35.2004.80
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
14 febbraio 2005Italiano29 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2004.80
Data decisione, Autorità:
14.02.2005, TCA
Titolo:
brusco movimento per riprendere un"classeur"scivolato di mano a un assicurato inginocchiato.Diagnosi di lomboischialgia. Infortunio negato:difetta un fattore causale esterno e non si è verificato né uno sforzo eccessivo,né un movimento scoordinato.Diniego pure di una lesione parificata a infortunio
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
LESIONE CORPORALE PARIFICABILE A POSTUMI DA INFORTUNIO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INFORTUNIO
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 6 LAINF
art. 4 LPGA
art. 9 cpv. 2 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2004.80
DC/sc
Lugano
14 febbraio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2004
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14 maggio
2004 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, di professione
docente, sul formulario "Annuncio d'infortunio-bagatella LAINF" ha
così descritto l'evento accorsogli il 9 dicembre 2003:
"
Martedì 9 dicembre 2003 pomeriggio, durante la
preparazione di un lavoro scritto, cercavo di prendere in ginocchio, piegato in
avanti, un classeur che però mi sfuggiva di mano. Per riprenderlo compivo un
brusco movimento istintivo." (Doc. Z/4).
Il medico
curante Dr. __________ ha posto la diagnosi di "lomboischialgia destra
senza sospetto per compressione radicolare" (Doc. Z/1).
Con
decisione del 10 marzo 2004 l'assicuratore LAINF ha rifiutato di assumere il
caso ritenendo che l'assicurato non ha subito un infortunio ai sensi dell'art.
4 LPGA e nemmeno siamo in presenza di una lesione parificabile a infortunio
secondo l'art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. Doc. Z/7).
Contro
questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare una tempestiva opposizione.
1.2. Il 14 maggio
2004 la CO 1 ha respinto l'opposizione, con le seguenti argomentazioni:
"
(...)
5. Ora nel caso concreto che ci concerne, si deve evidenziare che
sia nell'annuncio d'infortunio-bagatella che nell'esposizione dei fatti in sede
di opposizione l'assicurato non ha mai affermato, che effettivamente si
sia avverato un movimento scombinato / non coordinato. Egli dichiarava infatti
che "... ginocchio, piegato in avanti ..." nel
tentativo di riprendere il classatore sfuggitogli dalle mani eseguito "un
brusco movimento istintivo in avanti, che gli procurava un forte dolore
...". La fitta dolorosa è quindi subentrata nel mentre del puro
movimento in avanti del corpo, seppure nell'esecuzione brusca di tale
movimento. La problematica salutare si è quindi qui manifestata nel
corso di un normale e usuale movimento, seppure in posizione inginocchiata, in
avanti del corpo, movimento più che usuale nella vita quotidiana. Che il
movimento sia avvenuto in modo istintivo e quindi brusco nel tentativo di
riprendere un classatore sfuggitogli dalle mani nulla cambia alla situazione di
fatto, in cui nulla di particolare è avvenuto.
Infatti, Rumo-Jungo
in "Bundesgesetz über die Unfallversicherung 3. Aufl., Art. 6, Seite 27
f." evidenzia la problematica in oggetto: "Bei gewissen
typischen Gesundheitsschäden, die erfabrungsgemäss auch als alleinige Folge von
Krankheit, namentlich von vorbestehenden degenerativen Veränderungen eintreten
können, muss das Begriffsmerkmal der Aussergewöhnlichkeit besonders deutlich
erfüllt bzw. die Schädigung unter besonders sinnfälligen Umtänden gesetz
worden sein. Dasselbe gilt für körpereigene Traumen, d.h. für Schädigungen infolge einer im Körperinneren vor sich gehenden Krafteinwirkung.
Solche typischen Gesundheitsschäden sind
z.B.: das Schmerzhaftwerden einer vorbestehenden Gonarthrose bei Knorpelkrankheit; Muskel- und Gelenkschmerzen, Meniskusaffektionen und Lumbago sowie Hernien....". Ed in particolare si noti pure che "Die Aussergewöhnlichkeit ist nicht schon dann gegeben, wenn die Gesundheitsschädigung bei einer etwas ungewohnten, der zu
verrichtenden Arbeit aber angepassten Körperstellung
(z.B. Knie-, Hochoder
Kriechstellung) erfolgt.". Non si può quindi che confermare che nella fattispecie in oggetto si è di fronte ad un semplice movimento in avanti del
corpo seppure in
modo repentino. Che tale movimento sia
manifestamente insolito, imprevisto e fuori programma non può per nulla essere affermato. Quanto affermato in sede di
opposizione dall'assicurato non può
quindi essere condiviso.
