35.2004.84
assicurato vittima di una rottura della cuffia rotatoria della spalla destra. Valutazione dell'indennità per menomazione all'integrità (7,5%)
26 gennaio 2005Italiano20 min
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Numero d'incarto:
35.2004.84
Data decisione, Autorità:
26.01.2005, TCA
Titolo:
assicurato vittima di una rottura della cuffia rotatoria della spalla destra. Valutazione dell'indennità per menomazione all'integrità (7,5 %)
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
art. 24 LAINF
art. 36 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2004.84
mm/ss
Lugano
26 gennaio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 settembre 2004
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24 giugno
2004 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Fra il mese
di agosto 1986 ed il mese di agosto 1993, RI 1 – funzionario presso la Sezione __________
del Dipartimento __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni presso l’CO 1 – è rimasto vittima di tre distinti infortuni che hanno
interessato, rispettivamente, il ginocchio destro (evento del 12 agosto 1986),
il gomito destro (evento del 22 gennaio 1987) ed il ginocchio sinistro (evento
del 15 agosto 1993), infortuni relativamente ai quali l’assicuratore LAINF ha
riconosciuto la propria responsabilità.
L’CO 1,
con decisione su opposizione del 23 maggio 1991, cresciuta in giudicato, ha
posto l’assicurato al beneficio di un’indennità per menomazione all’integrità
del 7.5% (5% a carico dell’infortunio del 1986, 2.5% a carico di quello del
1987).
1.2. In data 15
luglio 2001, a RI 1 è occorso un quarto evento traumatico: caduto da una scala
in alluminio, egli ha riportato, in particolare, la rottura della cuffia dei
rotatori della spalla destra.
Anche
questo caso è stato assunto dall’assicuratore infortuni.
1.3. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 17
dicembre 2002, l’CO 1 ha riconosciuto all’assicurato un’IMI del 7.5%, per tenere
conto dei postumi residuali alla spalla destra (cfr. doc. 68 – inc. CO 1 1).
Contro il
provvedimento appena citato, RI 1 ha presentato opposizione cautelativa (doc.
71 – inc. CO 1 1).
1.4. Nel
frattempo, per la precisione nel corso del mese di novembre 2003, l’assicurato
ha presentato una riacutizzazione dei disturbi al ginocchio destro, determinata
dalla rottura del menisco laterale (cfr. doc. 32 – inc. CO 1 2).
In data 8
gennaio 2004, egli è quindi stato sottoposto ad un intervento artroscopico di
meniscectomia da parte del dott. __________ (doc. 37 – inc. CO 1 2), intervento
preso a carico dall’CO 1 a titolo di ricaduta dell’infortunio del 12 agosto
1986 (cfr. doc. 35).
Nel mese
di febbraio 2004, RI 1 ha annunciato all’assicuratore l’apparizione di disturbi
anche al ginocchio sinistro (cfr. doc. 40 e 41).
1.5. Il 10 maggio
2004, l’assicurato ha proceduto a motivare l’opposizione da lui
cautelativamente sollevata in precedenza (cfr. doc. 82 – inc. CO 1 1).
1.6. In data 24
giugno 2004, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc.
86 – inc. CO 1 1).
1.7. Con
tempestivo ricorso del 24 settembre 2004, RI 1 ha chiesto, in via principale,
che gli venga riconosciuta un’IMI d’imprecisata entità, "ma in ogni caso
non inferiore a quanto spettante per una gravità media" e, in via
subordinata, che l’CO 1 venga obbligato a predisporre una visita medica
specialistica volta a determinare l’effettiva menomazione all’integrità (cfr.
I, p. 5s.), argomentando:
" 3.
Per quanto riguarda la spalla destra, non ho mai potuto ottenere una nuova
diagnosi/valutazione. Prova ne è che l'avv. RA 1 deve rifarsi alla visita del 9
agosto 2002 del dottor __________.
