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Decisione

35.2004.82

caduta con frattura pluriframmentaria di una vertebra. Assicurato dichiarato abile al lavoro trascorsi circa 16 mesi dal sinistro, tenuto conto dei soli postumi infortunistici oggettivabili, i quali n

19 gennaio 2005Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi alla colonna vertebrale di cui ora si

duole sono esclusivamente ascrivibili all'infortunio citato in ingresso di cui

è purtroppo rimasto vittima.

Nulla permetteva quindi all'assicuratore CO 1 di

interrompere la corresponsione delle proprie prestazioni. Infatti, l'erogazione

delle stesse avrebbe potuto entrare linea di conto soltanto se:

- lo stato di salute del ricorrente fosse

simile a quello esistente

immediatamente prima dell'infortunio (status

quo ante);

- lo stato di salute del ricorrente fosse quello che secondo

l'evoluzione ordinaria, sarebbe presto o tardi subentrato anche senza

l'infortunio (status quo sine).

Ebbene, le testè citate evenienze sono da

escludere.

Non vi è nessun motivo o fatto concreto che possa

concludere alla sussistenza di una delle due ipotesi sopra menzionate.

A mente del ricorrente il nesso di causalità

naturale è dato.

Inoltre, per consolidata giurisprudenza in

materia, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata

secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice

possibilità che l'infortunio non abbia più un ruolo causale non è di per sé

bastevole.

A questo proposito, trattandosi della

soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore.

Il ricorrente è dell'avviso che la diagnosi del

Dott. __________, secondo il quale i dolori lamentati dal ricorrente sarebbero

riconducibili a problemi di natura psichica o ad uno stato morboso

preesistente, sia del tutto errata.

Certo è che la lesione non è

fondata su alterazioni patologiche preesistenti, andate vieppiù peggiorando con

il tempo.

Il ricorrente non ha mai sofferto di nulla, con

il che è possibile ammettere che se non vi fosse stato l'infortunio in

questione, molto verosimilmente il ricorrente non accuserebbe ora dolori di

sorta, come non li accusava del resto in passato.

(…)

Assodata l'esistenza del nesso di causalità

naturale, occorre appurare l'esistenza dell'adeguatezza del nesso causale.

Dal profilo della causalità adeguata tra evento

dannoso e danno, il nesso causale tra l'infortunio e le sue conseguenze, ovvero

le circostanze senza le quali l'evento pregiudizievole non si sarebbe potuto

verificare, è senz'altro adeguato ritenuto che secondo il corso ordinario delle

cose e l'esperienza della vita il fatto

assicurato è idoneo a provocare l'effetto

prodottosi, sicché il suo verificarsi appare in linea generale propiziato

dall'evento in questione.

Occorre parimenti osservare che la LAINF non

assicura solo persone completamente sane e forti, ma anche quelle meno

capaci di superare gli esiti di un infortunio.

Non sarebbe infatti immaginabile e

conciliabile con lo scopo dell'assicurazione sociale contro gli infortuni - che

è appunto quello di coprire in parte il rischio delle conseguenze economiche

che possono risultare dalla diminuzione della capacità di guadagno a seguito di

un infortunio - se si volesse negare la copertura assicurativa a determinate

persone.

Non bisogna perdere di vista che la frattura di

una vertebra dal qui insorto ha avuto un'importanza primordiale, per non dire

essenziale, nella concatenazione causale, per rapporto ad altre cause, quali ad

esempio assurdi, inesistenti e non comprovati problemi psichici del ricorrente.

(…)

A questo proposito appare pacifico che l'evento

dannoso verificatosi è costitutivo di infortunio essendo state le lesioni

originate da un fattore esterno di natura straordinaria.

Per quanto attiene agli accertamenti medici fatti

esperire dall'assicuratore CO 1, recisamente contestate sono le conclusioni

alle quali giunge il medico dott. __________, ancorché condivise da altro

medico.

A mente del ricorrente, voler giustificare i

suoi disturbi fisici come conseguenti a problemi di natura psicologica, senza

peraltro motivazione plausibile, appare a prima vista superficiale, e poco

attendibile, dal momento che all'origine di tutto è innegabile che vi sia stato

un infortunio, il quale non può certo dirsi una bagattella.