Unico elemento agli atti che si deve valutare nel contesto dei principi
evidenziati sopra è quanto
fissato dal medico dott. __________ sul certificato medico in data 29.12.2003 (zm-1), secondo cui "il paziente è scivolato cercando di afferrare un classeur che gli era scivolato dalle mani". Che
il paziente sia scivolato, ecc. si ritrova unicamente nella descrizione data dal medico curante. Non avendo
l'assicurato stesso nell'annuncio di sinistro descritto di proprio pugno alcun movimento non
coordinato/scombinato al momento del
forte dolore o meglio avendo ben
specificato lui stesso quanto effettivamente accaduto, ci si deve basare sulla
fattispecie descritta dallo stesso, secondo cui nel. corso del normale movimento in avanti, seppure
istintivo, ma comunque in avanti, l'assicurato ha sentito un forte dolore. Anche dalla descrizione in sede di
opposizione "inginocchiatosi e piegatosi in avanti l'assicurato .... nel
cercare di riprendere l'oggetto il signor RI 1 compiva d'istinto un brusco
e scoordinato gesto, scivolando in avanti e tendendo il braccio,
ciò che gli procurava un forte dolore con successivo blocco alla schiena" non si riconosce nel scivolare in avanti un movimento - "scoordinato" come descritto dalla spett. RA 1 - manifestamente
insolito, imprevisto e fuori programma.
Si vedano tra l'altro nell'elenco di Alfred Bühler, "Der Unfallbegriff" in "Haftpflichtund Versicherungsrechtstagung 1995, St. Gallen", pag. 236
ss., gli esempi di giurisprudenza in cui un particolare disturbo del normale
movimento fu negato: "Aufrichten
aus kniender Stellung: Traumatisierung einer vorbestehenden Gonarthrose" oppure "ruckartiges
Nachfassen beim Anheben eines
Papierstapels von ca. 60 kg
Gewicht zu zweit; Bizepssehnenriss" ... Nel caso in oggetto invece vi fu unicamente un semplice movimento in
avanti, seppure improvviso!
La fattispecie lascia apparire i dolori subentrati come una pura
occasione per la manifestazione
degli stessi, risultando l'evento qui affermato come tale non atto a provocare, ma solo a
manifestare gli stessi.
Ne deriva che carente è la straordinarietà del fattore esterno, per cui
non si possono così evidenziare
elementi atti a riconoscere un infortunio nel senso giuridico del termine
secondo l'art. 4 LPGA.
6. Se non attribuibili indubbiamente a
una malattia o a fenomeni degenerativi, le lesioni corporali elencate all'art.
9 cpv. 2 OAINF, sono equiparate all'infortunio, anche se non dovute a un
fattore esterno straordinario. Essendo l'elenco esaustivo, esso non può essere fatto oggetto di una
interpretazione estensiva per analogia (DTF 114 V 208).
Nel caso in oggetto comunque il predetto disposto non è applicabile,
visto che la diagnosi non corrisponde ad alcuna delle lesioni ivi indicate."
(Doc. A)
1.3. Contro la
decisione su opposizione, l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso
al TCA nel quale il suo patrocinatore si è così espresso:
"
(...)
In data 9 dicembre 2003 il ricorrente è stato
vittima di un infortunio. In effetti, dovendo in quanto docente liceale
preparare un lavoro scritto per i propri allievi, egli si recava in cantina a
cercare documentazione fra i vecchi classeurs.
Inginocchiandosi e piegatosi in avanti il prof. RI
1 recuperava un classeur posto sul penultimo scaffale, classeur che tuttavia,
all'atto di rialzarsi, gli sfuggiva a causa della copertina resa friabile
dall'umidità del locale. Per riprendere il classeur, peraltro alquanto pesante,
il ricorrente scivolava in avanti e compiva istintivamente un brusco e
scoordinato gesto, estendendo completamente il braccio destro. L'operazione di
"salvataggio" riusciva, ma a causa del notevole peso esercitato
dall'oggetto sull'arto teso, ciò procurava al prof. RI 1 un forte dolore al
braccio, con successivo blocco alla schiena dovuto alla posizione sfavorevole
nella quale era stato compiuto l'istintivo, brusco e scoordinato gesto.
