimostrata dal
medico di circondario, in collaborazione con i funzionari CO 1, dimostra invece
una patente volontà di circuitare le conclusioni degli specialisti. Il tono utilizzato, la poca pregnanza medica, in particolare del
secondo rapporto del dr. __________, che appare più quale allegato di parte, lo
confermano. Peraltro tale medico è solito mischiare il proprio ruolo
professionale con quello ispettivo, permettendosi spesso e volentieri non già
di emettere le proprie argomentazioni mediche, quanto di commentare e rigirare
quelle altrui.
7. Nel
frattempo, ciò che traspare già dagli atti, ma che non mancheremo di
documentare in corso di istruttoria, egli presenta una sostanziale patologia di
carattere psichiatrico, che, stante la situazione oggettiva, è certamente da
far risalire all'infortunio subito e qui in discussione. Nel corso degli
anni egli ha manifestato una grave sindrome depressiva, che si è acuita in
particolare in prossimità dell'emanazione all'inizio di quest'anno, con la
presa di posizione ormai inconcepibile della CO 1. Egli non
cessa di confermare che il suo unico desiderio è quello di riprendere
l'attività lavorativa, ma oggettivamente i dolori ai polsi sono tanti e tali
che non riesce a farvi fronte.
8. La
decisione della CO 1 oggetto della presente impugnativa ha quale oggetto la
cessazione dell'erogazione delle indennità giornaliere. Si richiede pertanto
che le medesime vengano ripristinate in misura completa a far tempo dal
9.2.2004 e che la CO 1 provveda ad istruire la domanda di prestazioni tenendo
in conto le argomentazioni specialistiche rese, completandole opportunamente,
segnatamente previo un periodo di osservazione."
(I)
1.5. L’assicuratore
infortuni, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa,
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(III).
1.6. In data 20
settembre 2004, l’assicurato ha domandato l’allestimento di una perizia medica
giudiziaria ed ha preannunciato la produzione di una certificazione riguardante
Fatti
i disturbi psichici di cui egli soffrirebbe (cfr. V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003
ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10
settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20
gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 15 giugno 2004).
Di
conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è la
sospensione del diritto alle prestazioni di corta durata a far tempo dal mese
di febbraio 2004, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale
della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
2.3. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione a sapere se l'Istituto assicuratore
convenuto era o meno legittimato a dichiarare estinto il diritto alla cura
medica ed all'indennità giornaliera a far tempo dal 9 febbraio 2004.
2.4. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.5. Nella
concreta evenienza, con la decisione su opposizione del 15 giugno 2004 - a
conferma di quella formale del 3 febbraio 2004 - l'assicuratore infortuni
convenuto ha posto termine alle prestazioni di corta durata (cura medica e
indennità giornaliera) a contare dal 9 febbraio 2004, ritenendo ormai
stabilizzate le condizioni di salute dell'insorgente (cfr. doc. 162).
Considerandi
Secondo
questa Corte tale decisione trova conferma nella documentazione medica presente
nell'incarto.
Il TCA
constata in particolare che, in occasione del consulto dell’8 maggio 2003, i
medici della __________ di __________ hanno proposto l’esecuzione di
un’artrodesi del polso sinistro accompagnata dalla revisione del nervo mediano
e del ramo superficiale del nervo radiale.
Nondimeno,
per quanto riguarda gli effetti di tale passo terapeutico, essi hanno indicato che
quest’ultimo sarebbe solo possibilmente atto a migliorare la
sintomatologia accusata dall’assicurato, senza consentirgli, in ogni caso, una
ripresa della sua attività lavorativa abituale (cfr. doc. 124, p. 2).
Chiamato
a pronunciarsi sull’opzione terapeutica suggerita dai medici vodesi, il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia, ha negato che essa possa essere ritenuta medicalmente
indicata (cfr. doc. 131).
