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35.2004.81

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 febbraio 2005Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I 126/89; entrambe citate in STFA non pubblicata 19 luglio 2001 nella causa T

consid. 3c, I 70/01 ). Va anche ricordato come l’obesità non è un’affezione

invalidante. Si può invece ammettere l’esistenza di un’invalidità solo se

l’eccesso di peso ha provocato oppure è stato causato da un danno alla salute,

e per questa ragione la capacità di guadagno è notevolmente ridotta e non può

essere aumentata per il tramite di provvedimenti ragionevolmente esigibili (RCC

1984 pag. 359, cfr. STFA non pubblicata 19 luglio 2001 nella causa T consid. 3c,

I 70/01, in cui è stato applicato tale principio).

Quest’ultima giurisprudenza non è tuttavia applicabile al caso concreto. Da un

lato, come visto, non risulta che il ricorrente abbia seguito una terapia di

calo ponderale, ciò che avrebbe migliorato le sue condizioni di salute

rispettivamente la capacità lavorativa, motivo per cui già per questa ragione

l’adiposità da sola non può essere invocata come affezione invalidante.

Dall’altro, dagli atti non si può evincere come l’obesità sia da mettere in

relazione ad un danno alla salute somatico o psichico.

Il ricorrente ha infine fatto riferimento allo scritto 6 maggio 2003 del dr. __________,

capo servizio di Neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________, che ha

rilevato:

"

Mi permetto di

scrivervi in relazione al caso del signor RI 1.

Non ritorno sull'anamnesi e mi riferisco alla lettera

del Prof. __________ del 5.6.2002 dove si evoca l'eventuale possibilità di fare

una serie di infiltrazioni sotto controllo radiologico in regime di Day

Hospital ed eventualmente di effettuare una discografia per proporre un

intervento di discectomia con impianto di una protesi discale, intervento

chirurgico che viene fatto per via anteriore.

Ho visto quindi il paziente in consultazione nel marzo

del 2003 e abbiamo convenuto che la sintomatologia dolorosa si è al momento

stabilizzata e il paziente non desidera sottoporsi ad un intervento chirurgico

neuro-ortopedico, ma ritiene che la sua capacità lavorativa sia senz'altro

diminuita e incompatibile con la sua attuale formazione di sarto, ragione per

cui sarebbe stato indirizzato verso una richiesta all'AI.

Questa posizione mi sembra chiara e non lascia spazio

ad una proposta terapeutica chirurgica, mentre può considerarsi legittima la

sua richiesta." (Doc. AI 174)

Ora, a prescindere

dalla necessità o meno di procedere al citato intervento chirurgico, questione

squisitamente di natura medica, lo scritto del dr. __________ non è

suscettibile di mettere in dubbio il giudizio circa la piena abilità lavorativa

dell’assicurato quale sarto da donna riportato nei summenzionati referti dei dr.

__________ e __________, né sussistono degli indizi che permettono di ravvisare

un peggioramento delle condizioni di salute, visto che dal rapporto della

Clinica __________ la sintomatologia risulta essere rimasta invariata.

2.9. Al

fine di determinare l’incapacità al guadagno secondo il metodo ordinario (cfr.

consid. 2.7), occorre porre in confronto il reddito che RI 1 avrebbe

conseguito, senza il danno alla salute, quale meccanico tessile (reddito da

valido) con quello risultante dalla professione di sarto appresa grazie alla

riformazione professionale (reddito da invalido).

Nel

rapporto 6 agosto 2002 il consulente in integrazione professionale ha proceduto

al rilevamento dei dati economici ed al calcolo dell’invalidità, evidenziando

quanto segue:

"

Nel precedente lavoro

di meccanico tessile l'assicurato avrebbe potuto guadagnare un salario annuo di

circa Fr. 54'600 nel 2001 (salario medio di un meccanico su macchine in

Ticino).

Come sarto da donna diplomato, il signor RI 1 potrebbe

in via teorica ricavare un reddito annuo di circa Fr. 38'000 (Fr. 18 x 41,5 x

52, valori 2001).