Visitato in data 10 dicembre 2003 dal proprio
medico di fiducia, Dr. __________ di __________, quest'ultimo diagnosticava una
lomboischialgia destra senza sospetto per compressione radicolare. Quanto
precede come peraltro confermato nel certificato inviato il 29 dicembre
successivo dal dottore alla resistente.
(...)
Per quanto attiene alla nozione di "fattore
esterno" la dottrina (U. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo, 2003, P. 64)
precisa che: "Der äussere Faktor ist gegeben, wenn äussere, vom menschlichen
Körper unabhängige Kräfte auf diesen einwirken. (...).".
Relativamente invece al carattere straordinario
di tale fattore esterno, la medesima dottrina (U. Kieser, op. cit., pag. 61 e
segg.) osserva che: "(...) Massgebend ist mithin, ob das Ereignis das im
jeweiligen Lebensbereich Alltägliche oder Übliche überschreitet (vgl. BGE 112 V
203). Die Ungewöhnlichkeit kann - hauptsächlich - in einer Programmwidrigkeit
bestehen (etwa Ausgleiten auf Glatteis) oder sich aus einem das Übliche überschreitenden
Ausmass (etwa besonders hohes Gewicht, besonders starke Einwirkung) ergeben.
Ungewöhnlich ist dabei nicht die Wirkung des Betreffenden Faktors, sondern
dieser selbst. (...).".
In base alla citata dottrina i movimenti
scoordinati o gli sforzi eccessivi provocati da un fattore esterno possono
dunque rientrare nella nozione di "straordinarietà" di cui alla
definizione legale d'infortunio, nella misura in cui si sono prodotti in
circostanze esterne insolite, impreviste o fuori programma.
Prove: come sopra.
4. Applicando ora quanto precede al caso concreto, ne deriva come il
carattere straordinario dell'evento occorso all'assicurato debba senz'altro
essere riconosciuto.
In effetti
quest'ultimo, dopo aver afferrato in ginocchio e piegato in avanti un classeur
da uno scaffale, nel rialzarsi ha perso la presa di tale oggetto che gli è così
sfuggito dalle mani a causa della copertina resa friabile e scivolosa
dall'umidità del locale. Per riprendere il classeur, assai pesante, il prof. RI
1, scivolando in avanti, ha dunque compiuto istintivamente un brusco e
scoordinato gesto di estensione del braccio destro, che gli ha da un lato
permesso di riafferrare l'oggetto, provocandogli tuttavia dall'altro, in
ragione del notevole peso esercitato dal classeur sull'arto teso, i dolori al
braccio e alla schiena attestati poi dal proprio curante, Dr. __________.
Al proposito si
osserva come quest'ultimo, contattato dalla patrocinatrice del ricorrente
nell'ambito dell'allestimento dell'opposizione, ha ribadito la propria
diagnosi, evidenziando l'effetto dannoso esercitato improvvisamente dal peso
del classeur sul braccio teso con conseguenze destabilizzazione dell'assetto
delle vertebre e irritazione della loro radice. Inoltre il Dr. __________ ha
evidenziato l'assoluta assenza di malattie neurologica o dell'apparato
scheletrico del ricorrente prima dell'infortunio in questione. Ciò potrà
peraltro essere confermato dal medico stesso, di cui si chiede pertanto
l'audizione.
Prove: come
sopra;
audizione testimoniale Dr. __________.
5. Alla luce di quanto sin qui esposto, mal si comprende pertanto
come la CO 1 non ravveda in concreto il carattere straordinario del fattore
esterno e quindi la presenza di un chiaro infortunio, per il quale essa deve di
conseguenza erogare le proprie prestazioni.
In sintesi - a
prescindere dalla contestata circostanza dello scivolamento del ricorrente al
momento dei fatti - va comunque ritenuto che per "riacciuffare" il
classeur sfuggitogli di mano, egli ha compiuto un istintivo, brusco e
scoordinato movimento. Tale gesto gli ha permesso di evitare la caduta
dell'oggetto, il cui peso ha però sollecitato in maniera eccessiva il braccio
teso dal ricorrente con conseguente danno fisico.