Con decisione 24 giugno 2004, la
spett. CO 1 ha respinto l'opposizione. Così si riassume: "non sussistendo motivo alcuno per mettere in
discussione l'operato dei dott. __________ e __________, a giusta ragione la CO 1 __________
ha versato all'assicurato un'indennità (...) del 7,5% (...). (...) apprezzando le prove, deve essere riconosciuto
pieno valore probatorio ai giudizi dei medici CO 1 nella misura in cui
questi giungono a risultati convincenti e
nessun indizio concreto depone contro la loro attendibilità".
(…)
4. Si precisa anzitutto che non
si è mai messo in discussione l'operato dei dottori __________ e __________ come tale, ma semmai che dalle
visite mediche (generali) da loro eseguite sia possibile accertare con
sufficienti garanzie la menomazione di una parte del corpo importante come la spalla, la quale pregiudica
l'uso non solo della stessa, ma dell'intero braccio.
(…)
5. Ora, l'ammontare dell'indennità per menomazione dell'integrità
si basa sulla gravità del danno. Le direttive
contenute nell'allegato 3 OAINF prevedono indennizzi tra il 5% e il 100%. Nel caso concreto, non ritengo si sia
considerata l'effettiva gravità del danno alla mia spalla destra. Addirittura, anche se si prendesse in considerazione
solo quanto stabilito dal dottor __________,
non credo si possa parlare di una "da
lieve a iniziale media" gravità.
Soffro infatti (a tutt'oggi) di gravi disagi relativi
all'infortunio del 15 luglio 2001, che vanno
dal non poter compiere atti ordinari della vita quali radersi, pettinarsi,
igiene personale ecc. (non riesco a compiere i movimenti di rotazione con il
braccio, né ad estendere il
gomito...), al non poter guidare a lungo un veicolo a motore o sollevare pesi anche
minimi. Ogni operazione che interessa la spalla è inoltre accompagnata da forti
dolori (alla spalla stessa, cervicali ed alla
schiena), ciò che mi impedisce pure di svolgere correttamente tutte quelle attività prescrittemi alfine di migliorare la
mia situazione medica generale
(fisioterapia ed attività sportiva), precludendomi in molti casi la possibilità di un miglioramento.
(…)
10. Nell'ipotesi in cui codesto
lodevole Tribunale dovesse annullare la decisione impugnata senza ulteriori visite mediche, per le stesse
considerazioni espresse nei punti che precedono,
chiedo in via subordinata che una visita specialistica venga ordinata in seno
alla spett. CO 1."
(I)
1.8. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.9. In corso di
causa, il TCA ha chiesto all’CO 1 se la decisione riguardante l’eziologia dei
disturbi alla colonna vertebrale era stata nel frattempo rilasciata (V).
La
risposta dell’assicuratore LAINF è pervenuta il 5 gennaio 2005 (VI) ed è stata
trasmessa per conoscenza all’insorgente (VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003
ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10
settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20
gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 24 giugno 2004).
Di
conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è l’entità
di una prestazione (IMI) il cui diritto è nato antecedentemente al 1° gennaio
2003, sono applicabili le disposizioni di diritto materiale della LAINF, in
vigore sino al 31 dicembre 2002.
2.3. Se al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche l'assicurato è ai sensi
dell'art. 24 LAINF portatore di una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto a un'indennità per menomazione
all'integrità (cfr. STFA del 28 giugno 2002 nella causa C., U 14/02).
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4. L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è,
dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium
doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.
121).
2.5. Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa
come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1
dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente
per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita
totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In
caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia
nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta
inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.6. L'INSAI ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00;
DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U
71, p. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116 V 157, consid. 3a).
2.7. L’oggetto
della lite è circoscritto all’entità dell’indennità per menomazione
all’integrità spettante a RI 1 per il danno all’arto superiore destro,
interessato dall’infortunio del 15 luglio 2001, così come del resto da lui
stesso sottolineato in sede di ricorso (cfr. I, p. 2: "…, l’unica
questione rimasta controversa è il grado di menomazione all’integrità stabilito
il 17 dicembre 2002. Qualsiasi considerazione riguardante altri infortuni
non può e deve avere alcuna portata").