Che
ulteriori provvedimenti terapeutici non porterebbero a sostanziali
miglioramenti delle condizioni di salute di RI 1, è pure stato sottolineato dal
dott. __________, spec. FMH in chirurgia presso la Divisione di medicina
infortunistica di __________, nella sua presa di posizione del 9 giugno 2004:
"
Im Rahmen des Einspracheverfahrens wurden die
Akten, Röntgenbilder und Fotos noch einmal sorgfältig studiert. Hinweis auf die
__________ Abschlussuntersuchung vom 16.04.2002 und die diversen späteren Stellungnahmen
von Herrn Dr. __________. Von weiteren Behandlungen kann keine wesentliche
Besserung erwartet werden."
(doc. 161- la
sottolineatura è del redattore)
Del
resto, lo stesso assicurato, in data 27 gennaio 2004, si è dichiarato contrario
a sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico, siccome, citiamo: “… i rischi
di un peggioramento paiono sostanziali, i risultati non meglio definiti.
Inoltre da un profilo valetudinario non vi sarebbero miglioramenti di sorta”
(cfr. doc. 134).
In queste
condizioni, in ossequio a quanto previsto dall'art. 19 cpv. 1 LAINF,
l'assicuratore infortuni convenuto era legittimato a dichiarare estinto il
diritto alle prestazioni di corta durata a decorrere dal 9 febbraio 2004, senza
che si riveli peraltro necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori.
Può rimanere
aperta la questione riguardante la capacità lavorativa di RI 1, poiché, come
detto, il diritto all'indennità giornaliera si è estinto già in ragione della
stabilizzazione delle sue condizioni di salute.
L’esito
della presente vertenza non può essere modificato dall’affermazione ricorsuale
secondo cui l’assicurato presenterebbe, citiamo: “… una sostanziale patologia
di carattere psichiatrico, che, stante la situazione oggettiva, è certamente da
far risalire all’infortunio subito e qui in discussione” (cfr. I, p. 4).
Al proposito,
questa Corte osserva che il ricorrente ha preteso di soffrire di disturbi di
natura psichica - per la prima volta - in data 17 maggio 2004 (cfr. doc. 155:
“Questi sta vivendo un periodo di importante disfunzione psicologica, che
ritengo indubbiamente da porre in relazione con il sinistro”). Nella precedente
documentazione non risulta alcun accenno circa l’esistenza di problemi anche a
questo livello, per cui appare fuori luogo sostenere che RI 1 soffrirebbe da
anni di una “grave sindrome depressiva” (cfr. I, p. 4).
D’altro canto,
fra gli atti di causa non figura alcuna certificazione specialistica che
attesti l’effettiva esistenza dei pretesi disturbi psichici.
Il 20
settembre 2004, l’assicurato ha espresso l’intenzione di produrre
documentazione medica riguardante la loro diagnosi e la relazione causale con
il sinistro assicurato (cfr. V).
Sino ad oggi
al TCA non è però pervenuto alcunché.
Con il
proprio comportamento, l'insorgente ha violato il dovere di collaborare delle
parti che limita il principio inquisitorio reggente la procedura in materia di
assicurazioni sociali (cfr. DLA 2001 N. 12 p. 145; RAMI 1994 p. 211; AHI Praxis
p. 212; DLA 1992 p. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52
consid. 4a; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
12; R. Spira, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale, in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984, p. 16;
M. Kurmann, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz,
in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII,
p. 5 ss.).
Il dovere di collaborare comprende in particolare quello di motivare
le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in
cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura
della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dovere
sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA del 18 settembre
2001.
nella causa C.R.W., 264/99; STFA del 5 settembre 2001 nella causa F.C., U
94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 9 maggio 2001
nella causa G.L.; DTF 125 V 195 consid. 2; SVR 1995 AHV Nr. 57 p. 164 consid.
5a; RAMI 1993 p. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 p. 92;
DTF 115 V 113; G. Beati, Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali,
Introduzione e principi generali, La recente giurisprudenza del TFA, in
Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, p. 1 seg.
(3)).
In simili
condizioni la decisione impugnata deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si percepisce
tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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