In tal senso è
indubbio che detto danno si sia manifestato in circostanze insolite, impreviste
e non programmate, rientranti quindi nella nozione di straordinarietà di cui
alla definizione di infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA. Contrariamente a
quanto asserito dalla CO 1, l'evento - inteso come carico eccessivo esercitato
dall'oggetto sull'arto a seguito di movimento brusco, istintivo e scoordinato -
è quindi indubbiamente causale dei problemi fisici del ricorrente e non
"una pura occasione per la manifestazione degli stessi".
Per quanto concerne
infine i rilievi dell'assicurazione infortuni in merito alla discrepanza tra la
prima dichiarazione d'infortunio resa dal ricorrente e quanto specificato
successivamente, si ha francamente l'impressione che la resistente giochi sulle
parole nell'ottica di arrivare alle conclusioni alle quali intende arrivare.
In effetti, il prof. RI
1 ha regolarmente annunciato l'infortunio, dando una sommaria descrizione
dell'accaduto. Tale descrizione è stata poi precisata, senza tuttavia che ciò
comportasse delle contraddizioni con le prime dichiarazioni rese e senza alcuna
influenza da considerazioni di tipo assicurativo o di qualsivoglia altra
natura.
In base a quanto
suesposto si chiede quindi l'annullamento della decisione su opposizione
impugnata ed il riconoscimento a favore del ricorrente delle prestazioni
assicurative LAINF da parte della CO 1." (Doc. I)
1.4. Nella sua
risposta del 10 settembre 2004 l'assicuratore LAINF propone di respingere
l'opposizione, richiamando integralmente le motivazioni contenute nella
decisione su opposizione e aggiungendo quanto segue:
"
(...)
Ad II.1.) Si prende
atto che l'assicurato conferma che l'evento affermato si è manifestato
allorquando un classeur gli scivolava dalle mani e nel contempo compiva
istintivamente un brusco e scoordinato gesto, estendendo completamente il
braccio destro. Si mette comunque in dubbio che un classatore si possa
qualificare come un notevole peso e che come tale abbia potuto causare e non solo
manifestare un forte dolore al braccio con successivo blocco alla schiena.
Ad II.3./4.) Si
contesta che il carattere straordinario dell'evento occorso all'assicurato
debba essere senz'altro essere riconosciuto, ritenuto che il riprendere un
classatore dapprima scivolato dalle mani anche se in una posizione in
ginocchio e piegato in avanti non può ritenersi superante "das im jeweiligen
Lebensbereich Alltägliche oder Übliche".
Ritenuto che l'assicurato era in posizione
inginocchiata, quindi non lontano dal pavimento, ed è riuscito a riprendere il
classatore che gli era sfuggito, quindi il tutto in un spazio di movimento
minimo con relativi minimi sviluppi di forze, si può assimilare la fattispecie
agli esempi - e addirittura ritenerla minore degli stessi - apportati da A. Bühler
in "Der Ünfallbegriff" 1995, pag. 236 ss. tra cui "ruckartiges Nachfassen beim Anheben eines Papierstapels von ca. 60 kg Gewicht zu zweit,
Bizepssehnenriss" ...
secondo cui le premesse per riconoscere un infortunio ai sensi della LAINF non
sarebbe dato e ciò con un peso di 60 kg, rispettivamente 30 kg a testa in
un movimento simile a quello qui in oggetto. Bisogna appunto ricordare che
"Die Aussergewöhnlichkeit ist nicht
schon dann gegeben, wenn die Gesundheitsschädigung bei einer etwas ungewohnten,
der zu verrichtenden Arbeit aber angepassten Körperstellung (z. B. Knie-, Hoch-
oder Kriechstellung) erfolgt"." (Doc. III)
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003
ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10
settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20
gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 12 settembre 2003).
Di
conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il
diritto a prestazioni a far tempo dal mese di dicembre 2003, tornano
applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1°
gennaio 2003.
2.3. Oggetto del
contendere è la questione a sapere se il 9 dicembre 2003 RI 1 è rimasto o meno
vittima di un infortunio ai sensi di legge oppure se il danno alla salute è o
meno parificabile ai postumi di un infortunio giusta l'art. 9 cpv. 2 OAINF.
2.4. Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.5. L'art. 4 LPGA
così definisce l'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte".
Questa definizione
riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 OAINF -
disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003.
La
precedente giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio e ai singoli
elementi caratteristici della stessa continua dunque a essere valevole (SVR
2005 UV Nr. 2).
Cinque
sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
- l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o
psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale
fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra
infortunio e malattia.