Pertanto, vista l'assenza di oggettività, si

chiede sin d'ora l'assunzione di una perizia giudiziaria neutra, da esperirsi a

cura di perito giudiziario nominato da codesta lodevole Autorità, tesa a far

luce in questo senso. A questo proposito il ricorrente chiede che codesta

Autorità non abbia a rifiutare tale richiesta, sulla base di un rigoroso

apprezzamento anticipato delle prove, facendo semplicemente proprie le

conclusioni mediche fatte esperire dall'assicuratore CO 1."

(I)

1.4. L’assicuratore

LAINF, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.

III).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;

STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002

nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1° giugno

2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione

Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,

dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in

particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza

sociale (art. 8 ALC).

L'ALC si

applica alla presente fattispecie visto che l'evento infortunistico è avvenuto

il 7 luglio 2002 (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo

2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5).

I

presupposti materiali per un eventuale obbligo a prestazioni dell'Istituto

assicuratore a contare dal 1° novembre 2003 si determinano comunque in ogni

caso secondo il diritto svizzero.

Infatti,

anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n.

1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi

di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai

loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1

cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa. Così, in virtù dell'art. 53

del Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un

infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato

competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova

l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate

dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale

Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.

Orbene,

l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i

del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è

l'CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad

esercitare un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di

conseguenza, assoggettata alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett a

Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03,

consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).

Donde

l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.

2.3. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

Con la

stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

Dal

profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio

le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la

fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003

ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10

settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20

gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

Inoltre,

il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda

di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione

amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366

consid. 1b; qui: il 20 luglio 2004).

Di

conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il

diritto a prestazioni a far tempo dal 1° novembre 2003, tornano applicabili le

disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

2.4. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità

giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi

un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti

dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da

questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents

(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità

per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.5. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale

fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.6. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR], n. 39).

2.7. In data 7 luglio 2002, RI 1, è scivolato su un sasso bagnato

ed ha battuto la schiena sopra un altro sasso.

Il giorno

stesso si è recato presso l’Ospedale regionale di __________ (dove è rimasto

degente sino al 16 luglio 2002), i cui sanitari hanno diagnosticato una

frattura pluriframmentaria del muro antero-superiore e posteriore della

vertebra D12, trattata conservativamente (cfr. doc. 5).

Dimesso

dal citato nosocomio, l’assicurato è entrato in cura dal dott. __________, generalista,

il quale gli ha prescritto alcuni cicli di fisioterapia, destinati, in

particolare, a rinforzare la muscolatura paravertebrale (cfr. doc. 14).

Durante

il periodo 24 novembre-14 dicembre 2002, l’insorgente è rimasto degente presso

la Clinica di riabilitazione di __________, per la cura di, citiamo: “dolori a

livello della colonna toracale e lombare con una irritazione gluteale

bilateralmente e irritazione nella parte posteriore della gamba sinistra”.

I medici

hanno valutato la sintomatologia denunciata dall’assicurato come una “dorso-lombalgia

persistente in stato dopo frattura pluriframmentaria della vertebra T12 di

luglio 2002. Il paziente soffre di un deficit della muscolatura gluteale a sx

possibilmente dopo traumatizzazione neuronale dopo l’infortunio” (doc. 27).

In data

26 maggio 2003, il ricorrente è stato sottoposto ad una visita di controllo da

parte del dott. __________, spec. FMH in chirurgia.

Il medico

di circondario dell’CO 1, constatata la presenza di una toraco-lombalgia

cronica in assenza di segni radicolari, ha dichiarato l’assicurato abile al

lavoro al 50% a far tempo dal 2 giugno 2003 (cfr. doc. 40).

La visita

medica di chiusura, eseguita dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica, ha avuto luogo il 23 settembre 2003.

Ritenuta

la diversa localizzazione dei disturbi accusati da RI 1 rispetto alla regione

traumatizzata, il dott. __________ ha sostenuto che essi non possono più essere

spiegati con gli esiti dell’infortunio del 7 luglio 2002:

"

STATO LOCALE

Assicurato atletico, buono sviluppo della

muscolatura anche nella regione della colonna lombare. In piedi però la

muscolatura paravertebrale è molto tesa, ma non digito-dolente. L'assicurato

riesce a camminare sulle punte dei piedi e sui talloni.