2.8. Nel caso di
specie, l'assicuratore LAINF convenuto ha riconosciuto all'assicurato
un'indennità per menomazione all'integrità del 7.5%, facendo riferimento
all’apprezzamento del proprio medico di circondario, dott. __________, spec.
FMH in chirurgia ortopedica.
In
effetti, il citato sanitario, in occasione della visita medica di chiusura del
9 agosto 2002, si è così espresso a proposito della menomazione all’integrità
di cui è portatore il ricorrente:
"
(…)
REPERTO
Diminuzione della resistenza agli sforzi,
sindrome algica e deficit funzionale terminale al di sopra dell’orizzontale e
in rotazione interna spalla destra senza ipotrofia muscolare di rilievo
all’insieme del cinto scapolare e all’arto superiore.
VALUTAZIONE
7.5%
GIUSTIFICAZIONE
Vedi tabella 1 estratto LAINF edizione Suva 2000.
Quadro clinico complessivo paragonabile a una periartropatia scapolo-omerale da
lieve a iniziale media entià, in tutti i casi migliore rispetto a una spalla
mobile solo fino a 30° al di sopra dell’orizzontale, rispettivamente in
presenza di luccazioni recidivanti"
(doc. 57
– inc. CO 1 1).
Questo il
quadro clinico oggettivato a livello della spalla destra in quell’occasione:
"
Spalla destra
Nessun referto infiammatorio locale. Cicatrice
calma. Dolenzia palpatoria superficiale diffusa all’insieme della spalla, un
po’ più marcata verso il trapezio e la regione articolare acromio-clavicolare.
Jobe-test e Lift-off ambedue ben sostenuti
all’esame isometrico contrariato.
Flessione a destra 150°, a sinistra 160°.
Abduzione a destra 140°, a sinistra 160° con
passaggio dolente della orizzontale e nelle posizioni estreme, rotazione
esterna in posizione neutra da ambo i lati 40°, rotazione interna a destra
Th10, a sinistra Th5, in adbuzione rotazione esterna/rotazione interna a destra
70-0-60°, a sinistra 90-0-70°.
Buono il trofismo muscolare all’insieme dell’arto
superiore destra dominante, +2 cm rispetto a quello sinistro sia al bicipite
che all’avambraccio"
(doc. 58,
p. 3 – inc. CO 1 1).
Dalle
tavole processuali emerge che, prima dell’emanazione della decisione su
opposizione impugnata, l’assicurato è ancora stato visitato dal dott. __________,
anch’egli spec. FMH in chirurgia ortopedica, allo scopo di valutare l’insorgenza
di un eventuale peggioramento per rapporto alla situazione constatata, nel mese
di agosto 2002, dal suo collega __________.
In questo
ambito, il fiduciario dell’CO 1 ha pure esaminato la spalla destra, escludendo
che la situazione a questo livello fosse nel frattempo mutata in maniera
rilevante (cfr. doc. 79 – inc. CO 1 1: "Tests globale ad ambedue le
spalle: normale. Con la mano destra però riesce a toccare solo fino al
borsellino. Pro-supinazione della mano bilateralmente normale").
Va
inoltre rimarcato che, in quell’occasione, RI 1 non ha, da parte sua, fatto
alcun accenno a specifici disturbi localizzati all’arto superiore sinistro
(cfr. doc. 79, p. 2 – inc.
CO 1 1).
2.9. Con il
proprio ricorso (cfr. I), l’assicurato contesta il tasso dell’IMI
riconosciutogli dall’CO 1 per il motivo che le visite mediche eseguite dai
medici fiduciari non avrebbero consentito di valutare adeguatamente la gravità
del danno alla spalla destra, fonte di notevoli impedimenti e dolori, e, in
questo senso, postula che la problematica venga rivalutata da parte di un
medico specialista (designato direttamente dal TCA oppure, in via subordinata,
dall’assicuratore infortuni convenuto).