Il

suo attuale grado d'invalidità è quindi del 30%.

Il signor RI 1, nella sua lettera del 20 luglio 2002, ci

informa di aver superato gli esami d'ammissione alla Scuola __________ (__________)

di __________ e chiede all'AI il riconoscimento di quest'altra riformazione (2

anni di scuola a tempo pieno).

Personalmente, viste le difficoltà a vari livelli incontrate

durante il tirocinio appena terminato, non mi sento di sottoscrivere

quest'ulteriore riqualifica professionale anche se un diploma di questo tipo

porterebbe ad un sicuro aumento della capacità di guadagno del signor RI 1

(salario iniziale di un tecnico dell'abbigliamento è di almeno Fr. 52000

annui)." (Doc. AI 139)

Nell’email inviata

all’ispettore CO 1, lo stesso consulente ha aggiornato al 2002 i succitati dati

salariali, precisando che:

" Il salario orario minimo

del personale con tirocinio triennale nel ramo della confezione ammonta, nel

2002, a fr. 18.43.

Il signor RI 1 può quindi guadagnare un salario annuo

lordo di circa fr. 39'800 (Fr. 18.43 x 41.5 x 52, valori 2002).

Per definire il reddito d’invalido ho aggiornato (17%)

quello del 2001. Già l’anno scorso, per definire il reddito da meccanico su

macchine (polimeccanico), avevo dovuto fare una piccola inchiesta presso alcune

ditte nel settore. Risultava che il salario medio un buon meccanico con AFC ed

esperienza lavorativa, nel 2001, era di circa fr. 54'600.—annui. Nel 2002

aumenta quindi a circa fr. 55’600.

Il grado d’invalidità è

quindi ora del 28-29% (precedentemente del 30%). " (Doc. AI 149)

Riguardo al salario

da valido, l’assicurato ritiene che da sano egli avrebbe potuto conseguire

presso la __________ un reddito di almeno fr. 70'850.--.

Occorre qui ricordare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare il

reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo stabilire,

secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato

guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano

(STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella

causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr.

anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più

concretamente possibile.

Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire

tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali

per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari

che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b ,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, si può ricorrere a

dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag.

248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I

56/02).

Orbene, siccome verso la fine del 1994, quindi prima della riformazione

professionale, RI 1 si è trasferito in Ticino (doc. AI 139), non può essere

preso in considerazione il reddito che egli avrebbe percepito se fosse rimasto

alle dipendenze della ditta __________ di __________. La soluzione prospettata

dall’UAI, segnatamente l'aver determinato il reddito sulla base di un’inchiesta

presso alcune ditte ticinesi del settore meccanico (cfr. doc. AI 149), è invece

più consona alla realtà del nostro Cantone.

Pertanto, raffrontando il salario da valido (fr. 54'600 nel 2001 e fr. 55'600

nel 2002) con quello da invalido di fr. 38'000.— rispettivamente di 39'800

(quest’ultimi importi rimasti incontestati), il grado d’incapacità al guadagno

risulta essere situabile, a seconda dell’anno di rivalutazione, tra il 28 e 30%.

Vero che il differente grado d’invalidità (39%) determinato dall’CO 1 con

l’impugnata decisione 11 luglio è dovuto al fatto che l’assicuratore infortuni

si è basato su redditi diversi da quelli considerati dall’UAI (fr. 70’850 quale

salario da valido e fr. 43'601 da invalido).

Sta di fatto che, anche volendo seguire il calcolo dell’CO 1, con un’incapacità

al guadagno del 39% - secondo la più recente giurisprudenza federale, un arrotondamento, per

difetto o per eccesso, va unicamente effettuato, secondo le regole della

matematica, in caso di tassi d’invalidità con cifre decimali; cfr. STFA non

pubblicata 19 dicembre 2003 in re R., consid. 3, U 27/02 -, il ricorrente non avrebbe comunque diritto ad una rendita (cfr.

consid. 2.7). (...)"

1.3. In data 15

giugno 2004 l'CO 1 ha respinto l'opposizione dell'assicurato e si è così

espresso:

"

(...)

La CO 1 ha quantificato l'incapacità lucrativa

paragonando il salario che l'assicurato avrebbe percepito se avesse potuto

continuare a svolgere la propria attività di meccanico tessile presso la ditta __________

di __________ (fr. 70'850.--) con il guadagno teorico quale sarto da donna pure

nel Canton __________ (fr. 43'600.65).

Per contro l'AI è giunto alla conclusione che il

discapito finanziario si situa, a seconda dell'anno di valutazione, tra il 28 e

il 30 %. La differenza è imputabile al fatto che l'assicurazione invali­dità ha

valutato l'incapacità lucrativa basandosi sui dati vigenti in Ticino e cioè nel

cantone do­ve si è trasferito l'assicurato da diversi anni e dove ha seguito la

riformazione professionale.

Il Tribunale cantonale ha confermato l'agire dell'AI

osservando che, anche volendo seguire il ragionamento della CO 1, l'assicurato

non avrebbe diritto ad una rendita dell'AI.

4.

In questa sede la CO 1 rinuncia a esaminare se,

visto quanto enunciato nella sentenza cantonale, può o meno essere operata una

reformatio in pejus. In ogni caso in grado di invalidità non può essere

aumentato visto che, come deciso dal Tribunale cantonale, non sussiste motivo alcuno

per ammettere che l'assicurato non sia in grado di svolgere in misura completa

la professione di sarto da donna.

In ogni caso, anche in un'attività alternativa

leggera e non qualificata, l'assicurato è in grado di percepire un salario di

fr. 43'600.65 nel Canton __________ o di fr. 38'000.-- nel Canton Ticino. Dai

dati raccolti dal competente Ufficio federale di statistica e costantemente

richiamati dalla giurisprudenza federale risulta che un operaio chiamato a

svolgere lavori leggeri e non qualifi­cati percepiva mediamente nel 2002, per

41.7 ore la settimana (cf. La Vie économique 1-2004 pag. 96, tabella B 9.2)

così come lo insegna la giurisprudenza, un salario complessivo di fr. 57'008.70

(TA1). Anche se, viste le variabili soggettive dell'assicurato, si volesse

operare una riduzione che, al massimo, può essere fissata al 10 % (DTF 126 V

75), non c'è che non veda come l'operato della CO 1 sia stato estremamente

generoso." (Doc. C)

1.4. L'assicurato

ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il suo patrocinatore chiede

che la decisione su opposizione venga annullata e gli atti vengano ritrasmessi

all'amministrazione per un supplemento di istruttoria e rileva:

" L'istante,

in data 22.5.1992, subisce un infortunio spettacolare e grave, spettacolare

perché dallo stesso subisce uno stato di

shok che ne mina la residua capacità lavorativa, grave perché ne pregiudica la mobilità. Per il precitato infortunio

la __________ assegna al nostro assistitouna rendita di invalidità pari al 39 per cento. Contro questa

decisione l'istante, allora patrocinato dall'avvocato __________, interpose ricorso al settore opposizioni della

Convenuta; doc. B, doc. C.

La prova che l'istante voglia reintegrarsi al

meglio nel mercato del lavoro lo prova il fatto che accetta di buon grado di

frequentare un corso di riqualifica professionale predisposto dall'AL, dopo che

questa gli aveva assegnato una rendita intera. Il corso consiste nel

frequentare una scuola di sarto. Gli esami di fine corso vengono assolti con

appena il raggiungimento della sufficienza. Intanto, come documentato,

dall'allegato doc D, continuano a peggiorare vistosamente sia sotto l'aspetto

fisico e soprattutto nell'aspetto psichico. Già nel lontano 1995 il doc. E testimonia la gravità dell'infortunio,

tanto che come già dichiarato l'AL aveva provveduto ad assegnare una rendita

intera. Quello che mette in serio imbarazzo il redattore di queste note che

nessuno dei medici fiduciari della Convenuta ritenne di fornire all'istante un

indispensabile sostegno psichiatrico. A conforto della nostra tesi sopra

accennata produciamo il doc F, stilato dalla clinica __________ di __________

dove, oltre alle innumerevoli

patologie, si evidenzia una depressione che si può facilmente-collocare di tipo

reattivo.

Il dottor __________, in data 30/1/2004

testimonia ulteriormente, ca mai c'è ne fosse bisogno il grave stato

psico-fisico dell'istante anche sotto il profilo psichiatrico; doc G.

Considerandi

Siamo convinti, e i documento lo testimoniano

ampiamente, che la procedura tenuta dalla Convenuta nei riguardi

dell'assicurato si è dimostrata irrispettosa dell'indagini medica e,

soprattutto, della salvaguardia della salute dell'assicurato stesso. Nonostante

che tutti i segnali, basti pensare a quanto redatto dai medici durante i

periodi di ricovero, indicassero il bisogno di una presa a carico di tipo

psichiatrico ciò non ha avuto luogo.

Ai fini di stabilire l'esistenza o meno di un

nesso di causalità adeguato tra infortunio e i disturbi psichici la questione è

di sapere se le conseguenze -sono uguali a quelle riscontrabili in causa di

trauma di accelerazione della colonna vertebrale. In questo caso non ci sono

dubbi, Visto l'accadimento infortunistico.

Nella fattispecie risulta che l'assicurato ha palesemente

manifestato sin dall'inizio i sintomi tipici del colpo di frusta.

1.5

Nella sua

risposta del 28 settembre 2004 l'CO 1 propone in via principale di operare una

reformatio in peius della decisione su opposizione, fissando il grado

d'invalidità al 30% e in via sussidiaria di respingere il ricorso. Al riguardo

l'assicuratore osserva:

"

(...)

Con il ricorso, a 12 anni dall'infortunio, per la

prima volta, l'assicurato chiede che, nel computo del grado di invalidità,

vengano considerati i disturbi psichici. I documenti da lui prodotti (fra

l'altro il doc. F è incompleto) non comprovano l'esistenza di disturbi psichici

comportanti una diminuzione della capacità lavorativa già ridotta per la

situazione organica e soprattutto l'esi­stenza di disturbi psichici in

relazione causale naturale almeno preponderante con l'infortunio. Si ricorda

che, a mente della giurisprudenza, più il tempo passa fra l'infortunio e la

manifesta­zione dei disturbi più le esigenze quanto alla prova, secondo il

criterio della probabilità pre­ponderante, del nesso causale naturale devono

essere severe (RAMI 1997 pag. 191).

2.

La massima dell'ufficialità non solleva le parti

dal dovere di motivare le proprie domande così come risulta, a titolo di

esempio, dalla sentenza di cui in DTF 117 V 263:

" la

maxime d'office ne décharge pas les parties du devoir de motiver leurs

demandes; en effet selon le principe dit du grief l'autorité se borne à

examiner les points incriminés et il appar­tient aux parties d'invoquer les

faits à l'appui de leurs conclusions et de motiver leurs griefs; les tribunaux

administratifs sont soumis à la maxime d'office uniquement pour établir les

faits et dire le droit dans le cadre limité de l'objet du litige; seuls les

faits relevant de l'objet du litige doivent être déterminés."

3.

Nel caso in cui questo Tribunale fosse del parere

che l'assicurato abbia reso verosimile l'esistenza di disturbi psichici

post-infortunistici comportanti una diminuzione aggiuntiva della ca­pacità

lucrativa la responsabilità dell'assicuratore infortuni non sarebbe ugualmente

data in quanto la causalità adeguata - che non può che essere esaminata in base

ai principi abituali di cui in DTF 115 V 133 non avendo il ricorrente subito un

infortunio del tipo "colpo di frusta" - non è data. I criteri enunciati

dalla giurisprudenza federale, per un infortunio di grado medio, non risultano

essere adempiuti. Sintomatico è il fatto che il ricorrente si limita a

pretendere il contrario appoggiandosi, senza nemmeno entrare nei dettagli, su

dei principi giuridici che manifestatamene non trovano alcuna applicazione in'

concreto.

4.

Tenuto conto quanto enunciato con a decisione su

opposizione l'CO 1, in ossequio alla sen­tenza 22.3.2004 di questo Tribunale in

materia di AI, chiede, in via principale, che il TCA abbia a procedere ad una

reformatio in pejus dell'impugnata decisione e a portare il grado di invali­dità

al 30 % e, in via sussidiaria, a confermare l'impugnata decisione." (Doc.

III)

in

diritto

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002.

nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2

Il TCA è

chiamato a stabilire se correttamente oppure no, nella decisione su opposizione

qui impugnata l'CO 1 ha fissato al 39% il grado di invalidità dell'assicurato.

2.2.1

L'art. 18

cpv. 1 LAINF prevede che l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U

192/03, ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA;

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2

prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati

cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte

sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito

che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno

2004.

nella causa G., U 192/03, citata in precedenza, ha rilevato che anche

l'art. 16 LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di

invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18

cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi

concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

incapacità lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Due sono,

dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1.

il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

2.

la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso

causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno

alla salute e l'infortunio.

L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del

18.

marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

2.3

Dal profilo

medico giustamente l'CO 1 sostiene di dovere rispondere soltanto delle

conseguenze del danno chirurgico subito dall'assicurato al ginocchio (cfr. al

riguardo degli interventi chirurgici subiti dall'assicurato Doc. 109 e Doc. 110

per la fissazione dell'IMI) e, non anche dei disturbi alla schiena (cfr. Doc.

209).

Per quel

che riguarda le affezioni psichiche alle quali fa allusione il patrocinatore

dell'assicurato in sede ricorsuale, esse non sono state debitamente comprovate

mediante un certificato medico specialistico. Ancor meno è stato dimostrato un

nesso causale con l'infortunio che risulta peraltro assai poco probabile visto

il lungo tempo trascorso dall'infortunio (avvenuto nel lontano 1992).

In tale

contesto si ricorda che, per costante giurisprudenza, più il tempo trascorso fra l'infortunio e la

manifestazione dell'affezione é lungo e più le esigenze riguardanti la prova

del legame di causalità naturale devono essere severe (cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188ss.; RJJ 1994, p. 46 consid. 1b;

STFA del 15 ottobre 2003 nella causa P., U 154/03; STFA del 30 novembre 2000

nella causa M., U 298/99; STFA del 5 maggio 2004 nella causa A.,

U

17/04; STFA del 7 aprile 2004 nella cusa W., U 69/03).

Inoltre

la giurisprudenza invocata dal patrocinatore dell'assicurato e relativa al

colpo di frusta non può comunque qui trovare applicazione, come correttamente

sottolineato dall'Istituto assicurativo.

A mente

del TCA, dal profilo medico, l'assicurato per quanto riguarda le sole sequele

dell'infortunio è dunque totalmente in grado di lavorare nell'attività di sarto

da donna per la quale è stato riformato dall'AI (cfr. al riguardo la sentenza

del TCA riprodotta parzialmente al consid. 1.2).

2.4

Per quel che

concerne gli aspetti economici, nella decisione su opposizione l'CO 1 ha

fissato al 39% il grado di invalidità dell'assicurato prendendo in

considerazione, quale reddito ipotetico senza invalidità, il salario di fr.

70'850.-- che il ricorrente avrebbe potuto conseguire nel 2002 (anno in cui è

nato il diritto alla rendita, cfr. DTF 128 V 174 = RAMI 200 U 467 pag. 511

seg.) se avesse continuato a svolgere la sua attività di meccanico tessile

presso la ditta __________ di __________ (cfr. Doc. 185) e, quale reddito da

invalido, il salario di fr. 43'600.65, che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire nel 2002 a __________, lavorando quale sarto da donna (cfr. Doc. 193

e, soprattutto Doc. 201).

Il TCA

constata che il confronto di questi redditi determina un grado del 38,46%.

Ora, in

applicazione della giurisprudenza di cui alla STFA del 19 dicembre 2003 nella

causa R., U 27/02, consid. 3.2. = DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr.

11.

pag. 41, l'assicuratore LAINF non avrebbe dovuto arrotondare per eccesso la

percentuale citata, bensì per difetto, giungendo al risultato di una rendita di

invalidità del 38% (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 pag. 44, in cui il TFA ha

stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il

risultato aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per

eccesso o per difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera

secondo le regole applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel

senso che essa si estende a decisioni contestate che, dal punto di vista

temporale, sono state emanate prima della pubblicazione della sentenza in

questione).

Il TCA potrebbe quindi, in linea di principio, già

per questo motivo riformare la decisione a svantaggio del ricorrente, dopo

avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso

attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 11b della Legge di

procedura per le causa davanti al TCA; art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA; DTF 122 V

166).

Questa Corte, tuttavia, considerate le

circostanze dell'evenienza concreta, rinuncia ad effettuare una reformatio in

pejus, visto che si tratta unicamente di una facoltà (cfr. STFA del 23 giugno

2003.

nella causa A., U 192/02; STFA del 22 aprile 2003 nella causa P., U

334/02; STFA del 2 giugno 2003 nella causa Service de l'emploi du canton VD c/

G., C 119/02; STFA del 17 giugno 2003 nella causa R., H 313/01; DTF 119 V 249;

STFA del 30 dicembre 2004 nella causa R., U 267/04).

Nella

sentenza concernente l'assicurato e relativa alle pretese nei confronti dell'AI

il TCA ha sottolineato che, siccome l'assicurato si è trasferito in Ticino già

nel 1994 e quindi prima ancora della riformazione professionale, il raffronto

dei redditi dovrebbe essere piuttosto effettuato confrontando il salario di fr.

55'600.-- che l'assicurato avrebbe potuto ottenere nel 2002 lavorando quale

meccanico su macchine nel nostro Cantone con l'importo di fr. 39'800.-- che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire lavorando in Ticino quale sarto da

donna. Con questo calcolo il grado di invalidità si situerebbe poco al di sotto

del 30% (cfr. consid. 1.2).

Preliminarmente

va sottolineato che queste due modalità di calcolo sono entrambe coerenti nella

misura in cui considerano sia per il reddito da valido che per quello da

invalido i dati salariali in vigore in una determinata regione (a differenza

del metodo spesso utilizzato che consiste nel confrontare medie salariali

nazionali con salari conseguiti nel Canton Ticino, cfr. al riguardo D.

Cattaneo, "La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali" in L'autonomia del disabile nel diritto svizzero.

Ed. IAS e Helbing & Lichtehahn, Bellinzona - Basilea, Ginevra, Monaco 2004

pag. 69 seg., pag. 122-127).

Quello

applicato dall'CO 1 presenta il vantaggio di partire almeno da un dato concreto

(e cioè il reddito da valido), quello applicato dal TCA, presenta il vantaggio

di tenere conto dei dati salariali nella regione in cui l'assicurato è venuto a

vivere e ad effettuare la riformazione professionale.

In simili

condizioni ed anche per il fatto che, come esposto in precedenza si tratta di

una semplice facoltà, questo Tribunale rinuncia ad effettuare una reformatio

in peius tanto più che lo stesso CO 1 al momento in cui ha emesso la decisione

su opposizione ha rinunciato "a esaminare se, visto quanto enunciato nella

sentenza cantonale, può o meno essere operata una reformatio in peius"

(cfr. consid. 1.3).

La

decisione su opposizione deve dunque essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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