2.6. Si evince
dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne
gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto,
é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 129 V 404; DTF 122 V 233
consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI
1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è
infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
2.7. Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando
l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado
della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali
elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,
l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,
p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-
und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova
dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid.
5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.8. Nella
presente fattispecie dalla descrizione dell'evento fatta dall'assicurato emerge
che egli, dopo essersi inginocchiato e piegato in avanti per prendere da uno
scaffale un classificatore si è visto scivolare di mano il classificatore
mentre si rialzava per cui ha dovuto compiere un brusco movimento per
riprendere l'oggetto in questione (cfr. consid. 1.1; consid. 1.3, Z/15).
Da quanto
appena esposto si evince che non vi é stato l’intervento di un fattore causale
esterno: il danno alla salute si é, infatti, manifestato senza che vi sia stato
impatto né con altre persone né con oggetti.
Quando il
processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di
agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in
caso di uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato.
La
giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi
eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima
è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o
addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere (cfr. STFA del 15
ottobre 2004 nella causa R., U 9/04).
D'altra
parte, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da
movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in
circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.
Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la
conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate
(DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid.
2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid.
3b).
Al
riguardo l'Alta Corte in DTF 130 V 117 si è così espressa:
" 2.1 Nach Lehre und
Rechtsprechung kann das Merkmal des ungewöhnlichen äusseren Faktors in einer unkoordinierteu
Bewegung (RKUV 2000 Nr. U 368 S. 100 Erw. 2d
mit Hinweisen; MAURER, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, S. 176 f.) bestehen. Bei Körperbewegungen gilt
dabei der Grundsatz, dass das Erfordernis der äusseren Einwirkung lediglich
dann erfüllt ist, wenn ein in der Aussenwelt begründeter Umstand den natürlichen
Ablauf einer Körperbewegung gleichsam
"programmwidrig" beeinflusst hat. Bei einer solchen unkoordinierten Bewegung ist der ungewöhnliche äussere Faktor zu bejahen; denn der äussere Faktor
- Veränderung zwischen Körper und
Aussenwelt - ist wegen der erwähnten
Programmwidrigkeit zugleich ein ungewöhnlicher
Faktor (RKUV 1996 Nr. U 253 S. 204
Erw. 4c, 1994 Nr. U 180 S. 38 Erw. 2 mit Hinweisen; Urteil Z. vom 7. Oktober 2003 Erw. 2.2, U 322/02; vgl. auch ADRIAN VON KAENEL, Unfall am
Arbeitsplatz, in: MÜNCH/GEISER [Hrsg.], Handbücher fair die Anwaltspraxis, Band
V, Schaden - Haftung
- Versicherung, Basel 1999, S. 584 f.)." (Vedi pure RAMI 2004 p. 534 seg.)
Scartata
a priori l'ipotesi di uno sforzo manifestamente eccessivo, si tratta di
valutare se il danno alla schiena di RI 1 sia o meno da imputare ad un
movimento scoordinato o incongruo del corpo.
Perché
una lesione corporale dovuta ad un movimento scombinato sia attribuibile ad
infortunio ai sensi della LAINF, é necessario che tale movimento si sia
prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori
programma (cfr. A. Maurer, op. cit., p. 176s.).
In una sentenza del 30
agosto 2001 nella causa J. (U 277/99) il TFA ha negato che si era in presenza
di un infortunio nel caso di un assicurato che aveva compiuto un movimento
molto veloce e brusco con il braccio destro, allo scopo di trattenere una
paletta che stava per scivolare da un sollevatore.
L'Alta Corte si è in
particolare così espressa:
" (...)
e) Die Vorinstanz ist gestützt auf die zuletzt
zitierten Aussagen des Versicherten zu Recht davon ausgegangen, dass dieser
sich die Verletzung nicht beim Auffangen eines Paletts zuzog, sondern im
Verlauf einer Armbewegung, die er in Richtung des Paletts ausführte.
