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Decisione

35.2004.84

assicurato vittima di una rottura della cuffia rotatoria della spalla destra. Valutazione dell'indennità per menomazione all'integrità (7,5%)

26 gennaio 2005Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Occorre

inoltre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003

nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso

sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che

tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella

concreta evenienza è utile innanzitutto ricordare che l'indennità per

menomazione all'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò

significa che per tutti quegli assicurati che presentano uno stesso status

medico, la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti,

Considerandi

stabilita in maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare

dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da

un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, fatta

astrazione dei fattori soggettivi (cfr. DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121

consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure,

Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und

25.

des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p.

40s.).

Ai

fini della determinazione dell’IMI, occorre perciò fare astrazione dai disturbi

soggettivamente accusati dall’assicurato che non trovano correlazione sul piano

oggettivo. In effetti, se si tenesse conto di disturbi (soltanto)

soggettivamente risentiti, non si giungerebbe più ad una valutazione astratta e

egualitaria di una menomazione all’integrità.

D’altra parte, questo

Tribunale giudica corretto il modo in cui il dott. __________ ha applicato la

tabella n. 1 edita dalla Divisione medica dell’INSAI.

Le misurazioni eseguite in

occasione della visita medica di chiusura, hanno dimostrato che l’insorgente è

in grado di alzare il braccio destro, in flessione e in

abduzione, oltre i 30° sopra l'orizzontale (la funzione della spalla

destra, infatti, in flessione e in abduzione, è di 150, rispettivamente, di

140°, cfr. rapporto 9.8.2002 del dott. __________; doc. 58, p. 3 – inc. CO 1

1).

Ora, la

tabella menzionata prevede che ad una spalla mobile fino a 30° sopra

l’orizzontale, coincide una menomazione all’integrità del 10%, percentuale

quest'ultima che - riportata nella sezione della tabella riservata alla

periartrite omero-scapolare – corrisponde ad una affezione di gravità tra

l’incipiente e il medio, proprio come indicato dal medico di fiducia dell’CO 1

(cfr. doc. 57 – inc. CO 1 1).

Pertanto,

visto che l’assicurato presenta un braccio destro mobile oltre i 30° al di là

dell’orizzontale, l’indennizzo non può essere del 10%, ma bensì inferiore.

Correttamente, quindi, l’assicuratore infortuni convenuto ha fissato l’IMI al

7.

%.

Per un

caso analogo, dove il TCA ha ritenuto di principio corrette le modalità secondo

le quali i medici dell’CO 1 applicano la tabella n. 1 in caso di assicurati

vittime di una rottura della cuffia dei rotatori, cfr. la STCA del 30 agosto

2004.

nella causa L.-F., inc. n. 35.2003.92,

consid. 2.6.5..

Infine, non può neppure

essere condivisa la censura ricorsale secondo la quale il dott. __________ (e il

dott. __________) avrebbe sottoposto l’assicurato ad una visita medica generale

(e non specialistica).

Al proposito, il TCA si

limita a rilevare che il dott. __________ (così come del resto il dott. __________)

é specialista in chirurgia ortopedica, quindi proprio nella

materia che qui interessa, e vanta un'ampia esperienza professionale nel campo

della medicina infortunistica.

Pertanto,

non vi è alcun valido motivo per sostenere che egli non fosse sufficientemente

qualificato per valutare adeguatamente il danno all’integrità alla spalla

destra di RI 1.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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