La reclinazione è fattibile fino a 10°,

Bending bilateralmente 20°, distanza dita-suolo 5 cm.

All'esame del paziente coricato sul lettino si

nota uno pseudo-Lasègue bilateralmente positivo a 70°.

L'esame neurologico è completamente normale con una sensibilità bilateralmente uguale e

i riflessi sono vivaci e simmetrici.

All'esame coricato sul lettino sulla pancia la

regione della frattura è completamente indolente.

Si trova però un'impressionante dolenzia nel

decorso del muscolo piriformis, soprattutto a sinistra e un'enorme dolenzia a

destra nella sua inserzione dorsale al trocantere maggiore. La rotazione intera

dell'anca provoca dolori (bilateralmente) in tale sede. Alla palpazione del

trocantere maggiore a destra l'assicurato sente un forte dolore che s'irradia

fino al fianco, sopra il transito toraco-lombare una dolenzia palpatoria non è

evidenziabile.

Esame radiologico della colonna toraco-lombare

AP e laterale del 23.9.2003: stato dopo frattura

del corpo vertebrale sia anteriormente che dorsalmente. Questa frattura scatena

una deformazione a cuneo alla colonna toracale di 4°.

Considerandi

DIAGNOSI

- Frattura pluri-frammentaria del muro

anteriore-superiore posteriore

di Th12 il 7.7.2003 trat­tata

conservativamente.

- Insufficienza muscolare lombo-sacrale e

soprattutto del muscolo

piriformis bilateralmente.

VALUTAZIONE

L'assicurato attualmente lamenta dolori dal basso

della colonna lombare fino all'osso sacro e nella regione gluteale

bilateralmente.

La mattina gli manca la forza e ogni tanto

"crolla".

Cammina abbastanza bene, però non riesce a stare

seduto a lungo.

Clinicamente la

problematica attuale è deviata dal transito toracale in basso, quasi fino

all'osso sacro, e nei muscoli gluteali, soprattutto del piriformis.

Al trocantere maggiore dorsalmente si trova un

impressionante dolore che, soprattutto a destra, va come un "blitz"

fino al fianco.

La zona della frattura a livello Th12 è

indolente, in tale sede anche la muscolatura paravertebrale.

I dolori attuali non sono ben spiegabili con il trauma

del 7.7.2002.

In una tale frattura si possono trovare come

residui post-traumatici dolori/disturbi a livello della frat­tura,

probabilmente pure ad un livello più in alto o in basso e nella muscolatura

paravertebrale bila­teralmente.

Questi forti dolori nella regione gluteale

bilateralmente fino al trocantere maggiore dorsalmente, però, con una

muscolatura indolente a livello della frattura, dal lato ortopedico non sono

spiegabili. La zona della frattura è blanda, frattura guarita con una lieve deformazione

che però, in quest'angolo, non dà diritto ad un'indennità per menomazione

all'integrità.

In conclusioni, prendendo strettamente in

considerazione le conseguenze dell'infortunio, l'assicurato è abile al lavoro

al 100%.

Gli altri disturbi sono credibili, però non

possono essere accettati come conseguenze dell'infortunio (post-hoc

proper-hoc)"

(doc. 53).

Fra gli

atti di causa figura inoltre una certificazione, datata 23 ottobre 2003, del

dott. __________, il quale ha suggerito all’assicurato di opporsi alla

decisione di chiusura del caso rilasciata dall’CO 1:

"

Il paziente summenzionato soffre, in parte,

di esiti di una frattura pluri-frammentaria della vertebra D12 subita il

07.07.2002

con dorso lombalgie specifiche persistenti.

La situazione viene ulteriormente complicata

dalla concomitante presenza di un'affezione a livello della colonna vertebrale

e della muscolatura paravertebrale di origine degenerativa e statica (diagnosi:

sindrome miofasciale e delle faccette della colonna vertebrale, deficit

muscolare con infiammazione a livello dei muscoli gluteali prevalentemente a

sinistra).