Unmittelbarer Auslöser der Verletzung war somit nicht eine übermässige
Belastung, sondern die rasch ausgeführte, reflexartige Bewegung. Der
ungewöhnliche äussere Faktor als ein Begriffsmerkmal des Unfalls wäre
demzufolge zu bejahen, falls eine unkoordinierte Bewegung im vorstehend
dargelegten Sinn (Erw. 3c) vorläge. Dies ist jedoch nicht der Fall,
fehlt es doch an einer den normalen, üblichen Bewegungsablauf störenden Programmwidrig-keit,
welche zu einer übermässigen oder unphysiologischen Beanspruchung einzelner
Muskeln oder Muskelgruppen geführt hätte. Die vom Versicherten ausgeführte
Abwehrbewegung mit dem rechten Arm ist als solche weder ungewöhnlich noch in
besonderer, einem Ausgleiten oder einem Sturz vergleichbarer Weise geeignet, zu
einer unphysiologischen Belastung einzelner Muskeln zu führen. Das Vorliegen
eines ungewöhnlichen äusseren Faktors ist auch nicht bereits deshalb zu
bejahen, weil die Bewegung reflexartig ausgeführt wurde (Urteil N. vom
12. April 2000, U 110/99).
Das Ereignis vom 24. Januar 1996 ist daher nicht
als Unfall zu qualifizieren."
In
un'altra sentenza del 10 gennaio 2005 nella causa H. (U 236/04), l'Alta Corte è
arrivata allo stesso risultato e si è così espressa:
"
(...)
2.2 Am 10. Dezember 2001 erklärte die
Beschwerdeführerin auf dem «Fragebogen Berufskrankheit» zum erstmaligen
Auftreten der Beschwerden an der rechten Hand, sie habe am 24. Oktober 2001 bei
der Arbeit eine Kiste mit der rechten Hand vom Band nehmen wollen. Dann habe es
einen «Knick» gegeben, gefolgt von Schmerzen im rechten Handgelenk. Am 5. Mai
2002 äusserte sich die Versicherte gegenüber der Concordia erneut zum Vorfall.
Sie hielt fest, dass sie den Korrekturharass genommen habe und ihn auf das Pult
habe stellen wollen. «Dann machte das Handegelenk eine kleine Bewegung und es
gab ein komisches Klick beim Handgelenk». Der Harass habe rund 4 bis 5 kg
gewogen.
(...)
2.4 Das Ereignis vom 24. Oktober 2001 erfüllt den
Unfallbegriff nicht, da es an einem ungewöhnlichen äusseren Faktor fehlt. Die schädigende
Einwirkung auf die rechte Hand ereignete sich während eines alltäglichen
Arbeitsvorgangs, als die Versicherte einen mehrere Kilogramm schweren Behälter
ergriff, um ihn auf das Pult zu stellen. Eine von aussen beeinflusste,
unkoordinierte Bewegung, die als «programmwidrig» bezeichnet werden müsste,
liegt nicht vor.
Ebenso wenig kann von einem ganz
ausserordentlichen Kraftaufwand beim Heben des Behälters gesprochen werden.
(...)"
In una sentenza del 6 novembre 2001 nella causa L.-P., 35.2000.67 (confermata
dal TFA il 12 luglio 2002 (U 1/02): "è pacifico e incontroverso che la
vicenda non possa essere qualificata come infortunio") il TCA ha negato
l'esistenza di un infortunio nel caso di una segretaria, la quale, nel tentativo
di evitare la caduta a terra di un grosso classificatore, che si trovava in
alto ad uno scaffale, ha compiuto un movimento rotatorio verso l'esterno con la
spalla sinistra procurandosi una rerottura trasmurale della porzione distale
del tendine del sovraspinato.
Chiamato
ora a pronunciarsi, questo Tribunale, richiamata la giurisprudenza appena
illustrata, ritiene che, anche nel caso concreto, il brusco movimento in avanti
del corpo compiuto dall'assicurato per riprendere un classificatore che gli
stava scivolando dalle mani non può essere qualificato di manifestamente
insolito, fuori programma. Il criterio del movimento scoordinato non è dunque
realizzato.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che, come giustamente
sottolineato dall'assicurazione nella risposta di causa, il raccoglitore è
scivolato dalle mani del ricorrente allorché egli si trovava in posizione
inginocchiata e dunque vicino al pavimento, per cui il tutto è avvenuto in uno
spazio estremamente ridotto.
Inoltre deve
pure essere considerato il peso limitato di un classificatore, seppure
completamente riempito di documentazione.
Nel caso
concreto, a mente del TCA, non siamo dunque in presenza di un infortunio ai
sensi dell'art. 4 LPGA.
2.9. Occorre
ancora esaminare se l’obbligo contributivo della CO 1 possa essere fondato
sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di
lesioni corporali.