Chiamata
a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la valutazione espressa dal dott. __________,
rispettivamente, quella del dott. __________ (nella misura in cui ha permesso
di escludere rilevanti peggioramenti intervenuti dopo la visita medica di
chiusura), possano validamente costituire da supporto probatorio al presente
giudizio, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti
istruttori (perizia medica giudiziaria).
Al
riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella
causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV
Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
Fatti
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;
STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Occorre
inoltre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa
è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003
nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,
p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999
U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha
confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che concerne il
valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso
sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che
tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato
redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR
2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella
concreta evenienza è utile innanzitutto ricordare che l'indennità per
menomazione all'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò
significa che per tutti quegli assicurati che presentano uno stesso status
medico, la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti,
Considerandi
stabilita in maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare
dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da
un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, fatta
astrazione dei fattori soggettivi (cfr. DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121
consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure,
Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und
25.
des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p.
40s.).
Ai
fini della determinazione dell’IMI, occorre perciò fare astrazione dai disturbi
soggettivamente accusati dall’assicurato che non trovano correlazione sul piano
oggettivo. In effetti, se si tenesse conto di disturbi (soltanto)
soggettivamente risentiti, non si giungerebbe più ad una valutazione astratta e
egualitaria di una menomazione all’integrità.
D’altra parte, questo
Tribunale giudica corretto il modo in cui il dott. __________ ha applicato la
tabella n. 1 edita dalla Divisione medica dell’INSAI.
Le misurazioni eseguite in
occasione della visita medica di chiusura, hanno dimostrato che l’insorgente è
in grado di alzare il braccio destro, in flessione e in
abduzione, oltre i 30° sopra l'orizzontale (la funzione della spalla
destra, infatti, in flessione e in abduzione, è di 150, rispettivamente, di
140°, cfr. rapporto 9.8.2002 del dott. __________; doc. 58, p. 3 – inc. CO 1
1).
Ora, la
tabella menzionata prevede che ad una spalla mobile fino a 30° sopra
l’orizzontale, coincide una menomazione all’integrità del 10%, percentuale
quest'ultima che - riportata nella sezione della tabella riservata alla
periartrite omero-scapolare – corrisponde ad una affezione di gravità tra
l’incipiente e il medio, proprio come indicato dal medico di fiducia dell’CO 1
(cfr. doc. 57 – inc. CO 1 1).
Pertanto,
visto che l’assicurato presenta un braccio destro mobile oltre i 30° al di là
dell’orizzontale, l’indennizzo non può essere del 10%, ma bensì inferiore.
Correttamente, quindi, l’assicuratore infortuni convenuto ha fissato l’IMI al
7.
%.
Per un
caso analogo, dove il TCA ha ritenuto di principio corrette le modalità secondo
le quali i medici dell’CO 1 applicano la tabella n. 1 in caso di assicurati
vittime di una rottura della cuffia dei rotatori, cfr. la STCA del 30 agosto
2004.
nella causa L.-F., inc. n. 35.2003.92,
consid. 2.6.5..
Infine, non può neppure
essere condivisa la censura ricorsale secondo la quale il dott. __________ (e il
dott. __________) avrebbe sottoposto l’assicurato ad una visita medica generale
(e non specialistica).
Al proposito, il TCA si
limita a rilevare che il dott. __________ (così come del resto il dott. __________)
é specialista in chirurgia ortopedica, quindi proprio nella
materia che qui interessa, e vanta un'ampia esperienza professionale nel campo
della medicina infortunistica.
Pertanto,
non vi è alcun valido motivo per sostenere che egli non fosse sufficientemente
qualificato per valutare adeguatamente il danno all’integrità alla spalla
destra di RI 1.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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