Quest'affezione è responsabile attualmente della

maggiore parte dei disturbi soggettivi del paziente, mentre a livello della

vertebra fratturata, i sintomi sono minimi.

Va, comunque, detto che il paziente prima

dell'infortunio non soffriva di affezioni specifiche a livello della schiena.

Ritengo, perciò, che la decisione della CO 1, di chiudere completamente il caso

e di non riconoscere nessuna conseguenza dell'infortunio, non sia corretta

ed a mio avviso va fatta opposizione a questa decisione.

Prevederò un consulto reumatologico presso un

medico specialista in reumatologia che potrà esprimersi in merito all'incidenza

percentuale delle conseguenze post-infortunistiche.

Considerato i problemi post-infortunistici e di

malattia a livello della schiena ritengo, comunque, che la professione di

autista di camion non sia più indicata. Ho, per questo, scritto a due riprese

all'assicurazione invalidità affinché possa prendere in considerazione delle

misure di riformazione professionale"

(doc. 56).

Il 27

novembre 2003, l’assicurato ha privatamente consultato il dott. __________,

spec. FMH in medicina interna e reumatologia, il quale ha così valutato il

quadro dei disturbi da lui presentati:

"

Si tratta di una sindrome toracolombare residua

dopo una frattura vertebrale pluriframmentaria di Th12.

Impone attualmente un accorciamento con

indurimento della muscolatura paravertebrale e degli ischiocrurali, la

sintomatologia algica è estesa oltre alla regione fratturaria di Th12 che

attualmente non presenta alla pressione o alla percussione una dolenzia

particolarmente più spiccata rispetto ad altri siti vertebrali (vedi status). Vi

sono però blocchi vertebrali segmentali di per sé compatibili con i reperti

plurisegmentali riscontrati al passaggio toracolombare da Th 10 fino ai

segmenti adiacenti a quello fratturato.

Alla TAC lombare del 03.12.03 si riscontrano in

effetti alterazioni degenerative la cui eziologia postraumatica è da ritenersi

praticamente sicura ai segmenti da Th 10 a L1, in parte su spondilartrosi, in

parte su artrosi costoverebrale, in parte su spondilosi anteriore nella regione

del segmento fratturato e ai segmenti adiacenti fino a Th 10. Il midollo

spinale è leggermente deformato dagli esiti della frattura che raggiunge il

muro posteriore di Th 12, senza comunque una compromissione midollare

significativa (vedi anche diagnosi). La frattura è ora consolidata.

La cuneiformizzazione del corpo vertebrale di

Th12, misurata secondo Cobb a 15-16°, nel decorso rimane invariata (vedi

referti rx e Tac), contribuisce ad accentuare la componente di cifosi toracica.

È poi presente una compromissione biopsicosociale

con una situazione di disturbo algico associato a condizione medica generale

(DSM-IV M 54.5).

Nonostante una frattura vertebale di Th12

guarisca normalmente entro alcun mesi senza sintomi residui, della situazione

attuale si è sviluppata un'alterazione strutturale plurisegmentale focalizzata

a livello del segmento fratturato senza alterazioni degenerative significative

sopra Th 10 e sotto L1.

PROCEDERE:

In questa situazione ritengo che sia utile un

ulteriore ricovero riabilitativo a __________ con ricondizionamento muscolare

in un piano di fisioterapia attiva sia a secco che in piscina con misure

antalgiche combinate a training muscolare progressivo e istruzione in esercizi

che il paziente potrà poi eseguire a domicilio.

Inoltre tecniche di rilassamento (Jacobson) e

istruzione circa migliori strategie di Coping.

La cura stazionaria, oltre a migliorare i

sintomi, dovrebbe permettere di progressivamente reinserire il paziente in

un'attività lavorativa"

(doc. 67).

Nel corso

del mese di febbraio 2004, l’insorgente è stato di nuovo visitato dal dott. __________.

Il medico

di circondario dell’CO 1 ha evidenziato il fatto che RI 1 ha mostrato, con

l’andar del tempo, un’estensione dei dolori, verso l’alto e verso il basso

rispetto alla zona traumatizzata, fenomeno da ricondurre a dei fattori di

natura squisitamente morbosa (difficoltà psichiche oppure preesistente stato

morboso):

"

L'assicurato attualmente asserisce i principali

dolori nella regione dell'osso sacro a destra.

Per contro, dove è localizzata la frattura,

l'assicurato non è disturbato.

L'assicurato accusa dolori principali su

pressione e percussione all'osso sacro a destra e in basso della colonna

lombare con una muscolatura abbastanza tesa in questa zona.

Però alla percusssione si trova anche un dolore

sopra circa Th7 con delle contrazioni in tutto il corpo.

Anche molto in alto sopra C7 e Th1 si trovano

queste strane sensazioni.

Inoltre è fortemente dolente il decorso del

muscolo piriformis bilateralmente, dove si trovano delle contrazioni.

Inoltre non è spiegabile che l'assicurato può

piegarsi in avanti con una distanza dita-suolo di 10 cm, ossia può fare

perfettamente e senza dolori un angolo di 90° tra il corpo e le gambe, però

all'esame coricato sul lettino alla prova del Lasègue, si può alzare la gamba

destra solo di 20° e a sinistra di 30°. Dopo quest'esame il paziente accusa

fortissimi dolori nella regione della colonna lombare.

Inizialmente, dopo l'infortunio, l'assicurato ha

dichiarato dolori dove era situata la frattura però, con il passare del tempo,

è subentrata una progressione dei disturbi verso l'alto e in basso e

attualmente i dolori principali sono localizzati nella regione dell'osso sacro

e del fondo-schiena.

Una progressione dei sintomi non è compatibile

con un infortunio, ma si tratta di una reazione morbosa, spesso a causa di

problemi psichici o di uno stato morboso preesistente.

I problemi attuali non sono quindi più spiegabili

con l'evento del 7.7.2002, anche la motivazione che prima dell'infortunio

l'assicurato non ha mai accusato dolori, non giustifica la conclusione che

tutti i disturbi subentrati dopo l'infortunio sono in nesso causale con

quest'ultimo.

Per quanto concerne la misurazione dell'angolo di

una cifosi, devo aggiungere che l'angolo di "Cobb" si usa unicamente

per misurare una scoliosi.

Per misurare invece una cifosi, si devono

prendere come punti di misura il piatto superiore di L1 e il piatto inferiore

di Th11.

Soltanto così si può valutare l'influsso di una

frattura sulla forma di una cifosi.

In questo caso si misurano 8° e quindi

l'assicurato non ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità.

Inoltre il nesso causale tra l'infortunio e i

disturbi attuali è soltanto possibile, ma non probabile.

Quindi l'assicurato per quanto concerne

l'infortunio, rimane abile al lavoro nella misura completa." (Doc. CO 1

69)

Nell’ambito

della procedura di opposizione, l’assicuratore infortuni convenuto ha interpellato

il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, attivo presso la __________, il

quale, esaminata l’intera documentazione a disposizione, ha avallato

l’apprezzamento espresso dal collega dott. __________:

" Im Rahmen des Einspracheverfahrens wurden die

Akten und Röntgenbilder noch einmal.sorgfal­tig

studiert, insbesondere auch die CT-Aufnahmen vom 03.12.2003. Es geht um die

Folgen des Unfalles vom 07.07.2002 (Fraktur Th12). Hinweis auf die kreisärztlichen

Untersuchungsberichte vom 23.09.2003 und

04.02.2004

Weitere Abklärungen sind nicht nötig.

Wir teilen die

kreisärztliche Beurteilung, dass eine erneute stationare Rehabilitation in __________

nicht sinnvoll ist. Der Versicherte wurde dort bereits

vom 24.11.-14.12.2002 behandelt. Eine we­sentliche

Besserung wäre jetzt nicht mehr zu erwarten.

Aus dem Bericht des Rheumatologen Dr. __________

vom 18.12.2003 und den Röntgenbildern vom 03.12.2003 ergeben sich keine neuen

Erkenntnisse. Die Fraktur Th12 ist stabil geheilt und auch klinisch indolent. Neurologische

Ausfälle waren nie objektivierbar. Es gibt kein Substrat, das die sekundäre subjektive

"Verschlimmerung" erklären könnte, speziell nicht die Schmerzangaben

an der oberen BWS und sakral. Diese harmlosen Weichteil-Beschwerden entsprechen

vielmehr einer psychosomatischen Ausweitung bei schwieriger sozialer Situation

(Arbeitslosigkeit). Darauf hat auch der Rheumatologe hingewiesen.

Wie der Kreisarzt sehen wir ebenfalls keinen

ausreichenden körperlichen Grund, warum (trotz radiologisch unbestrittener

Keilform Th12) die frühere Tatigkeit als LKW-Chauffeur nicht weiter voll ausgeübt werden könnte. Die Statik der

Wirbelsäule ist nicht wesentlich beeinträchtigt und die Beweglichkeit gut

(Finger-Boden-Abstand 5 cm)"

(doc. 77).

In data 8 settembre 2004, l’assicurato ha nuovamente consultato il

reumatologo dott. __________.

Dal

relativo suo referto 13 settembre 2004 è utile riprendere le considerazioni seguenti:

"

La frattura vertebrale Th12 a destra con angolo

di cifotizzazione 15-16° (misura radiologica e TAC), è stata complicata da

un'evoluzione sfavorevole con estensione dei dolori a tutto l'asse vertebrale e

tensione della muscolatura paravertebrale che ha condotto ad una posizione

antalgica in cifosi e inclinazione laterale verso destra, i movimenti in

iperestensione e inclinazione laterale verso sinistra sono accompagnati da

dolori, di carattere prevalentemente muscolare. Anche la pressione dell'asse

vertebrale toracolombare sia in sede spinale che paravertebrale e a livello dei

glutei procura movimenti di difesa antalgica senza che si riscontrino siti

particolarmente più algici a parte la regione lombosacrale a destra. Le

parestesie agli arti inferiori hanno un carattere

pseudoradicolare, non riscontro sicuri deficit radicolari.

Oltre alla frattura vertebrale di Th12 del 07.07.2002, è stata

documentata una spondilartrosi Th 10/11 e discreta Th 11/12

(più calcificazione capsulare), nonché artrosi costovertebrale Th 10 a destra

più che a sinistra e spondilosi anterolaterale sinistra Th10/11 e Th12-L1,

reperti che, potenzialmente generatori di dolori, all'esame clinico non sono

ben differenziabili dal resto della sintomatologia algica, di carattere più

tensivo muscolare, da considerare nel contesto di un disturbo algico associato

a condizione medica generale in paziente con compromissione biopsicosociale.

Resta il fatto che, benché nella situazione attuale sia pertanto presente una

discrepanza fra reperti oggettivabili e disturbi soggettivi, oggettivamente vi

sia stato un trauma fratturario scatenante a livello Th12 che ha procurato una

deformazione vertebrale con angolo di cifotizzazione misurato anche alla TAC

15° e sviluppo di alterazioni degenerative solo ai segmenti adiacenti alla

frattura da Th 10 a L1.

La posizione antalgica in cifosi e inclinazione laterale verso

destra ha creato una difficoltà di mantenere la posizione eretta e

l'inclinazione laterale verso sinistra, questi disturbi posturali sono da

considerare di carattere almeno in parte "funzionale", a

documentazione che in effetti la posizione antalgica viene mantenuta per lunghi

periodi.

PROCEDERE:

Secondo la sintomatologia attuale presentata alla mia visita

eseguita il 08.09.2004 (vedi valutazione), ritengo che un ricovero

riabilitativo stazionario a __________ con ricondizionamento muscolare in un

piano di fisioterapia attivo sia a secco che in piscina con misure antalgiche

combinate, training muscolare progressivo e istruzione in esercizi che il

paziente potrà poi eseguire a domicilio, sia indicato.

Inoltre si potrebbe così istruire il paziente in tecniche di

rilassamento e istruzione su migliori strategie di coping.

Lo scopo della cura riabilitativa intensa è quello di lenire il

dolore, migliorare la postura e ottenere una reintegrazione professionale per

un lavoro adattato, la fisioterapia a domicilio è stata inefficace e per lo più

anche di difficile realizzazione pratica"

(doc. 80).

2.8

Con il

proprio ricorso, RI 1 fa valere che i medici di fiducia dell’Istituto

assicuratore non avrebbero sufficientemente dimostrato il raggiungimento dello status

quo ante/sine, sottolineando che, citiamo: “certo è che la lesione non

è fondata su alterazioni patologiche preesistenti, andate vieppiù peggiorando

con il tempo. Il ricorrente non ha mai sofferto di nulla, con il che è

possibile ammettere che se non vi fosse stato l’infortunio in questione, molto

verosimilmente il ricorrente non accuserebbe ora dolori di sorta, come non li

accusava del resto in passato” (I, p. 5).

Attentamente

vagliata la documentazione presente all'inserto, il TCA, chiamato a

pronunciarsi su una questione di carattere medico, non ha valide ragioni per

scostarsi dalle univoche valutazioni espresse dai dott. __________ e __________,

a mente dei quali i disturbi denunciati dall’insorgente - in ragione della loro

particolare localizzazione, non giustificata da un sufficiente sostrato

organico, in ogni caso di natura post-traumatica - non possono più essere

annoverati fra le conseguenze naturali dell’infortunio del 7 luglio 2002 (cfr.,

in particolare, doc. 69, p. 3: “Inizialmente, dopo l’infortunio, l’assicurato

ha dichiarato dolori dove era situata la frattura però, con il passare del

tempo, è subentrata una progressione dei disturbi verso l’alto e in basso e

attualmente i dolori principali sono localizzati nella regione dell’osso sacro

e del fondo-schiena. Una progressione dei sintomi non è compatibile con un

infortunio, ma si tratta di una reazione morbosa, spesso a causa di

problemi psichici o di uno stato morboso preesistente” e doc. 77: “Die Fraktur

Th12 ist stabil geheilt und auch klinisch indolent. Neurologiche

Ausfälle waren nie objektivierbar. Es gibt kein Substrat, das die sekundäre

subjektive “Verschlimmerung” erklären könnte, speziell nicht die Schmerzangaben

an der oberen BWS und sakral. Diese harmlosen Weichteil-Beschwerden

entsprechen vielmehr einer psychosomatischen Ausweitung bei schwieriger

sozialer Situation (Arbeitslosigkeit)“ – la sottolineatura é del

redattore),

In tale contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8

luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Il TFA,

nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che, nell'ambito del libero

apprezzamento delle prove, è, in linea di principio, consentito che

l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro

decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto

assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra

Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze

di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a

condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di

per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi

che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

D'altra

parte, l'Alta Corte ha precisato che i pareri redatti dai medici dell'INSAI

hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in

base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del

10.

settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa

A., U 49/95).

Questo

Tribunale constata peraltro che anche il medico curante dell’assicurato, dott. __________,

ha ammesso che egli lamenta principalmente dei disturbi di origine extra-traumatica

(cfr. doc. 56: “il paziente summenzionato soffre, in parte, di esiti di

una frattura pluri-frammentaria della vertebra D12 subita il 07.07.2002 con

dorso lombalgie specifiche persistenti. La situazione viene ulteriormente

complicata dalla concomitante presenza di un’affezione a livello della colonna

vertebrale e della muscolatura paravertebrale di origine degenerativa e statica

(diagnosi: sindrome miofasciale e delle faccette della colonna

vertebrale, deficit muscolare con infiammazione a livello dei muscoli gluteali

prevalentemente a sinistra). Quest’affezione è responsabile attualmente della

maggior parte dei disturbi soggettivi del paziente mentre a livello della

vertebra fratturata, i sintomi sono minimi”).

Sempre

con riferimento al rapporto 23 ottobre 2003 del dott. __________, il fatto che

l’insorgente, prima di rimanere vittima del sinistro, fosse asintomatico a

livello del dorso, non consente, di per sé, di ritenere illimitatamente

impegnata la responsabilità dell’assicuratore LAINF.

D’altronde,

va sottolineato che la regola "post hoc, ergo propter hoc"

(dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La

giurisprudenza del TFA ha infatti stabilito, al riguardo, che per il solo fatto

d’essere apparso unicamente dopo l’infortunio, un disturbo alla salute

non può già essere ritenuto una sua conseguenza (cfr. DTF 119 V 341s. consid.

2b/bb con riferimenti; STFA del 3 aprile 1997 nella causa V., inedita; Th.

Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über

die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96).

Per quel

che riguarda l’opinione del dott. __________, questa Corte osserva quanto

segue.

Con la

certificazione del 18 dicembre 2003 (doc. 67), il citato reumatologo ha definito

la sintomatologia algica (cioè i blocchi vertebrali segmentali) accusata

dall’insorgente compatibile con “… i reperti plurisegmentali riscontrati al

passaggio toracolombare da Th10 fino ai segmenti adiacenti a quello

fratturato”, reperti “… la cui eziologia posttraumatica è da ritenersi

praticamente sicura …”.

In sintesi,

egli ha sostenuto che, citiamo: “nonostante una frattura vertebrale di Th12

guarisca normalmente entro alcuni mesi senza sintomi residui, nella situazione

attuale si è sviluppata un’alterazione strutturale plurisegmentale focalizzata

a livello del segmento fratturato senza alterazioni degenerative sopra Th10 e

sotto L1”.

Con il

referto del 13 settembre 2004 (cfr. doc. 80), il dott. __________ ha di fatto rivisto

il proprio apprezzamento relativo alle cause dei disturbi denunciati da RI 1.

Pur

persistendo a sostenere la tesi secondo la quale le alterazioni degenerative plurisegmentarie,

messe in luce grazie all’esame TAC del 3 dicembre 2003, sono da porre in

relazione con il sinistro del luglio 2002, lo specialista ne ha relativizzato

il ruolo (“… reperti che, potenzialmente generatori di dolori, all'esame

clinico non sono ben differenziabili dal resto della sintomatologia algica, di

carattere più tensivo muscolare, …) e la sintomatologia in

discussione, di carattere più muscolo-tensivo, inquadrata – a fronte di una “discrepanza

fra reperti oggettivabili e disturbi soggettivi” – piuttosto nel contesto di un,

citiamo: “… disturbo algico associato a condizione medica generale in paziente

con compromissione biopsicosociale”).

Pertanto,

a prescindere dalla divergenza di opinione che concerne l’eziologia, traumatica

o meno, delle alterazioni degenerative che interessano le vertebre da Th10 a

L1, sia i medici interpellati dall’CO 1 che il dott. __________ hanno

riconosciuto che i dolori lamentati dal ricorrente non correlano con un danno

strutturale oggettivabile ("Resta il fatto che, benché nella situazione

attuale sia pertanto presente una discrepanza tra reperti oggettivabili e

disturbi soggettivi…").

Ora, in

materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti

dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione soltanto nella

misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile

(un'eccezione a questa regola è prevista in materia di traumi d'accelerazione

alla colonna cervicale ed in materia di traumi cranio-cerebrali).

In

effetti, nei casi in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono

trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può

che essere sfavorevole all'interessato. Qualora non sia stata individuata, dal

profilo medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle

assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l'esistenza di

una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr.,

in questo senso, la STCA del 22 settembre 2003 nella causa B., inc. 35.2002.4;

del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n. 35.2003.26, del 13 settembre 2001

nella causa C., inc. n. 35.1999.90, confermata dal TFA con sentenza del 9

gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre 2000 nella causa P., inc. n.

35.1998

, confermata dal TFA con giudizio del 13 marzo 2001, U 429/00, del 22

febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e del 19 febbraio 1999 nella

causa A., inc. n. 35.1998.10; cfr. inoltre, U. Meyer-Blaser, articolo cit., p.

105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen

organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden

und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des

organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall,

trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit

beweisen, enfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne

weiteres” - la sottolineatura è del redattore).

In

conclusione - tenuto unicamente conto dei postumi residuali oggettivabili

dell'infortunio del 7 luglio 2002 - lo scrivente TCA ritiene dimostrato,

secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del

settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che RI 1 ha riacquistato la piena capacità

lavorativa nei tempi e nei modi indicati dall’CO 1 nella decisione su

opposizione impugnata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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