L’art. 9
cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede
che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi,
le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é esaustivo, sono equiparate
all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni
di articolazioni;
c. lacerazioni
del menisco;
d. lacerazioni
muscolari;
e. stiramenti
muscolari
f. lacerazioni
dei tendini;
g. lesioni
dei legamenti;
h.
lesioni del timpano.
Le
lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio
solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion
fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid.
2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano
e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato
scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito
della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi
connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).
A
proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha
precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad
infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine
esternamente al corpo.
Così,
dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio
non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce
solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure
laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento
di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado
di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha
subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno
suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza
di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi
alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure
di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del
corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e
psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,
conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che
l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di
cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono
sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo
("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da
posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il
cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V
470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha
pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di
un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali
parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti
nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti
ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della
situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure,
STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).
Necessario
è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p.
268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che
l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di
secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va
piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di
un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro
gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.
Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua
unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS
1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung,
in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
2.10. Nel caso di
specie, il medico curante ha diagnosticato una "lomboischialgia destra
senza sospetto per compressione radicolare".
Il TFA,
si è già occupato della questione a sapere se il quadro clinico sintetizzato
sotto la diagnosi di "lombalgia" (o "lombaggine") possa
essere qualificato quale lesione parificata ai postumi di infortunio.
La nostra
Corte federale ha risposto negativamente a questo quesito, da un canto, siccome
è medicalmente difficile dimostrare la presenza di una lesione muscolare,
tendinea o dell'apparato legamentare e, d'altro canto, poiché è volontà
accertata del legislatore di non includere la lombalgia fra le diagnosi
esaustivamente enumerate al cpv. 2 dell'art. 9 OAINF.
Un'eccezione
è stata prevista unicamente per quei casi atipici di lombalgia, in cui, da un
lato, è stato possibile provare l'esistenza di strappi o lacerazioni
muscolari, di lacerazioni dei tendini, di lesioni dei legamenti oppure di
lussazioni delle piccole articolazioni vertebrali e, dall'altro, la rispettiva
diagnosi non costituisca semplicemente un reperto accessorio.
Il TFA ha
peraltro giudicato conforme a legge e costituzione l'esclusione della lombalgia
dall'elenco delle lesioni corporali parificate (cfr. DTF 116 V 145ss. e A.
Bühler, Die unfallänliche ..., p. 103 ss.).
L'ischialgia
è definita come "dolore di tipo neurologico (localizzato cioè lungo il
decorso di un nervo), che interessa il nervo grande ischiatico e quindi l'arto
inferiore: gluteo, parte posteriore della coscia e della gamba, piede. È sin di
sciatalgia o sciatica" (cfr. Enciclopedia della medicina, Ed. Istituto
geografico De Agostini, Novara 1993, pag. 516).
La
sciatica è definita come una "malattia caratterizzata da dolore alla parte
bassa della schiena, che si estende alla faccia posteriore ed esterna della
coscia, laterale della gamba e al piede. È dovuta alla compressione o
all'infiammazione del nervo sciatico.
Quest'ultimo
che si distribuisce all'arto inferiore, ha origine da radici nervose che
fuoriescono dalla colonna vertebrale, in corrispondenza dell'ultima vertebra
lombare e di quelle sacrali. Le cause più frequenti di s. sono l'ernia del
disco e l'artrosi vertebrale." (idem pag. 700)
Infine la
lombosciatalgia è definita come "sofferenza delle radici del nervo a
livello del canale spinale lombare o dei fori di coniugazione; la compressione
delle radici è provocata da osteofiti secondari ad artrosi delle apofisi
posteriori, oppure da ernie del disco intervertebrale." (cfr.
"Medicina e salute". Ed. Federico Motta, Milano 2004, pag. 1248-1249)
Ora, il
TCA constata che, nè la lombalgia nè l'ischialgia, rientrano fra le diagnosi
esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, per cui il danno alla salute
dell'assicurato non può essere assunto dalla CO 1 neppure a titolo di lesione
parificata ai postumi d'infortunio.
2.11. Nel suo
ricorso, l’assicurato ha chiesto l’audizione testimoniale del dott. __________,
suo medico curante.
Al
riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella
causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA
del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella
causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.
202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
Fatti
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
Considerandi
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Secondo
questo TCA, la presente fattispecie risulta sufficientemente chiara già alla
luce della documentazione medica presente all’inserto, di modo che l’audizione
testimoniale del dott. __________ risulta superflua.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster